Archivi categoria: Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi

Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali  si applica la decisione OCSE 

Il primo comma dell’Articolo 38 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 dispone che:
“In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II (SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI), con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.”

Vedi: “Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE 

  • destinati allo smaltimento vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione;
  • destinati al recupero, l’Articolo 37 (Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell’allegato III o III A), la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36, elencati negli allegati 
    • III (ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)) o
    • III A (ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)
      prevede che  “la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
      i)  conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
      ii)  un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
      I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
      a) il divieto; o

      b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all’articolo 35; oppure
       c) nessun controllo nel paese di destinazione.
      2.   Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
      Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
      La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
      3.   Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l’articolo 18.
      4.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
      5.   In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell’allegato III B e purché l’esportazione non sia vietata in virtù dell’articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.”

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, sulla base delle risposte ottenute dai paesi non O.C.S.E.,  è stato emanato il Regolamento CE n. 801/2007, poi sostituito con il Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007 , relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Modificato da 

REGOLAMENTO (CE) N. 740/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 674/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 57/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 733/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014
REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2021
REGOLAMENTO (UE) 2022/520 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2022

Noi faremo riferimento alla Versione consolidata del Regolamento (CE) n. 1418/2007 

In base all’Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1418/2007, l’Allegato al Regolamento stabilisce le procedure per che l’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui allallegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

Per ogni Stato indicato, l’Allegato al  Regolamento (CE) n. 1418/2007  elenca

  • i rifiuti per quei è vietata l’esportazione;
  • i rifiuti per la cui esportazione è richiesta la notifica e l’autorizzazione scritta preventiva;
  • i rifiuti non assoggettati ad alcun controllo;
  • indicazione di altre eventuali procedure di controllo previste dalla normativa nazionale applicabile.