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Serbia – Sintesi della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è stata Introdotta in  Serbia con la Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto (zakono Porezu na Dodatu Vrednost –ЗАКОН о порезу на додату вредност), in sostituzione dell’imposta sulle vendite, con effetto dal 1° gennaio 2005.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto oggetto della tassazione IVA in Serbia sono:

  1. consegna di beni e prestazione di servizi effettuate dal contribuente  a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento di attività (al Commercio di beni e servizi nella Repubblica Serba sono dedicati gli arrt. dal 4 al 6 bis);
  2. importazione di beni (Art. 7: Per importazione si intende qualsiasi immissione di merci nel territorio doganale della Repubblica.).

In base all’art. 10 bis della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Il soggetto straniero che effettua nella Repubblica Serba cessioni di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di calcolo dell’IVA, ovvero cessioni di beni e servizi per i quali è prevista l’esenzione fiscale con diritto a detrazione dell’imposta pregressa ai sensi di tale legge , è tenuto a nominare un rappresentante fiscale e ad iscriversi per l’obbligo di pagare l’IVA, indipendentemente dall’importo di tale fatturato negli ultimi 12 mesi, salvo diversa regolamentazione della presente legge.

Ai sensi dell’art. 23 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto sono previste due aliquote:

  • ordinaria al 20%;
  • ridotta al 10%.

In Serbia esistono tre tipi di esenzioni  dall’Imposta sul Valore Aggiunto:

  • ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito (corrispondenti alle operazioni non imponibili);
  • ai sensi dell’art. 25 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi senza diritto alla detrazione dell’imposta precedente (corrispondenti alle operazioni esenti) .
  • ai sensi dell’art. 26 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: alcune esenzioni fiscali per l’importazione di merci .

Agevolazioni Iva per le zone franche

ai sensi del primo comma dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoEsenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito, l’IVA non è dovuta:

5) sull’ingresso di beni nella zona franca, trasporti e altri servizi agli utenti delle zone franche che sono direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni e servizi nella zona franca, per i quali il contribuente-utente della zona franca avrebbe il diritto diritto a detrarre l’imposta precedente quando tali beni o servizi procurati ai fini dello svolgimento di attività al di fuori della zona franca;

5a) sul fatturato di beni introdotti nella zona franca, trasporti e altri servizi direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni nella zona franca, effettuato da una persona straniera che ha concluso un contratto con il contribuente IVA – l’utente della zona franca di incorporare tali beni in beni destinati alla spedizione all’estero.

Agevolazioni Iva per depositi doganali

Ai sensi del primo comma dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito, l’IVA non è dovuta:

6) fatturato di merci sottoposte a deposito doganale;

6a) spedizione di merci ai depositi doganali aperti negli aeroporti aperti al traffico internazionale, dove è organizzato il controllo dei passaporti e della dogana ai fini della vendita ai passeggeri in conformità con la normativa doganale (di seguito: depositi doganali), nonché alla consegna di merce proveniente dal negozio doganale franco;

“Buono valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери

Ai “Buoni valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери sono dedicati gli artt. da 7a a 7v della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto.

I “Buoni valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучериsono una sorta di titolo di credito, che deve essere obbligatoriamente accettato per saldare una fornitura di beni o servizi.

I dati relativi alla  fornitura (identità del fornitore e condizioni) devono essere indicati nel “Buono valore – value voucher”  o nella relativa documentazione.
Il “Buono valore – value voucher” può essere utilizzato sia in forma elettronica che in forma fisica.

Serbia – Legislazione fiscale

La Repubblica di Serbia ha fatto parte parte della Jugoslavia fino al 1992,  successivamente ridotta alla federazione di Serbia e Montenegro.

A seguito del  referendum del 21 maggio 2006, il Montenegro ha votato per l’indipendenza, la federazione di federazione di Serbia e Montenegro è stata sciolta e la Serbia (così come il Montenegro) sono divenuti separati Stati sovrani

Dal 2006 la Serbia è entrata a far parte dell’Iniziativa Adriatico Ionica, che ha lo scopo di favorire il processo di integrazione dei paesi balcanici all’interno dell’Unione Europea.

Il processo di adesione della Serbia all’Unione europea è iniziato con la firma da parte della Serbia dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione, ASA (Stabilisation and Association Agreement), primo passo che devono compiere i paesi europei non appartenenti all’Unione europea per poterne entrare a far parte.

I negoziati finalizzati all’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) hanno avuto inizio  il 10 ottobre 2005, quando la Serbia era ancora confederata con il Montenegro.

L’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) tra la Serbia e l’Unione europea è stato siglato  il 29 aprile 2008 a Lussemburgo.

L’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) tra la Serbia e l’Unione europea è entrato in vigore il primo settembre 2013.

Il 22 dicembre 2009 la Serbia ha presentato domanda di adesione all’Unione europea .

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio europeo ha trasmesso alla Commissione europea il relativo dossier invitandola a presentare un parere sullo stesso.

Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha raccomandato che alla Serbia venga attribuito lo status ufficiale di Paese candidato all’adesione.

Il Consiglio europeo ha concesso lo status ufficiale di Paese candidato alla Serbia nella riunione del 1º marzo 2012.

Il  28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha approvato entro il mese di gennaio 2014 l’inizio dei negoziati d’adesione .

Il 25 settembre 2013 è iniziata la fase preparatoria (screening) dei negoziati d’adesione che sono iniziati il 21 gennaio 2014.

Politica fiscale

Per quanto attiene la politica fiscale, in Serbia è da tempo in atto un’azione efficace di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria e di attrazione degli investimenti esteri.

Gli incentivi fiscali e gli stimoli finanziari e territoriali adottati sono numerosi.

In aggiunta agli incentivi statali statali,  varie municipalità della Serbia concorrono tra loro per l’insediamento di aziende in grado di assumere mano d’opera.

Imposte sulle persone giuridiche

In Serbia, ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è del 15%.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui dividendi è del 15%. Il relativo importo viene versato dalla società tramite ritenuta (art. 99 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza) .

Vedi:

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Imposte sulle persone fisiche

In Serbia la tassazione delle persone fisiche è legata al salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità serba responsabile delle statistiche (Vedi Art. 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza).

L’autorità serba responsabile delle statistiche è l’Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (Републички завод за статистику Србије – Republički zavod za statistiku Srbije – Statistical office of the Republic of Serbia)

Vedi: https://www-stat-gov-rs.translate.goog/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

  • fino a tre volte la retribuzione media annua, ai sensi della seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, il reddito viene tassato in base alle aliquote fiscali stabilite in base alla tipologia di reddito, che, come abbiamo visto, sono:
    1. guadagni (redditi da lavoro dipendente) 10%;
    2. reddito da lavoro autonomo 10%;
    3. proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale –  20%;
    4. redditi da capitale  15%;
    5. redditi da immobili  20%;
    6.  plusvalenze  15%;
    7. altri redditi 20%.
  • da tre volte la retribuzione media annua fino a sei volte la retribuzione media annua un ulteriore 10% a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
  • superiore a sei volte la retribuzione media annua, a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Vedi:

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Legislazione fiscale Serba

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dobit_pravnih_lica.html

Tasse per le società in Serbia

In Serbia, ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è del 15%.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui dividendi è del 15%. Il relativo importo viene versato dalla società tramite ritenuta (art. 99 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza) .

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 della Legge sull’imposta sui profitti delle società contribuente residente è una persona giuridica che è stabilita o ha una sede di direzione e controllo effettivi nel territorio della Repubblica Serba.

Quindi sono considerate residenti le società che hanno la sede di direzione effettiva nel territorio della Repubblica Serba, e sono soggette all’imposta per i redditi ovunque prodotti.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è una persona giuridica che è stabilita e ha una sede di direzione e controllo effettivi fuori del territorio della Repubblica Serba.

Ai sensi del primo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è soggetto a tassazione sugli utili che ricava dall’esercizio dell’attività attraverso un’unità aziendale permanente situata nel territorio della Repubblica Serba, salvo diversa regolamentazione da parte di un trattato internazionale contro la doppia imposizione.

Quindi, i non residenti, la cui sede di direzione effettiva è localizzata fuori dallo Stato, sono soggetti all’imposta attraverso le stabili organizzazioni situate nel territorio.

L’Articolo 3 bis della Legge sull’imposta sui profitti delle società è dedicato alla definizione di giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale

Articolo 3 bis

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questa legge, una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata un territorio con sovranità fiscale in cui si applica la legislazione che offre opportunità per un carico fiscale significativamente inferiore sugli utili delle persone giuridiche, siano esse tutte le persone giuridiche o quelli che soddisfano condizioni speciali, nonché i dividendi che distribuiscono ai loro fondatori rispetto alle disposizioni di questa legge e della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, vale a dire per impedire o rendere difficile la determinazione dei reali proprietari delle persone giuridiche dalle autorità fiscali della Repubblica di Serbia e impedendo o rendendo difficile la determinazione dei fatti fiscali che sarebbero importanti per la determinazione degli obblighi fiscali secondo le norme della Repubblica di Serbia (di seguito: giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale).

Una persona giuridica non residente proveniente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona giuridica non residente che:

1) è stabilito nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

2) ha una sede legale nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

3) ha sede amministrativa nel territorio della giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

4) ha sede di amministrazione effettiva nel territorio della giurisdizione con regime fiscale preferenziale.

Il paragrafo 2 di questo articolo non si applica nel caso in cui una persona giuridica non residente possa essere considerata residente di un altro Stato contraente ai fini dell’applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra tale Stato e la Repubblica di Serbia.

Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle finanze determina l’elenco delle giurisdizioni con regime fiscale preferenziale.

Il Regolamento sull’elenco delle giurisdizioni con un sistema fiscale preferenziale (Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom) (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serba”, n. 122/12)

ELENCO DELLE GIURISDIZIONI CON SISTEMA FISCALE PREFERENZIALE

1. Andorra (Andorra),

2. Anguilla (Anguilla),

3. Antigua e Barbuda (Antigua e Barbuda),

4. Aruba (Aruba),

5. Bahamas (Bahamas),

6. Bahrein (Bahrein),

7. Barbados (Barbados),

8. Belize (Belize),

9. Bermuda (Bermuda),

10. Isole Vergini britanniche (Isole Vergini britanniche),

11. Isole Cayman (Isole Cayman),

12. Isola di Natale,

13. Isole Cook (Isole Cook),

14. Repubblica Dominicana (Repubblica Dominicana),

15. Isole Falkland (Isole Falkland),

16. Figi (Figi),

17. Gibilterra (Gibilterra),

18. Grenada (Grenada),

19. Guam (Guam),

20. Guernsey,

21. Guyana (Guyana),

22. Hong Kong (Hong Kong),

23. Isola di Man (Isola di Man),

24. Maglia (maglia),

25. Liberia (Liberia),

26. Liechtenstein (Liechtenstein),

27. Macao (Macao),

28. Maldive (Maldive),

29. Isole Marshall (Isole Marshall),

30. Mauritius (Mauritius),

31. Monaco (Monaco),

32. Montserrat (Montserrat),

33. Nauru (Nauru),

34. Antille olandesi (Antille olandesi),

35. Niue (Niue),

36. Isole Normanne,

37. Palau (Palau),

38. Panama (Panama),

39. Saint Kitts e Nevis (Saint Kitts e Nevis),

40. Santa Lucia (Santa Lucia),

41. Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent e Grenadine),

42. Samoa (Samoa),

43. San Marino (San Marino),

44. Seychelles (Seychelles),

45. Isole Salomone (Isole Salomone),

46. ​​​​Tonga (Tonga),

47. Trinidad e Tobago (Trinidad e Tobago),

48. Isole Turks e Caicos (Isole Turks e Caicos),

49. Tuvalu (Tuvalu),

50. Isole Vergini americane,

51. Vanuatu (Vanuatu).

Ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale e uniforme.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%.

In base all’art. 40 della Legge sull’imposta sui profitti delle società: Se l’accordo internazionale contro la doppia imposizione non prevede diversamente, la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 20% viene calcolata e pagata sul reddito generato da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente sulla base di:

1) dividendi e partecipazione agli utili di una persona giuridica, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge;

2) risarcimento da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale (di seguito: risarcimento da diritti d’autore);

3) interesse;

4) compenso da locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica;

5) compenso derivante da servizi di ricerche di mercato, servizi contabili e di revisione contabile e altri servizi nel campo della consulenza legale e aziendale, indipendentemente dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati.

Agli Incentivi Fiscali è dedicata la Sesta Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società.

Agli Incentivi agli investimenti sono dedicati gli artt. dal 50 bis al 50 K.

All’Eliminazione della Doppia imposizione sui profitti ottenuti in un altro Paese  è dedicata la Settima Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (Artt. da 52 a54).

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

Alla Tassazione di Gruppo ed al Transfer pricing è dedicata l’Ottava Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 55 al 62).

Alla Determinazione e Riscossione dell’Imposta sugli Utili delle Società è dedicata la Nona Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 63 al 111).

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

In Serbia la tassazione delle persone fisiche è legata al salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità serba responsabile delle statistiche (Vedi Art. 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza).

L’autorità serba responsabile delle statistiche è l’Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (Републички завод за статистику Србије – Republički zavod za statistiku Srbije – Statistical office of the Republic of Serbia)

Vedi: https://www-stat-gov-rs.translate.goog/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

La prima parte (artt. da 1a 12 ter) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alle Disposizioni fondamentali

Ai sensi dell’articolo 87 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza,  l‘imposta annuale sul reddito delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito fino a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, come vedremo, in base alla tipologia di reddito.

La seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alla tassazione in base alla tipologia di reddito

Per ogni tipologia di reddito nella seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza vengono definite:

  • la tipologia del reddito;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota;
  • le eventuali esenzioni;
  • le eventuali agevolazioni;
  • eventuali crediti d’imposta.

In base all’articolo 3 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti tipi di reddito:

  1. Capitolo uno (artt. da 13 a 21i) – guadagni (redditi da lavoro dipendente) -aliquota fiscale 10% (tassati sia che siano realizzati in denaro, in natura, con un’opera o in altro modo);
  2. Capitolo tre (artt. da 31 a 51) – reddito da lavoro autonomo -aliquota fiscale 10%;
  3. Capitolo quattro (artt. da 52 a 60) proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale – aliquota fiscale 20%;
  4. Capitolo cinque (artt. da 61 a 65) – redditi da capitale – aliquota fiscale 15%;
  5. Capitolo cinque a (artt. da 65 a 65g) redditi da immobili – aliquota fiscale 20%;
  6. Capitolo sette (artt. da 72 a 80)– plusvalenze – aliquota fiscale 15%;
  7. Capitolo otto (artt. da 81 a 86)– altri redditi– aliquota fiscale 20%.

La terza parte (artt. da 87 a 89a) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata all’imposta annuale sul reddito dei cittadini

Ai sensi dell’Articolo 89 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, alle seguenti aliquote:

  • il 10% su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
  • per un importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Come abbiamo visto, ai sensi dell’Articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza la retribuzione media annua viene stabilita salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

Quindi riassumendo:

  • fino a tre volte la retribuzione media annua, ai sensi della seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, il reddito viene tassato in base alle aliquote fiscali stabilite in base alla tipologia di reddito, che, come abbiamo visto, sono:
    1. guadagni (redditi da lavoro dipendente) 10%;
    2. reddito da lavoro autonomo 10%;
    3. proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale –  20%;
    4. redditi da capitale  15%;
    5. redditi da immobili  20%;
    6.  plusvalenze  15%;
    7. altri redditi 20%.
  • da tre volte la retribuzione media annua fino a sei volte la retribuzione media annua un ulteriore 10% a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
  • superiore a sei volte la retribuzione media annua, a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

Art. 7 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito: residente), per i redditi guadagnati sul territorio della Repubblica di Serbia (di seguito: la Repubblica) e in un altro paese.

È residente della Repubblica, ai sensi della presente legge, la persona fisica che:

1) ha la residenza o un centro di affari e di interessi nel territorio della Repubblica, oppure

2) risiede nel territorio della Repubblica, in modo continuativo o intermittente, per 183 o più giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel relativo anno d’imposta.

Ai fini della determinazione della permanenza nel territorio della Repubblica di cui al comma 2. punto 2) del presente articolo, per giornata intera di permanenza nel territorio della Repubblica si intende anche permanenza per frazione di giornata, in qualunque periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00. :00, esclusa la parte della giornata che la persona fisica trascorre in transito nel territorio della Repubblica.

La persona fisica che non ha risieduto nel territorio della Repubblica in un determinato anno fiscale e che non soddisfa la condizione per essere considerata residente fiscale sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo, non sarà considerato residente della Repubblica per quell’anno fiscale.

La persona fisica che non era residente nell’anno precedente l’anno di arrivo nella Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo anteriore al giorno del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, purché nel periodo dell’anno antecedente il giorno del primo ingresso nel territorio della Repubblica non soddisfa la condizione per essere considerato residente sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che non risulta residente nell’anno successivo a quello in cui ha lasciato definitivamente la Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo dell’anno successivo al giorno dell’ultima uscita dal territorio della Repubblica, purché durante tale periodo non può essere considerato residente nella Repubblica sulla base dei criteri previsti dal comma 2 punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che, al momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, sa che rispetterà le condizioni di cui al comma 2. punto. 1) o 2) del presente articolo, sarà considerato residente dal momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica.

Indipendentemente dalle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, è residente della Repubblica anche la persona fisica che viene inviata dalla Repubblica in un altro Paese per svolgere funzioni presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, ovvero per svolgere funzioni per la Repubblica nelle organizzazioni internazionali, durante il periodo di svolgimento dell’attività in quella o altra rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, o organizzazione internazionale.

In base all’art. 8 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza: È soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche la persona fisica non residente (di seguito: non residente) per i redditi prodotti nel territorio della Repubblica.

Per reddito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende in particolare il reddito che una persona fisica percepisce sulla base:

1) lavori eseguiti nel territorio della Repubblica;

2) uso o disposizione del diritto nel territorio della Repubblica.

Ad evitare la doppia imposizione è dedicato l’ art. 12 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza.

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

La Seconda parte della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza  è dedicata alla 

TASSAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI REDDITO

Capitolo uno

IMPOSTA SUI GUADAGNI

Ai sensi dell’Articolo 13 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono guadagni quelli guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono guadagni guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

In base all’Articolo 16 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza i Guadagni normati dall’art. 13 fino a 14b della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono tassati con un’aliquota del 10%.

Capitolo tre

IMPOSTA SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell’Articolo 31 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza : Sono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi generati da attività economiche, comprese le attività agricole e forestali, fornendo servizi professionali e altri servizi intellettuali, nonché i redditi derivanti da altre attività, se su tali redditi non viene pagata l’imposta ai sensi della presente legge su un altro base.

Sono considerati redditi da attività indipendente anche i redditi generati dall’uso permanente o stagionale dei terreni per scopi non agricoli (estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, produzione di calce, mattoni, tegole, carbone, ecc.), dalla produzione di incubatrici di pollame, così come altre attività simili, indipendentemente dal fatto che siano registrate come attività indipendenti presso l’autorità competente.

In base all’Articolo 38 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da lavoro autonomo è del 10%.

Capitolo quattro

IMPOSTA SUI REDDITI DA DIRITTI D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In base all’art.58 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è pari al 20%.

Capitolo Cinque

IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE

Ai sensi dell’Articolo 61 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza si considerano redditi da capitale:

1) interessi sulla base di prestiti, risparmi e altri depositi (a termine o a vista) e sulla base di debiti e titoli simili;

2) dividendo e partecipazione agli utili;

3) reddito derivante dalla quota di investimento del fondo di investimento aperto;

3a) reddito derivante dalla proprietà di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, ad eccezione della commissione per il trasferimento di tale quota di investimento;

4) prelievo dell’immobile e utilizzo dei servizi dell’azienda da parte dei titolari dell’azienda per le proprie necessità private e consumo personale.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da capitale è del 15%.

Capitolo Cinque a

IMPOSTA SUI REDDITI IMMOBILIARI

In base all’art. 65 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui  redditi immobiliari è del 20% .

Capitolo sette

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

In base all’art. 77 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale su le plusvalenze è del 15%.

Parte terza

IMPOSTA ANNUALE SUI REDDITI DEI CITTADINI

Reddito imponibile

Articolo 87

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è imponibile sui redditi delle persone fisiche che, in un anno solare, hanno conseguito un reddito superiore a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile della statistica, vale a dire:

1) residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica e in altro Paese;

2) non residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende la somma annua di:

1) proventi ex art. da 15a a 15v della presente legge;

2) redditi imponibili di lavoro autonomo di cui all’articolo 33, comma 2 e all’articolo 41 della presente legge;

3) redditi imponibili da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale di cui all’art. 55 e 60 della presente legge;

4) reddito imponibile degli immobili di cui all’articolo 65v della presente legge;

5) redditi imponibili derivanti dalla locazione di beni mobili di cui all’articolo 82, comma 3. e 4. della presente legge;

6) redditi imponibili degli atleti e dei professionisti dello sport di cui all’articolo 84 bis della presente legge;

6a) reddito imponibile derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione di cui all’articolo 84 ter della presente legge;

6b) redditi imponibili dei marittimi sui quali viene pagata l’imposta di cui all’articolo 84 quater della presente legge;

7) altri redditi imponibili di cui all’articolo 85 della presente legge;

8) reddito secondo le basi di cui al punto. da 1) a 6) e punto 6b) e 7) del presente comma, realizzati e tassati in un altro Paese per i contribuenti di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo.

Utili dal paragrafo 2, punto 1) del presente articolo e reddito imponibile dal punto 2) dello stesso paragrafo in relazione all’articolo 41 della presente legge e punto. 3), 6), 6b) e 7) del medesimo comma sono ridotti delle imposte e dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria versati su tali redditi nella Repubblica a carico di chi ha conseguito redditi, cioè reddito imponibile, e reddito imponibile dal punto 2) del medesimo comma in collegamento con l’articolo 33, comma 2 della presente legge e punto 4), 5) e 6a) del medesimo comma sono ridotti dell’imposta pagata su detti redditi nella Repubblica. Per gli imprenditori che hanno optato per il reddito personale, dal reddito sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali obbligatori versati su tale reddito nella Repubblica a carico dell’imprenditore che ha optato per il reddito, nonché il reddito imponibile di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge. , che da lavoro autonomo viene decurtato dell’imposta pagata su tali redditi nella Repubblica.

Per i contribuenti che, l’ultimo giorno dell’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, hanno meno di 40 anni, la somma annua dei guadagni e del reddito imponibile di cui al paragrafo 2, voce da 1) a 3) e la voce 6b) del presente articolo, precedentemente ridotta secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è ulteriormente ridotta dell’importo di tre retribuzioni medie annue per dipendente corrisposte nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo non può essere superiore all’importo della somma annua delle retribuzioni e degli imponibili di cui al comma 2, punto. da 1) a 3) e punto 6b) del presente articolo, previamente ridotto secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Il reddito di cui al paragrafo 2 del presente articolo è aumentato dell’importo che, nell’anno solare per il quale è determinata l’imposta annuale, viene pagato al contribuente sulla base della restituzione dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria in conformità con la legge che regola contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

I redditi derivanti dal paragrafo 2, punto 8) di questo articolo sono ridotti dell’imposta pagata in un altro paese.

Il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi del par. da 2. a 7. del presente articolo e l’importo esente da imposta di cui al paragrafo 1. del presente articolo.

Base imponibile

Articolo 88

La base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è il reddito imponibile, che fa la differenza tra il reddito imponibile di cui all’articolo 87, comma 8 di questa legge e le detrazioni personali, che ammontano a:

1) per il contribuente – 40% del salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

2) per un familiare a carico – 15% dello stipendio medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, per membro.

L’importo totale delle detrazioni personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% del reddito imponibile.

Se due o più familiari sono soggetti annualmente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per i familiari a carico può essere effettuata solo da un contribuente.

Aliquote fiscali

Articolo 89

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 di questa legge, alle seguenti aliquote:

– su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua – 10%;

– sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua – 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua + 15% sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua.

Serbia – Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto e Disposizioni Introduttive

Serbia – Legge sull’imposta sul Valore Aggiunto e Disposizioni Introduttive

ZAKONO POREZU NA DODATU VREDNOST I UVODNE ODREDBE

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/2004, 86/2004 – rettificata, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – armonizzata din. ex., 68/2014 – Dott.ssa Legge, 142/2014, 5/2015 – armonizzata din., 83/2016 – din. armonizzata, 7/2017 – din , 4/2019 – din. armonizzata, 72/2019, 8/2020 – din. armonizzate, 153/2020, 138/2022 e 94/2024)

Articolo 1

Questa legge introduce l’imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) nella Repubblica di Serbia (di seguito: Repubblica).

L’IVA è un’imposta generale sul consumo che viene calcolata e pagata sulla consegna di beni e sulla prestazione di servizi, in tutte le fasi della produzione e circolazione di beni e servizi, nonché sull’importazione di beni, se non diversamente prescritto da questa legge .

Articolo 2

Le entrate derivanti dall’IVA appartengono al bilancio della Repubblica.

II OGGETTO TRIBUTARIO

Articolo 3

Oggetto della tassazione IVA sono:

1) consegna di beni e prestazione di servizi (di seguito: fatturato di beni e servizi) effettuate dal contribuente nella Repubblica a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento di attività;

2) importazione di beni nella Repubblica.

Commercio di beni e servizi

Articolo 4

La vendita di beni, ai sensi di questa legge, è il trasferimento del diritto di disporre di cose materiali (di seguito: beni) a una persona che può disporne come proprietario, salvo diversa disposizione di questa legge.

Sono considerati buoni anche l’acqua, l’elettricità, il gas e l’energia per il riscaldamento e il raffreddamento.

Ai sensi di questa legge sono considerati cifra d’affari anche:

1) trasferimento del diritto di disporre dei beni dietro compenso in base a regolamenti o altro atto di un ente statale, di un ente di autonomia territoriale o di autogoverno locale;

2) consegna della merce sulla base di un contratto di vendita con pagamento dilazionato, il quale prevede che il diritto di disposizione viene trasferito entro e non oltre il pagamento dell’ultima rata;

2a) consegna di beni sulla base di un contratto di leasing, cioè un contratto di locazione concluso per un certo periodo, per cose mobili o immobili, quando nessuna delle parti contraenti può risolvere il contratto se le parti adempiono ai propri obblighi contrattuali;

3) cessione dei beni dal proprietario al commissionario e dal commissionario al destinatario;

4) consegna della merce secondo il contratto in base al quale viene pagata una commissione di vendita;

5) trasferimento dei beni dal proprietario allo speditore e dallo speditore al destinatario dei beni;

6) consegna di beni fabbricati o assemblati su ordine del cliente, dai materiali del fornitore, se non si tratta solo di accessori o altri materiali secondari;

7) trasferimento del diritto di disporre di strutture edificabili o di unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture;

7a) trasferimento della quota di proprietà di strutture edili o di unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture;

8) scambio di beni con altri beni o servizi.

Il fatturato delle merci a pagamento è pari a:

1) prelevare beni che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente per esigenze personali del fondatore, del proprietario, dei dipendenti o di altre persone;

2) qualsiasi altra rotazione di beni senza compenso;

3) spese dichiarate (graffi, rotture, guasti e rotture) superiori all’importo determinato dalla legge adottata dal Governo della Repubblica di Serbia.

È considerata operazione di prelievo di beni a titolo oneroso la presa di beni, ovvero ogni altra operazione di beni di cui al comma 4 del presente articolo, a condizione che possa essere dedotta l’IVA calcolata nella fase precedente dell’operazione su tali beni o sulle loro componenti in toto o in proporzione, indipendentemente dal fatto che si sia realizzato il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Se la consegna dei beni è accompagnata da una consegna secondaria di beni o da una prestazione di servizi, si considera effettuata una consegna di beni.

Il trasferimento del diritto di disposizione a:

1) un oggetto edile o un’unità economicamente divisibile all’interno di un oggetto edile considerato bene immobile ai sensi della legge che regola la vendita di beni immobili;

2) beni mobili con trasferimento del diritto di disporre dei beni immobili dal punto 1) del presente comma.

In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà, con o senza compenso, o a titolo di deposito, la consegna di ciascun bene della proprietà trasferita è considerata un’operazione separata.

Nel caso di consegne in serie della stessa merce, in cui il primo fornitore trasferisce il diritto di disposizione direttamente all’ultimo destinatario della merce, ciascuna consegna della merce in serie è considerata una consegna separata.

Il Ministro responsabile delle Finanze (di seguito: il Ministro) disciplina più nel dettaglio i criteri in base ai quali si determina quando la cessione di beni sulla base di un contratto di leasing, cioè un contratto di locazione, è considerata vendita dei beni di cui al comma 3, punto 2a) del presente articolo, nonché quanto considerato per il prelievo di beni che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente e qualsiasi altra operazione senza compenso di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 5

Per fatturato di servizi, ai sensi di questa legge, si intendono tutti i lavori e le attività che rientrano nell’ambito di attività che non rientrano nel fatturato di beni di cui all’articolo 4 di questa legge.

Anche il turnover dei servizi è tutto inerzia e sofferenza.

Si considera fatturato di servizi, ai sensi della presente legge:

1) cessione, cessione e messa a disposizione in uso di diritti d’autore e diritti connessi, brevetti, licenze, marchi, nonché altri diritti di proprietà intellettuale;

2) prestazione di servizi a titolo oneroso in base a regolamenti o altri atti di organi statali, di organi di autonomia territoriale o di autogoverno locale;

3) consegna di beni prodotti o assemblati su ordine del cliente, dai materiali del cliente;

4) scambio di servizi con beni o servizi;

5) consegna di cibi e bevande da consumare sul posto;

6) ( cancellato );

7) assegnazione di azioni o diritti.

Il fatturato dei servizi a pagamento è pari a:

1) utilizzo dei beni che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente per esigenze personali del fondatore, del proprietario, dei dipendenti o di altre persone, ovvero utilizzo dei beni per scopi non professionali del contribuente;

2) prestazione di servizi effettuata dal contribuente senza compenso per le esigenze personali del fondatore, del proprietario, dei dipendenti o di altre persone, vale a dire altra prestazione di servizi senza compenso per scopi non professionali del contribuente.

È considerata vendita di servizi a titolo oneroso l’utilizzazione dei beni di cui al comma 4, punto 1) del presente articolo, a condizione che l’IVA calcolata nella fase precedente della vendita di tali beni possa essere detratta integralmente o proporzionalmente , indipendentemente dal fatto che sia stato esercitato il diritto a detrazione dell’imposta precedente.

Se il servizio è accompagnato da una fornitura secondaria di servizi o da una consegna secondaria di beni, si considera che sia stato fornito un servizio.

Non è considerata prestazione secondaria dei servizi di cui al comma 6 del presente articolo il servizio di locazione, cioè la fornitura dell’uso di un oggetto di costruzione o di un’unità economicamente divisibile all’interno dell’oggetto di costruzione che è considerato bene immobile ai sensi dell’art. legge che regola la vendita di beni immobili.

In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà, con o senza compenso, o a titolo di deposito, qualsiasi servizio fornito dal trasferimento di proprietà è considerato un’operazione separata.

Il ministro regola più in dettaglio cosa è considerato l’uso dei beni e la fornitura di servizi dal paragrafo 4 di questo articolo.

Articolo 6

Si ritiene che la rotazione di beni e servizi, ai sensi di tale legge, non sia stata effettuata con:

1) cessione totale o parziale dell’immobile, con o senza compenso, ovvero a titolo di deposito, se l’acquirente è contribuente o lo diventa attraverso tale trasferimento e se continua a esercitare la stessa attività;

2) sostituzione della merce entro il periodo di garanzia;

3) fornitura gratuita di campioni aziendali in quantità abituali a tale scopo a clienti o potenziali clienti, cioè a terzi ai fini di analisi basate sull’atto dell’autorità competente;

4) elargizione di materiale pubblicitario ed altre omaggi di minor valore, qualora di volta in volta regalati a soggetti diversi.

Si considera parte dell’immobile di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo l’insieme che consente lo svolgimento autonomo dell’attività dell’acquirente di una parte dell’immobile.

Quando si trasferisce tutto o parte della proprietà di cui al paragrafo 1 punto 1) del presente articolo, si considera che l’acquirente subentra al cedente.

Il cedente di beni o parte di beni di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo è tenuto a fornire all’acquirente tutti i dati relativi ai beni e servizi che compongono il bene o la parte di beni di cui è stato effettuato il trasferimento.

Se, entro tre anni dalla data del trasferimento dell’immobile o di parte di esso ai sensi del comma 1, punto 1) del presente articolo, cessano le condizioni di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo, l’acquirente dell’immobile proprietà o parte della proprietà è obbligato a calcolare l’IVA per i beni e i servizi che ha acquisito attraverso tale trasferimento e che il giorno della cessazione delle condizioni costituiscono la sua proprietà, nel modo in cui il cedente della proprietà o parte della proprietà la proprietà avrebbe l’obbligo di calcolare l’IVA se le condizioni del paragrafo 1, punto 1 non fossero soddisfatte durante il trasferimento della proprietà o di parte della proprietà) di questo articolo.

In deroga al comma 1, punto 1) del presente articolo, se il contratto, cioè la decisione in base alla quale viene trasferito il bene o parte di esso, prevede che l’IVA sarà calcolata sulle cessioni di beni e servizi che costituiscono la proprietà o parte della proprietà trasferita in conformità con questa legge, si considera che questa transazione di beni e servizi sia stata effettuata.

In deroga al comma 5 del presente articolo, l’obbligo di calcolo dell’IVA non si applica alle attrezzature e impianti per lo svolgimento di attività e agli investimenti in strutture per lo svolgimento di attività per i quali sussiste l’obbligo di rettifica della detrazione dell’imposta pregressa in conformità con questa legge.

Il Ministro regola più nel dettaglio la procedura di sostituzione dei beni entro il periodo di garanzia, cosa è considerato il trasferimento di tutto o parte della proprietà, con o senza compenso, o a titolo di deposito cauzionale, dal comma 1, punto 1), nonché quali sono le quantità consuete di campioni aziendali, materiale pubblicitario e altri regali di minor valore di cui al comma 1, punto 3) e 4) del presente articolo.

Articolo 6 bis

Si ritiene che, ai sensi di tale norma, le vendite di beni e servizi effettuate dal concedente al concessionario, cioè dal concessionario al concedente, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di pubblica utilità la società privata con elementi di concessione, stipulata ai sensi della legge che regola il partenariato pubblico-privato e le concessioni, non è stata eseguita, se il concedente della concessione e il concessionario sono contribuenti IVA che, nel caso in cui l’operazione si considera eseguita , avrebbe pieno diritto a detrarre l’imposta precedente in conformità con questa legge.

Importazione di merci

Articolo 7

L’importazione è qualsiasi immissione di merci nella zona doganale della Repubblica.

Buoni valore

Articolo 7 bis

Un voucher di valore, ai sensi di questa legge, è uno strumento per il quale esiste l’obbligo di accettare come compenso o parte del compenso la consegna di beni o la prestazione di servizi, se si tratta di beni da consegnare, cioè , i servizi che vengono forniti, ovvero l’identità dei potenziali fornitori di tali beni, ovvero i fornitori di tali servizi e le condizioni di utilizzo del voucher a valore indicate sul voucher a valore stesso o sulla relativa documentazione (di seguito: il voucher a valore ).

Un buono valore può essere monouso o multiuso.

Un buono di valore monouso di cui al comma 2 del presente articolo è un buono di valore per il quale il luogo di consegna dei beni, cioè il luogo di prestazione dei servizi a cui si riferisce il buono di valore e l’importo dell’IVA calcolata e pagata per il la vendita di tali beni, ovvero i servizi, è conforme a questa legge conosciuta al momento dell’emissione del buono di valore.

Un buono valore multiuso di cui al paragrafo 2 del presente articolo è un buono valore che non è un buono valore monouso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il buono valore può essere in forma fisica o elettronica.

Non è considerato buono valore uno strumento che attribuisce al titolare il diritto ad uno sconto sull’acquisto di beni o servizi, e che non comprende il diritto all’acquisto di beni o servizi, nonché titoli di trasporto, biglietti, francobolli, ecc.

Articolo 7 ter

Qualsiasi trasferimento di un buono di valore monouso effettuato da un contribuente per proprio conto è considerato una consegna di beni, cioè la prestazione di servizi a cui si riferisce il buono di valore. L’effettiva consegna di beni o l’effettiva prestazione di servizi in cambio di un buono di valore monouso, accettato dal fornitore come corrispettivo o parte del corrispettivo, non è considerata una transazione indipendente.

Se la cessione di un buono di valore monouso è stata effettuata da un contribuente per conto di un altro contribuente, tale cessione è considerata consegna di beni, ossia la prestazione dei servizi cui si riferisce il buono di valore, effettuata dal contribuente sulla cui fattura per conto è stata effettuata la cessione del buono monouso.

Quando il fornitore effettivo di beni, cioè il prestatore di servizi, e il contribuente che, agendo per proprio conto, ha emesso un buono di valore monouso, non sono la stessa persona, si considera che il fornitore effettivo di beni, cioè il prestatore di servizi ha effettuato la vendita di beni, cioè di servizi relativi a quel buono di valore, al contribuente che ha emesso un buono di valore monouso.

Articolo 7c

La consegna effettiva di beni, cioè la fornitura di servizi in cambio di un buono multiuso accettato dal fornitore di beni, cioè il fornitore di servizi come compenso o parte del compenso per tale transazione, è soggetta a IVA ai sensi del presente regolamento legge, mentre l’eventuale precedente cessione di tale buono multiuso non è soggetta a imposizione IVA

Se il trasferimento del buono di valore multiuso è effettuato da un contribuente che non è un contribuente che effettua l’effettiva consegna di beni, cioè la prestazione di servizi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene che il cedente del buono di valore multiuso voucher fornisce servizi di distribuzione, pubblicità o altri servizi soggetti a IVA in conformità con questa legge.

III CONTRIBUENTE, DEBITORE FISCALE E PROCURATORE FISCALE

Contribuente

Articolo 8

È contribuente (di seguito: contribuente) un soggetto, anche senza sede legale o residenza nel territorio della Repubblica (di seguito: soggetto straniero), che effettua in modo autonomo operazioni di vendita di beni e di servizi, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività .

L’attività di cui al comma 1 del presente articolo è un’attività permanente di un produttore, commerciante o prestatore di servizi con l’obiettivo di generare reddito, comprese le attività di sfruttamento delle risorse naturali, agricoltura, silvicoltura e occupazioni indipendenti.

Si ritiene che il creditore svolga l’attività anche quando questa sia svolta nell’ambito di una stabile unità aziendale.

In deroga al comma 3 del presente articolo, se una persona straniera ha un’unità stabile d’affari nella Repubblica, tale persona straniera è responsabile del fatturato non realizzato dalla sua unità stabile d’affari.

Unità operativa permanente dal par. 3. e 4. del presente articolo è considerata parte organizzativa di una persona giuridica che può svolgere attività in conformità alla legge.

Il debitore è la persona in nome e per conto della quale viene effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi.

Il debitore è una persona che consegna beni, cioè fornisce servizi a proprio nome, per conto di un’altra persona.

È considerato debitore anche un fondo di investimento aperto, cioè un fondo di investimento alternativo, che non ha lo status di persona giuridica e che è iscritto nell’apposito registro ai sensi di legge.

Articolo 9

La Repubblica e i suoi organi, gli organi dell’autonomia territoriale e dell’autogoverno locale, nonché le persone giuridiche costituite dalla legge, ovvero con un atto degli organi della Repubblica, dell’autonomia territoriale o dell’autogoverno locale per l’esercizio dei compiti di l’amministrazione statale o le autonomie locali (di seguito: Repubblica, enti e persone giuridiche), non sono responsabili ai sensi di questa legge se effettuano vendite di beni e servizi nell’ambito dell’autorità, cioè allo scopo di svolgere compiti di amministrazione statale o autogoverno locale.

La Repubblica, le autorità e le persone giuridiche sono responsabili delle vendite dei beni e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, per le quali l’esenzione dall’obbligo ai sensi del comma 1 del presente articolo potrebbe comportare distorsioni della concorrenza, nonché della vendita di beni e servizi al di fuori dell’ambito di competenza dell’autorità, cioè al di fuori dell’adempimento dei compiti dell’amministrazione statale o delle autonomie locali, che sono imponibili ai sensi di questa legge. Si ritiene che l’esenzione dall’obbligo ai sensi del comma 1 del presente articolo potrebbe comportare una distorsione della concorrenza, ai sensi di tale legge, se la vendita dei beni e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori della Repubblica, autorità e persone giuridiche, è effettuato da un’altra persona.

Debitore fiscale

Articolo 10

Un debitore fiscale, ai sensi di questa legge, è:

1) il contribuente che effettua vendite imponibili di beni e servizi, salvo il caso in cui l’obbligo di pagare l’IVA ai sensi del presente articolo sia a carico di un altro soggetto;

2) (cancellato)

3) il destinatario di beni e servizi, se il soggetto straniero non è contribuente IVA nella Repubblica, indipendentemente dal fatto che abbia un’unità stabile d’impresa nella Repubblica e se tale unità stabile d’impresa sia un contribuente IVA nella Repubblica;

4) chi dichiara l’IVA in una fattura o altro documento che vale come fattura (di seguito: fattura) senza doverlo fare ai sensi della presente legge;

5) il soggetto che importa il bene.

6) (eliminato)

In via eccezionale dal comma 1 punto 1) del presente articolo, il debitore d’imposta è:

1) il destinatario di beni o servizi, contribuente IVA, per la vendita di materie prime secondarie e di servizi direttamente connessi a tali beni, effettuata da un altro contribuente IVA;

2) il destinatario dei beni, contribuente IVA, per la vendita di strutture edili e di unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture, comprese le quote di proprietà di detti beni, effettuata da un altro contribuente IVA, nel caso in cui il contratto in base al quale la vendita di tali beni viene effettuata a condizione che su tale fatturato venga calcolata l’IVA ai sensi della presente legge;

3) il destinatario di beni e servizi del settore edile, contribuente IVA, cioè la persona di cui all’articolo 9, comma 1 della presente legge, per le vendite effettuate da un contribuente IVA, se il valore di tali vendite è superiore a 500.000 dinari , IVA esclusa;

4) il destinatario dell’energia elettrica e del gas naturale forniti attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, il contribuente IVA che ha acquistato tali beni per la rivendita, per la vendita di energia elettrica e gas naturale effettuata da un altro contribuente IVA;

5) il destinatario di beni o servizi, soggetto IVA, per un’operazione effettuata da un altro contribuente IVA, vale a dire per operazioni:

(1) beni immobili ipotecati nella realizzazione dell’ipoteca in conformità con la legge che disciplina l’ipoteca;

(2) oggetti di pegno nell’esecuzione di un contratto di pegno in conformità con la legge che regola il pegno sui beni mobili;

(3) beni o servizi sui quali viene eseguita l’esecuzione nell’ambito di un procedimento di esecuzione conforme alla legge;

6) l’acquirente del bene o della parte del bene il cui trasferimento è stato effettuato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge, dopo il cui trasferimento si verificano le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge cessato.

Per la cifra d’affari di beni e servizi di cui al comma 2 del presente articolo, effettuata tra contribuenti IVA, le norme per la determinazione del debitore d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo si applicano esclusivamente se tale cifra d’affari è stata realizzata tra contribuenti IVA iscritti all’obbligo pagare l’IVA in conformità con quanto previsto dalla legge.

In deroga al comma 1, comma 3) del presente articolo, quando uno straniero vende beni e servizi nella Repubblica a un soggetto non debitore dell’IVA, ad eccezione di quello di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge, e il compenso per tale vendita di beni e servizi è in nome e per conto di una persona straniera, il contribuente riscuote l’IVA, il contribuente per tale operazione è il contribuente IVA che riscuote la tassa.

Il Ministro regola più in dettaglio cosa sono considerate materie prime seconde, i servizi direttamente collegati alle materie prime seconde e i beni e servizi del settore delle costruzioni dal comma 2, punto. 1) e 3) del presente articolo.

Avvocato fiscale

Articolo 10 bis

Il soggetto straniero che effettua nella Repubblica cessioni di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di calcolo dell’IVA, ovvero cessioni di beni e servizi per i quali è prevista l’esenzione fiscale con diritto a detrazione dell’imposta pregressa ai sensi di tale legge , è tenuto a nominare un rappresentante fiscale e ad iscriversi per l’obbligo di pagare l’IVA, indipendentemente dall’importo di tale fatturato negli ultimi 12 mesi, salvo diversa regolamentazione della presente legge.

Il soggetto straniero che, nella Repubblica, vende i beni e i servizi di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente ai contribuenti IVA, cioè alle persone di cui all’articolo 9, comma 1 della presente legge, le vendite di beni che si trovano in regime di deposito doganale ai sensi con le normative doganali, nonché le vendite di servizi per il trasporto di passeggeri con autobus per i quali la tariffa media di trasporto per ogni singolo trasporto è determinata come base per il calcolo dell’IVA, ai sensi di tale legge, non è tenuto a nominare un rappresentante fiscale nella Repubblica e registrarsi per l’obbligo di pagare l’IVA.

Il soggetto straniero di cui al comma 1 del presente articolo può nominare un solo rappresentante fiscale.

Può essere procuratore fiscale di persona straniera una persona fisica, anche imprenditore, cioè una persona giuridica con residenza o sede nel territorio della Repubblica, iscritta come contribuente IVA da almeno 12 mesi prima della presentazione della domanda una richiesta di approvazione di una procura fiscale, che non è dovuta alla data di presentazione della richiesta, e obblighi non pagati per entrate pubbliche basate sullo svolgimento di attività determinate dall’Amministrazione fiscale e verso le quali l’autorità fiscale è responsabile , sulla base della richiesta presentata per l’approvazione della procura fiscale, che si allega documentazione prescritta (di seguito: richiesta di procura fiscale), ha approvato la procura fiscale con decisione.

Il rappresentante fiscale di una persona straniera non può costituire un’unità aziendale permanente di quella persona straniera.

Il rappresentante fiscale di una persona straniera in nome e per conto di quella persona straniera svolge tutti i compiti relativi all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti che una persona straniera ha come contribuente IVA ai sensi di questa legge (presentazione della dichiarazione di registrazione, calcolo IVA, emissione fatture, presentazione dichiarazioni fiscali, pagamento IVA ed altri).

L’autorità fiscale competente non emetterà una procura fiscale a una persona che è stata condannata per un reato fiscale.

L’autorità fiscale competente revoca l’approvazione della procura fiscale a una persona che è stata legalmente condannata per un reato fiscale.

In caso di revoca dell’approvazione della procura fiscale ai sensi del comma 8 del presente articolo, ovvero in caso di cessazione della procura fiscale per altri motivi, si verificano tutte le conseguenze legali della cancellazione dai registri IVA ai sensi di questa legge, a meno che il cittadino estero entro 15 giorni dalla data di revoca dell’abilitazione alla procura fiscale, ovvero cessazione della procura fiscale su altro fondamento, non nomina un altro procuratore ed entro lo stesso termine il procuratore non presenta richiesta per la procura tributaria all’autorità fiscale competente.

Se l’autorità fiscale competente non conferisce la procura fiscale al procuratore di cui al comma 9 del presente articolo, si verificheranno tutte le conseguenze giuridiche previste da tale comma.

In caso di revoca o annullamento della procura, la procura fiscale scade il giorno in cui l’autorità fiscale competente riceve la notifica di revoca o annullamento della procura inviata dalla persona la cui procura è stata revocata mediante revoca o cancellazione.

Il rappresentante fiscale di una persona straniera è responsabile in solido per tutti gli obblighi di una persona straniera in qualità di contribuente IVA, compresi gli obblighi basati sulla cancellazione dai registri IVA, e in particolare per il pagamento dell’IVA, delle multe e degli interessi relativi al debito IVA.

L’atto per l’attuazione del presente articolo sarà emanato dal ministro.

IV LUOGO E MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DI BENI E SERVIZI ED EMERGENZA DELL’OBBLIGO FISCALE

Luogo di circolazione delle merci

Articolo 11

Il luogo di circolazione delle merci è il luogo:

1) in cui si trova il bene al momento della spedizione o del trasporto al destinatario o, su suo ordine, a un terzo, se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore, destinatario o terzo, su suo ordine;

2) installazione o assemblaggio di beni, se installato o montato dal fornitore o, su suo ordine, da terzi;

3) dove si trova il bene al momento della consegna, se il bene viene consegnato senza spedizione, ovvero trasporto;

4) in cui il destinatario di energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, cioè il raffreddamento, la cui consegna avviene attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, e che ha acquistato questi beni per la rivendita, ha una sede o un’attività stabile unità in cui vengono consegnate le merci;

5) ricevimento di acqua, energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, cioè il raffreddamento, per i consumi finali.

In caso di rotazione delle merci nell’ambito di attività su commissione o in conto deposito, il luogo della rotazione delle merci da parte del commissionario o dello speditore è determinato, ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche per la consegna al commissionario o allo speditore.

In deroga al comma 1, punto 3) del presente articolo, se le merci vengono scambiate a bordo di una nave, cioè in un aereo o in un treno durante il trasporto di passeggeri, come luogo di scambio è considerato il luogo di partenza della nave, dell’aeromobile o treno.

Se il trasporto passeggeri viene effettuato in entrambe le direzioni, il viaggio di ritorno è considerato un trasporto separato.

Il luogo di partenza di cui al comma 3 del presente articolo è considerato il primo luogo di imbarco dei passeggeri previsto secondo l’orario.

Luogo del fatturato del servizio

Articolo 12

Il presente articolo definisce il contribuente esclusivamente ai fini dell’applicazione delle norme relative alla determinazione del luogo delle prestazioni di servizi.

Quando il servizio è prestato da un soggetto passibile dell’IVA ai sensi della presente legge, si considera contribuente al quale viene prestato il servizio:

1) ogni persona che svolge un’attività come attività permanente, indipendentemente dallo scopo di svolgere tale attività;

2) le persone giuridiche, gli enti statali, gli enti di autonomia territoriale e di autogoverno locale con sede nella Repubblica;

3) le persone giuridiche straniere, gli enti statali, gli enti di autonomia territoriale e di autogoverno locale, iscritti al pagamento dell’imposta di consumo nel Paese in cui hanno la sede principale.

Quando il servizio è prestato da un soggetto straniero non iscritto all’obbligo del pagamento dell’IVA ai sensi di tale legge, si considera contribuente a cui viene prestato il servizio:

1) ogni persona che svolge un’attività come attività permanente, indipendentemente dallo scopo di svolgere tale attività;

2) le persone giuridiche, gli enti statali, gli enti di autonomia territoriale e di autogoverno locale.

Se la prestazione di servizi viene eseguita a un contribuente, il luogo della prestazione di servizi è considerato il luogo in cui il destinatario dei servizi ha la propria sede o un’unità stabile d’impresa se la prestazione di servizi viene eseguita a un’unità stabile d’impresa che è non ubicati nel luogo in cui ha sede il destinatario dei servizi, ossia nel luogo in cui il destinatario del servizio ha il domicilio o la residenza.

Se la prestazione di servizi è effettuata a un soggetto che non è contribuente, è considerato luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore di servizi ha la sede centrale o un’unità stabile d’impresa se la prestazione di servizi è effettuata da un’unità aziendale permanente che non si trova nel luogo in cui ha sede il fornitore di servizi, ovvero il luogo in cui il fornitore di servizi ha la residenza o il soggiorno.

Eccezionalmente dal par. 4. e 5. del presente articolo, quale luogo di prestazione dei servizi:

1) in relazione ai beni immobili, compresi i servizi di mediazione nella vendita di beni immobili, si considera il luogo in cui si trova l’immobile;

2) trasporto di persone, è considerato luogo in cui viene effettuato il trasporto, e se il trasporto viene effettuato sia nella Repubblica che all’estero, le disposizioni della presente legge si applicano solo alla parte del trasporto effettuato nella Repubblica;

3) si considera luogo del trasporto di beni forniti a persona non contribuente il luogo in cui viene effettuato il trasporto, e se il trasporto viene effettuato sia nella Repubblica che all’estero, le disposizioni della presente legge si applicano solo per la parte del trasporti effettuati nella Repubblica;

4) è considerato luogo in cui i servizi sono stati effettivamente prestati, se si tratta di:

(1) servizi relativi alla partecipazione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o simili (fiere, mostre, ecc.), compresi i servizi accessori relativi alla partecipazione a tali eventi;

(2) i servizi di organizzatore di eventi di cui al punto (1) del presente punto, forniti a un soggetto che non è contribuente;

(3) servizi ausiliari relativi al trasporto, quali carico, scarico, trasbordo e simili, forniti a una persona che non è contribuente;

(4) servizi di stima di beni mobili, ovvero lavori su beni mobili forniti a una persona che non è contribuente;

(5) servizi di consegna di alimenti e bevande per il consumo in loco;

5) noleggio di mezzi di trasporto per un periodo di tempo inferiore, è considerato il luogo in cui il mezzo di trasporto viene effettivamente utilizzato dal destinatario del servizio;

6) per noleggio di mezzi di trasporto, salvo il punto 5) del presente comma, prestato a soggetto non contribuente, si intende il luogo dove detto soggetto ha la sede, la residenza o la residenza;

7) che sono forniti a un soggetto non contribuente, è considerato luogo di sede, residenza o residenza del destinatario dei servizi, se i servizi sono:

(1) trasferimento, cessione e concessione in uso di diritti d’autore e diritti connessi, diritti su brevetti, licenze, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale;

(2) pubblicità;

(3) consulenti, ingegneri, avvocati, revisori dei conti e servizi simili, nonché traduttori per servizi di traduzione, compresa la traduzione in forma scritta;

(4) elaborazione e cessione dei dati, ovvero fornitura di informazioni, comprese informazioni sulle procedure aziendali e sull’esperienza;

(5) assumere da questo momento l’obbligo di astenersi in tutto o in parte dallo svolgere un’attività o dall’esercitare un diritto;

(6) operazioni bancarie e finanziarie e operazioni nel settore assicurativo, compresa la riassicurazione, escluso il noleggio di casseforti;

(7) mettere a disposizione il personale;

(8) locazione di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto;

(9) consentire l’accesso alla rete del gas naturale, alla rete di trasmissione dell’elettricità e alla rete di riscaldamento, raffreddamento, trasporto e distribuzione attraverso tali reti, nonché ad altri servizi direttamente correlati a tali servizi;

(10) telecomunicazioni;

(11) trasmissioni radiofoniche e televisive;

(12) forniti elettronicamente;

8) per mediazione nella vendita di beni o servizi forniti a soggetto non contribuente si considera il luogo in cui è stata effettuata la vendita dei beni o servizi oggetto della mediazione.

Il luogo della transazione dei servizi di mediazione forniti al contribuente, ad eccezione dei servizi di mediazione di cui al paragrafo 6, punto 1) del presente articolo, è determinato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Per periodo più breve di cui al comma 6, punto 5) del presente articolo si intende un periodo di tempo continuativo non superiore a 30 giorni e, nel caso delle navi, a 90 giorni.

In deroga al comma 6, comma 4), comma (5), del presente articolo, qualora i servizi di consegna di pasti e bevande da consumare sul posto siano effettivamente prestati a bordo di una nave, ossia in un aereo o in un treno durante il trasporto dei passeggeri, il luogo del turnover è considerato il luogo di partenza della nave, dell’aereo o del treno.

Se il trasporto passeggeri viene effettuato in entrambe le direzioni, il viaggio di ritorno è considerato un trasporto separato.

Il luogo di partenza di cui al comma 9 del presente articolo è considerato il primo luogo di imbarco dei passeggeri previsto secondo l’orario.

Se il luogo di residenza e quello del prestatore o del destinatario del servizio non coincidono, il luogo di prestazione del servizio viene determinato in base al luogo di residenza.

Per la diffusione dei servizi di telecomunicazioni, della radiodiffusione televisiva e dei servizi forniti per via elettronica, è considerato luogo della sede legale, dell’unità stabile d’impresa, residenza o luogo di residenza del destinatario dei servizi il luogo determinato sulla base di criteri e presupposti per determinare il luogo della sede centrale, dell’unità operativa permanente, della residenza o della residenza del destinatario di tali servizi.

Il Ministro regola più nel dettaglio quali siano i servizi di cui al comma 6, punto 1), punto 4) comma (5), i mezzi di trasporto dal punto 5). 5), 6) e punto 7) comma (8), servizi di cui al punto 7) comma. (10) e (12) del presente articolo, nonché criteri e presupposti per determinare il luogo della sede centrale, dell’unità operativa permanente, della residenza o della residenza del destinatario dei servizi di cui al paragrafo 13 del presente articolo, comprese le modalità della loro applicazione.

Luogo di importazione delle merci

Articolo 13

Il luogo di importazione delle merci è il luogo in cui le merci importate sono state introdotte nel territorio doganale della Repubblica.

Momento della circolazione delle merci

Articolo 14

Il turnover delle merci avviene:

1) iniziare a spedire o trasportare beni al destinatario o a terzi, su suo ordine, se i beni vengono spediti o trasportati dal fornitore, destinatario o terzi, su loro ordine;

2) accettazione della merce da parte del destinatario in caso di installazione o montaggio della merce da parte del fornitore o, su suo ordine, da parte di terzi;

3) trasferimento del diritto di disposizione della merce al destinatario, se la merce viene consegnata senza spedizione, cioè trasporto;

4) letture, cioè determinazione in altro modo dello stato, ai sensi di legge, dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’energia per il riscaldamento, cioè il raffreddamento, la cui consegna avviene attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, al soggetto di riferimento all’articolo 11, comma 1, punto 4) della presente legge, ai fini del calcolo della consegna;

5) letture dell’acqua ricevuta, dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’energia per il riscaldamento e il raffrescamento, ai fini del calcolo dei consumi.

Negli affari su commissione o in conto deposito, il momento della consegna delle merci da parte del commissionario o dello speditore è determinato, ai sensi del comma 1 del presente articolo, per la consegna al commissionario o allo speditore.

Le disposizioni del par. 1 e 2 del presente articolo si riferiscono anche a consegne parziali.

Le consegne parziali di cui al comma 3 del presente articolo esistono se è stato concordato un compenso separato per la consegna di alcune parti di una consegna economicamente divisibile.

In deroga al comma 1 punto 4) del presente articolo, nel caso di transazioni di energia elettrica alle quali si applicano le regole delle pertinenti associazioni europee dei gestori dei sistemi di trasmissione conformemente alla normativa in materia di energia, la transazione di energia elettrica avviene il giorno della fatturazione viene rilasciato.

Tempo di turnover del servizio

Articolo 15

La prestazione si intende prestata il giorno in cui:

1) prestazione del singolo servizio completata;

2) la base giuridica per la fornitura del servizio è venuta meno – nel caso di fornitura di servizi limitati o illimitati nel tempo.

In deroga al comma 1 punto 1) del presente articolo, si considera prestato il servizio di immissione dell’energia elettrica nel sistema energetico, al quale si applicano le norme delle competenti associazioni europee dei gestori dei sistemi di trasmissione conformemente alla legge che regola l’energia il giorno di emissione della fattura.

In deroga al comma 1. punto 2) del presente articolo, se per prestazioni di servizi vengono emesse fatture periodiche, il fatturato dei servizi si considera realizzato l’ultimo giorno del periodo per il quale viene emessa la fattura.

Un servizio parziale si considera completato nel momento in cui viene completata la fornitura di quella parte del servizio.

Una prestazione parziale ai sensi del comma 4 del presente articolo esiste se per alcune parti della prestazione economicamente divisibile è concordato separatamente un compenso.

Momento dell’importazione delle merci

Articolo 15 bis

Il momento dell’importazione delle merci decorre dal giorno in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale della Repubblica.

L’emergere di una responsabilità fiscale

Articolo 16

L’obbligo fiscale sorge il giorno in cui viene compiuta al più presto una delle seguenti azioni:

1) fatturato di beni e servizi;

2) incasso, cioè pagamento se il compenso o parte del compenso viene riscosso, cioè versato in denaro prima della vendita di beni e servizi;

2a) emettere fatture per i servizi di cui all’articolo 5, comma 3, punto 1) della presente legge, servizi direttamente correlati a tali servizi, nonché servizi di supporto tecnico quando si utilizzano software, hardware e altre apparecchiature per un determinato periodo di tempo;

3) il verificarsi dell’obbligo di pagare un’obbligazione doganale, in caso di importazione di merci, e, in assenza di tale obbligo, il giorno in cui sorgerebbe l’obbligo di pagare tale obbligazione.

V BASE FISCALE E ALIQUOTA

Base imponibile per la cifra d’affari di beni e servizi

Articolo 17

La base imponibile (di seguito: la base) per la cifra d’affari di beni e servizi è l’importo del compenso (in denaro, beni o servizi) che il contribuente riceve o dovrebbe ricevere per beni o servizi consegnati dal destinatario di beni o servizi o da un terzi, compresi i sussidi e gli altri proventi (di seguito: sussidi), che non includono l’IVA, salvo diversamente prescritto dalla presente legge.

Sono considerati sussidi di cui al comma 1 del presente articolo i fondi che costituiscono compensi, cioè parte del compenso per la vendita di beni o servizi, ad eccezione dei fondi a titolo di incentivi in ​​funzione del raggiungimento degli obiettivi di un determinata politica in conformità con la legge.

La base comprende anche:

1) accise, dazi doganali e altri dazi all’importazione, nonché altre entrate pubbliche, esclusa l’IVA;

2) tutti i costi secondari addebitati dal debitore al destinatario di beni e servizi.

La base non contiene:

1) sconti e altre riduzioni di prezzo concessi al destinatario di beni o servizi al momento della vendita di beni o servizi;

2) le somme che il creditore riscuote in nome e per conto di altri, se tali somme sono trasferite alla persona in nome e per conto della quale ha effettuato il pagamento e se tali somme vengono registrate separatamente;

3) importi richiesti dal debitore per le spese pagate in nome e per conto del destinatario di beni o servizi, se tali importi sono registrati separatamente.

Se il compenso o parte del compenso non viene realizzato in denaro, ma sotto forma di fatturato di beni e servizi, viene considerato come base il valore di mercato di tali beni e servizi il giorno della loro consegna, IVA esclusa. .

Nel caso del fatturato di beni o servizi, che costituiscono un contributo ad una società commerciale, la base è considerata il valore di mercato di tali beni e servizi il giorno della loro consegna, che non include l’IVA.

Il valore di mercato di cui al par. 5 e 6 di questo articolo, e ai sensi di questa legge, è considerato l’importo totale che l’acquirente di beni, cioè il destinatario di servizi, pagherebbe al momento della vendita di beni, cioè servizi a un indipendente fornitore in vendita nella Repubblica.

Se il valore di mercato non può essere determinato per beni o servizi specifici, il valore di mercato è determinato per beni o servizi simili, e se il valore di mercato non può essere determinato per beni o servizi simili, il valore di mercato è considerato:

1) per la vendita di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto di tali beni o beni simili e, se tale prezzo non è noto, l’importo totale delle spese determinate al momento della consegna;

2) per il fatturato dei servizi, un importo non inferiore all’importo complessivo dei costi determinati della prestazione del servizio a carico del contribuente.

Il Ministro regola più dettagliatamente il metodo di determinazione della base imponibile.

Articolo 17a

La base per la vendita di beni, cioè servizi in cambio di un buono a valore multiuso è la commissione pagata per il buono a valore multiuso e, se non sono disponibili informazioni su tale commissione, la base è il valore monetario indicato sul buono voucher multiuso stesso o nella relativa documentazione, esclusa l’IVA relativa ai beni consegnati, ovvero ai servizi forniti.

Articolo 17 ter

Nel caso della cessione di beni o servizi tra persone che sono considerate persone affini ai sensi di questa legge, con compenso inferiore al valore di mercato, dove l’acquirente non ha diritto a detrarre integralmente l’imposta precedente, la base è considerato il valore di mercato di tali beni o servizi, senza IVA.

Sono considerate persone affini ai sensi della presente legge le persone affini ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società, le persone con le quali sussistono legami familiari o altri legami personali, di gestione, di proprietà, di affiliazione, finanziari o giuridici, compreso il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, cioè i membri del nucleo familiare del lavoratore determinati ai sensi dell’articolo 56a capoverso 6 della presente legge.

Articolo 17c

La base per la vendita di elettricità da parte di un fornitore soggetto a IVA a un acquirente di un produttore di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è l’importo del risarcimento per l’elettricità consumata determinato in conformità con la legge che regola l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, esclusa IVA.

Articolo 17

Nel caso di un fatturato di servizi la cui compensazione è inclusa nel valore in dogana delle merci importate conformemente alla normativa doganale, la base è la differenza tra l’importo totale della compensazione per tale fatturato e l’importo della compensazione inclusa nel valore in dogana di le merci importate.

Articolo 18

La base per la vendita di beni senza compenso è il prezzo di acquisto, ovvero il prezzo di costo di beni simili al momento della vendita.

La base per la transazione di servizi senza spese è il prezzo di costo di questi o servizi simili al momento della transazione.

Nel caso del par. 1 e 2 di questo articolo, l’IVA non è inclusa nella base.

Nel caso del trasporto di passeggeri con autobus, effettuato da una persona che non ha una sede amministrativa effettiva nella Repubblica, la base è la tariffa media di trasporto per ogni singolo trasporto.

Il ministro regola più dettagliatamente le modalità di determinazione della tariffa di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Base per l’importazione di beni

Articolo 19

La base per l’importazione di merci è il valore delle merci importate determinato secondo le normative doganali.

La base del paragrafo 1 di questo articolo comprende anche:

1) accise, dazi doganali e altri dazi all’importazione, nonché altre entrate pubbliche, esclusa l’IVA;

2) tutte le spese accessorie sostenute fino alla prima destinazione nella Repubblica.

Si considera prima destinazione, ai sensi del comma 2, comma 2), del presente articolo il luogo indicato nella lettera di vettura o altro documento di trasporto e, se non indicato, il luogo del primo trasbordo delle merci nella Repubblica.

Articolo 20

In caso di importazione di beni che il creditore ha temporaneamente esportato allo scopo di raffinazione, lavorazione, finitura o trasformazione (di seguito: raffinazione), riparazione o installazione, la base è la tassa che il creditore ha pagato o dovrebbe pagare per la raffinazione, riparazione o installazione, e se tale tariffa non viene pagata, la base è l’aumento di valore causato da perfezionamento, riparazione o installazione.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 19, comma 2, della presente legge.

Cambiamento della base imponibile

Articolo 21

Se la base imponibile viene successivamente aumentata per la fornitura di beni e servizi, il contribuente IVA che ha fornito i beni e i servizi e che è debitore d’imposta per tale fornitura in conformità con questa legge, è tenuto a correggere – aumentare l’importo dell’IVA dovuta su tale base in conformità con l’emendamento, nonché di emettere un documento in aumento.

L’obbligo di rettifica – aumento dell’IVA di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai debitori d’imposta di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2. e 3. della presente legge.

Se la base imponibile viene successivamente ridotta, un contribuente IVA che ha effettuato una fornitura di beni e servizi a un altro contribuente IVA e che è debitore d’imposta per tale fornitura in conformità con questa legge, può modificare – ridurre l’importo dell’IVA se:

1) ha emesso un documento di riduzione;

2) il contribuente IVA al quale è stata effettuata la fornitura di beni e servizi ha corretto la detrazione dell’imposta precedente, se ha utilizzato l’IVA calcolata come imposta precedente;

3) ha una notifica da parte del contribuente IVA al quale è stata effettuata la fornitura di beni e servizi che ha corretto la detrazione dell’imposta precedente, cioè che non ha utilizzato l’IVA calcolata come imposta precedente.

Se le cessioni di beni e servizi sono state effettuate nei confronti di un soggetto non contribuente IVA, il contribuente può effettuare la modifica di cui al comma 3 del presente articolo se ha emesso documento di riduzione e se ha prova dell’avvenuta riduzione dell’imposta la base, nonché una notifica che non vi è IVA per l’importo e non verrà presentata una richiesta di rimborso IVA nel caso in cui la fornitura di beni e servizi sia stata effettuata a una persona che ha diritto all’IVA sconto in conformità con questa legge.

Se la base per la cifra d’affari di beni e servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge viene successivamente modificata – ridotta, il contribuente IVA che è debitore d’imposta per tale cifra d’affari e che ha il diritto alla detrazione dell’imposta precedente, può ridurre l’importo dell’IVA calcolata se:

1) ha redatto un bilancio interno in conformità a questa legge;

2) ha corretto la detrazione dell’imposta precedente, se l’IVA calcolata veniva utilizzata come imposta precedente.

Se la base della cifra d’affari di beni e servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge viene successivamente modificata – ridotta, il debitore d’imposta per tale cifra d’affari, che non ha diritto a detrazione imposta precedente, può ridurre l’importo dell’IVA calcolata se è:

1) ha redatto un bilancio interno in conformità a questa legge;

2) sia in possesso di un documento attestante che la tariffa è stata ridotta.

In caso di riduzione dell’anticipo, par. 3-6. di questo articolo.

Un contribuente IVA può modificare la base per l’importo del risarcimento non riscosso solo sulla base di una decisione giuridicamente vincolante del tribunale sulla procedura fallimentare conclusa, cioè sulla base di una copia autenticata del verbale della transazione giudiziaria.

Se un contribuente IVA che ha modificato la base imponibile ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo riceve un compenso o parte del compenso per beni e servizi consegnati in relazione ai quali è consentito il cambio di base, è tenuto a calcolare l’IVA sull’importo del compenso ricevuto .

La modifica della base viene effettuata nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la modifica.

Se il compenso per la vendita di beni e servizi è espresso in valuta estera, l’aumento o la diminuzione del valore del dinaro rispetto alla valuta estera non comporta un cambiamento della base, a condizione che lo stesso tipo di dinaro tasso di cambio è stato applicato per determinare la base, calcolare l’IVA e addebitare le commissioni alle banche.

Se la base per l’importazione di beni soggetti a IVA viene modificata in conformità con le norme doganali, si applicano le disposizioni di tale legge.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di modifica della base.

Calcolo dei valori espressi in valute estere

Articolo 22

Se il corrispettivo per la vendita di beni e servizi è espresso in valuta estera, per il calcolo di tale valore in valuta nazionale viene applicato il tasso di cambio medio della banca centrale, ovvero il tasso di cambio convenuto valido alla data della responsabilità fiscale.

Se la base per l’importazione di beni è espressa in valuta estera, per il calcolo di tale valore in valuta nazionale si applicano le norme doganali che determinano il valore in dogana, in vigore alla data dell’obbligo fiscale.

Aliquota fiscale

Articolo 23

L’aliquota IVA generale per la cifra d’affari imponibile di beni e servizi o per l’importazione di beni è del 20%.

La cifra d’affari di beni e servizi o l’importazione di beni è tassata con un’aliquota IVA speciale del 10%, vale a dire:

1) pane e altri prodotti da forno, latte e derivati, farina, zucchero, olio alimentare di girasole, mais, olio di colza, soia e olive, grassi commestibili di origine animale e vegetale e miele;

1a) (cancellato)

2) frutta, verdura, carne, comprese le frattaglie e altri prodotti di macellazione, pesce e uova freschi, refrigerati e congelati;

2a) cereali, girasole, soia, barbabietola da zucchero e colza;

3) medicinali, compresi quelli per uso veterinario;

4) dispositivi ortesi e protesici, nonché dispositivi medici – prodotti che vengono impiantati chirurgicamente nel corpo;

5) materiale per dialisi;

6) fertilizzanti, fitofarmaci, sementi per la riproduzione, materiale vegetale, compost con micelio, miscele complete e integrative per l’alimentazione del bestiame e degli animali da reddito;

7) libri di testo e sussidi didattici;

7a) (eliminato)

8) quotidiani;

9) pubblicazioni monografiche e seriali;

10) legna da ardere, compresi bricchetti, pellet e altri prodotti simili da biomassa legnosa;

11) servizi di alloggio negli esercizi di ristorazione per l’alloggio ai sensi della legge sul turismo;

12) servizi fatturati tramite biglietti per spettacoli cinematografici e teatrali, fiere, circhi, parchi di divertimento, concerti (eventi musicali), mostre, eventi sportivi, musei e gallerie, giardini botanici e zoo, se il fatturato di tali servizi non è esente IVA ;

12a) (eliminato)

13) gas naturale;

13a) energia termica per scopi di riscaldamento;

14) trasferimento del diritto di disporre di edifici residenziali, di unità economicamente divisibili all’interno di tali edifici, nonché di quote di proprietà su detti beni;

15) servizi che precedono la consegna dell’acqua potabile attraverso la rete idrica, nonché dell’acqua potabile, ad eccezione dell’acqua imbottigliata;

16) depurazione e drenaggio delle acque atmosferiche e reflue;

17) gestione dei rifiuti urbani;

18) mantenimento della pulizia sulle superfici di uso pubblico;

19) manutenzione del verde pubblico e delle coste;

20) trasporto passeggeri e relativi bagagli al seguito;

21) gestione dei cimiteri e dei servizi funebri.

Il ministro regola più nel dettaglio cosa, ai sensi della presente legge, si intende per beni e servizi dal comma 2, punto. 1), 2), 2a), 4) – 11) e 15) – 21) del presente articolo.

VI Esenzioni fiscali

Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa

Articolo 24

L’IVA non è dovuta su:

1) trasporti e altri servizi connessi all’importazione di beni, se il valore di tali servizi è compreso nella base dell’articolo 19, comma 2, della presente legge;

2) la rotazione dei beni che il creditore o un terzo, su suo ordine, spedisce o spedisce all’estero;

3) cifra d’affari delle merci che il destinatario straniero o un terzo, su suo ordine, spedisce o spedisce all’estero;

4) fatturato delle merci che il passeggero spedisce all’estero nel bagaglio personale, per scopi non commerciali, se:

(1) il viaggiatore non ha un domicilio o una residenza nella Repubblica,

(2) la merce viene spedita prima della scadenza dei tre mesi civili successivi alla fine del mese civile in cui la merce è stata venduta,

(3) il valore totale della merce consegnata è pari o superiore a 6.000 dinari, IVA inclusa,

(4) il contribuente IVA ha la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero;

5) ingresso di beni nella zona franca, trasporto e altri servizi agli utenti delle zone franche che sono direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni e servizi nella zona franca, per i quali il contribuente – l’utente della zona franca avrebbe il diritto a detrarre l’imposta precedente quando tali beni o servizi procurati ai fini dello svolgimento di attività al di fuori della zona franca;

5a) fatturato di beni introdotti nella zona franca, trasporti e altri servizi direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni nella zona franca, effettuato da una persona straniera che ha concluso un contratto con il contribuente IVA – l’utente della zona franca di incorporare tali beni in beni destinati alla spedizione all’estero;

6) fatturato di merci sottoposte a deposito doganale;

6a) spedizione di merci ai depositi doganali aperti negli aeroporti aperti al traffico internazionale, dove è organizzato il controllo dei passaporti e della dogana ai fini della vendita ai passeggeri in conformità con la normativa doganale (di seguito: depositi doganali), nonché alla consegna di merce proveniente dal negozio doganale franco;

7) servizi per lavori su beni mobili acquistati dal destinatario straniero del servizio nella Repubblica, o che sono stati importati a fini di affinamento, riparazione o installazione, e che, dopo l’affinamento, riparazione o installazione, il fornitore del servizio, l’estero destinatario o un terzo, su loro ordine, trasporti o spedizioni all’estero;

7a) fatturato di beni che sono in fase di trasformazione attiva, per i quali il debitore – l’acquirente avrebbe il diritto di detrarre l’imposta precedente se avesse acquistato tali beni con l’IVA calcolata;

8) trasporti e altri servizi relativi all’esportazione, transito o importazione temporanea di beni, esclusi i servizi esenti da IVA senza diritto alla detrazione fiscale ai sensi della presente legge;

9) servizi di trasporto internazionale di persone nel trasporto aereo, con il fatto che per una compagnia aerea non residente l’esenzione fiscale si applica solo in caso di reciprocità;

10) consegne di aeromobili, assistenza, riparazione, manutenzione, noleggio e noleggio di aeromobili, utilizzati principalmente a titolo oneroso nel traffico aereo internazionale, nonché consegne, noleggio, riparazione e manutenzione di beni destinati ad equipaggiare detti aeromobili;

11) fatturato di beni e servizi destinati alle necessità immediate degli aeromobili di cui al punto 10) del presente paragrafo;

12) servizi di trasporto internazionale di persone mediante navi in ​​traffico fluviale, con il fatto che per una società non residente che effettua trasporto internazionale di persone mediante navi in ​​traffico fluviale, l’esenzione fiscale vale solo in caso di reciprocità;

13) consegna di navi, assistenza, riparazione, manutenzione e noleggio di navi, che vengono utilizzate principalmente a pagamento nel traffico fluviale internazionale, nonché consegna, noleggio, riparazione e manutenzione di beni destinati all’equipaggiamento di tali navi;

14) fatturato di beni e servizi destinati ai bisogni immediati delle navi di cui al punto 13) del presente paragrafo;

15) consegna dell’oro alla Banca Nazionale della Serbia;

16) beni e servizi destinati:

(1) esigenze ufficiali delle missioni diplomatiche e consolari;

(2) esigenze ufficiali delle organizzazioni internazionali, se ciò è previsto da un accordo internazionale;

(3) esigenze personali del personale straniero delle rappresentanze diplomatiche e consolari, compresi i loro familiari;

(4) esigenze personali del personale straniero di organizzazioni internazionali, compresi i membri delle loro famiglie, se ciò è previsto da un accordo internazionale;

16a) le cifre d’affari di beni e servizi effettuate in conformità con gli accordi di donazione conclusi con la comunità statale di Serbia e Montenegro, cioè con la Repubblica, se tale accordo prevede che i costi fiscali non saranno pagati con i fondi ricevuti, nella parte finanziata con i mezzi finanziari ricevuti, a meno che l’accordo internazionale ratificato non disponga altrimenti;

16b) le vendite di beni e servizi effettuate in base ai contratti di credito, cioè ai prestiti, stipulati tra l’unione statale di Serbia e Montenegro, cioè la Repubblica, e un’organizzazione finanziaria internazionale, cioè un altro Stato, nonché tra un terzo e un organizzazioni finanziarie internazionali, cioè altri paesi in cui la Repubblica di Serbia appare come garante, cioè controgarante, nella parte che viene finanziata con i fondi ricevuti, se tali contratti prevedono che con i fondi ricevuti non verranno pagate le spese fiscali;

16v) fatturato di beni e servizi realizzato sulla base di accordi internazionali, se tali accordi prevedono l’esenzione fiscale, esclusi gli accordi internazionali di cui al punto 16a) e 16b) del presente paragrafo;

16g) fatturato di beni e servizi realizzato nell’ambito della realizzazione di progetti infrastrutturali per la costruzione di autostrade per i quali l’interesse pubblico è determinato da una legge speciale;

17) servizi di mediazione relativi alla vendita di beni e servizi di cui al punto. 1) – 16) del presente paragrafo.

L’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche se il compenso, o parte di esso, è stato riscosso prima dell’esecuzione dell’operazione.

L’esenzione fiscale di cui al comma 1, punto 3) del presente articolo non si applica alla vendita di beni che il destinatario straniero trasporta egli stesso allo scopo di attrezzare o fornire imbarcazioni sportive, aerei sportivi e altri mezzi di trasporto per esigenze private.

Un contribuente IVA che ha venduto beni a un viaggiatore di cui al paragrafo 1 punto 4) di questo articolo è tenuto a rilasciare la documentazione in base alla quale il viaggiatore può ottenere il rimborso dell’IVA in conformità con questa legge.

L’esenzione fiscale per la vendita di beni di cui al paragrafo 1, punto 4) del presente articolo può essere ottenuta dal contribuente IVA nel periodo d’imposta in cui ha la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero.

Se, nel periodo d’imposta in cui i beni sono stati scambiati ai sensi del comma 1, punto 4) del presente articolo, il contribuente IVA non ha la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero, il contribuente IVA è tenuto a pagare l’IVA calcolata per tale articolo. commercio in conformità con questa legge.

Nel periodo fiscale in cui il contribuente riceve la prova che il viaggiatore ha spedito beni all’estero, il contribuente riduce l’IVA calcolata dal paragrafo 6 di questo articolo.

L’esenzione fiscale per la vendita di beni di cui al paragrafo 1 punto 4) del presente articolo non si applica alla vendita di beni considerati prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della legge che regola le accise e alla vendita di beni destinati all’equipaggiamento e alla fornitura di qualsiasi mezzo di trasporto per esigenze private.

È considerato luogo di residenza, ovvero il luogo di residenza di cui al comma 1 punto 4) lettera (1) del presente articolo, il luogo indicato nel passaporto, nella carta d’identità o in altro documento che, a norma di legge, è considerato documento di riconoscimento nella Repubblica.

L’IVA pagata quale parte del corrispettivo per la vendita dei beni di cui al comma 1 punto 4) del presente articolo sarà restituita al viaggiatore, ossia all’altro richiedente, se, entro 12 mesi dalla data di spedizione dei beni all’estero, fornisce al contribuente l’IVA la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero.

Esenzione dal comma 1, punto 16) sottovoce. I commi 1 e 3 del presente articolo vengono attuati a condizione di reciprocità e sulla base della conferma del Ministero responsabile degli affari esteri.

È considerato destinatario straniero di beni o servizi, ai sensi del presente articolo, colui che:

1) è un contribuente la cui sede di effettiva amministrazione è fuori del territorio della Repubblica;

2) non è contribuente, ed ha residenza o sede fuori della Repubblica.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità e la procedura per ottenere l’esenzione fiscale dal par. 1. e 2. del presente articolo, cosa è considerato bagaglio personale e la prova che il passeggero ha spedito beni all’estero dal paragrafo 1. punto 4) del presente articolo, nonché il metodo e la procedura per la restituzione dell’IVA dal paragrafo 10. del presente articolo articolo.

Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi senza diritto alla detrazione dell’imposta precedente

Articolo 25

L’IVA non è dovuta sulla circolazione di denaro e capitali, vale a dire:

1) commercio e intermediazione negli affari con mezzi di pagamento legali, ad eccezione della carta e delle monete non utilizzate come mezzi di pagamento legali o aventi valore numismatico;

1a) trasferimento di valute virtuali e scambio di valute virtuali con attività monetarie in conformità con la legge che disciplina le risorse digitali;

2) affari e intermediazione nel commercio di azioni, quote di società e di associazioni, obbligazioni e altri valori mobiliari, escluse le attività relative alla custodia e alla gestione di titoli;

3) operazioni creditizie, compresa l’intermediazione, nonché prestiti di denaro;

3a) (eliminato)

4) assumere obblighi, garanzie e altri mezzi di sicurezza, compresa la mediazione;

5) affari e intermediazione in affari con depositi, conti correnti e girocopie, ordini di pagamento, nonché operazioni di pagamento e rimesse;

6) commercio e intermediazione in affari di crediti pecuniari, assegni, vaglia cambiari e altri titoli simili, ad eccezione della riscossione di crediti per conto di altre persone;

7) l’attività delle società di gestione dei fondi di investimento secondo la normativa sui fondi di investimento;

8) l’operatività delle società di gestione dei fondi pensione volontari secondo la normativa che disciplina i fondi pensione volontari e i piani pensionistici.

L’IVA non viene pagata sulle vendite:

1) servizi di assicurazione e riassicurazione, compresi i servizi di accompagnamento degli intermediari e degli agenti (rappresentanti) nel settore assicurativo;

2) terreno, nonché locazione di tale terreno;

3) impianti, ad eccezione del primo trasferimento del diritto di disposizione di impianti di nuova costruzione o di unità economicamente divisibili all’interno di tali impianti e del primo trasferimento della quota di proprietà di impianti di nuova costruzione o di unità economicamente divisibili all’interno di tali impianti, nonché il trasferimento di strutture e unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture, comprese le quote di proprietà di tali beni, nel caso in cui il contratto in base al quale viene effettuata la vendita di tali beni, concluso tra contribuenti IVA, preveda che l’IVA sarà pagata calcolato su quella vendita, sotto a condizione che l’acquirente possa detrarre integralmente l’IVA calcolata come imposta precedente;

3a) beni e servizi per i quali il contribuente non aveva diritto a detrazione dell’imposta precedente al momento dell’acquisto;

3b) beni per i quali esisteva l’obbligo di pagare le tasse nella fase precedente della cifra d’affari in conformità con la legge che regola le tasse sulla proprietà;

4) servizio di locazione di appartamenti, se adibiti ad uso abitativo;

5) azioni, titoli, valori postali, imposte e altri valori validi al loro valore bollato nella Repubblica, ad eccezione delle quote di proprietà di cui all’articolo 4 della presente legge;

6) servizi postali da parte di un’azienda pubblica, nonché relativo recapito di merci;

7) servizi forniti da istituzioni sanitarie in conformità con le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria, compresi l’alloggio, l’assistenza e la nutrizione dei pazienti in tali istituzioni, ad eccezione delle farmacie e degli istituti farmaceutici;

8) prestazioni fornite da medici, odontoiatri o altri soggetti in conformità alle norme che disciplinano l’assistenza sanitaria;

9) assistenza e consegna di protesi dentarie nell’ambito dell’attività di un odontotecnico, nonché consegna di protesi dentarie da parte di un dentista;

10) organi, tessuti, liquidi e cellule corporei umani, sangue e latte materno;

11) servizi di assistenza e protezione sociale, tutela dell’infanzia e della gioventù, servizi degli istituti di protezione sociale, nonché il fatturato direttamente correlato di beni e servizi da parte di persone registrate per svolgere queste attività;

12) servizi di alloggio e ristorazione per alunni e studenti nelle scuole e nei dormitori studenteschi o istituti simili, nonché beni e servizi ad essi direttamente connessi;

13) servizi di istruzione (scuola materna, primaria, secondaria, superiore e superiore) e di riqualificazione professionale, nonché il fatturato direttamente correlato di beni e servizi da parte di persone iscritte a svolgere tali attività, se tali attività sono svolte in conformità con la normativa governare questo settore;

14) servizi nel campo della cultura e del commercio di beni e servizi direttamente connessi, da parte di persone la cui attività non è finalizzata al profitto e che sono iscritte a tale attività;

15) servizi nel campo della scienza e beni e servizi connessi, da parte di persone la cui attività non è finalizzata al profitto e che sono iscritte a tale attività;

16) servizi di carattere religioso prestati da chiese e comunità religiose registrate e beni e servizi ad esse direttamente connessi;

17) servizi pubblici di radiodiffusione, esclusi i servizi di carattere commerciale;

18) servizio di organizzazione di giochi d’azzardo;

19) servizi nel campo dello sport e dell’educazione fisica a persone impegnate nello sport e nell’educazione fisica, da parte di persone la cui attività non è finalizzata al profitto e che sono iscritte a tale attività.

Se il contribuente IVA ha potuto esercitare il diritto a detrazione parziale dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 30 della presente legge al momento dell’acquisto di beni, l’esenzione fiscale di cui al paragrafo 2, punto 3a) del presente articolo non si applica.

È considerato persona la cui attività non è finalizzata al profitto, ai sensi del comma 2 del presente articolo, quella fondata dalla Repubblica, da una provincia autonoma o da un’unità di autogoverno locale e il cui titolare è la Repubblica, una provincia autonoma o un’unità di autogoverno locale in toto o in parte maggioritaria.

Il ministro regola più nel dettaglio quali siano i beni, cioè i servizi, dal comma 2, punto. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) e 18) del presente articolo.

Esenzioni fiscali per l’importazione di merci

Articolo 26

L’IVA non è dovuta sull’importazione di beni:

1) il cui fatturato è conforme all’articolo 24, comma 1, lett 5), 10), 11) e 13)-16g) e articolo 25, comma 1, punto 1) e 2) e paragrafo 2. punto. 5) e 10) della presente legge esente IVA;

1a) importati sulla base di un contratto di donazione, cioè come aiuto umanitario ai sensi della legge che regola le donazioni, cioè come aiuto umanitario;

1b) che sono stati esportati e che sono restituiti alla Repubblica invenduti o perché non adempienti agli obblighi derivanti dal contratto, cioè al rapporto commerciale in base al quale sono stati esportati;

1c) che, nell’ambito del regime doganale, vengono introdotti nei negozi doganali franchi;

1g) sulla base della sostituzione e riparazione entro il periodo di garanzia;

1d) la cui fornitura avviene attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, vale a dire: energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, ovvero il raffreddamento;

2) che, nell’ambito del regime doganale, vengono temporaneamente importati e riesportati, nonché immessi nel regime doganale di trasformazione attiva;

3) che, nell’ambito del regime doganale, vengono temporaneamente esportati e reimportati senza modifiche;

4) per scopi speciali, in base alla decisione del Governo;

5) nell’ambito del regime doganale, per il transito delle merci;

6) per i quali, nell’ambito del regime doganale, è stata approvata la procedura di custodia doganale;

7) per i quali, ai sensi degli articoli 245 e 246, comma 1, punto 6) della Legge doganale (“Gazzetta Ufficiale della RS”, numero 95/18), è prescritta l’esenzione dai dazi doganali, fatta eccezione per l’importazione di veicoli a motore.

VII IMPOSTA ANTICIPATA

Un termine

Articolo 27

L’imposta precedente è l’importo dell’IVA calcolato nella fase precedente della cifra d’affari di beni e servizi, cioè pagato all’importazione di beni, che il contribuente può detrarre dall’IVA dovuta.

Condizioni per la detrazione dell’imposta pregressa

Articolo 28

Il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta precedente se i beni sono acquistati nella Repubblica o mediante importazioni, compreso l’acquisto di attrezzature, nonché di agevolazioni per l’esercizio di attività e di unità economicamente divisibili all’interno di tali agevolazioni (di seguito: agevolazioni per lo svolgimento delle attività), ovvero ha ricevuto servizi, li utilizza o li utilizzerà per la vendita di beni e servizi:

1) per i quali esiste l’obbligo di calcolare l’IVA ai sensi della presente legge;

2) per i quali, ai sensi dell’articolo 24 della presente legge, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA;

3) che è stata effettuata all’estero, se per tale cifra d’affari sussisterebbe il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa qualora fosse stata effettuata nella Repubblica.

Un contribuente IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa se ha:

1) una fattura emessa da un altro contribuente IVA – un precedente partecipante al traffico, in cui è indicata l’IVA calcolata in conformità con questa legge;

2) un documento sull’importazione completata di beni in cui è indicata l’IVA e la prova che conferma che l’IVA indicata è stata pagata durante l’importazione.

Una fattura elettronica accettata, compresa una fattura elettronica considerata accettata, ai sensi della legge che regola la fatturazione elettronica, è considerata fattura anche ai sensi del paragrafo 2. punto 1) del presente articolo.

Se l’obbligo di emettere fattura elettronica è prescritto per la vendita di beni o servizi ai sensi della legge che regola la fatturazione elettronica, il diritto a detrazione dell’imposta precedente basata su tale vendita può essere esercitato solo sulla base di una fattura elettronica accettata.

Un contribuente IVA può esercitare il diritto a detrazione dell’imposta precedente per il periodo d’imposta sulla base di una fattura elettronica, se la fattura elettronica è accettata entro e non oltre il giorno precedente il giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi per quel periodo d’imposta in conformità con questa legge, e non oltre il 10° giorno del mese di calendario successivo a tale periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che l’obbligo fiscale sia sorto nel periodo d’imposta per il quale presenta la dichiarazione dei redditi o in uno dei periodi d’imposta precedenti e indipendentemente da se la fattura elettronica è stata emessa alla data dell’imposta obblighi o dopo tale giorno.

Se la fattura elettronica di cui al comma 5 del presente articolo è accettata a partire dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia a partire dall’undicesimo giorno del mese di calendario successivo al periodo d’imposta per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente IVA può esercitare la diritto alla detrazione dell’imposta precedente per il periodo d’imposta in cui è accettata la fattura elettronica.

Viene determinato il periodo d’imposta per il quale il contribuente IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta precedente nel caso in cui la condizione per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta precedente sia il possesso di un altro conto di cui al paragrafo 2, punto 1) del presente articolo in conformità al paragrafo 5 e 6 di questo articolo.

Per il periodo d’imposta per il quale sussistono le condizioni per detrarre l’imposta precedente, il contribuente può detrarre l’imposta precedente dall’IVA dovuta, vale a dire:

1) IVA calcolata e dichiarata per la vendita di beni e servizi, che gli è stata o gli sarà pagata da un altro contribuente nella vendita;

2) IVA pagata all’importazione di beni.

Il contribuente IVA che non ha esercitato il diritto a detrarre l’imposta pregressa sulla base della fattura del contribuente IVA emessa sulla base dell’anticipo ricevuto, può esercitare il diritto a detrarre l’imposta pregressa sulla base della fattura della vendita di beni o servizi.

Se la fattura di cui al paragrafo 2, punto 1) del presente articolo contiene carenze formali relative all’identificazione del destinatario della fattura, ad eccezione dei dati PIB, tale circostanza non riduce il diritto a detrarre l’imposta precedente dell’IVA. pagatore: il destinatario della fattura.

Il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa sorge dalla data in cui si avverano le condizioni per l’esercizio di tale diritto.

Il diritto alla detrazione dell’imposta precedente può essere esercitato anche dal contribuente IVA – debitore d’imposta:

1) dall’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2, punto 1)-5) di questa legge, a condizione che abbia redatto un conto interno e calcolato l’IVA in conformità con questa legge e che utilizzi i beni e servizi ricevuti per la vendita di beni e servizi di cui al paragrafo 1 di questo articolo;

2) dall’articolo 10, comma 2, punto 6) della presente legge, a condizione che abbia il conto del precedente partecipante all’operazione ai sensi di questa legge, che abbia calcolato l’IVA ai sensi di questa legge e che abbia utilizzerà tali beni e servizi per la vendita di beni e servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Un contribuente IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta precedente entro cinque anni dalla fine dell’anno in cui ha acquisito tale diritto.

Esenzione dalla detrazione dell’imposta pregressa

Articolo 29

Il contribuente non ha diritto a detrarre l’imposta pregressa in base a:

1) approvvigionamento, produzione e importazione di autovetture, motocicli, motocicli con sedili laterali, tricicli, quadricicli, yacht, barche e aerei, strutture per l’alloggio di tali merci, pezzi di ricambio, carburante e materiali di consumo per le loro necessità, noleggio, manutenzione, riparazioni e altri servizi legati all’uso di questi mezzi di trasporto, nonché beni e servizi legati all’uso delle strutture per l’alloggio di tali merci;

2) spese per la rappresentanza del contribuente;

3) le spese per il trasporto dei dipendenti, vale a dire di altre persone impegnate nel lavoro per venire al lavoro, cioè in uscita dal lavoro, nonché le spese per i pasti, comprese le bevande, dei dipendenti, cioè altre persone impegnate nel lavoro, escluse le spese per i pasti, comprese bevande, le persone presenti nei locali di ristorazione del creditore quando il creditore addebita un compenso su tale base.

4) ( cancellato )

In via eccezionale dal comma 1 punto 1) del presente articolo, il contribuente ha diritto alla detrazione dell’imposta pregressa se utilizza mezzi di trasporto e altri beni esclusivamente per lo svolgimento di attività:

1) fatturato e noleggio dei mezzi di trasporto menzionati e di altri beni;

2) trasporto di persone e merci o formazione degli autisti per la conduzione dei mezzi di trasporto menzionati.

Sono considerate spese di rappresentanza di cui al comma 1 punto 2) del presente articolo le spese per servizi di ospitalità, regali, esclusi quelli di minor valore, spese per vacanze, sport, intrattenimento e altre spese effettuate a beneficio di partner commerciali, potenziali partner commerciali , rappresentanti di partner commerciali e di altre persone fisiche e non esiste alcun obbligo legale in tal senso.

Ripartizione dell’imposta pregressa e detrazione fiscale proporzionale

Articolo 30

Se il contribuente utilizza beni consegnati o importati o riceve servizi, nell’ambito della sua attività, per realizzare la cifra d’affari di beni e servizi per i quali esiste il diritto a detrazione dell’imposta precedente, nonché per la cifra d’affari di beni e servizi servizi per i quali non esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente, egli è tenuto a dividere l’imposta precedente in base all’appartenenza economica nella parte che ha diritto e nella parte che non ha diritto alla detrazione dell’IVA dovuta.

Se per singoli beni consegnati o importati o per servizi ricevuti, il contribuente non può ripartire l’imposta precedente secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, e che utilizza per le necessità della sua attività, al fine di effettuare la rotazione dei beni e servizi per i quali esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente e per la cifra d’affari di beni e servizi per i quali non esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente, può detrarre una parte proporzionale dell’imposta precedente che corrisponde alla quota dell’imposta precedente fatturato di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta precedente, che non include l’IVA, in fatturato complessivo non comprensivo di IVA (di seguito: detrazione fiscale proporzionale).

La detrazione fiscale proporzionale è determinata applicando la percentuale della detrazione fiscale proporzionale all’importo dell’imposta precedente nel periodo d’imposta, ridotto degli importi determinati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l’importo della l’imposta precedente per la quale il contribuente non ha diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 29 comma 1 della presente legge.

La percentuale della detrazione fiscale proporzionale per il periodo d’imposta è determinata confrontando il fatturato di beni e servizi con diritto a detrazione dell’imposta precedente, che non include l’IVA, e il fatturato totale di beni e servizi, che non include l’IVA , effettuate dal 1° gennaio dell’anno in corso fino alla fine del periodo d’imposta per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Il fatturato di beni e servizi per determinare la percentuale di detrazione fiscale proporzionale di cui al paragrafo 4 del presente articolo non comprende:

1) turnover di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività;

2) investimenti in strutture per lo svolgimento di attività a pagamento;

3) vendite occasionali di beni immobili effettuate da un contribuente per il quale la vendita di beni immobili non costituisce la sua attività abituale;

4) turnover occasionale di servizi di cui all’articolo 25, comma 1 e comma 2, punto 5) della presente legge.

Sono considerate transazioni occasionali di beni immobili ai sensi del comma 5, punto 3) del presente articolo un massimo di due transazioni immobiliari in un anno solare.

Sono considerate operazioni occasionali dei servizi di cui al comma 5, punto 4 al massimo due operazioni di servizi di cui all’articolo 25, comma 1 della presente legge e due operazioni di servizi di cui all’articolo 25, comma 2, punto 5) della presente legge in un anno solare. ) di questo articolo.

Nell’ultimo periodo fiscale, ovvero nell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare, il contribuente IVA corregge la detrazione fiscale proporzionale applicando la percentuale della detrazione fiscale proporzionale all’importo dell’imposta precedente di tutti i periodi fiscali dell’anno solare .

Eccezionalmente, se la percentuale determinata della detrazione fiscale proporzionale dal paragrafo 4 del presente articolo è almeno del 98%, il contribuente non è obbligato a dividere l’imposta precedente in conformità con questa legge.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di determinazione e correzione della detrazione fiscale proporzionale.

Correzione della detrazione dell’imposta precedente in caso di modifica della base

Articolo 31

Se la base per la cifra d’affari imponibile di beni e servizi:

1) ridurre, il contribuente a cui è stata effettuata la vendita di beni e servizi è tenuto, in conformità a tale modifica, a correggere la detrazione dell’imposta precedente che ha realizzato su tale base;

2) aumento, il contribuente a cui è stata effettuata la cessione di beni e servizi può, in conformità a tale modifica, correggere la detrazione dell’imposta precedente che ha realizzato su tale base.

La correzione della precedente detrazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al destinatario di beni o servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge.

La rettifica della detrazione dell’imposta precedente viene effettuata sulla base della riduzione dell’acconto, nonché sulla base dello storno della fattura e degli altri documenti del precedente partecipante al traffico che influiscono sulla detrazione dell’imposta precedente .

Un contribuente IVA che ha rettificato – ridotto la detrazione dell’imposta precedente può presentare una notifica di tale correzione al contribuente IVA – il precedente partecipante all’operazione, cioè il destinatario dell’anticipo se ha ricevuto un documento di riduzione da quel contribuente IVA nel caso in cui sussista l’obbligo di rilasciare un documento di riduzione ai sensi della presente legge.

La rettifica della detrazione dell’imposta pregressa dal comma 1 del presente articolo è effettuata anche sulla base di copia autenticata del verbale della transazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 21, comma. 3 e 5 della presente legge.

La correzione della precedente detrazione fiscale viene effettuata nel periodo fiscale in cui è stata modificata la base imponibile.

Il Ministro regola più dettagliatamente il metodo di correzione della detrazione dell’imposta precedente in caso di modifica della base.

Correzione della detrazione dell’imposta precedente in base alla decisione dell’autorità fiscale o doganale

Articolo 31a

Se, nella procedura di controllo, l’autorità fiscale ha stabilito un debito IVA per la transazione di beni e servizi, il contribuente IVA che ha ricevuto i beni e i servizi può correggere la detrazione dell’imposta precedente se l’importo dell’IVA calcolato dall’autorità fiscale è stato pagato al contribuente IVA che gli ha realizzato una cifra d’affari di beni e servizi.

Se la decisione di cui al comma 1 del presente articolo è annullata, modificata o revocata nella parte che ha determinato l’obbligo IVA, il contribuente IVA che ha eseguito l’operazione di beni e servizi è tenuto a darne comunicazione scritta al destinatario dei beni e servizi .

Sulla base della notifica scritta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il destinatario di beni e servizi è tenuto a correggere la detrazione dell’imposta precedente.

Se, nella procedura di controllo, l’autorità fiscale ha stabilito con decisione un obbligo basato sull’IVA per la fornitura completata di beni e servizi a un contribuente IVA – debitore d’imposta di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto 3), cioè paragrafo 2 di questa legge, tale contribuente può correggere la detrazione dell’imposta precedente se ha pagato l’importo dell’IVA determinato dall’autorità fiscale competente.

Se la decisione di cui al comma 4 del presente articolo è annullata, modificata o revocata nella parte che determinava l’obbligo sulla base dell’IVA, il contribuente è tenuto a correggere su tale base la detrazione dell’imposta precedente.

Se, durante la procedura di controllo, l’autorità fiscale ha accertato che il contribuente ha calcolato l’IVA come se fosse un debitore d’imposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 3) e paragrafo 2 della presente legge e ha dichiarato l’IVA calcolata come imposta precedente , l’autorità fiscale effettua una correzione mediante decisione di detrazione dell’imposta precedente, sulla base della quale il contribuente IVA ha il diritto di ridurre l’IVA calcolata.

Se il provvedimento di cui al comma 6 del presente articolo è annullato, modificato o revocato nella parte che rettificava l’imposta precedente, il contribuente è tenuto a dichiarare l’IVA dovuta su tale base.

Se l’IVA sull’importazione di beni, detratta come imposta precedente, viene ridotta, rimborsata o il contribuente viene liberato dall’obbligo di pagare, il contribuente è tenuto, sulla base del documento doganale o della decisione dell’autorità doganale, a correggere la detrazione dell’imposta precedente in conformità a tale modifica.

La rettifica della precedente detrazione fiscale viene effettuata nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la variazione.

Rettifica della detrazione dell’imposta pregressa per attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività

Articolo 32

Un contribuente che ha ottenuto il diritto a detrarre l’imposta pregressa sulla base dell’acquisizione di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività, nonché investimenti in strutture proprie o di terzi, ad eccezione degli investimenti relativi alla regolare manutenzione delle strutture (di seguito : investimenti in impianti), è tenuto a correggere la detrazione dell’imposta pregressa se cessa di soddisfare le condizioni per l’esercizio di tale diritto, entro un periodo inferiore a cinque anni dal momento del primo utilizzo delle attrezzature, dieci anni dal momento del primo uso edilizio, ovvero dieci anni dal momento del completamento degli investimenti edilizi.

La rettifica della detrazione dell’imposta pregressa è effettuata per un periodo pari alla differenza tra i termini di cui al comma 1 del presente articolo e il periodo in cui il contribuente ha soddisfatto le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Il contribuente non è tenuto a rettificare la detrazione dell’imposta pregressa nel caso di:

1) fatturato di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa;

2) investimenti in strutture per lo svolgimento di attività per le quali richiede un compenso;

3) trasferimento di beni o parte di beni di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge.

Nel caso di trasferimento dall’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge, i termini di cui al comma 1 del presente articolo non sono interrotti.

L’acquirente dell’immobile di cui al comma 3, punto 3) del presente articolo rettifica la detrazione dell’imposta pregressa per impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività, vale a dire gli investimenti in strutture per lo svolgimento delle attività, effettuati dal cedente dell’immobile se cessa che soddisfino le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Il Ministro regola più dettagliatamente cosa sono considerate attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività e investimenti in strutture ai sensi della presente legge, nonché le modalità di attuazione della correzione della detrazione dell’imposta pregressa.

Successiva acquisizione del diritto alla detrazione dell’imposta pregressa per attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività

Articolo 32 bis

Un contribuente IVA che non aveva diritto a detrazione dell’imposta precedente sulla base dell’acquisizione di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività e investimenti in strutture può esercitare il diritto a detrarre parte dell’imposta precedente se soddisfa le condizioni per esercitare l’imposta precedente diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo può esercitare il diritto a detrarre parte dell’imposta pregressa in proporzione al periodo pari alla differenza tra le scadenze di cui al comma 1 del presente articolo e il periodo in cui il contribuente non ha effettuato soddisfino le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

L’acquirente dei beni di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge può esercitare il diritto di detrarre parte dell’imposta pregressa per attrezzature e impianti destinati allo svolgimento di attività, cioè per investimenti in impianti, in base ai quali il cedente dell’immobile non aveva diritto alla detrazione dell’imposta pregressa, se acquisisce le condizioni per esercitare tale diritto nei termini di cui al comma 1 del presente articolo e se il cedente dell’immobile gli fornisce le informazioni necessarie per l’esercizio il diritto alla detrazione dell’imposta precedente.

Nel caso di trasferimento dall’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge, i termini di cui al comma 1 del presente articolo non sono interrotti.

Se un contribuente IVA che ha esercitato il diritto a detrazione parziale dell’imposta precedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cessa di soddisfare le condizioni per esercitare il diritto a detrazione dell’imposta precedente prima della scadenza dei termini prescritti, è tenuto a correggere la detrazione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 32 della presente legge in proporzione al periodo in cui non soddisfa i requisiti per la detrazione dell’imposta precedente.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di determinazione della parte dell’imposta precedente di cui al comma 2 del presente articolo.

Acquisire il diritto alla detrazione dell’imposta precedente al momento dell’iscrizione per l’obbligo di pagare l’IVA

Articolo 32 ter

Una persona che è registrata per l’obbligo di pagare l’IVA ai sensi di questa legge ha il diritto di detrarre l’imposta precedente per i beni che possiede il giorno precedente il giorno dell’inizio dell’attività IVA e che ha acquistato nel periodo di 12 mesi prima dell’inizio dell’attività IVA, alle condizioni che:

1) ha effettuato un inventario dei beni e ha presentato l’elenco dell’inventario all’autorità fiscale al momento della presentazione della domanda IVA (di seguito: domanda probatoria);

2) ha una fattura emessa da un precedente partecipante alla transazione, un contribuente IVA, in cui è indicata l’IVA calcolata per la vendita di beni, vale a dire un documento doganale sull’importazione completata di beni e l’importo dell’IVA calcolata per l’importazione di tali beni;

3) ha pagato la fattura al fornitore dei beni, il contribuente IVA, vale a dire che l’IVA è stata pagata durante l’importazione.

Si ritiene che l’attività IVA di cui al comma 1 del presente articolo, e ai sensi di tale legge, abbia inizio il giorno successivo a quello in cui è sorto l’obbligo di registrazione per l’obbligo di pagare l’IVA, cioè il giorno della decisione in merito l’obbligo di pagare l’IVA.

Il contribuente IVA acquisisce il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa per i beni di cui al comma 1 del presente articolo nel periodo d’imposta in cui ha effettuato vendite con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa di tali beni, cioè dei beni prodotti o composti di quei beni.

Non sono considerati beni di cui al comma 1 del presente articolo i beni che costituiscono attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività ai sensi della presente legge.

L’elenco di censimento di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo contiene in particolare dati sulla tipologia, quantità e data di acquisizione dei beni, sul prezzo di acquisto dei beni senza IVA e sull’importo dell’IVA calcolata.

VIII PROCEDURA FISCALE SPECIALE

Piccoli contribuenti

Articolo 33

È considerato contribuente piccolo, ai sensi della presente legge, colui che commercia beni e servizi nel territorio della Repubblica e/o all’estero, ed il cui fatturato complessivo di beni e servizi negli ultimi 12 mesi non supera 8.000.000 dinari, cioè chi svolge l’attività, stima che nei prossimi 12 mesi non raggiungerà un fatturato complessivo superiore a 8.000.000 di dinari.

Un piccolo contribuente non calcola l’IVA per le transazioni di beni e servizi, non ha il diritto di dichiarare l’IVA nelle fatture, non ha il diritto di detrarre l’imposta precedente e non è obbligato a conservare i registri prescritti da questa legge.

Il piccolo contribuente può optare per l’obbligo di pagare l’IVA presentando all’autorità fiscale competente la dichiarazione verbale prescritta ai sensi della presente legge, nel qual caso acquisisce i diritti e gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché altri diritti e obblighi che il contribuente ha ai sensi di questa legge.

Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l’obbligo di versare l’IVA dura almeno due anni.

Decorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, il contribuente può presentare all’autorità fiscale competente una richiesta di cessazione dell’obbligo di versare l’IVA.

Per fatturato totale di cui al comma 1 del presente articolo si intende il fatturato di beni e servizi di cui all’articolo 28, comma 1, punto. 1) e 2) della presente legge, ad eccezione del fatturato di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività e degli investimenti in strutture per lo svolgimento di attività per cui è previsto il pagamento di un compenso (di seguito: fatturato totale).

Agricoltori

Articolo 34

Le persone fisiche che sono proprietari, affittuari e altri utilizzatori di terreni agricoli e forestali e le persone fisiche iscritte come conduttori, cioè i soci delle aziende agricole, nel registro delle aziende agricole ai sensi del regolamento che disciplina l’iscrizione delle aziende agricole (di seguito: agricoltori ), hanno diritto a una compensazione basata sull’IVA (di seguito: compensazione IVA), alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

La compensazione IVA è concessa agli agricoltori che vendono prodotti agricoli e forestali, ovvero servizi agricoli ai contribuenti.

Se gli agricoltori vendono beni e servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il contribuente è tenuto a calcolare la compensazione IVA nella misura dell’8% sul valore dei beni e servizi ricevuti, per il quale emette un documento di calcolo (di seguito: ricevuta), nonché di pagare in contanti la compensazione IVA calcolata agli agricoltori (tramite versamento su un conto corrente o di risparmio).

Se il valore dei beni o servizi ricevuti successivamente aumenta o diminuisce, il creditore rilascia all’agricoltore una ricevuta se il valore dei beni o servizi ricevuti è aumentato, o un documento di riduzione se il valore dei beni o servizi ricevuti è diminuito.

I contribuenti di cui al paragrafo 3 di questo articolo hanno il diritto di detrarre l’importo della compensazione IVA come imposta precedente, a condizione che abbiano pagato all’agricoltore la compensazione IVA e il valore dei beni e servizi ricevuti.

Un agricoltore il cui fatturato totale di beni e servizi negli ultimi 12 mesi non supera 8.000.000 di dinari non calcola l’IVA sul fatturato di beni e servizi, non ha il diritto di dichiarare l’IVA nelle fatture, non ha il diritto di detrazione l’imposta precedente e non è obbligato a conservare la documentazione prescritta da questa legge.

L’agricoltore può optare per l’obbligo di pagare l’IVA presentando all’autorità fiscale la dichiarazione di registrazione prescritta ai sensi di questa legge, e in tal caso acquisisce i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nonché altri diritti e obblighi che il contribuente IVA ha ai sensi di questa legge.

Nel caso di cui al comma 7 del presente articolo, l’obbligo di versare l’IVA dura almeno due anni.

Decorso il termine di cui al comma 8 del presente articolo, il contribuente può presentare all’amministrazione finanziaria una richiesta di cessazione dell’obbligo di versare l’IVA.

Agenzia turistica

Articolo 35

Un’agenzia turistica, ai sensi di questa legge, è considerata un creditore che fornisce servizi turistici ai viaggiatori e agisce per proprio conto nei loro confronti e riceve beni e servizi da altri creditori per l’organizzazione del viaggio, che sono utilizzati direttamente dai viaggiatori (di seguito: precedenti servizi turistici).

I servizi turistici forniti da un’agenzia turistica sono considerati, ai sensi di questa legge, un servizio unico.

Il luogo di fatturato di un servizio turistico unico è il luogo in cui il prestatore di servizi ha la propria sede o un’unità operativa stabile se la rotazione dei servizi è effettuata a partire da un’unità aziendale permanente che non è situata nel luogo in cui il prestatore di servizi ha la propria sede sede.

La base del servizio turistico unico fornito dall’agenzia di viaggi è l’importo che rappresenta la differenza tra il compenso totale pagato dal viaggiatore e i costi effettivi pagati dall’agenzia di viaggi per i servizi turistici precedenti, con la detrazione dell’IVA contenuta in tale differenza .

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 4 della presente legge, il valore di cui all’articolo 18 della presente legge sarà considerato come il risarcimento totale ai sensi del comma 4 della presente legge.

L’agenzia turistica può determinare la base ai sensi del par. 4. e 5. del presente articolo per i gruppi di servizi turistici ovvero per tutti i servizi turistici prestati nel periodo d’imposta.

L’agenzia di viaggio per servizi turistici di cui al comma 1 del presente articolo non può dichiarare l’IVA nelle fatture o in altri documenti e non ha diritto di detrarre l’imposta pregressa sulla base dei precedenti servizi turistici risultanti in fattura.

Beni usati, opere d’arte, da collezione e d’antiquariato

Articolo 36

Il contribuente che tratta beni usati, compresi autoveicoli usati, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato, può determinare come base la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene (di seguito: imposizione della differenza), con detrazione dell’IVA contenuto in quelle differenze.

È considerato creditore di cui al comma 1 del presente articolo il creditore che, nell’ambito della sua attività e al fine della rivendita, si procura nella Repubblica o importa i beni di cui al comma 1 del presente articolo.

La base di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applica se, al momento dell’acquisto di beni, il fornitore non ha dovuto l’IVA o ha utilizzato la tassazione della differenza di cui al paragrafo 1 di questo articolo, nonché in caso di importazione di beni su cui è stata applicata l’IVA calcolato e pagato.

Nei casi di cui all’articolo 4, comma 4, della presente legge, per il calcolo della differenza viene considerato come prezzo di vendita il valore di cui all’articolo 18, comma 1. 1 e 3 della presente legge.

Nel caso della cifra d’affari di beni di cui al comma 1 del presente articolo, soggetta a tassazione differenziale, il contribuente non può dichiarare l’IVA nelle fatture o in altri documenti.

Il contribuente non ha diritto a detrarre l’imposta precedente per i beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati importati, nonché per i beni e servizi direttamente correlati ai beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo , il cui fatturato è soggetto a tassazione differenziale.

I beni usati di cui al comma 1 del presente articolo non sono considerati materie prime seconde di cui all’articolo 10, comma 2, punto 1) della presente legge.

Il debitore di cui al paragrafo 2 del presente articolo che effettua la rotazione dei beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per il quale determina la base ai sensi dell’articolo 17, vale a dire l’articolo 18, par. 1. e 3. della presente legge e le cifre d’affari dei beni di cui al comma 1. del presente articolo, per le quali applica la tassazione della differenza, è tenuto a riportare separatamente nei suoi registri i dati di tali cifre d’affari.

Il ministro regola nel dettaglio cosa sono considerati beni d’occasione, opere d’arte, da collezione e d’antiquariato dal comma 1 del presente articolo.

Responsabilità fiscale per i crediti riscossi

Articolo 36 bis

Un contribuente IVA il cui fatturato totale di beni e servizi negli ultimi 12 mesi non supera i 50.000.000 di dinari e che durante tale periodo è stato registrato ininterrottamente per l’obbligo di pagare l’IVA può presentare una richiesta all’autorità fiscale competente per l’approvazione del pagamento di l’obbligo fiscale sulla base del credito riscosso per il fatturato di beni e servizi (di seguito: sistema di fatturazione), a condizione che:

1) ha presentato dichiarazioni dei redditi ai fini IVA entro il termine prescritto nei 12 mesi precedenti;

2) nei 12 mesi precedenti non sono cessate le condizioni per il calcolo dell’IVA secondo il sistema di riscossione, ovvero il contribuente IVA non ha smesso di utilizzare il sistema di riscossione su sua richiesta.

La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata all’autorità fiscale competente, che verifica l’adempimento dei requisiti per il sistema di riscossione e rilascia un certificato di approvazione del sistema di riscossione.

Il contribuente IVA applica il sistema di riscossione dal primo giorno del periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta in cui ha ricevuto la conferma di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Un contribuente IVA che è stato approvato dall’autorità fiscale competente per l’applicazione del sistema di riscossione:

1) calcola l’IVA sulla cifra d’affari di beni e servizi, emette una fattura ai sensi della presente legge in cui indica l’IVA calcolata e dichiara di applicare il sistema di fatturazione per quella cifra d’affari di beni e servizi;

2) paga l’obbligo fiscale di cui al punto 1) del presente paragrafo per il periodo d’imposta in cui ha riscosso il credito, cioè la parte del credito per la cifra d’affari completata di beni e servizi, nella parte del credito riscosso;

3) ha diritto alla detrazione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28, par. 1, 2 e 4 di questa legge, a condizione che abbia pagato l’obbligazione per la vendita di beni e servizi al precedente partecipante all’operazione, nella parte dell’obbligazione pagata, cioè che l’IVA sia stata pagata sull’importazione delle merci.

In deroga al comma 4 del presente articolo, il sistema di fatturazione non si applica:

1) fatturato dei beni di cui all’articolo 4, comma 3, n 7) e 7a) della presente legge;

2) trasferimento totale o parziale dell’immobile, salvo il trasferimento di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge;

3) fatturato di beni e servizi per i quali il contribuente IVA è debitore d’imposta di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2. e 4. della presente legge;

4) fatturato di beni e servizi ai sensi dell’art. 35 e 36 della presente legge;

5) transazioni di beni e servizi effettuate da parti correlate ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società.

Se il contribuente IVA non riscuote il credito per la vendita di beni e servizi entro sei mesi dal giorno in cui ha effettuato la vendita, è tenuto a pagare l’imposta dovuta sulla base di tale vendita per il periodo d’imposta in cui il periodo di sei mesi è scaduto.

Il sistema di fatturazione termina il primo giorno del periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta in cui:

1) il contribuente ha presentato all’autorità fiscale competente una dichiarazione relativa alla cessazione del sistema di riscossione;

2) si sono verificate circostanze a causa delle quali il contribuente IVA non sarebbe stato approvato per il sistema di riscossione da parte dell’autorità fiscale competente al momento della presentazione di una richiesta di approvazione di questo sistema.

L’autorità fiscale competente rilascia un certificato sulla cessazione del sistema di riscossione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

In deroga al comma 7 del presente articolo, il regime di riscossione cessa anche nel caso di presentazione di richiesta di cancellazione dalle scritture IVA il giorno di cessazione dell’attività IVA.

Quando il sistema di riscossione cessa, il contribuente è tenuto a pagare l’imposta dovuta per la vendita di beni e servizi per i quali non ha riscosso il credito nell’ultimo periodo fiscale, vale a dire il periodo in cui ha cessato l’attività IVA e in cui è stato applicato il sistema di riscossione e ha diritto all’IVA calcolata dal precedente partecipante alla transazione al quale non ha pagato l’obbligo per la transazione di beni e servizi sarà detratto come imposta precedente in conformità con questa legge.

Il ministro regola più in dettaglio ciò che è considerata la riscossione dei crediti dal paragrafo 1 di questo articolo.

Oro da investimento

Articolo 36 ter

L’oro da investimento, ai sensi di questa legge, è considerato:

1) oro in forma di lingotti o lingotti, massa accettata sul mercato dei metalli preziosi, titolo pari o superiore a 995 millesimi (995/1000), indipendentemente dal fatto che il valore dell’oro sia espresso tramite titoli;

2) monete d’oro con titolo pari o superiore a 900 millesimi (900/1000), coniate dopo il 1800, che hanno o avevano corso legale nel Paese d’origine, e che vengono solitamente vendute ad un prezzo non superiore a 80 % del valore dell’oro sul mercato libero contenuto nelle monete.

L’oro da investimento, ai sensi di questa legge, non è considerato oro monetario.

Si ritiene che le monete d’oro di cui al comma 1, punto 2) del presente articolo, ai sensi della presente legge, non sono considerate oggetti da collezione ai sensi dell’articolo 36 della presente legge e che non vengono vendute per scopi numismatici.

L’IVA non è dovuta su:

1) circolazione e importazione di oro da investimento, compreso oro da investimento il cui valore è indicato in certificati di oro assegnato o non assegnato, oro negoziato tramite un conto di scambio di oro, compresi prestiti e scambi di oro (operazioni di swap) che implicano il diritto di proprietà o crediti in relazione all’oro, nonché attività in relazione all’oro da investimento basate su futures e contratti a termine, il cui risultato è il trasferimento del diritto di disposizione o del diritto di reclamo in relazione all’oro da investimento;

2) fatturato dei servizi di un intermediario che commercia oro da investimento in nome e per conto del mandante.

In deroga al comma 4 del presente articolo, il contribuente può decidere che l’IVA venga calcolata sulla vendita di oro da investimento presentando una comunicazione all’autorità fiscale competente, se:

1) produce oro da investimento, ovvero trasforma l’oro in oro da investimento e lo vende a un altro contribuente IVA;

2) nell’ambito della propria attività, commercia oro per scopi industriali e commercia oro da investimento ad un altro contribuente IVA.

Il contribuente dell’operazione di oro da investimento di cui al comma 5 del presente articolo è il contribuente IVA nei confronti del quale è stata effettuata l’operazione.

Se il contribuente di cui al comma 5 del presente articolo ha deciso di calcolare l’IVA sulla vendita di oro da investimento, il diritto di decidere di calcolare l’IVA, di cui presenta comunicazione all’autorità fiscale competente, spetta anche all’intermediario che effettua la vendita dei servizi di cui al comma 4, punto 2) del presente articolo.

Quando il contribuente IVA dal par. 5 e 7 di questo articolo decidono sul calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento e sulla vendita di servizi di intermediazione per la vendita di oro da investimento, il calcolo dell’IVA viene effettuato a partire dal periodo d’imposta successivo alla fine del periodo d’imposta in cui è stata presentata la notifica all’autorità fiscale competente.

Il contribuente che commercia oro da investimento sul quale non è pagata l’IVA ai sensi del presente articolo ha diritto a detrarre l’IVA calcolata per:

1) cifra d’affari di oro da investimento effettuata dal contribuente IVA di cui al comma 5 del presente articolo;

2) fatturato o importazione di oro destinato alla trasformazione in oro da investimento;

3) fatturato dei servizi relativi alla modifica della forma, della massa o del titolo dell’oro, ovvero dell’oro da investimento.

Un contribuente IVA che vende oro da investimento sul quale non viene pagata IVA ai sensi del presente articolo e che produce oro da investimento o trasforma l’oro in oro da investimento, ha il diritto di detrarre come imposta precedente l’IVA calcolata per la vendita di beni e servizi , cioè pagato all’importazione di beni, che sono direttamente collegati alla produzione o alla lavorazione di quell’oro.

Il contribuente IVA di cui al par. 5. e 7. del presente articolo, che ha optato per il calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento e sulla vendita di servizi di intermediazione nella vendita di oro da investimento, ha diritto a detrarre l’imposta precedente ai sensi di questa legge.

Un contribuente IVA che vende oro da investimento è tenuto a emettere fatture per la vendita di oro da investimento, a tenere registri di tutte le attività relative all’oro da investimento, in particolare delle persone a cui ha venduto oro da investimento, nonché a tenere registri in conformità con questa legge.

Il Ministro regola più in dettaglio le modalità e la procedura per la presentazione della notifica di determinazione per il calcolo dell’IVA dei contribuenti IVA dal par. 5 e 7 del presente articolo, il contenuto dei conti e delle registrazioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo.

IX OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI NEL TRASFERIMENTO DI BENI E SERVIZI

Articolo 37

Il contribuente IVA è tenuto a:

1) presentare una domanda probatoria;

2) emette fatture sul fatturato completo di beni e servizi e prepara fatture interne;

3) conserva registrazioni che assicurano il controllo della determinazione dell’imposta dovuta;

4) calcola e paga l’IVA e presenta le dichiarazioni dei redditi;

5) presenta le comunicazioni all’autorità fiscale ai sensi della presente legge.

Iscrizione e cancellazione dal registro dei contribuenti IVA

Articolo 38

Il contribuente che negli ultimi 12 mesi ha realizzato una cifra d’affari complessiva superiore a 8.000.000 di dinari è tenuto a presentare una relazione probatoria all’autorità fiscale entro cinque giorni dal giorno della cifra d’affari.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo non ha presentato istanza probatoria entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare istanza probatoria trascorso tale termine, ovvero sarà presentata dall’amministrazione finanziaria d’ufficio.

Il contribuente di cui al comma 2 del presente articolo ha diritto alla detrazione dell’imposta pregressa ai sensi della presente legge, per gli acquisti di beni e servizi, compreso l’acconto, a partire dal giorno di presentazione della domanda di registrazione.

La domanda di registrazione viene presentata anche da un piccolo contribuente, cioè da un agricoltore che ha optato per l’obbligo di pagare l’IVA.

L’autorità fiscale rilascia al contribuente un certificato di registrazione IVA.

Il contribuente è tenuto a indicare il codice fiscale (di seguito: PIB) in tutti i documenti ai sensi di questa legge.

Articolo 38 bis

Su richiesta del contribuente che negli ultimi 12 mesi non ha realizzato una cifra d’affari complessiva superiore a 8.000.000 di dinari, compresi i contribuenti di cui all’articolo 33 comma 5 e all’articolo 34 comma 8 della presente legge, per la cessazione dell’obbligo di pagamento IVA, l’Agenzia delle Entrate esegue la procedura e rilascia un certificato di cancellazione dal registro IVA.

Prima della cancellazione dal registro delle imprese, vale a dire da un altro registro previsto dalla legge (di seguito: registro) presso l’autorità preposta alla tenuta del registro, il contribuente IVA che cessa di esercitare l’attività è tenuto, al più tardi entro 15 giorni prima di presentare l’istanza di cancellazione dal registro, presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di cancellazione dal registro dei contribuenti IVA.

La richiesta di cancellazione dalle scritture IVA di cui al par. 1 e 2 del presente articolo devono contenere informazioni sulla data di cessazione delle attività IVA.

Nel caso in cui un contribuente IVA cessa di esistere a causa di un cambiamento di status ai sensi della legge che disciplina le società, il paragrafo 2 di questo articolo non si applica, ma il successore legale di quel contribuente IVA presenta una notifica all’autorità fiscale circa la cambiamento di stato implementato entro 15 giorni dall’implementazione del cambiamento di stato.

L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene informazioni sulla data di attuazione del cambiamento di stato.

L’autorità fiscale conduce la procedura e rilascia un certificato di cancellazione dai registri IVA.

L’organismo preposto alla tenuta del registro non può cancellare il creditore dal registro senza la conferma di cui al comma 6 del presente articolo.

Il certificato di cui all’articolo 38, comma 3 e comma 6 del presente articolo contiene le seguenti informazioni:

1) nome, cioè nome, cognome e indirizzo del creditore;

2) la data di emissione della conferma di avvenuta registrazione ai fini IVA, ovvero di cancellazione dal registro IVA;

3) PIB;

4) data di inizio attività IVA e di registrazione ai fini IVA, ovvero data di cancellazione dai registri IVA.

L’autorità fiscale conserva i registri di tutti i contribuenti IVA ai quali sono stati rilasciati i certificati di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 39

(Eliminato)

Articolo 40

Il contribuente che ha presentato richiesta di cancellazione dal registro IVA è tenuto, nel giorno di cessazione dell’attività IVA:

1) fare un inventario dei beni, comprese le attrezzature, le strutture per lo svolgimento delle attività e gli investimenti in strutture, nonché gli anticipi concessi, sulla base dei quali aveva il diritto di detrarre l’imposta precedente ai sensi della presente legge, e di preparare un elenco di inventario;

2) correggere la detrazione dell’imposta precedente per attrezzature, impianti e investimenti in strutture in conformità con questa legge;

3) determinare l’importo dell’imposta precedente per le merci, ad eccezione delle merci di cui al punto 2) del presente paragrafo, e l’anticipo.

L’importo della detrazione corretta dell’imposta precedente e l’importo dell’imposta precedente di cui al paragrafo 1. punto. 2) e 3) del presente articolo sono dichiarati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi a rettifica della detrazione dell’imposta pregressa ai sensi della presente legge.

Il contribuente presenta l’elenco di censimento di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo il giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 41

Il Ministro prescrive il modulo di richiesta di iscrizione e la procedura di iscrizione e cancellazione dal registro dei contribuenti IVA, nonché il contenuto dell’elenco censimento di cui all’articolo 40, comma 3, della presente legge.

Emissione fatture e creazione fatture interne

Articolo 42

Il creditore è tenuto a emettere fattura per ogni fatturato di beni e servizi.

In caso di fornitura di servizi limitati o illimitati la cui durata è superiore a un anno, deve essere emessa una fattura periodica, fermo restando che il periodo per il quale viene emessa la fattura non può essere superiore a un anno.

Obbligo di emettere fatture dal par. 1 e 2 di questo articolo esiste anche se il debitore riscuote il compenso o parte del compenso prima che abbia avuto luogo la vendita dei beni e dei servizi (pagamento anticipato), con il fatto che gli acconti comprensivi di IVA vengono detratti dalla fattura finale.

In particolare la fattura contiene le seguenti informazioni:

1) nome, indirizzo e PIB del pagatore – l’emittente della fattura;

2) luogo e data di emissione e numero progressivo della fattura;

3) nome, indirizzo e codice identificativo del pagatore – destinatario della fattura;

4) tipo e quantità della merce consegnata o tipo e portata dei servizi;

5) data della vendita di beni e servizi e importo degli acconti;

6) l’importo base;

7) l’aliquota fiscale applicabile;

8) l’importo dell’IVA calcolato sulla base;

9) una nota sulla disposizione della presente legge in base alla quale non è stata calcolata l’IVA;

10) si precisa che per la vendita di beni e servizi viene applicato il sistema di fatturazione.

Il contribuente emette fattura elettronica ai sensi della legge sulla fatturazione elettronica, fattura fiscale ai sensi della legge sulla fiscalità, fattura in formato cartaceo, cioè fattura elettronica, ad eccezione delle fatture elettroniche e delle fatture fiscali, se presenti è il consenso del destinatario ad accettare la fattura in formato elettronico.

La fattura in formato cartaceo di cui al comma 5 del presente articolo è emessa in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dall’emittente della fattura, e gli altri sono consegnati al destinatario dei beni e dei servizi.

La fattura in formato elettronico di cui al comma 5 del presente articolo è emessa come documento informatico a norma di legge.

Il contribuente IVA non emette fattura per la vendita di beni e servizi per i quali l’autorità fiscale ha determinato l’obbligo di pagare l’IVA.

Sulla base del fatturato dei beni e dei servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge, gli anticipi, gli aumenti della base del fatturato, ovvero le riduzioni della base del fatturato e le riduzioni degli acconti, viene redatto un conto interno.

Articolo 43

La fattura di cui all’articolo 42, comma 1, della presente legge è anche un documento di fatturazione emesso dal contribuente destinatario di beni e servizi, nel quale viene calcolato il corrispettivo della cessione di beni e servizi, se:

1) il pagatore: il destinatario di beni e servizi ha il diritto di dichiarare l’IVA nella fattura;

2) tra il debitore che emette e il creditore che riceve il documento contabile c’è un accordo secondo cui la contabilizzazione del fatturato di beni e servizi viene effettuata dal destinatario dei beni e servizi;

3) il documento di fatturazione è stato consegnato al creditore che ha consegnato il bene o il servizio;

4) il contribuente che ha fornito i beni e i servizi ha concordato per iscritto l’IVA indicata, tranne il caso in cui il contribuente non è debitore fiscale per i beni e i servizi consegnati ai sensi della presente legge.

Articolo 44

Un contribuente IVA che ha emesso una fattura con l’IVA indicata è tenuto a pagare l’IVA indicata.

Se il contribuente annulla la fattura dal paragrafo 1 del presente articolo, riduce l’importo di base e l’importo dell’IVA può essere ridotto se:

1) emesso una nuova fattura ai sensi della presente legge, nel caso in cui sussista l’obbligo di emettere fattura;

2) dispone di un documento del destinatario della fattura – un contribuente IVA o una persona avente diritto al rimborso dell’IVA ai sensi di questa legge, in cui si afferma che l’IVA indicata nella fattura dal paragrafo 1 di questo articolo non è stata utilizzata come imposta pregressa, cioè che per quell’importo l’IVA non era e non verrà presentata alcuna richiesta di rimborso IVA, nel caso in cui la fattura sia emessa a favore di un contribuente IVA o di un avente diritto al rimborso IVA.

La riduzione dell’importo dell’IVA dal paragrafo 2 del presente articolo viene effettuata per il periodo d’imposta per il quale sono soddisfatte le condizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

I requisiti di cui al comma 2 del presente articolo si considerano soddisfatti per il periodo d’imposta se il contribuente adempie entrambi i requisiti di cui al comma 2 entro il giorno precedente il giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi per quel periodo d’imposta, e non oltre il 10° giorno del il mese solare successivo al periodo d’imposta di cui al presente articolo.

Una persona che dichiara l’IVA in fattura, e non è un contribuente, è tenuta a pagare l’IVA indicata.

La persona di cui al paragrafo 5 del presente articolo non ha il diritto di rettificare l’importo dell’IVA indicato.

Articolo 45

Il ministro regola più dettagliatamente in quali casi non vi è obbligo di emettere fatture o alcuni dati nella fattura possono essere omessi, cioè sono previste ulteriori semplificazioni in relazione all’emissione delle fatture, nonché alla preparazione delle fatture interne.

Obbligo di tenuta dei registri

Articolo 46

Il contribuente è tenuto, ai fini del corretto calcolo e versamento dell’IVA, a tenere registrazioni che ne garantiscano il controllo.

Il Ministro regola più dettagliatamente la forma, il contenuto e le modalità della tenuta dei registri.

Articolo 47

Il contribuente è tenuto a conservare i registri di cui all’articolo 46 della presente legge e la documentazione in base alla quale conserva tali registri fino alla scadenza del termine di prescrizione per la determinazione e la riscossione dell’IVA, cioè almeno dieci anni dopo la fine dell’anno solare dal momento del primo utilizzo degli impianti e la fine dell’investimento negli impianti di cui all’articolo 32 della presente legge.

Periodo d’imposta, dichiarazione dei redditi preliminare e dichiarazione dei redditi, calcolo e pagamento dell’IVA

Articolo 48

Il periodo fiscale per il calcolo dell’IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’IVA è il mese di calendario per i contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno realizzato un fatturato totale superiore a 50.000.000 di dinari, nonché per i contribuenti di cui all’articolo 36a di questo legge.

Il periodo fiscale per il calcolo dell’IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’IVA è il trimestre solare per i contribuenti che negli ultimi 12 mesi hanno realizzato un fatturato totale inferiore a 50.000.000 di dinari, ad eccezione dei contribuenti di cui all’articolo 36a di questo legge.

Per il contribuente di cui al paragrafo 1 del presente articolo che ha realizzato negli ultimi 12 mesi un fatturato inferiore a 50.000.000 di dinari, il periodo d’imposta è il trimestre solare a partire dal mese successivo alla fine del trimestre solare.

Per il contribuente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che nel trimestre solare ha realizzato negli ultimi 12 mesi un fatturato complessivo superiore a 50.000.000 di dinari, il periodo d’imposta è il mese solare a partire dal mese successivo alla fine del trimestre solare. .

Il contribuente di cui al comma 2 del presente articolo può presentare all’autorità fiscale una richiesta di modifica del periodo d’imposta in un mese solare, a partire dal 20 dicembre e fino al 31 dicembre dell’anno in corso per l’anno solare successivo.

Per i contribuenti che avviano un’attività IVA per la prima volta nell’anno solare in corso, indipendentemente dal giorno di iscrizione per l’esercizio di attività, quando si tratta di un contribuente che si iscrive per l’esercizio di attività, il periodo d’imposta relativo a quello corrente e successivo l’anno solare è un mese solare.

Per un contribuente non debitore IVA il periodo fiscale è un mese solare.

Il Ministro regola più in dettaglio le modalità e la procedura per la modifica del periodo d’imposta dal paragrafo 5 del presente articolo, nonché il periodo di tempo durante il quale il periodo d’imposta è stato modificato.

Articolo 49

Il contribuente è tenuto a calcolare l’IVA per il periodo d’imposta corrispondente sulla base del fatturato di beni e servizi realizzato in tale periodo, se per essi è sorta una passività fiscale in conformità con questa legge, e il contribuente è allo stesso tempo anche debitore d’imposta .

Nel calcolo dell’IVA si tiene conto anche delle correzioni previste dall’articolo 21 e dall’articolo 44 comma 2 della presente legge.

IVA calcolata ai sensi del par. 1 e 2 del presente articolo saranno ridotti dell’importo dell’imposta precedente ai sensi dell’art. 28, 30, 34 e 36a della presente legge.

Nel calcolare l’importo dell’imposta precedente di cui al comma 3 del presente articolo, le correzioni dell’art. 31, 31a, 32, 32a, 32b e 40 della presente legge.

L’IVA sulle importazioni viene detratta dall’IVA nel periodo fiscale in cui viene pagata.

Un contribuente che non è debitore dell’IVA è tenuto a calcolare l’IVA sul fatturato di beni e servizi per il periodo fiscale in cui è sorto l’obbligo fiscale in conformità con questa legge.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di trasporto di passeggeri mediante autobus, effettuato da contribuenti stranieri in caso di attraversamento del confine di Stato, l’autorità doganale competente calcola l’IVA per ciascun trasporto (di seguito: trasporto individuale fiscalità), a condizione di reciprocità.

Articolo 49 bis

La dichiarazione dei redditi preliminare è un insieme di dati relativi al fatturato di beni, al fatturato di servizi, all’importazione di beni e ad altre transazioni e attività che influiscono sull’importo dell’imposta dovuta dal contribuente IVA.

La dichiarazione dei redditi preliminare di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata nel sistema delle fatture elettroniche determinato dalla legge che regola la fatturazione elettronica, sulla base dei dati disponibili in tale sistema, per il periodo d’imposta del contribuente IVA.

In deroga al comma 2 del presente articolo, la dichiarazione preliminare dei redditi non viene effettuata per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività IVA, cioè il periodo d’imposta in cui è terminata l’attività IVA del contribuente.

Articolo 50

Il contribuente presenta una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale sul modulo prescritto, entro 15 giorni dalla fine del periodo fiscale.

Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi indipendentemente dal fatto che abbia o meno l’obbligo di versare l’IVA nel periodo d’imposta.

Anche i debitori non soggetti all’IVA devono presentare la dichiarazione dei redditi entro dieci giorni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto l’obbligo fiscale.

In deroga al comma 1 del presente articolo, il contribuente cancellato dal registro IVA presenta all’autorità fiscale la dichiarazione dei redditi il ​​giorno in cui presenta la richiesta di cancellazione.

La dichiarazione dei redditi di cui al comma 4 del presente articolo è presentata per il periodo che va dal giorno di inizio del periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di cancellazione fino al giorno di cessazione dell’attività IVA.

Articolo 50 bis

Il contribuente IVA presenta la dichiarazione dei redditi con una dichiarazione dei redditi preliminare, che è un allegato alla dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine prescritto dalla presente legge, la dichiarazione preliminare dei redditi deve essere presentata all’autorità fiscale su sua richiesta.

Articolo 50 ter

Il Ministro regola più dettagliatamente la forma, il contenuto, nonché le modalità di preparazione e presentazione della dichiarazione dei redditi preliminare.

Articolo 51

Il contribuente è tenuto a versare per ciascun periodo d’imposta l’IVA, pari alla differenza positiva tra l’importo totale dell’imposta dovuta e l’importo dell’imposta precedente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In via eccezionale dal comma 1 del presente articolo, l’IVA è pagata:

1) entro 15 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il contribuente IVA di cui all’articolo 38 bis comma 1 della presente legge;

2) fino alla data di presentazione della richiesta di cancellazione dal registro del creditore di cui all’articolo 38 bis comma 2 della presente legge.

I debitori fiscali che non sono debitori dell’IVA sono tenuti a pagare l’IVA entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 51a

Il contribuente è tenuto a comunicare elettronicamente all’autorità fiscale le modifiche apportate ai dati della domanda di registrazione importanti per il calcolo e il pagamento dell’IVA entro cinque giorni dalla data della modifica.

Con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta dell’anno solare, ovvero l’ultimo periodo d’imposta, il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale in formato elettronico la comunicazione di:

1) a una persona che non è iscritta all’obbligo del pagamento dell’IVA ai sensi della presente legge e che, dal 1° gennaio fino alla fine dell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare, cioè l’ultimo periodo fiscale nella Repubblica, ha venduto materie prime secondarie e servizi direttamente correlati ai suoi beni, nonché l’importo di tale fatturato;

2) all’agricoltore che non è stato registrato per l’obbligo di pagare l’IVA ai sensi della presente legge e che, dal 1° gennaio fino alla fine dell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare, cioè l’ultimo periodo fiscale, ha venduto prodotti agricoli e prodotti forestali e servizi agricoli, nonché l’importo di tale traffico.

La notifica di cui al comma 2 del presente articolo contiene almeno informazioni relative al nome, ovvero nome e cognome, nonché l’indirizzo e il PIB della persona di cui al comma 2, punto 1), cioè l’agricoltore di cui al comma 2, punto 2) del presente articolo, nonché l’importo del fatturato effettuato, senza connessi obblighi.

X RIMBORSI, RIFATTI E RIMBORSI DI TASSE

Rimborso fiscale

Articolo 52

Se l’importo dell’imposta precedente è superiore all’importo dell’imposta dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza.

Se il contribuente non opta per il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza è riconosciuta come credito d’imposta.

Il contribuente può chiedere il rimborso dell’importo non utilizzato del credito d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo presentando istanza, al più presto dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso.

Rimborso dal par. 1. e 3. del presente articolo devono essere effettuate al più tardi entro 45 giorni, ovvero entro 15 giorni per i contribuenti che commerciano principalmente beni con l’estero, dopo il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tempestivamente, entro 45 giorni, cioè entro 15 giorni per i contribuenti che commerciano prevalentemente beni con l’estero dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non presentata in tempo, cioè dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo .

Il Governo della Repubblica di Serbia stabilisce i criteri in base ai quali viene determinato quale, ai sensi di questa legge, è considerata la maggior parte delle vendite all’estero.

Il Ministro regola più dettagliatamente la procedura per esercitare il diritto al rimborso dell’IVA, nonché la procedura e le condizioni per un rimborso dell’IVA invece di un credito d’imposta.

Rimborso dell’IVA a un contribuente straniero

Articolo 53

Il rimborso dell’IVA sarà effettuato al contribuente straniero, su sua richiesta, per la vendita di beni mobili e servizi forniti nella Repubblica, alle condizioni che:

1) L’IVA per la vendita di beni e servizi risulta in fattura, ai sensi della presente legge, e che la fattura è stata pagata;

2) l’importo dell’IVA per il quale presenta domanda di rimborso dell’IVA è superiore a 200 euro in equivalente dinaro al tasso di cambio medio della Banca nazionale di Serbia;

3) sono soddisfatte le condizioni alle quali il contribuente IVA può esercitare il diritto a detrazione dell’imposta precedente per tali beni e servizi ai sensi della presente legge;

4) non commercia beni e servizi nella Repubblica, ad eccezione del commercio:

(1) i servizi di trasporto merci conformi all’articolo 24 capoverso 1 lett 1), 5) e 8) della presente legge sono esenti da imposta;

(2) i servizi di trasporto passeggeri che, ai sensi dell’articolo 49, comma 7 della presente legge, sono soggetti alla tassazione individuale del trasporto;

(3) beni e servizi per i quali l’obbligo di calcolare l’IVA è dovuto dal contribuente IVA, il destinatario dei beni o servizi.

Il rimborso dell’IVA nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato a condizione di reciprocità.

Organizzazioni umanitarie

Articolo 54

Le organizzazioni iscritte ad attività umanitarie hanno diritto al rimborso dell’IVA, sulla base della richiesta presentata, per i beni loro consegnati nella Repubblica, a condizione che:

1) la cifra d’affari dei beni è imponibile;

2) l’IVA sulla merce consegnata è indicata nella fattura, ai sensi dell’articolo 42 della presente legge, e che la fattura è stata pagata;

3) i beni acquistati vengono spediti all’estero, dove vengono utilizzati per scopi umanitari, di beneficenza o educativi.

Chiese tradizionali e comunità religiose

Articolo 55

Chiese e comunità religiose tradizionali – Chiesa ortodossa serba, Comunità islamica, Chiesa cattolica, Chiesa evangelica slovacca, Comunità ebraica, Chiesa cristiana riformata e Chiesa cristiana evangelica (di seguito: chiese tradizionali) e comunità religiose), per beni loro consegnati nella Repubblica o importati, nonché per i servizi loro forniti, che sono direttamente connessi alle attività religiose, a condizione che:

1) fatturato di beni e servizi, ovvero importazione di beni imponibili;

2) L’IVA sui beni consegnati, ovvero i servizi forniti, indicata nella fattura, ai sensi dell’articolo 42 di questa legge, nonché che la fattura è stata pagata dalla persona che ha il diritto al rimborso dell’IVA ai sensi di questo articolo, vale a dire che l’IVA dovuta sulla base dell’importazione di beni precedentemente pagata.

Rimborso IVA alle rappresentanze diplomatiche e consolari e alle organizzazioni internazionali

Articolo 55 bis

Se una rappresentanza diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale, o una persona di cui all’articolo 24, comma 1, numero 16) della presente legge non decide di procurarsi o importare beni, o di ricevere servizi destinati alle proprie esigenze ufficiali o personali, con esenzione fiscale , ha diritto al rimborso dell’IVA.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono esercitare il diritto al rimborso dell’IVA, sulla base della richiesta presentata, e alle condizioni previste dalla presente legge per l’esenzione fiscale, se:

1) sono cessioni o importazioni di beni, ovvero servizi resi soggetti ad IVA;

2) è l’IVA per la vendita di beni e servizi indicata nella fattura, ai sensi di questa legge, e se la fattura è stata pagata, cioè se è stata pagata l’IVA dovuta sulla base dell’importazione di beni;

3) è il valore totale dei beni o dei servizi, indicato in fattura, cioè il valore dei beni indicato nel documento doganale, è superiore a 50 euro, IVA esclusa, ad eccezione dell’acquisto di carburante per autoveicoli.

Articolo 56

(Eliminato)

Rimborso IVA all’acquirente del primo appartamento

Articolo 56a

Il diritto al rimborso dell’IVA per l’acquisto del primo appartamento, in base alla richiesta presentata, ha diritto una persona fisica – cittadino adulto della Repubblica, residente nel territorio della Repubblica, che acquista il primo appartamento (di seguito : acquirente del primo appartamento).

L’acquirente del primo appartamento può ottenere il rimborso dell’IVA ai sensi del comma 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

1) che dal 1 luglio 2006 fino alla data di certificazione del contratto di vendita in base al quale acquista il primo appartamento, non ha posseduto, coproprietario o comproprietario di un appartamento nel territorio della Repubblica;

2) che il prezzo pattuito dell’appartamento con IVA è stato interamente corrisposto al venditore mediante versamento sul conto corrente del venditore, cioè su appositi conti a norma di legge nel caso di vendita dell’appartamento come immobile ipotecato immobiliare, cioè nella procedura di esecuzione quando il pagamento del prezzo dell’appartamento con IVA viene effettuato mediante pagamento sui conti appropriati in conformità con la legge.

In deroga al paragrafo 2, punto 2) del presente articolo, in caso di acquisto di un appartamento senza scopo di lucro da un’unità dell’autogoverno locale o da un’organizzazione abitativa senza scopo di lucro istituita da un’unità dell’autogoverno locale per la realizzazione di attività disciplinato dalla normativa in materia di edilizia sociale, il rimborso dell’IVA di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato a condizione che sia stato versato un importo non inferiore all’importo dell’IVA calcolata per il primo trasferimento del diritto di disporre dell’appartamento. stato versato sul conto corrente del venditore a nome del prezzo concordato dell’appartamento con IVA.

Il diritto al rimborso dell’IVA di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere esercitato per un appartamento la cui superficie per l’acquirente del primo appartamento è fino a 40 m 2 e per i membri del suo nucleo familiare fino a 15 m 2 per ciascun membro. che non possedevano, in comproprietà, cioè in comproprietà, un appartamento sul territorio della Repubblica nel periodo di cui al comma 2, comma 1), del presente articolo, e per la quota di proprietà dell’appartamento fino ad una superficie proporzionale alla quota di proprietà relativa alla superficie fino a 40 m 2 , ovvero fino a 15  .

Se l’acquirente del primo appartamento acquista un appartamento di superficie superiore a quella per la quale ha diritto al rimborso dell’IVA ai sensi del comma 4 del presente articolo, può esercitare il diritto al rimborso dell’IVA fino all’importo corrispondente alla superficie dell’appartamento di cui al comma 4 del presente articolo.

Il nucleo familiare dell’acquirente del primo appartamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è considerato la comunità di vita, che guadagna e spende i redditi dell’acquirente del primo appartamento, del suo coniuge, dei figli dell’acquirente, dei figli dell’acquirente figli adottivi, i figli del coniuge, i figli adottivi del coniuge, i genitori dell’acquirente, i suoi genitori adottivi, i genitori del coniuge, i genitori adottivi del coniuge dell’acquirente, con la stessa residenza dell’acquirente del primo appartamento.

Il diritto al rimborso dell’IVA di cui al paragrafo 1 di questo articolo non esiste:

1) l’acquirente di un appartamento che ha ricevuto il rimborso dell’IVA in base all’acquisto del primo appartamento;

2) un componente del nucleo familiare dell’acquirente del primo appartamento per il quale l’acquirente del primo appartamento ha ricevuto rimborso IVA, nel caso in cui tale familiare acquisti l’appartamento;

3) l’acquirente di un appartamento che ha acquistato il primo appartamento senza l’obbligo del venditore di pagare l’imposta sul trasferimento dei diritti assoluti basati sull’acquisto del primo appartamento in conformità con la legge che regola le tasse sulla proprietà per la vendita di quell’appartamento;

4) un membro della famiglia dell’acquirente dell’appartamento che ha acquistato il primo appartamento senza l’obbligo del venditore di pagare l’imposta sul trasferimento dei diritti assoluti basati sull’acquisto del primo appartamento in conformità con la legge che regola le tasse sulla proprietà e per i quali è stata ottenuta l’esenzione fiscale.

L’autorità fiscale competente, secondo la procedura effettuata, controlla l’adempimento delle condizioni per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, che devono essere soddisfatte il giorno della certificazione del contratto di compravendita dell’appartamento, ad eccezione di le condizioni di cui al paragrafo 2, punto 2), ovvero il paragrafo 3 di questo articolo, che deve essere compilato il giorno della presentazione della domanda di rimborso dell’IVA, emette una decisione sul rimborso dell’IVA all’acquirente del primo appartamento.

L’autorità fiscale competente conserva i registri degli acquirenti del primo appartamento e dei membri delle famiglie degli acquirenti del primo appartamento per i quali gli acquirenti del primo appartamento hanno ottenuto il rimborso dell’IVA, nonché l’importo del rimborso dell’IVA.

Articolo 56 ter

(Eliminato)

Articolo 57

Le modalità e la procedura dei rimborsi fiscali e dei rimborsi di cui all’art. 53 – 56a di questa legge, nonché quelli che sono considerati beni e servizi direttamente collegati all’attività religiosa ai sensi dell’articolo 55 di questa legge, sono regolati più dettagliatamente dal ministro.

XI NORME PARTICOLARI PER L’IMPORTAZIONE DI MERCI

Articolo 58

Le normative doganali si applicano all’IVA quando si importano merci, se non diversamente specificato da questa legge.

Articolo 59

L’autorità doganale che esegue la procedura doganale è responsabile del calcolo e della riscossione dell’IVA all’importazione di beni, salvo diversamente specificato dalla presente legge.

Arte. 60 e 60a*

(Scaduto)

XIII REGIME TRANSITORIO

Articolo 61

Il Governo della Repubblica di Serbia regolerà l’attuazione di questa legge sul territorio della Provincia Autonoma del Kosovo e Metohija durante il periodo di validità della Risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62

Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti gli scambi di beni e servizi e all’importazione di beni, che vengono effettuati a partire dal 1 gennaio 2005.

Se il contribuente ha pagato l’imposta sulle vendite per fatture emesse o anticipi ricevuti a partire dal 31 dicembre 2004 e la vendita di beni o servizi è avvenuta il 1° gennaio 2005, può ridurre l’imposta dovuta in base all’imposta sul valore aggiunto per i beni e i servizi consegnati in periodo d’imposta, per l’importo dell’imposta sulle vendite pagata.

Se i beni o i servizi vengono consegnati in parti ai sensi degli articoli 14, comma 4 e 15, comma 3 della presente legge, le disposizioni della presente legge si applicano alla parte della cifra d’affari di beni e servizi realizzata dal 1° gennaio 2005, e le disposizioni di legge che regolano l’imposta sulle vendite per la parte eseguita a partire dal 31 dicembre 2004.

Il contribuente è tenuto a redigere l’elenco delle fatture emesse e degli acconti ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo e a presentare l’elenco all’autorità fiscale competente entro il 15 gennaio 2005.

Articolo 63

Una persona che, nei 12 mesi precedenti il ​​giorno di presentazione della domanda di registrazione di cui all’articolo 37, punto 1) della presente legge, ha raggiunto o stima che nei prossimi 12 mesi il fatturato totale di prodotti e servizi superi 2.000.000 di dinari, è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente l’istanza probatoria per l’IVA entro il 30 settembre 2004.

Può presentare la registrazione una persona che, nei 12 mesi precedenti il ​​giorno di presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ha raggiunto o stima che nei successivi 12 mesi il fatturato totale di prodotti e servizi superi 1.000.000 di dinari domanda all’autorità fiscale competente entro il 30 settembre 2004.

Articolo 64

Le persone soggette all’IVA ai sensi di questa legge sono obbligate a elencare le scorte rinvenute di prodotti del tabacco, bevande alcoliche, caffè, benzina per motori, gasolio e olio da riscaldamento destinati ad essere ulteriormente messi in circolazione il 31 dicembre 2004 e determinare l’importo delle vendite imposta sul prodotto contenuto in tali scorte, calcolata al momento dell’acquisto e pagata sul prezzo di acquisto o al momento dell’importazione.

L’importo dell’imposta determinato dal paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato dal contribuente come imposta anticipata, in conformità con le disposizioni di questa legge, se utilizza tali prodotti per la vendita di beni e servizi e ha diritto a detrazione l’imposta anticipata.

La detrazione dell’imposta precedente dal comma 2 del presente articolo può essere effettuata nella misura corrispondente alla cifra d’affari di beni e servizi effettuata proporzionalmente nei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente non ha diritto al rimborso dell’importo determinato dell’imposta sulle vendite dal paragrafo 1 del presente articolo.

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente gli elenchi di censimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’elenco dei fornitori, ovvero le dichiarazioni doganali di importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 15 gennaio 2005.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sulle vendite come imposta precedente.

Articolo 65

I soggetti passivi dell’IVA ai sensi di questa legge sono obbligati a fare un inventario degli edifici di nuova costruzione e degli edifici la cui costruzione è in corso al 31 dicembre 2004.

Gli edifici di nuova costruzione che non sono stati consegnati o pagati entro il 31 dicembre 2004, sono tassati secondo la legge che regola le tasse sulla proprietà.

Per un immobile la cui costruzione è in corso e che viene consegnato a partire dal 1° gennaio 2005, il valore è determinato al 31 dicembre 2004 ed è tassato secondo la legge che regola le imposte immobiliari.

Il valore dell’oggetto di cui al comma 3 del presente articolo, creato a partire dal 1° gennaio 2005, è tassato ai sensi di tale legge.

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente gli elenchi di censimento di cui al comma 1 del presente articolo entro il 15 gennaio 2005.

Articolo 66

La legge sull’imposta sulle vendite (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 22/2001, 73/2001, 80/2002 e 70/2003) si applica agli obblighi di calcolo e pagamento dell’imposta sulle vendite su prodotti e servizi sostenuti fino al 31 dicembre , 2004. ).

Articolo 67

La legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RFI”, n. 74/99, 4/2000, 9/2000, 69/2000 e 70/2001) cessa di essere valida alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal 1° gennaio 2005, la legge sull’imposta sulle vendite (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 22/2001, 73/2001, 80/2002 e 70/2003) e i regolamenti adottati sulla base di tale legge cessano di essere avrà validità, fermo restando che sarà il Regolamento sulle modalità di registrazione delle operazioni mediante registratori di cassa con memoria fiscale e sulle dinamiche di introduzione di tali registratori di cassa (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 5/2003, 39/2003, 72/2003, 2/2004 e 31/2004) e i regolamenti adottati sulla base di tale regolamento saranno applicati fino all’inizio dell’attuazione della legge che regolerà l’introduzione e la registrazione delle operazioni mediante cassa fiscale registri.

Articolo 68

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1 gennaio 2005, salvo quanto disposto dall’articolo 37 punto 1), articolo 63 e le disposizioni della presente legge che contengono la facoltà di emanare statuti, che saranno applicati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 61/2005)

Articolo 30[s1]

Persone che commerciano beni e servizi di cui all’articolo 25, comma 2, punto 7) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04 e 86/04) per le quali il Ministero responsabile della sanità ha disposto IVA pagata, per i beni oggetto di contratti di donazione e di aiuto umanitario, hanno diritto al rimborso dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto di beni nella Repubblica, cioè all’importazione, dal 1 gennaio 2005 fino all’entrata in vigore di questa legge.

Hanno diritto al rimborso dell’IVA pagata anche le chiese e le comunità religiose tradizionali quando acquistano beni e servizi nella Repubblica, cioè quando importano beni, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, per beni e servizi direttamente connessi con attività religiosa.

Il ministro responsabile degli affari finanziari determina più dettagliatamente la procedura per esercitare il diritto al rimborso dell’IVA, nonché quelli che sono considerati beni e servizi direttamente legati all’attività religiosa, ai sensi di questo articolo.

Articolo 31[s1]

Le disposizioni dell’articolo 14 della presente legge nella parte relativa alla ripartizione dell’imposta pregressa e alle modalità di determinazione della detrazione proporzionale si applicano dal 1° ottobre 2005, e nella parte relativa alla correzione della detrazione proporzionale dall’imposta 1 gennaio 2006.

Articolo 32[s1]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 61/2007)

Articolo 25[s2]

Un contribuente che, nel 2007, ha realizzato un fatturato totale di beni e servizi, ad eccezione del fatturato di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività (di seguito: fatturato totale), inferiore a 2.000.000 di dinari, per il fatturato di beni e servizi effettuati dal 1 gennaio 2008 non calcola né paga l’IVA.

Articolo 26[s2]

Il contribuente che nel 2007 ha realizzato un fatturato complessivo superiore a 2.000.000 di dinari e inferiore a 4.000.000 di dinari può optare per l’obbligo di calcolare e versare l’IVA se presenta una comunicazione scritta all’autorità fiscale competente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per la ultimo periodo d’imposta del 2007.

L’avviso scritto di cui al comma 1 del presente articolo contiene informazioni su:

1) nome, indirizzo e PIB del pagatore;

2) luogo e data della notifica;

3) l’importo del fatturato nel 2007.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo che non ha presentato comunicazione scritta all’autorità fiscale competente entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non è tenuto a calcolare e pagare l’IVA per le cessioni di beni e servizi effettuate a partire dal mese di gennaio 1, 2008.

Articolo 27[s2]

Il contribuente di cui agli articoli 25 e 26, comma 3, della presente legge è tenuto a redigere l’inventario dei beni, con saldo al 31 dicembre 2007, all’atto dell’acquisto dei quali ha esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa , vale a dire:

1) stock di beni acquistati dal 1 gennaio 2005;

2) attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività per le quali dal 1° gennaio 2008 vige l’obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta pregressa;

3) merci, escluse le merci di cui al punto 1) e 2) del presente comma, acquisite dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a determinare l’importo della detrazione d’imposta pregressa realizzata per i beni di cui al comma 1, punto. 1) e 3) del presente articolo, per correggere la detrazione dell’imposta precedente per i beni di cui al paragrafo 1, punto 2) del presente articolo e per determinare l’importo della detrazione corretta dell’imposta precedente per tali beni in conformità con la legge.

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente gli elenchi censiti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 20 gennaio 2008.

Il contribuente è tenuto a pagare l’importo determinato della detrazione dell’imposta precedente realizzata e l’importo della detrazione dell’imposta precedente corretta dal paragrafo 2 di questo articolo entro il 20 febbraio 2008.

Il ministro responsabile delle finanze disciplinerà il contenuto degli elenchi di censimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità di determinazione dell’importo della detrazione realizzata dell’imposta precedente di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 28[s2]

Una persona giuridica sarà punita con una multa da 100.000 a 1.000.000 di dinari per un reato minore se:

1) non determina l’importo realizzato e rettificato della pregressa detrazione fiscale (articolo 27, comma 2, della presente legge);

2) non presenta le liste di censimento nel termine prescritto (art. 27, comma 3, della presente legge);

3) non versa entro il termine prescritto l’importo determinato dell’importo realizzato e rettificato della pregressa detrazione fiscale (articolo 27, comma 4, della presente legge).

Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, la persona responsabile nella persona giuridica sarà punita con la multa da 10.000 a 50.000 dinari.

Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo si applica al creditore-imprenditore la sanzione pecuniaria da 12.500 a 500.000 dinari.

Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, il creditore – persona fisica sarà punito con la multa da 5.000 a 50.000 dinari.

Articolo 29[s2]

Il diritto al rimborso dell’IVA di cui all’articolo 22 di questa legge può essere esercitato solo sulla base di un contratto per l’acquisto e la vendita di un appartamento certificato dopo l’entrata in vigore di questa legge.

Articolo 30[s2]

Il regolamento di cui all’articolo 27, comma 5, della presente legge sarà adottato dal ministro responsabile delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 31[s2]

Le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 12, comma 2, dell’articolo 14, comma 1. e 2. e l’articolo 15. della presente legge saranno applicati dal 1° gennaio 2008.

Articolo 32[s2]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 93/2012)

Articolo 50[s3]

La presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento dell’IVA e l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA per i periodi fiscali nel 2012 vengono effettuati in conformità con le disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/ 04 – rettifica, 61/05 e 61/07).

Articolo 51[s3]

Un contribuente IVA che ha optato per l’obbligo di pagare l’IVA entro il 15 gennaio 2012 può presentare una richiesta di cancellazione dai registri IVA ai sensi di tale legge all’autorità fiscale competente a partire dal 1 gennaio 2014.

Articolo 52[s3]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1° gennaio 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 15, dall’articolo 26, comma 2, e dall’articolo 45. , che si applicherà dal 1° ottobre 2012, l’articolo 32, che si applicherà dal 31 dicembre 2012, nonché le disposizioni di tale legge che contengono poteri per emanare statuto, che troverà applicazione dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2013)

Articolo 3[s4]

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 gennaio 2014.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 142/2014)

Articolo 2[s5]

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 gennaio 2015.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 83/2015, 108/2016 e 113/2017)

Articolo 34[s6]

Per la cifra d’affari imponibile di beni e servizi effettuata dopo l’inizio dell’applicazione di questa legge e per la quale prima dell’inizio dell’applicazione di questa legge è stata addebitata una tassa, ovvero è stata pagata una tassa o una parte della tassa , il debitore d’imposta per tale fatturato è determinato in conformità con la Legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi e 142/14).

Articolo 35[s6]

Se, dopo l’entrata in vigore della presente legge, le condizioni alle quali si considerava che il trasferimento della proprietà o di una parte della proprietà non fossero state eseguite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1) della legge sul valore aggiunto Imposta (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – rettifica, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. 142/14), si applicano le disposizioni della presente legge.

Articolo 36[s6]

Dalla data di inizio dell’applicazione della presente legge alle autorità fiscali fornite alle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto 2) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84 /04, 86/04 – rettifica, 61/05, 61 /07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi e 142/14) cessa di avere efficacia giuridica.

Articolo 37[s6]

Le disposizioni della presente legge, che contengono la facoltà di emanare statuti, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di questa legge relative alla presentazione delle richieste e al rilascio dell’approvazione della procura fiscale verranno applicate dal 1 ottobre 2015.

Articolo 38[s6]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applica dal 15 ottobre 2015, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 29 della presente legge, che si applica dal 1 gennaio. , 2016, e alle disposizioni degli articoli 25, 27, comma 1 e 30 della presente legge, che si applicheranno dal 1° luglio 2018.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2016 e 30/2018)

Articolo 11[s7]

Per la fornitura di energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, ovvero il raffreddamento, effettuata attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, al soggetto di cui all’articolo 11, comma 1, punto 4) della Legge sul Valore Aggiunto Imposta (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14 e 83/15), nell’ultimo periodo d’imposta del 2016, la data della cifra d’affari è determinata ai sensi di tale legge.

Articolo 12[s7]

Il diritto al rimborso dell’IVA per alimenti e attrezzature per neonati nati dopo il 30 giugno 2018 si esercita ai sensi dell’articolo 56b della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/ 04 – rettifica, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altra legge, 142/14 e 83/15).

Articolo 14[s7]

Le disposizioni dell’articolo 4 della presente legge si applicano dal 1° aprile 2017, fatta eccezione per la disposizione recante la facoltà di emanare statuti, che si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione dell’articolo 9 di questa legge sarà applicata dal giorno dell’entrata in vigore della legge sul sostegno finanziario alle famiglie con bambini, che regola il pagamento una tantum dei fondi per l’acquisto di attrezzature per bambini.

Articolo 15[s7]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 113/2017)

Articolo 9[s8]

Se per la vendita dei beni e dei servizi di cui all’articolo 1 della presente legge, effettuata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stato riscosso un compenso o parte di esso prima della data di entrata in vigore della questa legge, che la vendita si considera effettuata in conformità con la Legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – rettifica, 61/05, 61/07, 93 /12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15 e 108/16).

Articolo 10[s8]

Un contribuente IVA che ha il diritto di optare per il calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento ai sensi dell’articolo 6 di questa legge e che decide di continuare con il calcolo dell’IVA per tale vendita a partire dal 1 aprile 2018, è obbligato per informare l’autorità fiscale competente, entro il 31 marzo 2018, presentare una notifica di determinazione del calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo non presenta all’autorità fiscale competente una notifica sulla determinazione del calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento entro il 31 marzo 2018, la vendita di oro da investimento di tale contribuente IVA è essere soggetti ad una procedura fiscale speciale regolata dall’articolo 6 della presente legge.

Articolo 11[s8]

L’acquirente di un appartamento che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquistato un appartamento come immobile ipotecato, cioè nella procedura di esecuzione e ha pagato integralmente al venditore il prezzo concordato dell’appartamento, IVA inclusa, mediante pagamento a i conti appropriati in conformità con la legge e che, in base alla richiesta presentata, non hanno ottenuto il rimborso dell’IVA basato sull’acquisto del primo appartamento in conformità con la legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15 e 108/16), ha il diritto di presentare una nuova richiesta di rimborso IVA in base all’acquisto del bene primo appartamento.

Articolo 13[s8]

Le disposizioni dell’articolo 6 della presente legge troveranno applicazione dal 1° aprile 2018, fatta eccezione per la disposizione contenente la facoltà di adottare uno statuto, che sarà applicata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14[s8]

Le disposizioni dell’art. 2 e 7 della presente legge si applicheranno dal 1° gennaio 2019, fatta eccezione per la disposizione dell’articolo 2 della presente legge, che contiene la facoltà di adottare una legge, che sarà applicata dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15[s8]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche alla
legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 30/2018)

Articolo 6[s9]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 luglio 2018, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 4 della presente legge, che applicare dal 1 gennaio 2019.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche alla
legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 72/2019)

Articolo 11[s10]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1° gennaio 2020, salvo quanto previsto dall’art. 7 e 8 e delle disposizioni recanti autorizzazioni all’adozione di statuti che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 153/2020)

Articolo 18[s11]

Se per la vendita di beni e servizi, effettuata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stato addebitato un compenso o parte di esso prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Ufficiale Gazzetta ufficiale della RS”) si applica a tale vendita. , N. 84/04, 86/04 – correzione, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 e 72/19).

Articolo 19[s11]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1° gennaio 2021, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 della presente legge, che sarà applicata dal giorno dell’inizio dell’applicazione della legge che disciplina i beni digitali e disposizioni che contengono il potere di adottare una legge che sarà applicata dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche alla
legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 138/2022)

Articolo 9[s12]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 94/2024)

Articolo 20[s13]

Le disposizioni della presente legge, che contengono la facoltà di emanare statuti, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Statuto dall’art. 3 e 13 della presente legge saranno adottati entro il 31 dicembre 2024, lo statuto dell’articolo 15 della presente legge entro il 20 dicembre 2024 e lo statuto dell’articolo 19 della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Articolo 21[s13]

Se si tratta del trasferimento totale o parziale della proprietà dall’articolo 6, paragrafo 1, punto 1) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione , 61/05, 61/07 , 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 e 138/22) un contratto concluso o una decisione presa a partire dal 31 dicembre 2024, tale legge si applica al trasferimento totale o parziale del proprietà.

Articolo 22[s13]

Questa legge entra in vigore il 15 dicembre 2024 e sarà applicata dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell’articolo 15, par. 2, 3 e 4 della presente legge, che si applicheranno a partire dal 20 dicembre 2024, e l’articolo 14, articolo 15, comma 1, articolo 16 e articolo 18 della presente legge, che si applicheranno a partire dal periodo d’imposta di gennaio 2026. anno, ovvero gennaio-marzo 2026.

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – altre leggi, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – rettificata, 31/2009, 44/2009, 18 /2010 , 50/2011, 91/2011 – decisione US, 7/2012 – din armonizzata 93/2012, 114/2012 – decisione US, 8/2013 – din. armonizzata 6/2014 – din. armonizzata, 57/2014, 68/2014 – din. armonizzata, 5/2016 – din. armonizzata, 113/2018 – din. armonizzata, 95/2018, 4/2019 – din. armonizzata, 86/2019, 5/2020 – din. armonizzata, 156/2020 – din. armonizzata, 44/2021, 132/2021 – din. armonizzata, 10/2022 – din. armonizzata, 138/2022 – din. armonizzata, 6/2023 – din. armonizzata, 116/2023 – din. armonizzata, 94/2024 e 101/2024 – din. allineata)

Prima parte

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

L’imposta sul reddito di cittadinanza è pagata, in conformità con le disposizioni di questa legge, dalle persone fisiche che producono reddito.

La tassazione del reddito di cittadinanza è regolata esclusivamente da questa legge.

Esenzioni e sgravi fiscali possono essere introdotti solo da questa legge.

Reddito

Articolo 2

L’imposta sul reddito personale viene pagata sui redditi provenienti da tutte le fonti, ad eccezione di quelli specificamente esentati da questa legge.

Il reddito imponibile rappresenta la differenza tra il reddito lordo che il contribuente ha guadagnato su una delle basi previste dall’articolo 3 di questa legge e le spese sostenute per ottenerlo e conservarlo, se ciò è prescritto da questa legge.

Il reddito rappresenta la somma dei redditi imponibili di cui al comma 2 del presente articolo, realizzati in un anno solare.

Reddito imponibile

Articolo 3

Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti tipi di reddito:

1) guadagni;

2) reddito da lavoro autonomo;

3) proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale;

4) redditi da capitale;

5) redditi da immobili;

6) plusvalenze;

7) altri redditi.

I redditi di cui al comma 1 del presente articolo sono tassati sia che siano realizzati in denaro, in natura, con un’opera o in altro modo.

Tassazione di alcuni tipi di reddito

Articolo 4

Su alcuni tipi di reddito di cui all’articolo 3 di questa legge, l’imposta sul reddito personale viene pagata:

1) mediante trattenuta su ciascun reddito individuale;

2) in base alla decisione dell’autorità fiscale competente;

3) autotassazione.

Imposta annuale sul reddito delle persone fisiche

Articolo 5

L’imposta annuale sul reddito dei cittadini viene pagata mediante autoimposizione sul reddito prodotto nell’anno solare, in conformità con questa legge.

Contribuente

Articolo 6

Un contribuente è una persona fisica che, secondo le disposizioni di questa legge, è tenuta a pagare le imposte (di seguito: contribuente).

Residente

Articolo 7

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito: residente), per i redditi guadagnati sul territorio della Repubblica di Serbia (di seguito: la Repubblica) e in un altro paese.

È residente della Repubblica, ai sensi della presente legge, la persona fisica che:

1) ha la residenza o un centro di affari e di interessi nel territorio della Repubblica, oppure

2) risiede nel territorio della Repubblica, in modo continuativo o intermittente, per 183 o più giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel relativo anno d’imposta.

Ai fini della determinazione della permanenza nel territorio della Repubblica di cui al comma 2. punto 2) del presente articolo, per giornata intera di permanenza nel territorio della Repubblica si intende anche permanenza per frazione di giornata, in qualunque periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00. :00, esclusa la parte della giornata che la persona fisica trascorre in transito nel territorio della Repubblica.

La persona fisica che non ha risieduto nel territorio della Repubblica in un determinato anno fiscale e che non soddisfa la condizione per essere considerata residente fiscale sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo, non sarà considerato residente della Repubblica per quell’anno fiscale.

La persona fisica che non era residente nell’anno precedente l’anno di arrivo nella Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo anteriore al giorno del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, purché nel periodo dell’anno antecedente il giorno del primo ingresso nel territorio della Repubblica non soddisfa la condizione per essere considerato residente sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che non risulta residente nell’anno successivo a quello in cui ha lasciato definitivamente la Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo dell’anno successivo al giorno dell’ultima uscita dal territorio della Repubblica, purché durante tale periodo non può essere considerato residente nella Repubblica sulla base dei criteri previsti dal comma 2 punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che, al momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, sa che rispetterà le condizioni di cui al comma 2. punto. 1) o 2) del presente articolo, sarà considerato residente dal momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica.

Indipendentemente dalle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, è residente della Repubblica anche la persona fisica che viene inviata dalla Repubblica in un altro Paese per svolgere funzioni presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, ovvero per svolgere funzioni per la Repubblica nelle organizzazioni internazionali, durante il periodo di svolgimento dell’attività in quella o altra rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, o organizzazione internazionale.

Non residente

Articolo 8

È soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche la persona fisica non residente (di seguito: non residente) per i redditi prodotti nel territorio della Repubblica.

Per reddito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende in particolare il reddito che una persona fisica percepisce sulla base:

1) lavori eseguiti nel territorio della Repubblica;

2) uso o disposizione del diritto nel territorio della Repubblica.

Esenzioni dal reddito imponibile

Articolo 9

Nessuna imposta sul reddito personale viene pagata sui redditi percepiti sulla base di:

1) norme sui diritti degli invalidi di guerra;

2) redditi, ad eccezione della retribuzione (stipendio), realizzati in conformità con la legge che regola il sostegno finanziario alle famiglie con figli;

3) risarcimento per assistenza e cura di altra persona e risarcimento per lesioni personali;

4) indennità di disoccupazione e altri tipi di indennità corrisposte dal Servizio nazionale per l’occupazione in conformità con la legge che regola l’occupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione nel quadro di programmi e misure della politica attiva dell’occupazione;

5) servizi di protezione sociale e sostegno materiale in conformità con la legge che disciplina la protezione sociale;

6) indennità da parte dell’assicurazione sanitaria, esclusa la compensazione salariale;

7) risarcimento da parte dell’assicurazione di cose, ad eccezione del risarcimento da parte dell’assicurazione per mancati profitti, nonché risarcimento da parte dell’assicurazione delle persone risarcite per il danno subito, se non viene risarcito dalla parte danneggiata;

8) risarcimento del danno materiale e morale, ad eccezione del risarcimento del mancato guadagno e del risarcimento del guadagno (stipendio), ovvero del risarcimento del mancato guadagno (stipendio);

9) l’assistenza che, in caso di morte del dipendente o del pensionato, il datore di lavoro versa a un membro della sua famiglia – fino a 94.472 dinari;

10) assistenza dovuta alla distruzione o al danneggiamento di cose dovuti a calamità naturali o altri eventi straordinari;

11) aiuto sociale e umanitario organizzato;

12) borse di studio e prestiti per studenti – per un importo mensile fino a RSD 41.381;

13) indennità di vitto – spese di vitto pagate agli atleti dilettanti dalle società sportive dilettantistiche, in conformità con la legge sullo sport – per un importo mensile fino a 13.497 dinari;

14) compenso e ricompensa per il lavoro dei condannati e dei minorenni autori di reato, in conformità con la legge che regola l’esecuzione delle sanzioni penali;

15) remunerazione e ricompensa per il lavoro dei pazienti negli istituti psichiatrici;

16) pagamento dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che la società è tenuta a versare per il suo fondatore, cioè il suo socio, ai sensi della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria;

17) pensione, indennità aggiuntiva alla pensione e all’indennità di invalidità, che vengono realizzate sulla base dei diritti derivanti dall’assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria, ovvero l’assicurazione militare;

18) indennità di fine rapporto al momento del pensionamento – fino all’importo più basso determinato dalla legge che regola il lavoro, ovvero i rapporti di lavoro;

19) TFR, cioè i benefici monetari corrisposti dal datore di lavoro al dipendente il cui lavoro ha cessato di essere necessario ai sensi della legge che regola il lavoro, cioè i rapporti di lavoro, cioè al dipendente che svolge lavori di cui non esiste più la necessità oppure è necessario ridurre il numero degli esecutori testamentari in conformità con la legge che regola il metodo di determinazione del numero massimo di dipendenti nel settore pubblico – fino all’importo minimo stabilito da tali leggi;

20) indennità di fine rapporto pagata a una persona il cui rapporto di lavoro termina nel processo di gestione dei dipendenti in esubero nel processo di privatizzazione in conformità con la legge governativa che istituisce il programma per la gestione dei dipendenti in esubero nel processo di privatizzazione – fino all’importo determinato da quel programma;

21) compenso per l’opera dell’affidatario e compenso per il sostegno del beneficiario nella famiglia affidataria;

22) le indennità che, secondo le norme che regolano le Forze armate serbe, vengono pagate ai soldati in servizio militare, agli studenti e cadetti delle scuole militari e alle persone che seguono altra formazione professionale per ufficiali e sottufficiali;

23) indennità che, in conformità con le norme che regolano gli affari interni, sono corrisposte agli studenti degli istituti di istruzione superiore istituiti per la realizzazione di programmi di studio per le esigenze dell’istruzione di polizia;

23a) le tasse che, in conformità con la legge che regola l’istruzione duale, cioè la legge che regola il modello di studio duale, sono fornite come garanzia materiale e finanziaria dagli studenti, cioè dagli studenti che imparano attraverso il lavoro;

24) premi, sussidi, abbuoni e altri fondi che, allo scopo di favorire lo sviluppo dell’agricoltura, provengono dai bilanci della Repubblica, delle province autonome e degli enti locali, ossia versati su un apposito conto dedicato al capofamiglia azienda iscritta all’albo delle aziende agricole ai sensi della normativa che regola tale materia;

25) Compensazione IVA, ai sensi della legge che regola l’imposta sul valore aggiunto;

26) premi ad alunni e studenti per i risultati conseguiti nel percorso scolastico e formativo, nonché per quelli vinti in concorsi internazionali e nell’ambito del sistema educativo;

27) compenso per le spese di volontariato sostenute dal volontario, ai sensi della normativa che disciplina il volontariato;

28) assistenza finanziaria alle persone fisiche che non sono dipendenti del fornitore, che serve per cure nel paese o all’estero, per l’importo dei costi effettivi del trattamento, documentati anche dalle fatture dell’istituto sanitario che ha eseguito il trattamento, nonché come i costi documentati di trasporto e alloggio per il trattamento di quella persona;

29) compenso per il lavoro dei membri delle commissioni elettorali, ad eccezione dei membri della commissione elettorale della Repubblica, dei comitati elettorali e elettorali per lo svolgimento di elezioni dirette e altre forme di dichiarazione diretta dei cittadini, nonché compenso per il lavoro sul censimento della popolazione – su a 7.247 dinari nello stesso ciclo elettorale, cioè la popolazione censita;

30) aiuti pecuniari a persone fisiche che non sono dipendenti del concedente e che non rappresentano un equivalente di una parte del loro lavoro, ovvero un controservizio o una contropartita per alcune delle loro attività nei confronti del concedente – per un importo di fino a 17.933 dinari all’anno, realizzati da un pagatore;

31) Indennità per il costo della vita per le persone fisiche che partecipano ai programmi dell’Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali nel campo dell’istruzione, della formazione, dello sport, del lavoro con i giovani, della scienza, della ricerca e dell’innovazione, corrisposte secondo il suddetto programmi, fino all’importo massimo di 137.941 dinari per le spese su base mensile.

Esercitare il diritto all’esenzione fiscale per i redditi di cui al paragrafo 1, punto 10), 11), 12), 13), 28) e 30) del presente articolo sono disciplinati più in dettaglio dal ministro responsabile delle finanze (di seguito: il ministro).

Articolo 9 bis

(Eliminato)

Articolo 9 ter

Sono esenti da imposizione i redditi del contribuente non residente che soggiorna nel territorio della Repubblica per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel rispettivo anno fiscale, se tali redditi sono generati da soggetto non residente – mandante residente che non esercita attività, cioè attività nel territorio della Repubblica.

L’esenzione dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai redditi che il contribuente non residente di cui al comma 1 del presente articolo percepisce da un mandante non residente che esercita attività d’impresa nel territorio della Repubblica, purché il servizio reso all’impresa il mandante non residente non è funzionale alla sua attività, cioè all’attività che svolge nel territorio della Repubblica.

Familiari a carico

Articolo 10

Sono considerati familiari a carico, ai sensi della presente legge, le seguenti persone a carico del creditore:

1) figli minori, cioè adottati;

2) i figli, cioè i figli adottivi in ​​corso di istruzione regolare o in periodo di disoccupazione, se convivono con il creditore;

3) nipoti, se i genitori non li mantengono e se vivono in nucleo familiare con un debitore;

4) coniuge;

5) genitori, cioè genitori adottivi.

Sono considerati familiari, ai sensi della presente legge, il coniuge, i genitori, i figli, il figlio adottivo e il genitore adottivo del creditore.

Un’economia domestica, ai sensi di questa legge, è considerata una comunità di vita, di affari e di spesa del reddito realizzato.

Credito d’imposta

Articolo 11

Un credito d’imposta, ai sensi di questa legge, è considerato l’importo di cui viene ridotta l’imposta sul reddito personale calcolata.

Evitare la doppia imposizione

Articolo 12

Se un contribuente residente nella Repubblica guadagna in un altro Paese redditi sui quali è stata pagata l’imposta in quel Paese, a causa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata secondo le disposizioni di questa legge, gli viene concesso un credito d’imposta per l’importo dell’imposta sul reddito pagata in quel paese.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo non può essere superiore all’importo che si otterrebbe applicando le disposizioni di questa legge ai redditi percepiti in un altro Paese.

Riconciliazione degli importi in dinari

Articolo 12 bis

Importi in dinari dall’articolo 9, paragrafo 1, punto 9), 12), 13), 29), 30) e 31), articolo 12b cpv. 1. e 2, articolo 15a cpv. 2, 4 e 5, articolo 18, comma 1, n 1), 2), 5), 7), 8), 9) e 9a), l’articolo 21a, comma 2, l’articolo 83, comma 4, punto 1) e l’articolo 85, comma 1, punto 11) della presente legge sono armonizzato con quello annuale dall’indice dei prezzi al consumo nell’anno solare precedente l’anno in cui viene effettuato l’adeguamento, secondo i dati dell’organismo repubblicano responsabile delle statistiche.

Gli importi in dinari dei salari mensili di cui all’articolo 15v paragrafo. 5 e 6 della presente legge rappresentano l’importo rispettivamente di due e tre retribuzioni mensili medie pagate nella Repubblica, percepite nel periodo dei 12 mesi precedenti a partire da settembre dell’anno in corso, per il quale periodo sono disponibili i dati dell’autorità repubblicana competente per le statistiche sono state pubblicate.

Gli importi in dinari armonizzati di cui al paragrafo 1 di questo articolo sono pubblicati dal Governo.

Gli importi in dinari di cui al paragrafo 2 di questo articolo sono pubblicati dal Governo.

Importi da par. 1. e 2. del presente articolo sono pubblicati ogni anno e si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di tali importi.

Costi standardizzati in dinari

Articolo 12 ter

I costi standardizzati nell’importo in dinari di cui all’articolo 56, paragrafo 2, punto 1) e all’articolo 85, paragrafo 5, punto 2) sottopunto (1) di questa legge, sulla base del reddito che una persona fisica realizza nel trimestre, sono riconosciuto per un importo di 103.296 dinari.

I costi standardizzati nell’importo in dinari di cui all’articolo 56, paragrafo 2, punto 2) e all’articolo 85, paragrafo 5, punto 2) sottopunto (2) di questa legge, sulla base del reddito che una persona fisica realizza nel trimestre, sono riconosciuti in l’importo di 62.300 dinari.

Il contribuente che, nello stesso trimestre, percepisce redditi da diritti d’autore e diritti connessi e redditi in base al compenso concordato per il lavoro svolto, su cui viene pagata l’imposta mediante autoimposizione, in base all’importo totale di tali redditi, costi standardizzati in l’importo del par. 1. e 2. del presente articolo.

Seconda parte

TASSAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI REDDITO

Capitolo uno

IMPOSTA SUI GUADAGNI

Soggetto a tassazione

Articolo 13

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono guadagni guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

Sono considerati guadagni, ai sensi di questa legge, anche le retribuzioni e gli altri redditi realizzati attraverso l’esecuzione di lavori temporanei e occasionali sulla base di un contratto concluso direttamente con il datore di lavoro, nonché sulla base di un contratto concluso tramite un giovane o cooperativa studentesca, ad eccezione di una persona fino all’età di 26 anni di vita, se studia in istituti di istruzione secondaria, superiore e superiore.

Per guadagno ai sensi di questa legge si intende anche il salario personale corrisposto agli imprenditori e agli imprenditori agricoli determinato in conformità alla presente legge.

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono anche i redditi che il lavoratore riceve in relazione al lavoro per un datore di lavoro domestico da una persona che, ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, è considerata una persona affine al datore di lavoro (di seguito : persona imparentata).

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono anche i redditi legati al lavoro per il datore di lavoro che una persona riceve in base ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 14

Ai sensi di questa legge, i redditi sotto forma di buoni, titoli, ad eccezione delle azioni acquisite nel processo di trasformazione della proprietà, incassi, beni, nonché i redditi realizzati facendo o fornendo benefici, remissione di debiti e copertura delle spese del creditore con contanti sono considerati anche come rimborso o pagamento diretto.

I titoli, ad eccezione delle azioni acquisite nel processo di trasformazione della proprietà, che il dipendente riceve dal datore di lavoro o da una persona legata al datore di lavoro sono considerati guadagni nel momento in cui acquisisce il diritto di disporre di tali titoli, cioè nel momento in cui quelli i titoli sono considerati redditi imponibili ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della presente legge.

I redditi di cui al paragrafo 2 di questo articolo, che il lavoratore riceve da una persona legata al datore di lavoro, quando il costo è a carico del datore di lavoro, sono considerati guadagni nel momento in cui il lavoratore acquisisce il diritto di disporre di tali titoli, vale a dire al momento in cui tali titoli sono considerati reddito imponibile del lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della presente legge.

La base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi di cui al comma 1 del presente articolo, esclusi i titoli, è rappresentata da:

1) valore nominale dei buoni e degli scontrini,

2) il prezzo che si otterrebbe vendendo la merce sul mercato,

3) il compenso che si otterrebbe sul mercato per il servizio, ossia la convenienza che viene offerta al debitore,

4) valore monetario delle spese coperte,

aumentato delle imposte e dei contributi corrispondenti per l’assicurazione sociale obbligatoria versati dal dipendente dallo stipendio (di seguito: obblighi correlati dallo stipendio).

Se il lavoratore dipendente fa affidamento sui redditi di cui al comma 4, lett da 1) a 4) di questo articolo hanno effettuato pagamenti in denaro al pagatore, la base imponibile sullo stipendio è la differenza tra il valore di tali entrate e i pagamenti in denaro che il dipendente effettua al pagatore, aumentata dei corrispondenti obblighi derivanti dal salario, cioè, nell’autotassazione, la differenza tra il reddito da lui percepito, cioè il quale è tenuto a pagare gli obblighi corrispondenti con i guadagni e i pagamenti in contanti da lui effettuati.

La base imponibile dal par. 2. e 3. del presente articolo è il valore di mercato dei titoli aumentato delle corrispondenti obbligazioni derivanti dagli utili, ovvero, in caso di autoimposizione, il valore di mercato dei titoli al momento dell’acquisizione del diritto di disporre tali titoli, cioè nel momento in cui tali titoli costituiscono valori, sono considerati redditi imponibili del lavoratore ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della presente legge.

Se i titoli di cui al par. 2. e 3. di questo articolo, il dipendente ha acquisito acquistando ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, la base dell’imposta sul reddito è la differenza tra il prezzo di mercato di tali titoli al momento dell’acquisizione del diritto di disporre tali titoli, vale a dire nel momento in cui tali titoli acquistano valore, sono considerati reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della presente legge e l’importo pagato dal dipendente, aumentato dei corrispondenti obblighi derivanti dal reddito, vale a dire, nell’autoimposizione, la differenza tra il prezzo di mercato di tali titoli al momento dell’acquisizione del diritto di disporre di tali titoli, vale a dire nel momento in cui tali titoli sono considerati reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della presente legge e l’importo pagato dal dipendente.

Se il valore di mercato dei titoli è espresso in valuta estera, la base imponibile dello stipendio è rappresentata dal suo equivalente in dinaro al tasso di cambio medio ufficiale della Banca Nazionale di Serbia il giorno dell’acquisizione del diritto di disporre di tali titoli, ossia dal giorno in cui tali titoli sono considerati imponibili con i redditi del lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della presente legge.

Il prezzo, l’importo del risarcimento, cioè il valore monetario di cui al paragrafo 4, punto. da 2) a 4) del presente articolo è determinata dal contribuente al momento in cui viene effettuato il pagamento.

Il valore di mercato dei titoli di cui al par. 6. e 7. del presente articolo viene determinato dal contribuente, cioè dal lavoratore dipendente sulla base dei dati disponibili, se i titoli sono stati ottenuti da una persona imparentata con il datore di lavoro che non è tenuta a calcolare e pagare l’imposta preventiva.

Articolo 14 bis

In particolare, sono considerati redditi derivanti da prestazioni o prestazioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della presente legge:

1) utilizzo del veicolo ufficiale e di altri mezzi di trasporto per scopi privati;

2) uso di edifici residenziali e appartamenti di proprietà del datore di lavoro o a disposizione del datore di lavoro in base a contratto di locazione o ad altro titolo, con o senza pagamento di canone.

Il valore mensile del reddito di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo, per ciascun mese solare di utilizzo del veicolo, rappresenta un importo pari all’1% del valore di mercato del veicolo ufficiale e degli altri mezzi di trasporto, secondo ai dati dell’organismo competente con il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente di utilizzo del veicolo, detratto l’importo pagato dal dipendente per tale utilizzo.

Il valore del reddito di cui al paragrafo 1. punto 2) del presente articolo è l’importo dell’affitto che il datore di lavoro paga per il dipendente, ovvero, nel caso in cui il datore di lavoro non paga l’affitto, l’importo dell’affitto secondo ai prezzi di mercato del luogo in cui è situato l’edificio residenziale o l’appartamento, ridotto dell’importo pagato dal dipendente a titolo di affitto.

Nel determinare la base imponibile sul reddito, il reddito derivante da questo articolo viene aumentato dei corrispondenti obblighi derivanti dai salari.

Articolo 14 ter

Il guadagno, ai sensi dell’art. 13 e 14 di questa legge, i premi di tutti i tipi di assicurazione volontaria, nonché il contributo pensionistico al fondo pensione volontario, che il datore di lavoro paga per i dipendenti – assicurati inclusi nell’assicurazione volontaria, cioè per i dipendenti – membri dell’assicurazione volontaria fondi pensione, sono considerati, ai sensi della legge che regola l’assicurazione volontaria, cioè i fondi pensione volontari e i piani pensionistici.

In via eccezionale dal comma 1 del presente articolo, i guadagni ai sensi dell’art. 13 e 14 della presente legge non saranno considerati:

1) il premio assicurativo pagato dal datore di lavoro per tutti i dipendenti per l’assicurazione collettiva contro i danni dalle conseguenze di un infortunio, compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’assicurazione collettiva per malattie gravi e interventi chirurgici, nonché l’assicurazione collettiva sulla vita premio per la morte di un dipendente dovuta a malattia che il datore di lavoro paga per tutti i dipendenti;

2) premio dell’assicurazione sanitaria volontaria, cioè contributo pensionistico a un fondo pensione volontario, che il datore di lavoro paga per i dipendenti – assicurati, cioè membri del fondo pensione volontario, in conformità con le norme speciali che regolano le aree sopra menzionate, fino all’importo che è esente dal pagamento dei contributi secondo la legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

Contribuente

Articolo 15

Il contribuente è una persona fisica che percepisce un reddito.

Base imponibile

Articolo 15 bis

La base imponibile salariale ex art. 13 fino a 14b della presente legge costituiscono guadagni pagati, cioè realizzati.

La base dell’imposta sul salario è il salario di cui all’articolo 13 cpv. 1 e 3, art. 14. fino a 14b e articolo 15b della presente legge, ridotto dell’importo di 28.423 dinari al mese per una persona che lavora a tempo pieno.

Per una persona che lavora a tempo parziale, la riduzione di cui al comma 2 del presente articolo è proporzionale all’orario di lavoro di quella persona rispetto al lavoro a tempo pieno.

Quando una persona lavora a tempo pieno per due o più datori di lavoro, la riduzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene effettuata da ciascun datore di lavoro in proporzione all’orario di lavoro presso il datore di lavoro in relazione al lavoro a tempo pieno, con una riduzione totale pari a 28.423 dinari al mese.

Quando una persona lavora a tempo parziale con due o più datori di lavoro, ciascun datore di lavoro effettua una riduzione proporzionale all’orario di lavoro presso il datore di lavoro rispetto all’orario di lavoro totale, con il fatto che la somma della riduzione deve essere inferiore a 28.423 dinari al mese, cioè in proporzione al tempo di lavoro totale della persona rispetto al tempo pieno.

Eccezionalmente dal par. Da 1 a 5 di questo articolo, la base imponibile sui salari delle persone per le quali la persona giuridica nazionale paga l’imposta ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 3 di questa legge, è l’importo che la persona giuridica nazionale ha pagato al datore di lavoro da un altro paese come compenso per le spese di lavoro della persona che ha fatto riferimento, cioè inviata a lavorare presso una persona giuridica nazionale.

Metodo e procedura per il calcolo dell’imposta sul reddito dal par. 2. a 5. di questo articolo e la presentazione dei dati all’Amministrazione fiscale sono regolati più dettagliatamente dal ministro.

Articolo 15 ter

Per le persone fisiche – residenti nella Repubblica che vengono inviate all’estero per svolgere lavori per persone giuridiche – residenti nella Repubblica, la base imponibile per l’imposta sulle retribuzioni è l’importo delle retribuzioni che, in conformità con la legge, la legge generale e il contratto di lavoro, loro avrebbe guadagnato nella Repubblica con lavori identici o simili.

Sono considerate residenti nella Repubblica anche le persone fisiche ai sensi del comma 1 del presente articolo che sono state inviate all’estero per attività di formazione e aggiornamento professionale per esigenze del datore di lavoro ai sensi della legge che disciplina l’invio di dipendenti per lavoro temporaneo all’estero .

Articolo 15v

La base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi per il contribuente neo insediato, per i redditi da lui percepiti in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro qualificato, qualora instauri il rapporto di lavoro in un luogo di lavoro per il quale è necessario che il soggetto abbia un formazione professionale speciale e per il quale esiste un fabbisogno che non può essere facilmente soddisfatto sul mercato del lavoro interno, la base di cui all’articolo 15a capoverso 2 della presente legge è ridotta del 70%.

È datore di lavoro qualificato di cui al comma 1 del presente articolo il datore di lavoro residente nella Repubblica che, secondo le disposizioni della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, non può essere considerato parente del datore di lavoro nel quale si è insediato. il contribuente era precedentemente dipendente.

In deroga al comma 2 del presente articolo, è considerato datore di lavoro qualificato qualsiasi datore di lavoro residente nella Repubblica, che instaura un rapporto di lavoro con un contribuente neoinsediato che, per almeno tre anni a partire dal 1990, abbia soddisfatto i requisiti condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, punto 1) della presente legge per essere considerato residente nella Repubblica.

Si considera contribuente neo insediato di cui al comma 1 del presente articolo il contribuente che:

1) nel periodo di 24 mesi precedenti il ​​giorno della conclusione del contratto di lavoro con un datore di lavoro qualificato, non ha risieduto prevalentemente nel territorio della Repubblica, oppure

2) al momento della conclusione del contratto di lavoro con un datore di lavoro qualificato, ha meno di 40 anni e nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto di lavoro con un datore di lavoro qualificato ha soggiornato per lo più fuori dal territorio di della Repubblica per l’istruzione superiore, cioè lo sviluppo professionale.

Si ritiene che le condizioni relative al posto di lavoro e alla formazione professionale speciale di cui al paragrafo 1 di questo articolo siano soddisfatte se il reddito mensile del contribuente neo insediato di cui al paragrafo 4 punto 1) di questo articolo è superiore a 393.855 dinari.

Si ritiene che le condizioni relative al posto di lavoro e alla formazione professionale speciale di cui al paragrafo 1 di questo articolo siano soddisfatte se il reddito mensile del contribuente neo insediato di cui al paragrafo 4 punto 2) di questo articolo è superiore a 262.570 dinari.

Il diritto alla riduzione della base di cui al comma 1 del presente articolo spetta al contribuente neo insediato che, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o entro un congruo termine dall’instaurazione del rapporto di lavoro, risiede nel territorio di della Repubblica e che soddisfa la condizione per essere considerato suo residente fiscale in base al centro degli affari e degli interessi nel territorio della Repubblica, nonché suo residente fiscale ai fini dell’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni che la Repubblica applica con altri paesi.

Il diritto alla riduzione della base di cui al comma 1 del presente articolo si esercita per un periodo di cinque anni dalla data di conclusione del contratto di lavoro, se ricorrono le condizioni di cui al comma 5, 6 e 7 del presente articolo, che si riferiscono al luogo di lavoro, cioè al contribuente neo insediato in tale periodo, indipendentemente dal cambiamento del datore di lavoro.

Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è esercitato dal contribuente neo insediato a partire dalla prima retribuzione corrisposta per il mese in cui è stata acquisita dall’autorità competente la prova dell’adempimento delle condizioni stabilite dal presente articolo.

L’importo della riduzione nella misura del 70% ai fini della determinazione della base imponibile sull’imposta sullo stipendio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rappresenta la parte dello stipendio che il contribuente neoinsediato percepisce da un datore di lavoro qualificato e su cui nessuna imposta sullo stipendio viene pagata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Il ministro incaricato degli affari finanziari regola più dettagliatamente le modalità di esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Aliquota fiscale

Articolo 16

Guadagno dall’art. 13 fino a 14b della presente legge sono tassati con un’aliquota del 10%.

Articolo 17

(Eliminato)

Esenzioni fiscali

Articolo 18

Nessuna imposta salariale viene pagata sul reddito del dipendente dal datore di lavoro in base a:

1) compensazione per le spese di trasporto documentate per l’arrivo e la partenza dal lavoro – fino al prezzo del biglietto mensile dei trasporti pubblici, cioè fino all’importo delle spese di trasporto effettive, e al massimo 5.398 dinari al mese;

2) indennità giornaliera per viaggi ufficiali nel paese – fino a 3.241 dinari sulla base dell’intera indennità giornaliera, o fino all’importo corrispondente per la metà dell’indennità giornaliera, determinata secondo le modalità e in conformità con le norme dell’ente statale competente ;

3) diaria per viaggi ufficiali all’estero – fino all’importo prescritto dall’ente statale competente, e un massimo di 90 euro al giorno, determinato nei modi e alle condizioni prescritti dall’ente statale competente;

4) rimborso delle spese di soggiorno in viaggio d’affari, secondo la fattura allegata;

5) spese di trasporto in viaggio d’affari, secondo le fatture allegate del vettore di trasporto pubblico, e quando, in conformità con la legge, altre norme, ad esempio atti, l’uso della propria auto per un viaggio d’affari o per altri scopi ufficiali è approvato – fino all’importo del 30% del prezzo per unità di misura base di carburante moltiplicato per il numero di unità di misura di carburante consumate, fino a 9.449 dinari al mese;

6) le indennità giornaliere percepite dai membri delle Forze armate serbe in relazione all’esercizio delle loro funzioni, in conformità con le norme che disciplinano le Forze armate serbe;

7) assistenza congiunta in caso di malattia, riabilitazione sanitaria o invalidità di un dipendente o di un membro della sua famiglia – fino a 53.986 dinari;

8) regali ai figli dei dipendenti, di età fino a 15 anni, in occasione di Capodanno e Natale – fino a 13.497 dinari all’anno per figlio;

9) premi giubilari ai dipendenti, in conformità con la legge che regola il lavoro – fino a 26.991 dinari all’anno;

9a) assistenza in caso di morte di un familiare del dipendente – fino a 94.472 dinari;

10) assistenza finanziaria per il trattamento di un dipendente nel paese o all’estero, per l’importo dei costi effettivi del trattamento, documentati dalle fatture dell’istituto sanitario che ha eseguito il trattamento, nonché dei costi documentati di trasporto e alloggio per il trattamento di quella persona;

11) azioni proprie, opzioni su azioni proprie o azioni proprie del datore di lavoro oppure azioni, opzioni su azioni o azioni di una persona legata al datore di lavoro (di seguito: azioni proprie) acquistate dal dipendente a titolo gratuito o a un prezzo preferenziale dal datore di lavoro;

12) prestazioni di solidarietà per la nascita di un figlio fino all’importo del salario medio corrisposto nella Repubblica secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ente statistico repubblicano, per neonato.

L’imposta sul reddito non è dovuta sui redditi di cui al paragrafo 1, punto 11) del presente articolo, che il lavoratore riceve da una persona imparentata con il datore di lavoro.

In via eccezionale dal comma 1, punto 11) e dal comma 2 del presente articolo:

1) se il dipendente aliena le proprie azioni prima della scadenza del termine di due anni dalla data di acquisizione del diritto di disporre di tali azioni proprie, tali azioni proprie saranno considerate utili imponibili del dipendente ai sensi dell’articolo 14 della presente legge al momento dell’alienazione;

2) se il datore di lavoro o una parte correlata al datore di lavoro acquista azioni proprie dal dipendente, tali azioni proprie saranno considerate utili imponibili del dipendente ai sensi dell’articolo 14 della presente legge al momento dell’acquisto;

3) se il rapporto di lavoro del lavoratore con il datore di lavoro termina prima della scadenza del termine di due anni dalla data di acquisizione del diritto di disporre delle azioni proprie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro indipendente dalla sua volontà e dalla volontà del datore di lavoro datore di lavoro ai sensi della legge sul lavoro, cessazione del rapporto di lavoro per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo la legge sull’assicurazione pensionistica e d’invalidità e cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con una persona legata al datore di lavoro, tali azioni proprie sono considerate utili imponibili del dipendente ai sensi dell’articolo 14. di questa legge versato l’ultimo giorno di lavoro del dipendente presso il datore di lavoro.

Sui redditi di cui al comma 1, punto. non è dovuta l’imposta sul reddito. da 1) a 5) del presente articolo, che sono realizzati da persone che non hanno un impiego, ma che con il loro lavoro producono redditi per i quali sono soggetti all’imposta sul reddito ai sensi di questa legge.

Per la determinazione dell’imposta sul reddito sulla base dell’indennità giornaliera per i viaggi ufficiali all’estero, i redditi superiori all’importo prescritto dall’autorità statale competente, cioè al di sopra dell’importo non imponibile di 90 euro di cui al paragrafo 1. punto 3) del presente articolo, vengono convertiti in importi in dinari al tasso di cambio medio ufficiale della Banca nazionale di Serbia il giorno del calcolo delle spese.

Il Ministro delle finanze disciplina più in dettaglio l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1, punto. 7), 10) e 11) del presente articolo.

Articolo 18 bis

In deroga all’articolo 14 di questa legge, non viene pagata alcuna imposta salariale sul reddito del dipendente basato su prestazioni per la cui fornitura, al fine di creare le condizioni per la ricreazione dei dipendenti sul posto di lavoro, il datore di lavoro sostiene spese per la costruzione di locali e /o l’acquisto di attrezzature per la ricreazione, sulla base del compenso per i costi della ricreazione collettiva dei dipendenti, ovvero l’organizzazione di eventi sportivi e attività dei dipendenti svolte con l’obiettivo di migliorare la salute dei dipendenti e /o costruire migliori relazioni tra i dipendenti stessi, cioè dipendenti e datori di lavoro.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere esercitato solo se le attività ricreative collettive dei dipendenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono svolte in conformità con gli atti del datore di lavoro e se tutti i dipendenti del datore di lavoro hanno il diritto alla ricreazione del stesso tipo, qualità e portata.

In deroga al comma 2 del presente articolo, il diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato anche se non tutti i dipendenti hanno diritto ad attività ricreative dello stesso tipo, qualità e portata, purché la differenza nell’esercizio delle attività ricreative il diritto può essere giustificato da un’adeguata competenza in medicina del lavoro.

Il diritto all’esenzione fiscale dal comma 1 del presente articolo esiste nel caso di organizzazione di eventi sportivi, cioè di attività dei dipendenti, a condizione che siano svolte sulla base di una decisione motivata del datore di lavoro, mentre il diritto di parteciparvi è ed è esercitato da un numero significativo di dipendenti del datore di lavoro.

Il Ministro delle finanze regola l’applicazione delle disposizioni del comma 1. da 1. a 3. di questo articolo.

Articolo 19

(Eliminato)

Articolo 20

Sono esentati dall’obbligo di pagare le imposte sui salari percepiti per lavoro presso rappresentanze diplomatiche e consolari estere o organizzazioni internazionali, ovvero rappresentanti o dipendenti di tali missioni o organizzazioni:

1) i capi delle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate in Serbia, il personale delle rappresentanze diplomatiche straniere in Serbia, nonché i membri della loro famiglia, se questi membri della famiglia non sono cittadini o residenti della Repubblica;

2) i capi dei consolati esteri in Serbia e i funzionari consolari autorizzati a svolgere funzioni consolari, nonché i membri della loro famiglia, se questi membri della famiglia non sono cittadini o residenti della Repubblica;

3) funzionari delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, esperti di assistenza tecnica delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate;

3a) funzionari, esperti e personale amministrativo di organizzazioni internazionali, se non cittadini o residenti della Repubblica;

4) dipendenti di rappresentanze diplomatiche o consolari estere e di organizzazioni internazionali, se non cittadini o residenti nella Repubblica;

5) consoli onorari di paesi esteri, per le entrate che percepiscono dal paese che li ha nominati a svolgere funzioni consolari;

6) alle dipendenze delle persone di cui ai numeri da 1) a 5) del presente articolo, se non cittadini o residenti nella Repubblica.

In deroga al comma 1 del presente articolo, le persone fisiche che sono cittadine o residenti della Repubblica sono esentate dall’obbligo di pagare l’imposta sugli stipendi percepiti in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate.

Articolo 21

Non viene pagata alcuna imposta sui salari delle persone con disabilità impiegate nelle aziende per la formazione professionale e l’impiego di persone con disabilità.

Articolo 21a

Non viene pagata alcuna imposta sul reddito:

1) il premio per l’assicurazione sanitaria volontaria che il datore di lavoro sospende e paga dallo stipendio del dipendente – l’assicurato incluso nell’assicurazione sanitaria volontaria nel paese, in conformità con le leggi che regolano l’assicurazione sanitaria volontaria e gli atti adottati per l’attuazione di la legge;

2) contributo pensionistico al fondo pensione volontario che il datore di lavoro sospende e paga dallo stipendio del dipendente – membro del fondo pensione volontario, secondo la legge che disciplina i fondi pensione volontari e i piani pensionistici.

L’importo totale che può essere soggetto all’esenzione dal paragrafo 1 di questo articolo non può superare complessivamente 8.101 dinari al mese.

Agevolazioni fiscali per l’occupazione di nuove persone e di persone con disabilità

Articolo 21 ter

(Eliminato)

Articolo 21 quater

Un datore di lavoro – una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario o un imprenditore agricolo, che assume una nuova persona, ha diritto al rimborso di parte dell’imposta pagata sullo stipendio del nuovo assunto, pagato entro dicembre 31, 2025.

È considerata persona di nuova assunzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo la persona con la quale il datore di lavoro ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che disciplina i rapporti di lavoro, che è iscritta all’assicurazione sociale obbligatoria nel Registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie Assicurazione e che, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, risulta iscritto ininterrottamente come disoccupato al Servizio Nazionale per l’Impiego da almeno sei mesi, e considerato come tirocinante da almeno tre mesi.

Non è considerato neoassunto di cui al comma 1 del presente articolo colui che, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, era alle dipendenze di un datore di lavoro che è una persona affine al datore di lavoro con il quale instaura il rapporto di lavoro, ovvero da un datore di lavoro che, se non avesse cessato di esistere, sarebbe stato un parente del datore di lavoro con il quale il neoassunto instaura un rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una cessazione del rapporto di lavoro.

L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere ottenuta dal datore di lavoro se, instaurando un rapporto di lavoro con un neoassunto, il numero dei dipendenti presso il datore di lavoro aumenta rispetto al numero dei dipendenti al 31 marzo 2014.

L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzata anche dal datore di lavoro che inizia a esercitare l’attività dopo il 31 marzo 2014.

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, vale a dire:

1) 65% se ha instaurato un rapporto di lavoro con almeno uno e al massimo nove neoassunti;

2) 70% se ha instaurato un rapporto di lavoro con un minimo di 10 e un massimo di 99 neo assunti;

3) 75% se ha instaurato un rapporto di lavoro con almeno 100 neo assunti.

Il rimborso dell’imposta pagata di cui al paragrafo 6 del presente articolo viene effettuato in conformità con la legge che regola la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso all’autorità fiscale competente.

La richiesta di rimborso dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo è presentata sul modulo prescritto.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, salvo in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per la previdenza sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di prestazione, sulla base della creazione di un rapporto di lavoro con quella persona, non ha diritto che quella persona ottenga lo sgravio fiscale previsto dal presente articolo.

Gli sgravi fiscali previsti da questo articolo non possono essere ottenuti dagli enti e organizzazioni statali, dal protettore dei cittadini, dal commissario per la tutela dell’uguaglianza, dall’istituto statale di controllo, dal commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali, dall’Agenzia per la la lotta contro la corruzione, la commissione repubblicana per la tutela dei diritti nelle procedure degli appalti pubblici, la commissione per la tutela della concorrenza, la commissione per i valori mobiliari, il consiglio fiscale, l’agenzia radiotelevisiva repubblicana, l’agenzia per l’energia della Repubblica di Serbia e altri enti pubblici, aziende pubbliche, pubblici servizi ed altri diretti o utilizzatori indiretti del bilancio, ovvero utilizzatori di fondi pubblici.

La forma del paragrafo 8 del presente articolo e il suo contenuto sono prescritti dal ministro.

Articolo 21

Il datore di lavoro che impiega una persona con disabilità per un periodo di tempo indeterminato conformemente alla legge che regola la prevenzione della discriminazione contro una persona con disabilità, per la quale l’invalidità è comprovata da idonea documentazione legale e medica, è esonerato dall’obbligo a versare l’imposta calcolata e trattenuta sulla retribuzione di tale persona, per un periodo di tre anni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.

È considerata persona di nuova assunzione con disabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo una persona con la quale il datore di lavoro ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola il lavoro e che è iscritta all’assicurazione sociale obbligatoria presso gli organismi competenti per l’assicurazione sociale obbligatoria. assicurazione.

Non è considerato neoassunto il portatore di handicap di cui al comma 1 del presente articolo chi, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, era alle dipendenze del datore di lavoro fondatore o di una persona affine al datore di lavoro con cui instaura rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno la cessazione del rapporto di lavoro.

Gli enti e le organizzazioni statali, le aziende pubbliche, i servizi pubblici e altri utenti diretti o indiretti del bilancio non possono ottenere sgravi fiscali da questo articolo.

I datori di lavoro che, per una determinata persona, utilizzano o hanno utilizzato uno sgravio fiscale per il pagamento dei salari su un’altra base giuridica in conformità con la normativa pertinente, non possono ottenere uno sgravio fiscale da questo articolo per la stessa persona.

Le modalità e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno disciplinate più dettagliatamente dal Ministro.

Articolo 21 quinquies

Datore di lavoro – una persona giuridica che, ai sensi della legge che regola la contabilità, è classificata in micro e piccole persone giuridiche, nonché un imprenditore, imprenditore forfettario o imprenditore agricolo, che stabilisce un rapporto di lavoro con almeno due nuove persone, ha diritto al rimborso del 75% dell’imposta sul reddito pagata per un neoassunto, versata entro il 31 dicembre 2025.

È considerata persona di nuova assunzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo la persona con la quale il datore di lavoro ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che disciplina i rapporti di lavoro, che è iscritta all’assicurazione sociale obbligatoria nel Registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie Assicurazione e che, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, risulta iscritto ininterrottamente come disoccupato al Servizio Nazionale per l’Impiego da almeno sei mesi, e considerato come tirocinante da almeno tre mesi.

Non è considerato neoassunto di cui al comma 1 del presente articolo colui che, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, era alle dipendenze di un datore di lavoro che è una persona affine al datore di lavoro con il quale instaura il rapporto di lavoro, ovvero da un datore di lavoro che, se non avesse cessato di esistere, sarebbe stato un parente del datore di lavoro con il quale il neoassunto instaura un rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, instaura un rapporto di lavoro con un neoassunto, e nel periodo successivo instaura un rapporto di lavoro con un altro neoassunto, può usufruire dell’agevolazione fiscale per il primo neoassunto solo dopo aver accertato un rapporto di lavoro con il secondo nuovo assunto, a condizione che il diritto al rimborso delle imposte pagate per il primo nuovo dipendente possa realizzarsi per i redditi da lui pagati a quest’ultimo per il mese in cui ha maturato la condizione per usufruire dell’agevolazione fiscale .

L’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere ottenuta dal datore di lavoro se, instaurando un rapporto di lavoro con un neoassunto, il numero dei dipendenti aumenta di almeno due unità rispetto al numero dei dipendenti che aveva il datore di lavoro al 31 ottobre, 2015.

Se nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 il datore di lavoro ha aumentato il numero dei dipendenti rispetto al numero dei dipendenti al 31 ottobre 2015, le agevolazioni fiscali per i nuovi dipendenti con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio Nel 2016 potrà usufruirne a partire dal mese in cui ha acquisito la condizione per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Se, nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, il datore di lavoro ha ridotto il numero dei dipendenti rispetto al numero dei dipendenti al 31 ottobre 2015, l’agevolazione fiscale per i nuovi dipendenti il ​​cui rapporto di lavoro è instaurato aumenta il numero di dipendenti rispetto a quello che sarebbe stato se non avesse ridotto il numero dei dipendenti nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, può da utilizzare a partire dal mese in cui ha maturato la condizione per usufruire dell’agevolazione fiscale.

L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzata anche dal datore di lavoro che inizia a esercitare l’attività dopo il 31 ottobre 2015.

Il rimborso dell’imposta pagata di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene effettuato in conformità con la legge che disciplina la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso all’autorità fiscale competente.

La richiesta di rimborso dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo è presentata sul modulo prescritto.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, salvo in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per la previdenza sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di prestazione, sulla base della creazione di un rapporto di lavoro con quella persona, non ha diritto che quella persona ottenga lo sgravio fiscale previsto dal presente articolo.

Non possono ottenere sgravi fiscali da questo articolo le autorità e le organizzazioni statali, gli enti pubblici, le aziende pubbliche, i servizi pubblici e altri utenti diretti o indiretti del bilancio, cioè utenti di fondi pubblici.

La forma del paragrafo 10 del presente articolo e il suo contenuto sono prescritti dal ministro.

Articolo 21

Un datore di lavoro – una società commerciale di nuova costituzione, un imprenditore di nuova costituzione e un imprenditore agricolo di nuova costituzione, che è iscritto nel registro dell’autorità competente, cioè l’organizzazione, può esercitare il diritto all’esenzione dal pagamento delle imposte sulla base dello stipendio di i fondatori che lavorano in quella società, cioè gli imprenditori con reddito personale e gli imprenditori agricoli.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato dal datore di lavoro sulle retribuzioni del fondatore e sulle retribuzioni personali degli imprenditori e degli imprenditori agricoli, corrisposte entro un termine di 12 mesi dal giorno in cui è stata costituita la società, ovvero una società registrata imprenditore e imprenditore agricolo, il cui importo mensile individualmente per ciascuna persona durante il periodo di utilizzo dell’esenzione non supera i 37.000 dinari, importo che non comprende gli obblighi relativi al reddito.

Il diritto all’esenzione fiscale cessa allo scadere del termine di cui al comma 2 del presente articolo, ossia dal giorno in cui la retribuzione mensile del fondatore, cioè la retribuzione personale degli imprenditori e degli imprenditori agricoli, sia superiore all’importo di cui all’art. paragrafo 2 di questo articolo, viene pagato e il datore di lavoro è tenuto a calcolare e pagare l’imposta sui guadagni, vale a dire i guadagni personali, sull’importo pagato più le imposte e i relativi contributi versati sui guadagni, nonché a calcolare e paga l’imposta sul reddito in conformità con la legge.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esercitato dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:

1) che la persona fisica – il fondatore, cioè ciascuno dei fondatori se sono più di loro, ha instaurato un rapporto di lavoro con la società commerciale di nuova costituzione, ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola i rapporti di lavoro e che è stato registrato per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale dell’assicurazione sociale obbligatoria;

2) che una persona fisica – un imprenditore, cioè un imprenditore agricolo, è registrato per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie;

3) che nel periodo per il quale esercita il diritto all’esenzione fiscale, può esercitare tale diritto per un massimo di nove fondatori dipendenti che soddisfano le condizioni;

4) che le persone fisiche – fondatori dell’impresa commerciale, imprenditore e imprenditore agricolo, in un periodo di almeno sei mesi continuativi prima del giorno della costituzione dell’impresa commerciale, cioè dell’iscrizione dell’imprenditore o dell’imprenditore agricolo, sono state iscritte all’anagrafe Servizio Nazionale per l’Impiego come disoccupato o che nel periodo da 12 mesi prima della data di stabilimento, cioè registrazione, ha ottenuto l’istruzione secondaria, superiore o superiore, in conformità con la legge.

L’esenzione fiscale da questo articolo può essere ottenuta da un datore di lavoro – una società commerciale, un imprenditore e un imprenditore-agricoltore, fondato o registrato entro il 31 dicembre 2020.

Sulla base dei guadagni, vale a dire i guadagni personali delle persone di cui al paragrafo 4 di questo articolo per i quali un datore di lavoro di nuova costituzione ha ottenuto l’esenzione fiscale da questo articolo, un altro datore di lavoro di nuova costituzione – una società commerciale, imprenditore e imprenditore agricolo, non può ottenere l’esenzione fiscale da questo per quei membri di persone.

Il datore di lavoro che si avvale dell’esenzione fiscale di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dalla legge che regola i contributi previdenziali obbligatori relativi alla stessa tipologia di esenzione, sulla base dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con tale persona, non ha diritto ottenere altri benefici per quella persona, tra cui e la fruizione di sussidi per il lavoro subordinato e autonomo.

Articolo 21e

Il datore di lavoro – una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, può esercitare il diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta calcolata e trattenuta sugli utili dei fondatori che lavorano in tale società commerciale di nuova costituzione .

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato dal datore di lavoro per le retribuzioni del fondatore pagate entro un periodo di 36 mesi dalla data di costituzione della società.

L’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 di questo articolo può essere ottenuta per ciascun fondatore sulla base del suo stipendio mensile, e quello stipendio il cui importo non supera i 150.000 dinari al mese e, se è superiore, sulla base di una parte del lo stipendio fino a 150.000 dinari.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esercitato dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:

1) che la persona fisica – il fondatore, cioè ciascuno dei fondatori se sono più di loro, ha instaurato un rapporto di lavoro con la società commerciale di nuova costituzione, ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola i rapporti di lavoro e che è stato registrato per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale dell’assicurazione sociale obbligatoria;

2) che durante il periodo per il quale viene esercitato il diritto di esenzione, il fondatore possieda almeno il 5% delle azioni o quote della società commerciale di nuova costituzione.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 di questo articolo può essere esercitato da un datore di lavoro – una società che non è collegata ad alcuna persona giuridica ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società e che non genera più del 30% del suo totale redditi provenienti da altre entità considerate legate a qualsiasi fondatore del datore di lavoro – una società commerciale.

Sulla base dei guadagni delle persone di cui al paragrafo 4 di questo articolo per le quali un datore di lavoro di nuova costituzione ha ottenuto l’esenzione fiscale da questo articolo, un altro datore di lavoro di nuova costituzione non può ottenere l’esenzione da questo articolo per quelle persone.

Il datore di lavoro che si avvale dell’esenzione fiscale prevista dal presente articolo, salvo quando si avvale dell’esenzione conformemente alla disposizione della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di esenzione, sulla base dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con tale persona, non ha diritto ad ottenere altre prestazioni per quella persona, compreso il ricorso a sussidi per il lavoro subordinato e autonomo.

Articolo 21z

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con un soggetto che, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo, può essere considerato neoassunto qualificato (di seguito: neoassunto qualificato), è esonerato dall’obbligo di pagare l’imposta calcolata e trattenuta sulla retribuzione di una persona qualificata neoassunta per i guadagni pagati fino al 31 dicembre 2022 compreso.

Il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo è il datore di lavoro che, in qualsiasi momento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con un neoassunto qualificato di cui al comma 5 e 6 di questo articolo concludono un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola i rapporti di lavoro e che ha registrato la persona neoassunta qualificata per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale dell’assicurazione sociale obbligatoria.

Eccezionalmente dal par. 1 e 2 del presente articolo, un datore di lavoro che non aveva più di 30 dipendenti al 31 dicembre 2020 e che in qualsiasi momento nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ha concluso, ovvero dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre , 2025, stipulare un contratto di lavoro con un neoassunto qualificato in conformità con la legge i rapporti di lavoro sono regolamentati e la persona si iscrive per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie, è esentata dall’obbligo di pagare l’imposta calcolata e trattenuta sul salario di una persona qualificata appena assunta, per i salari pagati fino a dicembre compreso 31, 2025.

Il datore di lavoro di cui al comma 3 del presente articolo non può ottenere un’esenzione fiscale sulla base delle retribuzioni corrisposte nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 per un neoassunto qualificato di cui al comma 5 e 6 del presente articolo, con il quale ha concluso un contratto di lavoro dopo il 30 giugno 2021 e che è stato precedentemente impiegato in qualsiasi momento dopo il 1 gennaio 2020 da un datore di lavoro che, secondo la regolare relazione finanziaria annuale del Nel 2020, aveva una media di più di 30 dipendenti.

Si considera neoassunto qualificato di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, non ha avuto la qualifica di lavoratore dipendente assicurato, ossia di assicurato autonomo chi è il fondatore o socio di una società commerciale che ha un rapporto di lavoro dipendente in una società commerciale di cui è fondatore o socio e che è lo status assicurato di un lavoratore dipendente, cioè un assicurato autonomo che è fondatore o un membro di una società commerciale che lavora in una società commerciale che il fondatore o il socio hanno acquisito nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020 instaurando un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo o con altro datore di lavoro.

Si considera neoassunto qualificato di cui al comma 1 del presente articolo anche colui che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020, non ha avuto la qualifica di lavoratore dipendente assicurato, di lavoratore autonomo assicurato come imprenditore, ovvero lavoratore autonomo assicurato che è fondatore o socio di una società che lavora come dipendente in una società di cui è fondatore o socio e che ha lo status assicurato di lavoratore dipendente o lo status assicurato di lavoratore autonomo che è un fondatore o un membro di un’impresa che sia impiegata in una società il cui fondatore o socio è stato acquisito nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 costituendo un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo o con altro datore di lavoro.

È considerata una persona che, nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, non aveva lo status di lavoratore dipendente assicurato, cioè di assicurato autonomo che sia fondatore o socio di una società che sia dipendente di un’azienda una persona qualificata neoassunta il cui fondatore, cioè socio, e che durante quel periodo aveva lo status di lavoratore autonomo assicurato come imprenditore, se lo status assicurato di un lavoratore dipendente, cioè lavoratore autonomo assicurato che è il fondatore, cioè un socio di una società che è dipendente di un’azienda di cui è fondatore, ovvero diventa socio nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, instaurando un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al paragrafo 3 del presente articolo o con altro datore di lavoro che aveva un massimo di 30 dipendenti al 31 dicembre 2020.

Esenzione fiscale dal par. 1 e 3 del presente articolo possono essere attuate dal datore di lavoro qualora, instaurando un rapporto di lavoro con un neoassunto qualificato, il numero dei dipendenti presso il datore di lavoro aumenti rispetto al numero dei dipendenti al 31 dicembre 2019.

L’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere ottenuta anche dal datore di lavoro che inizia a svolgere attività dopo il 31 dicembre 2019.

L’esenzione fiscale di cui al comma 3 del presente articolo può essere ottenuta anche dal datore di lavoro che inizia a svolgere attività dopo il 31 dicembre 2021, se durante il periodo di fruizione dell’esenzione non esistono persone giuridiche collegate ai sensi della legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche, e se in qualsiasi momento in quel periodo ha dei parenti, a partire da quel momento per il periodo successivo, perde il diritto all’esenzione fiscale.

Se, durante l’utilizzo dell’esenzione fiscale, il datore di lavoro riduce il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre 2019, cessando il rapporto di lavoro di una persona che non è considerata neoassunta qualificata, perde il diritto di usufruire dell’esenzione fiscale. per il numero di neoassunti qualificati di cui si è ridotto il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre 2019, laddove, nel caso in cui l’esenzione fiscale fosse concessa a più neoassunti qualificati, l’esenzione per quella persona qualificata neoassunta con la quale ha precedentemente instaurato un rapporto di lavoro.

In deroga al comma 11 del presente articolo, se durante l’utilizzo dell’esenzione fiscale il datore di lavoro di cui ai commi 9 o 10 del presente articolo riduce il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre dell’anno in cui ha avuto inizio l’attività, cessando l’assunzione di soggetti che non siano considerati neoassunti qualificati, perde il diritto di usufruire dell’esenzione fiscale per il numero di neoassunti qualificati di cui è diminuito il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre dell’anno in cui è stata svolta l’attività cominciò, mentre perché, nel caso in cui l’esenzione fiscale è stata ottenuta per più lavoratori qualificati neoassunti, perde prima l’esenzione per il neoassunto qualificato con il quale aveva precedentemente instaurato un rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo è esonerato dall’obbligo di versare l’imposta calcolata e trattenuta sui redditi di cui al comma 1 del presente articolo, come segue:

1) 70% dell’imposta – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

2) 65% dell’imposta – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

3) Imposta al 60% – per i salari pagati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il datore di lavoro di cui al comma 3 del presente articolo è esonerato dall’obbligo di pagare le imposte calcolate e trattenute sulle retribuzioni, come segue:

1) 60% dell’imposta – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

2) Imposta al 50% – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

3) Imposta al 40% – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

4) Imposta del 30% – per i salari pagati nel periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il datore di lavoro dal par. 1, 2 o 3 del presente articolo, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, lo stesso neoassunto qualificato può avvalersi dell’esenzione dal comma 13, punto 3) del presente articolo ovvero dell’esenzione dal comma 14. punto 1) del presente articolo.

In deroga al comma 14 del presente articolo, il datore di lavoro di cui al comma 3 del presente articolo che si avvale dell’esenzione per un neoassunto qualificato di cui al comma 7 del presente articolo applica l’esenzione di cui al comma 14 del presente articolo ridotta di tre punti percentuali per ciascuno anno di applicazione.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, tranne quando si avvale di un’esenzione in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di sgravio, in base all’atto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con quella persona non ha il diritto di ottenere per quella persona un’esenzione fiscale ai sensi del presente articolo.

Un neoassunto qualificato ai sensi del par. 5 e 6 del presente articolo non è considerato soggetto che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020, abbia avuto la qualità di beneficiario di una pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità.

Non è considerato neoassunto qualificato ai sensi del comma 7 chi nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2022 ha avuto lo status di beneficiario di una pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità. di questo articolo.

Non possono essere esentati da questo articolo gli enti e le organizzazioni statali, gli enti pubblici, le aziende pubbliche, i servizi pubblici e altri utenti diretti o indiretti del bilancio, cioè utenti di fondi pubblici.

Il datore di lavoro ai sensi del par. 1. e 3. del presente articolo sono considerate una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore unico, un imprenditore agricolo, un ufficio di rappresentanza, una filiale di una persona giuridica straniera e una persona fisica.

Articolo 21z

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con un neoassunto è esonerato dall’obbligo di versare il 70% dell’imposta calcolata e trattenuta sulla retribuzione del neoassunto, per le retribuzioni corrisposte fino al 31 dicembre 2024 compreso.

Si considera neoassunto di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2022, non ha avuto la qualifica di lavoratore dipendente assicurato, di lavoratore autonomo assicurato di imprenditore , o assicurato autonomo che è fondatore o socio di un’impresa di una società che lavora come dipendente in una società di cui è fondatore o socio e che ha lo status di assicurato di lavoratore dipendente, cioè lo status di assicurato di sé stesso -persone dipendenti che sono fondatori o soci di una società chi è occupato in un’impresa il cui fondatore o socio è stato acquisito nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 costituendo un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo o con altro datore di lavoro e che percepisce una retribuzione mensile superiore più di 76.500 dinari.

Un datore di lavoro che utilizza per una persona specifica qualsiasi tipo di incentivo regolato dalla legge pertinente, compresi i benefici pagati dal Servizio Nazionale per l’Impiego in conformità con la legge che regola l’assicurazione sull’occupazione e contro la disoccupazione, nel quadro di programmi e misure di politica attiva dell’occupazione, ad eccezione quando si avvale dell’esenzione ai sensi della disposizione della legge che regola i contributi per la previdenza sociale obbligatoria che fa riferimento alla stessa tipologia di sgravi, sulla base dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con quel soggetto, non ha diritto ad ottenere l’esenzione fiscale da questo articolo per quella persona.

Non è considerata neoassunta una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo una persona che dal 1° gennaio 2019 aveva lo status di beneficiario di una pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o invalidità.

È considerato datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario, un imprenditore agricolo, un ufficio di rappresentanza e una filiale di una persona giuridica straniera.

Articolo 21i

Il datore di lavoro – una persona giuridica che svolge ricerca e sviluppo nell’ambito della sua attività sul territorio della Repubblica, è esonerato dall’obbligo di pagare il 70% dell’imposta calcolata e trattenuta sui salari delle persone che sono direttamente assunte nelle attività di ricerca e sviluppo, in proporzione al tempo che tali persone dedicano alle attività di ricerca e sviluppo rispetto al lavoro a tempo pieno.

Una persona direttamente impegnata in attività di ricerca e sviluppo è considerata una persona che lavora alla realizzazione di un progetto in modo tale da essere direttamente coinvolta nell’identificazione e risoluzione di processi o problemi tecnici appropriati o compiti relativi a un progetto specifico .

Le attività legate alla supervisione diretta o indiretta dell’attuazione del progetto o le attività di supporto legate all’attuazione del progetto non sono considerate attività di ricerca e sviluppo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Per ricerca ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende la ricerca originale e pianificata intrapresa con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e comprensioni scientifiche o tecniche e lo sviluppo dell’applicazione dei risultati della ricerca o l’applicazione di un altro risultato o progetto scientifico con il scopo di produrre materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o significativamente migliorati prima di entrare nella produzione o nell’uso commerciale.

Possono avvalersi dell’esenzione dal comma 1 del presente articolo le persone giuridiche che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto proprio e mantengono la proprietà dei beni immateriali che possono derivare dall’attività di ricerca e sviluppo.

L’esenzione dal comma 1 del presente articolo non si applica alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impegnati in attività di ricerca finalizzate alla ricerca e allo sviluppo di petrolio, gas o risorse minerarie nell’industria estrattiva.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, tranne quando si avvale di un’esenzione in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di sgravio, in base all’atto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con quella persona non ha il diritto di ottenere per quella persona un’esenzione fiscale ai sensi del presente articolo.

La limitazione al diritto di fruire degli incentivi ai sensi del comma 7 del presente articolo non si applica al datore di lavoro che si avvale del diritto al doppio riconoscimento dei costi direttamente connessi alla ricerca e sviluppo ai sensi della normativa che regola l’imposta sul reddito delle società.

Il Ministro regola più dettagliatamente le condizioni e le modalità di esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Arte. 22-30

(Eliminato)

Capitolo tre

IMPOSTA SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Soggetto a tassazione

Articolo 31

Sono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi generati da attività economiche, comprese le attività agricole e forestali, fornendo servizi professionali e altri servizi intellettuali, nonché i redditi derivanti da altre attività, se su tali redditi non viene pagata l’imposta ai sensi della presente legge su un altro base.

Sono considerati redditi da attività indipendente anche i redditi generati dall’uso permanente o stagionale dei terreni per scopi non agricoli (estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, produzione di calce, mattoni, tegole, carbone, ecc.), dalla produzione di incubatrici di pollame, così come altre attività simili, indipendentemente dal fatto che siano registrate come attività indipendenti presso l’autorità competente.

Contribuente

Articolo 32

Il contribuente sui redditi di lavoro autonomo è una persona fisica che realizza redditi svolgendo le attività di cui all’articolo 31 della presente legge.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo è una persona fisica iscritta presso l’autorità competente, ovvero un’organizzazione, e paga l’imposta sui redditi da lavoro autonomo sull’utile imponibile (di seguito: imprenditore), ovvero sul reddito forfettario ( di seguito: imprenditore forfettario).

È considerato contribuente in base ai redditi dell’agricoltura e della silvicoltura anche un contribuente ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo: una persona fisica proprietaria di un’azienda agricola familiare iscritta nel registro delle aziende agricole ai sensi della normativa che disciplina tale materia, chi tiene i libri contabili in conformità a tale legge, l’imposta sul reddito da lavoro autonomo viene pagata anche sull’utile imponibile (di seguito: imprenditore agricolo).

Una persona fisica soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita un’attività, indipendentemente dal fatto che tale attività sia registrata e paga l’imposta sui redditi da lavoro autonomo sull’utile imponibile (di seguito: imprenditore, seconda persona).

Base imponibile

Articolo 33

Il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è un utile imponibile e per un imprenditore forfettario è un reddito determinato in modo forfettario, se non diversamente stabilito da questa legge.

L’utile imponibile è determinato nel saldo fiscale rettificando l’utile riportato nel conto profitti e perdite, effettuato in conformità con le norme che disciplinano la contabilità per un contribuente tenuto a tenere la contabilità in partita doppia, vale a dire in conformità con il regolamento dell’articolo 49 di questa legge per il contribuente che tiene la contabilità semplice, secondo le modalità determinate da questa legge.

Il reddito forfettario è determinato dalla decisione dell’autorità fiscale competente applicando i criteri e gli elementi di cui all’articolo 41 di questa legge.

Articolo 33 bis

Gli imprenditori e gli imprenditori agricoli possono optare per il pagamento dei guadagni personali.

Il reddito personale di cui al paragrafo 1 di questo articolo, ai sensi di questa legge, è considerato l’importo di denaro che il creditore di cui al paragrafo 1 di questo articolo paga e registra nei libri aziendali come il suo reddito personale mensile aumentato degli obblighi corrispondenti del stipendio.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo, che opta per il pagamento della retribuzione personale, è tenuto a notificare la sua decisione di pagare la retribuzione personale in formato elettronico, attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale.

Chi inizia l’attività presenta una notifica di determinazione a pagare le retribuzioni personali esclusivamente al momento dell’iscrizione all’organismo competente che tiene il registro delle imprese, che inoltrerà la richiesta all’Amministrazione fiscale.

In deroga al comma 4 del presente articolo, le persone che non si iscrivono presso l’organismo che tiene il registro delle entità economiche, presentano la notifica di determinazione del pagamento dei redditi personali in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale, entro cinque giorni dalla la data di registrazione presso l’Amministrazione Finanziaria ovvero alla data di assegnazione del codice fiscale (di seguito: PIB) e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.

La comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo è presentata entro il 15 dicembre dell’anno in corso per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo che opta per la corresponsione del reddito personale non può modificare tale decisione durante il periodo d’imposta.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo decide di sospendere il pagamento della retribuzione personale, è tenuto a presentarne comunicazione in formato elettronico, attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale, entro il 15 dicembre dell’anno in corso.

Nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, il debitore di cui al comma 1 del presente articolo non è tenuto al pagamento delle retribuzioni personali dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha presentato la comunicazione all’autorità fiscale competente.

Riconciliazione delle entrate e delle spese

Articolo 34

(Eliminato)

Articolo 35

La riconciliazione dei ricavi e delle spese, la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la determinazione dell’importo delle plusvalenze incluse nel reddito imponibile del lavoro autonomo e il trattamento fiscale delle perdite degli anni precedenti sono riportati nel bilancio fiscale dell’imprenditore in conformità con le pertinenti disposizioni della legge che disciplina l’imposta sugli utili delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione della presente legge.

Il ministro regola il modo in cui i contribuenti di cui all’articolo 32 di questa legge, ad eccezione degli imprenditori forfettari, riportano i prezzi di trasferimento nel saldo fiscale.

Articolo 35 bis

L’ammortamento delle immobilizzazioni iscritte nei libri contabili è rilevato come costo nell’importo e secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina l’imposta sul reddito delle società e dallo statuto adottato sulla base di tale legge.

Articolo 36

Sono considerati soggetti legati al contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge, oltre alle persone fisiche e giuridiche che abbiano tale qualità secondo le pertinenti disposizioni della legge che disciplina l’imposta sul reddito delle società:

1) i familiari del debitore;

2) fratelli e sorelle del debitore;

3) genitori e figliastri del coniuge.

Articolo 37

Nel caso di un debito nei confronti di un creditore con lo status di persona affine o di un prestito che il debitore prende da un creditore con lo status di persona correlata, gli interessi riconosciuti come spese nel saldo fiscale non possono essere superiori a quello che si sarebbe verificato se fosse stato possibile contrarre o contrarre un prestito sul mercato nel corso dell’esercizio contabile.

In caso di crediti di un debitore con qualità di parente o di prestito che il debitore concede a un debitore con qualità di parente, gli interessi inclusi nel reddito nel saldo fiscale non possono essere inferiori a quelli che sarebbero sarebbero stati realizzati se fosse stato possibile contrarre tali crediti sul mercato, cioè approvare il prestito nel corso dell’esercizio.

La differenza tra gli interessi di mercato e gli interessi calcolati su un prestito tra parti correlate dal par. 1. e 2. del presente articolo sono inclusi nel reddito imponibile.

Articolo 37a

Un contribuente che paga le imposte sul reddito effettivo da lavoro autonomo è rilevato come spesa nel saldo fiscale:

1) stipendio personale pagato;

2) spese di viaggio d’ufficio fino all’importo di cui all’articolo 18, comma 1, punto da 2) a 5) della presente legge;

3) contributi calcolati e versati per l’assicurazione sociale obbligatoria personale sulla base del lavoro autonomo, se il debitore non ha optato per il pagamento del reddito personale.

Articolo 37 ter

Il trattamento del reddito d’impresa comprende il prelievo dalla proprietà dell’impresa per esigenze private e consumo personale da parte di un contribuente che paga l’imposta sul reddito effettivo da lavoro autonomo.

Il trattamento delle spese aziendali comprende l’investimento dei beni personali del contribuente che paga l’imposta sul reddito effettivo derivante da un’attività indipendente, in beni aziendali, ad eccezione degli investimenti in proprietà permanenti.

Prendendo cioè l’investimento immobiliare dal par. 1. e 2. del presente articolo, che non è in forma monetaria, è valutato secondo il comparabile valore di mercato, secondo il principio della permanenza.

Articolo 37v

Il reddito imponibile da lavoro autonomo non comprende il reddito tassato ai sensi dell’articolo 85, comma 1, punto 17) di questa legge, e che viene guadagnato da un contribuente sul reddito effettivo da lavoro autonomo.

Aliquota fiscale

Articolo 38

L’aliquota fiscale sui redditi da lavoro autonomo è del 10%.

Incentivi fiscali

Articolo 39

Gli incentivi fiscali sulla base degli investimenti in immobilizzazioni nella propria attività registrata e sulla base degli investimenti in conformità con le norme che regolano l’incoraggiamento degli investimenti nell’economia della Repubblica, sono concessi agli imprenditori alle condizioni e secondo le modalità previste sono concessi alle persone giuridiche secondo la legge che disciplina l’imposta sugli utili delle persone giuridiche.

Tassazione forfettaria

Articolo 40

Un contribuente del lavoro autonomo iscritto nel registro presso l’autorità competente, cioè un’organizzazione, ha il diritto di presentare una richiesta per il pagamento dell’imposta del lavoro autonomo su un reddito forfettario (di seguito: tassazione forfettaria).

Il diritto alla tassazione forfettaria non può essere riconosciuto al contribuente di cui al comma 1 del presente articolo:

1) chi svolge attività nel campo della pubblicità e delle ricerche di mercato;

2) chi svolge attività nei settori: del commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi e ristoranti, dell’intermediazione finanziaria e delle attività connesse al settore immobiliare;

3) nella cui attività investono anche altre persone;

4) il cui fatturato totale nell’anno precedente quello per il quale viene determinata l’imposta, cioè il cui fatturato previsto all’inizio dell’attività, è superiore a 6.000.000 di dinari;

5) che è registrato come contribuente IVA ai sensi della legge che regola l’imposta sul valore aggiunto.

In deroga a quanto disposto dal comma 2, comma 2), del presente articolo, al contribuente che esercita attività commerciale o di ristorazione in un chiosco, rimorchio o analoga struttura prefabbricata o mobile può, su sua richiesta, essere riconosciuto il diritto al pagamento dell’imposta su un reddito determinato forfettariamente.

Il diritto all’imposizione forfettaria ai sensi del par. da 1 a 3 del presente articolo può essere conseguito da un contribuente che fabbrica e vende esclusivamente i propri prodotti nell’ambito delle proprie attività.

I redditi tassati ai sensi dell’articolo 85, comma 1, punto 17) della presente legge non sono compresi nel fatturato complessivo del contribuente ai sensi del comma 2, punto 4) del presente articolo.

Attività dal par. 2. e 3. del presente articolo sono determinati in conformità alle norme che disciplinano la classificazione delle attività.

Articolo 41

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 40 della presente legge, gli imprenditori forfettari, per determinare l’importo del reddito forfettario come base imponibile sul reddito da lavoro autonomo, sono classificati in gruppi in modo tale che uno Il gruppo è composto da tutti gli imprenditori forfettari che svolgono la stessa attività predominante.

L’attività predominante di cui al comma 1 del presente articolo è l’attività iscritta come tale nel registro delle persone economiche, cioè l’attività dallo svolgimento della quale, nel periodo d’imposta, l’imprenditore forfettario ha conseguito un importo maggiore di reddito rispetto a quello da lui registrato come attività predominante.

La base di partenza per determinare l’importo del reddito forfettario per gruppo è determinata in relazione alla retribuzione mensile media per dipendente guadagnata nella Repubblica, città, comune, cioè comune cittadino, secondo i dati pubblicati dall’autorità repubblicana responsabile delle statistiche degli ultimi 12 mesi (di seguito: salario medio mensile), che viene moltiplicato per il numero dei dipendenti della Repubblica, città, comune, cioè comune cittadino e per il coefficiente di attività, e poi diviso per il numero degli abitanti della Repubblica , città, comune, cioè il comune cittadino.

La base di partenza dal comma 3 del presente articolo è ridotta o aumentata applicando i seguenti elementi:

1) sede legale dell’imprenditore;

2) il periodo di tempo trascorso dalla registrazione dell’imprenditore;

3) l’età del creditore e la sua capacità lavorativa;

4) altre circostanze che influiscono sulla realizzazione del profitto.

Il governo regola condizioni, criteri ed elementi più dettagliati per la flat tax.

Articolo 42

L’istanza di imposizione forfettaria può essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno in corso per l’anno successivo, ossia entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto dell’autorità fiscale competente che conferma la cancellazione dai registri dell’imposta sul valore aggiunto in conformità con la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto ed entro il 31 dicembre dell’anno in corso per l’anno successivo, in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale.

Una persona che inizia a esercitare un’attività presenta una richiesta di imposizione forfettaria esclusivamente al momento dell’iscrizione all’organismo competente che tiene il registro delle entità commerciali, che inoltrerà la richiesta all’Amministrazione fiscale.

In deroga al comma 2 del presente articolo, le persone che non sono iscritte presso l’organismo che tiene il registro delle entità commerciali, presentano una richiesta di imposizione forfettaria in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale, entro cinque giorni dal giorno della registrazione presso l’Amministrazione Finanziaria, ovvero il giorno dell’assegnazione del PIB e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.

Un contribuente autonomo che ha diritto alla tassazione forfettaria utilizza questo metodo di tassazione finché non viene accertato che sono venuti meno i motivi della tassazione forfettaria, cioè che le mutate condizioni escludono il diritto alla tassazione forfettaria .

Nel caso di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità fiscale competente ordina con decisione al contribuente di cui al paragrafo 4 del presente articolo di tenere i libri contabili dalla metà dell’anno in corso o dall’inizio dell’anno successivo.

L’imprenditore forfettario, il cui diritto all’imposta forfettaria cessa ai sensi dell’articolo 40, comma 2, punto 5) della presente legge, è tenuto a tenere i libri contabili entro il giorno in cui diventa soggetto all’imposta sul valore aggiunto in conformità con la legge che regola l’imposta sul valore aggiunto, senza determinare l’obbligo di tenere i libri contabili mediante decisione dell’autorità fiscale competente.

Libri aziendali e documenti contabili

Articolo 43

Gli obblighi previsti dall’articolo 32 di questa legge sono tenuti a tenere i libri contabili e a segnalarvi le variazioni aziendali in conformità con la legge che regola la contabilità, vale a dire secondo le modalità stabilite da questa legge.

Un imprenditore di cui all’articolo 32, comma 2 di questa legge che paga l’imposta sul reddito effettivo, tiene i libri secondo il sistema della doppia contabilità in conformità con la legge che regola la contabilità.

Imprenditore agricolo e altro imprenditore di cui all’art. 32, cpv. 3. e 4. di questa legge, tiene i libri contabili secondo il sistema contabile semplice, in conformità con questa legge.

Gli imprenditori a tasso forfettario sono tenuti a tenere solo un libro commerciale sul fatturato realizzato.

Articolo 43 bis

Gli imprenditori tengono i libri contabili secondo il sistema di contabilità a partita doppia in conformità con la legge e le altre norme che regolano la contabilità.

Articolo 44

Nei libri aziendali secondo il sistema contabile semplice, vengono forniti i dati su entrate, spese, immobilizzazioni, strumenti e inventario con cancellazione calcolata, in conformità con questa legge e il regolamento dell’articolo 49 di questa legge.

Articolo 45

Gli imprenditori, gli agricoltori e gli altri imprenditori sono tenuti a tenere aggiornati e ordinati i libri aziendali secondo il sistema della contabilità semplice di cui all’articolo 44 della presente legge, in modo da garantire il controllo della correttezza dell’iscrizione, della conservazione e dell’utilizzo dei documenti. dati, nonché informazioni sulla cronologia dei cambiamenti aziendali.

Gli imprenditori, gli agricoltori e gli altri imprenditori sono tenuti a contabilizzare i redditi entro il giorno successivo a quello in cui è stato realizzato, a contabilizzare le spese entro sette giorni dalla data in cui si sono verificate e gli altri libri entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla la presente legge e i regolamenti adottati in base ad essa, ovvero in conformità alle norme che disciplinano la contabilità.

Un imprenditore obbligato a tenere i libri secondo il sistema di contabilità a partita doppia segnala i cambiamenti aziendali in conformità con la legge che regola la contabilità.

Articolo 46

La registrazione di ogni variazione aziendale su fondi, entrate e spese aziendali viene effettuata sulla base di documenti contabili affidabili, che devono essere tali da mostrare il conseguente cambiamento aziendale e contenere dati adeguati per la registrazione.

Articolo 47

Il creditore ai sensi dell’articolo 32 della presente legge è tenuto a conservare i libri commerciali e gli altri documenti contabili nei locali commerciali.

Quando la contabilità è affidata a uno studio professionale di contabilità, i libri e gli altri documenti relativi alle operazioni finanziarie possono essere conservati nei locali di tale studio.

Articolo 48

I libri aziendali e i documenti contabili sono conservati per almeno cinque anni a partire dall’ultimo giorno dell’esercizio sociale al quale si riferiscono, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 49

Il Ministro prescrive in modo più dettagliato il tipo e il contenuto dei libri aziendali e degli altri documenti tenuti secondo il sistema contabile semplice, il modo in cui vengono tenuti e vengono presentati i risultati finanziari.

Saldo fiscale

Articolo 50

I contribuenti che pagano le imposte sui redditi effettivi da lavoro autonomo e tengono i libri contabili secondo il sistema della contabilità semplice o doppia redigono un saldo fiscale annuale.

Il ministro emana norme più dettagliate sul contenuto del saldo fiscale e sulle modalità della sua preparazione.

Registrazione delle entrate e delle spese presso la banca

Articolo 51

Il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge è tenuto, indipendentemente dal modo in cui è tassato, ad effettuare tutti i pagamenti tramite un conto corrente bancario e a gestire i fondi presenti su tale conto, compreso il pagamento dei contanti ricevuti, in conformità con la legge che regola i pagamenti di performance delle persone giuridiche, degli imprenditori e delle persone fisiche che non esercitano attività.

Capitolo quattro

IMPOSTA SUI REDDITI DA DIRITTI D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Soggetto a tassazione

Articolo 52

Il reddito derivante dai diritti d’autore è considerato un compenso che il debitore riceve sulla base di:

1) opere scritte (opere letterarie, scientifiche, professionali, giornalistiche e altre, studi, recensioni e simili);

2) opere parlate;

3) opere drammatiche e drammatico-musicali;

4) opere pantomimiche e coreografiche, la cui presentazione è determinata per iscritto o in altro modo;

5) opere musicali con o senza parole;

6) opere cinematografiche e opere realizzate in modo simile alla cinematografia;

7) opere d’arte;

8) lavori cartografici;

9) progetti concettuali, schizzi, disegni e opere plastiche riguardanti l’architettura, la geografia, la topografia o qualsiasi altro campo della scienza o dell’arte;

10) fumetti, cruciverba e simili;

11) opere editoriali che, per scelta e impaginazione del materiale, rappresentano un’autonoma creazione spirituale;

12) traduzione, correzione di bozze, sistemazione di elaborazioni musicali e altre elaborazioni di opere dell’autore;

13) premi in concorsi per la creazione di opere d’autore artistiche, scientifiche, professionali e di altro tipo, premi in concorsi per la creazione di progetti concettuali, nonché premi per il successo ottenuto nella scienza e nell’arte, se non diversamente stabilito dalla presente legge;

14) rappresentazioni di opere musicali, letterarie e di altro tipo;

15) utilizzo di materiali musicali derivati;

16) realizzazione di prototipi di oggetti d’arte che vengono affidati alle aziende come modelli per la riproduzione (produzione) di tali oggetti;

17) opere d’arte del settore delle arti applicate;

18) altre opere d’autore.

È considerata unica l’opera d’arte del campo delle arti applicate di cui al comma 1, punto 17) del presente articolo, che l’autore ha realizzato secondo la propria idea – nel disegno o nel materiale – nei rami delle arti applicate, quali COME:

1) opere plastiche di vari materiali (pietra, pietre preziose, legno, metallo, metalli preziosi, vetro, plastica e altri);

2) ceramica artistica;

3) opera nel campo dell’architettura degli interni, dell’architettura delle facciate, della progettazione degli spazi, nonché della supervisione dell’esecuzione di tali lavori;

4) soluzioni artistiche dal campo dell’orticoltura;

5) pittura murale e pittura nello spazio (nelle tecniche: affresco, grafica, mosaico, intarsio, vetro colorato, smalto, ecc.) nonché oggetti intarsiati e oggetti smaltati;

6) soluzioni grafiche artistiche (manifesti, grafica commemorativa, serigrafia, attrezzature per libri, riviste e giornali, packaging, annuari, cataloghi, prospetti, almanacchi, ecc.);

7) fotografie artistiche e opere prodotte con un procedimento simile alla fotografia;

8) lavorazione artistica dei tessili (arazzi, tessuti, ecc.);

9) soluzioni artistiche per scenografie e costumi;

10) creazione di moda;

11) soluzioni per il design industriale;

12) lavori di restauro e conservazione nel campo della cultura e dell’arte;

13) schizzi e disegni concettuali nell’arte applicata, nonché prototipi venduti di arte applicata, se secondo le consuetudini esistenti hanno mantenuto il carattere dell’originale.

Articolo 52a

Per proventi derivanti da diritti connessi al diritto d’autore (di seguito denominati diritti connessi) si intende il compenso ricevuto dal creditore sulla base:

1) diritti dell’interprete;

2) diritti dei produttori di fonogrammi;

3) i diritti dei produttori di videogrammi;

4) i diritti del produttore dello spettacolo;

5) i diritti del produttore della banca dati.

Articolo 53

I redditi da diritti di proprietà industriale sono considerati compensi ricevuti dal creditore sulla base:

1) brevetti;

2) piccoli brevetti;

3) marchi;

4) modelli e campioni;

5) miglioramenti tecnici.

Contribuente

Articolo 54

Il contribuente sui redditi derivanti dai diritti d’autore, diritti connessi e proprietà industriale (di seguito: diritti d’autore e diritti connessi e diritti di proprietà industriale) è una persona fisica che, in qualità di autore, titolare di diritti connessi, cioè titolare di diritti di proprietà industriale, riceve compenso basato sul diritto d’autore e diritti connessi, ovvero diritti di proprietà industriale.

Erede dei diritti d’autore e diritti connessi e di proprietà industriale è anche il contribuente sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e di proprietà industriale e ogni altra persona fisica che riceve un compenso a tale titolo.

Base imponibile

Articolo 55

Il reddito imponibile da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è la differenza tra il reddito lordo e le spese sostenute dal contribuente per generare e conservare il reddito, salvo diversa disposizione della presente legge.

In deroga al comma 1 del presente articolo, i redditi imponibili dei diritti d’autore e diritti connessi soggetti ad imposta mediante autoimposizione, ad eccezione dei redditi percepiti da un contribuente avente la qualità di artista indipendente ai sensi della legge che regola l’art. settore della cultura, costituisce il reddito lordo realizzato nel trimestre meno i costi standardizzati in dinari:

1) per l’importo di cui all’articolo 12b capoverso 1 della presente legge, oppure

2) nella misura di cui all’articolo 12 ter, comma 2, della presente legge, aumentata del 34% del reddito lordo realizzato nel trimestre.

Costi standardizzati

Articolo 56

Al creditore – autore, cioè titolare di un diritto connesso, vengono riconosciuti i seguenti costi standard:

1) per opere scultoree, arazzi, ceramica artistica, ceramica, mosaico e vetrate, per fotografia artistica, pittura murale e pittura nello spazio nelle seguenti tecniche: affresco, grafica, intarsio, smalto, oggetti intarsiati e smaltati, costumi, disegno di moda e lavorazione artistica dei tessili (tessuti tessuti, tessili stampati, ecc.) – 50% del reddito lordo;

2) per lavori di pittura, lavori di grafica, disegno industriale con realizzazione di modelli e mock-up, piccoli plastici, lavori di comunicazione visiva, lavori nel campo dell’architettura d’interni e del trattamento delle facciate, progettazione dello spazio, lavori nel campo dell’orticoltura, performance supervisione artistica dell’esecuzione di lavori nel campo dell’architettura di interni e di facciate, progettazione spaziale e orticoltura con realizzazione di modelli e mock-up, soluzioni artistiche per scenografie, lavori scientifici, professionali, letterari e giornalistici, traduzioni, ovvero traduzioni, musical E opere cinematografiche e lavori di restauro e conservazione nel campo della cultura e dell’arte, per l’esecuzione di opere d’arte (recitazione e canto, recitazione teatrale e cinematografica, recitazione), riprese e bozzetti concettuali per arazzi e costumi quando non eseguiti in materiale – 43% del reddito lordo;

3) per l’interpretazione, ossia l’esecuzione di programmi di varietà di intrattenimento e di musica popolare, la produzione di fonogrammi, la produzione di videogrammi, la produzione di spettacoli, la produzione di banche dati e per altri diritti d’autore e diritti connessi non specificati nel punto. 1) e 2) del presente articolo – 34% del reddito lordo.

In deroga al comma 1 del presente articolo, per i redditi da diritto d’autore e diritti connessi soggetti ad imposta mediante autoimposizione, ad eccezione dei redditi prodotti da un contribuente che abbia la qualità di artista indipendente ai sensi della legge nel settore della cultura vengono riconosciuti i costi standardizzati in dinari:

1) dall’articolo 12b comma 1 della presente legge, oppure

2) dall’articolo 12 ter comma 2 della presente legge aumentato del 34% del reddito lordo realizzato nel trimestre.

Articolo 56a

Oltre ai costi forfettari di cui all’articolo 56 della presente legge, al creditore, cioè all’autore, cioè al titolare di un diritto connesso, vengono riconosciuti i costi effettivi di cui all’articolo 57 comma 1 della presente legge.

Costi effettivi

Articolo 57

Per i soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 54 di questa legge, gli onorari pagati per i servizi all’agenzia di copyright competente, all’organizzazione per la protezione dei diritti d’autore sulla musica e alle società e altre persone giuridiche autorizzate a vendere e riscuotere proventi da opere protette da copyright sono riconosciuti come una spesa.

Al creditore – autore e titolare dei diritti connessi, su sua richiesta, verranno riconosciute le spese effettive sostenute per generare e preservare il reddito, se ne presenta la prova, invece di quelle standard.

Per il contribuente, titolare dei diritti di proprietà industriale, i seguenti costi reali sono riconosciuti come spese nella determinazione del reddito imponibile:

1) compensi e spese pagate per la tutela di brevetti, brevetti minori, marchi, modelli, campioni e miglioramenti tecnici, secondo la conferma dell’autorità competente per la loro tutela;

2) le spese di redazione e descrizione tecnica di brevetti, brevetti minori, marchi, modelli, campioni e miglioramenti tecnici, che formavano parte integrante della domanda di tutela presso l’autorità competente, secondo la conferma dell’esperto che li ha redatti bozze e descrizioni tecniche e con un parere sulla realtà di tali costi rilasciato dall’organizzazione professionale di riferimento dell’inventore;

3) spese per la realizzazione di un prototipo, necessario per verificare un brevetto, piccola brevetta, marchio, modello, campione o miglioramento tecnico, purché registrati o protetti. Se il prototipo viene realizzato in un’azienda o ente, il produttore rilascia un certificato dei costi di produzione. Se il prototipo è stato realizzato dall’inventore sotto la propria direzione, gli vengono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e l’organizzazione professionale competente dell’inventore rilascia un parere sulla realtà dei costi.

Aliquota fiscale

Articolo 58

L’aliquota d’imposta sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è pari al 20%.

In deroga al comma 1 del presente articolo, l’aliquota d’imposta sui redditi derivanti da remunerazioni contrattuali da diritti d’autore e diritti connessi, sui quali l’imposta è pagata mediante autoimposizione, per i quali sono riconosciuti costi standardizzati ai sensi dell’articolo 56, comma 2, punto 2) della presente legge, ammonta al 10%.

Accumulo di reddito

Articolo 59

I ricavi dei diritti d’autore e diritti connessi e dei diritti di proprietà industriale che il creditore – autore, titolare di diritti connessi o titolare di diritti di proprietà industriale realizzati per un’opera da lui creata per più di un anno, nella determinazione del reddito, vengono ripartiti, su richiesta del creditore , in tante parti uguali quanti anni è stata creata l’opera, non più di cinque.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, ogni anno è tassata una parte proporzionale del reddito.

Valutazione della base imponibile

Articolo 60

Se l’amministrazione fiscale accerta che l’artista, il manager o altra persona assunta sulla base di un programma di varietà di intrattenimento e musica popolare o altro programma di intrattenimento ha guadagnato un reddito, ma non ha concluso un contratto con l’organizzatore di tale programma, o valuta che il reddito da lavoro è superiore al reddito contrattuale, il reddito lordo viene determinato mediante accertamento in conformità con la legge che regola la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale e viene tassato senza riconoscere i costi standardizzati, cioè effettivi.

Capitolo quinto

IMPOSTA SUL REDDITO

Soggetto a tassazione

Articolo 61

Si considerano redditi da capitale:

1) interessi sulla base di prestiti, risparmi e altri depositi (a termine o a vista) e sulla base di debiti e titoli simili;

2) dividendo e partecipazione agli utili;

3) reddito derivante dalla quota di investimento del fondo di investimento aperto;

3a) reddito derivante dalla proprietà di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, ad eccezione della commissione per il trasferimento di tale quota di investimento;

4) prelievo dell’immobile e utilizzo dei servizi dell’azienda da parte dei titolari dell’azienda per le proprie necessità private e consumo personale.

È considerato saldo di liquidazione anche il dividendo di cui al comma 1 punto 2) di questo articolo, cioè l’eccedenza della massa divisiva in denaro, cioè in beni non monetari, rispetto al valore del capitale investito determinato conformemente alla legge che regola la tassazione degli utili delle persone giuridiche.

Il dividendo di cui al paragrafo 1 punto 2) di questo articolo è considerato anche il valore netto residuo delle attività di un fondo di investimento aperto, vale a dire un fondo di investimento alternativo che non ha lo status di persona giuridica, che viene distribuito ai membri in proporzione le loro quote d’investimento dopo lo scioglimento del fondo d’investimento, che è documentato sopra il valore di acquisto di tali quote d’investimento.

Articolo 61a

Il reddito da dividendi viene ridotto, prima della determinazione della base imponibile, dell’importo della rata annuale del prezzo di vendita basato sull’acquisto di capitale sociale e statale, vale a dire di proprietà mediante asta pubblica, ai sensi delle norme che disciplinano le condizioni e la procedura per cambiando la proprietà del capitale sociale e statale, pagato prima del pagamento dei dividendi e al massimo fino all’importo del dividendo pagato.

Contribuente

Articolo 62

Il soggetto passivo dell’imposta sui redditi da capitale è la persona fisica che percepisce tali redditi.

Base imponibile

Articolo 63

Il reddito da capitale imponibile è l’importo monetario o non monetario del reddito realizzato.

Se il reddito da capitale viene realizzato in forma non monetaria, il valore di tale reddito viene determinato in base al valore di mercato dei diritti, dei beni o dei servizi nel giorno della realizzazione del reddito.

Aliquota fiscale

Articolo 64

L’aliquota fiscale sulle plusvalenze è del 15%.

Esenzioni fiscali

Articolo 65

L’imposta sulle plusvalenze non è dovuta sugli interessi:

1) sui fondi in dinari sulla base di risparmi e altri depositi (a termine o a vista);

2) sulla base dei titoli di debito emessi dalla Repubblica, da una provincia autonoma, da un’unità di autogoverno locale o dalla Banca nazionale di Serbia.

Capitolo quinto a

IMPOSTA SUI REDDITI IMMOBILIARI

Soggetto a tassazione

Articolo 65a

Per reddito immobiliare si intende il reddito che il creditore ricava dalla locazione o dalla sublocazione di un immobile.

Il reddito immobiliare di cui al paragrafo 1 di questo articolo è l’affitto realizzato, che comprende anche il valore di tutti gli obblighi e servizi eseguiti a cui l’inquilino si è impegnato, ad eccezione dell’obbligo di pagare le spese sostenute durante il contratto di locazione, che dipendono dall’importo dei consumi da parte dell’inquilino (es. elettricità, telefono e simili).

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. di questo articolo, i redditi che il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge ottiene dalla vendita di beni immobili, ad eccezione degli imprenditori forfettari, sono imponibili come reddito di attività indipendente.

Sono considerati beni immobili di cui al comma 1 del presente articolo:

1) terreno;

2) edifici residenziali, commerciali e di altro tipo, appartamenti, locali commerciali, garage e altri oggetti edili (fuori terra e sotterranei) o loro parti.

Contribuente

Articolo 65 ter

Un contribuente sui redditi immobiliari è una persona fisica che percepisce redditi su tale base affittando o sublocando immobili.

Non è considerato debitore ai sensi dell’articolo 32 della presente legge un debitore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione dell’imprenditore forfettario che affitta o subaffitta beni immobili nell’ambito di un’attività indipendente registrata.

È considerata responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo anche la persona fisica che ricava redditi dalla locazione di appartamenti e camere per un periodo superiore a 30 giorni e che, ai sensi delle leggi sulla ristorazione e sul turismo, non fornisce servizi di ristorazione. .

Base imponibile

Articolo 65v

Il reddito imponibile degli immobili, compreso il reddito derivante dall’affitto di appartamenti e stanze per un periodo superiore a 30 giorni, costituisce il reddito lordo di cui all’articolo 65a comma 2 di questa legge, meno i costi normalizzati nella misura del 25%.

In deroga al comma 1 del presente articolo, non rientrano nel reddito imponibile i redditi derivanti dalla prestazione di servizi di alloggio per un periodo massimo di 30 giorni, che beneficiano del trattamento fiscale ai sensi dell’articolo 84 ter della presente legge.

Al contribuente sui redditi immobiliari, su sua richiesta, verranno riconosciute le spese effettive sostenute per generare e preservare il reddito, invece delle spese standard, se ne presenta la prova.

Il reddito imponibile derivante da un immobile realizzato da un locatario responsabile che subaffitta un immobile è la differenza tra l’affitto che percepisce e l’affitto che paga al locatore.

Aliquota fiscale

Articolo 65

L’aliquota fiscale sui redditi immobiliari è del 20%.

Arte. 66-71

(Eliminato)

Capitolo sette

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

Il concetto di plusvalenza e minusvalenza

Articolo 72

La plusvalenza, ovvero la perdita ai sensi di questa legge, rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita di diritti, azioni e titoli e il loro prezzo di acquisto, realizzato mediante trasferimento:

1) diritti reali sugli immobili;

2) diritto d’autore e diritti connessi e diritti di proprietà industriale;

3) quote del capitale di persone giuridiche, azioni e altri titoli;

4) quote di investimento, escluse le quote di investimento di fondi pensione volontari, acquistate da un fondo di investimento aperto, in conformità con la legge che regola i fondi di investimento aperti;

5) quote di investimento di un fondo di investimento alternativo, ai sensi della legge che disciplina i fondi di investimento alternativi;

6) risorse digitali.

Il trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo è considerato una vendita o altro trasferimento con corrispettivo monetario o non monetario.

Qualsiasi trasferimento di un contributo non monetario a una persona giuridica è considerato un altro trasferimento a titolo oneroso ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

È soggetto all’imposta sulle plusvalenze qualsiasi persona fisica, compreso un imprenditore, che ha trasferito diritti, azioni e titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 72a

Non è considerata plusvalenza o minusvalenza ai sensi di questa legge la differenza risultante dal trasferimento di diritti, azioni o titoli, quando:

1) sono stati acquisiti per via ereditaria in prima linea successoria;

2) il trasferimento è effettuato tra coniugi e parenti in linea diretta;

3) il trasferimento è effettuato tra coniugi divorziati ed è direttamente connesso al divorzio;

4) vengono trasferiti i titoli di debito il cui emittente è la Repubblica, la provincia autonoma, l’unità dell’autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia;

5) il creditore ha trasferito diritti, azioni o titoli che aveva posseduto ininterrottamente per almeno dieci anni prima del trasferimento;

6) nel cambiamento di stato, le azioni, cioè le azioni che il creditore possiede nella società cedente, vengono scambiate esclusivamente con azioni, cioè azioni della società incorporante, secondo la legge che disciplina le società.

Il diritto all’esenzione fiscale in caso di vendita di diritti, cioè di azioni di cui al paragrafo 1, punto 5) di questo articolo, nel caso in cui durante il periodo di proprietà si sia verificata una modifica della percentuale dei diritti, cioè della partecipazione al capitale, il contribuente può esercitarlo in relazione alla percentuale dei diritti che è posseduta continuativamente per almeno dieci anni, ossia parte della quota in base alla quale aveva diritto a partecipare al capitale continuativamente per almeno dieci anni, in una percentuale pari alla percentuale inizialmente acquisita almeno dieci anni prima della vendita del diritto, ovvero la quota.

In deroga al comma 1. punto 5) del presente articolo, il diritto all’esenzione fiscale non si esercita nel caso in cui un socio della società trasferisca una o più azioni, cioè una parte della o delle azioni che possiede nella società e in base a tale trasferimento la società acquista azioni proprie, cioè azioni ai sensi della legge sulle società.

La variazione del valore nominale del diritto, o della quota di cui al comma 1, punto 5) del presente articolo, non è considerata variazione della percentuale dei diritti, o della quota di capitale, di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 72 ter

Il trasferimento di un conto da un fondo pensione volontario esistente ad un altro, effettuato dal fondo su ordine e per conto di un membro del fondo pensione volontario, in conformità con la legge che disciplina i fondi pensione e i piani pensionistici volontari, non è considerata una plusvalenza.

Determinazione della plusvalenza

Articolo 73

Ai fini della determinazione della plusvalenza, ai sensi di tale legge, si considera prezzo di vendita il prezzo contrattato, cioè il prezzo di mercato determinato dall’autorità fiscale competente se valuta che il prezzo contrattato è inferiore al prezzo di mercato.

Il prezzo al netto delle imposte sul trasferimento dei diritti assoluti è considerato quello concordato, cioè il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

Quando si trasferisce un diritto mediante scambio con un altro diritto, il prezzo di vendita è considerato il prezzo di mercato del diritto dato in scambio.

Il prezzo di vendita di una quota di investimento è considerato il prezzo di acquisto della quota di investimento, che consiste nel valore netto del patrimonio della società aperta per quota di investimento alla data di presentazione della richiesta di acquisto di una quota di investimento da parte del membro del fondo. quote, maggiorate della commissione d’acquisto, se addebitata dalla società di gestione, conformemente alla legge sui fondi d’investimento.

Articolo 74

Ai fini della determinazione della plusvalenza, ai sensi di tale legge, si considera prezzo di acquisto il prezzo al quale il creditore ha acquisito il diritto, la quota o il titolo.

In caso di trasferimento di beni immobili che il contribuente ha costruito lui stesso, il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 di questo articolo è l’importo dei costi di costruzione e, se il contribuente non dimostra l’importo dei costi di costruzione, la base imponibile dell’immobile nel anno di imposta sulla proprietà.

In caso di trasferimento di un immobile in costruzione, il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è l’importo dei costi di costruzione che il creditore ha dovuto sostenere fino al giorno del trasferimento e che può documentare.

Il prezzo d’acquisto della quota d’investimento è costituito dal valore netto del patrimonio del fondo per quota d’investimento il giorno del pagamento, maggiorato della commissione d’acquisto, se addebitata dalla società di gestione, conformemente alle leggi sui fondi d’investimento.

Nel caso di titoli acquistati dal creditore mediante acquisto, che sono negoziati sul mercato dei capitali regolamentato in conformità con la legge che regola il mercato dei capitali (di seguito: titoli negoziati sul mercato dei capitali), il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato, ovvero, in caso contrario, il prezzo più basso registrato al quale è stato negoziato nell’arco di un anno dal giorno precedente la vendita del titolo.

Se di tale titolo non vi sono state negoziazioni nel periodo di cui al comma 5, è considerato prezzo di acquisto il prezzo più basso registrato nel primo anno precedente in cui vi sono state negoziazioni.

Nel caso di titoli acquistati dal creditore che non sono negoziati sul mercato dei capitali, si considera prezzo di acquisto di cui al comma 1 del presente articolo il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato, cioè se non in tal caso, il suo valore nominale e, se si tratta di azioni senza valore nominale, una parte proporzionale del patrimonio netto della società al momento dell’acquisizione.

Eccezionalmente dal par. 5, 6 e 7 di questo articolo, se il creditore ha acquistato titoli soggetti a tassazione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge, cioè esenti da tassazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, punto 11) e paragrafo 2. del questa legge, il prezzo di acquisto è la somma dell’importo del prezzo preferenziale documentato al quale il contribuente ha acquistato tali azioni e della base su cui è stata pagata l’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 14 di questa legge, meno gli obblighi corrispondenti dagli utili, ovvero, in caso di autoimposizione, la somma dell’importo del prezzo preferenziale documentato al quale il contribuente ha acquistato tali azioni e la base su cui è stata pagata l’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 14 di questa legge .

In deroga al comma 8 del presente articolo, nel caso di cessione a titolo oneroso di azioni o quote di società non residenti, ossia di titoli il cui emittente non è fiscalmente residente nella Repubblica, se il contribuente residente al momento dell’acquisto del quelle azioni, azioni o titoli, nonché almeno sei mesi dopo il loro acquisto, non era residente nella Repubblica, il prezzo di acquisto è considerato il loro valore di mercato il giorno in cui è diventato residente fiscale nella Repubblica.

Nel caso della cessione di beni digitali, si considera prezzo di acquisto il prezzo che il contribuente documenta come effettivamente pagato, mentre nel caso della cessione di beni digitali quello che il contribuente ha acquisito partecipando alla prestazione di servizi informatici conferma delle transazioni nei sistemi informativi relative a determinati beni digitali (il cosiddetto mining di beni digitali), il prezzo di acquisto è considerato l’importo delle spese sostenute dal debitore in relazione all’acquisizione della proprietà digitale in questione e che può documentarsi.

In deroga al comma 10 del presente articolo, nel caso di trasferimento di beni digitali acquisiti dal contribuente partecipando alla prestazione di servizi di conferma informatica delle transazioni nei sistemi informativi relativi a determinati beni digitali (c.d. mining di beni digitali), soggetto a tassazione ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, punto 16) di questa legge, il prezzo di acquisto è considerato la base su cui è stata pagata l’imposta sugli altri redditi ai sensi dell’articolo 85 della presente legge.

In deroga al comma 10 del presente articolo, nel caso di cessione di beni digitali che il creditore ha acquisito dal datore di lavoro o da una persona ad esso legata senza compenso o a prezzo agevolato, e la cui ricezione era soggetta a tassazione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge, il prezzo di acquisto è la somma dell’importo del prezzo documentato al quale il contribuente ha acquisito la proprietà digitale e la base su cui è stata pagata l’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 14 di questa legge .

Il prezzo di acquisto delle azioni, ovvero delle azioni acquisite nell’ambito del cambiamento di status ai sensi dell’articolo 72a comma 1, punto 6) della presente legge, è pari al prezzo di acquisto delle azioni, ovvero delle azioni della società conferente, che sono state scambiate con azioni acquisite , ovvero le azioni della società acquirente.

Il prezzo di acquisto delle azioni o delle azioni acquisite in base al trasferimento di diritti patrimoniali a cui si applica l’esenzione fiscale di cui all’articolo 79 ter della presente legge, è considerato il valore di mercato di tali diritti determinato da un perito autorizzato ai fini della loro iscrizione a titolo di conferimento non monetario nel capitale di una società residente nella Repubblica.

Il prezzo d’acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato dell’indice annuale dei prezzi al consumo dal giorno dell’acquisto fino al giorno del trasferimento, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

In deroga al comma 15 del presente articolo, nel caso di trasferimento di un immobile costruito dal creditore stesso, il prezzo di acquisto si rivaluta per ogni anno a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento fino al il giorno del trasferimento.

Per i titoli negoziati sul mercato dei capitali il cui prezzo di acquisto è determinato come il prezzo più basso registrato ai sensi del paragrafo 5, ovvero del paragrafo 6 del presente articolo, il prezzo di acquisto viene rivalutato a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato registrato il prezzo più basso al quale è stato negoziato. fino alla trasmissione.

Articolo 75

Se il creditore ha acquisito il diritto, la quota o il titolo mediante donazione o eredità, il prezzo di acquisto di cui all’articolo 74, comma 1, della presente legge è considerato il prezzo al quale il donante, cioè il testatore, ha acquisito quel diritto, quota o titolo, e se non è in grado di determinare tale prezzo, allora il loro valore di mercato al momento dell’acquisizione di tale diritto, quota o garanzia da parte del donatore, cioè del testatore, determinato dall’autorità fiscale competente.

In deroga al comma 1 del presente articolo, se il creditore ha acquistato il diritto, la quota o il titolo dal donante, cioè il testatore che ha acquisito il diritto, la quota o il titolo prima del 24 gennaio 1994, il prezzo di acquisto sarà determinato dall’autorità fiscale competente secondo il valore di mercato di tale diritto, azione o titolo il 24 gennaio 1994.

Se il diritto, la quota o il titolo sono stati acquistati dal debitore mediante un contratto di mantenimento a vita, il prezzo di acquisto di cui all’articolo 74, comma 1, della presente legge è considerato il prezzo di mercato del diritto, della quota o del titolo prelevati ovvero potrebbero essere presi a base dell’imposta di trasferimento dei diritti assoluti al momento della loro acquisizione da parte del creditore.

Prezzo di acquisto di diritti, azioni o titoli acquistati dal creditore ai sensi del par. da 1. a 3. del presente articolo, è aumentato ai sensi dell’art. 74, cpv. da 15 a 17 della presente legge.

Il prezzo d’acquisto dei titoli che il lavoratore riceve gratuitamente dal datore di lavoro o da una persona ad esso legata ai sensi dell’articolo 18 comma 1 punto 11) e comma 2 della presente legge è pari a zero dinari, eccetto caso di cui all’articolo 74, comma 8, della presente legge.

Base imponibile

Articolo 76

Il reddito imponibile su cui viene versata l’imposta sulle plusvalenze è la plusvalenza determinata secondo le modalità di cui all’art. 72-75 della presente legge.

Aliquota fiscale

Articolo 77

L’aliquota fiscale sulle plusvalenze è del 15%.

Compensazione delle plusvalenze e delle minusvalenze

Articolo 78

Una minusvalenza realizzata dalla vendita di un diritto, azione o titolo può essere compensata con una plusvalenza realizzata dalla vendita di un altro diritto, azione o titolo.

La compensazione della minusvalenza con la plusvalenza di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata nel caso in cui il creditore realizzi prima una minusvalenza e successivamente realizzi una plusvalenza.

Se si rileva una minusvalenza anche successivamente alla compensazione di cui al comma 1 del presente articolo, è consentita la compensazione nei cinque anni successivi, compreso l’anno in cui è stata realizzata la minusvalenza originaria in relazione al quale è stata effettuata la compensazione con la plusvalenza. viene effettuato, a scapito delle future plusvalenze.

Esenzione fiscale

Articolo 79

Il contribuente che investe i fondi ottenuti dalla vendita di beni immobili entro 90 giorni dalla data della vendita per risolvere il suo problema abitativo e il problema abitativo dei suoi familiari, cioè nucleo familiare, nella Repubblica, è esente dall’imposta sul capitale realizzato guadagni.

Al contribuente che, entro 12 mesi dalla data della vendita dell’immobile, investe i fondi ottenuti dalla vendita dell’immobile per gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, verrà rimborsata l’imposta pagata sulle plusvalenze.

Il Ministro regola più nel dettaglio i criteri per l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 79a

Il contribuente che, entro 90 giorni dalla data della vendita, investe i fondi ottenuti dalla vendita di beni digitali nel capitale di base di una società residente nella Repubblica ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, ovvero nel capitale di una i fondi di investimento costituiti secondo le leggi che disciplinano i fondi di investimento, il cui centro commerciale e di attività di investimento è situato nel territorio della Repubblica, sono esentati dall’imposta del 50% sulle plusvalenze.

Al contribuente che, entro 12 mesi dal giorno della vendita di beni digitali, investe i fondi ottenuti dalla vendita di beni digitali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, verrà rimborsato il 50% dell’imposta pagata sul patrimonio guadagni.

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. del presente articolo, nel caso in cui una società commerciale il cui capitale sociale è investito con fondi provenienti dalla vendita di beni digitali, nell’anno solare in cui è stato registrato l’investimento e nei due anni solari successivi, effettua procedura di riduzione del capitale sociale, il giorno della decisione sulla riduzione del capitale di base, il contribuente perde il diritto all’esenzione precedentemente realizzata ed è tenuto a informare l’autorità fiscale competente della perdita del diritto entro 30 giorni dal giorno della perdita del diritto.

Il Ministro regola più dettagliatamente l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale e la perdita dei diritti previsti da questo articolo.

Articolo 79 ter

Il contribuente che immette integralmente i diritti patrimoniali di cui all’articolo 72, comma 1, punto 2) della presente legge come conferimento in natura non pecuniaria nel capitale di una società residente nella Repubblica, ove il valore di mercato di tali diritti ai fini di tale iscrizione è determinata da una valutazione di un perito autorizzato, è esente dall’imposta sulla plusvalenza realizzata con tale trasferimento.

Nel caso in cui una società che abbia acquisito il diritto dall’articolo 72, comma 1, punto 2) della presente legge nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo, disponga integralmente di tale diritto entro due anni dalla data di la sua acquisizione, vale a dire nello stesso periodo che cede il diritto d’uso in tutto o in parte ad un prezzo inferiore al prezzo secondo il principio di ” libera concorrenza ” se la cessione è stata effettuata ad una persona correlata o ad una persona la cui il proprietario è un suo parente ai sensi della legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche persona, il contribuente perde il diritto all’esenzione precedentemente ottenuta ed è obbligato a denunciare la perdita del diritto all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dal giorno della perdita del diritto, per cui il debito fiscale sarà considerato esigibile alla scadenza momento dell’ingresso di tali diritti nel capitale di detta società.

Il Ministro regola più dettagliatamente l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale e la perdita dei diritti previsti da questo articolo.

Credito d’imposta

Articolo 80

Se il contribuente investe solo una parte dei fondi ottenuti dalla vendita di beni immobili nella risoluzione della questione abitativa ai sensi dell’articolo 79 di questa legge, cioè se investe solo una parte dei fondi ottenuti dalla vendita di beni digitali in nel capitale di base di una società commerciale, cioè nel capitale di un fondo d’investimento ai sensi dell’articolo 79a di questa legge, l’imposta a suo carico viene ridotta proporzionalmente.

Capitolo otto

IMPOSTA SUGLI ALTRI REDDITI

Soggetto a tassazione

Articolo 81

Sono considerati altri redditi: i redditi percepiti dal contribuente attraverso il leasing di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili, le vincite derivanti da giochi d’azzardo, i redditi derivanti da assicurazioni personali, i redditi di atleti ed esperti sportivi, i redditi derivanti dalla prestazione di servizi di ristorazione in in conformità con le leggi regolano il turismo, la ristorazione e altri redditi, ad eccezione di quelli espressamente esentati dalla presente legge.

Proventi da locazione di beni mobili

Articolo 82

Il debitore dell’imposta sui redditi derivanti dalla locazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili è la persona fisica che dà in locazione tali cose.

Il reddito lordo derivante dal leasing di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili comprende l’affitto realizzato e il valore di tutti gli obblighi e servizi realizzati ai quali il locatario si è impegnato.

Il reddito imponibile derivante dalla locazione di beni mobili è determinato deducendo i costi standard dal reddito lordo nella misura del 20%.

Al contribuente che lo richiede e lo documenta, l’Agenzia delle Entrate riconoscerà i costi sostenuti in relazione alle cose prese in locazione, anziché i costi standard.

Vincite dai giochi d’azzardo

Articolo 83

Il contribuente delle vincite derivanti dai giochi d’azzardo è una persona fisica che guadagna da giochi considerati giochi d’azzardo ai sensi della legge che regola i giochi d’azzardo.

Il reddito imponibile per le vincite derivanti dai giochi d’azzardo è costituito da qualsiasi vincita individuale derivante dai giochi d’azzardo, ad eccezione di quelle esentate dalla presente legge.

Se la plusvalenza è costituita da cose e diritti, il reddito imponibile di cui al comma 2 del presente articolo rappresenta il valore di mercato delle cose o dei diritti al momento in cui è stata realizzata la plusvalenza.

L’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo non è dovuta su:

1) utile realizzato individualmente dal par. 2. e 3. del presente articolo, fino all’importo di 137.941 dinari;

2) profitto realizzato da giochi speciali d’azzardo, compresi giochi speciali d’azzardo organizzati tramite mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi della legge che regola i giochi d’azzardo.

Reddito da assicurazione personale

Articolo 84

Una persona soggetta all’imposta sul reddito derivante dall’assicurazione personale è una persona fisica che riceve prestazioni dall’assicurazione personale.

Il reddito imponibile dell’assicurazione personale rappresenta il valore delle prestazioni pagate dall’assicurazione personale meno l’importo dei fondi versati sulla base dei premi assicurativi, se non esentati da tassazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 7) di questa legge.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il reddito imponibile dell’assicurazione personale, nel caso in cui i fondi accumulati prelevati sulla base della quota di un membro nel patrimonio netto di un fondo pensione volontario, su ordine e per conto del membro del fondo, sono investiti in l’acquisto di una rendita in una compagnia assicurativa in conformità con la legge che regola i fondi pensione volontari e i piani pensionistici, rappresenta il valore delle prestazioni pagate dall’assicurazione personale meno l’importo dei fondi accumulati prelevati e investiti nell’acquisto di rendite.

Redditi di atleti ed esperti sportivi

Articolo 84a

I redditi degli atleti e degli esperti sportivi comprendono i redditi percepiti da atleti professionisti, atleti dilettanti, esperti sportivi ed esperti di sport, da organizzazioni sportive, cioè organizzazioni per lo svolgimento di attività sportive, associazioni e federazioni sportive, che non hanno carattere di guadagni in termini di le norme che disciplinano lo sport.

I redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono considerati redditi basati su:

1) spese per la conclusione del contratto (trasferimento, ecc.);

2) compensi per l’utilizzo dell’immagine di un atleta;

3) assistenza finanziaria agli atleti di alto livello con meriti speciali;

4) borse di studio per atleti di punta per la preparazione sportiva;

5) premi monetari e di altro tipo;

6) riconoscimenti e premi nazionali per il contributo speciale allo sviluppo e all’affermazione dello sport;

7) compensi e riconoscimenti per l’operato degli esperti sportivi, cioè esperti dello sport (allenatori, giudici, delegati, ecc.);

8) altre tipologie di reddito esclusi i redditi di cui al punto da 1) a 7) del presente paragrafo.

Reddito imponibile per redditi da par. 1. e 2. di questo articolo è il reddito lordo meno le spese normalizzate per un importo del 50%.

Proventi derivanti dalla prestazione di servizi di ristorazione

Articolo 84 ter

Per reddito da servizi di ristorazione si intende il reddito che una persona fisica, ai sensi delle leggi che disciplinano la ristorazione e il turismo, ricava dalla fornitura di servizi di ristorazione in un istituto di ristorazione artigianale e in una struttura ricettiva rurale.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende il reddito che una persona fisica, ai sensi delle leggi sulla ristorazione e sul turismo, ricava dai servizi di alloggio in una struttura di ristorazione artigianale e in una struttura familiare di turismo rurale per un periodo di fino a 30 giorni.

Una struttura di ristorazione di artigianato domestico e una struttura di un’economia rurale turistica ai sensi del par. 1. e 2. del presente articolo è considerata un’impresa di ristorazione artigianale (casa, appartamento e camera) e un’impresa familiare di turismo rurale, ai sensi della legge che regola la ristorazione e il turismo.

Un contribuente è una persona fisica che percepisce un reddito dal par. 1. e 2. del presente articolo.

Il reddito imponibile per l’anno solare è pari al 5% della retribuzione media mensile per dipendente nella Repubblica nell’anno precedente a quello per il quale viene determinata l’imposta, moltiplicato per il numero dei posti letto individuali, ovvero le piazzole di campeggio e il corrispondente coefficiente secondo la categoria del luogo turistico in conformità con le leggi che regolano l’ospitalità e il turismo.

Il ministro incaricato delle finanze e il ministro incaricato del turismo stabiliscono di comune accordo le condizioni dettagliate, i criteri e gli elementi per l’imposizione dei redditi di cui al comma 5 del presente articolo.

Reddito dei marinai

Articolo 84v

Il reddito dei marittimi, ai sensi di questa legge, è considerato il reddito che una persona fisica riceve da un mandante straniero in base all’esecuzione di lavori su navi e altre navi battenti bandiera di un paese straniero.

Il contribuente è una persona fisica che percepisce i redditi di cui al comma 1 del presente articolo, lavorando come membro dell’equipaggio o svolgendo altri compiti come personale di supporto su navi e altre navi battenti bandiera di uno Stato estero.

Numero di giorni trascorsi su navi e altre imbarcazioni di cui al par. 1. e 2. del presente articolo, nonché il tipo di lavoro svolto dal creditore, devono essere comprovati sulla base dei dati del libretto nautico, certificati dall’autorità competente o di altri documenti rilasciati dall’autorità competente per gli affari di traffico , nel rispetto delle norme che regolano la navigazione marittima .

L’importo del reddito delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del tipo di lavoro svolto, è determinato su base giornaliera da una legge emanata dal ministro responsabile degli affari stradali, tenendo conto delle norme internazionali accettate. .

Il reddito imponibile del contribuente di cui al comma 2 del presente articolo per l’anno solare è la somma del reddito giornaliero determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo, in base al numero di giorni trascorsi sulle navi e sugli altri natanti di cui al comma 1. e 2. del presente articolo in quell’anno solare.

I soggetti obbligati di cui al comma 2 del presente articolo che eseguono lavori su navi e altri natanti di cui al par. 1. e 2. del presente articolo, per più di 174 giorni nell’anno solare per il quale l’imposta è determinata e pagata, sono esentati dal pagamento dell’imposta sui redditi di questo articolo.

Altri redditi

Articolo 85

Altri redditi, ai sensi della presente legge, sono anche altri redditi che per loro natura costituiscono il reddito di una persona fisica, e in particolare:

1) reddito in base al contratto di lavoro;

2) reddito basato su un contratto di lavoro temporaneo e occasionale concluso tramite una cooperativa giovanile o studentesca con una persona fino a 26 anni se studia in istituti di istruzione secondaria, superiore o superiore;

3) redditi da lavoro integrativo;

4) proventi da rappresentanza commerciale;

5) ricevere membri dell’organo amministrativo di una persona giuridica;

6) compensi a deputati e consiglieri;

7) compensi relativi alle prestazioni di difesa, protezione civile e protezione contro le calamità naturali;

8) stipendi dei curatori fallimentari, dei periti giudiziari, dei giudici onorari e degli interpreti giudiziari;

9) ricavi basati sulla raccolta e vendita di materie prime seconde;

10) i redditi derivanti dalla vendita di beni realizzati mediante l’esecuzione di lavori temporanei o occasionali, se non sono imponibili su altra base ai sensi della presente legge;

11) premi e altri pagamenti simili a persone fisiche che non sono dipendenti del pagatore e che risultano dal lavoro o da altri tipi di contributo all’attività del pagatore, per un importo superiore a 17.933 dinari all’anno, realizzati da un pagatore ;

12) redditi di cui all’articolo 9 della presente legge superiori agli importi non imponibili prescritti;

13) rimborso spese e altre spese a soggetti non dipendenti del pagatore, ad eccezione dei redditi di cui al punto 11) del presente comma;

14) reddito che, in conformità con la legge che regola il lavoro, è guadagnato dal dipendente in base alla partecipazione all’utile realizzato nell’anno lavorativo;

15) redditi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi agricoli e forestali, compresi i redditi derivanti dalla raccolta e dalla vendita di frutti di bosco e piante medicinali, nonché dalla coltivazione e vendita di funghi, sciami di api (api) e lumache;

16) tutti gli altri redditi che non sono tassati su altra base o non sono esentati da tassazione o esentati dal pagamento delle imposte secondo questa legge;

17) compenso corrisposto a un imprenditore o a un imprenditore forfettario che svolge attività dietro compenso per lo stesso mandante o a una persona che, ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, è considerata una persona affine al mandante (di seguito : una persona correlata al mandante) e che inoltre soddisfa almeno cinque dei nove criteri indicati, oppure, a seconda delle circostanze del caso all’inizio della collaborazione commerciale, si potrebbe concludere che soddisferà almeno cinque dei i nove criteri stabiliti che sono stati successivamente soddisfatti:

(1) Il mandante o una persona ad esso legata determina l’orario di lavoro dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario oppure il riposo e le assenze dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario dipendono dalla decisione del mandante o di una persona affine al mandante e la retribuzione dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario non è ridotta in proporzione al tempo trascorso in ferie;

(2) l’imprenditore o l’imprenditore di capitale utilizza abitualmente i locali da lui messi a disposizione o lavora nel luogo designato dal mandante o da una persona affine al mandante per l’adempimento dei compiti affidatigli;

(3) il mandante o una persona ad esso legata svolge o organizza la formazione professionale o il perfezionamento degli imprenditori o degli imprenditori semplici;

(4) il preponente ha assunto un imprenditore o un imprenditore a reddito forfettario dopo aver pubblicizzato nei media la necessità di assumere persone fisiche o aver assunto una terza persona che di solito si occupa di trovare persone aventi diritto all’impiego e il cui servizio ha comportato l’assunzione di quella persona imprenditore o imprenditore forfettario;

(5) il mandante o una persona ad esso collegata fornisce i propri strumenti di base, attrezzature o altri beni materiali o immateriali di base necessari per il lavoro regolare dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario o ne finanzia l’approvvigionamento, ad eccezione degli strumenti e delle attrezzature specializzati o altri beni materiali o immateriali specializzati che possono essere necessari allo scopo di eseguire un lavoro o un ordine specifico, o il mandante o una persona legata al mandante gestisce abitualmente il processo lavorativo dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario, ad eccezione di tale gestione che implica dare dell’ordine fondamentale in relazione al lavoro ordinato e al controllo ragionevole dei risultati del lavoro o alla supervisione del mandante, da buon uomo d’affari, sull’esecuzione del lavoro ordinato;

(6) almeno il 70% del reddito totale realizzato dall’imprenditore o dall’imprenditore in capitale nel periodo di 12 mesi che inizia o termina nel rispettivo anno fiscale è stato realizzato da un mandante o da una persona connessa con il mandante;

(7) Un imprenditore o un imprenditore a capitale svolge compiti derivanti dall’attività del mandante o di una persona affine al mandante, e per tali compiti svolti il ​​suo contratto di lavoro non contiene una clausola secondo la quale l’imprenditore o un imprenditore a capitale l’imprenditore si assume il consueto rischio d’impresa per il lavoro consegnato al cliente del mandante o di una persona legata al mandante, se tale cliente esiste;

(8) il contratto di assunzione di un imprenditore o di un imprenditore a forfait contiene un divieto parziale o totale per l’imprenditore o un imprenditore a forfait di fornire servizi basati su contratti con altri committenti, ad eccezione del divieto parziale che comprende la fornitura di servizi ad un numero limitato di concorrenti diretti del mandante;

(9) Un imprenditore o un imprenditore forfettario svolge attività dietro compenso per lo stesso mandante o per una persona ad esso collegata, in modo continuativo o intermittente per 130 o più giorni lavorativi in ​​un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel anno fiscale di riferimento, per cui lo svolgimento dell’attività in un giorno lavorativo è considerato lo svolgimento dell’attività in qualsiasi periodo di tale giorno lavorativo tra le ore 00:00 e le ore 24:00;

18) reddito basato sulla retribuzione pattuita per l’attività lavorativa svolta, sul quale si paga l’imposta mediante autotassazione.

Un contribuente con altri redditi è una persona fisica che riceve redditi ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo.

Il reddito imponibile per i redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il reddito lordo meno le spese normalizzate per un importo del 20%.

In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, i redditi imponibili di cui al paragrafo 1 punto 15) del presente articolo, che una persona fisica realizza dalla vendita di prodotti e servizi agricoli e forestali, compresi i redditi derivanti dalla raccolta e dalla vendita di frutti di bosco e medicinali piante, così come la coltivazione e la vendita di funghi, sciami di api (api) e lumache, costituiscono il reddito lordo meno i costi normalizzati per un importo del 90%.

In via eccezionale dal comma 3 del presente articolo, i redditi imponibili provenienti da:

1) comma 1, punto 17) del presente articolo, realizzato da un imprenditore o da un imprenditore forfettario, costituisce il reddito lordo del contribuente;

2) comma 1. punto 18) del presente articolo, che una persona fisica guadagna sulla base del compenso pattuito per il lavoro svolto, sul quale viene pagata l’imposta mediante autoimposizione, costituisce il reddito lordo realizzato nel trimestre meno il reddito normalizzato spese per un importo di dinari:

(1) dall’articolo 12b capoverso 1 della presente legge, oppure

(2) dall’articolo 12b comma 2 della presente legge aumentato del 34% del reddito lordo realizzato nel trimestre.

In deroga al paragrafo 1, punto 13) di questo articolo, l’imposta sugli altri redditi non viene pagata sui rimborsi documentati di spese basati su viaggi ufficiali allo scopo di svolgere un lavoro per il contribuente domestico, cioè per la persona che dirige il viaggio, al massimo fino all’importo delle spese esenti dal pagamento dell’imposta sulle retribuzioni dei dipendenti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera da 2) a 5) della presente legge, se il pagamento è effettuato a favore di persone fisiche, cioè a favore di persone fisiche che non sono dipendenti del pagatore, vale a dire:

1) inviato, cioè invitato da un ente o organismo statale, con diritto al rimborso delle spese, indipendentemente dai fondi con cui viene effettuato il pagamento;

2) i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi della Repubblica, delle autonomie territoriali e degli autonomi locali, in relazione all’esercizio delle loro funzioni;

3) inviati a lavorare nella Repubblica, per ordine del datore di lavoro straniero, e in relazione all’attività del pagatore nazionale;

4) inviato al pagatore per ordine del datore di lavoro, in relazione all’attività del datore di lavoro;

5) se queste persone volontariamente, cioè su invito, cooperano per scopi umanitari, sanitari, educativi, culturali, sportivi, di ricerca scientifica, religiosi e di altro tipo, anche per scopi di rappresentanza per conto di enti o organizzazioni statali, cioè cooperano nel commercio organizzazioni sindacali, camere di commercio, partiti politici, alleanze e associazioni, organizzazioni non governative e altre organizzazioni senza scopo di lucro, laddove non ricevano alcun altro compenso basato su tale cooperazione;

6) persone che sono membri degli organi amministrativi di persone giuridiche in relazione alle attività di coloro che li indirizzano al viaggio.

Il compenso basato sulla cooperazione ai sensi del punto 5) comma 6. del presente articolo non significa il compenso della quota di iscrizione per la partecipazione ad un evento in cui si concretizza la cooperazione.

In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, l’imposta sugli altri redditi non viene pagata sul reddito di una persona fisica – cliente della banca (di seguito: debitore) quando la banca cancella un credito nei confronti del debitore alle condizioni di cui cui la cancellazione del valore dei singoli crediti viene riconosciuta a fronte delle spese della banca come base del prestito in conformità con le disposizioni della legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche.

L’imposta sugli altri redditi non viene pagata nemmeno in caso di cancellazione da parte del debitore della parte rimanente del credito della banca, che non è stata riscossa dai fondi generati dalla vendita di beni immobili, effettuata in conformità con la legge.

L’imposta sugli altri redditi non viene pagata nemmeno in caso di cancellazione di parte del credito che la banca vanta nei confronti del debitore in base al prestito, quando, secondo una transazione stragiudiziale reciproca, il debitore paga parte del credito che la banca ha nei suoi confronti e la banca cancella la parte restante di tale credito.

Sugli altri redditi guadagnati da un membro di una cooperativa studentesca, da un membro di una cooperativa giovanile o studentesca fino all’età di 26 anni se studia in istituti di istruzione secondaria, superiore e superiore, nonché da una persona fisica in base alla riscossione e vendita di materie prime seconde, l’imposta calcolata è ridotta del 40%.

Il reddito imponibile di cui al paragrafo 1, punto 11) del presente articolo, che una persona fisica realizza sulla base di premi e altri benefici a persone fisiche, è la differenza tra il reddito realizzato e la base imponibile, aumentata delle corrispondenti obbligazioni pagate a carico del percettore del reddito.

Il reddito imponibile di cui al paragrafo 1, punto 12) del presente articolo, che una persona fisica realizza sulla base del reddito di cui all’articolo 9 della presente legge al di sopra degli importi non imponibili prescritti, è la differenza tra il reddito realizzato e l’importo non imponibile, aumentato degli obblighi corrispondenti che vengono pagati a carico del percettore del reddito.

In via eccezionale dal comma 1. punto 15) del presente articolo, i redditi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi agricoli e forestali, compresi i redditi derivanti dalla raccolta e dalla vendita di frutti di bosco e piante officinali, nonché dalla coltivazione e vendita di funghi, sciami di api (le api) non sono tassate e le lumache, che sono realizzate da persone fisiche:

1) titolari di aziende agricole;

2) quali contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria vengono versati per decisione come assicurati in base all’attività agricola, in conformità con la legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria;

3) beneficiari della pensione agricola.

È considerato committente ai sensi del paragrafo 1 punto 17) del presente articolo una persona giuridica nazionale o estera, un imprenditore o un imprenditore a forfait che ha assunto direttamente o indirettamente un imprenditore o un imprenditore a forfait per eseguire lavoro.

Non è considerato mandante ai sensi del paragrafo 1 punto 17) del presente articolo una persona giuridica nazionale o straniera, un imprenditore o un imprenditore forfettario che paga direttamente un compenso a un imprenditore o un imprenditore forfettario, e chi paga tale compenso in relazione all’esecuzione di un lavoro di rappresentanza o di mediazione per conto di un’altra persona e per tale lavoro non chiede a quest’altra persona o all’imprenditore o all’imprenditore forfettario altro che la consueta commissione di rappresentanza o intermediario.

Nel caso di cui al paragrafo 16 del presente articolo, è considerato mandante e pagatore il compenso la persona per conto della quale il compenso viene pagato all’imprenditore o all’imprenditore forfettario.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, punto 17) del presente articolo, il compenso percepito dall’imprenditore o dall’imprenditore forfettario che, secondo la legge disciplinante l’attività svolta, non può essere alle dipendenze del mandante, è non considerati altri redditi ai sensi del presente articolo.

Aliquota fiscale

Articolo 86

L’aliquota fiscale sugli altri redditi è del 20%.

In via eccezionale dal comma 1 del presente articolo, l’aliquota dell’imposta sul reddito:

1) dall’assicurazione della persona di cui all’articolo 84 della presente legge è pari al 15%;

2) marittimi dall’articolo 84 quater della presente legge e dal compenso contrattuale per il lavoro svolto, sul quale l’imposta è pagata mediante autoimposizione e per la quale sono riconosciuti costi standardizzati ai sensi dell’articolo 85, comma 5, punto 2) comma (2) di questa legge, è del 10%.

Parte terza

IMPOSTA ANNUALE SUI REDDITI DEI CITTADINI

Reddito imponibile

Articolo 87

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è imponibile sui redditi delle persone fisiche che, nell’anno solare, hanno conseguito un reddito superiore al triplo della retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, secondo le modalità dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, vale a dire:

1) residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica e in altro Paese;

2) non residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende la somma annua di:

1) proventi ex art. da 15a a 15v della presente legge;

2) redditi imponibili di lavoro autonomo di cui all’articolo 33, comma 2 e all’articolo 41 della presente legge;

3) redditi imponibili da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale di cui all’art. 55 e 60 della presente legge;

4) reddito imponibile degli immobili di cui all’articolo 65v della presente legge;

5) redditi imponibili derivanti dalla locazione di beni mobili di cui all’articolo 82, comma 3. e 4. della presente legge;

6) redditi imponibili degli atleti e dei professionisti dello sport di cui all’articolo 84 bis della presente legge;

6a) reddito imponibile derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione di cui all’articolo 84 ter della presente legge;

6b) redditi imponibili dei marittimi sui quali viene pagata l’imposta di cui all’articolo 84 quater della presente legge;

7) altri redditi imponibili di cui all’articolo 85 della presente legge;

8) reddito secondo le basi di cui al punto. da 1) a 6) e punto 6b) e 7) del presente comma, realizzati e tassati in un altro Paese per i contribuenti di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo.

Utili dal paragrafo 2, punto 1) del presente articolo e reddito imponibile dal punto 2) dello stesso paragrafo in relazione all’articolo 41 della presente legge e punto. 3), 6), 6b) e 7) del medesimo comma sono ridotti delle imposte e dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria versati su tali redditi nella Repubblica a carico di chi ha conseguito redditi, cioè reddito imponibile, e reddito imponibile dal punto 2) del medesimo comma in collegamento con l’articolo 33, comma 2 della presente legge e punto 4), 5) e 6a) del medesimo comma sono ridotti dell’imposta pagata su detti redditi nella Repubblica. Per gli imprenditori che hanno optato per il reddito personale, al reddito sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali obbligatori versati su tale reddito nella Repubblica a carico dell’imprenditore che ha optato per il reddito, nonché il reddito imponibile di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge. , che da lavoro autonomo viene decurtato dell’imposta pagata su tali redditi nella Repubblica.

Per i contribuenti che, l’ultimo giorno dell’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, hanno meno di 40 anni, la somma annua dei guadagni e del reddito imponibile di cui al paragrafo 2, voce da 1) a 3) e la voce 6b) del presente articolo, precedentemente ridotta secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è ulteriormente ridotta dell’importo di tre retribuzioni medie annue per dipendente corrisposte nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo non può essere superiore all’importo della somma annua delle retribuzioni e degli imponibili di cui al comma 2, punto. da 1) a 3) e punto 6b) del presente articolo, previamente ridotto secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Il reddito di cui al paragrafo 2 del presente articolo è aumentato dell’importo che, nell’anno solare per il quale è determinata l’imposta annuale, viene pagato al contribuente sulla base della restituzione dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria in conformità con la legge che regola contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

I redditi derivanti dal paragrafo 2, punto 8) di questo articolo sono ridotti dell’imposta pagata in un altro paese.

Il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi del par. da 2. a 7. del presente articolo e l’importo esente da imposta di cui al paragrafo 1. del presente articolo.

Base imponibile

Articolo 88

La base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è il reddito imponibile, che fa la differenza tra il reddito imponibile di cui all’articolo 87, comma 8 di questa legge e le detrazioni personali, che ammontano a:

1) per il contribuente – 40% del salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

2) per un familiare a carico – 15% dello stipendio medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, per membro.

L’importo totale delle detrazioni personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% del reddito imponibile.

Se due o più familiari sono soggetti annualmente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per i familiari a carico può essere effettuata solo da un contribuente.

Aliquote fiscali

Articolo 89

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 di questa legge, alle seguenti aliquote:

– su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua – 10%;

– sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua – 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua + 15% sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua.

Articolo 89a

Al contribuente che investe in un fondo di investimento alternativo, ossia nell’acquisto di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, viene concesso il diritto ad un credito d’imposta a titolo di imposta annua sul reddito delle persone fisiche fino al 50% dell’investimento effettuato in l’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche.

Il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere esercitato solo sulla base di contributi monetari interamente versati che acquisiscono azioni o quote di un fondo di investimento alternativo, cioè una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% dell’imposta dovuta sulla base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche.

In deroga al comma 1 del presente articolo, se il creditore nell’anno solare in cui ha effettuato un investimento in un fondo di investimento alternativo, ossia nell’acquisto di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, nonché nei tre successivi anni civili, cede quote o quote di un fondo d’investimento alternativo, ovvero quote di un fondo d’investimento alternativo, perde il diritto a un credito d’imposta precedentemente realizzato sulla base di tale investimento.

Il contribuente di cui al comma 4 del presente articolo è tenuto a informare l’autorità fiscale competente della perdita del diritto al credito d’imposta entro 30 giorni dal giorno della perdita del diritto e a pagare l’obbligazione a nome del precedentemente riconosciuto il diritto al credito d’imposta, con i corrispondenti interessi dalla data di scadenza del pagamento dell’imposta annuale sui redditi delle persone fisiche per l’anno per il quale ha perso il diritto al credito d’imposta.

Parte quarta

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI, DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Capitolo uno

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 90**

(Scaduto)

Testa due

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE

Appello pubblico generale

Articolo 91

Un cittadino che guadagna un reddito ai sensi di questa legge è obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi, salvo diversa disposizione di questa legge.

L’autorità fiscale competente invita i cittadini a presentare la dichiarazione dei redditi mediante invito al pubblico entro il 31 dicembre di ogni anno.

Domanda di imposta annuale sul reddito delle persone fisiche

Articolo 92

Il debitore dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente una dichiarazione dei redditi con dati accurati per il reddito realizzato nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, alla fine di quell’anno e entro maggio 15 dell’anno successivo.

Sulla base dei dati provenienti dai registri ufficiali, l’autorità fiscale inserisce i dati nella dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li carica sul portale dell’amministrazione fiscale entro il 1 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene versata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche. determinato.

Il contribuente è tenuto a integrare o integrare la dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non sono riportati dati corretti e congrui, e quindi a presentare la dichiarazione dei redditi in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale.

Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Amministrazione fiscale presenta la dichiarazione dei redditi per quella persona.

Applicazione della tassazione del lavoro autonomo e saldo fiscale

Articolo 93

Il debitore ai sensi dell’articolo 32 della presente legge, ad eccezione dell’imprenditore forfettario, che tiene i libri contabili ai sensi dell’articolo 43 cpv. 2 e 3 di questa legge sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e il saldo fiscale all’autorità fiscale competente entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene determinata l’imposta.

Un imprenditore che paga l’imposta sul reddito forfettario e il cui ambito di attività, vale a dire il fatturato e altre condizioni che incidono sull’esercizio del diritto all’imposizione forfettaria e l’importo dell’imposta dovuta, cambia in modo significativo nell’anno precedente l’anno per il quale viene determinata l’imposta, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio dell’anno per il quale viene determinata l’imposta.

Articolo 94

Il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge, ad eccezione dell’imprenditore forfettario, che avvia nel corso dell’anno un’attività indipendente, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi nella quale fornirà una stima delle entrate e delle uscite entro la fine dell’anno. il primo anno lavorativo, nonché una stima dell’acconto d’imposta mensile, entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità competente, ovvero dal giorno di inizio dell’attività.

Il contribuente autonomo che avvia un’attività autonoma nel corso dell’anno opta per la tassazione forfettaria nella domanda di iscrizione all’organismo competente che tiene il registro delle imprese, nel qual caso si considera che abbia presentato la dichiarazione dei redditi per la tassazione forfettaria.

Il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge, ad eccezione dell’imprenditore forfettario, che cessa o sospende l’attività indipendente nel corso dell’anno, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per la determinazione delle imposte entro 30 giorni dalla data di cessazione, o interruzione dell’attività, per il periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta al giorno della cessazione, ovvero della cessazione del lavoro autonomo.

Obbligato ai sensi dell’articolo 43, par. 2. e 3. della presente legge è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 3. del presente articolo l’importo dell’imposta calcolata e versata nel periodo d’imposta fino al giorno dell’interruzione, ovvero della cessazione del lavoro autonomo, nonché presentare il saldo fiscale nella dichiarazione dei redditi.

L’imprenditore, altra persona la cui qualità di contribuente cessa ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, con richiesta di imposta forfettaria ai sensi dell’articolo 42, comma. 1. e 3. della presente legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto dell’autorità fiscale competente che conferma la cancellazione dai registri dell’imposta sul valore aggiunto.

Domanda di imposta sulle plusvalenze e altri redditi su cui non si paga l’imposta mediante detrazione

Articolo 95

Il contribuente che, nel corso dell’anno, effettua il trasferimento di diritti dai quali può derivare una plusvalenza o una minusvalenza ai sensi della presente legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro 30 giorni dal:

1) il giorno in cui ha guadagnato o ha iniziato a guadagnare redditi basati sul trasferimento di diritti reali su beni immobili, diritti d’autore e diritti connessi e diritti di proprietà industriale e quote nel capitale di persone giuridiche;

2) scadenza di ciascun semestre solare in cui sono stati trasferiti titoli e quote di investimento.

Il contribuente che nel corso dell’anno trasferisce beni digitali sulla base dei quali può derivare una plusvalenza o una minusvalenza ai sensi di tale legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre in cui è stato realizzato il reddito. generato in base al trasferimento di risorse digitali.

In deroga al comma 1, punto 1) del presente articolo, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è di 120 giorni dalla data della vendita dell’immobile, in base ai quali il contribuente può esercitare il diritto all’esenzione fiscale ai sensi dell’art. Articolo 79, comma 1 della presente legge, ossia dalla data di vendita della proprietà digitale in base alla quale il contribuente può esercitare il diritto all’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 79a, comma 1 della presente legge.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per il trasferimento dei diritti registrati dall’imprenditore, imprenditore, agricoltore e imprenditore a un’altra persona nei libri aziendali, non viene presentata la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma i dati su la plusvalenza o la minusvalenza sono riportate nel bilancio fiscale.

Un imprenditore forfettario è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi separata per i redditi da plusvalenze.

Dichiarazione dei redditi con imposta calcolata di cui all’articolo 100 bis, comma 1, punto 2), sottovoce. (2) e (3) e punto 3) e comma 2 della presente legge, l’obbligo di autoimposizione stabilito deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di realizzo dei redditi.

In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, una dichiarazione dei redditi per i redditi derivanti da remunerazioni contrattuali derivanti dal diritto d’autore e diritti connessi e remunerazioni contrattuali per il lavoro svolto, su cui l’imposta è pagata mediante autoimposizione, in cui i costi standardizzati determinati sono indicati conformemente 56, comma 2, e dell’articolo 85, comma 5, punto 2) della presente legge, è presentata entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui tali ricavi sono stati generati.

In deroga al paragrafo 6 di questo articolo, la dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 84v della presente legge deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso per i redditi percepiti nell’anno precedente e per i contribuenti che viaggiano in il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno in corso entro 15 giorni dal giorno del primo sbarco di quell’anno.

L’organizzatore del mercato dei capitali ai sensi della legge che disciplina il mercato dei capitali è tenuto a presentare all’Amministrazione fiscale – sede in formato elettronico entro 30 giorni dalla fine del periodo una relazione sui trasferimenti di valori mobiliari effettuati in quel semestre ogni semestre solare.

La forma e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo sono prescritti dal ministro.

Articolo 95a

Una persona tenuta in base al reddito derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione ai sensi dell’articolo 84b che inizia a fornire servizi di ristorazione nel corso dell’anno è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data in cui ha effetto giuridico la decisione che classifica l’oggetto di artigianato domestico e turismo rurale nella categoria appropriata secondo la legge che regola la ristorazione.

Il contribuente di cui all’articolo 84 ter, comma 4, della presente legge, che ha presentato la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i cui elementi rilevanti per l’importo dell’imposta dovuta per l’anno successivo non cambiano, non è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi. rientro per l’anno successivo.

Il contribuente di cui all’articolo 84 ter, comma 4, della presente legge, che nel corso dell’anno modifica elementi rilevanti per l’importo dell’imposta dovuta, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione finanziaria presentando una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data della dichiarazione dei redditi. il cambiamento.

Il contribuente di cui all’articolo 84b comma 4 della presente legge che cessa di fornire servizi di ristorazione durante l’anno è tenuto a informarne l’autorità fiscale presentando una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dal giorno in cui cessa di fornire servizi di ristorazione in conformità con la legge che regola l’ospitalità industria.

Registrazione dei contribuenti non residenti

Articolo 96

Un contribuente non residente presenta la dichiarazione dei redditi per alcune tipologie di reddito per le quali non è prevista la ritenuta d’acconto.

L’istanza di cui al comma 1 del presente articolo è presentata all’autorità tributaria nel cui territorio il contribuente ha prodotto redditi, cioè secondo la residenza del contribuente, cioè secondo il luogo di residenza, cioè la sede del rappresentante fiscale.

Articolo 97

(Eliminato)

Competenza dell’autorità fiscale

Articolo 98

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata dal contribuente:

1) per i redditi di lavoro autonomo – all’autorità fiscale nel cui territorio ha la sede legale;

2) per i redditi derivanti da beni immobili e per i redditi derivanti dalla prestazione di servizi di ristorazione – all’autorità fiscale nel cui territorio si trova il bene immobile, oggetto di artigianato domestico o oggetto di abitazione turistica rurale;

3) per le plusvalenze e per altri redditi sui quali non si paga l’imposta mediante detrazione – all’autorità fiscale nel cui territorio ha la residenza il contribuente.

Capitolo tre

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Metodo di determinazione e pagamento delle tasse

Articolo 99

Dopo la detrazione da ciascun reddito realizzato individualmente, le imposte vengono determinate e pagate sui seguenti redditi:

1) guadagni;

2) proventi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale, se il contribuente dei proventi è una persona giuridica, un imprenditore o un imprenditore unico;

3) redditi da capitale, se il pagatore dei redditi è una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore unico o un fondo di investimento aperto, cioè un fondo di investimento alternativo che non ha lo status di persona giuridica e che è organizzato in conformità con l’autorizzazione dell’autorità competente;

4) redditi da beni immobili, se il contribuente dei redditi è una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario o un imprenditore agricolo;

5) redditi da locazione di beni mobili, se il contribuente dei redditi è una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario o un imprenditore agricolo;

6) vincite derivanti da giochi d’azzardo;

7) redditi da assicurazioni personali;

8) redditi degli atleti e dei professionisti dello sport;

9) altri redditi, se il contribuente del reddito è una persona giuridica, un imprenditore o un imprenditore di capitale.

Per persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo si intende anche una parte di una persona giuridica, cioè un’unità aziendale di una persona giuridica non residente registrata presso l’ente statale competente (ufficio di rappresentanza, succursale , ecc.), nonché enti e organizzazioni statali.

Sulla base del reddito della persona di cui all’articolo 100a comma 5 della presente legge, la persona giuridica nazionale, nonché parte della persona giuridica, vale a dire l’unità aziendale della persona giuridica non residente di cui al comma 2 della questo articolo, ha l’obbligo di calcolare e versare la ritenuta alla fonte, nel momento in cui paga al datore di lavoro di un altro Paese l’importo per la compensazione delle spese di lavoro solo nel caso in cui l’imposta non sia stata precedentemente pagata mediante autoimposizione ai sensi 100a comma 5 della presente legge, indipendentemente dallo scadere del termine di cui all’articolo 95 comma 6 e dell’articolo 114, comma 1, della presente legge.

Articolo 100

Secondo la decisione dell’autorità fiscale competente, l’imposta è determinata e pagata su:

1) reddito forfettario da lavoro autonomo;

2) plusvalenza;

2a) redditi basati sulla prestazione di servizi di ristorazione in conformità con le leggi che regolano il turismo e la ristorazione.

Articolo 100 bis

L’autotassazione determina e paga le imposte su:

1) i redditi derivanti dall’attività indipendente di imprenditori, imprenditori agricoli e imprenditori di altre persone che tengono libri aziendali ai sensi dell’articolo 43, par. 2. e 3. della presente legge;

2) i redditi pagati da un contribuente che non è una persona giuridica, un imprenditore o un imprenditore di capitale, vale a dire:

(1) il reddito derivante dal compenso concordato relativo ai diritti d’autore e diritti connessi e dal compenso concordato per il lavoro svolto, per il quale il reddito imponibile è determinato ai sensi dell’articolo 55, comma 2 e dell’articolo 85, comma 5, punto 2) della presente legge ;

(2) interessi;

(3) altri redditi dall’articolo 85 della presente legge, ad eccezione dei redditi dalla sottovoce (1) di questa voce;

3) i redditi pagati da un contribuente che non sia una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore unico o un imprenditore agricolo, sulla base dei redditi derivanti dalla vendita di beni immobili e dalla locazione di beni mobili;

4) i redditi tassati con l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 87 della presente legge.

Un contribuente che percepisce salari e altri redditi in o da un altro paese, presso la rappresentanza diplomatica o consolare di un paese straniero, ovvero presso un’organizzazione internazionale, o presso i rappresentanti e i dipendenti di tale rappresentanza, ovvero un’organizzazione, è tenuto a calcolare e pagare la ritenuta d’acconto secondo le disposizioni di questa legge se l’imposta non viene calcolata e pagata dal contribuente del reddito.

Il contribuente ha l’obbligo di calcolare e pagare l’imposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo anche se la ritenuta alla fonte non viene calcolata e pagata da un altro contribuente, nonché se il reddito viene ricevuto da una persona che non è tenuta a calcolare e pagare la ritenuta d’acconto.

Imposta sugli utili e altri redditi dal par. 1 e 2 del presente articolo, il pagamento è determinato sui redditi percepiti dal creditore, cioè sul reddito con il quale egli è tenuto a pagare le relative obbligazioni.

L’obbligo di calcolare e pagare le tasse si applica anche al contribuente – una persona che viene inviata o inviata a lavorare per una persona giuridica nazionale, sulla base del salario e di altri redditi che riceve da un datore di lavoro di un altro paese che lo ha inviato, o inviato a lavorare nella Repubblica per una persona giuridica nazionale.

In deroga al comma 5 del presente articolo, il contribuente non ha alcun obbligo di calcolare e pagare l’imposta quando l’imposta è stata pagata ai sensi dell’articolo 99, comma 3 della presente legge.

Imposta sui redditi derivanti da remunerazioni contrattuali da diritto d’autore e diritti connessi e remunerazioni contrattuali per prestazioni di lavoro eseguite, sulle quali l’imposta è versata mediante autoimposizione, per le quali il reddito imponibile è determinato ai sensi dell’articolo 55, comma 2 e dell’articolo 85, comma 5 , punto 2) della presente legge, viene corrisposto sui redditi che il contribuente ha realizzato nel trimestre.

Sulla base dei redditi di cui al comma 1, punto 2) comma (1) del presente articolo realizzati in ciascun distinto trimestre, viene presentata una dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente opta per una base imponibile, determinata ai sensi dell’articolo 55, comma 2, punto 1) e articolo 85. paragrafo 5. punto 2) sottopunto (1) o ai sensi dell’articolo 55. paragrafo 2. punto 2) e dell’articolo 85. paragrafo 5. articolo 2) comma (2) della presente legge.

L’imposta sul reddito di cui all’articolo 84v della presente legge è determinata e pagata sul reddito imponibile di cui all’articolo 84v paragrafo 5 della presente legge, per l’anno solare.

Eccezionalmente dal paragrafo 9 di questo articolo, il contribuente di cui all’articolo 84v paragrafo 6 di questa legge non è tenuto a pagare l’imposta sul reddito di cui all’articolo 84v di questa legge.

Modalità di determinazione e data di scadenza della ritenuta d’acconto

Articolo 101

La ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 99 della presente legge, per ciascun contribuente e per ciascun reddito individualmente pagato, il contribuente calcola, sospende e versa sul prescritto conto unico di pagamento al momento del pagamento del reddito, secondo le norme vigenti il ​​giorno del reddito pagamento, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Articolo 101a

(Eliminato)

Articolo 102

(Eliminato)

Articolo 103

Per i redditi da capitale basati su interessi, la banca è tenuta a calcolare e versare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento degli interessi, compresa l’attribuzione degli interessi, ovvero a pagare l’imposta calcolata entro il primo giorno del giorno successivo a quello in cui l’operazione di pagamento funziona se al momento del pagamento degli interessi, compresi quelli di attribuzione, le operazioni di pagamento non hanno funzionato.

In deroga al comma 1 del presente articolo, quando il regolamento di denaro basato sull’alienazione o sul rimborso di titoli di debito è effettuato tramite il Registro Centrale, Depositario e Compensazione Titoli (di seguito: Registro Centrale), il Registro Centrale al momento della liquidazione di denaro basata sull’alienazione o sul rimborso di titoli di debito, calcola, sospende e versa sul conto di pagamento prescritto l’imposta sul reddito da capitale sugli interessi realizzati per il periodo dalla data di acquisizione alla data di alienazione o rimborso del titoli di debito.

Articolo 104

Un imprenditore che tiene i libri contabili calcola e riscuote la ritenuta alla fonte sul reddito generato da una persona giuridica in conformità con la legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche.

Articolo 105

(Eliminato)

Articolo 106

Il pagatore di cui all’articolo 101 della presente legge è tenuto a rilasciare al pagatore, in occasione di ciascun pagamento, nonché alla fine dell’anno, una dichiarazione contenente i dati relativi a: reddito lordo, spese, reddito imponibile, indennità, prestazioni sociali pagate contributi previdenziali e tasse pagate.

Il pagatore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui il Registro centrale, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 della presente legge, calcola, sospende e paga la ritenuta alla fonte sugli interessi basata sulla cessione o sul rimborso del debito titoli, la banca – membro Il registro centrale in cui è tenuto il conto cassa dedicato del contribuente per i pagamenti basati sulla vendita di titoli.

Articolo 107

(Eliminato)

Articolo 107a

Nel calcolo della ritenuta alla fonte sul reddito del non residente, il contribuente applica le disposizioni dell’accordo contro la doppia imposizione, a condizione che il non residente dimostri lo status di residente del paese con cui la Serbia ha ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione e di essere l’effettivo proprietario del reddito.

Lo status di residente del paese con il quale è stato concluso l’accordo contro la doppia imposizione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il non residente dimostra al contribuente dei redditi con un certificato di residenza in conformità con la legge che regola procedura tributaria e amministrazione fiscale.

Se il contribuente applica le disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione e le condizioni del par. 1 e 2 di questo articolo, che si traduce in una minore quantità di imposta pagata, porterà la differenza tra l’imposta pagata e l’imposta dovuta ai sensi di questa legge.

L’autorità fiscale competente, su richiesta di un non residente, è tenuta a rilasciare un certificato di imposta pagata nella Repubblica.

Se il contribuente non dispone del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo al momento del pagamento del reddito a un non residente, è tenuto ad applicare le disposizioni di questa legge al momento del pagamento del reddito.

Se il contribuente non residente presenta successivamente all’autorità fiscale competente il certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la differenza tra l’importo dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e l’importo dell’imposta per il quale vi sarebbe l’obbligo di pagare se il contribuente aveva il certificato di cui al comma 2 del presente al momento del pagamento del reddito socio, si considera più imposta pagata.

Articolo 108**

(Eliminato)

Registro dei contribuenti agli interpreti

Articolo 108a

L’Amministrazione tributaria tiene il registro dei contribuenti dei redditi basati su programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare e altri programmi di intrattenimento, sui quali viene pagata l’imposta mediante detrazione, interpreti, come autori o titolari di diritti connessi, ensemble e orchestre, imitatori, illusionisti e altri artisti esecutori (di seguito: interprete), dirigenti e altre persone assunte (di seguito: altre persone assunte).

I contribuenti dei redditi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, ai sensi di questa legge, sono:

1) le persone giuridiche e fisiche che svolgono attività registrate nel campo della ristorazione, del turismo, della mediazione e altre attività, e organizzano in strutture proprie o affittate lo svolgimento di programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare o altri programmi di intrattenimento;

2) le persone giuridiche e fisiche iscritte all’attività di produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi, che producono e trasmettono programmi televisivi di intrattenimento e musica popolare, intrattenimento, collage, programmi di Capodanno e programmi simili, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno ha rilasciato una licenza per trasmettere il programma in conformità con la legge che disciplina l’esercizio delle attività di radiodiffusione;

3) persone fisiche e giuridiche che svolgono attività registrate, associazioni, associazioni, organismi, comunità, comunità locali ed enti assimilati che organizzano concerti, manifestazioni ed eventi culturale-artistici, turistici ed altre simili in strutture proprie o affittate o in altri luoghi, in cui si svolgono programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare, programmi di intrattenimento di Capodanno e altri simili o altri eventi di intrattenimento.

Il pagatore dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo all’Amministrazione fiscale, secondo il luogo della sua sede, entro il 31 gennaio , 2005.

I contribuenti di nuova costituzione di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a presentare la domanda di cui al comma 3 del presente articolo all’Amministrazione fiscale, a seconda del luogo della loro sede, entro 15 giorni dalla data di iscrizione nell’apposito registro presso la autorità competente.

Le persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui al comma 2 del presente articolo, e che non sono contribuenti dei proventi derivanti dalla realizzazione di programmi di varietà di intrattenimento e di musica popolare e di altri programmi di intrattenimento, nel caso in cui assumano interpreti e gli altri dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo entro 48 ore dal giorno dell’effettivo inizio dell’organizzazione di programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare e altri programmi di intrattenimento .

Al pagatore dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione tributaria impone con decisione una misura di interdizione temporanea dall’attività per una durata massima di 30 giorni, se non si presenta all’Amministrazione tributaria entro il termine prescritto la domanda di cui al comma 3 e 4 del presente articolo per l’iscrizione nel registro dal comma 1 del presente articolo.

Non è ammesso ricorso contro la decisione di cui al comma 6 del presente articolo.

Chi paga le entrate di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tenuto a stipulare un contratto con l’interprete e l’altra persona impegnata nell’esecuzione di programmi di intrattenimento e varietà di musica popolare o altri programmi di intrattenimento e a presentare una notifica scritta all’Amministrazione fiscale mediante il cinque del mese sui contratti conclusi nel mese precedente.

Al contribuente dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione tributaria impone con decisione una misura di interdizione temporanea dalle attività per una durata massima di 30 giorni, se organizza lo svolgimento di un programma vario di intrattenimento e folcloristico musica o altro programma di intrattenimento, assumendo la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza contratto concluso o se non presenta entro il termine prescritto una notifica scritta dei contratti conclusi all’Amministrazione fiscale.

Non è ammesso ricorso contro la decisione di cui al paragrafo 9 di questo articolo.

Il contenuto della domanda di cui al comma 3 del presente articolo e della notifica di cui al comma 8 del presente articolo è disciplinato più dettagliatamente dal ministro.

Articolo 108 ter

(Eliminato)

Imposte per soluzione

Metodo di determinazione e data di scadenza dell’imposta secondo la decisione

Articolo 109

L’imposta sui redditi forfettari da lavoro autonomo è determinata dall’amministrazione finanziaria sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi, dei criteri e degli elementi determinati ai sensi dell’articolo 41 della presente legge.

Fino a quando non viene presa la decisione sulla determinazione dell’imposta per l’anno in corso, i contribuenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono tenuti a pagare l’imposta per l’importo dell’obbligo che corrisponde all’importo dell’imposta determinata dalla decisione dell’anno precedente.

L’imposta sulle plusvalenze viene determinata dall’autorità fiscale competente sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi e sulla base di altri dati.

Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dell’imposta sulle plusvalenze fornisce informazioni sul prezzo realizzato con il trasferimento di diritti, azioni e titoli, nonché sul loro prezzo di acquisto e sul diritto all’esenzione fiscale.

Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati sulle plusvalenze realizzate a disposizione dell’autorità fiscale competente.

Il diritto all’esenzione fiscale dall’articolo 79, comma 1, dall’articolo 79a, comma 1, dall’articolo 79b, comma 1, e dall’articolo 80 della presente legge, è determinato con decisione dell’autorità fiscale competente sulla base della documentazione relativa alla deliberazione del la questione housing, cioè la documentazione sull’investimento dei fondi ottenuti dalla vendita della proprietà digitale, cioè sull’ingresso di un contributo non monetario nel capitale della società, allegata alla dichiarazione dei redditi.

Il rimborso dell’imposta pagata sulle plusvalenze di cui all’articolo 79, comma 2 e all’articolo 79a, comma 2 della presente legge viene effettuato su richiesta del contribuente, accompagnata dalla documentazione sulla risoluzione della questione abitativa, vale a dire la documentazione su l’investimento dei fondi ottenuti dalla vendita di asset digitali.

Il reddito derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione viene determinato sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi, dei criteri e degli elementi dell’articolo 84b della presente legge, nonché di altri dati.

Fino all’adozione della decisione sulla determinazione dell’imposta per l’anno in corso, i contribuenti di cui all’articolo 84b di questa legge sono tenuti a pagare l’imposta per l’importo dell’obbligo che corrisponde all’importo dell’imposta determinata dalla decisione per l’anno precedente.

Un contribuente di cui all’articolo 84b di questa legge che inizia a fornire servizi di ristorazione durante l’anno è tenuto a pagare l’imposta a partire dal trimestre successivo rispetto a quello in cui ha iniziato a fornire servizi.

Se nel corso dell’anno si verificano cambiamenti negli elementi rilevanti per l’importo dell’imposta dovuta, l’autorità fiscale determina con decisione una nuova imposta dovuta a partire dal trimestre successivo in relazione al trimestre in cui vi è stato un cambiamento negli elementi che determinano l’importo dell’imposta dovuta.

Nel caso in cui interrompa la prestazione dei servizi di ristorazione nel corso dell’anno, il contribuente è tenuto ad assolvere l’obbligo fiscale per il trimestre in cui ha cessato di prestare i servizi.

Articolo 110

Le imposte determinate dalla decisione dell’autorità fiscale devono essere pagate entro:

1) 15 giorni dopo la fine di ogni mese – sul reddito forfettario da lavoro autonomo;

2) 15 giorni dalla data di consegna della decisione sull’accertamento fiscale – sulle plusvalenze;

3) 15 giorni dalla fine del trimestre – sui redditi basati sulla prestazione di servizi di ristorazione.

Modalità di determinazione e data di scadenza dell’imposta in caso di autoimposizione

Articolo 111

Un debitore che tiene i libri contabili dall’articolo 43, par. 2. e 3. di questa legge è tenuto a calcolare ai sensi di questa legge nella dichiarazione dei redditi:

1) imposta relativa al periodo d’imposta per il quale viene presentata la domanda (di seguito: imposta definitivamente calcolata);

2) anticipo fiscale mensile per il periodo d’imposta in corso.

Il contribuente di cui al paragrafo 1 di questo articolo determina l’importo dell’acconto mensile come un dodicesimo dell’imposta finalmente calcolata, che non include l’imposta sulle plusvalenze.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo ha svolto attività per meno di dodici mesi nel periodo d’imposta, l’importo dell’acconto mensile è determinato come il quoziente dell’imposta definitiva calcolata al netto dell’imposta sulle plusvalenze e il numero di mesi di attività nel periodo d’imposta precedente.

Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, ogni mese in cui il creditore ha svolto l’attività è compreso nel numero dei mesi di attività, indipendentemente dal numero di giorni di attività di quel mese.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo ha pagato in anticipo un’imposta inferiore a quella calcolata definitivamente, è tenuto a versare la differenza entro e non oltre la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo ha pagato in anticipo un’imposta superiore a quella calcolata alla fine, l’imposta pagata in eccesso costituisce un anticipo per il periodo successivo o viene restituita al contribuente su sua richiesta.

Fino alla determinazione dell’imposta definitiva, l’imprenditore che tiene i libri aziendali di cui all’articolo 43, co. 2. e 3. della presente legge è tenuto a pagare l’imposta per l’importo dell’acconto mensile determinato per il periodo fiscale precedente.

Se l’importo dell’anticipo mensile è determinato secondo le modalità di cui al par. da 2 a 4 del presente articolo è maggiore, cioè inferiore all’acconto mensile versato ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo, il contribuente è tenuto ad aumentare o diminuire l’acconto mensile per il periodo d’imposta in corso in modo che la somma degli acconti versati dall’inizio alla fine del periodo d’imposta corrente sarà la stessa che se dall’inizio del periodo d’imposta corrente avesse pagato gli acconti determinati secondo le modalità di cui al par. da 2. a 4. di questo articolo.

L’obbligo di versare l’acconto mensile maggiorato o ridotto di cui al comma 8 del presente articolo scatta nel mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Articolo 112

Obbligato dall’articolo 43, par. 2. e 3. della presente legge, che inizia a svolgere attività nel corso dell’anno, determina l’importo dell’acconto mensile secondo la corrispondente applicazione dell’articolo 111 della presente legge e sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 94, comma 1. della presente legge.

Se nel periodo d’imposta in corso si verificano cambiamenti significativi nell’attività, negli strumenti fiscali o in altre circostanze che influiscono in modo significativo sull’importo dell’anticipo mensile, l’imprenditore che tiene i libri aziendali di cui all’articolo 43, paragrafi 2 e 3 della presente legge può, dopo aver presentato dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 111 di questa legge, presentare una dichiarazione dei redditi con il saldo fiscale, in cui i dati relativi alla modifica dell’acconto mensile e al calcolo del suo importo, entro e non oltre 30 giorni dalla data la fine del periodo per il quale viene redatto il saldo fiscale.

Il periodo più breve per il quale viene compilato il saldo fiscale ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo è di un mese.

Obbligato dall’articolo 43, par. 2. e 3. di questa legge, il pagamento anticipato può essere avviato in conformità con la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 2. di questo articolo per il mese in cui è stata presentata la dichiarazione.

Articolo 113

I contribuenti che, in conformità con questa legge, sono determinati mediante autoimposizione, nella loro dichiarazione dei redditi riportano i dati sul tipo e l’importo del reddito e altri dati importanti per determinare l’importo dell’imposta dovuta, nonché l’importo dell’imposta dovuta determinato in conformità con questa legge, a seconda del tipo di reddito.

Articolo 114

Le imposte determinate mediante autoimposizione ai sensi della presente legge devono essere pagate entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In deroga al comma 1 del presente articolo, il creditore che tiene i libri contabili di cui all’articolo 43, co. 2. e 3. della presente legge, versa l’acconto mensile d’imposta entro 15 giorni dalla fine di ogni mese.

Arte. 115-119

(Eliminato)

Rimostranza

Arte. 120-156**

(Scaduto)

Tallone della testa

GARANZIA, RIMBORSO FISCALE E PRESCRIZIONE

Fideiussione

Articolo 157

La ritenuta d’acconto è garantita in solido dal contribuente del reddito.

Per l’imposta sui redditi da lavoro autonomo, tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare del contribuente che, al momento dell’assoggettamento, costituiscono il nucleo familiare del contribuente ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, sono garantiti sussidiariamente con i loro beni.

Chiunque, con o senza corrispettivo, subentra in tutto o in parte nei beni con i quali il creditore di cui all’articolo 32 della presente legge esercita un’attività, è responsabile in solido delle obbligazioni del creditore di cui all’articolo 32. di questa legge derivanti dall’esercizio dell’attività prima della presa in consegna dell’immobile fino a concorrenza del valore dell’immobile preso in consegna, ed il creditore di cui all’articolo 32 della presente legge, che cessa di esercitare l’attività, è tenuto a saldare tutti i suoi adempimenti fiscali subiti nello svolgimento delle attività prima della cancellazione dal prescritto registro.

Arte. 158-162

(Eliminato)

Rimborso fiscale e diritto agli interessi

Arte. 163-165**

(Scaduto)

Arte. 166-168***

(Scaduto)

Arte. 169-171

(Eliminato)

Articolo 172**

(Scaduto)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 173

Dal giorno in cui questa legge entrerà in vigore, entrerà in vigore la Legge sull’imposta sul reddito di cittadinanza (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 74/94, 53/95, 1/96, 12/96, 24/96, 39/96), 52/96, 54/96, 16/97, 60/97, 20/98, 42/98, 18/99, 21/99, 25/99, 27/99, 33/99, 48/99 e 54/99).

Fino all’adozione della normativa secondo le disposizioni della presente legge, si applicano le norme adottate in base alla legge di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 174

Il procedimento per la determinazione dell’acconto d’imposta per l’anno 2001 sui redditi delle attività agricole e forestali e sui redditi di lavoro autonomo, avviato secondo quanto disposto dall’articolo 173, comma 1, della presente legge, si concluderà in conformità a quanto previsto legge.

Articolo 175

La procedura per la determinazione e la riscossione delle imposte sulle plusvalenze che non è stata legalmente finalizzata entro la data di applicazione della presente legge sarà terminata secondo le disposizioni della presente legge.

Articolo 176

Il saldo fiscale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sarà redatto secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il saldo fiscale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentato all’autorità fiscale competente entro il 15 luglio 2001.

Articolo 177

Il contribuente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto all’esenzione fiscale sulla base di un’impresa di nuova costituzione o il diritto allo sgravio fiscale sulla base dell’investimento di capitale straniero, conformemente alla legge di cui all’art. L’articolo 173, comma 1, della presente legge, ha diritto di avvalersi di tale esenzione, cioè dello sgravio fino alla scadenza del termine con cui è stata determinata.

Articolo 178

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2001 è determinata e pagata secondo le disposizioni di questa legge, con il fatto che gli importi prescritti dall’articolo 87, par. 1 e 2, articolo 88, comma 1 e articolo 89, comma 1 della presente legge, da armonizzare con la percentuale di crescita, cioè con la diminuzione delle retribuzioni per il periodo dall’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre, 2001.

Articolo 179

Per il periodo dal 1° gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sugli interessi maturati sui risparmi in valuta estera convertiti, senza il consenso dell’investitore, in un deposito vincolato presso una banca autorizzata, che rappresenta il debito pubblico dello Stato, in conformità con la legge che regola la liquidazione degli obblighi sulla base dei risparmi in valuta estera dei cittadini, non viene pagata alcuna imposta sui redditi da capitale.

Articolo 180

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1 luglio 2001, ad eccezione delle disposizioni sull’imposta sui salari e altri redditi che si applicano dal 1° giugno 2001 e l’articolo 123, che si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/2002)

Articolo 16

Per la determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2002 si applicano le disposizioni dell’articolo 13, comma 1 e dell’articolo 14 della presente legge.

Articolo 17

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e verrà applicata dal 1 gennaio 2003, ad eccezione dell’art. 3. e 9. che si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 135/2004)

Articolo 70

Per gli anni 2004 e 2005 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non viene determinata e versata sulle rendite catastali.

Articolo 71

L’obbligo fiscale secondo il calcolo definitivo per l’anno 2004 per i contribuenti sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di agricoltura e silvicoltura che pagano l’imposta sull’utile imponibile è determinato in conformità con le norme in vigore fino alla data di applicazione della presente legge.

Il saldo fiscale per l’anno 2004 sarà compilato dai contribuenti a norma del comma 1 del presente articolo secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 72

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione e al pagamento dell’imposta annuale sui redditi di cittadinanza realizzati nel 2004.

Articolo 73

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” ed è in vigore dal 1 gennaio 2005.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 62/2006)

Articolo 33[s1]

Il datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, paga la retribuzione, cioè lo stipendio, è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel registro di cui a tale articolo all’Amministrazione tributaria del luogo della sua sede, in data nel modulo di cui all’articolo 29 della presente legge, entro e non oltre il 30 novembre 2006.

Articolo 34[s1]

Al datore di lavoro, persona giuridica, verrà comminata una multa da 100.000 a 1.000.000 di dinari se non presenta domanda di iscrizione nel registro di cui a tale articolo entro il termine di cui all’articolo 33 della presente legge.

Per gli atti di cui al comma 1 del presente articolo, la persona responsabile nella persona giuridica sarà punita con la multa da 5.000 a 50.000 dinari.

Per i fatti di cui al comma 1 del presente articolo, la persona responsabile nell’ente statale e nell’ente dell’autogoverno locale è punita con la multa da 5.000 a 50.000 dinari.

Per i fatti di cui al comma 1 del presente articolo si applica all’imprenditore la sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 dinari.

Articolo 35[s1]

L’imposta sulle retribuzioni maturate fino al mese di novembre 2006 compreso viene calcolata e pagata secondo le norme in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I datori di lavoro che hanno pagato una parte dello stipendio per il mese di dicembre 2006 e hanno pagato l’imposta sullo stipendio prima della data di applicazione di questa legge, e dopo l’inizio dell’applicazione di questa legge effettuano il pagamento della seconda parte o il pagamento finale di stipendio per quel mese, il calcolo e il pagamento dell’imposta sullo stipendio al momento del pagamento finale vengono effettuati in conformità con questa legge.

Articolo 36[s1]

Il privilegio ex art. 9 e 10 della legge possono essere attuate da un datore di lavoro che, al 1° settembre 2006, abbia almeno lo stesso numero di dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 37[s1]

Per gli anni 2006 e 2007 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulla rendita catastale.

Articolo 38[s1]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione e al pagamento dell’imposta annuale sui redditi di cittadinanza realizzati nel 2006.

Articolo 39[s1]

Il primo aggiustamento degli importi in dinari, ai sensi dell’articolo 3 di questa legge, sarà effettuato nel gennaio 2008.

In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, il primo adeguamento degli importi in dinari di cui all’articolo 5 e all’articolo 26 di questa legge sarà effettuato nel gennaio 2007, per il periodo dal primo giorno del mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006.

Gli importi in dinari adeguati dal paragrafo 2 di questo articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di tali importi.

Articolo 40[s1]

I regolamenti per l’attuazione di questa legge saranno adottati entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 41[s1]

La presente legge si applicherà dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell’articolo 1, comma 9, nella parte relativa alla compensazione IVA, nonché di quanto previsto dall’art. 4 e 8, che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge e dell’art. 2, 9 e 10, che troveranno applicazione dal 1° settembre 2006.

Articolo 42[s1]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 31/2009)

Articolo 16[s2]

Per l’anno 2010 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulla rendita catastale.

Articolo 17[s2]

I redditi aggiuntivi di uno straniero residente, impiegato da una persona residente o in un’unità aziendale permanente di una persona non residente, pagati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dall’imposta sul reddito in conformità con le norme che erano validi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il reddito di una persona fisica – residente all’estero di cui al paragrafo 1 del presente articolo, pagato dopo l’entrata in vigore della presente legge, sarà conteggiato come reddito di cui all’articolo 87, paragrafo 7 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06 e 65/06 – rettifica) per la determinazione dell’importo annuale imposta sul reddito personale.

Articolo 18[s2]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Un membro indipendente della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 44/2009)

Articolo 2[s3]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 18/2010)

Articolo 18[s4]

Per l’anno 2011 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulle rendite catastali.

Articolo 19[s4]

Le disposizioni di questa legge relative all’obbligo di determinare e pagare l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche si applicheranno ai redditi prodotti nel 2010.

Articolo 20[s4]

Eccezionalmente, per la determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il 2009, il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi dell’articolo 87 par. da 4. a 7. della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – correzione , 31/09 e 44/09) e la base imponibile di cui al comma 1, ossia il comma 2 dello stesso articolo, ridotta dell’importo della riduzione temporanea dello stipendio, ossia stipendio, remunerazione netta e altri redditi di una persona fisica – soggetta all’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, in conformità con la legge sulla riduzione temporanea dei salari, vale a dire stipendio, remunerazione netta e altri redditi nell’amministrazione statale e nel settore pubblico (“Gazzetta Ufficiale della la RS”, numero 31/09).

In via eccezionale, il debitore dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2009 è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi per la determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il reddito realizzato in quell’anno, entro il 15 aprile 2010.

Articolo 21[s4]

Le persone fisiche di cui all’articolo 3 di questa legge che, al 1° gennaio 2010, hanno lo status di contribuente IVA ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, ad eccezione delle persone che sono già soggette all’imposta sul reddito di lavoro autonomo ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09 e 44/09), sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente per la determinazione dell’imposta sui redditi da lavoro autonomo, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Articolo 22[s4]

Secondo le disposizioni di questa legge, la determinazione, il calcolo e il pagamento dell’imposta dovuta saranno effettuati sulla base dei rapporti fiscali che sorgono dal 1 gennaio 2010 e sono legati all’attività indipendente e all’imposta annuale sul reddito dei cittadini, in conformità con quanto disposto dall’art. 3, 4, 11, 12, 13, 15, 19 e 21 della presente legge.

Articolo 23[s4]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge su modifiche e integrazioni
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 50/2011)

Articolo 12[s5]

Per l’anno 2012 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulla rendita catastale.

Articolo 13[s5]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge su modifiche e integrazioni
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 93/2012)

Articolo 12[s6]

La plusvalenza, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, non è determinata e non viene pagata sui redditi realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del trasferimento a titolo oneroso di diritti, azioni o titoli che il creditore deteneva il suo portafoglio prima della vendita ininterrottamente per almeno dieci anni in cui si computa il periodo e il tempo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13[s6]

Per l’anno 2013 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulle rendite catastali.

Articolo 14[s6]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 47/2013)

Articolo 67[s7]

I contribuenti che hanno pagato parte del loro stipendio, cioè stipendi e stipendi, cioè salari, fino alla data di applicazione di questa legge, calcolano e pagano l’imposta sui salari in conformità con la legge sull’imposta sul reddito dei cittadini (“Gazzetta Ufficiale della RS”, 24/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12 e 114/12 – USA) compreso il pagamento finale di tale stipendio, cioè stipendio e compensazione salariale, cioè stipendio.

Articolo 68[s7]

Le disposizioni di tale legge che disciplinano la determinazione delle imposte mediante autoimposizione si applicheranno dal 1° gennaio 2014.

In deroga al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1° luglio 2013, la determinazione dell’imposta tramite autoimposizione può essere effettuata dal contribuente che paga l’imposta sui redditi effettivi di lavoro autonomo e che decide di versare i redditi personali a partire dal 1° luglio. 2013 come reddito personale mensile ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della presente legge e informare per iscritto l’autorità fiscale competente entro il 1° luglio 2013.

Le disposizioni dell’articolo 2 della presente legge si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 69[s7]

Il calcolo definitivo dell’imposta sul reddito effettivo da lavoro autonomo per l’anno 2013 viene effettuato in conformità con le disposizioni di questa legge.

Articolo 70[s7]

Alla determinazione dell’obbligo si applicheranno le disposizioni di tale legge che regolano l’imposizione forfettaria a partire dal 2014, salvo quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, punto 4) della presente legge, che si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Articolo 71[s7]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il 2013.

Articolo 72[s7]

I regolamenti per l’attuazione della presente legge saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 73[s7]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2013)

Articolo 13[s8]

Un imprenditore che paga l’imposta sul reddito effettivo da lavoro autonomo e che decide di pagare lo stipendio personale nel 2014, è tenuto a presentare una notifica scritta all’autorità fiscale competente in merito alla sua decisione di pagare lo stipendio personale entro il 31 gennaio 2014. anno.

Articolo 14[s8]

Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1. e 2. e art. 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge si applicheranno dal 1° gennaio 2014.

Articolo 15[s8]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 57/2014)

Articolo 3[s9]

Il datore di lavoro che ha acquisito il diritto alle agevolazioni fiscali ex art. 21c e 21d della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – correzione, 31 /09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – rettifica e 108/13), lo sgravio fiscale si realizza in conformità a tale legge.

Articolo 4[s9]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e verrà applicata dal 1° luglio 2014.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 112/2015)

Articolo 40[s10]

Le procedure per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle plusvalenze che non sono state completate entro la data di entrata in vigore della presente legge saranno completate secondo le disposizioni della presente legge.

Articolo 41[s10]

Un datore di lavoro che utilizza il beneficio fiscale dell’articolo 21c della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14 e 68/14 – altre leggi), per una determinata persona neoassunta, continua a utilizzare lo sgravio ai sensi dell’articolo 7 della presente legge.

Un datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con nuovi assunti dal 1° gennaio 2016, può decidere di utilizzare lo sgravio fiscale di cui all’articolo 7 o all’articolo 8 di questa legge in base al rapporto di lavoro con tali persone.

Articolo 42[s10]

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016, salvo quanto previsto dall’art. 1, 16, 27, 32 e 33 nella parte relativa alla tassazione dei redditi immobiliari, nonché dell’art. 17, 18 e 20, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 113/2017)

Articolo 48[s11]

Il primo adeguamento dell’importo non imponibile dei guadagni di 15.000 dinari, ai sensi dell’articolo 3 di questa legge, verrà effettuato a partire dal 2019.

Articolo 49[s11]

La base imponibile di cui all’articolo 7 della presente legge si applica al calcolo e al pagamento dell’imposta sui salari a partire dai salari del mese di gennaio 2018.

L’importo non imponibile di 11.790 dinari viene applicato a partire dalla fine del pagamento dello stipendio per il mese di dicembre 2017.

Articolo 50[s11]

L’esenzione fiscale prevista dall’articolo 12 di questa legge si applicherà dal 1° ottobre 2018.

Articolo 51[s11]

Le disposizioni dell’art. 14, 23, 24, 25, 38, 42, 44, 45 e 46 della presente legge, nella parte che si riferisce alle modalità di tenuta dei libri contabili dei contribuenti dei lavoratori autonomi, e la disposizione dell’articolo 37 della presente legge, sarà applicata a partire dal 2019.

Articolo 52[s11]

Il pagatore è una persona giuridica che, dall’inizio dell’attuazione della Decisione sulla cancellazione contabile delle attività di bilancio (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 77/17), ha pagato la ritenuta alla fonte in conformità con la Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24 /01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – correzione, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altre leggi e 112/15), e alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede i requisiti per riconoscimento delle spese alla banca sulla base della cancellazione del valore dei singoli crediti relativi ai prestiti considerati problematici secondo le norme della Banca nazionale di Serbia, in conformità con la legge che regola l’imposta sul reddito delle società, può esercitare il diritto al rimborso dell’imposta pagata in conformità con la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale regolate dalla legge.

Il reddito di una persona fisica, soggetto a tassazione ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, non è incluso nella base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche.

Il pagatore del reddito non è obbligato a rilasciare un certificato, cioè a indicare nel certificato le informazioni relative alla ritenuta d’imposta pagata in relazione al reddito di una persona fisica, dal paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 53[s11]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 95/2018)

Articolo 26[s12]

Le disposizioni dell’art. 3 e 4 della presente legge nella parte che fa riferimento alle azioni proprie si applicheranno alle azioni acquistate a partire dal 1° gennaio 2019.

Articolo 27[s12]

Le disposizioni dell’art. 5 e 6 della presente legge si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2019.

Articolo 28[s12]

Il datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto all’esenzione dall’articolo 21đ della legge sull’imposta sul reddito di cittadinanza (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altra legge, 112/15 i 113 /17), continua ad avvalersi dell’esenzione ai sensi di tale legge.

L’esenzione dal comma 1 del presente articolo può essere utilizzata dal datore di lavoro per quei soggetti per i quali ha acquisito tale diritto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29[s12]

La disposizione dell’articolo 7 di questa legge si applica alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2019.

Articolo 30[s12]

Le disposizioni dell’art. 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 della presente legge, che si riferiscono ai ricavi dei servizi di ospitalità, troveranno applicazione a partire dal 1° luglio 2019.

Le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le persone che dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima dell’inizio dell’applicazione delle disposizioni della presente legge relative ai redditi derivanti dai servizi di ristorazione, forniscono servizi di ristorazione in conformità con le leggi che regolano la ristorazione e il turismo, sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente nel periodo che inizia dal 1 maggio 2019 e termina il 30 giugno 2019.

Articolo 31[s12]

Il primo adeguamento della somma non imponibile di 100.000 dinari prevista dall’articolo 16 di questa legge, in base alle vincite dei giochi d’azzardo, verrà effettuato a partire dal 2020.

Nelle procedure di determinazione, riscossione e controllo della riscossione dell’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo che non sono state completate entro la data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo sarà determinata in conformità con questa legge .

Articolo 32[s12]

Il regolamento per l’attuazione della presente legge sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 33[s12]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 86/2019)

Articolo 20[s13]

Importi in dinari delle retribuzioni mensili di cui all’articolo 5, comma 5 e 6 di questa legge rappresentano un importo pari a due o tre salari mensili medi nella Repubblica di Serbia pagati o guadagnati nel periodo dei 12 mesi precedenti a partire da luglio 2019, periodo per il quale i dati dell’autorità repubblicana responsabile degli affari sono state pubblicate le statistiche.

Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano fino al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione degli importi in dinari ai sensi dell’articolo 3, par. 2 e 4 della presente legge.

Articolo 21[s13]

Il primo adeguamento dell’importo dei guadagni esentasse di 16.300 dinari all’indice annuale dei prezzi al consumo avverrà a partire dal 2021.

Articolo 22[s13]

Le disposizioni dell’art. 12, 13, 14 e 19 della presente legge (per la tassazione forfettaria) saranno applicati per determinare l’imposta sui redditi determinati forfettari a partire dal 2020.

Articolo 23[s13]

La procedura per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle plusvalenze, che non è stata legalmente finalizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge, sarà terminata secondo le disposizioni di questa legge, se l’importo dell’imposta così determinata non è superiore a l’importo dell’imposta dovuta che sarebbe stata determinata in base alle disposizioni di legge applicabili alla data dell’imposta dovuta.

Articolo 24[s13]

Redditi pagati a un imprenditore o un imprenditore forfettario ai sensi dell’articolo 31 della legge sull’imposta sul reddito di cittadinanza (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altra legge, 112/15, 113/17 e 95 /18 – di seguito: Legge), a partire dal 1 marzo 2020 redditi derivanti da attività indipendente, indipendentemente dalla natura del suo rapporto con il mandante ai sensi delle disposizioni dell’articolo 85 della legge, ovvero dell’articolo 9 della legge sulla procedura fiscale e sull’amministrazione fiscale (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/02, 84/02 – rettifica, 23/03 – rettifica, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – altra legge, 62/06 – Dr. Law, 20/09, 72/09 – Dr. Law, 53/10, 101/12 – rettifica, 93/12, 47/13, 108/14, 105/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 e 95/18).

Articolo 25[s13]

Le disposizioni di questa legge saranno applicate dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 5 e dell’articolo 10 nella parte che si riferisce all’esenzione dal pagamento delle imposte sulla base delle retribuzioni presso un datore di lavoro che svolge attività di innovazione, che sarà applicata dal 1° marzo 2020.

Articolo 26[s13]

I regolamenti per l’attuazione della presente legge saranno adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27[s13]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 153/2020)

Articolo 23[s14]

Il primo adeguamento dell’importo salariale non imponibile di 18.300 dinari all’indice annuale dei prezzi al consumo avverrà a partire dal 2022.

Articolo 24[s14]

Nelle procedure per la determinazione, la riscossione e il controllo della riscossione della ritenuta alla fonte presso le persone giuridiche nazionali in base al reddito del creditore – uno straniero inviato a lavorare nella Repubblica di Serbia, in base al reddito che riceve da un datore di lavoro in o da un altro paese, che non sono stati legalmente definiti entro la data di entrata in vigore di questa legge, l’obbligo fiscale sarà determinato in conformità con questa legge.

Articolo 25[s14]

Nelle procedure di determinazione, riscossione e controllo della riscossione dell’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo che non sono state legalmente finalizzate entro la data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo sarà determinata in conformità con questa legge.

Articolo 26[s14]

Nelle procedure di determinazione, riscossione e controllo della riscossione dell’imposta sui redditi derivanti dalla cessione di beni digitali che non siano state legalmente perfezionate entro la data di inizio dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 10, 12, 14, 15, 19 e 22 di questa legge, nella parte relativa alla proprietà digitale, l’imposta sui redditi derivanti dal trasferimento della proprietà digitale sarà determinata in conformità a tale legge.

Articolo 27[s14]

Il regolamento per l’esecuzione di questa legge sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che disciplina gli asset digitali.

Articolo 28[s14]

Le disposizioni della presente legge si applicheranno dal 1° gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, 12, 14, 15, 19 e 22 della presente legge, nella parte relativa alla proprietà digitale, che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della legge che regola la proprietà digitale.

Articolo 29[s14]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 44/2021 e 118/2021)

Articolo 5[s15]

Con decisione, l’autorità fiscale determina l’imposta sul reddito sulla base del compenso concordato dai diritti d’autore e diritti connessi e del compenso concordato per il lavoro svolto, sul quale viene pagata l’imposta mediante autoimposizione, realizzato nel periodo a partire dal 1° gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2022. in caso contrario:

– il termine di prescrizione per determinare l’assoggettamento fiscale secondo le norme in vigore al momento della generazione del reddito, oppure

– procedura legalmente conclusa per la determinazione dell’obbligo fiscale, o

– prima dell’entrata in vigore della presente legge, il debito fiscale è stato pagato secondo le norme in vigore alla data del debito fiscale.

Sul reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo generato in un anno solare fino a 384.000 dinari all’anno non è dovuta alcuna imposta sul reddito delle persone fisiche.

I costi standardizzati per il reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su cui viene pagata l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono riconosciuti nella misura del 50% del reddito realizzato dal paragrafo 1 del presente articolo.

L’imposta determinata dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene pagata in 120 importi mensili uguali, con il primo importo dovuto per il pagamento il 15 del mese successivo al mese successivo a quello in cui è stata presa la decisione dell’autorità fiscale.

Il metodo di registrazione e informazione alle autorità competenti sulle entrate pubbliche determinate e pagate ai sensi del par. 1-4. questo articolo è regolato più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Articolo 6[s15]

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7[s15]

Questa legge si applicherà dal 1° gennaio 2023, ad eccezione dell’articolo 5, che sarà applicato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8[s15]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 118/2021)

Articolo 23[s16]

Il primo adeguamento dell’importo non imponibile dei guadagni di 19.300 dinari di cui all’articolo 2 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2023.

Articolo 24[s16]

Per il datore di lavoro che utilizza gli sgravi fiscali dell’articolo 21ž della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/ 06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altra legge, 112/15, 113/17, 95/18, 86 /19, 153/20 e 44/21 – di seguito: Legge), modalità di determinazione della riduzione numero dei dipendenti sarà svolto secondo quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge.

Articolo 25[s16]

I redditi pagati a un imprenditore o a un imprenditore forfettario ai sensi dell’articolo 31 della legge, a partire dal 30 aprile 2022, e che sono tassati come reddito di lavoro autonomo, saranno considerati redditi di lavoro autonomo indipendentemente dal natura del suo rapporto con il mandante ai sensi delle disposizioni dell’articolo 85 della legge, ovvero dell’articolo 9 della legge sulla procedura tributaria e sull’amministrazione fiscale (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/02, 84/02 – rettifica, 23/03 – rettifica, 70/04, 61/05 – altra legge, 62/06 – altra legge, 61/07, 20/09/09 – Dott.ssa Legge, 53/10, 101/ 11, 2/12 – correzione, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 , 144/20 e 96/21) nel caso in cui detto imprenditore o imprenditore il lavoratore dipendente in capitale diventa un neoassunto qualificato ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della presente legge.

Articolo 26[s16]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il 2021.

Articolo 27[s16]

I regolamenti per l’attuazione della presente legge saranno adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28[s16]

Le disposizioni di tale legge si applicheranno dal 1° gennaio 2022, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 7 della presente legge, che si applicheranno dal 1° marzo 2022.

Articolo 29[s16]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 138/2022)

Articolo 25[s17]

Il primo adeguamento dei costi standardizzati nell’importo di 57.900 dinari e 96.000 dinari dall’articolo 3 di questa legge, con l’indice annuale dei prezzi al consumo, verrà effettuato a partire dal 2024.

Articolo 26[s17]

Il primo adeguamento dell’importo dei guadagni esentasse di 21.712 dinari di cui all’articolo 5 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2024.

Articolo 27[s17]

Le disposizioni di questa legge si applicheranno dal 1° gennaio 2023.

Articolo 28[s17]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito dei cittadini

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 92/2023)

Articolo 4[s18]

Il primo adeguamento dell’importo non imponibile dei guadagni di 25.000 dinari di cui all’articolo 1 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2025.

Articolo 5[s18]

Le disposizioni di questa legge si applicheranno dal 1° gennaio 2024.

Articolo 6[s18]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge su modifiche e integrazioni
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 94/2024)

Articolo 11[s19]

Il primo adeguamento dell’importo dei guadagni esentasse di 28.423 dinari di cui all’articolo 1 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2026.

Articolo 12[s19]

Le disposizioni dell’articolo 8 di questa legge si applicano nella determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche a partire dal 2024.

Articolo 13[s19]

Le disposizioni di questa legge si applicano dal 1° gennaio 2025.

Articolo 14[s19]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Serbia – Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dobit_pravnih_lica.html

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – altre leggi, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108 /2013, 68/2014 – Dott.ssa Legge, 142/2014, 91/2015 – interpretazione autentica, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 118/2021 e 94/2024)

Prima parte

CONTRIBUENTE

Tipologie di contribuenti

Articolo 1

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle società (di seguito: il contribuente) è una società commerciale, cioè un’impresa, cioè un’altra persona giuridica costituita per svolgere attività con l’obiettivo di realizzare un profitto.

È contribuente anche una cooperativa che genera reddito vendendo prodotti sul mercato o fornendo servizi a pagamento.

Un contribuente, ai sensi di questa legge, è anche un’altra persona giuridica che non è stata costituita allo scopo di realizzare profitto, ma ai sensi della legge è stata costituita allo scopo di raggiungere altri obiettivi stabiliti nelle sue leggi generali, se genera reddito mediante la vendita di prodotti sul mercato o la fornitura di servizi a pagamento (di seguito: organizzazione senza scopo di lucro).

In particolare, sono considerate organizzazioni senza scopo di lucro ai sensi del comma 3 del presente articolo: un’istituzione il cui fondatore è la Repubblica di Serbia, una provincia autonoma, un’unità di autogoverno locale; organizzazione politica; organizzazione sindacale; camera; chiesa e comunità religiosa; associazione; fondazione e dotazione.

Eccezionalmente dal par. da 1 a 3 del presente articolo, una persona giuridica che, in conformità con la legge che disciplina l’imposizione con un’imposta speciale per tonnellata di una nave, soddisfa le condizioni e decide, in conformità con tale legge, di pagare un’imposta speciale per tonnellata invece di un’imposta su una parte dell’utile, poiché quella parte dell’utile non è contribuente secondo questa legge.

Residenti e non residenti

Articolo 2

Il contribuente di cui all’articolo 1 della presente legge è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito denominato contribuente residente) che è soggetto a tassazione sugli utili realizzati nel territorio della Repubblica di Serbia (di seguito denominato come Repubblica) e al di fuori di essa.

Ai sensi di questa legge, il contribuente residente è una persona giuridica che è stabilita o ha una sede di direzione e controllo effettivi nel territorio della Repubblica.

Articolo 3

Il non residente della Repubblica (di seguito: il contribuente non residente) è soggetto a tassazione sugli utili che ricava dall’esercizio dell’attività attraverso un’unità aziendale permanente situata nel territorio della Repubblica secondo le modalità previste dalla presente legge, salvo diversa regolamentazione da parte di un trattato internazionale contro la doppia imposizione.

Ai sensi di questa legge, un contribuente non residente è una persona giuridica che è stabilita e ha una sede di direzione e controllo effettivi fuori del territorio della Repubblica.

Articolo 3 bis

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questa legge, una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata un territorio con sovranità fiscale in cui si applica la legislazione che offre opportunità per un carico fiscale significativamente inferiore sugli utili delle persone giuridiche, siano esse tutte le persone giuridiche o quelli che soddisfano condizioni speciali, nonché i dividendi che distribuiscono ai loro fondatori rispetto alle disposizioni di questa legge e della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, vale a dire per impedire o rendere difficile la determinazione dei reali proprietari delle persone giuridiche dalle autorità fiscali della Repubblica di Serbia e impedendo o rendendo difficile la determinazione dei fatti fiscali che sarebbero importanti per la determinazione degli obblighi fiscali secondo le norme della Repubblica di Serbia (di seguito: giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale).

Una persona giuridica non residente proveniente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona giuridica non residente che:

1) è stabilito nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

2) ha una sede legale nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

3) ha sede amministrativa nel territorio della giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

4) ha sede di amministrazione effettiva nel territorio della giurisdizione con regime fiscale preferenziale.

Il paragrafo 2 di questo articolo non si applica nel caso in cui una persona giuridica non residente possa essere considerata residente di un altro Stato contraente ai fini dell’applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra tale Stato e la Repubblica di Serbia.

Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle finanze determina l’elenco delle giurisdizioni con regime fiscale preferenziale.

Articolo 4

Un’unità d’impresa permanente è qualsiasi sede d’affari permanente attraverso la quale un contribuente non residente svolge attività, e in particolare:

1° ramo;

2. guidare;

3. ufficio di rappresentanza;

4. luogo di produzione, stabilimento o officina;

5. miniera, cava o altro luogo di sfruttamento delle risorse naturali.

Sono considerate unità stabili anche i cantieri fissi o mobili, i lavori di costruzione o di montaggio, se di durata superiore a sei mesi, vale a dire:

a) una delle numerose costruzioni o assemblaggi eseguiti in parallelo, oppure

b) più costruzioni o installazioni eseguite senza interruzione una dopo l’altra.

Se una persona, che rappresenta un creditore non residente, ha ed esercita il potere di concludere contratti per conto di quel creditore, si considera che il creditore non residente abbia un’unità aziendale permanente rispetto alle attività svolte dal rappresentante per conto del creditore.

Non esiste unità d’impresa permanente se un contribuente non residente svolge attività tramite un commissionario, un intermediario o qualsiasi altro soggetto che, nell’ambito della propria attività, opera in nome proprio e per conto del contribuente.

Un’unità aziendale permanente non include:

1. tenere in magazzino beni o materiali appartenenti a un contribuente non residente esclusivamente a fini di deposito, esposizione o consegna, nonché utilizzare locali esclusivamente destinati a tale scopo;

2. detenzione di beni o materiali appartenenti a un contribuente non residente esclusivamente ai fini della trasformazione in un’altra società o da parte di un imprenditore;

3. mantenere una sede stabile di affari esclusivamente allo scopo di procurarsi beni o raccogliere informazioni per le esigenze di un contribuente non residente, nonché allo scopo di svolgere qualsiasi altra attività di natura preparatoria o ausiliaria per le esigenze di un contribuente non residente, contribuente non residente.

Articolo 5

Il contribuente non residente che svolge attività nel territorio della Repubblica attraverso un’unità stabile d’impresa che tiene i libri contabili secondo le norme che disciplinano la contabilità (filiale e altre parti organizzative del contribuente non residente che svolgono attività), determina l’imponibile profitto in conformità con questa legge e lo presenta per il saldo fiscale permanente dell’unità aziendale e per la dichiarazione dei redditi.

Un contribuente non residente che svolge attività tramite un’unità aziendale permanente che non tiene libri aziendali in conformità con le norme che disciplinano la contabilità, è obbligato a tenere registri in tale unità aziendale permanente che includono tutti i dati sulle entrate e sulle uscite, nonché altri dati rilevanti per la determinazione dell’utile che detta unità realizza esercitando attività nel territorio della Repubblica, nonché per la presentazione del saldo dei redditi e della dichiarazione dei redditi.

Il saldo fiscale e la dichiarazione dei redditi vengono presentati anche dal contribuente non residente che svolge attività nel territorio della Repubblica attraverso un’unità stabile d’impresa, che non è considerata tale ai sensi del trattato internazionale contro le doppie imposizioni.

Seconda parte

BASE FISCALE

Profitto imponibile

Articolo 6

La base dell’imposta sul reddito delle società è l’utile imponibile.

L’utile imponibile viene determinato nel bilancio fiscale armonizzando l’utile del contribuente riportato nel conto economico, redatto secondo i principi contabili internazionali (di seguito: IAS), ovvero i principi contabili internazionali (di seguito: IFRS), ovvero lo standard internazionale dell’informativa finanziaria per le persone giuridiche di piccole e medie dimensioni (di seguito: IFRS per le PMI) e delle norme che disciplinano la contabilità, secondo le modalità stabilite da tale legge.

L’utile imponibile di un contribuente che, secondo le norme che regolano la contabilità, non applica gli IAS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, è determinato nel saldo fiscale rettificando l’utile del contribuente, espresso secondo il metodo di riconoscimento, misurazione e valutazione delle entrate e delle spese prescritte dal Ministro delle finanze, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Riconciliazione delle spese

Articolo 7

Per la determinazione del reddito imponibile, le spese sono rilevate negli importi determinati dal conto profitti e perdite, in conformità agli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, nonché alle norme che disciplinano la contabilità, ad eccezione delle spese per le quali questa legge prescrive un altro metodo di determinazione.

Per determinare l’utile imponibile di un contribuente che, secondo le norme che disciplinano la contabilità, non applica gli IAS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, spese determinate secondo il metodo di riconoscimento, misurazione e valutazione delle spese prescritto dal Ministro delle Finanze , ad eccezione delle spese per le quali è prescritto dalla legge un altro metodo di determinazione.

Articolo 7 bis

Non sono rilevate come spese:

1) costi non documentabili;

2) correzioni contemporanee del valore dei singoli crediti vantati dalla persona a cui spetta, fino all’importo dell’obbligazione nei confronti di quella persona;

3) doni e contributi dati ad organizzazioni politiche;

4) doni il cui destinatario sia una persona correlata ai sensi dell’articolo 59 della presente legge;

5) interessi dovuti per imposte, contributi ed altre imposte pubbliche non tempestivamente pagate;

5a) le spese della procedura per la riscossione forzata di tributi e altri debiti, le spese della procedura per reati fiscali e altre procedure per reati condotti dinanzi all’autorità competente;

6) sanzioni pecuniarie comminate dall’autorità competente, sanzioni contrattuali e sanzioni;

7) interessi di mora tra parti correlate;

8) spese non sostenute per lo svolgimento dell’attività aziendale, salvo diversamente disciplinato dalla presente legge.

Articolo 8

I costi dei materiali e il costo dei beni venduti sono rilevati per importi calcolati utilizzando il metodo del costo medio ponderato o il metodo FIFO.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto dei materiali e il valore dei beni acquistati da parti correlate si applicano le disposizioni dell’articolo 61 della presente legge.

Articolo 9

Le spese salariali, cioè gli stipendi, sono riconosciute per l’importo calcolato a fronte delle spese aziendali.

Il reddito di lavoro dipendente che, ai sensi della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, è considerato una retribuzione, compreso il reddito sul quale non viene pagata alcuna imposta sul reddito fino all’importo prescritto da tale legge, è rilevato come costo nell’imposta saldo nel periodo d’imposta in cui viene pagato, cioè realizzato.

Articolo 9 bis

L’indennità di fine rapporto calcolata e i benefici in denaro spettanti a un dipendente in base al pensionamento o alla cessazione del rapporto di lavoro per altri motivi sono rilevati come spese nello stato patrimoniale fiscale nel periodo d’imposta in cui vengono pagati.

Articolo 10

L’ammortamento delle immobilizzazioni è rilevato come costo nell’importo e secondo le modalità determinate dalla presente legge.

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo comprendono le attività materiali la cui durata di vita è superiore a un anno e che, in conformità con le norme che disciplinano la contabilità e gli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, sono riconosciute come immobilizzazioni nei libri aziendali del contribuente , ad eccezione delle risorse naturali non consumate, nonché delle attività immateriali, ad eccezione dell’avviamento.

Le attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle attività immateriali, sono classificate in cinque gruppi con le seguenti aliquote di ammortamento:

1) Raggruppo 2,5%;

2) II gruppo 10%;

3) III gruppo 15%;

4) IV gruppo 20%;

5) Gruppo V 30%.

L’ammortamento delle immobilizzazioni classificate nel I gruppo è determinato con il metodo proporzionale, sulla base del valore di acquisto del bene, separatamente per ciascuna immobilizzazione e, nel caso in cui le immobilizzazioni da questo gruppo siano state acquisite durante il periodo d’imposta, è determinato con il metodo proporzionale in proporzione al tempo intercorrente tra l’inizio del calcolo dell’ammortamento e la fine del periodo d’imposta.

L’ammortamento delle immobilizzazioni classificate nei gruppi II-V è determinato applicando il metodo degressivo al valore dei beni classificati per gruppo.

La base per l’ammortamento di cui al paragrafo 5 del presente articolo nel primo anno è il valore di acquisto e nei periodi successivi il valore non ammortizzato.

Le immobilizzazioni classificate nel Gruppo I sono immobiliari.

In via eccezionale, le immobilizzazioni costituite da parti immobili e mobili sono classificate per gruppi secondo il modo in cui sono registrate nei libri contabili del contribuente secondo le norme che disciplinano la contabilità.

L’ammortamento delle attività immateriali è effettuato con il metodo proporzionale in proporzione alla vita utile, che è determinata dal momento dell’iscrizione di tali attività nei libri contabili del contribuente secondo le norme che disciplinano la contabilità e gli IAS, cioè gli IFRS. e IFRS per le PMI, sulla base del valore di acquisto di ciascun bene separatamente.

Il Ministro delle Finanze regola più in dettaglio il metodo di classificazione delle immobilizzazioni dal paragrafo 3 del presente articolo per gruppo, la tipologia delle attività immateriali, nonché il metodo di determinazione degli ammortamenti.

Articolo 10 bis

Nel caso in cui un’immobilizzazione alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della presente legge venga acquisita da un’operazione con una parte correlata di cui all’articolo 59 della presente legge, la base del suo ammortamento è il minore tra i due importi seguenti:

1) trasferimento del prezzo di acquisto di un’immobilizzazione ai sensi dell’articolo 59 della presente legge;

2) il prezzo di acquisto di un bene fisso determinato applicando il principio del “fuori portata” ai sensi dell’art. 60 e 61 della presente legge.

Articolo 10 ter

L’ammortamento delle immobilizzazioni è rilevato come costo nell’importo e secondo le modalità determinate dalla presente legge.

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le attività materiali e immateriali la cui durata di vita è superiore a un anno e che, in conformità con le norme che disciplinano la contabilità e l’IRS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, sono riconosciute come immobilizzazioni nei libri aziendali di contribuente, ad eccezione delle risorse naturali non spendibili e dell’avviamento.

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle attività immateriali, sono classificate in cinque gruppi con le seguenti aliquote di ammortamento:

1) Raggruppo 2,5%;

2) II gruppo 10%;

3) III gruppo 15%;

4) IV gruppo 20%;

5) Gruppo V 30%.

L’ammortamento delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo è determinato utilizzando il metodo proporzionale, sulla base del valore di acquisto del bene, per ciascuna immobilizzazione separatamente e, nel caso in cui le immobilizzazioni siano state acquisite durante il periodo fiscale, è determinato con il metodo proporzionale in proporzione al tempo trascorso dall’inizio del calcolo degli ammortamenti fino alla fine del periodo d’imposta.

Se l’ammortamento delle immobilizzazioni, in conformità con le norme in materia di contabilità e IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI (di seguito: ammortamento contabile), è determinato in un importo inferiore a quello che sarebbe determinato applicando le aliquote del paragrafo 3 del questo articolo, in quanto la spesa è rilevata come ammortamento contabile.

Le immobilizzazioni, costituite da parti immobili e mobili, sono classificate per gruppo secondo il modo in cui sono iscritte nei libri contabili del contribuente secondo le norme che disciplinano la contabilità.

L’ammortamento degli immobili di investimento che, dopo la rilevazione iniziale nei libri del debitore, sono valutati secondo il metodo del fair value, è determinato applicando al valore di acquisto l’aliquota di cui al comma 3, punto 1) del presente articolo.

L’ammortamento delle attività immateriali è rilevato come una spesa nell’importo dell’ammortamento contabile.

Il Ministro delle Finanze regola più in dettaglio il metodo di classificazione delle immobilizzazioni dal paragrafo 3 del presente articolo per gruppi, tipologie di beni immateriali, nonché il metodo di determinazione degli ammortamenti.

Arte. 11-14

(Eliminato)

Articolo 15

Spese per un importo totale fino al 5% del reddito totale per:

1) finalità sanitarie, educative, scientifiche, umanitarie, religiose e sportive, di tutela dell’ambiente, nonché le donazioni effettuate ad enti, cioè fornitori di servizi di protezione sociale costituiti in conformità alla legge che disciplina la protezione sociale;

2) l’aiuto umanitario, cioè l’eliminazione delle conseguenze derivanti in caso di emergenza, arrecate alla Repubblica, alla provincia autonoma o all’unità dell’autogoverno locale.

Le spese di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo sono riconosciute come spese solo se effettuate nei confronti di soggetti iscritti, cioè costituiti a tali fini secondo norme speciali, che utilizzano i benefici menzionati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 , punto 1) del presente articolo.

Le spese per investimenti nel campo della cultura, compresa la cinematografia, sono riconosciute come spese fino al 5% del reddito totale.

Le quote associative a camere, federazioni e associazioni sono riconosciute come spese nel saldo fiscale, nella misura dello 0,1% del reddito complessivo.

Le quote associative, il cui importo è prescritto dalla legge, sono riconosciute come spese nella misura prescritta dalla legge.

Le spese di rappresentanza sono riconosciute come spese fino a un massimo dello 0,5% del reddito totale.

Norme più dettagliate su ciò che è considerato un investimento nel campo della cultura ai sensi della presente legge saranno emanate dal Ministro responsabile degli affari culturali, sulla base del parere del Ministro delle Finanze.

Articolo 16

A fronte delle spese, che vengono contabilizzate come provento in conformità alle norme contabili e agli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, viene effettuata una cancellazione del valore dei singoli crediti, ad eccezione dei crediti di cui all’articolo 7a punto 2) di questa legge, a condizione che :

1) provare senza dubbio che tali crediti erano precedentemente inclusi nel reddito del debitore;

2) che tali crediti sono stati cancellati come inesigibili dai libri dei contribuenti;

3) che il contribuente fornisca la prova che i crediti sono stati saldati, cioè che è stata avviata una procedura esecutiva per la riscossione dei crediti, o che i crediti sono stati denunciati nella procedura di liquidazione o fallimento nei confronti del debitore.

A fronte delle spese viene inoltre contabilizzata la cancellazione del valore dei singoli crediti che, secondo le norme in materia di contabilità e IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, non vengono contabilizzati come ricavi, ad eccezione dei crediti di cui all’articolo 7a punto 2 ) della presente legge, se il creditore soddisfa le condizioni prescritte dalle disposizioni del comma 1° punto. 2) e 3) del presente articolo.

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. del presente articolo, viene contabilizzata a fronte delle spese una svalutazione del valore dei singoli crediti, a condizione che tali crediti siano inclusi nella ristrutturazione finanziaria, effettuata secondo le modalità previste dalla legge che disciplina la ristrutturazione finanziaria consensuale di aziende.

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. del presente articolo, la cancellazione del valore dei singoli crediti inclusi nel piano di risanamento predisposto adottato, che è stato confermato da una decisione definitiva presa ai sensi della legge fallimentare, è riconosciuta come spese.

La cancellazione del valore dei singoli crediti per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 1) e 2), cioè il paragrafo 2 di questo articolo, a condizione che i costi per il pagamento di un singolo debitore siano superiori all’importo totale dei crediti di quel debitore.

Gli onorari e le altre entrate pubbliche pagate per intentare una causa ai sensi della legge che regola le spese giudiziarie sono considerate spese del procedimento giudiziario ai sensi del paragrafo 5 di questo articolo.

Un adeguamento del valore dei singoli crediti dal par. 1 e 2 del presente articolo, se sono trascorsi almeno 60 giorni dal termine per la loro riscossione, cioè per la realizzazione, alla fine del periodo d’imposta.

Per l’importo delle spese basate sulla correzione del valore dei singoli crediti di cui al paragrafo 7 del presente articolo che sono stati riconosciuti nel saldo fiscale, il reddito nel saldo fiscale viene aumentato nel periodo d’imposta in cui il contribuente cancella il valore di lo stesso pretende, se non ha soddisfatto cumulativamente le condizioni di cui al comma 1, cioè al comma 2, cioè al comma 5 del presente articolo.

Una spesa che non è stata rilevata sulla base della correzione del valore dei singoli crediti nel periodo d’imposta in cui è stata segnalata, è rilevata nel periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni di cui al paragrafo 1, ovvero al paragrafo 2, ovvero al paragrafo 7 di questo articolo sono soddisfatti.

Tutte le richieste cancellate, corrette e di altro tipo dal par. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del presente articolo che vengono riconosciute come spese, e che vengono successivamente riscosse o per le quali il creditore ritira il credito, la proposta di esecuzione, cioè il verbale di sinistro, all’atto momento della riscossione o del ritiro del credito, delle proposte di esecuzione, cioè dei verbali di sinistro, concorrono al reddito del contribuente.

Tutti i crediti cancellati, corretti e gli altri crediti che non sono riconosciuti come spese e che vengono riscossi successivamente non sono inclusi nel reddito del contribuente al momento della riscossione.

Articolo 16 bis

La perdita derivante dalla cessione di singoli crediti è rilevata come costo per l’importo risultante nel conto economico del contribuente, nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la cessione di tali crediti.

Nel caso in cui sulla base delle affermazioni del paragrafo 1 del presente articolo sia stata effettuata una correzione di valore rilevata come costo in uno dei periodi fiscali precedenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7 e dell’articolo 22a, paragrafo 1 del presente legge, tale spesa resta riconosciuta senza l’obbligo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, punto 3), ovvero dell’articolo 16, comma 2, della presente legge.

Arte. 17 e 18

(Eliminato)

Articolo 19

Gli interessi maturati totali sono rilevati come spese nel saldo fiscale, ad eccezione degli interessi dovuti a tasse, contributi e altri oneri pubblici non pagati tempestivamente.

In caso di prestiti da parti correlate gli interessi calcolati saranno ridotti secondo le modalità previste dall’articolo 62 della presente legge.

Articolo 20

Gli interessi e i costi associati basati sul prestito concesso ad un’unità aziendale permanente dall’articolo 4 di questa legge dalla sua sede centrale non residente non sono riconosciuti come spese nel bilancio fiscale dell’unità aziendale permanente.

I compensi basati sul diritto d’autore, sui diritti connessi e sui diritti di proprietà industriale, che un’unità aziendale permanente ai sensi dell’articolo 4 di questa legge paga alla sua sede centrale non residente, non sono rilevati come spese nel bilancio fiscale di un’unità aziendale permanente.

Articolo 21

(Eliminato)

Articolo 22

Le imposte, i contributi, le tasse e gli altri oneri pubblici che non dipendono dal risultato delle operazioni, che vengono pagati nel periodo d’imposta, sono rilevati come spese nel saldo fiscale.

Articolo 22 bis

Il bilancio fiscale della banca riconosce l’aumento del valore dei crediti attivi in ​​bilancio e degli accantonamenti per perdite per voci fuori bilancio nell’importo calcolato a livello della banca, che, in conformità con gli atti interni della banca, sono riconosciuti in il conto economico come addebito delle spese nel periodo fiscale, in conformità con le norme della Banca Nazionale della Serbia.

La cancellazione del valore dei singoli crediti viene rilevata a carico delle spese della banca in conformità con le disposizioni dell’articolo 16, par. da 1. a 6. della presente legge.

In deroga al comma 2 del presente articolo, la cancellazione del valore di singoli crediti derivanti da un prestito concesso a una persona non correlata ai sensi di questa legge è riconosciuta a carico della banca, a condizione che siano trascorsi almeno due anni sono trascorsi dalla scadenza del credito, con la presentazione della documentazione che costituisce la base per dimostrare l’incapacità del debitore di adempiere ai propri obblighi finanziari (ad esempio, documentazione della cartella creditizia del debitore relativa al pagamento dell’obbligazione del debitore nei confronti della banca negli ultimi dodici mesi, corrispondenza e altra documentazione sui contatti tra la banca e il debitore in relazione alla riscossione dei crediti e provvedimenti adottati dalla banca per la riscossione).

In deroga al comma 2 del presente articolo, la cancellazione del valore della parte restante del credito individuale della banca non riscosso dai fondi generati dalla vendita di beni immobili, effettuata conformemente al legge, è rilevato come una spesa.

Eccezionalmente dal par. 2. e 3. di questo articolo, la cancellazione del valore dei singoli crediti sulla base dei prestiti che, secondo le norme della Banca nazionale di Serbia, sono considerati prestiti problematici, effettuata in conformità con le norme della Banca Nazionale di Serbia, è riconosciuto come onere tra le spese della banca.

L’importo delle spese determinato nel conto economico della banca in base alla riduzione del debito sostenuto dalla banca nell’importo determinato in conformità con la legge che regola la conversione dei mutui immobiliari indicizzati in franchi svizzeri è riconosciuto come un onere sulle spese della banca.

Tutte le richieste cancellate, corrette e di altro tipo dal par. da 1. a 5. del presente articolo, che vengono riconosciuti come spese, e che vengono successivamente riscossi o per i quali il creditore ritira la causa, la proposta di esecuzione, cioè l’applicazione del credito, al momento della riscossione o del ritiro del credito la causa, la proposta di esecuzione, cioè l’escussione del credito, entrano nelle entrate bancarie.

Tutti i crediti cancellati, corretti e gli altri crediti che non sono riconosciuti come spese e che vengono riscossi successivamente non sono inclusi nel reddito della banca al momento della riscossione.

Articolo 22 ter

Gli accantonamenti a lungo termine per il ripristino delle risorse naturali, per i costi entro il periodo di garanzia, le cauzioni e i depositi trattenuti, nonché altri accantonamenti obbligatori a lungo termine in conformità con la legge, sono rilevati come spese.

Anche altri accantonamenti a lungo termine che soddisfano i requisiti per il riconoscimento secondo gli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, sono rilevati come spese, per l’importo degli importi utilizzati di questi accantonamenti nel periodo fiscale, vale a dire passività saldate e deflussi di risorse sulla base di tali disposizioni.

Articolo 22v

Le spese sostenute sulla base della perdita di valore dell’attività, determinata come differenza tra il valore attuale netto dell’attività determinato secondo gli IAS, cioè gli IFRS, e il suo valore recuperabile stimato, non sono rilevate come spese nello stato patrimoniale fiscale, ma sono riconosciuto nel periodo d’imposta in cui si tratta di beni alienati, cioè utilizzati, ovvero in cui il bene è stato danneggiato per causa di forza maggiore.

In via eccezionale dal paragrafo 1 del presente articolo, le spese derivanti dalla svalutazione della quota del contribuente nel capitale dell’entità di privatizzazione nel processo di ristrutturazione, acquisita convertendo il credito del contribuente in una quota del capitale di tale entità, sono rilevate come spese in il saldo fiscale.

Articolo 22

Le spese direttamente connesse all’attività di ricerca e sviluppo svolta dal contribuente nella Repubblica possono essere riconosciute come spese nel saldo fiscale del contribuente, in un importo raddoppiato.

Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, è considerata ricerca la ricerca originale o pianificata intrapresa con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e comprensioni scientifiche o tecniche e lo sviluppo dell’applicazione dei risultati della ricerca o l’applicazione di un altro risultato o produzione scientifica progettazione di nuovi materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi significativamente migliorati prima di entrare nella produzione o nell’uso commerciale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai costi di ricerca sostenuti allo scopo di reperire e sviluppare risorse di petrolio, gas o minerali nell’industria estrattiva.

Il Ministro delle finanze disciplina più nel dettaglio quali siano le spese direttamente connesse all’attività di ricerca e sviluppo, nonché le condizioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.

Adeguamento del reddito

Articolo 23

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, i redditi sono rilevati negli importi determinati dal conto economico, in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, cioè gli IFRS per le PMI, e alle norme che disciplinano la contabilità, ad eccezione dei redditi per i quali è prevista un’altra modalità di determinazione. prescritto da questa legge.

Per determinare il reddito imponibile di un contribuente che, secondo le norme che disciplinano la contabilità, non applica gli IAS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, reddito determinato secondo il metodo di riconoscimento, misurazione e valutazione del reddito prescritto dal Ministro delle Finanze , esclusi i redditi per i quali è prescritto dalla legge un altro metodo di determinazione.

Articolo 24

(Eliminato)

Articolo 25

Il reddito che un contribuente residente riceve da un altro contribuente residente sulla base dei dividendi e delle quote di utili, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge, non è incluso nella base imponibile.

Non sono inclusi nella base imponibile i redditi che un contribuente residente ottiene dagli interessi derivanti da titoli di debito il cui emittente, ai sensi della legge, è la Repubblica, una provincia autonoma, un’unità di autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia. .

Non sono compresi nella base imponibile i redditi che un contribuente residente, stabilito secondo la normativa che disciplina i fondi di investimento, realizza in base all’alienazione dei beni di cui all’articolo 27, comma 1, della presente legge.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di esenzione dei redditi dal par. 1, 2 e 3 di questo articolo dalla base imponibile.

Articolo 25 bis

I redditi generati sulla base di accantonamenti a lungo termine non utilizzati che non sono stati rilevati come costi nel periodo d’imposta in cui sono stati effettuati, non sono inclusi nella base imponibile nel periodo d’imposta in cui sono stati contabilizzati.

I redditi generati in relazione a spese che non sono state riconosciute nel periodo fiscale ai sensi dell’articolo 7a di questa legge, non sono inclusi nella base imponibile nel periodo fiscale in cui sono stati dichiarati.

Le entrate del contribuente concedente la concessione ai sensi del contratto di concessione (di seguito: concedente) derivanti dal trasferimento senza compenso di beni non monetari che, nell’ambito dell’attuazione del contratto di concessione, sono state effettuate costituite da un socio privato, cioè da una società a scopo speciale ai sensi della normativa sul partenariato pubblico-privato (di seguito: socio privato), non rientrano nella base imponibile nel periodo d’imposta in cui sono contabilizzate, a condizione che il valore stimato della concessione è di almeno 50 milioni di euro.

Nel periodo d’imposta in cui sono indicati, la base imponibile non comprende i redditi del contribuente derivanti dall’estinzione dei debiti che il contribuente ha nei confronti degli utenti di fondi pubblici definiti ai sensi della legge che regola il sistema di bilancio, delle banche in fallimento e delle camere del commercio, quando tali debiti sono inclusi in un piano di risanamento preliminarmente predisposto e confermato con decisione definitiva ai sensi della legge fallimentare.

Gli effetti del cambiamento di principio contabile derivante dalla prima applicazione degli IAS, cioè degli IFRS e degli IFRS per le PMI, in base ai quali, secondo la normativa contabile, vengono corrette le corrispondenti posizioni di bilancio, sono rilevati come provento o onere nel saldo fiscale, a partire dal periodo d’imposta in cui è stata effettuata tale rettifica.

I ricavi e le spese di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono riconosciuti in importi uguali in cinque periodi d’imposta.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di esenzione dei redditi dal par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dalla base imponibile.

Articolo 25 ter

Reddito qualificato, realizzato dal creditore, titolare del diritto d’autore o del diritto connesso, sulla base del compenso per l’utilizzo dell’opera dell’autore depositata o dell’oggetto del diritto connesso, ad eccezione del compenso per il trasferimento del diritto d’autore o del diritto connesso nel suo insieme, può, se il creditore lo decide e secondo le condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, esentare dall’imponibile nella misura dell’80% del reddito così conseguito.

Il reddito qualificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è escluso dalla base imponibile meno l’importo delle spese totali riconosciute ai fini fiscali, storiche o attuali, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo che hanno portato alla creazione dell’opera di quell’autore o oggetto della legge correlata in conformità con le disposizioni dell’art. 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 10a, 10b, 15 e 22g della presente legge (di seguito: spese qualificate).

Per reddito qualificato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dopo la detrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si considera quella parte del reddito del contribuente basata sui compensi per l’utilizzo dell’opera dell’autore depositata o oggetto di diritti connessi, esclusi i compensi per la trasferimento dell’intero diritto d’autore o dei diritti connessi, proporzionale alla partecipazione di spese qualificate relative alle attività di ricerca e sviluppo che hanno portato alla creazione dell’opera dell’autore depositata e oggetto di diritti connessi nel totale dei costi in in relazione all’opera dell’autore depositata o all’oggetto di diritti connessi.

Ai sensi di questa legge, un’opera depositata protetta dal diritto d’autore o oggetto di diritti connessi è considerata un’opera protetta dal diritto d’autore o oggetto di diritti connessi definita dalla legge che regola il diritto d’autore e i diritti connessi, registrata mediante deposito nel registro dell’autorità competente .

Le disposizioni del presente articolo si applicano pertanto ai redditi realizzati dal debitore, dal titolare dei diritti o dal richiedente in relazione all’invenzione, sulla base della cessione dei diritti in relazione all’invenzione con compenso basato sul contratto di licenza , escluso il compenso realizzato per la cessione dei diritti relativi all’invenzione, in base alla normativa sui brevetti.

Il contribuente è tenuto a mostrare separatamente i redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo saldo fiscale, nonché a preparare e presentare documentazione speciale su richiesta dell’Amministrazione fiscale nei modi e nella forma prescritti dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze, basandosi su fonti relative alla buona pratica delle misure di incentivazione fiscale nel campo dei diritti di proprietà intellettuale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, regola più da vicino le condizioni e le modalità di esclusione dei redditi qualificati dalla base imponibile.

Articolo 26

Nel valore delle rimanenze di prodotti non finiti, semilavorati e prodotti finiti, per il calcolo del reddito imponibile, i costi di produzione sono rilevati in conformità con la legge che regola la contabilità.

Nei casi di un lungo ciclo di produzione e di un marcato impatto stagionale sull’ambito delle attività, è consentito includere la parte corrispondente dei costi generali di gestione e vendita e dei costi finanziari nel valore dell’inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Valore d’inventario calcolato ai sensi del par. 1. e 2. del presente articolo non possono essere superiori al loro valore di vendita il giorno della presentazione del saldo fiscale.

Arte. 26a-26k

(Eliminato)

Plusvalenze e perdite di capitale

Articolo 27

Le plusvalenze vengono realizzate dal creditore mediante la vendita, ovvero mediante altro trasferimento a titolo oneroso (di seguito: vendita):

1) i beni immobili da lui utilizzati, cioè che utilizza come bene fondamentale per lo svolgimento delle attività, compresi gli immobili in costruzione;

2) diritti di proprietà intellettuale;

3) le quote del capitale delle persone giuridiche, nonché le azioni e gli altri titoli che, secondo gli IAS, cioè gli IFRS e gli IFRS per le PMI, rappresentano collocamenti finanziari a lungo termine, ad eccezione delle obbligazioni emesse secondo le norme che regolano la liquidazione dei debiti della Repubblica obbligo sulla base del prestito per lo sviluppo economico, del risparmio in valuta estera dei cittadini e dei titoli di debito il cui emittente, ai sensi della legge, è la Repubblica, una provincia autonoma, un’unità dell’autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia;

4) quote di investimento del fondo di investimento, in conformità con le norme che disciplinano i fondi di investimento;

5) proprietà digitale, a meno che il debitore, ai sensi della legge che disciplina la proprietà digitale, abbia una licenza per fornire servizi relativi alla proprietà digitale e abbia acquisito la proprietà digitale esclusivamente a scopo di rivendita nell’ambito della prestazione di servizi relativi alla proprietà digitale in conformità con quella legge.

Si considera plusvalenza anche il reddito conseguito da un contribuente non residente dalla vendita di un immobile di cui al comma 1, punto. 1), 3) e 4) del presente articolo, nonché dalla vendita di beni immobili presenti nel territorio della Repubblica e non utilizzati per lo svolgimento delle attività.

La plusvalenza rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile dal par. 1. e 2. del presente articolo (di seguito: proprietà) e il relativo prezzo di acquisto, determinato secondo le disposizioni di questa legge.

Se la differenza rispetto al comma 3 del presente articolo è negativa si tratta di una minusvalenza.

La plusvalenza, ovvero la perdita ai sensi del presente articolo, non è determinata dal debitore costituito secondo le norme sui fondi di investimento.

Articolo 28

Ai fini della determinazione della plusvalenza, ai sensi di tale legge, il prezzo di vendita è considerato il prezzo pattuito, ovvero, in caso di vendita ad una parte correlata di cui all’articolo 59 della presente legge, il prezzo di mercato se pattuito il prezzo è inferiore al prezzo di mercato.

Come prezzo contrattuale, cioè di mercato, di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene considerato il prezzo al netto dell’imposta sul trasferimento dei diritti assoluti, ovvero l’imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di trasferimento del diritto mediante permuta con altro diritto, il prezzo di vendita è considerato il prezzo di mercato del diritto ricevuto a titolo di compenso, corretto dell’eventuale differenza di denaro ricevuta o pagata.

Articolo 29

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il prezzo di acquisto, ai sensi di questa legge, è il prezzo al quale il creditore ha acquisito l’immobile, ridotto dell’ammortamento determinato ai sensi di questa legge.

Il prezzo di acquisto ai sensi del presente articolo viene adeguato al valore stimato, o al valore equo, determinato in conformità agli IAS, o IFRS, o IFRS per le PMI e ai principi contabili adottati, se la variazione del valore equo è stata rilevata complessivamente come reddito del periodo in cui è stato realizzato.

Il prezzo di acquisto dell’immobile acquisito attraverso la conversione del credito del debitore in una quota del capitale dell’oggetto della privatizzazione nel processo di ristrutturazione è il valore ammortizzato più basso di tale immobile dopo la conversione, determinato in conformità con l’IRS, ovvero IFRS e i principi contabili adottati, salvo il caso di cui al comma 2 del presente articolo.

Se il prezzo al quale è stata acquistata la proprietà non è indicato nei libri contabili del creditore, o non è indicato in conformità con le disposizioni del par. 1. e 2. del presente articolo, il prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è il prezzo di mercato del giorno dell’acquisto, determinato dall’autorità fiscale competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni del par. 1. e 2. del presente articolo.

In caso di vendita di immobili in costruzione, il prezzo di acquisto è l’importo dei costi di costruzione contabilizzati fino alla data della vendita secondo gli IAS, cioè IFRS, cioè IFRS per le PMI e le norme che regolano la contabilità.

Per gli immobili acquistati tramite il contributo di fondazione o mediante aumento del contributo di fondazione, il prezzo d’acquisto è il prezzo di mercato dell’immobile il giorno in cui è stato versato il contributo.

Per gli immobili acquistati prima del 1° gennaio 2004, il prezzo di acquisto è il valore non ammortizzato dell’immobile determinato al 31 dicembre 2003, secondo le norme contabili applicate al bilancio dell’esercizio 2003.

Il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 7 del presente articolo viene ridotto in base all’ammortamento determinato in conformità con questa legge.

Nel caso di valori mobiliari negoziati sul mercato organizzato, ai sensi della legge che regola il mercato dei valori mobiliari e degli altri strumenti finanziari, il prezzo di acquisto è il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato e, se non ha la documentazione adeguata – il prezzo di mercato più basso raggiunto sul mercato organizzato nel periodo di un anno precedente la vendita di quel titolo o durante il periodo di negoziazione, se è stato negoziato per meno di un anno.

In caso di titoli non negoziati sul mercato organizzato, il prezzo di acquisto del titolo è il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato e, se non dispone dell’apposita documentazione, il suo valore nominale.

Nel caso di titoli acquistati tramite una quota di fondazione o mediante incremento della quota di fondazione, il prezzo di acquisto è il prezzo di mercato valido sul mercato organizzato il giorno in cui è stata effettuata la partecipazione o, se tale prezzo non si è formato, il prezzo nominale valore del titolo il giorno in cui è stata effettuata la scommessa.

Il prezzo di acquisto delle azioni del capitale delle persone giuridiche e dei diritti di proprietà intellettuale è il prezzo che il debitore documenta come effettivamente pagato. Il prezzo di acquisto delle azioni del capitale delle persone giuridiche e dei diritti di proprietà intellettuale, acquisiti attraverso la partecipazione di fondazione o aumentando la partecipazione di fondazione, è il prezzo di mercato del giorno di entrata della partecipazione.

Il prezzo d’acquisto della quota d’investimento è costituito dal valore netto del patrimonio del fondo per quota d’investimento il giorno del pagamento, maggiorato della commissione d’acquisto se la società di gestione la addebita, conformemente alla normativa sui fondi d’investimento, se il debitore acquista la quota d’investimento versando fondi al fondo d’investimento.

Il prezzo di acquisto di un bene digitale è il prezzo che il contribuente documenta come effettivamente pagato, vale a dire se il bene digitale è stato acquisito partecipando alla fornitura del servizio di conferma informatica delle transazioni nei sistemi informativi relativi a un determinato bene digitale (il così -cosiddetto digital asset mining), il prezzo di acquisto è il valore dell’asset digitale riportato nei libri aziendali del contribuente, in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, cioè agli IFRS per le PMI e ai principi contabili adottati.

Prezzo di acquisto degli asset digitali acquisiti cd l’estrazione di beni digitali viene corretta al valore stimato, cioè al valore equo, determinato in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, cioè agli IFRS per le PMI e ai principi contabili adottati, se la variazione del valore equo è stata contabilizzata nel suo insieme come reddito del periodo in cui è stato fatto.

Articolo 30

La plusvalenza è inclusa nel reddito imponibile nella misura determinata secondo le modalità di cui all’art. 27-29. di questa legge.

In deroga al comma 1 del presente articolo, il 20% della plusvalenza realizzata mediante il trasferimento dell’intero diritto di proprietà è inclusa nell’utile imponibile sulla base:

1) diritto d’autore o diritti connessi sull’opera dell’autore depositata, cioè oggetto di diritti connessi,

2) diritti relativi all’invenzione, in base alla legge che regola i brevetti.

Una minusvalenza realizzata durante la vendita di un diritto immobiliare può essere compensata con la base imponibile della plusvalenza realizzata durante la vendita di un altro diritto immobiliare nello stesso anno, a condizione che un massimo del 20% della minusvalenza realizzata da la cessione di cui al comma 2 del presente articolo può essere compensata con la base imponibile della plusvalenza realizzata dalla cessione di un altro diritto dell’immobile nel medesimo anno.

Se, anche successivamente alla compensazione di cui al comma 3 del presente articolo, viene rilevata una minusvalenza, è consentita la compensazione con plusvalenze future nei cinque anni successivi.

In deroga al comma 2 del presente articolo, il contribuente può decidere di non includere nella base imponibile le plusvalenze realizzate con l’iscrizione dei diritti patrimoniali di cui al comma 2 del presente articolo nel capitale della persona giuridica residente, a condizione che la persona giuridica residente la persona giuridica non aliena i diritti così acquisiti nel periodo di due anni dalla data di acquisizione, nonché non trasferisce tale diritto d’uso in tutto o in parte durante lo stesso periodo ad un prezzo inferiore al prezzo determinato in conformità con il principio di “fuori portata” se trasferito ad un parente ai sensi dell’articolo 59 della presente legge o a una persona il cui proprietario è un suo parente ai sensi dell’articolo 59 della presente legge.

Il valore di mercato dei diritti reali di cui al comma 2 del presente articolo al momento dell’iscrizione nel capitale di una persona giuridica residente è determinato mediante una valutazione effettuata da un perito autorizzato.

Nel caso in cui la persona giuridica residente di cui al comma 5 del presente articolo, entro il termine di due anni dalla data di acquisizione, aliena i diritti acquisiti o cede tali diritti in uso in tutto o in parte secondo le modalità previste dal comma 5 di questo articolo, il creditore perde il diritto di escludere le plusvalenze dalla base imponibile, ed è tenuto a calcolare e pagare l’imposta che pagherebbe nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui i diritti acquisiti sono stati alienati o ceduti, in secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo, valutato dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha esercitato il diritto al beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, fino al giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha perso il diritto a questo vantaggio, dall’indice dei prezzi al consumo secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile degli affari statistici.

Le minusvalenze derivanti dall’iscrizione dei diritti patrimoniali ai sensi del comma 5 del presente articolo non possono essere compensate con le plusvalenze.

Articolo 30 bis

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili al concedente della concessione effettuata dal socio privato nel corso della realizzazione del contratto di concessione non sono incluse nella base imponibile del socio privato nel periodo d’imposta in cui sono contabilizzate, a condizione che che il valore stimato della concessione sia di almeno 50 milioni di euro.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere compensate con le plusvalenze.

Articolo 30 ter

Le plusvalenze realizzate dalla vendita di beni digitali non sono incluse nella base imponibile, se i fondi derivanti da tale vendita sono investiti durante il periodo d’imposta nel capitale di un contribuente residente, vale a dire in un fondo di investimento costituito in conformità con la normativa che disciplina i fondi di investimento , e il cui centro è il commercio, cioè le attività di investimento sono situate nel territorio della Repubblica.

Le minusvalenze derivanti dalla vendita di beni digitali non possono essere compensate con plusvalenze se i fondi derivanti dalla vendita sono stati investiti secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 31

Il cambiamento di status dei contribuenti residenti effettuato ai sensi della legge che regola le società (di seguito: cambiamento di status) posticipa il verificarsi dell’obbligo fiscale basato sulle plusvalenze.

L’obbligo fiscale basato sulle plusvalenze di cui al paragrafo 1 di questo articolo sorgerà nel momento in cui la persona giuridica che ha acquisito la proprietà dall’articolo 27 di questa legge attraverso un cambiamento di stato vende tale proprietà.

La plusvalenza di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata come la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il prezzo di acquisto pagato dalla persona giuridica che ha trasferito l’immobile ad un’altra persona giuridica mediante un cambiamento di stato, rettificato secondo le modalità di cui all’articolo 29 della presente legge dalla data di acquisizione al giorno della vendita.

Il diritto di differire il pagamento dell’imposta sul reddito delle società per le plusvalenze realizzate secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo si acquisisce se il proprietario della persona giuridica che ha trasferito la proprietà durante il cambiamento di stato ha ricevuto un compenso sotto forma di azioni o azioni della persona giuridica a cui è stato effettuato il trasferimento della proprietà, nonché qualsiasi compenso in denaro, il cui importo non superi il 10% del valore nominale delle azioni ricevute.

Se il compenso in denaro di cui al comma 4 del presente articolo supera il 10% del valore nominale delle azioni ricevute, cioè delle azioni, l’obbligo fiscale sulla base della plusvalenza sorge al momento del cambiamento di status e la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo al quale l’immobile potrebbe essere venduto sul mercato e i prezzi di acquisto di cui all’articolo 29 di questa legge.

Trattamento fiscale delle perdite

Articolo 32

Le perdite determinate nel saldo fiscale, ad eccezione delle plusvalenze e perdite determinate in conformità con questa legge, possono essere trasferite sul conto degli utili determinati nel saldo fiscale da periodi contabili futuri, ma non più di cinque anni.

Articolo 33

L’utilizzo dei benefici fiscali ai sensi dell’articolo 32 di questa legge non cessa in caso di cambiamenti di stato o di modifica della forma giuridica delle società commerciali.

In caso di divisione o separazione, il beneficio derivante dall’articolo 32 di questa legge è suddiviso proporzionalmente e ne viene informata l’autorità fiscale competente.

Parte terza

TRATTAMENTO FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE E DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE

Articolo 34

Il curatore, ovvero il curatore fallimentare del debitore, presenta la dichiarazione dei redditi e il saldo delle imposte entro 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità preposta alla tenuta del registro:

1) avvio della procedura di liquidazione con saldo il giorno precedente quello di iscrizione;

2) chiudere o sospendere la procedura di liquidazione con saldo il giorno precedente quello di iscrizione;

3) l’apertura della procedura fallimentare con il saldo il giorno precedente il giorno della decisione del tribunale sull’apertura della procedura fallimentare;

4) l’inizio dell’attuazione del piano di riorganizzazione con la situazione il giorno precedente la data di definizione definitiva della decisione del tribunale sulla conferma del piano di riorganizzazione.

Se la procedura di liquidazione, cioè la procedura concorsuale, prosegue nell’anno solare successivo, il liquidatore, cioè il curatore fallimentare del creditore, dovrà presentare sia la dichiarazione dei redditi sia il saldo fiscale con il saldo al 31 dicembre dell’anno in corso, in ai sensi dell’articolo 63, par. 3 e 4 della presente legge.

Il contribuente nella procedura di risanamento presenta la dichiarazione dei redditi e il saldo fiscale ai sensi dell’articolo 63, comma 3, della presente legge.

L’utile del debitore nel periodo che va dal carattere definitivo della decisione sul fallimento del debitore fallito al carattere definitivo della decisione sulla conclusione della procedura fallimentare, vale a dire fino al carattere definitivo della decisione sulla sospensione della procedura fallimentare a causa del la vendita del debitore fallito come persona giuridica (di seguito: periodo fallimentare) è determinata come differenza positiva nel valore della proprietà del debitore dalla fine e dall’inizio del periodo fallimentare, dopo il pagamento dei creditori. Il valore del patrimonio del debitore all’inizio del periodo fallimentare è il valore del patrimonio il giorno precedente quello di apertura della procedura fallimentare, corretto per i cambiamenti intervenuti prima dell’inizio del periodo fallimentare in conformità con le norme che disciplinano fallimento.

Il curatore fallimentare del debitore di cui al comma 4 del presente articolo presenta la dichiarazione dei redditi e il saldo fiscale entro dieci giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità preposta alla tenuta del registro:

1) decisione giuridicamente vincolante sul fallimento del debitore fallito con il saldo il giorno precedente il giorno in cui la decisione diventa giuridicamente vincolante;

2) una decisione giuridicamente vincolante sulla conclusione della procedura fallimentare mediante fallimento, ovvero una decisione giuridicamente vincolante sulla sospensione della procedura fallimentare a causa della vendita del debitore fallito come persona giuridica, con il saldo del giorno precedente il giorno in cui la decisione diventa giuridicamente vincolante.

In caso di cancellazione della sede secondaria di un contribuente non residente, la dichiarazione dei redditi e il saldo dei redditi devono essere presentati entro il termine prescritto dal comma 1, punto 2) del presente articolo.

Per l’adempimento dell’obbligo d’imposta sugli utili determinato dalla dichiarazione dei redditi presentata dopo la conclusione della procedura di liquidazione, i soci della società che ha cessato di essere liquidata sono solidalmente responsabili fino a concorrenza del valore dei beni che sono spettati individualmente a loro spettanti in la procedura di liquidazione determinata in conformità con le norme che disciplinano la tassazione degli utili delle persone giuridiche.

Articolo 35

Il saldo di liquidazione, cioè l’eccedenza della massa divisiva in denaro, cioè in beni non monetari, rispetto al valore del capitale investito, che viene distribuito ai soci della società sulla quale si è conclusa la procedura di liquidazione, cioè la procedura di fallimento è stato concluso, è considerato un dividendo.

Il valore dei beni non monetari di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al suo valore di mercato.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente il metodo e la procedura per determinare il dividendo dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 35 bis

Il valore netto residuo del patrimonio di un fondo di investimento che non ha lo status di persona giuridica, che dopo lo scioglimento del fondo di investimento viene distribuito ai membri in proporzione alle loro quote di investimento, in denaro o valori non monetari, e che è superiore al prezzo di acquisto di tali quote di investimento, è considerata una plusvalenza inclusa nella base imponibile per un importo pari al 50% della plusvalenza totale realizzata.

Il valore dei beni non monetari di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al suo valore di mercato il giorno della decisione sullo scioglimento.

Arte. 36 e 37

(Eliminato)

Parte quarta

PERIODO FISCALE

Articolo 38

Il periodo fiscale per il quale viene calcolata l’imposta sugli utili è l’anno lavorativo.

Un anno commerciale è un anno solare, salvo il caso di cessazione o ripresa delle attività nel corso dell’anno, compresi i cambiamenti di stato, l’avvio di procedure di fallimento o di liquidazione, nonché il caso di sospensione delle procedure di fallimento a causa della vendita dell’azienda debitore fallito come persona giuridica, ovvero sospensione della procedura di liquidazione, in corso anno.

Su richiesta del contribuente che ha ricevuto il consenso del Ministro delle finanze, cioè del governatore della Banca nazionale di Serbia, di compilare e presentare il rendiconto finanziario con il saldo l’ultimo giorno dell’anno finanziario diverso dall’anno solare , l’autorità fiscale competente approva con decisione che l’anno commerciale e l’anno solare sono diversi, in quanto il periodo fiscale dura 12 mesi. Il contribuente è tenuto ad applicare il periodo d’imposta così approvato per almeno cinque anni.

Il contribuente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi e un saldo fiscale per determinare l’importo definitivo dell’imposta dovuta per il periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso fino al giorno in cui, secondo la decisione dell’autorità fiscale competente autorità, inizia l’anno sociale diverso dall’anno solare, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione del bilancio relativo al periodo per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi e il saldo dei redditi.

Se il contribuente ha pagato meno imposte sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare in base all’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, è tenuto a versare la differenza entro e non oltre la presentazione della dichiarazione dei redditi con la presentazione di prova del pagamento della differenza d’imposta.

Se il contribuente ha pagato più imposte sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare secondo l’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, l’imposta pagata in eccesso viene conteggiata come anticipo per il periodo successivo o viene restituita al contribuente al sua richiesta entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della richiesta di rimborso.

Eccezionalmente dal comma 2 del presente articolo, per il contribuente di cui all’articolo 34, comma 4 della presente legge, il periodo d’imposta è quello fallimentare.

Parte quinta

ALIQUOTA FISCALE

Articolo 39

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale e uniforme.

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%.

Articolo 40

Se l’accordo internazionale contro la doppia imposizione non prevede diversamente, la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 20% viene calcolata e pagata sul reddito generato da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente sulla base di:

1) dividendi e partecipazione agli utili di una persona giuridica, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge;

2) risarcimento da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale (di seguito: risarcimento da diritti d’autore);

3) interesse;

4) compenso da locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica;

5) compenso derivante da servizi di ricerche di mercato, servizi contabili e di revisione contabile e altri servizi nel campo della consulenza legale e aziendale, indipendentemente dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati.

I redditi guadagnati da una persona giuridica non residente sulla base dell’adesione a un fondo di investimento alternativo che non ha lo status di persona giuridica sono considerati dividendi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

La ritenuta d’acconto di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata e pagata sui redditi di una persona giuridica non residente derivanti dallo svolgimento di spettacoli, spettacoli, programmi artistici, sportivi o simili nella Repubblica, che non sono imponibili come reddito di una persona fisica (interprete, musicista, atleta, ecc.), secondo la normativa che disciplina la tassazione del reddito di cittadinanza.

Eccezionalmente dal par. 1. e 3. del presente articolo, sui redditi generati da una persona giuridica non residente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale basato su royalties, interessi, compensi basati sulla locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica, nonché i corrispettivi basati sui servizi, senza prescindere dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati, la ritenuta alla fonte è calcolata e versata nella misura del 25%.

Ritenuta alla fonte dal par. 1. e 4. del presente articolo non saranno pagati sui redditi generati da una persona giuridica non residente, vale a dire una persona giuridica non residente di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, dagli interessi sulla base di titoli di debito il cui emittente , secondo la legge, è la Repubblica, una provincia autonoma, un’unità di autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia.

Una persona giuridica residente, compresa una società di gestione di fondi di investimento alternativi che non ha lo status di persona giuridica, è tenuta, entro tre giorni dal giorno del pagamento dei redditi dal par. 1, 3 e 4 di questo articolo presentano una dichiarazione dei redditi.

Sui redditi percepiti da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente, da un’altra persona giuridica non residente, persona fisica, non residente o residente o da un fondo di investimento, nel territorio della Repubblica, sulla base delle plusvalenze realizzate in conformità con quanto previsto dall’art. Da 27 a 29 di questa legge, l’imposta è calcolata e pagata secondo la decisione con l’aliquota del 20%, salvo diversa regolamentazione da un trattato internazionale per evitare la doppia imposizione.

In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, i redditi di cui al punto 4) di tale paragrafo, che una persona giuridica non residente riceve da un contribuente che non è obbligato a calcolare, sospendere e pagare la ritenuta alla fonte, sono calcolati e pagati l’imposta secondo la decisione di cui al paragrafo 7 di questo articolo.

L’imposta secondo la decisione del paragrafo 7 del presente articolo è calcolata e pagata sui redditi di cui al paragrafo 1, punto. 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, che una persona giuridica non residente realizza sulla base della liquidazione dei crediti nella procedura di esecuzione, cioè in qualsiasi altra procedura di liquidazione dei crediti, in conformità con la legge.

Persona giuridica non residente – beneficiario di redditi dal par. 7, 8 e 9 del presente articolo, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dalla data di percezione dei redditi, tramite un procuratore fiscale nominato in conformità con le norme che disciplinano la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale, e che nel comune nel cui territorio è situato l’immobile, ha sede la sede della società nella quale la persona giuridica non residente possiede una quota o i titoli oggetto della vendita, ovvero la sede o residenza del pagatore dell’importo reddito, cioè l’imposta rappresentante fiscale, sulla base del contratto di locazione e sublocazione di beni mobili, nonché della sede o residenza del rappresentante fiscale in caso di redditi di cui al paragrafo 9 del presente articolo, sulla base della quale l’autorità fiscale competente emette una decisione.

Il contenuto della dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 10 di questo articolo è regolato più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Ritenuta alla fonte dal par. 1. e 3. del presente articolo e imposta secondo la decisione del par. 7, 8 e 9 del presente articolo non vengono calcolati e non pagati se i redditi del par. 1, 3, 7, 8 e 9 di questo articolo sono pagati all’unità aziendale permanente del contribuente non residente dall’articolo 4 della presente legge.

Se una persona giuridica residente paga redditi a un’unità aziendale permanente di una persona giuridica non residente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, è tenuta a calcolare e pagare la ritenuta alla fonte in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 punto 1) e del paragrafo 4 di questo articolo.

Nel caso di applicazione del comma 13 del presente articolo, i redditi ai quali si applicano le disposizioni del comma 1, punto 1) e del comma 4 del presente articolo, nonché le spese ad essi relative, non si computano ai fini della ai fini della determinazione della base imponibile di un’unità aziendale permanente di una persona giuridica non residente proveniente da giurisdizioni con un sistema fiscale preferenziale.

Una persona giuridica residente che acquista materie prime secondarie e rifiuti da una persona giuridica residente o non residente deve, quando paga un indennizzo a tali entità, sospendere il calcolo e pagare la ritenuta d’acconto all’aliquota dell’1% dell’importo del risarcimento all’importo prescritto conto, nonché presentare una domanda di dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente entro il termine prescritto dalla presente legge.

L’importo del risarcimento di cui al paragrafo 15 del presente articolo non include l’imposta sul valore aggiunto.

Le tipologie di servizi di cui al comma 1, punto 5) del presente articolo sono disciplinate più dettagliatamente dal Ministro delle finanze.

Il contenuto della dichiarazione dei redditi di cui al par. 6 e 15 del presente articolo sono disciplinati più dettagliatamente dal Ministro delle finanze.

Articolo 40 bis

Nel calcolo della ritenuta alla fonte sul reddito di un non residente, il contribuente del reddito applica le disposizioni dell’accordo contro le doppie imposizioni, a condizione che il non residente dimostri lo status di residente dello Stato con cui ha effettuato la ritenuta d’acconto La Repubblica ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione e che il non residente è l’effettivo proprietario del reddito.

Lo status di residente del paese con il quale è stata conclusa la convenzione contro la doppia imposizione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è dimostrato da un non residente con un certificato di residenza in conformità con la legge che regola la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale .

Se il contribuente applica le disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione e le condizioni del par. 1 e 2 di questo articolo, che si traduce in una minore quantità di imposta pagata, è tenuto a pagare la differenza tra l’imposta pagata e l’imposta dovuta ai sensi di questa legge.

L’autorità fiscale competente, su richiesta di un non residente, è tenuta a rilasciare un certificato di imposta pagata nella Repubblica.

A una persona giuridica non residente – percettrice di redditi di cui all’articolo 40, par. 7, 8, 9 e 15 della presente legge, le disposizioni dell’accordo contro la doppia imposizione si applicano conformemente alle disposizioni del par. da 1. a 3. di questo articolo.

Se il contribuente non dispone del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo al momento del pagamento del reddito a un non residente, è tenuto ad applicare le disposizioni di questa legge al momento del pagamento del reddito.

Se una persona giuridica non residente presenta all’autorità fiscale competente il certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la differenza tra l’importo dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo e l’importo dell’imposta per il quale vi sarebbe l’obbligo di pagare se il contribuente aveva il certificato di cui al paragrafo 2 di questo membro, è considerato più tasse pagate.

Parte sesta

INCENTIVI FISCALI

Articolo 41

Per raggiungere gli obiettivi della politica economica in termini di stimolazione della crescita economica, ai contribuenti vengono forniti incentivi fiscali.

Gli incentivi fiscali in relazione all’imposta sul reddito delle società sono determinati solo da questa legge.

Arte. 42 e 43

(Eliminato)

Esenzioni fiscali

Articolo 44

Un’organizzazione senza scopo di lucro è esentata dal pagamento dell’imposta sugli utili per il periodo fiscale in cui l’eccedenza realizzata delle entrate rispetto alle spese non supera i 400.000 RSD, a condizione che:

1) non distribuisce l’eccedenza realizzata ai suoi fondatori, soci, amministratori, dipendenti o persone ad essi legate;

2) l’importo annuo dei redditi personali corrisposti ai dipendenti, agli amministratori e ai loro parenti non supera il doppio dell’importo della retribuzione media annua per dipendente nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinato il diritto all’esenzione fiscale, secondo l’art. dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

3) non distribuisce beni a favore dei suoi fondatori, soci, amministratori, dipendenti o persone ad essi legate;

4) di non avere una posizione monopolistica o dominante sul mercato ai sensi della legge sulla tutela della concorrenza.

Alle parti correlate dal comma 1, lett Da 1) a 3) del presente articolo sono considerati soggetti di cui all’articolo 59 della presente legge.

Un’organizzazione senza scopo di lucro è tenuta a tenere un registro delle entrate e delle uscite, a presentare un bilancio fiscale e una dichiarazione dei redditi.

Articolo 45

(Eliminato)

Articolo 46

Le imprese per la formazione professionale, la riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone disabili sono esentate dal pagamento dell’imposta sugli utili delle persone giuridiche, in proporzione alla partecipazione di tali persone al numero totale dei dipendenti.

Articolo 46a-50

(Eliminato)

Incentivi agli investimenti

Articolo 50 bis

Un contribuente che investe nelle sue immobilizzazioni, cioè nelle cui immobilizzazioni un’altra persona investe più di un miliardo di dinari, che utilizza questi fondi per svolgere l’attività principale e le attività elencate nell’atto di fondazione del contribuente, cioè elencate nell’altro atto del contribuente, che determina le attività svolte dal contribuente e che durante il periodo di investimento impiega inoltre almeno 100 persone per un periodo indeterminato, è esente dal pagamento dell’imposta sugli utili delle persone giuridiche per un periodo di dieci anni in proporzione a tale investimento .

Ai sensi della legge, è considerato investimento in capitale fisso e aumento di capitale fisso anche l’investimento in immobilizzazioni da parte di un’altra persona ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, le immobilizzazioni sono valutate al (giusto) valore di mercato.

L’esenzione fiscale si applica al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal primo anno in cui è stato realizzato l’utile.

Le persone appena impiegate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo sono considerate persone impiegate dal contribuente durante il periodo di investimento, in modo che al momento dell’adempimento delle condizioni per l’utilizzo dell’esenzione fiscale menzionata, il contribuente abbia almeno 100 dipendenti permanenti aggiuntivi dipendenti in rapporto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che aveva l’ultimo giorno del periodo precedente quello in cui ha iniziato gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Non sono considerate persone di nuova occupazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le persone che, a partire dall’ultimo giorno del periodo fiscale precedente il periodo di investimento, sono state alle dipendenze, direttamente o indirettamente, di una persona affine ai sensi dell’articolo 59 della presente legge, nonché i soggetti che non siano alle dirette dipendenze del contribuente.

Articolo 50 ter

(Eliminato)

Articolo 50v

Se il contribuente, avvalendosi dell’esenzione fiscale di cui all’articolo 50a della presente legge, riduce il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato al di sotto del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato che aveva nel periodo fiscale in cui soddisfaceva le condizioni per l’esenzione fiscale, in modo che la media numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è, determinato l’ultimo giorno del periodo per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, è inferiore al numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato che ha avuto nel periodo d’imposta in cui ha soddisfatto le condizioni per l’esenzione fiscale, perde il diritto all’esenzione fiscale per tutto il periodo di fruizione dell’esenzione fiscale ed è tenuto a computarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha ridotto il numero dei dipendenti, nonché a pagare l’imposta che avrebbe pagato se non avesse usufruito di tale incentivo , valorizzato dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha maturato il diritto all’esenzione, fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha ridotto il numero dei dipendenti, dall’indice dei prezzi al consumo secondo i dati dell’ente repubblicano responsabile delle statistiche.

Il numero medio dei dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dal contribuente sommando il numero dei dipendenti alla fine di ciascun mese del periodo d’imposta e dividendo la somma ottenuta per il numero dei mesi del periodo d’imposta.

Articolo 50

Se, prima della fine del periodo di esenzione fiscale, il contribuente di cui all’articolo 50a della presente legge cessa di operare, cessa di utilizzare o alienare i beni di cui all’articolo 50a, comma 1 della presente legge, e non investe in nuovi immobilizzazioni nello stesso periodo fiscale per un importo pari al prezzo di mercato dei beni alienati, e almeno in un valore tale da garantire che l’importo totale dell’investimento non scenda al di sotto degli importi stabiliti nell’articolo 50a di questa legge, perde il diritto all’esenzione fiscale ed è tenuto a riportarlo nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui alienato i mezzi base di calcolo, nonché a pagare l’imposta che avrebbe pagato se non avesse utilizzato tale incentivo, valutata a partire dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha esercitato il diritto all’esenzione fiscale , alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha alienato i mezzi, dall’indice dei prezzi al consumo secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

Arte. 50d e 50đ

(Eliminato)

Articolo 50e

La proporzione di cui all’articolo 50a della presente legge è determinata secondo modalità regolamentate dal Ministro delle Finanze.

Il tasso di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è determinato per ciascun periodo fiscale durante il periodo di esenzione fiscale.

Articolo 50 h

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di tenuta dei registri aziendali per i beneficiari degli incentivi fiscali dall’articolo 50a di questa legge.

Articolo 50z

L’unità organizzativa competente dell’Amministrazione fiscale determina l’adempimento delle condizioni per l’utilizzo degli incentivi fiscali di cui all’articolo 50a della presente legge.

Articolo 50i

Il diritto agli incentivi fiscali per gli investimenti di cui all’articolo 50a della presente legge non si esercita per l’acquisto di attrezzature già utilizzate nella Repubblica.

L’incentivo fiscale di cui al paragrafo 1 di questo articolo non può essere trasferito ad un’altra persona giuridica, che non ha acquisito il diritto di utilizzare tale incentivo ai sensi di questa legge, anche nel caso in cui l’altra persona giuridica partecipa ad un cambiamento di status con il contribuente che utilizza il suddetto incentivo fiscale.

Il diritto all’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si esercita per le immobilizzazioni, vale a dire per: gli aeromobili e le imbarcazioni non utilizzati per lo svolgimento di attività; autovetture, escluse le autovetture per trasporto taxi, noleggio auto, corsi di formazione per autisti e autovetture speciali con dispositivi integrati per pazienti; Mobili, esclusi i mobili per l’equipaggiamento di alberghi, motel, ristoranti, resort per giovani, bambini e lavoratori; tappeti; opere d’arte belle e applicate e oggetti decorativi per decorare lo spazio; telefoni cellulari; condizionatori d’aria; apparecchiature di videosorveglianza; mezzi pubblicitari, nonché strumenti e scorte con ammortamento calcolabile.

Articolo 50j

Al contribuente che non può essere considerato un’impresa commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa, e che effettua un investimento nel capitale di un’impresa commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa, ha diritto ad un credito d’imposta nella misura del 30% dell’investimento fatto.

Il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo è concesso al contribuente che, prima dell’investimento, indipendentemente o insieme a tutte le persone correlate di cui all’articolo 59 di questa legge, non possedeva più del 25% di azioni o azioni, vale a dire voti negli organi direttivi di una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività di innovazione nel cui capitale investe.

Il diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato solo sulla base di contributi finanziari interamente versati che aumentano il capitale di una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa.

Il contribuente ha diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che non abbia ridotto continuativamente il proprio investimento per un periodo di tre anni dalla data dell’investimento.

Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nel primo periodo d’imposta successivo a quello in cui è soddisfatta la condizione di cui al comma 4 del presente articolo.

La parte non utilizzata del credito d’imposta può essere trasferita al conto delle imposte sui redditi da periodi contabili futuri, ma non oltre i cinque anni.

L’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo che può essere concesso a un contribuente individuale sulla base dell’investimento nel capitale di una società di nuova costituzione che svolge attività innovativa è di 100.000.000 di dinari.

L’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal numero di investimenti sulla base dei quali si realizza il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che può essere utilizzato contro l’imposta sugli utili in un’imposta l’anno è 50.000.000 di dinari.

Eccezionalmente dal paragrafo 7 di questo articolo, l’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo per un contribuente che ha parti correlate ai sensi dell’articolo 59 di questa legge è la differenza positiva tra l’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 7 del presente articolo e il credito d’imposta di cui al comma 1. del presente articolo sulla base dell’investimento nella stessa impresa commerciale di nuova costituzione che svolge attività di innovazione alla quale hanno diritto le persone ad essa collegate, fino all’importo di cui al comma 7. del presente Articolo.

Ai sensi di questo articolo, una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività di innovazione è considerata una società commerciale che non è stata costituita da più di tre anni e che svolge principalmente attività di innovazione ai sensi della legge che regola l’innovazione attività (attività intraprese allo scopo di creare nuovi prodotti, tecnologie, processi e servizi o modifiche significative a quelli esistenti, in conformità con le esigenze del mercato) e che soddisfa le seguenti condizioni:

1) il reddito annuo secondo le ultime relazioni finanziarie disponibili al momento dell’investimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo non supera 500.000.000 di RSD;

2) sin dalla sua costituzione non ha distribuito dividendi, cioè quote di utili, e non li distribuirà per un periodo di tre anni dalla data dell’investimento di cui al comma 3 del presente articolo;

3) il centro delle attività commerciali è situato nel territorio della Repubblica;

4) non è stato creato da un cambiamento di status ai sensi della legge che regola le società commerciali;

5) in ciascun periodo d’imposta a partire dal primo periodo successivo a quello in cui è stato costituito e che termina con l’avveramento delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo:

– i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15% della spesa totale, oppure

– i dipendenti altamente qualificati rappresentano più dell’80% del totale dei dipendenti, oppure

– è il titolare, cioè l’utilizzatore dell’opera o del brevetto dell’autore depositato che sia direttamente connesso all’attività innovativa da lui svolta.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le condizioni e le modalità di esercizio del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 50k

Al contribuente – alla banca viene concesso il diritto ad un credito d’imposta pari al 2% del debito residuo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge sulla conversione dei mutui immobiliari indicizzati in franchi svizzeri (“Gazzetta Ufficiale della Banca la RS”, n. 31/19).

Il contribuente utilizza il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo in due periodi d’imposta consecutivi, nella misura del 50% del credito d’imposta così calcolato.

Nel caso in cui il contribuente non possa utilizzare il credito d’imposta secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, l’importo non utilizzato del credito d’imposta può essere trasferito sul conto delle imposte sui redditi da esercizi contabili futuri, ma non oltre dieci anni.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di esercizio del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

Parte settima

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI PROFITTI OTTENUTI IN UN ALTRO PAESE

Utile di un’unità aziendale permanente di un contribuente residente

Articolo 51

Se un contribuente residente realizza un profitto svolgendo attività commerciali tramite un’unità aziendale permanente in un altro Paese sulla quale in quel Paese è stata pagata l’imposta, gli viene concesso un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sugli utili pagata in quell’altro Paese a causa del imposta sul reddito delle società determinata secondo le disposizioni di questa legge.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non può essere superiore all’importo che sarebbe calcolato applicando le disposizioni di questa legge agli utili realizzati all’estero.

Dividendi interaziendali

Articolo 52

Persona giuridica madre – un contribuente residente della Repubblica può ridurre l’imposta sul reddito delle società calcolata per l’importo dell’imposta pagata dalla sua filiale non residente in un altro paese sull’utile da cui sono stati pagati i dividendi, che sono inclusi nel reddito della società madre persona giuridica, nonché dall’importo dell’imposta sulla detrazione pagata dalla filiale non residente in un altro paese su tali dividendi pagati.

Il reddito derivante dai dividendi di una succursale non residente è incluso nel reddito della persona giuridica madre residente per l’importo maggiorato dell’imposta sul reddito delle società pagata e della ritenuta alla fonte pagata sui dividendi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo sussiste solo nel caso di applicazione del credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato per ridurre l’imposta calcolata dalla persona giuridica madre per l’importo dell’imposta pagata in un altro paese, fino all’importo dell’imposta che, all’aliquota prescritta nella disposizione dell’articolo 39 , paragrafo 2 di questa legge, sarebbe calcolato sul reddito derivante dai dividendi di una filiale non residente per l’importo maggiorato dell’imposta che la sua filiale non residente ha pagato in un altro paese sugli utili da cui sono stati pagati i dividendi.

La parte non utilizzata del credito d’imposta di cui al paragrafo 4 del presente articolo può essere trasferita sul conto fiscale della persona giuridica madre da periodi contabili futuri, ma non più di cinque anni.

Una persona giuridica madre, ai sensi di questa legge, è considerata una persona giuridica che possiede azioni o azioni di altre persone giuridiche alle condizioni previste da questa legge.

Una succursale ai sensi di questa legge è considerata una persona giuridica al cui capitale partecipa la persona giuridica madre alle condizioni stabilite da questa legge.

Articolo 53

Il diritto al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 52 di questa legge spetta a una persona giuridica madre che ha posseduto ininterrottamente il 10% o più di azioni, o azioni di una filiale non residente, per un periodo di almeno un anno precedente la presentazione della domanda bilancio.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente prove adeguate circa l’entità della sua partecipazione al capitale della succursale non residente, la durata di tale partecipazione e l’imposta pagata dalla succursale in un altro paese, insieme al conto profitti e perdite e al saldo fiscale.

Le disposizioni del par. I commi 1. e 2. del presente articolo si applicano di conseguenza nel caso in cui la persona giuridica madre esercita il controllo indiretto su una filiale non residente attraverso il possesso del 10% o più delle azioni, o delle quote, di un’altra filiale non residente.

Articolo 53 bis

Un contribuente residente che riceve da un altro Paese redditi da interessi, canoni, compensi basati sulla locazione di beni immobili e mobili, dividendi che non soddisfano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 52 della presente legge, nonché come servizi sui quali è stata pagata l’imposta al netto della ritenuta in quell’altro Paese, può ridurre l’imposta sul reddito delle società calcolata nella Repubblica dell’importo della ritenuta alla fonte pagata in quell’altro Paese.

Se un contribuente residente si avvale del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo, i redditi da interessi, canoni, canoni basati sulla locazione di beni immobili e mobili, dividendi che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 52 del ad essi si applica la presente legge, così come i servizi prestati in un altro paese e in base ai quali viene utilizzato il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo, sono inclusi nel reddito di una persona giuridica residente nel importo maggiorato dell’imposta pagata al netto di interessi e royalties compensi, compensi basati sulla locazione di beni immobili e mobili, dividendi che non soddisfano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 52 della presente legge, nonché servizi.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato per ridurre l’imposta calcolata da una persona giuridica residente nell’importo dell’imposta pagata in un altro Paese, fino all’importo che si otterrebbe applicando l’aliquota fiscale di cui all’articolo 39, comma 2 di questa legge su una base corrispondente al 40% del reddito realizzato dal paragrafo 1 di questo articolo, sul quale è stata pagata l’imposta alla fonte in un altro paese e che, secondo il paragrafo 2 di questo articolo, è incluso nel reddito del contribuente residente.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga del diritto di cui all’articolo 25b di tale legge, le disposizioni di tale articolo si applicano pertanto solo in relazione ai redditi da royalties inclusi nella base imponibile, cioè solo in relazione a quella parte della ritenuta alla fonte pagati in un altro paese che rappresentano entrate proporzionate incluse nella base imponibile.

Articolo 53 ter

Un contribuente residente che realizza una plusvalenza in un altro Paese sulla base della vendita di beni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 di questa legge, su cui è stata pagata l’imposta in quell’altro Paese, può ridurre l’imposta calcolata sugli utili delle persone giuridiche in alla Repubblica per l’importo dell’imposta pagata in quell’altro Stato allo Stato.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non può essere superiore all’importo dell’imposta che, con l’aliquota prescritta dalla disposizione dell’articolo 39, comma 2, della presente legge, si calcolerebbe sulla plusvalenza determinata ai sensi dell’art. disposizioni di questa legge.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è riconosciuto sulla base dell’imposta pagata in un altro Paese se il diritto di tassare le plusvalenze spetta esclusivamente alla Repubblica in base ad un trattato internazionale contro le doppie imposizioni.

Articolo 54

Le modalità di esercizio del diritto al credito d’imposta ex art. 52, 53, 53a e 53b della presente legge sono disciplinati più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze regolerà più in dettaglio la procedura per esercitare il diritto di eliminare la doppia imposizione previsto dalle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione.

Parte otto

TASSAZIONE DI GRUPPO E TRANSFER pricing

Consolidato fiscale

Articolo 55

La persona giuridica madre e le persone giuridiche dipendenti, ai sensi di questa legge, formano un gruppo di persone giuridiche collegate se esiste un controllo diretto o indiretto su almeno il 75% delle azioni o azioni tra di loro.

Le persone giuridiche collegate hanno il diritto di richiedere il consolidato fiscale, a condizione che tutte le persone giuridiche collegate siano residenti nella Repubblica.

La richiesta di consolidamento fiscale viene presentata dalla persona giuridica madre all’autorità fiscale competente non prima della fine del periodo fiscale in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al par. 1. e 2. del presente articolo, dall’inizio alla fine di detto periodo d’imposta.

Se le condizioni del par. da 1. a 3. del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l’autorità fiscale competente emette una decisione di approvazione del consolidato fiscale, a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni di cui al par. 1-3. di questo articolo.

Articolo 56

Ciascun membro del gruppo di persone giuridiche correlate è tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi e il proprio saldo fiscale, e la persona giuridica madre presenta anche il saldo fiscale consolidato per il gruppo di persone giuridiche correlate.

Nel bilancio fiscale consolidato, le perdite del periodo fiscale di una o più entità giuridiche correlate sono compensate con gli utili di altre entità giuridiche correlate del gruppo, in quel periodo fiscale.

L’utile imponibile realizzato da un membro del gruppo di entità giuridiche correlate e riportato nel saldo fiscale consolidato non può essere ridotto dell’importo della perdita derivante dal saldo fiscale degli anni precedenti, ovvero periodi fiscali precedenti, di quel membro del gruppo di entità giuridiche correlate.

Le singole entità giuridiche del gruppo sono soggette all’imposta calcolata secondo il bilancio consolidato, in proporzione all’utile imponibile del bilancio fiscale individuale.

Il Ministro delle Finanze regola più in dettaglio le modalità per evitare la doppia esenzione o la doppia imposizione delle singole posizioni nel bilancio fiscale consolidato.

Articolo 57

Una volta approvato, il consolidato fiscale viene applicato per almeno cinque anni o periodi d’imposta.

Se, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, vengono meno le condizioni di cui all’articolo 55, co. 1 e 2 di questa legge, o se una persona giuridica, più persone giuridiche collegate o tutte le persone giuridiche collegate di un gruppo optano successivamente per l’imposizione individuale prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 di questo articolo, tutte le persone giuridiche collegate sono obbligate a la denuncia che viene presentata per il periodo d’imposta in cui sono cessate le condizioni per il consolidato fiscale e pagano la differenza proporzionalmente in nome del privilegio fiscale di cui hanno usufruito.

Articolo 58

(Eliminato)

Prezzi di trasferimento

Articolo 59

Un prezzo di trasferimento è considerato un prezzo derivante da transazioni con fondi o dalla creazione di obblighi tra parti correlate.

È considerata persona correlata al debitore una persona fisica o giuridica nei cui rapporti con il debitore esiste la possibilità di controllo o di influenza significativa sulle decisioni aziendali.

In caso di proprietà indiretta o diretta di almeno il 25% delle azioni o quote, si ritiene che esista una possibilità di controllo sul creditore.

La possibilità di influenza notevole sulle decisioni aziendali sussiste, oltre al caso previsto dal comma 3 del presente articolo, e quando una persona possiede direttamente o indirettamente almeno il 25% dei voti negli organi di gestione del contribuente.

È considerata persona correlata al debitore anche una persona giuridica nella quale, come nel caso del creditore, le stesse persone fisiche o giuridiche partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale, secondo le modalità previste dal par. 3 e 4 di questo articolo.

Sono considerati parenti del creditore il coniuge o il convivente, i discendenti, i figli adottivi e i discendenti di figli adottivi, i genitori, i genitori adottivi, i fratelli e le sorelle e i loro discendenti, i nonni e i loro discendenti, nonché i fratelli e le sorelle e i genitori di un convivente o di un convivente, persone che hanno legami con il creditore secondo le modalità previste al par. 3 e 4 di questo articolo.

Eccezionalmente dal par. Da 2. a 6. di questo articolo, qualsiasi persona giuridica non residente di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona correlata al debitore.

Articolo 60

Il contribuente è tenuto ad evidenziare separatamente nel proprio bilancio fiscale le operazioni di cui all’articolo 59, comma 1, della presente legge.

Nel suo saldo fiscale, il contribuente, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, è tenuto a indicare separatamente gli interessi sulla base dei depositi, nonché gli interessi sulla base dei prestiti, cioè dei crediti, fino al livello prescritto dalle disposizioni dell’articolo 62 della presente legge.

Il contribuente è tenuto ad allegare la documentazione al saldo fiscale nell’ambito e secondo le modalità prescritte dal Ministro delle finanze, insieme alle operazioni di cui all’articolo 59, comma 1 della presente legge e par. 1. e 2. del presente articolo, in particolare, è riportato il valore delle stesse operazioni ai prezzi che sarebbero stati realizzati sul mercato per tali o operazioni simili in assenza di parti correlate (principio di “arm’s length”).

In deroga al comma 3 del presente articolo, nel caso in cui l’operazione con parte correlata sia un’operazione una tantum e il suo valore non sia superiore al valore dell’operazione per la quale la normativa in materia di imposta sul valore aggiunto prescrive l’obbligo di registrarsi per l’imposta sul valore aggiunto, vale a dire che il valore totale delle transazioni con una persona correlata durante il periodo fiscale non supera il valore del fatturato per il quale la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto prescrive l’obbligo di registrarsi per l’imposta sul valore aggiunto, il contribuente presenta la documentazione sotto forma di relazione in forma abbreviata insieme al saldo fiscale modulo, all’interno del quale non è tenuto ad evidenziare separatamente il valore delle medesime operazioni a prezzi determinati secondo il principio “out of range”.

Il valore dell’operazione, cioè il valore complessivo delle operazioni di cui al comma 4 del presente articolo, non comprende gli interessi sui prestiti, cioè prestiti, anticipazioni concesse o ricevute, nonché l’imposta sul valore aggiunto.

Eccezionalmente dal par. 3 e 4 del presente articolo, il creditore non è tenuto a determinare il prezzo di tale immobile in base alla vendita dell’immobile di cui all’articolo 27 della presente legge a una parte correlata secondo il principio “out of range”, ovvero, non è tenuto a presentare la documentazione di cui al par. 3 e 4 di questo articolo.

Ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai fini dell’evidenza del valore di un’operazione con parte correlata al prezzo di trasferimento e del suo valore al prezzo determinato secondo il principio di “arm’s length”, è consentito, quando è appropriato alle circostanze del caso, applicare un approccio unificato per un numero maggiore di singole operazioni, ovvero un approccio dettagliato nel caso di operazioni complesse, dove un’operazione comprende un gran numero di singole operazioni.

Nel caso in cui il prezzo di trasferimento del contribuente sulla base di un’operazione con una singola parte correlata differisca dal prezzo di tale operazione determinato applicando il principio di libera concorrenza, egli è tenuto a includere nella base imponibile:

1) l’importo della differenza positiva tra il reddito derivante dall’operazione al prezzo determinato applicando il principio di libera concorrenza e il reddito derivante da tale operazione al prezzo di trasferimento, oppure

2) l’importo della differenza positiva tra la spesa sulla base di tale operazione al prezzo di trasferimento e la spesa sulla base di tale operazione al prezzo determinato applicando il principio “fuori portata”.

Nel caso in cui, quando si determina il prezzo di un’operazione in base al principio di libera concorrenza, viene determinato il suo intervallo, si ritiene che il prezzo di trasferimento di tale operazione non differisca dal suo prezzo secondo il principio di libera concorrenza se il il valore del prezzo di trasferimento rientra in tale intervallo.

Nel caso in cui l’intervallo del prezzo della transazione venga determinato secondo il principio “fuori portata” e il valore del prezzo di trasferimento dell’operazione sia al di fuori di tale intervallo, il prezzo secondo il principio “fuori portata” ai fini dell’applicazione del comma 8 del presente articolo è pari al valore centrale dell’intervallo stabilito.

Il Ministro delle Finanze può prevedere i casi in cui è consentita una riduzione dell’importo compreso nella base imponibile ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo sulla base di una transazione tra un contribuente e una determinata persona correlata, a condizione che tale riduzione non possa portare ad una riduzione della base imponibile del contribuente al di sotto dell’importo che sarebbe determinato in base al prezzo di trasferimento.

Un contribuente può ridurre la base imponibile basata su operazioni con parti correlate solo in caso di applicazione delle opportune disposizioni dei trattati internazionali per evitare la doppia imposizione.

Le disposizioni del par. Gli articoli da 1 a 12 di questo articolo si riferiscono anche alle transazioni tra un’unità aziendale permanente di cui all’articolo 4 della presente legge e la sua sede non residente.

Articolo 61

Nel determinare il prezzo di una transazione in base al principio del “normale valore”, vengono utilizzati i seguenti metodi:

1) metodo del prezzo comparabile sul mercato;

2) metodo del prezzo di costo maggiorato del reddito normale (metodo dei costi maggiorati del margine lordo);

3) metodo del prezzo di rivendita;

4) metodo del margine netto della transazione;

5) metodo di partecipazione agli utili;

6) qualsiasi altro metodo mediante il quale sia possibile determinare il prezzo dell’operazione secondo il principio “out of range”, a condizione che l’applicazione dei metodi precedentemente menzionati nel presente paragrafo non sia possibile o che l’altro metodo sia più appropriato alle circostanze del caso rispetto alle modalità precedentemente indicate nel presente paragrafo.

Quando si determina il prezzo di un’operazione sulla base del principio di libera concorrenza, viene utilizzato il metodo che meglio si adatta alle circostanze del caso ed è possibile utilizzare una combinazione di più metodi quando necessario.

Al fine di determinare l’importo degli interessi che verrebbero calcolati sui prestiti, vale a dire sui prestiti tra parti correlate secondo il principio “fuori portata”, il Ministro delle Finanze può prescrivere gli importi dei tassi di interesse che saranno considerati in secondo il principio “fuori portata”.

Il contribuente ha diritto, invece dell’importo del tasso di interesse di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini della determinazione dell’importo del tasso di interesse che sarebbe calcolato su un prestito o credito con parti correlate, sulla base del principio di “fuori portata”, si applicano le regole generali sulla determinazione del prezzo dell’operazione secondo il principio “fuori portata” di cui all’art. 60° e 61° secolo. 1 e 2 della presente legge.

Il contribuente che decide di avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 del presente articolo è tenuto a seguire le regole generali sulla determinazione del prezzo dell’operazione secondo il principio del “fuori portata” di cui all’art. 60° e 61° secolo. 1. e 2. della presente legge si applicano a tutti i prestiti, cioè ai prestiti con parti correlate.

Se il contribuente decide di avvalersi della facoltà prevista al comma 4 del presente articolo, l’amministrazione fiscale, al fine di determinare l’importo degli interessi che verrebbero calcolati in base al principio del “fuori mano” sui prestiti, vale a dire i crediti tra quel contribuente e persone affini, non è vincolato dagli importi dei tassi di interesse di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 61a

Il Ministro delle Finanze, basandosi su fonti relative alla tassazione delle transazioni tra parti correlate dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché di altre organizzazioni internazionali, regolerà più da vicino l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 10a e dell’art. . da 59 a 61 della presente legge.

Articolo 61 ter

La Repubblica, la provincia autonoma o l’unità di autogoverno locale non sono considerate persone giuridiche ai fini dell’applicazione dell’art. da 59 a 61a della presente legge.

Articolo 61v

Un contribuente residente che è considerato l’entità giuridica madre ultima di un gruppo internazionale di persone giuridiche collegate, ai sensi delle disposizioni di questo articolo, è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente una relazione annuale sulle transazioni controllate di un gruppo internazionale delle entità giuridiche correlate (di seguito: la relazione annuale), secondo le modalità prescritte dal Ministro delle Finanze.

Un gruppo internazionale di entità giuridiche correlate (di seguito: un gruppo internazionale), ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, è un gruppo di entità che sono interconnesse da proprietà o controllo ai sensi degli IAS, cioè IFRS, e il cui totale consolidato nel conto annuale consolidato sono iscritti i ricavi per il periodo precedente a quello per il quale esiste l’obbligo di rendicontazione ai sensi del presente articolo, almeno 750 milioni di euro in equivalente dinaro al tasso di cambio medio della Banca nazionale di Serbia il giorno dell’adozione del bilancio consolidato, e

1) uno o più dei cui membri hanno l’obbligo di redigere, presentare, presentare e divulgare il bilancio consolidato in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, o avrebbero tale obbligo se si trattasse di una persona giuridica le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato in della Repubblica o fuori della Repubblica, i

2) in cui almeno una persona giuridica è residente in una giurisdizione fiscale diversa rispetto agli altri membri del gruppo internazionale, ovvero almeno una persona giuridica è residente in una giurisdizione fiscale ed è soggetta a tassazione in un’altra giurisdizione fiscale la base delle operazioni attraverso un’unità aziendale permanente.

L’entità giuridica capogruppo di un gruppo internazionale (di seguito: l’entità giuridica capogruppo), ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, è considerata persona giuridica, membro del gruppo internazionale, se:

1) detiene direttamente o indirettamente, su una o più entità giuridiche, membri di un gruppo internazionale, una proprietà o un controllo tale da creare un obbligo di redigere, compilare, presentare, presentare e divulgare un bilancio consolidato in conformità ai requisiti degli IAS, ovvero degli IFRS , vale a dire, che lo renderebbe obbligato se si trattasse di una persona giuridica le cui azioni sono negoziate su un mercato regolamentato nella Repubblica o al di fuori della Repubblica, e

2) non esiste nessun’altra entità giuridica all’interno del gruppo internazionale che abbia la proprietà o il controllo diretto o indiretto su tale entità e che abbia l’obbligo di cui al punto 1) di questo paragrafo.

La relazione annuale viene presentata per l’anno finanziario dell’entità giuridica madre ultima, per il quale tale entità è tenuta a redigere una relazione finanziaria.

In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, nel caso in cui l’esercizio sociale di uno o più membri del gruppo internazionale differisca dall’esercizio sociale dell’entità giuridica capogruppo, quest’ultima annota nella relazione annuale per tutti tali membri del gruppo internazionale allo stesso modo:

1) i dati relativi all’anno sociale del membro terminato nel periodo di 12 mesi prima dell’ultimo giorno del periodo per il quale viene presentata la relazione annuale, oppure

2) dati relativi al periodo corrispondente al periodo di cui al comma 4 del presente articolo.

Il contribuente residente, l’entità giuridica madre ultima, è tenuto a presentare una relazione annuale all’autorità fiscale competente entro 12 mesi dalla fine dell’anno commerciale per il quale viene presentata la relazione annuale.

Per giurisdizione fiscale ai fini del presente articolo si intende qualsiasi territorio che applichi una legislazione fiscale separata e indipendente dalla normativa di un altro territorio, indipendentemente dal fatto che sia considerato uno Stato separato o parte del territorio di un altro Stato.

Il Ministro delle Finanze, basandosi su fonti relative alle buone pratiche in relazione alla rendicontazione delle transazioni controllate dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, regola più in dettaglio le condizioni e le modalità di presentazione della relazione annuale.

Interessi “fuori portata” e prevenzione della sottocapitalizzazione

Articolo 62

In caso di debito nei confronti di un creditore con status di persona correlata ai sensi dell’articolo 59 della presente legge, nei confronti di un contribuente, ad eccezione di una banca e di una società che esercita attività di locazione finanziaria in conformità con la normativa che disciplina la locazione finanziaria (di seguito: fornitore di leasing finanziario), viene riconosciuto come costo nel saldo fiscale l’importo degli interessi e delle spese accessorie sul prestito, ovvero un credito fino a quattro volte il valore del capitale proprio del debitore.

Per le banche e i prestatori di leasing finanziario il limite di cui al comma 1 del presente articolo è pari a dieci volte l’importo del capitale proprio del creditore.

Il capitale proprio, ai sensi di questa legge, è pari alla differenza tra i beni in base ai quali il contribuente genera redditi e i debiti ad esso correlati, con il fatto che sia i beni che i debiti vengono calcolati in media per il saldo del 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità per prevenire la sottocapitalizzazione.

Parte nove

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SUGLI UTILI DELLE SOCIETA’

Presentazione della dichiarazione dei redditi

Articolo 63

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente una dichiarazione dei redditi in cui viene calcolata l’imposta, per il periodo per il quale viene determinata l’imposta.

Unitamente alla dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto a presentare il saldo fiscale relativo al periodo di cui al comma 1 del presente articolo.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro 180 giorni dalla fine del periodo per il quale è determinata l’imposta.

Oltre alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, il curatore, cioè il curatore fallimentare del debitore, presenta anche la dichiarazione dei redditi entro il termine prescritto dall’articolo 34, comma 1, della presente legge.

Il curatore fallimentare del debitore di cui all’articolo 34, comma 4 della presente legge presenta le dichiarazioni dei redditi solo entro i termini prescritti dal comma 5 del medesimo articolo della presente legge.

In deroga al comma 3 del presente articolo, in caso di cambiamento di stato che comporti la cessazione della società, la dichiarazione dei redditi è presentata entro 60 giorni dalla data di iscrizione del cambiamento di stato nel competente registro, ed è presentata dal successore legale della società che ha cessato di esistere nello stato cambiarlo. Se ci sono più successori legali, la dichiarazione dei redditi viene presentata dal rappresentante legale della società che cessa di esistere a causa del cambiamento di status.

In caso di cambiamenti di status, divisione e separazione, i successori legali della società nella quale è stato effettuato il cambiamento di status, sono tenuti a presentare all’Amministrazione fiscale un rapporto sull’attuazione della divisione dei diritti e degli obblighi del predecessore legale entro 60 giorni dall’iscrizione della data del cambiamento di stato nel registro competente.

Se il contribuente non presenta il saldo fiscale insieme alla dichiarazione dei redditi, si considera che la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata.

Le disposizioni del par. I commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano pertanto al debitore non residente di cui all’articolo 5 della presente legge.

Il contenuto della dichiarazione dei redditi e del saldo fiscale presentato dal contribuente di cui all’articolo 1, comma 1. 1. a 3. e l’articolo 5. della presente legge, nonché la relazione di cui al paragrafo 7. del presente articolo, saranno disciplinati più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Articolo 64

Il contribuente che inizia a svolgere attività nel corso dell’anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità competente.

Nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente fornisce una stima dei redditi, delle spese e dell’utile per il periodo d’imposta, che, per i contribuenti iscritti entro il 15 del mese, inizia con il mese in cui sono iscritti, e per i contribuenti iscritti dal 16 alla fine del mese, il primo del mese successivo. Nella dichiarazione dei redditi il ​​contribuente calcola anche l’importo mensile dell’imposta anticipata sul reddito.

Il debitore – un debitore fallito nei confronti del quale la procedura fallimentare è stata sospesa durante l’anno a causa della vendita del debitore fallito come persona giuridica, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data di definitività della decisione sulla sospensione della procedura fallimentare.

Nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 3 del presente articolo, il contribuente fornisce una stima dei redditi, delle spese e dell’utile per il periodo d’imposta che inizia il giorno successivo rispetto alla data di definitività della decisione di sospensione della procedura concorsuale. . Nella dichiarazione dei redditi il ​​contribuente calcola anche l’importo mensile dell’imposta anticipata sul reddito.

Le disposizioni del par. 3. e 4. del presente articolo si applicano per analogia in caso di sospensione della procedura di liquidazione nel corso dell’anno.

Articolo 65

(Eliminato)

Calcolo e pagamento delle imposte

Articolo 66

Il contribuente è tenuto a calcolare l’imposta sugli utili nella dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale per il quale viene presentata la dichiarazione.

Se il contribuente ha pagato meno tasse sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare secondo l’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, è tenuto a pagare la differenza al più tardi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente ha pagato più imposte sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare secondo l’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, l’imposta pagata in eccesso viene inclusa come anticipo per il periodo successivo o viene restituita al contribuente al la sua richiesta.

Articolo 67

I contribuenti, ad eccezione delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei contribuenti di cui all’articolo 34 della presente legge, ad eccezione dei contribuenti in fase di riorganizzazione, pagano l’imposta sul reddito durante l’anno sotto forma di rate mensili, il cui importo è determinato in base al base del reddito imponibile che non comprende plusvalenze e minusvalenze e che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, cioè del periodo d’imposta precedente, e in cui sono riportati i dati importanti per determinare l’importo dell’anticipo versato nel periodo. è indicato anche l’anno in corso.

L’anticipo mensile dell’imposta sugli utili viene pagato entro il 15 del mese per il mese precedente.

Il pagamento degli acconti mensili ai sensi della dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene effettuato per il mese in cui è stata presentata la dichiarazione, a partire dal primo giorno del mese successivo in relazione al mese in cui è stata presentata la dichiarazione.

Fino all’inizio del pagamento anticipato mensile ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il contribuente nell’anno in corso paga l’acconto mensile per l’importo corrispondente al pagamento anticipato mensile dell’ultimo mese del periodo fiscale precedente, e al dall’inizio del pagamento anticipato mensile ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l’importo dell’acconto viene adeguato verso l’alto o verso il basso, in modo che il totale degli anticipi versati dall’inizio dell’anno in corso, cioè dall’inizio del periodo fiscale , vengono riportati all’importo come se fosse stato effettuato il pagamento degli acconti in conformità con la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 3 di questo articolo.

Sull’importo degli acconti mensili che non sono stati versati entro il termine stabilito al paragrafo 2 del presente articolo, il contribuente è tenuto a calcolare e pagare gli interessi, in conformità con la legge che disciplina la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale.

Articolo 68

Se nell’anno in corso si verificano cambiamenti significativi nell’attività del contribuente, una modifica degli strumenti fiscali o altre circostanze che incidono in modo significativo sull’importo dell’anticipo mensile d’imposta, il contribuente può, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 63, comma 1, della presente legge, presentare una dichiarazione dei redditi insieme all’imposta con il bilancio, in cui presenterà i dati relativi alla modifica dell’acconto mensile e ne calcolerà l’importo, entro e non oltre 30 giorni dalla fine del periodo per il quale il saldo fiscale è redatto.

Il contribuente può iniziare a versare l’anticipo ai sensi della dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 del presente articolo per il mese in cui è stata presentata la dichiarazione, a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto al mese in cui è stata presentata la dichiarazione .

Articolo 68a

Un contribuente che non ha l’obbligo di pagare l’imposta sugli utili sotto forma di rate mensili ai sensi di questa legge, paga l’imposta sugli utili per il periodo fiscale entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e del saldo fiscale per quel periodo.

Articolo 69

Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi o se durante la procedura di controllo fiscale viene accertato che la dichiarazione dei redditi è incompleta, contiene dati errati o che vi sono altre carenze e irregolarità importanti per la determinazione del debito fiscale, l’Amministrazione fiscale determina l’imposta l’obbligo per il periodo d’imposta, ovvero l’acconto mensile per l’anno in corso, in conformità con la legge che disciplina la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale.

Articolo 70

Eliminato )

Articolo 70 bis

La decisione sulla dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 40, comma 10 della presente legge sarà presa dall’autorità fiscale competente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a pagare l’imposta determinata dalla decisione dell’autorità fiscale competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro 15 giorni dal giorno in cui la decisione gli è stata consegnata.

Ritenuta fiscale

Articolo 71

Ritenuta alla fonte sui redditi di cui all’art. 40, cpv. 1, 3, 4 e 15 della presente legge, per ciascun contribuente e per ciascun reddito individualmente realizzato o pagato, il contribuente calcola, sospende e versa sui conti prescritti entro tre giorni dal giorno in cui il reddito è realizzato o pagato.

Il reddito di cui al paragrafo 1 di questo articolo è il reddito lordo che una persona giuridica non residente, cioè un contribuente residente, avrebbe guadagnato, cioè riscosso se l’imposta non fosse stata detratta dal reddito guadagnato, cioè pagata reddito.

La dichiarazione dei redditi per la ritenuta d’acconto di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro tre giorni dal giorno del pagamento dei redditi sui quali la ritenuta d’acconto è calcolata e versata ai sensi della presente legge.

La ritenuta d’acconto di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata e versata secondo la normativa vigente alla data di realizzo, ossia di liquidazione del reddito.

Articolo 71a

Se la dichiarazione dei redditi contiene carenze in termini di correttezza formale e accuratezza matematica, l’Amministrazione fiscale informa elettronicamente il richiedente della dichiarazione dei redditi di tali carenze.

La nuova presentazione della dichiarazione dei redditi con le carenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata presentazione di una dichiarazione dei redditi modificata.

La dichiarazione dei redditi si considera presentata quando l’Amministrazione fiscale conferma la correttezza formale e l’esattezza matematica dei dati, attribuisce il numero della dichiarazione, il numero di approvazione per il pagamento dell’importo totale dell’obbligazione su tale base e fornisce tali informazioni alla dichiarazione dei redditi. mittente in formato elettronico.

Arte. 72 e 73*

(Scaduto)

Applicazione della normativa che disciplina la procedura tributaria

Articolo 74

Per quanto riguarda la determinazione, la riscossione e il rimborso delle imposte, i rimedi giuridici, le disposizioni penali e altre questioni non regolate da questa legge, si applicano le disposizioni della legge che regolano la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale.

Arte. 75 e 76

(Eliminato)

Arte. 77-110*

(Scaduto)

Fideiussione

Articolo 111

Il contribuente del reddito garantisce il pagamento della ritenuta d’acconto.

Per gli obblighi fiscali pendenti di una persona giuridica organizzata in forma di società di persone, ciascun membro della società è responsabile in solido con i suoi beni.

Per gli obblighi fiscali pendenti di una persona giuridica organizzata sotto forma di società in accomandita, il socio accomandatario è responsabile in solido e illimitatamente.

Un azionista, cioè un membro di una società a responsabilità limitata che possiede almeno il 50% delle azioni, cioè delle azioni, è responsabile in solido per gli obblighi fiscali non pagati della società affiliata.

Obblighi fiscali ai sensi del par. da 2. a 4. del presente articolo comprendono anche le spese di riscossione coattiva, interessi e sanzioni pecuniarie, nonché le spese del procedimento tributario-penale.

Parte dieci

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 112**

(Scaduto)

Articolo 112a

Nel caso in cui il contribuente ometta di allegare al saldo fiscale la documentazione di cui all’articolo 60, comma 3, della presente legge, cioè la alleghi in forma incompleta, l’autorità fiscale competente emetterà un avviso e gli ordinerà di fare ovvero di integrarlo entro il termine che non può essere inferiore a 30 né superiore a 90 giorni dal giorno della consegna del sollecito.

Articolo 113**

(Scaduto)

Articolo 114*

(Scaduto)

Parte undicesima

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 115

Il contribuente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto all’esenzione fiscale e beneficia dell’art. 42 e 46 della Legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 e 54/99) ha il diritto di avvalersi di tale esenzione fino alla scadenza del termine entro il quale è stata determinata.

Articolo 116

Il procedimento per la determinazione e la riscossione dell’imposta sui redditi delle società per l’anno 2001, avviato ai sensi dell’art. 43 e 60a della Legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 e 54/99) termineranno in conformità con quella legge.

Articolo 117

Il saldo fiscale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sarà redatto secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il saldo delle imposte di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentato entro otto giorni dal termine previsto per la presentazione della determinazione semestrale dei risultati d’impresa.

Articolo 118

Il giorno in cui entrerà in vigore questa legge, la Legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 e 54/99) cessa di avere validità).

Fino all’adozione della normativa secondo le disposizioni della presente legge, si applicano le norme adottate in base alla legge di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 119

La presente legge entrerà in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applicherà dal 1 luglio 2001, ad eccezione dell’articolo 107, che si applicherà dalla data dell’entrata in vigore della legge.

Membro indipendente della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/2002)

Articolo 9[s1]

La presente legge entrerà in vigore l’ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applicherà dal 1° gennaio 2003, ad eccezione dell’articolo 1, che si applicherà dalla data di entrata in vigore in vigore di questa legge.

Membri indipendenti della legge sugli emendamenti alla
legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/2003)

Articolo 5[s2]

Le banche e gli altri organismi finanziari preparano il bilancio fiscale per il 2003 e gli anni successivi ai sensi dell’articolo 2 di questa legge.

Articolo 6[s2]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sugli emendamenti alla
legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/2004)

Articolo 50[s3]

Gli effetti della rettifica del saldo iniziale dei libri contabili dal 1° gennaio 2004, ai fini dell’applicazione dell’IRS in conformità con le norme che disciplinano la contabilità e l’articolo 16 di tale legge, non influiscono sull’obbligo fiscale determinato del contribuente per 2003 e l’importo dell’acconto determinato per l’anno 2004.

Articolo 51[s3]

Il Governo della Repubblica di Serbia regolerà il metodo di determinazione e pagamento degli acconti mensili dell’imposta sul reddito per l’anno 2004 dopo l’entrata in vigore di questa legge.

Articolo 52[s3]

Il credito d’imposta di cui all’articolo 30 di questa legge può essere ottenuto dal contribuente nel 2004 sulla base degli investimenti in immobilizzazioni effettuati in conformità con le disposizioni di tale articolo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 53[s3]

Il contribuente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto e ha iniziato a utilizzare gli sgravi fiscali di cui all’articolo 49 della legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/2001, 80 /2002 e 43/2003), prosegue con l’utilizzo di detta struttura fino alla scadenza del termine di fruizione, alle condizioni prescritte dalle disposizioni di detto articolo.

Articolo 54[s3]

I contribuenti che esercitano il diritto agli incentivi fiscali ai sensi di questa legge non possono essere messi in una posizione meno favorevole in termini di condizioni e termini per l’esercizio di tali diritti a causa di successive modifiche della legge e di altri regolamenti.

Articolo 55[s3]

Il saldo fiscale per l’anno 2004 sarà redatto in conformità alle disposizioni di tale legge.

Articolo 56[s3]

Le disposizioni dell’art. 1-14. e l’art. 16-19. di questa legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004.

Articolo 57[s3]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sugli emendamenti alla
legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 18/2010)

Articolo 71[s4]

Il contribuente che, entro il 31 dicembre 2009, non ha esercitato il diritto all’agevolazione fiscale di cui all’art. 50a e 50b della Legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03 e 84/04), vengono utilizzati gli incentivi fiscali di cui sopra alle condizioni stabilite dalla normativa in vigore dal 1 gennaio 2010.

Articolo 72[s4]

Il contribuente che, fino al 31 dicembre 2009, ha ottenuto il diritto di trasferire la minusvalenza e di trasferire la perdita dall’articolo 30, comma 3 e dall’articolo 32, nonché di trasferire la parte non utilizzata del credito d’imposta dall’articolo 52, comma 4, del la Legge fiscale sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 43/03 e 84/04) e presentati nei dati del saldo fiscale e della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, possono avvalersi di tale diritto fino al termine e secondo le modalità previste dalla medesima legge.

Articolo 73[s4]

Disposizioni dall’art. 3, 18, 30, 53 e 59 della presente legge, il Ministro delle Finanze provvederà entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 74[s4]

Il saldo fiscale per l’anno 2009 sarà redatto secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2009.

Articolo 75[s4]

Secondo le disposizioni di tale legge, l’imposta dovuta sarà determinata, calcolata e pagata a partire dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dall’art. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 47, 52, 58 e 59 della presente legge.

Articolo 76[s4]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 101/2011)

Articolo 13[s5]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2012.

Articolo 14[s5]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e le disposizioni dell’articolo 1, comma 1 della presente legge si applicano dal 1° febbraio 2012.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 119/2012)

Articolo 53[s6]

Il contribuente che, fino al 31 dicembre 2012, ha esercitato il diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 45, 48a, 50a e 50b della Legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10 e 101/11) e sui dati riportati nel saldo dei redditi e nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012, possono avvalersi di tale diritto fino al decorso il termine e secondo le modalità prescritte dalla medesima legge.

Articolo 54[s6]

Un contribuente che, entro il 31 dicembre 2012, non soddisfaceva le condizioni per esercitare il diritto all’incentivo fiscale di cui all’articolo 50a della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/ 02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10 e 101/11), il citato incentivo fiscale viene utilizzato alle condizioni stabilite dalla normativa validi dal 1 gennaio 2013.

Articolo 55[s6]

Disposizioni dall’art. 1, 15, 38 e 42 della presente legge, il Ministro delle finanze emetterà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 56[s6]

Le disposizioni di tale legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2013, e le disposizioni dell’art. 1, 6, 7, 15, 18, 19, 22, 47 e 48 della presente legge si applicano dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

L’anticipo dell’imposta sul reddito delle società per l’anno 2013, determinato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, è determinato e pagato dal contribuente applicando l’aliquota di cui all’articolo 17 della presente legge.

Fino all’inizio del pagamento dell’acconto mensile ai sensi del comma 2 del presente articolo, il contribuente versa l’acconto, a partire da gennaio 2013 fino all’inizio del pagamento dell’acconto determinato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 , nella misura corrispondente all’importo dell’anticipo calcolato per il mese di dicembre 2012, aumentato del 50%.

Articolo 57[s6]

Un contribuente che determina l’imposta per un periodo fiscale diverso dall’anno solare è tenuto ad aumentare del 50% l’anticipo per gennaio 2013 e ogni mese successivo del 2013 fino alla fine del periodo fiscale nel 2013.

Per il periodo d’imposta che inizia nel 2012 e termina nel 2013, il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo presenta il saldo fiscale in conformità con le disposizioni della presente legge, e calcola l’imposta definitiva dovuta applicando l’aliquota fiscale che rappresenta il media ponderata delle aliquote fiscali del 10% e del 15%.

L’aliquota media ponderata di cui al comma 2 del presente articolo si calcola sommando l’importo ottenuto moltiplicando il numero 10 e il numero di mesi del periodo d’imposta durante l’anno solare 2012 con l’importo ottenuto moltiplicando il numero 15 e il numero di mesi del periodo d’imposta durante l’anno solare 2013, quindi dividi l’importo ottenuto per 12 e aggiungi il segno %.

Articolo 58[s6]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 47/2013)

Articolo 20[s7]

Le disposizioni di tale legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2013, e le disposizioni dell’art. 9, 10 e 18 della presente legge si applicano dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

La disposizione dell’articolo 1, comma 4, della presente legge si applica dalla data di entrata in vigore della legge che disciplina l’imposizione con imposta speciale in base alla stazza della nave.

Articolo 21[s7]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2013)

Articolo 3[s8]

Un contribuente che, fino al 31 dicembre 2013, aveva diritto a un incentivo fiscale ai sensi dell’articolo 48 della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. legge, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 e 47/13) e presentati nei dati del saldo fiscale e della dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, possono avvalersi di tale diritto fino al termine e secondo le modalità previste dalla medesima legge.

Articolo 4[s8]

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 gennaio 2014.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 142/2014)

Articolo 20[s9]

Le disposizioni si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta dei contribuenti per i quali la procedura che si svolge secondo la legge che regola la liquidazione, cioè secondo la legge che regola il fallimento, fino alla data di entrata in vigore vigore di questa legge, non è stata completata, cioè conclusa la Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 e 68/14 – altre leggi).

Articolo 21[s9]

Le disposizioni dell’art. 3 e 12 della presente legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014.

Le disposizioni dell’articolo 9, comma Da 7 a 9, gli articoli 18, paragrafo 1 e 19 della presente legge si applicano a partire dal giorno stabilito dalla legge che regola la procedura e l’amministrazione fiscale come giorno a partire dal quale le dichiarazioni dei redditi vengono presentate esclusivamente in formato elettronico.

Articolo 22[s9]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 112/2015)

Articolo 27[s10]

Le disposizioni dell’art. 18, 19, 25 e 26 della presente legge si applicano dal 1 marzo 2016.

Articolo 28[s10]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 113/2017)

Articolo 18[s11]

Un contribuente che, entro il 31 dicembre 2017, non soddisfaceva le condizioni per esercitare il diritto all’esenzione fiscale dall’articolo 50a della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02 , 80/02 – Dott.ssa Legge, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 91/15 – interpretazione autentica e 112/15), l’incentivo fiscale indicato viene utilizzato alle condizioni prescritte da questa legge.

Articolo 19[s11]

Le disposizioni dell’art. 2, 3 e 4 della presente legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta per l’anno 2017.

Le disposizioni dell’art. 9 e 17 della presente legge si applicano dal 1 aprile 2018.

Le disposizioni dell’art. 7 e 16 della presente legge si applicano dal 1 agosto 2018.

Articolo 20[s11]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 95/2018)

Articolo 14[s12]

Disposizioni dell’articolo 10 della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10, 101/ 11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15 e 113/17) si applicano al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite al 31 dicembre 2018, ovvero all’ultimo giorno del periodo d’imposta che inizia nel 2018 , e per le immobilizzazioni classificate nei gruppi II-V al più tardi per il calcolo dell’ammortamento di tali beni con scadenza al 31 dicembre 2028. anno, ovvero l’ultimo giorno del periodo d’imposta che inizia nel 2028.

Se, applicando il comma 1 del presente articolo, il saldo consuntivo per: II gruppo è inferiore al 10%; III gruppo inferiore al 15%; Gruppo IV inferiore al 20% e Gruppo V inferiore al 30%, rispetto al saldo determinato al 31 dicembre 2018, cioè l’ultimo giorno del periodo d’imposta che inizia nel 2018, l’intero saldo del gruppo è riconosciuto come spesa di ammortamento.

Il calcolo dell’ammortamento secondo le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge si applica alle immobilizzazioni acquisite a partire dal 1 gennaio 2019, ovvero dal primo giorno del periodo fiscale che inizia nel 2019.

Articolo 15[s12]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2019, vale a dire per il periodo d’imposta che inizia nel 2019, e le disposizioni dell’articolo 4 di questa legge si applicano dalla data di entrata in vigore della questa legge, ovvero alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2018.

Le disposizioni dell’articolo 5 della presente legge si applicano ai redditi generati sulla base del compenso per l’utilizzo dell’opera dell’autore o oggetto di diritti connessi, che siano stati depositati nel registro dell’autorità competente, a partire dal 1° gennaio 2019.

La disposizione del comma 2 del presente articolo si applica pertanto ai redditi realizzati dal titolare o dal richiedente in relazione all’invenzione, in base alla legge che regola i brevetti.

Articolo 16[s12]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 86/2019)

Articolo 9[s13]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2020, vale a dire per il periodo d’imposta che inizia nel 2020, e le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire nel 2019.

Articolo 10[s13]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 153/2020)

Articolo 10[s14]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2021, cioè per il periodo d’imposta che inizia nel 2021.

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 3 della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della legge che disciplina gli asset digitali.

Articolo 11[s14]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sugli utili delle persone giuridiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 118/2021)

Articolo 2[s15]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2022, cioè per il periodo fiscale che inizia nel 2022.

Articolo 3[s15]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 94/2024)

Articolo 3[s16]

Statuto dall’articolo 63, comma 9 della Legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – ecc. legge, 142/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 e 118/21), si adeguerà alle disposizioni della presente legge entro 30 giorni dalla dalla data di inizio dell’applicazione della presente legge.

Articolo 4[s16]

La presente legge entrerà in vigore l’ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applicherà dal 1° gennaio 2025.