Il Trust – Aspetti fiscali

Aspetti fiscali del Trust

I commi da 74 a 76 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno introdotto in Italia le prime disposizioni in materia di trust. 

In particolare, il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, modificando l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

E’ stata così riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.

In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

  • trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività (commerciali residenti (Art. 73, comma 1, lettera b del TUIR)) ;
  • trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (non commerciali residenti (Art. 73, comma 1, lettera c del TUIR))
  • trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (commerciali e non commerciali non residenti (Art. 73, comma 1, lettera d del TUIR)).

L’Agenzia delle entrate, in passato,  ha fornito alcune indicazioni circa l’applicazione al trust delle imposte dirette e indirette, con le circolari:

Il 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 34 /E . Il documento fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

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Ora, il fatto che un Trust sia regolamentato da una legislazione estera non vuole affatto dire che questo sia un Trust estero.

Per stabilire la residenza fiscale dei trust in base alla legislazione italiana , in primis bisogna fare riferimento all’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3 del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.).

L’ Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209in vigore dal 29/12/2023, ha modificato gli artt. 73 (Soggetti passivi) e 5 (Redditi prodotti in forma associata) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

L’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 73 (Soggetti passivi) del TUIR, così come modificato dalla lettera a) del primo comma dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209, dispone che:

“3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principalePer sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”

Nella precedente formulazione, ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3 del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), in vigore fino al 29/12/2023,  ai fini delle imposte sui redditi, si consideravano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta avevano la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Come si vede, l’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209

  • lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato;
  • rimuove
    • il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale;
    • il criterio dell’amministrazione (sostituito da quello della direzione effettiva)
  • introduce il criterio della gestione ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir, nell’attuale formulazione, una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la direzione effettiva (intesa come continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società)
  • o la gestione ordinaria (intesa come continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società)

Nella formulazione attuale, quindi, i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono: la sede legale nel territorio dello Stato, la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

Come si vede, tali criteri , come nella precedente formulazione,  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente vengano sottoposti a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle)  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario)).

Quindi, ricapitolando, nella nuova formulazione,  del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023, così come modificato dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209,in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111:

  • si elimina il riferimento
    • al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione;
    • al criterio della sede dell’amministrazione;
  • la residenza di società ed enti viene  ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento per fondare l’imposizione della persona giuridica:
    • il criterio della “sede legale”;
    • il criterio della “sede di direzione effettiva”, precisando che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso condizione  contemplata nell’articolo 4, paragrafo 3 , modello di Convenzione OCSE (2017 update)(place of effective management) e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
    • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”, intendendosi per tale il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;

Quindi, a parte la presunzione legale , salvo prova contraria, della residenza “italiana” dei Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, occorre, al fine dell’individuazione del Trust fare riferimento ai tre criteri alternativi di cui alla prima, nella nuova formulazione,  del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023, così come modificato dell’Art. 2 Residenza delle società e degli enti del Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209,in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111:

  • il criterio della “sede legale”;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva”, precisando che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso condizione  contemplata nell’articolo 4, paragrafo 3 , modello di Convenzione OCSE (2017 update)(place of effective management) e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
  • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”, intendendosi per tale il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;

Dei tre criteri di collegamento con il territorio dello Stato (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale) previsti dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  prima parte, del  (T.U.I.R.),  alternativi fra di loro, il primo criterio, la sede legale trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Come riconosce  la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, ove si faceva riferimento alla precedente formulazione dell’art.73 del TUIR, nella maggioranza dei casi, la residenza del trust verrà determinata in base:

  • alla sede dell’amministrazione che coincide, normalmente, con il luogo di residenza del trustee.
    Se il trustee opera come tale in uno Stato diverso da quello di residenza, assumerà rilievo tale secondo Stato;

o

  • all’oggetto principale dell’attività. Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 5 del  (T.U.I.R.):In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Il punto 2 della Parte II della circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 considera che:

“per quanto concerne la disciplina della residenza dei trust e degli
istituti aventi analogo contenuto, non sono state apportate modifiche sostanziali sui criteri di configurazione della residenza. In particolare, continuano a considerarsi fiscalmente residenti in Italia i trust e gli istituti aventi contenuto analogo, istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato.

Il riferimento normativo all’elenco degli Stati con i quali è in essere lo
scambio di informazioni viene aggiornato attraverso il riferimento all’articolo 11, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, attuato tramite Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996.

La determinazione della residenza dei trust è oggetto, inoltre, di una
modifica di natura probatoria. Secondo il nuovo articolo 73, comma 3 del TUIR “si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,
nonché vincoli di destinazione sugli stessi” (enfasi aggiunta).

Nella nuova formulazione della disposizione in commento la presunzione di residenza del trust nel territorio italiano è, quindi, modificata da assoluta a relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria della residenza fiscale del trust.”

Con la nuova formulazione dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR,  in vigore dal 29/12/2023

  • è stato eliminato  il criterio dell’oggetto dell’attività che in passato aveva determinato dei dubbi applicativi
  • mentre viene confermato il criterio della sede legale che, però, per i trust non appare essere rilevante che, come abbiamo visto, trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Nella nuova formulazione, il criterio della sede dell’amministrazione viene meglio identificato attraverso i due concetti di:

  • sede di direzione effettiva” , di norma la sede del top management
  • gestione ordinaria in via principale” , di norma la sede in cui viene svolta la la gestione day by day.

Si può considerare come la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” siano tipologie di attività decisionale ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee.

Quindi:

  • l’abbandono del criterio dell’oggetto dell’attività
  • la conferma della irrilevanza del criterio della sede legale,
  • la considerazione che la “direzione effettiva” e la “gestione ordinaria in via principale” siano tipologie di attività decisionale ben si conciliano con i “compiti” tipici del trustee

portano e ritenere, forse oggi più di ieri, che la residenza fiscale del trust tende a coincidere con la residenza fiscale del trustee.

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Si considerano  residenti in Italia, salvo prova contraria i trust  istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni in cui: almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia; o quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o diritti sugli stessi

Come abbiamo visto, la seconda parte del terzo comma dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del  Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) dispone che:” .… Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato ….. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.”

Quindi, ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3,  del  (T.U.I.R.) si considerano  residenti in Italia i Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)) salvo prova contraria

  •  in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia;
  • quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Ai sensi del Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze, Modificato dal Decreto del 23/03/2017 Articolo 1

Gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono:

Albania;
Alderney;
Algeria;
Andorra;
Anguilla;
Arabia Saudita;
Argentina;
Armenia;
Aruba;
Australia;
Austria;
Azerbaijan;
Bangladesh;
Barbados;
Belgio;
Belize;
Bermuda;
Bielorussia;
Bosnia Erzegovina;
Brasile;
Bulgaria;
Camerun;
Canada;
Cile;
Cina;
Cipro;
Colombia;
Congo (Repubblica del Congo);
Corea del Sud;
Costa d’Avorio;
Costa Rica;
Croazia;
Curacao;
Danimarca;
Ecuador;
Egitto;
Emirati Arabi Uniti;
Estonia;
Etiopia;
Federazione Russa;
Filippine;
Finlandia;
Francia;
Georgia;
Germania;
Ghana;
Giappone;
Gibilterra;
Giordania;
Grecia;
Groenlandia;
Guernsey;
Herm;
Hong Kong;
India;
Indonesia;
Irlanda;
Islanda;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Faroe;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini Britanniche;
Israele;
Jersey;
Kazakistan;
Kirghizistan;
Kuwait;
Lettonia;
Libano;
Liechtenstein;
Lituania;
Lussemburgo;
Macedonia;
Malaysia;
Malta;
Marocco;
Mauritius;
Messico;
Moldova;
Monaco;
Montenegro;
Montserrat;
Mozambico;
Nauru;
Nigeria;
Niue;
Norvegia;
Nuova Zelanda;
Oman;
Paesi Bassi;
Pakistan;
Polonia;
Portogallo;
Qatar;
Regno Unito;
Repubblica Ceca;
Repubblica Slovacca;
Romania;
Saint Kitts e Nevis;
Saint Vincent e Grenadine;
Samoa;
San Marino;
Santa Sede;
Senegal;
Serbia;
Seychelles;
Singapore;
Sint Maarten;
Siria;
Slovenia;
Spagna;
Sri Lanka;
Stati Uniti d’America;
Sud Africa;
Svezia;
Svizzera;
Tagikistan;
Taiwan;
Tanzania;
Thailandia;
Trinitad e Tobago;
Tunisia;
Turchia;
Turkmenistan;
Ucraina;
Uganda;
Ungheria;
Uruguay;
Uzbekistan;
Venezuela;
Vietnam;
Zambia.

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Tassazione dei Trust ai fini delle imposte indirette

La Corte di Cassazione,Sez. V civ., con la sentenza del 24 febbraio 2023, n. 5800 si è così espressa: “l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal “trustee” al beneficiario. Solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (in questi termini, Sez. 5, Sentenza n. 29507 del 24/12/2020)“.

Istituzione del Trust

L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013), anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.

Dotazione dei beni in Trust

La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Infatti, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).

Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa  ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013).

Al riguardo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche essenziali dell’istituto come sopra delineate, la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

Il trasferimento dal “disponente/settlor” all’“amministratore/gestore/trustee,” di immobili e partecipazioni sociali per una durata determinata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, è soggetto all’imposta a tassazione fissa

La Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, con l’ordinanza del 4 gennaio 2021, n. 13 ha fatto proprio il principio secondo cui Il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata determinata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo in regime di “segregazione patrimoniale”, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust». Detto atto, pertanto, è soggetto all’imposta a tassazione fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro sia alle imposte ipotecaria e catastale (Cass 975/2018, Cass 21614/16, Cass 25478/15).

Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si
verificano di regola effetti traslativi è stato molto di recente
riconfermato da questa Corte anche in riferimento all’ l’imposta
sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006)
anche per i vincoli di destinazione, avendo precisato che tale
imposta è dovuta non al momento della costituzione dell’atto
istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto
meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione
del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del
bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un
effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass
19167/19; Cass 1131/19)

Attribuzione dei beni ai beneficiari

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «costituzione del vincolo di destinazione» (di cui all’art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006) non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).

In ordine all’individuazione del momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione “stabile” dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame. In particolare, è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell’atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti.

Detta attribuzione stabile, infatti, in linea generale, si verifica all’atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal trustee al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust.

Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante.

In altri termini, tali diritti determinano un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto impositivo nel senso delineato dall’orientamento della Corte di Cassazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust.

Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.

Tale soluzione è coerente con le disposizioni dell’articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede che «L’imposta è applicata secondo […] gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione […]».

Resta in ogni caso impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati.

Liquidazione dell’imposta

Ai fini della liquidazione dell’imposta, si conferma in questa sede quanto chiarito nella circolare n. 48/E del 2007 secondo cui il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa.

Pertanto, le aliquote e le franchigie, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006, sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Al riguardo:

  1. nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l’aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
  2. nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del disponente, l’aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
  3. nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia;
  4. nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l’aliquota applicabile è quella dell’8%.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile “a formazione progressiva”, con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l’effettivo “spossessamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.

Determinazione del valore dei beni

Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust e trasferiti ai beneficiari, si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all’articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L’articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5 del  d.lgs. n. 346 del 1990.

Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento.

Ad esempio, nell’ipotesi di attribuzione di un immobile, la base imponibile sarà determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data del relativo atto (cfr. articolo 14, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 346 del 1990).

Nel caso in cui, ad esempio, l’attribuzione abbia ad oggetto azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, la relativa base imponibile sarà determinata assumendo la media dei prezzi di compenso o dei prezzi determinati nell’ultimo trimestre anteriore alla data dell’atto di attribuzione (cfr. articolo 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 346 del 1990); nel caso in cui, invece, ad essere attribuiti sono azioni o titoli o quote di partecipazioni al capitale non quotate in borsa, né negoziati nel mercato ristretto, o quote di società non azionarie, la base imponibile viene determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data dell’atto di attribuzione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato (articolo 16, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 346 del 1990).

Esenzioni, agevolazioni

L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà essere valutata, di volta in volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti.

Ad esempio, nell’ipotesi di attribuzione al beneficiario di un bene immobile, quest’ultimo potrà richiedere l’applicazione dell’agevolazione c.d. “prima casa” ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in presenza dei relativi presupposti.

Si ritiene che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere manifestata dal richiedente con una dichiarazione resa nell’atto di attribuzione (cfr. circolare 7 maggio 2001, n. 44 (chiarimenti in merito all’imposta sulle successioni e sulle donazioni)).

Imposta ipotecaria e catastale

Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal d.lgs. n. 347 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).

Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi. L’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, nel trust, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario.

Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (Per l’imposta ipotecaria, cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 4 della Tariffa allegata, per l’imposta catastale, cfr.  art. 10, comma 2  del d.lgs. n. 347 del 1990).

Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.

Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (Per l’imposta ipotecaria, cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 1 della Tariffa allegata, per l’imposta catastale, cfr.  art. 10, comma 1  del d.lgs. n. 347 del 1990).

Atti formati all’estero

Le conclusioni relative alla tassazione dei trust ai fini delle imposte indirette, restano valide anche per gli atti relativi ai trust esteri in presenza dei presupposti per l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all’estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero quando «comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato».

Altra ipotesi in cui è previsto l’obbligo di registrazione per gli atti formati all’estero è data dal comma 1-bis dell’articolo 55 del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) che dispone la registrazione in termine fisso per «gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».

Pertanto, si ritiene che l’atto di costituzione dei beni in trust formato all’estero vada assoggettato a registrazione in termine fisso, in misura fissa (Articolo 11 della Tariffa, Parte Prima d.P.R. n. 131 del 1986), trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee. Tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l’imposta sulle successioni e donazioni, come chiarito nei paragrafi precedenti, verrà applicata solo al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Con riguardo agli obblighi di registrazione, ai fini dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni è necessario richiamare l’articolo 45, comma 4-quater del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) che dispone che «Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».

Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all’applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006, sussistendone i relativi presupposti.

Pertanto, in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero.

Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.

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Tassazione dei Trust e modalità dichiarative ai fini delle imposte sui redditi

La Legge del 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) Articolo 1, comma 74 ha contribuito a colmare, seppur parzialmente, l’assenza di una disciplina fiscale specifica nell’ordinamento tributario nazionale in materia di TRUST, intervenendo sull’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 1, lettere b), c) e d) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.):

“Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:

………………………….

b) …………………………. i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;

c) …………………………. i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;(3)

d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”

L’Agenzia delle entrate  ha fornito  indicazioni circa l’applicazione al trust delle imposte dirette  con le circolari del:

Il 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 34 /E . Il documento fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del  (T.U.I.R.)  il trust è annoverato tra i soggetti IRES e, come tale:

  • se residente in Italia è assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti;
  • se non residente, è assoggettato a tassazione solo con riferimento ai redditi prodotti in Italia.

Autonoma soggettività tributaria del Trust

Come abbiamo visto dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 1, lettere b), c) e d) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), è stata riconosciuta al trust autonoma soggettività tributaria, stabilendo che trust (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

In particolare, ai fini della determinazione del reddito del trust rilevano in Italia:

  • per trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti commerciali” ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
  • per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti non commerciali” ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, tutti  i redditi ovunque prodotti;
  • per i trust non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:
    • beneficiario “individuato” residente ( Vedi dopo: Trust trasparente residente e non residente); e
    • beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata ( Vedi dopo: Trust opaco estero stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata).

Nelle ultime due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti (Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.) e l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies (Sono redditi di capitale …… i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonche’ i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalita’ privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.

Per poter stabilire l’esatta tassazione e le relative modalità dichiarative di un Trust ai fini delle imposte sui redditi occorre stabilire se questi è un Trust

  • residente o non residente. Il fatto che un Trust sia regolamentato da una legislazione estera non vuole affatto dire che questo sia un Trust estero. (Vedi dopo: La residenza fiscale dei trust)

e se è un Trust

  • opaco o trasparente (Vedi dopo: Trust trasparente e Trust opaco)

e, ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente), se l’attività svolta dal trust ha natura  natura

  • commerciale”(trust che abbia ad oggetto principale l’esercizio dell’attività di impresa e che possa essere qualificato sotto il profilo fiscale come ente commerciale) (Modello Dichiarazione dei Redditi SC) o “non commerciale” (Modello Dichiarazione dei Redditi ENC)

Se è un Trust è non residente bisogna verificare se questi sia

  • stabilito in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata in base all’articolo 47-bis del TUIR  (regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia), in relazione ai redditi prodotti dal trust;

o se

Quando il trust è opaco (spesso si tratta di ente non commerciale) la base imponibile fiscale sarà data dalla somma delle varie categorie reddituali e il trust liquida l’IRES al 24%.

Il trust opaco non determina profili impositivi in capo ai beneficiari: una volta pagata l’IRES da parte del trust le successive attribuzioni di frutti ai beneficiari non sono soggetti a tassazione.

Diversamente se il trust è trasparente la base imponibile è determinata sempre con le stesse modalità dal trust e tuttavia il reddito, anziché scontare l’IRES al 24%, viene imputato ai beneficiariil trust avrà cura di indicare il codice fiscale dei vari beneficiari, i quali avranno cura di indicare nella loro dichiarazione dei redditi (oltre al reddito) anche il codice fiscale del trust che glielo ha attribuito.

Nel caso di trust trasparente il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR.

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Trust trasparente e Trust opaco

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si intende per trust trasparente e trust opaco nella  circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E, nella  Risoluzione del 05/11/2008 n. 425 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e nella circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E.

La Risoluzione del 05/11/2008 n. 425, così si espime:
L’articolo 73,  comma  2  del  TUIR dispone che “Nei casi in cui i beneficiari  del trust  siano  individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in  ogni caso   ai   beneficiari  in  proporzione  alla  quota  di  partecipazione  individuata nell’atto   di   costituzione  del  trust  o  in  altri  documenti  successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.
 La circolare  n.  48  del  6  agosto 2007, che ha fornito le prime indicazioni  sulla tassazione  dei  trust,  ha  chiarito  che  “l’articolo 73 individua, ai  fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
    –  trust  con  beneficiari  di reddito individuati, i cui redditi vengono  imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
    –  trust   senza  beneficiari  di  reddito  individuati,  i  cui  redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
 In particolare,   per   quanto   riguarda   la   disciplina  dei  redditi  del  beneficiario del  trust,  la  circolare  ha  chiarito  che,  “premesso  che il  presupposto di  applicazione  dell’imposta  e’  il  possesso  di  redditi, per  “beneficiario individuato”  è  da  intendersi  il  beneficiario  di  “reddito  individuato”, vale  a  dire  il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito,  una capacità   contributiva   attuale.    E’   necessario,   quindi,  che  il  beneficiario non  solo  sia  puntualmente individuato, ma che risulti titolare  del diritto  di  pretendere  dal  trustee  l’assegnazione  di  quella parte di  reddito che gli viene imputata per trasparenza.”.
 Benché’ privo  di  soggettività giuridica di tipo civilistico, il trust e’ un  soggetto passivo  IRES,  destinatario  di norme che disciplinano – tra l’altro  – in modo speciale l’imputazione per trasparenza dei redditi.  La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.  La riferibilità immediata dei redditi  ai  beneficiari – quale presupposto  della tassazione  per  trasparenza  –  esclude  che  vi  sia  discrezionalità  alcuna in  capo  al  trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari  sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.  In sostanza,  il  diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine  a favore di determinati beneficiari.
 Al contrario,  se  il  trustee  ha  il  potere di scegliere se, quando, in che  misura o  a  chi  attribuire  il  reddito  del trust, tale discrezionalità fa  venir meno   l’automatismo   che  e’  il  presupposto  della  imputazione  per  trasparenza, indipendentemente   dalla   effettiva   percezione,  in  capo  al beneficiario.
 Invero, se  il  trustee  ha  il potere di decidere l’attribuzione del reddito,  vuole dire  che  egli  ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal  possesso del  reddito  stesso.  Conseguentemente  quel  reddito e’ imputato al  trust e non al beneficiario.
 Al contrario,  se  i  beneficiari  sono  predeterminati  in  conseguenza della  volontà del  disponente  –  espressa nell’atto istitutivo del trust o in atti  successivi – il reddito è a titolo originario dei beneficiari.
 In ordine  alla  nozione  di  “beneficiario di reddito individuato” che – come  evidenziato- e’  il  presupposto  della  tassazione  per  trasparenza,  si  fa  presente che  la  stessa  è riferibile a un soggetto destinatario del reddito  relativo al  periodo,  della  cui  imposizione si tratta.

ll trust può dirsi:

  • opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti.  Si  ha una mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti. I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee;
  • trasparente quando il trustee è privo del potere discrezionale e deve attribuire i frutti ai beneficiari,  titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.

Quindi, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito  per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir (“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”), si distinguono due tipologie di trust:

  • trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
  • trust opaco, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),del TUIRredditi di capitale.

La circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E pone in evidenza che è “possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto dipercepire il reddito non accantonato a capitale.

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Trust trasparente residente e non residente

Nel caso di trust trasparente (vale a dire trust con “beneficiario individuato”) il reddito prodotto dal trust è “imputato” al beneficiario “in ogni caso”, cioè “indipendentemente” dalla “effettiva percezione”, secondo un criterio di imputazione per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato.
A tali fini, come chiarito dalla circolare n. 48/E del 2007per
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. È necessario, quindi, che il “beneficiario” sia puntualmente “individuato”
e che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Conseguentemente, l’attribuzione effettiva al beneficiario individuato del reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal momento che si tratta del medesimo reddito.
Analogamente, se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest’ultimo. 

Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti),  il comma 2 dell’articolo 73 del TUIR prevede che: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali.

Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l’imposta.

In tal caso si dovrà prima determinare il reddito in base alla tipologia di Trust trasparente:

In particolare:

  • nel caso di trust  trasparente residente nel territorio dello Stato che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
  • nel caso di trust trasparente residente nel territorio dello Stato che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) ;
  • nel caso di trust  trasparente non residente che ha per oggetto
    esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
    il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 151 del Tuir (Reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti)(Codice  natura giuridica rivestita 44 – Il reddito complessivo dei trust  trasparenti non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.
    Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR,
    ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2025 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC –
    REDDITI SP”). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato
    nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante
    stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (Reddito di societa’ ed enti commerciali non residenti derivante da attivita’ svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione)
    ;
  • nel caso di trust trasparente non residente che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commercialeil reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 153 del Tuir(Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti) (Codice  natura giuridica rivestita 44 –  Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) .

Successivamente si dovrà compilare il Quadro PN (Imputazione del reddito del Trust) del Modello della Dichiarazione dei redditi, nel Modello ENC per i Trust non commerciali, nel Modello SC per i Trust commerciali

Vedi:

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST NON COMMERCIALE TRASPARENTE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Modello ENC 2023 – QUADRO PN

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST COMMERCIALE TRASPARENTE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Modello SC 2023 – QUADRO PN

Nella Sezione V del Quadro PN vanno indicati i redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive.

La Sezione VII del Quadro PN è dedicata ai Redditi o alle Perdite da imputare ai beneficiari 

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Dichiarazione dei redditi del beneficiario del trust trasparente

redditi imputati ai beneficiari di Trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti sono qualificati redditi di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), prima parte, del TUIR.

Le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di imputazione a differenza del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale.

Nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir.

Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» (Cfr. ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir), concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.

La circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022 chiarisce che: “in caso di trust trasparente il reddito “imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.

Ai sensi della richiamato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir sono considerati redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti».

In base a tale disposizione (articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR ), in caso di trust trasparente il reddito “imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.

Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 61/E del 2010, l’espressione «anche se non residenti» non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente “individuato” soggetto passivo con riferimento a tutti i redditi allo stesso imputati derivanti dalle attività del trust, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo.

Quindi il beneficiario del Trust dovrà compilare il Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust.

Vedi: Redditi di capitale imputati da Trust trasparenti o misti residenti e non residenti di cui all’art. 73, comma 2, del TUIR

I dati indicati nel rigo RL4 del Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust – vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN (Colonna 5 (Reddito complessivo) del Rigo RN1 – Reddito complessivo )

Resta fermo che se il reddito imputato sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, primo comma, lett. b) e c), lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.

Pertanto, qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.

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Trust opaco

In particolare,

  • nel caso di trust  opaco residente nel territorio dello Stato il reddito è determinato:
    • Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,  secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
    • Se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,  secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) ;
  • nel caso di trust  opaco non residente nel territorio dello Stato il reddito prodotto in Italia è determinato:
    • Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale ai sensi dell’articolo 151 del Tuir (Reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti)(Codice  natura giuridica rivestita 44 – Il reddito complessivo dei trust  non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.
      Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR,
      ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2023 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC – REDDITI SP”). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (Reddito di societa’ ed enti commerciali non residenti derivante da attivita’ svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione)
      ;
    • Se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale ai sensi dell’articolo 153 del Tuir(Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti) (Codice  natura giuridica rivestita 44 –  Modello ENC Quadro RN: Il reddito è dato dalla somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) .

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Trust opaco residente

Nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato, ovvero di trust in cui il beneficiario non sia “individuato”, l’imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del trust stesso.

Il reddito prodotto dal trust opaco è assoggettato ad IRES in capo al trust, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.

Trust opaco commerciale residente
(Codice  natura giuridica rivestita 54 – Il reddito d’impresa è determinato nel Quadro RF del Modello SC – Liquidazione dell’imposta Quadro RN)

Nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come “commerciale, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresaivi inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (articolo 87) e di dividendi (articolo 89). Ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati”, si rende applicabile l’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust. Tale impostazione risponde anche a ragioni di ordine logico-sistematico, laddove il trattamento fiscale dei redditi generati nell’ambito di un trust commerciale non differisce da quello riservato alle distribuzioni di utili da parte di soggetti IRES e risulta coerente con la circostanza che all’atto della distribuzione si configura (almeno in quel momento) un diritto patrimoniale sugli utili generati dal trust commerciale. Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che alle distribuzioni effettuate a favore dei beneficiari si applichi anche la presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir, in base alla quale, ove nel patrimonio del trust siano presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili, a prescindere dalla natura della riserva cui il trustee abbia imputato le somme distribuite ai beneficiari.

In relazione a tali distribuzioni, il trust opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d’impostatenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Ritenuta sui dividendi).

Trust opaco non commerciale residente
(Codice  natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC Quadro RN: Il reddito è dato dalla somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF)

Nel caso in cui il trust si qualifichi come ente “non commerciale”, la base imponibile del reddito del trust, cui applicare l’aliquota IRES, deve essere determinata ai sensi del richiamato articolo 143 del Tuir. Tuttavia, diversamente dal caso di trust opaco avente natura commerciale, rimangono validi i chiarimenti resi nella circolare n. 48/E del 2007, tenuto conto del fatto che il trust opaco non commerciale, determinando i propri redditi imponibili in virtù dell’applicazione dell’articolo 143 del Tuir, determina il reddito imponibile con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche con la conseguenza che un’ulteriore eventuale tassazione al momento della distribuzione darebbe luogo a un’ulteriore (ingiustificata) tassazione in capo al beneficiario.

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Trust misto

E’ possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito
attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.
Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari – su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

Al Trust misto sono dedicati i righi RF66 e RF67 del quadro RF del modello SC.

Nel rigo RF66, colonna 3, va indicato il reddito o la perdita di cui al rigo RF63. Nelle colonne 1 e 2 va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.
Nel rigo RF67, colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle colonne 1 e 2 va indicata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

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Trust opaco non residente

In generaleil trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Tuir e, ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.

Se il trust estero è “opaco” e non produce redditi in Italia,  è soggetto passivo d’imposta nello Stato estero di sua residenza (e non in Italia) e come tale paga  le imposte  nello Stato estero e, poiché il trust non è “trasparente”, neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia.

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Trust opaco estero stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata

L’articolo 13 (TRUST) del Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), interviene a modifica delle norme del TUIR che disciplinano il trattamento fiscale dei redditi attribuiti da trust esteri a beneficiari italiani. In particolare dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 viene modificato l’articolo 44 (Redditi di capitale), comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, al fine di qualificare come redditi di capitale assoggettabili ad IRPEF anche quelli corrisposti da trust opachi (e istituti analoghi) stabiliti in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata in base all’articolo 47-bis del TUIR (regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia), in relazione ai redditi prodotti dal trust.

Articolo 44 (Redditi di capitale), comma 1, lettera g-sexies),del TUIR: “ i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonche’ i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalita’ privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis , anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73“.

In generale, come abbiamo visto, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del TUIR e, ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione
in capo allo stesso.
Tuttavia, come espressamente disciplinato dall’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, nel caso di trust opaco stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del TUIR , le “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia (anche se non “beneficiari individuati”, assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi.

Pertanto, se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione (nominale) inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la circolare n. 61/E del 2010, le “attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non “individuato”) sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa (“…redditi corrisposti …”).

Le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle “attribuzioni” di trust trasparenti per le quali  vale il criterio di imputazione.

Tali disposizioni si applicano alla generalità dei trust opachi esteri “stabiliti” in predetti Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio all’articolo 47-bis del Tuir ha il fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurano un regime fiscale privilegiato.

Peraltro, la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente. Quindi, l’elemento che viene preso in considerazione, ai fini dell’applicazione della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, è il trattamento fiscale del trust.

Tenuto conto che le disposizioni dell’articolo 47-bis del Tuir sono riferibili a partecipazioni in società, le stesse si rendono applicabili nell’ambito in questione solo in quanto compatibili.

Pertanto, l’individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 47-bis del Tuir (Richiamato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 (TRUST) del Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili)), secondo cui, come sopra accennato, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del trustsi considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali «il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», considerando, anche i «regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto».

Ne consegue che il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia, è sempre considerato imponibile in Italia, ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale.

A tal fine, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l’aliquota Ires vigente nel medesimo periodo d’imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del trust.

Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione.

Sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 47-bis del Tuir, che fa riferimento alla detenzione diretta o indiretta di “partecipazioni” in un’impresa o altro ente, non è applicabile il successivo comma 3 secondo cui il contribuente può interpellare l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. interpello probatorio).

Tale ultima disposizione prevede che il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a «la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti».

Come chiarito nella circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, con la locuzione «nei casi espressamente previsti» il legislatore, scegliendo un approccio fondato sulla tassatività dei casi, ha previsto la possibilità di ricorrere all’interpello probatorio nelle sole ipotesi, e per i soli soggetti, per i quali tale facoltà sia espressamente riconosciuta mediante l’espresso richiamo dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 212 del 2000.

Per quanto concerne il termine “stabiliti utilizzato dal legislatore, si rileva che, in generale, lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della “attribuzione” al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al momento della produzione, nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47-bis del Tuir.

Qualora il criterio ivi utilizzato sia quello della sede di amministrazione ed il trust si consideri stabilito (rectius, fiscalmente residente) nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale, in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, ai fini della individuazione della residenza (per l’applicazione della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir) occorre far riferimento allo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione.

Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello dell’oggetto principale. Detto criterio è strettamente legato alla tipologia di trust (o analoghe istituzioni). Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari. In altri termini, lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all’articolo 73 del Tuir, non è in grado di disattivare l’applicazione della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in quest’ultimo Stato.

Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese (ad es. i trust

«resident but not domiciled») qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo agli eventuali beneficiari residenti Italia.

Detta circostanza si può verificare, a titolo esemplificativo, con riferimento a trust, con più co-trustee, stabiliti nel Regno Unito. In tal caso, qualora il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del trust e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un trustee non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i co-trustee (“single deemed person”) non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l’amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di trust, pur avendo la sede dell’amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi fiscali riservati ai trust offshore.

Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia considerato stabilito in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust stabiliti a Cipro).

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Dichiarazione dei redditi del beneficiario del trust opaco stabilito in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata

Il beneficiario del trust opaco stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, sono considerati a fiscalità privilegiata in base all’articolo 47-bis del TUIR (regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia) dovrà compilare il Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-A – Redditi di capitale, indicando nella colonna 1 del Rigo RL2 il codice 9,  nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2 (somma dei redditi), sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3 (somma delle ritenute subite), deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN. 

Come abbiamo visto: Si considerano  residenti in Italia, salvo prova contraria i trust  istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni in cui: almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia; o quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o diritti sugli stessi.

In tal caso si dovrà determinare il reddito e le modalità dichiarative in base alla tipologia di Trust residente, ricordando che:

  • Quando il trust è opaco (spesso si tratta di ente non commerciale) la base imponibile fiscale sarà data dalla somma delle varie categorie reddituali e il trust liquida l’IRES al 24%Il trust opaco non determina profili impositivi in capo ai beneficiari: una volta pagata l’IRES da parte del trust le successive attribuzioni di frutti ai beneficiari non sono soggetti a tassazione.
  • Diversamente se il trust è trasparente la base imponibile è determinata sempre con le stesse modalità dal trust e tuttavia il reddito, anziché scontare l’IRES al 24%, viene imputato ai beneficiariil trust avrà cura di indicare il codice fiscale dei vari beneficiari, i quali avranno cura di indicare nella loro dichiarazione dei redditi (oltre al reddito) anche il codice fiscale del trust che glielo ha attribuito.

In particolare:

  • nel caso di trust trasparente residente nel territorio dello Stato:
    • che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
    • che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) ;
  • nel caso di trust  opaco residente nel territorio dello Stato il reddito è determinato:
    • Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,  secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
    • Se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,  secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice  natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF).

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