- Normativa dell’Unione europea e nazionale sulla gestione dei rifiuti
- Normativa dell’Unione europea sulle autorizzazioni e registrazioni sulla gestione dei rifiuti
- Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152
- Normativa nazionale sulle autorizzazioni ed iscrizioni sulla gestione dei rifiuti
- Albo nazionale gestori ambientali
- Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
- Categorie di attività e classi di iscrizione
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sottocategoria 2-ter: Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana
- categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D. M. 8 marzo 2010, n. 65;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- sottocategoria 4-bis: Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218)
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (categoria non ancora operativa);
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto;
- Requisiti per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
- Requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie di iscrizione
- Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
- Nomina di un Responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
- Presentazione di idonea Garanzia finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10
- Criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria
- Categoria 1 – Raccolta e/o trasporto di rifiuti
- Categorie 4 e 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- Categoria 6 – Trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano
- Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
- Categoria 9 – Bonifica dei siti inquinati
- Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto
- Categorie di attività e classi di iscrizione
- Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
- Albo nazionale gestori ambientali
Normativa dell’Unione europea e nazionale sulla gestione dei rifiuti
Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni
modificata da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014
DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017
DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018
rettificata da:
Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag. 9 (2015/1127)
Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag. 43 (1357/2014)
Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag. 171 (2008/98/CE)
Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).
In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.), è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)
In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del
- Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, N. 116 in attuazione
- della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.
La Direttiva 2008/98/CE stabilisce, all’art. 4, una gerarchia dei rifiuti (pietra angolare delle politiche e della legislazione dell’UE sui rifiuti).
Il primo comma dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE stabilisce che:
“La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento“La gerarchia dei rifiuti si applica come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti. Il suo scopo è duplice:
- ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; E
- per migliorare l’efficienza delle risorse.
La gerarchia è generalmente rappresentata sotto forma di piramide rovesciata con le opzioni più preferite all’estremità superiore e lo smaltimento in basso come soluzione di ultima istanza per la gestione dei rifiuti.
Il primo comma dell’art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 riprende il primo comma dell’art. 4 (Gerarchia dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE
“La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”
Normativa dell’Unione europea sulle Autorizzazioni e Registrazioni sulla gestione dei rifiuti
Alle AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 23 a 27) della Direttiva 2008/98/CE ed il Capo IV (Artt. da 208 a 213) della Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
Il primo comma dell’art. 23 (Rilascio delle autorizzazioni) dispone che:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.”
Trattamento dei rifiuti
Il punto 14 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «trattamento»: “ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.
Quindi, deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, qualsiasi ente o impresa che intende effettuare
- operazioni di recupero rifiuti o
- operazioni dello smaltimento rifiuti o
- preparazione prima del recupero o dello smaltimento rifiuti.
Recupero dei rifiuti
L’art. 10 della Direttiva 2008/98/CE è dedicato al Recupero dei rifiuti e dispone che gli Stati membri devono adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 (Gerarchia dei rifiuti) e 13 (Protezione della salute umana e dell’ambiente).
In merito alla distinzione tra “attività di recupero dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002, Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.
Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002, Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.”
Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:
- definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
- precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:
- riporta una definizione di «recupero» assolutamente identica a quella contenuta nel punto 15 dell’art.3 della Direttiva 2008/98/CE;
- precisa che l’Allegato C alla parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
L’ALLEGATO II e le note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO
R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )
È da notare che L’ALLEGATO II alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.
Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti
L’Allegato C alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato dal Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, N. 116 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) con l’art. 8, comma 1, lettere a) e b)) riporta l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (nota 4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**);
R4 – Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***);
R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8)
(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.
(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.
(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.”
Come abbiamo visto, sia Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE che il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 precisano che gli elenchi di cui ai rispettivi allegati II e C (della Parte IV) sono a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.
In considerazione degli elenchi meramente esplicativi degli allegati
- II alla Direttiva 2008/98/CE e
- C alla parte IV delDecreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, per cui è recupero:
- qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
- qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
- all’interno dell’impianto o
- nell’economia in generale.
In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono operazioni di recupero anche quelle per
- la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto q) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio (smontaggio presente nel solo art. 183) e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
- il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto u) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
- la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto v) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.
Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t-bis) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definiscono «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.
L’art. 181 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 è dedicato alla Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Il primo comma dispone che:
“Nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.”
Smaltimento dei rifiuti
Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:
- definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
- precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.
Il punto z) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:
- riporta una definizione di «smaltimento» assolutamente identica a quella contenuta nel punto 19 dell’art.3 della Direttiva 2008/98/CE;
- precisa che l’Allegato B alla parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.
L’ALLEGATO I e le note da 5 a 7 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare ( *5 )
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )
È da notare che L’ALLEGATO I alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO di cui all’Appendice 5A della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco di cui all’Allegato IV, sezione A, operazioni di smaltimento, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”
Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti
Preparazione prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti
Nelle operazioni di preparazione prima del recupero rifiuti rientrano la raccolta ed il trasporto di rifiuti.
Raccolta, Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Il punto 11 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «raccolta differenziata»: “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
Il punto p) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «raccolta differenziata»: “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.”
Centro di raccolta
Con Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, è stata posta in essere, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico di settore, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 8 aprile 2008 è stato modificato dal Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 13 maggio 2009 – “Modifica del Decreto 8 aprile 2008″, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) ed è entrato in vigore il giorno 2 agosto 2009.
Vedi versione consolidata del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009
Il Decreto 8 aprile 2008 (poi modificato dal Decreto13 maggio 2009), al fine di agevolare l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, definisce la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti.
Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali con Delibera n. 2 del 20/07/2009 ha disposto “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”.
Il comma 19 dell’art.1 del Decreto Legislativo del 3 Settembre 2020 n. 116 (emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020, ha sostituito l’articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone al
- comma 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario. - comma 16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato IB del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.
Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
I rifiuti sono classificati dall’art. 184 del del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- secondo l’origine in
- rifiuti urbani
Ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono “rifiuti urbani”:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati ((nonché quelli))
volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; -
rifiuti speciali
Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono “rifiuti speciali”
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);i) i veicoli fuori uso.
- rifiuti urbani
e
- secondo le caratteristiche di pericolosità
- rifiuti pericolosi
Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE;
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha disposto (con l’art. 8, comma 5) che “L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)).
Il comma 5 dell’art. 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dispone che:
“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.((La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.))” - rifiuti non pericolosi.
- rifiuti pericolosi
Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152
Normativa nazionale sulle autorizzazioni ed iscrizioni sulla gestione dei rifiuti
Alle AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 208 a 213) della Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
La prima parte del primo comma dell’Art. 208 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, …..”
Albo nazionale gestori ambientali
Il primo comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone la costituzione dell’Albo nazionale gestori ambientali, articolato in
- un Comitato nazionale, con sede presso il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”,
- in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, e
- per le province autonome di Trento e di Bolzano, Sezioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di provincia.
Il secondo comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: “Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’Albo.”
Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
Il quinto comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di
- raccolta di rifiuti
- trasporto di rifiuti
- bonifica dei siti
- bonifica dei beni contenenti amianto
- di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
La prima parte del comma 15 dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione.”
Con il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 è stato emanato il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.”
L’art. 8 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce quali sono le Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
L’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 suddivide, in base a diversi parametri, tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 2/bis e 3/bis, in classi di iscrizione.
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120, tra l’altro, stabilisce:
- Art. 10 – Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo
- Art. 11 – Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
- Art. 12 – Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
- Art. 13 – Formazione del responsabile tecnico
- Art. 14 – Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni
- Art. 15 – Procedimento d’iscrizione all’Albo
- Art. 16 – Procedure d’iscrizione semplificate
- Art. 17 – Garanzia finanziaria
L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è presentata alla Sezione della Regione o della Provincia nel cui territorio ha la propria sede legale. Le imprese e gli enti con sede legale all’estero presentano la domanda alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente. I modelli di iscrizione, da compilarsi a cura del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante, sono creati dal sistema in fase di compilazione dell’istanza telematica. Non è quindi più necessario scaricare i modelli cartacei approvati dal Comitato Nazionale.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione la sezione regionale o provinciale comunica al soggetto richiedente l’esito della stessa, formalizzando il provvedimento di iscrizione.
Categorie di attività e classi di iscrizione
L’art. 8 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce quali sono le Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, prevedendo la suddivisione delle attività soggette all’iscrizione in dieci categorie a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’impresa può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie secondo le dimensioni e l’attività che svolge.
“1. L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (categoria non ancora operativa);
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie
2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.”
L’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 suddivide, in base a diversi parametri, tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 2/bis e 3/bis, in classi di iscrizione .
Il primo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che l’iscrizione all’Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all’articolo 8, comma 1.
Il secondo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che la categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), raccolta e trasporto di rifiuti urbani, è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
Il terzo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che le categorie da 4 a 8 di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
Il quarto comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che le categorie 9 e 10, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
Nel corso degli anni l’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato numerose circolari e delibere.
A seguito di queste l’iscrizione all’Albo è articolata in categorie e sottocategorie in relazione alla specifica tipologia di attività
Categoria 1
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani | |
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A alla Delibera n. 8 del 12/09/2017 che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 |
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Sottocategorie di cui all’allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017) |
D1 Sottocategoria “Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale”. Frazioni di rifiuti individuate al punto 6 della Circolare prot. n. 229 del 24/02/2017 applicazione della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5:
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D2 Sottocategoria “Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)” | |
D3 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali” | |
D4 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali” | |
D5 Sottocategoria “Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento” | |
D6 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06” | |
D7 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” | |
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B alla Delibera n. 8 del 12/09/2017 che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5) |
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Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni. ) | |
Le classi della Categoria 1 e delle sue sottocategorie sono riferite alla popolazione complessivamente servita: | |
CLASSI | Popolazione complessivamente servita |
A | superiore o uguale a 500.000 abitanti |
B | inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
C | inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
D | inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
E | inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
F | inferiore a 5.000 abitanti |
Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 |
Categoria 2-bis
Categoria 2-bis:
Per “produttore iniziale“ si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti produttori di rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti. |
Sottocategoria 2-ter
Sottocategoria 2-ter: “Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1° febbraio 2018 Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018). |
Categoria 3-bis
Categoria 3-bis:
Vedi: Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.) Obbligo del “ritiro uno contro zero” I distributori AEE con superficie di vendita superiore a 400 metri quadri hanno l’obbligo di ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti (D.M. n. 121/2016) Trasportatori:
Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica:
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Categoria 4
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 |
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Classi di iscrizione
Le classi delle Categorie 4 e 5 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: |
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CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati |
A | quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
B | quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
C | quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
D | quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
E | quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
F | quantità inferiore a 3.000 tonnellate |
Sottocategoria 4-bis
Sottocategoria 4-bis: “Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218) |
Categoria 5
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 |
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Classi di iscrizione
Le classi delle Categorie 4 e 5 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: |
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CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati |
A | quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
B | quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
C | quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
D | quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
E | quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
F | quantità inferiore a 3.000 tonnellate |
Categoria 6
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212.).
La Delibera n.3 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (categoria 6). |
Categoria 8
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Devono iscriversi nella Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi. Si definisce:
Con Delibera n. 2 del 15/12/2010 dell’Albo Gestori Ambientali, modificata con Delibera n. 4 del 18/04/2012, sono stabiliti i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 Imprese estere |
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Classi di iscrizione
Le classi della Categoria 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: |
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CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati |
A | quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
B | quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
C | quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
D | quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
E | quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
F | quantità inferiore a 3.000 tonnellate |
Categoria 9
Categoria 9: bonifica di siti.
Chi deve iscriversi Devono iscriversi nella Categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di bonifica dei siti inquinati. In fase di iscrizione, tali imprese devono attestare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori di bonifica e la propria capacità finanziaria. I criteri per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 9: bonifica di siti sono stati dati con Delibera n.5 del 19/12/2001 dell’Albo Gestori Ambientali , integrata con Delibera n.1 del 11/05/2005 Per l’iscrizione alla classe A della Categoria 9 (quando l’importo dei lavori di bonifica supera cioè i 9.000.000 di euro) l’impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti dalla Delibera n.1 del 30/01/2013. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d’iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell’ultimo decennio. L’esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante. |
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Classi di iscrizione
Le classi della Categoria 9 sono suddivise in funzione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili: |
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CLASSI | Importo dei lavori di bonifica cantierabili |
A | oltre 9.000.000 € |
B | fino a 9.000.000 € |
C | fino a 2.500.000 € |
D | fino a 1.000.000 € |
E | fino a 200.000 € |
Categoria 10
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.
Chi deve iscriversi I criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto sono stati dati con Delibera n. 1 del 30/03/2004 dell’Albo Gestori Ambientali Devono iscriversi nella Categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di beni contenenti amianto. |
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Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto | Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. |
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. | |
L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10A nel rispetto della classe di appartenenza. |
Requisiti per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
L’impresa o l’ente, prima di richiedere l’iscrizione, deve:
- essere iscritta al Registro Imprese, REA o, se con sede all’estero, nel registro professionale dello Stato di residenza;
- non trovarsi in stato di fallimento e di liquidazione o essere soggetta ad una procedura concorsuale o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.
Per l’iscrizione, l’impresa richiedente deve:
- rispettare una serie di Requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie di iscrizione;
- dimostrare i Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
- Prestare un’idonea Garanzia finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10.
- Nomina di un Responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
Requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie di iscrizione
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:
Per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che il titolare (nel caso di impresa individuale) o i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):
- siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
– Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l’iscrizione all’Albo.
Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:
Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono essere in possesso del requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria.
- L’idoneità tecnica consiste nella disponibilità di attrezzature, mezzi di trasporto e personale addetto.
- La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui di cui all’art. 11, c. 2 del D.M. 120/2014 mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari.
(leggi la Circolare 150/2018 del Comitato Nazionale)
Nomina di un Responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:
- Art. 12 – Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
- Art. 13 – Formazione del responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono nominare almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente, o anche da un soggetto esterno all’organizzazione.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 sui compiti che il responsabile tecnico deve svolgere per ogni categoria.
Requisiti relativi al responsabile tecnico
Requisiti minimi relativi al responsabile tecnico suddivisi per categoria e classe di iscrizione
Il responsabile tecnico:
- non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non deve avere riportato condanna passata in giudicato, come da D.M. n. 120/2014, articolo 10, c.4, lettera d;
- non deve avere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo n.159/2011, articolo 67;
- non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
Affiancamento al responsabile tecnico
I requisiti minimi del responsabile tecnico sono contenuti nell’allegato “A” della Delibera n. 6/2017: ai fini dell’iscrizione per i diversi settori di attività, è richiesta in molti casi l’esperienza acquisibile in vari modi (articolo 1 della Delibera n. 6/2017).
L’attività di affiancamento deve essere dimostrata alla Sezione regionale o provinciale competente, mediante comunicazione telematica preventiva (non è possibile ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa) e versamento del bollo e del diritto di segreteria dello stesso importo previsto per le variazioni dell’iscrizione, come specificato:
- 106 euro Società di capitale e Società di persone (90 euro diritti di segreteria e 16 euro di marca da bollo);
- 45 euro Cooperative Sociali e Onlus (45 euro diritti segreteria);
- 34 euro Imprese individuali e soggetti REA (18 euro diritti di segreteria e 16 euro di marca da bollo).
Dal 10 maggio 2018 tutte le comunicazioni di affiancamento al responsabile tecnico dovranno essere inoltrate telematicamente.
In caso variazione del legale rappresentante o del responsabile tecnico, se interessati a proseguire l’affiancamento è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni.
Circolare del Comitato Nazionale n. 9/2022
L’idoneità è attestata mediante verifiche sugli argomenti previsti da Allegato C della Delibera n. 6/2017.
Sono previste:
- una verifica iniziale della preparazione del soggetto
- verifiche di aggiornamento con cadenza quinquennale.
Quiz delle verifiche di idoneità
I quiz per le verifiche dei responsabili tecnici subiscono costanti aggiornamenti.
Consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione novità della homepage.
Verifica iniziale
La verifica iniziale è costituita da modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico.
È consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di 3 moduli.
Ogni modulo è composto da 40 domande e il tempo a disposizione per rispondere è di 60 minuti.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno 32 punti nel modulo obbligatorio e 34 punti in quello specialistico.
- Esito positivo: l’idoneità conseguita ha validità 5 anni a decorrere dalla data di superamento della verifica.
Tutti soggetti che hanno conseguito l’idoneità iniziale, anche coloro che l’hanno conseguita prima del 19 luglio 2019, possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.
N.B. Coloro che sono stati dispensati dalle verifiche di idoneità per un determinato settore di attività come previsto all’art. 2, comma 5 della delibera n.6/2017, per svolgere la funzione di responsabile tecnico in altri settori di attività devono sostenere e superare la verifica iniziale composta da modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno modulo specialistico, come previsto dalla circolare n. 10 del 16 ottobre 2019.
Verifica di aggiornamento
La verifica di aggiornamento è prevista dopo 5 anni dalla data di superamento della verifica iniziale. Tale verifica può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.
Per il superamento della prova sono richiesti almeno 28 punti nel modulo obbligatorio e 30 punti in quello specialistico.
La delibera del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 9/2021 ha posticipato al 16 ottobre 2023 il termine ultimo entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria di aggiornamento, per poter continuare a svolgere la propria attività. Per coloro che hanno conseguito l’idoneità con la Verifica Iniziale, è possibile svolgere la verifica di aggiornamento a partire da un anno prima della scadenza dell’abilitazione.
Come iscriversi agli esami
Iscrizione telematica dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
L’iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in maniera esclusivamente telematica.
Gli interessati, dopo essersi registrati, possono iscriversi accedendo alla funzione Calendario Esami presente all’interno della piattaforma online. Qui è possibile consultare data dell’esame, sezione di riferimento, numero di iscritti e procedere con l’iscrizione. La procedura richiede di:
- selezionare il modulo relativo alla Categoria in cui ci si intende iscrivere;
- scaricare il modello di domanda da compilare e sottoscrivere con firma autografa;
- allegare in un unico file il modello di domanda firmato e datato e la copia del documento di identità;
- il pagamento di 106 euro (90 euro per contributo e 16 euro di imposta da bollo) deve essere effettuato con PagoPA.
Nota bene: la procedura di iscrizione all’esame è conclusa solo col ricevimento della mail contenente la conferma di avvenuta registrazione all’Esame.
Dispensa dalle verifiche
L’art. 1 della Delibera n. 4 del 26 luglio 2023 dispone:
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.
La Circolare del Comitato nazionale n. 9 del 21 novembre 2022ha chiarito che:
- Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;
- in applicazione del comma 1 dell’articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
La richiesta di dispensa dalle verifiche deve essere presentata alla Sezione regionale competente includendo:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B). Il modello editabile da utilizzare, in fase di presentazione della domanda, è quello presente nella piattaforma Agest Telematico;
- copia del documento d’identità;
- ogni altro documento ritenuto utile alla ricostruzione storica.
I documenti devono essere inviati in sede di presentazione della domanda tramite la modalità presente in Agest Telematico.
La Sezione regionale dell’Albo, esperiti positivamente i necessari controlli, rilascia “Attestazione di dispensa dalle verifiche (di idoneità e di aggiornamento) per il settore di attività interessato”.
NOTA BENE PER CATEGORIE 8 – 9 – 10: Considerato che l’esperienza del responsabile tecnico va riferita al settore di attività esercitata, LA STESSA potrà essere calcolata solo a decorrere dalla data di iscrizione all’Albo delle imprese presso cui si è ricoperto tale ruolo.
Presentazione di idonea Garanzia finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10
Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:
La garanzia finanziaria è una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede iscrizione o rinnovo all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) – 5 – 8 – 9 -10.
Tale fideiussione assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa nell’esercizio della sua attività, durante tutto il periodo dell’iscrizione all’Albo.
Quando deve essere presentata
La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento dell’iscrizione o del rinnovo. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza sono:
- 90 giorni per l’iscrizione;
- 45 giorni per il rinnovo.
I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali. Se la garanzia finanziaria viene inviata per posta fa fede la data del timbro postale di invio.
Chi la rilascia
Può essere richiesta agli istituti bancari o alle società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982.
L’elenco delle società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è consultabile alla voce “Albo Imprese” nel sito IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni)
Durata della garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria deve avere una validità di sette anni, per coprire i cinque anni di iscrizione dell’impresa all’Albo, più un ulteriore periodo di due anni a copertura di eventuali inadempienze che potrebbero verificarsi successivamente al quinquennio. Allo scadere dei cinque anni di iscrizione, è prevista la revoca della garanzia finanziaria. Decorsi ulteriori due anni, l’impresa può richiedere presso l’istituto bancario o la società assicurativa, lo svincolo della garanzia finanziaria.
Sostituzione della garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l’impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa.
In questo caso occorre specificare nel testo della fideiussione:
- che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione;
- se l’istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.
Revoca della garanzia finanziaria
Allo scadere dei cinque anni di iscrizione e a seguito di domanda di rinnovo della stessa, la garanzia viene revocata con provvedimento rilasciato dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali ed inviato all’impresa.
Documenti per la revoca:
Modello di variazione con apposta marca da bollo da 16 euro, compilato nel campo Revoca delle accettazioni delle garanzie finanziarie e firmato dal titolare di impresa individuale o da uno dei legali rappresentanti di società
Copia del documento di identità del firmatario (se cittadino extracomunitario allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità)
Attestazione originale del bollettino postale comprovante il pagamento del diritto di segreteria per la modifica
Svincolo della garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria resta efficace per un ulteriore periodo di due anni dalla data di revoca, allo scadere del quale si estingue automaticamente, così come indicato nel provvedimento di revoca rilasciato dalla Sezione.
La garanzia finanziaria viene revocata dalla Sezione regionale dell’Albo anche nel caso di cancellazione della categoria.
Importi e riduzioni per iscrizione o rinnovo
Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) ed alla Categoria 5
Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 1 ed alla Categoria 5, la garanzia finanziaria deve essere prestata sulla base della quantità annua di rifiuti urbani pericolosi da gestire, da dichiarare nel foglio notizie.
Gli importi delle fideiussioni non corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 1 (calcolate sulla popolazione servita) ma sulle tonnellate dei rifiuti trattati.
Testo del contratto di fideiussione per l’attività di trasporto rifiuti
Importi relativi alla Categoria 1 ed alla Categoria 5
Calcolati in base alla quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattata.
Tonnellate annue di rifiuti trattati | Importi |
superiore o uguale a 200.000 t/a | 5.164.568,99 € |
superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a | 1.549.370,70 € |
superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a | 516.456,90 € |
superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a | 309.874,14 € |
superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a | 103.291,38 € |
inferiore a 3.000 t/a | 51.645,69 € |
Riduzione degli importi
È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
- per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009): 50%
- per le imprese con certificazione UNI-EN ISO 14001: 40%
Documenti da allegare:
- garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti;
- copia dell’attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI-EN ISO14001, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- modello di variazione (compilato nella sezione “Riduzione importi delle fidejussioni”);
- attestazione di pagamento dei diritti di segreteria per la modifica.
Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 8
Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 8, la garanzia finanziaria deve essere prestata sulla base della quantità annua di rifiuti pericolosi e/o di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi trattati nelle attività di commercio e intermediazione. Gli importi delle fideiussioni corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 8 (calcolate sulle tonnellate dei rifiuti trattati).
Testo del contratto di fideiussione per l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti
Importi relativi alla Categoria 8
Fascia di garanzia A – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi:
CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati | Importi |
A |
superiore o uguale a 200.000 t/a | 3.000.000,00 € |
B |
superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a | 1.500.000,00 € |
C |
superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a | 450.000,00 € |
D |
superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a | 250.000,00 € |
E |
superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a | 100.000,00 € |
F |
inferiore a 3.000 t/a | 50.000,00 € |
Fascia di garanzia B – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi non pericolosi:
CLASSI | Tonnellate annue di rifiuti trattati | Importi |
A |
superiore o uguale a 200.000 t/a | 5.000.000,00 € |
B |
superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a | 1.500.000,00 € |
C |
superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a | 500.000,00 € |
D |
superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a | 300.000,00 € |
E |
superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a | 150.000,00 € |
F |
inferiore a 3.000 t/a | 80.000,00 € |
Riduzione degli importi
È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
- per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009): 50%
- per le imprese con certificazione UNI-EN ISO 14001: 40%
Documenti da allegare:
- garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti;
- copia dell’attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI-EN ISO14001, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- modello di variazione (compilato nella sezione “Riduzione importi delle fidejussioni”);
- attestazione di pagamento dei diritti di segreteria per la modifica .
Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 9
Testo del contratto di fideiussione per l’attività di bonifica siti
Importi relativi alla Categoria 9
Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2005:
CLASSI | Importi |
A | 1.000.000,00 € |
B | 500.000,00 € |
C | 250.000,00 € |
D | 90.000,00 € |
E | 30.000,00 € |
Riduzione degli importi
È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
- per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009): 30%
Documenti da allegare:
- garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti;
- copia dell’attestato di registrazione EMAS, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- modello di variazione (compilato nella sezione “Riduzione importi delle fidejussioni”);
- attestazione di pagamento dei diritti di segreteria per la modifica.
Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 10
Testo del contratto di fideiussione per l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto
Iscrizione in entrambe le sottocategoria 10A e 10B
L’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A. L’impresa iscritta sia nella 10 A che nella 10 B con classi diverse, deve presentare un’unica garanzia finanziaria per la sottocategoria con la classe più alta. (D.M. del 5 luglio 2005, art.4)
Importi relativi alla Categoria 10
Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2004:
CLASSI | Importi |
A | 480.000,00 € |
B | 240.000,00 € |
C | 120.000,00 € |
D | 60.000,00 € |
E | 30.500,00 € per lavori di bonifica cantierabili fino a 200.000,00 € 15.000,00 € per lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000,00 € |
Riduzione degli importi
È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
- per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009): 30%
Documenti da allegare:
- garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti;
- copia dell’attestato di registrazione EMAS, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- modello di variazione (compilato nella sezione “Riduzione importi delle fidejussioni”);
- attestazione di pagamento dei diritti di segreteria per la modifica.
Criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria
Per ogni categoria, il Comitato Nazionale stabilisce criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria:
oltre a dover rispettare una serie di Requisiti soggettivi e tecnici comuni per tutte le categorie, le imprese e gli enti che intendono iscriversi alle Categorie 1, 4, 5, 8 dell’Albo Gestori Ambientali, e relative sottocategorie, devono rispettare degli specifici requisiti di idoneità tecnica (disponibilità dei mezzi di trasporto e del personale) e dimostrare la propria idoneità finanziaria tramite attestazione di affidamento bancario opportunatamente rilasciato.
Categoria 1 – Raccolta e/o trasporto di rifiuti
Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla gestione e/o trasporto di rifiuti urbani devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.
- Modulo Specialistico Categorie 1-4-5 per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
- Modulo obbligatorio per tutte le categorie
Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo
Requisiti di idoneità tecnica
I requisiti minimi di idoneità tecnica relativi a disponibilità di veicoli e di personale sono stabiliti dalla Delibera n.5/2016 e n.8/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, che ha abrogato le Delibere n. 1/2003 e n. 6/2012.
Il veicolo deve essere in piena disponibilità dell’impresa, secondo le regole del codice della strada e la normativa sull’autotrasporto, in una delle seguenti forme: proprietà, leasing, locazione senza conducente, comodato d’uso senza conducente, patto di riservato dominio, usufrutto.
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- Dotazione minima di veicoli e di personale (Allegare dotazione-minima-veicoli-personale-cat.1)
- Formula per il calcolo della dotazione di veicoli e di personale (Allegare calcolo-requisiti-minimi-cat.1)
Sottocategorie nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani
- Dotazione minima di veicoli e di personale (Allegare requisiti-sottocategoria-cat1)
Attività di spazzamento meccanizzato
- Dotazione minima di veicoli (Allegare requisiti-spazzamento-meccanizzato)
Documenti da presentare:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti minimi dei mezzi e del personale addetto (il calcolo della portata utile dei mezzi di trasporto deve essere fatta in base alla categoria e classe per la quale si richiede l’iscrizione e, in caso di rinnovo, in base alle categorie e classi alle quali l’impresa risulta già iscritta).
Capacità finanziaria
Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti le imprese dimostrano il requisito di capacità finanziaria (Delibera n.3 del 14 marzo 2012) con un importo di:
- 9.000 euro per il primo veicolo;
- 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivoLa dimostrazione del possesso del requisito di capacità finanziaria non è necessaria se l’impresa ha già dimostrato tale requisito in sede di iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi.
Categorie 4 e 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla gestione e/o trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.
- Modulo Specialistico Categorie 1-4-5 per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
- Modulo obbligatorio per tutte le categorie
Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo
Categoria 6 – Trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano
La Delibera n.3/2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (categoria 6).
Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Consulta la Delibera del Comitato Nazionale n. 9 del 9 ottobre 2017
Dal 1 Ottobre 2017, le imprese che non hanno presentato domanda di adeguamento (Delibera n.5/2017) dell’iscrizione nella cat. 6, esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti, sono state cancellate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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Aggiornamento dell’iscrizione
Le imprese già in possesso della vecchia ricevuta rilasciata dalla sezione regionale Lombardia (Deliberazioni n. 3/2010 e 1/2012):
- dovevano inoltrare telematicamente la domanda di aggiornamento entro il 30 settembre 2017, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con modalità autografa (allegando copia del documento d’identità in corso di validità) oppure con firma digitale;
- avranno una nuova ricevuta, con la quale potranno continuare a operare fino alla notifica del provvedimento definitivo.
Dal 15 ottobre 2016 la presentazione di qualsiasi variazione (inserimento o cancellazione di mezzi, inserimento o cancellazione di codici CER, dati anagrafici, ecc.) è subordinata alla presentazione della domanda di aggiornamento.
Nuova iscrizione
Le nuove imprese devono presentare telematicamente la domanda di iscrizione alla sezione regionale o provinciale dove hanno la sede secondaria o il domicilio in Italia, oppure a una sezione regionale o provinciale a scelta, nel caso di domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.
Requisiti minimi per l’iscrizione o l’aggiornamento
Dotazioni minime di veicoli e di personale
CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | |
Quantità annua trasportata t/a = (tonnellate/anno) |
Oltre 200.000 t/a | fino a 200.000 t/a | fino a 60.000 t/a | fino a 15.000 t/a | fino a 6.000 t/a | fino a 3.000 t/a |
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate) | 160 t | 100 t | 30 t | 8 t | 2 t | 1 t |
Personale addetto | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo veicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari, mediante attestazione rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci (Regolamento CE n.1072/2009) comprovano il requisito mediante presentazione di copia della licenza.
Responsabile tecnico
Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso un altro stato comunitario, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Non occorre pertanto compilare il modello RT.
Documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
- Certificazione dell’autorità competente (Registro Imprese estero) attestante:
- i dati anagrafici dell’impresa
- i dati dei legali rappresentanti
- la compagine sociale
- l’attività svolta
- il codice fiscale o VAT dell’impresa,
- l’insussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’impresa
- Certificazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle imprese
- Certificazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante
- Certificato di regolarità contributiva secondo la legislazione dello stato di residenza
- Titoli di disponibilità dei veicoli (libretti di circolazione o contratti di leasing/noleggio)
- Attestazione di idoneità tecnica dei veicoli, secondo lo schema approvato dal Comitato Nazionale
- Copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci
- Documenti che comprovino la capacità finanziaria per le imprese che non possiedono la licenza comunitaria
- Autocertificazione antimafia sottoscritta dal medesimo soggetto che sottoscrive il modello di domanda
I documenti devono essere presentati in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua, purché accompagnati da traduzione giurata in italiano.
Diritto di segreteria
Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia sono tenute a versare un diritto di segreteria pari a 90 euro.
Altri pagamenti
- Imposta di bollo dell’importo di 16 euro da pagare con modalità telematica in fase di invio dell’istanza telematica e successivamente ancora 16 euro quando si scarica il provvedimento di iscrizione
- Diritto annuale di iscrizione, nella misura del rateo mensile evidenziato nell’area riservata del sito nazionale in fase di scarico del provvedimento di iscrizione,
- Tassa di concessione governativa di euro 168 da pagarsi a mezzo bonifico bancario o c/c postale n. 8003 a favore dell’Agenzia delle Entrate prima dello scarico del provvedimento di iscrizione
Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
Responsabile tecnico Le imprese e gli enti che effettuano l’intermediazione senza detenzione di rifiuti devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.
- Modulo Specialistico Categoria 8 per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
- Modulo obbligatorio per tutte le categorie
Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo
Requisiti di idoneità tecnica I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dall’allegato “A” della Delibera n.2/2010 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la compatibilità degli incarichi del responsabile tecnico
Capacità finanziaria Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione l’importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dal Comitato Nazionale (Delibera n.2/2010).
Importi suddivisi per classe di iscrizione
Documenti da presentare:
- affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
- copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.
Categoria 9 – Bonifica dei siti inquinati
Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla bonifica dei siti inquinati devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.
- Modulo Specialistico Categoria 9 per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
- Modulo obbligatorio per tutte le categorie
Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo
Requisiti di idoneità tecnica I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dalla Delibera n.5 del 12 dicembre 2001 integrata con Delibera n.1 del 31 maggio 2005 e modificata da Delibera n.1 del 30 gennaio 2013.
Requisiti minimi
- Elenco e valore delle attrezzature
- Dotazione del personale tecnico
- Esecuzione interventi di bonifica (per iscrizione alla classe A)
Documenti da presentare
- Modello di foglio notizie per il personale tecnico
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la dotazione di personale richiesto dai requisiti. - Copia dei certificati di regolare esecuzione dell’intervento di bonifica o di collaudo con allegata
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per l’iscrizione alla classe A)
I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l’esito.
Capacità finanziaria
Il requisito di idoneità finanziaria per l’attività di bonifica dei siti inquinati si intende soddisfatto in presenza degli importi stabiliti dal Comitato Nazionale (Delibera n. 5/2001)
- Modello di foglio notizie per le attrezzature
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso, il valore di acquisto, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle attrezzature per gli interventi di bonifica.- Per l’utilizzo di attrezzature per non comprese nell’elenco occorre presentare una relazione firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico.
- La disponibilità di attrezzature può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione (Delibera n. 2/2006, art.2 del Comitato Nazionale).
- Importi suddivisi per sottocategoria e classe di iscrizione
Documenti da presentare:
-
- affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
- copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.
Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto
Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla bonifica di beni contenenti amianto
devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.
- Modulo Specialistico Categoria 10 per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
- Modulo obbligatorio per tutte le categorie
Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo
Requisiti di idoneità tecnica
I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dalla Delibera n.1/2004. Per ciascuna delle due sottocategorie (10A e 10B), in particolare, viene individuato l’elenco delle attrezzature minime di cui l’impresa deve disporre ed il valore di dette attrezzature per ogni classe d’iscrizione.
Elenco e valore delle attrezzature
Documenti da presentare
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le tipologie, il valore di acquisto, la disponibilità e lo stato di conservazione delle attrezzature minime che la stessa deve possedere per poter esercitare l’attività. Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio varia a seconda della sottocategoria di iscrizione:
- Categoria 10A
- Categoria 10B
La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione, purché rispetti i requisiti elencati all’articolo 2 della Delibera n. 2 del 10 luglio 2006 (Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali).
Capacità finanziaria
Il requisito di idoneità finanziaria per le imprese che intendono iscriversi ad entrambe le sottocategorie 10A e 10B si intende soddisfatto in presenza degli importi stabiliti dal Comitato Nazionale (Delibera n.1/2004).
Importi suddivisi per sottocategoria e classe di iscrizione
Documenti da presentare:
- affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
- copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.