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Lituania – Licenza per Istituto di Moneta Elettronica (Electronic Money Institution (EMI))

Istituto di Moneta Elettronica  (Electronic Money Institution (EMI)) in Lituania

In Lituania un Istituto di Moneta Elettronica – Electronic Money Institution (EMI) –  Elektroninių pinigų įstaiga – è un operatore di mercato autorizzato dalla Banca di Lituania (Lietuvos banko) con il diritto di emettere moneta elettronica (Elektroniniai pinigai).

Nell’emettere moneta elettronica, un  Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) può anche  fornire i servizi di pagamento specificati nell’articolo 5 della  Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas) come:

  • effettuare trasferimenti di denaro;
  • operazioni di pagamento;
  • emissione di strumenti di pagamento;
  • esecuzione di trasferimenti di pagamento, ecc.

La licenza di un istituto di moneta elettronica (Elektroninių pinigų įstaigos licencija ) dà il diritto di emettere moneta elettronica in tutta l’UE, ma per ottenere questa licenza la società deve :

Oltre all’emissione di moneta elettronica e alla fornitura di servizi di pagamento, un istituto di moneta elettronica (Elektroninių pinigų įstaigos licencija ) può svolgere altre attività non correlate all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento.

Quindi un istituto di moneta elettronica (Elektroninių pinigų įstaigos licencija ) può:

  • emettere moneta elettronica;
  • fornire i servizi di pagamento specificati nell’articolo 5 della  Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas)
    • servizi che consentono il deposito di contanti su un conto di pagamento e tutte le operazioni relative alla gestione di un conto di pagamento;
    • servizi che consentono il prelievo di contanti da un conto di pagamento e tutte le operazioni relative alla gestione di un conto di pagamento;
    • operazione di pagamento, compreso il trasferimento di fondi detenuti su un conto di pagamento aperto presso il prestatore di servizi di pagamento o l’istituto di altro prestatore di servizi di pagamento dell’utente del servizio di pagamento: operazioni di addebito diretto, comprese le operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento che utilizzano un sistema di pagamento carta o strumento similare e/o bonifici, anche periodici;
    • operazioni di pagamento in cui i fondi sono concessi all’utente dei servizi di pagamento tramite una linea di credito: operazioni di addebito diretto, comprese le operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento utilizzando una carta di pagamento o uno strumento simile e/o bonifici, compresi i trasferimenti periodici;
    • emettere mezzi di pagamento e/o elaborare pagamenti in entrata;
    • trasferimenti di denaro;
    • Servizi di disposizione di ordini di pagamento;
    • servizi di informazione sui conti;
  • svolgere altre attività non correlate all’emissione di moneta elettronica o alla fornitura di servizi di pagamento

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Tipologie degli  Electronic Money Institutions (EMIs) in Lituania

In Lituania un Istituto di Moneta Elettronica (Electronic Money Institution (EMI)) può essere:

  • un Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) con licenza di attività illimitata (neribotos veiklos licenciją) può operare in tutta l’UE ed è soggetto a requisiti patrimoniali;
  • un Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) può avere una licenza per attività limitate (ribotos veiklos licenciją), i gestori di tale istituto sono soggetti a requisiti più blandi, non ci sono requisiti di capitale e di idoneità degli azionisti, ma ci sono restrizioni sull’importo medio di moneta elettronica non pagata e/o sul fatturato delle operazioni di pagamento, tale istituto può operare solo in Lituania.

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Legge che regola gli  Electronic Money Institutions (EMIs) in Lituania

In Lituania le attività, le licenze, la contabilità, la supervisione, la riorganizzazione, la liquidazione, il fallimento e altre caratteristiche degli istituti di moneta elettronica (Electronic Money Institutions (EMI)) sono determinate dalla Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas).

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Forma giuridica e Capitale iniziale minimo di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il secondo comma dell’art. 11 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) stabilisce che la forma giuridica (teisinė forma) di un istituto di pagamento (Mokėjimo Įstaiga (MĮ)) deve essere solo quello di  una Società di Capitale:

  • o una Società a responsabilità limitata – Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB);
  • o una Società per azioni – Akcinė Bendrovė (AB).

Il secondo comma dell’art. 22 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) stabilisce che un Istituto di Moneta Elettronica (Elektroninių pinigų įstaiga) deve avere un Capitale iniziale (pradinis kapitalas) di almeno 350.000 Euro. 

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Attività di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Le Attività di un istituto di moneta elettronica (Electronic Money Institution (EMI)) nella Repubblica di Litania sono elencate nell’art. 12 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas):

“1 . Oltre a emettere moneta elettronica e fornire servizi di pagamento, come specificato nell’articolo 13, parte 1 (La licenza dell’istituto di moneta elettronica conferisce il diritto di emettere moneta elettronica e di fornire i servizi di pagamento specificati nell’articolo 5 (1)  della  Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas), che sono specificati nella licenza rilasciata dall’autorità di vigilanza. La licenza dell’istituto di moneta elettronica è valida anche negli altri Stati membri.) o nell’articolo 14, parte 1 della presente legge, un istituto di moneta elettronica ha il diritto di:

1 ) fornire un prestito relativo ai servizi di pagamento specificati nell’articolo 5, clausola 4 o 5 della Legge sui pagamenti, nel rispetto delle condizioni specificate nella Parte 4 di questo articolo;

2 ) fornire ulteriori servizi strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica e/o alla fornitura di servizi di pagamento, quali cambio valuta, attività di custodia di fondi, archiviazione ed elaborazione dati;

3 ) gestire i sistemi di pagamento nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9 della Legge sui pagamenti;

4 ) svolgere altre attività che non siano attività di emissione di moneta elettronica, esclusi i casi specificati nell’articolo 13, parte 8 e nell’articolo 14, parte 10 della presente legge;

5 ) cambio valuta (in contanti).

2 . I fondi ricevuti dagli istituti di moneta elettronica dai detentori di moneta elettronica devono essere scambiati con moneta elettronica immediatamente non appena ciò sia tecnicamente possibile. Questi fondi e i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento non sono considerati depositi o altri fondi rimborsabili.

3 . Un istituto di moneta elettronica, quando fornisce servizi di pagamento non legati all’emissione di moneta elettronica, può avere conti di pagamento solo per la fornitura di tali servizi.

4 . Un istituto di moneta elettronica può concedere un prestito relativo ai servizi di pagamento di cui all’articolo 5, punto 4 o 5 della Legge sui pagamenti, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1 ) i fondi vengono prestati solo come mezzo aggiuntivo per completare l’operazione di pagamento;

2 ) i fondi prestati per eseguire un’operazione di pagamento, nella prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 18 della presente legge, devono essere restituiti entro un termine non superiore a 12 mesi;

3 ) l’istituto di moneta elettronica non può prestare moneta elettronica né fondi ricevuti e trattenuti per completare un’operazione di pagamento;

4 ) il capitale proprio dell’istituto di moneta elettronica soddisfa in qualsiasi momento i requisiti di cui all’articolo 24 della presente legge ed è sufficiente secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici dell’autorità di vigilanza.

5 . Un istituto di moneta elettronica non può accettare depositi o altri fondi rimborsabili da partecipanti al mercato non professionali.

6 . Un istituto di moneta elettronica può distribuire e riscattare, ma non può emettere moneta elettronica tramite un intermediario o altra persona fisica o giuridica che agisce per conto dell’istituto di moneta elettronica.

7 . Il tribunale della Repubblica di Lituania, altre istituzioni statutarie o funzionari, prima di prendere decisioni che limitino la capacità dell’istituto di moneta elettronica di disporre dei fondi sui suoi conti o limitino in altro modo il diritto dell’istituto di moneta elettronica di emettere moneta elettronica o fornire servizi di pagamento, devono ottenere la conclusione dell’autorità di vigilanza relativa a tali decisioni che influiscono sulla stabilità e sull’affidabilità dell’istituto di moneta elettronica e dell’intero sistema degli istituti di moneta elettronica, che l’autorità di vigilanza presenta entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di conclusione.”

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Requisiti dei Proprietari di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il punto 14 del secondo comma dell’art. 13 (Licenza per istituto di moneta elettronica) della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) richiede per le persone che acquisiscono (hanno) la parte qualificata del capitale autorizzato e/o i diritti di voto della persona giuridica che ha presentato una domanda di licenza per un istituto di moneta elettronica (Electronic Money Institution (EMI)) nella Repubblica di Litania

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Requisiti dei Dirigenti di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il punto 15 del secondo comma dell’art. 13 (Licenza per istituto di moneta elettronica) della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) richiede che i dirigenti  di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania esibiscano  documenti attestanti il possesso dei requisiti di:

  • irreprensibile reputazione,
  • qualifica ed
  • esperienza

stabiliti dall’articolo 16 (Organi e gestori dell’istituto di moneta elettronica e gestori dei suoi intermediari) , Comma 3 della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica:

“3 . I gestori di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per istituto di moneta elettronica devono godere di una reputazione impeccabile e possedere le qualifiche e l’esperienza necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti. Nel valutare l’impeccabile reputazione di tali gestori si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei commi 12 e 13 dell’articolo 34 (2) della Legge bancaria della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas). Le qualifiche e l’esperienza dei gestori di istituti di moneta elettronica titolari di una licenza per istituto di moneta elettronica vengono valutate tenendo conto del livello e della natura dell’istruzione di una persona, del miglioramento delle qualifiche, della natura e della durata dell’attività professionale o dell’esperienza lavorativa e di altri fattori che possono influenzare le qualifiche e l’esperienza della persona . I requisiti di reputazione, qualificazione ed esperienza dei gestori di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per istituto di moneta elettronica sono valutati secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici dell’autorità di vigilanza.
4 . I gestori di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per attività limitata di istituto di moneta elettronica devono essere pronti e idonei a svolgere i propri compiti. La preparazione e l’idoneità dei dirigenti di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza di attività limitata per istituto di moneta elettronica vengono valutate secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici dell’autorità di vigilanza. La preparazione dei dirigenti di un istituto di moneta elettronica titolare di una licenza per attività limitata di istituto di moneta elettronica viene valutata tenendo conto del livello e della natura dell’istruzione della persona, dell’aggiornamento delle qualifiche, della natura e della durata dell’attività professionale o dell’esperienza lavorativa e di altri fattori che possono influenzare le qualifiche e l’esperienza della persona. Il gestore di un istituto di moneta elettronica titolare di licenza di istituto di moneta elettronica ad attività limitata non può essere considerato idoneo se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
1 ) è stato riconosciuto colpevole di aver commesso un reato grave, gravissimo oppure un delitto o un delitto contro il patrimonio, i diritti patrimoniali e gli interessi patrimoniali, l’economia e l’ordine economico, il sistema finanziario, la sicurezza pubblica, il servizio pubblico e l’interesse pubblico, oppure atti criminali corrispondenti secondo le leggi penali di altri paesi, se la sua condanna per i reati di cui al presente punto non è scomparsa o è stata cancellata, o non sono trascorsi 3 anni dalla sentenza del tribunale con cui la persona fisica è dichiarata colpevole di aver commesso sono entrati in vigore i reati di cui al presente punto;
2 ) è stato soggetto a una sanzione amministrativa o ad altra sanzione legale per grave violazione dei requisiti di legge o di altro atto giuridico che regolano la fornitura di servizi finanziari o le attività degli istituti finanziari, la violazione della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Legge della Repubblica di Lituania , se dalla decisione di applicare una sanzione amministrativa o non sono trascorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore di un’altra misura di esecuzione legalmente stabilita;
3 ) possiede o ha gestito, direttamente o indirettamente, una quota qualificata del capitale autorizzato e/o dei diritti di voto o una quota che gli consente di esercitare un’influenza decisiva diretta e/o indiretta su una persona giuridica, oppure è o è stato amministratore di una persona giuridica il cui diritto di impegnarsi in servizi finanziari è stato revocato per violazione grave dei requisiti della legge o di altro atto giuridico che regola la fornitura di servizi finanziari o le attività degli istituti finanziari, è stata applicata un’altra misura di esecuzione, se sono trascorsi 3 anni non è stata adottata dall’entrata in vigore della decisione di applicare la misura di esecuzione, oppure la persona giuridica è stata condannata per il reato di cui al paragrafo 1 e non sono trascorsi 3 anni dall’entrata in vigore della sentenza del tribunale.”

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Licenza per un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Il secondo comma dell’art. 13 (Licenza per istituto di moneta elettronica) della Legge della Repubblica di Lituania sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica (Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas) stabilisce che per ottenere la licenza per un istituto di moneta elettronica(Electronic Money Institution (EMI)), una persona giuridica costituita deve presentare una domanda all’autorità di vigilanza e i seguenti documenti e dati:

“1 ) statuto (progetto di statuto);
2 ) il programma delle attività, nel quale, tra l’altro, sono specificati i servizi da erogare e il luogo della loro prestazione indicati al comma 1 del presente articolo;
3 ) un piano aziendale, compreso un progetto di bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che l’istituto di moneta elettronica può operare in modo affidabile e applica adeguati sistemi, procedure e risorse di controllo interno;
4 ) documenti attestanti che l’importo del capitale iniziale non è inferiore a quello determinato nell’articolo 22, parte 2 della presente legge;
5 ) una descrizione delle misure adottate (saranno adottate) in conformità con i requisiti dell’articolo 25 della presente legge al fine di proteggere i fondi dei detentori di moneta elettronica e se si intende fornire servizi di pagamento non correlati all’emissione di moneta elettronica e le misure adottate in conformità con i requisiti dell’articolo 17 della legge sugli istituti di pagamento una descrizione delle misure adottate (saranno adottate) per proteggere i fondi degli utenti dei servizi di pagamento;
6 ) una descrizione della procedura di gestione applicata (che si intende applicare) e del sistema di controllo interno, compresi i sistemi amministrativi, di gestione del rischio e contabili, che dimostri che la procedura di gestione e il sistema di controllo interno sono idonei, affidabili e adeguati al rischio assunto ;
7 ) procedure di controllo interno che sono state implementate (saranno implementate) al fine di svolgere compiti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in conformità con la Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania e del 2015. 20 maggio Regolamento (UE) n. 2015/847 sulle informazioni fornite durante il trasferimento di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU 2015 L 141, pag. 1) (di seguito – Regolamento (UE) n. 2015/847), descrizione;
8 ) una descrizione della procedura mediante la quale gli incidenti operativi e di sicurezza e i reclami dei clienti relativi alla sicurezza vengono monitorati, si risponde e viene dato seguito, compreso il meccanismo di segnalazione per i principali incidenti operativi e di sicurezza stabilito in conformità con i requisiti di cui all’articolo 57 della legge sui pagamenti;
9 ) descrizione della procedura di registrazione, monitoraggio, registrazione e limitazione dell’accesso ai dati sensibili di pagamento;
10 ) una descrizione dei processi di continuità operativa, indicando chiaramente le operazioni di particolare rilevanza, piani di continuità operativa efficaci e la procedura per la verifica e la revisione periodica dell’adeguatezza e dell’efficacia di tali piani;
11 ) una descrizione dei principi e dei concetti utilizzati nella raccolta di dati statistici su prestazioni, transazioni e frodi;
12 ) politica di sicurezza, compresa una valutazione dettagliata del rischio relativo alle attività svolte, e misure di controllo di sicurezza e di mitigazione del rischio adottate per proteggere adeguatamente i detentori di moneta elettronica e/o gli utenti dei servizi di pagamento dai rischi identificati, tra cui la frode e l’uso illegale di dati sensibili e personali dati, descrizione;
13 ) una descrizione della struttura organizzativa, comprese le filiali previste, gli intermediari, le persone fisiche o giuridiche attraverso le quali l’istituto di moneta elettronica distribuirà e riacquisterà la moneta elettronica, o altre persone alle quali sarà trasferito lo svolgimento delle funzioni operative, nonché l’obbligo di effettuare ispezioni presso le filiali e gli intermediari almeno una volta all’anno descrizione e descrizione della partecipazione ai sistemi di pagamento;
14 ) dati sulla base dei quali è possibile determinare l’identità delle persone che acquisiscono (hanno) la parte qualificata del capitale autorizzato e/o i diritti di voto della persona giuridica che ha presentato una domanda per l’emissione di un documento elettronico licenza di istituto monetario (più avanti in questo articolo – la persona giuridica che ha presentato la domanda) e cosa acquisiscono (hanno)) quota del capitale autorizzato e/o diritti di voto, nonché l’idoneità di queste persone in conformità con le disposizioni di articolo 25, comma 8, della Legge bancaria della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas), tenuto conto dell’esigenza di assicurare una gestione affidabile e prudenziale dell’istituto di moneta elettronica;
15 ) dati identificativi dei dirigenti (nome, cognome, numero di identificazione personale (se sprovvisti di numero di identificazione personale, data e luogo di nascita) e documenti attestanti il possesso dei requisiti di irreprensibile reputazione, qualifica ed esperienza stabiliti dall’articolo 16 (Organi e gestori dell’istituto di moneta elettronica e gestori dei suoi intermediari) , Comma 3 della presente legge ;
16 ) dati identificativi del/i responsabile/i di filiale (nome, cognome, matricola (se sprovvisti di matricola, data e luogo di nascita), se è prevista l’emissione di moneta elettronica e/o l’erogazione di servizi di pagamento servizi in un altro Stato membro secondo la procedura stabilita da questo ramo giuridico;
17 ) della società di revisione che effettua (esegue) la revisione contabile o del revisore dei conti (di seguito denominato revisore dei conti) che svolge attività di revisione in modo indipendente (più avanti, quando questa legge si riferisce a una società di revisione e a un revisore dei conti che svolge attività di revisione in modo indipendente, insieme – la società di revisione), che rispettano i requisiti finanziari e i dati stabiliti nella Legge sulle istituzioni e nella Legge sulla revisione dei rendiconti finanziari della Repubblica di Lituania;
18 ) documenti e dati che confermano il rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 20 della legge sugli istituti di pagamento e comprovano l’importo dell’assicurazione di responsabilità civile professionale o altri mezzi equivalenti di garanzia della responsabilità, se è destinato a fornire un ordine di pagamento e/o un conto servizio di informazione;
19 ) indirizzo della sede legale.
3. All’atto della trasmissione delle informazioni di cui ai punti 5, 6, 8 e 13 della parte 2 del presente articolo, deve essere fornita una descrizione delle procedure di controllo interno e delle modalità organizzative, che stabilisca le azioni volte a tutelare gli interessi dei detentori di moneta elettronica e ad assicurare la continuità e l’affidabilità dell’emissione di moneta elettronica.
4 . La licenza di un istituto di moneta elettronica viene rilasciata a una persona giuridica che ha presentato una domanda solo se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione affidabile e basata su principi prudenziali dell’istituto di moneta elettronica, ha stabilito un sistema completo, adeguato alla natura, dimensioni e complessità delle attività dell’istituto di moneta elettronica e gestione affidabile delle attività di emissione di moneta elettronica procedure, compresa una struttura organizzativa comprensibile, che consenta la separazione delle funzioni e rapporti di responsabilità verticali e orizzontali con confini di responsabilità chiaramente definiti, trasparenti e coerenti e sistemi per identificare, gestire, monitorare, informare la direzione e il controllo interno dei rischi che si sono verificati o potrebbero verificarsi, compresi strumenti amministrativi e sistemi contabili affidabili.
5 . L’autorità di vigilanza ha il diritto di verificare in loco la disponibilità della persona giuridica richiedente ad emettere moneta elettronica. Le disposizioni dell’articolo 35 della presente legge si applicano mutatis mutandis al controllo della disponibilità all’emissione di moneta elettronica .
6 . L’autorità di vigilanza esamina i documenti, i dati e/o le informazioni presentati, decide in merito al rilascio della licenza per un istituto di moneta elettronica e informa per iscritto la persona giuridica che ha presentato la domanda entro 3 mesi dalla data di ricevimento della applicazione, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 1 della legge sulla Banca di Lituania”

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(1) L’articolo 5 della Legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas) fornisce un elenco esaustivo dei servizi di pagamento:

Articolo 5 Servizi di pagamento

“I servizi di pagamento includono:
1 ) servizi che forniscono le condizioni per depositare contanti su un conto di pagamento e tutte le transazioni relative alla gestione di un conto di pagamento;
2 ) servizi che consentono il prelievo di contanti dal conto di pagamento e tutte le operazioni relative alla gestione del conto di pagamento;
3 ) un’operazione di pagamento, compreso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento aperto dal prestatore di servizi di pagamento di un utente di servizi di pagamento o dall’istituto di un altro prestatore di servizi di pagamento: operazioni di addebito diretto, comprese operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento utilizzando una carta di pagamento o un titolo analogo e/o bonifici, anche periodici;
4 ) operazioni di pagamento, quando i fondi sono concessi all’utente di servizi di pagamento tramite una linea di credito: operazioni di addebito diretto, comprese le operazioni di addebito diretto una tantum, operazioni di pagamento mediante carta di pagamento o strumento analogo e/o bonifici, compresi quelli periodici trasferimenti;
5 ) emissione di mezzi di pagamento e/o elaborazione dei pagamenti in entrata;
6 ) trasferimenti di denaro;
7 ) servizi di disposizione di ordine di pagamento;
8 ) servizi di informazione sui conti.”

Ritorna art. 12 (Attività di un istituto di moneta elettronica) 

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(2) Commi 12 e 13 dell’articolo 34  della Legge bancaria della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos bankų įstatymas)

12 . La reputazione di una persona viene valutata tenendo conto:
1 ) hanno condotto o sono in corso indagini preliminari, hanno sollevato sospetti, accuse di aver commesso un reato o hanno condannato una persona, indipendentemente dal fatto che la condanna sia scomparsa o annullata;
2 ) sono state applicate sanzioni amministrative o altre misure coercitive (sanzioni), indipendentemente dal momento in cui sono state applicate;
3 ) ispezioni effettuate o in corso da parte di organi di vigilanza o altri organi per violazione di atti di legge;
4 ) responsabilità applicata per violazione dei doveri lavorativi, sanzioni ufficiali, sospensione o licenziamento da incarichi nominati o elettivi, indipendentemente dal momento in cui è stata applicata;
5 ) rifiuto di rilasciare un permesso (licenza) o diritto altrimenti non concesso di compiere determinate azioni o di impegnarsi in una determinata attività professionale o di altro tipo, nonché sospensione di un permesso rilasciato (licenza) o diritto altrimenti concesso di compiere determinate azioni o di impegnarsi in una determinata attività professionale o di altro tipo o annullarla;
6 ) se ci sono stati casi in cui la persona non ha adempiuto all’obbligo di ottenere licenze, permessi, consensi, approvazioni, non obiezioni stabilite in atti giuridici o non ha adempiuto all’obbligo di fornire informazioni alle autorità di controllo in modo tempestivo, ha fatto non fornire loro tutte le informazioni necessarie oppure le informazioni fornite erano errate;
7 ) il modo in cui una persona ha adempiuto e adempie a obblighi monetari o di altro tipo, compresi i dati sulla ristrutturazione, sui processi fallimentari, sulle azioni legali intentate in cause civili, eseguite o eseguite in relazione a lui;
8 ) i dati di cui ai punti 1-7 di questa parte relativi alla persona giuridica di cui la persona era o è il dirigente o di cui possiede o gestisce direttamente o indirettamente la quota qualificata del capitale autorizzato e/o il capitale autorizzato.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIII-1232 , 05/06/2018, pubblicato al TAR il 14/06/2018, fino a 2018-09840

13 . Una persona non può essere considerata di impeccabile reputazione se:
1 ) è riconosciuto colpevole di aver commesso un delitto grave, gravissimo o un delitto doloso contro il patrimonio, il diritto patrimoniale e gli interessi patrimoniali, l’economia e l’ordine economico, il sistema finanziario, la sicurezza pubblica, il servizio pubblico e l’interesse pubblico previsti dall’art. Codice penale della Repubblica di Lituania, o atti criminali corrispondenti secondo le leggi penali di altri stati, indipendentemente dal fatto che la condanna venga cancellata o cancellata;
2 ) è stato riconosciuto colpevole di aver commesso un reato diverso da quello specificato al punto 1 di questa parte, previsto dal Codice penale della Repubblica di Lituania o dalle leggi di altri Stati, e non sono trascorsi tre anni da allora la data di esecuzione della pena, il rinvio dell’esecuzione della pena o la liberazione dall’esecuzione della pena;
3 ) è stato sospeso o licenziato dal suo incarico o dal suo lavoro o ha perso il diritto di esercitare una determinata attività per non aver rispettato i requisiti di una reputazione impeccabile stabiliti dalla legge o per una violazione degli atti giuridici che regolano il mercato finanziario e da non sono trascorsi tre anni dal giorno della sospensione o del licenziamento dalla carica o dal lavoro o dalla perdita del diritto di esercitare una determinata attività;
4 ) abusa di sostanze psicotrope, stupefacenti, altre sostanze psicoattive o di alcol;
5 ) l’autorità di vigilanza riconosce che le altre circostanze indicate nel comma 12 del presente articolo sono significative e lasciano ragionevoli dubbi sulla capacità del soggetto di assicurare la gestione affidabile e prudente della banca o il corretto svolgimento delle altre funzioni stabilite dalla presente legge.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIII-1232 , 05/06/2018, pubblicato al TAR il 14/06/2018, fino a 2018-09840

Ritorna idoneità Proprietari di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

Ritorna idoneità Dirigenti di un Electronic Money Institution (EMI) in Lituania

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Persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania che svolgono attività di operatori di cambio valuta virtuale e/o operatori di deposito in portafoglio di valuta virtuale

Ai sensi dell’art. 2 della LEGGE SULLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA (LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
ĮSTATYMAS)
sono:

Operatore di portafogli di valuta virtuale di deposito ( Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius) – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi per conto dei clienti di portafogli di valuta virtuale di deposito o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica della Lituania.

Operatore di cambio valuta virtuale (Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius) – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi di cambio, acquisto e/o vendita di valuta virtuale valuta a pagamento.

Le attività degli operatori di cambi di valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari non sono soggette ad autorizzazione nella Repubblica di Lituania.

Tuttavia, gli operatori di cambi di valuta virtuale e gli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari sono tenuti a rispettare  i requisiti della LEGGE SULLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
.

L’Articolo 25 della LEGGE SULLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
stabilisce i r
equisiti per le persone giuridiche e le persone legate a fornitori di servizi e agenti immobiliari di trust, cambi di valuta virtuale, operatori o società di portafogli di valuta virtuale depositari

“…………………………………..

4 . Una persona giuridica che ha avviato o terminato l’attività di un operatore di cambio valuta virtuale o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario deve informare il gestore del Registro delle persone giuridiche in merito ai servizi di un operatore di cambio valuta virtuale o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inizio o dalla fine dell’attività, dallo svolgimento delle attività del fornitore o dalla fine di tali attività. Inviando queste informazioni, l’operatore del cambio di valuta virtuale o l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale conferma che lui stesso o i membri dei suoi organi di gestione o di vigilanza e i beneficiari hanno familiarità con gli atti giuridici che regolano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamenti e soddisfare le loro esigenze.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIII-2584 , 2019-12-03, pubblicato nel TAR 19-12-2019, fino al 2019-20552

5 . Una persona giuridica che ha iniziato a operare come operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale deve avere un dirigente senior residente permanente in Lituania, come definito dalla legge sull’imposta sul reddito personale della Repubblica di Lituania.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

6 . Una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania, la cui forma giuridica è una società per azioni o una società per azioni chiusa, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito, deve avere capitale sociale autorizzato, che deve essere di almeno 125.000 euro . Una persona giuridica stabilita nella Repubblica di Lituania con altre forme giuridiche o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o depositario virtuale gestore del portafoglio valutario, deve disporre di una garanzia di prestazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni o da un istituto finanziario o da un documento di garanzia per un importo di almeno 100.000 euro per richiesta di risarcimento danni del cliente e 500.000 euro per tutte le richieste di risarcimento danni del cliente all’anno.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

7 . Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, di tale legge, il personale dirigente dell’operatore di cambio valuta virtuale e/o dell’operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario non può rappresentare contemporaneamente più di un operatore di cambio valuta virtuale e/o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario. , tranne nei casi in cui gli operatori appartengono ad un gruppo di società.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

8 . L’operatore del cambio di valuta virtuale e (o) l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale non devono svolgere attività e fornire servizi in un altro Paese in misura tale che rimangano solo funzioni o servizi che non sono essenziali secondo la natura della loro attività nella Repubblica di Lituania e vengono eseguiti o forniti esclusivamente a clienti di un altro paese o dai quali non svolgerebbero più le loro attività nella Repubblica di Lituania.
Aggiunta parte dell’articolo:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

Modifiche all’articolo:
NO. XIII-1440 , 30/06/2018, pubblicato nel TAR 11/07/2018, fino al 2018-11752

25 Articolo 1 . Requisiti per gli individui che effettuano offerte iniziali di valuta virtuale (ICO).
1 . Le persone che effettuano un’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) devono determinare e verificare l’identità della persona che acquista la valuta virtuale e del beneficiario in conformità con la procedura stabilita negli articoli 9-15 di questa legge prima di effettuare operazioni monetarie singole o multiple interconnesse. transazioni o transazioni in valuta virtuale o conclusione di transazioni per un importo pari o superiore a 3.000 euro o un importo equivalente in valuta virtuale (il valore della valuta virtuale è determinato al momento dell’esecuzione della transazione o della conclusione della transazione) , indipendentemente dal fatto che l’operazione sia conclusa nel corso di una o più transazioni monetarie interconnesse, nonché di adottare le misure necessarie per identificare la fonte dei beni e dei fondi relativi al rapporto d’affari o alla transazione.
2 . Le persone che effettuano un’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) devono fornire le informazioni richieste al Servizio investigativo sui crimini finanziari entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se nell’obbligo del Servizio investigativo sui crimini finanziari di fornire le informazioni richieste è stabilito un termine più breve per la presentazione delle informazioni, le persone che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) devono presentare tali informazioni entro il termine stabilito per la presentazione delle informazioni nell’obbligo da parte del Servizio investigativo sui crimini finanziari di fornire le informazioni richieste.
3 . Alle persone che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) e ai loro dipendenti è vietato informare il cliente o altre persone che informazioni sulle operazioni o transazioni monetarie del cliente o qualsiasi altra informazione sono state presentate al Servizio investigativo sui crimini finanziari o ad un altro organo di vigilanza autorità.
4 . Le persone che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) forniscono copie dei documenti attestanti l’identità delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i dati identificativi del beneficiario, le registrazioni della trasmissione video in diretta (trasmissione video in diretta), altri dati ottenuti durante l’identificazione della persona che acquista la valuta virtuale, e i conti di e (o) i documenti contrattuali (originali dei documenti) e le transazioni monetarie, le transazioni in valuta virtuale o i documenti e i dati di conferma delle transazioni o altri documenti e dati legalmente validi relativi alla l’esecuzione di transazioni monetarie, transazioni in valuta virtuale o la conclusione di transazioni devono essere conservate per 8 anni a partire dal giorno della conclusione della transazione con la persona che acquista la valuta virtuale.
Articolo aggiunto:
NO. XIII-2584 , 2019-12-03, pubblicato nel TAR 19-12-2019, fino al 2019-20552

25 Articolo 2 . Requisiti e procedura di invio dei dati per il sistema informativo dei partecipanti alle persone giuridiche (JADIS).
1 . Il Sistema Informativo dei Partecipanti delle Persone Giuridiche (JADIS) è collegato alla Piattaforma Centrale Europea, istituita ai sensi del Regolamento 2017 14 giugno Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio su alcuni aspetti del diritto societario, come modificata.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIV-291 , 13/05/2021, pubblicato TAR 2021-05-27, fino al 2021-11759

2 . Le informazioni di cui all’articolo 25, parte 1, della presente legge devono essere accessibili attraverso il Sistema informativo dei partecipanti alle persone giuridiche (JADIS) e la Piattaforma centrale europea, istituiti ai sensi dell’articolo 22, parte 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE ) 2017/1132, 8 anni dopo l’informazione sui beneficiari la data di cancellazione dal Legal Entities Participants Information System (JADIS).
3 . Le informazioni sui beneficiari raccolte nel Sistema informativo delle persone giuridiche (JADIS) sono fornite a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno il diritto di riceverle alle condizioni stabilite dalla legge, a pagamento, tranne nei casi in cui:
1 ) forniti ai beneficiari delle persone giuridiche , quando i dati che li riguardano vengono elaborati nel Sistema informativo dei partecipanti delle persone giuridiche (JADIS);
2 ) trasmessi ai relativi registri, sistemi informativi statali;
3 ) forniti ad enti ed istituzioni statali e comunali per lo svolgimento delle funzioni stabilite in atti giuridici in esecuzione della richiesta e/o dei contratti;
4 ) forniti ai giornalisti alle condizioni stabilite dalla Legge sulla Pubblica Informazione della Repubblica di Lituania.
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIV-915 , 20-01-2022, pubblicato TAR 2022-01-27, fino al 2022-01288

4 . Ha perso la sua validità dal 01/08/2022 .
Modifiche a parte dell’articolo:
NO. XIV-915 , 20-01-2022, pubblicato TAR 2022-01-27, fino al 2022-01288

Modifiche all’articolo:
NO. XIII-2584 , 2019-12-03, pubblicato nel TAR 19-12-2019, fino al 2019-20552

25 Articolo 3 . Elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari
1 . L’amministratore del registro delle persone giuridiche gestisce gli elenchi delle persone giuridiche con sede nella Repubblica di Lituania e delle filiali di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero e li pubblica sul suo sito web.
2 . Gli elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari includono i seguenti dati:
1 ) nome della persona giuridica o della filiale;
2 ) codice della persona giuridica o della filiale;
3 ) indirizzo della sede legale;
4 ) data di inizio attività;
5 ) indirizzo di posta elettronica (se indicato nel Registro delle persone giuridiche);
6 ) indirizzo del sito web (se specificato nel Registro delle persone giuridiche).
Articolo aggiunto:
NO. XIV-1374 , 30/06/2022, pubblicata al TAR il 14/07/2022, fino al 2022-15464

Personale Addetto

Il paragrafo 5 dell’articolo 25 della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania   (di seguito denominata Legge) stabilisce che una persona giuridica che ha iniziato a operare come operatore di cambio valuta virtuale e/o depositario L’operatore del portafoglio di valuta virtuale deve avere un dirigente senior residente permanente in Lituania, come previsto dalla legge sull’imposta sul reddito personale della Repubblica di Lituania.

Ai sensi dell’articolo 25, parte 7 della Legge, il personale dirigente dell’operatore di cambio valuta virtuale e/o dell’operatore del portafoglio di valuta virtuale di deposito nominato ai sensi dell’articolo 22, parte 1 non può rappresentare più di un operatore di cambio valuta virtuale e  /  o depositare contemporaneamente l’operatore del portafoglio di valuta virtuale, a meno che tali operatori non appartengano allo stesso gruppo di società.

Istruzioni per gli operatori depositari di portafogli di valuta virtuale e per gli operatori di cambio valuta virtuale, volte a prevenire il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo, approvate dal Direttore del Servizio nel 2020. 10 gennaio con ordinanza  n. V-5, punto 34 stabilisce che l’operatore dei portafogli di valuta virtuale depositari e l’operatore del cambio di valuta virtuale devono nominare dipendenti di spicco che organizzeranno l’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e manterranno i rapporti con l’Ufficio.

Quando l’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito e l’operatore del cambio di valuta virtuale sono gestiti da un consiglio, l’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito e l’operatore del cambio di valuta virtuale devono nominare un membro del consiglio per organizzare l’attuazione del misure per la prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite dalla Legge e dipendenti dirigenti che collaborassero con l’Ufficio.

L’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito e l’operatore del cambio di valuta virtuale devono notificare all’Autorità per iscritto (e-mail document[@]fntt.lt) la nomina di questi dipendenti, fornendo i dati e le informazioni di contatto dei dipendenti nominati ( indirizzo e-mail, numero di telefono ) .

Supervisione

Le attività degli operatori di cambio valuta virtuale e/o degli operatori di portafoglio di valuta virtuale depositari relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo sono supervisionate dal Servizio Investigativo sui Crimini Finanziari.

L’Ufficio approva inoltre istruzioni per gli operatori di cambio valuta virtuale e/o portafogli virtuali di deposito volte a prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, i funzionari del Comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro dell’Ufficio forniscono assistenza metodologica ai soggetti obbligati in materia di riciclaggio di denaro e terrorismo della Repubblica di Lituania nell’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite nella Legge sulla prevenzione del finanziamento.

In caso di domande relative all’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo, è possibile contattare l’Ufficio tramite e-mail: documentas[@]fntt.lt.

Informazioni per le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania che svolgono attività di operatori di cambio valuta virtuale e/o operatori di portafoglio di valuta virtuale depositari

Dal 2020 Il 10 gennaio, dopo l’entrata in vigore delle integrazioni alla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania (di seguito la Legge), la cerchia delle entità obbligate è stata ampliata per includere gli operatori di cambio di valuta virtuale e gli operatori di depositi virtuali portafogli di valuta.

nel 2022 30 giugno La legge è stata integrata con nuove disposizioni, alcune delle quali entrate in vigore già nel 2022. 1 novembre

Puoi conoscere tutte le modifiche alla legge  qui .

Operatore di cambio valuta virtuale  – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi di cambio, acquisto e/o vendita di valuta virtuale valuta a pagamento.

Operatore di portafogli di valuta virtuale di deposito  – una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania che fornisce servizi per conto dei clienti di portafogli di valuta virtuale di deposito o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero con sede nella Repubblica della Lituania.

In Lituania, le attività di queste entità non sono autorizzate , ma   i seguenti requisiti sono obbligatori :

– All’avvio o alla cessazione dell’attività di un operatore di cambio valuta virtuale o di un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’inizio o dalla fine dell’attività, è necessario informare l’amministratore del Registro delle persone giuridiche  sulle  attività dell’operatore di cambio valuta virtuale o del fornitore di servizi dell’operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito o sulla cessazione di tale attività. Inviando queste informazioni, l’operatore del cambio di valuta virtuale o l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale conferma che lui stesso o i membri dei suoi organi di gestione o di vigilanza e i beneficiari hanno familiarità con gli atti giuridici che regolano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo finanziamenti e soddisfare le loro esigenze (Moduli di richiesta e notifiche ).

– Una persona giuridica che ha iniziato a operare come operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale  deve  avere un dirigente senior residente permanente in Lituania, come definito dalla legge sull’imposta sul reddito personale della Repubblica di Lituania.

– Una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania, la cui forma giuridica è una società per azioni o una società per azioni chiusa, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito, deve avere un capitale sociale registrato, che deve essere di almeno  125.000  euro. Una persona giuridica stabilita nella Repubblica di Lituania con altre forme giuridiche o una filiale di una persona giuridica di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato estero, che intende svolgere le attività di operatore di cambio valuta virtuale e/o depositario virtuale gestore del portafoglio valutario, deve disporre di una garanzia di prestazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni o da un istituto finanziario o da un documento di garanzia per un importo di almeno 100.000 euro per richiesta di risarcimento danni del cliente e 500.000 euro per tutte le richieste di risarcimento danni del cliente all’anno.

– Gli operatori di cambi di valuta virtuale o gli operatori di portafogli di valuta virtuale di deposito  devono  nominare dipendenti di rilievo per organizzare l’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite dalla legge e cooperare con il Servizio investigativo sui crimini finanziari del Ministero degli affari interni della Repubblica di Lituania (di seguito FNTT). Quando queste entità sono gestite dal consiglio, devono nominare un membro del consiglio che organizzerà l’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo stabilite dalla Legge, e personale dirigente che coopererà con FNTT. La nomina di tali dipendenti e consiglieri dovrà essere comunicata per iscritto a FNTT entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla loro nomina o sostituzione.

– Il personale dirigente incaricato di un operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario  non può  rappresentare contemporaneamente più di un operatore di cambio valuta virtuale e/o operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario, tranne nei casi in cui tali operatori appartengano al stesso gruppo di aziende.

– L’operatore del cambio di valuta virtuale e (o) l’operatore del deposito di portafogli di valuta virtuale  non devono  svolgere attività e fornire servizi in un altro paese in misura tale che solo funzioni o servizi che non sono essenziali in base alla natura della loro attività rimangono nella Repubblica di Lituania e vengono eseguiti o forniti esclusivamente solo a clienti di un altro paese o, in linea di principio, non svolgerebbero più attività nella Repubblica di Lituania.

– Una persona fisica   che è :

1) giudicato colpevole di aver commesso un crimine grave o molto grave previsto dal Codice penale della Repubblica di Lituania o un atto criminale corrispondente a uno di questi crimini secondo le leggi penali di altri Stati, indipendentemente dal fatto che la persona abbia precedenti penali è scomparso o è stato annullato;

2) giudicato colpevole di aver commesso un delitto lieve o aggravato contro il patrimonio, il diritto di proprietà e gli interessi patrimoniali, l’economia e l’ordine commerciale, il sistema finanziario, il servizio pubblico e l’interesse pubblico, la sicurezza pubblica, o un atto criminale corrispondente a uno qualsiasi di questi delitti ai sensi dell’art. leggi penali di altri paesi, previste dal codice penale e non sono trascorsi 5 anni dalla scomparsa o dall’annullamento del casellario giudiziario della persona;

3) giudicato colpevole di aver commesso un delitto diverso da quello previsto dai commi 1 e 2 di questa parte, previsto dal codice penale o dalle leggi penali di altri Stati, e non sono trascorsi 3 anni dalla data di esecuzione del reato la sentenza, il rinvio dell’esecuzione della pena o la liberazione dall’esecuzione della pena.

Persone giuridiche che forniscono un’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO).

Offerta iniziale di valuta virtuale  (ICO)  – un’offerta per la prima volta per l’acquisto della propria valuta virtuale in cambio di fondi o di un’altra valuta virtuale allo scopo di attrarre capitali o investimenti da parte di una persona giuridica con sede nella Repubblica di Lituania o di una filiale di uno Stato membro dell’Unione Europea o una persona giuridica di uno stato straniero con sede nella Repubblica di Lituania, direttamente o tramite un intermediario.

Le persone coinvolte nell’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) non sono incluse nell’elenco delle entità vincolate dalla legge, ma sono tenute a eseguire l’identificazione del cliente e altre procedure di controllo di sicurezza. I requisiti per le persone giuridiche che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) sono stabiliti nell’articolo 251 della legge.

Gli individui impegnati nell’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO)  devono  identificare gli acquirenti e i beneficiari della valuta virtuale, se il cliente esegue diverse operazioni di acquisizione di valuta virtuale dalla persona che effettua l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) in un giorno, l’importo di che è pari o superiore a 3.000 euro o più importo corrispondente in valuta virtuale.

FNTT ha il diritto di ricevere dalle persone giuridiche che effettuano l’offerta iniziale di valuta virtuale (ICO) i dati e i documenti necessari per l’adempimento delle sue funzioni su transazioni monetarie o transazioni e transazioni in valuta virtuale, altre informazioni necessarie per l’esecuzione delle funzioni e compiti stabiliti dalla Legge.

ALTRI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E/O DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Operatori di cambio valuta virtuale e operatori di portafogli di valuta virtuale depositari:

  • È necessario  stabilire e verificare l’identità del cliente e del beneficiario prima di avviare un rapporto commerciale.
  • È necessario  stabilire e verificare l’identità del cliente prima di effettuare operazioni di cambio di valuta virtuale o transazioni in valuta virtuale con fondi pari o superiori a 700 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale, o prima di depositare o prelevare valuta virtuale da un portafoglio di deposito di valute virtuali, il cui importo è pari o superiore a 700 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia conclusa in una o più transazioni interconnesse (il valore della valuta virtuale è determinato a l’ora dell’operazione monetaria o della transazione), tranne nei casi in cui l’identità del cliente e del beneficiario è già impostata.

In caso di più transazioni monetarie interconnesse, l’identità del cliente deve essere stabilita immediatamente dopo aver accertato che più transazioni monetarie sono interconnesse. Più transazioni monetarie sono considerate correlate tra loro se il cliente effettua più operazioni di cambio di valuta virtuale o transazioni in valuta virtuale con fondi pari o superiori a 700 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale al giorno, o esegue più depositi di valuta virtuale presso il depositario di valuta virtuale al portafoglio valutario giornaliero o operazioni di prelievo da esso, il cui importo è pari o superiore a 700 euro o l’importo equivalente in valuta estera o virtuale.

  • È obbligatorio  fornire i dati identificativi del cliente FNTT e le informazioni sulle operazioni di cambio di valuta virtuale o sulle transazioni in valuta virtuale effettuate, se il valore di tale operazione o transazione monetaria è pari o superiore a 15.000 euro o l’importo equivalente in valuta estera o virtuale, indipendentemente se la transazione è conclusa da una o più transazioni monetarie correlate. Ai fini del presente articolo, per più operazioni monetarie interrelate si intendono più operazioni di cambio di valuta virtuale o operazioni in valuta virtuale in fondi effettuate durante la giornata, quando l’importo totale delle operazioni e delle operazioni in fondi è pari o superiore a 15.000 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale.
  • (dal 1° gennaio 2025) Al fine di  identificare transazioni o transazioni monetarie sospette e, se necessario, adottare misure, quando si esegue uno scambio, un trasferimento o un’altra transazione di valuta virtuale, è necessario  raccogliere  , archiviare e trasferire il destinatario della transazione all’operatore del cambio valuta virtuale, all’operatore dei portafogli di valuta virtuale depositari o all’istituto finanziario le seguenti informazioni:

1) informazioni sull’iniziatore della transazione – una persona fisica:

a) nome/i, cognome/i;
b) codice univoco della transazione;
c) codici identificativi del conto di pagamento o del deposito in valuta virtuale;
d) tipo di documento di identità, suo numero;
e) numero di identificazione personale (data di nascita dello straniero, se presente, numero di identificazione personale o altra sequenza univoca di caratteri assegnata a questa persona per identificarla) e cittadinanza (se la persona è apolide, indicare il Paese che ha rilasciato il documento attestante la identità personale);
f) indirizzo di residenza;

2) informazioni sull’iniziatore dell’operazione – persona giuridica:

(un nome;
b) codice univoco della transazione;
c) codici identificativi del conto di pagamento o del deposito in valuta virtuale;
d) il codice (se il codice non è fornito, la dichiarazione di registrazione);
e) indirizzo della sede legale;

3) informazioni sul destinatario della transazione – una persona fisica:

a) nome/i, cognome/i;
b) codice personale (data di nascita dello straniero, eventuale, codice personale o altra sequenza univoca di caratteri attribuita allo straniero per identificarla);
c) codici identificativi del conto di pagamento o del deposito in valuta virtuale;

4) informazioni sul destinatario della transazione – una persona giuridica:

(un nome;
b) il codice (se previsto);
c) codici identificativi di conti di pagamento o di deposito di portafogli in valuta virtuale.

L’operatore del cambio di valuta virtuale o l’operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale che avvia l’operazione trasmette l’istruzione per eseguire la transazione all’operatore di cambio di valuta virtuale, all’operatore di deposito di portafogli di valuta virtuale o all’istituto finanziario del destinatario della transazione, insieme alle  informazioni di cui sopra  .

Un operatore di cambio valuta virtuale o un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario  non può accettare  una transazione da un altro operatore di cambio valuta virtuale o da un operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario, se quest’ultimo non rispetta l’obbligo di trasmettere le informazioni di cui sopra.

All’operatore del cambio di valuta virtuale e all’operatore dei portafogli di valuta virtuale di deposito  è vietato  aprire conti anonimi o conti con nomi palesemente fittizi, nonché aprire conti o avviare in altro modo rapporti d’affari senza richiedere dati che confermino l’identità del cliente o se esiste il ragionevole sospetto che i dati registrati in questi documenti siano falsi o falsificati.

  • In merito ad operazioni o transazioni finanziarie sospette devono  essere segnalate alla FNTT:

– al ricevimento dell’informazione che il cliente intende o tenterà di eseguire una transazione o transazione monetaria sospetta ( immediatamente );

– sulle transazioni monetarie sospette sospese e sulle transazioni effettuate dal cliente ( entro 3 ore lavorative );

– se è noto o sospettato che beni di qualsiasi valore siano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un atto criminale o dalla partecipazione a tale atto, nonché se è noto o sospettato che tali beni sono destinati a sostenere uno o più terroristi o un organizzazione terroristica (entro 1 giorno lavorativo ).

  • Deve  stabilire adeguate politiche interne e procedure di controllo interno relative a:

– identificazione e verifica dei clienti e dei beneficiari;

– valutazione del rischio, gestione del rischio, tenendo conto delle tipologie di rischio identificate;

– organizzare il monitoraggio dei rapporti e/o delle operazioni commerciali;

– attuazione di sanzioni finanziarie internazionali, misure restrittive;

– fornire segnalazioni ed informazioni alla FNTT;

– gestire i log di registrazione;

– Conservazione delle informazioni previste dalla legge;

– aggiornamento delle informazioni identificative del cliente e del beneficiario;

– organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti al fine di istruirli adeguatamente sugli adempimenti per la prevenzione del riciclaggio e/o del finanziamento del terrorismo

  • È necessario  conservare le informazioni per il periodo previsto dalla legge, ecc.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI DI DENARO SOSPETTE ALLA FNTT

Al fine di fornire alla FNTT informazioni sulle operazioni di cambio di valuta virtuale o sulle transazioni in valuta virtuale, se il valore di tale transazione o transazione monetaria è pari o superiore a 15.000 euro o un importo equivalente in valuta estera o virtuale (ai sensi dell’articolo 20, 31 della Legge) o una segnalazione di operazione o transazione monetaria sospetta (ai sensi dell’articolo 16 della Legge), è necessario collegarsi al  sistema informativo FNTT  e compilare il relativo  modulo di segnalazione .

I dati per la connessione al sistema informativo della FNTT vengono forniti dai dipendenti autorizzati dell’Organismo di Prevenzione Antiriciclaggio della FNTT, dopo aver ricevuto comunicazione da parte dei soggetti obbligati sui dipendenti e membri del consiglio designati che organizzerebbero l’attuazione dell’operazione antiriciclaggio e/o antiterrorismo. finanziare le misure di prevenzione stabilite dalla legge e cooperare con la FNTT, o dopo aver ricevuto una richiesta separata per iscritto o via e-mail dokument[@]fntt.lt e ppps[@]fntt.lt.

Domande pratiche relative alla presentazione di informazioni o rapporti alla FNTT, nonché a causa di malfunzionamenti nel sistema informativo della FNTT, possono essere inviate via e-mail a  documentas[@]fntt.lt e ppps[@]fntt.lt .

SUPERVISIONE

Le attività degli operatori di cambio valuta virtuale o degli operatori di portafoglio di valuta virtuale di deposito legate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo sono supervisionate dalla FNTT.

In caso di violazione della Legge, la FNTT potrà applicare ai soggetti obbligati le misure esecutive previste dall’articolo 36 della Legge, comprese sanzioni pecuniarie.

La FNTT approva inoltre le istruzioni per gli operatori dei cambi di valuta virtuale e gli operatori dei portafogli virtuali di deposito volte a prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, i funzionari del Comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro della FNTT forniscono assistenza metodologica alle entità obbligate dalla legge sull’attuazione della legge sul riciclaggio di denaro e/o sui terroristi di finanziamento delle misure di prevenzione.

Se hai domande sull’attuazione delle misure per prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, puoi anche richiedere l’organizzazione della formazione tramite e-mail  dokumentas[@]fntt.lt.

LISTE

(dal 1 febbraio 2023) Elenchi delle persone giuridiche con sede nella Repubblica di Lituania e filiali di una persona giuridica di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato estero che svolgono le attività di operatore di cambio valuta virtuale e operatore di portafoglio di valuta virtuale di deposito sono pubblicati sul sito web dell’amministratore del registro delle persone giuridiche  .

Elenco delle persone giuridiche che operano come operatore di cambio valuta virtuale  .

 Elenco delle persone giuridiche che operano come operatori di portafogli di valuta virtuale depositari .

LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania

L’elenco dei criteri per identificare possibili riciclaggio di denaro e transazioni o transazioni monetarie sospette, approvato dal Direttore dell’Agenzia per la sicurezza nazionale nel 2014. 5 dicembre con ordinanza n. V-240

Istruzioni di supervisione per la corretta attuazione delle sanzioni finanziarie nel campo della regolamentazione del Servizio investigativo sui reati finanziari del Ministero degli affari interni della Repubblica di Lituania, approvate dal direttore della FNTT nel 2016. 20 ottobre con ordinanza n. V-273

Requisiti tecnici per il processo di identificazione del cliente, quando l’identificazione viene determinata a distanza utilizzando mezzi elettronici che consentono la trasmissione video in diretta, approvati dal Direttore della FNTT nel 2016. 30 novembre con ordinanza n. V-314

Descrizione della procedura di approvazione e presentazione di copia del documento di identità personale, approvata dal Direttore della FNTT nel 2017. 12 settembre con ordinanza n. V-131

Descrizione della procedura per la sospensione di transazioni o transazioni monetarie sospette e per la presentazione di informazioni su transazioni o transazioni monetarie sospette al Servizio investigativo sui crimini finanziari del Ministero degli Interni della Repubblica di Lituania, approvata dal Ministro degli Interni della Repubblica di Lituania nel 2017. 16 ottobre con ordinanza n. 1V-701

Le istruzioni per il deposito degli operatori di portafoglio valuta virtuale e degli operatori di cambio valuta virtuale, volte a prevenire il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo, sono state approvate dal Direttore della FNTT nel 2020. 10 gennaio con ordinanza n. V-5

Altre normative che disciplinano  la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Il primo febbraio 2023 il Centro del Registro ha iniziato a pubblicare un elenco di operatori di valuta virtuale

La trasparenza nel mercato delle valute virtuali sta aumentando: dal 1° febbraio il principale responsabile nazionale del trattamento dei dati, il Register Center, ha iniziato a pubblicare pubblicamente l’elenco delle persone giuridiche che operano come operatori di cambio valuta virtuale e depositano operatori di portafogli di valuta virtuale in Lituania.

“Pubblicità e trasparenza sono i fondamenti fondamentali di una società avanzata basata sulla fiducia reciproca. Nell’ultimo anno il Centro del Registro ha contribuito in modo significativo ad iniziative volte a prevenire il riciclaggio di denaro – l’anno scorso è stato lanciato il cosiddetto Sistema dei Beneficiari, con l’aiuto di cui è possibile conoscere i beneficiari finali di ciascuna società o organizzazione, persone fisiche. Il Centro del registro ha anche contribuito all’identificazione di vari beni gestiti da persone sanzionate in Lituania e alla divulgazione di questi fatti nei registri statali. l’elenco degli operatori di valuta virtuale, contribuiamo alla trasparenza di questo settore”, afferma il direttore generale del Centro di registrazione Saulius Urbanavičius.

“Tenendo conto delle tendenze del mercato e delle realtà geopolitiche, abbiamo adottato misure proattive e avviato modifiche normative che aumentano la trasparenza e la gestione del rischio nel settore finanziario. Pertanto, d’ora in poi, i dati sulle aziende che operano in modo trasparente, affidabile e responsabile nel settore delle criptovalute Il settore sarà aperto, il che porterà maggiore chiarezza sia alle aziende stesse che ai consumatori e contribuirà a una loro maggiore protezione”, – ha osservato il vice ministro delle Finanze Vaida Markevičienė.

Secondo il viceministro, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, preparata dal Ministero delle Finanze e da altre istituzioni interessate, prevede che le società impegnate in questa attività debbano avere almeno 125mila capitale autorizzato in EUR, quindi il loro numero è sceso da 840 a 206. Tale requisito è entrato in vigore nel novembre dello scorso anno, tenendo conto della rischiosità di questo settore e mirando a garantire che solo le aziende adeguatamente preparate e dotate delle risorse finanziarie per farlo operare nel mercato.

Gli elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari sono pubblicati in attuazione delle disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 1° febbraio. L’elenco è disponibile sul sito web del Register Center (operatori di cambio valuta virtuale https://bit.ly/rc_jar_sarasai_vvko , operatori di portafogli di valuta virtuale depositari https://bit.ly/rc_jar_sarasai_dvvpo ).

Rolandas Kiškis, direttore del Financial Crimes Investigation Service (FNTT), che supervisiona il settore degli operatori di valuta virtuale, afferma che la comparsa e l’annuncio pubblico di tale elenco erano attesi da tempo.

“L’emergere di questo elenco è un altro passo verso un’attività più trasparente del settore degli operatori di valuta virtuale, e questo è molto importante per FNTT, in quanto istituzione che vigila sul settore. L’elenco degli operatori di valuta virtuale porterà anche maggiore chiarezza al mercato , quali aziende sono registrate in Lituania e attualmente soddisfano i requisiti stabiliti. Tali informazioni andranno a vantaggio sia dei clienti che degli stessi operatori”, afferma il direttore della FNTT R. Kiškis.

L’elenco comprende oltre 200 aziende

Negli elenchi degli operatori di cambio valuta virtuale e degli operatori di portafogli di valuta virtuale depositari, il nome, il codice, l’indirizzo della sede legale, la data di inizio dell’attività, l’indirizzo di posta elettronica (se specificato nel Registro delle persone giuridiche) e l’indirizzo del sito web (se specificato nel registro delle persone giuridiche) della persona giuridica o della succursale.

Le persone giuridiche che svolgono tale attività devono indicare nel Registro delle persone giuridiche uno dei fatti giuridici che descrivono la loro attività: operatore di cambio valuta virtuale o operatore di portafoglio di valuta virtuale depositario.

All’inizio di quest’anno circa 840 persone giuridiche registrate in Lituania hanno indicato almeno uno dei fatti sopra menzionati riguardo alle loro attività. Tuttavia, secondo la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, le aziende impegnate in questa attività devono avere almeno 125.000 dipendenti registrati. capitale autorizzato di EUR. Le aziende che non soddisfano il suddetto requisito non sono incluse nell’elenco pubblicato dal Centro del Registro, quindi al 1° febbraio risultano complessivamente 206 aziende nell’elenco degli operatori di cambio valuta virtuale e 198 nell’elenco dei depositari virtuali. operatori di portafogli valutari (la stessa società può essere presente in entrambi gli elenchi).

Vedi: Elenco delle persone giuridiche che operano come operatore di cambio valuta virtuale (Juridinių asmenų, vykdančių virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus veiklą, sąrašas)

Vedi: Elenco delle persone giuridiche che operano come operatori di portafogli di valuta virtuale depositari (Juridinių asmenų, vykdančių depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, sąrašas)