A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.
Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:
-
- all’interno della Comunità
- con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere
- verso Paesi dell’Unione Europea TITOLO II del Regolamento (CE) N. 1013/2006
-
- all’interno dell’Unione
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) - con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
- all’interno dell’Unione
-
- spedizioni esclusivamente all’interno degli stati membri TITOLO III
- verso Paesi Terzi TITOLO IV destinati
- allo smaltimento, CAPO 1, per i quali vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione, così come previsto dall’art. 34 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA che sono Parti della Convenzione di Basilea (Attualmente l’EFTA conta solo quattro paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, tutti Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
- al recupero, CAPO 2, divisi in base al paese di destinazione, in
-
- Articolo 36 Divieto di esportazione
- Articolo 37 Procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati
- Sezione 2 –
- Articolo 38 Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A
-
Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti
Tutti Stati Membri dell’OCSE.
Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti
- destinati allo smaltimento, ai sensi dell’Articolo 34, vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione (Tranne che per Islanda, Norvegia e Svizzera, Paesi EFTA Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento);
- destinati al recupero, Articolo 38 Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati
- III (ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»))
- III A (ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)
- III B (ALLEGATO III B RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b))
- IV (ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»))
- IV A (ALLEGATO IV A RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3))
Il primo comma dell’Articolo 38 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 dispone che:
“In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II (SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI), con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.”
Vedi: “Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006“