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Bulgaria – Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche

Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗТРРЮЛНЦ))

Capitolo primo.

GENERALE

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Soggetto

Arte. 1. (Modificata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) (1) La presente legge regola la registrazione, la conservazione, l’archiviazione e l’accesso al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. come effetto delle voci, delle cancellazioni e degli annunci in essi contenuti.

(2) Questa legge non si applica ai partiti politici e alle religioni, nonché ai sindacati e alle organizzazioni dei datori di lavoro.

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Definizione

 

Arte. 2. (Modificato -.SG 34/2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) (Modificato e integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2012). 2018) Il registro delle imprese e il registro delle organizzazioni no-profit Legal Entities è una banca dati elettronica comune contenente le circostanze inserite dalla legge e gli atti annunciati dalla legge per i commercianti e le filiali di commercianti stranieri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro.

(2) (Modificato, SG.17 del 2019) Le circostanze e gli atti ai sensi del par. 1 sarà reso noto senza informativa, rappresentando dati personali ai sensi dell’art. 4, punto 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95 / 46 / CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119/1 del 4 maggio 2016), ad eccezione delle informazioni obbligatorie per legge da divulgare.

(3) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Per un commerciante e una filiale di un commerciante straniero e per una persona giuridica senza scopo di lucro e una filiale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro deve essere presentare un caso in formato elettronico. Alla pratica devono essere allegati la domanda, i documenti attestanti le circostanze inserite, gli atti annunciati e altri documenti, che possono contenere anche dati personali per l’identificazione delle persone che rappresentano o gestiscono il professionista o la persona giuridica senza scopo di lucro.

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I principi

Arte. 2a. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, modificata e integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) Registrazione, tenuta dei registri, conservazione e accesso al registro di commercio e al registro dei non le persone giuridiche profit devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi:

  1. pubblicità;
  2. promuovere l’uso di un documento elettronico e di una firma elettronica;
  3. applicazione dei medesimi criteri a parità di condizioni per legge;
  4. rapidità ed economia procedurale dell’attività di registrazione.

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Tenuta e conservazione del registro di commercio

Arte. 3. (1) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono tenuti dall’agenzia del registro sotto il ministro della giustizia, di seguito denominato ” l’agenzia”.

(2) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il registro di commercio e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere tenuti dall’agenzia in modo da garantire la sicurezza delle informazioni ivi contenute.

(3) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’Agenzia fornisce l’invio automatizzato di informazioni per i commercianti registrati, le filiali di commercianti stranieri, le persone giuridiche con scopo senza scopo di lucro e le filiali di organizzazioni non – persone giuridiche a scopo di lucro e relative circostanze e atti annunciati nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, dell’Agenzia nazionale delle entrate, nonché di altre entità determinate dalla legge.

(4) (Nuova SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017, integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) L’Agenzia deve garantire la compatibilità operativa del registro commerciale e del registro delle organizzazioni legali soggetti all’interno del sistema di interconnessione dei registri centrale, commerciale e delle imprese, di seguito denominato “il sistema di interconnessione dei registri”.

(5) (Nuova SG 54 del 2015) Al fine di svolgere le sue funzioni, l’Agenzia ha il diritto di accesso gratuito ai dati nel registro della popolazione mantenuto a livello nazionale – Database nazionale della popolazione.

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Scambio di informazioni

Arte. 3a. (Nuova SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017) (1) L’agenzia del registro deve immediatamente garantire, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, la fornitura di informazioni gratuite riguardanti l’inizio o la chiusura di un procedimento per la liquidazione di una società iscritto nel registro di commercio, la sua dichiarazione di insolvenza e la sua cancellazione dal registro.

(2) L’Agenzia del Registro garantisce la ricezione immediata delle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri in merito all’avvio o alla conclusione della procedura di liquidazione, alla dichiarazione di insolvenza e alla cancellazione di una persona straniera, succursale registrata ai sensi dell’art. 17a del diritto commerciale .

(3) L’Agenzia del registro fornisce, attraverso il portale europeo per la giustizia elettronica , informazioni aggiornate sulla legislazione della Repubblica di Bulgaria, in base alla quale i terzi possono fare riferimento alle circostanze inserite e agli atti annunciati nel registro di commercio.

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Circostanze da inserire

Arte. 4. (Suppl. – SG, edizione 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015, modificata – SG, edizione 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e commercianti, filiali di commercianti esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro e le relative circostanze per le quali è previsto dalla legge che siano soggette a iscrizione devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

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Agisce per essere avvisato

Arte. 5. (Modifica SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere annunciati atti, che si riferiscono ai commercianti, alle filiali di commercianti stranieri, non – persone giuridiche profit e alle filiali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro, per le quali è previsto dalla legge che siano soggette a bando.

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Obbligo di richiesta e presentazione

Arte. 6. (1) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Ogni commerciante e ogni persona giuridica senza scopo di lucro sono obbligati a richiedere di essere iscritti nel registro di commercio, rispettivamente nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro persone giuridiche, indicando le circostanze soggette a iscrizione e presentando gli atti soggetti a annuncio.

(2) Chiunque sia obbligato a dichiarare l’iscrizione di circostanze oa presentare atti nel registro di commercio, deve farlo entro 7 giorni dal verificarsi della circostanza, rispettivamente dall’adozione dell’atto, a meno che un altro termine non sia determinato da legge.

(3) (modificata, SG.105 del 2006, modificata, SG.95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016, integrata, SG 74/2016), in vigore dal 01.01.2018, modificata – SG, emessa 38 del 2020, in vigore dal 01.01.2022) Gli atti di cui all’art. 38, par. 1, 3, 5 et al. 9, punto 2, lettera “a” della legge sulla contabilità devono essere dichiarati e presentati per l’annuncio nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro dall’ordine e nei termini, previsti dalla legge sulla contabilità .

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Effetto di entrata

Arte. 7. (1) La circostanza inserita si considera resa nota alle terze persone in buona fede dal momento dell’iscrizione. Fino alla scadenza di 15 giorni dalla registrazione, non può opporsi a terzi che dimostrino l’impossibilità per loro di scoprirlo.

(2) I terzi possono fare riferimento a una circostanza soggetta all’ingresso, sebbene l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, a meno che una legge non preveda esplicitamente che essa dia luogo a un’azione dopo l’iscrizione.

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Azione di eliminazione

Arte. 8. D’ora in poi la cancellazione dell’iscrizione interromperà l’iscrizione.

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Effetto dell’annuncio

Arte. 9. (1) L’annuncio dà pubblicità all’atto annunciato.

(2) Gli atti presentati ai sensi dell’art. 5 si considera venuto a conoscenza di terzi dal momento dell’annuncio.

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Trust nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (titolo integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018)

Arte. 10. (1) Terze persone in buona fede possono fare riferimento all’iscrizione, nonché all’annuncio, anche se la circostanza inserita, rispettivamente l’atto annunciato, non sussiste.

(2) Le circostanze non registrate devono essere considerate inesistenti per le terze persone in buona fede.

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Pubblicità

Arte. 11. (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificato, SG 34/2011, in vigore dal 01.01.2013) (1) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono pubblici. Ogni individuo ha diritto ad un accesso libero e illimitato alla banca dati che comprende i registri.

(2) (Modificato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) L’agenzia del registro deve fornire l’accesso registrato al caso del commerciante o della persona giuridica senza scopo di lucro.

(3) (modifica SG 38 del 20, in vigore dal 01.01.2022) L’accesso ai sensi del par. 2 può essere presentato alle unità territoriali dell’Agenzia dietro presentazione di domanda e documento di identità. La persona, che ha richiesto l’accesso con mezzi elettronici, deve essere identificata da una firma elettronica o da un certificato digitale, rilasciato dall’agenzia, e nei casi di accesso ufficiale – dall’ordinanza di cui all’art. 12, par. 5 .

(4) (Nuovo, SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017) L’agenzia del registro fornisce accesso gratuito e illimitato alle circostanze inserite e agli atti annunciati anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

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Taxi

Arte. 12. (1) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Una tassa statale ad una tariffa approvata dal Consiglio dei ministri deve essere pagata per:

  1. (integrato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) iscrizione e annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
  2. rilascio di un certificato;
  3. fare un riferimento scritto;
  4. (suppl. – SG. 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) conservazione di una società o nome;
  5. una copia autenticata su carta di un’immagine elettronica di una domanda o dei suoi allegati;
  6. messa a disposizione della banca dati o parte di essa.

(2) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata, SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Per le domande presentate in formato elettronico, l’importo delle tasse non può superare il 50 per cento del rispettivo tassa prevista per la presentazione delle domande su supporto cartaceo.

(3) (Nuova SG.38 del 2014, in vigore dal 01.01.2022) Tassa statale per l’annuncio degli atti di cui all’art. 6, par. 3 non è dovuto.

(4) (Rinumerato dal paragrafo 2, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018, precedente paragrafo 3 – SG, numero 38 del 2020, in vigore dal 01.01 .2022) L’Agenzia fornisce servizi specializzati per l’accesso automatizzato al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro a fronte di una tariffa ai sensi del par. 1.

(5) (Rinumerato dal paragrafo 3 SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008 in vigore dalla SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, integrato – SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018 , precedente comma 4 – SG, numero 38 del 2020, in vigore dal 01.01.2022) L’accesso al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro d’ufficio degli enti statali, degli organi di autonomia locale e l’amministrazione locale e le persone incaricate dell’esercizio di una pubblica funzione sono gratuite. La procedura e le modalità di esercizio dell’accesso al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono disciplinate da un’ordinanza del Consiglio dei ministri.

Capitolo due.

REGISTRAZIONE DELLA PRODUZIONE

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Applicazione

Arte. 13. (Modifica. SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) Inserimento, cancellazione e annuncio devono essere effettuati sulla base di una domanda secondo un campione.

(2) La domanda deve contenere:

  1. dati sul richiedente;
  2. (modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) dati sul commerciante, sul ramo di un commerciante straniero, su un’associazione europea di interessi economici, sulla persona giuridica senza scopo di lucro e sul ramo di una persona giuridica estera senza scopo di lucro, nel cui caso è richiesta l’iscrizione, la cancellazione o la dichiarazione;
  3. la circostanza oggetto di iscrizione, l’iscrizione di cui si richiede la cancellazione o l’atto oggetto di annuncio;
  4. firma del richiedente.

(3) Quando la domanda è presentata da una persona ai sensi dell’art. 15, par. 2, punto 2 , i dati del mittente devono essere riportati da un dipendente dell’agenzia nel sistema informativo del registro e non devono essere pubblici. Queste informazioni possono essere fornite solo su richiesta del richiedente o in caso di contenzioso.

(4) (Modificato, SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Una dichiarazione firmata dal richiedente ai sensi dell’art. 15, par. 1, punti 1, 2 e 3 o par. 3 , per la veridicità delle circostanze dichiarate o per l’accettazione degli atti sottoposti a annuncio.

(5) Quando la domanda è presentata da una persona ai sensi dell’art. 15, par. 2, punto 2 , deve presentare una dichiarazione attestante che la domanda e i documenti ad essa allegati sono stati presentati dal richiedente.

(6) (suppl. -SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Alla domanda devono essere allegati i documenti, rispettivamente l’atto oggetto di annuncio, secondo i requisiti di legge. I documenti devono essere presentati in originale, una trascrizione certificata dal richiedente o una trascrizione autenticata. Il richiedente deve inoltre presentare copia autenticata degli atti oggetto di annuncio nel registro di commercio, in cui i dati personali, ad eccezione di quelli previsti dalla legge, sono stati cancellati.

(7) I ricorsi e gli atti del tribunale e degli organi di cui all’art. 14 su carta deve essere presentato a qualsiasi unità territoriale dell’agenzia presso le sedi dei tribunali distrettuali.

(8) All’accettazione della domanda, l’identità del richiedente o del mittente ai sensi dell’art. 15, par. 2, elemento 2 .

(9) Quando nella domanda o nei documenti ad essa allegati sono indicati dati personali, non obbligatori per legge, si considera che le persone che li forniscono hanno dato il loro consenso al loro trattamento da parte dell’agenzia e per la concessione dell’accesso del pubblico a loro.

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Atti del tribunale, di altri enti statali e di ufficiali giudiziari privati ​​(Titolo modificato, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

Arte. 14. (Modifica SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Nei casi previsti dalla legge, l’entrata, la cancellazione e l’annuncio devono essere effettuati immediatamente sulla base di un atto del tribunale, di un’altra autorità statale e un ufficiale giudiziario privato. In questi casi, l’atto viene inviato all’agenzia d’ufficio.

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Notifiche dai registri degli Stati membri

Arte. 14a. (Nuova SG 22/2015, in vigore dal 01.01.2017) Nei casi previsti dalla legge, l’iscrizione, la cancellazione e la dichiarazione devono essere effettuate sulla base di una notifica ricevuta da un registro di uno Stato membro attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

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Richiedente

Arte. 15. (Modificato -.SG. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) L’iscrizione, la cancellazione e l’annuncio possono essere richiesti da:

  1. (integrato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) il commerciante, rispettivamente la persona giuridica senza scopo di lucro;
  2. (Nuova SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) il procuratore;
  3. (rinumerato dal punto 2, SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) un’altra persona nei casi previsti dalla legge;
  4. (rinumerato dal punto 3, SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) un avvocato con una procura esplicita, redatta in conformità con i requisiti della Legge sull’Ordine degli Avvocati , per la rappresentanza davanti all’agenzia.

(2) Una domanda può essere presentata da:

  1. un richiedente ai sensi del par. 1;
  2. un delegato con espressa procura scritta.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro degli atti di cui all’art. 6, par. 3 può essere dichiarata anche dal compilatore del bilancio ai sensi della legge sulla contabilità con procura notarile.

(4) Quando la domanda non è presentata da un richiedente ai sensi del par. 1, commi 1 e 2, alla domanda deve essere allegata la procura. Quando la domanda è presentata elettronicamente, deve essere presentata un’immagine elettronica della procura.

(5) Quando la domanda non è presentata personalmente da un richiedente ai sensi del par. 1 e 3, la firma del richiedente deve essere autenticata.

(6) In caso di cambiamento negli organi o nella rappresentanza la richiesta deve essere presentata dall’organo o rappresentante neoeletto con ordinanza del par. 1 e 5.

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Carta

Arte. 16. (1) (suppl. -SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Le istanze, gli atti del tribunale, di un altro ente statale e di un ufficiale giudiziario privato e gli appelli, presentati su carta, sono conclusi il sistema informativo acquisendone un’immagine elettronica e i documenti ad esse allegati. L’identità dei documenti presentati su carta con i documenti in formato elettronico è certificata da un dipendente dell’agenzia su ogni pagina.

(2) Salvo prova contraria, si considera che il documento elettronico, realizzato secondo quanto indicato al par. 1 modo è identico al documento presentato su carta.

(3) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificato, SG 99 del 2012) I documenti scritti presentati dal richiedente ai sensi del par. 1 deve essere conservato dall’agenzia per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata, cancellazione o annuncio. Dopo la scadenza del periodo di conservazione di 10 anni, possono essere distrutti se non sono soggetti a trasferimento all’Archivio Nazionale. L’ordine e le modalità di immagazzinamento e distruzione saranno determinati dal direttore esecutivo dell’agenzia.

(4) (modifica. SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Nessuna richiesta sarà fatta sui documenti presentati su carta e non saranno rilasciati certificati, tranne nei casi di controversia giudiziaria.

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Modulo elettronico

Arte. 17. (Modificato SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) (Modificato SG 85 del 2017) L’Agenzia deve fornire un’opportunità per l’accettazione dei documenti ai sensi dell’art. 16, par. 1 in formato elettronico firmato con una firma elettronica avanzata, una firma elettronica avanzata basata su un certificato di firma elettronica qualificata o una firma elettronica qualificata come richiesto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. sui servizi di identificazione e certificazione elettronica nelle transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93 / CE (OB, L 257/73 del 28 agosto 2014), di seguito denominato ” Regolamento (UE) n. 910/2014″ “e così viaLegge sui documenti elettronici e sui servizi di certificazione elettronica .

(2) (Nuova SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Le domande di iscrizione e cancellazione di circostanze e le domande di annuncio di atti devono essere presentate dalle società per azioni e dalle società in accomandita con azioni solo per via elettronica .

(3) (Nuovo, SG.38 del 2020, in vigore dal 01.01.2022) Le domande per l’annuncio del bilancio annuale e delle relazioni annuali di attività devono essere presentate elettronicamente secondo l’ordine e le modalità ai sensi dell’art. 20, par. 5 della Legge sulla Statistica .

(4) (Nuova SG.38 del 2014, in vigore dal 01.01.2022) Le richieste di annuncio delle dichiarazioni di cui all’art. 38, par. 9, punto 2, lettera “a” della Legge sulla contabilità possono essere presentate anche con ordinanza del par. 3.

(5) (prec. Paragrafo 2 – SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, precedente paragrafo 3 – SG 38 del 20, in vigore dal 01.01.2022.) Laddove è richiesta la presentazione di documenti notarili, la loro immagine elettronica deve essere allegato alla domanda.

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linguaggio

Arte. 18. (1) La domanda e le relative appendici devono essere presentate in lingua bulgara.

(2) I documenti di cui al par. 1 può anche essere presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea. In questo caso i documenti devono essere presentati insieme a una traduzione certificata in bulgaro.

(3) (Integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) In caso di conflitto tra il testo del documento e la traduzione in bulgaro, prevale la traduzione in bulgaro. Terze parti possono fare riferimento al testo presentato, a meno che il commerciante, rispettivamente l’entità giuridica senza scopo di lucro, dimostri che la traduzione in bulgaro era a loro nota.

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Esame delle domande

Arte. 19. (1) (suppl. -SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Le domande di iscrizione, cancellazione e annuncio e gli atti di cui all’art. 14 è considerato da un funzionario addetto alla registrazione nell’ordine di ricezione.

(2) (Modificato, SG 34 del 2011, in vigore il 01.01.2012, modificato, SG 74/2016, in vigore il 01.01.2018) Il funzionario sulla registrazione deve pronunciarsi sulle domande di iscrizione e cancellazione e sulle domande per la comunicazione degli atti immediatamente dopo la scadenza di tre giorni lavorativi dal loro ricevimento nei registri, salvo diversa disposizione di legge.

(3) (modificata, SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, integrata, SG 54 del 2015, integrata, SG 74/2016), in vigore dal 01.01.2018, modificata – SG, emessa 38 del 2019, in vigore dal 10.05.2019) Le domande di iscrizione della prima registrazione degli operatori devono essere prese in considerazione entro la fine del giorno lavorativo successivo al loro ricevimento nel registro di commercio, in quanto la pronuncia deve essere resa immediatamente dopo l’esame del applicazione, ad eccezione dei casi di cui all’art. 22, par. 5 .

(4) (Nuova SG.38 del 2019, in vigore dal 10.05.2019) Le istanze di annuncio dei bilanci e delle relazioni annuali, quando richiesto dalla legge, le istanze di annuncio delle dichiarazioni di cui all’art. 38, par. 9, punto 2 della legge sulla contabilità , nonché le richieste di rilevazione delle circostanze riguardanti gli effettivi proprietari di cui all’art. 63, par. 1 e 4 della Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro e l’ art. 6, par. 3 della Legge per i rapporti economici e finanziari con le società, iscritte in giurisdizioni a regime fiscale agevolato, le persone da queste controllate ed i loro effettivi proprietari si considerano all’ordine del loro ricevimento separato dalle altre domande.

(5) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018, precedente paragrafo 4 – SG. 38 del 2019, in vigore dal 10.05.2018 2019) Quando un atto ai sensi dell’art. 14 , nel caso del commerciante, rispettivamente della persona giuridica senza scopo di lucro, si considerano immediatamente tutte le domande pervenute dinanzi a lui e non esaminate nell’ordine del loro ricevimento.

(6) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, precedente paragrafo 5 – SG.38 del 2019, in vigore dal 10.05.2019) I procedimenti di registro sono sospesi sulla base di un atto del tribunale motivi di Art. 536 del codice di procedura civile , nonché nei casi previsti dal diritto commerciale . In tal caso, tutte le domande pervenute prima della domanda per la quale è stato sospeso il procedimento devono essere esaminate immediatamente nell’ordine in cui sono state ricevute. La ripresa ha luogo immediatamente dopo la presentazione della prova che il motivo di sospensione è scaduto.

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Responsabile della registrazione

Arte. 20. (1) (suppl. -SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Per un funzionario di registrazione deve essere nominato dal concorso alle condizioni e per ordine del codice del lavoro una persona che ha completato l’istruzione giuridica superiore, capacità giuridica acquisita ed esperienza giuridica non inferiore a 3 anni.

(2) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il funzionario di registrazione riceve una retribuzione di base pari alla retribuzione di un amministratore del tribunale in un tribunale distrettuale.

(3) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il funzionario di registrazione non può lavorare con un altro contratto di lavoro, tranne che come docente in una scuola superiore.

(4) (Nuovo, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, abrogato -… SG 94 del 2008, in vigore dal 01.01.2009)

(5) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il tempo durante il quale la persona ha lavorato nella posizione di cui al par. 1 deve essere considerato come esperienza giuridica.

(6) (Rinumerato dal paragrafo 3, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Il direttore esecutivo dell’Agenzia del registro deve essere una persona con istruzione giuridica superiore ed esperienza giuridica non inferiore a 5 anni.

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Scopo dell’ispezione

Arte. 21. Il funzionario della registrazione verifica che:

  1. (Integrata SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) è stata presentata domanda per l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio richiesti in conformità con la forma e la procedura previste a tal fine;
  2. (modificata, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) la circostanza dichiarata è soggetta all’entrata e non è stata inserita o l’atto presentato è soggetto ad annuncio e non è stato annunciato nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
  3. la domanda proviene da una persona autorizzata;
  4. alla domanda sono allegati tutti i documenti secondo le prescrizioni di legge, rispettivamente l’atto oggetto di bando;
  5. (modificata e integrata, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) l’esistenza della circostanza dichiarata per l’ingresso e la sua conformità alla legge sono stabilite dai documenti presentati al punto 4, rispettivamente; l’atto soggetto a la dichiarazione soddisfa i requisiti di legge nelle sue caratteristiche esterne;
  6. (modificata, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) una dichiarazione ai sensi dell’art. 13, par. 4 ;
  7. (modificata, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) un’altra persona non ha diritti sulla società o sul nome e soddisfa i requisiti di cui all’art. 7, par. 2 della legge commerciale al momento della registrazione iniziale o del cambio di società di un commerciante, rispettivamente dell’art. 7 della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro al momento dell’ingresso iniziale o della modifica del nome di una persona giuridica senza scopo di lucro;
  8. (Nuova SG 105 del 2016) gli atti, che in virtù di legge devono essere redatti con firma autenticata o con firma autenticata e con contenuto, devono essere inseriti nella banca dati del Sistema Informativo ai sensi dell’art. 28b della Legge Notai e Attività Notarile , e se i documenti presentati corrispondono ai dati per loro inseriti nel Sistema Informativo;
  9. (rinumerato dalla voce 8, SG 105 del 2016) la tassa statale dovuta è stata pagata.

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Inserimento, cancellazione e annuncio

Arte. 22. (1) Il funzionario per la registrazione deve effettuare nel rispettivo termine di cui all’art. 19 iscrizione o cancellazione dell’iscrizione, rispettivamente annuncio dell’atto presentato, quando le disposizioni di cui all’art. 21 requisiti.

(2) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’iscrizione e la cancellazione devono essere effettuate mediante successiva immissione di informazioni per la rispettiva circostanza nel registro commerciale e nel registro delle persone giuridiche con scopo senza scopo di lucro.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) L’annuncio deve essere fatto trasferendo il contenuto dell’atto presentato nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro in formato oggetto all’elaborazione automatizzata.

(4) (Nuovo, SG. 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, abrogato, SG 25 del 2012)

(5) (Nuovo, SG 25 del 2012, in vigore dal 01.06.2012, integrato, SG 54 del 2015, modificato, SG 74/2016), in vigore dal 01.01.2018) Quando la domanda di iscrizione, la cancellazione o la dichiarazione del commerciante o della persona giuridica senza scopo di lucro non è accompagnata da tutti i documenti richiesti dalla legge, o quando la tassa statale dovuta non è stata pagata, il funzionario al momento della registrazione dà istruzioni al richiedente per l’eliminazione dell’irregolarità. Le istruzioni sono pubblicate sull’account elettronico del professionista o della persona giuridica senza scopo di lucro e, quando è stata presentata una domanda di registrazione del professionista o della persona giuridica senza scopo di lucro, sul sito web.dell’Agenzia, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda nel registro. Nei casi in cui il richiedente ha indicato un messaggio di posta elettronica, le istruzioni devono essere inviate anche allo stesso entro il termine di cui al secondo periodo. Il richiedente può attenersi alle istruzioni impartite e presentare la relativa documentazione mediante istanza in una forma determinata dall’ordinanza ai sensi dell’art. 31 . Il funzionario emette un rifiuto se tali istruzioni non sono rispettate entro la scadenza del termine di cui all’art. 19, par. 2 .

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Codice di identificazione unificato (Titolo modificato, SG 22/2015, in vigore dal 24.03.2015, modificato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018)

Arte. 23. (Modificato, SG. 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) (1) L’Agenzia deve determinare un codice di identificazione univoco, di seguito denominato “UIC”, obbligatorio per i commercianti e le loro filiali, le filiali dei commercianti stranieri. , persone giuridiche senza scopo di lucro e loro succursali, succursali di persone giuridiche estere senza scopo di lucro iscritte nel registro, nonché nei casi di cui al capitolo due “a” .

(2) Le modalità di formazione dell’UIC per il collegamento con la piattaforma europea saranno determinate da un atto di attuazione della Commissione europea.

(3) L’Agenzia determinerà un codice di identificazione personale, denominato “ARC”, obbligatorio per le altre persone e strutture, per le quali è previsto per legge che siano soggette all’iscrizione nel registro.

(4) Il codice identificativo di cui al par. 1 e 3 sono determinati all’atto dell’iscrizione iniziale nel registro e restano invariati fino alla cancellazione.

(5) Le modalità per la formazione del codice identificativo di cui al par. 4 sarà determinato dall’ordinanza di cui all’art. 31 .

(6) Se è indicato un codice identificativo, il tribunale, gli organi dello Stato, gli organi di autogoverno locale e l’amministrazione locale e le persone incaricate dell’esercizio della funzione pubblica, gli enti che forniscono servizi pubblici, comprese le banche, non devono avere il diritto di richiedere la prova delle circostanze, iscritte nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, e la presentazione degli atti annunciati nel registro di commercio. Il divieto si applica anche ai cedenti di cui all’art. 5 della legge sugli appalti pubblici , che sono al di fuori di quelli elencati nella prima frase.

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Rifiuto

Arte. 24. (1) Il funzionario iscritto all’iscrizione emette un rifiuto motivato, quando non è presente uno dei casi previsti dall’art. 21 requisiti. Il rifiuto deve essere notificato al richiedente immediatamente dopo la sua decisione ai sensi del codice di procedura civile .

(2) Quando il richiedente ha indicato nella domanda che desidera essere informato elettronicamente, il rifiuto deve essere inviato all’indirizzo elettronico da lui indicato. In questo caso non è richiesta la ricevuta di ritorno del rifiuto.

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Appello

Arte. 25. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il rifiuto è soggetto ad appello dinanzi al tribunale distrettuale presso la sede del commerciante o la filiale di un commerciante straniero, il non-profit persona giuridica o filiale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro entro 7 giorni dalla sua consegna.

(2) (Suppl. – SG, em. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, suppl. – SG, em. 105 del 2020) Il ricorso deve essere presentato tramite l’agenzia. L’Agenzia trasmette immediatamente al tribunale il reclamo presentato con i relativi allegati, il rifiuto emesso, la domanda e gli allegati, nonché le prove della sua notificazione. L’Agenzia può rispondere al reclamo con prove scritte.

(3) In assenza della possibilità tecnologica del tribunale di accettare elettronicamente i documenti, indicati al par. 2, devono essere riprodotti su carta e inviati al tribunale, certificati da un dipendente dell’agenzia.

(4) (Modificato -.SG 59 del 2007, in vigore dal 01.03.2008, integrato, SG 105 del 2020) Il tribunale deve considerare l’appello in un collegio di un giudice in una sessione a porte chiuse ai sensi del capitolo ventuno “Appello delle decisioni “del codice di procedura civile . La decisione del tribunale è soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla sua notifica al richiedente e all’agenzia dinanzi alla corte d’appello competente, la cui decisione è definitiva.

(5) (suppl. – SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Dopo la revoca del rifiuto, il tribunale emette una decisione con la quale impartisce istruzioni obbligatorie all’agenzia per effettuare l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio richiesti. Il tribunale trasmette la decisione unitamente ai documenti relativi all’iscrizione, cancellazione o dichiarazione.

(6) (Nuovo, SG.105 del 2020) Nel procedimento il tribunale condurrà le spese alle parti con ordinanza del codice di procedura civile .

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Nuova applicazione

Arte. 26. (Modificato -.SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) In caso di rifiuto di effettuare l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio richiesti, il richiedente può presentare una nuova domanda per l’iscrizione, rispettivamente la cancellazione. stessa circostanza o per aver annunciato lo stesso atto. La nuova domanda viene considerata nell’ordine di ricezione.

(2) Al momento della presentazione della nuova domanda, il richiedente può utilizzare documenti già presentati, allegati alla domanda, sui quali è stato emesso un rifiuto, indicando il numero della domanda e il tipo di documenti. In questi casi il richiedente dovrà presentare anche una nuova dichiarazione ai sensi dell’art. 13, par. 4 .

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Errori e incompletezza

Arte. 27. Gli errori e le incompletezze, ammessi nell’inserimento di circostanze, la cancellazione di iscrizioni o l’annuncio di atti, anche in caso di discrepanza tra i dati, riflessi nella domanda, ei dati in appendice, saranno eliminati rispettivamente con una nuova iscrizione annuncio.

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Responsabilità (titolo modificato, SG 105 del 2016)

Arte. 28. (1) (Modificato, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrato, SG 74/2016, in vigore il 01.01.2018, testo precedente dell’articolo 28 – SG, numero 105 del 2016) L’Agenzia deve essere responsabile dei danni causati da errori e incompletezze durante il trasferimento delle informazioni dall’applicazione o dagli atti di cui all’art. 14 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. Tali errori e omissioni vengono eliminati d’ufficio.

(2) (Nuovo, SG 105/2016) L’Agenzia è responsabile per i danni causati a persone fisiche e giuridiche da atti illegali, azioni o omissioni dei funzionari di registrazione, ai sensi della legge sulla responsabilità statale e municipale .

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Protezione contro la registrazione

Arte. 29. (1) Chiunque abbia un interesse legale, così come il pubblico ministero, può presentare un reclamo per l’accertamento della nullità o inammissibilità dell’iscrizione, nonché per l’inesistenza di una circostanza inserita.

(2) (suppl.- SG.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) La richiesta di cui al par. 1 deve essere portato dinanzi al tribunale distrettuale presso la sede del commerciante, rispettivamente della filiale di un commerciante straniero, della persona giuridica senza scopo di lucro, rispettivamente della filiale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro, in relazione alla quale la voce ha stato fatto.

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Elimina voce

Arte. 30. (1) (suppl. – SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Se il reclamo di cui all’art. 29 deve essere rispettata, la cancellazione della voce è effettuata dall’agenzia con l’ordine di cui all’art. 14 , nonché su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero.

(2) (suppl.- SG.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) In caso di revoca di una decisione di un organo del commerciante o di un ente della persona giuridica senza scopo di lucro, sulla base della quale è stato effettuata l’iscrizione, l’iscrizione sarà cancellata con l’ordine del par. 1.

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Ordinanza

Arte. 31. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il ministro della Giustizia emana un’ordinanza per la tenuta, l’archiviazione e l’accesso al registro commerciale e al registro delle persone giuridiche con scopo di lucro.

(2) L’ordinanza determinerà i campioni delle domande, indicherà esaustivamente le loro appendici per ogni tipo di iscrizione, cancellazione o annuncio secondo i requisiti di legge, nonché la forma dei documenti elettronici.

(3) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) L’ordinanza determina anche la procedura per la nomina e la remunerazione degli esperti per la valutazione dei contributi non monetari, liquidatori e controllori.

Capitolo due “a”.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E CONCESSIONE DI ORDINI DI CERTIFICATI PER AZIENDE EUROPEE Gruppi di interesse economico europeo, Società cooperativa europea e alla conversione con la partecipazione di società degli Stati membri dell’UE o di un altro paese – parte dello Spazio economico europeo (NEW – SG, numero 104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008)

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Registrazione e annuncio

Arte. 31a. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) (Integrata, SG 74 di 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere inseriti :

  1. Società europee ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) № 2157/2001 sullo Statuto della società europea (SE), di seguito denominato “Regolamento (CE) № 2157/2001”, con sede legale nella Repubblica della Bulgaria e delle loro filiali;
  2. Società cooperative europee ai sensi del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio sullo statuto della Società cooperativa europea (SCE), di seguito denominato “Regolamento (CE) № 1435/2003”, con sede legale in la Repubblica di Bulgaria e le loro filiali;
  3. Gruppi europei di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo al Gruppo europeo di interesse economico (CEE), in appresso denominato “regolamento (CEE) n. 2137/85”, con sede nella Repubblica di Bulgaria e le divisioni nella Repubblica di Bulgaria delle divisioni delle associazioni europee di interessi economici con sede in un altro paese.

(2) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere iscritte le circostanze soggette a iscrizione in caso di trasformazione con partecipazione di società dagli Stati membri dell’Unione europea o da altri paesi parti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Devono essere indicate anche le circostanze e le modifiche in esse relative alle persone di cui al capoverso 1. 1 e le loro filiali e divisioni.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro devono essere annunciati gli atti, che si riferiscono alle persone di 1 e le loro filiali e divisioni.

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Verifica alla costituzione di una società europea e di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria

Arte. 31b. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Quando una società europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è costituita da una fusione o incorporazione, il funzionario di registrazione entra nella società europea dopo aver constatato che :

  1. sono rispettati i requisiti del regolamento (CE) (2157/2001) relativi alla sua istituzione;
  2. le società in trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria hanno soddisfatto i requisiti del presente regolamento, e
  3. sono state osservate le disposizioni applicabili della legislazione bulgara in materia di società per azioni.

(2) Al momento della registrazione della costituzione di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, il funzionario addetto alla registrazione verifica anche se le cooperative che si fondono con sede legale nella Repubblica di Bulgaria hanno rispettato i requisiti del regolamento (CE) № 1435/2003 .

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Certificati di legalità riguardanti una società europea e una società cooperativa europea

Arte. 31c. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Quando una società europea con sede legale in un altro Stato membro è costituita attraverso una fusione o incorporazione, il funzionario di registrazione rilascia un certificato ai sensi dell’art. 25, par. 2 del Regolamento (CE) № 2157/2001 sulla legalità della fusione o acquisizione di una società in trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria e lo dichiara d’ufficio.

(2) Al momento del trasferimento in un altro Stato membro di una società europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, il funzionario del registro rilascia un certificato ai sensi dell’art. 8, par. 8 del Regolamento (CE) № 2157/2001 sulla legittimità delle azioni di trasferimento della sede legale e dichiararlo d’ufficio.

(3) Al momento della costituzione di una società cooperativa europea mediante fusione o incorporazione, il funzionario del registro rilascia un certificato ai sensi dell’art. 29, par. 2 del Regolamento (CE) (1435/2003 sulla legalità della fusione in relazione a una cooperativa per la fusione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria e lo dichiara d’ufficio.

(4) Al momento del trasferimento in un altro Stato membro di una società cooperativa europea con sede nella Repubblica di Bulgaria, il funzionario della registrazione rilascia un certificato ai sensi dell’art. 7, par. 8 del Regolamento (CE) (1435/2003 sulla legittimità delle azioni di trasferimento della sede legale e dichiararlo d’ufficio.

(5) All’emissione di un certificato ai sensi del par. 1 – 4 il funzionario del registro deve controllare d’ufficio se la società o la cooperativa con sede nella Repubblica di Bulgaria possiede un terreno.

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Certificato di legalità in conversione

Arte. 31г. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Quando i requisiti del capitolo sedici, sezione V della legge sul commercio , nonché tutti i requisiti della legge per quanto riguarda il processo decisionale per la trasformazione, il Il funzionario addetto alla registrazione rilascia il certificato richiesto non prima di 14 giorni dal ricevimento della richiesta e lo annuncia d’ufficio. Il funzionario della registrazione controlla d’ufficio se una società in trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria possiede un terreno.

(2) La presentazione di una domanda di liquidazione monetaria da parte di un partner o azionista ai sensi dell’art. 263p del diritto commerciale o la presentazione di un avviso di uscita ai sensi dell’art. 263c del diritto commerciale non costituisce un ostacolo per il rilascio del certificato ai sensi del par. 1, ma il funzionario addetto alla registrazione annota nel certificato le rispettive circostanze.

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Rifiuto di rilasciare un certificato

Arte. 31d. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) In caso di rifiuto di rilasciare un certificato ai sensi dell’Art. 31c e 31d hanno applicato l’ art. 25 . Viene annunciato il rifiuto effettivo.

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Notifica

Arte. 31e. (Nuova SG.104 del 2007, in vigore dal 01.01.2008) (1) Entro un mese dalla registrazione di una società europea e di un’associazione europea di interessi economici, l’agenzia del registro invierà ufficialmente un avviso per la pubblicazione. ” Gazzetta Ufficiale “dell’Unione Europea con i dettagli del nome, numero, data e luogo di registrazione, sede legale e oggetto di attività della società europea, rispettivamente del Gruppo Europeo di Interesse Economico. Tale notifica deve essere inviata anche in caso di cancellazione della società europea e del Gruppo europeo di interesse economico dal registro di commercio.

(2) (Suppl. – SG. 22 del 2015, in vigore dal 01.01.2017) Immediatamente dopo aver inserito una trasformazione ai sensi dell’art. 265m del diritto commerciale, l’Agenzia del Registro provvede alla notifica ai registri in cui sono iscritte le imprese in trasformazione con sede legale in un altro Stato membro, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Capitolo tre.

PUBBLICITÀ

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Riferimento

Arte. 32. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Tutti possono richiedere e fare un riferimento per la presenza o l’assenza di una circostanza inserita o atto annunciato nel registro delle imprese e nel persone giuridiche a scopo di lucro.

(2) Le richieste nel registro di commercio possono essere effettuate su:

  1. (modificata, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata, SG 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015) la società, o il codice di identificazione del commerciante o della filiale di un commerciante estero;
  2. (suppl. – SG, em. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata – SG, em. 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015) il nome o PIN, rispettivamente la società, o l’identificazione Codice del socio o unico proprietario del capitale;
  3. (suppl. – SG, em. 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata – SG, em. 22 del 2015, in vigore dal 24.03.2015) il nome o PIN, rispettivamente la società, o l’identificazione Codice di un membro degli organi di una persona giuridica – commerciante.

(3) (Nuovo, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Le richieste nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro riguardanti le persone giuridiche senza scopo di lucro possono essere effettuate sotto:

  1. il nome o UIC della persona giuridica senza scopo di lucro o della succursale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro;
  2. il nome o PIN, rispettivamente la società, il nome o l’UIC del fondatore, un membro dell’organo di gestione o il rappresentante della persona giuridica senza scopo di lucro.

(4) (Rinumerato dal paragrafo 3, modificato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) Nel caso del singolo commerciante, rispettivamente di una filiale di un commerciante estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro o di una succursale di una persona giuridica estera senza scopo di lucro e i suoi amministratori fiduciari e successori possono essere consultati su qualsiasi circostanza registrata o atto annunciato.

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Contenuti di referenze e certificati

Arte. 33. (1) (Integrato, SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificato, SG 74/2016, in vigore il 01.01.2018) Le richieste e i certificati possono contenere un estratto dai registri o copie del immagine dei documenti in base ai quali sono state effettuate le iscrizioni, le cancellazioni o gli annunci. I rapporti e i certificati non possono contenere dati personali non soggetti a registrazione o annuncio.

(2) (Modificato, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) I certificati devono essere emessi anche riguardo al fatto che per un determinato commerciante, una filiale di un commerciante estero, una persona giuridica senza scopo di lucro o una filiale di un persona giuridica estera senza scopo di lucro una determinata circostanza non è registrata.

(3) Le richieste devono essere orali e scritte.

(4) I certificati sono documenti ufficiali.

(5) (Nuova SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, modificata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) Copie dei documenti contenuti nel caso di un singolo commerciante o di una persona giuridica senza scopo di lucro , certificato da funzionari, avrà valore di copie ufficiali.

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Fare richieste e rilasciare certificati

Arte. 34. (1) Le indagini devono essere effettuate e i certificati devono essere rilasciati immediatamente in ciascuna unità territoriale dell’agenzia.

(2) (suppl.- SG 22 del 15, in vigore dal 01.01.2017) L’Agenzia offre l’opportunità di effettuare richieste tramite accesso remoto, nonché l’emissione di richieste scritte e certificati in formato elettronico e la loro trasmissione elettronica . Le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite accesso remoto tramite il sistema di interconnessione dei registri.

(3) (Nuova SG.44 del 2009, integrata SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) I documenti di cui all’art. 33, par. 1 e 2 possono essere rilasciati anche da un notaio, che attesti la data e l’ora della loro redazione e la loro conformità con le iscrizioni nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

Capitolo quattro.

CONSERVAZIONE DELLA SOCIETA ‘E DENOMINAZIONE (TITOLO MODIFICATO, SG 74/2016, IN VIGORE DAL 01.01.2018)

Capitolo quattro.

MANUTENZIONE DELL’AZIENDA

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Conservazione della società e del nome (titolo integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018)

Arte. 35. (1) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Tutti possono mantenere la società del commerciante o il nome della persona giuridica senza scopo di lucro prima di presentare una domanda di iscrizione.

(2) (Modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) La conservazione deve essere effettuata sulla base di una domanda in una forma, in cui è indicata la persona interessata, a favore del quale è la conservazione mediante immediata riflessione nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro nell’ordine di ricezione della domanda.

(3) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Su ogni domanda deve essere verificato se un’altra persona non ha diritti sulla società o sul nome e se è stata pagata la tassa statale dovuta.

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Effetto della conservazione (Titolo modificato, SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

Arte. 36. (Modificato -.SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) (Modificato e integrato, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) La conservazione è valida per 6 mesi ed è un ostacolo per un altro professionista o persona giuridica senza scopo di lucro da iscrivere nel rispettivo registro con la stessa società o nome. L’effetto della conservazione si protrae fino al termine della procedura di ricorso contro il rifiuto di registrazione.

(2) Nel caso in cui entro il termine di cui al par. 1, è stata presentata una nuova domanda di iscrizione, la conservazione sarà valida fino al termine della procedura di registrazione.

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Divieto di trasferimento

Arte. 37. (Modificata e integrata, SG 74/2016, in vigore dal 01.01.2018) La società e il nome conservati saranno inalienabili e non trasferibili.

Capitolo cinque.

FINANZIAMENTO DEL REGISTRO COMMERCIALE E DEL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT (SUPPLEMENTO DI TITOLO – SG 74 del 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2018)

Capitolo cinque.

FINANZIAMENTO DEL REGISTRO DEL COMMERCIO

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Principio di autofinanziamento

Arte. 38. (1) (Suppl. – SG, em. 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il finanziamento delle attività di tenuta, archiviazione e sviluppo del registro di commercio e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sarà fornito da compensi ai sensi della presente legge, nonché con fondi da programmi e progetti nazionali, regionali e internazionali e accordi internazionali.

(2) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) I proventi delle tasse ai sensi della presente legge devono essere utilizzati solo per finanziare la tenuta, l’archiviazione e lo sviluppo del registro di commercio e del registro delle organizzazioni senza scopo di lucro persone giuridiche.

(3) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Quando i fondi di cui al par. 1 non sono sufficienti per finanziare le attività di tenuta e conservazione del registro di commercio e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, i fondi necessari saranno forniti attraverso un contributo del bilancio del Ministero della Giustizia.

(4) (suppl. -SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Il superamento delle entrate derivanti dalle tasse ai sensi della presente legge sulle spese per il finanziamento delle attività di tenuta e archiviazione del registro di commercio e del registro dei non -profit persone giuridiche è motivo di riduzione dell’importo delle commissioni per il prossimo esercizio finanziario.

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Sviluppo del registro

Arte. 39. (Modificato -.SG.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008, abrogato-SG 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)

Capitolo sei.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

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Violazioni e multe

Arte. 40. (1) Una persona, che è obbligata, ma non ha dichiarato l’ingresso di una circostanza ai sensi dell’art. 4 o omette di presentare un atto ai sensi dell’art. 5 entro il termine stabilito dalla legge, sarà punito con una multa da 500 a 1000 lev.

(2) (Modificato -.SG.105 del 2006, abrogato -… SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

(3) Se dopo essere stato punito con una multa, la persona obbligata non dichiara l’ingresso o non presenta gli atti entro il termine stabilito, sarà punito con le ammende di cui al par. 1 e 2 ogni mese fino a quando le azioni non vengono eseguite.

(4) (suppl.- SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018) Con le sanzioni di cui al par. 1 e 3 è punito anche un funzionario dell’agenzia, che, dopo essere stato obbligato, non effettua la necessaria iscrizione, cancellazione o annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o non rilascia un rifiuto .

(5) (Modificato -.SG.22 / 2015, in vigore dal 01.01.2017) Per violazione dell’art. 23, par. 6 gli ufficiali colpevoli saranno puniti con una multa da 100 a 500 lev.

(6) (Nuova SG.27 del 2018) Per la mancata richiesta di inserimento dei dati ex art. 63, par. 4 della legge sulle misure antiriciclaggio, vengono imposte le sanzioni previste dalla legge sulle misure antiriciclaggio .

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Accertamento di violazioni e irrogazione di sanzioni pecuniarie

Arte. 41. (1) Le violazioni devono essere stabilite da atti, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’agenzia, ei decreti penali devono essere emanati dal direttore esecutivo dell’agenzia o da funzionari da lui autorizzati.

(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali devono essere eseguiti secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative .

Disposizioni aggiuntive

  • 1. (Modificato SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) Ai sensi della presente legge:
  1. ” percorso elettronico “, la trasmissione di dati in forma digitale, utilizzando dispositivi di elaborazione elettronica, compresa la compressione digitale e l’archiviazione di informazioni, la cui trasmissione è effettuata utilizzando un filo, onde radio, mezzi ottici, elettromagnetici o altri.
  2. Per ” organizzazione di servizio pubblico ” si intende qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla forma giuridica della sua istituzione, che fornisce uno o più servizi educativi, sanitari, idrici, fognari, di riscaldamento, elettricità, gas, telecomunicazioni, postali o altri servizi simili forniti per l’incontro con il pubblico esigenze, anche come attività commerciale, in relazione alla fornitura delle quali possono essere svolti servizi amministrativi.
  3. ” Persone che svolgono funzioni pubbliche ” sono i notai, gli ufficiali giudiziari privati, gli istituti scolastici statali e comunali, gli istituti medici statali e municipali e altre persone e organizzazioni, attraverso le quali lo Stato esercita le sue funzioni e alle quali questo è assegnato dalla legge .
  4. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 03.05.2011, abrogata, SG 99 del 2012)

Disposizioni transitorie e finali

  • 2. (In vigore dal 25.04.2006) (1) Il Consiglio dei Ministri ed i governatori regionali, entro e non oltre il 1 luglio 2006, mettono a disposizione dell’Agenzia edifici o locali per le esigenze dei registri da essa tenuti.

(2) Fino alla messa a disposizione degli immobili di cui al par. 1 Il Consiglio giudiziario supremo fornisce all’agenzia i locali nei tribunali distrettuali per i registri tenuti da loro.

  • 3. (In vigore dal 25.04.2006) (1) Entro un mese dalla promulgazione della legge, i tribunali distrettuali trasmettono gratuitamente all’agenzia i dati strutturati in formato elettronico per i commercianti e le filiali di commercianti stranieri iscritti nel registri commerciali e registri delle cooperative, nonché dati sulle imprese trattenute.

(2) Entro il termine di cui al par. 1 Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro delle finanze organizzano la fornitura gratuita da parte dei tribunali distrettuali dell’agenzia di accesso permanente e illimitato per lo scambio elettronico di informazioni ai sistemi di informazione utilizzati finora dai tribunali per i commercianti e le filiali di commercianti stranieri iscritti nei registri di commercio, nonché per le società riservate.

(3) Le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni ai sensi del par. 2 sarà risolta con atto congiunto del Ministro della Giustizia e del Ministro delle Finanze, emesso entro il termine di cui al par. 1.

(4) Entro il termine di cui al par. 1 Il Consiglio giudiziario supremo, su proposta dei presidenti dei tribunali distrettuali, fornirà all’agenzia un elenco degli impiegati giudiziari nella posizione di “impiegato in un tribunale distrettuale”, che devono passare all’agenzia. I rapporti di lavoro tra questi dipendenti e l’agenzia saranno regolati ai sensi dell’art. 123 del codice del lavoro dall’entrata in vigore della legge.

  • 4. (Modificato -.SG 50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008) (1) (Modificato -.SG 101 del 2010) Commercianti e filiali di commercianti stranieri, iscritti nel registro di commercio e nel registro delle cooperative a i tribunali distrettuali sono obbligati a ripetere la registrazione ai sensi di questa legge entro il 31 dicembre 2011. Non è dovuta alcuna tassa statale per la nuova registrazione.

(2) La nuova registrazione ai sensi del par. 1 deve essere effettuato mediante l’iscrizione nel registro di commercio del commerciante o della succursale del commerciante estero e delle rispettive circostanze per lui sulla base di una domanda del commerciante, rispettivamente del gestore della succursale di un commerciante estero, e un certificato per lo stato attuale della sua registrazione, il codice BULSTAT del commerciante, rispettivamente della filiale del commerciante estero, rilasciato dopo la data di entrata in vigore della legge e contenente i dati completi sulle circostanze correnti inserite. In caso di procedimenti incompiuti sulle iscrizioni ai sensi del § 6, un certificato deve essere rilasciato dopo che l’iscrizione è stata effettuata dal tribunale. Le società e le cooperative devono inoltre presentare un contratto aziendale o statuto certificato dal proprio organo di gestione, con validità dal 31 dicembre 2007.

(3) La nuova registrazione ai sensi del par. 1 deve essere effettuato anche sulla base di un atto di un organo giudiziario o di altro Stato e di un ufficiale giudiziario privato, o sulla base di una richiesta di una persona interessata, quando è autorizzata per legge a richiedere l’iscrizione, la cancellazione o l’annuncio nel registro di commercio sul conto del commerciante. In questo caso, l’agenzia richiede al tribunale distrettuale di registrare il commerciante, rispettivamente la filiale di un commerciante straniero per il quale è richiesta la registrazione, la cancellazione o la dichiarazione, l’emissione di un certificato di stato attuale, contenente i dati completi sulle attuali circostanze registrate e una trascrizione dell’attuale contratto o statuto della società del commerciante. Dopo la nuova registrazione in questo ordine di un commerciante che ha filiali,

(4) Il tribunale di registrazione emetterà i certificati di cui al par. 2 e 3 entro tre giorni dalla richiesta. Non è prevista alcuna tassa statale per l’emissione una tantum di un certificato.

(5) Nei casi di cui al par. 2 e 3, il tribunale fornisce immediatamente all’agenzia l’accesso per l’acquisizione di un’immagine elettronica dell’intero caso aziendale numerato. L’immagine elettronica viene acquisita congiuntamente da un impiegato del tribunale e da un rappresentante dell’agenzia. Il dipendente dell’agenzia certifica con una firma elettronica l’identità dei documenti scansionati su carta dal fascicolo aziendale con i documenti in formato elettronico. Dopo l’elaborazione e l’inserimento da parte dell’agenzia di una copia elettronica del fascicolo societario nel registro di commercio, il tribunale archivia il fascicolo societario.

(6) Entro il termine di cui al par. 1 referenze e certificati dai documenti, in base ai quali sono state effettuate le iscrizioni, le cancellazioni o gli annunci dei commercianti reimmatricolati, rispettivamente succursali di commercianti esteri, prima della reimmatricolazione, devono essere rilasciati dall’agenzia entro 14 giorni dalla richiesta.

(7) (In vigore dal 01.01.2008) Al momento della nuova registrazione ai sensi del par. 1 il commerciante entra con la sua azienda attuale.

(8) Contemporaneamente alla domanda di reimmatricolazione può essere presentata domanda per l’iscrizione di una nuova circostanza, cancellazione e annuncio, salvo i casi di trasformazione di una società commerciale, rispettiva riorganizzazione di una cooperativa, nonché trasferimento di una impresa commerciale. La rispettiva tassa statale è dovuta per l’iscrizione di una circostanza o per l’annuncio di un atto.

(9) Contemporaneamente alla nuova registrazione del commerciante, deve essere effettuata una nuova registrazione di tutte le sue succursali. In questi casi, il commerciante deve presentare alla domanda un certificato di stato attuale per la nuova registrazione per ciascuna filiale, rilasciato dal rispettivo tribunale distrettuale presso la sua sede.

(10) Al momento della nuova registrazione, i commercianti e le filiali di commercianti stranieri saranno esclusi dal registro BULSTAT e il codice BULSTAT diventerà l’UIC del commerciante.

(11) (Modificato, SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Entro il termine per la nuova registrazione ai sensi del par. 1 il termine per la pronuncia di cui all’art. 19, par. 2 è di 14 giorni.

(12) Entro il termine di cui al par. 1, i tribunali distrettuali assicurano il diritto di tutti di ispezionare i registri di commercio relativi ai commercianti non registrati e ai documenti, sulla base dei quali sono state effettuate le registrazioni, e ne rilasciano le trascrizioni, nonché i certificati per lo stato attuale.

(13) (Modificato, SG.34 del 2011, in vigore dal 03.05.2011) Fino alla nuova registrazione ai sensi del par. 2 e 3 e su richiesta entro il termine di cui al par. 1, il tribunale di registrazione rilascia un certificato per lo stato attuale.

  • 5. (Modificato -.SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) (suppl., SG 25 del 2012) Esercenti individuali e filiali di commercianti stranieri, per i quali non è stata richiesta la nuova registrazione entro il termine di cui al § 4, par. 1 o che abbiano un effettivo rifiuto di reimmatricolazione, si considerano cancellati dal 1 gennaio 2012. Il tribunale di registrazione archivia le loro controversie aziendali.

(2) (Suppl. -SG 25 del 12, suppl. -SG 99 del 2012) L’attività delle società commerciali e delle cooperative, per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di re-registrazione entro il termine di cui al § 4, al. 1 o sia entrato in vigore un rifiuto di reimmatricolazione, cesserà il 1 ° gennaio 2012. Le società commerciali e le cooperative, che non siano state reimmatricolate entro il termine di cui al § 4, par. 1o hanno un rifiuto effettivo per la nuova registrazione, non hanno il diritto di svolgere attività commerciale, presentare reclami e presentare domande per l’avvio di procedure di esecuzione, ad eccezione di una domanda per l’avvio di procedure di insolvenza, per eseguire operazioni di disposizione con i loro beni, salvo che per pagare somme dovute ai dipendenti, nonché per effettuare trasferimenti di somme per rimborso di debiti pubblici. Sono nulle le operazioni di dismissione con immobili di società commerciali e cooperative con attività cessata effettuate dopo il 31 dicembre 2011.

(3) (suppl. – SG 25 del 2012) I rappresentanti legali di società commerciali e cooperative con attività cessata dal 1 gennaio 2012 possono accettare solo dichiarazioni di intenti indirizzate a questi commercianti, nonché presentare domande per dichiararli falliti.

(4) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(5) (Modificato, SG 99 del 2012) Entro il 1 giugno 2012, l’Agenzia deve preparare un elenco delle persone che hanno presentato domanda entro il termine di cui al § 4, par. 1 , ma ha ricevuto il rifiuto di registrarsi nuovamente. Se il rifiuto viene revocato, l’agenzia registra ufficialmente nuovamente il commerciante, il che viene immediatamente riportato nell’elenco.

(6) (Abrogato -… SG 99 del 2012)

  • 5a. (1) (Nuovo, SG. 34/2011, in vigore dal 01.01.2012, testo precedente del § 5a, integrato, SG 25/2012, modificato, SG. 1/2011). 99 del 2012) Domanda di liquidazione di un commerciante ai sensi del § 5, par. 2 può essere presentata al registro di commercio entro il 31 gennaio 2015. La domanda dovrà indicare un curatore e un termine per la liquidazione.

(2) (Nuovo, SG.99 del 2012) Applicazione ai sensi del par. 1 può essere depositata da una persona che è un partner, azionista, membro cooperante o suo successore, membro di un organo di gestione di un commerciante non registrato, commerciante in cui un partner è una società commerciale o cooperativa non registrata, creditore di una commerciante non registrato, creditore di un partner in una società commerciale non registrata, ente statale e ente di autogoverno locale. La qualità di un azionista o di un socio-cooperatore è stabilita da una dichiarazione scritta, e la qualità di un creditore deve essere dimostrata da un atto entrato in vigore per l’accertamento di un credito pubblico, emesso da un organo competente, con un atto di cui all’art. . 404 e art. 417, articoli 1 – 8 del codice di procedura civile o con un certificato di un ufficiale giudiziario per l’avvio del procedimento di esecuzione.

(3) (Nuovo, SG.99 del 2012) Una persona ai sensi del par. 2 può presentare domanda anche dopo il termine di cui al cpv. 1, quando al 31 gennaio 2015 è in corso un tribunale incompiuto o un procedimento arbitrale tra lui e il commerciante non registrato.

(4) (Nuovo, SG.99 del 2012) Le persone di cui al par. 2 può dichiarare nel registro di commercio le circostanze relative alla liquidazione di una società commerciale e cooperativa non registrata, che al 31 dicembre 2011 sono in liquidazione.

(5) (Nuova SG 99 del 2012) Quando viene presentata più di una domanda di liquidazione, devono essere riunite per considerazione generale.

(6) (Nuovo, SG.99 del 2012, modificato, SG 85 del 2017) Sulla base della domanda di cui al par. 1, l’agenzia richiede al tribunale di registrazione del commerciante non registrato un certificato per lo stato attuale, contenente i dati per le ultime circostanze inserite, nonché le trascrizioni dell’atto costitutivo, del contratto aziendale o dello statuto al 31 dicembre 2011. Il tribunale di registrazione invia all’Agenzia copie elettroniche dei documenti pertinenti firmati con una firma elettronica avanzata, una firma elettronica avanzata basata su un certificato di firma elettronica qualificata o una firma elettronica qualificata, come richiesto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 e la Legge sul documento elettronico e sui servizi di certificazione elettronica, e fornisce immediatamente all’agenzia l’accesso per acquisire un’immagine elettronica dell’intero fascicolo numerato dell’azienda del commerciante. L’immagine elettronica viene acquisita congiuntamente dai dipendenti del tribunale e dell’agenzia. Il dipendente dell’agenzia certifica con una firma elettronica l’identità dei documenti scansionati su carta del fascicolo aziendale con i documenti in formato elettronico.

(7) (Nuova SG 99 del 2012) Le circostanze della liquidazione devono essere inserite nel registro di commercio dopo la nuova registrazione del commerciante.

(8) (Nuovo, SG.25 del 2012, precedente paragrafo 2, modificato, SG.99 del 2012) Al momento della nuova registrazione ai sensi del par. 7 il commerciante entra con la sua attuale azienda.

(9) (Nuovo, SG 25 del 2012, precedente paragrafo 3, SG 99/2012) Contemporaneamente alla nuova registrazione del commerciante, deve essere effettuata una nuova registrazione di tutte le sue succursali.

(10) (Nuovo, SG 25/2012, precedente paragrafo 4, SG 99/2012) Dopo la nuova registrazione, i commercianti saranno esclusi dal registro BULSTAT e il codice BULSTAT diventerà l’UIC del commerciante.

(11) (Nuova SG 25 del 2012, precedente paragrafo 5, modificata, SG 99 del 2012) La nuova registrazione deve essere effettuata anche sulla base di un atto del tribunale fallimentare, applicando l’ordine ai sensi par. 6.

  • 5b. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) (Abrogata, SG 99 del 2012)

(2) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(3) (emendare. SG 99 del 2012) Per il liquidatore del commerciante non registrato deve essere nominata la persona o le persone che hanno il diritto di rappresentarlo secondo l’entrata nel tribunale di registrazione. La nomina si considera notificata ai liquidatori mediante iscrizione nel registro di commercio. In questi casi non è richiesto il consenso autenticato con una firma di esempio.

(4) (Modificato, SG.99 del 2012) Quando la persona ai sensi del par. 3 non è in grado di svolgere le funzioni di un liquidatore o non c’è un rappresentante registrato, la persona specificata nella domanda ai sensi del § 5a, paragrafo 1 è nominata liquidatore . 1 . Il richiedente deve presentare un consenso autenticato con un campione della firma della persona designata come liquidatore. Se è stata presentata più di una domanda, due o più persone che rappresentano insieme il commerciante possono essere nominate liquidatori. Se la domanda non specifica una persona come liquidatore, il liquidatore è nominato dal funzionario del registro.

(5) (Modificato -… SG 99 del 2012) I costi di liquidazione sono a carico del commerciante. Se il professionista non dispone di fondi, la persona che ha presentato la domanda di liquidazione fornisce i fondi per la liquidazione, compreso il pagamento della remunerazione del liquidatore. In caso di più domande, i fondi sono forniti dai richiedenti allo stesso modo.

(6) (Modificato, SG 99 del 2012) Quando i costi di liquidazione sono assicurati da una persona che ha presentato una domanda di liquidazione, gli saranno rimborsati dopo la liquidazione della proprietà, prima di soddisfare gli altri creditori.

(7) (Modificato -.SG 99 del 2012) La remunerazione del liquidatore deve essere corrisposta dopo la cessazione dall’esercizio delle sue funzioni nell’importo e con l’ordine specificato nell’ordinanza di cui all’art. 31.

(8) (Modificato, SG 99 del 2012) La liquidazione deve essere completata entro un anno.

(9) (Modificato, SG.99 del 2012) Il termine per la liquidazione può essere prorogato sulla base di una proposta motivata del liquidatore o su richiesta di una persona ai sensi del § 5a, par. 2 .

(10) (Modificato, SG 99 del 2012) La persona che ha presentato una domanda di liquidazione del commerciante può presentare una richiesta al funzionario di registrazione per la sostituzione del liquidatore designato, se non adempie ai suoi obblighi o le azioni mettono in pericolo gli interessi del commerciante o dei creditori. Una richiesta di sostituzione di un liquidatore designato può essere presentata anche da un’altra persona ai sensi del § 5a, par. 2 per ordine di art. 266, par. 4 della Legge Commerciale .

(11) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(12) (abrogato -… SG 99 del 2012)

(13) Il liquidatore si assume la responsabilità della proprietà per le transazioni e le azioni da lui eseguite, danneggiando il commerciante oi suoi creditori.

(14) (Abrogato -… SG 99 del 2012)

(15) (Modificato, SG 99 del 2012) Gli errori e le incompletezze ammesse dal tribunale di registrazione nelle voci o negli annunci nel file della società del commerciante e non rimossi prima della sua nuova registrazione devono essere eliminati dal tribunale di registrazione da l’ordine di questa legge sulla base di una richiesta da parte di una persona ai sensi dell’art. 15, par. 1 , in cui deve essere indicato l’errore o l’incompletezza ammesso e devono essere presentati i documenti pertinenti che ne comprovano la rimozione Il tribunale di registrazione elimina gli errori e le incompletezze ed emette un nuovo certificato ai sensi del § 4, par. 2 o 3 entro il termine di cui al § 5a, par. 1 . In questo caso non è dovuta alcuna tassa statale per l’emissione di un certificato.

  • 5c. (Nuova SG.34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, modificata, SG 99/2012) (1) Dopo la presentazione di una domanda per l’avvio di un procedimento di esecuzione, una parte a cui è un commerciante ai sensi del § 5, par. . 2 , l’ufficiale giudiziario rilascia al creditore un certificato per l’esecuzione iniziata e lo istruisce a presentare una domanda di liquidazione.

(2) Nel caso in cui la liquidazione non venga registrata entro due mesi dal ricevimento delle istruzioni di cui al par. 1, il procedimento di esecuzione è sospeso. Il procedimento di esecuzione sospeso deve essere ripreso su richiesta della parte o d’ufficio dall’ufficiale giudiziario dopo l’entrata della liquidazione.

(3) La procedura di insolvenza può essere aperta anche per un commerciante ai sensi del § 5, par. 2 . In questi casi, il tribunale fallimentare ordina la nuova registrazione ufficiale.

(4) Quando non è stata aperta alcuna procedura di insolvenza ai sensi del par. 3, il tribunale invia l’atto dell’agenzia entrato in vigore per l’iscrizione ufficiale della liquidazione nel registro di commercio.

  • 5 D. (Nuova SG 34 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) (1) Il tribunale dell’ultima registrazione del commerciante garantisce il diritto di tutti di ispezionare il registro di commercio per quanto riguarda i commercianti non registrati e i documenti sulla base dei quali essi vengono effettuate le registrazioni e rilasciano le trascrizioni dei documenti sui casi aziendali, nonché un certificato che riflette lo stato del commerciante a partire dal 1 gennaio 2012.

(2) (Modificato, SG 99 del 2012) I casi aziendali delle ditte individuali e delle filiali dei commercianti stranieri risolti e ufficialmente cancellati, nonché i casi aziendali dei risolti ai sensi del § 5, par. 2 e le società commerciali e le cooperative non registrate devono essere archiviate e conservate presso il rispettivo tribunale sotto l’ultima registrazione. Devono essere distrutti entro i termini stabiliti, ma non prima del 1 ° gennaio 2017 – per le ditte individuali e le filiali di commercianti stranieri ai sensi del § 5, par. 1, e non prima del 1 febbraio 2022 – per le società commerciali e cooperative non registrate ai sensi del § 5, par. 2. Il tribunale di ultima registrazione fornisce l’accesso agli archivi aziendali e ai registri delle società dei tribunali e rilascia le trascrizioni dei documenti in essi contenuti riguardanti le società e cooperative non registrate e le ditte individuali e le filiali di commercianti estere ufficialmente cancellate.

(3) (Abrogato -… SG 99 del 2012)

(4) (modifica SG 99 del 2012) Le società commerciali e le cooperative con attività cessata, che al 31 gennaio 2017 non sono state reimmatricolate, sono da considerarsi cancellate.

(5) (Modificato, SG.99 del 2012) Quando un commerciante ai sensi del par. 4, la proprietà deve essere trovata, le persone di cui al § 5a, par. 2 può presentare istanza di liquidazione anche oltre tale termine ai sensi dell’art. 273, par. 2 della Legge Commerciale , ma non oltre il 31 dicembre 2022.

  • 5e. (Nuova SG 34 del 2011, in vigore il 01.01.2012, modificata, SG 99 del 2012) Per i casi non risolti nei § 5a e 5b riguardanti la liquidazione dei commercianti ufficialmente ri-registrati si applicano di conseguenza le disposizioni del capitolo Diciassette “Liquidazione” del codice commerciale .
  • 6. Il procedimento di registro avviato prima dell’entrata in vigore della legge è chiuso dal tribunale secondo l’ordinanza esistente.
  • 7. Nella legge sulle cooperative (promulgata, SG, numero 113 del 1999; modificato, numero 92 del 2000, numero 98 del 2001, numero 13 del 2003, numero 102 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 3 :
  2. a) al par. 1 il testo prima del punto 1 è modificato come segue:

“(1) La cooperativa sarà iscritta nel registro di commercio su richiesta del consiglio di amministrazione, al quale sarà allegata”;

  1. b) al par. 3 le parole “il tribunale entra nella nuova cooperativa o le modifiche di cui all’articolo 37, comma 1, dopo che le sono state presentate” sono sostituite da “la nuova cooperativa o le modifiche di cui all’articolo 37, comma 1, devono essere inserite nel registro di commercio dopo la sua presentazione “.
  2. L’ articolo 4 è così modificato:

“Evento

Arte. 4. La cooperativa nasce dal giorno della sua iscrizione nel registro di commercio. ”

  1. Nell’art . 41 cpv. 2 è così modificato:

“(2) Nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, punto 2, l’agenzia del registro nomina un liquidatore, determina la durata della liquidazione e la remunerazione del liquidatore.”

  1. All’art. 42 :
  2. a) al par. 1 le parole “il registro del tribunale e saranno pubblicate nella” Gazzetta ufficiale dello Stato “sono sostituite da” il registro di commercio “;
  3. b) al par. 2 la parola “giorno” è sostituita da “momento”.
  4. All’art. 44, par. 1 il termine “promulgazione” è sostituito da “iscrizione nel registro di commercio”.
  5. All’art. 47 :
  6. a) il paragrafo 2 è abrogato;

(b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

“(3) I liquidatori sono tenuti entro 7 giorni dall’adozione della decisione di cui al paragrafo 1 a richiederne l’iscrizione nel registro di commercio.”

  1. All’art. 49 , assoc. 3 le parole “il registro del tribunale” sono sostituite da “il registro delle imprese”.
  • 8. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al BULSTAT Register Act (promulgato, SG 39 del 2005; emendato, SG 105/2005):
  1. Nell’art . 3, par. 1 :
  2. a) al punto 1 alla fine è aggiunto “chi non è commerciante”;
  3. b) il punto 2 è abrogato;
  4. c) al punto 3 alla fine è aggiunto “chi non è commerciante”;
  5. d) il punto 8 è così modificato:

“8. le succursali e le divisioni delle persone di cui ai punti 1, 5 e 7, nonché le succursali degli operatori economici iscritti nel registro di commercio;”.

  1. All’art. 6, par. 2 le parole “o l’imprenditore individuale” sono soppresse.
  2. Nell’art . 13 le parole “ad eccezione della loro registrazione come ditte individuali” sono cancellate.
  3. All’art. 19, par. 2, punto 2, le parole “o dell’impresa individuale” sono soppresse.
  4. All’art. 27, par. 1 le parole “ditte individuali, società commerciali e altre persone giuridiche” sono sostituite da “persone giuridiche che non sono commercianti”.
  5. All’art. 44 , art. 45, par. 1 , art. 46 , 47 e 48 le parole “e ditte individuali” sono soppresse.
  • 9. Nel codice di procedura civile(promulgato, Izv., numero 12 del 1952; modificato, numero 92 del 1952, numero 89 del 1953, numero 90 del 1955, numero 90 del 1956, numero 90 del 1958, SG 50 e 90 del 1961, modificato, SG n. 99 del 1961, modificata, SG n. 1 del 1963, SG n. 23 del 1968, numero 27 del 1973, numero 89 del 1976, numero 36 del 1979, numero 28 del 1983, numero 41 del 1985, numero 27 del 1986, numero 55 del 1987, numero 60 del 1988, numero 31 e 38 del 1989, numero 31 del 1990, numero 62 del 1991, numero 55 del 1992, numero 61 e 93 del 1993, numero 87 del 1995, nn. 12, 26, 37, 44 e 104 del 1996, n. 43, 55 e 124 del 1997, n. 21, 59, 70 e 73 del 1998, n. 64 e 103 del 1999, n. 36, 85 e 92 del 2000, n. 25 del 2001, 105 e 113 del 2002, n. 58 e 84 del 2003, n. 28 e 36 del 2004, n. 38, 42, 43, 79, 86, 99 e 105 del 2005) i seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate:
  1. Nell’art . 398b :
  2. a) al par. 1, prima frase le parole “al tribunale distrettuale di registrazione della società” sono sostituite da “per l’iscrizione nel registro di commercio” e nella terza frase le parole “il tribunale di registrazione” sono sostituite da “l’agenzia del registro” ;
  3. b) al par. 2:

a bis) nella quarta frase, le parole “questa deve essere iscritta d’ufficio nel registro di commercio, seguita dalla liquidazione da parte di un liquidatore designato dal tribunale” sono sostituite da “inviare la decisione dell’agenzia del registro per l’iscrizione nel commerciale Registrati”;

  1. bb) è creata la quinta frase: “Dopo l’iscrizione, la liquidazione è effettuata da un liquidatore nominato dal funzionario del registro presso l’Agenzia del registro.”;
  2. c) al par. 3:

a bis) nella quarta frase, le parole “questa deve essere iscritta d’ufficio nel registro di commercio, seguita dalla liquidazione da parte di un liquidatore designato dal tribunale” sono sostituite da “inviare la decisione dell’agenzia del registro per l’iscrizione nel commerciale Registrati”;

  1. bb) è creata la quinta frase: “Dopo l’iscrizione, la liquidazione è effettuata da un liquidatore nominato dal funzionario del registro presso l’Agenzia del registro.”
  2. Nel titolo del capitolo cinquantadue, i termini “e le imprese individuali” sono soppressi.
  3. Nell’art . 489, par. 1 le parole “la restaurazione delle cooperative, nonché la registrazione e la cancellazione delle ditte individuali” sono sostituite da “che non sono commercianti”.
  4. All’art. 490, par. 1 :
  5. a) alla lettera a), le parole “o la società del commerciante individuale” sono soppresse;
  6. b) alla lettera c), le parole “o l’impresa individuale” sono soppresse.
  7. All’art. 491 le parole “o l’impresa individuale” sono cancellate.
  8. All’art. 491a :
  9. a) al par. 1 ovunque la parola “commerciale” è sostituita da “il rispettivo” e la parola “commerciante” è sostituita da “persona giuridica”;
  10. b) al par. 2 la parola “commerciale” deve essere sostituita da “il rispettivo” e la parola “società” deve essere sostituita da “la persona giuridica”.
  11. All’art. 494 la lettera “c” è abrogata.
  12. All’art. 495 :
  13. a) al par. 1, la lettera “b” le parole “o la società del commerciante individuale” sono cancellate;
  14. b) al par. 2 le parole “o la società del commerciante individuale” sono soppresse;
  15. c) al par. 3 le parole “o di un imprenditore individuale” sono soppresse e le parole “che non hanno” sono sostituite da “che non esistono”.
  • 10. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al Codice di procedura fiscale-assicurazione (SG, numero 105 del 2005):
  1. Nell’art . 28, par. 1 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. l’indirizzo permanente – per le persone fisiche, se nessun altro indirizzo è indicato per iscritto, per le persone iscritte nel registro BULSTAT – l’indirizzo per la corrispondenza iscritto nel registro, e per le imprese individuali – l’indirizzo della direzione; “;

  1. b) al punto 2 alla fine è aggiunto “rispettivamente nel registro di commercio non è stato inserito nessun altro indirizzo di direzione”.
  2. All’art. 77 cpv. 1 è modificato come segue:

che sono garantiti dall’ordine di questa legge. Alla domanda di registrazione deve essere allegato il certificato di cui alla seconda frase. ”

  1. Nell’art . 81, par. 1 il punto 3 è modificato come segue:

“3. il codice unificato di identificazione determinato dall’Agenzia del registro o il codice unificato di identificazione secondo BULSTAT, rispettivamente il numero civile unificato o il numero personale dello straniero;”.

  1. All’art. 82 cpv. 2, 3 e 4 sono modificati come segue:

“(2) I dati delle persone fisiche locali e straniere, ad eccezione delle persone di cui all’articolo 80, paragrafo 2, delle persone iscritte nel registro di commercio e delle persone soggette a registrazione nel registro BULSTAT, devono essere iscritte nel registro dalla rispettiva Direzione territoriale sulla base della prima dichiarazione presentata relativa alla fiscalità o ai contributi previdenziali obbligatori.

(3) I dati di cui all’art. 81, par. 1 per le persone iscritte nel registro di commercio e per le persone iscritte nel registro BULSTAT è iscritta d’ufficio dalla rispettiva direzione territoriale competente sulla base dei dati del registro di commercio, rispettivamente del registro BULSTAT.

(4) L’iscrizione ufficiale dei dati nel registro, al di fuori dell’interessato all’iscrizione dal registro di commercio, rispettivamente dal registro BULSTAT, deve essere effettuata con protocollo ai sensi dell’art. 50 sulla base di iscrizioni in altri registri ufficiali (pubblici) o di accertamenti effettuati dopo l’ispezione da parte di un’autorità delle entrate. In questo caso, in assenza di un numero civile univoco o di un numero personale di uno straniero, la persona riceve un numero ufficiale “.

  1. All’art. 84 cpv. 1 e 2 sono modificati come segue:

“(1) Le persone registrate devono essere identificate dai dati di cui all’art. 81, comma 1, articoli 2-4, poiché l’identificazione delle persone iscritte nel registro BULSTAT deve essere effettuata da un codice identificativo unico sotto BULSTAT, e per le ditte individuali – mediante un’unica identificazione un codice rilasciato dall’Agenzia del Registro, rispettivamente un numero personale di straniero e un codice identificativo BULSTAT univoco.

(2) L’identificazione delle persone fisiche, non iscritte nel registro di commercio, rispettivamente nel registro BULSTAT, deve essere effettuata mediante il numero civile univoco o il numero personale di uno straniero. ”

  1. All’art. 248, par. 9 la prima frase è modificata come segue: “Il numero di offerta dell’articolo, il prezzo e il numero dell’offerente che offre il prezzo più alto devono essere inseriti nel verbale, per le persone fisiche – nome e PIN, per i commercianti – nome e univoco codice identificativo rilasciato dall’Agenzia. iscrizioni, per le persone iscritte nel registro BULSTAT – e un codice identificativo unico BULSTAT, rispettivamente i dati del rappresentante autorizzato. “
  2. All’art. 251, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. dati per il proponente – nome, numero civile univoco (nome, codice di identificazione univoco, determinato dall’Agenzia del registro, codice di identificazione unificato secondo BULSTAT) e indirizzo;”.

  1. Il paragrafo 2 bis è aggiunto alle disposizioni aggiuntive :

“§ 2a. Le succursali di società commerciali e divisioni possono continuare a essere segnalate come assicuratori separatamente dalla società e dalle sue altre filiali e divisioni, identificandosi con il loro codice di identificazione univoco ai sensi del BULSTAT ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della legge sul registro BULSTAT . ”

  • 11. Nel Codice delle assicurazioni sociali (promulgato, SG 110/1999, SG 55/2000 – Decisione № 5 della Corte Costituzionale del 2000; modificato, SG 64/2000)., SG n. 1, 35 e 41 del 2001, n. 1, 10, 45, 74, 112, 119 e 120 del 2002, n. 8, 42, 67, 95, 112 e 114 del 2003., n. 12, 38, 52, 53 , 69, 70, 112 e 115 del 2004, n. 38, 39, 76, 102, 103, 104 e 105 del 2005, n. 17 del 2006.) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 7, par. 6 le parole “secondo il registro BULSTAT” sono cancellate.
  2. All’art. 110, par. 4 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  3. Nell’art . 112 le parole “il codice di identificazione BULSTAT” sono sostituite da “il codice di identificazione unificato” e le parole “nel registro BULSTAT” sono soppresse.
  4. All’art. 122a, par. 1, punto 8, la parola “Bulstat” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  5. All’art. 122 g :
  6. a) al par. 1 le parole “Il tribunale distrettuale presso la sede della compagnia di assicurazione pensionistica” sono sostituite da “l’agenzia del registro”;
  7. b) al par. 2 le parole “la decisione del tribunale” sono sostituite da “il certificato”.
  8. All’art. 122h le parole “il tribunale che ha eseguito la registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “l’agenzia del registro”.
  9. All’art. 145, par. 1, punto 9, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  10. All’art. 150, par. 1, punto 4, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  11. All’art. 169a, par. 2 la parola “giudiziario” è sostituita da “commerciale” e le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  12. All’art. 218, par. 1, punto 9, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  13. All’art. 221, par. 3, punto 3, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  14. All’art. 237, il punto 1 dopo le parole “la licenza della pensione e” la parola “tribunale” sono sostituite da “commerciali” e dopo le parole “assicurazione pensionistica” e “le parole” del codice BULSTAT “sono sostituite da” l’unico codice di identificazione “.
  15. All’art. 269, par. 1 voce 8 è così modificata:

“8. un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio della compagnia di assicurazioni.”

  1. All’art. 272, par. 3, punto 3, le parole “certificato di stato giudiziario attuale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  2. All’art. 305, il punto 1 dopo le parole “la licenza e” la parola “giudiziario” sono sostituite da “commerciale” e dopo le parole “qualifica e” le parole “il codice BULSTAT” sono sostituite da “il codice di identificazione unificato”.
  • 12. Nella legge sui medicinali e le farmacie in medicina umana (promulgata, SG, n. 36 del 1995, n. 61 del 1996 – Decisione n. 10 della Corte costituzionale del 1996; modificata, n. 38 del 1998, n. 30 del 1999 , numero 10 del 2000, numero 37 del 2000 – Decisione n. 3 della Corte costituzionale del 2000; modificata, numero 59 del 2000., numero 78 del 2000 – Decisione n. 7 della Corte costituzionale del 2000, modificata, numero 41 del 2001 , SG n. 107 e 120 del 2002, emendato, emendato 2 del 2003, SG n. 56, 71 e 112 del 2003, SG n. 70 e 111 del 2004, SG n. 37, 76, 85, 87, 99 e 105 del 2005) saranno apportate le seguenti modifiche):
  1. Nell’art . 11, par. 3 il punto 2 è così modificato:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 56, punto 3, le parole “una trascrizione della decisione del tribunale o un certificato per l’iscrizione in un registro del tribunale” sono sostituite da “un certificato corrente per l’iscrizione nel registro delle imprese”.
  2. Nell’art . 74 :
  3. a) al par. 1 il punto 7 è modificato come segue:

“7. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato, se è un professionista.”;

  1. b) al par. 6:

a bis) al punto 3 la parola “giudiziario” è soppressa;

(bb) il punto 4 è abrogato.

  1. All’art. 81g, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 13. Nella Legge per il sostegno dei produttori agricoli (promulgata, SG, numero 58 del 1998; modificato, numeri 79 e 153 del 1998, numeri 12, 26, 86 e 113 del 1999)., Numero 24 del 2000, problemi 34 e 41 del 2001, numeri 46 e 96 del 2002, numero 18 del 2004, numeri 14 e 105 del 2005, numero 18 del 2006) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 7g, par. 3 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato aggiornato per l’iscrizione del richiedente nel registro di commercio, rilasciato fino a un mese prima della presentazione della domanda;”;

  1. b) il punto 3 è abrogato.
  2. All’art. 10c, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 14. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 115/1997; modificata, SG 19/1998; modificata, SG 21 e 153/1998, SG n. 12)., 50, 51, 64, 81, 103, 110 e 111 del 1999, n. 105 e 108 del 2000, n. 34 e 110 del 2001, n. 45, 61, 62 e 119 del 2002 42 e 109 del 2003, numeri 18, 53 e 107 del 2004, numeri 39, 88, 91, 102, 103 e 105 del 2005) all’art. 41, par. 1 il termine “tribunale” è sostituito da “registro di commercio”.
  • 15. Le seguenti modifiche devono essere apportate alla Legge per i crediti garantiti dei lavoratori e dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro (promulgata, SG, numero 37 del 2004; modificata, numeri 104 e 105 del 2005):
  1. Nell’art . 4, par. 1, punto 1, la parola “promulgazione” è sostituita da “entrata”.
  2. All’art. 6 le parole “promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”.
  3. Nell’art . 23, par. 4 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  4. All’art. 25 la parola “promulgazione” è sostituita da “entrata”.
  • 16. Nella legge sull’industria cinematografica (promulgata, SG, numero 105 del 2003; modificata, numeri 28, 94 e 105 del 2005) nell’art. 20, par. 1 devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. I punti 2 e 3 sono abrogati.
  • 17. Nella legge sul turismo (promulgata, SG, numero 56 del 2002; modificato, numeri 119 e 120 del 2002, numero 39 del 2004, numeri 28, 39, 94, 99 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 18, par. 1 :
  2. a) nel testo che precede il punto 1, le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”;
  3. b) al punto 1 le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  4. All’art. 21, par. 1 il punto 5 è così modificato:

“5. codice identificativo unico;”.

  1. Nell’art . 50, par. 3, punto 1, le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  2. All’art. 50b, par. 1, punto 1, le parole “certificato per l’iscrizione nel registro di commercio” sono sostituite da “certificato per l’iscrizione nel registro di commercio”.
  3. All’art. 50c, par. 1, punto 1, le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  4. All’art. 50 g, par. 1, punto 1, le parole “certificato di registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione in corso nel registro di commercio”.
  5. All’art. 61, par. 1 :
  6. a) al punto 1 la lettera “e” è modificata come segue:

“e) un codice di identificazione unico;”;

  1. b) al punto 2, la lettera “h” e la lettera “e” le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”;
  2. c) al punto 3, lettera “e”, le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  • 18. Nella Legge per la registrazione e il controllo delle macchine agricole e forestali (promulgata, SG, numero 79 del 1998; modificato, numero 22 del 2003, numeri 74 e 88 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nell’art . 9, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 11 :
  2. a) al par. 1 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”;
  3. b) al par. 4:
  4. aa) al punto 6 le parole “o l’imprenditore individuale” sono sostituite da “quando non è un commerciante, rispettivamente un certificato di iscrizione nel registro di commercio – per i professionisti”;

(bb) il punto 7 è abrogato;

  1. c) al par. 5, il punto 1 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 19. Nella legge sulla radio e la televisione (promulgata SG 138 del 1998, SG 60/1999 – Decisione n. 10 della Corte Costituzionale del 1999 modificata SG 81/1999) 79 del 2000 , N. 96 del 2001, n. 77 e 120 del 2002, n. 99 e 114 del 2003, n. 99 e 115 del 2004, n. 88, 93 e 105 del 2005, numero 21 del 2006) nell’art. 111, punto 2, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  • 20. Nella Legge per la tutela dell’ordine pubblico nello svolgimento di eventi sportivi (promulgata, SG, n. 96 del 2004; modificata, questioni 103 e 105 del 2005) all’art. 6, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. sede legale e indirizzo della direzione, codice identificativo univoco degli operatori, rispettivamente codice identificativo secondo BULSTAT;”.

  • 21. Nella legge sul patrocinio (SG, n. 103 del 2005) all’art. 11 devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nel par. 4 le parole “copie certificate conformi dei documenti di cui al comma 3, punti 1, 2, 4 e 5” sono sostituite da “certificato di registrazione commerciale in corso e certificato di registrazione fiscale”.
  2. Nel par. 5:
  3. a) al punto 1 dopo le parole “registrazione del tribunale” devono essere aggiunte “per le persone di cui all’articolo 9, paragrafo 2” e dopo le parole “secondo il registro BULSTAT” sono aggiunte “per le persone di cui all’articolo 9, paragrafo 2 e codice commerciante di identificazione unificata “;
  4. b) al punto 2 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 22. Nella legge sugli istituti medici (promulgata, SG n. 62/1999; modificata, SG n. 88 e 113/1999; modificata, SG n. 114/1999; modificata, SG n. 36, 65 e 108 del 2000 , N. 51 del 2001 – Decisione n. 11 della Corte costituzionale del 2001, modificata, n. 28 e 62 del 2002, n. 83, 102 e 114 del 2003, SG 70 del 2004, SG n. 46, 76, 85, 88 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 36, par. 4 la parola “giudiziaria” è sostituita da “commerciale”.
  2. All’art. 36a, par. 3 la parola “giudiziaria” è sostituita da “commerciale”.
  3. Nell’art . 37, par. 6 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  4. All’art. 40, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  1. All’art. 41, par. 1, punto 3, le parole “numero e lotto della registrazione del tribunale, numero della causa aziendale” devono essere cancellate.
  2. All’art. 47 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  1. All’art. 49, par. 1 il punto 2 è modificato come segue:

“2. dati per l’istituto medico – nome, sede, capitale, codice di identificazione unificato;”.

  1. All’art. 51a, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  • 23. Nella legge sulle telecomunicazioni (promulgata, SG 88/2003; modificata, SG 19, 77, 88, 95, 99 e 105 del 2005, SG 17/2006) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 88, par. 1 le parole “certificato per lo stato attuale della registrazione presso il tribunale, copia del certificato per la registrazione in BULSTAT” devono essere sostituite da “certificato per la registrazione commerciale in corso”.
  2. All’art. 148, punto 1, le parole “registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “registrazione nel registro di commercio”.
  • 24. Nella legge sull’educazione fisica e lo sport (promulgata, SG, numero 58 del 1996, numero 53 del 1997 – Decisione n. 8 della Corte costituzionale del 1997; modificata, numero 124 del 1998, SG n. 51 e 81 del 1999 SG 53 del 2000, modificata SG 55 del 2000, modificata SG 64/2000 SG 75 del 2002, numero 95 del 2002 – Decisione n. 6 della Corte Costituzionale del 2002 modificata , numero 120 del 2002, numero 96 del 2004, numeri 88 e 103 del 2005) all’art. 51a, par. 5 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 25. Nello Spatial Planning Act (promulgato, SG, numero 1 del 2001; modificato, numeri 41 e 111 del 2001, numero 43 del 2002, numeri 20, 65 e 107 del 2003, nn. 36 e 65 del 2004, nn. . 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 e 105 del 2005) nell’art. 167, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  • 26. Nel Tobacco and Tobacco Products Act (promulgato, SG, numero 101 del 1993; modificato, numero 19 del 1994, numero 110 del 1996, numero 153 del 1998)., Numeri 113 del 1999, numeri 33 e 102 del 2000 , numeri 110 del 2001, numeri 20 del 2003, numeri 57 e 70 del 2004, numeri 91, 95, 99 e 105 del 2005, numero 18 del 2006) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 37, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”.

  1. Nell’allegato № 1 all’art. 6, par. 1 e nell’Allegato № 3 all’art. 37, par. 1 ovunque la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione univoco”.
  • 27. Nella Legge per lo stoccaggio e il commercio di cereali (promulgata, SG, numero 93 del 1998; emendata, numero 101 del 2000, numeri 9 e 58 del 2003, numero 69 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 11a, par. 2 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

  1. b) il punto 2 è abrogato.
  2. All’art. 24, par. 4 :
  3. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

  1. b) il punto 2 è abrogato.
  • 28. Nella legge sui servizi postali (promulgata, SG 64/2000; modificata SG 112/2001, SG 45 e 76/2002, SG 26/2003), numeri 19, 88, 99 e 105 del 2005, numero 17 del 2006) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 43, par. 2 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

  1. b) i punti 2 e 3 sono abrogati.
  2. All’art. 59 :
  3. a) al par. 1, punto 1, le parole “registrazione BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”;
  4. b) al par. 2:

a bis) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di registrazione commerciale;”;

(bb) il punto 2 è abrogato.

  • 29. Nella Legge per le piccole e medie imprese (promulgata, SG, n. 84 del 1999; emendata, n. 80 e 92 del 2000, n. 42 del 2001, n. 28 del 2002 64, 2004) al § 1, punto 5 della disposizione aggiuntiva le parole “il rispettivo tribunale distrettuale” devono essere sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 30. Nella legge sulla promozione degli investimenti (promulgata, SG, numero 97 del 1997; emendata, edizione 99 del 1997; modificata, edizioni 29 e 153 del 1998, numero 110). Del 1999, SG n. 28/2002, SG No 37/2004; modificata, SG.40 del 2004) nell’art. 7 le parole “il tribunale nel cui distretto si trova la sua sede” sono sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 31. Nella legge sugli scambi di merci e sui mercati (promulgata, SG, numero 93 del 1996; modificato, numeri 41 e 153 del 1998, numero 18 del 1999, numero 20 del 2000 n. 41 del 2001) i seguenti emendamenti e aggiunte deve essere effettuato:
  1. Nell’art . 14, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio del rispettivo professionista;”.

  1. L’ articolo 18 è così modificato:

” Art. 18. (1) L’Agenzia del Registro iscrive nel registro di commercio l’attività svolta come borsa merci, previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dalla commissione.

(2) L’Agenzia del registro iscrive nel registro di commercio l’attività svolta come mercato delle merci, previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dalla commissione. ”

  1. Nell’art . 21 :
  2. a) al par. 1 le parole “il tribunale distrettuale” devono essere sostituite da “l’agenzia del registro” e una seconda frase deve essere creata: “In questi casi la commissione nomina un liquidatore e determina il termine per eseguire la liquidazione e la remunerazione del liquidatore . “;
  3. b) al par. 2 le parole “il tribunale distrettuale” devono essere sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 32. Nella Legge per l’attività di sicurezza privata (promulgata, SG, n. 15 del 2004; emendata, n. 105 del 2005) all’art. 15, par. 2 devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. Il punto 2 è abrogato.
  • 33. Le seguenti modifiche devono essere apportate all’Accise Duties and Tax Warehouses Act (promulgata, SG 91 del 2005; modificata, SG 105 del 2005):
  1. Nell’art . 48, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 51, par. 1, punto 5, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  2. Nell’art . 54, par. 2, punto 3, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  3. All’art. 56, par. 2, punto 2, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  4. All’art. 57, par. 3 :
  5. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso di validità – originale o copia autenticata;”;

  1. b) il punto 5 è così modificato:

“5. una copia del certificato di registrazione fiscale certificata dalla persona;”.

  • 34. Nel Road Traffic Act (promulgato, SG, numero 20 del 1999; modificato, numero 1 del 2000, numeri 43, 45 e 76 del 2002, numero 16 e 22 del 2003, nn. 6, 70, 85 e 115 del 2004, nn. 79, 92, 99, 102, 103 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. Nell’art . 148, par. 3 :
  2. a) il punto 1 è così modificato:

“1. una copia della decisione del tribunale per la registrazione con ordinanza di legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro, rispettivamente un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio;”;

  1. b) alla voce 2 alla fine è aggiunto “per le persone giuridiche senza scopo di lucro”.
  2. All’art. 152, par. 3 :
  3. a) il punto 1 è abrogato;
  4. b) il punto 2 è così modificato:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 35. Nella legge sulla gestione dei rifiuti (promulgata, SG 86/2003; modificata, SG 70/2004, SG 77, 87, 88, 95 e 105 del 2005) vengono apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 30 :
  2. a) al par. 3 le parole “la registrazione presso il tribunale delle persone ai sensi del diritto commerciale” sono sostituite da “la sede delle persone nel registro delle imprese”;
  3. b) al par. 4 le parole “la registrazione presso il tribunale ai sensi del diritto commerciale” sono sostituite da “la sede presso il registro delle imprese”.
  4. All’art. 39, par. 1, punto 3, le parole “status giuridico attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”.
  5. Nell’art . 51, par. 1 :
  6. a) al punto 1 le parole “status giuridico attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”;
  7. b) il punto 2 è abrogato.
  8. All’art. 54 :
  9. a) al par. 4:

a bis) al punto 1 le parole “situazione giudiziaria attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”;

(bb) il punto 5 è abrogato;

  1. b) al par. 5 le parole “e 5” sono cancellate;
  2. c) al par. 6 la cifra “5” viene cancellata.
  3. All’art. 57, par. 2 le parole “numero di fascicolo della società; numero di volume e lotto; codice di identificazione del registro BULSTAT” devono essere sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  4. All’art. 62, par. 4 :
  5. a) al punto 1 le parole “status giuridico attuale” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”;
  6. b) il punto 2 è abrogato.
  7. All’art. 67, par. 1, punto 2, le parole “status giudiziario” sono sostituite da “stato secondo il registro di commercio”.
  8. All’art. 80, par. 1 :
  9. a) al punto 1 le parole “certificato per lo stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato per la registrazione commerciale in corso”;
  10. b) al punto 3 le parole “certificato di stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di registrazione commerciale in corso”.
  11. All’art. 84, punto 3, le parole “certificato di stato attuale” sono sostituite da “certificato di registrazione commerciale in corso”.
  12. All’art. 87, par. 2, punto 2, la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”.
  • 36. Nella legge sugli alimenti (promulgata SG 90/1999, modificata SG 102/2003, SG 70/2004, SG 87, 99 e 105/2005) i seguenti emendamenti deve essere effettuato:
  1. Nell’art . 12, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio, se il richiedente è un professionista;”.

  1. All’art. 19, par. 2 le parole “codice BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato”.
  2. Nell’art . 22b, par. 1 nel testo prima del punto 1 dopo le parole “l’entità giuridica” è aggiunto “se non è un professionista e un codice di identificazione univoco quando è un professionista”.
  3. All’art. 25a, par. 3 il punto 1 è modificato come segue:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio della società importatrice bulgara;”.

  • 37. Nella Legge per la regolamentazione amministrativa della produzione e del commercio di dischi ottici, matrici e altri supporti, contenenti oggetti del diritto d’autore (promulgata, SG, n. 74 del 2005; modificata, n. 105 del 2005).) Quanto segue vengono apportate modifiche:
  1. Nell’art . 8 :
  2. a) al par. 1, punto 1, le parole “codice di identificazione secondo il registro BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato” e la parola “giudiziario” è sostituita da “commerciale”;
  3. b) al par. 2:

a bis) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”;

(bb) i punti 2 e 4 sono abrogati.

  1. All’art. 9, par. 9 :
  2. a) al punto 2 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”;
  3. b) il punto 4 è così modificato:

“4. codice identificativo unico;”.

  1. Nell’art . 12, punto 5, la parola “giudiziario” è sostituita da “commerciale”.
  2. All’art. 14, par. 1, punto 3, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  3. All’art. 15, par. 1, punto 1, le parole “codice di identificazione secondo il registro BULSTAT” sono sostituite da “codice di identificazione unificato” e le parole “registrazione del tribunale” sono sostituite da “registrazione nel registro di commercio”.
  4. All’art. 17, par. 1 :
  5. a) al punto 2 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”;
  6. b) il punto 3 è così modificato:

“3. codice di identificazione unico;”.

  1. All’art. 20 :
  2. a) al par. 1, dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto il punto 1 “rispettivamente codice unificato di identificazione degli operatori” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”;
  3. b) al par. 2, il punto 2 è modificato come segue:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato, se il richiedente è un professionista;”.

  1. All’art. 22, par. 1, il punto 2 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  2. All’art. 24, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  3. All’art. 25, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  4. All’art. 27, par. 1, il punto 2 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  5. All’art. 28, par. 1, il punto 2 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  6. All’art. 30, par. 4 :
  7. a) il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato, rilasciato fino a due mesi prima della presentazione della domanda;”;

  1. b) il punto 3 è abrogato;
  2. c) al punto 4 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  3. All’art. 34, par. 1 :
  4. a) al punto 2 le parole “numero di pratica della società” sono cancellate;
  5. b) al punto 3 il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”;
  6. c) il punto 4 è così modificato:

“4. codice identificativo unico;”.

  1. All’art. 36, punto 5, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  2. All’art. 41, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  3. All’art. 42, par. 1, il punto 1 dopo la parola “BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato per i commercianti” e dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  4. All’art. 48, par. 1 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  5. All’art. 51, par. 4 dopo la parola “giudiziario” è aggiunto “rispettivamente commerciale”.
  • 38. Nel Wine and Spirits Act (promulgato SG 86/1999, modificato SG 56/2002, SG 16, 108 e 113 del 2004, SG 99) e 105 del 2005, numero 18 del 2006) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 23a, par. 3, punto 3, le parole “copia della carta d’identità secondo il registro BULSTAT e” sono cancellate.
  2. All’art. 40, par. 4 :
  3. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”;

  1. b) il punto 7 è così modificato:

“7. una copia certificata dal commerciante del certificato di registrazione ai sensi del codice di procedura fiscale e assicurativa;”.

  • 39. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate alla Legge sul bestiame (promulgata, SG 65 del 2000; modificata, SG 18/2004 SG 87/2005):
  1. Nell’art . 14b :
  2. a) al par. 1 dopo le parole “secondo BULSTAT” è aggiunto “rispettivamente un codice di identificazione univoco per i commercianti”;
  3. b) al par. 2, il punto 1 prima delle parole “decisione del tribunale” è aggiunto “certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio per i commercianti, rispettivamente”.
  4. All’art. 15, par. 4 :
  5. a) il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”;

  1. b) i punti 2 e 3 sono abrogati.
  • 40. Nella legge sull’artigianato (promulgata, SG 42 del 2001; modificata SG 112/2001, SG 56/2002, SG 99 e 105/2005, SG 10 del 2006) quanto segue le modifiche e le aggiunte devono essere apportate:
  1. Nell’art . 23, par. 1, punto 1, le parole “registrazione e BULSTAT” sono sostituite da “registrazione commerciale e codice di identificazione unificato”.
  2. All’art. 24 :
  3. a) al par. 2, è aggiunto il punto 1 alla fine “e il codice di identificazione univoco per gli operatori, rispettivamente il codice di identificazione in BULSTAT per le altre persone”;
  4. b) al par. 3, il punto 2 è modificato come segue:

“2. per le persone iscritte ai sensi del diritto commerciale e del diritto delle cooperative – certificato in corso di validità per l’iscrizione nel registro di commercio;”.

  • 41. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al Biological Diversity Act (promulgato, SG 77/2002; emendato, SG 88 e 105/2005):
  1. Nell’art . 43a, par. 5 il punto 3 è così modificato:

“3. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio.”

  1. All’art. 81, par. 2 il punto 2 è modificato come segue:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. Nell’art . 82, par. 2 il punto 4 è così modificato:

“4. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio;”.

  1. All’art. 92, par. 1, alla fine è aggiunto il punto 1 “o codice di identificazione univoco per i commercianti”.
  2. All’art. 97 :
  3. a) al par. 1 dopo la parola “giudiziario” deve essere aggiunto “o commerciale”;
  4. b) al par. 2, alla fine è aggiunto il punto 1 “o codice di identificazione univoco per i commercianti”.
  • 42. Nel Forest Act (promulgato, SG 125/1997; modificato SG 79 e 133 del 1998, SG 26/1999, SG 29 e 78 del 2000)., SG 77, 79 e 99 del 2002, numeri 16 e 107 del 2003, numeri 72 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti integrazioni:
  1. Nell’art . 14c, par. 2, il punto 1 dopo le parole “per identità” è aggiunto “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  2. All’art. 16a, par. 2, il punto 1 dopo le parole “per identità” è aggiunto “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  3. Nell’art . 68a, par. 2, il punto 4 all’inizio prima della parola “certificato” è aggiunto “certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio, rispettivamente”.
  4. All’art. 68b, par. 2, il punto 5 all’inizio prima della parola “certificato” è aggiunto “certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio, rispettivamente”.
  5. Nel § 123, par. 2, il punto 1 dopo le parole “per identità” è aggiunto “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  • 43. Nella Legge sui fondi di privatizzazione (promulgata, SG, numero 1 del 1996; emendata, numeri 68 e 85 del 1996, numeri 39 e 52 del 1998, numero 114 del 1999 d.) Nell’art. 15 le parole “Il tribunale distrettuale entrerà nel fondo di privatizzazione” saranno sostituite da “Sarà iscritto il fondo di privatizzazione”.
  • 44. Le seguenti modifiche devono essere apportate alla Legge sulle società a scopo di investimento speciale (promulgata, SG 46/2003; modificata, SG 109/2003, SG 107/2004):
  1. Nell’art . 5, par. 4 le parole “che riceve la decisione del tribunale” sono sostituite da “la voce”.
  2. All’art. 14 :
  3. a) al par. 1 le parole “il tribunale di registrazione della società con scopo di investimento speciale” sono sostituite da “l’agenzia del registro”;
  4. b) al par. 2 la parola “tribunale” è sostituita da “l’agenzia del registro”;
  5. c) al par. 3 le parole “il tribunale di registrazione deve modificare ufficialmente” sono sostituite da “l’agenzia del registro registra ufficialmente una modifica di”.
  6. Nell’art . 15 cpv. 3 è così modificato:

“(3) La modifica dello statuto deve essere iscritta nel registro di commercio dopo la presentazione dell’approvazione di cui al paragrafo 1.”

  • 45. Le seguenti modifiche devono essere apportate alla legge sui documenti elettronici e la firma elettronica (promulgata, SG 34/2001; modificata, SG 112/2001):
  1. Nell’art . 24, par. 1 :
  2. a) al punto 1 la parola “BULSTAT” è sostituita da “codice di identificazione unificato”;
  3. b) al punto 2 le parole “registrazione del tribunale” sono sostituite da “registrazione”.
  4. All’art. 36, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  • 46. Nella legge per la protezione dall’impatto nocivo delle sostanze e dei preparati chimici (promulgata, SG, numero 10 del 2000; emendata, numero 91 del 2002, numeri 86 e 114 del 2003, nn. 100 e 101 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 14g, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 18, par. 1 :
  2. a) al punto 1 la lettera “a” è modificata come segue:

“a) un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”

  1. b) al punto 2 la lettera “a” è modificata come segue:

“a) un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato”.

  1. Nell’art . 19 septies, punto 2, il termine “giudiziario” è sostituito da “commerciale”.
  2. All’art. 19h, par. 1 il punto 1 è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. Il punto 1 del 19c è modificato come segue:

“1. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 19u, par. 1 il punto 2 è modificato come segue:

“2. un certificato di iscrizione nel registro di commercio aggiornato;”.

  1. All’art. 22a, par. 2, punto 1, le parole “certificato di stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  2. All’art. 22d, par. 1, punto 2, le parole “certificato di stato attuale della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “certificato di iscrizione nel registro di commercio in corso”.
  • 47. Nella legge sulla salute (promulgata, SG, numero 70 del 2004; modificato, numero 46 del 2005, numeri 76, 85, 88, 94 e 103 del 2005, numero 18 del 2006) nell’art. 36, par. 1 le parole “e per i commercianti – i dati della registrazione presso il tribunale” sono sostituite da “e se si tratta di un commerciante – presentare un certificato aggiornato per l’iscrizione nel registro di commercio”.
  • 48. Nella legge sull’assicurazione sanitaria (promulgata, SG, numero 70 del 1998; modificata, questioni 93 e 153 del 1998, questioni 62, 65, 67, 69, 110 e 113 del 1999 n. 1, 31 e 64 del 2000 , N. 41 del 2001, n. 1, 54, 74, 107, 112, 119 e 120 del 2002, n. 8, 50, 107 e 114 del 2003, n. 28, 38, 49, 70, 85 e 111 del 2004, nn.39, 45, 76, 99, 102, 103 e 105 del 2005, nn.17 e 18 2006), devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 88, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. certificato in corso di iscrizione nel registro di commercio; numero e data di rilascio della licenza della compagnia di assicurazione malattia;”.

  1. All’art. 95, par. 2 il punto 1 è così modificato:

“1. dati per il richiedente – nome, PIN, indirizzo permanente – per le persone fisiche; certificato attuale per l’iscrizione nel registro di commercio;”.

  1. Nell’art . 99, par. 1, il punto 2 dopo le parole “persone giuridiche” è aggiunto “rispettivamente codice di identificazione unificato – per i commercianti”.
  • 49. Nello Special Pledges Act (promulgato SG n. 100/1996; modificato SG 86/1997, SG 42/1999, SG 19 e 58/2003), SG n. 34 e 43 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche:
  1. Nell’art . 21 :
  2. a) al par. 2 la parola “lotto” è sostituita da “caso”;

(b) il paragrafo 6 è modificato come segue:

“(6) Contemporaneamente all’iscrizione della trasformazione, l’Agenzia del Registro deve inserire negli archivi aziendali di ciascuna delle società trasformatrici, nonché dell’impresa individuale al momento del trasferimento della proprietà a un unico proprietario e del trasferimento del pegno di un’impresa commerciale al rispettivo successore. ”

  1. All’art. 50, punto 5, le parole “dal tribunale di registrazione” sono sostituite da “da una decisione del tribunale”.
  2. Nell’art . 51 le parole “il tribunale di registrazione” sono sostituite da “l’agenzia del registro”.
  • 50. Le seguenti modifiche e integrazioni devono essere apportate al Codice delle assicurazioni (promulgato, SG 103 del 2005; modificato, SG 105/2005):
  1. Nell’art . 35 :
  2. a) al par. 1 i termini “Il tribunale deve iscriversi nel registro di commercio” è sostituito da “Nel registro di commercio deve essere iscritto”;
  3. b) al par. 2 le parole “trascrizione della decisione del tribunale” sono sostituite da “certificato” e infine “nel registro di commercio” sono aggiunte.
  4. All’art. 44 :
  5. a) al par. 1 le parole “Il tribunale iscrive la succursale nel registro di commercio” sono sostituite da “Una succursale deve essere iscritta nel registro di commercio”;
  6. b) al par. 2 le parole “la decisione del tribunale” sono sostituite da “il certificato” e infine sono aggiunte “nel registro di commercio”.
  7. Nell’art . 120, par. 1, punto 1, le parole “dal tribunale” sono cancellate.
  8. All’art. 122 :

(a) il titolo è modificato come segue: “Iscrizione di risoluzione”;

  1. b) al par. 1 la parola “tribunale” è sostituita da “agenzia del registro”;

(c) il paragrafo 2 è modificato come segue:

“(2) L’assicuratore è tenuto a presentare alla commissione un certificato per l’iscrizione ai sensi del paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dall’esecuzione dell’iscrizione.”

  1. All’art. 123 :

(a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) Nei casi di cui all’articolo 119, punto 2, la procedura di liquidazione è aperta con decisione della commissione. La decisione conterrà i motivi per la revoca della licenza e determinerà un liquidatore, la sua remunerazione e il termine per la liquidazione . La decisione deve essere inviata all’Agenzia del registro per l’iscrizione nel registro delle imprese. ”

(b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

(2) L’Agenzia del Registro deve inserire la risoluzione dell’assicuratore e il nome del liquidatore. ”

  1. All’art. 124 cpv. 3 è così modificato:

“(3) Nei casi di cui al paragrafo 2 la commissione può rilasciare il liquidatore, per il quale invia la sua decisione all’agenzia del registro per l’iscrizione.”

  1. All’art. 125 le parole “il tribunale e” sono soppresse.
  2. All’art. 139 :
  3. a) al par. 1 le parole “La decisione del tribunale per l’avvio della procedura di liquidazione o insolvenza” sono sostituite da “L’iscrizione dell’apertura della procedura di liquidazione, nonché la decisione del tribunale per l’avvio della procedura di insolvenza”, e la parola ” “è sostituito da” avere “;

(b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

“(2) Contemporaneamente all’iscrizione nel registro di commercio dell’apertura della procedura di liquidazione e all’annuncio nel registro di commercio della decisione del tribunale per l’avvio della procedura di insolvenza, l’agenzia del registro invia la decisione del tribunale per la pubblicazione nel funzionario Gazzetta dell’Unione europea. E informazioni sulla legge applicabile, il tribunale competente e il curatore registrato, rispettivamente il curatore fallimentare. “;

  1. c) al par. 3 le parole “la decisione di avviare la procedura di liquidazione o” sono sostituite da “l’iscrizione dell’apertura della procedura di liquidazione o la decisione di avviare la procedura”.
  2. All’art. 302 cpv. 8 è così modificato:

“(8) Su richiesta del vicepresidente, rispettivamente della commissione, le circostanze devono essere iscritte nel registro di commercio, rispettivamente gli atti di cui al paragrafo 2, punti 3, 7, 9, 10 e 11 e al paragrafo 3 devono essere annunciato.”

  1. All’art. 310, par. 1 il punto 3 è modificato come segue:

“3. la licenza di un assicuratore è stata revocata fino alla nomina da parte del tribunale di un curatore fallimentare o all’iscrizione nel registro delle imprese di un liquidatore.”

  • 51. Nel Banking Act (promulgato, SG 52 del 1997; integrato, SG 15/1998; modificato, SG 21, 52, 70 e 89 del 1998, SG 54, 103 e 114 del 1999, n. 24, 63, 84 e 92 del 2000, n. 1 del 2001, n. 45, 91 e 92 del 2002, n. 31 del 2003 19, 31, 39 e 105 del 2005) le seguenti modifiche saranno fatto:
  1. L’ articolo 22 è così modificato:

” Art. 22. (1) Dopo aver deciso di revocare una licenza di una banca, la Banca centrale deve:

  1. nei casi di cui all’art. 21, par. 1 nomina un liquidatore e determina il termine entro il quale egli deve effettuare la liquidazione; la decisione viene inviata per l’iscrizione nel registro di commercio; o
  2. nei casi di cui all’art. 21, par. 2 presenta una richiesta al rispettivo tribunale distrettuale per l’avvio di una procedura di insolvenza.

(2) La decisione ai sensi del par. 1, punto 2 sarà promulgato nella Gazzetta ufficiale dello Stato. ”

  1. All’art. 65 cpv. 5 è così modificato:

“(5) Su richiesta della Banca Centrale, le circostanze devono essere iscritte nel registro di commercio, rispettivamente gli atti di cui al paragrafo 2 devono essere annunciati.”

  • 52. Nella legge sull’insolvenza bancaria (promulgata, SG 92 del 2002, modificata, SG 67/2003, SG 36/2004, SG 31 e 105/2005). fatto:
  1. L’ articolo 15 è così modificato:

“Registrazione delle decisioni dei tribunali

Arte. 15. La decisione del tribunale ai sensi dell’art. 13, par. 1 deve essere iscritto nel registro di commercio. ”

  1. All’art. 16 par. 5 è così modificato:

“(5) La decisione che revoca una decisione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 o dell’articolo 14 deve essere iscritta nel registro di commercio.”

  1. Nell’art . 19, par. 2 le parole “promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “iscrizione nel registro di commercio”.
  2. All’art. 24, par. 2 le parole “pubblicate nella Gazzetta ufficiale” sono sostituite da “iscritte nel registro di commercio”.
  3. All’art. 26 :
  4. a) al par. 5 le parole “il rispettivo registro del tribunale e saranno promulgate nella” Gazzetta ufficiale dello Stato “sono sostituite da” il registro di commercio “;
  5. b) al par. 6, frase due, le parole “il registro del tribunale e la promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “il registro di commercio” e la frase tre è cancellata;

(c) il paragrafo 7 è abrogato.

  1. All’art. 29 :
  2. a) al par. 3 le parole “il rispettivo registro giudiziario e saranno promulgate nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “il registro di commercio”;
  3. b) al par. 4 nella prima frase alla fine sono aggiunti “così come dell’Agenzia del registro” e le frasi due e tre sono cancellate;

(c) il paragrafo 5 è abrogato.

  1. All’art. 56, par. 1 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  2. All’art. 59, par. 4 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  3. All’art. 63, par. 1 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  4. All’art. 64, par. 2 le parole “annunciato nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “dichiara per annuncio nel registro di commercio” e le parole “promulgazione del bando” sono sostituite da “annuncio”.
  5. All’art. 105 :
  6. a) al par. 4 le parole “il rispettivo registro giudiziario e saranno promulgate nella Gazzetta ufficiale dello Stato” sono sostituite da “il registro di commercio”;
  7. b) al par. 5 le parole “la sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato” sono sostituite da “la sua iscrizione nel registro di commercio”.
  8. All’art. 109, par. 2 la parola “promulgazione” è sostituita da “iscrizione”.
  • 53. Nella Legge sull’offerta pubblica di titoli (promulgata, SG, numero 114 del 1999; modificato, numeri 63 e 92 del 2000, numeri 28, 61, 93 e 101 del 2002)., Numeri 8, 31, 67 e 71 del 2003, numeri 37 del 2004, numeri 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  1. L’ articolo 31 è così modificato:

” Art. 31. L’Agenzia del Registro deve iscrivere la borsa nel registro di commercio dopo che le è stata presentata la licenza rilasciata dalla commissione.”

  1. All’art. 36 le parole “il tribunale di registrazione” sono sostituite da “l’agenzia del registro” e viene creata una seconda frase: “In questi casi la commissione nomina un liquidatore, fissa un termine per l’esecuzione della liquidazione e la remunerazione del liquidatore. “
  2. L’ articolo 49 è così modificato:

” Articolo 49. L’agenzia del registro iscrive nel registro di commercio l’oggetto dell’organizzazione dell’attività di un mercato mobiliare non ufficiale della persona ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, dopo che le è stata presentata la licenza rilasciata dalla commissione.”

  1. L’ articolo 67 è così modificato:

” Art. 67. L’Agenzia del Registro iscrive nel registro di commercio la società, rispettivamente, il diritto di svolgere i servizi e le attività di cui all’art. 54, comma 2 e 3 nel suo oggetto di attività, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione. ad esso. ”

  1. All’art. 74a cpv. 6 è così modificato:

“(6) L’agenzia del registro deve iscrivere nel registro di commercio le modifiche di cui al paragrafo 1, punti 1 e 2, dopo che le è stata presentata l’approvazione rilasciata dalla commissione, rispettivamente dal vicepresidente.”

  1. All’art. 89, par. 2 le parole “del tribunale” sono soppresse.
  2. All’art. 92 cpv. 4 è così modificato:

“(4) Salvo i casi di cui all’articolo 79, paragrafo 1, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del registro di commercio devono essere iscritti all’aumento di capitale, effettuato alle condizioni di cui all’articolo 5, dopo presentato ed emesso conferma dalla commissione. ”

  1. All’art. 112c , seconda frase, le parole “davanti al tribunale” sono cancellate.
  2. All’art. 115 cpv. 2 è così modificato:

“(2) L’azienda è tenuta ad annunciare l’invito ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 4 del diritto commerciale nel registro delle imprese e a pubblicarlo su un quotidiano centrale almeno 30 giorni prima della sua apertura.”

  1. All’art. 122, par. 2 le parole “in tribunale” sono soppresse.
  2. All’art. 183 :

(a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

(1) L’agenzia del registro iscrive la società di investimento nel registro di commercio dopo che le è stata presentata la rispettiva licenza rilasciata dalla commissione. “;

  1. b) al par. 2 le parole “trascrizione della decisione del tribunale” sono sostituite da “certificato di entrata”.
  2. All’art. 192, par. 5 la parola “Tribunale” è sostituita da “Agenzia del registro”.
  3. L’ articolo 207 è così modificato:

” Articolo 207. L’Agenzia del Registro iscrive nel registro di commercio la società, rispettivamente, il diritto di esercitare l’attività di cui all’articolo 202 nel suo oggetto di attività, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.”

  1. All’art. 212 cpv. 7 è così modificato:

(7) Su richiesta della commissione, rispettivamente del vicepresidente, l’agenzia del registro inserisce le circostanze, rispettivamente annuncia gli atti di cui al paragrafo 1 nel registro di commercio. ”

  • 54. Il Consiglio dei Ministri, entro il 1 ° ottobre 2006, sottoporrà all’Assemblea Nazionale progetti di legge per la modifica e l’integrazione delle leggi, le cui disposizioni devono essere portate in conformità con la presente legge.
  • 55. Lo statuto sull’applicazione della presente legge deve essere adottato entro il termine di entrata in vigore della legge.
  • 56 (emendata, SG 80 del 2006, in vigore il 03.10.2006, modificata, SG 53 del 2007, in vigore dal 30.06.2007) La presente legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2008, con l’eccezione del § 2 e § 3 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
  • 57. L’attuazione della legge è affidata al Consiglio dei Ministri e al Consiglio superiore della magistratura.

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La legge è stata adottata dalla 40a Assemblea Nazionale il 24 marzo 2006 e il 20 aprile 2006 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(Promulgata – SG, n. 80 del 2006, in vigore dal 03.10.2006)

  • 3. La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE CONTABILE

(Promulgata – SG, n. 105 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.07.2007)

  • 61. La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007, ad eccezione del § 48 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2007.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(Promulgata – SG, n. 53 del 2007, in vigore dal 30.06.2007)

  • 2. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

(Promulgato – SG, n.59 del 2007, in vigore dal 1 marzo 2008)

  • 61. Il Codice entrerà in vigore il 1 ° marzo 2008, ad eccezione di:
  1. parte settima “Norme speciali relative ai procedimenti in materia civile ai sensi del diritto dell’Unione europea”;
  2. paragrafo 2, par. 4 ;
  3. comma 3 sull’abrogazione del capitolo trentadue “a” “Norme speciali per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri e di altri organismi stranieri” con l’ art. 307a – 307e e parte settima “Procedura per il ritorno di un figlio o per l’esercizio del diritto ai rapporti personali” con l’ art. 502 – Web 507 ;
  4. comma 4, par. 2 ;
  5. paragrafo 24 ;
  6. paragrafo 60 ,

che entrano in vigore tre giorni dopo la promulgazione del codice nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA IL DIRITTO COMMERCIALE

(Promulgato – SG, 104 del 2007)

  • 15. (1) Il paragrafo 2 avrà effetto dal giorno dell’entrata in vigore del diritto commerciale .

(2) Il paragrafo 14 entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della legge sul registro delle imprese.

(3) Fino all’entrata in vigore della legge sul registro delle imprese, l’iscrizione delle circostanze e l’emissione dei certificati di cui al § 14 sarà effettuata dal rispettivo tribunale distrettuale secondo le regole del capitolo cinquantaduesimo del Codice di procedura civile promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(Promulgata – SG, n.50 del 2008, in vigore dal 30.05.2008)

  • 25. Fino alla scadenza del termine di cui al § 4, par. 1 delle disposizioni transitorie e finali del ruolo di “funzionario di registrazione” possono essere eccezionalmente nominati senza concorso per un periodo non superiore a 6 mesi, senza l’osservanza del requisito di cui all’art. 20, par. 1 per tre anni di esperienza legale. Alla scadenza del termine, il contratto con queste persone si intenderà risolto e non potrà essere ripreso per gli stessi motivi.
  • 26. I rapporti giuridici ufficiali esistenti delle persone di cui all’art. 20, par. 2 si trasformeranno in rapporti giuridici di lavoro a tempo indeterminato senza indire un concorso.
  • 27. I fondi aggiuntivi per i compensi di cui all’art. 20, par. 2 per il 2008 sarà fornito dai fondi di cui all’art. 39, par. 2, elemento 1 .
  • 30. La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione del § 24 relativo al § 4, par. 7 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2008.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE PER LA PREVENZIONE E LA DIVULGAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

(Promulgata – SG, n. 94 DEL 2008, IN VIGORE DAL 01.01.2009)

  • 14. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2009, ad eccezione dei § 3 e 4, che entreranno in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(ANNUNCIATA – SG, EDIZIONE 34 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.01.2012, MODIFICATA – SG, EDIZIONE 105 DEL 2011, IN VIGORE DAL 31.12.2011)

  • 15. Lo statuto sull’applicazione della legge deve essere conforme alla presente legge entro il termine della sua entrata in vigore.
  • 16. (Integrato, SG 105 del 2011, in vigore il 31.12.2011) La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012, ad eccezione del § 3 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2013, e del § 11 , § 12, punto 1, lettera “b” , § 13 e 14 , che entrerà in vigore entro tre giorni dalla sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(ANNUNCIATO – SG.105 DEL 2011, IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2011)

  • 2. La legge entra in vigore il 31 dicembre 2011.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(Promulgato – SG, numero 25 del 2012)

  • 5. I procedimenti giudiziari pendenti, nonché i procedimenti di registro esistenti ai sensi dell’abrogato par. 4 dell’art. 22 fino all’entrata in vigore della presente legge dovrà essere completata secondo la procedura in vigore fino al 31 dicembre 2011.
  • 6. Il paragrafo 1, punto 2 entra in vigore il 1 ° giugno 2012.

Disposizioni transitorie e finali

alla legge sulle modifiche e integrazioni alla legge sui dipendenti pubblici

(Promulgato – SG, numero 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)

  • 84. (In vigore dal 18.05.2012) Entro un mese dalla promulgazione della presente legge nella Gazzetta dello Stato:
  1. Il Consiglio dei Ministri provvede al Classificatore degli incarichi nell’amministrazione ai sensi della presente legge;
  2. gli organi competenti provvedono a conformare alla presente legge gli atti strutturali della rispettiva amministrazione.
  • 85. (1) I rapporti giuridici con le persone delle amministrazioni ai sensi della legge sulla radiotelevisione , sulla legge sull’audit finanziario indipendente , sulla legge sulle comunicazioni elettroniche , sulla legge sulla commissione di vigilanza finanziaria , sulla legge sull’accesso e sulla divulgazione di documenti e sulla dichiarazione di affiliazione nei cittadini bulgari ai servizi statali di sicurezza e intelligence dell’esercito popolare bulgaro , la legge sulla confisca dei beni acquisiti da attività criminali a favore dello Stato , la legge sulla prevenzione e l’instaurazione del conflitto di interessi , il codice della sicurezza sociale , la sanità Legge sulle assicurazioni ,La legge sul sostegno ai produttori agricoli e la legge sulle strade sono regolate alle condizioni e dall’ordine del § 36 delle disposizioni transitorie e finali della legge di modifica e integrazione della legge sui dipendenti pubblici (SG, numero 24 del 2006).

(2) L’atto per la nomina del funzionario pubblico deve:

  1. attribuire il grado minimo per la posizione ricoperta nel Classificatore degli incarichi in amministrazione , a meno che il dipendente non abbia un grado superiore;
  2. determina uno stipendio mensile di base individuale.

(3) I fondi aggiuntivi necessari per i contributi previdenziali delle persone di cui al par. 2 sono forniti nell’ambito delle spese per stipendi, retribuzioni e contributi previdenziali a carico dei bilanci delle rispettive unità di spesa.

(4) Il Consiglio dei Ministri apporterà le modifiche necessarie al conto fuori bilancio del Fondo statale “Agricoltura”, derivanti dalla presente legge.

(5) Gli organi direttivi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Fondo nazionale di assicurazione sanitaria apporteranno le modifiche necessarie ai rispettivi bilanci, derivanti dalla presente legge.

(6) Le ferie non utilizzate nell’ambito dei rapporti giuridici di lavoro devono essere preservate e non devono essere compensate con compensazioni monetarie.

  • 86. (1) Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge lo stipendio mensile di base individuale del dipendente deve essere determinato in modo che lo stesso, ridotto dell’imposta dovuta e dei contributi assicurativi obbligatori a carico della persona assicurata , qualora fossero dovuti, non è inferiore alla retribuzione mensile lorda finora percepita, ridotta dei contributi previdenziali obbligatori dovuti a carico dell’assicurato, se dovuti, e dell’imposta dovuta.

(2) Nella retribuzione lorda sotto il par. 1 include:

  1. la retribuzione mensile di base o la retribuzione mensile di base;
  2. retribuzioni aggiuntive, che sono corrisposte costantemente insieme alla retribuzione mensile di base dovuta o alla retribuzione mensile di base e dipendono solo dal tempo di lavoro.
  • 87. La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2012, ad eccezione del § 84 , che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(OBN. – SG, EDIZIONE 99 DEL 2012)

  • 6. L’ordinanza di cui all’art. 31 deve essere resa conforme alla presente legge entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Disposizioni transitorie e finali

alla legge sulle modifiche alla legge sugli appalti pubblici

(Promulgato – SG, numero 40 del 2014, in vigore dal 01.07.2014)

  • 121. La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2014, ad eccezione dei § 3 , 4 e 37 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato, e § 5 , § 11 , § 12 , § 13 , § 15 , § 17 , § 19 , § 20 , § 22 , § 23 , § 26 , § 27 , § 3 0, § 35 , § 39 , § 61, punto 3 , § 63 , § 64 , § 71, articolo 2 ,§ 73 , § 75, punto 2 , § 85, punto 2 , § 86 , § 96 e § 103 , che entreranno in vigore il 1 ° ottobre 2014.

Disposizioni aggiuntive

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO DI COMMERCIO

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 22 DEL 2015, IN VIGORE DAL 01.01.2017)

  • 11. Questa legge introduce i requisiti della Direttiva 2012/17 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 che modifica la Direttiva del Consiglio 89/666 / CEE e le Direttive 2005/56 / CE e 2009/101 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156/1 del 16 giugno 2012).

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 22 DEL 2015, IN VIGORE DAL 01.01.2017)

  • 16. La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2017, ad eccezione del § 3 , § 6, articoli 1, 3 – 6 , § 8 , 14 e 15 , che entrano in vigore il giorno della sua promulgazione nel State Gazette. “.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE

Disposizioni finali

(Promulgato – SG, numero 54 del 2015)

  • 4. L’Agenzia del registro deve conformare la propria attività alla presente legge entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELL’ATTO

CONTABILE

(Promulgato – SG, n.95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016)

  • 29. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2016, ad eccezione dell’art. 48-52 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2017.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ALL’ATTO

DEGLI APPALTI PUBBLICI

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 13 DEL 2016, IN VIGORE DAL 15.04.2016)

  • 29. La legge entra in vigore il 15 aprile 2016, ad eccezione di:
  1. l’ articolo 39 , che entra in vigore il 1 ° luglio 2017 e, nel caso delle centrali di committenza, il 1 ° gennaio 2017;
  2. Articolo 40 :
  3. a) comma 1 e par. 3, punti 1 – 4 e 10, che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2017;
  4. b) comma 3, punti 5 – 9, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020;
  5. Articolo 41, par. 1 – in materia di compatibilità tecnica e connettività, e par. 2, che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2017;
  6. Articolo 59, par. 4 , che entra in vigore il 1 luglio 2018;
  7. Articolo 67 :
  8. a) paragrafo 4 – sulla presentazione obbligatoria della PESD in formato elettronico, che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2018;
  9. b) comma 8, punto 2, che entra in vigore il 1 ° giugno 2018;
  10. articolo 97 , che entra in vigore il 1 ° gennaio 2017;
  11. articolo 232 , che entra in vigore il 1 ° settembre 2016;
  12. paragrafo 26, par. 1 e § 27 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(Promulgato – SG, n.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018)

  • 40. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Disposizioni finali

ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE E SUL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 38 DEL 2019, IN VIGORE DAL 10.05.2019)

  • 3. La legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL REGISTRO COMMERCIALE E SUL REGISTRO DEGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT

(Promulgato – SG, numero 38 del 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2022)

  • 5. (In vigore dal 24.04.2020) Per i procedimenti di annuncio dichiarati dinanzi al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro relazioni finanziarie annuali e relazioni annuali di attività, che non sono state completate entro l’entrata in vigore del presente legge, la circostanza che gli atti di cui all’art. 38, par. 1 della legge sulla contabilità sono state adottate dall’assemblea dei soci o dei soci o dal rispettivo organo, devono essere certificate solo con la dichiarazione di cui all’art. 13, par. 4 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 11. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2022, ad eccezione dei § 5 e 10 , che entreranno in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’ESECUZIONE DELLE CONDANNE E DELLA DETENZIONE

(Promulgato – SG, numero 105 del 2020)

  • 13. Il procedimento avviato prima dell’entrata in vigore della presente legge deve essere concluso secondo l’ordine esistente.

Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti

Atti rilevanti della legislazione europea

Direttive:

DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 su alcuni aspetti di diritto societario

DIRETTIVA 2012/30 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per le società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del Trattato sul funzionamento del Unione per la tutela degli interessi sia dei soci che dei terzi per quanto riguarda la costituzione di società di capitali e il mantenimento e la modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie ( revocate )

DIRETTIVA 2012/17 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2012 che modifica la direttiva 89/666 / CEE del Consiglio e le direttive 2005/56 / CE e 2009/101 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda interconnessione dei registri centrale, commerciale e delle imprese

DIRETTIVA 2011/35 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2011 sulle fusioni di società per azioni ( abrogata )

DIRETTIVA 2009/101 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 che coordina le garanzie richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del trattato a tutela degli interessi dei membri e dei terzi per rendere equivalenti queste garanzie ( abrogato )

DIRETTIVA 2006/68 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 che modifica la direttiva 77/91 / CEE del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di società per azioni e il mantenimento e la modifica del loro capitale ( abrogata )

DIRETTIVA 2005/56 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata ( abrogata )

DIRETTIVA 2003/58 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2003 che modifica la direttiva 68/151 / CEE del Consiglio sugli obblighi di informativa riguardo a determinati tipi di società ( abrogata )

DIRETTIVA 92/101 / CEE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91 / CEE relativa alla costituzione di società per azioni, al mantenimento e alla modifica del loro capitale ( abrogata )

UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 sugli obblighi di pubblicità per le succursali stabilite in uno Stato membro da determinati tipi di società disciplinate dalla legislazione di un altro Stato ( abrogata )

SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 82/891 / CEE del 17 dicembre 1982 in base all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla scissione delle società per azioni ( abrogata )

TERZA DIRETTIVA 78/855 / CEE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1978 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulle fusioni di società per azioni ( abrogata )

Seconda direttiva del Consiglio 77/91 / CEE del Consiglio , del 13 dicembre 1976, concernente il coordinamento delle misure di salvaguardia , che sono necessari in Stati – Uniti per le imprese nel senso di dell’articolo 58 , secondo comma, del Trattato per la tutela degli interessi sia degli azionisti e del terzi in merito alla costituzione di società di capitali e al mantenimento e alla modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie ( revocate )

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1968 relativa al coordinamento delle garanzie che gli Stati membri richiedono alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi al fine di rendere tali garanzie equivalenti in tutto la Comunità ( abrogato )

Regolamento:

REGOLAMENTO (UE) № 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 sui servizi di identificazione e certificazione elettronica per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93 / CE

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, sullo statuto della società cooperativa europea (SCE)

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 sullo statuto della società europea (SE)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/85 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1985 sul Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)