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Bulgaria – Obbligazioni emesse da una società per azioni

Il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e la Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК))  non contengono una definizione giuridica del termine “obbligazione (облигация)”. L’essenza del concetto richiede la sua considerazione sotto due aspetti: come garanzia e come contratto per un prestito monetario concesso ad una Società per azioni – Акционерно дружество (АД) o ad una Società in accomandita per azioni – Командитното дружество с акции (КДА).

Le obbligazioni societarie (Дружествените облигацииКорпоративни облигации) sono emesse solo da Società per azioni – Акционерно дружество (АД) o da Società in accomandita per azioni – Командитното дружество с акции (КДА), anche se portano il nome societario. Le altre società come ООД, СД, КД e le cooperative non possono emettere obbligazioni.

L’obbligazione come garanzia materializza i seguenti diritti:

  • diritto al mandante
  • diritto agli interessi se fruttifero
  • diritto di associazione degli obbligazionisti da un’emissione per tutelare i loro interessi
  • diritto dei rappresentanti degli obbligazionisti di intervenire alle assemblee generali degli azionisti
  • diritto all’informazione
  • diritto di opinione su cambiamenti dell’emittente che possano mettere in dubbio la soddisfazione degli obbligazionisti
  • priorità nella soddisfazione in caso di liquidazione o fallimento rispetto alle pretese degli azionisti
  • diritto di chiedere la conversione delle obbligazioni convertibili

Il regime giuridico generale del vincolo è contenuto nelle disposizioni del Capitolo quattordici – SOCIETA’ PER AZIONI -Sezione VII- OBBLIGAZIONI – artt. da 204 a 214б  e Sezione VIII.
CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI – artt. da 215 a  218 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Il regime giuridico speciale  nella Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)) – artt. da 2 a 7  – Sezione II “a”. Approvazione e pubblicazione del prospetto  – artt. da 89 a  89ш., artt. 100а. e seguenti.

Con l’emissione di obbligazioni  l’emittente si impegna, trascorso un certo periodo, a pagare il capitale /valore nominale/ e, se previsto, il corrispondente interesse concordato o ad adempiere a qualche altro obbligo concordato /ad esempio pagare un reddito fisso/ .
L’obbligazione è un titolo legittimante-dispositivo, e i diritti derivanti da essa sorgono al di fuori e indipendentemente dalla sua emissione come documento. È un titolo di investimento. Lo scopo economico dell’emissione di obbligazioni è quello di finanziare l’attività dell’emittente in caso di carenza di capitale circolante e di capitale di investimento, per procurarsi fondi che sono successivamente soggetti a restituzione al verificarsi delle corrispondenti scadenze. L’obbligazionista sottoscrive o acquista obbligazioni per investire – per ricevere un reddito che rappresenta gli interessi su obbligazioni fruttifere, altri redditi concordati, eventualmente la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e di vendita delle obbligazioni sul mercato degli strumenti finanziari.

In caso di emissione di obbligazioni ai sensi dell’art. 205, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) l’obbligazionista decide se investire nelle obbligazioni offerte in sottoscrizione sulla base della decisione di emissione di obbligazioni, adottata dall’assemblea generale degli azionisti /Assemblea generale/ o degli organi a ciò delegati, e della proposta, che deve rispettare il contenuto previsto dall’art. 205, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

In caso di offerta pubblica di titoli e di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato secondo le norme della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), l’obbligazionista decide se investire sottoscrivendo o acquistando obbligazioni sulla base del prospetto emesso ai sensi dell’art. . 81 e segg. della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), confermato dalla Commissione per la vigilanza finanziaria  (Комисия за финансов надзор (КФНf – Financial Supervision Commission (FSC))) ai sensi dell’art. 90 e segg. della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)).

L’obbligazione (Облигацията), considerata contratto di prestito di denaro, è una variante del contratto di prestito ai sensi dell’art. 240 e segg. della LEGGE SULLLE OBBLIGAZIONI ED I CONTRATTI (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)), ma per la sua natura particolare se ne differenzia notevolmente: si tratta di un prestito obbligazionario ai sensi dell’art. 206, par. 3 e par. 6, art. 212, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e art. 100b, par. 1 della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)).

La conclusione del prestito obbligazionario è una composizione fattuale complessa.

In caso di emissione non pubblica di obbligazioni, secondo quanto disposto dall’art. 206, par. 3 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), quando le obbligazioni vengono emesse senza sottoscrizione pubblica, le condizioni alle quali il prestito si considera concluso sono determinati dalla decisione dell’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 204, par. 3 del Codice Commerciale (ТЗ) e dovrà essere inserito nella proposta di emissione di obbligazioni ex art. 205, par. 2 del Codice Commerciale (ТЗ).

L’iter dell’emissione di obbligazioni

Il prestito obbligazionario si considera concluso quando tutti i parametri dell’emissione sono rispettati. 

I requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro .sono stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto “regolamento prospetto“) (Vedi: Regolamento Prospetto relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato).

Dopo aver sottoscritto le obbligazioni della rispettiva emissione e pagato il valore di emissione di tutte le obbligazioni, vale a dire dopo la conclusione del prestito obbligazionario, le condizioni alle quali sono iscritte le obbligazioni emesse non possono essere modificate unilateralmente dall’assemblea generale degli azionisti della società emittente. In questo senso, la previsione dell’art. 207, comma 1 del Codice Commerciale (ТЗ), secondo il quale qualsiasi decisione della società di modificare le condizioni di registrazione delle obbligazioni emesse è nulla. La disposizione specificata non si applica alle decisioni dell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО))
L’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) non è un organo della Società per azioni – Акционерно дружество (АД) , ma rappresenta una forma organizzativa del rapporto degli obbligazionisti con gli organi della Società per azioni (АД) ed è un mezzo di garanzia dei loro interessi. Secondo l’art. 209, comma 1 del Codice Commerciale (ТЗ) gli obbligazionisti di una stessa emissione si riuniscono nell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) per tutelare i propri interessi davanti alla Società per azioni (АД).
Ciascun gruppo si riunisce in assemblea ed elegge il proprio presidente, che lo rappresenta davanti alla società per azioni – art. 209, comma 2 del Codice Commerciale (ТЗ).
Secondo l’art. 100a, par. 1 della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), tale disposizione non si applica all’offerta pubblica di valori mobiliari e all’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato secondo le regole della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), poiché la figura del rappresentante degli obbligazionisti ai sensi della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗППЦК), è stata sostituita dalla figura del del fiduciario degli obbligazionisti (довереник на облигационерите) ai sensi della della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗППЦК),.
Gli obbligazionisti sono creditori dell’emittente e in tale veste godono di diritti individuali e collettivi. I diritti individuali sono il diritto di esigere denaro per un certo importo pari al valore nominale dell’obbligazione, il diritto agli interessi nel caso di obbligazioni fruttifere, i corrispondenti altri diritti, ad esempio, nel caso di obbligazioni privilegiate, il diritto a un reddito aggiuntivo, ecc. Gli obbligazionisti hanno il diritto di ricevere informazioni dall’emittente sull’adempimento dei suoi obblighi derivanti dalle obbligazioni di sua proprietà, sulle garanzie, ecc., e l’emittente è obbligato a fornire al fiduciario degli obbligazionisti un rapporto sull’adempimento dei suoi obblighi secondo ai termini dell’emissione obbligazionaria e ad altre informazioni periodiche. La tutela dei diritti individuali degli obbligazionisti può essere effettuata intraprendendo determinate azioni da parte di ciascun obbligazionista, e in alcuni casi l’esercizio di tali diritti e la loro tutela può essere intrapreso anche dall’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)).
I diritti collettivi di cui sono titolari gli obbligazionisti riguardano la partecipazione all’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) con diritto di voto, il diritto di eleggere ed essere eletti rappresentanti degli obbligazionisti, il diritto di partecipare indirettamente tramite i loro rappresentanti con diritto di voto voto consultivo nell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) L’esercizio dei diritti collettivi e la loro tutela viene effettuato dall’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) attraverso l’esercizio dei propri poteri.
Uno dei poteri dell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) di un’emissione previsti dallo statuto è quello di adottare una decisione /parere/ su questioni relative all’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario e di presentarlo agli azionisti – Art. . 212, par. 2 del Codice Commerciale (ТЗ). In relazione all’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario è possibile che si rendano necessarie modifiche alle condizioni di sottoscrizione delle obbligazioni della rispettiva emissione. L’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) poiché ha il diritto di esprimere un parere su questioni relative all’adempimento degli obblighi derivanti dalle obbligazioni emesse, ha anche il potere di formulare proposte per modificare le condizioni di sottoscrizione delle rispettive obbligazioni.

Bulgaria – Conclusione di un contratto di lavoro tra un socio e la società

La  questione  in considerazione  è se sia in Bulgaria sia consentito a un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società.

Come vedremo un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara può svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

Questo vale anche per l’unico proprietario del capitale di una Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)) , che può anche stipulare un contratto di lavoro con la società , purché non ne sia allo stesso tempo amministratore.

Nella Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП))  ritiene che

  • non vi siano ostacoli per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) a svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società
  • in questo caso si applicano tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per concludere un contratto di lavoro previsto dal Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)).

Anche la prassi della Suprema Corte amministrativa (Върховния административен съд (ВАС)) ammette che non vi siano ostacoli a ciò, come da decisione n. 14345 del 22.12.2008 della Suprema Corte amministrativa, I Dipartimento . si presuppone che il rapporto giuridico tra un socio e una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) può fondarsi su:

Si può quindi concludere che in pratica non sussiste alcuna contestazione circa la possibilità per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

In questo caso occorre tenere conto della diversa posizione giuridica del partner  rispetto a quella dell’amministratore.

A differenza dell’amministratore, che è il legale rappresentante della società, il socio:

Pertanto non vi è alcun ostacolo alla sua qualità di socio per lavorare nella società ai sensi del diritto del lavoro. Inoltre, in forza della legge, ha anche l’obbligo di prestare assistenza per l’attuazione delle attività sociali ( art. 124 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In questo caso, la società eserciterà i propri diritti e obblighi lavorativi in ​​qualità di datore di lavoro attraverso il suo rappresentante legale, il manager.

Un’altra questione è che i soci partecipano all’altro organo di gestione della società – l’assemblea generale ( art. 136, comma 1 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))), che:

  • elegge il direttore,
  • ne determina il compenso,
  • lo esonera da responsabilità
  • prende decisioni in merito all’avvio di pretese della società contro di lui o contro il responsabile del trattamento
  • nomina un rappresentante per condurre i processi a loro carico ( 137, comma 1, commi 5 e 8 cp del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In pratica ciò potrebbe incidere sull’esercizio del potere societario da parte del datore di lavoro attraverso il dirigente nei confronti del socio nella sua qualità di lavoratore o impiegato.

Quando un partner conclude un contratto di lavoro con l’impresa di cui è socio , come correttamente rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Министерство на труда и социалната политика (МТСП) (vedi   Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП)) ) :

“… vengono applicate tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per la conclusione di un contratto di lavoro previsti dal Codice del lavoro “.

 

Bulgaria – Attività con rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi – disposizioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua

Bulgaria – Attività con rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi – disposizioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua (Министерство на околната среда и водите)

Ordinanza RD – 635/10.08.2012 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque per l’approvazione dei campioni della dichiarazione di origine e del certificato di origine

Modulo n. 1 di dichiarazione di origine dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 39, par. 2 dello ZUO

Campione n. 2 del certificato di origine dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 39, par. 1 da ZUO

Bulgaria:”Società ai sensi della legge sulle obbligazioni e sui contratti” o “Società civile” (Гражданското дружество)

La “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) è una partnership senza personalità giuridica costituita in base ad un accordo tra due o più parti per fondere le loro attività e svolgere un’attività congiunta (1), regolata dagli artt. dal 357 al 364 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) .

L’Art. 357 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) stabilisce che: “Con l’accordo di partenariato ( договора за дружество) due o più persone si impegnano ad unire le proprie attività per raggiungere un obiettivo economico comune.”

Le “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) sono anche chiamate “società senza personalità giuridica (неперсонифицирани дружества)” perché non hanno personalità giuridica indipendente, cioè non rappresentano persone giuridiche( юридически лица (ЮЛ).

La differenza principale con le società commerciali, che sono entità giuridiche indipendenti e acquisiscono diritti e obblighi indipendenti è data dal fatto che la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) non è un’entità giuridica e non è un’entità giuridica indipendente.

La costituzione avviene mediante contratto. 

Con la firma dell’accordo di fusione ( договора за обединение) o accordo di partenariato ( договора за дружество) la la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) si considera già costituita. Il contratto è redatto in forma scritta ordinaria e contiene le disposizioni fondamentali quali il nome, la sede e l’indirizzo della direzione, gli scopi della società costituita ed altri.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i singoli partner possono apportare contributi patrimoniali sotto forma di denaro, beni immobili o cose, ma anche non patrimoniali – ad esempio lavoro, conoscenza, know-how.

Nel contratto per la costituzione di una “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) , di solito è previsto che questa abbia due organi direttivi: l’Assemblea generale dei soci e il Direttore/Dirigenti. Quando si prendono le decisioni, ogni partner ha diritto ad un voto. La società può essere amministrata da qualsiasi socio, ma in questo caso uno qualsiasi dei restanti soci può opporsi all’azione del socio prima che questa venga compiuta (posto di veto). I soci possono inoltre scegliere uno o più Manager per gestire e rappresentare la Società.

Regola fondamentale è che le decisioni riguardanti gli affari della società vengono prese con il consenso di tutti i soci, a meno che l’accordo societario non preveda che ciò avvenga a maggioranza dei voti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Salvo diverso accordo, ciascun partner ha il diritto di gestire. Ma in questo caso uno qualsiasi degli altri partner può opporsi all’azione del partner prima che venga compiuta. La maggioranza dei partner decide in merito al disaccordo.

Anche in questo caso, salvo diverso accordo, gli utili e le perdite vengono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro quota. La clausola di escludere alcuni soci dalla partecipazione alle perdite o agli utili non è valida.

Il socio non può trasferire il suo diritto di partecipare alla società senza il consenso degli altri soci.

Importanti sono anche le norme relative al momento dello scioglimento della società. Ciò accade quando l’obiettivo dell’azienda viene raggiunto o se è diventato impossibile raggiungerlo. La risoluzione è possibile anche con la scadenza del tempo per il quale la società è stata costituita, nonché con la morte o l’invalidità di uno dei soci, salvo diverso accordo. La joint venture si scioglie anche con preavviso ad uno dei soci, fatto in buona fede e in tempo opportuno, quando la società è stata costituita per una durata indeterminata, se non è convenuto che la società continui con i restanti soci. L’ultima possibilità di risoluzione è la decisione del tribunale, se vi sono validi motivi, quando la società è stata costituita per un certo periodo.

Il socio ha il diritto di reclamare le spese sostenute, maggiorate degli interessi, nonché i danni subiti in relazione allo svolgimento degli affari sociali.

Registrazione di una società civile:

Entro 7 giorni dalla sua costituzione, la società civile deve essere iscritta nel registro BULSTAT (БУЛСТАТ) presso l’Agenzia di registrazione (Агенция по вписванията), da dove riceve un codice BULSTAT univoco.

I vantaggi nel costituire in Bulgaria una “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  sono:

  • può essere costituita da persone fisiche e giuridiche non di nazionalità bulgara;
  • è sottoposta alla legislazione fiscale bulgara (Tax 10%);
  • non si versa un capitale;
  • non può essere dichiarata fallita;
  • alla sua chiusura non necessita di liquidazione.

Gli articoli 357-364 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) disciplinano:

  • Costituzione e cessazione della partnership non costituita in società;
  • L’implementazione dell’attività;
  • I poteri dei partner.

Analogamente alle società commerciali, i partner della   “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) possono negoziare e fornire contributi in denaro e in proprietà per raggiungere il comune obiettivo. I contributi sono proprietà comune dei partner, inclusi beni e beni conferiti nel business, come servizi, materiali, carburante, materie prime. Tutto ciò che viene acquisito dall’azienda diventa una proprietà comune dei partner. Ogni partecipante ha il diritto di richiedere e ottenere la propria quota di comproprietà della società, ma solo al momento del recesso o al momento della cessazione della società. I profitti e le perdite della società civile sono distribuiti tra i partner in proporzione alla loro quota, se non diversamente concordato nel contratto. Secondo l’art. 361 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД) sarà considerata inefficace qualsiasi disposizione per l’esclusione di uno qualsiasi dei soci dalla partecipazione alle perdite e agli utili della società.

La la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) cessa:

  • Alla scadenza del termine stabilito e specificato nel contratto;
  • Al raggiungimento dell’obiettivo dell’azienda o se questi è diventato impossibile;
  • In caso di morte o invalidità di uno dei soci, se non diversamente concordato nel contratto;
  • Per volontà di uno dei partner fatto in buona fede e in tempo utile, a condizione che la società non è stata costituita per un periodo determinato, se non è esplicitamente previsto che la società continuerà a svolgere le sue attività con altri partner;
  • La società è inoltre cessata in base  ad una decisione del tribunale.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, le la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД))   rappresentano un’entità giuridica separata e sono generalmente equiparate alle società commerciali, soggetti a tassazione e tassazione dei risultati dell’attività economica secondo le norme generali della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

I pagamenti a favore dei soci della “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) con natura di reddito derivante dalla partecipazione a questa società sono equiparati e soggetti a tassazione come reddito da dividendi.

Se necessario e in relazione all’attività svolta, la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) può anche essere registrata ai fini IVA, pur non formando una persona giuridica indipendente.

Secondo la della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  sono soggetti passivi indipendenti e hanno la possibilità di tenere una registrazione separata.

(1) Artt.  da 357 a 364 del ЗЗД:

  1. SOCIETÀ

Arte. 357. Con il contratto d’impresa due o più persone convengono di unire la loro attività per il raggiungimento di un comune fine economico.

(abrogato comma 2, SG n. 12/1993)

Arte. 358. Per il raggiungimento dell’obiettivo comune, i soci possono anche concordare conferimenti in denaro o in altri beni.

Il denaro depositato, gli oggetti sostituibili e gli oggetti distrutti dall’uso sono di proprietà comune dei soci. Ogni altro oggetto si intende importato per uso comune, salvo diverso accordo.

Per quanto concerne la responsabilità del socio per vizi della cosa importata e per l’allontanamento giudiziale, le norme del contratto di locazione delle cose, quando la cosa è importata per l’uso, e le norme del contratto di vendita , quando la cosa è di proprietà , si applicano rispettivamente.

Arte. 359. Tutto ciò che viene acquisito per la società è proprietà comune dei soci.

Salvo patto contrario, le quote dei soci sono uguali.

Il socio può rivendicare la sua quota di patrimonio comune solo all’uscita dalla società o alla sua cessazione.

Arte. 360. Le decisioni sugli affari della società sono prese con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non preveda che ciò avvenga a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Salvo diverso accordo, ogni partner ha il diritto di gestire. Ma in questo caso, ciascuno degli altri partner può opporsi all’azione del partner prima che sia fatta. La maggioranza dei partner decide sul disaccordo.

Arte. 361. Salvo patto contrario, gli utili e le perdite saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro quota.

La clausola di esclusione di alcuni dei soci dalla partecipazione alle perdite o agli utili non è valida.

Arte. 362. Il socio non può trasferire il suo diritto a partecipare alla società senza il consenso degli altri soci.

Arte. 363. La società cessa:

  1. a) per il raggiungimento dello scopo della società o se il suo raggiungimento è divenuto impossibile;
  2. b) alla scadenza del termine per il quale la società è stata costituita;
  3. c) con la morte o l’incapacità di uno dei soci, salvo diverso accordo;

(d) con la comunicazione di uno dei soci, data in buona fede e a tempo debito, quando la società è stata costituita a tempo indeterminato, a meno che la società non abbia concordato di continuare con gli altri soci, e

  1. e) con decisione del tribunale, se sussistono fondati motivi, quando la società è costituita per un certo periodo.

Arte. 364. Il socio ha diritto di pretendere le spese da lui sostenute, unitamente agli interessi sulle stesse, ed i danni subiti in relazione alla conduzione degli affari sociali.

Bulgaria – Emissione di obbligazioni da parte di una Società per Azioni 

Un’obbligazione è un documento di debito, vale a dire per una somma di denaro fornita a credito dal detentore dell’obbligazione al suo emittente (emittente). L’obbligazione è una sorta di garanzia del creditore, e come tale prevede, a seconda della tipologia di obbligazione stessa, un reddito permanente prefissato sotto forma di cedole ( interessi ) ed il pagamento del capitale alla scadenza.

In Bulgaria il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e la LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА) non contengono una definizione giuridica del termine “obbligazione”.

In Bulgaria la disciplina generale che consente alle Società per Azioni di emettere obbligazioni è contenuta nella Sezione VII OBBLIGAZIONI (artt. da 204 – 214б) (1) Capitolo quattordici, dedicato alle Società per Azioni, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

La Sezione VIII (artt. 2015 – 2018) è dedicata alla CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

Il quadro giuridico speciale è contenuto in una serie di atti normativi, il più importante dei quali è senza dubbio la LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА).

Nel 2017 è stato emanato il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

 il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 è stato modificato da:

REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2019

REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020

REGOLAMENTO (UE) 2021/337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 16 febbraio 2021

REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

(1)

Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

Capitolo quattordici
Società per Azioni

Sezione VII.
OBBLIGAZIONI

ORDINE DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 204. (1) (Modifica -. SG n. 114 del 1999, in vigore dal 31.01.2000, modificata -. SG n. 58 del 2003, modificata -. SG n. 66 del 2005, modificata -. SG n. 62 del 2017) Obbligazioni può essere emesso solo da una società per azioni.
(2) (Modifica -. SG. 114 del 1999, in vigore dal 31.01.2000, abrogata -. SG. 62 del 2017)
(3) (Modifica e integrazione -. SG. 61 del 2002 ) La decisione di emettere obbligazioni viene presa dall’assemblea generale degli azionisti, che può autorizzare il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di gestione, secondo l’ordine dell’art . . 196 .
(4) Le obbligazioni di un’emissione con lo stesso valore nominale garantiscono lo stesso diritto di credito.
(5) (Nuova – SG. 63 del 1995, integrata – SG. 61 del 2002) Le obbligazioni possono essere disponibili o non disponibili. Per l’emissione, il trasferimento e la costituzione in pegno delle obbligazioni disponibili e indisponibili si applicano le regole per le azioni stabilite dalla presente legge, ad eccezione dell’art . 176, par. 2 e dell’art. 184, par. 2 .

REQUISITI E PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI (TITOLO MODIFICATO – SG. N. 61 DEL 2002)

Art. 205. (Modifica -. SG. 61 del 2002) (1) (Modifica e integrazioni -. SG. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) L’emissione di obbligazioni mediante offerta pubblica per le quali vige l’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi delRegolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e per l’abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (GU L 168/12 del 30 giugno 2017), si svolge alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge.
(2) Quando si emettono obbligazioni al di fuori dei casi di cui al par. 1 la società predispone una proposta di sottoscrizione di obbligazioni, contenente almeno:
1. la decisione ex art. 204, par. 3 ;
2. (abrogato – SG n. 58 del 2003)
3. il valore nominale e di emissione complessivo del prestito obbligazionario;
4. numero, tipologia, valore nominale e di emissione delle obbligazioni offerte, nonché previste restrizioni al loro trasferimento;
5. nel caso di obbligazioni fruttifere – il termine fino alla scadenza delle obbligazioni, il regime di rimborso del prestito obbligazionario, compreso il periodo di grazia, se previsto, il pagamento degli interessi, il metodo del loro calcolo e il periodicità dei pagamenti;
6. nel caso di obbligazioni con altra forma di reddito – il metodo di generazione del reddito e le scadenze di pagamento;
7. la tipologia e l’importo dell’eventuale cauzione prestata;
8. modalità e termine di pagamento degli interessi e del capitale;
9. data di inizio e fine, nonché luogo e ordine di registrazione delle obbligazioni;
10. condizioni per la registrazione delle obbligazioni;
11. importo minimo e massimo dei contributi in denaro riscossi al quale il finanziamento si riterrà concluso.
(3) Le obbligazioni vengono emesse solo dopo il pagamento integrale del loro valore di emissione.
(4) (modifica -. SG. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) Nella decisione ai sensi dell’art. 204, par. 3 per l’emissione di obbligazioni ai sensi del par. 2 può prevedere che le disposizioni di legge relative al fiduciario degli obbligazionisti e alla garanzia dell’emissione pubblica di obbligazioni siano applicate di conseguenza.

SVOLGIMENTO DELLA FIRMA (TITOLO MODIFICATO – SG n. 61 del 2002)

Art. 206. (1) (Modifica -. SG n. 61 del 2002, modificata -. SG n. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) Incasso degli importi e consegna delle obbligazioni emesse ai sensi dell’art . 205, par. 2 , sono effettuati tramite una banca o un intermediario di investimenti.
(2) (modifica – SG. 61 del 2002 ) Le persone che hanno sottoscritto obbligazioni depositano gli importi presso una banca designata dalla società su un conto di raccolta. Gli importi presenti su questo conto non possono essere utilizzati prima dell’annuncio di cui al par. 6.
(3) (modifica – SG n. 61 del 2002) Con la decisione ai sensi dell’art. 204, par. 3 vengono determinate le condizioni alle quali il prestito si considera concluso. Condizione obbligatoria è che il valore di emissione di tutte le obbligazioni sottoscritte sia stato interamente pagato.
(4) (Modifica -. SG. 61 del 2002 ) Entro 14 giorni dal completamento della sottoscrizione, la società stipulerà un accordo con una banca, regolando l’ordine e le modalità di pagamento del prestito obbligazionario.
(5) (Modifica – SG. n. 61 del 2002) Se il termine di cui all’art. 205, par. 2, punto 9 è scaduto senza che si siano verificate le condizioni previste per la conclusione del prestito, le somme incassate vengono restituite alle obbligazioni sottoscritte insieme agli interessi maturati dalla banca presso la quale erano depositate.
(6) (Nuova – SG n. 61 del 2002, modificata – SG n. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore – SG n. 80 del 2006, modificata – SG n. 64 del 2020 , in vigore dal 21.08.2020) Entro un mese dal termine per la registrazione delle obbligazioni ex art. 205, par. 2 n. 9 l’organo amministrativo della società presenta al registro delle imprese per la pubblicazione l’avviso di prestito obbligazionario concluso ai sensi dell’art . 205, par. 2 , che recita:
1. l’importo del prestito;
2. la data da cui decorre il periodo di scadenza;
3. la data di scadenza – per i pagamenti di interessi e capitale;
4. la banca ai sensi del par. 4, servizio dei pagamenti dei prestiti obbligazionari;
5. il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima assemblea generale degli obbligazionisti.
(7) (Nuova -. SG. 61 del 2002, modificata -. SG. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore -. SG. 80 del 2006) La data della prima assemblea generale del obbligazionisti non possono trascorrere oltre 30 giorni dall’annuncio di cui al par. 6. Il luogo dell’adunanza non può essere diverso dalla sede sociale.
(8) (Nuova – SG. n. 61 del 2002 ) La società informa immediatamente i rappresentanti degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 209 e la banca che presta servizio ai pagamenti del prestito obbligazionario, per tutte le modifiche della sua attività commerciale relative alle obbligazioni assunte ai sensi delle obbligazioni emesse.

NULLITÀ DELLA DECISIONE DI EMIRE OBBLIGAZIONI (TITOLO MODIFICATO – SG n. 61 del 2002)

Art. 207. (Modifica – SG n. 61 del 2002) Qualsiasi decisione della società per:
1. cambiamento nelle condizioni di registrazione delle obbligazioni emesse;
2. emissione di nuove obbligazioni con regime di pagamento privilegiato, senza il consenso delle assemblee degli obbligazionisti di precedenti emissioni non pagate.

PRIMA ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI (NUOVO TITOLO – SG n. 103 del 1993)

Art. 208. (Modifica -. SG. 61 del 2002, integrata -. SG. 62 del 2017) La prima assemblea generale degli obbligazionisti è legale se le viene presentata almeno la metà del prestito registrato.

RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Art. 209. (1) Gli obbligazionisti di una stessa emissione formano un gruppo per proteggere i loro interessi davanti alla società.
(2) Il gruppo è rappresentato da rappresentanti eletti dall’assemblea generale degli obbligazionisti. I rappresentanti non possono essere più di tre.

LIMITAZIONI ALLA RAPPRESENTANZA

Art. 210. (1) Non possono essere rappresentanti ai sensi dell’articolo precedente:
1. la società debitrice;
2 . (modifica – SG. 61 del 2002 ) persone legate alla società debitrice;
3. le società che hanno garantito in tutto o in parte le obbligazioni assunte;
4. i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione della società, nonché i loro discendenti, ascendenti e coniugi;
5. soggetti ai quali è vietata dalla legge la partecipazione agli organi amministrativi della società.
(2) I rappresentanti possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

POTERI DEI RAPPRESENTANTI

Art. 211. I rappresentanti possono agire per tutelare gli interessi degli obbligazionisti in conformità con le decisioni dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

Art. 212. (1) I rappresentanti degli obbligazionisti possono partecipare all’assemblea generale degli azionisti senza diritto di voto. Possono ricevere informazioni alle stesse condizioni degli azionisti.
(2) Quando vengono prese le decisioni che influiscono sull’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario, l’assemblea generale degli azionisti ascolta il parere dei rappresentanti degli obbligazionisti.

REMUNERAZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 213. (1) Il compenso dei rappresentanti degli obbligazionisti è determinato dalla società ed è a suo carico. Quando la società non determina la remunerazione, questa è determinata dall’assemblea generale degli obbligazionisti.
(2) Se la società si oppone all’importo così determinato, questo sarà determinato dal tribunale distrettuale su richiesta dei rappresentanti.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Art. 214. (1) (Supp. – SG n. 61 del 2002, modificata – SG n. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore – SG n. 80 del 2006) L’assemblea generale degli obbligazionisti è convocata dai rappresentanti degli obbligazionisti mediante invito pubblicato nel registro delle imprese almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
(2) (Modifica -. SG. 61 del 2002 ) L’assemblea generale è convocata anche su richiesta degli obbligazionisti che presentano almeno 1/10 dell’emissione di obbligazioni in questione, o dei liquidatori della società, se è stata stabilita una procedura stato aperto in liquidazione.
(3) I rappresentanti degli obbligazionisti sono tenuti a convocare l’assemblea generale degli obbligazionisti previa notifica da parte degli organi di gestione della società per azioni:
1. proposta di cambiamento dell’oggetto dell’attività, della tipologia o della trasformazione della società;
2. (modifica – SG n. 61 del 2002) proposta di emettere una nuova emissione di obbligazioni privilegiate.
(4) Ciascuna emissione obbligazionaria costituisce un’assemblea generale separata.
(5) Per l’assemblea generale degli obbligazionisti si applicano di conseguenza le regole dell’assemblea generale degli azionisti.
(6) (Nuova – SG. 62 del 2017) Il diritto di voto sulle obbligazioni non presenti viene esercitato dai possessori di obbligazioni 5 giorni prima della data dell’assemblea generale degli obbligazionisti.
(7) (Prec. 6 – SG. 62 del 2017) L’assemblea generale degli azionisti è tenuta a prendere in considerazione la decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

QUORUM

Art. 214a. (Nuova – SG. 25 del 2022, in vigore dal 08.07.2022) (1) L’assemblea generale degli obbligazionisti può prendere decisioni se le viene presentata almeno la metà dell’importo dell’emissione obbligazionaria, come nelle condizioni di maggiore può essere previsto il quorum per la questione.
(2) In mancanza del quorum, la disposizione dell’art . 227, par. 3 .
(3) Nel determinare il quorum non vengono prese in considerazione le obbligazioni riacquistate dalla società che le ha emesse.

MAGGIORANZA

Art. 214б. (Nuova – SG. 25 del 2022, in vigore dal 08.07.2022 anni) (1) La decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti è adottata a maggioranza delle obbligazioni presentate, salvo diversa indicazione nei termini dell’emissione -a larga maggioranza.
(2) Nel determinare la maggioranza decisionale dell’assemblea generale degli obbligazionisti, le obbligazioni riacquistate dalla società che le ha emesse non vengono prese in considerazione.

Sezione VIII.
CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

DECISIONE SULLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

Arte. 215. (1) L’assemblea generale può decidere di emettere obbligazioni convertibili in azioni. Questo tipo di obbligazioni non possono essere emesse da società nelle quali la partecipazione statale supera il 50% del capitale. Gli azionisti possono sottoscrivere tali obbligazioni con priorità alle condizioni alle quali sono sottoscritte le azioni di nuove emissioni.
(2) La procedura per la conversione delle obbligazioni in azioni è determinata dalla decisione dell’assemblea generale di emettere obbligazioni.
(3) L’assemblea generale degli azionisti può determinare le condizioni alle quali i detentori di obbligazioni che non sono destinate al rimborso mediante conversione in azioni possono convertirle in azioni.
(4) Il valore di emissione delle obbligazioni convertite non può essere inferiore al valore nominale delle azioni che gli obbligazionisti acquisterebbero in cambio delle stesse.
(5) In caso di riduzione del capitale per perdite mediante riduzione del numero delle azioni o del loro valore nominale, i diritti degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni sono ridotti proporzionalmente.

CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA DELIBERA DI NUOVE OBBLIGAZIONI

Arte. 216. La decisione di emettere nuove obbligazioni convertibili in azioni è valida solo se approvata dall’assemblea generale degli obbligazionisti che hanno acquisito il diritto di convertire le proprie obbligazioni in azioni.

ROLLOVER SU AUMENTO DI CAPITALE

Arte. 217. Dopo aver deciso di aumentare il capitale, il consiglio di gestione, rispettivamente il consiglio di amministrazione, fissa un termine per la conversione delle obbligazioni in azioni. La durata non può essere superiore a 3 mesi.

Iscrizione dell’aumento di capitale (titolo modificato – SG n. 61 del 2002)

Arte. 218. (Modifica – SG n. 61 del 2002) Il consiglio di gestione, rispettivamente il consiglio di amministrazione, dichiara per l’iscrizione l’aumento di capitale a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

Bulgaria – LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Bulgaria

LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Capitolo cinque.

AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

Sezione III.
Licenza di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 54. (1) (modifica -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi che non hanno proprietà pericolose, è svolta da persone giuridiche e persone fisiche bulgare e straniere, registrate come commercianti ai sensi della legge sul commercio o della legislazione nazionale e in possesso di una licenza per questa attività, rilasciata dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da una persona autorizzata dal Vice Ministro, in questa sezione.
(2) (Nuova – SG n. 30 del 2011, punto 1 dichiarato incostituzionale dalla RCS n. 3 del 2012 nella parte “generale” – SG n. 26 del 2012) Si svolgono attività con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi solo in siti ubicati in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, nei porti per il trasporto pubblico di importanza nazionale e regionale e in oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con finalità economica. Ciascun sito deve soddisfare i requisiti normativi per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
(3) (Prec. 2 – SG. 30 del 2011) Non è richiesta alcuna licenza per:
1 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) Vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da parte di persone che li ricevono come rifiuti tecnologici dalla propria produzione o dai propri rottami di deprezzamento, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi dell’art. paragrafo . 1;
2. vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico da parte di persone fisiche, quando l’acquirente è autorizzato ai sensi del par. 1.
(4) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, precedente comma 3 -. SG. 30 del 2011 ) Sul rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, i commercianti di cui al par. 1 presentare domanda secondo il modulo previsto dal regolamento di cui all’art. 61 al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Prec. par. 4 modificato – SG n. 30 del 2011) Alla domanda di cui al par. 4 si applicano:
1. (modificata e integrata -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, modificata -. SG. 41 del 2010) dichiarazione di essere un commerciante, indicando un’identificazione uniforme codice, e per le persone straniere – copia di un documento rilasciato ai sensi della legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente;
2 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) copia originale o autenticata dal richiedente di un contratto di locazione o di un atto notarile, accompagnato da uno schizzo o altro documento di certificazione rilasciato dall’autorità competente contenente dati sull’ubicazione dell’immobile, sul cui territorio si trova il sito e dati dai quali risulta evidente che soddisfa i requisiti del par. 2;
3 . (suppl. – SG n. 41 del 2010) il certificato rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque per l’ubicazione del sito o un permesso ai sensi dell’art. 37 ;
4 . (modifica -. SG. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) certificato ai sensi dell’art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
5 . (abrogata – SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, nuova – SG. 30 del 2011) dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’art. 60, par. 8 ;
6 . (modifica -. SG. 30 del 2011 ) dichiarazione del richiedente di non essere una persona correlata al commerciante la cui licenza è stata revocata o il rilascio della licenza è stato rifiutato, nei termini di cui all’art . 59, par. 1, comma 1, lettere “b” e “c” e che ricorrono le circostanze di cui all’art. 59, par. 1, comma 1, lettere “d” ed “e” ;
7. documento per compenso pagato.
(6) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 5, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 5, comma 4, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(7) (Nuova -. SG. 77 del 2005, modificata -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008, precedente comma 6, modificata -. SG. 30 del 2011) Se il richiedente è una persona straniera, il documento di cui al par. 5 n. 1 viene presentata anche in una traduzione ufficiale, mentre i documenti di cui al par. 5, punti 4, 5 e 6, che sono in lingua straniera – e in traduzione.
(8) (Prec. 5 -. SG. 77 del 2005, precedente par. 7 -. SG. 30 del 2011) In caso di irregolarità nella documentazione e/o nella necessità di fornire ulteriori informazioni, il richiedente dovrà essere notificato entro 14 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente dovrà sanare le irregolarità e/o fornire le informazioni aggiuntive entro 14 giorni dalla data della notifica.
(9) (Prec. 6 – SG. N. 77 del 2005, precedente par. 8 modificato – SG. 30 del 2011) Se le irregolarità non vengono rimosse e/o le informazioni aggiuntive non vengono fornite entro il termine secondo parà. 8 documenti non vengono considerati.
(10) (Prec. 7 – SG. n. 77 del 2005, precedente par. 9 modificato – SG. 30 del 2011) Nei casi di cui al par. 8 documenti si considerano presentati a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura delle informazioni aggiuntive.
Arte. 55. (1) (modifica – SG n. 30 del 2011) Il certificato di cui all’art. 54, par. 5, punto 3 contiene i dati relativi al richiedente, all’ubicazione del sito e alla sua conformità ai requisiti della presente legge e dello statuto sulla sua attuazione, nonché dati sulla tipologia di rifiuti con cui verrà svolta l’attività e sul soggetto preposto alla loro gestione.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010 ) Per il rilascio del certificato, la persona presenta una domanda al direttore dell’ispettorato ambientale e idrico regionale competente, nella quale dichiara i dati di cui al par. 1 e si applica:
1 . (Nuova SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) i documenti di cui all’art. 54, par. 5, punto 2 ;
2 . (Nuova – SG n. 41 del 2010 ) un documento attestante l’adempimento degli obblighi ai sensi del capitolo sesto della legge sulla protezione dell’ambiente.
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010 ) Il direttore dell’ispezione ambientale e idrica regionale competente o una persona da lui autorizzata effettua un’ispezione sul posto e accerta la conformità del sito con i requisiti della presente legge. e gli atti normativi dello statuto sulla sua attuazione rilasciano il certificato di cui al par. 1 entro 14 giorni dalla presentazione della domanda.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il direttore dell’ispettorato regionale dell’ambiente e delle acque rifiuta di rilasciare il certificato quando ritiene che il sito non soddisfa i requisiti normativi. Il rifiuto è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
Arte. 56. (1) (Modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata -. SG. 30 del 2011) La domanda e i documenti di cui all’art. 54, par. 4 e 5 sono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo da una commissione interdipartimentale entro due mesi dalla data della loro presentazione.
(2) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La commissione interdipartimentale comprende un numero uguale di rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e delle Acque e del Ministero della Salute. Interno, proposta dal ministro interessato. Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo determina con ordinanza il presidente, il segretario e i membri della commissione.
(3) I rappresentanti delle organizzazioni professionali dei commercianti di metalli ferrosi e non ferrosi hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione ai sensi del par. 1.
(4) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La Commissione ai sensi del par. 1 esamina i documenti presentati per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi della regolamentazione di cui all’art. 61 e in conformità alle norme di funzionamento approvate dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.
(5) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Dopo aver esaminato le domande, la commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo per il rilascio della licenza o per il rifiuto del rilascio della licenza. .
(6) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Entro un mese dalla proposta di cui al par. 5 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.
Arte. 57. (1) (modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene rilasciata secondo un modello approvato dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e turismo.
(2) (modifica -. SG. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La licenza contiene: numero e data di rilascio; nome del commerciante; sede e indirizzo della direzione; codice identificativo univoco; un elenco con la descrizione dei siti in cui viene svolta attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(3) La licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è a tempo indeterminato.
(4) (Supplemento – SG n. 30 del 2011) I diritti derivanti dalla licenza non possono essere trasferiti e/o ceduti. Nei casi di successione legale ai sensi del diritto commerciale, i diritti derivanti dalla licenza passano al successore legale.
(5) Non è consentito esercitare attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione, tranne nei casi in cui il commerciante è rappresentato da un dipendente autorizzato nominato con contratto di lavoro.
Arte. 58. (1) (Modifica -. SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) La domanda di modifica e/o integrazione della licenza deve essere presentata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo e i documenti attestanti la modifica , che vengono esaminati secondo la procedura e nei termini di cui all’art. 56 e la disciplina ex art. 61 . In caso di cambiamento delle circostanze, la persona è obbligata a richiedere l’iscrizione delle modifiche nella licenza entro un mese.
(2) (modifica -. SG. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009) Al momento della presentazione dei documenti e al ricevimento della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, per integrare e / o modificare di una licenza rilasciata per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, devono essere pagate le tasse specificate nella tariffa tariffaria, che vengono riscosse presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo ai sensi della legge sulle tasse statali.
(3) Nel registro pubblico ai sensi dell’art. 26, par. 2 , vengono inseriti, dopo la loro entrata in vigore, anche i provvedimenti di rifiuto del rilascio della licenza e quelli di revoca o di cessazione della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Arte. 59. (1) (Modifica – SG n. 82 del 2009, in vigore dal 16.10.2009, modificata – SG n. 41 del 2010) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o da lui autorizzato il Vice Ministro con ordinanza:
1. rifiuta di rilasciare una licenza per attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi quando:
a) esiste una proposta motivata di rifiuto da parte della commissione interdipartimentale dell’esame dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;
b) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza di un anno dal provvedimento di rifiuto del rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, a meno che il provvedimento di rifiuto non sia stato annullato dal tribunale come illegale;
c) la domanda per il rilascio della licenza è stata presentata prima della scadenza del termine di due anni dall’ordinanza di revoca della licenza ai sensi del comma 2, a meno che l’ordinanza di revoca non sia stata annullata dal tribunale in quanto illegittima;
d) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) la domanda per l’integrazione della licenza con un sito è stata presentata dallo stesso commerciante prima della scadenza di un anno dall’ordine di cancellare lo stesso sito ai sensi del punto 4, a meno che l’ordine perché la cancellazione del sito è stata annullata dal tribunale in quanto illegale;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) La domanda di rilascio di una licenza o di integrazione di una licenza comprende un sito rivendicato per il quale esiste una controversia pendente davanti al tribunale a causa della cancellazione o della revoca della licenza in cui è inclusa. ;
f) (ex b. “d”, modificata – SG. n. 30 del 2011 ) la domanda per il rilascio della licenza è presentata da una persona imparentata con i richiedenti di cui alle lettere “b” e “c” o la domanda per l’integrazione una persona imparentata con il richiedente di cui alla lettera “d” ha presentato una licenza con un sito se i termini previsti non sono scaduti;
2. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quando:
a) (aggiunto – SG. 41 del 2010, abrogato – SG. 30 del 2011)
b) siano presentati dati falsi utili a rilasciare, modificare o integrare la licenza;
c) (modifica e integrazione -. SG. 30 del 2011 ) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi viene svolta su un sito non registrato nella licenza o cancellato, ad eccezione dei casi di cui Arte. 54, par. 3, punto 1 ;
d) vi sia una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
e) le condizioni e l’ordine per lo svolgimento delle attività commerciali con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono sistematicamente violati;
f) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) l’attività commerciale viene svolta con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in violazione dell’art . 60, par. 3 o 4 ;
g) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) la base giuridica per l’utilizzo dell’unico sito indicato nella licenza ha cessato di esistere;
h) (Nuova – SG. 30 del 2011) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza di cancellazione del sito, è stata accertata una violazione ai sensi del comma 4 del sito registrato nella licenza dello stesso sito mediante constatazione atto di un organismo di controllo commerciante;
3. revoca la licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in caso di:
a) una richiesta scritta del commerciante autorizzato;
b) cancellazione del commerciante dal registro delle imprese ;
c) l’operatore non ha ricevuto la licenza entro un mese dalla notifica scritta del suo rilascio;
4 . (Nuova – SG n. 41 del 2010) cancella il sito inserito nella licenza quando:
a) disponibilità di una proposta motivata del Ministro dell’Ambiente e delle Acque;
b) stabilito dalla commissione di cui all’art. 56, par. 1 mancanza di base giuridica per l’utilizzo dell’immobile su cui è situato il sito, purché non sia l’unico iscritto nella licenza;
c) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Mancanza di un registro degli acquisti e delle importazioni e/o di un registro delle vendite ed esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 60, par. 2 ;
d) esercitare attività commerciale con a bordo rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi mediante autorizzazione;
e) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) che esercita un’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi senza documenti di origine ai sensi dell’art. 60, par. 3 e 4 ;
f) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) svolgere attività in violazione dell’art . 60, par. 6 ;
g) (Nuova – SG. 30 del 2011) svolgere attività senza aver effettuato la videosorveglianza 24 ore su 24.
(2) (Nuova – SG. 41 del 2010, modificata – SG. 30 del 2011) Nell’ordinanza sotto il par. 1, commi 2 e 4 contiene un ordine di esecuzione preliminare. Quando l’esercente presenta una fideiussione bancaria a favore del Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo nei casi di cui al par. 1, punto 2 per un importo di BGN 100.000, e sotto il par. 1 comma 4 per un importo di 20.000 BGN, l’esecuzione preliminare è sospesa. Nel caso in cui l’ordinanza di cui al par. 1, commi 2 e 4, viene lasciato in vigore dal giudice con provvedimento effettivo, la fideiussione viene svincolata a favore dell’ente di cui alla sentenza precedente e viene da questo amministrata.
(3) (Modifica -. SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006, precedente comma 2, modificata -. SG. 41 del 2010) Le ordinanze di cui al par. 1, commi 1, 2 e 4, nonché le ordinanze di rifiuto di integrazione e/o modifica della licenza sono impugnabili ai sensi del Codice di procedura amministrativa .
(4) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o il Vice Ministro da lui autorizzato rilascia un duplicato della licenza in caso di smarrimento, furto o distruzione, secondo l’applicazione della commerciante e dichiarazione secondo l’ordine determinato dal regolamento di cui all’art. 61 .
(5) (Nuova – SG. 41 del 2010 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine di revoca o di cessazione della licenza per svolgere attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il commerciante è tenuto a consegnare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza.
(6) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ai sensi del par. 1, comma 4, il professionista è tenuto a presentare al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo l’originale della licenza per la registrazione del sito cancellato. In questo caso non è dovuta alcuna commissione.
Arte. 60. (1) (modifica – SG. 41 del 2010 ) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro degli acquisti e delle importazioni e un registro delle vendite e delle esportazioni, nonché una copia autenticata del licenza. L’operatore autorizzato è tenuto ad annotare in modo accurato e veritiero nell’apposito registro tutte le circostanze immediatamente successive all’operazione di ricezione e/o spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
(2) (Supplemento – SG. 41 del 2010) I registri di cui al par. 1 vengono apposti e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito entro 7 giorni dalla loro presentazione, il quale annota la data di sigillatura su apposito registro. I registri sono tenuti secondo l’ordine e il modello approvato con il regolamento di cui all’art. 61 .
(3) (modifica -. SG. 41 del 2010, modificata -. SG. 30 del 2011) Attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, quali cavi e conduttori elettrici di qualsiasi tipo e dimensione, elementi dell’elettronica infrastrutture di comunicazione, elementi e parti del materiale rotabile, la ferrovia, compresi gli impianti di sicurezza, di segnalazione e di comunicazione e tutte le installazioni correlate, tutti gli elementi e parti dell’infrastruttura stradale, come segnaletica stradale, guardrail, chiusini metallici, parti della strada gli impianti e gli impianti di illuminazione o di irrigazione idrica, nonché dei monumenti culturali contenenti metalli o di parti o elementi di essi, è effettuato in presenza di un certificato di origine rilasciato dalle persone di cui all’art. 54, par. 3, punto 1 e contratto scritto concluso.
(4) (modifica -. SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che sono rifiuti tecnologici di produzione propria o di rottami propri di deprezzamento, vengono venduti solo dalle persone di cui all’art. 54, par. 3 comma 1 dei commercianti autorizzati sulla base di un contratto scritto con allegato il certificato di origine e dei rifiuti domestici – sulla base di un contratto scritto con allegata dichiarazione di origine. I privati ​​non possono vendere rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi non domestici. L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi tra commercianti autorizzati viene svolta sulla base di un contratto scritto, con la consegna contestuale della merce da parte del venditore all’acquirente e una dichiarazione con i numeri di serie completati dei certificati di origine di i rifiuti da lui acquistati.
(5) I documenti di cui al par. 3 e 4 dovranno essere redatti e compilati secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all’art. 61 .
(6) (modifica – SG. 30 del 2011 ) I rifiuti di cui al par. 3 vengono trattati e conservati separatamente dagli altri.
(7) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Nei casi in cui il commerciante autorizzato possiede anche un documento ai sensi dell’art. 12, par. 1 o 4 , i rifiuti provenienti da imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli obsoleti e rifiuti ottenuti dopo il loro trattamento preliminare sono depositati in sito separato o in parti separate del sito. In caso di successivo conferimento di rifiuti da imballaggi metallici e rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi, formatisi dopo il trattamento preliminare di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, pile e accumulatori inutilizzabili, autoveicoli fuori uso per attività commerciale , recupero e riciclo, sono riportati separatamente per codice e nome secondo la normativa di cui all’art. 3 .
(8) (Nuova – SG. 30 del 2011 ) Il commerciante autorizzato è tenuto a garantire la videosorveglianza 24 ore su 24 in ciascun sito entro un mese dall’ottenimento della licenza o dalla sua aggiunta con un nuovo sito e a conservare i registri. per un anno.
(9) (Nuova – SG n. 41 del 2010, precedente par. 7, supplemento – SG n. 30 del 2011) Entro tre mesi dalla sospensione dell’attività o dal ricevimento di un ordine ai sensi dell’art. 59, par. 1 commi 2, 3 e 4, il commerciante è tenuto a realizzare le quantità disponibili di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché ad adottare le misure necessarie per la pulizia del sito.
Arte. 61. Le modalità per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono determinate con ordinanza del Consiglio dei ministri.

Bulgaria – REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Bulgaria

REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Adottato dalla POM n. 316 del 22.11.2004.

Pron. D.V. N. 105 del 30 novembre 2004 , modificato D.V. N. 78 del 30 settembre 2005. , modificato D.V. N. 93 del 24 novembre 2009

Sezione I.
Disposizioni generali

Arte. 1. L’ordinanza definisce la procedura per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, la procedura per la tenuta del registro pubblico di cui all’art. 26, par. 2 delladella ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)., la procedura di esame da parte della commissione interdipartimentale delle domande per il rilascio delle autorizzazioni e il modulo di domanda ai sensi dell’art. 54, par. 3 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 2. (1) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che non possiedono proprietà pericolose, è svolta da commercianti registrati ai sensi della legge commerciale e in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’ordine del capitolo cinque, sezione III della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) I commercianti ai sensi del par. 1 deve disporre di un sito proprio o affittato per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Sezione II.
Ordine di tenuta del registro pubblico delle licenze rilasciate

Arte. 3. (1) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo tiene un registro pubblico secondo l’art. 26, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) secondo il modello di cui all’allegato n. 1. Nel registro devono figurare i dati relativi alle licenze rilasciate, ai provvedimenti di rifiuto del rilascio delle licenze e ai provvedimenti di revoca o di cessazione delle licenze per l’attività commerciale con rifiuti ferrosi e non ferrosi metalli dopo la loro entrata in vigore.

(2) Le licenze rilasciate vengono iscritte nel registro di cui al par. 1 dopo averli ricevuti ai sensi dell’art. 7.

(3) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) I dati nel registro sotto il par. 1 sono inseriti da funzionari autorizzati dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.

Sezione III.
Procedura per l’esame delle domande presentate e dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Arte. 4. (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Per il rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi , le persone di cui all’art. 2, par. 1 presentare domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’allegato n. 2, al quale devono essere allegati i documenti di cui all’art. 54, par. 4 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 5. (1) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti di cui all’art. 4 vengono presentati dai richiedenti al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, dove vengono archiviati in un libro separato, in cui figurano la data di presentazione della domanda, il numero di serie, i dati dell’azienda richiedente (nome, registrazione presso il tribunale , registrazione fiscale, sede e indirizzo della direzione) e dati sulle persone coinvolte nella gestione (i tre nomi, codice identificativo e indirizzo permanente).

(2) In caso di irregolarità riscontrate negli atti e/o di necessità di fornire ulteriori informazioni, al richiedente sarà data comunicazione della loro rimozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui all’art. 54, par. 5 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ). La documentazione si considera presentata a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura di informazioni aggiuntive.

(3) Il numero di registrazione delle notifiche inviate ai sensi del par. 2 e la data del loro ricevimento da parte dei richiedenti devono essere annotate nel registro di cui al par. 1.

(4) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti presentati vengono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e Turismo nell’ordine della loro iscrizione nel libro sotto il par. 1 della Commissione interdipartimentale di cui all’art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) entro due mesi dalla data della loro presentazione.

(5) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministro dell’economia, dell’energia e del turismo approva le regole per il lavoro della Commissione interdipartimentale ex art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(6) Nelle riunioni della commissione di cui al par. 4 hanno diritto a partecipare i rappresentanti autorizzati delle organizzazioni settoriali dei commercianti di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, ai quali viene comunicato l’ordine del giorno delle riunioni secondo l’ordine specificato nel regolamento di lavoro della commissione.

(7) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Dopo aver esaminato le domande con i documenti ad esse allegati, la Commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o al viceministro da lui autorizzato a rilasciare una licenza o a rifiutare di rilasciare una licenza.

Arte. 6. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata – SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Entro un mese dalla proposta ai sensi dell’art. 5, par. 7 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.

Arte. 7. La licenza viene ottenuta dall’operatore commerciale o dal suo rappresentante con procura notarile entro un mese dalla notifica del suo rilascio dietro presentazione di un documento dietro pagamento di una tassa.

Arte. 8. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Quando si apre un nuovo sito, quando si modifica e/o si aggiunge alle circostanze della licenza rilasciata, il commerciante presenta una domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’Allegato n. 2. La domanda deve essere accompagnata dalla licenza, dai documenti attestanti la modifica e da un documento per il pagamento della tassa ex art. 58, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) La domanda e i documenti di cui al par. 1 sarà considerato nell’ordine e nei termini di cui all’art. 56 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) e dell’art. 5, par. 1, 2, 4 e 7 e dell’art. 6.

(3) In caso di ricorso contro l’ordine di revoca della licenza, rifiuto di rilascio, aggiunta e/o modifica delle circostanze della licenza rilasciata, i termini di cui al par. 2 decorrono dall’entrata in vigore della decisione del tribunale.

Sezione IV.
Ordine per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 9. (1) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro per l’acquisto e l’importazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il modello conforme all’appendice n. 3 e un registro per la vendita e esportazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il campione secondo l’appendice n. 4, nonché una copia autenticata della licenza.

(2) Il commerciante autorizzato tiene i registri di cui al par. 1, nel quale è riportato l’indirizzo esatto del sito interessato, dopo che gli stessi sono stati allacciati e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito, il quale annota la data della sigillatura su apposito registro.

(3) I registri di cui al par. 1 vengono conservati entro due anni dal loro completamento e vengono presentati su richiesta alle autorità di controllo.

Arte. 10. (1) Il giorno del ricevimento o della spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi – oggetto di un’operazione di smaltimento, l’operatore autorizzato deve inserire nel relativo registro tutte le circostanze secondo l’appendice n. 3 ad eccezione della colonna 2 della stessa e/o secondo un campione secondo l’Appendice n. 4 ad eccezione delle colonne 2 e 9 della stessa, che vengono compilate al momento dell’emissione del relativo documento contabile.

(2) Il giorno del ricevimento o della spedizione dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da un sito all’altro, iscritti nella stessa licenza, l’indirizzo esatto del sito deve essere inserito nelle colonne 3, 5 e 7 dei registri sotto Allegati n. 3 e 4, dai quali viene effettuata la spedizione, rispettivamente il ricevimento, la tipologia e la quantità dei rifiuti.

(3) Al momento dell’acquisto e della vendita per l’importazione e/o l’esportazione, il commerciante autorizzato deve inserire nella colonna n. 2 del relativo registro il numero e la data della dichiarazione doganale e l’ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l’importazione o l’esportazione.

(4) Quando si acquistano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi dalle persone nei casi di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) del registro sono iscritti: i tre nomi della persona, il suo indirizzo permanente, il tipo di merce, la sua origine e quantità, il numero del documento di pagamento, nonché il numero della dichiarazione di vendita di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi a carattere domestico secondo il modello di cui all’allegato n. 5.

(5) Per l’acquisto di rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio devono essere indicati i dati del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 6 e/o del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 7. essere iscritto nel registro.

Arte. 11. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Ogni 6 mesi di calendario il commerciante autorizzato presenta al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo un rapporto sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi per voci della tariffa doganale secondo un campione secondo l’allegato n. 8, che, su richiesta, viene inviato d’ufficio all’Ufficio autorità di controllo secondo la ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il riferimento al par. 1 deve essere presentata al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 1.

(3) Gli operatori autorizzati che non hanno concluso operazioni di disposizione per il periodo di riferimento devono presentare la comunicazione ai sensi del par. 1 con valori zero.

Arte. 12. (1) L’attività commerciale con rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio di qualsiasi tipo e quantità è svolta in presenza di:

1. certificato di origine rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5;

2. una dichiarazione compilata per la vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico ai sensi dell’art. 10, par. 4.

(2) Quando si svolge un’attività commerciale con rifiuti ai sensi del par. 1, il venditore deve consegnare all’acquirente un certificato di origine da lui rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5 con allegata copia del certificato di origine e copia del certificato di origine dallo stesso ottenuto.

(3) Rifiuti ai sensi del par. 1 vengono archiviati e trattati separatamente dagli altri.

Disposizioni finali

§ 1. Il Ministro dell’Economia, entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, approva la disciplina di cui all’art. 5, par. 5.

§ 2. Entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, le organizzazioni non governative interessate ai sensi dell’art. 5, par. 6 notificare al presidente della Commissione interministeriale il proprio rappresentante a partecipare ai lavori della commissione.

§ 3. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) L’attuazione del regolamento è affidata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e Turismo.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 206 DEL 27 SETTEMBRE 2005 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL’ENERGIA

(PUBBLICATO – SG n. 78 del 2005)

§ 2. Le parole «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministero dell’Economia» e «il viceministro dell’Economia» sono sostituite ovunque con « il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, il “Ministero dell’Economia e dell’Energia” e il “Vice Ministro dell’Economia e dell’Energia” nei seguenti atti normativi del Consiglio dei Ministri:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Il Ministro delle Finanze apporta le modifiche necessarie ai bilanci delle amministrazioni competenti in relazione all’istituzione del Ministero dell’Economia e dell’Energia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 268 DEL 12 NOVEMBRE 2009 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO

(PUBBLICATA – SG. N. 93 DEL 2009, IN VIGORE DAL 24.11.2009, MODIFICATA – SG. N. 95 DEL 2009, MODIFICATA – SG. N. 4 DEL 2012)

§ 94. (Modifica – SG n. 95 del 2009, abrogata dalla decisione n. 15898 del 01.12.2011 della Corte Suprema nella parte “ad eccezione del § 93 par. 1, che entra in vigore dal 01.11.2009” – SG n. 4 del 2012) Il decreto entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Appendice n. 1 all’art. 3, par. 1

Registro dei commercianti autorizzati
NO Numero Dati per Negato Note
di e data concesso in licenza (portato via/
riga in questione commerciante interrotto)
pala di (giudiziario licenza
la licenza registrazione, (ordine,
registro tributario numero e
walkie-talkie, seda- data di
luogo e indirizzo problema/
di gestione) data di efficacia
entrato in vigore)
1 2 3 4 5
1.
2.

 

Appendice n. 2 all’art. 4 e dell’art. 8, par. 1

(Modificata -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009)

A
MINISTRO DEL
L’ECONOMIA,
ENERGIA
E TURISMO
Z A Y A V L E N I E
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …..
EG………………………………………… . …….., l. NO. ………………………………………… ………,
ed. SU ……………………………… da…………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………
In qualità di………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
(proprietario, amministratore, amministratore delegato,
rappresentante autorizzato)
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(numero e data della procura notarile)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(società del commerciante, numero di matricola, sede legale e indirizzo
di gestione, GDR, BULSTAT)
CARO SIG./Sig.ra MINISTRO
DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO,
Chiedo che mi venga rilasciata una licenza di attività commerciale (modificata e/o integrata).
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nel/i seguente/i sito/i
con indirizzo/i come segue:
1…………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
(città/villaggio, regione; via, n., piazza n., isolato n., quartiere n. e altri dati descrittivi)
2. ………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
3…………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
Allego alla domanda la documentazione richiesta ex art. 54, par. 4 della Legge
per la gestione dei rifiuti.
Data: …………….. Richiedente: ……………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. .

 

Appendice n. 3 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e

Registrati per gli acquisti e le importazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
il venditore
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- origine,
cumene- giorno- censimento, i bambini dichiara-
Presto chen no- dati dal nero walkie-talkie
Affare- mer, fi- per fi- e colorato NO…..,
kata coniglietto ziches- metalli altri
persone gatto
persona
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Appendice n. 4 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e 2

Registro delle vendite e delle esportazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
l’acquirente
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore- onore- menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- In nel po produrre
cumene- giorno- censimento i bambini il conto- mossa
Presto chen su richiesta dal nero acqua
Affare- numero il pastore e colorato Fino a-
kata metalli mento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Appendice n. 5 all’art. 10, par. 4

DICHIARAZIONE N……………../………….. d.
Il sottoscritto………………………………………….. ……………………………………………. ….,
Numero di Social Security ………………………………………., residente in città/villaggio ………………………………………… .. …,
comune………………………., distretto………………………. ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………. …….
(indirizzo esatto)
Carta d’identità n………………………………, rilasciata il …….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
da ………………………………………… . …………………………………………….. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Dichiaro di vendere i miei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
di carattere domestico…………………………………….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ….
(specificare tipologia e quantità)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. …………………………………….. ..
(ragione sociale, codice fiscale e numero di licenza)
Data: ……… Dichiarante: …………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ..
(…………………………)
città/villaggio ………………..

 

Appendice n. 6 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Cenno.
Si certifica che le quantità di rifiuti ………….. kg/t, ………………………….. … ……………………………..,
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 1 dell’Ordinanza sulla procedura per l’esercizio dell’attività commerciale
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti a seguito di ……………………………… ……………………………………………… ……………………………………………. .. ….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… ….
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
Codice Fiscale………………………., BULSTAT………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 7 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Attesto che le quantità di rifiuti………………………… kg/t,……….. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………………….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 2 dell’ordinanza sulla procedura per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti attraverso il loro acquisto da parte di persone giuridiche e fisiche secondo:
1. Certificato di origine n……………………………………… . /…………………………….. sì,
rilasciato da………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
Codice Fiscale……………………………………….. ………, BULSTAT…………………………. …. …………………………………….. …… ………………………………
e/o
2. Dichiarazioni n……………………………………… ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
dai soggetti di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della legge sulla gestione dei rifiuti
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 8 all’art. 11, par. 1

Riferimento per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
per ………….. sei mesi di …………….
Codice Fiscale ………………………………………., Numero di Licenza .. …. …………/…………..
Azienda: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ……………………….
Indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. …………………………
NO Dogana- Vale a dire- Misura Disponibilità Shopping Possedere Saldi Nidificato Disponibilità
di ceco noviziato (kg/t) all’inizio in stra- importare tecnologico in stra- fuori rottame c alla fine di
riga tariffa di metallo- alle sei nata importare rifiuti e nata naso elaborato sei mesi
numero nia rottame l’abbattimento svalutare- kata di chi
rottami di zione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capo contabile: ………………………………………. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Data: ………………………………
Manager: ………………………………………… ………………………………………… .. ………

 

Bulgaria: Condizioni per esercitare l’attività di broker assicurativo

Ai BROKER ASSICURATIVI è dedicato il Capitolo trenta della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР) artt.da301 a 312

Sezione I. Disposizioni generali

Sezione II. Condizioni per esercitare l’attività di intermediario assicurativo

Sezione III. Registrazione di un broker assicurativo

Nel caso in cui un intermediario assicurativo cessasse la propria attività in Italia e venisse cancellato dal registro degli intermediari assicurativi in ​​Italia tenuto dall’ Ivass (Istituto Italiano per la vigilanza sulle assicurazioni), può chiedere l’iscrizione come intermediario assicurativo nella Repubblica Bulgaria.

I Requisiti del broker assicurativo sono elencati nell’art. 303  del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО)

Un broker assicurativo può  essere una società o una ditta individuale.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 303  del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО):
“Chiunque ai sensi del par. 1, che con decisione di un organo competente dell’intermediario in conformità con la legge e l’atto costitutivo dell’intermediario è determinato a essere responsabile e gestire l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, l’intermediario assicurativo – anche un’impresa individuale, nonché in quanto qualsiasi persona che ricopre una posizione dirigenziale nell’intermediario, responsabile di svolgere l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, deve possedere un titolo di studio superiore e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1. di avere esperienza professionale nel settore assicurativo e di aver seguito la formazione prevista dall’art . 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 ;
2. di aver superato con esito positivo un esame di valutazione delle conoscenze e delle competenze organizzato dalla commissione.”

 

Gli intermediari che svolgono attività assicurativa nella Repubblica Bulgaria sono soggetti al regime di registrazione e sono iscritti nel registro pubblico tenuto dalla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della Legge sulla Commissione di Vigilanza Finanziaria (ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР).

A tal fine si presenta una richiesta alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор) e si allega la documentazione, ai sensi dell’art. 307 (Documenti necessari per l’iscrizione nel registro) del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО).

“Art. 307. (1) (Modifica -. SG. 24 del 2018 ) Per l’iscrizione di un intermediario assicurativo nel registro di cui all’art. 30, par. 1, punto 12 della legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria, viene presentata una richiesta alla quale sono allegati:
1. lo statuto, l’atto costitutivo o l’accordo societario – se si tratta di una persona giuridica;

2. dati relativi ai soggetti di cui all’art. 303, par. 1 – 3 – se si tratta di una persona giuridica

(1. non è stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
2. non è privato del diritto di ricoprire una posizione materialmente responsabile;
3. non è stato membro di un organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, ovvero di una società sciolta per fallimento, se vi sono creditori insoddisfatti)

, e documenti attestanti il ​​rispetto dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 e 2 – se si tratta di una persona fisica – un’impresa individuale

(1. non è stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
2. non è privato del diritto di ricoprire una posizione materialmente responsabile;);
3. dati relativi agli indirizzi delle sedi o filiali presso le quali verrà svolta l’attività di intermediazione assicurativa;
4. prova della proprietà di fondi propri ai sensi dell’art. 306, par. 1, comma 1 , quando il richiedente ha scelto questa modalità per garantire l’adempimento dei propri obblighi;
5. certificato della banca interessata operante nella Repubblica di Bulgaria per ogni singolo conto cliente aperto presso di essa ai sensi dell’art. 306, par. 1, comma 2 , quando il richiedente ha scelto questa modalità per garantire l’adempimento dei propri obblighi;
6. contratto di assicurazione obbligatoria ex art. 305 ;
7. dichiarazioni attestanti l’assenza delle circostanze di cui all’art. 310, par. 1 e 2 ;
8 . (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) i dati sui nomi o designazioni e numeri di identificazione personale ufficiali o altri elementi univoci per stabilire l’identità degli azionisti o soci – persone fisiche o giuridiche che possiedono una quota pari o superiore al 10% della società dell’intermediario assicurativo e l’importo delle rispettive quote;
9 . (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) dati relativi al nome o alla designazione e al numero di identificazione personale ufficiale o altro elemento univoco per stabilire l’identità delle persone che hanno stretti rapporti con l’intermediario assicurativo ;
10. (Nuova – SG. 101 del 2018, in vigore dal 07.12.2018) informazioni se le partecipazioni o gli stretti legami di cui ai punti 8 e 9, comprese le disposizioni legali, statutarie o amministrative di un paese terzo che disciplinano l’attività di una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario assicurativo intrattiene stretti legami, ovvero le difficoltà nella loro attuazione, non impediscono l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della commissione o del vicepresidente.

(2) Richiesta ai sensi del par. 1 viene considerato dopo il pagamento di una tassa per l’esame del documento.”

Secondo l’articolo 303 del codice sulle assicurazioni, quando un intermediario assicurativo è una persona fisica – ditta individuale, deve:

  1. aver conseguito laurea;
  2. possedere esperienza professionale nel settore assicurativo e aver conseguito la formazione prevista dall’art. 292, par. 1 o 2 o ai sensi dell’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) oppure aver superato con esito positivo un esame di qualificazione professionale organizzato dalla Commissione di Vigilanza finanziaria;
  3. non essere stato condannato alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non sia stato riabilitato;
  4. non essere privato del diritto di ricoprire un incarico di responsabilità materiale;
  5. non essere stato membro dell’organo di amministrazione o di controllo o socio illimitatamente responsabile di una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, o di una società sciolta per fallimento, qualora vi siano creditori insoddisfatti;
  6. non essere stato dichiarato fallito, se vi sono creditori insoddisfatti, e non è in procedura concorsuale;
  7. sulla base dell’ informazione e dei dati nei suoi confronti e nei confronti delle persone a lui collegate, nonché sui rapporti tra gli stessi intercorrenti, non ci siano motivi di dubitare della sua affidabilità e idoneità né della possibilità di un conflitto di interessi.

Quando viene presentata domanda per l’iscrizione di un intermediario assicurativo – persona giuridica, ciascun membro dell’organo di amministrazione e controllo di un intermediario assicurativo, nonché le persone che lo rappresentano e lo gestiscono, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 303, par. 1 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) in materia di buona reputazione. I requisiti di cui all’art. 303, par. 2 del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) riguardano i soggetti che, con decisione di un organo competente dell’intermediario e con l’atto istitutivo, sono designati a gestire l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi. Quanto sopra si applica anche alle imprese individuali, nonché a qualsiasi persona che ricopra una posizione dirigenziale dell’intermediario, responsabile dello svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti assicurativi. Quando un membro dell’organo di direzione o di controllo dell’intermediario assicurativo è una persona giuridica, i requisiti si applicano alle persone fisiche che lo rappresentano in tali organi.

La domanda di registrazione di un intermediario assicurativo può essere presentata anche in formato elettronico, secondo l’Ordinanza n. 67 del 07/04/2019 sulla procedura di registrazione elettronica degli intermediari assicurativi. Le appendici 1.1 e 1.2 del presente regolamento contengono un elenco dettagliato delle informazioni e delle domande che devono essere presentate via e-mail: delovodstvo@fsc.b o all’indirizzo: Sofia 1000, Budapest St. N2 16.

Il Capitolo trentadue del Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è dedicato al  DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI)

Nell’art. 323 (Svolgimento di attività nella Repubblica di Bulgaria da parte di intermediari assicurativi e riassicurativi di un altro Stato membro)  del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) è specificata la procedura con la quale un intermediario assicurativo registrato in un altro Stato membro può svolgere attività sul territorio della Repubblica  Bulgaria. Alle condizioni del diritto di stabilimento, il broker assicurativo svolge le sue attività sul territorio della Repubblica Bulgaria aprendo una filiale, mentre in regime di libera prestazione di servizi, il broker assicurativo svolge le sue attività direttamente senza stabilire una presenza permanente. Per esercitare un’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non è necessario porre termine alla registrazione in uno Stato membro e, quindi, ad una nuova registrazione nell’altro Stato membro, ma è necessario presentare una preventiva comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’intermediario assicurativo, la quale, in presenza dei presupposti giuridici per ciò, trasmette l’informazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

Secondo l’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 7 del del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО) le condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui al par. 2, comma 2, dell’art. 303, nonché per il riconoscimento del titolo di studio acquisito in uno Stato membro, sono determinati dalla Commissione con regolamento. L’esame viene condotto da una commissione, di cui fanno parte un rappresentante delle organizzazioni professionali degli assicuratori e un rappresentante delle organizzazioni professionali degli intermediari assicurativi.

Le condizioni e la procedura per lo svolgimento di un esame per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di cui all’art. 303 (Requisiti del broker assicurativo) par. 2, comma 2, del del  Codice delle Assicurazioni (КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО), sono state determinate dalla Commissione di vigilanza finanziaria con l’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro, nonché per la registrazione dei materiali per la formazione professionale  (vedi Traduzione in italiano).

Ai sensi di tale norma è riconosciuto anche il titolo di studio acquisito in altro Stato membro. Alla domanda di riconoscimento del titolo acquisito l’interessato dovrà allegare anche i documenti elencati all’art. 12, par. 2 dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006 sulle condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’esame per la qualificazione professionale degli intermediari assicurativi per il riconoscimento delle qualifiche acquisite in uno Stato membro.

Il requisito del superamento dell’esame di abilitazione professionale non sussiste se si verifica una delle condizioni previste dall’art. 2, par. 2 delle condizioni dell’Ordinanza n. 28 del 10.05.2006:

“L’obbligo di superare con esito positivo un esame di abilitazione professionale non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. (modifica – SG. 42 del 2019) la persona ha esperienza professionale nel settore assicurativo ed è:
  2. a) ha completato la formazione di cui all’art. 292, par. 1 o 2 del Codice delle Assicurazioni presso un assicuratore, oppure
  3. b) ha completato la formazione di cui all’art. 304, par. 4 del Codice delle Assicurazioni, attestato da un documento attestante il superamento di un esame da parte dell’organismo che ha svolto la formazione;”

Per esperienza professionale nel settore assicurativo si intende almeno due anni di lavoro in una posizione dirigenziale o in una posizione direttamente correlata alla conclusione ed esecuzione di contratti assicurativi presso un assicuratore, riassicuratore, intermediario assicurativo o come agente assicurativo, nonché esperienza secondo l’art. 83 codice sulle assicurazioni e dovrà essere presentata documentazione attestante le circostanze sopra descritte.

La legge non esclude il riconoscimento dell’esperienza maturata in altri Stati membri dell’UE.

Ogni intermediario assicurativo è tenuto a garantire che i dipendenti assunti, direttamente impegnati nell’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, sono in possesso di almeno un titolo di studio secondario e il possesso dei requisiti di cui all’art. 303, par. 1 del codice sulle assicurazioni, nonché di possedere le conoscenze e competenze pertinenti definite nell’Allegato N 3 del codice sulle assicurazioni.

Un intermediario assicurativo registrato nella Repubblica  Bulgaria è soggetto al controllo dell’Autorità di vigilanza finanziaria e può svolgere attività di intermediario assicurativo in altri Stati membri dell’UE alle condizioni del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, fatta salva la procedura pertinente per l’esercizio di tali diritti derivanti dal diritto dell’Unione