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EMIRATI ARABI UNITI – Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Ministerial Decision No. 139 of 2023 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

Ministro di Stato per gli affari finanziari:

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2017 sulle zone designate ai fini del decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito ammissibile della persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Le parole e le espressioni nella presente decisione hanno gli stessi significati specificati nel decreto-legge federale n. 47 del 2022 (“Legge sull’imposta sulle società”) e nella decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, e le seguenti parole ed espressioni hanno i significati assegnati a ciascuno:

Nave: Qualsiasi struttura normalmente operante o predisposta per operare nella navigazione marittima indipendentemente dalla sua potenza e stazza.

Aereo: Qualsiasi macchina che possa trarre supporto nell’atmosfera dalle reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria contro la superficie della terra.

Zona designata: una zona designata come definita nel decreto legge federale n. 8 del 2017 di cui sopra e che è stata specificata come zona franca ai fini della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (2) Attività Qualificate

  1. Ai fini della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 di cui sopra, e fatta salva la Clausola (2) del presente Articolo e l’Articolo (3) della presente Decisione, le seguenti attività condotte da una Persona qualificata per la zona franca saranno considerate Attività Qualificate:

(a) Fabbricazione di beni o materiali.

(b) Lavorazione di merci o materiali.

(c) Detenzione di azioni e altri titoli.

(d) Proprietà, gestione e esercizio delle navi.

(e) Servizi di riassicurazione soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(f) Servizi di gestione di fondi soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(g) Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(h) Servizi di Sede alle Parti Correlate.

(i) Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.

(j) Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi motori e componenti rotanti.

(k) Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi o lavora o altera tali beni o materiali o parti di essi ai fini della vendita o della rivendita.

(l) Servizi di logistica.

(m) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (l) della presente Clausola.

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.
  2. In applicazione del paragrafo (k) della Clausola (1) di questo Articolo, l’attività di distribuzione di merci o materiali deve essere intrapresa in o da una Zona Designata e le merci oi materiali che entrano nello Stato devono essere importati attraverso la Zona Designata.
  3. Ai fini del paragrafo (m) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria laddove non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività qualificante principale.

Articolo (3) Attività escluse

  1. Ai fini della delibera del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, sono considerate Attività Escluse le seguenti attività:

(a)  Tutte le transazioni con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alle attività qualificanti specificate ai paragrafi (d), (f), (g) e (j) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(b) Attività bancarie soggette alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Attività assicurative soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse dall’attività specificata al paragrafo (e) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(d) Attività finanziarie e di leasing soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse da quelle specificate ai paragrafi (i) e (j) della Clausola (1) dell’Articolo (2) della presente Decisione.

(e) Proprietà o sfruttamento di beni immobili, diversi dai Beni Commerciali situati in una Zona Franca in cui la transazione relativa a tale Bene Commerciale è condotta con altri Soggetti della Zona Franca.

(f) Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.

(g) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (f) della presente Clausola.

  1. Ai fini del paragrafo (g) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria qualora non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività principale esclusa.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.

Articolo (4) Requisiti de minimis

Ai fini dell’articolo (4) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, i requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% (cinque percento) del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 AED (cinque milioni di dirham), a seconda di quale sia inferiore.

Articolo (5) Altre condizioni

  1. Oltre alle condizioni di cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, una persona qualificata per la zona franca deve soddisfare le seguenti due condizioni:

(a) Le sue entrate non ammissibili non superano i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

(b) Redige bilanci certificati in conformità con qualsiasi decisione emessa dal Ministro sui requisiti per preparare e mantenere bilanci certificati ai fini della legge sull’imposta sulle società.

  1. Una persona qualificata per la zona franca che in un determinato momento durante un periodo fiscale non soddisfa nessuna delle condizionidi cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società e la presente decisione e qualsiasi altra condizione prescritta dal ministro cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio del relativo periodo fiscale e per il successivo ( 4) quattro periodi d’imposta.

Articolo (6) Pubblicazione e applicazione della presente decisione

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il 1° giugno 2023.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini Ministro di Stato per gli affari finanziari

Rilasciato da noi, Il: 12 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente a: 01/06/2023

EMIRATI ARABI UNITI – Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Cabinet Decision No. 55 of 2023 on Determining Qualifying Income for the Qualifying Free Zone Person for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Facendo seguito a quanto presentato dal Ministro delle Finanze e previa approvazione del Consiglio dei Ministri,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Alla presente decisione si applicano le definizioni del decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese, con l’eccezione che le seguenti parole ed espressioni avranno il significato assegnato a ciascuna di esse, a meno che il contesto non richieda diversamente:

Stabilimento nazionale: Un luogo di attività o altra forma di presenza di una persona qualificata per la zona franca al di fuori della zona franca nello Stato.

Attività qualificanti: Qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito qualificante.

Attività escluse: Qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito non qualificante.

Persona non in zona franca: Qualsiasi Persona che non sia una Persona della Zona Franca.

Proprietà commerciale:  Bene immobile o parte di esso:

(a) utilizzato esclusivamente per un’attività commerciale o aziendale.

(b) non utilizzato come luogo di residenza o alloggio inclusi hotel, motel, bed and breakfast, residence e simili.

Articolo (2) Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente decisione si applicano alle persone qualificate per la zona franca.

Articolo (3) Reddito qualificante

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, il reddito ammissibile della persona qualificata della zona franca includerà le seguenti categorie di reddito, a condizione che tale reddito non sia attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione straniera in ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione o alla proprietà o allo sfruttamento di beni immobili ai sensi dell’articolo 6 della presente decisione:

(a) Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse.

(b) Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificate che non sono attività escluse.

(c) Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della Clausola (1) di questo Articolo, il reddito sarà considerato come derivato da transazioni con una Persona della Zona Franca in cui tale Persona della Zona Franca è il Beneficiario dei relativi servizi o Beni.
  2. Ai fini del presente articolo, il termine “beneficiario beneficiario” indica una persona che ha il diritto di utilizzare e godere del servizio o del bene e non ha l’obbligo contrattuale o legale di trasferire tale servizio o bene a un’altra persona e con il termine “Bene” si intendono i beni materiali o immateriali che hanno valore economico nell’affare, compresi i beni mobili e immobili.
  3. Il Reddito Qualificante includerà il reddito derivante da qualsiasi Persona laddove tale reddito sia accessorio rispetto al reddito ai sensi del paragrafo (a) o (b) della Clausola (1) del presente Articolo.
  4. Al fine di determinare se una persona qualificata per la zona franca ha una stabile organizzazione nazionale, si applicano le disposizioni dell’articolo (14) della legge sull’imposta sulle società e l’espressione “persona qualificata per la zona franca” deve essere utilizzata al posto dell’espressione “non Residente”, e l’espressione “aree geografiche al di fuori delle Zone Franche nello Stato” deve essere utilizzata al posto della parola “Stato”, ovunque usata in detto articolo.

Articolo (4) Requisiti de minimis

  1. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti se le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superano una percentuale del reddito totale del Soggetto Idoneo della Zona Franca in quel Periodo Fiscale come specificato dal Ministro, o un importo indicato dal Ministro, se inferiore.
  2. Fatta salva la clausola (3) del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)  I ricavi non idonei sono i ricavi derivanti in un periodo fiscale da uno dei seguenti:

      1. Attività escluse.
      2. Attività che non sono attività idonee in cui l’altra parte della transazione è una persona non appartenente alla zona franca.

(b)  Il ricavo totale è tutto il ricavo derivato da una persona qualificata della zona franca in un periodo fiscale.

  1. Le seguenti Entrate non saranno incluse nel calcolo delle Entrate non ammissibili e delle Entrate totali:

(a) Ricavi attribuibili a beni immobili ubicati in Zona Franca derivanti dalle seguenti transazioni:

      1. Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.
      2. Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

(b) Entrate attribuibili a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca.

  1. Ai fini del presente articolo, una persona qualificata per la zona franca e la sua stabile organizzazione nazionale o straniera saranno trattate come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.

Articolo (5) Reddito attribuibile ad una stabile organizzazione nazionale o ad una stabile organizzazione estera

  1. Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca sarà considerato reddito imponibile e tassato in conformità al paragrafo (b) della clausola (2) dell’articolo (3) della legge sull’imposta sulle società.
  2. Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera di una persona qualificata in zona franca per un periodo fiscale è il reddito imponibile di tale organizzazione per quel periodo calcolato come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.

Articolo (6) Reddito attribuibile a beni immobili siti in zona franca

  1. Il reddito attribuibile a beni immobili situati in una zona franca che deriva dalle operazioni di seguito indicate sarà considerato reddito imponibile e tassato in conformità al paragrafo (b) della clausola (2) dell’articolo (3) della legge sull’imposta sulle società:

(a)  Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.

(b)  Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

  1. Ai fini della clausola (1) del presente articolo, il reddito imponibile per un periodo di imposta è il reddito attribuibile ai beni immobili di cui ai paragrafi (a) e (b) della clausola (1) del presente articolo calcolato in conformità con le disposizioni pertinenti della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (7) Mantenimento di una sostanza adeguata in una zona franca e outsourcing

  1. Una persona qualificata per la zona franca intraprenderà le sue principali attività generatrici di reddito in una zona franca e, tenuto conto del livello delle attività svolte, avrà risorse adeguate, un numero adeguato di dipendenti qualificati e dovrà sostenere un importo adeguato di spese operative.
  2. Le attività possono essere esternalizzate a una parte correlata in una zona franca oa terzi in una zona franca, a condizione che la persona qualificata in zona franca abbia un’adeguata supervisione dell’attività esternalizzata.

Articolo (8) Decisioni di esecuzione

Il Ministro emana le decisioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni della presente decisione.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° giugno 2023.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro

Rilasciato da noi, Il: 10 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente al: 30 maggio 2023

EMIRATI ARABI UNITI – Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha emanato il seguente Decreto Legge:

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Legge federale n. 26 del 1981 sulla legge marittima commerciale e sue modifiche,
  • Legge federale n. 5 del 1985 che promulga la legge sulle transazioni civili e le sue modifiche,
  • Legge federale n. 18 del 1993 che promulga la legge sulle transazioni commerciali e le sue modifiche,
  • Legge federale n. 4 del 2000 sulla Securities and Commodities Authority and Market degli Emirati e relative modifiche,
  • Legge federale n. 8 del 2004 sulle zone franche finanziarie,
  • Legge federale n. 6 del 2007 sulla regolamentazione delle operazioni assicurative e sue modifiche,
  • Legge federale n. 2 del 2008 sulle società e associazioni nazionali di previdenza pubblica e relative modifiche,
  • Legge federale n. 8 del 2011 sulla riorganizzazione dell’istituto statale di controllo,
  • Legge federale n. 4 del 2012 sulla regolamentazione della concorrenza,
  • Legge federale n. 2 del 2014 sulle piccole e medie imprese,
  • Legge federale n. 12 del 2014 sull’organizzazione della professione di revisore dei conti, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 9 del 2016 sul fallimento, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Legge federale n. 7 del 2017 sulle accise e relative modifiche,
  • Decreto legge federale n. 7 del 2017 sulle procedure tributarie e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 14 del 2018 sulla Banca centrale e l’organizzazione delle istituzioni e delle attività finanziarie, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 15 del 2018 sulla riscossione delle entrate e dei fondi pubblici,
  • Decreto legge federale n. 26 del 2019 sulla finanza pubblica,
  • Decreto legge federale n. 19 del 2020 sul trust,
  • Decreto legge federale n. 31 del 2021 di promulgazione della legge sui reati e sulle pene, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 32 del 2021 sulle società commerciali,
  • Decreto legge federale n. 37 del 2021 sul registro di commercio,
  • Decreto legge federale n. 46 del 2021 sulle transazioni elettroniche e i servizi fiduciari,
  • Decreto legge federale n. 35 del 2022 che promulga la legge sulla prova nelle transazioni civili e commerciali,
  • Facendo seguito a quanto presentato dal Ministro delle Finanze e approvato dal Consiglio dei Ministri,

Capo Primo – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

In applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge, le seguenti parole ed espressioni avranno il significato attribuito a ciascuna di esse, salvo che il contesto non richieda diversamente:

Stato

:

Emirati Arabi Uniti.

Governo federale

:

Il governo degli Emirati Arabi Uniti.

Il governo locale

:

Qualsiasi governo degli Emirati membri della Federazione.

ministero

:

Ministero delle finanze.

Ministro

:

Ministro delle finanze.

Autorità

:

Autorità fiscale federale.

L’imposta sulle società

:

L’imposta imposta dal presente decreto-legge sulle persone giuridiche e sul reddito d’impresa.

Attività commerciale

:

Qualsiasi attività svolta regolarmente, in modo continuativo e indipendente da qualsiasi persona e in qualsiasi luogo, come attività industriali, commerciali, agricole, professionali, professionali, di servizio o di scavo o qualsiasi altra attività correlata all’uso di beni materiali o immateriali.

Reddito qualificante

:

Qualsiasi reddito derivante da una persona qualificata per la zona franca soggetta all’imposta sulle società all’aliquota specificata al paragrafo (a) della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Ente governativo

:

Il governo federale, i governi locali, i ministeri, i dipartimenti governativi, le agenzie governative, le autorità e le istituzioni pubbliche del governo federale o dei governi locali.

Governo Entità controllata

:

Qualsiasi persona giuridica, direttamente o indirettamente interamente posseduta e controllata da un Ente di Governo, come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Persona

:

Qualsiasi persona fisica o giuridica.

Attività economica

:

Qualsiasi transazione o attività, o serie di transazioni o serie di attività condotte da una Persona nel corso della propria Attività.

Attività obbligatoria

:

Qualsiasi attività svolta da un’entità controllata dal governo in conformità con lo strumento giuridico che istituisce o disciplinare l’ente, che è specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Territorio dello Stato

:

Le terre dello Stato, il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante.

Risorse naturali

:

Acqua, petrolio, gas, carbone, minerali formati naturalmente e altre risorse naturali non rinnovabili e non viventi che possono essere estratte dal territorio dello Stato.

Affari estrattivi

:

L’impresa o l’attività commerciale di esplorazione, estrazione, rimozione o altrimenti produzione e sfruttamento delle risorse naturali dello Stato o di qualsiasi interesse in esse determinato dal Ministro.

Attività di risorse naturali non estrattive

:

L’impresa o attività commerciale di separazione, trattamento, raffinazione, lavorazione, stoccaggio, trasporto, commercializzazione o distribuzione delle risorse naturali dello Stato.

Ente di pubblica utilità qualificato

:

Qualsiasi soggetto che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9 del presente decreto-legge e che sia elencato con provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Fondo di investimento qualificato

:

Qualsiasi entità la cui attività principale è l’emissione di interessi di investimento per raccogliere fondi o mettere in comune fondi di investitori o costituire un fondo di investimento comune con l’obiettivo di consentire al detentore di tale interesse di investimento di beneficiare dei profitti o degli utili derivanti dall’acquisizione, dalla detenzione, gestione o dismissione di partecipazioni, in conformità alla normativa applicabile e quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.

Persona esente

:

Una persona esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto-legge.

Soggetto passivo

:

Una persona soggetta all’imposta sulle società nello Stato ai sensi del presente decreto-legge.

Autorità di licenza

:

L’autorità competente interessata alla concessione di licenze o all’autorizzazione di un’impresa o di un’attività commerciale nello Stato.

Licenza

:

Un documento rilasciato da un’autorità di licenza in base al quale un’attività commerciale o commerciale viene svolta nello Stato.

Reddito imponibile

:

Il reddito soggetto all’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge.

Anno finanziario

:

Il termine di cui all’articolo 57 del presente decreto-legge.

Dichiarazione dei redditi

:

Informazioni depositate presso l’Autorità per le Imposte sulle Società nella forma e nei modi prescritti dall’Autorità, inclusi eventuali allegati o allegati e le relative modifiche.

Periodo fiscale

:

Il periodo per il quale è necessario presentare una dichiarazione dei redditi.

Parte correlata

:

Qualsiasi persona associata a un soggetto passivo come determinato dal comma 1 dell’articolo 35 del presente decreto-legge.

Reddito

:

L’importo lordo del reddito derivato durante un periodo fiscale.

Borsa riconosciuta

:

Qualsiasi borsa valori stabilita nello Stato autorizzata e regolamentata dall’autorità competente pertinente, o qualsiasi borsa valori stabilita al di fuori dello Stato di pari livello.

Persona residente

:

Il soggetto passivo specificato al comma 3 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.

Persona non residente

:

Il soggetto passivo specificato al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.

Zona libera

:

Un’area geografica designata e definita all’interno dello Stato che è specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro.

Persona in zona franca

:

Una persona giuridica costituita, stabilita o altrimenti registrata in una Zona Franca, compresa una succursale di una Persona Non Residente registrata in una Zona Franca.

Associazione non incorporata

:

Un rapporto stabilito per contratto tra due o più persone, come una società di persone o un trust o qualsiasi altra associazione simile di persone, in conformità con la legislazione applicabile dello Stato.

Istituzione permanente

:

Un luogo di attività o altra forma di presenza nello Stato di una persona non residente ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto-legge.

Reddito di origine statale

:

Redditi provenienti o provenienti dallo Stato di cui all’articolo 13 del presente decreto-legge.

Persona qualificata per la zona franca

:

Una persona della zona franca che soddisfa le condizioni dell’articolo 18 del presente decreto-legge ed è soggetta all’imposta sulle società ai sensi della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Responsabile degli investimenti

:

Una persona che fornisce servizi di intermediazione o gestione degli investimenti che è soggetta alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

Imposta societaria pagabile

:

Imposta sulle società che è o sarà dovuta per il pagamento all’Autorità in relazione a uno o più periodi d’imposta.

Partnership straniera

:

Un rapporto stabilito per contratto tra due o più persone, come una società di persone o un trust o qualsiasi altra associazione simile di persone, in conformità con le leggi di una giurisdizione straniera.

Credito d’imposta estero

:

Imposta pagata secondo le leggi di una giurisdizione straniera sui redditi o sugli utili che possono essere detratti dall’imposta sulle società dovuta, in conformità con le condizioni di cui alla clausola 2 dell’articolo 47 del presente decreto-legge.

Fondazione Famiglia

:

Qualsiasi fondazione, trust o entità simile che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto-legge.

Interesse

:

Qualsiasi importo maturato o pagato per l’utilizzo di denaro o credito, inclusi sconti, premi e profitti pagati in relazione a uno strumento finanziario islamico e altri pagamenti economicamente equivalenti a interessi, e qualsiasi altro importo sostenuto in relazione alla raccolta di finanziamenti, esclusi i pagamenti dell’importo principale.

Reddito Contabile

:

L’utile o la perdita contabile per il relativo Periodo d’Imposta come da bilancio redatto ai sensi dell’art. 20 del presente decreto-legge.

Reddito esente

:

Qualsiasi reddito esente dall’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge.

Persona connessa

:

Qualsiasi persona affiliata a un soggetto passivo come determinato nella clausola 2 dell’articolo 36 del presente decreto-legge.

Perdita fiscale

:

Qualsiasi reddito imponibile negativo calcolato ai sensi del presente decreto-legge per un determinato periodo di imposta.

Attività commerciale qualificante

:

Qualsiasi attività specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Stabili Stabilimenti Esteri

:

Un luogo di attività o altra forma di presenza al di fuori dello Stato di una persona residente che è determinato secondo i criteri previsti dall’articolo 14 del presente decreto-legge.

Valore di mercato

:

Il prezzo che potrebbe essere pattuito in una libera transazione di libero mercato tra Soggetti che non siano Parti Correlate o Soggetti Collegati in circostanze analoghe.

Gruppo di qualificazione

:

Due o più soggetti passivi che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 26 del presente decreto-legge.

Spesa netta per interessi

:

L’importo degli interessi passivi eccedente l’importo degli interessi attivi determinato in conformità alle disposizioni del presente decreto-legge.

Banca

:

Soggetto abilitato nello Stato come banca o istituto finanziario o equivalente attività autorizzata che consente la raccolta di depositi e la concessione di crediti come definito nella legislazione applicabile dello Stato.

Fornitore di assicurazioni

:

Soggetto abilitato nello Stato come assicuratore che assume rischi stipulando o eseguendo contratti di assicurazione, sia nel ramo vita che in quello danni, compresi i contratti di riassicurazione e di assicurazione captive, come definiti nella legislazione applicabile dello Stato .

Controllo

:

La direzione e l’influenza su una persona da parte di un’altra persona in conformità con le condizioni della clausola 2 dell’articolo 35 del presente decreto-legge.

Gruppo fiscale

:

Due o più soggetti passivi trattati come un unico soggetto passivo

Persona secondo le condizioni di cui all’articolo 40 del presente decreto-legge.

Credito di ritenuta d’acconto

:

L’importo dell’imposta sulle società che può essere detratto dall’imposta sulle società dovuta in conformità con le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 46 del presente decreto-legge.

Ritenuta d’acconto

:

Imposta sulle società da trattenere sul reddito di origine statale ai sensi dell’articolo 45 del presente decreto-legge.

Registrazione fiscale

:

Una procedura in base alla quale una persona si registra ai fini dell’imposta sulle società presso l’Autorità.

Numero di partita IVA

:

Un numero univoco rilasciato dall’Autorità a ciascuna persona registrata ai fini dell’imposta sulle società nello Stato.

Cancellazione fiscale

:

Una procedura in base alla quale una persona viene cancellata ai fini dell’imposta sulle società presso l’Autorità.

Diritto delle procedure tributarie

:

La legge federale che disciplina le procedure tributarie nello Stato.

Sanzioni amministrative

:

Importi imposti e riscossi ai sensi del presente decreto-legge o della legge sulle procedure tributarie.

Capo Secondo – Imposizione dell’imposta sulle società e aliquote applicabili

Articolo 2 – Imposizione dell’imposta sulle società

L’imposta sulle società sarà imposta sul reddito imponibile, alle aliquote determinate ai sensi del presente decreto-legge, e pagabile all’Autorità ai sensi del presente decreto-legge e della legge sulle procedure fiscali.

Articolo 3 – Aliquota dell’imposta sulle società

  1. L’imposta sulle società sarà imposta sul reddito imponibile alle seguenti aliquote:

(a) 0% (zero per cento) sulla parte di Reddito Imponibile non eccedente l’importo stabilito con provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

(b) 9% (nove per cento) sul reddito imponibile che supera l’importo specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. L’imposta sulle società sarà imposta a una persona qualificata per la zona franca alle seguenti aliquote:

(a) 0% (zero percento) sul reddito qualificante.

(b) 9% (nove per cento) sul reddito imponibile che non è reddito ammissibile ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto-legge e qualsiasi decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro in merito.

Capo terzo – Soggetto esente

Articolo 4 – Soggetto esente

  1. Le seguenti persone sono esenti dall’imposta sulle società:

(a) Un ente governativo.

(b) Un’entità controllata dal governo.

(c) Una persona impegnata in un’attività estrattiva, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7 del presente decreto-legge.

(d) Una persona impegnata in un’attività di risorse naturali non estrattive, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto-legge.

(e) Ente di pubblica utilità qualificato ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto-legge.

(f) Un fondo di investimento qualificato ai sensi dell’articolo 10 del presente decreto-legge.

(g) Un fondo pensionistico o previdenziale pubblico, o un fondo pensionistico o previdenziale privato soggetto alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato e che soddisfi ogni altra condizione che possa essere prescritta dal Ministro.

(h) Una persona giuridica costituita nello Stato che è interamente posseduta e controllata da una persona esente specificata nei paragrafi (a), (b), (f) e (g) della clausola 1 del presente articolo e svolge una delle seguenti attività:

      1. Svolge in tutto o in parte l’attività della Persona Esente.
      2. È impegnato esclusivamente nella detenzione di beni o nell’investimento di fondi a beneficio della Persona esente.
      3. Svolge esclusivamente attività accessorie a quelle svolte dal Soggetto Esente.

(i) Qualsiasi altra persona che può essere determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Una persona ai sensi dei paragrafi (a), (b), (c) e (d) della clausola 1 del presente articolo che è un soggetto passivo nella misura in cui si riferisce a qualsiasi impresa o attività commerciale ai sensi degli articoli 5, 6, 7 o 8 del il presente decreto-legge, rispettivamente, sarà assimilato a Soggetto esente ai sensi degli articoli 26, 27, 38 e 40 del presente decreto-legge.
  2. Le persone specificate nei paragrafi (f), (g), (h) e (i) della clausola 1 del presente articolo, a seconda dei casi, sono tenute a presentare domanda all’Autorità per essere esentate dall’imposta sulle società nella forma e nei modi e nei limiti tempistica prescritta dall’Autorità al riguardo.
  3. L’esenzione dall’imposta sulle società ai sensi dei paragrafi (f), (g), (h) e (i) della clausola 1 del presente articolo, a seconda dei casi, entrerà in vigore dall’inizio del periodo fiscale specificato nella domanda, o da qualsiasi altro data fissata dall’Autorità.
  4. Nel caso in cui la Persona esente non soddisfi una delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni del presente Decreto-legge in un determinato momento durante un Periodo d’imposta, tale Persona cesserà di essere una Persona esente ai fini del presente Decreto-legge a decorrere dal l’inizio di quel periodo d’imposta.
  5. Ai fini del comma 5 del presente articolo, il Ministro può prescrivere le condizioni alle quali un Soggetto può continuare ad essere Soggetto esente, ovvero cessare di esserlo da diversa data, in uno dei seguenti casi:

(a) Il mancato rispetto delle condizioni è conseguenza della liquidazione o cessazione del Soggetto.

(b) Il mancato avveramento delle condizioni ha carattere temporaneo e sarà tempestivamente sanato, e sono in essere idonee procedure per vigilare sul rispetto delle relative condizioni del presente decreto-legge.

(c) Ogni altra istanza eventualmente prescritta dal Ministro.

Articolo 5 – Ente Governativo

  1. Un ente governativo è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano ad esso.
  2. In deroga al comma 1 del presente articolo, un ente governativo è soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge se svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale in virtù di una licenza rilasciata da un’autorità autorizzante.
  3. Qualsiasi attività commerciale o commerciale condotta da un ente governativo ai sensi di una licenza rilasciata da un’autorità di rilascio delle licenze sarà trattata come un’attività indipendente e l’ente governativo manterrà i bilanci di tale attività separatamente dalle altre attività dell’ente governativo.
  4. L’Ente Governativo calcola il Reddito Imponibile per la propria Impresa o Attività d’Impresa di cui al comma 2 del presente Articolo indipendentemente per ciascun Periodo d’Imposta, in conformità alle disposizioni del presente Decreto-Legge.
  5. Si considerano Operazioni con Parti Correlate le operazioni tra l’Impresa o l’Attività d’Impresa di cui al comma 2 del presente articolo e le altre attività dell’Ente di Governo, soggette alle disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge.
  6. Un Ente Pubblico può chiedere all’Autorità che tutte le sue imprese e attività imprenditoriali siano assimilate a un unico soggetto passivo d’imposta ai fini del presente decreto-legge subordinatamente al rispetto delle condizioni che saranno prescritte dal Ministro.

Articolo 6 – Ente controllato dal governo

  1. Un ente controllato dal governo è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano ad esso.
  2. In deroga al comma 1 del presente articolo, un ente controllato dallo Stato è soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge se svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale che non rientra tra le sue attività affidate.
  3. Qualsiasi azienda o attività commerciale condotta da un’entità controllata dal governo che non sia la sua attività su mandato deve essere trattata come un’attività indipendente e l’entità controllata dal governo deve tenere i bilanci per questa attività separatamente dalla sua attività su mandato.
  4. L’Ente Controllato dallo Stato calcola il reddito imponibile per la sua impresa o attività commerciale che non è la sua attività obbligatoria in modo indipendente per ciascun periodo d’imposta, in conformità con le disposizioni del presente decreto-legge.
  5. Transazioni traSi considerano Operazioni con Parti Correlate l’Impresa o l’Attività d’Impresa di cui al comma 2 del presente articolo e l’Attività Incaricata dell’Ente Controllato dallo Stato, assoggettate alle disposizioni di cui all’articolo 34 del presente decreto-legge.

Articolo 7 – Attività estrattive

  1. Una persona è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano alla sua attività estrattiva se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La Persona detiene direttamente o indirettamente o ha un interesse in un diritto, concessione o Licenza rilasciata da un Governo Locale per intraprendere la propria Attività Estrattiva.

(b) La Persona è effettivamente soggetta a imposta ai sensi della legislazione applicabile di un Emirato in conformità con le disposizioni della Clausola 6 del presente Articolo.

(c) Il Soggetto ha effettuato una denuncia al Ministero nelle forme e nei modi concordati con l’Amministrazione Locale.

  1. Se una Persona che soddisfa le condizioni della Clausola 1 del presente Articolo trae reddito sia da un’Attività Estrattiva che da qualsiasi altra Attività che rientri nell’ambito di applicazione del presente Decreto-Legge, si applicherà quanto segue:

(a) Il reddito derivante dall’attività estrattiva sarà calcolato e tassato secondo la legislazione applicabile dell’Emirato.

(b) Il reddito derivante dall’altra Azienda sarà soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge, a meno che l’altra Azienda non soddisfi le condizioni per essere esentata dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto-legge.

  1. Ai fini della clausola 2 del presente articolo, non si considera che una persona tragga reddito da qualsiasi altra attività laddove tale altra attività sia accessoria o accessoria all’attività estrattiva di quella persona e il reddito di tale altra attività in un periodo fiscale non superi 5% (cinque percento) del reddito totale di quella persona nello stesso periodo fiscale.
  2. Ai fini del calcolo del reddito imponibile delle altre attività della persona, si applica quanto segue:

(a) L’altra Attività deve essere trattata come un’Azienda indipendente e i bilanci devono essere tenuti per questa Attività separatamente dall’Attività Estrattiva.

(b) Qualsiasi spesa comune condivisa tra l’Attività Estrattiva e l’altra Attività della Persona sarà ripartita in proporzione alle loro Entrate nel Periodo d’Imposta, a meno che tale spesa non sia presa in considerazione in proporzioni diverse ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dalla Persona ai sensi la legislazione applicabile dell’Emirato pertinente in relazione alla sua attività estrattiva, nel qual caso la spesa sarà ripartita in quest’ultima proporzione.

(c) Il Soggetto calcola autonomamente il Reddito Imponibile per le altre sue Attività per ogni Periodo d’Imposta in conformità con le disposizioni del presente Decreto-Legge.

  1. Le operazioni tra l’Attività Estrattiva e l’altra Attività della stessa Persona sono considerate operazioni con Parti Correlate soggette alle disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge, a meno che tale altra Attività non sia esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto-legge.
  2. Una persona sarà considerata effettivamente soggetta a tassazione ai sensi della legislazione applicabile dell’Emirato ai fini del presente articolo se il governo locale impone un’imposta sul reddito o sui profitti, una royalty o un’imposta sul reddito o qualsiasi altra forma di imposta, onere o prelievo in relazione all’Attività Estrattiva di tale Persona.
  3. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica agli appaltatori, subappaltatori, fornitori o qualsiasi altra persona utilizzata o prevista per essere utilizzata in qualsiasi parte dell’esecuzione dell’attività estrattiva che non soddisfi di per sé le condizioni per essere esentata dall’imposta sulle società ai sensi del presente articolo o dell’articolo 8 del presente decreto-legge.

Articolo 8 – Attività di risorse naturali non estrattive

  1. Una persona è esente dall’imposta sulle società e le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano alla sua attività di risorse naturali non estrattive se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La persona detiene direttamente o indirettamente o ha un interesse in un diritto, concessione o licenza rilasciata da un governo locale per intraprendere la sua attività di risorse naturali non estrattive nello Stato.

(b) Il reddito della persona derivante dalla sua attività di risorse naturali non estrattive deriva esclusivamente da persone che intraprendono un’attività commerciale o commerciale.

(c) La Persona è effettivamente soggetta a imposta ai sensi della legislazione applicabile di un Emirato in conformità con le disposizioni della Clausola 6 del presente Articolo.

(d) Il Soggetto ha effettuato una denuncia al Ministero nelle forme e nei modi concordati con l’Amministrazione Locale.

  1. Se una persona che soddisfa le condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo trae reddito sia da un’attività di risorse naturali non estrattive sia da qualsiasi altra attività che rientri nell’ambito di applicazione del presente decreto-legge, si applicherà quanto segue:

(a) Il reddito derivante dall’attività di risorse naturali non estrattive sarà calcolato e tassato secondo la legislazione applicabile dell’Emirato.

(a) Il reddito derivante dall’altra azienda sarà soggetto al presente decreto-legge, a meno che l’altra azienda non soddisfi le condizioni per essere esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto-legge.

  1. Ai fini della clausola 2 del presente articolo, non si considera che una persona tragga reddito da qualsiasi altra attività laddove tale altra attività sia accessoria o accessoria all’attività relativa alle risorse naturali non estrattive di quella persona e il reddito di tale altra attività in un’imposta Il periodo non supera il 5% (cinque percento) del reddito totale di quella persona nello stesso periodo fiscale.
  2. Ai fini del calcolo del reddito imponibile delle altre attività della persona, si applica quanto segue:

(a) L’altra attività sarà trattata come un’attività indipendente e i bilanci di questa attività saranno tenuti separatamente dall’attività relativa alle risorse naturali non estrattive.

(b) Eventuali spese comuni condivise tra l’attività di risorse naturali non estrattive e altre attività della persona devono essere ripartite in proporzione alle loro entrate in un periodo fiscale, a meno che tali spese non siano prese in considerazione in una proporzione diversa ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dalla Persona ai sensi della legislazione applicabile dell’Emirato pertinente in relazione alla sua attività di risorse naturali non estrattive, nel qual caso la spesa sarà ripartita in quest’ultima proporzione.

(c) La Persona calcola Il Reddito Imponibile per l’altra Azienda indipendentemente per ciascun Periodo d’imposta in conformità con le disposizioni del presente decreto-legge.

  1. Le operazioni tra l’attività di risorse naturali non estrattive e qualsiasi altra attività della stessa persona saranno considerate operazioni con parti correlate soggette alle disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge, a meno che tale altra attività non sia esente dall’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto Decreto-legge.
  2. Una Persona sarà considerata effettivamente soggetta a imposta ai sensi della legislazione applicabile dell’Emirato, ai fini del presente Articolo, se il Governo Locale impone un’imposta sul reddito o sui profitti, una royalty o un’imposta sul reddito, o qualsiasi altra forma di imposta, onere o imposta in relazione all’attività di risorse naturali non estrattive di tale persona.
  3. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica agli appaltatori, subappaltatori, fornitori o qualsiasi altra persona utilizzata o prevista per essere utilizzata in qualsiasi parte dell’esecuzione dell’attività di risorse naturali non estrattive che non soddisfi di per sé le condizioni per essere esenti dall’imposta sulle società ai sensi del presente articolo o dell’articolo 7 del presente decreto-legge.

Articolo 9 – Ente di pubblica utilità abilitato

  1. Un’entità di pubblica utilità qualificata sarà esente dall’imposta sulle società se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) È stabilito e gestito per uno dei seguenti:

        1. Esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici, educativi, sanitari, ambientali, umanitari, di protezione degli animali o altri scopi simili.
        2. Come entità professionale, camera di commercio o entità simile gestita esclusivamente per la promozione del benessere sociale o di pubblica utilità.

(b) Non svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale, ad eccezione di quelle attività che riguardano direttamente o sono finalizzate al raggiungimento dello scopo per il quale l’ente è stato costituito.

(c) Il suo reddito o il suo patrimonio sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento dello scopo per il quale è stato istituito, o per il pagamento di qualsiasi spesa necessaria e ragionevole sostenuta.

(d) Nessuna parte del suo reddito o patrimonio  è pagabile a, o altrimenti disponibile, a vantaggio personale di qualsiasi azionista, membro, fiduciario, fondatore o disponente che non sia esso stesso un’entità di pubblica utilità qualificata, un’entità governativa o un’entità controllata dal governo.

(e) Qualsiasi altra condizione che possa essere prescritta in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. L’esenzione di cui alla clausola 1 del presente articolo sarà effettiva dall’inizio del periodo fiscale in cui l’ente di pubblica utilità ammissibile è elencato nella decisione del gabinetto emessa su suggerimento del ministro o qualsiasi altra data determinata dal ministro.
  2. Ai fini del monitoraggio della continua conformità da parte di un Ente di pubblica utilità ammissibile alle condizioni di cui alla Clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere all’Ente di pubblica utilità ammissibile qualsiasi informazione o documentazione pertinente entro il termine specificato dall’Autorità.

Articolo 10 – Fondo di investimento qualificato

  1. Un fondo di investimento può richiedere all’Autorità di essere esentato dall’imposta sulle società come fondo di investimento qualificato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Il fondo di investimento o il gestore del fondo di investimento è soggetto alla vigilanza regolamentare di un’autorità competente dello Stato o di un’autorità straniera competente riconosciuta ai fini del presente articolo.

(b) Le partecipazioni nel fondo di investimento sono negoziate su una Borsa Valori Riconosciuta, o sono commercializzate e messe a disposizione degli investitori in modo sufficientemente ampio.

(c) Lo scopo principale o principale del fondo di investimento non è evitare l’imposta sulle società.

(d) Qualsiasi altra condizione che possa essere prescritta in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Ai fini del monitoraggio della continua conformità da parte di un Fondo di investimento qualificato alle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere qualsiasi informazione o registrazione pertinente entro il termine stabilito dall’Autorità.

Capo Quarto – Soggetto passivo e base imponibile delle società

Articolo 11 – Soggetto passivo

  1. L’imposta sulle società è imposta a un soggetto passivo alle aliquote determinate ai sensi del presente decreto-legge.
  2. Ai fini del presente decreto-legge, un soggetto passivo è un soggetto residente o un soggetto non residente.
  3. Una persona residente è una delle seguenti persone:

(a) Persona giuridica incorporata o altrimenti stabilito o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dello Stato, inclusa una Persona in Zona Franca.

(b) Persona giuridica incorporata o comunque istituita o riconosciuta ai sensi della legislazione applicabile di una giurisdizione estera effettivamente gestita e controllata nello Stato.

(c) Una persona fisica che svolge un’impresa o un’attività imprenditoriale nello Stato.

(d) Qualsiasi altra persona che può essere determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Una persona non residente è una persona che non è considerata una persona residente ai sensi della clausola 3 del presente articolo e che:

(a) Ha una stabile organizzazione nello Stato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto-legge.

(b) Deriva reddito di fonte statale ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto-legge.

(c) Ha un nesso nello Stato come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Una succursale nello Stato di una Persona di cui alla Clausola 3 del presente Articolo sarà trattata come un unico e medesimo Soggetto Contribuente.
  2. Il Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Ministro e in coordinamento con le pertinenti autorità competenti, emette un provvedimento che specifica le categorie di imprese o attività imprenditoriali svolte da una persona fisica residente o non residente che sono soggette all’Imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge.

Articolo 12 – Base imponibile per le società

  1. Il Residente, che è una persona giuridica, è soggetto all’Imposta sulle Società sul suo Reddito Imponibile proveniente dallo Stato o da fuori dello Stato, in conformità alle disposizioni del presente Decreto-Legge.
  2. Il tassabile Il reddito di una persona residente, che è una persona fisica, è il reddito proveniente dallo Stato o dall’esterno dello Stato nella misura in cui si riferisce all’impresa o all’attività imprenditoriale svolta dalla persona fisica nello Stato come indicato nella clausola 6 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.
  3. Una persona non residente è soggetta all’imposta sulle società su quanto segue:

(a) Reddito imponibile attribuibile alla Stabile organizzazione del Soggetto non residente nello Stato.

(b) Reddito di origine statale non attribuibile ad una stabile organizzazione del soggetto non residente nello Stato.

(c) Il Reddito Imponibile attribuibile al nesso di Soggetto Non Residente nello Stato determinato con provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri ai sensi del comma (c) del comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto-legge.

Articolo 13 – Reddito di origine statale

  1. Il reddito sarà considerato reddito di origine statale in uno dei seguenti casi:

(a)  Dove è derivato da una persona residente.

(b)  Dove è derivato da una persona non residente e il reddito ricevuto è stato pagato o maturato in relazione a, e attribuibile a, una stabile organizzazione di quella persona non residente nello Stato.

(c)  Ove altrimenti maturato o derivato da attività svolte, beni ubicati, capitali investiti, diritti utilizzati o servizi prestati o di cui si è beneficiato nello Stato.

  1. Fatte salve le condizioni e le limitazioni che il Ministro può determinare, il reddito di origine statale include, senza limitazioni:

(a) Proventi dalla vendita di beni nello Stato.

(b) Reddito derivante dalla prestazione di servizi resi o utilizzati o di cui si beneficia nello Stato.

(c) Reddito da un contratto in quanto è stato interamente o parzialmente eseguito o beneficiato nello Stato.

(d) Redditi da beni mobili o immobili nello Stato.

(e) Reddito derivante dalla cessione di azioni o capitale di un Residente.

(f) Proventi derivanti dall’uso o dal diritto d’uso nello Stato, o dalla concessione di licenza d’uso nello Stato, di qualsiasi proprietà intellettuale o immateriale.

(g) Interessi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

        1. Il prestito è garantito da beni mobili o immobili ubicati nello Stato.
        2. Il mutuatario è una persona residente.
        3. Il mutuatario è un ente governativo.

(h ) Premi assicurativi o riassicurativi in uno dei seguenti casi:

        1. Il bene assicurato si trova nello Stato.
        2. L’Assicurato è una Persona Residente.
        3. L’attività assicurata è esercitata nello Stato.

Articolo 14 – Stabile organizzazione

  1. Una persona non residente ha una stabile organizzazione nello Stato in uno dei seguenti casi:

(a) Dove ha una sede fissa o permanente nello Stato attraverso il quale si svolge l’attività della persona non residente, o parte di essa.

(b) Quando una persona ha ed esercita abitualmente un’autorità per condurre un’attività commerciale o commerciale nello Stato per conto della persona non residente.

(c) Dove ha qualsiasi altra forma di nesso nello Stato come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della clausola 1 di questo articolo, un posto fisso o permanente nello Stato comprende:

(a)  Un luogo di direzione dove vengono, in sostanza, prese le decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell’Attività.

(b)  Un ramo.

(c)  Un ufficio.

(d)  Un’industria.

(e)  Un’officina.

(f)  Terreni, fabbricati e altri beni immobili.

(g)  Un’installazione o una struttura per l’esplorazione di risorse naturali rinnovabili o non rinnovabili.

(h)  Una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali, comprese navi e strutture utilizzate per l’estrazione di tali risorse.

(i)  Un cantiere, un progetto di costruzione o un luogo di assemblaggio o installazione, o attività di supervisione ad essi connesse, ma solo se tale sito, progetto o attività, separatamente o insieme ad altri siti, progetti o attività, durano più di (6) sei mesi, comprese le attività connesse che vengono svolte presso il sito o progetto da una o più Parti Correlate del Soggetto Non Residente.

  1. Nonostante le clausole 1 e 2 del presente articolo, un luogo fisso o permanente nello Stato non sarà considerato una stabile organizzazione di una persona non residente se è utilizzato esclusivamente per uno dei seguenti scopi:

(a) Immagazzinare, esporre o consegnare beni o merci appartenenti a tale Persona.

(b) Conservare uno stock di beni o merci appartenenti a quella persona al solo scopo di elaborazione da parte di un’altra persona.

(c) Acquisto di beni o merci o raccolta di informazioni per la persona non residente.

(d) Svolgere ogni altra attività di carattere propedeutico o ausiliario al Non Residente.

(e) Svolgere qualsiasi combinazione delle attività menzionate nei paragrafi (a), (b), (c) e(d) dell’articolo 3 del presente articolo, a condizione che l’attività complessiva sia di natura propedeutica o ausiliaria.

  1. La clausola 3 del presente articolo non si applica a un luogo fisso o permanente nello Stato utilizzato o mantenuto da una persona non residente se la stessa persona non residente o una sua parte correlata svolge un’attività commerciale o commerciale nello stesso luogo o in un altro luogo nello Stato in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Qualora lo stesso luogo o l’altro luogo costituisca una Stabile Organizzazione del Soggetto Non Residente o di una sua Parte Correlata.

(b) L’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dal Soggetto Non Residente e dalla sua Parte Correlata nel medesimo luogo o presso i due luoghi non ha carattere propedeutico o ausiliario e insieme formerebbero un’Operazione d’Impresa coesa, qualora il le attività non sono state frammentate.

  1. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 1 del presente articolo, si considera che una persona abbia e eserciti abitualmente un’autorità per condurre un’attività commerciale o commerciale nello Stato per conto di una persona non residente se si verifica uno dei seguenti le condizioni sono soddisfatte:

(a) Il Soggetto conclude abitualmente contratti per conto del Soggetto Non Residente.

(b) La Persona negozia abitualmente i contratti conclusi dalla Persona non residente senza la necessità di modifiche sostanziali da parte della Persona non residente.

  1. Le disposizioni del paragrafo (b) della clausola1 del presente Articolo non si applica qualora la Persona svolga un’Impresa o Attività d’Impresa nello Stato come agente indipendente e agisca per la Persona Non Residente nel corso ordinario di tale Impresa o Attività d’Impresa, a meno che la Persona non agisca esclusivamente o quasi esclusivamente per conto del Soggetto Non Residente, o laddove tale Soggetto non possa essere considerato giuridicamente o economicamente indipendente dal Soggetto Non Residente.
  2. Ai fini del comma 3 del presente articolo, il Ministro può prevedere le condizioni alle quali la mera presenza di una persona fisica nello Stato non costituisce una stabile organizzazione per un soggetto non residente in uno dei seguenti casi:

(a) Qualora tale presenza sia conseguenza di una situazione temporanea ed eccezionale.

(b) Se la persona fisica è impiegata dalla persona non residente e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

      1. Le attività svolte nello Stato dalla persona fisica non rientrano tra le principali attività generatrici di reddito del Soggetto Non Residente o delle sue Parti Correlate.
      2. La persona non residente non percepisce reddito di origine statale.

Articolo 15 – Esenzione del Gestore degli Investimenti

  1. Ai fini della clausola 6 dell’articolo 14 del presente decreto-legge, un gestore degli investimenti è considerato un agente indipendente quando agisce per conto di una persona non residente, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Il Gestore degli Investimenti svolge l’attività di fornitura di servizi di gestione degli investimenti o di intermediazione.

(b) Il Gestore degli Investimenti è soggetto alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Le operazioni sono effettuate nel corso ordinario dell’Investimento Affari del manager.

(d) Il Gestore degli Investimenti agisce in relazione alle operazioni in veste indipendente.

(e) Il Gestore degli investimenti effettua transazioni a condizioni di mercato con la Persona non residente e riceve il dovuto compenso per la prestazione dei servizi.

(f) Il Gestore degli investimenti non è il rappresentante del Soggetto non residente nello Stato in relazione a qualsiasi altro reddito o transazione soggetta all’imposta sulle società per lo stesso periodo fiscale.

(g) Qualsiasi altra condizione che possa essere prescritta in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Ai fini della clausola 1 del presente articolo, per “transazioni” si intende uno dei seguenti:

(a) Operazioni su merci, beni immobili, obbligazioni, azioni, derivati o titoli di qualsiasi altra natura.

(a) Transazioni di acquisto o vendita di qualsiasi valuta estera o collocamento di fondi a interesse.

(a) Altre operazioni che possono essere effettuate dal Gestore degli investimenti per conto di un Soggetto non residente ai sensi della legislazione applicabile dello Stato.

Articolo 16 – Partner in una società di persone senza personalità giuridica

  1. A meno che non venga presentata una domanda ai sensi della clausola 8 del presente articolo, e fatte salve le condizioni che il ministro può prescrivere, una società di persone senza personalità giuridica non sarà considerata un soggetto passivo a pieno titolo e le persone che conducono un’attività come persone senza personalità giuridica,  partnership, deve essere trattata come soggetti passivi individuali ai fini del presente decreto-legge.
  2. Laddove si applica la clausola 1 del presente articolo, una persona che è partner in una società di persone senza personalità giuridica sarà trattata come:

(a) Conduzione dell’attività della società di persone senza personalità giuridica.

(b) Avere uno status, un’intenzione e uno scopo dell’Associazione non incorporata.

(c) Detenere beni che detiene la Unincorporated Partnership.

(d) Essere parte di qualsiasi accordo di cui la Unincorporated Partnership è parte.

  1. Ai fini della clausola 1 del presente articolo, le attività, le passività, le entrate e le spese dell’Associazione senza personalità giuridica saranno assegnate a ciascun partner in proporzione alla loro quota distributiva in tale Associazione senza personalità giuridica, o secondo le modalità prescritte dall’Autorità in cui la distribuzione quota di un partner non può essere identificata.
  2. Il reddito imponibile di un partner in una società di persone senza personalità giuridica deve tenere conto di quanto segue:

(a) Spese sostenute direttamente dal partner nella conduzione dell’attività della Società non incorporata.

(b) Spese per interessi sostenute dal partner in relazione ai contributi versati al conto capitale della Unincorporated Partnership.

  1. Gli interessi pagati da una società di persone senza personalità giuridica a un partner sul proprio conto capitale devono essere trattati come una ripartizione del reddito per il partner e pertanto non sono una spesa deducibile per il calcolo del reddito imponibile del partner nella società senza personalità giuridica.
  2. Ai fini del calcolo e della liquidazione dell’imposta sulle società dovuta da un partner in una società di persone senza personalità giuridica ai sensi del capitolo tredici del presente decreto-legge, qualsiasi imposta straniera sostenuta dalla società di persone senza personalità giuridica sarà assegnata come credito d’imposta estero a ciascun partner in proporzione alla loro quota distributiva nella Unincorporated Partnership.
  3. Una società di persone straniera sarà trattata come una società di persone senza personalità giuridica ai fini del presente decreto-legge se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La Foreign Partnership non è soggetta a tassazione ai sensi delle leggi della giurisdizione straniera.

(b) Ogni socio dell’Associazione Straniera è individualmente soggetto a tassazione per quanto riguarda la sua quota di distribuzione di qualsiasi reddito dell’Associazione Straniera come e quando il reddito è ricevuto o maturato dall’Associazione Straniera.

(c) Ogni altra condizione eventualmente prescritta dal Ministro.

  1. I soci di una società di persone senza personalità giuridica possono presentare domanda all’Autorità affinché la società di persone senza personalità giuridica sia trattata come soggetto passivo.
  2. Qualora venga approvata una domanda ai sensi della clausola 8 del presente articolo:

(a) Le disposizioni delle clausole da 1 a 6 del presente articolo non si applicheranno più ai soci dell’Associazione non incorporata in relazione all’Attività svolta dall’Associazione non incorporata.

(b) Ciascun partner della Società di persone costituite in società rimarrà solidalmente responsabile per l’imposta sulle società pagabile dalla Società di persone senza personalità giuridica per quei periodi fiscali in cui sono soci della Società di persone senza personalità giuridica.

(c) Un socio della Società di persone sarà nominato quale socio responsabile di tutti gli obblighi e procedimenti in relazione al presente decreto-legge per conto della Società di persone.

  1. Se la domanda ai sensi della clausola 8 del presente articolo è approvata, la società di persone senza personalità giuridica sarà trattata come un soggetto passivo a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è presentata la domanda, o dall’inizio di un periodo d’imposta futuro, o qualsiasi altro periodo d’imposta data fissata dall’Autorità.

Articolo 17 – Fondazione familiare

  1. Una fondazione familiare può presentare domanda all’Autorità per essere trattata come una società di persone senza personalità giuridica ai fini del presente decreto-legge se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) La Family Foundation è stata istituita a beneficio di persone fisiche identificate o identificabili, o a beneficio di un ente di pubblica utilità, o di entrambi.

(b) L’attività principale della Family Foundation è ricevere, detenere, investire, erogare o comunque gestire beni o fondi legati al risparmio o all’investimento.

(c) La Family Foundation non esercita alcuna attività che avrebbe costituito Impresa o Attività imprenditoriale ai sensi del comma 6 dell’art. 11 o uno dei suoi beneficiari.

(d) Lo scopo principale o principale della Family Foundation non è l’elusione dell’imposta sulle società.

(e) Ogni altra condizione eventualmente prescritta dal Ministro.

  1. Se la domanda ai sensi della clausola 1 del presente articolo è approvata, la fondazione familiare sarà trattata come una società di persone senza personalità giuridica a partire dall’inizio del periodo fiscale in cui viene presentata la domanda, o dall’inizio di un futuro periodo fiscale, o qualsiasi altro periodo fiscale data fissata dall’Autorità.
  2. Al fine di monitorare il continuo rispetto da parte di una Family Foundation delle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere qualsiasi informazione o registrazione pertinente alla Family Foundation entro il termine specificato dall’Autorità.

Capitolo quinto – Persona della zona franca

Articolo 18 – Persona qualificata per la zona franca

  1. Una persona qualificata della zona franca è una persona della zona franca che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a) Mantiene sostanza adeguata nello Stato.

(b) Deriva reddito qualificante come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro.

(c) Non ha scelto di essere soggetto all’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto-legge.

(d) Conforme agli articoli 34 e 55 del presente decreto-legge.

(e) Soddisfa tutte le altre condizioni che possono essere prescritte dal Ministro.

  1. Una persona qualificata per la zona franca che non soddisfi una delle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo in un determinato momento durante un periodo fiscale cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio di quel periodo fiscale.
  2. Nonostante la clausola 2 del presente articolo, il ministro può prescrivere le condizioni o le circostanze in base alle quali una persona può continuare ad essere una persona qualificata per la zona franca, o cessare di essere una persona qualificata per la zona franca a partire da una data diversa.
  3. L’applicazione del paragrafo (a) della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto legge a una persona qualificata della zona franca si applica per il resto del periodo di incentivo fiscale previsto nella legislazione applicabile della Zona Franca in cui si trova registrata la Persona Qualificata della Zona Franca, periodo che potrà essere prorogato in base a qualsiasi condizione
    determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, ma qualsiasi  periodo non potrà superare i (50) cinquanta anni.

Articolo 19 – Elezione per essere soggetto all’imposta sulle società

  1. Una persona qualificata per la zona franca può scegliere di essere soggetta all’imposta sulle società alle aliquote specificate nella clausola 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.
  2. L’elezione ai sensi della clausola 1 del presente articolo sarà effettiva da uno dei seguenti:

(a) L’inizio del periodo fiscale in cui viene effettuata la scelta.

(b) L’inizio del periodo fiscale successivo al periodo fiscale in cui è stata effettuata la scelta.

Capitolo sei – Calcolo del reddito imponibile

Articolo 20 – Norme generali per la determinazione del reddito imponibile

  1. Il reddito imponibile di ciascun soggetto passivo è determinato separatamente, sulla base di adeguati bilanci autonomi redatti ai fini dell’informativa finanziaria secondo i principi contabili accettati nello Stato.
  2. Il reddito imponibile per un periodo fiscale sarà il reddito contabile per quel periodo e, nella misura applicabile, rettificato per quanto segue:

(a) Qualsiasi guadagno o perdita non realizzati ai sensi della clausola 3 del presente articolo.

(b) Reddito esente come specificato nel capo settimo di questo decreto-legge.

(c) Agevolazioni di cui al capo ottavo del presente decreto-legge.

(d) Detrazioni di cui al capo nono del presente decreto-legge.

(e) Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di cui al Capo Dieci del presente decreto-legge.

(f) Agevolazioni sulle perdite fiscali come specificato nel capo undicesimo del presente decreto-legge.

(g) Eventuali incentivi o sgravi speciali per un’attività economica qualificante come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

(h) Qualsiasi reddito o spesa che non sia stato altrimenti preso in considerazione nella determinazione del reddito imponibile ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, come può essere specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

(i) Eventuali altri adeguamenti eventualmente indicati dal Ministro.

  1. Ai fini della determinazione del Reddito Imponibile per il Periodo d’Imposta di riferimento, e fatte salve le eventuali condizioni che il Ministro possa prescrivere, il Soggetto Contribuente che redige il bilancio per competenza può scegliere di tenere conto degli utili e delle perdite realizzativi in in relazione a:

(a)  tutte le attività e le passività soggette a valutazione al fair value o svalutazione secondo i principi contabili applicabili; O

(b)  tutte le attività e le passività detenute in conto capitale alla fine di un Periodo d’Imposta, tenendo conto di eventuali utili o perdite non realizzati derivanti da attività e passività detenute in conto entrate alla fine di tale periodo.

  1. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 3 del presente articolo:

(a)  “Attività detenute in conto capitale” si riferisce ad attività che la Persona non commercia, attività ammissibili all’ammortamento o attività trattate secondo i principi contabili applicabili come immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari, attività immateriali o altre attività non correnti .

(b)  Per “Passività in conto capitale” si intendono le passività il cui sorgere non dà luogo a spese deducibili ai sensi del Capo Nono del presente Decreto Legge, ovvero le passività qualificate ai sensi dei vigenti principi contabili come passività non correnti.

(c)  La voce “Attività e passività in conto economico” si riferisce ad attività e passività diverse rispetto a quelli detenuti in conto capitale.

(d)  Un “utile o perdita non realizzato” comprende un utile o una perdita su cambi non realizzati.

  1. Fermi restando i commi 1 e 3 del presente articolo, il Ministro può disporre ai fini del presente decreto-legge:

(a)  Le circostanze e le condizioni in cui una persona può redigere il bilancio utilizzando la contabilità di cassa.

(b) Eventuali rettifiche ai principi contabili da applicare ai fini della determinazione del Reddito Imponibile di Periodo d’Imposta.

(c) Una base diversa per determinare il reddito imponibile di un’impresa qualificata Attività.

  1. Fatte salve le condizioni previste dalla clausola 5 del presente articolo, un soggetto passivo può presentare domanda all’Autorità per modificare il proprio metodo di contabilizzazione da base di cassa a base di competenza a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è presentata la domanda o dal inizio di un futuro Periodo d’Imposta.
  2. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente decreto-legge ei principi contabili applicabili, prevalgono in tal senso le disposizioni del presente decreto-legge.

Articolo 21 – Agevolazioni per le piccole imprese

  1. Un soggetto passivo che è un soggetto residente può scegliere di essere trattato come se non avesse conseguito alcun reddito imponibile per un periodo fiscale se:

(a)  il Reddito del Soggetto Contribuente per il periodo d’imposta di riferimento e per i periodi d’imposta precedenti non superi una soglia che sarà fissata dal Ministro; E

(b) il soggetto passivo soddisfa tutte le altre condizioni prescritte dal Ministro.

  1. Qualora la clausola 1 del presente articolo si applichi a un soggetto passivo, non si applicano le seguenti disposizioni del presente decreto legge:

(a)  Reddito esente come specificato nel capo settimo di questo decreto-legge.

(b)  Agevolazioni di cui al capo ottavo del presente decreto-legge.

(c)  Detrazioni di cui al capo nono del presente decreto-legge.

(d)  Agevolazioni sulle perdite fiscali come specificato nel capo undicesimo del presente decreto-legge.

(e) Articolo 55 del presente decreto-legge.

  1. L’Autorità può adottare le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e può richiedere ogni informazione o documentazione pertinente al Soggetto passivo entro il termine stabilito dall’Autorità.

Capo Sette – Redditi esenti

Articolo 22 – Redditi esenti

I seguenti redditi e le relative spese non sono presi in considerazione nella determinazione del reddito imponibile:

  1. Dividendi e altre distribuzioni di utili ricevuti da un legale persona che è un residente Persona.
  2. Dividendi e altro le distribuzioni di utili percepite da una Partecipazione a persona giuridica straniera di cui all’articolo 23 del presente decreto-legge.
  3. Ogni altro reddito derivante da una Partecipazione di cui all’articolo 23 del presente decreto-legge.
  4. Reddito di una stabile organizzazione estera che soddisfi la condizione di cui all’articolo 24 del presente decreto-legge.
  5. Reddito derivante da una persona non residente dall’esercizio di aeromobili o navi nel trasporto internazionale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 25 del presente decreto-legge.

Articolo 23 – Esenzione dalla partecipazione

  1. Il reddito derivante da una partecipazione sarà esente dall’imposta sulle società, fatte salve le condizioni del presente articolo.
  2. Per Partecipazione si intende una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) nelle azioni o nel capitale di una persona giuridica, denominata “Partecipazione” ai fini del presente Capitolo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  Il Soggetto Contribuente ha detenuto, o ha intenzione di detenere, la Partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno (12) dodici mesi.

(b)  La Partecipazione è soggetta all’Imposta sulle Società o a qualsiasi altra imposta imposta ai sensi della legislazione applicabile del paese o territorio in cui risiede la persona giuridica che sia di carattere analogo all’Imposta sulle Società ad un’aliquota non inferiore a quella specificata al paragrafo (b ) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

(c) La partecipazione nella Partecipazione dà diritto al Soggetto Contribuente di ricevere non meno del 5% (cinque per cento) degli utili distribuibili dalla Partecipazione e non meno del 5% (cinque per cento) dei proventi della liquidazione alla cessazione della Partecipazione .

(d) Non più del 50% (cinquanta per cento) del patrimonio diretto e indiretto della Partecipazione è costituito da quote di proprietà o diritti che non avrebbero potuto beneficiare di un’esenzione dall’imposta sulle società ai sensi del presente articolo se detenuti direttamente dal soggetto passivo, fatte salve le condizioni che può essere prescritto al paragrafo (e) di questa Clausola.

(e) Ogni altra condizione eventualmente prescritta dal Ministro.

  1. Una partecipazione è considerata come avente ha soddisfatto la condizione di cui al paragrafo (b) della clausola 2 del presente articolo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) L’obiettivo e l’attività principale della Partecipazione è l’acquisizione e la detenzione di azioni o partecipazioni che soddisfano le condizioni di cui alla clausola 2 del presente articolo.

(b) Il reddito della Partecipazione derivato durante il Periodo d’imposta oi Periodi d’imposta di riferimento è sostanzialmente costituito dal reddito da Partecipazioni.

  1. La partecipazione a una persona qualificata per una zona franca o una persona esente sarà considerata conforme alla condizione di cui al paragrafo (b) della clausola 2 del presente articolo, fatte salve le condizioni che possono essere prescritte dal ministro.
  2. Se le condizioni di cui alla clausola 2 del presente articolo continuano a essere soddisfatte, i seguenti redditi non saranno presi in considerazione nella determinazione del reddito imponibile:

(a) Dividendi e altre distribuzioni di utili percepiti da una Partecipazione straniera che non sia Soggetto Residente ai sensi del comma b) dell’articolo 11, comma 3, del presente decreto-legge.

(b) Utili o perdite derivanti dal trasferimento, dalla vendita o da altra disposizione di una Partecipazione (o parte di essa) derivanti dopo la scadenza del periodo di tempo specificato al paragrafo (a) della Clausola 2 o alla Clausola 9 del presente Articolo.

(c) Utili o perdite su cambi in relazione a una Partecipazione.

(d) Utili o perdite per riduzione di valore in relazione a una quota di partecipazione.

  1. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica al reddito derivante dal soggetto passivo da una partecipazione nella misura in cui:

(a) la Partecipazione può richiedere una detrazione per il dividendo o altre distribuzioni effettuate al Soggetto d’imposta ai sensi della legislazione fiscale applicabile;

(b) il Soggetto Contribuente ha rilevato una perdita per riduzione di valore deducibile in relazione alla Partecipazione prima che la Partecipazione soddisfi le condizioni della Clausola 2 del presente Articolo;

(c) il soggetto passivo o la sua parte correlata soggetta all’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge ha rilevato una perdita di valore deducibile in relazione a un credito di finanziamento della partecipazione.

  1. Qualora la perdita per riduzione di valore di cui al paragrafo (c) della clausola 6 del presente articolo sia stornata in un Periodo d’imposta successivo, il reddito associato del Soggetto passivo sarà esente dall’Imposta sulle società in tale Periodo d’imposta fino all’importo del reddito derivante dalla Partecipazione che non è stato esentato ai sensi del paragrafo(c) della Clausola 6 del presente Articolo.
  2. L’esenzione di cui al presente articolo non si applica a una perdita realizzata sulla liquidazione di una partecipazione.
  3. L’esenzione ai sensi del presente articolo non si applica per un periodo di (2) due anni in cui una partecipazione è stata acquisita in cambio del trasferimento di un interesse di proprietà che non soddisfaceva le condizioni della clausola 2 del presente articolo o di un trasferimento che era esentato ai sensi del presente articolo Articolo 26 o 27 del presente decreto-legge.
  4. Qualora un Soggetto Imponibile non detenga un interesse di proprietà pari o superiore al 5% (cinque per cento) nella Partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno (12) dodici mesi, qualsiasi reddito precedentemente non preso in considerazione ai sensi del presente Articolo sarà incluso nel calcolo del Reddito Imponibile nel Periodo d’Imposta in cui la quota di possesso nella Partecipazione scenda al di sotto del 5% (cinque per cento).

  5. Il Ministro può prescrivere che una quota di proprietà nelle azioni o nel capitale di una persona giuridica soddisfi il requisito minimo di proprietà di cui al comma 2 del presente articolo, qualora il costo di acquisto di tale partecipazione superi una soglia fissata dal Ministro.

Articolo 24 – Esenzione dalla stabile organizzazione estera

  1. Una persona residente può scegliere di non tenere conto del reddito e delle spese associate delle sue stabili organizzazioni estere nel determinare il suo reddito imponibile.
  2. Laddove si applichi la Clausola 1 del presente Articolo, un Soggetto Residente non terrà conto di quanto segue nel determinare il proprio reddito imponibile o l’imposta sulle società dovuta per un periodo fiscale:

(a) perdite in una qualsiasi delle sue Stabili Organizzazioni Estere, calcolate come se le relative Stabili Organizzazioni Estere fossero una Persona Residente ai sensi del presente Decreto-Legge;

(a) entrate positive e relative spese in una qualsiasi delle sue Stabili Organizzazioni Estere, calcolate come se le relative Stabili Organizzazioni Estere fossero una Persona Residente ai sensi del presente Decreto-Legge; E

(a) qualsiasi credito d’imposta estero che sarebbe stato disponibile ai sensi dell’articolo 47 del presente decreto-legge se non fosse stata effettuata la scelta di cui al comma 1 del presente articolo.

  1. Ai fini del presente articolo, il “reddito e le spese associate” delle stabili organizzazioni estere di un soggetto passivo per un periodo d’imposta è la somma delle entrate e delle spese associate in ciascuna delle giurisdizioni estere pertinenti.
  2. Nel determinare le entrate e le relative spese di una Stabile Organizzativa Estera, una Persona Residente e ciascuna delle sue Stabili Organizzazioni Estere saranno trattate come Persone separate e indipendenti.
  3. Ai fini della clausola 4 del presente articolo, un trasferimento di attività o passività tra un soggetto residente e la sua stabile organizzazione estera sarà considerato come avvenuto al valore di mercato alla data del trasferimento ai fini della determinazione del reddito imponibile di quella persona residente.
  4. L’esenzione di cui alla clausola 1 del presente articolo si applica a tutte le stabili organizzazioni estere della persona residente che soddisfano la condizione di cui alla clausola 7 del presente articolo.
  5. L’esenzione di cui alla clausola 1 del presente articolo si applica solo a una stabile organizzazione straniera soggetta all’imposta sulle società o a un’imposta di natura analoga ai sensi della legislazione applicabile della giurisdizione straniera pertinente ad un’aliquota non inferiore a quella specificata al paragrafo ( b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Articolo 25– Persona non residente che utilizza aeromobili o navi nel trasporto internazionale

Il reddito derivato da una persona non residente dall’esercizio di aeromobili o navi nel trasporto internazionale non è soggetto all’imposta sulle società se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. La persona non residente è nell’attività di uno dei seguenti:

(a) Trasporto internazionale di passeggeri, bestiame, posta, pacchi, merci o merci via aerea o via mare.

(b) Leasing o noleggio di aeromobili o navi utilizzati nel trasporto internazionale.

(c) Leasing di attrezzature che sono parte integrante della navigabilità delle navi o dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati nel trasporto internazionale.

  1. Una persona residente che svolge una qualsiasi delle attività di cui alla clausola 1 del presente articolo sarebbe esente o non sarebbe soggetta a un’imposta di carattere simile all’imposta sulle società, ai sensi della legislazione applicabile del paese o territorio in cui la persona non residente La persona è residente.

Capitolo otto – Rilievi

Articolo 26 – Trasferimenti all’interno di un girone qualificante

  1. Nessun utile o perdita deve essere preso in considerazione nella determinazione del reddito imponibile in relazione al trasferimento di una o più attività o passività tra due soggetti passivi che sono membri dello stesso gruppo ammissibile.
  2. Due soggetti passivi sono trattati come membri dello stesso gruppo ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) I Soggetti Imponibili sono le persone giuridiche che sono Soggetti Residenti, ovvero Soggetti Non Residenti che hanno una Stabile Stabilimento nello Stato.

(b) Ciascun soggetto passivo detiene una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) nell’altro soggetto passivo, oppure un terzo soggetto detiene una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) in ciascuno dei soggetti passivi.

(c) Nessuna delle Persone è una Persona Esente.

(d) Nessuna delle persone è una persona qualificata per la zona franca.

(e) Alla stessa data si chiude l’Esercizio di ciascuno dei Soggetti Contribuenti.

(f) Entrambi i soggetti passivi redigono i propri bilanci utilizzando gli stessi principi contabili.

  1. Ai fini del presente decreto-legge, qualora un soggetto passivo applichi la clausola 1 del presente articolo:

(a) l’attività o la passività deve essere trattata come trasferita al suo valore contabile netto al momento del trasferimento in modo che non si verifichi né un utile né una perdita; E

(b) il valore di qualsiasi corrispettivo pagato o ricevuto a fronte del trasferimento dell’attività o passività deve essere uguale al valore contabile netto dell’attività o passività trasferita.

  1. La disposizione della Clausola 1 del presente Articolo non si applica qualora, entro (2) due anni dalla data del trasferimento, si verifichi una delle seguenti condizioni:

(a)Si verifica un successivo trasferimento dell’attività o della passività al di fuori del Gruppo di qualificazione.

(b) I soggetti passivi cessano di essere membri dello stesso gruppo di qualificazione.

  1. Qualora si applichi la clausola 4 del presente articolo, sarà trattato il trasferimento dell’attività o della passività come avvenuta al Valore di Mercato alla data del trasferimento ai fini della determinazione del Reddito Imponibile di entrambi i Contribuenti per il Periodo d’Imposta di riferimento.

Articolo 27 – Agevolazioni per ristrutturazioni aziendali

  1. Nessun utile o perdita deve essere preso in considerazione nella determinazione del reddito imponibile in nessuna delle seguenti circostanze:

(a) Un soggetto passivo trasferisce la sua intera attività o una parte indipendente della sua attività ad un altro soggetto che è un soggetto passivo o che diventerà un soggetto passivo a seguito del trasferimento in cambio di azioni o altri diritti di proprietà del soggetto passivo che è il cessionario .

(a) Uno o più soggetti passivi trasferiscono l’intera loro attività ad un altro soggetto che è soggetto passivo o che diventerà soggetto passivo a seguito del trasferimento in cambio di azioni o altre quote di proprietà del soggetto passivo cessionario e del soggetto passivo o I soggetti passivi che sono il cedente cessano di esistere a seguito del trasferimento.

  1. La clausola 1 di questo articolo si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Il trasferimento è effettuato in conformità e soddisfa tutte le condizioni imposte dalla legislazione dello Stato applicabile.

(b) I soggetti passivi sono i soggetti residenti, ovvero i soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione nello Stato.

(c) Nessuna delle Persone è una Persona Esente.

(d) Nessuna delle persone è una persona qualificata per la zona franca.

(e) Alla stessa data si chiude l’Esercizio di ciascuno dei Soggetti Contribuenti.

(f) I Soggetti Imponibili redigono il proprio bilancio utilizzando i medesimi principi contabili.

(g) Il trasferimento ai sensi della clausola 1 del presente articolo è effettuato per validi motivi commerciali o altri motivi non fiscali che riflettono la realtà economica.

  1. Ai fini del presente decreto-legge, qualora un soggetto passivo applichi la clausola 1 del presente articolo, devono essere osservate tutte le seguenti disposizioni:

(a) Le attività e le passività trasferite devono essere trattate come trasferite al loro valore contabile netto al momento del trasferimento in modo che non si verifichi né un utile né una perdita.

(b) Il valore delle azioni o delle partecipazioni ricevute ai sensi del paragrafo (a) della Clausola 1 del presente Articolo non deve superare il valore contabile netto delle attività trasferite e delle passività assunte, meno il valore di qualsiasi altra forma di corrispettivo ricevuto.

(c) Il valore delle azioni o quote di proprietà ricevute ai sensi del paragrafo (b) della clausola 1 del presente articolo non deve superare il valore contabile delle azioni o quote di proprietà cedute, meno il valore di qualsiasi altra forma di corrispettivo ricevuto.

(d) Eventuali perdite fiscali non utilizzate sostenute dal soggetto passivo che è il cedente prima del periodo d’imposta in cui si completa il trasferimento ai sensi della clausola 1 del presente articolo possono diventare perdite fiscali riportate del soggetto passivo che è il cessionario, fatte salve le condizioni da prescrivere dal Ministro.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, a seconda del contesto, qualora, in caso di trasferimento ai sensi della clausola 1 del presente articolo:

(a) le azioni o le quote di proprietà sono ricevute da un Soggetto diverso dal Soggetto d’imposta cedente;

(b) azioni o partecipazioni sono emesse o concesse da un Soggetto diverso dal Soggetto d’imposta cessionario; O

(c) il soggetto passivo che è socio di una società di persone trattata come soggetto passivo ai sensi della clausola 9 dell’articolo 16 del presente decreto-legge non riceve azioni o quote di proprietà.

  1. Quando un soggetto passivo trasferisce una parte indipendente della sua attività, il paragrafo (d) della clausola 3 del presente articolo si applica solo a quelle perdite fiscali non utilizzate che possono essere ragionevolmente attribuite alla parte indipendente dell’attività che viene trasferita.
  2. La disposizione della Clausola 1 del presente Articolo non si applica qualora, entro (2) due anni dalla data del trasferimento, si verifichi una delle seguenti condizioni:

(a) Le azioni o altre quote di proprietà del Soggetto Contribuente cedente o cessionario sono vendute, trasferite o altrimenti cedute, in tutto o in parte, a un Soggetto che non sia membro del Gruppo Qualificato a cui appartengono i relativi Soggetti Passivi .

(b) Vi è un successivo trasferimento o dismissione dell’Azienda o della parte autonoma delle Attività trasferite ai sensi della Clausola 1 del presente Articolo.

  1. Laddove si applichi la clausola 6 del presente articolo, il trasferimento dell’attività o della parte indipendente dell’attività sarà considerato come avvenuto al valore di mercato alla data di trasferimento.

Capitolo Nove – Deduzioni

Articolo 28 – Spese deducibili

  1. Le spese non patrimoniali sostenute interamente ed esclusivamente ai fini dell’attività d’impresa del soggetto passivo sono deducibili nel Periodo d’imposta in cui sono sostenute, fermo restando quanto previsto dal presente decreto-legge.
  2. Ai fini del calcolo del reddito imponibile di un periodo d’imposta non sono ammesse detrazioni per:

(a) Spese non sostenute ai fini dell’attività del soggetto passivo.

(b) Spese sostenute per ottenere il reddito esente.

(c) Perdite non connesse o derivanti dall’attività del soggetto passivo.

(d) Altre spese che possono essere specificate in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. Se le spese sono sostenute per più di una finalità, è ammessa una detrazione per:

(a) Qualsiasi parte o quota identificabile della spesa sostenuta interamente ed esclusivamente ai fini del conseguimento del reddito imponibile.

(b) Una quota adeguata di qualsiasi parte o quota non identificabile delle spese sostenute ai fini del conseguimento del reddito imponibile che è stata determinata su base equa e ragionevole, tenendo conto dei fatti e delle circostanze rilevanti dell’attività del soggetto passivo.

Articolo 29 – Interessi passivi

In deroga all’articolo 28, lettera b), comma 2, del presente decreto-legge, gli interessi passivi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti, fatte salve le altre disposizioni dell’articolo 28 e degli articoli 30 e 31 del presente decreto-legge .

Articolo 30 – Regola generale sulla limitazione della deduzione degli interessi

  1. La spesa netta per interessi di un soggetto passivo sarà deducibile fino al 30% (trenta percento) degli utili contabili del soggetto passivo prima della deduzione di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) per il relativo periodo fiscale, esclusi eventuali redditi esenti ai sensi dell’articolo 22 del presente decreto-legge.
  2. La spesa per interessi netti di un soggetto passivo per un periodo di imposta è l’importo per il quale la spesa per interessi sostenuta durante il periodo di imposta, compreso l’importo di qualsiasi spesa per interessi netti riportata ai sensi della clausola 4 del presente articolo, eccede il reddito da interessi imponibile derivato durante lo stesso periodo.
  3. La limitazione di cui alla clausola 1 del presente articolo non si applica qualora la spesa netta per interessi del soggetto passivo per il relativo periodo di imposta non superi un importo specificato dal ministro.
  4. L’importo della Spesa netta per interessi non consentita ai sensi della Clausola 1 del presente Articolo può essere riportato e detratto nei successivi (10) dieci Periodi d’imposta nell’ordine in cui l’importo è stato sostenuto, fatte salve le Clausole 1 e 2 del presente Articolo.
  5. Sono escluse dal calcolo della spesa netta per interessi di cui al comma 2 del presente articolo le spese per interessi non ammesse ai sensi di qualsiasi altra disposizione del presente decreto-legge.
  6. Le clausole da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle seguenti persone:

(a) Una banca.

(b) Un fornitore di assicurazioni.

(c) Una persona fisica che intraprende un’impresa o un’attività imprenditoriale nello Stato.

(d) Qualsiasi altra persona che può essere determinata dal Ministro.

  1. Il ministro può emettere una decisione per specificare l’applicazione delle clausole 1 e 2 del presente articolo a un soggetto passivo che è legato a una o più persone attraverso la proprietà o il controllo e sussistono loro l’obbligo ai sensi dei principi contabili applicabili per i loro bilanci di essere consolidato.

Articolo 31 – Regola di limitazione della deduzione degli interessi specifici

  1. Non sono ammesse detrazioni per Interessi passivi sostenuti su un finanziamento ottenuto, direttamente o indirettamente, da una Parte Correlata in relazione a una delle seguenti operazioni:

(a) Dividendo o distribuzione di utili a una Parte Correlata.

(b) Un rimborso, riacquisto, riduzione o restituzione del capitale sociale a una Parte Correlata.

(c) Un contributo in conto capitale a una Parte Correlata.

(d) L’acquisizione di una partecipazione nella proprietà di una Persona che è o diventa Correlata

  1. La clausola 1 del presente articolo non si applica qualora il soggetto passivo possa dimostrare che lo scopo principale dell’ottenimento del prestito e dell’esecuzione dell’operazione di cui alla clausola 1 del presente articolo non è quello di ottenere un vantaggio fiscale sulle società.
  2. Ai fini della Clausola 2 del presente Articolo, non si riterrà che sussista alcun vantaggio dell’Imposta sulle Società qualora la Parte Correlata sia soggetta all’Imposta sulle Società o ad un’imposta di natura analoga ai sensi della legislazione applicabile di una giurisdizione straniera sugli Interessi ad un’aliquota non inferiore all’aliquota di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto-legge.

Articolo 32 – Spese di rappresentanza

  1. Fatto salvo l’articolo 28 del presente decreto-legge, un soggetto passivo è autorizzato a detrarre il 50% (cinquanta per cento) di qualsiasi spesa per intrattenimento, divertimento o ricreazione sostenuta durante un periodo d’imposta.
  2. La clausola 1 del presente articolo si applica a qualsiasi spesa sostenuta allo scopo di ricevere e intrattenere clienti, azionisti, fornitori o altri partner commerciali del soggetto passivo, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese in relazione a uno dei seguenti:

(a) Pasti.

(a) Alloggio.

(a)  Trasporto.

(a)  Quote di ammissione.

(a)  Strutture e attrezzature utilizzate in relazione a tali intrattenimenti, divertimenti o attività ricreative.

(a)  Altre spese indicate dal Ministro.

Articolo 33 – Spese non deducibili

Non sono ammesse detrazioni per:

  1. Donazioni, sovvenzioni o regali fatti a un’entità che non è un’entità di pubblica utilità qualificata.
  2. Multe e sanzioni, diverse dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni o inadempimento contrattuale.
  3. Tangenti o altri pagamenti illeciti.
  4. Dividendi, distribuzioni di utili o benefici di natura analoga corrisposti a un proprietario del Soggetto Contribuente.
  5. Importi ritirati dall’attività da parte di un naturalepersona che è un soggetto passivo ai sensi del paragrafo (c) della clausola 3 dell’articolo 11 del presente decreto-legge o un partner in una società di persone.
  6. Imposta sulle società imposta a un soggetto passivo ai sensi del presente decreto-legge.
  7. L’Imposta sul Valore Aggiunto assunta dal Contribuente è recuperabile ai sensi del Decreto Legge Federale n. (8) del 2017 richiamato in premessa e di quanto lo sostituisce.
  8. Imposta sui redditi gravante sul soggetto passivo fuori dallo Stato.
  9. Tali altre spese come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Capo Dieci – Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Articolo 34 – Principio di libera concorrenza

  1. Ai fini della determinazione del Reddito Imponibile, le operazioni e gli accordi tra Parti Correlate devono rispettare gli standard di libera concorrenza di cui agli Articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Articolo e le eventuali condizioni che possono essere prescritte in una decisione emessa dall’Autorità.
  2. Un’operazione o un accordo tra Parti Correlate soddisfa lo standard di libera concorrenza se i risultati dell’operazione o dell’accordo sono coerenti con i risultati che sarebbero stati realizzati se Soggetti che non erano Parti Correlate si fossero impegnati in un’operazione o un accordo simile in circostanze simili.
  3. Il risultato di libera concorrenza di una transazione o di un accordo tra parti correlate deve essere determinato applicando uno o una combinazione dei seguenti metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento:

(a)  Il metodo del prezzo non controllato comparabile.

(b)  Il metodo del prezzo di rivendita.

(c)  Il metodo del costo maggiorato.

(d)  Il metodo del margine netto transazionale.

(e)  Il metodo di ripartizione degli utili transazionali.

  1. Il soggetto passivo può applicare qualsiasi metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli elencati nella Clausola 3 del presente Articolo dove il Soggetto passivo può dimostrare che nessuno dei metodi di cui sopra può essere ragionevolmente applicato per determinare un risultato di libera concorrenza e che qualsiasi altro metodo di determinazione del prezzo di trasferimento utilizzato soddisfa la condizione della Clausola 2 del presente Articolo.
  2. La scelta e l’applicazione di un trasferimento metodo di determinazione del prezzo di trasferimento o una combinazione di metodi di determinazione del prezzo di trasferimento di cui alle clausole 3 o 4 del presente articolo devono essere stabiliti tenendo conto del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento più affidabile e tenendo conto dei seguenti fattori:

(a)  I termini contrattuali della transazione o dell’accordo.

(b)  Le caratteristiche della transazione o dell’accordo.

(c)  Le circostanze economiche in cui si svolge la transazione o l’accordo.

(d)  Le funzioni svolte, i beni impiegati ei rischi assunti dalle Parti Correlate che concludono l’operazione o il patto.

(e)  Le strategie aziendali adottate dalle Parti Correlate che concludono l’operazione o l’accordo.

  1. L’esame dell’Autorità in merito al fatto che le entrate e le spese risultanti dalle transazioni o dagli accordi pertinenti del soggetto passivo soddisfino lo standard di libera concorrenza si baserà sul metodo dei prezzi di trasferimento utilizzato dal soggetto passivo ai sensi della clausola 3 o 4 del presente articolo, a condizione che tale trasferimento metodo di determinazione del prezzo è appropriato tenendo conto dei fattori menzionati nella clausola 5 di questo articolo.
  2. L’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento selezionato o della combinazione di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in conformità con la Clausola 3 o 4 del presente Articolo può comportare un intervallo di risultati finanziari o indicatori di libera concorrenza accettabili per stabilire il risultato di libera concorrenza di una transazione o di un accordo tra parti correlate , fatte salve le eventuali condizioni specificate in una decisione emessa dall’Autorità.
  3. Qualora il risultato dell’operazione o dell’accordo tra Parti Correlate non rientri nell’intervallo di libera concorrenza, l’Autorità adegua il reddito imponibile per ottenere il risultato di libera concorrenza che meglio rifletta i fatti e le circostanze dell’operazione o dell’accordo.
  4. Qualora l’Autorità apporti un adeguamento al reddito imponibile ai sensi della clausola 8 del presente articolo, l’Autorità si basa sulle informazioni che possono o saranno messe a disposizione del soggetto passivo.
  5. Quando l’Autorità o un soggetto passivo adegua il reddito imponibile per una transazione o accordo per soddisfare il principio di libera concorrenza, l’Autorità apporta un corrispondente adeguamento al reddito imponibile della Parte correlata che è parte dell’operazione o dell’accordo in questione.
  6. Qualora un’autorità straniera competente effettui un adeguamento a una transazione o accordo che coinvolge un soggetto passivo per soddisfare lo standard di libera concorrenza, tale soggetto passivo può presentare domanda all’Autorità per apportare un adeguamento corrispondente al proprio reddito imponibile.

Articolo 35 – Parti Correlate e Controllo

  1. Ai fini del presente Decreto-Legge, per “Parti Correlate” si intendono:

(a) Due o più persone fisiche affini entro il quarto grado di parentela o affiliazione, anche mediante adozione o tutela.

(b) Una persona fisica e una persona giuridica quando:

      1.  la persona fisica o una o più Parti Correlate della persona fisica sono soci della persona giuridica, e la persona fisica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, detiene direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) nella persona giuridica; O
      2.  la persona fisica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, Controlla direttamente o indirettamente la persona giuridica.

(c) Due o più persone giuridiche quando:

      1. una persona giuridica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, possiede direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) nell’altra persona giuridica;
      2. una persona giuridica, da sola o insieme alle sue Parti Correlate, Controlla direttamente o indirettamente l’altra persona giuridica; O
      3. qualsiasi Soggetto, da solo o insieme alle sue Parti Correlate, possieda direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) o controlli tali due o più persone giuridiche;

(d)  Una persona e la sua stabile organizzazione o stabile organizzazione estera.

(e)   Due o più persone che sono partner nella stessa società di persone non incorporata.

(f)   Una persona che è il fiduciario, il fondatore, il disponente o il beneficiario di un trust o di una fondazione, e le sue Parti Correlate.

  1. Ai fini del presente Decreto-Legge, per “Controllo” si intende la capacità di una Persona, sia per diritto proprio che per accordo o in altro modo, di influenzare un’altra Persona, tra cui:

(a)  La capacità di esercitare il 50% (cinquanta percento) o più dei diritti di voto di un’altra Persona.

(b)  La capacità di determinare la composizione del 50% (cinquanta per cento) o più del Consiglio di amministrazione di un’altra Persona.

(c)  La capacità di ricevere il 50% (cinquanta percento) o più dei profitti di un’altra persona.

(d)  La capacità di determinare o esercitare un’influenza significativa sulla condotta dell’attività e degli affari di un’altra persona.

Articolo 36 – Compensi ai Soggetti Collegati

  1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 28 del presente decreto-legge, un pagamento o un beneficio fornito da un soggetto passivo alla sua persona collegata è deducibile solo se e nella misura in cui il pagamento o il beneficio corrisponde al valore di mercato del servizio, beneficio o altro fornito dal Soggetto Collegato ed è sostenuto interamente ed esclusivamente ai fini dell’attività del Soggetto Contribuente.
  2. Ai fini del presente decreto-legge, si considera Soggetto Collegato di un Soggetto Imponibile un Soggetto che sia:

(a)  Un proprietario del soggetto passivo.

(b)  Un amministratore o funzionario del soggetto passivo.

(c) Una Parte Correlata di uno dei Soggetti di cui alle lettere (a) e (b) dell’Articolo 2 del presente Articolo.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della clausola 2 del presente articolo, un proprietario del soggetto passivo è qualsiasi persona fisica che possiede direttamente o indirettamente un interesse di proprietà nel soggetto passivo o controlla tale soggetto passivo.
  2. Se il soggetto passivo è un partner in una società di persone senza personalità giuridica, una persona collegata è qualsiasi altro partner nella stessa società di persone senza personalità giuridica e qualsiasi persona che è una parte correlata di tale partner.
  3. Determinare che un pagamento o un beneficio fornito dal Soggetto Contribuente corrisponda al Valore di Mercato del servizio o altrimenti fornito dal Soggetto Collegato in scambio, si applicano, secondo quanto richiesto dal contesto, le pertinenti disposizioni dell’articolo 34 del presente decreto-legge.
  4. La clausola 1 del presente articolo non si applica a nessuno dei seguenti:

(a) Un soggetto passivo le cui azioni sono negoziate in una borsa valori riconosciuta.

(b) Un soggetto passivo soggetto alla vigilanza regolamentare di un’autorità competente nello Stato.

(c) Qualsiasi altra persona che può essere determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

Capo Undicesimo – Disposizioni sulle perdite fiscali Articolo 37 –Riduzione delle perdite fiscali

  1. Una Perdita Fiscale può essere compensata con il Reddito Imponibile dei Periodi d’Imposta successivi per arrivare al Reddito Imponibile per quei Periodi d’Imposta successivi.
  2. L’importo della perdita fiscale utilizzata per ridurre il reddito imponibile per qualsiasi periodo di imposta successivo non può superare il 75% (settantacinque per cento) o qualsiasi altra percentuale specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del reddito imponibile per quel periodo d’imposta prima di qualsiasi sgravio di perdite fiscali, salvo in circostanze che possono essere prescritte in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro.
  3. Un soggetto passivo non può richiedere lo sgravio fiscale per:

(a) Perdite subite prima della data di inizio dell’imposta sulle società.

(b) Perdite subite prima che una persona diventi soggetto passivo ai sensi del presente decreto-legge.

(c) Le perdite subite da un bene o da un’attività il cui reddito è esente, o comunque non computato ai sensi del presente decreto-legge.

  1. Una perdita fiscale riportata a un successivo Il Periodo d’imposta deve essere compensato con il Reddito imponibile di tale Periodo d’imposta successivo, prima che qualsiasi residuo possa essere riportato a un ulteriore Periodo d’imposta successivo, o qualsiasi Perdita fiscale trasferita ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto-legge possa essere utilizzata.

Articolo 38 – Trasferimento della Perdita Fiscale

  1. Una perdita fiscale o parte di essa può essere compensata con il reddito imponibile di un altro soggetto passivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  Entrambi i soggetti passivi sono persone giuridiche.

(b)  Entrambi i soggetti passivi sono persone residenti.

(c)  Ciascun soggetto passivo detiene una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) nell’altro, o una terza persona ha una partecipazione di proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% (settantacinque per cento) in ciascuna delle i soggetti passivi.

(d)  La proprietà comune ai sensi del paragrafo (c) della Clausola 1 del presente Articolo deve esistere dall’inizio del Periodo d’imposta in cui si è verificata la Perdita fiscale fino alla fine del Periodo d’imposta in cui l’altro Soggetto passivo compensa la Perdita fiscale trasferita con il suo Reddito imponibile.

(e)  Nessuna delle Persone è una Persona Esente.

(f)  Nessuna delle persone è una persona qualificata per la zona franca.

(g)  Alla stessa data si chiude l’Esercizio di ciascuno dei Soggetti Contribuenti.

(h)  Entrambi i soggetti passivi redigono i propri bilanci utilizzando gli stessi principi contabili.

  1. Qualora un soggetto passivo trasferisca la propria perdita fiscale a un altro soggetto passivo ai sensi della clausola 1 del presente articolo:

(a) il Soggetto Imponibile a cui è trasferita la Perdita Fiscale ridurrà il suo Reddito Imponibile per il Periodo d’Imposta in questione;

(b) la compensazione complessiva del Perdita Fiscale non potrà eccedere l’importo consentito ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 del presente decreto-legge; E il soggetto passivo ridurrà le proprie perdite fiscali disponibili dell’importo della perdita fiscale trasferita all’altro soggetto passivo per il periodo di imposta pertinente.

Articolo 39 – Limitazione delle perdite fiscali riportate

  1. Le perdite fiscali possono essere riportate a nuovo e utilizzate solo in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37 del presente decreto-legge a condizione che:

(a) Dall’inizio del Periodo d’Imposta in cui si è verificata la Perdita Fiscale fino alla fine del Periodo d’Imposta in cui la Perdita Fiscale o parte di essa è compensata con il Reddito Imponibile di tale periodo, la stessa Persona o le stesse Persone possedevano continuativamente almeno il 50% (cinquanta per cento) quota di proprietà del Soggetto Contribuente.

(b) Il soggetto passivo ha proseguito svolgere la stessa o analoga Attività o Impresa a seguito di un cambio di proprietà superiore al 50% (cinquanta per cento).

  1. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 1 del presente articolo, i fattori rilevanti per determinare se un soggetto passivo abbia continuato a svolgere la stessa impresa o un’attività commerciale simile o simile a seguito di un cambiamento della proprietà diretta o indiretta includono:

(a) il soggetto passivo utilizza in tutto o in parte gli stessi beni di prima del cambio di proprietà;

(b) il soggetto passivo non ha apportato modifiche significative all’identità principale o alle operazioni della sua attività dopo il cambio di proprietà; E

(c) laddove vi siano stati cambiamenti, questi derivano dallo sviluppo o dallo sfruttamento di beni, servizi, processi, prodotti o metodi che esistevano prima del cambio di proprietà.

  1. La clausola 1 del presente articolo non si applica a un soggetto passivo le cui azioni sono quotate in una borsa valori riconosciuta.

Capo XII – Disposizioni sul Gruppo d’imposta

Articolo 40 – Gruppo d’imposta

  1. Un Soggetto Residente, che ai fini del presente Decreto-Legge è denominato “Società Capogruppo”, può presentare all’Autorità istanza per la costituzione di un Gruppo Tributario con uno o più altri Soggetti Residenti, ciascuno denominato “ Controllata” ai fini del presente Capo, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) Le Persone Residenti sono persone giuridiche.

(b) La Capogruppo detiene almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale della Controllata, direttamente o indirettamente tramite una o più Controllate.

(c) La Capogruppo detiene almeno il 95% (novantacinque per cento) dei diritti di voto nella Controllata, direttamente o indirettamente tramite una o più Controllate.

(d) La Capogruppo ha diritto ad almeno il 95% (novantacinque per cento) degli utili e del patrimonio netto della Controllata, direttamente o indirettamente attraverso una o più Controllate.

(e) Né la Capogruppo né la Controllata sono Soggetti Esenti.

(f) Né la Capogruppo né la Controllata sono persone qualificate per la zona franca.

(g) La Capogruppo e la Controllata hanno lo stesso Esercizio.

(h) Sia la Capogruppo che la Controllata redigono i propri bilanci utilizzando i medesimi principi contabili.

  1. Fermo restando il paragrafo (e) dell’articolo 1 del presente articolo, una o più Società Controllate nelle quali un Ente Pubblico detenga direttamente o indirettamente almeno una partecipazione pari al 95% (novantacinque per cento) di cui ai paragrafi (b), (c) e (d) dell’articolo 1 del presente articolo può costituire un Gruppo fiscale, alle condizioni che saranno stabilite dall’Autorità.
  2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere presentata all’Autorità dalla società controllante e da ciascuna società controllata che intenda aderire al Gruppo fiscale.
  3. Il Gruppo d’imposta costituito ai sensi del comma 1 del presente articolo è assimilato, ai fini del presente decreto-legge, ad un unico soggetto passivo, rappresentato dalla Capogruppo.
  4. La Capogruppo adempie, per conto del Gruppo Tributario, a tutti gli obblighi previsti dai Capi Quattordici, Sedici e Diciassette del presente Decreto Legge.
  5. La Capogruppo e ciascuna Controllata saranno responsabili in solido per l’imposta sulle società dovuta dal Gruppo d’Imposta per quei Periodi d’Imposta in cui sono membri del Gruppo d’Imposta.
  6. La responsabilità solidale ai sensi della clausola 6 del presente articolo per un periodo d’imposta può essere limitata a uno o più membri del gruppo d’imposta previa approvazione da parte dell’Autorità.
  7. La Capogruppo e ciascuna Società Controllata restano responsabili dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 45 del presente decreto-legge.
  8. Una Società Controllata può aderire ad un Gruppo Fiscale esistente previa presentazione di istanza all’Autorità da parte della Capogruppo e della relativa Società Controllata.
  9. Una Controllata lascerà il Tax Group nelle seguenti circostanze:

(a) A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di una istanza della Capogruppo e della relativa Controllata.

(b) Laddove la Controllata in questione non soddisfi più le condizioni per essere membro del Gruppo Fiscale come specificato nella Clausola 1 del presente Articolo.

  1. Un gruppo fiscale cessa di esistere in una delle seguenti circostanze:

(a) A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di una istanza della Capogruppo.

(b) Nel caso in cui la Capogruppo non soddisfi più le condizioni per costituire un Gruppo d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni del comma 12 del presente articolo.

  1. La Capogruppo di un Gruppo d’Imposta può richiedere all’Autorità di essere sostituita da un’altra Società Capogruppo senza interruzione del Gruppo d’Imposta, in una delle seguenti circostanze.

(a) La nuova Capogruppo soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo relative alla ex Capogruppo.

(b) La precedente Capogruppo cessa di esistere e la nuova Capogruppo o una Controllata è il suo successore legale universale.

  1. Fatte salve le clausole 11 e 12 del presente articolo, l’Autorità può, a sua discrezione, sciogliere un gruppo fiscale o cambiare la capogruppo di un gruppo fiscale sulla base delle informazioni a sua disposizione e notificare alla capogruppo tale azione intrapresa.

Articolo 41 – Data di costituzione e cessazione del Gruppo d’imposta

  1. Ai fini dell’articolo 40 del presente decreto-legge, si costituisce un Gruppo d’imposta, ovvero una nuova Società Controllata aderisce ad un Gruppo d’imposta esistente, dall’inizio del Periodo d’imposta indicato nell’istanza presentata all’Autorità, ovvero dall’inizio del qualsiasi altro periodo d’imposta stabilito dall’Autorità.
  2. Ai fini del paragrafo (a) della clausola 10 dell’articolo 40 e del paragrafo (a) della clausola 11 dell’articolo 40 del presente decreto-legge, il membro pertinente di un gruppo fiscale è considerato come uscente da quel gruppo fiscale dall’inizio del il Periodo d’imposta specificato nella domanda presentata all’Autorità, o dall’inizio di qualsiasi altro Periodo d’imposta determinato dall’Autorità.
  3. Ai fini del paragrafo (b) della clausola 10 dell’articolo 40 e del paragrafo (b) della clausola 11 dell’articolo 40 del presente decreto-legge, il membro pertinente di un gruppo fiscale è considerato come uscente da quel gruppo fiscale dall’inizio del il Periodo d’imposta in cui sono venute meno le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del presente decreto-legge.

Articolo 42 – Reddito imponibile di un Gruppo d’imposta

  1. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di un Gruppo d’Imposta, la Capogruppo consolida le risultanze economiche, patrimoniali e passive di ciascuna Controllata per il Periodo d’Imposta di riferimento, eliminando le operazioni tra la Capogruppo e ciascuna Società controllata che fa parte del Tax Group.
  2. Al Gruppo Tributario si applicano, secondo quanto richiesto dal contesto, le disposizioni in materia del presente decreto-legge.
  3. Le Perdite Fiscali Non Utilizzate di una Società Controllata che aderisce ad un Gruppo di Imposte (indicate nel presente Articolo come “Perdite Fiscali ante Raggruppamento”) diventeranno Perdite Fiscali riportate a nuovo del Gruppo di Imposte e potranno essere utilizzate per compensare il Reddito Imponibile del Gruppo di Imposte tale provento è attribuibile alla relativa Controllata.
  4. Nel caso in cui una nuova Controllata entri a far parte di un Gruppo Fiscale esistente, le Perdite Fiscali non utilizzate del Gruppo Fiscale esistente non possono essere utilizzate per compensare il Reddito Imponibile del Gruppo Fiscale nella misura in cui tale reddito è attribuibile alla nuova Controllata.
  5. L’applicazione degli articoli 3 e 4 del presente articolo è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 37 e 39 del presente decreto-legge.
  6. Nel caso in cui una Controllata esca da un Gruppo fiscale, le Perdite fiscali del Gruppo fiscale rimarranno nel Gruppo fiscale, ad eccezione di eventuali Perdite fiscali pre-Gruppo non utilizzate della Controllata interessata.
  7. Alla cessazione di un Gruppo di Imposte, le Perdite Fiscali non utilizzate del Gruppo di Imposte saranno ripartite come segue:

(a) Laddove la Capogruppo continui ad essere un soggetto passivo, tutte le Perdite Fiscali rimarranno alla Capogruppo.

(b) Nel caso in cui la Capogruppo cessi di essere un Soggetto Imponibile, le Perdite Fiscali del Gruppo Fiscale non potranno essere compensate con redditi imponibili futuri delle singole Controllate, ad eccezione di eventuali Perdite Fiscali pre-Gruppo non utilizzate di tali Controllate.

  1. La lettera b) dell’articolo 7 del presente articolo non si applica in caso di prosecuzione del Gruppo tributario di cui all’articolo 40, comma 12, del presente decreto-legge.
  2. La clausola 1 del presente articolo non si applica qualora un’attività o una passività sia stata trasferita tra membri del gruppo fiscale e il cedente o il cessionario lasci il gruppo fiscale entro (2) due anni dalla data del trasferimento, a meno che il reddito associato non sono state esentate dall’imposta sulle società o non sono state prese in considerazione ai sensi di altre disposizioni del presente decreto-legge.
  3. Qualsiasi reddito che non è stato preso in considerazione in relazione a un trasferimento descritto nella clausola 9 del presente articolo devono essere presi in considerazione alla data in cui il cedente o il cessionario lascia il Gruppo d’imposta, e comporterà un corrispondente adeguamento della base di costo ai fini dell’imposta sulle società dell’attività o della passività in questione.
  4. Il Gruppo Tributario deve redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili applicati nello Stato.

Capo Tredicesimo – Calcolo dell’imposta sulle società dovuta

Articolo 43 – Moneta

Ai fini del presente decreto-legge tutti gli importi devono essere quantificati in dirham degli Emirati Arabi Uniti. Qualsiasi importo quantificato in un’altra valuta deve essere convertito al tasso di cambio applicabile stabilito dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, fatte salve le condizioni che possono essere prescritte in una decisione emessa dall’Autorità.

Articolo 44 – Calcolo e liquidazione dell’imposta sulle società

L’imposta sulle società dovuta ai sensi del presente decreto-legge è liquidata nel seguente ordine:

  1. In primo luogo, utilizzando il credito di ritenuta disponibile del soggetto passivo, come determinato ai sensi dell’articolo 46 del presente decreto-legge.
  2. Nella misura in cui c’è un importo residuo dopo la clausola 1 di questo articolo, utilizzando l’imponibile Credito d’imposta estero disponibile della persona come determinato ai sensi dell’articolo 47 del presente decreto-legge.
  3. Nella misura in cui vi è un importo residuo dopo la clausola 2 del presente articolo, utilizzando eventuali crediti o altre forme di sgravio come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.
  4. Nella misura in cui vi è un importo residuo dopo la clausola 3 del presente articolo, tale importo dell’imposta sulle società dovuta deve essere liquidato in conformità con l’articolo 48 del presente decreto-legge.

Articolo 45 – Ritenuta d’acconto

  1. I seguenti redditi sono soggetti a ritenuta d’acconto all’aliquota dello 0% (zero percento) o qualsiasi altra aliquota specificata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro:

(a) Le categorie di reddito di origine statale percepite da una persona non residente come prescritto nella decisione emessa dal Consiglio dei Ministri ai sensi del presente articolo, nella misura in cui tale reddito non è attribuibile a una stabile organizzazione della persona non residente nello Stato.

(b) Qualsiasi altro reddito come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro.

  1. La Ritenuta d’acconto dovuta ai sensi del comma 1 del presente articolo è detratta dall’importo lordo del versamento e versata all’Autorità nelle forme, nei modi e nei termini prescritti dall’Autorità.

Articolo 46 – Credito di ritenuta d’acconto

  1. Se una persona diventa soggetto passivo in un periodo d’imposta, l’imposta sulle società dovuta ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto-legge può essere ridotta dell’importo del credito di ritenuta d’acconto per quel periodo d’imposta.
  2. Il credito di ritenuta d’acconto massimo ai sensi del presente decreto-legge è il minore tra:

(a) L’importo della ritenuta d’acconto detratta ai sensi del comma 2 dell’articolo 45 del presente decreto-legge.

(b) L’imposta sulle società dovuta ai sensi del presente decreto-legge.

  1. L’eventuale credito di ritenuta d’acconto eccedente per un periodo d’imposta a seguito dell’articolo 2 del presente articolo è rimborsato al soggetto passivo ai sensi dell’articolo 49 del presente decreto-legge.

Articolo 47 – Credito d’imposta estero

  1. L’imposta sulle società dovuta ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto-legge può essere ridotta dell’importo del credito d’imposta estero per il relativo periodo d’imposta.
  2. Il credito d’imposta estero ai sensi del presente decreto-legge non può superare l’importo dell’imposta sulle società dovuta sul relativo reddito.
  3. Qualsiasi credito d’imposta estero non utilizzato a seguito della clausola 2 di questo articolo non può essere riportato a nuovo o riportato.
  4. Un soggetto passivo conserva tutti i registri necessari ai fini della richiesta di un credito d’imposta estero.

Capo quattordicesimo – Pagamento e rimborso dell’imposta sulle società

Articolo 48 – Pagamento dell’imposta sulle società

Un tassabile La persona deve saldare l’imposta sulle società dovuta ai sensi del presente decreto-legge entro (9) nove mesi dalla fine del relativo periodo fiscale o entro altra data determinata dall’Autorità.

Articolo 49 – Rimborso dell’imposta sulle società

  1. Un soggetto passivo può presentare domanda all’Autorità per il rimborso dell’imposta sulle societàin conformità con le disposizioni della legge sulle procedure tributarie nelle seguenti circostanze:

(a) Il credito di ritenuta d’acconto a disposizione di un soggetto passivo supera l’imponibile Imposta societaria pagabile dalla persona.

(b) Se l’Autorità è altrimenti convinta che il soggetto passivo abbia pagato Imposta sulle società eccedente l’imposta sulle società dovuta dal soggetto passivo.

  1. L’Autorità invia al Soggetto passivo un avviso della decisione dell’Autorità in merito a un domanda ai sensi della clausola 1 del presente articolo in conformità con la legge sulle procedure fiscali.

Capo Quindicesimo – Norme antiabuso

Articolo 50 – Norma generale antiabuso

  1. Il presente articolo si applica a un’operazione o a un accordo se, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente concludere che:

(a) la conclusione o l’esecuzione della transazione o dell’accordo, o parte di esso, non è per un valido motivo commerciale o altro non fiscale che rifletta la realtà economica; E

(b) lo scopo principale o uno degli scopi principali dell’operazione o dell’accordo, o parte di esso, è ottenere un vantaggio fiscale sulle società che non sia coerente con l’intenzione o lo scopo del presente decreto-legge.

  1. Ai fini del presente articolo, un vantaggio fiscale sulle società include, ma non è limitato a quanto segue:

(a) Un rimborso o un rimborso maggiorato dell’imposta sulle società.

(b) Elusione o riduzione dell’imposta sulle società da pagare.

(c) Rinvio di un pagamento dell’imposta sulle società o anticipo di un rimborso dell’imposta sulle società.

(d) Elusione dell’obbligo di dedurre o contabilizzare l’imposta sulle società.

  1. Qualora le disposizioni del presente articolo si applichino a una transazione o a un accordo, l’Autorità può stabilire che uno o più specifici vantaggi dell’imposta sulle società ottenuti a seguito della transazione o dell’accordo debbano essere compensati o rettificati.
  2. Se viene effettuata una determinazione ai sensi della clausola 3 del presente articolo, l’Autorità deve emettere una valutazione che dà effetto alla determinazione, che può comprendere:

(a) consentire o vietare qualsiasi esenzione, deduzione o sgravio nel calcolo del reddito imponibile o dell’imposta sulle società pagabile, o parte di essi;

(b) l’assegnazione di tale esenzione, deduzione o sgravio, o parte di essi, a qualsiasi altra persona;

(c) ridefinire ai fini del presente decreto-legge la natura di qualsiasi pagamento o altro importo, o parte di esso; O

(d) prescindendo dall’effetto che altrimenti risulterebbe dall’applicazione di altre disposizioni del presente decreto-legge,e può apportare rettifiche compensative all’imposta sulle società dovuta da qualsiasi altra persona interessata dalla determinazione effettuata dall’Autorità.

  1. Al fine di determinare se il presente articolo si applica a un’operazione o a un accordo, occorre considerare quanto segue:

(a) Il modo in cui la transazione o l’accordo è stato stipulato o eseguito.

(b) La forma e la sostanza dell’operazione o dell’accordo.

(c) La tempistica della transazione o dell’accordo.

(d) Il risultato dell’operazione o dell’accordo in relazione all’applicazione del presente decreto-legge.

(e) Qualsiasi variazione nella posizione finanziaria del soggetto passivo che sia risultata, risulterà o si possa ragionevolmente prevedere che derivi dall’operazione o dall’accordo.

(f) Qualsiasi variazione nella posizione finanziaria di un’altra persona che è risultata, risulterà o si può ragionevolmente prevedere che derivi dalla transazione o dall’accordo.

(g) Se la transazione o l’accordo ha creato diritti o obblighi che normalmente non sarebbero stati creati tra le Persone che trattano tra loro a condizioni di mercato in relazione alla transazione o accordo in questione.

(h) Qualsiasi altra informazione e circostanza rilevante.

  1. In ogni procedimento relativo all’applicazione del presente articolo, l’Autorità deve dimostrare che la determinazione effettuata ai sensi della clausola 3 di questo articolo è giusta e ragionevole.

Capo sedicesimo – Trascrizione fiscale e cancellazione

Articolo 51 – Trascrizione fiscale

  1. Qualsiasi soggetto passivo deve registrarsi per l’imposta sulle società presso l’Autorità nella forma, nei modi e nei termini prescritti dall’Autorità e ottenere un numero di registrazione fiscale, salvo nei casi prescritti dal Ministro.
  2. Ai fini di un’esenzione dall’imposta sulle società ai sensi del presente decreto-legge o ai fini della clausola 6 dell’articolo 53 del presente decreto-legge, l’Autorità può richiedere alla persona interessata ai sensi dei paragrafi (e), (f), (g), (h) e (i) della clausola 1 dell’articolo 4 del presente decreto-legge, o la società di persone costituite in società, a seconda dei casi, per registrarsi ai fini dell’imposta sulle società e ottenere un numero di registrazione fiscale.
  3. L’Autorità, a sua discrezione e sulla base delle informazioni a sua disposizione, avrà la possibilità di registrare una persona ai fini dell’imposta sulle società a decorrere dalla data in cui la persona è diventata un soggetto passivo.

Articolo 52 – Cancellazione fiscale

  1. Una persona con un numero di partita IVA deve presentare una domanda di cancellazione fiscale presso l’Autorità in caso di cessazione della sua impresa o attività commerciale, sia per scioglimento, liquidazione o altro, nella forma e nei modi e nei tempi prescritti dall’Autorità .
  2. Un soggetto passivo non può essere cancellato a meno che non abbia pagato tutte le sanzioni fiscali e amministrative dovute e abbia presentato tutte le dichiarazioni dei redditi dovute ai sensi del presente decreto-legge, inclusa la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta fino alla data di cessazione inclusa.
  3. Se la domanda di cancellazione dalla registrazione fiscale viene approvata, l’Autorità cancellerà la persona ai fini dell’imposta sulle società con effetto dalla data di cessazione o da qualsiasi altra data che possa essere determinata dall’Autorità.
  4. Qualora una persona non soddisfi i requisiti per la cancellazione fiscale ai sensi del presente articolo, l’Autorità può, a sua discrezione e sulla base delle informazioni a sua disposizione, cancellare il soggetto passivo a decorrere dall’ultimo dei seguenti casi:

(a) l’ultimo giorno del Periodo d’imposta in cui è emerso all’Autorità che le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono state soddisfatte; O

(b) la data in cui il soggetto passivo cessa di esistere.

Capo Diciassettesimo – Dichiarazioni e chiarimenti

Articolo 53 – Dichiarazioni

  1. Fatto salvo l’articolo 51 del presente decreto-legge, un soggetto passivo deve presentare una dichiarazione dei redditi, a seconda dei casi, all’Autorità nella forma e nei modi prescritti dall’Autorità entro e non oltre (9) nove mesi dalla fine del relativo Periodo d’imposta , o entro altra data indicata dall’Autorità.
  2. La dichiarazione dei redditi deve includere almeno le seguenti informazioni, a seconda dei casi:

(a) Periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

(b) Il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del soggetto passivo.

(c) La data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

(d) La base contabile utilizzata nel bilancio.

(e) Il reddito imponibile per il periodo d’imposta.

(f) L’importo dello sgravio fiscale richiesto ai sensi della clausola 1 dell’articolo 37 del presente decreto-legge.

(g) L’importo della perdita fiscale trasferita ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto-legge.

(h) I crediti d’imposta disponibili vantati ai sensi degli articoli 46 e 47 del presente decreto-legge.

(i) L’imposta sulle società dovuta per il periodo fiscale.

  1. Il soggetto passivo fornisce all’Autorità tutte le informazioni, i documenti o le registrazioni ragionevolmente richiesti dall’Autorità ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.
  2. In deroga a quanto disposto dal presente articolo e da ogni altra disposizione rilevante del presente decreto-legge, il Ministro può prevedere la forma e le modalità con le quali la dichiarazione dei redditi e le altre informazioni devono essere presentate all’Autorità da parte di un soggetto passivo quando la comunicazione di informazioni può ostacolare la sicurezza nazionale o può essere contraria all’interesse pubblico.
  3. L’Autorità può chiedere al Soggetto di cui ai commi (e), (f), (g), (h) e (i) dell’articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge di presentare una dichiarazione.
  4. L’Autorità può, con avviso o mediante decisione emessa dall’Autorità, richiedere al partner autorizzato in una società di persone senza personalità giuridica che non ha avuto una domanda approvata ai sensi della clausola 8 dell’articolo 16 del presente decreto-legge per essere considerato un soggetto passivo per presentare una dichiarazione a nome di tutti i soci della società anonima.
  5. La Capogruppo deve presentare una dichiarazione dei redditi all’Autorità per conto del Gruppo fiscale.

Articolo 54 – Bilancio

  1. L’Autorità può, con avviso o con provvedimento emesso dall’Autorità, richiedere a un Soggetto d’imposta la presentazione del bilancio finalizzato alla determinazione del reddito imponibile di un periodo d’imposta nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti dall’Autorità.
  2. Il ministro può emettere una decisione che impone a categorie di soggetti passivi di redigere e mantenere bilanci certificati o certificati.
  3. Ai fini della clausola 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere a un partner in una società di persone senza personalità giuridica di fornire rendiconti finanziari che mostrino tutti i seguenti elementi:

(a) Le attività, le passività, le entrate e le spese totali della Società non incorporata.

(b) La quota distributiva del partner nei beni della Unincorporated Partnership, passivi, entrate e uscite.

Articolo 55 – Documentazione sui prezzi di trasferimento

  1. L’Autorità può, con avviso o con provvedimento emesso dall’Autorità, richiedere al Soggetto passivo di presentare unitamente alla Dichiarazione dei redditi un’informativa contenente le informazioni riguardanti le operazioni e le intese del Soggetto passivo con le sue Parti correlate e i Soggetti collegati nella forma prevista dall’art. Autorità.
  2. Se le operazioni del Soggetto Contribuente con le sue Parti Correlate ei Soggetti Collegati per un Periodo d’Imposta soddisfano le condizioni prescritte dal Ministro, il Soggetto Contribuente deve mantenere sia un fascicolo anagrafico che un fascicolo locale nella forma prescritta dall’Autorità.
  3. La documentazione di cui alla clausola 2 del presente articolo deve essere presentata all’Autorità entro (30) trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità o entro qualsiasi altra data successiva indicata dall’Autorità.
  4. Su richiesta dell’Autorità, un soggetto passivo fornisce all’Autorità tutte le informazioni a sostegno della natura di libera concorrenza delle transazioni o degli accordi del soggetto passivo con le sue parti correlate e soggetti collegati, entro (30) trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità, o da qualsiasi altra data successiva come indicato dall’Autorità.

Articolo 56 – Tenuta dei registri

  1. Nonostante le disposizioni della legge sulle procedure fiscali, un soggetto passivo deve conservare tutti i registri e i documenti per un periodo di (7) sette anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferiscono che:

(a) Supportare le informazioni da fornire in una dichiarazione dei redditi o in qualsiasi altro documento da depositare presso l’Autorità.

(b) Consentono di accertare prontamente il reddito imponibile del soggetto passivo Autorità.

  1. Nonostante le disposizioni della legge sulle procedure fiscali, una persona esente deve conservare tutti i registri che consentono all’autorità di accertare prontamente lo stato della persona esente per un periodo di (7) sette anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferiscono.

Articolo 57 – Periodo d’imposta

  1. Il periodo d’imposta di un soggetto passivo è l’esercizio finanziario o parte di esso per il quale si presenta una dichiarazione dei redditi è necessario depositare.
  2. Ai fini del presente decreto-legge, l’esercizio finanziario di un soggetto passivo è l’anno solare gregoriano, ovvero il (12) periodo di dodici mesi per il quale il soggetto passivo redige il bilancio.

Articolo 58 – Modifica del periodo d’imposta

Fermo restando l’articolo 57 del presente decreto-legge, il soggetto passivo può presentare all’Autorità richiesta di modifica della data di inizio e di fine del proprio Periodo d’imposta, ovvero utilizzare un diverso Periodo d’imposta, alle condizioni che saranno stabilite dall’Autorità.

Articolo 59 – Precisazioni

  1. Il Soggetto può presentare all’Autorità istanza di chiarimento in ordine all’applicazione del presente decreto-legge o alla conclusione di un accordo preventivo preventivo in relazione ad un’operazione o ad una convenzione proposta o stipulata dal Soggetto.
  2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata nelle forme e nei modi prescritti dall’Autorità.

Capo diciottesimo – Violazioni e sanzioni

Articolo 60 – Accertamento dell’imposta sulle società e sanzioni

  1. Una persona può essere soggetta a una valutazione dell’imposta sulle società in conformità con la legge sulle procedure fiscali e le decisioni emesse in attuazione delle sue disposizioni.
  2. Nonostante le disposizioni della legge sulle procedure tributarie e le decisioni emesse in attuazione delle sue disposizioni, l’Autorità può prescrivere le circostanze e le condizioni in base alle quali un accertamento dell’imposta sulle società può essere richiesto da un soggetto passivo o emesso dall’Autorità.
  3. La legge processuale tributaria richiamata in premessa e le decisioni emanate in attuazione delle sue disposizioni determinano le sanzioni e le sanzioni pecuniarie rilevanti ai fini dell’attuazione del presente decreto-legge.

Capo Diciannovesimo – Norme transitorie

Articolo 61 – Norme transitorie

  1. Il saldo iniziale di un soggetto passivo Il bilancio ai fini dell’imposta sulle società è il bilancio di chiusura redatto ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicati nello Stato l’ultimo giorno dell’esercizio finanziario che termina immediatamente prima dell’inizio del loro primo periodo d’imposta, fatte salve eventuali condizioni o rettifiche che possono essere prescritto dal Ministro.
  2. Lo stato patrimoniale di apertura di cui al comma 1 del presente articolo è redatto tenendo conto del principio di libera concorrenza ai sensi dell’articolo 34 del presente decreto-legge.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 70 del presente decreto-legge, le disposizioni dell’articolo 50 del presente decreto-legge si applicano alle operazioni o ai patti conclusi in data o successivamente al data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.
  4. Il Consiglio dei Ministri può, su proposta del Ministro, emanare con decisione altre misure transitorie relative all’attuazione del presente decreto-legge e all’applicazione delle sue disposizioni.

Capo XX – Disposizioni finali

Articolo 62 – Delega di potere

Il Ministro può delegare, in tutto o in parte, i poteri di cui al presente decreto-legge all’

Autorità, ove il Ministro lo ritenga opportuno.

Articolo 63 – Politiche e procedure amministrative

Gli indirizzi, le procedure e le istruzioni amministrative di carattere generale in ordine agli adempimenti imposti al Soggetto dal presente decreto-legge sono emanati dall’Autorità di concerto con il Ministero.

Articolo 64 – Collaborazione con l’Autorità

Tutte le autorità governative dello Stato devono cooperare pienamente con l’Autorità per svolgere quanto necessario per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge e fornire all’Autorità tutti i dati, le informazioni e la documentazione nei confronti di un soggetto passivo o di una persona esente come può essere richiesto dall’Autorità.

Articolo 65 – Partecipazione alle entrate

Le entrate dell’imposta sulle società e le sanzioni amministrative riscosse ai sensi del presente decreto-legge sono soggette a ripartizione tra il governo federale e i governi locali sulla base delle disposizioni di una legge federale emanata in materia.

Articolo 66 – Accordi internazionali

Nella misura in cui i termini di un accordo internazionale in vigore nello Stato sono in contrasto con le disposizioni del presente decreto-legge, prevalgono i termini dell’accordo internazionale.

Articolo 67 – Decisioni di esecuzione

  1. Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dal presente decreto-legge, il Ministro e l’Autorità emanano, nell’ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.
  2. Il Consiglio dei Ministri può, su proposta del Ministro, emanare decisioni attuative del presente decreto-legge.

Articolo 68 – Annullamento delle disposizioni contrastanti

Ogni testo o disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto-legge è abrogata.

Articolo 69 – Applicazione del presente decreto-legge ai periodi d’imposta

Il presente decreto-legge si applica ai periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 1° giugno 2023.

Articolo 70 – Pubblicazione ed applicazione del presente decreto-legge

Il presente decreto-legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore (15) quindici giorni dopo la data di pubblicazione.