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Bulgaria – Garanzia anticipata di crediti tributari

In Bulgaria la disciplina giuridica delle misure cautelari preliminari è contenuta negli artt.121 (Garanzia anticipata dei crediti) , 195 (Pretese pubbliche garantite) e art. 197 (Appello) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) ) (In calce riportiamo gli artt. di legge).

Lo scopo per il quale sono imposte le misure cautelari preliminari è quello di impedire il compimento di transazioni e azioni con i beni della persona controllata, per cui la riscossione degli obblighi per le tasse e i contributi assicurativi obbligatori sarà impossibile o significativamente più difficile.

Le misure di anticipazione dei crediti tributari sono irrogate il più delle volte in presenza di una delle seguenti circostanze:

  • fino all’inizio della verifica non è stata presentata alcuna dichiarazione, quando l’obbligazione è determinata mediante dichiarazione;
  • ci sono prove di reddito nascosto o reddito;
  • quando vengono utilizzati documenti falsi o falsi nella contabilità;
  • la rendicontazione contabile manca o non è presentata in conformità con la legge sulla contabilità o la contabilità tenuta non consente di stabilire la base imponibile, nonché quando i documenti necessari per stabilire la base imponibile o per determinare i contributi assicurativi obbligatori vengono distrutti non conformemente all’ordine stabilito;
  • i documenti necessari per stabilire la base imponibile sono mancanti o danneggiati al punto da essere inutilizzabili;
  •  i dati e le informazioni necessari per stabilire la base imponibile non possono essere ottenuti perché la persona rivista non è stata trovata all’indirizzo di corrispondenza;
  • i ricavi dichiarati e/o ricevuti, il reddito, le fonti di formazione di capitale proprio o il finanziamento gratuito dell’attività commerciale dell’entità sottoposta a revisione non corrispondono alla sua situazione patrimoniale e finanziaria per il periodo sottoposto a revisione;
  • quando la persona controllata o verificata non fornisce l’accesso a un oggetto soggetto a controllo o a dati contabili e/o commerciali rilevanti per la produzione, memorizzati su un supporto elettronico le fonti di formazione di capitale o di finanziamento gratuito dell’attività economica dell’entità sottoposta a revisione non corrispondono alla sua situazione patrimoniale e finanziaria per il periodo sottoposto a revisione;
  • quando la persona controllata o verificata non fornisce l’accesso a un oggetto soggetto a controllo o a dati contabili e/o commerciali rilevanti per la produzione, memorizzati su un supporto elettronico le fonti di formazione di capitale o di finanziamento gratuito dell’attività economica dell’entità sottoposta a revisione non corrispondono alla sua situazione patrimoniale e finanziaria per il periodo sottoposto a revisione;
  • quando la persona controllata o verificata non fornisce l’accesso a un oggetto soggetto a controllo o a dati contabili e/o commerciali rilevanti per la produzione, memorizzati su un supporto elettronico.

Le misure cautelari istruttorie sono irrogate con decreto del committente pubblico a seguito di motivata richiesta indirizzatagli dall’Agenzia delle Entrate/responsabile del gruppo incaricato della verifica/. Il debitore non viene informato della richiesta di garanzia.

Misure cautelari preliminari possono essere imposte nel corso dell’audit o all’atto dell’emissione del rapporto di audit. Quando non è stato emanato un atto di revisione entro 4 mesi dall’irrogazione della prima misura cautelare istruttoria, le misure cautelari irrogate si considerano estinte, salvo che non sia richiesta la loro prosecuzione dinanzi al giudice amministrativo della sede dell’ente che ha imposto il provvedimento misura preventiva. La richiesta può essere presentata dall’appaltatore pubblico o dall’ente verificato.

Le misure di sicurezza sono: pignoramento di beni immobili, sequestro dei beni mobili e dei crediti del debitore, sequestro dei conti del debitore; sequestro dei beni in circolazione del debitore. L’esecutore testamentario può esigere più forme di cauzione per un importo complessivo fino all’importo del credito. Le misure cautelari preliminari sono imposte sui beni la cui costituzione in garanzia non comporta grave ostacolo all’attività del soggetto. Se ciò non è possibile, le misure di sicurezza imposte non devono interrompere l’attività svolta dalla persona sottoposta ad audit.

Avverso il decreto dell’esecutore pubblico di irrogazione di provvedimenti cautelari è impugnabile in via amministrativa avanti il ​​direttore dell’amministrazione tributaria territoriale. Il termine di ricorso è di 7 giorni e decorre dalla consegna del decreto. Il termine per pronunciarsi è anch’esso di 7 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del direttore delle imposte territoriali può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo presso la sede della direzione territoriale, il cui direttore l’ha emessa, entro 7 giorni dalla sua consegna al ricorrente e al pubblico ricorrente. La mancata pronuncia del provvedimento da parte dell’autorità tributaria deliberante entro il termine legale di 7 giorni è considerata conferma del decreto. In tal caso, la sentenza può essere impugnata entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pronuncia.

 Il giudice annulla la misura cautelare nei seguenti casi: se vengono presentate garanzie reali in denaro, fidejussione bancaria incondizionata e irrevocabile o titoli di Stato, ovvero se non ricorrono i presupposti per l’imposizione di misure cautelari preliminari. La decisione del tribunale amministrativo non è soggetta a ricorso.

Riportiamo il contenuto della pagina del sito web dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) dedicata

Imposizione di misure cautelari

Se nei tuoi confronti è stata aperta una causa esecutiva e tu non ripaghi i tuoi debiti entro i termini di legge, l’ufficiale di pubblica esecuzione, al fine di assicurare la riscossione coattiva dei fondi dovuti, esaminerà il reddito che percepisci e i beni/beni che ti spettano proprio, se del caso, e farà emettere un decreto che irroga misure cautelari.

Le misure di sicurezza possono essere:

  • sequestro di conti bancari;
  • pignoramento di crediti da parte di terzi (ad esempio, il tuo salario);
  • sequestro di autoveicoli ed altri beni mobili, titoli ed azioni, beni in circolazione, contanti in cassa;
  • pignoramento di beni immobili o navi.

Il sequestro e il pignoramento costituiscono un divieto di vendere, trasferire, donare l’immobile su cui sono state imposte le misure di sicurezza. Qualsiasi disposizione di proprietà pignorata o pignorata o pretesa è nulla nei confronti dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) o di altri creditori affiliati.

Possono essere imposte contemporaneamente misure di sicurezza di tipo diverso e su beni diversi. Ad esempio, pignoramento dei salari e pignoramento di beni immobili.

Il valore del bene sequestrato/sequestrato corrisponde all’ammontare dei tuoi debiti pubblici.

Il decreto con cui l’esecutore esegue la garanzia contiene informazioni sull’ammontare complessivo dei tuoi obblighi verso lo Stato e gli interessi maturati, il tipo di misura di garanzia e una descrizione del bene su cui la misura è imposta e altro.

È possibile impugnare il decreto di irrogazione delle misure cautelari avanti il ​​direttore della competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate entro 7 giorni dalla sua consegna. L’impugnazione del decreto non ne sospende l’esecuzione.

Nel caso in cui le passività superino i 5.000 BGN e non si forniscano le garanzie corrispondenti, l’appaltatore pubblico può:

  • notificare alle autorità che ti hanno rilasciato licenza e/o autorizzazione allo svolgimento di determinate attività imprenditoriali (per le quali è richiesta la certificazione dell’assenza di obblighi pubblici );
  • inserirti in un messaggio sui debitori che non hanno saldato i propri debiti nei termini, collocato in un posto di rilievo negli uffici dell’Agenzia Nazionale delle Entrate;
  • inserirti in un elenco di debitori che non hanno pagato i propri debiti in tempo, che viene annunciato tramite un bollettino o i mass media.

Misure cautelari preliminari

I crediti pubblici accertati ed esigibili sono soggetti a garanzia (art. 195, comma 1, Codice di procedura fiscale ed assicurativa ). Esiste un’eccezione al principio generale e alla possibilità di garantire anticipatamente gli obblighi (articolo 121 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ). L’irrogazione delle misure cautelari istruttorie è avviata in sede di verifica da parte dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate o all’atto dell’emissione dell’atto di verifica, con motivata richiesta al contraente pubblico da parte dell’Agenzia delle Entrate che effettua la verifica. L’obiettivo è impedire transazioni e azioni con proprietà, a seguito delle quali la riscossione degli obblighi sarà impossibile o significativamente più difficile. Competente ad irrogare la misura cautelare preliminare è il contraente pubblico. Analogamente al provvedimento cautelare vero e proprio, quello cautelare è imposto con decreto e il suo contenuto è analogo.

Quando non è stato emanato atto di revisione entro il 4° mese dall’irrogazione del primo provvedimento cautelare preliminare, il contraente pubblico invia al tribunale amministrativo competente istanza di prosecuzione dei provvedimenti. Puoi inviare tale richiesta in qualità di persona controllata (art. 121, comma 4, Codice di procedura fiscale ed assicurativa ). Se la richiesta al tribunale non è inviata entro il termine stabilito, le misure cautelari preliminari si considerano estinte.

È possibile impugnare il decreto di irrogazione di misure cautelari avanti al direttore del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate , entro 7 giorni dalla sua consegna. È possibile presentare ricorso contro la decisione del direttore territoriale al tribunale amministrativo competente entro 7 giorni dalla sua consegna. (art. 197 Codice di procedura fiscale ed assicurativa in combinato disposto con 121, comma 2 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ).

Inventario della proprietà protetta

Quando impone un sequestro/preclusione di beni, l’esecutore testamentario descrive i beni in un verbale di inventario, in cui annota le caratteristiche e lo stato del bene/bene. Ad esempio: per un autoveicolo vengono descritti il ​​numero di motore, il numero di controllo dell’immatricolazione, il colore, le condizioni interne ed esterne e altro, e per gli immobili – metratura, posizione esatta e vantaggi della posizione, confini, tipo di costruzione (per proprietà edificate), scopo, condizione e altro.

In qualità di debitore, ti verrà consegnato il protocollo di inventario e, nel caso in cui terzi abbiano rivendicato diritti sugli articoli descritti, anche a loro. Nel caso in cui non fornisci l’accesso all’oggetto/immobile, l’appaltatore pubblico può richiedere l’assistenza delle autorità del Ministero dell’Interno.

Un custode può essere nominato per gli oggetti descritti, con l’esecutore pubblico che valuta quanto tempo dovrebbero essere lasciati in tuo possesso (nel qual caso sarai nominato custode). Il custode è obbligato a custodire la cosa come un buon amministratore, a rendere conto del reddito che ne deriva e delle spese di custodia, e di consegnare la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta (art. 234, c. 4 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa). Il custode è penalmente responsabile del danneggiamento o della distruzione dolosa della cosa (art. 216, comma 1, cp – per il terzo custode, art. 216, comma 2, cp – per il debitore nominato custode) .

Sostituzione delle misure di protezione

Dopo che è stata istituita una misura cauzionale sull’immobile, tu, in qualità di debitore, puoi chiedere all’esecutore pubblico o al tribunale di sostituire la cauzione con altra equivalente (articolo 199 del codice di procedura civile). La sostituzione può essere effettuata indipendentemente dallo stadio del procedimento di riscossione dei debiti pubblici (in caso di cauzione preliminare; in caso di cauzione in corso di esecuzione volontaria; in caso di cauzione in corso di esecuzione forzata ). A tal fine, presentare una richiesta di sostituzione delle misure di protezione. Dopo aver presentato la richiesta, il pubblico esecutore esamina la richiesta, acconsentendo alla sostituzione o pronunciando un diniego, con il quale non ammette la sostituzione.
Quando si sostituisce una misura protettiva, le azioni vengono eseguite nella seguente sequenza:

  1. è ammessa la sostituzione ed è emanato decreto di sostituzione di misura cautelare;
  2. è irrogata la nuova misura cautelare;
  3. la misura cautelare di cui si chiede la sostituzione è revocata dopo l’entrata in vigore del decreto sostitutivo e dopo l’entrata in vigore del decreto che dispone la nuova misura cautelare. La sostituzione è effettuata a discrezione del contraente pubblico, il quale verifica l’ammissibilità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, in base all’immobile proposto e all’ammontare dell’obbligazione pubblica.

Il contraente pubblico può rifiutare la sostituzione, ad esempio, nei seguenti casi:

  • la richiesta di sostituzione non è corredata dei necessari elementi probatori;
  • l’immobile proposto è di valore inferiore a quello già sequestrato/sequestrato e non corrisponde all’intero ammontare dell’obbligazione pubblica;
  • il diritto di proprietà di ZL sull’immobile proposto non è accertato;
  • è accertato che il bene non è idoneo – ad esempio, serve a garantire obblighi nei confronti di altri creditori o presenta vizi/violazioni di integrità, oppure la sua realizzazione come oggetto autonomo è impossibile;
  • l’immobile proposto in permuta non è in grado di soddisfare il pubblico richiedente al momento della sua realizzazione.

Puoi sempre sostituire la tua garanzia fornendo una garanzia in contanti, una garanzia bancaria irrevocabile e incondizionata o titoli di Stato. La garanzia in contanti è conservata sul relativo conto del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate .
Con l’ammissione al concambio, nonché con l’accettazione di garanzie reali in denaro, fidejussione bancaria irrevocabile ed incondizionata o titoli di stato, il pegno ed il pignoramento si estinguono.
Contro il rifiuto dell’appaltatore pubblico di sostituire la cauzione prestata, ivi comprese le misure di sicurezza di cui all’art. 121, comma 1 e art. 195, par. 5 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa, innanzi al direttore del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate entro 7 giorni dalla sua consegna (art. 197 del DOPC)

Annullamento delle misure cautelari

Dopo il rimborso della tua obbligazione pubblica, la misura cautelare è annullata d’ufficio dall’esecutore pubblico o su tua richiesta. La misura di protezione può essere revocata in tutto o in parte. (art. 208 c.p.p.)

La revoca delle misure di sicurezza imposte si effettua anche:

  • in caso di notevole sproporzione delle misure di sicurezza imposte rispetto all’importo del credito pubblico (quando il valore della garanzia è superiore all’importo della tua obbligazione, la cancellazione è parziale);
  • quando l’atto con cui è stata accertata la tua pretesa pubblica è dichiarato nullo o revocato secondo la procedura stabilita;
  • quando l’atto che stabilisce il tuo obbligo è modificato da una decisione di un’autorità superiore o dal tribunale e l’importo del tuo obbligo attuale è stato riscosso in conformità con l’emendamento in caso di esecuzione.

L’esecutore pubblico decide sulla tua richiesta di cancellazione entro 14 giorni con decreto che ti viene consegnato. Il pubblico esecutore invia inoltre copia del decreto ai registri competenti in cui è iscritto il vincolo/preclusione – per riflettere l’annullamento e la “revoca” della garanzia.

Contro il rifiuto del contraente pubblico di annullare un provvedimento cautelare si può impugnare davanti al direttore del competente Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate, entro 7 giorni dalla sua pronuncia (art. 197 cpp).


Art. 121.
Garanzia anticipata dei crediti
(1) Nel corso della revisione o all’atto di emanazione dell’atto di revisione, l’amministrazione finanziaria può richiedere, motivatamente, al contraente pubblico l’imposizione di misure cautelari preliminari al fine di impedire transazioni e azioni con i beni della persona , per cui la riscossione degli adempimenti tributari e contributivi obbligatori sarà impossibile o significativamente più difficoltosa.
(2) Le misure cautelari preliminari sono imposte ai sensi dell’art. 195 con decreto dell’esecutore pubblico e sono impugnabili ai sensi dell’art. 197 .
(3) Le misure preliminari di garanzia sono imposte sui beni, la cui garanzia non comporta un serio ostacolo all’attività della persona. Se ciò non è possibile, le misure di sicurezza imposte non devono interrompere l’attività svolta dalla persona sottoposta ad audit.
(4) (Modifica – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 01.03.2007 ) Quando non è stato emanato atto di revisione entro 4 mesi dall’irrogazione della prima misura cautelare istruttoria, le misure cautelari irrogate si considerano estinte, a meno che non ne sia stata richiesta la prosecuzione dinanzi al giudice amministrativo presso la sede dell’ente che ha disposto la misura cautelare. La richiesta può essere presentata dall’appaltatore pubblico o dall’ente verificato.
(5) Il tribunale verifica l’esistenza delle condizioni di cui al par. 1 per l’irrogazione di misure cautelari preliminari e l’adempimento degli obblighi di cui al co. 3 e si pronuncia entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. Se accoglie la richiesta, il giudice fissa un termine per la prosecuzione dei provvedimenti, non superiore al termine per l’espletamento del procedimento di revocazione. La decisione non è soggetta ad appello.
(6) (Nuovo -. SG. 105 del 2006) L’effetto delle misure di sicurezza preliminari imposte deve essere proseguito con le misure di sicurezza dello stesso tipo e sulla stessa proprietà, imposte entro un mese dall’emissione dell’atto di revisione, quando l’atto è stato emesso nel Il termine di 4 mesi di cui al par. 4 o entro il termine determinato dal tribunale ai sensi del par. 5.

Art. 195. Pretese pubbliche garantite

(1) I crediti pubblici accertati ed esigibili sono soggetti a garanzia.
(2) La sicurezza è fornita quando senza di essa sarà impossibile o difficile riscuotere l’obbligo pubblico, anche quando è riprogrammato o rinviato.
(3) La cauzione è imposta con decreto dell’appaltatore pubblico:
1. su richiesta dell’autorità che ha emesso l’atto che accerta il credito pubblico;
2. quando nessuna garanzia è stata costituita o la garanzia costituita è insufficiente, dopo aver ricevuto i motivi dell’esecuzione.
(4) Il debitore non deve essere informato della richiesta di garanzia.
(5) (Modificato – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificato – SG. 14 del 2011 , in vigore dal 15.02.2011 ) Nei casi di notifica ai sensi dell’art. 77, par. 1 e dell’art. 78, par. 1 , quando dal conto fiscale e assicurativo dell’interessato, dalla sua documentazione commerciale e contabile o da altri dati disponibili risulti che l’interessato è debitore di imposte o contributi assicurativi obbligatori, il pubblico esecutore può imporre misure di sicurezza sui suoi beni sulla base di richiesta motivata da un’agenzia delle entrate.
(6) La garanzia viene costituita in base al valore di bilancio delle attività e, in mancanza, nella seguente sequenza:
1. secondo l’accertamento fiscale;
2. dal valore assicurativo;
3. dal valore di acquisto delle cose – proprietà delle persone fisiche.
(7) La garanzia deve corrispondere ai crediti dello Stato o dei comuni, stabiliti o accertabili ai sensi del par. 5.
(8) Le garanzie di cui al par. 5 sono imposti con decreto del pubblico esecutore.

Art. 197 Appello

(1) (Modifica -. SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Il decreto sull’irrogazione di misure cautelari può essere impugnato entro 7 giorni dalla sua consegna al direttore della direzione territoriale competente, che rende un provvedimento motivato entro 14 giorni, e nei casi di irrogazione di misure cautelari ex art. 121 – entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo.
(2) (Modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 01.03.2007 , modificata – SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 , modificata – SG. 77 del 2018 , in vigore dal 18.09.2010 . 2018) La decisione di cui al par. 1 può essere impugnato davanti al tribunale amministrativo presso il domicilio o la sede del ricorrente, entro 7 giorni dalla sua consegna al ricorrente e al pubblico ricorrente. L’omesso provvedimento dell’organo deliberante nei termini di cui al co. 1 vale come conferma del decreto, impugnabile entro 14 giorni dalla scadenza del termine per pronunciarsi.
(3) Il tribunale annulla la misura cautelare se il debitore presenta garanzie in contanti, una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile o titoli di stato, se non vi è alcuna base esecutiva o se i requisiti per l’imposizione di misure cautelari preliminari ai sensi dell’art. 121, par. 1 e dell’art. 195, par. 5 .
(4) (Modifica – SG. 30 del 2006, in vigore dal 01.03.2007) La decisione del tribunale amministrativo non è soggetta a ricorso.
(5) I terzi possono presentare ricorso contro la misura di sicurezza imposta dall’esecutore pubblico solo quando l’ha imposta su oggetti che erano in possesso di queste persone il giorno del sequestro o della confisca. Il ricorso non è accolto se è accertato che l’oggetto era di proprietà del debitore al momento del pignoramento o del pignoramento.
(6) L’esecuzione del decreto che impone la cauzione non può essere sospesa a causa del suo ricorso.