Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

La Cupe viene rilasciata da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir)
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • imprese di investimento e agenti di cambio
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Il modello Cupe, quindi, va rilasciato solo nei casi di distribuzione di utili non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva e  non va trasmessa all’Agenzia delle Entrate

Esclusione dalla certificazione CUPE

Sono soggetti alla certificazione CUPE da parte delle società emittenti per:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

I dati inseriti nel modello certificativo CUPE devono essere utilizzati per la compilazione del quadro SK del modello 770 da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione.

In particolare nel quadro SI: rileva la riduzione di tutte le riserve di utili, indicando le ritenute applicate e nel quadro SK: vanno indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti di utili su cui non è stata applicata la ritenuta d’imposta.

Modelli e istruzioni

Normativa e prassi

 Provvedimento del 15 gennaio 2019 – Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Pubblicato il 15/01/2019)

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione