- Il Common Reporting Standard (CRS)
- Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015
- Segnalazioni CRS anomale
Il Common Reporting Standard
Il Common Reporting Standard( CRS) (Vedi: Common Reporting Standard (CRS): Comunicazione tra i Paesi aderenti delle attività finanziarie detenute dai contribuenti) è uno standard informativo per lo “Scambio automatico di informazioni (AEOI)”(Vedi: Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))) sui conti finanziari a livello globale tra autorità fiscali, sviluppato dall’“Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)” nel 2014.
Il suo scopo è combattere l’evasione fiscale . L’idea si basa sugli accordi di attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (Vedi: Foreign Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.)) e la sua base giuridica è la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale) (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MCAA)).
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale , talvolta abbreviata in MCAA (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), (MAC (Mutual Administrative Convention), MAAC (Mutual Administrative Assistance Convention) o MAATM (Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), è una convenzione volta a facilitare la stipula di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni fiscali tra gli Stati aderenti.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale ha carattere multilaterale, diversamente da
- Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC) (vedi l’art. 26 del modello OCSE con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario);
- Accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali (Tax Information Exchange Agreements, TIEA)
che, seppure redatti secondo un modello standard, hanno carattere bilaterale (Vedi: Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario).
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.
L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.
Al 7 gennaio 2025, partecipano alla Convenzione 149 giurisdizioni (Giurisdizioni che hanno aderito alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale al 7 gennaio 2025), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea), tutti i BRICS (Brasile, Russia, India e Cina), tutti i paesi dell’OCSE (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Federazione Russa, San Marino, Santa Sede, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan), i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.
Gli standard internazionali sviluppati dall’OCSE per la Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale sono
- lo Scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request (EOIR))
e
- lo Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Automatic Exchange Of financial account Information (AEOI)) che comprende
- il Common Reporting Standard (CRS)
- il Crypto-Asset Reporting Framework – quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute
Vedi la sezione del sito OCSE – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))
Sulla pagina del sito web dell’OCSE dedicata alla “Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale” è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:
- allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR);
- all’Automatic Exchange of Information – AEOI;
- al BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS) – CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
Al 13 Marzo 2025 risultano 126 Stati aderenti alla “CRS MCAA” Vedi: “SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE“.
La sezione del sito OECD “Automatic Exchange of Information – Exchange relationships” mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).
Sulla base del Common Reporting Standard CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) 127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025).
Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
La sezione del sito OECD “Automatic Exchange of Information – Exchange relationships” mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).
Il Common Reporting Standard (CRS) obbliga gli istituti finanziari degli stati aderenti al CRS MCAA ad identificare i titolari non residenti dei conti finanziari ed a trasmettere annualmente informazioni dettagliate in merito alle autorità fiscali che poi, a loro volta, le trasmetteranno alle autorità fiscali dello stato di residenza del titolare.
Queste informazioni dettagliate includono:
- i dati anagrafici del titolare;
- il numero di identificazione fiscale;
- il saldo del conto al 31 dicembre;
- gli interessi maturati;
- i dividendi percepiti;
- le plusvalenze realizzate.
Lo scambio di informazioni è uno scambio su dati aggregati annuali e non il dettaglio di ogni singola transazione.
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015
Il Common Reporting Standard (CRS) è stato recepito in Italia con Legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)).
In attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, che modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015.
Nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.
Le scadenze per gli adempimenti a carico degli intermediari italiani (banche, altre società finanziarie, fiduciarie, alcuni trust, ecc.) sono quelle previste dall’art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 28 dicembre 2015, ai sensi del quale:
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- Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo
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L’Agenzia delle Entrate riceverà dalle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo i dati dei conti esteri dei residenti italiani riferiti all’anno precedente, dati dei conti esteri poi utilizzati ai fini delle attività di controllo.
La prima segnalazione è stata effettuata nel 2017.
Quindi, dal 2017 l’Agenzia delle Entrate riceve annualmente milioni di segnalazioni relative ai conti esteri detenuti da residenti fiscali italiani.
Allegato «D» elenco degli Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani
Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3, ovvero degli Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani, e rappresenta quindi un dato di interesse molto maggiore per i contribuenti residenti con attività finanziarie oltreconfine.
Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni è stato periodicamente aggiornato.
Ultimo aggiornamento dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/04/2025 (Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015 , recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE , in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari).
L’elenco aggiornato di cui all’allegato D del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, In vigore dal 06/05/2025 Modificato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/04/2025 ricomprende 117 Giurisdizioni.
Segnalazioni CRS anomale
Quando riceve segnalazioni CRS che ritiene anomale l’Agenzia delle Entrate italiana può seguire due strade:
- o inviare una Lettera di compliance
- o inviare un avviso di accertamento.
Lettera di compliance
La Lettera di compliance è disciplinata dall’art. 1, commi dal 634 al 637 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (Legge di Bilancio 2015), è una comunicazione informale che invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
La Lettera di compliance non ha il valore di atto impositivo e lascia al contribuente la facoltà di fornire chiarimenti o presentare una dichiarazione integrativa.
Ai sensi del comma 636 dell’art. 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 il 29 ottobre 2015 è stato emanato il “Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – Prot. 137937 del 2015 RU” (Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del
contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
Nella Lettera di compliance sono riportate le anomalie rinvenute dall’Agenzia delle Entrate riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a sua disposizione all’interno delle proprie banche dati.
La Lettera di compliance è, quindi, un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente a mettersi in regola mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 14 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali del 05/11/2024 n. 173.
Avviso di accertamento
L’”Avviso di accertamento”, al contrario della Lettera di compliance, è un atto formale che determina la pretesa impositiva e applica sanzioni mediante il quale l’Agenzia delle Entrate notifica la propria pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
L’”Avviso di accertamento” è un impugnabile davanti alle Corti di giustizia tributaria.
Principio del contraddittorio
A decorrere dal 18.1.2024, per effetto dell’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), introdotto dalla lettera e) del primo comma dell’art.1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente), è stato introdotto il “principio del contraddittorio”.
Ai sensi dell’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tutti gli atti emessi dal 30.4.2024, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che non derivano da una liquidazione automatica o immediata sono preceduti, devono essere obbligatoriamente preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 6-bis: “Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto (impositivo), assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto (impositivo) non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Ai sensi del quarto comma dell’art. 6-bis: “L’atto (impositivo) adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.”
Il terzo comma dell’art.1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto nell’articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, il comma 2-bis secondo il quale: “Lo schema di atto (impositivo), comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis , comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 l’art.1 del medesimo decreto si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
L’obbligo del contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo sussiste, salvo eccezioni tassative previste per gli atti automatizzati, anche per gli accertamenti basati su informazioni fiscali ricevute dall’Amministrazione tributaria sulla base del Common Reporting Standard (CRS).
Per gli accertamenti successivi al 30 aprile 2024, l’omissione del contraddittorio costituisce vizio dell’atto impugnabile con il ricorso tributario a condizione, secondo la cosiddetta “prova di resistenza” nell’ambito del contraddittorio preventivo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21271/2025 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 25 luglio 2025), che il contribuente dimostri che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.
La “prova di resistenza” in ambito tributario, secondo le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, è, quindi, l’onere a carico del contribuente di dimostrare concretamente che, se fosse stato coinvolto nel contraddittorio procedimentale (cioè prima dell’emissione dell’avviso di accertamento), avrebbe potuto presentare elementi difensivi (argomenti, documenti) idonei a influenzare l’esito dell’atto.
Termini di decadenza
Ai sensi del primo comma dell’art. 43 (Termine per l’accertamento ) del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 43 nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2-ter del D.L. n. 78/2009, i termini sono raddoppiati per attività detenute in Paesi in black list e non dichiarate nel quadro RW.
Onere della prova
L’art. 6 della Legge del 31/08/2022 n. 130 – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario ha modificato l’art. 7 (Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado) del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), aggiungendo il comma 5 bis:
“5-bis. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. ……..”
Quindi l’ente impositore deve motivare le sue pretese dando prova in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato.
A proposito delle presunzioni che possono essere indicate nell’atto impositivo per legittimare la pretesa, se non stabilite dalla legge, queste, come affermato dall’art. 2729 del codice civile, devono essere gravi, precise e concordanti.
Il funzionario dell’amministrazione deve, quindi, soppesare attentamente le prove che intende utilizzare che devono essere fondate e oggettive.
Il comma 5-bis dell’art. 7 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 impone, quindi, all’Agenzia delle Entrate di provare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Motivo per cui l’Agenzia delle Entrate non può limitarsi a formulare presunzioni semplici basate su informazioni ricevute sulla base del Common Reporting Standard (CRS).
Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate riceve da un’amministrazione estera la segnalazione di un saldo attivo su un conto estero detenuto da un residente in Italia, non può certamente presumere automaticamente che l’intera somma sia derivata da un reddito evaso nell’anno.
L’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che quegli importi sono flussi reddituali imponibili.
Un saldo attivo può derivare
- da risparmi accumulati in anni precedenti
- può essere frutto di redditi già tassati.
Il saldo attivo al 31 dicembre di un conto corrente estero rappresenta certamente una giacenza di capitale, ma non necessariamente un flusso reddituale dell’anno.
Se l’Agenzia delle Entrate afferma che il saldo attivo al 31 dicembre di un conto corrente estero deriva da redditi esteri non dichiarati dal contribuente deve provare che le suddette somme costituiscono redditi imponibili nell’anno oggetto di accertamento e non essere capitale preesistente.
Parimenti, per contestare efficacemente la pretesa del Fisco, il contribuente deve poter ricostruire la formazione storica della somma presente sul conto.
È opportuno sempre considerare i termini di decadenza di cui sopra: in base alla formazione storica della somma presente sul conto potrebbe verificarsi che questa si è parzialmente o totalmente formata in anni che ormai sono prescritti all’attività di accertamento.
Motivazione dell’atto
L’art. 7 della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, devono essere, a pena di annullabilità, motivati, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fondano.
L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate non deve essere, quindi, una semplice esposizione di informazioni ricevute sulla base del Common Reporting Standard (CRS), ma deve contenere un’adeguata motivazione che indichi chiaramente come si è giunti alla determinazione del reddito contestato.
Costituisce vizio di motivazione, che determina l’annullabilità dell’atto impositivo emesso, una semplice esposizione di informazioni ricevute sulla base del Common Reporting Standard (CRS) priva di un’analisi circostanziata e puntuale dei movimenti finanziari o di una sicura distinzione tra capitale e componente reddituale.
