Archivi categoria: Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali  si applica la decisione OCSE 

Il primo comma dell’Articolo 38 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 dispone che:
“In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II (SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI), con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.”

Vedi: “Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006