Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre
PARTE III
Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti
Articolo 23
Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese
1 – Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall’IRS.
2 – Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l’iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.
3 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.
4 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 2 può riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.
Articolo 24.
Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali
1 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.
2 – I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.
Articolo 25
Eliminazione della doppia imposizione internazionale
1 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:
- a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
- b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.
2 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente:
- a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
- b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell’elenco approvato con l’ordinanza n. , nonché a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell’articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.
3 – Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa:
- a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
- b) Secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.
4 – I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72. Codice IRS.
5 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72 del Codice IRS.