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Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi OSS e IOSS

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il VAT e-commerce package composto da:

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato le misure di attuazione per il VAT e-commerce package consistenti in:

Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione  che stabilisce i dettagli sul funzionamento dello sportello unico IVA (interfaccia elettronica dello Stato membro d’identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d’identificazione nell’ambito del relativo regime).

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato note esplicative sulle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico.  Le note esplicative sono accompagnate dalla Guide to the VAT One Stop Shop, aggiornamento della Guida allo sportello unico Iva.

È stata anche pubblicata la Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of low value consignments.

A causa delle difficoltà pratiche create dalle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus, sono stati adottati i seguenti atti che hanno rinviato l’applicazione del pacchetto IVA e-commerce al 1 ° luglio 2021:

Disciplina Iva dell’Ecommerce fino al 30/06/2021

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore, Business to Business (B2B) ;
    • privato, Business to Consumer (B2C).

Ecommerce diretto:  l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.

Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immaterialiindipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :

  • nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve) 
  • per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
    • identificazione diretta;
    • nomina del rappresentate fiscale;
    • regime del OSS (One Stop Shop) .

Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .

Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.

Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE erano:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A


Superate queste soglie le cessioni erano assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario
ed il il venditore comunitario doveva adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

Il mini sportello unico (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico (MOSS)) era un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS evitava al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmetteva telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione erano trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Disciplina Iva dell’Ecommerce dal 01/07/2021

Sono state previste importanti novità, nell’ambito del VAT e-commerce package, priorità  della Digital Single Market Strategy,  in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, tra cui rientra il commercio elettronico indiretto,  

Le disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 sarebbo dovute entrare in vigore il  1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 di pari data è stata prevista la proroga al 1° luglio 2021 di tali disposizioni.

Da evidenziare, in particolare:

  • la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE Business to Consumer (B2C)
  • introduzione di un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria
  • Estensione del campo di applicazione del MOSS, trasformandolo in One Stop Shop ( OSS ), a:
    • Forniture di servizi B2C diversi dai TBE Services (Telecommunications, broadcasting & electronic services)
    • possibilità di utilizzo del MOSS (Mini One Stop Shop) anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto
    • Determinate forniture domestiche di beni agevolate da interfacce elettroniche
    • Vendite a distanza di merci importate da territori terzi e paesi terzi in partite di valore intrinseco massimo di 150 EUR
  • per i beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro è possibile
    • aderire al regime speciale dello IOSS o,
    • in alternativa, dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS è diventato  uno sportello unico (OSS). I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE  esteso

  • a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito;
  • alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • ad alcune cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto Business to Consumer (B2C)  trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer:

  • continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce;
  • non sono più previste le soglie di protezione di cui sopra (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro), al di sotto delle quali l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore, pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.

Dal 1° luglio 2021 viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime One Stop Shop ( OSS ), al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

La tabella seguente indica quale sistema dovrebbe essere utilizzato per quale tipo di fornitura e / o soggetto passivo:

Regime Non-Union OSS Regime OSS Regime  IOSS
Tipi di forniture TUTTE le forniture di servizi B2C ai clienti nell’UE a) TUTTE le forniture di servizi B2C nell’UE

b) Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE

c) Articolo 14a (2) cessioni di beni B2C nazionali

Vendite a distanza di merci importate in partite ≤ 150 EUR.
Soggetto passivo Stabilito al di fuori dell’UE a) Solo UE stabilita

b) UE e non UE stabilite

c) Interfacce elettroniche

Stabilito UE e non UE, comprese le interfacce elettroniche

Transazioni che possono essere segnalate nello sportello unico dell’Unione rispetto allo sportello unico non sindacale.

  Soggetto passivo / fornitore non residente nell’UE Soggetto passivo / fornitore stabilito nell’UE
Forniture di servizi ai consumatori (B2C) Regime Non-Union OSS Regime OSS
Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE Regime OSS Regime OSS
Forniture domestiche di merci da parte di deemed suppliers (presunti fornitori) Regime OSS Regime OSS

Cosa fare se si utilizaa  l’OSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
  • applicare l’ aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono forniti i servizi;
  • riscuotere l’IVA dall’acquirente sulle vendite a distanza intra-UE di beni o sulle prestazioni di servizi;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.
  • mostrare / visualizzare l’importo dell’IVA a carico dell’acquirente, al più tardi al termine del processo di ordinazione. L’ aliquota IVA è quella dello Stato membro in cui le merci vengono spedite / trasportate;
  • facilita la riscossione dell’IVA dagli acquirenti sulle vendite a distanza intra-UE di beni e sulle forniture nazionali;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.

Sempre dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali recepite nell’ordinamento nazionale dal Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83.

Il 24.06.2021 è stato emanato il per l’Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui airegimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o“Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delledisposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Interessante evidenziare le Definizioni riportate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2021:

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: a) per “One Stop Shop non Ue” o “Oss non Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta;

b) per “One Stop Shop Ue” o “Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies del Decreto IVA, cui possono aderire (i) i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, (ii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché (iii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-ter, commi 1 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 2- bis, comma 1, lett. a) del Decreto IVA;

c) per “Import scheme” o “Ioss” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies1 del Decreto IVA, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;

d) per “intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;

e) con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.

Successivamente è stato emanato il Decreto del Direttore delle finanze del 12 luglio 2021  – Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), trasformato in One Stop Shop ( OSS ), è stato esteso

  • alle vendite a distanza 
  • alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. 

In particolare sono stati introdotti tre nuovi regime speciali:

  • il Non-Union OSS, Titolo XII, Capo VI, Sezione II, per i servizi prestati da soggetti passivi non UE (REGIME SPECIALE PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ (N.D.R. IL TITOLO È IN VIGORE DAL 01/01/2021, IL TITOLO VIGENTE FINO A QUESTA DATA È IL SEGUENTE: ‘REGIME SPECIALE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ’)), Artt. da 358 bis al 369 della direttiva 2006/112/CE
  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione III (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER LE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE MEDIANTE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO TALI CESSIONI E PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO (TITOLO COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DIR. UE 1995/2019)), Artt. da 369 bis al 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE
  • ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro,  previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione IV (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI), Artt. da 369 ter decies al 369 quinquies et vicies della direttiva 2006/112/CE.

Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:

“1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Quindi:

  • Le aziende che gestiscono interfacce elettroniche come mercati o piattaforme sono, in determinate situazioni, considerate ai fini dell’IVA come fornitori di beni venduti ai clienti nell’UE da società che utilizzano il mercato o la piattaforma. Di conseguenza, devono riscuotere e pagare l’IVA su queste vendite.
  • Basandosi sul successo del MOSS per i servizi TBE, questo concetto è stato esteso e trasformato in un OSS :
    • Il regime non UE per la fornitura di servizi TBE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE è stato esteso a tutti i tipi di servizi transfrontalieri ai consumatori finali nell’UE;
    • Il regime dell’Unione per le prestazioni intra-UE di servizi TBE è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intra-UE di beni e ad alcune forniture nazionali agevolate da interfacce elettroniche. L’estensione alle vendite a distanza intra-UE di beni va di pari passo con l’abolizione della soglia per le vendite a distanza , in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA;
    • È stato creato un regime di importazione (IOSS) che copre le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi a clienti nell’UE fino a un valore di 150 EUR.

Quando viene utilizzato il regime di importazione, il venditore addebita e riscuote l’IVA nel punto vendita ai clienti dell’UE e dichiara e paga tale IVA a livello globale allo Stato membro di identificazione nell’IOSS . Queste merci beneficiano quindi di un’esenzione IVA all’importazione, consentendo un rapido svincolo in dogana.

L’introduzione del regime di importazione va di pari passo con l’abolizione dell’esenzione IVA per le merci in piccole spedizioni fino a un valore massimo di 22 EUR. Ciò è anche in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA.

Laddove non viene utilizzato l’IOSS, è disponibile un secondo meccanismo di semplificazione per le importazioni. L’IVA all’importazione è riscossa dai clienti dal dichiarante doganale (es. Operatore postale, corriere, spedizionieri doganali) che la pagherà alle autorità doganali tramite pagamento mensile.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Possono accedere al regime OSS UE

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il regime OSS semplifica sicuramente le dichiarazioni IVA relative alle vendite a distanza, ma non è obbligatorio registrarsi.

Se però non si è iscritti all’OSS, continuano a valere altri adempimenti fiscali come, ad esempio, la registrazione IVA che rimane necessaria in ogni Stato membro in cui la soglia di 10.000 euro di fatturato viene superata.

Possono fare ricorso al regime OSS  non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Depositi all’estero

L’istituzione di un deposito all’estero comporta riflessi fiscali in materia di  IVA  diversi a seconda della natura giuridica specifica del rapporto contrattuale utilizzato.

Il deposito all’estero può essere:

  • di proprietà dell’operatore economico nazionale;
  • detenuto in locazione;
  • presso i locali di agenti o commissionari.

Occorre distinguere tra i rapporti di deposito che implicano trasferimenti di beni ad effetti traslativi sospesi, da quelli che riguardano beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti.

Nel  caso di beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti  l’operatore economico nazionale che trasferisce i beni in un deposito   all’estero  non realizza alcuna vendita e l’invio dei beni all’estero avviene per motivi meramente di carattere distributivo, legati all’organizzazione ed alla logistica di vendita, rimanendo i beni spediti all’estero  di proprietà dell’impresa residente, situazione  riconducibile a quella disciplinata  nell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112:È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunita’, per le esigenze della sua impresa.

Quindi i trasferimenti di beni in altro Stato membro,  assimilati ai fini IVA a cessioni di beni a titolo oneroso, implicano l’insorgere dei relativi obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e compilazione dei modelli Intrastat.

I trasferimenti di beni nell’ambito del territorio unionale per le esigenze dell’impresa configurano,  sebbene in assenza di cessioni che originano ricavi di vendita , operazioni rilevanti ai soli fini IVA, con la conseguente necessità, per l’operatore residente, di acquisire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

Il soggetto residente, pertanto, dovrà provvedere a nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA o ad identificarsi direttamente nello Stato membro in cui è situato il deposito a cui sono trasferiti i beni.

Quindi se si stoccano i prodotti in centri logistici  all’estero (basta anche un solo prodotto stoccato), si dovrà obbligatoriamente acquisire una posizione IVA nello Stato membro in cui la tua merce è stoccata.

 

 

 

 

 

Le nuove regole IVA per il commercio elettronico – Regimi speciali: OSS; Non-Union OSS; IOSS

e nuove regole IVA per il commercio elettronico – Regimi speciali: OSS; Non-Union OSS; IOSS

La Commissione Europea ha presentato nel luglio 2020 il PIANO D’AZIONE PER UNA FISCALITÀ EQUA E SEMPLICE A SOSTEGNO DELLA STRATEGIA DI RIPRESA (COM(2020) 312 final), pacchetto di 25 azioni da realizzare entro il 2024.

Il “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Al “VAT e-commerce package” sono interessati tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento dell’e-commerce, dai venditori online e dai mercati/piattaforme sia all’interno che all’esterno dell’UE, agli operatori postali e ai corrieri, alle amministrazioni doganali e fiscali, fino ai consumatori.

Dal 1° luglio 2021 le norme IVA sulle attività di commercio elettronico tra imprese e consumatori (B2C) transfrontaliere sono cambiate. La logica di questi cambiamenti è superare gli ostacoli alle vendite online transfrontaliere e affrontare le sfide derivanti dai regimi IVA per le vendite a distanza di beni e per l’importazione di spedizioni di basso valore.

Le principali modifiche sono le seguenti:

I venditori online, compresi i mercati/piattaforme online, possono registrarsi in uno Stato membro dell’UE e ciò sarà valido per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA su tutte le vendite a distanza di beni e le prestazioni transfrontaliere di servizi a clienti all’interno dell’UE.

Beneficeranno di una riduzione della burocrazia fino al 95% registrandosi al nuovo One Stop Shop (OSS) .

Le soglie esistenti per le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE saranno abolite e sostituite da una nuova soglia a livello dell’UE di 10 000 EUR . Al di sotto di questa soglia di 10 000 EUR, le forniture di servizi di TBE (telecomunicazioni, radiodiffusione ed elettroniche) e le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE possono rimanere soggette all’IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo.

Sono introdotte disposizioni speciali in base alle quali i mercati/piattaforme online che facilitano le forniture di beni si considerano ai fini dell’IVA come coloro che hanno ricevuto e fornito i beni stessi ( “fornitore ritenuto” ).

Inoltre, vengono introdotti nuovi requisiti di conservazione dei registri per i mercati/piattaforme online che facilitano la fornitura di beni e servizi, anche laddove tali mercati/piattaforme online non siano un fornitore presunto.

L’esenzione dall’IVA all’importazione di piccole spedizioni di valore fino a 22 EUR sarà eliminata. Ciò significa che tutte le merci importate nell’UE saranno ora soggette a IVA.

Ma l’aiuto è a portata di mano! Verrà creato un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni bassi importati da territori terzi o paesi terzi. L’ Import One Stop Shop (IOSS) è stato creato per semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA.

Saranno infine introdotte misure di semplificazione per le vendite a distanza di merci importate in partite non superiori a 150 euro, nel caso in cui non venga utilizzato l’ IOS ( accordi speciali ).

Le operazioni oggetto delle modifiche sono:

  • Vendite a distanza di beni all’interno dell’UE effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • Vendite interne di merci da parte di fornitori presunti;
  • Prestazioni di servizi da parte di venditori UE e non UE a consumatori nell’UE;
  • Vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi effettuate da fornitori e presunti fornitori, fatta eccezione per le merci soggette ad accisa.

I vantaggi sono ampi e vari

  • I consumatori apprezzeranno sapere che quando acquistano beni online dall’esterno o dall’interno dell’UE, l’aliquota IVA applicata è la stessa dei beni acquistati nel loro paese d’origine: le nuove regole assicurano che l’IVA sia pagata dove avviene il consumo dei beni
  • Le imprese dell’UE potranno crescere in un ambiente semplificato e più equo e superare gli ostacoli alle vendite online transfrontaliere: il mercato unico digitale europeo mira a far funzionare la tecnologia per le persone in un’economia digitale equa e competitiva;
  • I cittadini dell’UE vedranno aumentare le entrate pubbliche: grazie all’aumento dei pagamenti dell’IVA e alla riduzione delle frodi sull’IVA, tutti gli Stati membri ne trarranno vantaggio.

In base alla” DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni” dal 1 ° luglio 2021 , le norme IVA sulle attività di commercio elettronico transfrontaliero business-to-consumer (B2C) cambieranno. La logica di questi cambiamenti è superare le barriere alle vendite online transfrontaliere e affrontare le sfide derivanti dai regimi IVA per le vendite a distanza di beni e per l’importazione di spedizioni di basso valore.

Attualmente, il Mini One Stop Shop (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai fornitori di servizi che forniscono servizi di telecomunicazione, trasmissione ed elettronica (TBE) ai consumatori nell’UE di dichiarare e pagare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro.

Dal 1 ° luglio 2021 , il MOSS sarà esteso a tutti i servizi business-to-consumer (B2C) che si svolgono negli Stati membri dell’UE in cui il fornitore non è stabilito.

Questo nuovo  sportello unico (OSS) si applicherà anche a tutte le vendite a distanza di merci all’interno dell’UE e ad alcune forniture nazionali di merci agevolate da interfacce elettroniche a determinate condizioni. Inoltre, verrà creato un altro nuovo schema per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sulle vendite a distanza di merci di basso valore importate da paesi extra UE, denominato Import One Stop Shop (IOSS) .

In particolare saranno introdotti tre nuovi regime speciali:

  • il Non-Union OSS, Titolo XII, Capo VI, Sezione II, per i servizi prestati da soggetti passivi non UE (REGIME SPECIALE PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ (N.D.R. IL TITOLO È IN VIGORE DAL 01/01/2021, IL TITOLO VIGENTE FINO A QUESTA DATA È IL SEGUENTE: ‘REGIME SPECIALE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ’)), Artt. da 358 bis al 369 della direttiva 2006/112/CE
  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione III (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER LE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE MEDIANTE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO TALI CESSIONI E PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO (TITOLO COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DIR. UE 1995/2019)), Artt. da 369 bis al 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE
  • ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro,  previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione IV (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI), Artt. da 369 ter decies al 369 quinquies et vicies della direttiva 2006/112/CE.

Le principali modifiche sono le seguenti:

  • I venditori online, compresi i mercati / piattaforme online, possono registrarsi in uno Stato membro dell’UE al nuovo One Stop Shop (OSS) e ciò sarà valido per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA su tutte le vendite a distanza di beni e le prestazioni transfrontaliere di servizi ai clienti all’interno dell’UE.
  • Le soglie esistenti per le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE saranno abolite e sostituite da una nuova soglia a livello di UE di 10.000 EUR . Al di sotto di questa soglia di 10.000 EUR, le prestazioni di servizi TBE (telecomunicazioni, radiodiffusione ed elettronica) e le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE possono rimanere soggette all’IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo.
  • Vengono introdotte disposizioni speciali in base alle quali i mercati / piattaforme online che facilitano la fornitura di beni si considerano “deemed suppliers (presunti fornitori)” ai fini IVA .
  • Vengono introdotti nuovi requisiti di conservazione dei dati per i mercati / piattaforme online che facilitano la fornitura di beni e servizi, anche laddove tali mercati / piattaforme online non siano considerati fornitori.
  • L’esenzione dall’IVA all’importazione di piccole spedizioni di valore fino a 22 EUR verrà rimossa. Ciò significa che tutte le merci importate nell’UE saranno ora soggette a IVA.
  • Verrà creato un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di merci a basso costo importate da territori terzi o paesi terzi, l’ Import One Stop Shop (IOSS), creato per semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA.
  • Saranno introdotte misure di semplificazione per le vendite a distanza di merci importate in partite non superiori a 150 EUR, nel caso in cui non venga utilizzato il regime speciale IOSS.

Le transazioni coperte dalle nuove modifiche sono:

  • Vendite a distanza di beni all’interno dell’UE effettuate da fornitori o presunti fornitori;
  • Vendite di merci sul mercato interno da parte di presunti fornitori;
  • Forniture di servizi da parte di venditori dell’UE e di paesi terzi ai consumatori nell’UE;
  • Vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi effettuate da fornitori e “deemed suppliers (presunti fornitori”), ad eccezione delle merci soggette ad accise.

Dal 1 ° luglio 2021 , il MOSS sarà esteso a tutti i servizi business-to-consumer (B2C) che si svolgono negli Stati membri dell’UE in cui il fornitore non è stabilito.

Questo nuovo  sportello unico (OSS) si applicherà anche a tutte le vendite a distanza di merci all’interno dell’UE e, a determinate condizioni, ad alcune forniture nazionali di merci agevolate da interfacce elettroniche.

Inoltre, verrà creato un altro nuovo schema per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sulle vendite a distanza di merci di basso valore importate da paesi extra UE, denominato Import One Stop Shop (IOSS) .

Lo sportello unico semplifica gli obblighi IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • Registrarsi per l’IVA elettronicamente in un unico Stato membro per tutte le vendite ammissibili di beni e servizi a clienti situati negli altri Stati membri;
  • Dichiarare l’IVA dovuta su tutte queste vendite di beni e servizi in un’unica dichiarazione OSS IVA elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dichiarata;
  • Collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro in cui sono registrati per l’ OSS e in una lingua, anche se le loro vendite sono in tutta l’UE.

La tabella seguente indica quale sistema dovrebbe essere utilizzato per quale tipo di fornitura e / o soggetto passivo:

Regime Non-Union OSS Regime OSS Regime  IOSS
Tipi di forniture TUTTE le forniture di servizi B2C ai clienti nell’UE a) TUTTE le forniture di servizi B2C nell’UE

b) Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE

c) Articolo 14a (2) cessioni di beni B2C nazionali

Vendite a distanza di merci importate in partite ≤ 150 EUR.
Soggetto passivo Stabilito al di fuori dell’UE a) Solo UE stabilita

b) UE e non UE stabilite

c) Interfacce elettroniche

Stabilito UE e non UE, comprese le interfacce elettroniche

Transazioni che possono essere segnalate nello sportello unico dell’Unione rispetto allo sportello unico non sindacale.

  Soggetto passivo / fornitore non residente nell’UE Soggetto passivo / fornitore stabilito nell’UE
Forniture di servizi ai consumatori (B2C) Regime Non-Union OSS Regime OSS
Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE Regime OSS Regime OSS
Forniture domestiche di merci da parte di deemed suppliers (presunti fornitori) Regime OSS Regime OSS

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato note esplicative sulle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico.  Le note esplicative sono accompagnate dalla Guide to the VAT One Stop Shop, aggiornamento della Guida allo sportello unico Iva.

È stata anche pubblicata la Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of low value consignments.

Regime OSS

L’Union One-Stop Shop (OSS) è il portale elettronico che le imprese possono utilizzare per adempiere ai propri obblighi in materia di IVA sulle vendite di e-commerce all’interno dell’UE ai consumatori a partire dal 1 ° luglio 2021 .

L’OSS è un portale elettronico che semplifica fino al 95% gli obblighi IVA per i venditori online e le interfacce elettroniche in tutta l’UE, in quanto consente loro di:

  • Registrarsi per l’IVA elettronicamente in un unico Stato membro per tutte le vendite a distanza intra-UE di beni e per le prestazioni di servizi tra imprese e consumatori;
  • Dichiarare e pagare l’IVA dovuta su tutte le forniture di beni e servizi in un’unica dichiarazione trimestrale elettronica;
  • Collaborare con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua, anche se le loro vendite sono transfrontaliere.

Chi può utilizzare l’OSS e per quali forniture

  1. Un soggetto passivo stabilito nell’UE (che non è un presunto fornitore) può utilizzare l’OSS dell’Unione per:
    • Forniture di servizi B2C che avvengono in uno Stato membro in cui non è stabilito;
    • Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE.
  1. Un soggetto passivo non stabilito nell’UE per:
    • Vendite a distanza di merci all’interno  dell’UE.
  1. Un’interfaccia elettronica ( stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che facilita le forniture di beni ( “deemed suppliers (presunti fornitori”) per:
    • Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE;
    • Alcune forniture nazionali di beni.

Ogni Stato membro dell’UE disporrà di un portale OSS online in cui le imprese potranno registrarsi dal 1 ° aprile 2021  e potranno utilizzare per le transazioni effettuate a partire dal 1 ° luglio 2021

Questa registrazione unica sarà valida per tutte le forniture idonee effettuate da venditori online ( comprese le interfacce elettroniche ) o per le forniture agevolate da interfacce elettroniche.

Cosa cambia dal 1 luglio 2021

Online Sellers Interfacce elettroniche
Attualmente le imprese dell’UE che vendono beni all’interno dell’UE al di sopra di una certa soglia (35.000 o 100.000 EUR, a seconda dello Stato membro) ad acquirenti situati in un altro Stato membro dell’UE devono registrarsi e pagare l’IVA nello Stato membro dell’acquirente.

Dal 1 ° luglio 2021 questa regola sarà abolita e sostituita con una nuova soglia a livello di UE di 10.000 EUR. Al di sotto di questa nuova soglia è possibile continuare ad applicare le norme nazionali per l’IVA (compreso il regime di esenzione per le PMI) sul proprio confine i saldi. Se le tue vendite sono superiori a questa soglia, sei responsabile dell’IVA nello Stato membro in cui si trovano i tuoi acquirenti . Al di sopra di questa soglia, le aziende potranno registrarsi facilmente in un nuovo OSS, dove potranno facilmente dichiarare e pagare l’IVA .

Dal 1 ° luglio 2021 , se un’interfaccia elettronica (mercato, piattaforma, ecc.) Facilita la vendita a distanza di beni da parte di un venditore non stabilito nell’UE a un acquirente nell’UE, l’interfaccia elettronica è considerata il venditore ed è responsabile per pagamento dell’IVA. Per dichiarare e pagare questa IVA, l’interfaccia elettronica potrà registrarsi facilmente in uno speciale sistema elettronico chiamato One-Stop Shop (OSS).

Forniture di beni in regime OSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
  • Forniture di servizi B2C da parte di fornitori stabiliti nell’UE che avvengono in uno Stato membro in cui non è stabilito;
  • Vendite a distanza di beni all’interno dell’UE da parte di fornitori stabiliti e non stabiliti nell’UE.
  • Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE tramite interfacce elettroniche che facilitano le vendite;
  • Alcune forniture nazionali di beni tramite interfacce elettroniche che facilitano le vendite.

Un’interfaccia elettronica è soggetta all’IVA quando facilita le seguenti cessioni di beni, effettuate da un venditore effettivo non stabilito nell’UE , ad acquirenti nell’UE:

  • vendite a distanza di beni all’interno dell’UE;
  • forniture domestiche di beni.

Si considera che l’interfaccia elettronica abbia facilitato la vendita di merci quando consente a un acquirente e un venditore di entrare in contatto tramite tale interfaccia elettronica, dove il risultato finale è la vendita di merci a tale acquirente.

Le imprese dovranno applicare l’aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono forniti i servizi. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione Europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali

Ogni Stato membro dell’UE disporrà di un portale OSS online in cui le imprese (comprese le interfacce elettroniche) possono registrarsi.

Questa registrazione unica, tuttavia, sarà valida per tutte le vendite ai consumatori in altri Stati membri dell’UE

Cosa fare se si utilizaa  l’OSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
  • applicare l’ aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono forniti i servizi;
  • riscuotere l’IVA dall’acquirente sulle vendite a distanza intra-UE di beni o sulle prestazioni di servizi;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.
  • mostrare / visualizzare l’importo dell’IVA a carico dell’acquirente, al più tardi al termine del processo di ordinazione. L’ aliquota IVA è quella dello Stato membro in cui le merci vengono spedite / trasportate;
  • facilita la riscossione dell’IVA dagli acquirenti sulle vendite a distanza intra-UE di beni e sulle forniture nazionali;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.

Regime Non-Union OSS

Dal 1 ° luglio 2021 il regime non comunitario è prorogato e può essere utilizzato:

  • Esclusivamente da venditori (online) non stabiliti nell’UE.
  • Per tutte le forniture di servizi B2C effettuate nell’UE da questi venditori online non UE.

Esempi di prestazioni di servizi ai clienti (un elenco non esaustivo) che potrebbero essere segnalati nell’ambito del regime non UE sono:

  • Servizi di alloggio svolti da soggetti passivi non stabiliti;
  • Ammissione ad eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o simili; come fiere e mostre;
  • Servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili materiali;
  • Attività di trasporto ausiliarie come carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • Servizi connessi a beni immobili;
  • Affitto di mezzi di trasporto;
  • Fornitura di servizi di ristorazione e catering per il consumo a bordo di navi, aerei o treni ecc.

Regime IOSS

L’Import One-Stop Shop (IOSS) è il portale elettronico che le aziende possono utilizzare dal 1 ° luglio 2021 per adempiere ai propri obblighi di e-commerce in materia di IVA sulle vendite a distanza di merci importate.

Secondo le norme sull’IVA applicabili fino al 1 ° luglio 2021 , non è necessario pagare l’IVA all’importazione per i beni commerciali di valore fino a 22 EUR.

Le nuove norme sull’IVA sul commercio elettronico aboliranno questa disposizione a partire dal 1 ° luglio 2021 . Pertanto, dal 1 ° luglio 2021 , tutti i beni commerciali importati nell’UE da un paese terzo o territorio terzo saranno soggetti a IVA indipendentemente dal loro valore.

L’IOSS consente ai fornitori e alle interfacce elettroniche che vendono beni importati ad acquirenti nell’UE di riscuotere, dichiarare e pagare l’IVA alle autorità fiscali, invece di far pagare l’IVA all’acquirente nel momento in cui le merci vengono importate nell’UE come era in precedenza il caso (per prodotti oltre 22 EUR).

L’IOSS facilita la raccolta, la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per i venditori che effettuano vendite a distanza di merci importate ad acquirenti nell’UE. L’IOSS facilita anche il processo per l’acquirente, che viene addebitato solo al momento dell’acquisto, e quindi non deve affrontare commissioni a sorpresa alla consegna della merce. Se il venditore non è registrato nell’IOSS, l’acquirente deve pagare l’IVA e di solito una tassa di sdoganamento addebitata dal trasportatore.

Cosa cambia dal 1 luglio 2021

Online Sellers Interfacce elettroniche
Dal 1 ° luglio 2021 verrà rimossa l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’importazione di beni non superiori a 22 EUR. Di conseguenza, tutte le merci importate nell’UE saranno soggette a IVA.

L’Import One-Stop Shop (IOSS) è stato creato per facilitare e semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per le merci vendute a distanza da venditori dell’UE o di un paese o territorio extra UE. Inoltre, il pagamento dell’IVA è applicabile solo agli acquisti effettuati da un acquirente all’interno dell’UE e per beni di valore inferiore a 150 EUR.

Dal 1 ° luglio 2021, l’esenzione IVA per l’importazione di beni nell’UE non superiori a 22 EUR verrà rimossa. Di conseguenza, tutte le merci importate nell’UE saranno soggette a IVA.

Se la vendita di beni è facilitata tramite un’interfaccia elettronica agli acquirenti nell’UE, l’interfaccia elettronica sarà considerata aver effettuato la vendita ed è in linea di principio responsabile del pagamento dell’IVA.

Lo IOSS è stato creato per facilitare e semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per le merci vendute a distanza da venditori dell’UE o di un paese o territorio extra UE. Inoltre, il pagamento dell’IVA è applicabile solo agli acquisti effettuati da un acquirente all’interno dell’UE e per beni di valore inferiore a 150 EUR.

Quali forniture di merci copre l’IOSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
L’IOSS copre la vendita di beni a distanza che sono:

  • spediti o trasportati dall’esterno dell’UE al momento della vendita;
  • spediti o trasportati in partite di valore non superiore a 150 euro complessivi (merce di scarso valore) anche se l’ordine contiene più di un articolo;
  • non soggetto ad accise (tipicamente applicate ad alcol o prodotti del tabacco).
Quando un’interfaccia elettronica facilita la vendita di merci importate da un fornitore e le merci sono:

  • spediti o trasportati dall’esterno dell’UE al momento della vendita;
  • spediti o trasportati in partite di valore non superiore a 150 EUR (merci di scarso valore);
  • non soggetto ad accise (tipicamente applicate ad alcol o prodotti del tabacco).

Si ritiene che l’interfaccia elettronica abbia facilitato la vendita di merci importate quando consente a un acquirente e un venditore di entrare in contatto tramite tale interfaccia elettronica, dove il risultato finale è la vendita di merci a tale acquirente.

Come funziona l’IOSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
I venditori registrati nell’IOSS devono applicare l’IVA quando vendono beni destinati a un acquirente in uno Stato membro dell’UE. L’aliquota IVA è quella applicabile nello Stato membro dell’UE in cui le merci devono essere consegnate. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione Europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali . Le interfacce elettroniche registrate nell’IOSS pagheranno l’IVA dovuta in vendita dall’acquirente anziché dal venditore soggetto a imposta in uno Stato membro dell’UE.

L’aliquota IVA è quella applicabile nello Stato membro dell’UE in cui le merci devono essere consegnate. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione Europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali .

Come ci si può registrare all’IOSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
Dal 1 ° aprile 2021, puoi registrare le imprese sul portale IOSS di qualsiasi Stato membro dell’UE. Se le imprese non hanno sede nell’UE, normalmente dovranno nominare un intermediario stabilito nell’UE per adempiere ai loro obblighi in materia di IVA ai sensi dell’IOSS. La registrazione IOSS è valida per tutte le vendite a distanza di merci importate ad acquirenti nell’UE. Puoi iniziare a utilizzare l’IOSS solo per le merci vendute a partire dal 1 luglio 2021. L’interfaccia elettronica può registrarsi sul portale IOSS di qualsiasi Stato membro dell’UE dal 1 ° aprile 2021. Se l’interfaccia elettronica non è stabilita nell’UE, normalmente dovrà nominare un intermediario stabilito nell’UE per adempiere agli obblighi IVA ai sensi dell’IOSS.

Questa registrazione IOSS è valida per tutte le vendite a distanza di merci importate ad acquirenti nell’UE.

Puoi iniziare a utilizzare l’IOSS solo per le merci vendute a partire dal 1 luglio 2021.

Cosa devi fare se usi IOSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
  • fornire le informazioni richieste per lo sdoganamento nell’UE, compreso il numero di identificazione IVA IOSS alla persona che dichiara le merci alla frontiera dell’UE;
  • mostrare / visualizzare l’importo dell’IVA che l’acquirente deve pagare nell’UE, al più tardi al termine del processo di ordinazione;
  • garantire la riscossione dell’IVA dall’acquirente sulla fornitura di tutti i beni ammissibili con destinazione finale in uno Stato membro dell’UE;
  • assicurarsi che le merci idonee siano spedite in partite che non superano la soglia di 150 EUR;
  • per quanto possibile, indicare in fattura il prezzo pagato dall’acquirente in EUR;
  • presentare una dichiarazione IVA mensile elettronica tramite il portale IOSS dello Stato membro in cui si è identificati per IOSS;
  • effettuare un pagamento mensile dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei identificato per IOSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite IOSS idonee e / o le vendite agevolate nell’arco di 10 anni;
  • collaborare con il venditore effettivo delle merci per garantire che le informazioni richieste per lo sdoganamento nell’UE, compreso il numero di identificazione IVA IOSS, raggiungano la dogana dell’UE in cui le merci saranno importate.
  • mostrare / visualizzare l’importo dell’IVA che l’acquirente deve pagare nell’UE, al più tardi al termine del processo di ordinazione;
  • garantire la riscossione dell’IVA dall’acquirente sulla fornitura di tutti i beni ammissibili con destinazione finale in uno Stato membro dell’UE;
  • assicurarsi che le merci idonee siano spedite in spedizioni che non superano la soglia di 150 EUR, anche se questo totale è raggiunto solo da più di un articolo;
  • per quanto possibile, indicare in fattura il prezzo pagato dall’acquirente in EUR;
  • presentare una dichiarazione IVA mensile elettronica tramite il portale IOSS dello Stato membro in cui si è identificati per IOSS;
  • effettuare un pagamento mensile dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei identificato per IOSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite IOSS idonee e / o le vendite agevolate nell’arco di 10 anni;

Verranno applicate alcune eccezioni

Online Sellers Interfacce elettroniche
Non è necessario addebitare l’IVA sulle vendite di beni nelle seguenti circostanze:

  • Vendete più merci allo stesso acquirente e queste merci vengono spedite in un pacco di importo superiore a 150 EUR. Queste merci saranno tassate all’importazione nello Stato membro dell’UE;
  • Le tue vendite a distanza di merci sono agevolate da un’interfaccia elettronica come un mercato o piattaforme. In questa situazione l’interfaccia elettronica è responsabile dell’IVA dovuta.
L’EI non ha bisogno di riscuotere e / o dichiarare l’IVA sulle vendite di beni importati nelle seguenti circostanze:

  • Il venditore effettivo vende più merci allo stesso acquirente e queste merci vengono spedite in un pacco di importo superiore a 150 EUR. Queste merci saranno tassate all’importazione nello Stato membro dell’UE.

 

Modifiche al regime IVA e-commerce indiretto in ambito B2C – Regimi OSS e IOSS

Modifiche al regime IVA e-commerce indiretto in ambito B2C – Regimi OSS e IOSS

Sono state previste importanti novità, nell’ambito del VAT e-commerce package, priorità  della Digital Single Market Strategy,  in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, tra cui rientra il commercio elettronico indiretto,  

Le disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 sarebbo dovute entrare in vigore il  1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 di pari data è stata prevista la proroga al 1° luglio 2021 di tali disposizioni.

Da evidenziare, in particolare:

  • la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE Business to Consumer (B2C)
  • introduzione di un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria
  • Estensione del campo di applicazione del MOSS, trasformandolo in One Stop Shop ( OSS ), a:
    • Forniture di servizi B2C diversi dai TBE Services (Telecommunications, broadcasting & electronic services)
    • possibilità di utilizzo del MOSS (Mini One Stop Shop) anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto
    • Determinate forniture domestiche di beni agevolate da interfacce elettroniche
    • Vendite a distanza di merci importate da territori terzi e paesi terzi in partite di valore intrinseco massimo di 150 EUR
  • per i beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro è possibile
    • aderire al regime speciale dello IOSS o,
    • in alternativa, dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.

Il mini sportello unico (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico (MOSS)) è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS diventerà  uno sportello unico (OSS). I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE  esteso

  • a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito;
  • alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • ad alcune cessioni nazionali di beni.

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il VAT e-commerce package composto da:

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato le misure di attuazione per il VAT e-commerce package consistenti in:

Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione  che stabilisce i dettagli sul funzionamento dello sportello unico IVA (interfaccia elettronica dello Stato membro d’identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d’identificazione nell’ambito del relativo regime).

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato note esplicative sulle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico.  Le note esplicative sono accompagnate dalla Guide to the VAT One Stop Shop, aggiornamento della Guida allo sportello unico Iva.

È stata anche pubblicata la Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of low value consignments.

A causa delle difficoltà pratiche create dalle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus, sono stati adottati i seguenti atti che rinviano l’applicazione del pacchetto IVA e-commerce al 1 ° luglio 2021:

Può essere utile riassumere il quadro generale della disciplina Iva dell’Ecommerce fino al 30/06/2021.

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore, Business to Business (B2B) ;
    • privato, Business to Consumer (B2C).

Ecommerce diretto:  l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.

Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immaterialiindipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :

  • nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve) 
  • per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
    • identificazione diretta;
    • nomina del rappresentate fiscale;
    • regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .

Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.

Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE sono:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A


Superate queste soglie le cessioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario
 ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

 Disciplina Iva dell’Ecommerce dal 01/07/2021.

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto Business to Consumer (B2C)  trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer:

  • continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce;
  • non sono più previste le soglie di protezione di cui sopra (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro), al di sotto delle quali l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore, pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.

Dal 1° luglio 2021 viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime One Stop Shop ( OSS ), al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

Sempre dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante apposito decreto legislativo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), trasformato in One Stop Shop ( OSS ), sarà esteso

  • alle vendite a distanza 
  • alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. 

In particolare saranno introdotti tre nuovi regime speciali:

  • il Non-Union OSS, Titolo XII, Capo VI, Sezione II, per i servizi prestati da soggetti passivi non UE (REGIME SPECIALE PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ (N.D.R. IL TITOLO È IN VIGORE DAL 01/01/2021, IL TITOLO VIGENTE FINO A QUESTA DATA È IL SEGUENTE: ‘REGIME SPECIALE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ’)), Artt. da 358 bis al 369 della direttiva 2006/112/CE
  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione III (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER LE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE MEDIANTE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO TALI CESSIONI E PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO (TITOLO COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DIR. UE 1995/2019)), Artt. da 369 bis al 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE
  • ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro,  previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione IV (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI), Artt. da 369 ter decies al 369 quinquies et vicies della direttiva 2006/112/CE.

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021 (Vedi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Comunicato – Dal 1° aprile 2021 è possibile la registrazione ai regimi Iva Oss e Ioss sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:

“1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

L’estensione del MOSS e le disposizioni speciali riguardanti gli obblighi delle interfacce elettroniche entreranno in vigore il 1 ° luglio 2021 poiché i sistemi IT devono essere adattati o sviluppati.

Quindi:

  • Le aziende che gestiscono interfacce elettroniche come mercati o piattaforme saranno, in determinate situazioni, considerate ai fini dell’IVA come fornitori di beni venduti ai clienti nell’UE da società che utilizzano il mercato o la piattaforma. Di conseguenza, dovranno riscuotere e pagare l’IVA su queste vendite.
  • Basandosi sul successo del MOSS per i servizi TBE, questo concetto verrà esteso e trasformato in un OSS :
    • Il regime non UE per la fornitura di servizi TBE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE sarà esteso a tutti i tipi di servizi transfrontalieri ai consumatori finali nell’UE;
    • Il regime dell’Unione per le prestazioni intra-UE di servizi TBE sarà esteso a tutti i tipi di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intra-UE di beni e ad alcune forniture nazionali agevolate da interfacce elettroniche. L’estensione alle vendite a distanza intra-UE di beni va di pari passo con l’abolizione dell’attuale soglia per le vendite a distanza , in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA;
    • Verrà creato un regime di importazione (IOSS) che copre le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi a clienti nell’UE fino a un valore di 150 EUR.

A differenza di oggi, quando viene utilizzato il regime di importazione, il venditore addebiterà e riscuoterà l’IVA nel punto vendita ai clienti dell’UE e dichiarerà e pagherà tale IVA a livello globale allo Stato membro di identificazione nell’IOSS . Queste merci beneficeranno quindi di un’esenzione IVA all’importazione, consentendo un rapido svincolo in dogana.

L’introduzione del regime di importazione va di pari passo con l’abolizione dell’attuale esenzione IVA per le merci in piccole spedizioni fino a un valore massimo di 22 EUR. Ciò è anche in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA.

Laddove non viene utilizzato l’IOSS, sarà disponibile un secondo meccanismo di semplificazione per le importazioni. L’IVA all’importazione sarà riscossa dai clienti dal dichiarante doganale (es. Operatore postale, corriere, spedizionieri doganali) che la pagherà alle autorità doganali tramite pagamento mensile.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Possono accedere al regime OSS UE

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Possono fare ricorso al regime OSS  non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

 

Ecommerce diretto – IVA e fatturazione in Italia da parte di operatore UE

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II (1) della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni.

In base all’art. 56, lettera K, della Direttiva 2006/112/CE il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui Allegato II alla stessa Direttiva (1) , forniti a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

L’articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 stabilisce che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione
.

Il principio generale di tassazione è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito: imprenditore o privato.

Nel caso in cui il committente è un soggetto passivo l’imposta sarà da questo assolta tramite il meccanismo del reverse charge .

Per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite l’identificazione diretta, la nomina del rappresentate fiscale oppure il regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico).

Le transazioni relative al commercio elettronico diretto, non godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, previsto per il commercio elettronico indiretto B2C,  ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 633/1972, e dunque, ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le operazioni di commercio elettronico “diretto” (cd. “servizi di e-commerce”), ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

In relazione alle novità in vigore dal 01.01.2015, nella “Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop).

In linea con questa raccomandazione, nel Decreto Legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (Attuazione della direttiva 2008/8/CE) all’art. 2, comma 2, è stato previsto espressamente l’esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, ecc.) per le imprese che aderiscono al MOSS.

Nessuna deroga è, invece, prevista per i servizi digitali resi nei rapporti “B2B”, che restano soggetti all’obbligo di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di nomina di un rappresentante fiscale, il rappresentante fiscale del soggetto cedente UE è tenuto a fatturare l’operazione al soggetto privato italiano applicando Iva italiana.

Da un punto di vista della fatturazione del rappresentante fiscale, questi emetterà fattura imponibile IVA, e la registrerà nel proprio sezionale di vendita italiano.

Il cedente UE, non avendo stabile organizzazione in Italia, farà concorrere quella fattura alla determinazione del reddito nel proprio Paese di residenza.

 (1) ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K)

1)

Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2)

fornitura di software e relativo aggiornamento;

3)

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4)

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

5)

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Ecommerce indiretto B2C – IVA e fatturazione in Italia da parte di operatore UE

Nell’Ecommerce indiretto si attua uno scambio di beni.

A seconda della soggettività del cessionario possiamo avere:

  • B2B, nel caso di soggetto imprenditore (Business to Business);
  • B2C, nel caso di soggetto privato (Business to Consumer).

Nell’Ecommerce indiretto B2C le cessioni (beni mobili eseguite nei confronti di privati consumatori) sono assoggettate ad IVA nel Paese di residenza del cedente se non sono superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE sono:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A
Regno Unito £ 70.000

 

Quindi nel caso di B2C verso consumatori privati italiani, superata la soglia di € 35.000, le cessioni sono assoggettate ad Iva in Italia ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

La disciplina del rappresentante fiscale è dettata dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972, comma 3: “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato […]”

Il rappresentante fiscale e’ soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi doveri e diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc.

In questo caso la cessione è rilevante ai fini IVA in  Italia e va trattata come una cessione interna e, secondo noi, dal punto di vista pratico, ai fini Iva vanno applicate le relative norme interne anche in tema di fatturazione.

Il commercio elettronico “indiretto”, ai fini Iva, rappresenta una cessione di beni. In particolare, tale tipologia di commercio, a differenza del commercio elettronico diretto, è assimilato alle vendite per corrispondenza, di conseguenza, ai fini della fatturazione vale la regola stabilita dall’articolo 22, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, secondo cui, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Quindi nel caso la fattura non sia richiesta dal cliente italiano il rappresentante fiscale del soggetto cedente UE:

  • non è obbligato ad emettere fattura;
  • trovano applicazione anche le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera oo) D.P.R. 696/1996, secondo cui per tali operazioni, qualificabili ai fini Iva come interne, non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale.

Rimane obbligatoria:

  • l’annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;
  • l’istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa fattura;
  • l’obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto (DDT).

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 274/E/2009 ha evidenziato che, seppur non sussista obbligo di fatturazione, chi esercita l’attività di vendita di beni online deve tener conto della possibilità che il contribuente restituisca la merce ricevuta (c.d. resi). Mancando la fattura, il venditore non può emettere la nota di variazione (articolo 26 D.P.R. 633/1972) poiché manca la fattura di riferimento da rettificare. In tale ipotesi, secondo quanto indicato in tale documento di prassi, per poter procedere con il “recupero” dell’Iva derivante dal reso del bene ceduto mediante commercio elettronico indiretto, il soggetto cedente deve fornire la documentazione che consenta di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento, che la società è tenuta a conservare, probante l’acquisto originario, quali:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
  • il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

Tuttavia, sotto il profilo operativo, la nota di variazione può essere emessa solo a fronte di cessione di beni per le quali si stata emessa la fattura, mentre per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di cui all’articolo 12 D.M. 23.03.1983, che prevede, tra l’altro, l’indicazione nello scontrino fiscale di “eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati” (risoluzione 86/E/2007).

La stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione 219/E/2003, ha chiarito che oltre agli adempimenti Iva è necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

Nel caso la fattura sia richiesta dal cliente italiano il rappresentante fiscale del soggetto cedente UE è tenuto a fatturare l’operazione al soggetto privato italiano applicando Iva italiana.

Da un punto di vista della fatturazione del rappresentante fiscale, questi emetterà fattura imponibile IVA, e la registrerà nel proprio sezionale di vendita italiano.

Il cedente UE, non avendo stabile organizzazione in Italia, farà concorrere quella fattura alla determinazione del reddito nel proprio Paese di residenza.

Poniamo il caso che la merce venga preventivamente introdotta in Italia per esigenze del cedente UE.

Siamo in presenza di un passaggio della merce dal cedente Ue alla sua rappresentanza fiscale italiana.

Si tratta di una cessione intracomunitaria tra operatore UE cedente ed il proprio rappresentante fiscale.

Il Rappresentante fiscale riceve fattura dal proprio cedente UE, sulla quale deve operare in reverse charge.

Questo al fine di effettuare gli adempimenti legati alla disciplina IVA.

In questo caso, però, sarà doveroso esaminare anche, di volta in volta (in base alla disponibilità di un magazzino, alle modalità di gestione dell’attività in Italia, ecc.),   se siamo in presenza di una stabile organizzazione.

 

Ecommerce indiretto triangolazione con un fornitore extra UE

Esaminiamo un caso di Ecommerce indiretto in cui un soggetto IVA bulgaro che opera tramite Ecommerce  acquista merce da una fornitore extracomunitario , p. es cinese, e vende on line a clienti residenti in un altro stato UE, p. es. Italia.

Ricordiamo che:

  • nell’Ecommerce indiretto B2B l’IVA si applica nel paese di destinazione (Italia);
  • nell’Ecommerce indiretto B2C l’IVA si applica nel Paese di residenza del cedente (Bulgaria) entro  soglie di fatturato annuo stabilite dai vari Paesi UE (per l’Italia € 35.000). Superate queste soglie le cessioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

Caso B2B con sdoganamento da parte dell’operatore bulgaro in Bulgaria

Supponiamo che lo sdoganamento della merce importata dalla Cina avvenga in Bulgaria a cura dell’operatore bulgaro.

IVA e dazi doganali sono interamente a carico del cedente bulgaro.

Il cedente soggetto passivo Bulgaro emette fattura senza applicare l’iva (operazione intracomunitaria) nei confronti dell’acquirente soggetto passivo italiano (operazione imponibile in Italia, mediante l’applicazione del reverse charge da parte del committente italiano (integrazione e registrazione della fattura prevista per gli acquisti intracomunitari di beni ex artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993)).

Caso B2B con consegna della merce, da parte del  fornitore cinese, direttamente in Italia al cliente italiano  e sdoganamento da parte di quest’ultimo

IVA e dazi doganali sono interamente a carico del cliente italiano.

Caso B2C con sdoganamento da parte dell’operatore bulgaro in Bulgaria

Nell’ipotesi in cui il cliente finale italiano fosse un privato consumatore anziché un soggetto munito di partita IVA l’operatore bulgaro dovrebbe applicare l’iva bulgara o, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE, l’iva dello stato membro di destinazione.

Caso B2C con consegna della merce direttamente al cliente italiano da parte del  fornitore cinese e sdoganamento da parte del cliente italiano in Italia

Nell’ipotesi in cui lo sdoganamento avvenisse in Italia, il privato consumatore italiano dovrebbe farsi carico di iva e dazi doganali all’importazione,  ma  l’operatore bulgaro potrebbe fatturare senza applicazione dell’iva in quanto la merce si trova già in Italia.

DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Sezione 2

Cessioni di beni con trasporto

Articolo 32

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta in forza dell’articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d’importazione dei beni.

Articolo 33

1.   In deroga all’articolo 32, è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b)

i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

2.   Qualora i beni ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d’importazione.

Articolo 34

1.   L’articolo 33 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;

b)

l’importo globale, al netto dell’IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all’articolo 33 nello Stato membro non supera la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile;

c)

l’importo globale, al netto dell’IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all’articolo 33 nello Stato membro di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell’anno civile precedente.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente può limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

3.   La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte.

4.   Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente all’articolo 33.

Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio dell’opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) e MOSS “semplificato”

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II (1) della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni.

In base all’art. 56, lettera K, della Direttiva 2006/112/CE il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui Allegato II alla stessa Direttiva (1) , forniti a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

L’articolo 7, paragrafo 1, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 stabilisce che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione
.

Il principio generale di tassazione è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito: imprenditore o privato. Nel caso in cui il committente è un soggetto passivo l’imposta sarà da questo assolta tramite il meccanismo del reverse charge . Per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite l’identificazione diretta, la nomina del rappresentate fiscale oppure il regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

Il regime Moss nel commercio elettronico

Per la Bulgaria vedi: https://nap.bg/en/page?id=572

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

  1. servizi di telecomunicazione;
  2. servizi di teleradiodiffusione;
  3. servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Per ulteriori dettagli consulta il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013.

Paese di Registrazione (Stato membro di identificazione)

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

La Dichiarazione ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione sono, quindi, le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Gli operatori in Regime UE compilano la Dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi da quello di identificazione. Le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, invece, rilevano ai fini della dichiarazione Iva nazionale.

Gli operatori in Regime non UE compilano la Dichiarazione anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti, poiché non presentano alcuna dichiarazione Iva nazionale.

La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo.

Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).

All’interno del Portale Moss, per agevolare la compilazione della Dichiarazione, il sistema mette a disposizione le aliquote Iva dei diversi Stati UE sulla base di quanto indicato nel data base della Commissione europea, consultabile al seguente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html. Le variazioni nelle aliquote sono comunicate alla Commissione dai singoli Stati membri e potrebbero non essere recepite tempestivamente. Pertanto, si invita a verificare la correttezza delle aliquote applicate in ciascuno Stato Membro sui rispettivi siti istituzionali. (2)
Vedi: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/index_it.htm

Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.

Ad ogni Dichiarazione è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell’imposta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat return reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

l versamento dell’Iva dovuta in base alla Dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione.

I pagamenti sono trimestrali. Perciò, le scadenze sono le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Lo Stato membro di identificazione delineerà le modalità di pagamento da parte del soggetto passivo. Il pagamento deve includere un riferimento alla dichiarazione IVA mini One Stop Shop (ossia al numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione).

Il soggetto passivo paga l’IVA dovuta allo Stato membro di identificazione. Paga per il totale dovuto (vale a dire per ogni Stato membro). Lo Stato membro di identificazione distribuisce poi il denaro ai vari Stati membri di consumo.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat payment reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

Per ulteriori chiarimenti: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/declare-and-pay-vat-moss_en#tab-0-1

Dal 1° gennaio 2019 regime MOSS semplificato

A decorrere dal 1° gennaio 2019, significative modifiche sono introdotte alle regole di territorialità IVA dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi nei confronti di “privati consumatori”.

Con le modifiche che la direttiva 2017/2455/UE apporta all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio sarà possibile, per le prestazioni su elencate, applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, se il valore annuo delle prestazioni (al netto dell’IVA) non è superiore a 10.000 euro.

L’agevolazione introdotta dalla direttiva 2017/2455/UE ha quale finalità espressa (si vedano i “considerando” alla direttiva medesima) quella di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici (o di telecomunicazione o teleradiodiffusione) in altri Stati membri della Ue diversi dal luogo in cui sono stabiliti ai fini IVA.

La modifica interessa, come detto, i soggetti di piccole dimensioni che principalmente effettuano prestazioni di servizi elettronici. Dunque, esaminando alcune delle esemplificazioni fornite dall’allegato II della direttiva 2006/112/CE, vi rientrano (vedi sopra) coloro che forniscono:
– siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– software e relativi aggiornamenti;
– immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
– prestazioni di insegnamento a distanza.

La direttiva 2017/2455/UE stabilisce anche che:
– il prestatore possa optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario (anche se si tratta di un “privato” stabilito nella Ue) e l’opzione ha una durata di due anni;
– possano accedere al regime speciale del MOSS anche soggetti passivi extra Ue registrati ai fini IVA in uno o più Stati membri della Ue.

Dal 1° gennaio 2021, il regime MOSS verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni.

Nell’ipotesi in cui la vendita avvenga per effetto dell’intermediazione mediante piattaforme elettroniche o portali, a questi ultimi spetterà la responsabilità nella riscossione dell’IVA.

Dal 1° gennaio 2019 dovranno  ritenersi applicabili le nuove disposizioni, secondo i convincimenti del diritto comunitario, noti già dalla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26-62, Van Gend en Loos, che ha sancito il principio dell’efficacia diretta delle direttive, subordinandolo tuttavia alla condizione che gli obblighi siano precisi, chiari e incondizionati e non richiedano misure complementari di carattere nazionale o europeo.

Vedi: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/guides_en

Guida al mini sportello unico per l’IVA (REV 1 applicabile dal 1° gennaio 2019)

Linee guida per gli audit

Le norme UE fondamentali in materia di IVA per i servizi TBE e l’uso del MOSS  per le microimprese

(1) ALLEGATO II alla Direttiva 2006/112/CE

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K)

1)

Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2)

fornitura di software e relativo aggiornamento;

3)

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4)

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

5)

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

(2) Elenco aliquote IVA in vigore negli Stati UE

List of VAT rates applied in the Member States (in %)
Member States Code Super-reduced Rate Reduced Rate Standard Rate Parking Rate
Belgium BE 6 / 12 21 12
Bulgaria BG 9 20
Czech Republic CZ 10 / 15 21
Denmark DK 25
Germany DE 7 19
Estonia EE 9 20
Ireland IE 4.8 9 / 13.5 23 13.5
Greece EL 6 / 13 24
Spain ES 4 10 21
France FR 2.1 5.5 / 10 20
Croatia HR 5 / 13 25
Italy IT 4 5 / 10 22
Cyprus CY 5 / 9 19
Latvia LV 12 21
Lithuania LT 5 / 9 21
Luxembourg LU 3 8 17 14
Hungary HU 5 / 18 27
Malta MT 5 / 7 18
Netherlands NL 6 21
Austria AT 10 / 13 20 13
Poland PL 5 / 8 23
Portugal PT 6 / 13 23 13
Romania RO 5 / 9 19
Slovenia SI 9.5 22
Slovakia SK 10 20
Finland FI 10 /14 24
Sweden SE 6 / 12 25
United Kingdom UK 5 20

L’IVA nell’Ecommerce

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore (B2B) ;
    • privato (B2C).

Ecommerce diretto:  l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.

Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :

  • nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve) 
  • per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
    • identificazione diretta;
    • nomina del rappresentate fiscale;
    • regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .

Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.

Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE sono:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A
Regno Unito £ 70.000


Superate queste soglie le cessioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario
ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.