La dicitura “regime di call-off stock” fa riferimento a una situazione in cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni verso un deposito in un altro Stato membro per un acquirente destinatario di cui si conoscono l’identità e il numero di identificazione IVA al momento del trasporto o della spedizione e che ha il diritto di prelevare i beni dal deposito a propria discrezione; in tale occasione avviene il conferimento della proprietà dei beni.
Ai sensi delle previgenti norme UE in materia di IVA, si ritieneva che un’impresa (un soggetto passivo) che trasferiva i propri beni da uno Stato membro a un deposito situato in un altro Stato membro aveva effettuato una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza dei beni. Allo stesso tempo, tale impresa doveva contabilizzare ai fini IVA l’acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro in cui i beni arrivavano. In pratica, ciò significava che un’impresa, trasferendo beni in un altro Stato membro, doveva anche rispettare gli obblighi in materia di IVA nello Stato membro di arrivo (registrazione ai fini IVA, presentazione di una dichiarazione IVA e contabilizzazione dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario in tale dichiarazione).
Quando i beni erano trasferiti da uno Stato membro a un deposito situato in un altro Stato membro per essere successivamente ceduti a un acquirente, l’impresa che trasferiva e successivamente cedeva tali beni, oltre a dichiarare un acquisto intracomunitario di beni, doveva di norma anche contabilizzare l’IVA sulla cessione (interna) nello Stato membro in cui si trovava il deposito (a meno che no nera applicabile il meccanismo dell’inversione contabile, di norma in base all’articolo 194 della DI).
La semplificazione del regime di call-off stock, adottata dal Consiglio, elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione a un acquirente destinatario già noto, l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito.
La semplificazione non riguarda la situazione in cui un’impresa trasferisce beni da uno Stato membro a un altro senza essere ancora a conoscenza dell’acquirente destinatario in quest’ultimo Stato membro.
La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)
La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1), modificando alcune norme della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto., prevede:
- la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock (Il contratto di call-off stock è un tipo di contratto che consente ad un soggetto passivo che vuole inviare un bene, o stock di beni, in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un cessionario dell’Unione Europea che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino, di farlo in regime di neutralità fiscale, di fatto con la sospensione della cessione a titolo oneroso).
L’articolo 17 bis della direttiva 2006/112/CE stabilisce che- non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock;
- le condizioni affinchè esista un regime di call-off stock;
- l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente (o primo fornitore) al destinatario finale (ultimo acquirente della catena)
- la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità (Vedi: Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA).
La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) fa parte di un più ampio pacchetto che comprende due regolamenti immediatamente applicabili ed entrati in vigore in tutti gli Stati membri dal primo gennaio 2020:
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modificando il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda alcune esenzioni per le operazioni intracomunitarie,
- individua, per la prima volta in ambito comunitario, la documentazione necessaria per dimostrare l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, inserendo l’art. 45 bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- stabilisce (inserendo l’art. 54 bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011) quali informazioni devono essere contenute nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni e dal soggetto passivo destinatario di una cessione di beni in regime di call-off stock di cui all’articolo 17 bis;
- il Regolamento (Ue) n. 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il Regolamento (Ue) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 (relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto), per quanto riguarda lo scambio di informazioni per la corretta applicazione del regime di call-off stock, cioè della fattispecie in cui un venditore spedisce uno stock di beni in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente già determinato, che ne diventa, però, proprietario solo al momento del prelievo.
Gli articoli della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativi alla semplificazione del regime di call-off stock sono i seguenti:
- articolo 17 bis: (disposizione principale) contiene le norme sulla semplificazione;
- articolo 243, paragrafo 3: stabilisce l’obbligo di tenere determinati registri ai fini del regime di call-off stock;
- articolo 262, paragrafo 2: stabilisce l’obbligo di indicare, nell’elenco riepilogativo, il numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono trasportati in regime di call-off stock, nonché di informare riguardo a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse.
L’art. 54 bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011) fornisce norme più dettagliate riguardo ai registri tenuti ai fini del regime di call-off stock.
In aggiunta, il 20 dicembre 2019 la Commissione UE ha pubblicato le Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (soluzioni rapide 2020)
Le Note esplicative, redatte dalla direzione TAXUD della Commissione europea sono finalizzate a fornire una migliore comprensione delle nuove regole comunitarie relative al regime di call-off stock e alle cessioni intracomunitarie di beni, ivi inclusa la prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale.
Nello specifico, le note chiariscono l’applicazione delle previsioni normative contenute nella Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018.
Le Note esplicative, come espressamente indicato nelle medesime, non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle nuove disposizioni.
L’obiettivo della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 è fronteggiare alcune criticità determinate dall’attuale principio che governa gli scambi intracomunitari, secondo cui l’imposta è applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi (principio di tassazione nel Paese di destinazione) in attesa a quelle futuro (principio di tassazione nel Paese di origine).
Tramite la Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 il legislatore comunitario, , ha ritenuto necessario introdurre delle “soluzioni rapide” (c.d. quick fixes) volte a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (cosiddette operazioni “Business to Business” – “B2B”).
A livello normativo:
- nel Titolo IV Operazioni imponibili, Capo 1 Cessione di Beni, Sezione 2 della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito il nuovo articolo 17-bis:
“1. Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.
2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3 ( Il soggetto passivo che trasferisce beni nell’ambito del regime di call-off stock di cui all’articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo. Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell’ambito del regime di call-off stock di cui all’articolo 17 bis tiene un registro di tali beni.), e inserisce nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262, paragrafo 2(Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all’articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse.), l’identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c) (soggetto passivo destinatario della cessione di beni ), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4 (entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati), si applicano le seguenti norme:
a) una cessione di beni in conformità dell’articolo 138, paragrafo 1 (1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio; b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.), si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.
4. Se entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c) (soggetto passivo destinatario della cessione di beni ), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell’articolo 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro) abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell’articolo 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4;
e b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3.
6. Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell’articolo 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro) al momento della sostituzione, a condizione che:
a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2;
e b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b) (il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni), indichi la sostituzione nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3.
7. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 (entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati)una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell’articolo 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro) abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta.
Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c)(soggetto passivo destinatario della cessione di beni ), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.
Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto.
In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.
L’articolo 17 bis della direttiva 2006/112/CE stabilisce che
- il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso;
- le condizioni affinchè esista un regime di call-off stock;
- se le condizioni affinchè esista un regime di call-off stock sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo destinatario della cessione di beni, e purché il trasferimento abbia luogo entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, si applicano le seguenti norme:
a) una cessione di beni in conformità dell’articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.
La soluzione adottata stabilisce che:
- non ha luogo alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto intracomunitario al momento della spedizione o del trasporto dei beni al deposito situato in un altro Stato membro;
- hanno luogo solo in una fase successiva, e cioè nel momento in cui l’acquirente acquisisce la proprietà dei beni
- una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza
- e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro in cui è situato il deposito .
Al fine di consentire l’applicazione di questa semplificazione del regime di call-off stock, devono essere soddisfatte determinate condizioni:
- sia il fornitore che l’acquirente destinatario sono soggetti passivi;
- il fornitore non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
- il fornitore registra la spedizione/il trasporto dei beni in un registro;
- i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro allo scopo di esservi ceduti, in una fase successiva all’arrivo, a un acquirente destinatario;
- il fornitore indica il numero di identificazione IVA dell’acquirente destinatario nel proprio elenco riepilogativo (solo tale dato, non il valore dei beni) presentato per il periodo in cui ha luogo il trasporto di detti beni;
- l’acquirente destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui sono trasferiti i beni;
- l’identità e il numero identificativo IVA dell’acquirente destinatario sono noti al fornitore al momento dell’inizio della spedizione o del trasporto;
- i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro, escludendo così dalla semplificazione le importazioni, le esportazioni e le cessioni all’interno di un unico Stato membro.
Da notare che esistono anche obblighi il cui mancato adempimento non implica che la semplificazione non possa (o non possa più) essere applicata (anche se possono essere applicate sanzioni nazionali). È il caso, ad esempio, dell’obbligo dell’acquirente destinatario di indicare, nel registro che deve tenere, la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati [articolo 243, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva n. 2006/112/CE e articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011].
In attuazione della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 è stato emanato il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 che nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha inserito:
- Art. 38-ter (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call- off stock”);
- Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”).
Art. 38-ter Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call- off stock”
In vigore dal 01/12/2021
1. In deroga all’articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita’ a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita’ economica ne’ dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e’ identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identita’ e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.
2. L’acquisto intracomunitario, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purche’ i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e’ accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.
5. L’acquisto intracomunitario e’ effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purche’, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.
Art. 41-bis Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”
In vigore dal 01/12/2021
1. In deroga all’articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita’ a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita’ economica ne’ dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e’ identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita’ e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 50, comma 6, l’identita’ e il numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
2. La cessione intracomunitaria e’ effettuata ai sensi del comma 1 se la proprieta’ dei beni e’ trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprieta’ dei beni.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e’ accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.
5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione e’ sostituito da un altro soggetto passivo purche’, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.
È da tener presente che l’8 dicembre 2022,
la Commissione europea (CE) ha pubblicato la sua proposta di riforma dell’IVA nell’era digitale (VAT in the Digital Age (ViDA) che si basa su tre pilastri:
- Single VAT Registration (Partita IVA Unica);
- Platform Economy ;
- Digital Reporting Requirements (DRR).
La proposta di adeguamento per il 2025 dell’attuale dichiarazione IVA sportello unico OSS a ulteriori movimenti di azioni B2C e B2B è al centro del pilastro Single VAT Registration (Partita IVA Unica).
Il pilastro Single VAT Registration (Partita IVA Unica) comprende l’estensione dell’uso della dichiarazione IVA One-Stop-Shop OSS ai movimenti di beni propri attraverso i confini dell’UE fino alle sedi dei clienti commerciali per il loro uso futuro (‘call-off stock’ ) . Gli attuali accordi di call-off stock non saranno più necessari in quanto il nuovo regime speciale OSS 2025 per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di merci che sono attualmente coperti da accordi di call-off stock.
Dopo il 31 dicembre 2024 non potranno essere effettuati nuovi trasferimenti in regime IVA di call-off stock. I beni spediti prima di tale data potranno comunque beneficiare della semplificazione del call-off stock fino al 31 dicembre 2025.
Da gennaio 2025, le imprese segnaleranno nuovi movimenti di merci da utilizzare in tali accordi di call-off stock tramite il loro reso OSS.