- Tassazione dei dividendi distribuiti da società residenti a favore di soggetti residenti
- Tassazione dei dividendi distribuiti da società residenti a favore di soggetti non residenti
Tassazione dei dividendi distribuiti da società residenti a favore di soggetti residenti
Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, ai sensi della lettera e), primo comma, art. 44 (Redditi di capitale) del TUIR, sono considerati redditi di capitale.
Ai sensi del primo comma dell’art. 45 (Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42)) del TUIR Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
Quindi, in deroga al principio generale, è prevista la tassazione per cassa e non per competenza e quindi i dividendi rilevano al momento della riscossione.
Prima del 01/01/2018 erano previste differenti tipologie di tassazione, che, successivamente, ai sensi dell’art. 1, co. 999 e ss., della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) sono state ridotte alle seguenti:
- Persone fisiche non in regime di impresa: è prevista una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti (art. 27 del D.P.R. 600). In questo caso i dividendi non dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi della persona fisica che li ha percepiti, in quanto saranno stati tassati, con obbligo di rivalsa, a titolo definitivo alla fonte, dalla società di capitali che li ha distribuiti.
La società erogante deve procedere al versamento della ritenuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione.
Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo “1035” (Ritenute su utili distribuiti da società – Ritenute a titolo di acconto e/o imposta) e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.
Vedi: La tassazione dei dividendi corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori residenti in Italia distribuiti da soggetti residenti in Italia - Persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrono nell’esercizio in cui sono percepiti nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito d’impresa complessivo (art. 59 (Dividendi) del TUIR).
Vedi: La tassazione dei dividendi corrisposti a soci persone fisiche imprenditori residenti in Italia distribuiti da soggetti residenti in Italia - Società di persone: Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 (Classificazione dei redditi) del TUIR: “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.” Quindi sono richiamati gli artt. da 55 a 66 del CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA del TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917
Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrono nell’esercizio in cui sono percepiti nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito d’impresa complessivo (art. 59 (Dividendi) del TUIR).
Vedi: La tassazione dei dividendi corrisposti a società di persone distribuiti da soggetti residenti in Italia - Società di capitali ed altri soggetti IRES: In base al secondo comma dell’art.89 del TUIR gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare, quindi, la base imponibile è pari al 5%.
Vedi: La tassazione dei dividendi corrisposti a società di capitali da altri soggetti IRES residenti in Italia
Tassazione dei dividendi distribuiti da società residenti a favore di soggetti non residenti
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- Persone fisiche: La normativa relativa alla distribuzione di utili di partecipazione da parte di società ed enti residenti a soggetti non residenti è stabilita dall’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
Il terzo comma dell’art. 27 (Ritenuta sui dividendi) del D.P.R. 600/73 dispone che: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 (26) per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter …”
Quindi, i dividendi di fonte italiana percepiti dalle persone fisiche non residenti in Italia vengono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, per cui, la società residente che eroga dividendi ad un soggetto non residente deve applicare una ritenuta a titolo d’imposta all’atto del pagamento pari al 26%.
La società erogante deve procedere al versamento della ritenuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione.
Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo “1036” (Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere) e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.
Vedi: Tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche non residenti in Italia - Società: Quando i dividendi di fonte italiana sono distribuiti nei riguardi di società residenti in un Paese estero, il regime di tassazione può cambiare a seconda del Paese di riferimento.
Possono prospettarsi i seguenti casi a seconda della residenza fiscale della società che percepisce i dividendi:
- Persone fisiche: La normativa relativa alla distribuzione di utili di partecipazione da parte di società ed enti residenti a soggetti non residenti è stabilita dall’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
- residenza fiscale della società che percepisce i dividendi in uno Stato UE, in Norvegia o in Islanda: se la società estera è soggetta a tassazione diretta nello stato di residenza, in Italia subisce una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% (Art. 27 comma 3-ter del D.P.R. n. 600/1973 );
- residenza fiscale della società che percepisce i dividendi in uno Stato UE: se gli utili sono relativi ad una partecipazione nella società italiana non inferiore al 10% del capitale, detenuta per almeno un anno, in Italia non subisce alcuna ritenuta (Direttiva Madre-Figlia – Art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 );
Vedi: Dividendi corrisposti ad una società in uno Stato membro dell’Unione europea – Direttiva Madre-Figlia – Art. 27-bis D.P.R. n. 600/1973 - residenza fiscale della società che percepisce i dividendi in uno Stato terzo (Non UE o SEE): gli utili subiscono in Italia una ritenuta del 26% (Art. 27 comma 3-ter del D.P.R. n. 600/1973).
