La direttiva DAC (Directives Administrative Cooperation) 6, direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, ha introdotto l’obbligo per tutti gli Stati membri di attuare lo scambio automatico di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo.
Tali comunicazioni hanno una finalità deterrente. scoraggiando, con pesanti sanzioni previste dalla normativa, i soggetti coinvolti all’elaborazione e all’attuazione di schemi, accordi o progetti passibili di comunicazione.
Il D.Lgs. n. 100/2020 ha recepito la direttiva UE n. 2018/822.
Con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono state definite le regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento n. 364425 del 26 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 100/2020, di attuazione della direttiva UE n. 2018/822, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.
La circolare n. 2/E del 2021 ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva DAC 6.
La direttiva UE n. 2018/822 distigue tra:
- “meccanismo commerciabile”: un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l’attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;
- “meccanismo su misura”: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile.
La circolare n. 2/E del 2021fornisce la definizione di “MECCANISMO COMMERCIABILE”: “meccanismo transfrontaliero che è suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti, senza sostanziali modifiche“.
Il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 100/2020 prevede una specifica procedura in caso di meccanismi “commerciabili”.
In presenza di un “meccanismo commerciabile” , infatti, gli intermediari oltre a comunicare le informazioni rilevanti secondo i suddetti termini previsti per il «meccanismo su misura» devono, in aggiunta, presentare all’Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), d), g) e h),
del D.Lgs. n. 100/2020, diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell’ultima relazione.
Si tratta in particolare delle seguenti informazioni:
- identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF, nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
- data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero;
- identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero;
- identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 100/2020, la prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.
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