Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il VAT e-commerce package composto da:
- Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio
Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato le misure di attuazione per il VAT e-commerce package consistenti in:
Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione che stabilisce i dettagli sul funzionamento dello sportello unico IVA (interfaccia elettronica dello Stato membro d’identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d’identificazione nell’ambito del relativo regime).
Il 30 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato note esplicative sulle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico. Le note esplicative sono accompagnate dalla Guide to the VAT One Stop Shop, aggiornamento della Guida allo sportello unico Iva.
È stata anche pubblicata la Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of low value consignments.
A causa delle difficoltà pratiche create dalle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus, sono stati adottati i seguenti atti che hanno rinviato l’applicazione del pacchetto IVA e-commerce al 1 ° luglio 2021:
- Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318 della Commissione
- Leggi il comunicato stampa
- Domande e risposte sull’IVA per il commercio elettronico
- Proposta della Commissione COM (2016) 757
- Proposta della Commissione COM (2018) 819
- Proposta della Commissione COM (2018) 821
- Valutazione di impatto
Disciplina Iva dell’Ecommerce fino al 30/06/2021
Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:
- la prima basata sull’oggetto della transazione:
- “diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
- “indiretto”, si attua uno scambio di beni;
- la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
- soggetto imprenditore, Business to Business (B2B) ;
- privato, Business to Consumer (B2C).
Ecommerce diretto: l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.
L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.
Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.
Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.
La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.
Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :
- nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve)
- per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
- identificazione diretta;
- nomina del rappresentate fiscale;
- regime del OSS (One Stop Shop) .
Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione
La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .
Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE
Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.
Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.
Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE erano:
Austria | € 35.000 |
Belgio | € 35.000 |
Bulgaria | BGN 70.000 |
Croazia | 270.000 HRK |
Cipro | € 35.000 |
Repubblica Ceca | 1.140.000 CZK |
Danimarca | 280.000 DKK |
Estonia | € 35.000 |
Finlandia | € 35.000 |
Francia | € 35.000 |
Germania | € 100.000 |
Grecia | € 35.000 |
Ungheria | 8.800.000 HUF |
Irlanda | € 35.000 |
Italia | € 35.000 |
Lettonia | € 35.000 |
Lituania | € 35.000 |
Lussemburgo | € 100.000 |
Malta | € 35.000 |
Olanda | € 100.000 |
Norvegia | N / A |
Polonia | 160.000 PLN |
Portogallo | € 35.000 |
Romania | RON 118.000 |
Slovacchia | € 35.000 |
Slovenia | € 35.000 |
Spagna | € 35.000 |
Svezia | 320.000 SEK |
Svizzera | N / A |
Superate queste soglie le cessioni erano assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario ed il il venditore comunitario doveva adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.
Il mini sportello unico (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico (MOSS)) era un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).
Il MOSS evitava al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).
In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmetteva telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione erano trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Disciplina Iva dell’Ecommerce dal 01/07/2021
Sono state previste importanti novità, nell’ambito del VAT e-commerce package, priorità della Digital Single Market Strategy, in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, tra cui rientra il commercio elettronico indiretto,
- dal Regolamento UE n. 2017/2454;
- dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
- dal Regolamento di esecuzione UE n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Le disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 sarebbo dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 di pari data è stata prevista la proroga al 1° luglio 2021 di tali disposizioni.
Da evidenziare, in particolare:
- la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE Business to Consumer (B2C)
- introduzione di un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria
- Estensione del campo di applicazione del MOSS, trasformandolo in One Stop Shop ( OSS ), a:
- Forniture di servizi B2C diversi dai TBE Services (Telecommunications, broadcasting & electronic services)
- possibilità di utilizzo del MOSS (Mini One Stop Shop) anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto
- Determinate forniture domestiche di beni agevolate da interfacce elettroniche
- Vendite a distanza di merci importate da territori terzi e paesi terzi in partite di valore intrinseco massimo di 150 EUR
- per i beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro è possibile
- aderire al regime speciale dello IOSS o,
- in alternativa, dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.
A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS è diventato uno sportello unico (OSS). I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE esteso
- a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito;
- alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- ad alcune cessioni nazionali di beni.
A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto Business to Consumer (B2C) trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer:
- continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce;
- non sono più previste le soglie di protezione di cui sopra (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro), al di sotto delle quali l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore, pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.
Dal 1° luglio 2021 viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime One Stop Shop ( OSS ), al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.
La tabella seguente indica quale sistema dovrebbe essere utilizzato per quale tipo di fornitura e / o soggetto passivo:
Regime Non-Union OSS | Regime OSS | Regime IOSS | |
Tipi di forniture | TUTTE le forniture di servizi B2C ai clienti nell’UE | a) TUTTE le forniture di servizi B2C nell’UE
b) Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE c) Articolo 14a (2) cessioni di beni B2C nazionali |
Vendite a distanza di merci importate in partite ≤ 150 EUR. |
Soggetto passivo | Stabilito al di fuori dell’UE | a) Solo UE stabilita
b) UE e non UE stabilite c) Interfacce elettroniche |
Stabilito UE e non UE, comprese le interfacce elettroniche |
Transazioni che possono essere segnalate nello sportello unico dell’Unione rispetto allo sportello unico non sindacale.
Soggetto passivo / fornitore non residente nell’UE | Soggetto passivo / fornitore stabilito nell’UE | |
Forniture di servizi ai consumatori (B2C) | Regime Non-Union OSS | Regime OSS |
Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE | Regime OSS | Regime OSS |
Forniture domestiche di merci da parte di deemed suppliers (presunti fornitori) | Regime OSS | Regime OSS |
Cosa fare se si utilizaa l’OSS
Online Sellers | Interfacce elettroniche |
|
|
Sempre dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali recepite nell’ordinamento nazionale dal Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83.
Il 24.06.2021 è stato emanato il per l’Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui airegimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o“Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delledisposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
Interessante evidenziare le Definizioni riportate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2021:
“Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: a) per “One Stop Shop non Ue” o “Oss non Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta;
b) per “One Stop Shop Ue” o “Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies del Decreto IVA, cui possono aderire (i) i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, (ii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché (iii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-ter, commi 1 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 2- bis, comma 1, lett. a) del Decreto IVA;
c) per “Import scheme” o “Ioss” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies1 del Decreto IVA, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
d) per “intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;
e) con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.”
Successivamente è stato emanato il Decreto del Direttore delle finanze del 12 luglio 2021 – Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS.
In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), trasformato in One Stop Shop ( OSS ), è stato esteso
- alle vendite a distanza
- alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.
In particolare sono stati introdotti tre nuovi regime speciali:
- il Non-Union OSS, Titolo XII, Capo VI, Sezione II, per i servizi prestati da soggetti passivi non UE (REGIME SPECIALE PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ (N.D.R. IL TITOLO È IN VIGORE DAL 01/01/2021, IL TITOLO VIGENTE FINO A QUESTA DATA È IL SEGUENTE: ‘REGIME SPECIALE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ’)), Artt. da 358 bis al 369 della direttiva 2006/112/CE
- il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione III (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER LE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE MEDIANTE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO TALI CESSIONI E PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO (TITOLO COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DIR. UE 1995/2019)), Artt. da 369 bis al 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE
- ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione IV (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI), Artt. da 369 ter decies al 369 quinquies et vicies della direttiva 2006/112/CE.
Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:
“1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.“
Quindi:
- Le aziende che gestiscono interfacce elettroniche come mercati o piattaforme sono, in determinate situazioni, considerate ai fini dell’IVA come fornitori di beni venduti ai clienti nell’UE da società che utilizzano il mercato o la piattaforma. Di conseguenza, devono riscuotere e pagare l’IVA su queste vendite.
- Basandosi sul successo del MOSS per i servizi TBE, questo concetto è stato esteso e trasformato in un OSS :
- Il regime non UE per la fornitura di servizi TBE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE è stato esteso a tutti i tipi di servizi transfrontalieri ai consumatori finali nell’UE;
- Il regime dell’Unione per le prestazioni intra-UE di servizi TBE è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intra-UE di beni e ad alcune forniture nazionali agevolate da interfacce elettroniche. L’estensione alle vendite a distanza intra-UE di beni va di pari passo con l’abolizione della soglia per le vendite a distanza , in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA;
- È stato creato un regime di importazione (IOSS) che copre le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi a clienti nell’UE fino a un valore di 150 EUR.
Quando viene utilizzato il regime di importazione, il venditore addebita e riscuote l’IVA nel punto vendita ai clienti dell’UE e dichiara e paga tale IVA a livello globale allo Stato membro di identificazione nell’IOSS . Queste merci beneficiano quindi di un’esenzione IVA all’importazione, consentendo un rapido svincolo in dogana.
L’introduzione del regime di importazione va di pari passo con l’abolizione dell’esenzione IVA per le merci in piccole spedizioni fino a un valore massimo di 22 EUR. Ciò è anche in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA.
Laddove non viene utilizzato l’IOSS, è disponibile un secondo meccanismo di semplificazione per le importazioni. L’IVA all’importazione è riscossa dai clienti dal dichiarante doganale (es. Operatore postale, corriere, spedizionieri doganali) che la pagherà alle autorità doganali tramite pagamento mensile.
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.
Possono accedere al regime OSS UE
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Il regime include:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Il regime OSS semplifica sicuramente le dichiarazioni IVA relative alle vendite a distanza, ma non è obbligatorio registrarsi.
Se però non si è iscritti all’OSS, continuano a valere altri adempimenti fiscali come, ad esempio, la registrazione IVA che rimane necessaria in ogni Stato membro in cui la soglia di 10.000 euro di fatturato viene superata.
Possono fare ricorso al regime OSS non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.
Depositi all’estero
L’istituzione di un deposito all’estero comporta riflessi fiscali in materia di IVA diversi a seconda della natura giuridica specifica del rapporto contrattuale utilizzato.
Il deposito all’estero può essere:
- di proprietà dell’operatore economico nazionale;
- detenuto in locazione;
- presso i locali di agenti o commissionari.
Occorre distinguere tra i rapporti di deposito che implicano trasferimenti di beni ad effetti traslativi sospesi, da quelli che riguardano beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti.
Nel caso di beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti l’operatore economico nazionale che trasferisce i beni in un deposito all’estero non realizza alcuna vendita e l’invio dei beni all’estero avviene per motivi meramente di carattere distributivo, legati all’organizzazione ed alla logistica di vendita, rimanendo i beni spediti all’estero di proprietà dell’impresa residente, situazione riconducibile a quella disciplinata nell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112: “È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunita’, per le esigenze della sua impresa.”
Quindi i trasferimenti di beni in altro Stato membro, assimilati ai fini IVA a cessioni di beni a titolo oneroso, implicano l’insorgere dei relativi obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e compilazione dei modelli Intrastat.
I trasferimenti di beni nell’ambito del territorio unionale per le esigenze dell’impresa configurano, sebbene in assenza di cessioni che originano ricavi di vendita , operazioni rilevanti ai soli fini IVA, con la conseguente necessità, per l’operatore residente, di acquisire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.
Il soggetto residente, pertanto, dovrà provvedere a nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA o ad identificarsi direttamente nello Stato membro in cui è situato il deposito a cui sono trasferiti i beni.
Quindi se si stoccano i prodotti in centri logistici all’estero (basta anche un solo prodotto stoccato), si dovrà obbligatoriamente acquisire una posizione IVA nello Stato membro in cui la tua merce è stoccata.