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Bulgaria – Pubblicazione dei bilanci annuali

Pubblicazione dei bilanci annuali

La base per questo sono le disposizioni del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ), in particolare quelle relative all’attività delle società di capitali.

Per quanto riguarda le

  • Società a  Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) – Ai sensi dell’art. 146, comma 1. 4 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)“Il bilancio annuale adottato deve essere depositato presso il registro delle imprese.”
  • Società per azioni – Акционерно дружество (АД) – Ai sensi dell’art.251, comma 2. 4del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)“Il rendiconto finanziario annuale approvato dall’assemblea generale deve essere presentato per la pubblicazione nel registro delle imprese.” 

Su questa base, tutti gli altri requisiti specifici sono regolati dalla Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството). Il capitolo sesto (art. 38) della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) è dedicato alla “Pubblicità dei Bilanci”, il settimo capitolo alle relazioni annuali (artt. da 39 a 47).

Il principio fondamentale adottato dalla Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) è che la pubblicazione dei bilanci previsti a tale scopo avviene mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese (Търговски регистър) presso l’Agenzia del Registro (Агенцията по вписванията).

L’art. 38, comma. 1 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) impone alle imprese di pubblicareil bilancio annuale (годишн финансов отчет), il bilancio consolidato e le relazioni annuali ai sensi del capitolo sette, adottati dall’assemblea generale dei soci o degli azionisti o dall’organismo competente”.

La direzione firma i bilanci annuali e si assume la responsabilità della loro accuratezza.

Prima di poter essere reso pubblico, deve essere approvato, secondo la procedura legale vigente, dai proprietari dell’impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Possono diventare pubblici solo dopo aver accettato i resoconti e i conti presentati loro dalla direzione.

Alla Domanda di pubblicazione dei bilanci annuali (Заявление за обявяване на годишни финансови отчети) è dedicato l‘art. 62а dell’Ordinanza n. 1 sulla tenuta, l’archiviazione e l’accesso al Registro delle imprese e al Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел).

A tale procedura va aggiunto che nei casi previsti dalla legge sulla contabilità, per essere accettati, i bilanci devono essere sottoposti a revisione contabile e corredati delle relative relazioni di revisione.

Una volta che i bilanci annuali sono stati adottati dai proprietari, la garanzia della loro pubblicità viene attuata nel modo seguente:

a) Tutti i commercianti ai sensi della legge commerciale devono richiedere l’iscrizione e presentare per la pubblicazione i bilanci richiesti nel registro commerciale.

b) Anche le persone giuridiche senza scopo di lucro devono presentare domanda di pubblicazione e inserimento nel presente registro, gestito dall’Agenzia del Registro secondo i termini e le condizioni della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro.

c) Tutte le altre aziende dovrebbero farlo tramite una pubblicazione aziendale o via Internet. L’accesso a Internet dovrebbe essere libero e gratuito per almeno tre anni dalla data di pubblicazione.

Il termine per la pubblicazione secondo le modalità sopra indicate è il 30 settembre dell’anno di rendicontazione successivo.

Per le società commerciali registrate in borsa, la Legge sull’offerta pubblica di titoli (Законът за публично предлагане на ценни книжа ) prevede un periodo di 90 giorni dalla fine dell’anno di rendicontazione per la presentazione dei bilanci annuali.

Il  bilancio consolidato (Консолидиран счетоводен баланс), ai sensi della Legge sull’offerta pubblica di titoli (Законът за публично предлагане на ценни книжа ) , deve essere presentato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Ai sensi dell’art. 38, comma. 6 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) , nel caso di un gruppo economico, il bilancio individuale e quello consolidato devono essere presentati per la pubblicazione contestuale.

La pubblicazione del bilancio annuale è considerata regolare solo se accompagnata dalle due seguenti condizioni:

  1. Il testo integrale della relazione di revisione è allegato ai bilanci annuali delle imprese soggette per legge a revisione contabile indipendente. Senza il parere espresso dal revisore contabile iscritto nell’albo, gli utilizzatori delle informazioni finanziarie rendicontate non sarebbero in grado di decidere in quale misura accettarne l’affidabilità. Il revisore contabile abilitato verifica le affermazioni presentate dalla direzione nei bilanci ed esprime in merito il proprio parere professionale indipendente. Comprendere i report di audit non è un compito facile se gli utenti non hanno le conoscenze necessarie per farlo.
  2. È stata fornita la prova dell’accettazione dei bilanci annuali da parte dei proprietari o di un altro organismo autorizzato.

Ai sensi dell‘art. 62а, comma 2, punto 2, dell’Ordinanza n. 1 sulla tenuta, l’archiviazione e l’accesso al Registro delle imprese e al Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел),

  • per le micro, piccole e medie imprese è richiesta solo una dichiarazione del loro rappresentante legale, attestante l’accettazione del bilancio annuale e della relazione annuale sulle attività soggette a pubblicazione secondo il modello allegato n. 3
      1. valore di bilancio delle attività – BGN 900.000;
      2. ricavi netti delle vendite – 1.800.000 BGN;
      3. numero medio del personale nel periodo di riferimento: 10 persone.
      1. valore di bilancio delle attività – BGN 10.000.000;
      2. ricavi netti delle vendite – 20.000.000 BGN;
      3. numero medio del personale per il periodo di riferimento: 50 persone.
      1. valore di bilancio delle attività – BGN 50.000.000;
      2. ricavi netti delle vendite – 100.000.000 BGN;
      3. numero medio del personale per il periodo di riferimento: 250 persone.

DICHIARAZIONE 

ai sensi dell’art. 62a, comma. 2, articolo 2 dell’Ordinanza n. 1 del 2007. per la tenuta, la conservazione e l’accesso al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro

Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………………………………………………………………………….

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……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(nome, cognome, cognome)

(Numero di identificazione personale, numero di identificazione nazionale o data di nascita di un cittadino straniero)………………………………………………………………………

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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

rappresentante legale di ………………………………………………………………………………………………………………..

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(nome dell’impresa)

con UIC/BULSTAT ………………………………………………………………………………………………………………,

sulla base dell’art . 62a, comma. 2, articolo 2 dell’Ordinanza n. 1 del 2007. per la tenuta, la conservazione e l’accesso al registro di commercio e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro in relazione all’art . 38, comma. 1, articolo 1 e 2 della legge sulla contabilità

 

DICHIARO CHE:

L’azienda che rappresento è:

1. microimpresa ai sensi dell’art . 19, comma 1. 2 della legge sulla contabilità ;

2. piccola impresa ai sensi dell’art . 19, comma 1. 3 della legge contabile ;

3. media impresa ai sensi dell’art . 19, comma 1. 4 della legge contabile .

(cancellare ciò che non è necessario)

Il rendiconto finanziario annuale e la relazione annuale sulle attività presentati per la pubblicazione per l’anno …………….. è adottato dall’assemblea generale dei soci o degli azionisti o dall’organo competente ai sensi dell’art. 38, comma. 1 della legge sulla contabilità .

Nel determinare la categoria dell’impresa valgono i requisiti dell’art . 20 della legge sulla contabilità .

Sono consapevole che per eventuali dati falsi da me dichiarati sarò ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 313 del Codice penale .

 

città ……………….. Dichiarante: ……………………….
data: …………….

Ai sensi dell‘art. 62а, comma 2, punto 3, dell’Ordinanza n. 1 sulla tenuta, l’archiviazione e l’accesso al Registro delle imprese e al Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел), per le imprese di medie (art. 19, comma. 4 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството)) e grandi dimensioni (art. 19, comma. 5 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството)) e per quelle di interesse pubblico è obbligatoria la presentazione dei verbali delle Assemblee Generali.

Ai sensi dell‘art. 38, comma. 5 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) impone agli stessi gruppi di imprese altri requisiti, che dovrebbero essere riportati nei verbali dell’assemblea generale.

È prevista un’ipotesi nel caso in cui la società madre sia controllata da una società estera, ma non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato. È tenuta a pubblicare in bulgaro i bilanci consolidati della sua società madre entro tre mesi dalla scadenza per la loro pubblicazione.
Questa ipotesi, a parte il fatto che non è formulata in modo preciso, non copre il caso in cui la società madre estera non sia tenuta a redigere bilanci consolidati secondo la legge locale.

Ai sensi dell’art. 38, comma. 9 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) , l’obbligo di pubblicità dei bilanci annuali e delle relazioni correlate non si applica:

a) Le imprese di bilancio che, in quanto gestori di stanziamenti di bilancio, non sono tenute a pubblicare i propri bilanci annuali.

b) Imprese individuali che non sono soggette a revisione contabile indipendente a causa della presunta mancanza di interesse pubblico nelle loro attività.

c) I commercianti individuali e tutte le altre imprese che non hanno svolto alcuna attività nel periodo di riferimento. Tuttavia, tale circostanza deve essere dichiarata una sola volta, mediante pubblicazione nel registro delle imprese entro il 30 giugno dell’anno successivo. I commercianti individuali che non hanno svolto alcuna attività non devono presentare tale dichiarazione.

La definizione di ” imprese che non hanno svolto attività nel periodo di riferimento” è data nel § 1, punto 30 delle “Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби)”  della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството) . Per essere tali, devono soddisfare contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

1) nel periodo di riferimento non hanno effettuato operazioni ai sensi dell’art. 1, comma. 1 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ);

2) nel periodo di riferimento non si sono verificate le condizioni per la rilevazione dei ricavi in ​​conformità alla legge sulla contabilità e agli standard contabili applicabili;

3) non hanno svolto alcuna attività di investimento, produzione e/o vendita;

4) non aver acquistato beni e servizi allo scopo di ottenere redditi e profitti.

Tale impresa è esentata dalla pubblicazione dei propri bilanci annuali secondo la procedura sopra specificata.

Ciò non esime tuttavia la direzione dell’impresa dall’obbligo di predisporre il proprio rendiconto finanziario annuale ai sensi dell’art. 27 della Legge sulla contabilità (Закона за счетоводството).

È del tutto possibile che vi siano voci di bilancio senza aver effettuato transazioni e realizzato entrate e uscite durante l’anno di rendicontazione.

I bilanci annuali dovrebbero essere conservati per un periodo di 10 anni.

Esiste anche un’agevolazione rivolta alle piccole imprese che non sono soggette a un controllo finanziario indipendente obbligatorio.
Possono pubblicare almeno il bilancio e la relativa nota integrativa. Questa agevolazione dovrebbe applicarsi anche alle microimprese che non sono soggette a revisione contabile obbligatoria, ma sono tenute a redigere un bilancio e un rendiconto economico. Potrebbe verificarsi una contraddizione con questa norma giuridica qualora una micro o piccola impresa applichi i Principi Contabili Internazionali adottati per l’applicazione nell’Unione Europea. Tali standard non consentono la redazione di alcun rendiconto finanziario diverso da quello completo. Tale ipotesi non è contemplata dalla legge contabile.

La legge sulla contabilità prevede una misura di protezione per le imprese a causa dei ritardi talvolta riscontrati nelle procedure presso l’Agenzia del Registro (Агенцията по вписванията).

Si riferisce ai casi in cui è stata richiesta la pubblicazione entro il termine stabilito, ma è stato disdetto a causa della necessità di eliminare determinati difetti. Se in tal caso l’impresa presenta una nuova richiesta di pubblicazione entro 14 giorni, si presume che il termine di legge sia stato rispettato.

Il controllo sugli obblighi di pubblicità dei bilanci annuali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) .

Per esercitare il controllo sull’obbligo di pubblicità, la legge sulla contabilità obbliga l’Agenzia del Registro (Агенцията по вписванията) a presentare in formato elettronico all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , entro il 31 ottobre dell’anno in corso, un elenco delle imprese che non hanno dichiarato i bilanci annuali richiesti per l’anno precedente.

Pertanto, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , entro due mesi dal ricevimento degli elenchi, dovrà adottare le misure necessarie per effettuare controlli e individuare eventuali violazioni degli obblighi di pubblicità da parte delle imprese.

Ai dirigenti delle imprese vengono inflitte sanzioni pecuniarie e agli stessi sanzioni patrimoniali pari allo 0,1% – 0,5% del valore dei ricavi netti delle vendite del periodo di riferimento.

Come in altri casi di violazioni della legge sulla contabilità, in caso di violazioni ripetute la multa e la sanzione patrimoniale vengono raddoppiate.

Bulgaria – Cooperative

Le cooperative in Bulgaria sono regolamentate dalla Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ) .

Un’eccezione è la cooperativa di edilizia e costruzione (жилищно-строителната кооперация (ЖСК)), la cui regolamentazione è contenuta nella legge sulle cooperative di costruzione di alloggi (Закона за жилищностроителните кооперации). Le norme che regolano le cooperative di mutue assicuratrici (взаимозастрахователните кооперации) sono contenute anche nel Codice delle Assicurazioni ( Кодекса на застраховането) .

La Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ) stabilisce che una cooperativa è un’associazione di almeno 7 persone capaci (Ai sensi dell’Art. 2 della Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ): Una cooperativa può essere costituita da almeno sette persone giuridiche capaci che prendono una decisione in un’assemblea costituente), con capitale variabile e un numero variabile di soci, che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali.

Ai sensi dell’Art. 1 della Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ): La cooperativa è un’associazione di persone fisiche con capitale variabile e un numero variabile di soci che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali. La cooperativa è una persona giuridica.

Quindi la cooperativa è una persona giuridica. Come le società commerciali e le associazioni senza scopo di lucro, una cooperativa è una persona giuridica societaria. A differenza di queste, però, solo le persone fisiche, e non le persone giuridiche, possono essere soci di una cooperativa, vale a dire: La cooperativa è solo un’entità giuridica primaria. La cooperativa nasce dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Costituzione di una cooperativa

Per costituire una cooperativa è necessaria un’assemblea costitutiva.

Nell’assemblea costitutiva, i fondatori eleggono tra loro a maggioranza semplice un presidente e un segretario dell’assemblea, che la presiedono.

Successivamente, si procede all’approvazione all’unanimità dello statuto, che deve specificare la denominazione, la sede legale, l’indirizzo della direzione, l’ambito di attività, i diritti e gli obblighi dei soci, la distribuzione degli utili, l’entità dei contributi, ecc. La legge ha un contenuto obbligatorio e uno facoltativo, una parte del contenuto obbligatorio è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese .

Il passo successivo è l’elezione del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza, che deve essere effettuata all’unanimità. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente.

È il presidente che deve presentare i documenti di registrazione. L’iscrizione nel Registro delle Imprese viene pubblicata nella ” Gazzetta Ufficiale “.

La cooperativa deve iniziare a operare entro un anno dalla sua registrazione, altrimenti un pubblico ministero può chiedere al tribunale di cancellarla dal registro.

Fino alla sua registrazione, potrà svolgere attività commerciale tramite i suoi fondatori. Le transazioni vengono concluse dai fondatori e le loro conseguenze vengono trasferite alla cooperativa dopo la sua registrazione. In caso contrario, i fondatori sono responsabili solidalmente.

Membri

L’adesione avviene in due modi: quando la persona è un fondatore o aderisce dopo la registrazione della cooperativa. L’adesione ad una cooperativa costituita avviene compilando una domanda al consiglio di amministrazione. La domanda è soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea generale. Un candidato membro non può essere accettato se non previa approvazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea generale. Dopo che la persona è stata approvata come membro, sorgono i suoi diritti e obblighi in quanto membro della cooperativa.

I diritti e gli obblighi si dividono in revocabili e irrevocabili, legali e statutari, patrimoniali e non patrimoniali.

Diritti

  • diritto al dividendo  – il diritto patrimoniale più importante, revocabile (per decisione dell’assemblea generale, un dividendo non può essere distribuito)
  • Il diritto di voto è il diritto non patrimoniale più importante. Dà diritto al titolare di partecipare al voto nell’assemblea generale
  • il diritto di beneficiare delle attività della cooperativa – un diritto irrevocabile, ma il cooperatore può rinunciarvi
  • diritto di gestione – il cooperatore può partecipare alle riunioni dell’assemblea generale, prendere la parola, fare proposte
  • diritto all’informazione   include la possibilità di porre domande al consiglio di amministrazione e ai suoi membri, di esaminare i libri contabili e di essere informati sull’andamento degli affari della cooperativa
  • diritto a una quota di proprietà al momento della cessazione dell’iscrizione
  • diritto all’assicurazione sociale e sanitaria

Obblighi

  • obbligo di rispettare lo statuto
  • obblighi di versamento dei contributi specificati nello statuto – deriva dall’obbligo di rispettare lo statuto
  • obbligo di assistere e cooperare
  • obbligo di conformarsi alle decisioni degli organi di gestione
  • obbligo di partecipazione personale alle attività della cooperativa, ecc. definito nello statuto o nella legge

Gestione

La cooperativa è dotata di tre gruppi di organi di governo: obbligatorio, facoltativo e liberamente determinato. Tra quelli obbligatori ci sono: l’assemblea generale, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di amministrazione e il presidente. Il direttore esecutivo è designato come organo di gestione facoltativo. Quelli più genericamente definiti sono commissioni, comitati, ecc.

L’Assemblea Generale

Si tratta di un’autorità suprema le cui competenze possono essere suddivise in tre gruppi.

  • competenza giuridica
  • competenza statutaria – tramite lo statuto è possibile ampliare la competenza dell’assemblea generale a scapito di altri organi, ma ciò può essere fatto solo fino a un certo punto. I poteri che la legge espressamente attribuisce ad altri organi di governo non possono essere revocati.
  • competenza residua – tutte le questioni che non sono delegate ad altri organi dalla legge o dallo statuto rientrano nell’ambito dei poteri dell’assemblea generale

All’assemblea generale partecipano tutti i soci della cooperativa. Prende decisioni su questioni di importanza duratura per la cooperativa: cessione di beni immobili , scioglimento con trasformazione e liquidazione , partecipazione a unioni cooperative , costituzione di imprese cooperative , modifica e integrazione degli statuti, ecc.

L’assemblea generale viene convocata una volta all’anno e possono essere tenute riunioni straordinarie, il cui numero è illimitato. Viene convocata in seduta plenaria dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, su iniziativa del consiglio di controllo, del direttore esecutivo, del consiglio di amministrazione dell’unione cooperativa con 1/3 dei cooperatori. Se il consiglio di amministrazione non convoca l’assemblea generale, a farlo è il consiglio di controllo. A tal fine viene inviato un invito secondo le modalità previste dallo statuto, che deve contenere l’ordine del giorno. Una decisione su una questione non inclusa nell’ordine del giorno non è valida se non partecipano alla riunione tutti i membri e non hanno obiezioni. Affinché le deliberazioni dell’assemblea generale siano valide è necessaria la partecipazione di almeno la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa e, in caso di modifica dello statuto, trasformazione e liquidazione, di 2/3 dei soci. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice con voto palese, a meno che lo statuto non disponga diversamente, ad esempio 2/3 o l’unanimità. Ogni membro della cooperativa ha un solo voto.

Consiglio di Amministrazione

Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto dai fondatori, i successivi dall’assemblea generale dei soci della cooperativa. La sua carica ha una durata di 4 anni e non può essere modificata dallo statuto o da una decisione dell’Assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione è subordinato all’Assemblea Generale. In caso di dimissioni, espulsione o decesso di un membro del consiglio direttivo, l’assemblea generale elegge un’altra persona che svolga le sue funzioni per il periodo di tempo rimanente. I suoi membri non possono essere meno di tre, anche se non esiste un numero stabilito dalla legge. Secondo la legge, il loro numero deve essere determinato dall’assemblea generale, ma è prassi comune specificarlo nello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di 1/3 dei suoi membri o del Consiglio di Sorveglianza. I suoi membri hanno la responsabilità materiale e organizzativa. La responsabilità materiale si riferisce al fatto che i soci devono risarcire tutti i danni causati alla cooperativa durante la loro gestione. La responsabilità organizzativa si riduce alla possibilità di revocare in qualsiasi momento i membri del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò debba avvenire nei termini di legge. I poteri del consiglio sono limitati all’esecuzione della gestione operativa della cooperativa: rimozione temporanea dei soci della cooperativa, nomina di un direttore esecutivo, comitati e altri organi, convocazione dell’assemblea generale, sospensione dell’attuazione delle decisioni del direttore esecutivo e del presidente, costituzione di un’impresa cooperativa e rappresentanza della cooperativa in caso di partecipazione a un’unione cooperativa , presentazione all’assemblea generale di una relazione sulle attività annuali, sul bilancio e sulla distribuzione del reddito annuale della cooperativa, ecc.

Presidente

Viene eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e deve essere socio della cooperativa. Esistono altri requisiti per il presidente di una cooperativa di mutua assicurazione, come ad esempio un’istruzione economica superiore e un’esperienza nel settore assicurativo .

Deve essere maggiorenne e non essere sotto tutela . Il suo nome e il suo numero di identificazione personale sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese; egli deve inoltre presentare un campione della sua firma.

Comitato di controllo

Svolge attività di controllo senza incidere sulla supremazia dell’assemblea generale. Svolge inoltre alcune funzioni gestionali, come la convocazione dell’assemblea generale e del consiglio di amministrazione.

Monitora le attività della cooperativa e il controllo viene effettuato in due direzioni: rispetto delle normative e degli statuti e tutela della proprietà della cooperativa . Nell’adempimento di tali compiti, i membri del Consiglio di sorveglianza partecipano alle riunioni del Consiglio di gestione e hanno voto consultivo.

La Corte costituzionale esprime un parere sulla relazione e sul bilancio presentati dal consiglio di amministrazione, convoca l’assemblea generale e il consiglio di amministrazione e chiede al tribunale l’annullamento delle decisioni dell’assemblea generale nel caso in cui siano in contrasto con la legge o lo statuto.

La competenza della Corte costituzionale può essere ampliata tramite legge, ma non limitata.

Direttore esecutivo

Può essere eletto dal consiglio di amministrazione solo se questa possibilità è prevista dallo statuto. Non è necessario che sia membro del Consiglio di Amministrazione o della cooperativa. In pratica, il direttore esecutivo assume gran parte delle funzioni del presidente e gestisce le operazioni correnti della cooperativa e le sue attività. Nella nomina di un direttore esecutivo, il presidente mantiene solo 3 poteri: convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, rappresenta la cooperativa nelle procedure di registrazione in caso di modifica delle circostanze registrate, nonché nella gestione dell’unione cooperativa di cui è membro.

Impresa cooperativa

Il quadro giuridico dell’impresa cooperativa in Bulgaria è contenuto nella Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ) I, che può essere definita speciale rispetto al quadro previsto dal Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))  .

Un’impresa cooperativa (come suggerisce il nome) può essere costituita solo da una cooperativa .

Ogni cooperativa, per svolgere attività economiche, può costituire

  • imprese cooperative ( кооперативни предприятия )
    • Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) 
    •  o Società per azioni unipersonale, Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
  • oppure imprese intercooperative (междукооперативни предприятия) con altre cooperative
    • Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) o
    • Società per azioni – Акционерно дружество (АД)

Per costituire un’impresa cooperativa sono necessarie, nell’ordine, le deliberazioni dell’assemblea generale e una delibera del consiglio di amministrazione. L’assemblea generale delibera sulla costituzione di una cooperativa e ne determina il capitale. Tramite lo statuto, la competenza dell’assemblea generale può essere ampliata, ad esempio, può determinare l’ambito di attività, la sede legale e l’indirizzo della direzione, della società , ecc. a spese del consiglio di amministrazione. Ma lo statuto non può escludere del tutto la partecipazione del consiglio di amministrazione alla costituzione dell’impresa. È l’organismo che compie gli atti di fatto e di diritto per la sua costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla denominazione dell’impresa, alla sua sede legale e all’indirizzo della direzione, all’ambito di attività, adotta uno statuto (in questo caso, un contratto di partnership, che nel caso di una Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) è di natura unilaterale), ecc. Tali poteri possono essere delegati all’assemblea generale tramite lo statuto della cooperativa, ma il Consiglio di Amministrazione non può essere completamente escluso dalla partecipazione alla costituzione.

Dopo l’adozione dell’atto costitutivo e la nomina del primo amministratore, la società viene iscritta nel Registro delle Imprese, secondo la procedura generale prevista per tutti i commercianti . Queste azioni sono solitamente svolte dal presidente del consiglio di amministrazione. Dal momento della registrazione, l’impresa cooperativa è soggetta al regime generale per una Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) o Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)  previsto dalla Legge commerciale. 

 

 

Bulgaria – Legge sulle Cooperative

Bulgaria

Legge sulle Cooperative (ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ)

113 del 28 dicembre 1999. , modificare. SG. NO. 92 del 10 novembre 2000. , modificare. SG. NO. 98 del 16 novembre 2001. , modificare. SG. NO. 13 dell’11 febbraio 2003 , modificare. SG. NO. 102 del 20 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 105 del 29 dicembre 2005. , modificare. SG. NO. 33 del 21 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 34 del 25 aprile 2006. , modificare. SG. NO. 105 del 22 dicembre 2006. , modificare. SG. NO. 41 del 22 maggio 2007. , modificare. SG. NO. 104 dell’11 dicembre 2007. , modificare. SG. NO. 43 del 29 aprile 2008. , modificare. SG. NO. 91 del 14 novembre 2017. , aggiungere. SG. NO. 27 del 27 marzo 2018 , modificare. SG. NO. 42 del 22 maggio 2018.

Capitolo uno.
DISPOSIZIONI GENERALI

Definizione

Art. 1. (Integrato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) La cooperativa è un’associazione di persone fisiche con capitale variabile e un numero variabile di soci che, attraverso l’assistenza reciproca e la cooperazione, svolgono attività commerciali per soddisfare i propri interessi economici, sociali e culturali. La cooperativa è una persona giuridica.

Sostegno e incoraggiamento dello Stato

Art. 1a. (Novità – SG, n. 13 del 2003) Lo Stato può sostenere e incoraggiare le cooperative nelle loro attività alle condizioni e secondo la procedura specificate nelle leggi speciali pertinenti.

Capitolo due.
COOPERAZIONI

Sezione I.
Istituzione

Ordine di stabilimento

Art. 2. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Una cooperativa può essere costituita da almeno sette persone giuridiche capaci che prendono una decisione in un’assemblea costituente. L’assemblea costituente adotta lo statuto ed elegge il presidente della cooperativa, un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza.

(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(3) L’atto costitutivo della cooperativa regola:

  1. la denominazione, la sede legale, l’indirizzo della direzione e l’oggetto dell’attività;
  2. le condizioni per l’accettazione dei soci, i loro diritti e obblighi;
  3. (modificato – SG, n. 13 del 2003) gli organi della cooperativa e i loro diritti e obblighi;
  4. l’ordine delle decisioni;
  5. l’ammontare dei conferimenti iniziali e azionari;

5a. (nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 43 del 2008) la procedura per la concessione di terreni agricoli per la coltivazione e di terreni del fondo forestale per l’uso dopo il coordinamento con la forestale statale competente;

  1. l’ordine di distribuzione degli utili e delle perdite;
  2. le tipologie di fondi e dividendi e il metodo di determinazione del loro importo;
  3. la procedura per la dismissione dei beni della cooperativa;
  4. i motivi e la procedura per la cessazione dell’iscrizione.

(4) Lo statuto può regolare i rapporti di lavoro e assicurativi tra le cooperative socie e la cooperativa in conformità alla legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.

(5) La legge può disciplinare anche altre materie, nella misura in cui non siano regolate dalla legge.

(6) Il verbale dell’assemblea costitutiva della cooperativa e lo statuto devono essere firmati dai fondatori.

Registrazione

Art. 3. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa viene iscritta nel registro delle imprese su richiesta del consiglio di amministrazione, alla quale devono essere allegati:

  1. copie del verbale dell’assemblea costitutiva e dello statuto;
  2. esemplari autenticati delle firme delle persone che rappresentano la cooperativa;
  3. (modificato – SG, n. 13 del 2003) dichiarazioni del presidente della cooperativa e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo che non sono privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilità materiale, nonché che non sono sposati tra loro o imparentati in linea retta e non sono fratelli e sorelle;
  4. (integrato – SG, n. 13 del 2003) certificato del casellario giudiziale del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I dati di cui all’art. 2, comma 2. 3, articolo 1 e 3 (solo le autorità), nonché:

  1. (modificato – SG, n. 13 del 2003) il nome e il numero uniforme di registrazione civile del presidente della cooperativa;
  2. l’ammontare della responsabilità dei soci della cooperativa oltre i loro conferimenti azionari, quando tale responsabilità è prevista dallo statuto;
  3. (nuovo – SG, n. 27 del 2018) i dati identificativi dei titolari effettivi e i dati delle persone giuridiche o delle altre persone giuridiche attraverso le quali viene esercitato direttamente o indirettamente il controllo, in conformità con i requisiti della Legge sulle misure antiriciclaggio .

(3) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) In caso di fusione o acquisizione di cooperative, la nuova cooperativa o le modifiche di cui all’art. 37, comma. 1 verrà iscritto nel registro delle imprese dietro presentazione della relativa autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la tutela della concorrenza, quando il suo rilascio è obbligatorio, ai sensi della Legge sulla tutela della concorrenza .

(4) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa è tenuto a chiedere l’iscrizione nel registro delle modifiche delle circostanze soggette a iscrizione, entro 14 giorni dalla decisione dell’assemblea generale.

Evento

Art. 4. (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La cooperativa nasce dal giorno dell’iscrizione nel registro commerciale .

Art. 5. La cooperativa che non inizia l’attività entro un anno dalla sua registrazione viene sciolta o cancellata, se non ha patrimonio, dal tribunale su richiesta del pubblico ministero.

Azioni fino al verificarsi

Art. 6. Gli atti compiuti in nome della cooperativa fino al giorno della sua costituzione fanno sorgere diritti e obblighi per la stessa se sono compiuti dai fondatori o da persone da loro autorizzate. Se la cooperativa non è registrata, i fondatori rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.

Sezione II.
Appartenenza, diritti e obblighi

Iscrizione

Art. 7. (1) Possono aderire alla cooperativa le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni, non siano sottoposte a tutela legale completa e concordino con i suoi statuti. I minorenni e le persone sottoposte a tutela limitata possono diventare membri di una cooperativa previo consenso scritto di un genitore o di un tutore.

(2) Una persona può essere socio di più cooperative.

Accettazione di nuovi membri

Art. 8. (1) Un nuovo membro di una cooperativa è ammesso su domanda scritta della persona con decisione del consiglio di amministrazione. La domanda viene esaminata nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla sua ricezione. In via eccezionale, la delibera potrà essere esaminata anche nella seconda seduta, qualora la prima seduta abbia avuto luogo prima che siano trascorsi 14 giorni dal suo ricevimento.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) L’adesione alla cooperativa nasce dalla decisione del consiglio di amministrazione. È soggetto all’approvazione dell’assemblea generale e viene esaminato nella riunione successiva come primo punto all’ordine del giorno. Un candidato a membro non ha diritto di voto. Se la decisione non viene approvata, la qualità di socio decade a partire dal giorno della decisione dell’assemblea generale.

(3) L’annullamento del rifiuto del consiglio di amministrazione di accettare un nuovo membro può essere richiesto dall’assemblea generale entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di revoca del rifiuto, il candidato si considera accettato a partire dal giorno della decisione dell’assemblea generale.

(4) (Modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) Quando il termine di cui al comma 1. 3 o se il rifiuto è confermato dall’assemblea generale, una nuova domanda di adesione può essere presentata al più presto dopo 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 3, rispettivamente a partire dalla data di tenuta dell’assemblea generale.

(5) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) I soci ammessi devono essere iscritti nel libro dei soci della cooperativa, che deve contenere il nome e l’indirizzo del socio, le date di origine e di cessazione della sua appartenenza, i motivi della cessazione, nonché il tipo e l’importo dei contributi e la data del loro pagamento.

Diritti dei membri

Art. 9. (1) Il socio della cooperativa ha diritto:

  1. partecipare e trarre beneficio dalle sue attività;
  2. partecipare e votare all’assemblea generale della cooperativa personalmente o tramite persona da lui delegata;
  3. (integrato – SG, n. 13 del 2003) essere eletti nei suoi organi e negli organi delle unioni cooperative;
  4. (integrato – SG, n. 41 del 2007) chiedere ai propri organi informazioni sull’attuazione delle decisioni adottate e chiedere informazioni su questioni che riguardano i suoi interessi, nonché gli interessi della cooperativa;
  5. chiedere l’annullamento delle decisioni e degli atti illegittimi, incostituzionali e scorretti dei suoi organi;
  6. ricevere dividendi;
  7. (modificato – SG, n. 13 del 2003) di ricevere la propria quota di contribuzione al momento della cessazione della qualità di socio ai sensi dell’art. 14 ;
  8. (modificato – SG, n. 41 del 2007) dell’assicurazione sociale e sanitaria secondo una legge separata;
  9. (modificato – SG, n. 41 del 2007) accesso per le consultazioni al libro di registrazione delle cooperative.

(2) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Una cooperativa il cui oggetto di attività è la produzione di beni e la fornitura di servizi può fornire lavoro a un socio della cooperativa nell’ambito di un rapporto di lavoro con la cooperativa.

(3) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) Un membro della cooperativa che ha messo a disposizione un terreno agricolo e/o forestale per l’uso mediante contratto:

  1. mantiene la proprietà del terreno entro i confini reali;
  2. riceve una rendita;
  3. riceve una parte del canone in natura come prodotto agricolo, se ciò è previsto nel contratto con la cooperativa.

Obblighi dei soci

Art. 10. (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa è tenuto a:

  1. rispetta lo statuto della cooperativa;
  2. dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della cooperativa;
  3. effettua le azioni e gli altri conferimenti previsti dallo statuto;
  4. contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.

(2) I minorenni e i soci della cooperativa sottoposti a tutela limitata devono effettuare i contributi stabiliti dallo statuto con il consenso di un genitore o di un tutore.

Disciplina

Art. 11. (1) Può essere emesso un avviso e un avvertimento di esclusione in caso di inadempimento degli obblighi del socio della cooperativa.

(2) La comunicazione e l’ammonizione per l’esclusione sono effettuate dal consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dallo statuto della cooperativa.

Cessazione dell’iscrizione

Art. 12. (1) La qualità di socio della cooperativa cessa nei casi di:

  1. uscita dalla cooperativa;
  2. spegnimento;
  3. morte.

(2) La qualità di socio si perde anche con la cessazione della cooperativa, salvo i casi di riorganizzazione.

(3) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) L’uscita dalla cooperativa deve essere effettuata con un preavviso scritto di un mese al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.

Escludendo i membri

Art. 13. (1) Il socio della cooperativa può essere escluso dall’assemblea generale quando viola la legge, lo statuto o le decisioni dei suoi organi.

(2) Fino alla convocazione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione della cooperativa può revocare un socio alle condizioni e secondo la procedura specificate nello statuto della cooperativa. Il socio della cooperativa viene invitato per iscritto a presenziare alle decisioni.

(3) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale esamina come primo punto all’ordine del giorno la decisione del consiglio di amministrazione di escludere una cooperativa socia. La persona proposta per l’esclusione può fornire spiegazioni scritte o orali all’assemblea generale. Non ha votato nella decisione di espellerlo.

Conseguenze sulla proprietà

Art. 14. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Gli ex soci della cooperativa o i loro eredi hanno diritto alla quota versata, ai contributi aggiuntivi e mirati, aggiornati secondo la procedura regolamentare stabilita, al dividendo dovuto, nonché ai prestiti concessi alla cooperativa secondo la procedura dell’art . 31, comma. 6 , compresi gli interessi maturati. I contributi, i dividendi, i prestiti e gli interessi vengono versati agli ex cooperatori o ai loro eredi dopo l’accettazione del rendiconto finanziario annuale e se hanno saldato tutti i loro obblighi nei confronti della cooperativa. In caso di debiti in essere, è possibile effettuare una compensazione con i relativi crediti.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Il termine di prescrizione per la riscossione del conferimento azionario è di 5 anni, e per la riscossione del dividendo è di 3 anni.

Sezione III.

Organi della cooperativa

Assemblea generale. Composizione e poteri

Art. 15. (1) L’assemblea generale della cooperativa è composta da tutti i suoi soci. Può essere sostituita da un’assemblea di delegati eletti secondo la norma di rappresentanza specificata nello statuto, quando la sua composizione sia superiore a 200 membri, e in tal caso il numero dei delegati non può essere inferiore a 70.

(2) L’assemblea dei delegati ha tutti i diritti dell’assemblea generale.

(3) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) I rappresentanti autorizzati ai sensi del par. 1 eserciteranno il loro mandato fino al giorno dell’elezione dei delegati per la successiva assemblea ordinaria della cooperativa.

(4) (Precedente paragrafo 3 – SG, n. 13 del 2003) L’Assemblea generale:

  1. adotta, modifica ed integra gli statuti;
  2. (integrato – SG, n. 13 del 2003) determina il numero dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo e li elegge e li revoca mediante scrutinio segreto;

2a. (nuovo – SG, numero 13 del 2003) elegge e revoca il presidente della cooperativa;

2b. (nuovo – SG, numero 13 del 2003) elegge i rappresentanti per l’assemblea generale dell’unione cooperativa di cui la cooperativa è membro;

  1. (modificato – SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001, modificato – SG, n. 105 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) nominare un revisore dei conti registrato quando il bilancio annuale della cooperativa è soggetto a revisione contabile indipendente ai sensi della legge sulla contabilità ;
  2. (modificato – SG, n. 13 del 2003) dà il consenso alla conclusione di un contratto con i procuratori;
  3. (modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di amministrazione sull’attività annuale, adotta il rendiconto finanziario annuale della cooperativa e la relazione di revisione contabile e la distribuzione degli utili dopo aver ascoltato la conclusione del consiglio di controllo;
  4. (modificato – SG, n. 41 del 2007) approva la relazione del consiglio di controllo;
  5. decide in merito all’adesione e alla cessazione dell’adesione alle cooperative e alle società commerciali;
  6. (modificato – SG, n. 13 del 2003) approva le linee guida fondamentali per lo sviluppo delle attività della cooperativa;

8a. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) determina i fondi per le attività del consiglio di controllo della cooperativa;

  1. condona gli obblighi pecuniari nei confronti della cooperativa e ne rinvia o riprogramma l’esecuzione;
  2. (modificato – SG, n. 41 del 2007) decide in merito all’acquisizione e alla cessione di beni immobili e dei diritti reali sugli stessi;
  3. approva la decisione del Consiglio di Amministrazione di ammettere nuovi membri;
  4. esclude i membri;
  5. decide di raccogliere contributi monetari aggiuntivi e mirati dai membri;
  6. annulla le decisioni e gli atti degli altri organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o lo statuto o siano errati;
  7. decide a scrutinio segreto sui risultati delle revisioni contabili della cooperativa e ne chiede conto ai colpevoli;
  8. delibera sulla riorganizzazione e sullo scioglimento della cooperativa e sulla sua dichiarazione di liquidazione;
  9. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) esonera dalla responsabilità il presidente della cooperativa e i membri del consiglio di amministrazione e di controllo;
  10. (nuovo – SG, n. 13 del 2003, modificato e integrato – SG, n. 41 del 2007) elegge una commissione per le attività sociali nelle cooperative di lavoro e produzione, che svolge anche le funzioni di comitato (gruppo) sulle condizioni di lavoro; La sua composizione è elaborata in conformità alle disposizioni della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro .

(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Lo statuto può anche prevedere l’elezione da parte dell’assemblea generale secondo la procedura del comma 1. 4, articolo 2 dei finalisti per ricoprire la composizione del consiglio di amministrazione e controllo della cooperativa.

(6) (Precedente comma 4 – SG, n. 13 del 2003) L’assemblea generale discute e delibera su tutti gli argomenti inerenti alla cooperativa e alle sue attività, anche quando la legge o lo statuto non lo prevedano espressamente.

Convocazione

Art. 16. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) L’assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione mediante invito scritto, pubblicato secondo le modalità previste dallo statuto, almeno 14 giorni prima della data della sua riunione. L’invito deve specificare gli argomenti da discutere, nonché il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la riunione. Non può prendere decisioni su argomenti non compresi nell’invito, salvo la convocazione di un’altra assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione garantisce a tutti i membri dell’assemblea generale l’accesso ai materiali oggetto di discussione.

(2) L’assemblea generale può prendere decisioni su argomenti non compresi nell’invito se tutti i soci (delegati) vi partecipano e sono d’accordo. Tali questioni devono essere inserite nell’ordine del giorno all’inizio della riunione.

(3) L’assemblea generale è convocata:

  1. periodicamente – una volta all’anno, entro la fine di aprile, momento in cui vengono rendicontate le attività della cooperativa relative all’anno precedente;
  2. straordinaria – su decisione del consiglio di gestione, nonché su richiesta del consiglio di controllo, di un terzo dei soci della cooperativa o dei loro delegati, del presidente della cooperativa o del consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è socia, indirizzata al consiglio di gestione entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta.

(4) Se il consiglio di amministrazione non convoca l’assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, 3, articolo 2, è convocata dal consiglio di controllo, da un terzo dei soci della cooperativa, dal presidente della cooperativa o dal consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è socia.

(5) I rappresentanti delle unioni cooperative possono partecipare all’assemblea generale con diritto di voto consultivo.

Quorum

Art. 17. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale è legittima e può deliberare se sono presenti più della metà dei soci (per delega), e per la modifica o l’integrazione dello statuto, per la ristrutturazione e la liquidazione della cooperativa, per l’elezione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo e per l’acquisto e la cessione di immobili e diritti reali sugli stessi – se sono presenti più di due terzi dei soci (per delega).

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Se non si presenta il numero richiesto di membri, la riunione si tiene un’ora dopo, indipendentemente dal numero dei presenti.

Il processo decisionale

Art. 18. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le decisioni dell’assemblea generale sono prese a maggioranza di più della metà dei soci o dei delegati presenti ai sensi dell’art. 17 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dallo statuto.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) Le decisioni di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 9, 10, 13 e 16 sono adottate a maggioranza di due terzi dei presenti, ai sensi dell’art. 17 .

(3) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Quando, in seguito all’adozione di una decisione ai sensi dell’art. 15, comma 1. 4, articolo 2a. Se nessuno dei candidati ha ricevuto la maggioranza richiesta, si terrà una nuova elezione tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Nelle nuove elezioni, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti sarà considerato presidente.

(4) (Precedente paragrafo 3, modificato – SG, n. 41 del 2007) Il voto nell’assemblea generale è palese. Lo statuto può prevedere il voto segreto su determinate questioni. L’Assemblea generale può decidere di votare su una determinata questione mediante scrutinio segreto.

(5) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, precedente paragrafo 4 – SG, n. 41 del 2007) Per ogni seduta dell’assemblea generale deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal verbalizzante. Il presidente della cooperativa è responsabile della tenuta periodica del libro dei verbali delle riunioni dell’assemblea generale. Le decisioni prese devono essere verbalizzate e lette al termine della riunione.

Diritto di voto

Art. 19. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Indipendentemente dall’ammontare dei conferimenti azionari, ogni socio ha diritto a un voto. Lo statuto della cooperativa può prevedere che un socio della cooperativa possa rappresentare fino a tre soci della cooperativa nell’assemblea generale sulla base di una procura scritta.

Consiglio di amministrazione. Composizione

Art. 20. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione sono eletti tra i soci della cooperativa per un mandato di 4 anni. Lo statuto della cooperativa stabilisce il numero di mandati per i quali un socio può ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Le persone che: non possono essere elette come presidente e membri del consiglio di amministrazione:

  1. hanno meno di 18 anni e sono sottoposti a tutela;
  2. siano privati del diritto di ricoprire una posizione dirigenziale, di rendicontazione o di responsabilità materiale;
  3. sono coniugati, imparentati o fratelli con un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;
  4. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono stati esclusi dalla composizione del consiglio di amministrazione a causa della sistematica inadempienza nell’adempimento delle loro funzioni;
  5. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono sottoposti a procedura concorsuale o sono debitori, commercianti individuali o soci di società in nome collettivo, i cui diritti non sono stati ripristinati e che sono stati dichiarati falliti;
  6. (nuovo – SG, n. 13 del 2003) sono stati condannati per reati intenzionali di natura generale e non sono stati riabilitati.

(3) (Abrogato – SG, n. 41 del 2007)

(4) (Modificato e integrato – SG, n. 13 del 2003) In caso di dimissioni o morte di membri del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio è completata dai sostituti eletti, fatti salvi i requisiti del comma 1. 2. I nuovi membri restano in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, abrogato – SG, n. 41 del 2007)

Poteri

Art. 21. (1) Il Consiglio di Amministrazione esegue le decisioni dell’assemblea generale e dirige l’attività della cooperativa. Svolge inoltre altre funzioni definite dalla legge e dallo statuto. Il consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea generale sulle sue attività.

(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003, nuovo – SG, n. 41 del 2007) È richiesta una decisione preventiva del consiglio di amministrazione per:

  1. contratto di prestito con terzi e prestazione di garanzie a favore di terzi;
  2. un accordo giudiziale o extragiudiziale mediante il quale vengono riconosciute delle obbligazioni o condonato un debito;
  3. le operazioni di cessione di beni immobilizzati, ad eccezione di quelle di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 10 ;
  4. un contratto di locazione di immobili con un valore contabile superiore al 5 per cento del valore contabile complessivo delle attività fisse al 31 dicembre dell’anno precedente;
  5. contratti di credito, contratti di attività congiunta e contratti per l’assunzione di obbligazioni cambiarie;
  6. costituzione di un pegno sui beni immobili della cooperativa;
  7. altre operazioni di disposizione dei beni della cooperativa, previste dallo statuto.

(3) Il Consiglio di Amministrazione può istituire propri organi – comitati, consigli e altri – per supportare le sue attività.

(4) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di Amministrazione può sospendere l’esecuzione delle decisioni o degli atti del presidente della cooperativa. In tal caso, il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale entro un mese.

Convocazione

Art. 22. (1) (Modificato e integrato – SG, n. 13 del 2003) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente almeno una volta al mese. Il Presidente è tenuto a convocarlo su richiesta di un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Sorveglianza entro 7 giorni. In caso di inadempienza, il consiglio di amministrazione è convocato dal consiglio di sorveglianza.

(2) Le riunioni del consiglio direttivo sono regolari quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

Il processo decisionale

Art. 23. (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le decisioni del consiglio direttivo sono prese a voto palese e a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione dello statuto. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale, sottoscritto dai membri del consiglio direttivo presenti alla riunione. Il membro del consiglio direttivo che non è d’accordo con le decisioni deve annotare nel verbale il proprio parere dissenziente.

Responsabilità

Art. 24. (1) (Testo precedente dell’art. 24 – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente se hanno causato colpevolmente un danno alla cooperativa.

(2) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di amministrazione che non adempiono ai propri obblighi possono essere revocati anticipatamente dall’assemblea generale su proposta del presidente, del consiglio di amministrazione o del collegio di controllo o di un decimo dei cooperatori.

Rappresentanza in contenzioso

Art. 25. (Integrato – SG, numero 13 del 2003) Nelle controversie legali tra la cooperativa e un membro del consiglio di amministrazione, la cooperativa è rappresentata dal presidente e, quando la controversia è tra la cooperativa e il suo presidente, da una o più persone elette dalla sua assemblea generale.

Presidente della cooperativa

Art. 26. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa è eletto tra i soci della cooperativa per un mandato di quattro anni. È anche presidente del consiglio di amministrazione e partecipa ai suoi lavori con voto paritario.

(2) Il presidente della cooperativa:

  1. rappresenta la cooperativa;
  2. organizza l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale, del consiglio di amministrazione e degli organi dell’unione cooperativa di cui è membro;
  3. gestisce le attività correnti della cooperativa;
  4. conclude e risolve i contratti di lavoro, punisce e premia i lavoratori e gli impiegati della cooperativa e ne determina la retribuzione;
  5. svolge le altre funzioni definite nello statuto, in conformità alla legge.

(3) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il presidente della cooperativa conclude gli affari di cui all’art. 21, comma. 2 sulla base di una decisione preliminare del consiglio di amministrazione e nei casi di cui all’art. 15, comma 1. 4, articolo 10 – sulla base di una decisione preliminare dell’assemblea generale.

(4) In caso di dimissioni su propria richiesta, il presidente della cooperativa è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione con almeno tre mesi di anticipo. Entro il termine di preavviso, il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale per eleggere un nuovo presidente della cooperativa.

Cessazione anticipata dei poteri del presidente della cooperativa

Art. 26a. (Novità – SG, n. 13 del 2003) I poteri del presidente della cooperativa cessano anticipatamente:

  1. in caso di dimissioni;
  2. in caso di impossibilità oggettiva permanente a svolgere le proprie mansioni;
  3. quando non rispetta o viola sistematicamente i requisiti della legge e dello statuto;
  4. quando abusa della fiducia e danneggia il buon nome della cooperativa;
  5. in caso di danni causati dalle sue azioni.

Pannello di controllo. Composizione

Art. 27. (1) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) I membri del consiglio di sorveglianza sono eletti per un mandato di quattro anni tra i soci della cooperativa. Il Consiglio di sorveglianza elegge tra i suoi membri il proprio presidente.

(2) Non possono essere membri del Consiglio di Sorveglianza le persone indicate nell’art . 20, comma 2. 2 , nonché i cooperatori che ricoprono o hanno ricoperto nell’anno precedente una posizione di significativa responsabilità o di rendicontazione nella cooperativa o sono stati membri del consiglio di amministrazione.

(3) Ai membri del consiglio di sorveglianza si applica l’art. 111 . 20, comma 2. 2 e 4 .

Poteri

Art. 28. (1) Il Consiglio di controllo esamina l’attività della cooperativa e riferisce sul suo operato all’assemblea generale.

(2) I membri del consiglio di sorveglianza possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione a titolo consultivo.

(3) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Quando accerta violazioni significative della legge o dello statuto, ammesse dal consiglio di amministrazione, e nei casi previsti dall’art. 16, comma. 4 il consiglio di controllo convoca l’assemblea generale.

(4) (Abrogato – SG, n. 41 del 2007)

Responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza

Art. 28a. (Novità – SG, n. 41 del 2007) (1) I membri del consiglio di sorveglianza rispondono solidalmente per i danni da loro causati alla cooperativa.

(2) I membri del consiglio di sorveglianza che non adempiono ai loro doveri possono essere revocati anticipatamente dall’assemblea generale su proposta del consiglio di sorveglianza della cooperativa o del consiglio di gestione dell’unione cooperativa territoriale o nazionale di cui la cooperativa è membro.

Garanzia

Art. Italiano: (Novità – SG, n. 41 del 2007) Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza devono fornire una garanzia per le loro attività in un importo determinato dall’assemblea generale, ma non inferiore alla loro retribuzione lorda trimestrale per la carica ricoperta.

Divieto di attività concorrenziale

Art. 28° secolo (Novità – SG, n. 41 del 2007) (1) Il presidente o un membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa non possono:

  1. svolge per conto proprio o per conto terzi operazioni commerciali nell’ambito delle attività della cooperativa;
  2. partecipa o ricopre una carica negli organi di gestione di una società commerciale che non è una cooperativa o un’impresa intercooperativa ai sensi della presente legge, quando la società svolge attività concorrenziali della cooperativa.

(2) Le limitazioni di cui al comma 1. 1 non si applica quando l’assemblea generale della cooperativa abbia dato il suo consenso esplicito e preventivo.

(3) È richiesto il consenso esplicito e preventivo dell’assemblea generale quando la cooperativa assume un’obbligazione nei confronti di un imprenditore individuale o di una società commerciale, quando il proprietario, l’amministratore o un membro dell’organo direttivo della società è il coniuge, un parente diretto o un parente in linea collaterale fino al terzo grado del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Sezione IV.
Proprietà, distribuzione del reddito (Titolo modificato – SG, n. 13 del 2003)

Proprietà

Art. 29. (1) Il patrimonio della cooperativa è costituito dai diritti di proprietà e da altri diritti reali, dai crediti, dai diritti su oggetti di proprietà intellettuale, dai titoli, dalle partecipazioni in società e da altri diritti e obblighi.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Il patrimonio della cooperativa è gestito solo dai soci della cooperativa attraverso i suoi organi.

(3) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003, nuovo – SG, n. 41 del 2007) I fondi ricavati dalla vendita di immobili e di beni materiali fissi della cooperativa possono essere utilizzati per altri scopi solo dopo il rimborso degli obblighi verso lo Stato e il pagamento delle quote associative delle ex cooperative socie.

(4) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(5) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I contributi azionari sono versati ai soci cooperatori uscenti per un periodo di tre anni.

Fonti di finanziamento

Art. 30. Le fonti di finanziamento della cooperativa sono:

  1. contributi introduttivi dei soci;
  2. quote di contribuzione dei soci;
  3. contributi aggiuntivi e mirati dei membri;
  4. reddito derivante dall’attività;
  5. prestiti;
  6. altre ricevute.

Contributi dei membri

Art. 31. (Modificato – SG, n. 13 del 2003) (1) Ogni socio della cooperativa è tenuto a versare un contributo iniziale e una quota associativa obbligatori, il cui importo, la cui modalità di pagamento e la cui forma sono determinati dallo statuto. L’atto costitutivo determina l’importo minimo e/o massimo del conferimento azionario. Quando il conferimento azionario non è monetario, la valutazione avviene tramite tre esperti nominati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

(2) L’ammontare dei conferimenti azionari costituisce il capitale sociale della cooperativa.

(3) Con decisione dell’assemblea generale, i soci della cooperativa possono effettuare conferimenti aggiuntivi e mirati che non incidono sui loro conferimenti azionari. La decisione determina lo scopo e la modalità del pagamento, nonché il termine per la restituzione.

(4) (Modificato – SG, n. 41 del 2007) Il socio della cooperativa sceglie il metodo di utilizzo dei suoi terreni:

  1. locazioni o affitti alla cooperativa o ad altre persone fisiche o giuridiche;
  2. elabora in modo autonomo e utilizza servizi di produzione della cooperativa o di altre associazioni e singoli individui;
  3. (modificato – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 42 del 2018, in vigore dal 22.05.2018) prevede la costituzione congiunta della cooperativa con un contratto scritto, soggetto a certificazione notarile e registrazione.

(5) Il conferimento azionario del socio cooperativo non è soggetto a sequestro o esecuzione forzata per le sue obbligazioni.

(6) I soci della cooperativa possono conferirle fondi sotto forma di prestito, senza che ciò incida sui conferimenti azionari.

(7) L’importo degli interessi sui prestiti di cui al comma 1. 6 è determinato dall’assemblea generale della cooperativa.

Responsabilità patrimoniale della cooperativa

Art. 32. (1) La cooperativa risponde delle sue obbligazioni con il suo patrimonio.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I soci della cooperativa rispondono delle obbligazioni fino alla concorrenza delle loro quote conferitesi.

(3) Lo statuto della cooperativa può prevedere che i soci della cooperativa siano responsabili delle obbligazioni fino a un importo superiore all’ammontare della loro quota di conferimento.

Distribuzione degli utili e delle perdite

Art. 33. (1) L’attività contabile della cooperativa è svolta in conformità alla legge sulla contabilità .

(2) L’assemblea generale della cooperativa, conformemente allo statuto, ripartisce gli utili e le perdite e determina la natura dei fondi di cassa e l’ammontare delle detrazioni per essi, la procedura e il modo per la loro riscossione e spesa.

(3) (Integrato – SG, numero 13 del 2003) L’importo dell’utile deve essere ridotto dell’importo delle detrazioni per i fondi della cooperativa. Il resto degli utili viene distribuito, su decisione dell’assemblea generale, come dividendi ai soci e per altri scopi connessi alle attività della cooperativa.

Fondi cooperativi

Art. 34. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) La cooperativa deve obbligatoriamente costituire un fondo di “riserva” e un fondo di “investimento”. Può inoltre istituire altri fondi mediante decisione dell’assemblea generale.

(2) L’ammontare del fondo di “Riserva” non può essere inferiore al 20 per cento dell’ammontare del capitale sociale. L’importo specifico è stabilito dall’assemblea generale.

(3) Quando la cooperativa chiude l’anno solare in perdita, questa viene coperta con una decisione dell’assemblea generale della cooperativa con fondi provenienti dal fondo “Riserva” o rimane per il rimborso negli anni successivi.

(4) (Novità – SG, n. 13 del 2003) La dimensione del fondo “Investimenti” non può essere inferiore al 10 per cento della dimensione del capitale sociale. L’ammontare specifico e le modalità della sua costituzione sono stabiliti dall’assemblea generale.

Sollievo finanziario

Art. 35. Le cooperative e le unioni cooperative sono esenti da qualsiasi tassa in relazione alla loro costituzione, riorganizzazione, cessazione e liquidazione.

Fondo comune di investimento

Art. 36. (1) Con delibera dell’assemblea generale può essere costituito un fondo di mutuo soccorso per i soci della cooperativa.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) La struttura e le attività dei fondi comuni di investimento sono disciplinate da regolamenti adottati dall’assemblea generale.

(3) La cooperativa, con decisione dell’assemblea generale e con decisione della Banca nazionale bulgara, alle condizioni e secondo la procedura disciplinata da una legge speciale, può svolgere attività di deposito e di credito.

Sezione V.
Riorganizzazione, risoluzione, liquidazione

Riqualificazione

Art. 37. (1) Le condizioni per la fusione o l’acquisizione di cooperative devono essere concordate dai loro consigli di amministrazione e approvate dalle loro assemblee generali.

(2) La scissione della cooperativa, nonché la separazione dalla stessa, sono decise dall’assemblea generale.

Appartenenza di diritto

Art. 38. (Integrato – SG, numero 13 del 2003) I soci delle cooperative che si sono fuse o fuse diventano soci della nuova cooperativa, e i soci della cooperativa che si è scissa o separata diventano soci di una delle cooperative di nuova costituzione.

Responsabilità nella ristrutturazione e nella garanzia dei creditori

Art. 39. (1) In caso di scissione, le cooperative di nuova costituzione rispondono solidalmente per le obbligazioni della cooperativa estinta.

(2) In caso di separazione, la cooperativa di nuova costituzione risponde solidalmente per le obbligazioni della cooperativa dalla quale si è separata sorte fino al momento della separazione.

(3) La decisione di fusione o di incorporazione deve essere comunicata per iscritto dal consiglio di amministrazione della cooperativa di nuova costituzione ai creditori delle cooperative che si fondono o incorporano entro un mese dalla sua adozione. Entro 6 mesi dal ricevimento della notifica, i creditori della cooperativa possono richiedere l’adempimento o la costituzione di garanzie in base ai propri diritti. Il patrimonio delle cooperative sciolte è gestito separatamente fino alla scadenza del termine di 9 mesi dalla decisione di fusione o accorpamento.

(4) Il consiglio di amministrazione della cooperativa successoria risponde pienamente dei debiti patrimoniali nei confronti dei creditori ai sensi del comma 1. 3, quando non vengono notificati o il patrimonio della cooperativa estinta non viene gestito separatamente.

Cessazione della cooperativa

Art. 40. (1) La cooperativa si estingue:

  1. con decisione dell’assemblea generale;
  2. con decisione del tribunale distrettuale su richiesta del pubblico ministero o su richiesta dell’unione cooperativa di cui la cooperativa è membro, quando:
  3. a) persegue scopi vietati dalla legge o svolge attività vietate dalla legge;
  4. b) abbia un numero di membri inferiore al minimo stabilito e la sua composizione non sia completata entro un periodo di sei mesi;
  5. alla scadenza del termine per il quale è stata costituita, o negli altri casi previsti dallo statuto;
  6. in caso di fusione o acquisizione in un’altra cooperativa;
  7. quando dichiarato fallito;
  8. al momento della separazione.

(2) La cooperativa sciolta ai sensi del comma 1. 1, articolo 1, 2 e 3 è dichiarata in liquidazione.

Liquidatori

Art. 41. (1) Alla cessazione dell’attività della cooperativa, l’assemblea generale nomina un liquidatore o una commissione di liquidazione composta da tre persone e stabilisce il termine per la liquidazione. Possono essere nominati liquidatori anche soggetti non soci della cooperativa.

(2) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Nei casi di cui all’art. 40, comma. 1, articolo 2 L’Agenzia del registro nomina un liquidatore, determina la durata della liquidazione e il compenso del liquidatore.

(3) I soggetti di cui all’art. 20, comma 2. 2 .

(4) L’autorità che ha nominato i liquidatori può sostituirli.

Effetto della risoluzione e della liquidazione

Art. 42. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) La decisione di scioglimento della cooperativa e di dichiarazione della sua liquidazione deve essere iscritta nel registro di commercio .

(2) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Lo scioglimento e la dichiarazione di liquidazione della cooperativa hanno effetto dal momento dell’entrata in vigore della decisione.

Diritti e obblighi dei liquidatori

Art. 43. (1) I liquidatori hanno i diritti e gli obblighi del consiglio di amministrazione. La cooperativa è rappresentata dal liquidatore e, quando viene nominata una commissione di liquidazione, da un membro della stessa nominato dall’assemblea generale o dal tribunale.

(2) I liquidatori devono completare le attività correnti della cooperativa, convertire il suo patrimonio in denaro, riscuotere i crediti e adempiere ai suoi obblighi.

(3) I liquidatori possono risolvere i contratti conclusi dalla cooperativa fino al momento della dichiarazione di liquidazione, pagando il risarcimento dei danni. Il risarcimento viene pagato contestualmente alla soddisfazione dei creditori rimanenti.

(4) (Modificato – SG, n. 105 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) I liquidatori sono tenuti a notificare alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate l’avvio della liquidazione entro 7 giorni dalla data di scioglimento della cooperativa.

Presentazione di reclami

Art. 44. (1) (Modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I creditori di una cooperativa dichiarata in liquidazione devono presentare i loro crediti, indipendentemente dalla loro origine, garanzia e scadenza, ai liquidatori entro due mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di cui all’art. 42, comma 1. 1 .

(2) I liquidatori sono tenuti ad invitare i creditori, il cui indirizzo è noto, a presentare i loro crediti mediante lettera con ricevuta di ritorno.

(3) I liquidatori notificano ai creditori i crediti contestati secondo la procedura di cui al comma 1. 2. Se presentano un reclamo entro un mese dal ricevimento dell’invito, i liquidatori registrano i reclami nel bilancio di liquidazione come contestati.

Rimborso dei contributi

Art. 45. (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 41 del 2007) (1) I crediti dei soci cooperatori derivanti dai conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 31, comma. 3 e 6 , competono tra loro con le pretese di terzi e vengono pagati proporzionalmente.

(2) I beni che restano dopo la soddisfazione dei creditori vengono ripartiti tra i cooperatori.

Apertura della procedura fallimentare

Art. 46. Quando i liquidatori accertano che il patrimonio della cooperativa non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, sono tenuti a chiedere l’apertura della procedura concorsuale.

Soppressione della cooperativa

Art. 47. (1) Dopo la distribuzione definitiva dei beni, i liquidatori devono riferire all’assemblea generale, che adotta una decisione di liquidazione della cooperativa.

(2) (Abrogato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008)

(3) (Integrato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) I liquidatori sono tenuti entro 7 giorni dall’adozione della decisione di cui al comma 1 a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di citazione. 1 per richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

Allocazione delle attività

Art. 48. Allo scioglimento della cooperativa per liquidazione, il patrimonio residuo sarà ripartito tra i soci della cooperativa in proporzione alle loro quote di contribuzione, salvo diversa disposizione dello statuto.

Ripristino dell’attività

Art. 49. (Modificato – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 34 del 2006, in vigore dal 01.01.2008) Quando la cooperativa viene sciolta dall’assemblea generale, questa può decidere fino al completamento della liquidazione che la cooperativa riprenda le sue attività. In tal caso l’assemblea generale procederà ad una elezione ai sensi dell’art. 15, comma 1. 4, articolo 2, 2a e 3 . La decisione viene iscritta nel registro delle imprese.

Manutenzione dei liquidatori

Art. 50. I fondi per il mantenimento dei liquidatori sono approvati dall’assemblea generale e sono a carico della cooperativa. Le parcelle dei liquidatori vengono pagate prima di tutte le altre richieste.

Responsabilità dei liquidatori

Art. 51. I liquidatori rispondono solidalmente nei confronti della cooperativa per i danni da loro causati.

Capitolo due “a”.
SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA (NUOVO – SG, N. 104 DEL 2007)

Istituzione

Art. 51a. (Nuovo – SG, n. 104 del 2007) (1) Una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria è costituita conformemente al regolamento (CE) n. 1435/2003 sullo statuto della società cooperativa europea (SCE), di seguito denominato “regolamento (CE) n. 1435/2003”, e viene iscritta nel registro delle imprese.

(2) La sede legale di una società cooperativa europea ai sensi del paragrafo 1 è l’insediamento in cui ha sede la gestione delle sue attività.

(3) Quando una società partecipante alla costituzione di una società cooperativa europea ha la sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’ufficiale di registrazione presso l’Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 26, comma 2. 2 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 , con l’art. 262l, comma. 3 della Legge Commerciale .

(4) Una società cooperativa europea con sede legale in un altro Stato membro non può essere costituita mediante fusione quando un partecipante alla trasformazione possiede terreni nella Repubblica di Bulgaria. Una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria che possiede terreni non può trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro. Tale divieto si applica conformemente alle condizioni derivanti dall’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.

(5) L’organo di gestione del partecipante alla trasformazione con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, rispettivamente di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, presenta una dichiarazione di conformità al requisito di cui al comma 1. 4.

Assemblea generale

Art. Italiano: (Nuovo – SG, n. 104 del 2007) (1) Se l’organo di gestione non convoca l’assemblea generale entro un mese dal ricevimento della richiesta dell’organo di vigilanza, la convocazione avviene su richiesta del tribunale distrettuale della sede della società cooperativa europea.

(2) La disposizione dell’art . 17 si applica al quorum dell’assemblea generale di una società cooperativa europea.

Relazione finanziaria annuale

Art. 51c. (Novità – SG, n. 104 del 2007) Il bilancio annuale, nonché il bilancio consolidato, se la società cooperativa europea ne redige uno, devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente e presentati per la pubblicazione nel registro delle imprese.

Revisore in caso di trasformazione mediante cambiamento di forma giuridica

Art. 51 anni (Novità – SG, n. 104 del 2007) In caso di trasformazione di una cooperativa con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una società cooperativa europea o di una società cooperativa europea con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in una cooperativa, il funzionario addetto alla registrazione presso l’Agenzia del registro nomina un esaminatore ai sensi dell’art. 35, comma 1. 5 e art. 76, comma. 5 del Regolamento (CE) n. 1435/2003 , in applicazione dell’art. 262l, comma. 3 della legge commerciale .

Risoluzione

Art. 51e. (Novità – SG, n. 104 del 2007) Il tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede una società cooperativa europea, anche su richiesta del pubblico ministero, scioglie la società in caso di violazione dell’art . 73, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1435/2003 , se la violazione non è sanata entro il termine stabilito dal giudice.

Capitolo tre.
IMPRESE COOPERATIVE

Formazione

Art. 52. (1) Ogni cooperativa può costituire imprese cooperative o costituire imprese intercooperative con altre cooperative per lo svolgimento di attività economiche.

(2) La decisione di costituire imprese cooperative o di partecipare ad un’impresa intercooperativa è presa dall’assemblea generale, che determina il capitale o le quote di capitale e autorizza il consiglio di amministrazione a realizzare o a partecipare alla costituzione dell’impresa.

Regime legale

Art. 53. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) L’impresa cooperativa è una società a responsabilità limitata con un unico socio o una società per azioni con un unico socio.

(2) L’impresa intercooperativa può essere una società a responsabilità limitata o una società per azioni.

(3) La cooperativa non può partecipare come socio accomandatario a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

(4) Per le imprese cooperative e intercooperative, l’art . 35 .

Capitolo quattro.

SINDACATI COOPERATIVI

Formazione

Art. 54. (1) (Integrato – SG, n. 13 del 2003) Le cooperative possono, con decisione delle assemblee generali, unirsi in unioni territoriali, settoriali, nazionali e altre.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Per costituire un sindacato sono necessarie almeno sette cooperative.

(3) L’unione cooperativa è una persona giuridica con lo status di cooperativa.

(4) Le cooperative possono costituire proprie unioni e federazioni.

(5) Per quanto riguarda le unioni cooperative, per quanto non disciplinato nel presente capitolo si applicano le norme relative alle cooperative.

Funzioni

Art. 55. (1) (Testo precedente dell’art. 55 – SG, n. 13 del 2003) L’Unione Cooperativa:

  1. aiuta i suoi membri a raggiungere gli scopi e le finalità dell’unione;
  2. elabora linee guida per lo sviluppo delle attività cooperative;
  3. rappresenta e tutela gli interessi dei suoi membri presso enti e organizzazioni internazionali, statali, pubbliche e di altro tipo;
  4. svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

(2) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) Le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad attuare le decisioni degli organi delle unioni cooperative di cui sono membri.

Organi

Art. 56. (1) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) Gli organi dell’unione cooperativa sono: l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il consiglio di controllo. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e i membri del consiglio di sorveglianza vengono eletti dall’assemblea generale per un mandato di 4 anni.

(2) Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione elegga tra i suoi membri un comitato esecutivo, definendone i poteri e la procedura per l’adozione delle decisioni.

(3) (Modificato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’assemblea generale delle unioni cooperative deve essere convocata annualmente entro la fine di aprile ed è composta da delegati eletti dalle assemblee generali dei suoi membri alle condizioni e secondo la procedura specificate nel suo statuto.

(4) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) L’Assemblea generale può autorizzare il Consiglio di gestione ad esercitare determinati poteri, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 15, comma 1. 4, articolo 1, 2, 2a, 5, 6, 8a, 11, 14, 15 e 16 .

(5) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003) L’assemblea generale delle unioni nazionali si riunisce una volta ogni quattro anni.

Fondi

Art. 57. (1) All’interno dell’unione cooperativa possono essere costituiti anche fondi monetari per l’assistenza reciproca, l’istruzione, la qualificazione e altri.

(2) (Modificato – SG, n. 13 del 2003) I fondi di cui al par. 1 sono formati mediante decisione dell’assemblea generale del sindacato. Le risorse di questi fondi provengono dalle trattenute sugli utili dei membri del sindacato.

Capitolo cinque.
CONTROLLO GIUDIZIARIO

Motivi e ordine

Art. 58. (1) Le decisioni e gli atti degli organi della cooperativa che siano in contrasto con la legge o con lo statuto possono essere annullati mediante ricorso presentato al tribunale distrettuale presso la sede legale della cooperativa.

(2) Il ricorso può essere proposto da qualsiasi socio della cooperativa, dal consiglio di sorveglianza, dall’unione cooperativa di cui la cooperativa è socia o dal pubblico ministero. Possono aderire alla richiesta anche gli altri soci della cooperativa e il consiglio di sorveglianza. Possono mantenere la richiesta anche se questa viene ritirata.

(3) Il socio della cooperativa può presentare ricorso entro due settimane dal giorno della decisione e, se non era presente alla decisione, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza o ne è stato informato. Quando viene richiesto l’annullamento di un atto, il termine decorre dal giorno della sua notifica.

(4) Il consiglio di controllo della cooperativa può presentare il reclamo entro due settimane dall’adozione della decisione o dall’esecuzione dell’atto, e l’unione delle cooperative di cui al comma 1. 2 – dal giorno della sua scoperta o notifica.

(5) In ogni singolo caso, il ricorso può essere proposto entro e non oltre tre mesi dall’adozione della decisione o dall’esecuzione dell’atto.

Decisione del tribunale

Art. 59. (1) Il tribunale può annullare in tutto o in parte l’atto o l’azione o respingere la domanda.

(2) La decisione del tribunale è soggetta a ricorso secondo la procedura generale.

Unirsi alla causa

Art. 60. Il socio della cooperativa può presentare ricorso per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali violati dagli organi della cooperativa. La domanda può essere riunita con quella di cui all’art. 58 .

Interrompere l’esecuzione

Art. 61. Il tribunale può sospendere l’esecuzione della decisione o dell’atto impugnato fino alla pronuncia della sentenza sul caso.

Capitolo sesto.
CONTABILITÀ E CONTROLLO FINANZIARIO

Controllo di revisione

Art. 62. (Abrogato – SG, n. 98 del 2001, in vigore dal 1.01.2001)

Controllo finanziario

Art. 63. (1) (Modificato – SG, n. 92 del 2000, in vigore dal 1.01.2001, testo precedente dell’art. 63, modificato – SG, n. 13 del 2003, integrato – SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni cooperative è effettuato ogni tre anni dagli organi specializzati di controllo finanziario presso le unioni cooperative nazionali. Le autorità di controllo finanziario elaborano annualmente un’analisi dei controlli effettuati, che viene presentata al Ministro delle Finanze, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Giustizia.

(2) (Nuovo – SG, n. 13 del 2003, modificato – SG, n. 33 del 2006, integrato – SG, n. 41 del 2007) Nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del par. 1 , Capitolo Due, Sezione Quattro “Misure di follow-up” e Capitolo Tre “Responsabilità patrimoniale” della Legge sull’ispezione finanziaria dello Stato e Capitolo Trentuno del Codice di procedura civile “Procedimenti per reati finanziari” si applicano .

(3) (Novità – SG, n. 41 del 2007) Il controllo finanziario di cui al par. 1 delle cooperative, delle imprese cooperative e intercooperative e delle unioni territoriali e nazionali, può essere effettuata anche su richiesta del presidente, del consiglio di amministrazione o di un decimo dei soci della cooperativa (unione).

(4) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Le cooperative, le imprese cooperative e intercooperative, le unioni territoriali e nazionali devono collaborare con le autorità di controllo finanziario di cui al comma 1. 1.

(5) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007, modificato – SG, n. 91 del 2017) In caso di violazioni accertate nell’utilizzo dei fondi previsti dai bilanci statali o comunali, dai trattati internazionali o dai programmi dell’Unione Europea, nonché dalle imprese statali ai sensi dell’art. 62, comma 1. 3 della legge sul commercio , le autorità di controllo finanziario di cui al paragrafo 1. 1 segnale all’Agenzia di Ispezione Finanziaria dello Stato.

(6) (Nuovo – SG, n. 41 del 2007) Ogni cooperativa socia ha il diritto di richiedere a proprie spese una revisione contabile da parte dell’ufficio di revisione contabile indipendente. La direzione della cooperativa e il sindacato di cui la cooperativa è membro sono tenuti a prestare assistenza e a fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento della revisione contabile.

(7) (Novità – SG, n. 41 del 2007) Sulla base della verifica di cui al par. 6 Il socio della cooperativa può presentare un reclamo per conto della cooperativa contro le persone che hanno causato danni alla cooperativa.

Disposizioni aggiuntive

  • 1. (1) Il diritto di proprietà delle cooperative e delle unioni cooperative sui beni confiscati, nazionalizzati o comunque ridistribuiti dopo il 10 settembre 1944 è ripristinato se la richiesta è stata presentata entro il 7 febbraio 1993.

(2) La proprietà viene restituita alle cooperative cui è stata sottratta o ai loro successori legali, comprese le cooperative estinte ma non cancellate, che hanno il diritto di riprendere l’attività secondo la procedura di cui all’art. 49 della presente legge, indipendentemente dalle modalità del licenziamento.

(3) Il diritto di proprietà sui beni di cui al comma 1. 1 deve essere accertato mediante atti notarili, verbali, bilanci, ricevute di tasse pagate , tasse, assicurazioni, decisioni giudiziarie e altre prove scritte. In mancanza di tali elementi, il diritto di proprietà è stabilito secondo la procedura generale dei reclami. In questi casi i procedimenti sono esenti da tasse statali.

(4) Lo Stato, i comuni, le aziende, le imprese e le organizzazioni statali e comunali consegnano i beni non consegnati dichiarati secondo la procedura del comma 1. 1, agli aventi diritto ai sensi del comma 1. 2, se la richiesta è loro presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

(5) Le condizioni e la procedura per la restituzione dei beni sono determinate dal Consiglio dei ministri, nella misura in cui non siano disciplinate da altra legge.

Disposizioni transitorie e finali

  • 2. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l’iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.
  • 3. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve richiedere l’iscrizione nel registro presso il tribunale distrettuale delle circostanze soggette a iscrizione.
  • 4. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute a trasformare le imprese cooperative e intercooperative alle quali partecipano in società commerciali ai sensi dell’art. 52 e 53 in conformità con i requisiti della legge commerciale .
  • 5. (1) (Abrogato – Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 13 del 2003).

(2) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(3) (Abrogato – SG, n. 13 del 2003).

(4) I consigli di amministrazione delle unioni cooperative controllano d’ufficio se le cooperative e le unioni cooperative che ne sono membri adempiono agli obblighi previsti dai § 2 , 3 e 4 e sono tenuti, in caso di inadempimento, a richiederne lo scioglimento al tribunale distrettuale competente entro il termine di cui al comma 1. 3. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 10.000.

(5) Le procure distrettuali vigilano sull’adempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti e sono tenute a chiedere al tribunale lo scioglimento delle cooperative, unioni e imprese non riformate, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1. 3 e 4.

  • 6. Nell’art . 52, comma 1. 1 della legge sulla contabilità (promulgata nella Gazzetta Ufficiale, numero 4 del 1991; modificata e integrata nel numero 26 del 1992, numero 55 del 1993, numeri 21, 33 e 59 del 1996, numero 52 del 1997, numero 21 del 1998, numeri 57, 81 e 83 del 1999) sarà creata come segue: 6:

“6. cooperative.”

  • 7. Nella Legge sulle locazioni in agricoltura (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 82 del 1996; modificata, n. 35 del 1999) Art. 8, paragrafo 1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 e il § 3 delle disposizioni transitorie e finali (nuove – SG, n. 35 del 1999).
  • 8. La presente legge abroga:
  1. La legge sulle cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 63 del 1991; modificata nei n. 34 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999);
  2. Legge sulla facilitazione della fusione delle associazioni cooperative (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, numero 54 del 1947; modificata nei numeri 47 e 228 del 1948).
  • 9. L’attuazione della presente legge è affidata al Consiglio dei ministri.

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La legge è stata adottata dalla XXXVIII Assemblea Nazionale il 16 dicembre 1999. ed è sigillato con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni

(PROMOSSO – SG, N. 13 DEL 2003)

  • 39. (1) Il diritto di proprietà sui beni nazionalizzati o confiscati in base a leggi regolamentari abrogate delle cooperative e delle unioni cooperative che hanno ripreso l’attività è ripristinato se, al giorno dell’entrata in vigore della presente legge, tali beni erano di proprietà statale o comunale. La presente disposizione non si applica ai procedimenti pendenti ai sensi del § 1 della disposizione aggiuntiva.

(2) Esiste una successione giuridica delle unioni cooperative esistenti a partire dal 1959. e che dal 1960 hanno ripreso le loro attività.

  • 40. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative e le unioni cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa.
  • 41. Nel § 5 delle disposizioni transitorie e finali, par. I paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati e i procedimenti pendenti ai sensi di tali paragrafi sono chiusi.
  • 42. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e di quello di sorveglianza, se non è scaduto, non cessa con l’entrata in vigore della presente legge .

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sull’imposta sul reddito delle società

(PROMESSO IN SG, N. 102 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)

  • 36. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione del § 30, punto 13 e § 33 , che entrano in vigore il giorno della loro promulgazione nella ” Gazzetta Ufficiale “.

Disposizioni transitorie e finali
del codice di procedura fiscale e assicurativa

(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)

  • 88. Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’art . 179, comma 1. 3 , Art. 183, comma 1. 9 , § 10, voce. 1, lettera “e”, ecc. 4, lettera “c” , § 11, voce 1, lettera “b” e § 14, voce 12 delle disposizioni transitorie e finali, che entreranno in vigore il giorno della promulgazione del codice nella ” Gazzetta Ufficiale dello Stato “.

Disposizioni transitorie e finali
della legge sul registro delle imprese

(PROMESSO IN SG, N. 34 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 80 DEL 2006, EMENDATO IN SG, N. 53 DEL 2007, IN VIGORE DAL 01.01.2008)

  • 56. (Modificato – SG, n. 80 del 2006, modificato – SG, n. 53 del 2007) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione dei § 2 e § 3 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella ” Gazzetta Ufficiale dello Stato “.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge contabile

(PROMESSO IN SG, N. 105 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)

  • 61. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione del § 48 , che entra in vigore il 1° luglio 2007.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulle cooperazioni

(PROMOSSO – SG, N. 41 DEL 2007)

  • 24. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le cooperative sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa. Entro 14 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea generale, il presidente della cooperativa chiede l’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti soggetti a iscrizione.
  • 25. Con l’entrata in vigore della presente legge, la durata in carica dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione e di controllo delle cooperative, quando non sia scaduta, è di 4 anni, a partire dalla data delle elezioni.
  • 26. Le cooperative e le unioni cooperative che hanno costruito edifici e strutture con fondi propri entro il 13 luglio 1991 hanno il diritto di presentare allo Stato o al comune una richiesta di disattivazione degli edifici e dei terreni adiacenti. La richiesta dovrà essere presentata al governatore regionale competente o al sindaco di un comune entro il 31 dicembre 2007. In presenza delle circostanze specificate, la proprietà viene disattivata e trasferita in possesso della cooperativa o dell’unione delle cooperative.
  • 27. (1) I diritti di una cooperativa ripristinata ai sensi del § 1 della disposizione aggiuntiva e del § 1 della legge abrogata sulle cooperative (promulgata, Gazzetta Ufficiale, n. 63 del 1991; modificata, n. 24 e 55 del 1992, n. 63 del 1994, n. 59 e 103 del 1996, n. 52 del 1997, n. 52 del 1998, n. 81 del 1999; abrogata, n. 113 del 1999) spettano a una cooperativa iscritta nel registro del tribunale dopo il 7 agosto 1991. con la denominazione, la sede legale e l’oggetto dell’attività di una cooperativa esistente, di cui siano soci almeno 7 cooperatori, che ne erano soci alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni della cooperativa.

(2) Il comma 1 si applica anche ad un’unione cooperativa ricostituita da almeno due cooperative che ne erano socie alla data del sequestro, della nazionalizzazione o della ridistribuzione dei beni dell’unione.

Disposizioni transitorie e finali
della legge di modifica e integrazione della legge sulla proprietà e l’uso dei terreni agricoli

(PROMESSO – SG, N. 42 DEL 2018, IN VIGORE DAL 22.05.2018)

  • 17. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella ” Gazzetta Ufficiale “, ad eccezione del § 9 , che entra in vigore a partire dall’anno finanziario 2019-2020.

Atti legislativi europei rilevanti

Direttive:

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Regolamenti:

REGOLAMENTO (CE) 1435/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

Bulgaria – Obbligazioni emesse da una società per azioni

Il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e la Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК))  non contengono una definizione giuridica del termine “obbligazione (облигация)”. L’essenza del concetto richiede la sua considerazione sotto due aspetti: come garanzia e come contratto per un prestito monetario concesso ad una Società per azioni – Акционерно дружество (АД) o ad una Società in accomandita per azioni – Командитното дружество с акции (КДА).

È interessante mettere in rilievo che il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) bulgaro  non pone alcun limite al valore dell’emissione di obbligazioni.

In Italia, ai sensi dell’Art. 2412. (Limiti all’emissione): una società può emettere obbligazioni,  al portatore o nominative, a meno che si tratti di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati, per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

In Bulgaria, invece, una Società per azioni – Акционерно дружество (АД) o ad una Società in accomandita per azioni – Командитното дружество с акции (КДА), può emettere obbligazioni fino a quando queste sono accettate dagli obbligazionisti.

Le obbligazioni societarie (Дружествените облигацииКорпоративни облигации) sono emesse solo da Società per azioni – Акционерно дружество (АД) o da Società in accomandita per azioni – Командитното дружество с акции (КДА), anche se portano il nome societario. Le altre società come ООД, СД, КД e le cooperative non possono emettere obbligazioni.

L’obbligazione come garanzia materializza i seguenti diritti:

  • diritto al mandante
  • diritto agli interessi se fruttifero
  • diritto di associazione degli obbligazionisti da un’emissione per tutelare i loro interessi
  • diritto dei rappresentanti degli obbligazionisti di intervenire alle assemblee generali degli azionisti
  • diritto all’informazione
  • diritto di opinione su cambiamenti dell’emittente che possano mettere in dubbio la soddisfazione degli obbligazionisti
  • priorità nella soddisfazione in caso di liquidazione o fallimento rispetto alle pretese degli azionisti
  • diritto di chiedere la conversione delle obbligazioni convertibili

Il regime giuridico generale del vincolo è contenuto nelle disposizioni del Capitolo quattordici – SOCIETA’ PER AZIONI -Sezione VII- OBBLIGAZIONI – artt. da 204 a 214б  e Sezione VIII.
CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI – artt. da 215 a  218 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Il regime giuridico speciale  nella Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)) – artt. da 2 a 7  – Sezione II “a”. Approvazione e pubblicazione del prospetto  – artt. da 89 a  89ш., artt. 100а. e seguenti.

Con l’emissione di obbligazioni  l’emittente si impegna, trascorso un certo periodo, a pagare il capitale /valore nominale/ e, se previsto, il corrispondente interesse concordato o ad adempiere a qualche altro obbligo concordato /ad esempio pagare un reddito fisso/ .
L’obbligazione è un titolo legittimante-dispositivo, e i diritti derivanti da essa sorgono al di fuori e indipendentemente dalla sua emissione come documento. È un titolo di investimento. Lo scopo economico dell’emissione di obbligazioni è quello di finanziare l’attività dell’emittente in caso di carenza di capitale circolante e di capitale di investimento, per procurarsi fondi che sono successivamente soggetti a restituzione al verificarsi delle corrispondenti scadenze. L’obbligazionista sottoscrive o acquista obbligazioni per investire – per ricevere un reddito che rappresenta gli interessi su obbligazioni fruttifere, altri redditi concordati, eventualmente la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e di vendita delle obbligazioni sul mercato degli strumenti finanziari.

In caso di emissione di obbligazioni ai sensi dell’art. 205, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) l’obbligazionista decide se investire nelle obbligazioni offerte in sottoscrizione sulla base della decisione di emissione di obbligazioni, adottata dall’assemblea generale degli azionisti /Assemblea generale/ o degli organi a ciò delegati, e della proposta, che deve rispettare il contenuto previsto dall’art. 205, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

In caso di offerta pubblica di titoli e di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato secondo le norme della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), l’obbligazionista decide se investire sottoscrivendo o acquistando obbligazioni sulla base del prospetto emesso ai sensi dell’art. . 81 e segg. della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), confermato dalla Commissione per la vigilanza finanziaria  (Комисия за финансов надзор (КФНf – Financial Supervision Commission (FSC))) ai sensi dell’art. 90 e segg. della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)).

L’obbligazione (Облигацията), considerata contratto di prestito di denaro, è una variante del contratto di prestito ai sensi dell’art. 240 e segg. della LEGGE SULLLE OBBLIGAZIONI ED I CONTRATTI (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)), ma per la sua natura particolare se ne differenzia notevolmente: si tratta di un prestito obbligazionario ai sensi dell’art. 206, par. 3 e par. 6, art. 212, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e art. 100b, par. 1 della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)).

La conclusione del prestito obbligazionario è una composizione fattuale complessa.

In caso di emissione non pubblica di obbligazioni, secondo quanto disposto dall’art. 206, par. 3 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), quando le obbligazioni vengono emesse senza sottoscrizione pubblica, le condizioni alle quali il prestito si considera concluso sono determinati dalla decisione dell’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 204, par. 3 del Codice Commerciale (ТЗ) e dovrà essere inserito nella proposta di emissione di obbligazioni ex art. 205, par. 2 del Codice Commerciale (ТЗ).

L’iter dell’emissione di obbligazioni

Il prestito obbligazionario si considera concluso quando tutti i parametri dell’emissione sono rispettati. 

I requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro .sono stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto “regolamento prospetto“) (Vedi: Regolamento Prospetto relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato).

Dopo aver sottoscritto le obbligazioni della rispettiva emissione e pagato il valore di emissione di tutte le obbligazioni, vale a dire dopo la conclusione del prestito obbligazionario, le condizioni alle quali sono iscritte le obbligazioni emesse non possono essere modificate unilateralmente dall’assemblea generale degli azionisti della società emittente. In questo senso, la previsione dell’art. 207, comma 1 del Codice Commerciale (ТЗ), secondo il quale qualsiasi decisione della società di modificare le condizioni di registrazione delle obbligazioni emesse è nulla. La disposizione specificata non si applica alle decisioni dell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО))
L’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) non è un organo della Società per azioni – Акционерно дружество (АД) , ma rappresenta una forma organizzativa del rapporto degli obbligazionisti con gli organi della Società per azioni (АД) ed è un mezzo di garanzia dei loro interessi. Secondo l’art. 209, comma 1 del Codice Commerciale (ТЗ) gli obbligazionisti di una stessa emissione si riuniscono nell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) per tutelare i propri interessi davanti alla Società per azioni (АД).
Ciascun gruppo si riunisce in assemblea ed elegge il proprio presidente, che lo rappresenta davanti alla società per azioni – art. 209, comma 2 del Codice Commerciale (ТЗ).
Secondo l’art. 100a, par. 1 della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), tale disposizione non si applica all’offerta pubblica di valori mobiliari e all’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato secondo le regole della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)), poiché la figura del rappresentante degli obbligazionisti ai sensi della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗППЦК), è stata sostituita dalla figura del del fiduciario degli obbligazionisti (довереник на облигационерите) ai sensi della della Legge sull’offerta pubblica di titoli (ЗППЦК),.
Gli obbligazionisti sono creditori dell’emittente e in tale veste godono di diritti individuali e collettivi. I diritti individuali sono il diritto di esigere denaro per un certo importo pari al valore nominale dell’obbligazione, il diritto agli interessi nel caso di obbligazioni fruttifere, i corrispondenti altri diritti, ad esempio, nel caso di obbligazioni privilegiate, il diritto a un reddito aggiuntivo, ecc. Gli obbligazionisti hanno il diritto di ricevere informazioni dall’emittente sull’adempimento dei suoi obblighi derivanti dalle obbligazioni di sua proprietà, sulle garanzie, ecc., e l’emittente è obbligato a fornire al fiduciario degli obbligazionisti un rapporto sull’adempimento dei suoi obblighi secondo ai termini dell’emissione obbligazionaria e ad altre informazioni periodiche. La tutela dei diritti individuali degli obbligazionisti può essere effettuata intraprendendo determinate azioni da parte di ciascun obbligazionista, e in alcuni casi l’esercizio di tali diritti e la loro tutela può essere intrapreso anche dall’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)).
I diritti collettivi di cui sono titolari gli obbligazionisti riguardano la partecipazione all’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) con diritto di voto, il diritto di eleggere ed essere eletti rappresentanti degli obbligazionisti, il diritto di partecipare indirettamente tramite i loro rappresentanti con diritto di voto voto consultivo nell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) L’esercizio dei diritti collettivi e la loro tutela viene effettuato dall’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) attraverso l’esercizio dei propri poteri.
Uno dei poteri dell’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) di un’emissione previsti dallo statuto è quello di adottare una decisione /parere/ su questioni relative all’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario e di presentarlo agli azionisti – Art. . 212, par. 2 del Codice Commerciale (ТЗ). In relazione all’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario è possibile che si rendano necessarie modifiche alle condizioni di sottoscrizione delle obbligazioni della rispettiva emissione. L’assemblea generale degli obbligazionisti (Общото събрание на облигационерите (ОСО)) poiché ha il diritto di esprimere un parere su questioni relative all’adempimento degli obblighi derivanti dalle obbligazioni emesse, ha anche il potere di formulare proposte per modificare le condizioni di sottoscrizione delle rispettive obbligazioni.

Bulgaria – Conclusione di un contratto di lavoro tra un socio e la società

La  questione  in considerazione  è se sia in Bulgaria sia consentito a un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società.

Come vedremo un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara può svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

Questo vale anche per l’unico proprietario del capitale di una Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)) , che può anche stipulare un contratto di lavoro con la società , purché non ne sia allo stesso tempo amministratore.

Nella Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП))  ritiene che

  • non vi siano ostacoli per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) a svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società
  • in questo caso si applicano tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per concludere un contratto di lavoro previsto dal Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)).

Anche la prassi della Suprema Corte amministrativa (Върховния административен съд (ВАС)) ammette che non vi siano ostacoli a ciò, come da decisione n. 14345 del 22.12.2008 della Suprema Corte amministrativa, I Dipartimento . si presuppone che il rapporto giuridico tra un socio e una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) può fondarsi su:

Si può quindi concludere che in pratica non sussiste alcuna contestazione circa la possibilità per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

In questo caso occorre tenere conto della diversa posizione giuridica del partner  rispetto a quella dell’amministratore.

A differenza dell’amministratore, che è il legale rappresentante della società, il socio:

Pertanto non vi è alcun ostacolo alla sua qualità di socio per lavorare nella società ai sensi del diritto del lavoro. Inoltre, in forza della legge, ha anche l’obbligo di prestare assistenza per l’attuazione delle attività sociali ( art. 124 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In questo caso, la società eserciterà i propri diritti e obblighi lavorativi in ​​qualità di datore di lavoro attraverso il suo rappresentante legale, il manager.

Un’altra questione è che i soci partecipano all’altro organo di gestione della società – l’assemblea generale ( art. 136, comma 1 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))), che:

  • elegge il direttore,
  • ne determina il compenso,
  • lo esonera da responsabilità
  • prende decisioni in merito all’avvio di pretese della società contro di lui o contro il responsabile del trattamento
  • nomina un rappresentante per condurre i processi a loro carico ( 137, comma 1, commi 5 e 8 cp del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In pratica ciò potrebbe incidere sull’esercizio del potere societario da parte del datore di lavoro attraverso il dirigente nei confronti del socio nella sua qualità di lavoratore o impiegato.

Quando un partner conclude un contratto di lavoro con l’impresa di cui è socio , come correttamente rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Министерство на труда и социалната политика (МТСП) (vedi   Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП)) ) :

“… vengono applicate tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per la conclusione di un contratto di lavoro previsti dal Codice del lavoro “.

 

Bulgaria:”Società ai sensi della legge sulle obbligazioni e sui contratti” o “Società civile” (Гражданското дружество)

La “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) è una partnership senza personalità giuridica costituita in base ad un accordo tra due o più parti per fondere le loro attività e svolgere un’attività congiunta (1), regolata dagli artt. dal 357 al 364 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) .

L’Art. 357 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) stabilisce che: “Con l’accordo di partenariato ( договора за дружество) due o più persone si impegnano ad unire le proprie attività per raggiungere un obiettivo economico comune.”

Le “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) sono anche chiamate “società senza personalità giuridica (неперсонифицирани дружества)” perché non hanno personalità giuridica indipendente, cioè non rappresentano persone giuridiche( юридически лица (ЮЛ).

La differenza principale con le società commerciali, che sono entità giuridiche indipendenti e acquisiscono diritti e obblighi indipendenti è data dal fatto che la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) non è un’entità giuridica e non è un’entità giuridica indipendente.

La costituzione avviene mediante contratto. 

Con la firma dell’accordo di fusione ( договора за обединение) o accordo di partenariato ( договора за дружество) la la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) si considera già costituita. Il contratto è redatto in forma scritta ordinaria e contiene le disposizioni fondamentali quali il nome, la sede e l’indirizzo della direzione, gli scopi della società costituita ed altri.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i singoli partner possono apportare contributi patrimoniali sotto forma di denaro, beni immobili o cose, ma anche non patrimoniali – ad esempio lavoro, conoscenza, know-how.

Nel contratto per la costituzione di una “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) , di solito è previsto che questa abbia due organi direttivi: l’Assemblea generale dei soci e il Direttore/Dirigenti. Quando si prendono le decisioni, ogni partner ha diritto ad un voto. La società può essere amministrata da qualsiasi socio, ma in questo caso uno qualsiasi dei restanti soci può opporsi all’azione del socio prima che questa venga compiuta (posto di veto). I soci possono inoltre scegliere uno o più Manager per gestire e rappresentare la Società.

Regola fondamentale è che le decisioni riguardanti gli affari della società vengono prese con il consenso di tutti i soci, a meno che l’accordo societario non preveda che ciò avvenga a maggioranza dei voti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Salvo diverso accordo, ciascun partner ha il diritto di gestire. Ma in questo caso uno qualsiasi degli altri partner può opporsi all’azione del partner prima che venga compiuta. La maggioranza dei partner decide in merito al disaccordo.

Anche in questo caso, salvo diverso accordo, gli utili e le perdite vengono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro quota. La clausola di escludere alcuni soci dalla partecipazione alle perdite o agli utili non è valida.

Il socio non può trasferire il suo diritto di partecipare alla società senza il consenso degli altri soci.

Importanti sono anche le norme relative al momento dello scioglimento della società. Ciò accade quando l’obiettivo dell’azienda viene raggiunto o se è diventato impossibile raggiungerlo. La risoluzione è possibile anche con la scadenza del tempo per il quale la società è stata costituita, nonché con la morte o l’invalidità di uno dei soci, salvo diverso accordo. La joint venture si scioglie anche con preavviso ad uno dei soci, fatto in buona fede e in tempo opportuno, quando la società è stata costituita per una durata indeterminata, se non è convenuto che la società continui con i restanti soci. L’ultima possibilità di risoluzione è la decisione del tribunale, se vi sono validi motivi, quando la società è stata costituita per un certo periodo.

Il socio ha il diritto di reclamare le spese sostenute, maggiorate degli interessi, nonché i danni subiti in relazione allo svolgimento degli affari sociali.

Registrazione di una società civile:

Entro 7 giorni dalla sua costituzione, la società civile deve essere iscritta nel registro BULSTAT (БУЛСТАТ) presso l’Agenzia di registrazione (Агенция по вписванията), da dove riceve un codice BULSTAT univoco.

I vantaggi nel costituire in Bulgaria una “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  sono:

  • può essere costituita da persone fisiche e giuridiche non di nazionalità bulgara;
  • è sottoposta alla legislazione fiscale bulgara (Tax 10%);
  • non si versa un capitale;
  • non può essere dichiarata fallita;
  • alla sua chiusura non necessita di liquidazione.

Gli articoli 357-364 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) disciplinano:

  • Costituzione e cessazione della partnership non costituita in società;
  • L’implementazione dell’attività;
  • I poteri dei partner.

Analogamente alle società commerciali, i partner della   “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) possono negoziare e fornire contributi in denaro e in proprietà per raggiungere il comune obiettivo. I contributi sono proprietà comune dei partner, inclusi beni e beni conferiti nel business, come servizi, materiali, carburante, materie prime. Tutto ciò che viene acquisito dall’azienda diventa una proprietà comune dei partner. Ogni partecipante ha il diritto di richiedere e ottenere la propria quota di comproprietà della società, ma solo al momento del recesso o al momento della cessazione della società. I profitti e le perdite della società civile sono distribuiti tra i partner in proporzione alla loro quota, se non diversamente concordato nel contratto. Secondo l’art. 361 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД) sarà considerata inefficace qualsiasi disposizione per l’esclusione di uno qualsiasi dei soci dalla partecipazione alle perdite e agli utili della società.

La la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) cessa:

  • Alla scadenza del termine stabilito e specificato nel contratto;
  • Al raggiungimento dell’obiettivo dell’azienda o se questi è diventato impossibile;
  • In caso di morte o invalidità di uno dei soci, se non diversamente concordato nel contratto;
  • Per volontà di uno dei partner fatto in buona fede e in tempo utile, a condizione che la società non è stata costituita per un periodo determinato, se non è esplicitamente previsto che la società continuerà a svolgere le sue attività con altri partner;
  • La società è inoltre cessata in base  ad una decisione del tribunale.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, le la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД))   rappresentano un’entità giuridica separata e sono generalmente equiparate alle società commerciali, soggetti a tassazione e tassazione dei risultati dell’attività economica secondo le norme generali della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

I pagamenti a favore dei soci della “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) con natura di reddito derivante dalla partecipazione a questa società sono equiparati e soggetti a tassazione come reddito da dividendi.

Se necessario e in relazione all’attività svolta, la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) può anche essere registrata ai fini IVA, pur non formando una persona giuridica indipendente.

Secondo la della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  sono soggetti passivi indipendenti e hanno la possibilità di tenere una registrazione separata.

(1) Artt.  da 357 a 364 del ЗЗД:

  1. SOCIETÀ

Arte. 357. Con il contratto d’impresa due o più persone convengono di unire la loro attività per il raggiungimento di un comune fine economico.

(abrogato comma 2, SG n. 12/1993)

Arte. 358. Per il raggiungimento dell’obiettivo comune, i soci possono anche concordare conferimenti in denaro o in altri beni.

Il denaro depositato, gli oggetti sostituibili e gli oggetti distrutti dall’uso sono di proprietà comune dei soci. Ogni altro oggetto si intende importato per uso comune, salvo diverso accordo.

Per quanto concerne la responsabilità del socio per vizi della cosa importata e per l’allontanamento giudiziale, le norme del contratto di locazione delle cose, quando la cosa è importata per l’uso, e le norme del contratto di vendita , quando la cosa è di proprietà , si applicano rispettivamente.

Arte. 359. Tutto ciò che viene acquisito per la società è proprietà comune dei soci.

Salvo patto contrario, le quote dei soci sono uguali.

Il socio può rivendicare la sua quota di patrimonio comune solo all’uscita dalla società o alla sua cessazione.

Arte. 360. Le decisioni sugli affari della società sono prese con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non preveda che ciò avvenga a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Salvo diverso accordo, ogni partner ha il diritto di gestire. Ma in questo caso, ciascuno degli altri partner può opporsi all’azione del partner prima che sia fatta. La maggioranza dei partner decide sul disaccordo.

Arte. 361. Salvo patto contrario, gli utili e le perdite saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro quota.

La clausola di esclusione di alcuni dei soci dalla partecipazione alle perdite o agli utili non è valida.

Arte. 362. Il socio non può trasferire il suo diritto a partecipare alla società senza il consenso degli altri soci.

Arte. 363. La società cessa:

  1. a) per il raggiungimento dello scopo della società o se il suo raggiungimento è divenuto impossibile;
  2. b) alla scadenza del termine per il quale la società è stata costituita;
  3. c) con la morte o l’incapacità di uno dei soci, salvo diverso accordo;

(d) con la comunicazione di uno dei soci, data in buona fede e a tempo debito, quando la società è stata costituita a tempo indeterminato, a meno che la società non abbia concordato di continuare con gli altri soci, e

  1. e) con decisione del tribunale, se sussistono fondati motivi, quando la società è costituita per un certo periodo.

Arte. 364. Il socio ha diritto di pretendere le spese da lui sostenute, unitamente agli interessi sulle stesse, ed i danni subiti in relazione alla conduzione degli affari sociali.

Bulgaria – Emissione di obbligazioni da parte di una Società per Azioni 

Un’obbligazione è un documento di debito, vale a dire per una somma di denaro fornita a credito dal detentore dell’obbligazione al suo emittente (emittente). L’obbligazione è una sorta di garanzia del creditore, e come tale prevede, a seconda della tipologia di obbligazione stessa, un reddito permanente prefissato sotto forma di cedole ( interessi ) ed il pagamento del capitale alla scadenza.

In Bulgaria il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) e la LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА) non contengono una definizione giuridica del termine “obbligazione”.

In Bulgaria la disciplina generale che consente alle Società per Azioni di emettere obbligazioni è contenuta nella Sezione VII OBBLIGAZIONI (artt. da 204 – 214б) (1) Capitolo quattordici, dedicato alle Società per Azioni, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

La Sezione VIII (artt. 2015 – 2018) è dedicata alla CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

Il quadro giuridico speciale è contenuto in una serie di atti normativi, il più importante dei quali è senza dubbio la LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI (ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА).

Nel 2017 è stato emanato il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

 il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 è stato modificato da:

REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2019

REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020

REGOLAMENTO (UE) 2021/337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 16 febbraio 2021

REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

(1)

Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))

Capitolo quattordici
Società per Azioni

Sezione VII.
OBBLIGAZIONI

ORDINE DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 204. (1) (Modifica -. SG n. 114 del 1999, in vigore dal 31.01.2000, modificata -. SG n. 58 del 2003, modificata -. SG n. 66 del 2005, modificata -. SG n. 62 del 2017) Obbligazioni può essere emesso solo da una società per azioni.
(2) (Modifica -. SG. 114 del 1999, in vigore dal 31.01.2000, abrogata -. SG. 62 del 2017)
(3) (Modifica e integrazione -. SG. 61 del 2002 ) La decisione di emettere obbligazioni viene presa dall’assemblea generale degli azionisti, che può autorizzare il consiglio di amministrazione, rispettivamente il consiglio di gestione, secondo l’ordine dell’art . . 196 .
(4) Le obbligazioni di un’emissione con lo stesso valore nominale garantiscono lo stesso diritto di credito.
(5) (Nuova – SG. 63 del 1995, integrata – SG. 61 del 2002) Le obbligazioni possono essere disponibili o non disponibili. Per l’emissione, il trasferimento e la costituzione in pegno delle obbligazioni disponibili e indisponibili si applicano le regole per le azioni stabilite dalla presente legge, ad eccezione dell’art . 176, par. 2 e dell’art. 184, par. 2 .

REQUISITI E PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI (TITOLO MODIFICATO – SG. N. 61 DEL 2002)

Art. 205. (Modifica -. SG. 61 del 2002) (1) (Modifica e integrazioni -. SG. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) L’emissione di obbligazioni mediante offerta pubblica per le quali vige l’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi delRegolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e per l’abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (GU L 168/12 del 30 giugno 2017), si svolge alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge.
(2) Quando si emettono obbligazioni al di fuori dei casi di cui al par. 1 la società predispone una proposta di sottoscrizione di obbligazioni, contenente almeno:
1. la decisione ex art. 204, par. 3 ;
2. (abrogato – SG n. 58 del 2003)
3. il valore nominale e di emissione complessivo del prestito obbligazionario;
4. numero, tipologia, valore nominale e di emissione delle obbligazioni offerte, nonché previste restrizioni al loro trasferimento;
5. nel caso di obbligazioni fruttifere – il termine fino alla scadenza delle obbligazioni, il regime di rimborso del prestito obbligazionario, compreso il periodo di grazia, se previsto, il pagamento degli interessi, il metodo del loro calcolo e il periodicità dei pagamenti;
6. nel caso di obbligazioni con altra forma di reddito – il metodo di generazione del reddito e le scadenze di pagamento;
7. la tipologia e l’importo dell’eventuale cauzione prestata;
8. modalità e termine di pagamento degli interessi e del capitale;
9. data di inizio e fine, nonché luogo e ordine di registrazione delle obbligazioni;
10. condizioni per la registrazione delle obbligazioni;
11. importo minimo e massimo dei contributi in denaro riscossi al quale il finanziamento si riterrà concluso.
(3) Le obbligazioni vengono emesse solo dopo il pagamento integrale del loro valore di emissione.
(4) (modifica -. SG. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) Nella decisione ai sensi dell’art. 204, par. 3 per l’emissione di obbligazioni ai sensi del par. 2 può prevedere che le disposizioni di legge relative al fiduciario degli obbligazionisti e alla garanzia dell’emissione pubblica di obbligazioni siano applicate di conseguenza.

SVOLGIMENTO DELLA FIRMA (TITOLO MODIFICATO – SG n. 61 del 2002)

Art. 206. (1) (Modifica -. SG n. 61 del 2002, modificata -. SG n. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020) Incasso degli importi e consegna delle obbligazioni emesse ai sensi dell’art . 205, par. 2 , sono effettuati tramite una banca o un intermediario di investimenti.
(2) (modifica – SG. 61 del 2002 ) Le persone che hanno sottoscritto obbligazioni depositano gli importi presso una banca designata dalla società su un conto di raccolta. Gli importi presenti su questo conto non possono essere utilizzati prima dell’annuncio di cui al par. 6.
(3) (modifica – SG n. 61 del 2002) Con la decisione ai sensi dell’art. 204, par. 3 vengono determinate le condizioni alle quali il prestito si considera concluso. Condizione obbligatoria è che il valore di emissione di tutte le obbligazioni sottoscritte sia stato interamente pagato.
(4) (Modifica -. SG. 61 del 2002 ) Entro 14 giorni dal completamento della sottoscrizione, la società stipulerà un accordo con una banca, regolando l’ordine e le modalità di pagamento del prestito obbligazionario.
(5) (Modifica – SG. n. 61 del 2002) Se il termine di cui all’art. 205, par. 2, punto 9 è scaduto senza che si siano verificate le condizioni previste per la conclusione del prestito, le somme incassate vengono restituite alle obbligazioni sottoscritte insieme agli interessi maturati dalla banca presso la quale erano depositate.
(6) (Nuova – SG n. 61 del 2002, modificata – SG n. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore – SG n. 80 del 2006, modificata – SG n. 64 del 2020 , in vigore dal 21.08.2020) Entro un mese dal termine per la registrazione delle obbligazioni ex art. 205, par. 2 n. 9 l’organo amministrativo della società presenta al registro delle imprese per la pubblicazione l’avviso di prestito obbligazionario concluso ai sensi dell’art . 205, par. 2 , che recita:
1. l’importo del prestito;
2. la data da cui decorre il periodo di scadenza;
3. la data di scadenza – per i pagamenti di interessi e capitale;
4. la banca ai sensi del par. 4, servizio dei pagamenti dei prestiti obbligazionari;
5. il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima assemblea generale degli obbligazionisti.
(7) (Nuova -. SG. 61 del 2002, modificata -. SG. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore -. SG. 80 del 2006) La data della prima assemblea generale del obbligazionisti non possono trascorrere oltre 30 giorni dall’annuncio di cui al par. 6. Il luogo dell’adunanza non può essere diverso dalla sede sociale.
(8) (Nuova – SG. n. 61 del 2002 ) La società informa immediatamente i rappresentanti degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 209 e la banca che presta servizio ai pagamenti del prestito obbligazionario, per tutte le modifiche della sua attività commerciale relative alle obbligazioni assunte ai sensi delle obbligazioni emesse.

NULLITÀ DELLA DECISIONE DI EMIRE OBBLIGAZIONI (TITOLO MODIFICATO – SG n. 61 del 2002)

Art. 207. (Modifica – SG n. 61 del 2002) Qualsiasi decisione della società per:
1. cambiamento nelle condizioni di registrazione delle obbligazioni emesse;
2. emissione di nuove obbligazioni con regime di pagamento privilegiato, senza il consenso delle assemblee degli obbligazionisti di precedenti emissioni non pagate.

PRIMA ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI (NUOVO TITOLO – SG n. 103 del 1993)

Art. 208. (Modifica -. SG. 61 del 2002, integrata -. SG. 62 del 2017) La prima assemblea generale degli obbligazionisti è legale se le viene presentata almeno la metà del prestito registrato.

RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Art. 209. (1) Gli obbligazionisti di una stessa emissione formano un gruppo per proteggere i loro interessi davanti alla società.
(2) Il gruppo è rappresentato da rappresentanti eletti dall’assemblea generale degli obbligazionisti. I rappresentanti non possono essere più di tre.

LIMITAZIONI ALLA RAPPRESENTANZA

Art. 210. (1) Non possono essere rappresentanti ai sensi dell’articolo precedente:
1. la società debitrice;
2 . (modifica – SG. 61 del 2002 ) persone legate alla società debitrice;
3. le società che hanno garantito in tutto o in parte le obbligazioni assunte;
4. i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione della società, nonché i loro discendenti, ascendenti e coniugi;
5. soggetti ai quali è vietata dalla legge la partecipazione agli organi amministrativi della società.
(2) I rappresentanti possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

POTERI DEI RAPPRESENTANTI

Art. 211. I rappresentanti possono agire per tutelare gli interessi degli obbligazionisti in conformità con le decisioni dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

Art. 212. (1) I rappresentanti degli obbligazionisti possono partecipare all’assemblea generale degli azionisti senza diritto di voto. Possono ricevere informazioni alle stesse condizioni degli azionisti.
(2) Quando vengono prese le decisioni che influiscono sull’adempimento degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario, l’assemblea generale degli azionisti ascolta il parere dei rappresentanti degli obbligazionisti.

REMUNERAZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 213. (1) Il compenso dei rappresentanti degli obbligazionisti è determinato dalla società ed è a suo carico. Quando la società non determina la remunerazione, questa è determinata dall’assemblea generale degli obbligazionisti.
(2) Se la società si oppone all’importo così determinato, questo sarà determinato dal tribunale distrettuale su richiesta dei rappresentanti.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Art. 214. (1) (Supp. – SG n. 61 del 2002, modificata – SG n. 38 del 2006, in vigore dal 01.07.2007, modificata con l’entrata in vigore – SG n. 80 del 2006) L’assemblea generale degli obbligazionisti è convocata dai rappresentanti degli obbligazionisti mediante invito pubblicato nel registro delle imprese almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
(2) (Modifica -. SG. 61 del 2002 ) L’assemblea generale è convocata anche su richiesta degli obbligazionisti che presentano almeno 1/10 dell’emissione di obbligazioni in questione, o dei liquidatori della società, se è stata stabilita una procedura stato aperto in liquidazione.
(3) I rappresentanti degli obbligazionisti sono tenuti a convocare l’assemblea generale degli obbligazionisti previa notifica da parte degli organi di gestione della società per azioni:
1. proposta di cambiamento dell’oggetto dell’attività, della tipologia o della trasformazione della società;
2. (modifica – SG n. 61 del 2002) proposta di emettere una nuova emissione di obbligazioni privilegiate.
(4) Ciascuna emissione obbligazionaria costituisce un’assemblea generale separata.
(5) Per l’assemblea generale degli obbligazionisti si applicano di conseguenza le regole dell’assemblea generale degli azionisti.
(6) (Nuova – SG. 62 del 2017) Il diritto di voto sulle obbligazioni non presenti viene esercitato dai possessori di obbligazioni 5 giorni prima della data dell’assemblea generale degli obbligazionisti.
(7) (Prec. 6 – SG. 62 del 2017) L’assemblea generale degli azionisti è tenuta a prendere in considerazione la decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti.

QUORUM

Art. 214a. (Nuova – SG. 25 del 2022, in vigore dal 08.07.2022) (1) L’assemblea generale degli obbligazionisti può prendere decisioni se le viene presentata almeno la metà dell’importo dell’emissione obbligazionaria, come nelle condizioni di maggiore può essere previsto il quorum per la questione.
(2) In mancanza del quorum, la disposizione dell’art . 227, par. 3 .
(3) Nel determinare il quorum non vengono prese in considerazione le obbligazioni riacquistate dalla società che le ha emesse.

MAGGIORANZA

Art. 214б. (Nuova – SG. 25 del 2022, in vigore dal 08.07.2022 anni) (1) La decisione dell’assemblea generale degli obbligazionisti è adottata a maggioranza delle obbligazioni presentate, salvo diversa indicazione nei termini dell’emissione -a larga maggioranza.
(2) Nel determinare la maggioranza decisionale dell’assemblea generale degli obbligazionisti, le obbligazioni riacquistate dalla società che le ha emesse non vengono prese in considerazione.

Sezione VIII.
CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

DECISIONE SULLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN AZIONI

Arte. 215. (1) L’assemblea generale può decidere di emettere obbligazioni convertibili in azioni. Questo tipo di obbligazioni non possono essere emesse da società nelle quali la partecipazione statale supera il 50% del capitale. Gli azionisti possono sottoscrivere tali obbligazioni con priorità alle condizioni alle quali sono sottoscritte le azioni di nuove emissioni.
(2) La procedura per la conversione delle obbligazioni in azioni è determinata dalla decisione dell’assemblea generale di emettere obbligazioni.
(3) L’assemblea generale degli azionisti può determinare le condizioni alle quali i detentori di obbligazioni che non sono destinate al rimborso mediante conversione in azioni possono convertirle in azioni.
(4) Il valore di emissione delle obbligazioni convertite non può essere inferiore al valore nominale delle azioni che gli obbligazionisti acquisterebbero in cambio delle stesse.
(5) In caso di riduzione del capitale per perdite mediante riduzione del numero delle azioni o del loro valore nominale, i diritti degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni sono ridotti proporzionalmente.

CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA DELIBERA DI NUOVE OBBLIGAZIONI

Arte. 216. La decisione di emettere nuove obbligazioni convertibili in azioni è valida solo se approvata dall’assemblea generale degli obbligazionisti che hanno acquisito il diritto di convertire le proprie obbligazioni in azioni.

ROLLOVER SU AUMENTO DI CAPITALE

Arte. 217. Dopo aver deciso di aumentare il capitale, il consiglio di gestione, rispettivamente il consiglio di amministrazione, fissa un termine per la conversione delle obbligazioni in azioni. La durata non può essere superiore a 3 mesi.

Iscrizione dell’aumento di capitale (titolo modificato – SG n. 61 del 2002)

Arte. 218. (Modifica – SG n. 61 del 2002) Il consiglio di gestione, rispettivamente il consiglio di amministrazione, dichiara per l’iscrizione l’aumento di capitale a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

Bulgaria – Creditore personale del socio di una società bulgara

Creditore personale del socio (ЛИЧЕН КРЕДИТОР НА СЪДРУЖНИК) di una società bulgara

PAGAMENTI AI SOCI E AZIONISTI

Arte. 73в (Nuova – SG. 58 del 2003 ) I pagamenti ai soci e agli azionisti derivanti da azioni o quote di una società commerciale impegnate o pignorate vengono effettuati se il creditore detentore del pegno o del pignoramento non si oppone entro un mese dalla comunicazione scritta. In caso di opposizione, l’importo dovuto viene depositato in una banca a garanzia del creditore.

 

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВ)

RISOLUZIONE CON AVVISO DA PARTE DEL CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO
Art. 96. (1) Il creditore di un socio, che per 6 mesi non può essere soddisfatto dall’esecuzione forzata sui beni mobili del socio, può imporre un pegno sulla quota di liquidazione del socio debitore e richiedere lo scioglimento dell’associazione con preavviso scritto , poiché l’ordinanza ex art. 94 .
(2) La società non si scioglie se essa o gli altri soci pagano il debito dopo aver imposto un pignoramento ai sensi del paragrafo precedente. In questo caso cessa soltanto la partecipazione del socio nella società, a meno che i soci non decidano diversamente.

Bulgaria – Confronto tra ditta indivicuale, Società a Responsabilità Limitata unipersonale e Società a Responsabilità Limitata

Il diritto commerciale bulgaro prevede varie forme giuridiche per lo svolgimento dell’attività commerciale, le più diffuse delle quali sono la  ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ)), regolata dagli artt. dal 57 al 60а del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ), la Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) e la Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД), regolate dal capitolo trediciartt. dal 113 al 157 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ).

Chi può registrare EOOD, OOD e ET?

Se desideri svolgere un’attività commerciale indipendente, puoi scegliere tra la  ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ)) e a Società a Responsabilità Limitata unipersonale  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД). Qualsiasi persona fisica abile residente nel paese può essere registrata come ditta individuale (articolo 56 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)). L’Art. 58 del Codice Commerciale (ТЗ). stabilisce che una persona fisica ha il diritto di registrare una sola società come ditta individuale.

Qualsiasi persona fisica o giuridica (bulgara o straniera) può registrare una Società a Responsabilità Limitata unipersonale – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД).

La registrazione di una Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) può essere effettuata da 2 o più persone fisiche o giuridiche (bulgare o straniere).
Qualsiasi persona (fisica o giuridica) può partecipare a più di una società, nella misura in cui la legge non lo vieti.

Capitale richiesto per la registrazione della società

Non vi è alcun requisito legale per un importo minimo di capitale al momento della registrazione di ditta individuale (Едноличен търговец (ЕТ))Il capitale minimo richiesto per la registrazione di EOOD e OOD è simbolico – BGN 2.

Responsabilità materiale dei fondatori/proprietari

Per gli obblighi della sua società, l’imprenditore individuale (ET) è responsabile con tutti i beni della sua società, nonché con tutti i suoi beni personali e coniugali (responsabilità patrimoniale illimitata). Questo perché la registrazione dell’ET non crea una nuova entità legale, vale a dire la ditta individuale e la persona fisica che l’ha costituita sono la stessa persona giuridica.

Il proprietario di una Società a Responsabilità Limitata unipersonale – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) è responsabile degli obblighi della sua azienda fino all’importo del suo capitale (responsabilità patrimoniale limitata). Questo perché il proprietario (fondatore) e la società a responsabilità limitata sono due persone giuridiche completamente diverse. La legge considera la dSocietà a Responsabilità Limitata unipersonale – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД) come una persona giuridica indipendente!

I proprietari della  Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) sono responsabili delle obbligazioni della società fino all’importo del loro contributo di capitale proprio al capitale della società (responsabilità patrimoniale limitata). Questo perché i proprietari (fondatori) e la società a responsabilità limitata sono persone giuridiche completamente diverse. Una  Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) è un’entità legale indipendente!

Imposta sui brevetti e imposta sugli utili

Le ditte individuali(ЕТ) sono soggette all’imposta sui brevetti (artt. 61з – 61п. della ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – Legge sulle Imposte e Tasse Locali) se svolgono determinate attività e servizi elencati nella legge sulle imposte e tasse locali, come servizi di ristorazione, servizi di falegnameria, servizi di sartoria, servizi di barbiere e parrucchiere, servizi di riparazione e verniciatura auto e molti altri. Se non svolgono attività brevettuale, le ditte individuali (ET) sono soggette a un’imposta sugli utili del 15%.

Le società a responsabilità limitata (EOOD e OOD) non sono soggette all’imposta sui brevetti. L’importo dell’imposta sugli utili per loro è del 10%.

Imposta sui dividendi

Le ditte individuali non sono soggette a tale imposta.

Per le società a responsabilità limitata (EOOD e OOD), questa imposta è del 5%. L’imposta diventa esigibile una volta presa la decisione da parte del proprietario o dei proprietari di azioni di distribuire l’utile sotto forma di dividendi.

Previdenza sociale

L’imprenditore individuale è assicurato come persona autoassicurata. Alla fine di ogni anno solare, ET pareggia e introduce assicurazioni basate sull’utile lordo.

Il proprietario di un EOOD, rispettivamente i soci di un EOOD, sono assicurati per uno dei seguenti motivi: come persone autoassicurate o come persone che lavorano con un contratto di gestione. Non corrispondono o aggiungono assicurazione. La perequazione e l’assicurazione integrativa sono possibili solo nel caso in cui i soci/titolari abbiano svolto in azienda, in qualità di autoassicurati, attività lavorative personali e per queste abbiano percepito un compenso il cui ammontare sia superiore all’ammontare degli acconti.

Cancellazione

La cancellazione di un ET dal registro delle imprese richiede solo 1 mese.

La cancellazione di una società a responsabilità limitata (indipendentemente dal fatto che si tratti di una EOOD o di una OOD) dal Registro delle Imprese è possibile solo dopo il completamento di una procedura di liquidazione, che richiede almeno 6 mesi.