Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese.
Il Regolamento trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introduce un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale investment-based e lending-based crowdfung.
In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:
- la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori);
- l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
- la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;
- la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.
Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguardano:
- la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti;
- l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
- il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
- l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclu-sione dei clienti retail;
- la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding;
- la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 ( Payment Service Directive 2 – Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento;
- l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
- l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime – ferma l’applicazione di una disciplina transitoria (su cui infra) – sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.
Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. divieto di goldplating (tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità)) e/o, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.
Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i servizi di crowdfunding possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding.
Ferme le specificità nazionali, nell’introdurre un’autorizzazione ad hoc per la prestazione di servizi di crowdfunding, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attività diverse da quelle coperte dal Regolamento.
In proposito va rilevato quanto segue:
- non è imposto un oggetto sociale esclusivo: i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire attività anche diverse da quelle di cui al Regolamento – con l’unico limite della conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
- l’autorizzazione per la prestazione dei servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento è compatibile con lo svolgimento di altre attività riservate; i soggetti già abilitati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD), 2013/36/UE (CRD), 2014/65/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.
Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .
Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.
Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).
Vedi la traduzione in italiano fatta da noi
La relazione copre tutti i 12 mandati dell’ESMA in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poiché il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding è entrato in vigore il 10 novembre 2021, l’ESMA ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorità competenti e alle parti interessate.
I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell’European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR), vale a dire:
- Gestione dei reclami;
- Conflitto d’interesse;
- Piano di continuità aziendale;
- Autorizzazione;
- Informazioni sul tasso di insolvenza;
- Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacità di sopportare perdite;
- Foglio di informazioni chiave sull’investimento;
- Cooperazione tra le autorità competenti;
- Segnalazione;
- Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;
- Cooperazione tra le autorità competenti; e
- Cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA
Il progetto di standard tecnici è stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.
Il 20 mag 2022 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation.
L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 – e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.
Il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.
L’introduzione di un regime di autorizzazione uniforme è funzionale, tra l’altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine è ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l’offerta di servizi di crowdfunding da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorità di riferimento di una notifica recante un set molto limitato di informazioni.
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 riserva ampio spazio alle regole di condotta applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding; l’insieme dei relativi adempimenti potrebbe avere un forte impatto sulla gestione, anche operativa, delle piattaforme.
Tali regole tengono conto soprattutto dei rapporti che i fornitori dei citati servizi impostano, nell’esercizio dell’attività, con i project owner e gli investitori, sofisticati o non sofisticati:
-
- Nei confronti dei titolari di progetto è previsto, innanzitutto, lo svolgimento di una serie di attività di due diligence preliminare, tra cui: (i) l’adeguata verifica, volta ad appurare l’assenza di precedenti penali rilevanti e/o l’assenza di legami con giurisdizioni ad alto rischio o non co-operative ai sensi della disciplina antiriciclaggio25; (ii) la valutazione del rischio di credito del project owner, volta a verificare la possibilità che lo stesso adempia alle proprie obbligazioni nell’ambito del progetto26.
- Nell’ambito del rapporto con gli investitori, invece, tra le principali previsioni che il Regola-mento detta con riferimento alla generalità dei servizi di crowdfunding inclusi nel perimetro di applicazione dello stesso – indifferentemente dal fatto che siano investment o lending based – figurano le seguenti:
- obblighi informativi e key investment information sheet (“KIIS”);
- valutazione di appropriatezza;
- diritto di ripensamento.
- Le tutele previste dal Regolamento sono differentemente modulate a seconda che l’investitore si qualifichi come sofisticato o non sofisticato e sono naturalmente rafforzate e più stringenti in tale ultimo caso.
- Gli adempimenti informativi introdotti dal Regolamento spaziano da obblighi di rendiconta-zione specifici (rispetto alle gestioni di portafogli di prestiti, ad esempio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento) alla necessità di pubblicare sul sito informative generali (in merito a conflitti di interessi, al trattamento dei reclami, nonché al metodo usato per calcolare punteggi di affida-bilità creditizia e per la determinazione del prezzo delle offerte, etc.). La ratio e la portata di tali adempimenti appaiono sostanzialmente in linea con i presidi di disclosure tipicamente previsti a tutela degli investitori anche in altre branche del settore finanziario.
- Sotto diverso profilo, i clienti devono essere espressamente informati da parte del gestore della piattaforma che i servizi di crowdfunding offerti ai sensi del Regolamento non sono coperti da sistemi di garanzia dei depositi istituiti in conformità con la Direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la piattaforma non rientrano nei sistemi di indennizzo degli investitori istituiti in conformità della Direttiva 97/9/CE.
- Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi di crowdfunding consistenti nell’intermedia-zione della concessione di prestiti, i fornitori di servizi di crowdfunding devono altresì pubblicare in modo ben visibile sul proprio sito web informazioni specifiche, ad esempio sul tasso di default (In particolare, i fornitori devono pubblicare: a) con cadenza annuale, i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma almeno nel corso dei 36 mesi precedenti; e b) un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando, se del caso: (i) il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti promossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi; (ii) una sintesi delle ipotesi usate per determinare i tassi di default previsti; e (iii) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia offerto un obiettivo di tasso di rendimento in relazione alla gestione individuale di portafogli di prestiti, il rendimento effettivo realizzato).
- Nell’ambito delle regole di condotta dei fornitori, il Regolamento prevede anche la predisposizione e la messa a disposizione di alcuni modelli di informativa standardizzati (i KIIS di cui agli art. 23 e 24 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020) per ciascun investimento. L’adempimento in questione, volto a favorire la comparabilità delle diverse offerte, appare in linea – oltre che con le scelte legislative già effettuate in altre aree dei mercati finanziari – anche con alcune previsioni nazionali in tema di investment-based crowdfunding.
- Quanto alle sovrapposizioni tra KIIS e le altre informative eventualmente contemplate da diversi corpus normativi, il Regolamento si limita a chiarire che la consegna del KIIS rende i fornitori adempienti al regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. Regolamento PRIIPS). Le offerte di crow-dfunding coperte da Regolamento, infine, sono esentate dalle previsioni di cui al Regolamento Prospetto (Considerando n. 67 e art. 48 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020).
- L’art. 21 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 richiede ai gestori di condurre una valutazione in merito all’appropriatezza dei servizi di crowdfunding offerti agli investitori non sofisticati.Sul piano procedurale, la verifica in questione deve essere effettuata prima di consentire ai po-tenziali investitori non sofisticati il pieno accesso alle piattaforme – anche prima dell’effettiva adesione ad un’offerta – e comprende lo svolgimento di:
- un c.d. «test di ingresso» (da ripetere poi ogni due anni dopo quello iniziale) volto a raccogliere informazioni circa esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e comprensione dei rischi legati all’investimento (in generale e sulla specifica piattaforma), incluse quelle riguardanti precedente operatività ed eventuali esperienze professionali specifiche in materia di crowdfunding; e
- una simulazione della capacità di sostenere le perdite – calcolata in misura pari al 10% del patrimonio netto – basata su dati relativi a reddito, attività e impegni finanziari (da ripetere con cadenza annuale (In ipotesi di mancata ricezione delle informazioni necessarie, nonché, in ogni caso, laddove risulti che i potenziali investitori non dispongono di un grado di conoscenze ed esperienze sufficiente, il fornitore di servizi dicrowdfunding sarà tenuto ad inviare un’apposita segnalazione di rischio, indicando chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. I potenziali investitori non sofisticati dovranno riconoscere espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione prima di proseguire le proprie attività sulla piattaforma) ).
- Ulteriori adempimenti a tutela degli investitori non sofisticati sono inoltre previsti ogni volta che questi ultimi accettino un’offerta che comporterebbe un investimento per un ammontare superiore al più elevato tra 1000 Euro o il 5% del relativo patrimonio netto (Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il fornitore di servizi di crowdfunding, in tal caso, provvede a che gli investitori: a) ricevano un’avvertenza sui rischi; b) forniscano un consenso esplicito al fornitore di servizi di crowdfunding; e c) dimostrino al fornitore di servizi di crowdfunding che comprendono l’investimento e i relativi rischi).I predetti adempimenti sono preordinati a fornire warning di rischio agli investitori, al fine di assicurare l’adeguata comprensione delle caratteristiche e dei rischi dei servizi di crowdfunding, nonché ad evitare, anche nel continuo, fenomeni di c.d. overexposure, ma non precludono, di per sé, ad un investitore di accedere alle offerte di una piattaforma.
- Per quanto riguarda la disciplina in materia di diritto di ripensamento, l’art. 22 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 riconosce agli investitori non sofisticati un breve periodo di riflessione (4 gg. di calendario) entro cui ritirare la propria offerta, senza motivazioni o penali. I fornitori devono informare la clientela in modo chiaro di tale prerogativa (Ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (art. 22) il potenziale investitore non sofisticato viene informato (i) subito prima che possa formulare la sua offerta dell’esistenza e della durata del periodo di riflessione, nonché delle modalità di revoca dell’offerta; (ii) subito dopo aver ricevuto l’offerta, dell’inizio del periodo di riflessione) ed evitare di prelevare somme prima della scadenza del termine in questione.
- Infine, osserviamo che, tra le regole di condotta, un rilievo particolare viene assegnato alla prevenzione e/o gestione dei conflitti di interessi, con regole che vietano o limitano l’accesso alla piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma.In tale prospettiva, il Regolamento prevede i seguenti presidi:
- lato project owner, i gestori di piattaforme non possono pubblicare offerte relative a: a) soci del gestore della piattaforma che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto nella medesima; b) i loro dirigenti o dipendenti; e c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo;
- lato investitore, i gestori di piattaforme non possano aderire direttamente ad offerte pubblicate sulla propria piattaforma. È tuttavia possibile, per i gestori di portali, accettare l’ade-sione alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma da parte di soggetti che hanno stretti legami con la piattaforma medesima (ivi inclusi soci aventi partecipazioni significative nella piattaforma, dirigenti o dipendenti (Le categorie corrispondono a quelle in relazione a cui il Regolamento esclude che possa assumersi la qualifica di project owner, ovvero: a) partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto; b) loro dirigenti o dipendenti; c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’art. 4, par. 1, punto 35), lettera b), della MiFID II)). Tuttavia, in tal caso, la piattaforma deve rispettare specifici obblighi di disclosure nei confronti degli investitori e dotarsi di presidi volti a evitare trattamenti preferenziali o accessi privilegiati alle informazioni sulle offerte.
In Bulgaria con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR)”)
Il Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento (ECSP)”, mira a stabilire requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo per quanto riguarda l’organizzazione, la licenza e la vigilanza sui finanziamenti dei fornitori di servizi collettivi , i requisiti per il funzionamento delle piattaforme di cofinanziamento, nonché i requisiti relativi alla trasparenza e alla pubblicità in relazione alla fornitura di servizi di cofinanziamento nell’UE. Il principio è proteggere l’investitore e preservare l’integrità dei mercati finanziari. In senso lato, il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 si inserisce nella disciplina volta ad eliminare le pratiche sleali o illegali nel campo del crowdfunding.
La disciplina e la vigilanza sono svolte dalla
Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)) (vedi§ 2. All’art. 8 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”) .
- all’art. 2, commi 2 e 3,
- art. 12, commi 5 – 10,
- art. 13,
- art. 16, comma 2,
- art. 17,
- art. 23, commi 5 e 14,
- art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8,
- art. 30,
- art. 31, commi 1 – 7,
- art. 32, commi 1 – 3,
- art. 33,
- 37
- 38
Il Vice Presidente è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento (UE) 2020/1503 ed esercita i poteri non attribuiti nella competenza esclusiva della commissione in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.
All’art. 89, par. 1 il numero “3 000 000” è sostituito da “8 000 000”.
All’art. 89c la sigla “ESMA” è sostituita da “European Securities and Markets Authority (ESMA)”.
All’art. 89h, par. 2 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
” PARTE QUARTA
RACCOLTA DI FONDI
Capitolo tredici
RACCOLTA DI FONDI
Art. 164. Termini di questo capitolo:
1. “prestatore di servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “e” del
Regolamento (UE) 2020/1503;
9. “piattaforma di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “d” del
Regolamento (UE) 2020/1503;
10. “proposta di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “f” del
Regolamento (UE) 2020/1503;
11. “titoli trasferibili” è un concetto ai sensi del § 1, punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sui mercati degli strumenti finanziari;
12. “progetto di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “l” del
Regolamento (UE) 2020/1503;
15. “servizi di finanziamento collettivo” è una nozione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del
Regolamento (UE) 2020/1503.
Art. 165. Il presente capo non si applica:
2. per le azioni di soci nel capitale di società a responsabilità limitata;
3. per le azioni il cui trasferimento è soggetto a restrizioni o condizioni.
Art. 166.
(1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del
Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del
Regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.
(3) La Commissione rilascia una
licenza per la prestazione di servizi di finanziamento collettivo a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata con sede legale e indirizzo di direzione nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che soddisfa i requisiti del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 e relativi atti di esecuzione .
(4) Entro 7 giorni dal rilascio della licenza di cui al par. 3 la società dichiara che la prestazione di servizi di crowdfunding è iscritta nel proprio oggetto di attività nel registro delle imprese.
(5) L’agenzia di registrazione iscrive nel registro di commercio il diritto di prestare servizi di crowdfunding nel campo di attività della società, previa presentazione della licenza rilasciata dalla commissione.
Art. 167.
(1) I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti in ogni momento a soddisfare i loro requisiti organizzativi e operativi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e dei relativi atti di esecuzione.
(2) I membri degli organi di direzione e controllo, nonché il procuratore di un prestatore di servizi di finanziamento collettivo, devono sempre soddisfare i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(3) I membri dell’organo di gestione e controllo di un fornitore di servizi di crowdfunding, nonché il procuratore, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro iscrizione nel registro delle imprese e le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche – membri della direzione o organo di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding, sono soggetti all’approvazione della commissione prima della loro nomina a rappresentanti delle persone giuridiche – membri dell’organo di gestione o di controllo del fornitore di servizi di crowdfunding.
(4) Per il rilascio dell’approvazione di cui al par. 3 il fornitore del servizio di crowdfunding presenta istanza alla commissione con allegati dati e documenti ex art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 e suoi atti attuativi.
(5) Quando i dati e i documenti presentati sono incompleti o sono necessarie ulteriori informazioni o prove dell’esattezza dei dati, il vicepresidente invia un messaggio al fornitore di servizi di crowdfunding e fissa un termine per rimuovere le carenze e incongruenze individuate o per la presentazione ulteriori informazioni e documenti, che non possono essere inferiori a un mese.
(6) Quando l’annuncio di cui al par. 5 non è accettato all’indirizzo indicato dal richiedente la corrispondenza, il termine per la presentazione dei dati, dei documenti e delle ulteriori informazioni di cui al par. 5 decorre dall’annuncio del bando sul sito della commissione. L’informativa è certificata da un protocollo redatto da funzionari nominati con provvedimento del Vice Presidente.
(7) La commissione, su proposta del vicepresidente, si pronuncia entro un mese dalla presentazione della domanda, e quando sono state richieste ulteriori informazioni e documenti – entro un mese dal loro ricevimento, rispettivamente dalla scadenza del termine ai sensi del par. 5.
(8) La Commissione può rifiutarsi di rilasciare un’approvazione ai sensi del par. 3, se qualcuno dei soggetti non possiede i requisiti di cui all’art. 12, comma 2, lettera “l” e comma 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 o se per la sua attività o per la sua influenza sul processo decisionale possa nuocere alla sicurezza del prestatore di servizi di investimento collettivo o alle sue operazioni.
(9) I commi 3 – 8 non si applicano ai membri di un organo di direzione e di controllo, nonché a un procuratore di un fornitore di servizi di crowdfunding, che ricoprono una carica di membro di un organo di direzione o di controllo o un procuratore, per i quali hanno ricevuto l’approvazione dalla commissione o dalla Banca nazionale bulgara ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.
Art. 168.
(1) Il soggetto che detiene il 20 per cento o più del capitale sociale o dei diritti di voto in un fornitore di servizi di crowdfunding deve in ogni momento possedere i requisiti di cui all’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Le persone che hanno deciso di acquisire una partecipazione del 20 per cento o più in un fornitore di servizi di crowdfunding devono notificare la commissione per iscritto prima dell’acquisizione e fornire i documenti ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera “a” del Regolamento (UE) 2020/1503.
Art. 169.
Il Vice Presidente ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 determina la frequenza e l’approfondimento della valutazione del rispetto da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding degli obblighi previsti dal medesimo regolamento, ea tal fine può svolgere o autorizzare funzionari della commissione a effettuare controlli in loco.
Art. 170.
(1) Il documento informativo di base per l’investimento di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2020/1503 è redatto in bulgaro.
(2) Quando un fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizza una proposta di crowdfunding tramite messaggi di marketing nella Repubblica di Bulgaria, il documento informativo principale per l’investimento è reso disponibile in bulgaro.
Art. 171.
(1) I membri dell’organo di gestione e dell’organo di controllo dell’ideatore del progetto di finanziamento collettivo e del suo procuratore rispondono in solido dei danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti contenuti nel documento informativo principale sull’investimento o la sua traduzione, nonché in assenza di informazioni chiave necessarie agli investitori al momento di decidere se finanziare il progetto di crowdfunding. Le persone di cui all’art. 18 del T.U., rispondono in solido con i soggetti di cui al primo periodo per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel bilancio dell’ideatore del progetto. Laddove le informazioni del bilancio sottoposto a revisione siano incluse nel documento informativo principale per l’investimento, il revisore legale è responsabile dei danni causati dal bilancio da lui sottoposto a revisione.
(2) Nel documento informativo di base per la partecipazione, i nomi e la posizione, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione delle persone di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel documento informativo principale sugli investimenti sono veritiere e complete.
Art. 172.
(1) I componenti dell’organo di amministrazione e controllo del fornitore di servizi di crowdfunding che provvede alla gestione individuale di un portafoglio crediti e il suo procuratore, responsabile delle informazioni contenute nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma, sono congiuntamente e solidalmente responsabile per i danni causati da dati falsi, fuorvianti o incompleti nel documento informativo principale sull’investimento a livello di piattaforma o la sua traduzione.
(2) Nel documento informativo di base per l’investimento a livello di piattaforma, i nomi e la carica, rispettivamente il nome, la sede e l’indirizzo della direzione dei soggetti di cui al par. 1, i quali dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel principale documento informativo sugli investimenti a livello di piattaforma sono veritiere e complete.
Art. 173.
I messaggi di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sono in bulgaro.
Art. 174.
(1) La Commissione può esercitare i poteri di cui all’art. 30, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 in ottemperanza all’art. 30, comma 3, del medesimo regolamento, per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o dei loro atti attuativi.
(2) Una persona fisica o giuridica che fornisce informazioni alla commissione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e/o degli atti di attuazione degli stessi, non viola le restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte in virtù di un contratto o di qualsiasi disposizione statutaria, regolamentare o amministrativa, e tale persona non avrà alcuna responsabilità di alcun tipo in relazione a tale notifica.
Art. 175.
(1) Nell’esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2020/1503, al presente capo e/o agli atti sulla loro attuazione, nonché ai fini del medesimo regolamento, la commissione collabora con l’ESMA e con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con le autorità competenti preposte alla vigilanza su un’attività svolta da un fornitore di servizi di crowdfunding, diversa dalle attività oggetto della licenza di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.
(2) Quando si effettua la vigilanza per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6, 20 e 24 del Regolamento (UE) 2020/1503, la commissione, rispettivamente vicepresidente, scambia informazioni e collabora con la Banca nazionale bulgara. Ai fini del primo periodo, la commissione, rispettivamente il vicepresidente, può richiedere un parere motivato alla Banca nazionale bulgara, che deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 176.
Nei casi di cui all’art. 37, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1503, la Commissione adotta gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 175 e/o art. 212a 2 per la tutela degli investitori e notifica alla Commissione Europea e all’ESMA.
Art. 177.
(1) I fornitori di servizi di crowdfunding devono creare e attuare procedure interne appropriate affinché i loro dipendenti possano presentare segnalazioni di violazioni attraverso un canale di comunicazione speciale, indipendente e indipendente per ricevere segnalazioni di violazioni o la presenza di ragionevoli sospetti di violazione commessa o imminente di Regolamento (UE) 2020/1503, presente capo e/o atti di attuazione degli stessi.
(2) Hanno diritto alla tutela contro la sanzione disciplinare di cui all’art. 187, cpv. 2 del Codice del lavoro.
(3) Con il regolamento della commissione di cui all’art. 13, par. 1, comma 1, della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria definisce le modalità di trattamento delle segnalazioni di violazioni, che comprendono:
1. i requisiti del canale di comunicazione per la ricezione dei messaggi di violazione;
2. la possibilità di segnalazione anonima delle violazioni;
3. l’ordinanza di esame delle segnalazioni di violazioni;
4. il tipo, il contenuto e le scadenze per il riscontro sugli esiti della notifica di violazione, che il soggetto che ha presentato una notifica può aspettarsi dopo la notifica;
5. il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazioni, inclusa la descrizione delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati delle persone che segnalano la violazione e delle persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni.
Art. 178.
I fornitori di servizi di crowdfunding, compresi gli enti creditizi che hanno ricevuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per fornire servizi di crowdfunding, rispettano i requisiti del regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
Art. 179.
La Commissione può determinare, mediante regolamento, requisiti aggiuntivi in relazione all’attuazione del presente capo.”
§ 10. All’art. 212, par. 1 nel testo prima del punto 1, le parole “salvo il regolamento (UE) 2017/1129, capo sei e gli atti sulla loro attuazione” e il comma successivo sono soppresse, e dopo le parole “gli atti sulla sua attuazione ” è aggiunto “e/o gli atti applicabili dell’Unione Europea, ad eccezione del Capo Sei e del Capo Tredici della presente legge, del Regolamento (UE) 2017/1129, del Regolamento (UE) 2020/1503 e dei loro atti attuativi”.
§ 11. Viene creato l’art. 212a 2 :
“Arte. 212a 2 . (1) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può:
1. sospendere una proposta di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso in cui vi siano motivi per sospettare una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
2. vietare o sospendere comunicazioni di marketing o imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding o a terzi incaricati di svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere o sospendere le comunicazioni di marketing per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso quando sussistono ragioni per ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
3. vietare una proposta di crowdfunding quando rileva una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, o quando vi sono motivi per dubitare che verrà violata;
4. sospendere o obbligare il pertinente fornitore di servizi di crowdfunding a sospendere l’erogazione dei servizi di crowdfunding per non più di 10 giorni lavorativi consecutivi per ogni singolo caso qualora vi sia motivo di ritenere che vi sia una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
5. vietare l’erogazione di servizi di crowdfunding qualora accerti la violazione del Regolamento (UE) 2020/1503;
6. pubblicizzare il fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding non adempie ai propri obblighi;
7. divulgare o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o alla terza parte designata per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di divulgare tutte le informazioni sostanziali che possono avere un impatto sulla fornitura del servizio di crowdfunding, per garantire la protezione degli investitori o il buon funzionamento del mercato;
8. sospendere o richiedere al fornitore di servizi di crowdfunding o al terzo designato per svolgere funzioni connesse alla fornitura di servizi di crowdfunding di sospendere la fornitura di servizi di crowdfunding quando ritiene che la situazione del fornitore di servizi di crowdfunding sia tale che la fornitura di servizi di crowdfunding il servizio di crowdfunding danneggerebbe gli interessi degli investitori;
9. ha disposto il trasferimento dei contratti in essere ad altro fornitore di servizi di crowdfunding, nel caso di revoca della licenza del fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’art. 17, comma 1, primo comma, lettera “c” del Regolamento (UE) 2020/1503 previo accordo tra i clienti e il fornitore del servizio di crowdfunding ospitante;
10. vietare a un membro dell’organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, oa qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di svolgere funzioni di gestione presso fornitori di servizi di crowdfunding.
(2) Quando constata che una persona ha commesso una violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, nonché quando l’attività di controllo della commissione è ostacolata, la commissione può obbligare la persona ad adottare misure specifiche, necessarie per prevenire e/o eliminare la violazione, le conseguenze dannose della stessa o il pericolo per gli interessi degli investitori, entro un termine da essa determinato.”
(3) Quando rileva che un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo, svolge la propria attività in violazione del Regolamento (UE) 2020/1503, capo tredici e/o degli atti sulla loro attuazione, la commissione può applicare le misure ai sensi del par. 1 e 2. La Commissione notifica alla Banca nazionale bulgara l’applicazione di una misura nei confronti di un ente creditizio – fornitore di servizi di finanziamento collettivo.
(4) La Commissione può proporre alla Banca nazionale bulgara di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio a svolgere attività di fornitore di servizi di finanziamento collettivo, quando la persona interessata viola sistematicamente le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, capitolo tredici e/o gli atti relativi alla loro domanda. La Banca nazionale bulgara notifica alla commissione la sua decisione entro un mese dal ricevimento della proposta della commissione.”
§ 12. All’art. 212b è creato par. 3:
“(3) Nell’applicare i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 212a 2 la commissione tiene conto di tutte le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 13. All’art. 213, par. 4, primo periodo, le parole “art. 212a, par. 2, comma 2 e art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 2, comma 2, art. 212a 1 e art. 212a 2 ” e nel secondo periodo le parole “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1 e art. 212a 1 ” sono sostituiti da “ex art. 212a, par. 1, punto 1 e par. 2, comma 1, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
§ 14. All’art. 221 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1:
a) al punto 2 dopo le parole “art. 157a, par. 7” è inserita una virgola e “art. 166, par. 4 e artt. 168, cpv. 1 e 2′;
b) al punto 3 dopo le parole “art. 149, cpv. 5” è inserita una virgola e “art. 167, par. 2 e 3′;
c) al punto 6 dopo le parole “art. 7, commi 1 – 11” è aggiunto “e 12 bis”, dopo le parole “art. 14, commi 1 e 2” è inserita una virgola e “art. 14 bis, commi 1 – 4”, e le parole “art. 23, commi 1, 2, 3 e 5” sono sostituiti da “Art. 23, commi 1, 2, 3, 3 bis e 5”;
d) viene creato il punto 7:
“7. articolo 3, 4 e 5, art. 6, commi 1 – 6, art. 7, commi 1 – 4, art. 8, commi 1 – 6, art. 9, commi 1 e 2, art. 10, art. 11, art. 12, comma 1, art. 13, comma 2, art. 15, comma 3, art. 16, comma 1, art. 18, commi 1 e 4, art. 19, commi 1 – 6, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1 – 7, art. 22, art. 23, commi 2 – 13, art. 24, 25, 26 e dell’art. 27, commi 1 – 3, del Regolamento (UE) 2020/1503, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 500.000.”
2. Al par. 2 viene creato l’elemento 7:
“7. per le violazioni di cui al par. 1, voce 7 – da BGN 2.000 a BGN 1.000.000.”
3. Al par. 6 le parole “Art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 212a 1 ” è sostituito da “art. 212a, par. 1, punto 2 e par. 2, commi 2 e 3, art. 212a 1 e art. 212a 2 “.
4. Vengono creati nuovi paragrafi. 10 e 11:
“(10) Per le violazioni di cui al par. 1, punto 7, alle persone giuridiche è imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 10.000 e BGN 500.000 o fino al 2,5 per cento del fatturato annuo totale in conformità con l’ultimo rapporto finanziario annuale preparato accettato dall’organo di governo, o fino a l’importo del beneficio derivato dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato e, in caso di violazione ripetuta, da BGN 20.000 a BGN 1.000.000 o fino al 5% del fatturato annuo totale secondo con l’ultima relazione finanziaria annuale predisposta, accettata dall’organo amministrativo, o fino al doppio dell’importo del beneficio derivante dalla violazione, quando l’importo di tale beneficio può essere determinato.
(11) Per le violazioni di cui al par. 1, comma 7 degli istituti di credito – prestatori di servizi di finanziamento collettivo, il vicepresidente irroga le corrispondenti sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge.”
5. Il precedente par. 10 diventa par. 12.
6. Il precedente comma. 11 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 9” sono sostituiti da “par. 9-11”.
§ 15. All’art. 222a sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Al par. 1 le parole “Art. 221 e artt. 221a” sono sostituiti da “Art. 221, par. 1, punti 1 – 6, par. 2, punti 1 – 6, par. 4, 6, 8 e 9 e dell’art. 221a”.
2. Viene creato un nuovo paragrafo. 2:
“(2) Nel determinare il tipo e l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 221, par. 1, punto 7, par. 2, punto 7, par. 10 e 11, il vicepresidente comunica le circostanze di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 16. All’art. 223, par. 3 le parole “misure amministrative coercitive” sono sostituite da “misure amministrative coercitive applicate o sanzioni amministrative irrogate”.
§ 17. Nel capitolo ventuno, l’art. 224:
“Arte. 224. (1) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, pubblica sul sito internet della Commissione ogni provvedimento amministrativo coercitivo applicato e ogni decreto penale emanato per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, Capo Tredicesimo, nonché gli atti attuativi secondo l’ordinanza e nel rispetto dell’art. 42 del Regolamento (UE) 2020/1503 e dell’art. 223, par. 2 e 4.
(2) La Commissione, rispettivamente il Vice Presidente, delibera ai sensi dell’art. 223, par. 2, comma 3, quando le misure di cui all’art. 223, par. 2, comma 1 o 2, non sono sufficienti a garantire che la pubblicazione sia proporzionata rispetto ai provvedimenti amministrativi coercitivi applicati o alle sanzioni amministrative irrogate, di natura minore”.
§ 18. Nel § 1d, par. 2 delle disposizioni aggiuntive, viene creato il punto 3:
“3. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 di 20 ottobre 2020).’
§ 19. Nel § 16 delle disposizioni transitorie e finali par. 2 è abrogato.
Disposizioni finali
§ 20. Nella legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria (promulgata, SG n. 8 del 2003; modificata, nn. 31, 67 e 112 del 2003, n. 85 del 2004, n. 39, 103 e 105 del 2005, nn. 30, 56, 59 e 84 del 2006, n. 52, 97 e 109 del 2007, n. 67 del 2008, n. 24 e 42 del 2009, n. 43 e 97 del 2010, n. 77 del 2011, n. 21, 38, 60, 102 e 103 del 2012, n. 15 e 109 del 2013, n. 34, 62 e 102 del 2015, n. 42 e 76 del 2016, sentenza n. 57 del 2017; modificato, nn. 62, 92, 95 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 24, 27, 77 e 101 del 2018, nn. 12, 17, 42, 83, 94 e 102 del 2019, n. 26 e 64 del 2020. , n. 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 1, par. 2, punto 1 dopo le parole “i consulenti autorizzati” sono aggiunte “e i fornitori di servizi di crowdfunding”, il sindacato “e” dopo le parole “di seguito denominato “Regolamento (UE) 2015/760” sono sostituite da una virgola , e infine “e viene aggiunto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB , L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”.
2. All’art. 12, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. è l’autorità competente per l’attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding ed è anche l’unico punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.’
3. All’art. 13, par. 1:
a) al punto 36, le parole “salvo i casi di cui all’art. 1, par. 2, punto 6 della legge sugli istituti di credito, che sono concessi sotto l’espressa competenza della Banca nazionale bulgara” sono sostituiti da “nei casi previsti dalla legge sulle società di investimento speciali e le società di cartolarizzazione”;
b) viene creato l’elemento 40:
“40. su proposta del vicepresidente di dipartimento, esercita i poteri di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e applica misure amministrative coercitive per le violazioni del Regolamento (UE) 2020/1503.”
4. All’art. 15, par. 1:
a) al punto 1, le parole “31 – 34, 36 – 39” sono sostituite da “31 – 34, 36 – 40”;
b) ai punti 6 e 7, dopo l’aggiunta delle parole “partecipazione collettiva” e “Legge sulle società di investimento speciali e sulle società di cartolarizzazione”, ai punti 6 e 7, è aggiunto il comma, e le parole “e Regolamento (UE) 2019/2088” sono sostituite da “Regolamento (UE) 2019/2088 e Regolamento (UE) 2020/1503”;
c) al punto 16, dopo l’aggiunta delle parole “Regolamento (UE) 2019/2033” e “Regolamento (CE) 2020/1503” è inserita una virgola;
d) al punto 17:
aa) alla lettera “a”, le parole “comma 8” sono sostituite da “item 8”;
bb) alla lettera “b”, le parole “comma 9” sono sostituite da “art 9”;
e) il punto 18 è così modificato:
“18. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365:
a) per le controparti finanziarie di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento (UE) 2015/2365, che sono soggetti di cui all’art. 1, par. 2, punto 1;
b) per le controparti non finanziarie di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365;’
f) viene creato il punto 22:
“22. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 2 e par. 5 e 6 della Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
5. All’art. 16, comma 1:
a) al punto 15 è inserita una virgola dopo le parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
b) ai punti 18 e 19, dopo l’aggiunta delle parole “Codice delle assicurazioni” e “Legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
c) viene creato il punto 27:
“27. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 1, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
6. All’art. 17, par. 1:
a) al punto 11, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “della legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
b) al punto 12 è inserita una virgola dopo le parole “Codice della previdenza sociale” e “Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”;
c) al punto 13, dopo l’aggiunta delle parole “assicurazione sociale” e “nella legge sulle società di investimento speciale e sulle società di cartolarizzazione” è inserita una virgola;
d) viene creato il punto 21:
“21. esercita i poteri di un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402 nei casi di cui all’art. 3, par. 4, comma 3, della Legge sulle società aventi destinazione specifica e sulle società di cartolarizzazione”.
7. All’art. 17a, par. 8 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
8. All’art. 18, par. 1, punti 1 e 6 e par. 3 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunto “Regolamento (UE) 2020/1503”.
9. All’art. 19, par. 2, punto 1 dopo le parole “Regolamento (UE) 2019/2033” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”.
10. All’art. 25:
a) al par. Viene creato 1 elemento 13:
“13. davanti al Ministro delle finanze, in merito alle operazioni concluse con titoli di Stato.”;
b) viene creato il paragrafo. 12:
“(12) Le informazioni rappresentative di segreto professionale, fornite dalla commissione ai sensi del par. 4 e 6, possono essere comunicati alle autorità ai sensi del par. 1, comma 1, dello Stato membro interessato o del Paese terzo solo previo espresso consenso scritto della commissione.”
11. All’art. 30, par. Viene creato 1 elemento 24:
“24. fornitori di servizi di crowdfunding.’
12. In appendice all’art. 27, par. 1:
a) nella sezione I, punto I:
aa) nel testo prima della tabella del punto I, dopo le parole “Regolamento (UE) 909/2014” è inserita una virgola ed è aggiunta “Regolamento (CE) 2020/1503”;
bb) nella tabella vengono create le righe 9-11:
“
9 .
|
per una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding
|
7.200 BGN
|
10.
|
revocare una licenza per operare come fornitore di servizi di crowdfunding su richiesta del fornitore
|
3.900 BGN
|
11.
|
per il successivo rilascio del nulla osta ad un soggetto ex art. 167, par. 3 del codice di procedura civile
|
500 LV.
|
“
(b) nella sezione II:
aa) al punto I viene creata la riga 43:
“
43.
|
da un fornitore di servizi di crowdfunding
|
3.500 BGN
|
“
bb) al punto III sono create le frasi due e tre: “Un organismo di investimento collettivo, organizzato come un fondo contrattuale, costituito da comparti, non è debitore di compenso di cui al punto I, riga 14. Fornitori di servizi di finanziamento collettivo che hanno ricevuto una licenza ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari, della legge sugli istituti di credito e della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento, pagano una commissione per la supervisione finanziaria generale per intero alla voce I, riga 43.”;
(c) nella tabella della Sezione III, le parole “EUR 3.000.000” sono sostituite da “EUR 8.000.000”.
13. In tutta la legge, le parole “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 21. Nella Legge sui mercati degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 15 del 2018; modificata, n. 16 del 2018; modificata e integrata, n. 24 e 98 del 2018, n. 17, 83, 94 e 102 del 2019, nn. 26, 28 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e nn. 16 e 25 del 2022) sono apportate modifiche e integrazioni:
1. All’art. 5:
a) al par. 1, punto 10:
aa) nel testo precedente alla lettera “a”, le parole “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, con derivati o quote su merci” sono sostituite da “diverse dalle negoziazioni per conto proprio, relative a derivati o quote su merci”;
bb) alla lettera “a” le parole “e sempre che la loro attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio , 2014 in materia di mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, o attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
cv) viene creata una nuova lettera “b”:
“b) tali soggetti non fanno parte di un gruppo la cui attività economica principale consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge e della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati finanziari strumenti e di modificare la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (OB, L 173/349 del 12 giugno 2014), di seguito denominata “Direttiva 2014/65/UE”, lo svolgimento di qualsiasi delle attività ai sensi dell’art. 2 della Legge sugli enti creditizi, rispettivamente attività bancaria secondo la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli intermediari di investimento , di modifica della direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (OB,
gg) la precedente lettera “b” diventa la lettera “c”;
dd) la precedente lettera “c” diventa la lettera “d” ed è così modificata:
“d) queste persone notificano alla commissione, su richiesta del vicepresidente, le basi in cui hanno stabilito che la loro attività secondo il testo principale del presente punto è aggiuntiva rispetto alla loro attività economica principale;”
b) al par. 7, al secondo periodo dopo le parole “Alla notifica” sono aggiunte “ai par. 1, punto 10, lettera “d”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 10:
“(10) Ai fini del par. 1, punto 10, nei criteri per quando un’attività debba essere considerata aggiuntiva rispetto all’attività economica principale a livello di gruppo, si tiene conto dei seguenti elementi:
1. se l’esposizione nominale residua netta di derivati su merci o quote di emissioni o loro derivati per regolamento monetario negoziati nell’Unione Europea, ad eccezione dei derivati su merci, quote di emissioni o loro derivati negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annua di 3 miliardi di euro, o
2. se il capitale utilizzato dal gruppo di appartenenza dell’entità è destinato principalmente all’attività economica principale del gruppo, oppure
3. se il volume delle attività di cui al par. 1, punto 10, non ecceda l’ammontare complessivo delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo.”;
d) sono creati i commi. 11 e 12:
“(11) Le attività di cui al par. 10, sono considerati a livello di gruppo.
(12) Nei casi di cui al par. 10 articoli non inclusi:
1. le operazioni tra componenti del gruppo, di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 648/2012, che servono a gestire la liquidità o il rischio all’interno del gruppo;
2. operazioni con derivati su merci o quote di emissione o loro derivati, che possono essere oggettivamente valutati come determinanti una riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento;
3. le operazioni con derivati su merci o quote di emissione o loro derivati, concluse per adempiere agli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, quando tali obblighi sono richiesti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione Europea o della normativa nazionale , regolamenti e regolamenti amministrativi o dalle sedi di commercio.’;
e) il precedente par. 10 diventa par. 13.
2. All’art. 9 è creato il par. 6:
“(6) Gli intermediari di investimento possono fornire servizi di crowdfunding se hanno ricevuto una licenza ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sul finanziamento delle imprese dei fornitori di servizi di crowdfunding europei e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020).”
3. All’art. 13, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
4. All’art. 14, par. 1, le parole “autorità dell’intermediario di investimento” sono sostituite da “autorità dell’intermediario di investimento e dei soggetti che ne gestiscono l’attività” ed è inserita una virgola.
5. All’art. 15:
a) al par. 1, è creato il secondo periodo: «Il primo periodo si applica conseguentemente ai soggetti di cui all’art. 13, par. 7.”;
b) al par. 8 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunto “nonché i soggetti che ne gestiscono l’attività”.
6. All’art. 70 è creato par. 4:
“(4) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 2 e 3, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari per i quali non è attuato altro derivato che non sia una clausola “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee”.
7. Nasce l’art. 70a:
“Ricerca
Arte. 70 bis. (1) La fornitura di studi da parte di terzi a intermediari di investimento che forniscono gestioni di portafogli o altri servizi di investimento o servizi aggiuntivi ai clienti deve essere considerata adempiente agli obblighi di cui all’art. 70, par. 1 se:
1. prima della prestazione dei servizi di esecuzione o di ricerca, è stato stipulato un accordo tra l’intermediario di investimento e il prestatore di ricerca che specifica quali parti di eventuali compensi o co-pagamenti combinati per servizi di esecuzione e di ricerca si riferiscono alla ricerca;
2. l’intermediario di investimento informa i propri clienti dei compensi congiunti per servizi di esecuzione e per studi svolti a terzi fornitori di studi, nonché
3. gli studi per i quali vengono addebitati i compensi combinati o il compenso congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato per il periodo di 36 mesi antecedente l’erogazione dello studio non superi l’equivalente BGN di 1 miliardo di EUR, calcolato a fine anno quotazioni per gli esercizi in cui i loro titoli sono o sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o su base patrimoniale per gli esercizi in cui i loro titoli non sono o non sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
(2) Ai fini del par. 1 il termine “ricerca” comprende materiali o servizi di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altre attività, o gli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come materiali o servizi di ricerca strettamente connessi a un determinato settore o mercato, in modo da fornire informazioni di opinione su strumenti finanziari, attività o emittenti in quel settore o mercato. La ricerca include anche materiali o servizi che raccomandano o suggeriscono in modo esplicito o implicito una strategia di investimento e forniscono un’opinione motivata sul valore o il prezzo attuale o futuro di strumenti finanziari o attività, o contengono altri tipi di analisi e punti di vista originali e raggiungono conclusioni basate su nuove o informazioni esistenti,
8. All’art. 71:
a) vengono creati nuovi paragrafi. 7 e 8:
“(7) Quando il contratto per l’acquisto o la vendita di uno strumento finanziario è concluso mediante comunicazioni a distanza che impediscono la preventiva comunicazione di informazioni su costi e commissioni, l’intermediario di investimento può, dopo la conclusione dell’operazione e senza indebito ritardo , fornire tali informazioni in formato elettronico o cartaceo, su richiesta di un cliente non professionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. il cliente ha acconsentito a ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione della transazione;
2. l’intermediario di investimento ha dato al cliente la possibilità di posticipare la conclusione dell’operazione fino al ricevimento delle informazioni.
(8) Oltre ai requisiti di cui al par. 7 l’intermediario di investimento è tenuto a fornire al cliente la possibilità di ricevere telefonicamente le informazioni su costi e commissioni prima di concludere l’operazione.”;
b) il precedente par. 7 diventa par. 9 e in esso le parole “ai sensi del par. 2 – 6″ sono sostituiti da “ai sensi del par. 2 – 8”;
c) sono creati i commi. 10 – 12:
“(10) Gli intermediari di investimento forniscono ai propri clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste dalla presente legge in formato elettronico, salvo quando il cliente o potenziale cliente non è un professionista e ha richiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso le sue informazioni sono fornite gratuitamente in forma cartacea.
(11) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionisti o potenziali clienti non professionisti che hanno l’opportunità di ricevere le informazioni su carta.
(12) Gli intermediari di investimento notificano ai loro clienti non professionali esistenti che ricevono le informazioni, la cui fornitura è richiesta ai sensi della presente legge, in forma cartacea, che inizieranno a riceverle in formato elettronico, almeno otto settimane prima di iniziare a ricevere invia in tale formato. Le imprese di investimento informano questi clienti al dettaglio esistenti che hanno la possibilità di scegliere se continuare a ricevere le informazioni in formato cartaceo o iniziare a riceverle in formato elettronico. Le imprese di investimento informano i loro attuali clienti al dettaglio che, se non chiedono di continuare a ricevere le informazioni in forma cartacea entro questo periodo di otto settimane, inizieranno automaticamente a essere fornite loro in formato elettronico.
d) il precedente comma. 8 diventa par. 13 e in esso le parole “par. 1 – 7” sono sostituiti da “par. 1 – 9”.
9. All’art. 78:
a) viene creato un nuovo paragrafo. 5:
“(5) Quando l’intermediario di investimento fornisce consulenza in materia di investimenti o esegue gestioni di portafogli e questi servizi includono lo scambio di strumenti finanziari, riceve le informazioni necessarie sugli investimenti del cliente e analizza i costi ei benefici dello scambio di strumenti finanziari. Quando fornisce consulenza in materia di investimenti, l’intermediario di investimento informa il cliente se il vantaggio dello scambio è maggiore dei costi associati.»;
b) il precedente par. 5 diventa par. 6;
c) il precedente par. 6 diventa par. 7 e in esso ovunque le parole “par. 5” sono sostituiti da “par. 6”;
d) il precedente comma. 7 diventa par. 8.
10. Nasce l’art. 79a:
“Servizi forniti a clienti professionali
Arte. 79 bis. (1) I requisiti di cui all’art. 71, par. 2, punto 4, non si applicano ai servizi forniti alla clientela professionale, ad eccezione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
(2) I requisiti di cui all’art. 78, par. 5 e nell’art. 85, par. 1 non si applicano ai servizi forniti ai clienti professionali, a meno che tali clienti non dichiarino all’intermediario di investimento in formato elettronico o cartaceo di voler beneficiare dei diritti previsti dalle presenti disposizioni.
(3) L’intermediario di investimento tiene un registro delle comunicazioni con i clienti di cui al par. 2.”
11. All’art. 85:
a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
b) il comma 7 è abrogato;
c) sono creati i commi. 10, 11, 12 e 13:
“(10) Ciascuna sede di negoziazione e partecipante sistematico fornisce gratuitamente al pubblico informazioni sulla qualità dell’esecuzione degli ordini nella sede di negoziazione, rispettivamente di quelli conclusi dall’intermediario di investimento nella sua qualità di partecipante sistematico, quando oggetto di tali operazioni sono strumenti finanziari, fermo restando l’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(11) Obbligo di cui al par. 10 esiste anche un qualsiasi luogo di adempimento in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli soggetti all’obbligo di negoziazione di cui all’art. 23 e 28 del Regolamento (UE) n. 600/2014.
(12) L’informativa di cui al par. 10 include i dati su prezzo, costi, velocità di esecuzione e probabilità di esecuzione per i singoli strumenti finanziari.
(13) Il contenuto, la forma e la periodicità del conferimento dell’informativa di cui al par. 10 – 12 sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme sui dati tecnici di regolamentazione, pubblicato dal luoghi di esecuzione, sulla qualità di esecuzione delle operazioni (GU L 87/152 del 31 marzo 2017), di seguito denominato “Regolamento Delegato (UE) 2017/575”. Il contenuto e il formato delle informazioni di cui al par. 6 sono determinati dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’8 giugno 2016.
12. All’art. 89, par. 1 le parole “Art. 71, par. 1, art. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 e 87” sono sostituiti da “Art. 70, par. 2 e 3, artt. 71, par. 1-9, artt. 72-74, artt. 77-79, artt. 82 e artt. 84 – 87” ed è creata la seconda frase: “L’intermediario di investimento nei rapporti con le controparti qualificate agisce con onestà, correttezza e professionalità e fornisce informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura e delle attività della controparte qualificata .”
13. All’art. 99 è creato il par. 5:
“(5) L’intermediario di investimento è esonerato dai requisiti di cui al par. 1 – 4, quando il servizio di investimento da lui prestato è relativo a titoli obbligazionari senza alcun altro derivato implementato che non sia una clausola di “make-whole”, ovvero quando gli strumenti finanziari sono offerti o distribuiti esclusivamente a controparti idonee.”
14. All’art. 111 cpv. 6 è così modificato:
“(6) In relazione ai poteri del Ministro delle finanze di cui all’art. 17a della legge sul debito pubblico, nella sua qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (GU L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato in quanto “Regolamento (UE) n. 236/2012”, la commissione gli fornisce informazioni sulle operazioni concluse con titoli di Stato, ricevute sulla base dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014, regolarmente o su richiesta, secondo le modalità definite in un accordo di cooperazione tra le due autorità.”
15. All’art. 128 è creato il par. 6:
“(6) Requisiti aggiuntivi all’ordine e al formato in cui le relazioni di cui al par. 1, sarà determinato con regolamento».
16. All’art. 158:
a) al par. 3 le parole “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 15, par. 1 e par. 3 – 8”, e le parole “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 7” sono sostituiti da “Art. 64, par. 1 e par. 3 – 8”;
b) viene creato il paragrafo. 6:
“(6) Il gestore del mercato mantiene procedure idonee ed efficaci per la trasmissione di segnalazioni interne da parte dei dipendenti del gestore del mercato attraverso un canale dedicato e indipendente in merito a violazioni effettive o possibili del gestore del mercato.”
17. All’art. 192:
a) al par. 1 le parole “posizioni nette in derivati su merci quando tali derivati sono negoziati in sedi di negoziazione” sono sostituite da “posizioni nette in derivati su merci agricole e derivati su merci critiche o significative” ed è creata la seconda frase: “I derivati su merci sono considerato critico o significativo quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali è uguale all’entità delle loro posizioni aperte ed è almeno 300.000 posizioni aperte separate in media in un periodo di un anno.»;
b) al par. 2, comma 3, si pone alla fine una virgola e si aggiunge “ferma restando la comunicazione dei prezzi sul mercato di tale merce di base”;
c) viene creato un nuovo paragrafo. 4:
“(4) I limiti delle posizioni di cui al par. 1 non si applicano a:
1. posizioni ricoperte da un soggetto non finanziario o per suo conto, che siano oggettivamente misurabili nel ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
2. posizioni ricoperte da un’entità finanziaria o per suo conto – in quanto tale entità fa parte di un gruppo prevalentemente commerciale e agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando tali posizioni sono oggettivamente misurabili come riduzione diretta dei rischi relativi all’attività commerciale di tale soggetto non finanziario;
3. posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie, oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse in adempimento degli obblighi di garanzia della liquidità su una sede di negoziazione, come precisato all’art. 5, par. 12, punto 3;
4. ogni altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” delle disposizioni aggiuntive, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”;
d) i precedenti commi. 4 e 5 diventano par. 5 e 6;
e) il precedente par. 6 diventa par. 7 ed è così modificato:
“(7) Con la decisione di cui al par. 1 la commissione in ottemperanza ai requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591 fissa limiti di posizione per derivati su merci critiche o significative negoziati su sedi di negoziazione, derivati su materie prime agricole e derivati OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2017/591.”;
f) il precedente comma. 7 diventa par. 8 e in esso dopo le parole “in presenza di” sono aggiunte “significative variazioni di mercato, anche”, e le parole “nonché in presenza di altre significative variazioni di mercato” ed il comma successivo ad esse sono soppresse .
18. L’articolo 195 è così modificato:
“Arte. 195. (1) Quando i derivati su merci agricole con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in volumi significativi in sedi di negoziazione in più di uno Stato membro o quando derivati su merci critiche o significative con la stessa merce e caratteristiche sottostanti sono negoziati in sedi di negoziazione in più di uno Stato membro e il maggior volume di negoziazione è svolto in una sede di negoziazione nella Repubblica di Bulgaria, la commissione svolge la funzione di autorità centrale competente e fissa limiti per una singola posizione che deve essere applicata durante la negoziazione di questi derivati .
(2) La Commissione di Vigilanza Finanziaria, su proposta del Vice Presidente, determina i limiti per la singola posizione, di conseguenza modifica i limiti determinati, sentite le autorità competenti degli altri Stati membri, ove le negoziazioni dove detti derivati per i beni agricoli sono scambiati si trovano in un volume significativo o su cui sono negoziati questi derivati su merci critiche o significative.
(3) La Commissione di vigilanza finanziaria, quando ritiene che i limiti per la posizione unica in derivati negoziati nella Repubblica di Bulgaria siano stati determinati in violazione dei requisiti della direttiva 2014/65/UE dall’autorità centrale competente competente, dispone che autorità per iscritto motivazioni complete e dettagliate per la loro opinione.’
19. All’art. 196, cpv. 2 i termini “soggetti titolari” sono sostituiti da “i titolari di”.
20. All’art. 198, cpv. 1:
a) nel testo principale, le parole “che forniscono” sono sostituite da “che forniscono”;
b) al punto 2, alla fine è posta una virgola e “comprese, ove pertinente, le posizioni detenute tramite aderenti e partecipanti in derivati su merci aventi la stessa merce e caratteristiche sottostanti, negoziati su altre sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti” viene aggiunto;
c) al punto 3, le parole “temporanee o permanenti” sono soppresse;
d) al punto 4, le parole “se necessario e” sono soppresse.
21. All’art. 201 è creato par. 5:
“(5) La segnalazione di cui al par. 1 – 4 delle voci non si applica a nessun altro titolo ai sensi del § 1, comma 1, lettera “c” del regolamento aggiuntivo, che si riferisca ad una merce o ad una merce di base, come specificato nell’art. 4, punto 10.”
22. All’art. 202 cpv. 1 è così modificato:
“(1) Un intermediario di investimento che effettua operazioni con derivati su merci, quote di emissioni o derivati su quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione si sottopone alla commissione, se svolge le funzioni di un’autorità centrale competente e quando non esiste autorità competente – all’autorità competente pertinente di un altro Stato membro in cui gli strumenti sono negoziati, almeno una volta al giorno una relazione con la ripartizione dettagliata delle sue posizioni in derivati OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/591 e, se del caso, in derivati su merci o quote di emissioni o loro derivati negoziati in una sede di negoziazione.’
23. All’art. 276, par. 15 dopo le parole “intermediario di investimento” è inserita la virgola ed è aggiunta “controparte centrale, depositario accentrata di titoli”.
24. All’art. 290, cpv. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 71, par. 1 – 7” sono sostituiti da “Art. 71, par. 1 – 12” e le parole “Art. 72, 73, 74, 78, 79, 80” sono sostituiti da “Art. 72 – 74, 78, 79, artt. 79a, par. 3, art. 80”;
b) al punto 4, le parole “art. 96, 97, 99, 100” sono sostituiti da “Art. 96, 97, artt. 99, par. 1 – 4, artt. 100”;
c) al punto 8 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swap (OB, L 86/1 del 24 marzo 2012), di seguito denominato “Regolamento (UE) ) n. 236/2012” e la virgola successiva sono soppresse.
25. All’art. 294:
a) al par. 1 le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
b) al par. 2 e 3 ovunque le parole “intermediario di investimento o presso altra controparte finanziaria di cui all’art. 15, par. 1, comma 17 della Legge sulla Commissione di vigilanza finanziaria” sono sostituite da “intermediario di investimento, controparte centrale, depositario accentrata o controparte non finanziaria di cui all’art. 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2015/2365″;
c) viene creato il paragrafo. 4:
“(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
26. Nelle disposizioni aggiuntive:
a) al § 1:
aa) il punto 48 è così modificato:
“48. I “derivati su commodities agricole” sono contratti per derivati relativi ai prodotti di cui all’art. 1 e dell’allegato I, parte I – XX e parte XXIV/I del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché con i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del il Consiglio dell’11 dicembre 2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU, L 354/1 del 28 dicembre 2013).’;
bb) sono creati gli articoli 95 – 98:
“95. Per “scambio di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e l’acquisto di un altro strumento finanziario o l’esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.
96. Per “clausola del “make-whole” si intende una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a corrispondere all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del il valore attuale delle restanti cedole che si prevede scadono e l’importo capitale dell’obbligazione oggetto di rimborso.
97. Per “formato elettronico” si intende qualsiasi supporto durevole non cartaceo.
98. “Gruppo prevalentemente commerciale”: qualsiasi gruppo la cui attività commerciale principale non è la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente legge, né lo svolgimento di alcuna delle attività specificate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, né il funzionamento in qualità di market maker per quanto riguarda i derivati su merci.»;
b) al § 2, par. Viene creato 1 elemento 10:
“10. Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la gestione dei prodotti e le restrizioni di posizione e alle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019 /878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento al fine di sostenere la ripresa dalla crisi connessa al COVID-19 (GU L 68/14 del 26 febbraio 2021).”
27. Ovunque nella legge prima le parole “società di cartolarizzazione” sono aggiunte “per”.
§ 22. Nella legge sugli istituti di credito (promulgata, SG n. 59 del 2006; modificata, n. 105 del 2006, n. 52, 59 e 109 del 2007, n. 69 del 2008, n. 23, 24, 44 , 93 e 95 del 2009, 94 e 101 del 2010, 77 e 105 del 2011, 38 e 44 del 2012, 52, 70 e 109 del 2013, 22, 27, 35 e 53 del 2014, n. 14, 22, 50, 62 e 94 del 2015, n. 33, 59, 62, 81 , 95 e 98 del 2016, n. 63, 97 e 103 del 2017, n. 7, 15, 16 , 20, 22, 51, 77, 98 e 106 del 2018, nn. 37, 42 , 83, 94 e 96 del 2019, nn. 11, 13, 14, 18 e 64 del 2020, nn. 12 e 21 del 2021 e n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 2, par. 2:
a) viene creato un nuovo articolo 17:
“17. attività di fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori di servizi di crowdfunding europei per le imprese e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) ) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”;»
b) il precedente punto 17 diventa punto 18.
2. All’art. 3a, par. 9 dopo la dicitura “è licenziato” si inserisce una virgola e si aggiunge “oltre a soggetto che eroga prestiti unicamente attraverso una piattaforma di crowdfunding”.
3. All’art. 14, par. 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
4. All’art. 15, par. 6 dopo le parole “Art. 2, par. 2, viene aggiunto il punto 9″ o 17”.
5. All’art. 16, comma 2 dopo le parole “strumenti finanziari” aggiungere “o servizi di crowdfunding”.
6. All’art. 56:
a) al par. Viene creato 1 elemento 4:
“4. investitori che hanno fornito un prestito di progetto tramite un fornitore di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei fornitori esteri che operano direttamente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.”;
b) al par. 2 le parole “I soggetti di cui al par. 1″ sono sostituiti da “Gli enti di cui al par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, punto 4”, ed infine le parole “ai sensi del par. 1” sono sostituiti da “ai sensi del par. 1, punti 1 – 3 e i fornitori di servizi di finanziamento collettivo di cui al par. 1, articolo 4”;
c) al par. Vengono creati 3 elementi 9 e 10:
“9. Ufficio dei servizi segreti militari sotto il ministro della Difesa;
10. Agenzia statale di intelligence.”;
d) ovunque nel par. 12 – 14 le parole “par. 1” sono sostituiti da “par. 2”.
7. All’art. 56 bis:
a) al par. Vengono creati 3 articoli 14 e 15:
“14. Servizio di “Intelligence militare” del Ministro della Difesa;
15. Agenzia statale di intelligence.”;
b) al par. 5 ovunque le parole “i. 8 – 13” sono sostituiti da “item. 8 – 15”.
8. All’art. 103, par. 10 dopo si aggiungono le parole “Financial Instruments Markets Act” “o per svolgere attività come fornitore di servizi di crowdfunding” e viene creata la seconda frase: “La Banca nazionale bulgara revoca l’autorizzazione a un istituto di credito per svolgere attività di servizio erogatore di finanziamenti collettivi e nei casi di cui all’art. 17(1) del Regolamento (UE) 2020/1503.’
§ 23. Alla Legge sulle società aventi finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione (promulgata, SG n. 21 del 2021; modificata, n. 25 del 2022) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 3:
a) al par. 2, le parole “vicepresidente di dipartimento” sono sostituite da “vicepresidenti di dipartimento” e le parole “nominati ai sensi del par. 4 – 6 in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402” sono soppressi;
b) il comma 3 è così modificato:
“(3) La Commissione esercita i poteri di un organo competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2017/2402, ad eccezione dei casi in cui i vicepresidenti di dipartimento, determinati ai sensi del par. 4 – 6, esercita i poteri di un’autorità competente.”
2. All’art. 19, par. 5, secondo comma, le parole “L’avviso contiene” sono sostituite da “L’avviso contiene, oltre alle informazioni sulla banca creditrice”.
3. All’art. 27 è creato il par. 13:
“(13) Non sono soggetti ad approvazione ai sensi del par. 5 i contratti con fornitori di servizi di utilità relativi alla manutenzione e all’esercizio degli immobili acquisiti e all’incasso dei crediti acquisiti. I paragrafi 6, 7 e 10 non si applicano».
4. All’art. 31 è creato il par. 8:
“(8) La società avente una specifica finalità di investimento, che investe in immobili, presenta alla Commissione una relazione sulle società dalla stessa partecipate e dalle sue società specializzate ai sensi dell’art. 28, par. 1 immobile commerciale entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, rispettivamente fino a 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, in forma elettronica secondo un modello determinato dal vicepresidente.”
5. All’art. 36:
a) al par. 1 dopo l’aggiunta della parola “cartolarizzazione” “deve soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 e dei suoi atti di esecuzione e”;
b) il comma 2 è abrogato.
6. All’art. 39:
a) il testo precedente diventa par. 1 e ivi dopo il termine “standardizzato” è aggiunto “tradizionale”;
b) viene creato il paragrafo. 2:
“(2) Nel caso di cartolarizzazioni di bilancio semplificate, trasparenti e standardizzate, l’iniziatore, il creditore originario, lo sponsor, la società di cartolarizzazione e il compliance agent OPS rispettano le linee guida dell’Autorità bancaria europea per un’interpretazione e un’applicazione uniformi dei requisiti di cui all’art. 26b – 26e del Regolamento (UE) 2017/2402.”
7. All’art. 55, par. 1 le parole “Art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
8. All’art. 59, par. 1, comma 3 le parole “art. 19 – 22 o dell’art. 23 – 26” sono sostituiti da “Art. 19-22, artt. 23 – 26 o dell’art. 26a – 26d”.
9. All’art. 65, par. 1:
a) al punto 1, le parole “Art. 13, par. 4 o 5” sono sostituiti da “Art. 10, par. 2 e 4, artt. 13, par. 4 e 5”, le parole “Art. 18, par. 1 – 4” sono sostituiti da “Art. 18, par. 2, 3, 6 e 7” e le parole “Art. 20, 25, 26 e dell’art. 27, par. 5, primo periodo” sono sostituite da “Art. 20”;
b) al punto 2, le parole “Art. 7, par. 2 e 5 – 7” sono sostituiti da “Art. 7, par. 2, 5 e 7” e le parole “Art. 19, par. 1 e 4-6, artt. 22, par. 1, 3, 4 e 6, secondo periodo, art. 23, 24, artt. 27, par. 6 e 8-10, art. 29, par. 1 e 2” sono sostituiti da “Art. 18, par. 7, art. 19, par. 5 e 6, artt. 23, art. 24, art. 25, art. 27, par. 7 e 10, artt. 29, par. 2”;
c) al punto 3 dopo le parole “art. 5, par. 2 – 4 e 6 – 10” è inserita una virgola e “art. 18, par. 1”, le parole “Art. 19, par. 2” sono sostituiti da “Art. 19, par. 1, 2 e 4” e le parole “Art. 22, par. 3, art. 27, par. 1 e artt. 28” sono sostituiti da “Art. 22, par. 1, 3, 4 e par. 6, secondo periodo, art. 26, par. 1, prima frase, par. 2, punti 2 e 3, par. 3 e 4, artt. 27, par. 1, par. 5, prima frase, par. 6, 8 e 9, artt. 28, art. 29, par. 1 e par. 3”.
10. Nelle disposizioni transitorie e finali è istituito il § 10 bis:
§ 10 bis. La Commissione di vigilanza finanziaria adotta i regolamenti sull’attuazione della legge e impartisce istruzioni scritte sulla sua attuazione e interpretazione, nonché gli atti sulla sua attuazione.”
§ 24. Nella legge sul debito pubblico (promulgata, SG n. 93 del 2002; modificata, n. 34 del 2005, n. 52 del 2007, n. 23 del 2009, n. 101 del 2010, n. 99 del 2011 , n. 103 del 2012, n. 15 del 2013, n. 50 del 2015, n. 43 e 98 del 2016, n. 91 del 2017 e n. 20 e 86 del 2018) al capo quarto art. 17c:
“Arte. 17° sec. (1) Il segreto professionale è l’informazione che il Ministro delle finanze acquisisce o crea per gli scopi dei suoi poteri ai sensi dell’art. 17a. Le informazioni di cui al primo periodo possono essere utilizzate solo per adempiere ai poteri del Ministro delle finanze in attuazione del Regolamento (UE) n. 236/2012.
(2) Il segreto professionale non è un segreto ufficiale ai sensi della legge sulla protezione delle informazioni riservate.
(3) Le informazioni soggette a pubblicazione o divulgazione ai sensi di un atto normativo non costituiscono un segreto professionale.
(4) Il Ministro delle finanze ei dipendenti del Ministero delle finanze, che hanno accesso a tali informazioni, sono tenuti al segreto professionale, anche dopo la sua revoca dall’incarico, rispettivamente la cessazione dei loro rapporti giuridici d’ufficio.
(5) Le persone di cui al par. 4 possono utilizzare le informazioni rappresentative di segreto professionale solo ai fini e nell’esercizio delle loro funzioni d’ufficio. Tali informazioni non possono essere divulgate o fornite ad altre persone o organismi ad eccezione di quelli indicati al par. 7.
(6) Le restrizioni di cui al par. 5 non si applicano se le informazioni sono fornite in forma sintetica in modo da non poter identificare i soggetti cui si riferiscono.
(7) Le informazioni che costituiscono un segreto professionale possono essere fornite alle seguenti autorità in relazione allo svolgimento delle loro funzioni o doveri:
1. gli organi della magistratura – nei casi di procedimento penale avviato;
2. il tribunale – nei casi di ricorso avverso un atto amministrativo del Ministro delle finanze emanato ai sensi della presente legge;
3. La Corte dei Conti – ai fini delle proprie verifiche sull’attività;
4. La Commissione per la Lotta alla Corruzione e per la Confisca dei Beni Illecitamente acquisiti e/oi suoi organi;
5. le autorità degli altri Stati membri, cui è assegnato l’obbligo di esercitare la vigilanza sulle imprese del settore finanziario.
(8) I commi da 1 a 7 si applicano anche nel caso di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza competenti di altri Stati membri.”
§ 25.100 e 101 del 2010, n. 18, 33, 61 e 82 del 2011, n. 7, 15, 20 e 38 del 2012; Sentenza n. 7 della Corte Costituzionale del 2012 – n. 49 del 2012; emendare, n. 77 e 82 del 2012, n. 15 e 104 del 2013, n. 1, 27 e 61 del 2014, n. 54, 61, 79 e 98 del 2015, n. 8, 57, 59, 98 e 105 del 2016, n. 85, 86, 96 e 102 del 2017, n. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 e 92 del 2018, n. 79 del 2019, n. 13, 28, 44, 64, 104, 107 e 109 del 2020 e n. 25 del 2022) all’art. 187, cpv. 2 dopo le parole “abrogazione della Direttiva 2003/71/CE (OB, L 168/12 del 30 giugno 2017)” è inserita una virgola e “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre si aggiunge il 2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB,
§ 26. Nella legge sulla limitazione della regolamentazione amministrativa e del controllo amministrativo sull’attività economica (promulgata, SG n. 55 del 2003; modificata, n. 59 del 2003; modificata, n. 107 del 2003, nn. 39 e 52 del 2004, n. 31 e 87 del 2005, n. 24, 38 e 59 del 2006, n. 11 e 41 del 2007, n. 16 del 2008, n. 23, 36, 44 e 87 del 2009, n. 25 , 59, 73 e 77 del 2010, n. 39 e 92 del 2011, n. 26, 53 e 82 del 2012, n. 109 del 2013, n. 47 e 57 del 2015, n. 103 del 2017, n. 15, 77 e 101 del 2018, n. 17, 24, 83 e 101 del 2019, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) in appendice all’art. 9, par. 1, punto 2, al punto 3, dopo le parole “Legge sui mercati degli strumenti finanziari”, è aggiunto “prestatore di servizi di finanziamento collettivo”.
§ 27. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata e integrata, n. 52, 108 e 110 del 2007, n. 69 e 106 del 2008, n. 32, 35 e 95 del 2009, n. 94 del 2010, n. 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, n. 40 e 94 del 2012, n. 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019, nn. 18, 28, 38, 69, 104, 107 e 110 del 2020, nn. 14 e 21 del 2021 e n. 8, 14, 17 e 25 del 2022) in ogni luogo prima che siano aggiunte le parole “le società di cartolarizzazione” “per”.
§ 28.15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 e 111 del 2013, n. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014, n. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 e 102 del 2015, n. 62, 95, 98 e 105 del 2016, n. 62, 92, 99 e 103 del 2017, n. 7 e 15 del 2018; corr., n. 16 del 2018; emendare, n. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”. 102 e 105 del 2018, n. 12, 35, 83, 94 e 99 del 2019, n. 26, 28, 51, 64, 69, 103 e 109 del 2020, n. 12, 19, 21 e 77 del 2021 e n. 16, 18 e 25 del 2022) all’art. 176, cpv. 1, punto 11, lettera “a” prima che le parole “società di cartolarizzazione” siano aggiunte “per”.
§ 29.Nella legge sugli illeciti e le sanzioni amministrative (promulgata, SG n. 92 del 1969; modificata, n. 54 del 1978, n. 28 del 1982, n. 28 e 101 del 1983, n. 89 del 1986, n. 1987, n. 94 del 1990, n. 105 del 1991, n. 59 del 1992, n. 102 del 1995, n. 12 e 110 del 1996, n. 11, 15, 59 e 85 del 1998, n. 51, 67 e 114 del 1999, n. 92 del 2000, n. 25, 61 e 101 del 2002, n. 96 del 2004, n. 39 e 79 del 2005, n. 30, 33, 69 e 108 del 2006, nn. 51, 59 e 97 del 2007, n. 12, 27 e 32 del 2009, n. 10, 33, 39, 60 e 77 del 2011, n. 19, 54 e 77 del 2012, n. 17 del 2013, n. 98 e 107 del 2014, n. 81 del 2015, n. 76 e 101 del 2016, n. 63 e 101 del 2017, n. 20 e 38 del 2018, n. 83 e 94 del 2019, n. 13 e 109 del 2020, n. 21 del 2021 e n. 25 del 2022) all’art. 34, par. 1,
§ 30. Nella Legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e delle altre imprese di investimento collettivo (promulgata, SG n. 77 del 2011; modificata, n. 21 del 2012, n. 109 del 2013, n. 27 del 2014, n. 22 e 34 del 2015, 42, 76 e 95 del 2016, 62, 95 e 103 del 2017, 15, 20, 24, 27 e 77 del 2018, 83, 94 e 102 del 2019 , n. 26, 28 e 64 del 2020, n. 12 e 21 del 2021 e n. 16 e 25 del 2022 d.) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Nasce l’art. 58 bis:
“Arte. 58 bis. (1) Quando una società di gestione o di investimento prepara, fornisce, aggiorna e traduce un documento informativo di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio pacchetti e prodotti assicurativi di investimento (PIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014), di seguito denominato “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il presente documento si considera rispondente ai requisiti per il documento con informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell’art. 57-59, artt. 63, par. 1 e artt. 131. In questi casi, la commissione non richiede la predisposizione, la fornitura, l’aggiornamento e la traduzione di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
(2) Il paragrafo 1 si applica di conseguenza quando l’organismo di investimento collettivo è composto da comparti separati e per ciascun comparto è stato preparato, fornito, aggiornato e tradotto un documento informativo principale separato.
2. All’art. 182, cpv. 3 il terzo comma è così modificato: «Gli articoli 56, 57, 58, 58 bis e 63 si applicano di conseguenza».
3. All’art. 264, par. 8, le parole “soggetti vigilati, loro dipendenti, soggetti che svolgono incarichi dirigenziali” sono sostituite da “società di gestione o gestori di fondi alternativi di investimento”.
4. All’art. 264a, par. 1 le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti informativi di base per i prodotti di investimento al dettaglio aggregati e i prodotti di investimento assicurativi (PIIPDOZIP) (OB, L 352/1 del 9 dicembre 2014) (Regolamento ( UE) n. 1286/2014)” sono soppressi.
5. Nasce l’art. 273c:
“Arte. 273c. (1) Una persona che ricopre una posizione dirigenziale in una società di gestione o in un soggetto che gestisce fondi di investimento alternativi, e che commette o consente la commissione di una violazione dell’art. 4 o 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punibile con la sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 5.000.000 e, in caso di reiterata violazione, da BGN 10.000 a BGN 10.000.000.
(2) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 10.000 a BGN 40.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 20.000 a BGN 10.000.000.
(3) Una società di gestione o una persona che gestisce fondi di investimento alternativi che commetta una violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2015/2365, è punito con la sanzione pecuniaria da BGN 20.000 a BGN 80.000, e in caso di reiterata violazione – da BGN 40.000 a BGN 30.000.000.
(4) Nella determinazione della sanzione amministrativa, il vicepresidente tiene conto delle circostanze di cui all’art. 23 del Regolamento (UE) 2015/2365.”
6. All’art. 274, par. 1 le parole “Art. 273 e 273b” sono sostituiti da “Art. 273, 273b e 273c”.
7. L’articolo 8 è creato nel § 2 delle disposizioni aggiuntive:
“8. Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’utilizzo dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU, L 455/15 del 20 dicembre 2021)».
8. Ovunque le parole “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione” saranno sostituite da “Legge sulle società con finalità di investimento e sulle società di cartolarizzazione”.
§ 31. Nella legge sull’attuazione delle misure contro l’abuso di mercato degli strumenti finanziari (promulgata, SG n. 76 del 2016; modificata, n. 105 del 2016, n. 95 del 2017, n. 15 e 77 del 2018 e n. 17, 83 e 94 del 2019) all’art. 17, par. 1 le parole “licenziamento a norma” sono sostituite da “punizione a norma”.
§ 32. (1) Il comma 21, punto 11, lettera “c” entra in vigore il 1 marzo 2023.
(2) Il comma 30, articoli 1 e 2 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea Nazionale il 24 giugno 2022 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.