L’imposta sul reddito delle società a Malta è disciplinata, insieme alla rispettiva legislazione sussidiaria, dal
- Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA))
- e dal Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA))
La responsabilità di una persona nei confronti dell’imposta sul reddito maltese dipende da due concetti:
- “resident in Malta”: l’art. 2. dell’Income Tax Act (ITA) prevede che per “residente a Malta si intenda un individuo che generalmente risiede a Malta, tranne che per assenze temporanee che l’autorità fiscale ritenga ragionevoli”. Questa definizione non risulta puntuale, fondamentalmente rimette la questione alla discrezionalità delle autorità competenti. È per questo motivo che è intervenuto il Board of Special Commisioner che ha stabilito che una persona è residente a Malta se la stessa vi trascorre più di sei mesi.
Le persone residenti ma non domiciliate a Malta sono imponibili su qualsiasi reddito e alcune plusvalenze derivanti a Malta e sul reddito derivante al di fuori di Malta e ricevuto a Malta. Tali persone non sono imponibili su eventuali plusvalenze derivanti al di fuori di Malta, siano esse ricevute a Malta o meno. - Domicilio, “domicile of choice”, come definito a Malta, si acquista attraverso la combinazione tra la residenza e l’intenzione espressa di vivere in modo permanente in un Paese.
Le persone che sono abitualmente residenti e domiciliate a Malta sono soggette all’imposta sul reddito sul loro reddito mondiale e su alcune plusvalenze.
Le Società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.
Ai sensi dell’art. 2 dell’Income Tax Act (ITA), le società registrate a Malta devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali (le cui definizioni sono contemplate nell”art. 2 dell’Income Tax Act (ITA)):
- Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, quando generati dall’estero;
- royalties;
- dividendi;
- interessi;
- altro reddito passivo;
- Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
a questo conto; - Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto; - Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto; - Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
questo conto.
Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione che potrebbe
insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.
All’interno di questo sistema generale è stata introdotta l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) abbinata ad un “Sistema dei rimborsi” (Tax Refund System) previsto dalla Parte VIII, art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA)).
Al momento della distribuzione degli utili, la società distributrice pagherà l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) con un’aliquota del 35%.
Una volta che l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) è stata pagata dalla società distributrice, gli azionisti, residenti o meno a Malta, hanno diritto al rimborso di una parte o della totalità di tale imposta e possono richiedere il rimborso delle imposte.
La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.
I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti:
- dal Foreign Income Account (FIA) e
- dal Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA).
Le distribuzioni da parte del Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA), Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
immobiliare)(IPA) e Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.
Il Sistema dei Rimborsi Fiscali è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
I soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere rimborsi fiscali per le tasse pagate
- su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta; ed anche
- su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.
Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:
- Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
- Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
- Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.
I rimborsi fiscali ammontano a:
- Rimborso dei 6/7 delle tasse (comma 4A, lettera (a) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA) – Più comunemente, il rimborso fiscale a disposizione degli azionisti delle società maltesi ammonta a 6/7 delle imposte pagate a Malta.
Ciò si traduce intrinsecamente in un’aliquota fiscale effettiva del 5% come riduzione rispetto all’aliquota standard dell’imposta sulle società del 35%.
Questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali, - Rimborso dei 5/7 delle tasse (comma 4A, lettera (a)(i) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA) – Gli azionisti possono richiedere un rimborso di 5/7 dell’imposta pagata a Malta se il dividendo distribuito deriva interessi passivi e royalties o da una partecipazione che non soddisfa le condizioni di cui alla clausola dell’art. 12(1)(u) della Income Tax Act (ITA)). Ciò si traduce in un’aliquota fiscale effettiva del 10%.;
- Rimborso dei 2/3 delle tasse (comma 4, lettera (a) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA))– applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto. Quindi, le società che richiedono lo sgravio fiscale, nonché il “credito d’imposta estero forfettario (Flat Rate Foreign Tax Credit (FRFTC)), sono soggette a una richiesta di rimborso fiscale di 2/3. Tuttavia, se viene richiesto il “credito d’imposta estero forfettario (Flat Rate Foreign Tax Credit (FRFTC)), il rimborso di 2/3 viene calcolato sull’imposta pagata a Malta.
- Rimborso completo delle tasse pagate a Malta (comma 4, lettera (b) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA)), si applica al dividendo derivante da una partecipazione (Participating Holding (PH))(l’art.2 dell’Income Tax Act (ITA) specifica qual’è il significato di “Participating Holding ” e quali sono le condizioni che deve rispettare una “Participating Holding “) ed alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione (Participating Holding (PH)).Nel caso dei dividendi la società non residente deve soddisfare anche almeno una delle seguenti condizioni antielusive:
- Essere residente o costituito nell’UE;
- Essere soggetto ad almeno un’aliquota fiscale estera del 15%;
- Più del 50% del suo reddito non non deve derivare da interessi passivi o royalties.
Se nessuna di queste 3 condizioni è stata soddisfatta, le seguenti 2 condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:
- La partecipazione di Malta HoldCo non è un investimento di portafoglio e la società partecipata non residente non ha più del 50% del suo reddito derivante da investimenti di portafoglio;
- La società partecipata non residente o i rispettivi interessi passivi e royalties sono soggetti ad almeno il 5% di imposta estera.
Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.
Per poter richiedere un rimborso fiscale:
- la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
- e quindi distribuire i dividendi.
Per una corretta esposizione, però, non possiamo non citare la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 con la quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme rimborsate dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi: “ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.
Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.
Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.
Ovviamente questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate Italiana può rivestire una certa valenza solo per contribuenti con residenza italiana.
Struttura fiscale a due livelli (Two-Tier structure)
Per trarre il massimo vantaggio dal sistema di credito d’imposta rimborsabile ed evitare il problema della classificazione dei redditi in quei Paesi esteri che considerano il rimborso fiscale come un dividendo o qualsiasi altro reddito, è molto comune che una società commerciale maltese sia di proprietà di una holding maltese.
La holding maltese fungerà da società di distribuzione dei dividendi ai proprietari effettivi finali, ricevendo dividendi dalla società commerciale maltese e rimborsi fiscali dalle autorità fiscali maltesi.
Come abbiamo visto, scopo del sistema di piena imputazione (Full Imputation System) è l’eliminare di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista maltese.
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi e, grazie al suo sistema di tassazione a totale imputazione, l’imposta subita a livello della società commerciale maltese sarà concessa come credito contro l’imposta dovuta dalla holding maltese al momento del ricevimento di un dividendo.
Quindi, i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.
- La società operativa maltese ricava entrate dalle sue attività commerciali e inizialmente subisce un’imposta del 35% su tali profitti;
- La società operativa maltese distribuisce i rimanenti profitti (65%) alla Holding maltese come dividendi;
- La Holding maltese presenta una richiesta di rimborso fiscale all’Autorità fiscale maltese (Maltese tax authority) chiedendo il rimborso di una parte del 35% inizialmente subito;
- l’Autorità fiscale maltese (Maltese tax authority) è tenuta a versare il rimborso entro un termine ragionevole tramite bonifico bancario alla Holding maltese;
- i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.