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Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

In Serbia la tassazione delle persone fisiche è legata al salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità serba responsabile delle statistiche (Vedi Art. 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza).

L’autorità serba responsabile delle statistiche è l’Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (Републички завод за статистику Србије – Republički zavod za statistiku Srbije – Statistical office of the Republic of Serbia)

Vedi: https://www-stat-gov-rs.translate.goog/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

La prima parte (artt. da 1a 12 ter) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alle Disposizioni fondamentali

Ai sensi dell’articolo 87 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza,  l‘imposta annuale sul reddito delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito fino a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, come vedremo, in base alla tipologia di reddito.

La seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alla tassazione in base alla tipologia di reddito

Per ogni tipologia di reddito nella seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza vengono definite:

  • la tipologia del reddito;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota;
  • le eventuali esenzioni;
  • le eventuali agevolazioni;
  • eventuali crediti d’imposta.

In base all’articolo 3 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti tipi di reddito:

  1. Capitolo uno (artt. da 13 a 21i) – guadagni (redditi da lavoro dipendente) -aliquota fiscale 10% (tassati sia che siano realizzati in denaro, in natura, con un’opera o in altro modo);
  2. Capitolo tre (artt. da 31 a 51) – reddito da lavoro autonomo -aliquota fiscale 10%;
  3. Capitolo quattro (artt. da 52 a 60) proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale – aliquota fiscale 20%;
  4. Capitolo cinque (artt. da 61 a 65) – redditi da capitale – aliquota fiscale 15%;
  5. Capitolo cinque a (artt. da 65 a 65g) redditi da immobili – aliquota fiscale 20%;
  6. Capitolo sette (artt. da 72 a 80)– plusvalenze – aliquota fiscale 15%;
  7. Capitolo otto (artt. da 81 a 86)– altri redditi– aliquota fiscale 20%.

La terza parte (artt. da 87 a 89a) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata all’imposta annuale sul reddito dei cittadini

Ai sensi dell’Articolo 89 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, alle seguenti aliquote:

  • il 10% su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
  • per un importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Come abbiamo visto, ai sensi dell’Articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza la retribuzione media annua viene stabilita salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

Quindi riassumendo:

  • fino a tre volte la retribuzione media annua, ai sensi della seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, il reddito viene tassato in base alle aliquote fiscali stabilite in base alla tipologia di reddito, che, come abbiamo visto, sono:
    1. guadagni (redditi da lavoro dipendente) 10%;
    2. reddito da lavoro autonomo 10%;
    3. proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale –  20%;
    4. redditi da capitale  15%;
    5. redditi da immobili  20%;
    6.  plusvalenze  15%;
    7. altri redditi 20%.
  • da tre volte la retribuzione media annua fino a sei volte la retribuzione media annua un ulteriore 10% a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
  • superiore a sei volte la retribuzione media annua, a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

Art. 7 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito: residente), per i redditi guadagnati sul territorio della Repubblica di Serbia (di seguito: la Repubblica) e in un altro paese.

È residente della Repubblica, ai sensi della presente legge, la persona fisica che:

1) ha la residenza o un centro di affari e di interessi nel territorio della Repubblica, oppure

2) risiede nel territorio della Repubblica, in modo continuativo o intermittente, per 183 o più giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel relativo anno d’imposta.

Ai fini della determinazione della permanenza nel territorio della Repubblica di cui al comma 2. punto 2) del presente articolo, per giornata intera di permanenza nel territorio della Repubblica si intende anche permanenza per frazione di giornata, in qualunque periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00. :00, esclusa la parte della giornata che la persona fisica trascorre in transito nel territorio della Repubblica.

La persona fisica che non ha risieduto nel territorio della Repubblica in un determinato anno fiscale e che non soddisfa la condizione per essere considerata residente fiscale sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo, non sarà considerato residente della Repubblica per quell’anno fiscale.

La persona fisica che non era residente nell’anno precedente l’anno di arrivo nella Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo anteriore al giorno del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, purché nel periodo dell’anno antecedente il giorno del primo ingresso nel territorio della Repubblica non soddisfa la condizione per essere considerato residente sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che non risulta residente nell’anno successivo a quello in cui ha lasciato definitivamente la Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo dell’anno successivo al giorno dell’ultima uscita dal territorio della Repubblica, purché durante tale periodo non può essere considerato residente nella Repubblica sulla base dei criteri previsti dal comma 2 punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che, al momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, sa che rispetterà le condizioni di cui al comma 2. punto. 1) o 2) del presente articolo, sarà considerato residente dal momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica.

Indipendentemente dalle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, è residente della Repubblica anche la persona fisica che viene inviata dalla Repubblica in un altro Paese per svolgere funzioni presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, ovvero per svolgere funzioni per la Repubblica nelle organizzazioni internazionali, durante il periodo di svolgimento dell’attività in quella o altra rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, o organizzazione internazionale.

In base all’art. 8 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza: È soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche la persona fisica non residente (di seguito: non residente) per i redditi prodotti nel territorio della Repubblica.

Per reddito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende in particolare il reddito che una persona fisica percepisce sulla base:

1) lavori eseguiti nel territorio della Repubblica;

2) uso o disposizione del diritto nel territorio della Repubblica.

Ad evitare la doppia imposizione è dedicato l’ art. 12 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza.

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

La Seconda parte della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza  è dedicata alla 

TASSAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI REDDITO

Capitolo uno

IMPOSTA SUI GUADAGNI

Ai sensi dell’Articolo 13 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono guadagni quelli guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono guadagni guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

In base all’Articolo 16 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza i Guadagni normati dall’art. 13 fino a 14b della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono tassati con un’aliquota del 10%.

Capitolo tre

IMPOSTA SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell’Articolo 31 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza : Sono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi generati da attività economiche, comprese le attività agricole e forestali, fornendo servizi professionali e altri servizi intellettuali, nonché i redditi derivanti da altre attività, se su tali redditi non viene pagata l’imposta ai sensi della presente legge su un altro base.

Sono considerati redditi da attività indipendente anche i redditi generati dall’uso permanente o stagionale dei terreni per scopi non agricoli (estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, produzione di calce, mattoni, tegole, carbone, ecc.), dalla produzione di incubatrici di pollame, così come altre attività simili, indipendentemente dal fatto che siano registrate come attività indipendenti presso l’autorità competente.

In base all’Articolo 38 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da lavoro autonomo è del 10%.

Capitolo quattro

IMPOSTA SUI REDDITI DA DIRITTI D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In base all’art.58 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è pari al 20%.

Capitolo Cinque

IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE

Ai sensi dell’Articolo 61 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza si considerano redditi da capitale:

1) interessi sulla base di prestiti, risparmi e altri depositi (a termine o a vista) e sulla base di debiti e titoli simili;

2) dividendo e partecipazione agli utili;

3) reddito derivante dalla quota di investimento del fondo di investimento aperto;

3a) reddito derivante dalla proprietà di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, ad eccezione della commissione per il trasferimento di tale quota di investimento;

4) prelievo dell’immobile e utilizzo dei servizi dell’azienda da parte dei titolari dell’azienda per le proprie necessità private e consumo personale.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da capitale è del 15%.

Capitolo Cinque a

IMPOSTA SUI REDDITI IMMOBILIARI

In base all’art. 65 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui  redditi immobiliari è del 20% .

Capitolo sette

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

In base all’art. 77 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale su le plusvalenze è del 15%.

Parte terza

IMPOSTA ANNUALE SUI REDDITI DEI CITTADINI

Reddito imponibile

Articolo 87

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è imponibile sui redditi delle persone fisiche che, in un anno solare, hanno conseguito un reddito superiore a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile della statistica, vale a dire:

1) residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica e in altro Paese;

2) non residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende la somma annua di:

1) proventi ex art. da 15a a 15v della presente legge;

2) redditi imponibili di lavoro autonomo di cui all’articolo 33, comma 2 e all’articolo 41 della presente legge;

3) redditi imponibili da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale di cui all’art. 55 e 60 della presente legge;

4) reddito imponibile degli immobili di cui all’articolo 65v della presente legge;

5) redditi imponibili derivanti dalla locazione di beni mobili di cui all’articolo 82, comma 3. e 4. della presente legge;

6) redditi imponibili degli atleti e dei professionisti dello sport di cui all’articolo 84 bis della presente legge;

6a) reddito imponibile derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione di cui all’articolo 84 ter della presente legge;

6b) redditi imponibili dei marittimi sui quali viene pagata l’imposta di cui all’articolo 84 quater della presente legge;

7) altri redditi imponibili di cui all’articolo 85 della presente legge;

8) reddito secondo le basi di cui al punto. da 1) a 6) e punto 6b) e 7) del presente comma, realizzati e tassati in un altro Paese per i contribuenti di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo.

Utili dal paragrafo 2, punto 1) del presente articolo e reddito imponibile dal punto 2) dello stesso paragrafo in relazione all’articolo 41 della presente legge e punto. 3), 6), 6b) e 7) del medesimo comma sono ridotti delle imposte e dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria versati su tali redditi nella Repubblica a carico di chi ha conseguito redditi, cioè reddito imponibile, e reddito imponibile dal punto 2) del medesimo comma in collegamento con l’articolo 33, comma 2 della presente legge e punto 4), 5) e 6a) del medesimo comma sono ridotti dell’imposta pagata su detti redditi nella Repubblica. Per gli imprenditori che hanno optato per il reddito personale, dal reddito sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali obbligatori versati su tale reddito nella Repubblica a carico dell’imprenditore che ha optato per il reddito, nonché il reddito imponibile di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge. , che da lavoro autonomo viene decurtato dell’imposta pagata su tali redditi nella Repubblica.

Per i contribuenti che, l’ultimo giorno dell’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, hanno meno di 40 anni, la somma annua dei guadagni e del reddito imponibile di cui al paragrafo 2, voce da 1) a 3) e la voce 6b) del presente articolo, precedentemente ridotta secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è ulteriormente ridotta dell’importo di tre retribuzioni medie annue per dipendente corrisposte nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo non può essere superiore all’importo della somma annua delle retribuzioni e degli imponibili di cui al comma 2, punto. da 1) a 3) e punto 6b) del presente articolo, previamente ridotto secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Il reddito di cui al paragrafo 2 del presente articolo è aumentato dell’importo che, nell’anno solare per il quale è determinata l’imposta annuale, viene pagato al contribuente sulla base della restituzione dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria in conformità con la legge che regola contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

I redditi derivanti dal paragrafo 2, punto 8) di questo articolo sono ridotti dell’imposta pagata in un altro paese.

Il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi del par. da 2. a 7. del presente articolo e l’importo esente da imposta di cui al paragrafo 1. del presente articolo.

Base imponibile

Articolo 88

La base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è il reddito imponibile, che fa la differenza tra il reddito imponibile di cui all’articolo 87, comma 8 di questa legge e le detrazioni personali, che ammontano a:

1) per il contribuente – 40% del salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

2) per un familiare a carico – 15% dello stipendio medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, per membro.

L’importo totale delle detrazioni personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% del reddito imponibile.

Se due o più familiari sono soggetti annualmente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per i familiari a carico può essere effettuata solo da un contribuente.

Aliquote fiscali

Articolo 89

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 di questa legge, alle seguenti aliquote:

– su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua – 10%;

– sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua – 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua + 15% sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua.

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – altre leggi, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – rettificata, 31/2009, 44/2009, 18 /2010 , 50/2011, 91/2011 – decisione US, 7/2012 – din armonizzata 93/2012, 114/2012 – decisione US, 8/2013 – din. armonizzata 6/2014 – din. armonizzata, 57/2014, 68/2014 – din. armonizzata, 5/2016 – din. armonizzata, 113/2018 – din. armonizzata, 95/2018, 4/2019 – din. armonizzata, 86/2019, 5/2020 – din. armonizzata, 156/2020 – din. armonizzata, 44/2021, 132/2021 – din. armonizzata, 10/2022 – din. armonizzata, 138/2022 – din. armonizzata, 6/2023 – din. armonizzata, 116/2023 – din. armonizzata, 94/2024 e 101/2024 – din. allineata)

Prima parte

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

L’imposta sul reddito di cittadinanza è pagata, in conformità con le disposizioni di questa legge, dalle persone fisiche che producono reddito.

La tassazione del reddito di cittadinanza è regolata esclusivamente da questa legge.

Esenzioni e sgravi fiscali possono essere introdotti solo da questa legge.

Reddito

Articolo 2

L’imposta sul reddito personale viene pagata sui redditi provenienti da tutte le fonti, ad eccezione di quelli specificamente esentati da questa legge.

Il reddito imponibile rappresenta la differenza tra il reddito lordo che il contribuente ha guadagnato su una delle basi previste dall’articolo 3 di questa legge e le spese sostenute per ottenerlo e conservarlo, se ciò è prescritto da questa legge.

Il reddito rappresenta la somma dei redditi imponibili di cui al comma 2 del presente articolo, realizzati in un anno solare.

Reddito imponibile

Articolo 3

Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti tipi di reddito:

1) guadagni;

2) reddito da lavoro autonomo;

3) proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale;

4) redditi da capitale;

5) redditi da immobili;

6) plusvalenze;

7) altri redditi.

I redditi di cui al comma 1 del presente articolo sono tassati sia che siano realizzati in denaro, in natura, con un’opera o in altro modo.

Tassazione di alcuni tipi di reddito

Articolo 4

Su alcuni tipi di reddito di cui all’articolo 3 di questa legge, l’imposta sul reddito personale viene pagata:

1) mediante trattenuta su ciascun reddito individuale;

2) in base alla decisione dell’autorità fiscale competente;

3) autotassazione.

Imposta annuale sul reddito delle persone fisiche

Articolo 5

L’imposta annuale sul reddito dei cittadini viene pagata mediante autoimposizione sul reddito prodotto nell’anno solare, in conformità con questa legge.

Contribuente

Articolo 6

Un contribuente è una persona fisica che, secondo le disposizioni di questa legge, è tenuta a pagare le imposte (di seguito: contribuente).

Residente

Articolo 7

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito: residente), per i redditi guadagnati sul territorio della Repubblica di Serbia (di seguito: la Repubblica) e in un altro paese.

È residente della Repubblica, ai sensi della presente legge, la persona fisica che:

1) ha la residenza o un centro di affari e di interessi nel territorio della Repubblica, oppure

2) risiede nel territorio della Repubblica, in modo continuativo o intermittente, per 183 o più giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel relativo anno d’imposta.

Ai fini della determinazione della permanenza nel territorio della Repubblica di cui al comma 2. punto 2) del presente articolo, per giornata intera di permanenza nel territorio della Repubblica si intende anche permanenza per frazione di giornata, in qualunque periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00. :00, esclusa la parte della giornata che la persona fisica trascorre in transito nel territorio della Repubblica.

La persona fisica che non ha risieduto nel territorio della Repubblica in un determinato anno fiscale e che non soddisfa la condizione per essere considerata residente fiscale sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo, non sarà considerato residente della Repubblica per quell’anno fiscale.

La persona fisica che non era residente nell’anno precedente l’anno di arrivo nella Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo anteriore al giorno del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, purché nel periodo dell’anno antecedente il giorno del primo ingresso nel territorio della Repubblica non soddisfa la condizione per essere considerato residente sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che non risulta residente nell’anno successivo a quello in cui ha lasciato definitivamente la Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo dell’anno successivo al giorno dell’ultima uscita dal territorio della Repubblica, purché durante tale periodo non può essere considerato residente nella Repubblica sulla base dei criteri previsti dal comma 2 punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che, al momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, sa che rispetterà le condizioni di cui al comma 2. punto. 1) o 2) del presente articolo, sarà considerato residente dal momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica.

Indipendentemente dalle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, è residente della Repubblica anche la persona fisica che viene inviata dalla Repubblica in un altro Paese per svolgere funzioni presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, ovvero per svolgere funzioni per la Repubblica nelle organizzazioni internazionali, durante il periodo di svolgimento dell’attività in quella o altra rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, o organizzazione internazionale.

Non residente

Articolo 8

È soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche la persona fisica non residente (di seguito: non residente) per i redditi prodotti nel territorio della Repubblica.

Per reddito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende in particolare il reddito che una persona fisica percepisce sulla base:

1) lavori eseguiti nel territorio della Repubblica;

2) uso o disposizione del diritto nel territorio della Repubblica.

Esenzioni dal reddito imponibile

Articolo 9

Nessuna imposta sul reddito personale viene pagata sui redditi percepiti sulla base di:

1) norme sui diritti degli invalidi di guerra;

2) redditi, ad eccezione della retribuzione (stipendio), realizzati in conformità con la legge che regola il sostegno finanziario alle famiglie con figli;

3) risarcimento per assistenza e cura di altra persona e risarcimento per lesioni personali;

4) indennità di disoccupazione e altri tipi di indennità corrisposte dal Servizio nazionale per l’occupazione in conformità con la legge che regola l’occupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione nel quadro di programmi e misure della politica attiva dell’occupazione;

5) servizi di protezione sociale e sostegno materiale in conformità con la legge che disciplina la protezione sociale;

6) indennità da parte dell’assicurazione sanitaria, esclusa la compensazione salariale;

7) risarcimento da parte dell’assicurazione di cose, ad eccezione del risarcimento da parte dell’assicurazione per mancati profitti, nonché risarcimento da parte dell’assicurazione delle persone risarcite per il danno subito, se non viene risarcito dalla parte danneggiata;

8) risarcimento del danno materiale e morale, ad eccezione del risarcimento del mancato guadagno e del risarcimento del guadagno (stipendio), ovvero del risarcimento del mancato guadagno (stipendio);

9) l’assistenza che, in caso di morte del dipendente o del pensionato, il datore di lavoro versa a un membro della sua famiglia – fino a 94.472 dinari;

10) assistenza dovuta alla distruzione o al danneggiamento di cose dovuti a calamità naturali o altri eventi straordinari;

11) aiuto sociale e umanitario organizzato;

12) borse di studio e prestiti per studenti – per un importo mensile fino a RSD 41.381;

13) indennità di vitto – spese di vitto pagate agli atleti dilettanti dalle società sportive dilettantistiche, in conformità con la legge sullo sport – per un importo mensile fino a 13.497 dinari;

14) compenso e ricompensa per il lavoro dei condannati e dei minorenni autori di reato, in conformità con la legge che regola l’esecuzione delle sanzioni penali;

15) remunerazione e ricompensa per il lavoro dei pazienti negli istituti psichiatrici;

16) pagamento dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che la società è tenuta a versare per il suo fondatore, cioè il suo socio, ai sensi della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria;

17) pensione, indennità aggiuntiva alla pensione e all’indennità di invalidità, che vengono realizzate sulla base dei diritti derivanti dall’assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria, ovvero l’assicurazione militare;

18) indennità di fine rapporto al momento del pensionamento – fino all’importo più basso determinato dalla legge che regola il lavoro, ovvero i rapporti di lavoro;

19) TFR, cioè i benefici monetari corrisposti dal datore di lavoro al dipendente il cui lavoro ha cessato di essere necessario ai sensi della legge che regola il lavoro, cioè i rapporti di lavoro, cioè al dipendente che svolge lavori di cui non esiste più la necessità oppure è necessario ridurre il numero degli esecutori testamentari in conformità con la legge che regola il metodo di determinazione del numero massimo di dipendenti nel settore pubblico – fino all’importo minimo stabilito da tali leggi;

20) indennità di fine rapporto pagata a una persona il cui rapporto di lavoro termina nel processo di gestione dei dipendenti in esubero nel processo di privatizzazione in conformità con la legge governativa che istituisce il programma per la gestione dei dipendenti in esubero nel processo di privatizzazione – fino all’importo determinato da quel programma;

21) compenso per l’opera dell’affidatario e compenso per il sostegno del beneficiario nella famiglia affidataria;

22) le indennità che, secondo le norme che regolano le Forze armate serbe, vengono pagate ai soldati in servizio militare, agli studenti e cadetti delle scuole militari e alle persone che seguono altra formazione professionale per ufficiali e sottufficiali;

23) indennità che, in conformità con le norme che regolano gli affari interni, sono corrisposte agli studenti degli istituti di istruzione superiore istituiti per la realizzazione di programmi di studio per le esigenze dell’istruzione di polizia;

23a) le tasse che, in conformità con la legge che regola l’istruzione duale, cioè la legge che regola il modello di studio duale, sono fornite come garanzia materiale e finanziaria dagli studenti, cioè dagli studenti che imparano attraverso il lavoro;

24) premi, sussidi, abbuoni e altri fondi che, allo scopo di favorire lo sviluppo dell’agricoltura, provengono dai bilanci della Repubblica, delle province autonome e degli enti locali, ossia versati su un apposito conto dedicato al capofamiglia azienda iscritta all’albo delle aziende agricole ai sensi della normativa che regola tale materia;

25) Compensazione IVA, ai sensi della legge che regola l’imposta sul valore aggiunto;

26) premi ad alunni e studenti per i risultati conseguiti nel percorso scolastico e formativo, nonché per quelli vinti in concorsi internazionali e nell’ambito del sistema educativo;

27) compenso per le spese di volontariato sostenute dal volontario, ai sensi della normativa che disciplina il volontariato;

28) assistenza finanziaria alle persone fisiche che non sono dipendenti del fornitore, che serve per cure nel paese o all’estero, per l’importo dei costi effettivi del trattamento, documentati anche dalle fatture dell’istituto sanitario che ha eseguito il trattamento, nonché come i costi documentati di trasporto e alloggio per il trattamento di quella persona;

29) compenso per il lavoro dei membri delle commissioni elettorali, ad eccezione dei membri della commissione elettorale della Repubblica, dei comitati elettorali e elettorali per lo svolgimento di elezioni dirette e altre forme di dichiarazione diretta dei cittadini, nonché compenso per il lavoro sul censimento della popolazione – su a 7.247 dinari nello stesso ciclo elettorale, cioè la popolazione censita;

30) aiuti pecuniari a persone fisiche che non sono dipendenti del concedente e che non rappresentano un equivalente di una parte del loro lavoro, ovvero un controservizio o una contropartita per alcune delle loro attività nei confronti del concedente – per un importo di fino a 17.933 dinari all’anno, realizzati da un pagatore;

31) Indennità per il costo della vita per le persone fisiche che partecipano ai programmi dell’Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali nel campo dell’istruzione, della formazione, dello sport, del lavoro con i giovani, della scienza, della ricerca e dell’innovazione, corrisposte secondo il suddetto programmi, fino all’importo massimo di 137.941 dinari per le spese su base mensile.

Esercitare il diritto all’esenzione fiscale per i redditi di cui al paragrafo 1, punto 10), 11), 12), 13), 28) e 30) del presente articolo sono disciplinati più in dettaglio dal ministro responsabile delle finanze (di seguito: il ministro).

Articolo 9 bis

(Eliminato)

Articolo 9 ter

Sono esenti da imposizione i redditi del contribuente non residente che soggiorna nel territorio della Repubblica per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel rispettivo anno fiscale, se tali redditi sono generati da soggetto non residente – mandante residente che non esercita attività, cioè attività nel territorio della Repubblica.

L’esenzione dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai redditi che il contribuente non residente di cui al comma 1 del presente articolo percepisce da un mandante non residente che esercita attività d’impresa nel territorio della Repubblica, purché il servizio reso all’impresa il mandante non residente non è funzionale alla sua attività, cioè all’attività che svolge nel territorio della Repubblica.

Familiari a carico

Articolo 10

Sono considerati familiari a carico, ai sensi della presente legge, le seguenti persone a carico del creditore:

1) figli minori, cioè adottati;

2) i figli, cioè i figli adottivi in ​​corso di istruzione regolare o in periodo di disoccupazione, se convivono con il creditore;

3) nipoti, se i genitori non li mantengono e se vivono in nucleo familiare con un debitore;

4) coniuge;

5) genitori, cioè genitori adottivi.

Sono considerati familiari, ai sensi della presente legge, il coniuge, i genitori, i figli, il figlio adottivo e il genitore adottivo del creditore.

Un’economia domestica, ai sensi di questa legge, è considerata una comunità di vita, di affari e di spesa del reddito realizzato.

Credito d’imposta

Articolo 11

Un credito d’imposta, ai sensi di questa legge, è considerato l’importo di cui viene ridotta l’imposta sul reddito personale calcolata.

Evitare la doppia imposizione

Articolo 12

Se un contribuente residente nella Repubblica guadagna in un altro Paese redditi sui quali è stata pagata l’imposta in quel Paese, a causa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata secondo le disposizioni di questa legge, gli viene concesso un credito d’imposta per l’importo dell’imposta sul reddito pagata in quel paese.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo non può essere superiore all’importo che si otterrebbe applicando le disposizioni di questa legge ai redditi percepiti in un altro Paese.

Riconciliazione degli importi in dinari

Articolo 12 bis

Importi in dinari dall’articolo 9, paragrafo 1, punto 9), 12), 13), 29), 30) e 31), articolo 12b cpv. 1. e 2, articolo 15a cpv. 2, 4 e 5, articolo 18, comma 1, n 1), 2), 5), 7), 8), 9) e 9a), l’articolo 21a, comma 2, l’articolo 83, comma 4, punto 1) e l’articolo 85, comma 1, punto 11) della presente legge sono armonizzato con quello annuale dall’indice dei prezzi al consumo nell’anno solare precedente l’anno in cui viene effettuato l’adeguamento, secondo i dati dell’organismo repubblicano responsabile delle statistiche.

Gli importi in dinari dei salari mensili di cui all’articolo 15v paragrafo. 5 e 6 della presente legge rappresentano l’importo rispettivamente di due e tre retribuzioni mensili medie pagate nella Repubblica, percepite nel periodo dei 12 mesi precedenti a partire da settembre dell’anno in corso, per il quale periodo sono disponibili i dati dell’autorità repubblicana competente per le statistiche sono state pubblicate.

Gli importi in dinari armonizzati di cui al paragrafo 1 di questo articolo sono pubblicati dal Governo.

Gli importi in dinari di cui al paragrafo 2 di questo articolo sono pubblicati dal Governo.

Importi da par. 1. e 2. del presente articolo sono pubblicati ogni anno e si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di tali importi.

Costi standardizzati in dinari

Articolo 12 ter

I costi standardizzati nell’importo in dinari di cui all’articolo 56, paragrafo 2, punto 1) e all’articolo 85, paragrafo 5, punto 2) sottopunto (1) di questa legge, sulla base del reddito che una persona fisica realizza nel trimestre, sono riconosciuto per un importo di 103.296 dinari.

I costi standardizzati nell’importo in dinari di cui all’articolo 56, paragrafo 2, punto 2) e all’articolo 85, paragrafo 5, punto 2) sottopunto (2) di questa legge, sulla base del reddito che una persona fisica realizza nel trimestre, sono riconosciuti in l’importo di 62.300 dinari.

Il contribuente che, nello stesso trimestre, percepisce redditi da diritti d’autore e diritti connessi e redditi in base al compenso concordato per il lavoro svolto, su cui viene pagata l’imposta mediante autoimposizione, in base all’importo totale di tali redditi, costi standardizzati in l’importo del par. 1. e 2. del presente articolo.

Seconda parte

TASSAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI REDDITO

Capitolo uno

IMPOSTA SUI GUADAGNI

Soggetto a tassazione

Articolo 13

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono guadagni guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

Sono considerati guadagni, ai sensi di questa legge, anche le retribuzioni e gli altri redditi realizzati attraverso l’esecuzione di lavori temporanei e occasionali sulla base di un contratto concluso direttamente con il datore di lavoro, nonché sulla base di un contratto concluso tramite un giovane o cooperativa studentesca, ad eccezione di una persona fino all’età di 26 anni di vita, se studia in istituti di istruzione secondaria, superiore e superiore.

Per guadagno ai sensi di questa legge si intende anche il salario personale corrisposto agli imprenditori e agli imprenditori agricoli determinato in conformità alla presente legge.

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono anche i redditi che il lavoratore riceve in relazione al lavoro per un datore di lavoro domestico da una persona che, ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, è considerata una persona affine al datore di lavoro (di seguito : persona imparentata).

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono anche i redditi legati al lavoro per il datore di lavoro che una persona riceve in base ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 14

Ai sensi di questa legge, i redditi sotto forma di buoni, titoli, ad eccezione delle azioni acquisite nel processo di trasformazione della proprietà, incassi, beni, nonché i redditi realizzati facendo o fornendo benefici, remissione di debiti e copertura delle spese del creditore con contanti sono considerati anche come rimborso o pagamento diretto.

I titoli, ad eccezione delle azioni acquisite nel processo di trasformazione della proprietà, che il dipendente riceve dal datore di lavoro o da una persona legata al datore di lavoro sono considerati guadagni nel momento in cui acquisisce il diritto di disporre di tali titoli, cioè nel momento in cui quelli i titoli sono considerati redditi imponibili ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della presente legge.

I redditi di cui al paragrafo 2 di questo articolo, che il lavoratore riceve da una persona legata al datore di lavoro, quando il costo è a carico del datore di lavoro, sono considerati guadagni nel momento in cui il lavoratore acquisisce il diritto di disporre di tali titoli, vale a dire al momento in cui tali titoli sono considerati reddito imponibile del lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della presente legge.

La base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi di cui al comma 1 del presente articolo, esclusi i titoli, è rappresentata da:

1) valore nominale dei buoni e degli scontrini,

2) il prezzo che si otterrebbe vendendo la merce sul mercato,

3) il compenso che si otterrebbe sul mercato per il servizio, ossia la convenienza che viene offerta al debitore,

4) valore monetario delle spese coperte,

aumentato delle imposte e dei contributi corrispondenti per l’assicurazione sociale obbligatoria versati dal dipendente dallo stipendio (di seguito: obblighi correlati dallo stipendio).

Se il lavoratore dipendente fa affidamento sui redditi di cui al comma 4, lett da 1) a 4) di questo articolo hanno effettuato pagamenti in denaro al pagatore, la base imponibile sullo stipendio è la differenza tra il valore di tali entrate e i pagamenti in denaro che il dipendente effettua al pagatore, aumentata dei corrispondenti obblighi derivanti dal salario, cioè, nell’autotassazione, la differenza tra il reddito da lui percepito, cioè il quale è tenuto a pagare gli obblighi corrispondenti con i guadagni e i pagamenti in contanti da lui effettuati.

La base imponibile dal par. 2. e 3. del presente articolo è il valore di mercato dei titoli aumentato delle corrispondenti obbligazioni derivanti dagli utili, ovvero, in caso di autoimposizione, il valore di mercato dei titoli al momento dell’acquisizione del diritto di disporre tali titoli, cioè nel momento in cui tali titoli costituiscono valori, sono considerati redditi imponibili del lavoratore ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della presente legge.

Se i titoli di cui al par. 2. e 3. di questo articolo, il dipendente ha acquisito acquistando ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, la base dell’imposta sul reddito è la differenza tra il prezzo di mercato di tali titoli al momento dell’acquisizione del diritto di disporre tali titoli, vale a dire nel momento in cui tali titoli acquistano valore, sono considerati reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della presente legge e l’importo pagato dal dipendente, aumentato dei corrispondenti obblighi derivanti dal reddito, vale a dire, nell’autoimposizione, la differenza tra il prezzo di mercato di tali titoli al momento dell’acquisizione del diritto di disporre di tali titoli, vale a dire nel momento in cui tali titoli sono considerati reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della presente legge e l’importo pagato dal dipendente.

Se il valore di mercato dei titoli è espresso in valuta estera, la base imponibile dello stipendio è rappresentata dal suo equivalente in dinaro al tasso di cambio medio ufficiale della Banca Nazionale di Serbia il giorno dell’acquisizione del diritto di disporre di tali titoli, ossia dal giorno in cui tali titoli sono considerati imponibili con i redditi del lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della presente legge.

Il prezzo, l’importo del risarcimento, cioè il valore monetario di cui al paragrafo 4, punto. da 2) a 4) del presente articolo è determinata dal contribuente al momento in cui viene effettuato il pagamento.

Il valore di mercato dei titoli di cui al par. 6. e 7. del presente articolo viene determinato dal contribuente, cioè dal lavoratore dipendente sulla base dei dati disponibili, se i titoli sono stati ottenuti da una persona imparentata con il datore di lavoro che non è tenuta a calcolare e pagare l’imposta preventiva.

Articolo 14 bis

In particolare, sono considerati redditi derivanti da prestazioni o prestazioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della presente legge:

1) utilizzo del veicolo ufficiale e di altri mezzi di trasporto per scopi privati;

2) uso di edifici residenziali e appartamenti di proprietà del datore di lavoro o a disposizione del datore di lavoro in base a contratto di locazione o ad altro titolo, con o senza pagamento di canone.

Il valore mensile del reddito di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo, per ciascun mese solare di utilizzo del veicolo, rappresenta un importo pari all’1% del valore di mercato del veicolo ufficiale e degli altri mezzi di trasporto, secondo ai dati dell’organismo competente con il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente di utilizzo del veicolo, detratto l’importo pagato dal dipendente per tale utilizzo.

Il valore del reddito di cui al paragrafo 1. punto 2) del presente articolo è l’importo dell’affitto che il datore di lavoro paga per il dipendente, ovvero, nel caso in cui il datore di lavoro non paga l’affitto, l’importo dell’affitto secondo ai prezzi di mercato del luogo in cui è situato l’edificio residenziale o l’appartamento, ridotto dell’importo pagato dal dipendente a titolo di affitto.

Nel determinare la base imponibile sul reddito, il reddito derivante da questo articolo viene aumentato dei corrispondenti obblighi derivanti dai salari.

Articolo 14 ter

Il guadagno, ai sensi dell’art. 13 e 14 di questa legge, i premi di tutti i tipi di assicurazione volontaria, nonché il contributo pensionistico al fondo pensione volontario, che il datore di lavoro paga per i dipendenti – assicurati inclusi nell’assicurazione volontaria, cioè per i dipendenti – membri dell’assicurazione volontaria fondi pensione, sono considerati, ai sensi della legge che regola l’assicurazione volontaria, cioè i fondi pensione volontari e i piani pensionistici.

In via eccezionale dal comma 1 del presente articolo, i guadagni ai sensi dell’art. 13 e 14 della presente legge non saranno considerati:

1) il premio assicurativo pagato dal datore di lavoro per tutti i dipendenti per l’assicurazione collettiva contro i danni dalle conseguenze di un infortunio, compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’assicurazione collettiva per malattie gravi e interventi chirurgici, nonché l’assicurazione collettiva sulla vita premio per la morte di un dipendente dovuta a malattia che il datore di lavoro paga per tutti i dipendenti;

2) premio dell’assicurazione sanitaria volontaria, cioè contributo pensionistico a un fondo pensione volontario, che il datore di lavoro paga per i dipendenti – assicurati, cioè membri del fondo pensione volontario, in conformità con le norme speciali che regolano le aree sopra menzionate, fino all’importo che è esente dal pagamento dei contributi secondo la legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

Contribuente

Articolo 15

Il contribuente è una persona fisica che percepisce un reddito.

Base imponibile

Articolo 15 bis

La base imponibile salariale ex art. 13 fino a 14b della presente legge costituiscono guadagni pagati, cioè realizzati.

La base dell’imposta sul salario è il salario di cui all’articolo 13 cpv. 1 e 3, art. 14. fino a 14b e articolo 15b della presente legge, ridotto dell’importo di 28.423 dinari al mese per una persona che lavora a tempo pieno.

Per una persona che lavora a tempo parziale, la riduzione di cui al comma 2 del presente articolo è proporzionale all’orario di lavoro di quella persona rispetto al lavoro a tempo pieno.

Quando una persona lavora a tempo pieno per due o più datori di lavoro, la riduzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene effettuata da ciascun datore di lavoro in proporzione all’orario di lavoro presso il datore di lavoro in relazione al lavoro a tempo pieno, con una riduzione totale pari a 28.423 dinari al mese.

Quando una persona lavora a tempo parziale con due o più datori di lavoro, ciascun datore di lavoro effettua una riduzione proporzionale all’orario di lavoro presso il datore di lavoro rispetto all’orario di lavoro totale, con il fatto che la somma della riduzione deve essere inferiore a 28.423 dinari al mese, cioè in proporzione al tempo di lavoro totale della persona rispetto al tempo pieno.

Eccezionalmente dal par. Da 1 a 5 di questo articolo, la base imponibile sui salari delle persone per le quali la persona giuridica nazionale paga l’imposta ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 3 di questa legge, è l’importo che la persona giuridica nazionale ha pagato al datore di lavoro da un altro paese come compenso per le spese di lavoro della persona che ha fatto riferimento, cioè inviata a lavorare presso una persona giuridica nazionale.

Metodo e procedura per il calcolo dell’imposta sul reddito dal par. 2. a 5. di questo articolo e la presentazione dei dati all’Amministrazione fiscale sono regolati più dettagliatamente dal ministro.

Articolo 15 ter

Per le persone fisiche – residenti nella Repubblica che vengono inviate all’estero per svolgere lavori per persone giuridiche – residenti nella Repubblica, la base imponibile per l’imposta sulle retribuzioni è l’importo delle retribuzioni che, in conformità con la legge, la legge generale e il contratto di lavoro, loro avrebbe guadagnato nella Repubblica con lavori identici o simili.

Sono considerate residenti nella Repubblica anche le persone fisiche ai sensi del comma 1 del presente articolo che sono state inviate all’estero per attività di formazione e aggiornamento professionale per esigenze del datore di lavoro ai sensi della legge che disciplina l’invio di dipendenti per lavoro temporaneo all’estero .

Articolo 15v

La base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi per il contribuente neo insediato, per i redditi da lui percepiti in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro qualificato, qualora instauri il rapporto di lavoro in un luogo di lavoro per il quale è necessario che il soggetto abbia un formazione professionale speciale e per il quale esiste un fabbisogno che non può essere facilmente soddisfatto sul mercato del lavoro interno, la base di cui all’articolo 15a capoverso 2 della presente legge è ridotta del 70%.

È datore di lavoro qualificato di cui al comma 1 del presente articolo il datore di lavoro residente nella Repubblica che, secondo le disposizioni della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, non può essere considerato parente del datore di lavoro nel quale si è insediato. il contribuente era precedentemente dipendente.

In deroga al comma 2 del presente articolo, è considerato datore di lavoro qualificato qualsiasi datore di lavoro residente nella Repubblica, che instaura un rapporto di lavoro con un contribuente neoinsediato che, per almeno tre anni a partire dal 1990, abbia soddisfatto i requisiti condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, punto 1) della presente legge per essere considerato residente nella Repubblica.

Si considera contribuente neo insediato di cui al comma 1 del presente articolo il contribuente che:

1) nel periodo di 24 mesi precedenti il ​​giorno della conclusione del contratto di lavoro con un datore di lavoro qualificato, non ha risieduto prevalentemente nel territorio della Repubblica, oppure

2) al momento della conclusione del contratto di lavoro con un datore di lavoro qualificato, ha meno di 40 anni e nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto di lavoro con un datore di lavoro qualificato ha soggiornato per lo più fuori dal territorio di della Repubblica per l’istruzione superiore, cioè lo sviluppo professionale.

Si ritiene che le condizioni relative al posto di lavoro e alla formazione professionale speciale di cui al paragrafo 1 di questo articolo siano soddisfatte se il reddito mensile del contribuente neo insediato di cui al paragrafo 4 punto 1) di questo articolo è superiore a 393.855 dinari.

Si ritiene che le condizioni relative al posto di lavoro e alla formazione professionale speciale di cui al paragrafo 1 di questo articolo siano soddisfatte se il reddito mensile del contribuente neo insediato di cui al paragrafo 4 punto 2) di questo articolo è superiore a 262.570 dinari.

Il diritto alla riduzione della base di cui al comma 1 del presente articolo spetta al contribuente neo insediato che, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o entro un congruo termine dall’instaurazione del rapporto di lavoro, risiede nel territorio di della Repubblica e che soddisfa la condizione per essere considerato suo residente fiscale in base al centro degli affari e degli interessi nel territorio della Repubblica, nonché suo residente fiscale ai fini dell’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni che la Repubblica applica con altri paesi.

Il diritto alla riduzione della base di cui al comma 1 del presente articolo si esercita per un periodo di cinque anni dalla data di conclusione del contratto di lavoro, se ricorrono le condizioni di cui al comma 5, 6 e 7 del presente articolo, che si riferiscono al luogo di lavoro, cioè al contribuente neo insediato in tale periodo, indipendentemente dal cambiamento del datore di lavoro.

Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è esercitato dal contribuente neo insediato a partire dalla prima retribuzione corrisposta per il mese in cui è stata acquisita dall’autorità competente la prova dell’adempimento delle condizioni stabilite dal presente articolo.

L’importo della riduzione nella misura del 70% ai fini della determinazione della base imponibile sull’imposta sullo stipendio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rappresenta la parte dello stipendio che il contribuente neoinsediato percepisce da un datore di lavoro qualificato e su cui nessuna imposta sullo stipendio viene pagata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Il ministro incaricato degli affari finanziari regola più dettagliatamente le modalità di esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Aliquota fiscale

Articolo 16

Guadagno dall’art. 13 fino a 14b della presente legge sono tassati con un’aliquota del 10%.

Articolo 17

(Eliminato)

Esenzioni fiscali

Articolo 18

Nessuna imposta salariale viene pagata sul reddito del dipendente dal datore di lavoro in base a:

1) compensazione per le spese di trasporto documentate per l’arrivo e la partenza dal lavoro – fino al prezzo del biglietto mensile dei trasporti pubblici, cioè fino all’importo delle spese di trasporto effettive, e al massimo 5.398 dinari al mese;

2) indennità giornaliera per viaggi ufficiali nel paese – fino a 3.241 dinari sulla base dell’intera indennità giornaliera, o fino all’importo corrispondente per la metà dell’indennità giornaliera, determinata secondo le modalità e in conformità con le norme dell’ente statale competente ;

3) diaria per viaggi ufficiali all’estero – fino all’importo prescritto dall’ente statale competente, e un massimo di 90 euro al giorno, determinato nei modi e alle condizioni prescritti dall’ente statale competente;

4) rimborso delle spese di soggiorno in viaggio d’affari, secondo la fattura allegata;

5) spese di trasporto in viaggio d’affari, secondo le fatture allegate del vettore di trasporto pubblico, e quando, in conformità con la legge, altre norme, ad esempio atti, l’uso della propria auto per un viaggio d’affari o per altri scopi ufficiali è approvato – fino all’importo del 30% del prezzo per unità di misura base di carburante moltiplicato per il numero di unità di misura di carburante consumate, fino a 9.449 dinari al mese;

6) le indennità giornaliere percepite dai membri delle Forze armate serbe in relazione all’esercizio delle loro funzioni, in conformità con le norme che disciplinano le Forze armate serbe;

7) assistenza congiunta in caso di malattia, riabilitazione sanitaria o invalidità di un dipendente o di un membro della sua famiglia – fino a 53.986 dinari;

8) regali ai figli dei dipendenti, di età fino a 15 anni, in occasione di Capodanno e Natale – fino a 13.497 dinari all’anno per figlio;

9) premi giubilari ai dipendenti, in conformità con la legge che regola il lavoro – fino a 26.991 dinari all’anno;

9a) assistenza in caso di morte di un familiare del dipendente – fino a 94.472 dinari;

10) assistenza finanziaria per il trattamento di un dipendente nel paese o all’estero, per l’importo dei costi effettivi del trattamento, documentati dalle fatture dell’istituto sanitario che ha eseguito il trattamento, nonché dei costi documentati di trasporto e alloggio per il trattamento di quella persona;

11) azioni proprie, opzioni su azioni proprie o azioni proprie del datore di lavoro oppure azioni, opzioni su azioni o azioni di una persona legata al datore di lavoro (di seguito: azioni proprie) acquistate dal dipendente a titolo gratuito o a un prezzo preferenziale dal datore di lavoro;

12) prestazioni di solidarietà per la nascita di un figlio fino all’importo del salario medio corrisposto nella Repubblica secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ente statistico repubblicano, per neonato.

L’imposta sul reddito non è dovuta sui redditi di cui al paragrafo 1, punto 11) del presente articolo, che il lavoratore riceve da una persona imparentata con il datore di lavoro.

In via eccezionale dal comma 1, punto 11) e dal comma 2 del presente articolo:

1) se il dipendente aliena le proprie azioni prima della scadenza del termine di due anni dalla data di acquisizione del diritto di disporre di tali azioni proprie, tali azioni proprie saranno considerate utili imponibili del dipendente ai sensi dell’articolo 14 della presente legge al momento dell’alienazione;

2) se il datore di lavoro o una parte correlata al datore di lavoro acquista azioni proprie dal dipendente, tali azioni proprie saranno considerate utili imponibili del dipendente ai sensi dell’articolo 14 della presente legge al momento dell’acquisto;

3) se il rapporto di lavoro del lavoratore con il datore di lavoro termina prima della scadenza del termine di due anni dalla data di acquisizione del diritto di disporre delle azioni proprie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro indipendente dalla sua volontà e dalla volontà del datore di lavoro datore di lavoro ai sensi della legge sul lavoro, cessazione del rapporto di lavoro per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo la legge sull’assicurazione pensionistica e d’invalidità e cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con una persona legata al datore di lavoro, tali azioni proprie sono considerate utili imponibili del dipendente ai sensi dell’articolo 14. di questa legge versato l’ultimo giorno di lavoro del dipendente presso il datore di lavoro.

Sui redditi di cui al comma 1, punto. non è dovuta l’imposta sul reddito. da 1) a 5) del presente articolo, che sono realizzati da persone che non hanno un impiego, ma che con il loro lavoro producono redditi per i quali sono soggetti all’imposta sul reddito ai sensi di questa legge.

Per la determinazione dell’imposta sul reddito sulla base dell’indennità giornaliera per i viaggi ufficiali all’estero, i redditi superiori all’importo prescritto dall’autorità statale competente, cioè al di sopra dell’importo non imponibile di 90 euro di cui al paragrafo 1. punto 3) del presente articolo, vengono convertiti in importi in dinari al tasso di cambio medio ufficiale della Banca nazionale di Serbia il giorno del calcolo delle spese.

Il Ministro delle finanze disciplina più in dettaglio l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1, punto. 7), 10) e 11) del presente articolo.

Articolo 18 bis

In deroga all’articolo 14 di questa legge, non viene pagata alcuna imposta salariale sul reddito del dipendente basato su prestazioni per la cui fornitura, al fine di creare le condizioni per la ricreazione dei dipendenti sul posto di lavoro, il datore di lavoro sostiene spese per la costruzione di locali e /o l’acquisto di attrezzature per la ricreazione, sulla base del compenso per i costi della ricreazione collettiva dei dipendenti, ovvero l’organizzazione di eventi sportivi e attività dei dipendenti svolte con l’obiettivo di migliorare la salute dei dipendenti e /o costruire migliori relazioni tra i dipendenti stessi, cioè dipendenti e datori di lavoro.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere esercitato solo se le attività ricreative collettive dei dipendenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono svolte in conformità con gli atti del datore di lavoro e se tutti i dipendenti del datore di lavoro hanno il diritto alla ricreazione del stesso tipo, qualità e portata.

In deroga al comma 2 del presente articolo, il diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato anche se non tutti i dipendenti hanno diritto ad attività ricreative dello stesso tipo, qualità e portata, purché la differenza nell’esercizio delle attività ricreative il diritto può essere giustificato da un’adeguata competenza in medicina del lavoro.

Il diritto all’esenzione fiscale dal comma 1 del presente articolo esiste nel caso di organizzazione di eventi sportivi, cioè di attività dei dipendenti, a condizione che siano svolte sulla base di una decisione motivata del datore di lavoro, mentre il diritto di parteciparvi è ed è esercitato da un numero significativo di dipendenti del datore di lavoro.

Il Ministro delle finanze regola l’applicazione delle disposizioni del comma 1. da 1. a 3. di questo articolo.

Articolo 19

(Eliminato)

Articolo 20

Sono esentati dall’obbligo di pagare le imposte sui salari percepiti per lavoro presso rappresentanze diplomatiche e consolari estere o organizzazioni internazionali, ovvero rappresentanti o dipendenti di tali missioni o organizzazioni:

1) i capi delle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate in Serbia, il personale delle rappresentanze diplomatiche straniere in Serbia, nonché i membri della loro famiglia, se questi membri della famiglia non sono cittadini o residenti della Repubblica;

2) i capi dei consolati esteri in Serbia e i funzionari consolari autorizzati a svolgere funzioni consolari, nonché i membri della loro famiglia, se questi membri della famiglia non sono cittadini o residenti della Repubblica;

3) funzionari delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, esperti di assistenza tecnica delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate;

3a) funzionari, esperti e personale amministrativo di organizzazioni internazionali, se non cittadini o residenti della Repubblica;

4) dipendenti di rappresentanze diplomatiche o consolari estere e di organizzazioni internazionali, se non cittadini o residenti nella Repubblica;

5) consoli onorari di paesi esteri, per le entrate che percepiscono dal paese che li ha nominati a svolgere funzioni consolari;

6) alle dipendenze delle persone di cui ai numeri da 1) a 5) del presente articolo, se non cittadini o residenti nella Repubblica.

In deroga al comma 1 del presente articolo, le persone fisiche che sono cittadine o residenti della Repubblica sono esentate dall’obbligo di pagare l’imposta sugli stipendi percepiti in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate.

Articolo 21

Non viene pagata alcuna imposta sui salari delle persone con disabilità impiegate nelle aziende per la formazione professionale e l’impiego di persone con disabilità.

Articolo 21a

Non viene pagata alcuna imposta sul reddito:

1) il premio per l’assicurazione sanitaria volontaria che il datore di lavoro sospende e paga dallo stipendio del dipendente – l’assicurato incluso nell’assicurazione sanitaria volontaria nel paese, in conformità con le leggi che regolano l’assicurazione sanitaria volontaria e gli atti adottati per l’attuazione di la legge;

2) contributo pensionistico al fondo pensione volontario che il datore di lavoro sospende e paga dallo stipendio del dipendente – membro del fondo pensione volontario, secondo la legge che disciplina i fondi pensione volontari e i piani pensionistici.

L’importo totale che può essere soggetto all’esenzione dal paragrafo 1 di questo articolo non può superare complessivamente 8.101 dinari al mese.

Agevolazioni fiscali per l’occupazione di nuove persone e di persone con disabilità

Articolo 21 ter

(Eliminato)

Articolo 21 quater

Un datore di lavoro – una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario o un imprenditore agricolo, che assume una nuova persona, ha diritto al rimborso di parte dell’imposta pagata sullo stipendio del nuovo assunto, pagato entro dicembre 31, 2025.

È considerata persona di nuova assunzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo la persona con la quale il datore di lavoro ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che disciplina i rapporti di lavoro, che è iscritta all’assicurazione sociale obbligatoria nel Registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie Assicurazione e che, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, risulta iscritto ininterrottamente come disoccupato al Servizio Nazionale per l’Impiego da almeno sei mesi, e considerato come tirocinante da almeno tre mesi.

Non è considerato neoassunto di cui al comma 1 del presente articolo colui che, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, era alle dipendenze di un datore di lavoro che è una persona affine al datore di lavoro con il quale instaura il rapporto di lavoro, ovvero da un datore di lavoro che, se non avesse cessato di esistere, sarebbe stato un parente del datore di lavoro con il quale il neoassunto instaura un rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una cessazione del rapporto di lavoro.

L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere ottenuta dal datore di lavoro se, instaurando un rapporto di lavoro con un neoassunto, il numero dei dipendenti presso il datore di lavoro aumenta rispetto al numero dei dipendenti al 31 marzo 2014.

L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzata anche dal datore di lavoro che inizia a esercitare l’attività dopo il 31 marzo 2014.

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, vale a dire:

1) 65% se ha instaurato un rapporto di lavoro con almeno uno e al massimo nove neoassunti;

2) 70% se ha instaurato un rapporto di lavoro con un minimo di 10 e un massimo di 99 neo assunti;

3) 75% se ha instaurato un rapporto di lavoro con almeno 100 neo assunti.

Il rimborso dell’imposta pagata di cui al paragrafo 6 del presente articolo viene effettuato in conformità con la legge che regola la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso all’autorità fiscale competente.

La richiesta di rimborso dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo è presentata sul modulo prescritto.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, salvo in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per la previdenza sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di prestazione, sulla base della creazione di un rapporto di lavoro con quella persona, non ha diritto che quella persona ottenga lo sgravio fiscale previsto dal presente articolo.

Gli sgravi fiscali previsti da questo articolo non possono essere ottenuti dagli enti e organizzazioni statali, dal protettore dei cittadini, dal commissario per la tutela dell’uguaglianza, dall’istituto statale di controllo, dal commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali, dall’Agenzia per la la lotta contro la corruzione, la commissione repubblicana per la tutela dei diritti nelle procedure degli appalti pubblici, la commissione per la tutela della concorrenza, la commissione per i valori mobiliari, il consiglio fiscale, l’agenzia radiotelevisiva repubblicana, l’agenzia per l’energia della Repubblica di Serbia e altri enti pubblici, aziende pubbliche, pubblici servizi ed altri diretti o utilizzatori indiretti del bilancio, ovvero utilizzatori di fondi pubblici.

La forma del paragrafo 8 del presente articolo e il suo contenuto sono prescritti dal ministro.

Articolo 21

Il datore di lavoro che impiega una persona con disabilità per un periodo di tempo indeterminato conformemente alla legge che regola la prevenzione della discriminazione contro una persona con disabilità, per la quale l’invalidità è comprovata da idonea documentazione legale e medica, è esonerato dall’obbligo a versare l’imposta calcolata e trattenuta sulla retribuzione di tale persona, per un periodo di tre anni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.

È considerata persona di nuova assunzione con disabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo una persona con la quale il datore di lavoro ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola il lavoro e che è iscritta all’assicurazione sociale obbligatoria presso gli organismi competenti per l’assicurazione sociale obbligatoria. assicurazione.

Non è considerato neoassunto il portatore di handicap di cui al comma 1 del presente articolo chi, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, era alle dipendenze del datore di lavoro fondatore o di una persona affine al datore di lavoro con cui instaura rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno la cessazione del rapporto di lavoro.

Gli enti e le organizzazioni statali, le aziende pubbliche, i servizi pubblici e altri utenti diretti o indiretti del bilancio non possono ottenere sgravi fiscali da questo articolo.

I datori di lavoro che, per una determinata persona, utilizzano o hanno utilizzato uno sgravio fiscale per il pagamento dei salari su un’altra base giuridica in conformità con la normativa pertinente, non possono ottenere uno sgravio fiscale da questo articolo per la stessa persona.

Le modalità e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno disciplinate più dettagliatamente dal Ministro.

Articolo 21 quinquies

Datore di lavoro – una persona giuridica che, ai sensi della legge che regola la contabilità, è classificata in micro e piccole persone giuridiche, nonché un imprenditore, imprenditore forfettario o imprenditore agricolo, che stabilisce un rapporto di lavoro con almeno due nuove persone, ha diritto al rimborso del 75% dell’imposta sul reddito pagata per un neoassunto, versata entro il 31 dicembre 2025.

È considerata persona di nuova assunzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo la persona con la quale il datore di lavoro ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che disciplina i rapporti di lavoro, che è iscritta all’assicurazione sociale obbligatoria nel Registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie Assicurazione e che, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, risulta iscritto ininterrottamente come disoccupato al Servizio Nazionale per l’Impiego da almeno sei mesi, e considerato come tirocinante da almeno tre mesi.

Non è considerato neoassunto di cui al comma 1 del presente articolo colui che, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, era alle dipendenze di un datore di lavoro che è una persona affine al datore di lavoro con il quale instaura il rapporto di lavoro, ovvero da un datore di lavoro che, se non avesse cessato di esistere, sarebbe stato un parente del datore di lavoro con il quale il neoassunto instaura un rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, instaura un rapporto di lavoro con un neoassunto, e nel periodo successivo instaura un rapporto di lavoro con un altro neoassunto, può usufruire dell’agevolazione fiscale per il primo neoassunto solo dopo aver accertato un rapporto di lavoro con il secondo nuovo assunto, a condizione che il diritto al rimborso delle imposte pagate per il primo nuovo dipendente possa realizzarsi per i redditi da lui pagati a quest’ultimo per il mese in cui ha maturato la condizione per usufruire dell’agevolazione fiscale .

L’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere ottenuta dal datore di lavoro se, instaurando un rapporto di lavoro con un neoassunto, il numero dei dipendenti aumenta di almeno due unità rispetto al numero dei dipendenti che aveva il datore di lavoro al 31 ottobre, 2015.

Se nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 il datore di lavoro ha aumentato il numero dei dipendenti rispetto al numero dei dipendenti al 31 ottobre 2015, le agevolazioni fiscali per i nuovi dipendenti con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio Nel 2016 potrà usufruirne a partire dal mese in cui ha acquisito la condizione per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Se, nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, il datore di lavoro ha ridotto il numero dei dipendenti rispetto al numero dei dipendenti al 31 ottobre 2015, l’agevolazione fiscale per i nuovi dipendenti il ​​cui rapporto di lavoro è instaurato aumenta il numero di dipendenti rispetto a quello che sarebbe stato se non avesse ridotto il numero dei dipendenti nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, può da utilizzare a partire dal mese in cui ha maturato la condizione per usufruire dell’agevolazione fiscale.

L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzata anche dal datore di lavoro che inizia a esercitare l’attività dopo il 31 ottobre 2015.

Il rimborso dell’imposta pagata di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene effettuato in conformità con la legge che disciplina la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso all’autorità fiscale competente.

La richiesta di rimborso dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo è presentata sul modulo prescritto.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, salvo in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per la previdenza sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di prestazione, sulla base della creazione di un rapporto di lavoro con quella persona, non ha diritto che quella persona ottenga lo sgravio fiscale previsto dal presente articolo.

Non possono ottenere sgravi fiscali da questo articolo le autorità e le organizzazioni statali, gli enti pubblici, le aziende pubbliche, i servizi pubblici e altri utenti diretti o indiretti del bilancio, cioè utenti di fondi pubblici.

La forma del paragrafo 10 del presente articolo e il suo contenuto sono prescritti dal ministro.

Articolo 21

Un datore di lavoro – una società commerciale di nuova costituzione, un imprenditore di nuova costituzione e un imprenditore agricolo di nuova costituzione, che è iscritto nel registro dell’autorità competente, cioè l’organizzazione, può esercitare il diritto all’esenzione dal pagamento delle imposte sulla base dello stipendio di i fondatori che lavorano in quella società, cioè gli imprenditori con reddito personale e gli imprenditori agricoli.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato dal datore di lavoro sulle retribuzioni del fondatore e sulle retribuzioni personali degli imprenditori e degli imprenditori agricoli, corrisposte entro un termine di 12 mesi dal giorno in cui è stata costituita la società, ovvero una società registrata imprenditore e imprenditore agricolo, il cui importo mensile individualmente per ciascuna persona durante il periodo di utilizzo dell’esenzione non supera i 37.000 dinari, importo che non comprende gli obblighi relativi al reddito.

Il diritto all’esenzione fiscale cessa allo scadere del termine di cui al comma 2 del presente articolo, ossia dal giorno in cui la retribuzione mensile del fondatore, cioè la retribuzione personale degli imprenditori e degli imprenditori agricoli, sia superiore all’importo di cui all’art. paragrafo 2 di questo articolo, viene pagato e il datore di lavoro è tenuto a calcolare e pagare l’imposta sui guadagni, vale a dire i guadagni personali, sull’importo pagato più le imposte e i relativi contributi versati sui guadagni, nonché a calcolare e paga l’imposta sul reddito in conformità con la legge.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esercitato dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:

1) che la persona fisica – il fondatore, cioè ciascuno dei fondatori se sono più di loro, ha instaurato un rapporto di lavoro con la società commerciale di nuova costituzione, ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola i rapporti di lavoro e che è stato registrato per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale dell’assicurazione sociale obbligatoria;

2) che una persona fisica – un imprenditore, cioè un imprenditore agricolo, è registrato per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie;

3) che nel periodo per il quale esercita il diritto all’esenzione fiscale, può esercitare tale diritto per un massimo di nove fondatori dipendenti che soddisfano le condizioni;

4) che le persone fisiche – fondatori dell’impresa commerciale, imprenditore e imprenditore agricolo, in un periodo di almeno sei mesi continuativi prima del giorno della costituzione dell’impresa commerciale, cioè dell’iscrizione dell’imprenditore o dell’imprenditore agricolo, sono state iscritte all’anagrafe Servizio Nazionale per l’Impiego come disoccupato o che nel periodo da 12 mesi prima della data di stabilimento, cioè registrazione, ha ottenuto l’istruzione secondaria, superiore o superiore, in conformità con la legge.

L’esenzione fiscale da questo articolo può essere ottenuta da un datore di lavoro – una società commerciale, un imprenditore e un imprenditore-agricoltore, fondato o registrato entro il 31 dicembre 2020.

Sulla base dei guadagni, vale a dire i guadagni personali delle persone di cui al paragrafo 4 di questo articolo per i quali un datore di lavoro di nuova costituzione ha ottenuto l’esenzione fiscale da questo articolo, un altro datore di lavoro di nuova costituzione – una società commerciale, imprenditore e imprenditore agricolo, non può ottenere l’esenzione fiscale da questo per quei membri di persone.

Il datore di lavoro che si avvale dell’esenzione fiscale di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dalla legge che regola i contributi previdenziali obbligatori relativi alla stessa tipologia di esenzione, sulla base dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con tale persona, non ha diritto ottenere altri benefici per quella persona, tra cui e la fruizione di sussidi per il lavoro subordinato e autonomo.

Articolo 21e

Il datore di lavoro – una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, può esercitare il diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta calcolata e trattenuta sugli utili dei fondatori che lavorano in tale società commerciale di nuova costituzione .

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato dal datore di lavoro per le retribuzioni del fondatore pagate entro un periodo di 36 mesi dalla data di costituzione della società.

L’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 di questo articolo può essere ottenuta per ciascun fondatore sulla base del suo stipendio mensile, e quello stipendio il cui importo non supera i 150.000 dinari al mese e, se è superiore, sulla base di una parte del lo stipendio fino a 150.000 dinari.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esercitato dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:

1) che la persona fisica – il fondatore, cioè ciascuno dei fondatori se sono più di loro, ha instaurato un rapporto di lavoro con la società commerciale di nuova costituzione, ha concluso un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola i rapporti di lavoro e che è stato registrato per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale dell’assicurazione sociale obbligatoria;

2) che durante il periodo per il quale viene esercitato il diritto di esenzione, il fondatore possieda almeno il 5% delle azioni o quote della società commerciale di nuova costituzione.

Il diritto all’esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 di questo articolo può essere esercitato da un datore di lavoro – una società che non è collegata ad alcuna persona giuridica ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società e che non genera più del 30% del suo totale redditi provenienti da altre entità considerate legate a qualsiasi fondatore del datore di lavoro – una società commerciale.

Sulla base dei guadagni delle persone di cui al paragrafo 4 di questo articolo per le quali un datore di lavoro di nuova costituzione ha ottenuto l’esenzione fiscale da questo articolo, un altro datore di lavoro di nuova costituzione non può ottenere l’esenzione da questo articolo per quelle persone.

Il datore di lavoro che si avvale dell’esenzione fiscale prevista dal presente articolo, salvo quando si avvale dell’esenzione conformemente alla disposizione della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di esenzione, sulla base dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con tale persona, non ha diritto ad ottenere altre prestazioni per quella persona, compreso il ricorso a sussidi per il lavoro subordinato e autonomo.

Articolo 21z

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con un soggetto che, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo, può essere considerato neoassunto qualificato (di seguito: neoassunto qualificato), è esonerato dall’obbligo di pagare l’imposta calcolata e trattenuta sulla retribuzione di una persona qualificata neoassunta per i guadagni pagati fino al 31 dicembre 2022 compreso.

Il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo è il datore di lavoro che, in qualsiasi momento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con un neoassunto qualificato di cui al comma 5 e 6 di questo articolo concludono un contratto di lavoro in conformità con la legge che regola i rapporti di lavoro e che ha registrato la persona neoassunta qualificata per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale dell’assicurazione sociale obbligatoria.

Eccezionalmente dal par. 1 e 2 del presente articolo, un datore di lavoro che non aveva più di 30 dipendenti al 31 dicembre 2020 e che in qualsiasi momento nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ha concluso, ovvero dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre , 2025, stipulare un contratto di lavoro con un neoassunto qualificato in conformità con la legge i rapporti di lavoro sono regolamentati e la persona si iscrive per l’assicurazione sociale obbligatoria nel registro centrale delle assicurazioni sociali obbligatorie, è esentata dall’obbligo di pagare l’imposta calcolata e trattenuta sul salario di una persona qualificata appena assunta, per i salari pagati fino a dicembre compreso 31, 2025.

Il datore di lavoro di cui al comma 3 del presente articolo non può ottenere un’esenzione fiscale sulla base delle retribuzioni corrisposte nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 per un neoassunto qualificato di cui al comma 5 e 6 del presente articolo, con il quale ha concluso un contratto di lavoro dopo il 30 giugno 2021 e che è stato precedentemente impiegato in qualsiasi momento dopo il 1 gennaio 2020 da un datore di lavoro che, secondo la regolare relazione finanziaria annuale del Nel 2020, aveva una media di più di 30 dipendenti.

Si considera neoassunto qualificato di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, non ha avuto la qualifica di lavoratore dipendente assicurato, ossia di assicurato autonomo chi è il fondatore o socio di una società commerciale che ha un rapporto di lavoro dipendente in una società commerciale di cui è fondatore o socio e che è lo status assicurato di un lavoratore dipendente, cioè un assicurato autonomo che è fondatore o un membro di una società commerciale che lavora in una società commerciale che il fondatore o il socio hanno acquisito nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020 instaurando un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo o con altro datore di lavoro.

Si considera neoassunto qualificato di cui al comma 1 del presente articolo anche colui che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020, non ha avuto la qualifica di lavoratore dipendente assicurato, di lavoratore autonomo assicurato come imprenditore, ovvero lavoratore autonomo assicurato che è fondatore o socio di una società che lavora come dipendente in una società di cui è fondatore o socio e che ha lo status assicurato di lavoratore dipendente o lo status assicurato di lavoratore autonomo che è un fondatore o un membro di un’impresa che sia impiegata in una società il cui fondatore o socio è stato acquisito nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 costituendo un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo o con altro datore di lavoro.

È considerata una persona che, nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, non aveva lo status di lavoratore dipendente assicurato, cioè di assicurato autonomo che sia fondatore o socio di una società che sia dipendente di un’azienda una persona qualificata neoassunta il cui fondatore, cioè socio, e che durante quel periodo aveva lo status di lavoratore autonomo assicurato come imprenditore, se lo status assicurato di un lavoratore dipendente, cioè lavoratore autonomo assicurato che è il fondatore, cioè un socio di una società che è dipendente di un’azienda di cui è fondatore, ovvero diventa socio nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, instaurando un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al paragrafo 3 del presente articolo o con altro datore di lavoro che aveva un massimo di 30 dipendenti al 31 dicembre 2020.

Esenzione fiscale dal par. 1 e 3 del presente articolo possono essere attuate dal datore di lavoro qualora, instaurando un rapporto di lavoro con un neoassunto qualificato, il numero dei dipendenti presso il datore di lavoro aumenti rispetto al numero dei dipendenti al 31 dicembre 2019.

L’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo può essere ottenuta anche dal datore di lavoro che inizia a svolgere attività dopo il 31 dicembre 2019.

L’esenzione fiscale di cui al comma 3 del presente articolo può essere ottenuta anche dal datore di lavoro che inizia a svolgere attività dopo il 31 dicembre 2021, se durante il periodo di fruizione dell’esenzione non esistono persone giuridiche collegate ai sensi della legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche, e se in qualsiasi momento in quel periodo ha dei parenti, a partire da quel momento per il periodo successivo, perde il diritto all’esenzione fiscale.

Se, durante l’utilizzo dell’esenzione fiscale, il datore di lavoro riduce il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre 2019, cessando il rapporto di lavoro di una persona che non è considerata neoassunta qualificata, perde il diritto di usufruire dell’esenzione fiscale. per il numero di neoassunti qualificati di cui si è ridotto il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre 2019, laddove, nel caso in cui l’esenzione fiscale fosse concessa a più neoassunti qualificati, l’esenzione per quella persona qualificata neoassunta con la quale ha precedentemente instaurato un rapporto di lavoro.

In deroga al comma 11 del presente articolo, se durante l’utilizzo dell’esenzione fiscale il datore di lavoro di cui ai commi 9 o 10 del presente articolo riduce il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre dell’anno in cui ha avuto inizio l’attività, cessando l’assunzione di soggetti che non siano considerati neoassunti qualificati, perde il diritto di usufruire dell’esenzione fiscale per il numero di neoassunti qualificati di cui è diminuito il numero dei dipendenti rispetto al 31 dicembre dell’anno in cui è stata svolta l’attività cominciò, mentre perché, nel caso in cui l’esenzione fiscale è stata ottenuta per più lavoratori qualificati neoassunti, perde prima l’esenzione per il neoassunto qualificato con il quale aveva precedentemente instaurato un rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo è esonerato dall’obbligo di versare l’imposta calcolata e trattenuta sui redditi di cui al comma 1 del presente articolo, come segue:

1) 70% dell’imposta – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

2) 65% dell’imposta – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

3) Imposta al 60% – per i salari pagati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il datore di lavoro di cui al comma 3 del presente articolo è esonerato dall’obbligo di pagare le imposte calcolate e trattenute sulle retribuzioni, come segue:

1) 60% dell’imposta – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

2) Imposta al 50% – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

3) Imposta al 40% – per le retribuzioni pagate nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

4) Imposta del 30% – per i salari pagati nel periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il datore di lavoro dal par. 1, 2 o 3 del presente articolo, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, lo stesso neoassunto qualificato può avvalersi dell’esenzione dal comma 13, punto 3) del presente articolo ovvero dell’esenzione dal comma 14. punto 1) del presente articolo.

In deroga al comma 14 del presente articolo, il datore di lavoro di cui al comma 3 del presente articolo che si avvale dell’esenzione per un neoassunto qualificato di cui al comma 7 del presente articolo applica l’esenzione di cui al comma 14 del presente articolo ridotta di tre punti percentuali per ciascuno anno di applicazione.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, tranne quando si avvale di un’esenzione in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di sgravio, in base all’atto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con quella persona non ha il diritto di ottenere per quella persona un’esenzione fiscale ai sensi del presente articolo.

Un neoassunto qualificato ai sensi del par. 5 e 6 del presente articolo non è considerato soggetto che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020, abbia avuto la qualità di beneficiario di una pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità.

Non è considerato neoassunto qualificato ai sensi del comma 7 chi nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2022 ha avuto lo status di beneficiario di una pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o di invalidità. di questo articolo.

Non possono essere esentati da questo articolo gli enti e le organizzazioni statali, gli enti pubblici, le aziende pubbliche, i servizi pubblici e altri utenti diretti o indiretti del bilancio, cioè utenti di fondi pubblici.

Il datore di lavoro ai sensi del par. 1. e 3. del presente articolo sono considerate una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore unico, un imprenditore agricolo, un ufficio di rappresentanza, una filiale di una persona giuridica straniera e una persona fisica.

Articolo 21z

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con un neoassunto è esonerato dall’obbligo di versare il 70% dell’imposta calcolata e trattenuta sulla retribuzione del neoassunto, per le retribuzioni corrisposte fino al 31 dicembre 2024 compreso.

Si considera neoassunto di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2022, non ha avuto la qualifica di lavoratore dipendente assicurato, di lavoratore autonomo assicurato di imprenditore , o assicurato autonomo che è fondatore o socio di un’impresa di una società che lavora come dipendente in una società di cui è fondatore o socio e che ha lo status di assicurato di lavoratore dipendente, cioè lo status di assicurato di sé stesso -persone dipendenti che sono fondatori o soci di una società chi è occupato in un’impresa il cui fondatore o socio è stato acquisito nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 costituendo un rapporto di lavoro con il datore di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo o con altro datore di lavoro e che percepisce una retribuzione mensile superiore più di 76.500 dinari.

Un datore di lavoro che utilizza per una persona specifica qualsiasi tipo di incentivo regolato dalla legge pertinente, compresi i benefici pagati dal Servizio Nazionale per l’Impiego in conformità con la legge che regola l’assicurazione sull’occupazione e contro la disoccupazione, nel quadro di programmi e misure di politica attiva dell’occupazione, ad eccezione quando si avvale dell’esenzione ai sensi della disposizione della legge che regola i contributi per la previdenza sociale obbligatoria che fa riferimento alla stessa tipologia di sgravi, sulla base dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con quel soggetto, non ha diritto ad ottenere l’esenzione fiscale da questo articolo per quella persona.

Non è considerata neoassunta una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo una persona che dal 1° gennaio 2019 aveva lo status di beneficiario di una pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o invalidità.

È considerato datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario, un imprenditore agricolo, un ufficio di rappresentanza e una filiale di una persona giuridica straniera.

Articolo 21i

Il datore di lavoro – una persona giuridica che svolge ricerca e sviluppo nell’ambito della sua attività sul territorio della Repubblica, è esonerato dall’obbligo di pagare il 70% dell’imposta calcolata e trattenuta sui salari delle persone che sono direttamente assunte nelle attività di ricerca e sviluppo, in proporzione al tempo che tali persone dedicano alle attività di ricerca e sviluppo rispetto al lavoro a tempo pieno.

Una persona direttamente impegnata in attività di ricerca e sviluppo è considerata una persona che lavora alla realizzazione di un progetto in modo tale da essere direttamente coinvolta nell’identificazione e risoluzione di processi o problemi tecnici appropriati o compiti relativi a un progetto specifico .

Le attività legate alla supervisione diretta o indiretta dell’attuazione del progetto o le attività di supporto legate all’attuazione del progetto non sono considerate attività di ricerca e sviluppo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Per ricerca ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende la ricerca originale e pianificata intrapresa con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e comprensioni scientifiche o tecniche e lo sviluppo dell’applicazione dei risultati della ricerca o l’applicazione di un altro risultato o progetto scientifico con il scopo di produrre materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o significativamente migliorati prima di entrare nella produzione o nell’uso commerciale.

Possono avvalersi dell’esenzione dal comma 1 del presente articolo le persone giuridiche che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto proprio e mantengono la proprietà dei beni immateriali che possono derivare dall’attività di ricerca e sviluppo.

L’esenzione dal comma 1 del presente articolo non si applica alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impegnati in attività di ricerca finalizzate alla ricerca e allo sviluppo di petrolio, gas o risorse minerarie nell’industria estrattiva.

Un datore di lavoro che utilizza qualsiasi tipo di incentivo per una persona specifica regolato dalla legge pertinente, tranne quando si avvale di un’esenzione in conformità con la disposizione della legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria che si riferisce allo stesso tipo di sgravio, in base all’atto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con quella persona non ha il diritto di ottenere per quella persona un’esenzione fiscale ai sensi del presente articolo.

La limitazione al diritto di fruire degli incentivi ai sensi del comma 7 del presente articolo non si applica al datore di lavoro che si avvale del diritto al doppio riconoscimento dei costi direttamente connessi alla ricerca e sviluppo ai sensi della normativa che regola l’imposta sul reddito delle società.

Il Ministro regola più dettagliatamente le condizioni e le modalità di esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Arte. 22-30

(Eliminato)

Capitolo tre

IMPOSTA SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Soggetto a tassazione

Articolo 31

Sono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi generati da attività economiche, comprese le attività agricole e forestali, fornendo servizi professionali e altri servizi intellettuali, nonché i redditi derivanti da altre attività, se su tali redditi non viene pagata l’imposta ai sensi della presente legge su un altro base.

Sono considerati redditi da attività indipendente anche i redditi generati dall’uso permanente o stagionale dei terreni per scopi non agricoli (estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, produzione di calce, mattoni, tegole, carbone, ecc.), dalla produzione di incubatrici di pollame, così come altre attività simili, indipendentemente dal fatto che siano registrate come attività indipendenti presso l’autorità competente.

Contribuente

Articolo 32

Il contribuente sui redditi di lavoro autonomo è una persona fisica che realizza redditi svolgendo le attività di cui all’articolo 31 della presente legge.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo è una persona fisica iscritta presso l’autorità competente, ovvero un’organizzazione, e paga l’imposta sui redditi da lavoro autonomo sull’utile imponibile (di seguito: imprenditore), ovvero sul reddito forfettario ( di seguito: imprenditore forfettario).

È considerato contribuente in base ai redditi dell’agricoltura e della silvicoltura anche un contribuente ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo: una persona fisica proprietaria di un’azienda agricola familiare iscritta nel registro delle aziende agricole ai sensi della normativa che disciplina tale materia, chi tiene i libri contabili in conformità a tale legge, l’imposta sul reddito da lavoro autonomo viene pagata anche sull’utile imponibile (di seguito: imprenditore agricolo).

Una persona fisica soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita un’attività, indipendentemente dal fatto che tale attività sia registrata e paga l’imposta sui redditi da lavoro autonomo sull’utile imponibile (di seguito: imprenditore, seconda persona).

Base imponibile

Articolo 33

Il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è un utile imponibile e per un imprenditore forfettario è un reddito determinato in modo forfettario, se non diversamente stabilito da questa legge.

L’utile imponibile è determinato nel saldo fiscale rettificando l’utile riportato nel conto profitti e perdite, effettuato in conformità con le norme che disciplinano la contabilità per un contribuente tenuto a tenere la contabilità in partita doppia, vale a dire in conformità con il regolamento dell’articolo 49 di questa legge per il contribuente che tiene la contabilità semplice, secondo le modalità determinate da questa legge.

Il reddito forfettario è determinato dalla decisione dell’autorità fiscale competente applicando i criteri e gli elementi di cui all’articolo 41 di questa legge.

Articolo 33 bis

Gli imprenditori e gli imprenditori agricoli possono optare per il pagamento dei guadagni personali.

Il reddito personale di cui al paragrafo 1 di questo articolo, ai sensi di questa legge, è considerato l’importo di denaro che il creditore di cui al paragrafo 1 di questo articolo paga e registra nei libri aziendali come il suo reddito personale mensile aumentato degli obblighi corrispondenti del stipendio.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo, che opta per il pagamento della retribuzione personale, è tenuto a notificare la sua decisione di pagare la retribuzione personale in formato elettronico, attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale.

Chi inizia l’attività presenta una notifica di determinazione a pagare le retribuzioni personali esclusivamente al momento dell’iscrizione all’organismo competente che tiene il registro delle imprese, che inoltrerà la richiesta all’Amministrazione fiscale.

In deroga al comma 4 del presente articolo, le persone che non si iscrivono presso l’organismo che tiene il registro delle entità economiche, presentano la notifica di determinazione del pagamento dei redditi personali in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale, entro cinque giorni dalla la data di registrazione presso l’Amministrazione Finanziaria ovvero alla data di assegnazione del codice fiscale (di seguito: PIB) e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.

La comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo è presentata entro il 15 dicembre dell’anno in corso per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo che opta per la corresponsione del reddito personale non può modificare tale decisione durante il periodo d’imposta.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo decide di sospendere il pagamento della retribuzione personale, è tenuto a presentarne comunicazione in formato elettronico, attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale, entro il 15 dicembre dell’anno in corso.

Nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, il debitore di cui al comma 1 del presente articolo non è tenuto al pagamento delle retribuzioni personali dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha presentato la comunicazione all’autorità fiscale competente.

Riconciliazione delle entrate e delle spese

Articolo 34

(Eliminato)

Articolo 35

La riconciliazione dei ricavi e delle spese, la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la determinazione dell’importo delle plusvalenze incluse nel reddito imponibile del lavoro autonomo e il trattamento fiscale delle perdite degli anni precedenti sono riportati nel bilancio fiscale dell’imprenditore in conformità con le pertinenti disposizioni della legge che disciplina l’imposta sugli utili delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione della presente legge.

Il ministro regola il modo in cui i contribuenti di cui all’articolo 32 di questa legge, ad eccezione degli imprenditori forfettari, riportano i prezzi di trasferimento nel saldo fiscale.

Articolo 35 bis

L’ammortamento delle immobilizzazioni iscritte nei libri contabili è rilevato come costo nell’importo e secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina l’imposta sul reddito delle società e dallo statuto adottato sulla base di tale legge.

Articolo 36

Sono considerati soggetti legati al contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge, oltre alle persone fisiche e giuridiche che abbiano tale qualità secondo le pertinenti disposizioni della legge che disciplina l’imposta sul reddito delle società:

1) i familiari del debitore;

2) fratelli e sorelle del debitore;

3) genitori e figliastri del coniuge.

Articolo 37

Nel caso di un debito nei confronti di un creditore con lo status di persona affine o di un prestito che il debitore prende da un creditore con lo status di persona correlata, gli interessi riconosciuti come spese nel saldo fiscale non possono essere superiori a quello che si sarebbe verificato se fosse stato possibile contrarre o contrarre un prestito sul mercato nel corso dell’esercizio contabile.

In caso di crediti di un debitore con qualità di parente o di prestito che il debitore concede a un debitore con qualità di parente, gli interessi inclusi nel reddito nel saldo fiscale non possono essere inferiori a quelli che sarebbero sarebbero stati realizzati se fosse stato possibile contrarre tali crediti sul mercato, cioè approvare il prestito nel corso dell’esercizio.

La differenza tra gli interessi di mercato e gli interessi calcolati su un prestito tra parti correlate dal par. 1. e 2. del presente articolo sono inclusi nel reddito imponibile.

Articolo 37a

Un contribuente che paga le imposte sul reddito effettivo da lavoro autonomo è rilevato come spesa nel saldo fiscale:

1) stipendio personale pagato;

2) spese di viaggio d’ufficio fino all’importo di cui all’articolo 18, comma 1, punto da 2) a 5) della presente legge;

3) contributi calcolati e versati per l’assicurazione sociale obbligatoria personale sulla base del lavoro autonomo, se il debitore non ha optato per il pagamento del reddito personale.

Articolo 37 ter

Il trattamento del reddito d’impresa comprende il prelievo dalla proprietà dell’impresa per esigenze private e consumo personale da parte di un contribuente che paga l’imposta sul reddito effettivo da lavoro autonomo.

Il trattamento delle spese aziendali comprende l’investimento dei beni personali del contribuente che paga l’imposta sul reddito effettivo derivante da un’attività indipendente, in beni aziendali, ad eccezione degli investimenti in proprietà permanenti.

Prendendo cioè l’investimento immobiliare dal par. 1. e 2. del presente articolo, che non è in forma monetaria, è valutato secondo il comparabile valore di mercato, secondo il principio della permanenza.

Articolo 37v

Il reddito imponibile da lavoro autonomo non comprende il reddito tassato ai sensi dell’articolo 85, comma 1, punto 17) di questa legge, e che viene guadagnato da un contribuente sul reddito effettivo da lavoro autonomo.

Aliquota fiscale

Articolo 38

L’aliquota fiscale sui redditi da lavoro autonomo è del 10%.

Incentivi fiscali

Articolo 39

Gli incentivi fiscali sulla base degli investimenti in immobilizzazioni nella propria attività registrata e sulla base degli investimenti in conformità con le norme che regolano l’incoraggiamento degli investimenti nell’economia della Repubblica, sono concessi agli imprenditori alle condizioni e secondo le modalità previste sono concessi alle persone giuridiche secondo la legge che disciplina l’imposta sugli utili delle persone giuridiche.

Tassazione forfettaria

Articolo 40

Un contribuente del lavoro autonomo iscritto nel registro presso l’autorità competente, cioè un’organizzazione, ha il diritto di presentare una richiesta per il pagamento dell’imposta del lavoro autonomo su un reddito forfettario (di seguito: tassazione forfettaria).

Il diritto alla tassazione forfettaria non può essere riconosciuto al contribuente di cui al comma 1 del presente articolo:

1) chi svolge attività nel campo della pubblicità e delle ricerche di mercato;

2) chi svolge attività nei settori: del commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi e ristoranti, dell’intermediazione finanziaria e delle attività connesse al settore immobiliare;

3) nella cui attività investono anche altre persone;

4) il cui fatturato totale nell’anno precedente quello per il quale viene determinata l’imposta, cioè il cui fatturato previsto all’inizio dell’attività, è superiore a 6.000.000 di dinari;

5) che è registrato come contribuente IVA ai sensi della legge che regola l’imposta sul valore aggiunto.

In deroga a quanto disposto dal comma 2, comma 2), del presente articolo, al contribuente che esercita attività commerciale o di ristorazione in un chiosco, rimorchio o analoga struttura prefabbricata o mobile può, su sua richiesta, essere riconosciuto il diritto al pagamento dell’imposta su un reddito determinato forfettariamente.

Il diritto all’imposizione forfettaria ai sensi del par. da 1 a 3 del presente articolo può essere conseguito da un contribuente che fabbrica e vende esclusivamente i propri prodotti nell’ambito delle proprie attività.

I redditi tassati ai sensi dell’articolo 85, comma 1, punto 17) della presente legge non sono compresi nel fatturato complessivo del contribuente ai sensi del comma 2, punto 4) del presente articolo.

Attività dal par. 2. e 3. del presente articolo sono determinati in conformità alle norme che disciplinano la classificazione delle attività.

Articolo 41

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 40 della presente legge, gli imprenditori forfettari, per determinare l’importo del reddito forfettario come base imponibile sul reddito da lavoro autonomo, sono classificati in gruppi in modo tale che uno Il gruppo è composto da tutti gli imprenditori forfettari che svolgono la stessa attività predominante.

L’attività predominante di cui al comma 1 del presente articolo è l’attività iscritta come tale nel registro delle persone economiche, cioè l’attività dallo svolgimento della quale, nel periodo d’imposta, l’imprenditore forfettario ha conseguito un importo maggiore di reddito rispetto a quello da lui registrato come attività predominante.

La base di partenza per determinare l’importo del reddito forfettario per gruppo è determinata in relazione alla retribuzione mensile media per dipendente guadagnata nella Repubblica, città, comune, cioè comune cittadino, secondo i dati pubblicati dall’autorità repubblicana responsabile delle statistiche degli ultimi 12 mesi (di seguito: salario medio mensile), che viene moltiplicato per il numero dei dipendenti della Repubblica, città, comune, cioè comune cittadino e per il coefficiente di attività, e poi diviso per il numero degli abitanti della Repubblica , città, comune, cioè il comune cittadino.

La base di partenza dal comma 3 del presente articolo è ridotta o aumentata applicando i seguenti elementi:

1) sede legale dell’imprenditore;

2) il periodo di tempo trascorso dalla registrazione dell’imprenditore;

3) l’età del creditore e la sua capacità lavorativa;

4) altre circostanze che influiscono sulla realizzazione del profitto.

Il governo regola condizioni, criteri ed elementi più dettagliati per la flat tax.

Articolo 42

L’istanza di imposizione forfettaria può essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno in corso per l’anno successivo, ossia entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto dell’autorità fiscale competente che conferma la cancellazione dai registri dell’imposta sul valore aggiunto in conformità con la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto ed entro il 31 dicembre dell’anno in corso per l’anno successivo, in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale.

Una persona che inizia a esercitare un’attività presenta una richiesta di imposizione forfettaria esclusivamente al momento dell’iscrizione all’organismo competente che tiene il registro delle entità commerciali, che inoltrerà la richiesta all’Amministrazione fiscale.

In deroga al comma 2 del presente articolo, le persone che non sono iscritte presso l’organismo che tiene il registro delle entità commerciali, presentano una richiesta di imposizione forfettaria in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale, entro cinque giorni dal giorno della registrazione presso l’Amministrazione Finanziaria, ovvero il giorno dell’assegnazione del PIB e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.

Un contribuente autonomo che ha diritto alla tassazione forfettaria utilizza questo metodo di tassazione finché non viene accertato che sono venuti meno i motivi della tassazione forfettaria, cioè che le mutate condizioni escludono il diritto alla tassazione forfettaria .

Nel caso di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità fiscale competente ordina con decisione al contribuente di cui al paragrafo 4 del presente articolo di tenere i libri contabili dalla metà dell’anno in corso o dall’inizio dell’anno successivo.

L’imprenditore forfettario, il cui diritto all’imposta forfettaria cessa ai sensi dell’articolo 40, comma 2, punto 5) della presente legge, è tenuto a tenere i libri contabili entro il giorno in cui diventa soggetto all’imposta sul valore aggiunto in conformità con la legge che regola l’imposta sul valore aggiunto, senza determinare l’obbligo di tenere i libri contabili mediante decisione dell’autorità fiscale competente.

Libri aziendali e documenti contabili

Articolo 43

Gli obblighi previsti dall’articolo 32 di questa legge sono tenuti a tenere i libri contabili e a segnalarvi le variazioni aziendali in conformità con la legge che regola la contabilità, vale a dire secondo le modalità stabilite da questa legge.

Un imprenditore di cui all’articolo 32, comma 2 di questa legge che paga l’imposta sul reddito effettivo, tiene i libri secondo il sistema della doppia contabilità in conformità con la legge che regola la contabilità.

Imprenditore agricolo e altro imprenditore di cui all’art. 32, cpv. 3. e 4. di questa legge, tiene i libri contabili secondo il sistema contabile semplice, in conformità con questa legge.

Gli imprenditori a tasso forfettario sono tenuti a tenere solo un libro commerciale sul fatturato realizzato.

Articolo 43 bis

Gli imprenditori tengono i libri contabili secondo il sistema di contabilità a partita doppia in conformità con la legge e le altre norme che regolano la contabilità.

Articolo 44

Nei libri aziendali secondo il sistema contabile semplice, vengono forniti i dati su entrate, spese, immobilizzazioni, strumenti e inventario con cancellazione calcolata, in conformità con questa legge e il regolamento dell’articolo 49 di questa legge.

Articolo 45

Gli imprenditori, gli agricoltori e gli altri imprenditori sono tenuti a tenere aggiornati e ordinati i libri aziendali secondo il sistema della contabilità semplice di cui all’articolo 44 della presente legge, in modo da garantire il controllo della correttezza dell’iscrizione, della conservazione e dell’utilizzo dei documenti. dati, nonché informazioni sulla cronologia dei cambiamenti aziendali.

Gli imprenditori, gli agricoltori e gli altri imprenditori sono tenuti a contabilizzare i redditi entro il giorno successivo a quello in cui è stato realizzato, a contabilizzare le spese entro sette giorni dalla data in cui si sono verificate e gli altri libri entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla la presente legge e i regolamenti adottati in base ad essa, ovvero in conformità alle norme che disciplinano la contabilità.

Un imprenditore obbligato a tenere i libri secondo il sistema di contabilità a partita doppia segnala i cambiamenti aziendali in conformità con la legge che regola la contabilità.

Articolo 46

La registrazione di ogni variazione aziendale su fondi, entrate e spese aziendali viene effettuata sulla base di documenti contabili affidabili, che devono essere tali da mostrare il conseguente cambiamento aziendale e contenere dati adeguati per la registrazione.

Articolo 47

Il creditore ai sensi dell’articolo 32 della presente legge è tenuto a conservare i libri commerciali e gli altri documenti contabili nei locali commerciali.

Quando la contabilità è affidata a uno studio professionale di contabilità, i libri e gli altri documenti relativi alle operazioni finanziarie possono essere conservati nei locali di tale studio.

Articolo 48

I libri aziendali e i documenti contabili sono conservati per almeno cinque anni a partire dall’ultimo giorno dell’esercizio sociale al quale si riferiscono, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 49

Il Ministro prescrive in modo più dettagliato il tipo e il contenuto dei libri aziendali e degli altri documenti tenuti secondo il sistema contabile semplice, il modo in cui vengono tenuti e vengono presentati i risultati finanziari.

Saldo fiscale

Articolo 50

I contribuenti che pagano le imposte sui redditi effettivi da lavoro autonomo e tengono i libri contabili secondo il sistema della contabilità semplice o doppia redigono un saldo fiscale annuale.

Il ministro emana norme più dettagliate sul contenuto del saldo fiscale e sulle modalità della sua preparazione.

Registrazione delle entrate e delle spese presso la banca

Articolo 51

Il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge è tenuto, indipendentemente dal modo in cui è tassato, ad effettuare tutti i pagamenti tramite un conto corrente bancario e a gestire i fondi presenti su tale conto, compreso il pagamento dei contanti ricevuti, in conformità con la legge che regola i pagamenti di performance delle persone giuridiche, degli imprenditori e delle persone fisiche che non esercitano attività.

Capitolo quattro

IMPOSTA SUI REDDITI DA DIRITTI D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Soggetto a tassazione

Articolo 52

Il reddito derivante dai diritti d’autore è considerato un compenso che il debitore riceve sulla base di:

1) opere scritte (opere letterarie, scientifiche, professionali, giornalistiche e altre, studi, recensioni e simili);

2) opere parlate;

3) opere drammatiche e drammatico-musicali;

4) opere pantomimiche e coreografiche, la cui presentazione è determinata per iscritto o in altro modo;

5) opere musicali con o senza parole;

6) opere cinematografiche e opere realizzate in modo simile alla cinematografia;

7) opere d’arte;

8) lavori cartografici;

9) progetti concettuali, schizzi, disegni e opere plastiche riguardanti l’architettura, la geografia, la topografia o qualsiasi altro campo della scienza o dell’arte;

10) fumetti, cruciverba e simili;

11) opere editoriali che, per scelta e impaginazione del materiale, rappresentano un’autonoma creazione spirituale;

12) traduzione, correzione di bozze, sistemazione di elaborazioni musicali e altre elaborazioni di opere dell’autore;

13) premi in concorsi per la creazione di opere d’autore artistiche, scientifiche, professionali e di altro tipo, premi in concorsi per la creazione di progetti concettuali, nonché premi per il successo ottenuto nella scienza e nell’arte, se non diversamente stabilito dalla presente legge;

14) rappresentazioni di opere musicali, letterarie e di altro tipo;

15) utilizzo di materiali musicali derivati;

16) realizzazione di prototipi di oggetti d’arte che vengono affidati alle aziende come modelli per la riproduzione (produzione) di tali oggetti;

17) opere d’arte del settore delle arti applicate;

18) altre opere d’autore.

È considerata unica l’opera d’arte del campo delle arti applicate di cui al comma 1, punto 17) del presente articolo, che l’autore ha realizzato secondo la propria idea – nel disegno o nel materiale – nei rami delle arti applicate, quali COME:

1) opere plastiche di vari materiali (pietra, pietre preziose, legno, metallo, metalli preziosi, vetro, plastica e altri);

2) ceramica artistica;

3) opera nel campo dell’architettura degli interni, dell’architettura delle facciate, della progettazione degli spazi, nonché della supervisione dell’esecuzione di tali lavori;

4) soluzioni artistiche dal campo dell’orticoltura;

5) pittura murale e pittura nello spazio (nelle tecniche: affresco, grafica, mosaico, intarsio, vetro colorato, smalto, ecc.) nonché oggetti intarsiati e oggetti smaltati;

6) soluzioni grafiche artistiche (manifesti, grafica commemorativa, serigrafia, attrezzature per libri, riviste e giornali, packaging, annuari, cataloghi, prospetti, almanacchi, ecc.);

7) fotografie artistiche e opere prodotte con un procedimento simile alla fotografia;

8) lavorazione artistica dei tessili (arazzi, tessuti, ecc.);

9) soluzioni artistiche per scenografie e costumi;

10) creazione di moda;

11) soluzioni per il design industriale;

12) lavori di restauro e conservazione nel campo della cultura e dell’arte;

13) schizzi e disegni concettuali nell’arte applicata, nonché prototipi venduti di arte applicata, se secondo le consuetudini esistenti hanno mantenuto il carattere dell’originale.

Articolo 52a

Per proventi derivanti da diritti connessi al diritto d’autore (di seguito denominati diritti connessi) si intende il compenso ricevuto dal creditore sulla base:

1) diritti dell’interprete;

2) diritti dei produttori di fonogrammi;

3) i diritti dei produttori di videogrammi;

4) i diritti del produttore dello spettacolo;

5) i diritti del produttore della banca dati.

Articolo 53

I redditi da diritti di proprietà industriale sono considerati compensi ricevuti dal creditore sulla base:

1) brevetti;

2) piccoli brevetti;

3) marchi;

4) modelli e campioni;

5) miglioramenti tecnici.

Contribuente

Articolo 54

Il contribuente sui redditi derivanti dai diritti d’autore, diritti connessi e proprietà industriale (di seguito: diritti d’autore e diritti connessi e diritti di proprietà industriale) è una persona fisica che, in qualità di autore, titolare di diritti connessi, cioè titolare di diritti di proprietà industriale, riceve compenso basato sul diritto d’autore e diritti connessi, ovvero diritti di proprietà industriale.

Erede dei diritti d’autore e diritti connessi e di proprietà industriale è anche il contribuente sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e di proprietà industriale e ogni altra persona fisica che riceve un compenso a tale titolo.

Base imponibile

Articolo 55

Il reddito imponibile da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è la differenza tra il reddito lordo e le spese sostenute dal contribuente per generare e conservare il reddito, salvo diversa disposizione della presente legge.

In deroga al comma 1 del presente articolo, i redditi imponibili dei diritti d’autore e diritti connessi soggetti ad imposta mediante autoimposizione, ad eccezione dei redditi percepiti da un contribuente avente la qualità di artista indipendente ai sensi della legge che regola l’art. settore della cultura, costituisce il reddito lordo realizzato nel trimestre meno i costi standardizzati in dinari:

1) per l’importo di cui all’articolo 12b capoverso 1 della presente legge, oppure

2) nella misura di cui all’articolo 12 ter, comma 2, della presente legge, aumentata del 34% del reddito lordo realizzato nel trimestre.

Costi standardizzati

Articolo 56

Al creditore – autore, cioè titolare di un diritto connesso, vengono riconosciuti i seguenti costi standard:

1) per opere scultoree, arazzi, ceramica artistica, ceramica, mosaico e vetrate, per fotografia artistica, pittura murale e pittura nello spazio nelle seguenti tecniche: affresco, grafica, intarsio, smalto, oggetti intarsiati e smaltati, costumi, disegno di moda e lavorazione artistica dei tessili (tessuti tessuti, tessili stampati, ecc.) – 50% del reddito lordo;

2) per lavori di pittura, lavori di grafica, disegno industriale con realizzazione di modelli e mock-up, piccoli plastici, lavori di comunicazione visiva, lavori nel campo dell’architettura d’interni e del trattamento delle facciate, progettazione dello spazio, lavori nel campo dell’orticoltura, performance supervisione artistica dell’esecuzione di lavori nel campo dell’architettura di interni e di facciate, progettazione spaziale e orticoltura con realizzazione di modelli e mock-up, soluzioni artistiche per scenografie, lavori scientifici, professionali, letterari e giornalistici, traduzioni, ovvero traduzioni, musical E opere cinematografiche e lavori di restauro e conservazione nel campo della cultura e dell’arte, per l’esecuzione di opere d’arte (recitazione e canto, recitazione teatrale e cinematografica, recitazione), riprese e bozzetti concettuali per arazzi e costumi quando non eseguiti in materiale – 43% del reddito lordo;

3) per l’interpretazione, ossia l’esecuzione di programmi di varietà di intrattenimento e di musica popolare, la produzione di fonogrammi, la produzione di videogrammi, la produzione di spettacoli, la produzione di banche dati e per altri diritti d’autore e diritti connessi non specificati nel punto. 1) e 2) del presente articolo – 34% del reddito lordo.

In deroga al comma 1 del presente articolo, per i redditi da diritto d’autore e diritti connessi soggetti ad imposta mediante autoimposizione, ad eccezione dei redditi prodotti da un contribuente che abbia la qualità di artista indipendente ai sensi della legge nel settore della cultura vengono riconosciuti i costi standardizzati in dinari:

1) dall’articolo 12b comma 1 della presente legge, oppure

2) dall’articolo 12 ter comma 2 della presente legge aumentato del 34% del reddito lordo realizzato nel trimestre.

Articolo 56a

Oltre ai costi forfettari di cui all’articolo 56 della presente legge, al creditore, cioè all’autore, cioè al titolare di un diritto connesso, vengono riconosciuti i costi effettivi di cui all’articolo 57 comma 1 della presente legge.

Costi effettivi

Articolo 57

Per i soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 54 di questa legge, gli onorari pagati per i servizi all’agenzia di copyright competente, all’organizzazione per la protezione dei diritti d’autore sulla musica e alle società e altre persone giuridiche autorizzate a vendere e riscuotere proventi da opere protette da copyright sono riconosciuti come una spesa.

Al creditore – autore e titolare dei diritti connessi, su sua richiesta, verranno riconosciute le spese effettive sostenute per generare e preservare il reddito, se ne presenta la prova, invece di quelle standard.

Per il contribuente, titolare dei diritti di proprietà industriale, i seguenti costi reali sono riconosciuti come spese nella determinazione del reddito imponibile:

1) compensi e spese pagate per la tutela di brevetti, brevetti minori, marchi, modelli, campioni e miglioramenti tecnici, secondo la conferma dell’autorità competente per la loro tutela;

2) le spese di redazione e descrizione tecnica di brevetti, brevetti minori, marchi, modelli, campioni e miglioramenti tecnici, che formavano parte integrante della domanda di tutela presso l’autorità competente, secondo la conferma dell’esperto che li ha redatti bozze e descrizioni tecniche e con un parere sulla realtà di tali costi rilasciato dall’organizzazione professionale di riferimento dell’inventore;

3) spese per la realizzazione di un prototipo, necessario per verificare un brevetto, piccola brevetta, marchio, modello, campione o miglioramento tecnico, purché registrati o protetti. Se il prototipo viene realizzato in un’azienda o ente, il produttore rilascia un certificato dei costi di produzione. Se il prototipo è stato realizzato dall’inventore sotto la propria direzione, gli vengono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e l’organizzazione professionale competente dell’inventore rilascia un parere sulla realtà dei costi.

Aliquota fiscale

Articolo 58

L’aliquota d’imposta sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è pari al 20%.

In deroga al comma 1 del presente articolo, l’aliquota d’imposta sui redditi derivanti da remunerazioni contrattuali da diritti d’autore e diritti connessi, sui quali l’imposta è pagata mediante autoimposizione, per i quali sono riconosciuti costi standardizzati ai sensi dell’articolo 56, comma 2, punto 2) della presente legge, ammonta al 10%.

Accumulo di reddito

Articolo 59

I ricavi dei diritti d’autore e diritti connessi e dei diritti di proprietà industriale che il creditore – autore, titolare di diritti connessi o titolare di diritti di proprietà industriale realizzati per un’opera da lui creata per più di un anno, nella determinazione del reddito, vengono ripartiti, su richiesta del creditore , in tante parti uguali quanti anni è stata creata l’opera, non più di cinque.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, ogni anno è tassata una parte proporzionale del reddito.

Valutazione della base imponibile

Articolo 60

Se l’amministrazione fiscale accerta che l’artista, il manager o altra persona assunta sulla base di un programma di varietà di intrattenimento e musica popolare o altro programma di intrattenimento ha guadagnato un reddito, ma non ha concluso un contratto con l’organizzatore di tale programma, o valuta che il reddito da lavoro è superiore al reddito contrattuale, il reddito lordo viene determinato mediante accertamento in conformità con la legge che regola la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale e viene tassato senza riconoscere i costi standardizzati, cioè effettivi.

Capitolo quinto

IMPOSTA SUL REDDITO

Soggetto a tassazione

Articolo 61

Si considerano redditi da capitale:

1) interessi sulla base di prestiti, risparmi e altri depositi (a termine o a vista) e sulla base di debiti e titoli simili;

2) dividendo e partecipazione agli utili;

3) reddito derivante dalla quota di investimento del fondo di investimento aperto;

3a) reddito derivante dalla proprietà di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, ad eccezione della commissione per il trasferimento di tale quota di investimento;

4) prelievo dell’immobile e utilizzo dei servizi dell’azienda da parte dei titolari dell’azienda per le proprie necessità private e consumo personale.

È considerato saldo di liquidazione anche il dividendo di cui al comma 1 punto 2) di questo articolo, cioè l’eccedenza della massa divisiva in denaro, cioè in beni non monetari, rispetto al valore del capitale investito determinato conformemente alla legge che regola la tassazione degli utili delle persone giuridiche.

Il dividendo di cui al paragrafo 1 punto 2) di questo articolo è considerato anche il valore netto residuo delle attività di un fondo di investimento aperto, vale a dire un fondo di investimento alternativo che non ha lo status di persona giuridica, che viene distribuito ai membri in proporzione le loro quote d’investimento dopo lo scioglimento del fondo d’investimento, che è documentato sopra il valore di acquisto di tali quote d’investimento.

Articolo 61a

Il reddito da dividendi viene ridotto, prima della determinazione della base imponibile, dell’importo della rata annuale del prezzo di vendita basato sull’acquisto di capitale sociale e statale, vale a dire di proprietà mediante asta pubblica, ai sensi delle norme che disciplinano le condizioni e la procedura per cambiando la proprietà del capitale sociale e statale, pagato prima del pagamento dei dividendi e al massimo fino all’importo del dividendo pagato.

Contribuente

Articolo 62

Il soggetto passivo dell’imposta sui redditi da capitale è la persona fisica che percepisce tali redditi.

Base imponibile

Articolo 63

Il reddito da capitale imponibile è l’importo monetario o non monetario del reddito realizzato.

Se il reddito da capitale viene realizzato in forma non monetaria, il valore di tale reddito viene determinato in base al valore di mercato dei diritti, dei beni o dei servizi nel giorno della realizzazione del reddito.

Aliquota fiscale

Articolo 64

L’aliquota fiscale sulle plusvalenze è del 15%.

Esenzioni fiscali

Articolo 65

L’imposta sulle plusvalenze non è dovuta sugli interessi:

1) sui fondi in dinari sulla base di risparmi e altri depositi (a termine o a vista);

2) sulla base dei titoli di debito emessi dalla Repubblica, da una provincia autonoma, da un’unità di autogoverno locale o dalla Banca nazionale di Serbia.

Capitolo quinto a

IMPOSTA SUI REDDITI IMMOBILIARI

Soggetto a tassazione

Articolo 65a

Per reddito immobiliare si intende il reddito che il creditore ricava dalla locazione o dalla sublocazione di un immobile.

Il reddito immobiliare di cui al paragrafo 1 di questo articolo è l’affitto realizzato, che comprende anche il valore di tutti gli obblighi e servizi eseguiti a cui l’inquilino si è impegnato, ad eccezione dell’obbligo di pagare le spese sostenute durante il contratto di locazione, che dipendono dall’importo dei consumi da parte dell’inquilino (es. elettricità, telefono e simili).

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. di questo articolo, i redditi che il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge ottiene dalla vendita di beni immobili, ad eccezione degli imprenditori forfettari, sono imponibili come reddito di attività indipendente.

Sono considerati beni immobili di cui al comma 1 del presente articolo:

1) terreno;

2) edifici residenziali, commerciali e di altro tipo, appartamenti, locali commerciali, garage e altri oggetti edili (fuori terra e sotterranei) o loro parti.

Contribuente

Articolo 65 ter

Un contribuente sui redditi immobiliari è una persona fisica che percepisce redditi su tale base affittando o sublocando immobili.

Non è considerato debitore ai sensi dell’articolo 32 della presente legge un debitore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione dell’imprenditore forfettario che affitta o subaffitta beni immobili nell’ambito di un’attività indipendente registrata.

È considerata responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo anche la persona fisica che ricava redditi dalla locazione di appartamenti e camere per un periodo superiore a 30 giorni e che, ai sensi delle leggi sulla ristorazione e sul turismo, non fornisce servizi di ristorazione. .

Base imponibile

Articolo 65v

Il reddito imponibile degli immobili, compreso il reddito derivante dall’affitto di appartamenti e stanze per un periodo superiore a 30 giorni, costituisce il reddito lordo di cui all’articolo 65a comma 2 di questa legge, meno i costi normalizzati nella misura del 25%.

In deroga al comma 1 del presente articolo, non rientrano nel reddito imponibile i redditi derivanti dalla prestazione di servizi di alloggio per un periodo massimo di 30 giorni, che beneficiano del trattamento fiscale ai sensi dell’articolo 84 ter della presente legge.

Al contribuente sui redditi immobiliari, su sua richiesta, verranno riconosciute le spese effettive sostenute per generare e preservare il reddito, invece delle spese standard, se ne presenta la prova.

Il reddito imponibile derivante da un immobile realizzato da un locatario responsabile che subaffitta un immobile è la differenza tra l’affitto che percepisce e l’affitto che paga al locatore.

Aliquota fiscale

Articolo 65

L’aliquota fiscale sui redditi immobiliari è del 20%.

Arte. 66-71

(Eliminato)

Capitolo sette

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

Il concetto di plusvalenza e minusvalenza

Articolo 72

La plusvalenza, ovvero la perdita ai sensi di questa legge, rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita di diritti, azioni e titoli e il loro prezzo di acquisto, realizzato mediante trasferimento:

1) diritti reali sugli immobili;

2) diritto d’autore e diritti connessi e diritti di proprietà industriale;

3) quote del capitale di persone giuridiche, azioni e altri titoli;

4) quote di investimento, escluse le quote di investimento di fondi pensione volontari, acquistate da un fondo di investimento aperto, in conformità con la legge che regola i fondi di investimento aperti;

5) quote di investimento di un fondo di investimento alternativo, ai sensi della legge che disciplina i fondi di investimento alternativi;

6) risorse digitali.

Il trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo è considerato una vendita o altro trasferimento con corrispettivo monetario o non monetario.

Qualsiasi trasferimento di un contributo non monetario a una persona giuridica è considerato un altro trasferimento a titolo oneroso ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

È soggetto all’imposta sulle plusvalenze qualsiasi persona fisica, compreso un imprenditore, che ha trasferito diritti, azioni e titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 72a

Non è considerata plusvalenza o minusvalenza ai sensi di questa legge la differenza risultante dal trasferimento di diritti, azioni o titoli, quando:

1) sono stati acquisiti per via ereditaria in prima linea successoria;

2) il trasferimento è effettuato tra coniugi e parenti in linea diretta;

3) il trasferimento è effettuato tra coniugi divorziati ed è direttamente connesso al divorzio;

4) vengono trasferiti i titoli di debito il cui emittente è la Repubblica, la provincia autonoma, l’unità dell’autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia;

5) il creditore ha trasferito diritti, azioni o titoli che aveva posseduto ininterrottamente per almeno dieci anni prima del trasferimento;

6) nel cambiamento di stato, le azioni, cioè le azioni che il creditore possiede nella società cedente, vengono scambiate esclusivamente con azioni, cioè azioni della società incorporante, secondo la legge che disciplina le società.

Il diritto all’esenzione fiscale in caso di vendita di diritti, cioè di azioni di cui al paragrafo 1, punto 5) di questo articolo, nel caso in cui durante il periodo di proprietà si sia verificata una modifica della percentuale dei diritti, cioè della partecipazione al capitale, il contribuente può esercitarlo in relazione alla percentuale dei diritti che è posseduta continuativamente per almeno dieci anni, ossia parte della quota in base alla quale aveva diritto a partecipare al capitale continuativamente per almeno dieci anni, in una percentuale pari alla percentuale inizialmente acquisita almeno dieci anni prima della vendita del diritto, ovvero la quota.

In deroga al comma 1. punto 5) del presente articolo, il diritto all’esenzione fiscale non si esercita nel caso in cui un socio della società trasferisca una o più azioni, cioè una parte della o delle azioni che possiede nella società e in base a tale trasferimento la società acquista azioni proprie, cioè azioni ai sensi della legge sulle società.

La variazione del valore nominale del diritto, o della quota di cui al comma 1, punto 5) del presente articolo, non è considerata variazione della percentuale dei diritti, o della quota di capitale, di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 72 ter

Il trasferimento di un conto da un fondo pensione volontario esistente ad un altro, effettuato dal fondo su ordine e per conto di un membro del fondo pensione volontario, in conformità con la legge che disciplina i fondi pensione e i piani pensionistici volontari, non è considerata una plusvalenza.

Determinazione della plusvalenza

Articolo 73

Ai fini della determinazione della plusvalenza, ai sensi di tale legge, si considera prezzo di vendita il prezzo contrattato, cioè il prezzo di mercato determinato dall’autorità fiscale competente se valuta che il prezzo contrattato è inferiore al prezzo di mercato.

Il prezzo al netto delle imposte sul trasferimento dei diritti assoluti è considerato quello concordato, cioè il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

Quando si trasferisce un diritto mediante scambio con un altro diritto, il prezzo di vendita è considerato il prezzo di mercato del diritto dato in scambio.

Il prezzo di vendita di una quota di investimento è considerato il prezzo di acquisto della quota di investimento, che consiste nel valore netto del patrimonio della società aperta per quota di investimento alla data di presentazione della richiesta di acquisto di una quota di investimento da parte del membro del fondo. quote, maggiorate della commissione d’acquisto, se addebitata dalla società di gestione, conformemente alla legge sui fondi d’investimento.

Articolo 74

Ai fini della determinazione della plusvalenza, ai sensi di tale legge, si considera prezzo di acquisto il prezzo al quale il creditore ha acquisito il diritto, la quota o il titolo.

In caso di trasferimento di beni immobili che il contribuente ha costruito lui stesso, il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 di questo articolo è l’importo dei costi di costruzione e, se il contribuente non dimostra l’importo dei costi di costruzione, la base imponibile dell’immobile nel anno di imposta sulla proprietà.

In caso di trasferimento di un immobile in costruzione, il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è l’importo dei costi di costruzione che il creditore ha dovuto sostenere fino al giorno del trasferimento e che può documentare.

Il prezzo d’acquisto della quota d’investimento è costituito dal valore netto del patrimonio del fondo per quota d’investimento il giorno del pagamento, maggiorato della commissione d’acquisto, se addebitata dalla società di gestione, conformemente alle leggi sui fondi d’investimento.

Nel caso di titoli acquistati dal creditore mediante acquisto, che sono negoziati sul mercato dei capitali regolamentato in conformità con la legge che regola il mercato dei capitali (di seguito: titoli negoziati sul mercato dei capitali), il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato, ovvero, in caso contrario, il prezzo più basso registrato al quale è stato negoziato nell’arco di un anno dal giorno precedente la vendita del titolo.

Se di tale titolo non vi sono state negoziazioni nel periodo di cui al comma 5, è considerato prezzo di acquisto il prezzo più basso registrato nel primo anno precedente in cui vi sono state negoziazioni.

Nel caso di titoli acquistati dal creditore che non sono negoziati sul mercato dei capitali, si considera prezzo di acquisto di cui al comma 1 del presente articolo il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato, cioè se non in tal caso, il suo valore nominale e, se si tratta di azioni senza valore nominale, una parte proporzionale del patrimonio netto della società al momento dell’acquisizione.

Eccezionalmente dal par. 5, 6 e 7 di questo articolo, se il creditore ha acquistato titoli soggetti a tassazione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge, cioè esenti da tassazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, punto 11) e paragrafo 2. del questa legge, il prezzo di acquisto è la somma dell’importo del prezzo preferenziale documentato al quale il contribuente ha acquistato tali azioni e della base su cui è stata pagata l’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 14 di questa legge, meno gli obblighi corrispondenti dagli utili, ovvero, in caso di autoimposizione, la somma dell’importo del prezzo preferenziale documentato al quale il contribuente ha acquistato tali azioni e la base su cui è stata pagata l’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 14 di questa legge .

In deroga al comma 8 del presente articolo, nel caso di cessione a titolo oneroso di azioni o quote di società non residenti, ossia di titoli il cui emittente non è fiscalmente residente nella Repubblica, se il contribuente residente al momento dell’acquisto del quelle azioni, azioni o titoli, nonché almeno sei mesi dopo il loro acquisto, non era residente nella Repubblica, il prezzo di acquisto è considerato il loro valore di mercato il giorno in cui è diventato residente fiscale nella Repubblica.

Nel caso della cessione di beni digitali, si considera prezzo di acquisto il prezzo che il contribuente documenta come effettivamente pagato, mentre nel caso della cessione di beni digitali quello che il contribuente ha acquisito partecipando alla prestazione di servizi informatici conferma delle transazioni nei sistemi informativi relative a determinati beni digitali (il cosiddetto mining di beni digitali), il prezzo di acquisto è considerato l’importo delle spese sostenute dal debitore in relazione all’acquisizione della proprietà digitale in questione e che può documentarsi.

In deroga al comma 10 del presente articolo, nel caso di trasferimento di beni digitali acquisiti dal contribuente partecipando alla prestazione di servizi di conferma informatica delle transazioni nei sistemi informativi relativi a determinati beni digitali (c.d. mining di beni digitali), soggetto a tassazione ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, punto 16) di questa legge, il prezzo di acquisto è considerato la base su cui è stata pagata l’imposta sugli altri redditi ai sensi dell’articolo 85 della presente legge.

In deroga al comma 10 del presente articolo, nel caso di cessione di beni digitali che il creditore ha acquisito dal datore di lavoro o da una persona ad esso legata senza compenso o a prezzo agevolato, e la cui ricezione era soggetta a tassazione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge, il prezzo di acquisto è la somma dell’importo del prezzo documentato al quale il contribuente ha acquisito la proprietà digitale e la base su cui è stata pagata l’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 14 di questa legge .

Il prezzo di acquisto delle azioni, ovvero delle azioni acquisite nell’ambito del cambiamento di status ai sensi dell’articolo 72a comma 1, punto 6) della presente legge, è pari al prezzo di acquisto delle azioni, ovvero delle azioni della società conferente, che sono state scambiate con azioni acquisite , ovvero le azioni della società acquirente.

Il prezzo di acquisto delle azioni o delle azioni acquisite in base al trasferimento di diritti patrimoniali a cui si applica l’esenzione fiscale di cui all’articolo 79 ter della presente legge, è considerato il valore di mercato di tali diritti determinato da un perito autorizzato ai fini della loro iscrizione a titolo di conferimento non monetario nel capitale di una società residente nella Repubblica.

Il prezzo d’acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato dell’indice annuale dei prezzi al consumo dal giorno dell’acquisto fino al giorno del trasferimento, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

In deroga al comma 15 del presente articolo, nel caso di trasferimento di un immobile costruito dal creditore stesso, il prezzo di acquisto si rivaluta per ogni anno a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento fino al il giorno del trasferimento.

Per i titoli negoziati sul mercato dei capitali il cui prezzo di acquisto è determinato come il prezzo più basso registrato ai sensi del paragrafo 5, ovvero del paragrafo 6 del presente articolo, il prezzo di acquisto viene rivalutato a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato registrato il prezzo più basso al quale è stato negoziato. fino alla trasmissione.

Articolo 75

Se il creditore ha acquisito il diritto, la quota o il titolo mediante donazione o eredità, il prezzo di acquisto di cui all’articolo 74, comma 1, della presente legge è considerato il prezzo al quale il donante, cioè il testatore, ha acquisito quel diritto, quota o titolo, e se non è in grado di determinare tale prezzo, allora il loro valore di mercato al momento dell’acquisizione di tale diritto, quota o garanzia da parte del donatore, cioè del testatore, determinato dall’autorità fiscale competente.

In deroga al comma 1 del presente articolo, se il creditore ha acquistato il diritto, la quota o il titolo dal donante, cioè il testatore che ha acquisito il diritto, la quota o il titolo prima del 24 gennaio 1994, il prezzo di acquisto sarà determinato dall’autorità fiscale competente secondo il valore di mercato di tale diritto, azione o titolo il 24 gennaio 1994.

Se il diritto, la quota o il titolo sono stati acquistati dal debitore mediante un contratto di mantenimento a vita, il prezzo di acquisto di cui all’articolo 74, comma 1, della presente legge è considerato il prezzo di mercato del diritto, della quota o del titolo prelevati ovvero potrebbero essere presi a base dell’imposta di trasferimento dei diritti assoluti al momento della loro acquisizione da parte del creditore.

Prezzo di acquisto di diritti, azioni o titoli acquistati dal creditore ai sensi del par. da 1. a 3. del presente articolo, è aumentato ai sensi dell’art. 74, cpv. da 15 a 17 della presente legge.

Il prezzo d’acquisto dei titoli che il lavoratore riceve gratuitamente dal datore di lavoro o da una persona ad esso legata ai sensi dell’articolo 18 comma 1 punto 11) e comma 2 della presente legge è pari a zero dinari, eccetto caso di cui all’articolo 74, comma 8, della presente legge.

Base imponibile

Articolo 76

Il reddito imponibile su cui viene versata l’imposta sulle plusvalenze è la plusvalenza determinata secondo le modalità di cui all’art. 72-75 della presente legge.

Aliquota fiscale

Articolo 77

L’aliquota fiscale sulle plusvalenze è del 15%.

Compensazione delle plusvalenze e delle minusvalenze

Articolo 78

Una minusvalenza realizzata dalla vendita di un diritto, azione o titolo può essere compensata con una plusvalenza realizzata dalla vendita di un altro diritto, azione o titolo.

La compensazione della minusvalenza con la plusvalenza di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata nel caso in cui il creditore realizzi prima una minusvalenza e successivamente realizzi una plusvalenza.

Se si rileva una minusvalenza anche successivamente alla compensazione di cui al comma 1 del presente articolo, è consentita la compensazione nei cinque anni successivi, compreso l’anno in cui è stata realizzata la minusvalenza originaria in relazione al quale è stata effettuata la compensazione con la plusvalenza. viene effettuato, a scapito delle future plusvalenze.

Esenzione fiscale

Articolo 79

Il contribuente che investe i fondi ottenuti dalla vendita di beni immobili entro 90 giorni dalla data della vendita per risolvere il suo problema abitativo e il problema abitativo dei suoi familiari, cioè nucleo familiare, nella Repubblica, è esente dall’imposta sul capitale realizzato guadagni.

Al contribuente che, entro 12 mesi dalla data della vendita dell’immobile, investe i fondi ottenuti dalla vendita dell’immobile per gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, verrà rimborsata l’imposta pagata sulle plusvalenze.

Il Ministro regola più nel dettaglio i criteri per l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 79a

Il contribuente che, entro 90 giorni dalla data della vendita, investe i fondi ottenuti dalla vendita di beni digitali nel capitale di base di una società residente nella Repubblica ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, ovvero nel capitale di una i fondi di investimento costituiti secondo le leggi che disciplinano i fondi di investimento, il cui centro commerciale e di attività di investimento è situato nel territorio della Repubblica, sono esentati dall’imposta del 50% sulle plusvalenze.

Al contribuente che, entro 12 mesi dal giorno della vendita di beni digitali, investe i fondi ottenuti dalla vendita di beni digitali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, verrà rimborsato il 50% dell’imposta pagata sul patrimonio guadagni.

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. del presente articolo, nel caso in cui una società commerciale il cui capitale sociale è investito con fondi provenienti dalla vendita di beni digitali, nell’anno solare in cui è stato registrato l’investimento e nei due anni solari successivi, effettua procedura di riduzione del capitale sociale, il giorno della decisione sulla riduzione del capitale di base, il contribuente perde il diritto all’esenzione precedentemente realizzata ed è tenuto a informare l’autorità fiscale competente della perdita del diritto entro 30 giorni dal giorno della perdita del diritto.

Il Ministro regola più dettagliatamente l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale e la perdita dei diritti previsti da questo articolo.

Articolo 79 ter

Il contribuente che immette integralmente i diritti patrimoniali di cui all’articolo 72, comma 1, punto 2) della presente legge come conferimento in natura non pecuniaria nel capitale di una società residente nella Repubblica, ove il valore di mercato di tali diritti ai fini di tale iscrizione è determinata da una valutazione di un perito autorizzato, è esente dall’imposta sulla plusvalenza realizzata con tale trasferimento.

Nel caso in cui una società che abbia acquisito il diritto dall’articolo 72, comma 1, punto 2) della presente legge nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo, disponga integralmente di tale diritto entro due anni dalla data di la sua acquisizione, vale a dire nello stesso periodo che cede il diritto d’uso in tutto o in parte ad un prezzo inferiore al prezzo secondo il principio di ” libera concorrenza ” se la cessione è stata effettuata ad una persona correlata o ad una persona la cui il proprietario è un suo parente ai sensi della legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche persona, il contribuente perde il diritto all’esenzione precedentemente ottenuta ed è obbligato a denunciare la perdita del diritto all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dal giorno della perdita del diritto, per cui il debito fiscale sarà considerato esigibile alla scadenza momento dell’ingresso di tali diritti nel capitale di detta società.

Il Ministro regola più dettagliatamente l’esercizio del diritto all’esenzione fiscale e la perdita dei diritti previsti da questo articolo.

Credito d’imposta

Articolo 80

Se il contribuente investe solo una parte dei fondi ottenuti dalla vendita di beni immobili nella risoluzione della questione abitativa ai sensi dell’articolo 79 di questa legge, cioè se investe solo una parte dei fondi ottenuti dalla vendita di beni digitali in nel capitale di base di una società commerciale, cioè nel capitale di un fondo d’investimento ai sensi dell’articolo 79a di questa legge, l’imposta a suo carico viene ridotta proporzionalmente.

Capitolo otto

IMPOSTA SUGLI ALTRI REDDITI

Soggetto a tassazione

Articolo 81

Sono considerati altri redditi: i redditi percepiti dal contribuente attraverso il leasing di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili, le vincite derivanti da giochi d’azzardo, i redditi derivanti da assicurazioni personali, i redditi di atleti ed esperti sportivi, i redditi derivanti dalla prestazione di servizi di ristorazione in in conformità con le leggi regolano il turismo, la ristorazione e altri redditi, ad eccezione di quelli espressamente esentati dalla presente legge.

Proventi da locazione di beni mobili

Articolo 82

Il debitore dell’imposta sui redditi derivanti dalla locazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili è la persona fisica che dà in locazione tali cose.

Il reddito lordo derivante dal leasing di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili comprende l’affitto realizzato e il valore di tutti gli obblighi e servizi realizzati ai quali il locatario si è impegnato.

Il reddito imponibile derivante dalla locazione di beni mobili è determinato deducendo i costi standard dal reddito lordo nella misura del 20%.

Al contribuente che lo richiede e lo documenta, l’Agenzia delle Entrate riconoscerà i costi sostenuti in relazione alle cose prese in locazione, anziché i costi standard.

Vincite dai giochi d’azzardo

Articolo 83

Il contribuente delle vincite derivanti dai giochi d’azzardo è una persona fisica che guadagna da giochi considerati giochi d’azzardo ai sensi della legge che regola i giochi d’azzardo.

Il reddito imponibile per le vincite derivanti dai giochi d’azzardo è costituito da qualsiasi vincita individuale derivante dai giochi d’azzardo, ad eccezione di quelle esentate dalla presente legge.

Se la plusvalenza è costituita da cose e diritti, il reddito imponibile di cui al comma 2 del presente articolo rappresenta il valore di mercato delle cose o dei diritti al momento in cui è stata realizzata la plusvalenza.

L’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo non è dovuta su:

1) utile realizzato individualmente dal par. 2. e 3. del presente articolo, fino all’importo di 137.941 dinari;

2) profitto realizzato da giochi speciali d’azzardo, compresi giochi speciali d’azzardo organizzati tramite mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi della legge che regola i giochi d’azzardo.

Reddito da assicurazione personale

Articolo 84

Una persona soggetta all’imposta sul reddito derivante dall’assicurazione personale è una persona fisica che riceve prestazioni dall’assicurazione personale.

Il reddito imponibile dell’assicurazione personale rappresenta il valore delle prestazioni pagate dall’assicurazione personale meno l’importo dei fondi versati sulla base dei premi assicurativi, se non esentati da tassazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 7) di questa legge.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il reddito imponibile dell’assicurazione personale, nel caso in cui i fondi accumulati prelevati sulla base della quota di un membro nel patrimonio netto di un fondo pensione volontario, su ordine e per conto del membro del fondo, sono investiti in l’acquisto di una rendita in una compagnia assicurativa in conformità con la legge che regola i fondi pensione volontari e i piani pensionistici, rappresenta il valore delle prestazioni pagate dall’assicurazione personale meno l’importo dei fondi accumulati prelevati e investiti nell’acquisto di rendite.

Redditi di atleti ed esperti sportivi

Articolo 84a

I redditi degli atleti e degli esperti sportivi comprendono i redditi percepiti da atleti professionisti, atleti dilettanti, esperti sportivi ed esperti di sport, da organizzazioni sportive, cioè organizzazioni per lo svolgimento di attività sportive, associazioni e federazioni sportive, che non hanno carattere di guadagni in termini di le norme che disciplinano lo sport.

I redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono considerati redditi basati su:

1) spese per la conclusione del contratto (trasferimento, ecc.);

2) compensi per l’utilizzo dell’immagine di un atleta;

3) assistenza finanziaria agli atleti di alto livello con meriti speciali;

4) borse di studio per atleti di punta per la preparazione sportiva;

5) premi monetari e di altro tipo;

6) riconoscimenti e premi nazionali per il contributo speciale allo sviluppo e all’affermazione dello sport;

7) compensi e riconoscimenti per l’operato degli esperti sportivi, cioè esperti dello sport (allenatori, giudici, delegati, ecc.);

8) altre tipologie di reddito esclusi i redditi di cui al punto da 1) a 7) del presente paragrafo.

Reddito imponibile per redditi da par. 1. e 2. di questo articolo è il reddito lordo meno le spese normalizzate per un importo del 50%.

Proventi derivanti dalla prestazione di servizi di ristorazione

Articolo 84 ter

Per reddito da servizi di ristorazione si intende il reddito che una persona fisica, ai sensi delle leggi che disciplinano la ristorazione e il turismo, ricava dalla fornitura di servizi di ristorazione in un istituto di ristorazione artigianale e in una struttura ricettiva rurale.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende il reddito che una persona fisica, ai sensi delle leggi sulla ristorazione e sul turismo, ricava dai servizi di alloggio in una struttura di ristorazione artigianale e in una struttura familiare di turismo rurale per un periodo di fino a 30 giorni.

Una struttura di ristorazione di artigianato domestico e una struttura di un’economia rurale turistica ai sensi del par. 1. e 2. del presente articolo è considerata un’impresa di ristorazione artigianale (casa, appartamento e camera) e un’impresa familiare di turismo rurale, ai sensi della legge che regola la ristorazione e il turismo.

Un contribuente è una persona fisica che percepisce un reddito dal par. 1. e 2. del presente articolo.

Il reddito imponibile per l’anno solare è pari al 5% della retribuzione media mensile per dipendente nella Repubblica nell’anno precedente a quello per il quale viene determinata l’imposta, moltiplicato per il numero dei posti letto individuali, ovvero le piazzole di campeggio e il corrispondente coefficiente secondo la categoria del luogo turistico in conformità con le leggi che regolano l’ospitalità e il turismo.

Il ministro incaricato delle finanze e il ministro incaricato del turismo stabiliscono di comune accordo le condizioni dettagliate, i criteri e gli elementi per l’imposizione dei redditi di cui al comma 5 del presente articolo.

Reddito dei marinai

Articolo 84v

Il reddito dei marittimi, ai sensi di questa legge, è considerato il reddito che una persona fisica riceve da un mandante straniero in base all’esecuzione di lavori su navi e altre navi battenti bandiera di un paese straniero.

Il contribuente è una persona fisica che percepisce i redditi di cui al comma 1 del presente articolo, lavorando come membro dell’equipaggio o svolgendo altri compiti come personale di supporto su navi e altre navi battenti bandiera di uno Stato estero.

Numero di giorni trascorsi su navi e altre imbarcazioni di cui al par. 1. e 2. del presente articolo, nonché il tipo di lavoro svolto dal creditore, devono essere comprovati sulla base dei dati del libretto nautico, certificati dall’autorità competente o di altri documenti rilasciati dall’autorità competente per gli affari di traffico , nel rispetto delle norme che regolano la navigazione marittima .

L’importo del reddito delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del tipo di lavoro svolto, è determinato su base giornaliera da una legge emanata dal ministro responsabile degli affari stradali, tenendo conto delle norme internazionali accettate. .

Il reddito imponibile del contribuente di cui al comma 2 del presente articolo per l’anno solare è la somma del reddito giornaliero determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo, in base al numero di giorni trascorsi sulle navi e sugli altri natanti di cui al comma 1. e 2. del presente articolo in quell’anno solare.

I soggetti obbligati di cui al comma 2 del presente articolo che eseguono lavori su navi e altri natanti di cui al par. 1. e 2. del presente articolo, per più di 174 giorni nell’anno solare per il quale l’imposta è determinata e pagata, sono esentati dal pagamento dell’imposta sui redditi di questo articolo.

Altri redditi

Articolo 85

Altri redditi, ai sensi della presente legge, sono anche altri redditi che per loro natura costituiscono il reddito di una persona fisica, e in particolare:

1) reddito in base al contratto di lavoro;

2) reddito basato su un contratto di lavoro temporaneo e occasionale concluso tramite una cooperativa giovanile o studentesca con una persona fino a 26 anni se studia in istituti di istruzione secondaria, superiore o superiore;

3) redditi da lavoro integrativo;

4) proventi da rappresentanza commerciale;

5) ricevere membri dell’organo amministrativo di una persona giuridica;

6) compensi a deputati e consiglieri;

7) compensi relativi alle prestazioni di difesa, protezione civile e protezione contro le calamità naturali;

8) stipendi dei curatori fallimentari, dei periti giudiziari, dei giudici onorari e degli interpreti giudiziari;

9) ricavi basati sulla raccolta e vendita di materie prime seconde;

10) i redditi derivanti dalla vendita di beni realizzati mediante l’esecuzione di lavori temporanei o occasionali, se non sono imponibili su altra base ai sensi della presente legge;

11) premi e altri pagamenti simili a persone fisiche che non sono dipendenti del pagatore e che risultano dal lavoro o da altri tipi di contributo all’attività del pagatore, per un importo superiore a 17.933 dinari all’anno, realizzati da un pagatore ;

12) redditi di cui all’articolo 9 della presente legge superiori agli importi non imponibili prescritti;

13) rimborso spese e altre spese a soggetti non dipendenti del pagatore, ad eccezione dei redditi di cui al punto 11) del presente comma;

14) reddito che, in conformità con la legge che regola il lavoro, è guadagnato dal dipendente in base alla partecipazione all’utile realizzato nell’anno lavorativo;

15) redditi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi agricoli e forestali, compresi i redditi derivanti dalla raccolta e dalla vendita di frutti di bosco e piante medicinali, nonché dalla coltivazione e vendita di funghi, sciami di api (api) e lumache;

16) tutti gli altri redditi che non sono tassati su altra base o non sono esentati da tassazione o esentati dal pagamento delle imposte secondo questa legge;

17) compenso corrisposto a un imprenditore o a un imprenditore forfettario che svolge attività dietro compenso per lo stesso mandante o a una persona che, ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società, è considerata una persona affine al mandante (di seguito : una persona correlata al mandante) e che inoltre soddisfa almeno cinque dei nove criteri indicati, oppure, a seconda delle circostanze del caso all’inizio della collaborazione commerciale, si potrebbe concludere che soddisferà almeno cinque dei i nove criteri stabiliti che sono stati successivamente soddisfatti:

(1) Il mandante o una persona ad esso legata determina l’orario di lavoro dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario oppure il riposo e le assenze dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario dipendono dalla decisione del mandante o di una persona affine al mandante e la retribuzione dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario non è ridotta in proporzione al tempo trascorso in ferie;

(2) l’imprenditore o l’imprenditore di capitale utilizza abitualmente i locali da lui messi a disposizione o lavora nel luogo designato dal mandante o da una persona affine al mandante per l’adempimento dei compiti affidatigli;

(3) il mandante o una persona ad esso legata svolge o organizza la formazione professionale o il perfezionamento degli imprenditori o degli imprenditori semplici;

(4) il preponente ha assunto un imprenditore o un imprenditore a reddito forfettario dopo aver pubblicizzato nei media la necessità di assumere persone fisiche o aver assunto una terza persona che di solito si occupa di trovare persone aventi diritto all’impiego e il cui servizio ha comportato l’assunzione di quella persona imprenditore o imprenditore forfettario;

(5) il mandante o una persona ad esso collegata fornisce i propri strumenti di base, attrezzature o altri beni materiali o immateriali di base necessari per il lavoro regolare dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario o ne finanzia l’approvvigionamento, ad eccezione degli strumenti e delle attrezzature specializzati o altri beni materiali o immateriali specializzati che possono essere necessari allo scopo di eseguire un lavoro o un ordine specifico, o il mandante o una persona legata al mandante gestisce abitualmente il processo lavorativo dell’imprenditore o dell’imprenditore forfettario, ad eccezione di tale gestione che implica dare dell’ordine fondamentale in relazione al lavoro ordinato e al controllo ragionevole dei risultati del lavoro o alla supervisione del mandante, da buon uomo d’affari, sull’esecuzione del lavoro ordinato;

(6) almeno il 70% del reddito totale realizzato dall’imprenditore o dall’imprenditore in capitale nel periodo di 12 mesi che inizia o termina nel rispettivo anno fiscale è stato realizzato da un mandante o da una persona connessa con il mandante;

(7) Un imprenditore o un imprenditore a capitale svolge compiti derivanti dall’attività del mandante o di una persona affine al mandante, e per tali compiti svolti il ​​suo contratto di lavoro non contiene una clausola secondo la quale l’imprenditore o un imprenditore a capitale l’imprenditore si assume il consueto rischio d’impresa per il lavoro consegnato al cliente del mandante o di una persona legata al mandante, se tale cliente esiste;

(8) il contratto di assunzione di un imprenditore o di un imprenditore a forfait contiene un divieto parziale o totale per l’imprenditore o un imprenditore a forfait di fornire servizi basati su contratti con altri committenti, ad eccezione del divieto parziale che comprende la fornitura di servizi ad un numero limitato di concorrenti diretti del mandante;

(9) Un imprenditore o un imprenditore forfettario svolge attività dietro compenso per lo stesso mandante o per una persona ad esso collegata, in modo continuativo o intermittente per 130 o più giorni lavorativi in ​​un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel anno fiscale di riferimento, per cui lo svolgimento dell’attività in un giorno lavorativo è considerato lo svolgimento dell’attività in qualsiasi periodo di tale giorno lavorativo tra le ore 00:00 e le ore 24:00;

18) reddito basato sulla retribuzione pattuita per l’attività lavorativa svolta, sul quale si paga l’imposta mediante autotassazione.

Un contribuente con altri redditi è una persona fisica che riceve redditi ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo.

Il reddito imponibile per i redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il reddito lordo meno le spese normalizzate per un importo del 20%.

In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, i redditi imponibili di cui al paragrafo 1 punto 15) del presente articolo, che una persona fisica realizza dalla vendita di prodotti e servizi agricoli e forestali, compresi i redditi derivanti dalla raccolta e dalla vendita di frutti di bosco e medicinali piante, così come la coltivazione e la vendita di funghi, sciami di api (api) e lumache, costituiscono il reddito lordo meno i costi normalizzati per un importo del 90%.

In via eccezionale dal comma 3 del presente articolo, i redditi imponibili provenienti da:

1) comma 1, punto 17) del presente articolo, realizzato da un imprenditore o da un imprenditore forfettario, costituisce il reddito lordo del contribuente;

2) comma 1. punto 18) del presente articolo, che una persona fisica guadagna sulla base del compenso pattuito per il lavoro svolto, sul quale viene pagata l’imposta mediante autoimposizione, costituisce il reddito lordo realizzato nel trimestre meno il reddito normalizzato spese per un importo di dinari:

(1) dall’articolo 12b capoverso 1 della presente legge, oppure

(2) dall’articolo 12b comma 2 della presente legge aumentato del 34% del reddito lordo realizzato nel trimestre.

In deroga al paragrafo 1, punto 13) di questo articolo, l’imposta sugli altri redditi non viene pagata sui rimborsi documentati di spese basati su viaggi ufficiali allo scopo di svolgere un lavoro per il contribuente domestico, cioè per la persona che dirige il viaggio, al massimo fino all’importo delle spese esenti dal pagamento dell’imposta sulle retribuzioni dei dipendenti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera da 2) a 5) della presente legge, se il pagamento è effettuato a favore di persone fisiche, cioè a favore di persone fisiche che non sono dipendenti del pagatore, vale a dire:

1) inviato, cioè invitato da un ente o organismo statale, con diritto al rimborso delle spese, indipendentemente dai fondi con cui viene effettuato il pagamento;

2) i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi della Repubblica, delle autonomie territoriali e degli autonomi locali, in relazione all’esercizio delle loro funzioni;

3) inviati a lavorare nella Repubblica, per ordine del datore di lavoro straniero, e in relazione all’attività del pagatore nazionale;

4) inviato al pagatore per ordine del datore di lavoro, in relazione all’attività del datore di lavoro;

5) se queste persone volontariamente, cioè su invito, cooperano per scopi umanitari, sanitari, educativi, culturali, sportivi, di ricerca scientifica, religiosi e di altro tipo, anche per scopi di rappresentanza per conto di enti o organizzazioni statali, cioè cooperano nel commercio organizzazioni sindacali, camere di commercio, partiti politici, alleanze e associazioni, organizzazioni non governative e altre organizzazioni senza scopo di lucro, laddove non ricevano alcun altro compenso basato su tale cooperazione;

6) persone che sono membri degli organi amministrativi di persone giuridiche in relazione alle attività di coloro che li indirizzano al viaggio.

Il compenso basato sulla cooperazione ai sensi del punto 5) comma 6. del presente articolo non significa il compenso della quota di iscrizione per la partecipazione ad un evento in cui si concretizza la cooperazione.

In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, l’imposta sugli altri redditi non viene pagata sul reddito di una persona fisica – cliente della banca (di seguito: debitore) quando la banca cancella un credito nei confronti del debitore alle condizioni di cui cui la cancellazione del valore dei singoli crediti viene riconosciuta a fronte delle spese della banca come base del prestito in conformità con le disposizioni della legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche.

L’imposta sugli altri redditi non viene pagata nemmeno in caso di cancellazione da parte del debitore della parte rimanente del credito della banca, che non è stata riscossa dai fondi generati dalla vendita di beni immobili, effettuata in conformità con la legge.

L’imposta sugli altri redditi non viene pagata nemmeno in caso di cancellazione di parte del credito che la banca vanta nei confronti del debitore in base al prestito, quando, secondo una transazione stragiudiziale reciproca, il debitore paga parte del credito che la banca ha nei suoi confronti e la banca cancella la parte restante di tale credito.

Sugli altri redditi guadagnati da un membro di una cooperativa studentesca, da un membro di una cooperativa giovanile o studentesca fino all’età di 26 anni se studia in istituti di istruzione secondaria, superiore e superiore, nonché da una persona fisica in base alla riscossione e vendita di materie prime seconde, l’imposta calcolata è ridotta del 40%.

Il reddito imponibile di cui al paragrafo 1, punto 11) del presente articolo, che una persona fisica realizza sulla base di premi e altri benefici a persone fisiche, è la differenza tra il reddito realizzato e la base imponibile, aumentata delle corrispondenti obbligazioni pagate a carico del percettore del reddito.

Il reddito imponibile di cui al paragrafo 1, punto 12) del presente articolo, che una persona fisica realizza sulla base del reddito di cui all’articolo 9 della presente legge al di sopra degli importi non imponibili prescritti, è la differenza tra il reddito realizzato e l’importo non imponibile, aumentato degli obblighi corrispondenti che vengono pagati a carico del percettore del reddito.

In via eccezionale dal comma 1. punto 15) del presente articolo, i redditi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi agricoli e forestali, compresi i redditi derivanti dalla raccolta e dalla vendita di frutti di bosco e piante officinali, nonché dalla coltivazione e vendita di funghi, sciami di api (le api) non sono tassate e le lumache, che sono realizzate da persone fisiche:

1) titolari di aziende agricole;

2) quali contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria vengono versati per decisione come assicurati in base all’attività agricola, in conformità con la legge che regola i contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria;

3) beneficiari della pensione agricola.

È considerato committente ai sensi del paragrafo 1 punto 17) del presente articolo una persona giuridica nazionale o estera, un imprenditore o un imprenditore a forfait che ha assunto direttamente o indirettamente un imprenditore o un imprenditore a forfait per eseguire lavoro.

Non è considerato mandante ai sensi del paragrafo 1 punto 17) del presente articolo una persona giuridica nazionale o straniera, un imprenditore o un imprenditore forfettario che paga direttamente un compenso a un imprenditore o un imprenditore forfettario, e chi paga tale compenso in relazione all’esecuzione di un lavoro di rappresentanza o di mediazione per conto di un’altra persona e per tale lavoro non chiede a quest’altra persona o all’imprenditore o all’imprenditore forfettario altro che la consueta commissione di rappresentanza o intermediario.

Nel caso di cui al paragrafo 16 del presente articolo, è considerato mandante e pagatore il compenso la persona per conto della quale il compenso viene pagato all’imprenditore o all’imprenditore forfettario.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, punto 17) del presente articolo, il compenso percepito dall’imprenditore o dall’imprenditore forfettario che, secondo la legge disciplinante l’attività svolta, non può essere alle dipendenze del mandante, è non considerati altri redditi ai sensi del presente articolo.

Aliquota fiscale

Articolo 86

L’aliquota fiscale sugli altri redditi è del 20%.

In via eccezionale dal comma 1 del presente articolo, l’aliquota dell’imposta sul reddito:

1) dall’assicurazione della persona di cui all’articolo 84 della presente legge è pari al 15%;

2) marittimi dall’articolo 84 quater della presente legge e dal compenso contrattuale per il lavoro svolto, sul quale l’imposta è pagata mediante autoimposizione e per la quale sono riconosciuti costi standardizzati ai sensi dell’articolo 85, comma 5, punto 2) comma (2) di questa legge, è del 10%.

Parte terza

IMPOSTA ANNUALE SUI REDDITI DEI CITTADINI

Reddito imponibile

Articolo 87

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è imponibile sui redditi delle persone fisiche che, nell’anno solare, hanno conseguito un reddito superiore al triplo della retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, secondo le modalità dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, vale a dire:

1) residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica e in altro Paese;

2) non residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende la somma annua di:

1) proventi ex art. da 15a a 15v della presente legge;

2) redditi imponibili di lavoro autonomo di cui all’articolo 33, comma 2 e all’articolo 41 della presente legge;

3) redditi imponibili da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale di cui all’art. 55 e 60 della presente legge;

4) reddito imponibile degli immobili di cui all’articolo 65v della presente legge;

5) redditi imponibili derivanti dalla locazione di beni mobili di cui all’articolo 82, comma 3. e 4. della presente legge;

6) redditi imponibili degli atleti e dei professionisti dello sport di cui all’articolo 84 bis della presente legge;

6a) reddito imponibile derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione di cui all’articolo 84 ter della presente legge;

6b) redditi imponibili dei marittimi sui quali viene pagata l’imposta di cui all’articolo 84 quater della presente legge;

7) altri redditi imponibili di cui all’articolo 85 della presente legge;

8) reddito secondo le basi di cui al punto. da 1) a 6) e punto 6b) e 7) del presente comma, realizzati e tassati in un altro Paese per i contribuenti di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo.

Utili dal paragrafo 2, punto 1) del presente articolo e reddito imponibile dal punto 2) dello stesso paragrafo in relazione all’articolo 41 della presente legge e punto. 3), 6), 6b) e 7) del medesimo comma sono ridotti delle imposte e dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria versati su tali redditi nella Repubblica a carico di chi ha conseguito redditi, cioè reddito imponibile, e reddito imponibile dal punto 2) del medesimo comma in collegamento con l’articolo 33, comma 2 della presente legge e punto 4), 5) e 6a) del medesimo comma sono ridotti dell’imposta pagata su detti redditi nella Repubblica. Per gli imprenditori che hanno optato per il reddito personale, al reddito sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali obbligatori versati su tale reddito nella Repubblica a carico dell’imprenditore che ha optato per il reddito, nonché il reddito imponibile di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge. , che da lavoro autonomo viene decurtato dell’imposta pagata su tali redditi nella Repubblica.

Per i contribuenti che, l’ultimo giorno dell’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, hanno meno di 40 anni, la somma annua dei guadagni e del reddito imponibile di cui al paragrafo 2, voce da 1) a 3) e la voce 6b) del presente articolo, precedentemente ridotta secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è ulteriormente ridotta dell’importo di tre retribuzioni medie annue per dipendente corrisposte nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo non può essere superiore all’importo della somma annua delle retribuzioni e degli imponibili di cui al comma 2, punto. da 1) a 3) e punto 6b) del presente articolo, previamente ridotto secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Il reddito di cui al paragrafo 2 del presente articolo è aumentato dell’importo che, nell’anno solare per il quale è determinata l’imposta annuale, viene pagato al contribuente sulla base della restituzione dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria in conformità con la legge che regola contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

I redditi derivanti dal paragrafo 2, punto 8) di questo articolo sono ridotti dell’imposta pagata in un altro paese.

Il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi del par. da 2. a 7. del presente articolo e l’importo esente da imposta di cui al paragrafo 1. del presente articolo.

Base imponibile

Articolo 88

La base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è il reddito imponibile, che fa la differenza tra il reddito imponibile di cui all’articolo 87, comma 8 di questa legge e le detrazioni personali, che ammontano a:

1) per il contribuente – 40% del salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

2) per un familiare a carico – 15% dello stipendio medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, per membro.

L’importo totale delle detrazioni personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% del reddito imponibile.

Se due o più familiari sono soggetti annualmente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per i familiari a carico può essere effettuata solo da un contribuente.

Aliquote fiscali

Articolo 89

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 di questa legge, alle seguenti aliquote:

– su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua – 10%;

– sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua – 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua + 15% sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua.

Articolo 89a

Al contribuente che investe in un fondo di investimento alternativo, ossia nell’acquisto di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, viene concesso il diritto ad un credito d’imposta a titolo di imposta annua sul reddito delle persone fisiche fino al 50% dell’investimento effettuato in l’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche.

Il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere esercitato solo sulla base di contributi monetari interamente versati che acquisiscono azioni o quote di un fondo di investimento alternativo, cioè una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% dell’imposta dovuta sulla base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche.

In deroga al comma 1 del presente articolo, se il creditore nell’anno solare in cui ha effettuato un investimento in un fondo di investimento alternativo, ossia nell’acquisto di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, nonché nei tre successivi anni civili, cede quote o quote di un fondo d’investimento alternativo, ovvero quote di un fondo d’investimento alternativo, perde il diritto a un credito d’imposta precedentemente realizzato sulla base di tale investimento.

Il contribuente di cui al comma 4 del presente articolo è tenuto a informare l’autorità fiscale competente della perdita del diritto al credito d’imposta entro 30 giorni dal giorno della perdita del diritto e a pagare l’obbligazione a nome del precedentemente riconosciuto il diritto al credito d’imposta, con i corrispondenti interessi dalla data di scadenza del pagamento dell’imposta annuale sui redditi delle persone fisiche per l’anno per il quale ha perso il diritto al credito d’imposta.

Parte quarta

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI, DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Capitolo uno

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 90**

(Scaduto)

Testa due

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE

Appello pubblico generale

Articolo 91

Un cittadino che guadagna un reddito ai sensi di questa legge è obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi, salvo diversa disposizione di questa legge.

L’autorità fiscale competente invita i cittadini a presentare la dichiarazione dei redditi mediante invito al pubblico entro il 31 dicembre di ogni anno.

Domanda di imposta annuale sul reddito delle persone fisiche

Articolo 92

Il debitore dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente una dichiarazione dei redditi con dati accurati per il reddito realizzato nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, alla fine di quell’anno e entro maggio 15 dell’anno successivo.

Sulla base dei dati provenienti dai registri ufficiali, l’autorità fiscale inserisce i dati nella dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li carica sul portale dell’amministrazione fiscale entro il 1 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene versata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche. determinato.

Il contribuente è tenuto a integrare o integrare la dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non sono riportati dati corretti e congrui, e quindi a presentare la dichiarazione dei redditi in formato elettronico attraverso il portale dell’Amministrazione fiscale.

Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Amministrazione fiscale presenta la dichiarazione dei redditi per quella persona.

Applicazione della tassazione del lavoro autonomo e saldo fiscale

Articolo 93

Il debitore ai sensi dell’articolo 32 della presente legge, ad eccezione dell’imprenditore forfettario, che tiene i libri contabili ai sensi dell’articolo 43 cpv. 2 e 3 di questa legge sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e il saldo fiscale all’autorità fiscale competente entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene determinata l’imposta.

Un imprenditore che paga l’imposta sul reddito forfettario e il cui ambito di attività, vale a dire il fatturato e altre condizioni che incidono sull’esercizio del diritto all’imposizione forfettaria e l’importo dell’imposta dovuta, cambia in modo significativo nell’anno precedente l’anno per il quale viene determinata l’imposta, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio dell’anno per il quale viene determinata l’imposta.

Articolo 94

Il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge, ad eccezione dell’imprenditore forfettario, che avvia nel corso dell’anno un’attività indipendente, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi nella quale fornirà una stima delle entrate e delle uscite entro la fine dell’anno. il primo anno lavorativo, nonché una stima dell’acconto d’imposta mensile, entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità competente, ovvero dal giorno di inizio dell’attività.

Il contribuente autonomo che avvia un’attività autonoma nel corso dell’anno opta per la tassazione forfettaria nella domanda di iscrizione all’organismo competente che tiene il registro delle imprese, nel qual caso si considera che abbia presentato la dichiarazione dei redditi per la tassazione forfettaria.

Il contribuente di cui all’articolo 32 della presente legge, ad eccezione dell’imprenditore forfettario, che cessa o sospende l’attività indipendente nel corso dell’anno, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per la determinazione delle imposte entro 30 giorni dalla data di cessazione, o interruzione dell’attività, per il periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta al giorno della cessazione, ovvero della cessazione del lavoro autonomo.

Obbligato ai sensi dell’articolo 43, par. 2. e 3. della presente legge è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 3. del presente articolo l’importo dell’imposta calcolata e versata nel periodo d’imposta fino al giorno dell’interruzione, ovvero della cessazione del lavoro autonomo, nonché presentare il saldo fiscale nella dichiarazione dei redditi.

L’imprenditore, altra persona la cui qualità di contribuente cessa ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, con richiesta di imposta forfettaria ai sensi dell’articolo 42, comma. 1. e 3. della presente legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto dell’autorità fiscale competente che conferma la cancellazione dai registri dell’imposta sul valore aggiunto.

Domanda di imposta sulle plusvalenze e altri redditi su cui non si paga l’imposta mediante detrazione

Articolo 95

Il contribuente che, nel corso dell’anno, effettua il trasferimento di diritti dai quali può derivare una plusvalenza o una minusvalenza ai sensi della presente legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro 30 giorni dal:

1) il giorno in cui ha guadagnato o ha iniziato a guadagnare redditi basati sul trasferimento di diritti reali su beni immobili, diritti d’autore e diritti connessi e diritti di proprietà industriale e quote nel capitale di persone giuridiche;

2) scadenza di ciascun semestre solare in cui sono stati trasferiti titoli e quote di investimento.

Il contribuente che nel corso dell’anno trasferisce beni digitali sulla base dei quali può derivare una plusvalenza o una minusvalenza ai sensi di tale legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre in cui è stato realizzato il reddito. generato in base al trasferimento di risorse digitali.

In deroga al comma 1, punto 1) del presente articolo, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è di 120 giorni dalla data della vendita dell’immobile, in base ai quali il contribuente può esercitare il diritto all’esenzione fiscale ai sensi dell’art. Articolo 79, comma 1 della presente legge, ossia dalla data di vendita della proprietà digitale in base alla quale il contribuente può esercitare il diritto all’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 79a, comma 1 della presente legge.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per il trasferimento dei diritti registrati dall’imprenditore, imprenditore, agricoltore e imprenditore a un’altra persona nei libri aziendali, non viene presentata la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma i dati su la plusvalenza o la minusvalenza sono riportate nel bilancio fiscale.

Un imprenditore forfettario è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi separata per i redditi da plusvalenze.

Dichiarazione dei redditi con imposta calcolata di cui all’articolo 100 bis, comma 1, punto 2), sottovoce. (2) e (3) e punto 3) e comma 2 della presente legge, l’obbligo di autoimposizione stabilito deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di realizzo dei redditi.

In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, una dichiarazione dei redditi per i redditi derivanti da remunerazioni contrattuali derivanti dal diritto d’autore e diritti connessi e remunerazioni contrattuali per il lavoro svolto, su cui l’imposta è pagata mediante autoimposizione, in cui i costi standardizzati determinati sono indicati conformemente 56, comma 2, e dell’articolo 85, comma 5, punto 2) della presente legge, è presentata entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui tali ricavi sono stati generati.

In deroga al paragrafo 6 di questo articolo, la dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 84v della presente legge deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso per i redditi percepiti nell’anno precedente e per i contribuenti che viaggiano in il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno in corso entro 15 giorni dal giorno del primo sbarco di quell’anno.

L’organizzatore del mercato dei capitali ai sensi della legge che disciplina il mercato dei capitali è tenuto a presentare all’Amministrazione fiscale – sede in formato elettronico entro 30 giorni dalla fine del periodo una relazione sui trasferimenti di valori mobiliari effettuati in quel semestre ogni semestre solare.

La forma e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo sono prescritti dal ministro.

Articolo 95a

Una persona tenuta in base al reddito derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione ai sensi dell’articolo 84b che inizia a fornire servizi di ristorazione nel corso dell’anno è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data in cui ha effetto giuridico la decisione che classifica l’oggetto di artigianato domestico e turismo rurale nella categoria appropriata secondo la legge che regola la ristorazione.

Il contribuente di cui all’articolo 84 ter, comma 4, della presente legge, che ha presentato la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i cui elementi rilevanti per l’importo dell’imposta dovuta per l’anno successivo non cambiano, non è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi. rientro per l’anno successivo.

Il contribuente di cui all’articolo 84 ter, comma 4, della presente legge, che nel corso dell’anno modifica elementi rilevanti per l’importo dell’imposta dovuta, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione finanziaria presentando una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data della dichiarazione dei redditi. il cambiamento.

Il contribuente di cui all’articolo 84b comma 4 della presente legge che cessa di fornire servizi di ristorazione durante l’anno è tenuto a informarne l’autorità fiscale presentando una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dal giorno in cui cessa di fornire servizi di ristorazione in conformità con la legge che regola l’ospitalità industria.

Registrazione dei contribuenti non residenti

Articolo 96

Un contribuente non residente presenta la dichiarazione dei redditi per alcune tipologie di reddito per le quali non è prevista la ritenuta d’acconto.

L’istanza di cui al comma 1 del presente articolo è presentata all’autorità tributaria nel cui territorio il contribuente ha prodotto redditi, cioè secondo la residenza del contribuente, cioè secondo il luogo di residenza, cioè la sede del rappresentante fiscale.

Articolo 97

(Eliminato)

Competenza dell’autorità fiscale

Articolo 98

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata dal contribuente:

1) per i redditi di lavoro autonomo – all’autorità fiscale nel cui territorio ha la sede legale;

2) per i redditi derivanti da beni immobili e per i redditi derivanti dalla prestazione di servizi di ristorazione – all’autorità fiscale nel cui territorio si trova il bene immobile, oggetto di artigianato domestico o oggetto di abitazione turistica rurale;

3) per le plusvalenze e per altri redditi sui quali non si paga l’imposta mediante detrazione – all’autorità fiscale nel cui territorio ha la residenza il contribuente.

Capitolo tre

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Metodo di determinazione e pagamento delle tasse

Articolo 99

Dopo la detrazione da ciascun reddito realizzato individualmente, le imposte vengono determinate e pagate sui seguenti redditi:

1) guadagni;

2) proventi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale, se il contribuente dei proventi è una persona giuridica, un imprenditore o un imprenditore unico;

3) redditi da capitale, se il pagatore dei redditi è una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore unico o un fondo di investimento aperto, cioè un fondo di investimento alternativo che non ha lo status di persona giuridica e che è organizzato in conformità con l’autorizzazione dell’autorità competente;

4) redditi da beni immobili, se il contribuente dei redditi è una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario o un imprenditore agricolo;

5) redditi da locazione di beni mobili, se il contribuente dei redditi è una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore forfettario o un imprenditore agricolo;

6) vincite derivanti da giochi d’azzardo;

7) redditi da assicurazioni personali;

8) redditi degli atleti e dei professionisti dello sport;

9) altri redditi, se il contribuente del reddito è una persona giuridica, un imprenditore o un imprenditore di capitale.

Per persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo si intende anche una parte di una persona giuridica, cioè un’unità aziendale di una persona giuridica non residente registrata presso l’ente statale competente (ufficio di rappresentanza, succursale , ecc.), nonché enti e organizzazioni statali.

Sulla base del reddito della persona di cui all’articolo 100a comma 5 della presente legge, la persona giuridica nazionale, nonché parte della persona giuridica, vale a dire l’unità aziendale della persona giuridica non residente di cui al comma 2 della questo articolo, ha l’obbligo di calcolare e versare la ritenuta alla fonte, nel momento in cui paga al datore di lavoro di un altro Paese l’importo per la compensazione delle spese di lavoro solo nel caso in cui l’imposta non sia stata precedentemente pagata mediante autoimposizione ai sensi 100a comma 5 della presente legge, indipendentemente dallo scadere del termine di cui all’articolo 95 comma 6 e dell’articolo 114, comma 1, della presente legge.

Articolo 100

Secondo la decisione dell’autorità fiscale competente, l’imposta è determinata e pagata su:

1) reddito forfettario da lavoro autonomo;

2) plusvalenza;

2a) redditi basati sulla prestazione di servizi di ristorazione in conformità con le leggi che regolano il turismo e la ristorazione.

Articolo 100 bis

L’autotassazione determina e paga le imposte su:

1) i redditi derivanti dall’attività indipendente di imprenditori, imprenditori agricoli e imprenditori di altre persone che tengono libri aziendali ai sensi dell’articolo 43, par. 2. e 3. della presente legge;

2) i redditi pagati da un contribuente che non è una persona giuridica, un imprenditore o un imprenditore di capitale, vale a dire:

(1) il reddito derivante dal compenso concordato relativo ai diritti d’autore e diritti connessi e dal compenso concordato per il lavoro svolto, per il quale il reddito imponibile è determinato ai sensi dell’articolo 55, comma 2 e dell’articolo 85, comma 5, punto 2) della presente legge ;

(2) interessi;

(3) altri redditi dall’articolo 85 della presente legge, ad eccezione dei redditi dalla sottovoce (1) di questa voce;

3) i redditi pagati da un contribuente che non sia una persona giuridica, un imprenditore, un imprenditore unico o un imprenditore agricolo, sulla base dei redditi derivanti dalla vendita di beni immobili e dalla locazione di beni mobili;

4) i redditi tassati con l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 87 della presente legge.

Un contribuente che percepisce salari e altri redditi in o da un altro paese, presso la rappresentanza diplomatica o consolare di un paese straniero, ovvero presso un’organizzazione internazionale, o presso i rappresentanti e i dipendenti di tale rappresentanza, ovvero un’organizzazione, è tenuto a calcolare e pagare la ritenuta d’acconto secondo le disposizioni di questa legge se l’imposta non viene calcolata e pagata dal contribuente del reddito.

Il contribuente ha l’obbligo di calcolare e pagare l’imposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo anche se la ritenuta alla fonte non viene calcolata e pagata da un altro contribuente, nonché se il reddito viene ricevuto da una persona che non è tenuta a calcolare e pagare la ritenuta d’acconto.

Imposta sugli utili e altri redditi dal par. 1 e 2 del presente articolo, il pagamento è determinato sui redditi percepiti dal creditore, cioè sul reddito con il quale egli è tenuto a pagare le relative obbligazioni.

L’obbligo di calcolare e pagare le tasse si applica anche al contribuente – una persona che viene inviata o inviata a lavorare per una persona giuridica nazionale, sulla base del salario e di altri redditi che riceve da un datore di lavoro di un altro paese che lo ha inviato, o inviato a lavorare nella Repubblica per una persona giuridica nazionale.

In deroga al comma 5 del presente articolo, il contribuente non ha alcun obbligo di calcolare e pagare l’imposta quando l’imposta è stata pagata ai sensi dell’articolo 99, comma 3 della presente legge.

Imposta sui redditi derivanti da remunerazioni contrattuali da diritto d’autore e diritti connessi e remunerazioni contrattuali per prestazioni di lavoro eseguite, sulle quali l’imposta è versata mediante autoimposizione, per le quali il reddito imponibile è determinato ai sensi dell’articolo 55, comma 2 e dell’articolo 85, comma 5 , punto 2) della presente legge, viene corrisposto sui redditi che il contribuente ha realizzato nel trimestre.

Sulla base dei redditi di cui al comma 1, punto 2) comma (1) del presente articolo realizzati in ciascun distinto trimestre, viene presentata una dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente opta per una base imponibile, determinata ai sensi dell’articolo 55, comma 2, punto 1) e articolo 85. paragrafo 5. punto 2) sottopunto (1) o ai sensi dell’articolo 55. paragrafo 2. punto 2) e dell’articolo 85. paragrafo 5. articolo 2) comma (2) della presente legge.

L’imposta sul reddito di cui all’articolo 84v della presente legge è determinata e pagata sul reddito imponibile di cui all’articolo 84v paragrafo 5 della presente legge, per l’anno solare.

Eccezionalmente dal paragrafo 9 di questo articolo, il contribuente di cui all’articolo 84v paragrafo 6 di questa legge non è tenuto a pagare l’imposta sul reddito di cui all’articolo 84v di questa legge.

Modalità di determinazione e data di scadenza della ritenuta d’acconto

Articolo 101

La ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 99 della presente legge, per ciascun contribuente e per ciascun reddito individualmente pagato, il contribuente calcola, sospende e versa sul prescritto conto unico di pagamento al momento del pagamento del reddito, secondo le norme vigenti il ​​giorno del reddito pagamento, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Articolo 101a

(Eliminato)

Articolo 102

(Eliminato)

Articolo 103

Per i redditi da capitale basati su interessi, la banca è tenuta a calcolare e versare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento degli interessi, compresa l’attribuzione degli interessi, ovvero a pagare l’imposta calcolata entro il primo giorno del giorno successivo a quello in cui l’operazione di pagamento funziona se al momento del pagamento degli interessi, compresi quelli di attribuzione, le operazioni di pagamento non hanno funzionato.

In deroga al comma 1 del presente articolo, quando il regolamento di denaro basato sull’alienazione o sul rimborso di titoli di debito è effettuato tramite il Registro Centrale, Depositario e Compensazione Titoli (di seguito: Registro Centrale), il Registro Centrale al momento della liquidazione di denaro basata sull’alienazione o sul rimborso di titoli di debito, calcola, sospende e versa sul conto di pagamento prescritto l’imposta sul reddito da capitale sugli interessi realizzati per il periodo dalla data di acquisizione alla data di alienazione o rimborso del titoli di debito.

Articolo 104

Un imprenditore che tiene i libri contabili calcola e riscuote la ritenuta alla fonte sul reddito generato da una persona giuridica in conformità con la legge che regola l’imposta sugli utili delle persone giuridiche.

Articolo 105

(Eliminato)

Articolo 106

Il pagatore di cui all’articolo 101 della presente legge è tenuto a rilasciare al pagatore, in occasione di ciascun pagamento, nonché alla fine dell’anno, una dichiarazione contenente i dati relativi a: reddito lordo, spese, reddito imponibile, indennità, prestazioni sociali pagate contributi previdenziali e tasse pagate.

Il pagatore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui il Registro centrale, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 della presente legge, calcola, sospende e paga la ritenuta alla fonte sugli interessi basata sulla cessione o sul rimborso del debito titoli, la banca – membro Il registro centrale in cui è tenuto il conto cassa dedicato del contribuente per i pagamenti basati sulla vendita di titoli.

Articolo 107

(Eliminato)

Articolo 107a

Nel calcolo della ritenuta alla fonte sul reddito del non residente, il contribuente applica le disposizioni dell’accordo contro la doppia imposizione, a condizione che il non residente dimostri lo status di residente del paese con cui la Serbia ha ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione e di essere l’effettivo proprietario del reddito.

Lo status di residente del paese con il quale è stato concluso l’accordo contro la doppia imposizione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il non residente dimostra al contribuente dei redditi con un certificato di residenza in conformità con la legge che regola procedura tributaria e amministrazione fiscale.

Se il contribuente applica le disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione e le condizioni del par. 1 e 2 di questo articolo, che si traduce in una minore quantità di imposta pagata, porterà la differenza tra l’imposta pagata e l’imposta dovuta ai sensi di questa legge.

L’autorità fiscale competente, su richiesta di un non residente, è tenuta a rilasciare un certificato di imposta pagata nella Repubblica.

Se il contribuente non dispone del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo al momento del pagamento del reddito a un non residente, è tenuto ad applicare le disposizioni di questa legge al momento del pagamento del reddito.

Se il contribuente non residente presenta successivamente all’autorità fiscale competente il certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la differenza tra l’importo dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e l’importo dell’imposta per il quale vi sarebbe l’obbligo di pagare se il contribuente aveva il certificato di cui al comma 2 del presente al momento del pagamento del reddito socio, si considera più imposta pagata.

Articolo 108**

(Eliminato)

Registro dei contribuenti agli interpreti

Articolo 108a

L’Amministrazione tributaria tiene il registro dei contribuenti dei redditi basati su programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare e altri programmi di intrattenimento, sui quali viene pagata l’imposta mediante detrazione, interpreti, come autori o titolari di diritti connessi, ensemble e orchestre, imitatori, illusionisti e altri artisti esecutori (di seguito: interprete), dirigenti e altre persone assunte (di seguito: altre persone assunte).

I contribuenti dei redditi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, ai sensi di questa legge, sono:

1) le persone giuridiche e fisiche che svolgono attività registrate nel campo della ristorazione, del turismo, della mediazione e altre attività, e organizzano in strutture proprie o affittate lo svolgimento di programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare o altri programmi di intrattenimento;

2) le persone giuridiche e fisiche iscritte all’attività di produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi, che producono e trasmettono programmi televisivi di intrattenimento e musica popolare, intrattenimento, collage, programmi di Capodanno e programmi simili, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno ha rilasciato una licenza per trasmettere il programma in conformità con la legge che disciplina l’esercizio delle attività di radiodiffusione;

3) persone fisiche e giuridiche che svolgono attività registrate, associazioni, associazioni, organismi, comunità, comunità locali ed enti assimilati che organizzano concerti, manifestazioni ed eventi culturale-artistici, turistici ed altre simili in strutture proprie o affittate o in altri luoghi, in cui si svolgono programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare, programmi di intrattenimento di Capodanno e altri simili o altri eventi di intrattenimento.

Il pagatore dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo all’Amministrazione fiscale, secondo il luogo della sua sede, entro il 31 gennaio , 2005.

I contribuenti di nuova costituzione di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a presentare la domanda di cui al comma 3 del presente articolo all’Amministrazione fiscale, a seconda del luogo della loro sede, entro 15 giorni dalla data di iscrizione nell’apposito registro presso la autorità competente.

Le persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui al comma 2 del presente articolo, e che non sono contribuenti dei proventi derivanti dalla realizzazione di programmi di varietà di intrattenimento e di musica popolare e di altri programmi di intrattenimento, nel caso in cui assumano interpreti e gli altri dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo entro 48 ore dal giorno dell’effettivo inizio dell’organizzazione di programmi di varietà di intrattenimento e musica popolare e altri programmi di intrattenimento .

Al pagatore dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione tributaria impone con decisione una misura di interdizione temporanea dall’attività per una durata massima di 30 giorni, se non si presenta all’Amministrazione tributaria entro il termine prescritto la domanda di cui al comma 3 e 4 del presente articolo per l’iscrizione nel registro dal comma 1 del presente articolo.

Non è ammesso ricorso contro la decisione di cui al comma 6 del presente articolo.

Chi paga le entrate di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tenuto a stipulare un contratto con l’interprete e l’altra persona impegnata nell’esecuzione di programmi di intrattenimento e varietà di musica popolare o altri programmi di intrattenimento e a presentare una notifica scritta all’Amministrazione fiscale mediante il cinque del mese sui contratti conclusi nel mese precedente.

Al contribuente dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione tributaria impone con decisione una misura di interdizione temporanea dalle attività per una durata massima di 30 giorni, se organizza lo svolgimento di un programma vario di intrattenimento e folcloristico musica o altro programma di intrattenimento, assumendo la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza contratto concluso o se non presenta entro il termine prescritto una notifica scritta dei contratti conclusi all’Amministrazione fiscale.

Non è ammesso ricorso contro la decisione di cui al paragrafo 9 di questo articolo.

Il contenuto della domanda di cui al comma 3 del presente articolo e della notifica di cui al comma 8 del presente articolo è disciplinato più dettagliatamente dal ministro.

Articolo 108 ter

(Eliminato)

Imposte per soluzione

Metodo di determinazione e data di scadenza dell’imposta secondo la decisione

Articolo 109

L’imposta sui redditi forfettari da lavoro autonomo è determinata dall’amministrazione finanziaria sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi, dei criteri e degli elementi determinati ai sensi dell’articolo 41 della presente legge.

Fino a quando non viene presa la decisione sulla determinazione dell’imposta per l’anno in corso, i contribuenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono tenuti a pagare l’imposta per l’importo dell’obbligo che corrisponde all’importo dell’imposta determinata dalla decisione dell’anno precedente.

L’imposta sulle plusvalenze viene determinata dall’autorità fiscale competente sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi e sulla base di altri dati.

Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dell’imposta sulle plusvalenze fornisce informazioni sul prezzo realizzato con il trasferimento di diritti, azioni e titoli, nonché sul loro prezzo di acquisto e sul diritto all’esenzione fiscale.

Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati sulle plusvalenze realizzate a disposizione dell’autorità fiscale competente.

Il diritto all’esenzione fiscale dall’articolo 79, comma 1, dall’articolo 79a, comma 1, dall’articolo 79b, comma 1, e dall’articolo 80 della presente legge, è determinato con decisione dell’autorità fiscale competente sulla base della documentazione relativa alla deliberazione del la questione housing, cioè la documentazione sull’investimento dei fondi ottenuti dalla vendita della proprietà digitale, cioè sull’ingresso di un contributo non monetario nel capitale della società, allegata alla dichiarazione dei redditi.

Il rimborso dell’imposta pagata sulle plusvalenze di cui all’articolo 79, comma 2 e all’articolo 79a, comma 2 della presente legge viene effettuato su richiesta del contribuente, accompagnata dalla documentazione sulla risoluzione della questione abitativa, vale a dire la documentazione su l’investimento dei fondi ottenuti dalla vendita di asset digitali.

Il reddito derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione viene determinato sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi, dei criteri e degli elementi dell’articolo 84b della presente legge, nonché di altri dati.

Fino all’adozione della decisione sulla determinazione dell’imposta per l’anno in corso, i contribuenti di cui all’articolo 84b di questa legge sono tenuti a pagare l’imposta per l’importo dell’obbligo che corrisponde all’importo dell’imposta determinata dalla decisione per l’anno precedente.

Un contribuente di cui all’articolo 84b di questa legge che inizia a fornire servizi di ristorazione durante l’anno è tenuto a pagare l’imposta a partire dal trimestre successivo rispetto a quello in cui ha iniziato a fornire servizi.

Se nel corso dell’anno si verificano cambiamenti negli elementi rilevanti per l’importo dell’imposta dovuta, l’autorità fiscale determina con decisione una nuova imposta dovuta a partire dal trimestre successivo in relazione al trimestre in cui vi è stato un cambiamento negli elementi che determinano l’importo dell’imposta dovuta.

Nel caso in cui interrompa la prestazione dei servizi di ristorazione nel corso dell’anno, il contribuente è tenuto ad assolvere l’obbligo fiscale per il trimestre in cui ha cessato di prestare i servizi.

Articolo 110

Le imposte determinate dalla decisione dell’autorità fiscale devono essere pagate entro:

1) 15 giorni dopo la fine di ogni mese – sul reddito forfettario da lavoro autonomo;

2) 15 giorni dalla data di consegna della decisione sull’accertamento fiscale – sulle plusvalenze;

3) 15 giorni dalla fine del trimestre – sui redditi basati sulla prestazione di servizi di ristorazione.

Modalità di determinazione e data di scadenza dell’imposta in caso di autoimposizione

Articolo 111

Un debitore che tiene i libri contabili dall’articolo 43, par. 2. e 3. di questa legge è tenuto a calcolare ai sensi di questa legge nella dichiarazione dei redditi:

1) imposta relativa al periodo d’imposta per il quale viene presentata la domanda (di seguito: imposta definitivamente calcolata);

2) anticipo fiscale mensile per il periodo d’imposta in corso.

Il contribuente di cui al paragrafo 1 di questo articolo determina l’importo dell’acconto mensile come un dodicesimo dell’imposta finalmente calcolata, che non include l’imposta sulle plusvalenze.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo ha svolto attività per meno di dodici mesi nel periodo d’imposta, l’importo dell’acconto mensile è determinato come il quoziente dell’imposta definitiva calcolata al netto dell’imposta sulle plusvalenze e il numero di mesi di attività nel periodo d’imposta precedente.

Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, ogni mese in cui il creditore ha svolto l’attività è compreso nel numero dei mesi di attività, indipendentemente dal numero di giorni di attività di quel mese.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo ha pagato in anticipo un’imposta inferiore a quella calcolata definitivamente, è tenuto a versare la differenza entro e non oltre la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo ha pagato in anticipo un’imposta superiore a quella calcolata alla fine, l’imposta pagata in eccesso costituisce un anticipo per il periodo successivo o viene restituita al contribuente su sua richiesta.

Fino alla determinazione dell’imposta definitiva, l’imprenditore che tiene i libri aziendali di cui all’articolo 43, co. 2. e 3. della presente legge è tenuto a pagare l’imposta per l’importo dell’acconto mensile determinato per il periodo fiscale precedente.

Se l’importo dell’anticipo mensile è determinato secondo le modalità di cui al par. da 2 a 4 del presente articolo è maggiore, cioè inferiore all’acconto mensile versato ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo, il contribuente è tenuto ad aumentare o diminuire l’acconto mensile per il periodo d’imposta in corso in modo che la somma degli acconti versati dall’inizio alla fine del periodo d’imposta corrente sarà la stessa che se dall’inizio del periodo d’imposta corrente avesse pagato gli acconti determinati secondo le modalità di cui al par. da 2. a 4. di questo articolo.

L’obbligo di versare l’acconto mensile maggiorato o ridotto di cui al comma 8 del presente articolo scatta nel mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Articolo 112

Obbligato dall’articolo 43, par. 2. e 3. della presente legge, che inizia a svolgere attività nel corso dell’anno, determina l’importo dell’acconto mensile secondo la corrispondente applicazione dell’articolo 111 della presente legge e sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 94, comma 1. della presente legge.

Se nel periodo d’imposta in corso si verificano cambiamenti significativi nell’attività, negli strumenti fiscali o in altre circostanze che influiscono in modo significativo sull’importo dell’anticipo mensile, l’imprenditore che tiene i libri aziendali di cui all’articolo 43, paragrafi 2 e 3 della presente legge può, dopo aver presentato dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 111 di questa legge, presentare una dichiarazione dei redditi con il saldo fiscale, in cui i dati relativi alla modifica dell’acconto mensile e al calcolo del suo importo, entro e non oltre 30 giorni dalla data la fine del periodo per il quale viene redatto il saldo fiscale.

Il periodo più breve per il quale viene compilato il saldo fiscale ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo è di un mese.

Obbligato dall’articolo 43, par. 2. e 3. di questa legge, il pagamento anticipato può essere avviato in conformità con la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 2. di questo articolo per il mese in cui è stata presentata la dichiarazione.

Articolo 113

I contribuenti che, in conformità con questa legge, sono determinati mediante autoimposizione, nella loro dichiarazione dei redditi riportano i dati sul tipo e l’importo del reddito e altri dati importanti per determinare l’importo dell’imposta dovuta, nonché l’importo dell’imposta dovuta determinato in conformità con questa legge, a seconda del tipo di reddito.

Articolo 114

Le imposte determinate mediante autoimposizione ai sensi della presente legge devono essere pagate entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In deroga al comma 1 del presente articolo, il creditore che tiene i libri contabili di cui all’articolo 43, co. 2. e 3. della presente legge, versa l’acconto mensile d’imposta entro 15 giorni dalla fine di ogni mese.

Arte. 115-119

(Eliminato)

Rimostranza

Arte. 120-156**

(Scaduto)

Tallone della testa

GARANZIA, RIMBORSO FISCALE E PRESCRIZIONE

Fideiussione

Articolo 157

La ritenuta d’acconto è garantita in solido dal contribuente del reddito.

Per l’imposta sui redditi da lavoro autonomo, tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare del contribuente che, al momento dell’assoggettamento, costituiscono il nucleo familiare del contribuente ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, sono garantiti sussidiariamente con i loro beni.

Chiunque, con o senza corrispettivo, subentra in tutto o in parte nei beni con i quali il creditore di cui all’articolo 32 della presente legge esercita un’attività, è responsabile in solido delle obbligazioni del creditore di cui all’articolo 32. di questa legge derivanti dall’esercizio dell’attività prima della presa in consegna dell’immobile fino a concorrenza del valore dell’immobile preso in consegna, ed il creditore di cui all’articolo 32 della presente legge, che cessa di esercitare l’attività, è tenuto a saldare tutti i suoi adempimenti fiscali subiti nello svolgimento delle attività prima della cancellazione dal prescritto registro.

Arte. 158-162

(Eliminato)

Rimborso fiscale e diritto agli interessi

Arte. 163-165**

(Scaduto)

Arte. 166-168***

(Scaduto)

Arte. 169-171

(Eliminato)

Articolo 172**

(Scaduto)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 173

Dal giorno in cui questa legge entrerà in vigore, entrerà in vigore la Legge sull’imposta sul reddito di cittadinanza (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 74/94, 53/95, 1/96, 12/96, 24/96, 39/96), 52/96, 54/96, 16/97, 60/97, 20/98, 42/98, 18/99, 21/99, 25/99, 27/99, 33/99, 48/99 e 54/99).

Fino all’adozione della normativa secondo le disposizioni della presente legge, si applicano le norme adottate in base alla legge di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 174

Il procedimento per la determinazione dell’acconto d’imposta per l’anno 2001 sui redditi delle attività agricole e forestali e sui redditi di lavoro autonomo, avviato secondo quanto disposto dall’articolo 173, comma 1, della presente legge, si concluderà in conformità a quanto previsto legge.

Articolo 175

La procedura per la determinazione e la riscossione delle imposte sulle plusvalenze che non è stata legalmente finalizzata entro la data di applicazione della presente legge sarà terminata secondo le disposizioni della presente legge.

Articolo 176

Il saldo fiscale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sarà redatto secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il saldo fiscale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentato all’autorità fiscale competente entro il 15 luglio 2001.

Articolo 177

Il contribuente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto all’esenzione fiscale sulla base di un’impresa di nuova costituzione o il diritto allo sgravio fiscale sulla base dell’investimento di capitale straniero, conformemente alla legge di cui all’art. L’articolo 173, comma 1, della presente legge, ha diritto di avvalersi di tale esenzione, cioè dello sgravio fino alla scadenza del termine con cui è stata determinata.

Articolo 178

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2001 è determinata e pagata secondo le disposizioni di questa legge, con il fatto che gli importi prescritti dall’articolo 87, par. 1 e 2, articolo 88, comma 1 e articolo 89, comma 1 della presente legge, da armonizzare con la percentuale di crescita, cioè con la diminuzione delle retribuzioni per il periodo dall’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre, 2001.

Articolo 179

Per il periodo dal 1° gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sugli interessi maturati sui risparmi in valuta estera convertiti, senza il consenso dell’investitore, in un deposito vincolato presso una banca autorizzata, che rappresenta il debito pubblico dello Stato, in conformità con la legge che regola la liquidazione degli obblighi sulla base dei risparmi in valuta estera dei cittadini, non viene pagata alcuna imposta sui redditi da capitale.

Articolo 180

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1 luglio 2001, ad eccezione delle disposizioni sull’imposta sui salari e altri redditi che si applicano dal 1° giugno 2001 e l’articolo 123, che si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/2002)

Articolo 16

Per la determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2002 si applicano le disposizioni dell’articolo 13, comma 1 e dell’articolo 14 della presente legge.

Articolo 17

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e verrà applicata dal 1 gennaio 2003, ad eccezione dell’art. 3. e 9. che si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 135/2004)

Articolo 70

Per gli anni 2004 e 2005 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non viene determinata e versata sulle rendite catastali.

Articolo 71

L’obbligo fiscale secondo il calcolo definitivo per l’anno 2004 per i contribuenti sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di agricoltura e silvicoltura che pagano l’imposta sull’utile imponibile è determinato in conformità con le norme in vigore fino alla data di applicazione della presente legge.

Il saldo fiscale per l’anno 2004 sarà compilato dai contribuenti a norma del comma 1 del presente articolo secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 72

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione e al pagamento dell’imposta annuale sui redditi di cittadinanza realizzati nel 2004.

Articolo 73

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” ed è in vigore dal 1 gennaio 2005.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 62/2006)

Articolo 33[s1]

Il datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, paga la retribuzione, cioè lo stipendio, è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel registro di cui a tale articolo all’Amministrazione tributaria del luogo della sua sede, in data nel modulo di cui all’articolo 29 della presente legge, entro e non oltre il 30 novembre 2006.

Articolo 34[s1]

Al datore di lavoro, persona giuridica, verrà comminata una multa da 100.000 a 1.000.000 di dinari se non presenta domanda di iscrizione nel registro di cui a tale articolo entro il termine di cui all’articolo 33 della presente legge.

Per gli atti di cui al comma 1 del presente articolo, la persona responsabile nella persona giuridica sarà punita con la multa da 5.000 a 50.000 dinari.

Per i fatti di cui al comma 1 del presente articolo, la persona responsabile nell’ente statale e nell’ente dell’autogoverno locale è punita con la multa da 5.000 a 50.000 dinari.

Per i fatti di cui al comma 1 del presente articolo si applica all’imprenditore la sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 dinari.

Articolo 35[s1]

L’imposta sulle retribuzioni maturate fino al mese di novembre 2006 compreso viene calcolata e pagata secondo le norme in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I datori di lavoro che hanno pagato una parte dello stipendio per il mese di dicembre 2006 e hanno pagato l’imposta sullo stipendio prima della data di applicazione di questa legge, e dopo l’inizio dell’applicazione di questa legge effettuano il pagamento della seconda parte o il pagamento finale di stipendio per quel mese, il calcolo e il pagamento dell’imposta sullo stipendio al momento del pagamento finale vengono effettuati in conformità con questa legge.

Articolo 36[s1]

Il privilegio ex art. 9 e 10 della legge possono essere attuate da un datore di lavoro che, al 1° settembre 2006, abbia almeno lo stesso numero di dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 37[s1]

Per gli anni 2006 e 2007 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulla rendita catastale.

Articolo 38[s1]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione e al pagamento dell’imposta annuale sui redditi di cittadinanza realizzati nel 2006.

Articolo 39[s1]

Il primo aggiustamento degli importi in dinari, ai sensi dell’articolo 3 di questa legge, sarà effettuato nel gennaio 2008.

In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, il primo adeguamento degli importi in dinari di cui all’articolo 5 e all’articolo 26 di questa legge sarà effettuato nel gennaio 2007, per il periodo dal primo giorno del mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006.

Gli importi in dinari adeguati dal paragrafo 2 di questo articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di tali importi.

Articolo 40[s1]

I regolamenti per l’attuazione di questa legge saranno adottati entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 41[s1]

La presente legge si applicherà dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell’articolo 1, comma 9, nella parte relativa alla compensazione IVA, nonché di quanto previsto dall’art. 4 e 8, che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge e dell’art. 2, 9 e 10, che troveranno applicazione dal 1° settembre 2006.

Articolo 42[s1]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 31/2009)

Articolo 16[s2]

Per l’anno 2010 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulla rendita catastale.

Articolo 17[s2]

I redditi aggiuntivi di uno straniero residente, impiegato da una persona residente o in un’unità aziendale permanente di una persona non residente, pagati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dall’imposta sul reddito in conformità con le norme che erano validi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il reddito di una persona fisica – residente all’estero di cui al paragrafo 1 del presente articolo, pagato dopo l’entrata in vigore della presente legge, sarà conteggiato come reddito di cui all’articolo 87, paragrafo 7 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06 e 65/06 – rettifica) per la determinazione dell’importo annuale imposta sul reddito personale.

Articolo 18[s2]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Un membro indipendente della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 44/2009)

Articolo 2[s3]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 18/2010)

Articolo 18[s4]

Per l’anno 2011 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulle rendite catastali.

Articolo 19[s4]

Le disposizioni di questa legge relative all’obbligo di determinare e pagare l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche si applicheranno ai redditi prodotti nel 2010.

Articolo 20[s4]

Eccezionalmente, per la determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il 2009, il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi dell’articolo 87 par. da 4. a 7. della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – correzione , 31/09 e 44/09) e la base imponibile di cui al comma 1, ossia il comma 2 dello stesso articolo, ridotta dell’importo della riduzione temporanea dello stipendio, ossia stipendio, remunerazione netta e altri redditi di una persona fisica – soggetta all’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, in conformità con la legge sulla riduzione temporanea dei salari, vale a dire stipendio, remunerazione netta e altri redditi nell’amministrazione statale e nel settore pubblico (“Gazzetta Ufficiale della la RS”, numero 31/09).

In via eccezionale, il debitore dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2009 è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi per la determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il reddito realizzato in quell’anno, entro il 15 aprile 2010.

Articolo 21[s4]

Le persone fisiche di cui all’articolo 3 di questa legge che, al 1° gennaio 2010, hanno lo status di contribuente IVA ai sensi della legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, ad eccezione delle persone che sono già soggette all’imposta sul reddito di lavoro autonomo ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09 e 44/09), sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente per la determinazione dell’imposta sui redditi da lavoro autonomo, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Articolo 22[s4]

Secondo le disposizioni di questa legge, la determinazione, il calcolo e il pagamento dell’imposta dovuta saranno effettuati sulla base dei rapporti fiscali che sorgono dal 1 gennaio 2010 e sono legati all’attività indipendente e all’imposta annuale sul reddito dei cittadini, in conformità con quanto disposto dall’art. 3, 4, 11, 12, 13, 15, 19 e 21 della presente legge.

Articolo 23[s4]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge su modifiche e integrazioni
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 50/2011)

Articolo 12[s5]

Per l’anno 2012 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulla rendita catastale.

Articolo 13[s5]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge su modifiche e integrazioni
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 93/2012)

Articolo 12[s6]

La plusvalenza, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, non è determinata e non viene pagata sui redditi realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del trasferimento a titolo oneroso di diritti, azioni o titoli che il creditore deteneva il suo portafoglio prima della vendita ininterrottamente per almeno dieci anni in cui si computa il periodo e il tempo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13[s6]

Per l’anno 2013 l’imposta sui redditi agricoli e forestali non è determinata e versata sulle rendite catastali.

Articolo 14[s6]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 47/2013)

Articolo 67[s7]

I contribuenti che hanno pagato parte del loro stipendio, cioè stipendi e stipendi, cioè salari, fino alla data di applicazione di questa legge, calcolano e pagano l’imposta sui salari in conformità con la legge sull’imposta sul reddito dei cittadini (“Gazzetta Ufficiale della RS”, 24/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12 e 114/12 – USA) compreso il pagamento finale di tale stipendio, cioè stipendio e compensazione salariale, cioè stipendio.

Articolo 68[s7]

Le disposizioni di tale legge che disciplinano la determinazione delle imposte mediante autoimposizione si applicheranno dal 1° gennaio 2014.

In deroga al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1° luglio 2013, la determinazione dell’imposta tramite autoimposizione può essere effettuata dal contribuente che paga l’imposta sui redditi effettivi di lavoro autonomo e che decide di versare i redditi personali a partire dal 1° luglio. 2013 come reddito personale mensile ai sensi dell’articolo 22, comma 2 della presente legge e informare per iscritto l’autorità fiscale competente entro il 1° luglio 2013.

Le disposizioni dell’articolo 2 della presente legge si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 69[s7]

Il calcolo definitivo dell’imposta sul reddito effettivo da lavoro autonomo per l’anno 2013 viene effettuato in conformità con le disposizioni di questa legge.

Articolo 70[s7]

Alla determinazione dell’obbligo si applicheranno le disposizioni di tale legge che regolano l’imposizione forfettaria a partire dal 2014, salvo quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, punto 4) della presente legge, che si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Articolo 71[s7]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il 2013.

Articolo 72[s7]

I regolamenti per l’attuazione della presente legge saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 73[s7]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2013)

Articolo 13[s8]

Un imprenditore che paga l’imposta sul reddito effettivo da lavoro autonomo e che decide di pagare lo stipendio personale nel 2014, è tenuto a presentare una notifica scritta all’autorità fiscale competente in merito alla sua decisione di pagare lo stipendio personale entro il 31 gennaio 2014. anno.

Articolo 14[s8]

Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1. e 2. e art. 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge si applicheranno dal 1° gennaio 2014.

Articolo 15[s8]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 57/2014)

Articolo 3[s9]

Il datore di lavoro che ha acquisito il diritto alle agevolazioni fiscali ex art. 21c e 21d della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – correzione, 31 /09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – rettifica e 108/13), lo sgravio fiscale si realizza in conformità a tale legge.

Articolo 4[s9]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e verrà applicata dal 1° luglio 2014.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 112/2015)

Articolo 40[s10]

Le procedure per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle plusvalenze che non sono state completate entro la data di entrata in vigore della presente legge saranno completate secondo le disposizioni della presente legge.

Articolo 41[s10]

Un datore di lavoro che utilizza il beneficio fiscale dell’articolo 21c della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14 e 68/14 – altre leggi), per una determinata persona neoassunta, continua a utilizzare lo sgravio ai sensi dell’articolo 7 della presente legge.

Un datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con nuovi assunti dal 1° gennaio 2016, può decidere di utilizzare lo sgravio fiscale di cui all’articolo 7 o all’articolo 8 di questa legge in base al rapporto di lavoro con tali persone.

Articolo 42[s10]

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016, salvo quanto previsto dall’art. 1, 16, 27, 32 e 33 nella parte relativa alla tassazione dei redditi immobiliari, nonché dell’art. 17, 18 e 20, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 113/2017)

Articolo 48[s11]

Il primo adeguamento dell’importo non imponibile dei guadagni di 15.000 dinari, ai sensi dell’articolo 3 di questa legge, verrà effettuato a partire dal 2019.

Articolo 49[s11]

La base imponibile di cui all’articolo 7 della presente legge si applica al calcolo e al pagamento dell’imposta sui salari a partire dai salari del mese di gennaio 2018.

L’importo non imponibile di 11.790 dinari viene applicato a partire dalla fine del pagamento dello stipendio per il mese di dicembre 2017.

Articolo 50[s11]

L’esenzione fiscale prevista dall’articolo 12 di questa legge si applicherà dal 1° ottobre 2018.

Articolo 51[s11]

Le disposizioni dell’art. 14, 23, 24, 25, 38, 42, 44, 45 e 46 della presente legge, nella parte che si riferisce alle modalità di tenuta dei libri contabili dei contribuenti dei lavoratori autonomi, e la disposizione dell’articolo 37 della presente legge, sarà applicata a partire dal 2019.

Articolo 52[s11]

Il pagatore è una persona giuridica che, dall’inizio dell’attuazione della Decisione sulla cancellazione contabile delle attività di bilancio (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 77/17), ha pagato la ritenuta alla fonte in conformità con la Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24 /01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – correzione, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altre leggi e 112/15), e alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede i requisiti per riconoscimento delle spese alla banca sulla base della cancellazione del valore dei singoli crediti relativi ai prestiti considerati problematici secondo le norme della Banca nazionale di Serbia, in conformità con la legge che regola l’imposta sul reddito delle società, può esercitare il diritto al rimborso dell’imposta pagata in conformità con la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale regolate dalla legge.

Il reddito di una persona fisica, soggetto a tassazione ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, non è incluso nella base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche.

Il pagatore del reddito non è obbligato a rilasciare un certificato, cioè a indicare nel certificato le informazioni relative alla ritenuta d’imposta pagata in relazione al reddito di una persona fisica, dal paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 53[s11]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 95/2018)

Articolo 26[s12]

Le disposizioni dell’art. 3 e 4 della presente legge nella parte che fa riferimento alle azioni proprie si applicheranno alle azioni acquistate a partire dal 1° gennaio 2019.

Articolo 27[s12]

Le disposizioni dell’art. 5 e 6 della presente legge si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2019.

Articolo 28[s12]

Il datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto all’esenzione dall’articolo 21đ della legge sull’imposta sul reddito di cittadinanza (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altra legge, 112/15 i 113 /17), continua ad avvalersi dell’esenzione ai sensi di tale legge.

L’esenzione dal comma 1 del presente articolo può essere utilizzata dal datore di lavoro per quei soggetti per i quali ha acquisito tale diritto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29[s12]

La disposizione dell’articolo 7 di questa legge si applica alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2019.

Articolo 30[s12]

Le disposizioni dell’art. 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 della presente legge, che si riferiscono ai ricavi dei servizi di ospitalità, troveranno applicazione a partire dal 1° luglio 2019.

Le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le persone che dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima dell’inizio dell’applicazione delle disposizioni della presente legge relative ai redditi derivanti dai servizi di ristorazione, forniscono servizi di ristorazione in conformità con le leggi che regolano la ristorazione e il turismo, sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente nel periodo che inizia dal 1 maggio 2019 e termina il 30 giugno 2019.

Articolo 31[s12]

Il primo adeguamento della somma non imponibile di 100.000 dinari prevista dall’articolo 16 di questa legge, in base alle vincite dei giochi d’azzardo, verrà effettuato a partire dal 2020.

Nelle procedure di determinazione, riscossione e controllo della riscossione dell’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo che non sono state completate entro la data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo sarà determinata in conformità con questa legge .

Articolo 32[s12]

Il regolamento per l’attuazione della presente legge sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 33[s12]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 86/2019)

Articolo 20[s13]

Importi in dinari delle retribuzioni mensili di cui all’articolo 5, comma 5 e 6 di questa legge rappresentano un importo pari a due o tre salari mensili medi nella Repubblica di Serbia pagati o guadagnati nel periodo dei 12 mesi precedenti a partire da luglio 2019, periodo per il quale i dati dell’autorità repubblicana responsabile degli affari sono state pubblicate le statistiche.

Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano fino al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione degli importi in dinari ai sensi dell’articolo 3, par. 2 e 4 della presente legge.

Articolo 21[s13]

Il primo adeguamento dell’importo dei guadagni esentasse di 16.300 dinari all’indice annuale dei prezzi al consumo avverrà a partire dal 2021.

Articolo 22[s13]

Le disposizioni dell’art. 12, 13, 14 e 19 della presente legge (per la tassazione forfettaria) saranno applicati per determinare l’imposta sui redditi determinati forfettari a partire dal 2020.

Articolo 23[s13]

La procedura per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle plusvalenze, che non è stata legalmente finalizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge, sarà terminata secondo le disposizioni di questa legge, se l’importo dell’imposta così determinata non è superiore a l’importo dell’imposta dovuta che sarebbe stata determinata in base alle disposizioni di legge applicabili alla data dell’imposta dovuta.

Articolo 24[s13]

Redditi pagati a un imprenditore o un imprenditore forfettario ai sensi dell’articolo 31 della legge sull’imposta sul reddito di cittadinanza (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altra legge, 112/15, 113/17 e 95 /18 – di seguito: Legge), a partire dal 1 marzo 2020 redditi derivanti da attività indipendente, indipendentemente dalla natura del suo rapporto con il mandante ai sensi delle disposizioni dell’articolo 85 della legge, ovvero dell’articolo 9 della legge sulla procedura fiscale e sull’amministrazione fiscale (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/02, 84/02 – rettifica, 23/03 – rettifica, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – altra legge, 62/06 – Dr. Law, 20/09, 72/09 – Dr. Law, 53/10, 101/12 – rettifica, 93/12, 47/13, 108/14, 105/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 e 95/18).

Articolo 25[s13]

Le disposizioni di questa legge saranno applicate dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 5 e dell’articolo 10 nella parte che si riferisce all’esenzione dal pagamento delle imposte sulla base delle retribuzioni presso un datore di lavoro che svolge attività di innovazione, che sarà applicata dal 1° marzo 2020.

Articolo 26[s13]

I regolamenti per l’attuazione della presente legge saranno adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27[s13]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 153/2020)

Articolo 23[s14]

Il primo adeguamento dell’importo salariale non imponibile di 18.300 dinari all’indice annuale dei prezzi al consumo avverrà a partire dal 2022.

Articolo 24[s14]

Nelle procedure per la determinazione, la riscossione e il controllo della riscossione della ritenuta alla fonte presso le persone giuridiche nazionali in base al reddito del creditore – uno straniero inviato a lavorare nella Repubblica di Serbia, in base al reddito che riceve da un datore di lavoro in o da un altro paese, che non sono stati legalmente definiti entro la data di entrata in vigore di questa legge, l’obbligo fiscale sarà determinato in conformità con questa legge.

Articolo 25[s14]

Nelle procedure di determinazione, riscossione e controllo della riscossione dell’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo che non sono state legalmente finalizzate entro la data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta sulle vincite derivanti dai giochi d’azzardo sarà determinata in conformità con questa legge.

Articolo 26[s14]

Nelle procedure di determinazione, riscossione e controllo della riscossione dell’imposta sui redditi derivanti dalla cessione di beni digitali che non siano state legalmente perfezionate entro la data di inizio dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 10, 12, 14, 15, 19 e 22 di questa legge, nella parte relativa alla proprietà digitale, l’imposta sui redditi derivanti dal trasferimento della proprietà digitale sarà determinata in conformità a tale legge.

Articolo 27[s14]

Il regolamento per l’esecuzione di questa legge sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che disciplina gli asset digitali.

Articolo 28[s14]

Le disposizioni della presente legge si applicheranno dal 1° gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, 12, 14, 15, 19 e 22 della presente legge, nella parte relativa alla proprietà digitale, che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della legge che regola la proprietà digitale.

Articolo 29[s14]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 44/2021 e 118/2021)

Articolo 5[s15]

Con decisione, l’autorità fiscale determina l’imposta sul reddito sulla base del compenso concordato dai diritti d’autore e diritti connessi e del compenso concordato per il lavoro svolto, sul quale viene pagata l’imposta mediante autoimposizione, realizzato nel periodo a partire dal 1° gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2022. in caso contrario:

– il termine di prescrizione per determinare l’assoggettamento fiscale secondo le norme in vigore al momento della generazione del reddito, oppure

– procedura legalmente conclusa per la determinazione dell’obbligo fiscale, o

– prima dell’entrata in vigore della presente legge, il debito fiscale è stato pagato secondo le norme in vigore alla data del debito fiscale.

Sul reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo generato in un anno solare fino a 384.000 dinari all’anno non è dovuta alcuna imposta sul reddito delle persone fisiche.

I costi standardizzati per il reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su cui viene pagata l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono riconosciuti nella misura del 50% del reddito realizzato dal paragrafo 1 del presente articolo.

L’imposta determinata dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene pagata in 120 importi mensili uguali, con il primo importo dovuto per il pagamento il 15 del mese successivo al mese successivo a quello in cui è stata presa la decisione dell’autorità fiscale.

Il metodo di registrazione e informazione alle autorità competenti sulle entrate pubbliche determinate e pagate ai sensi del par. 1-4. questo articolo è regolato più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Articolo 6[s15]

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7[s15]

Questa legge si applicherà dal 1° gennaio 2023, ad eccezione dell’articolo 5, che sarà applicato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8[s15]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 118/2021)

Articolo 23[s16]

Il primo adeguamento dell’importo non imponibile dei guadagni di 19.300 dinari di cui all’articolo 2 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2023.

Articolo 24[s16]

Per il datore di lavoro che utilizza gli sgravi fiscali dell’articolo 21ž della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 24/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 135/04, 62/ 06, 65/06 – rettifica, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – USA, 93/12, 114/12 – USA, 47/13, 48/13 – correzione, 108/13, 57/14, 68/14 – altra legge, 112/15, 113/17, 95/18, 86 /19, 153/20 e 44/21 – di seguito: Legge), modalità di determinazione della riduzione numero dei dipendenti sarà svolto secondo quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge.

Articolo 25[s16]

I redditi pagati a un imprenditore o a un imprenditore forfettario ai sensi dell’articolo 31 della legge, a partire dal 30 aprile 2022, e che sono tassati come reddito di lavoro autonomo, saranno considerati redditi di lavoro autonomo indipendentemente dal natura del suo rapporto con il mandante ai sensi delle disposizioni dell’articolo 85 della legge, ovvero dell’articolo 9 della legge sulla procedura tributaria e sull’amministrazione fiscale (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/02, 84/02 – rettifica, 23/03 – rettifica, 70/04, 61/05 – altra legge, 62/06 – altra legge, 61/07, 20/09/09 – Dott.ssa Legge, 53/10, 101/ 11, 2/12 – correzione, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 , 144/20 e 96/21) nel caso in cui detto imprenditore o imprenditore il lavoratore dipendente in capitale diventa un neoassunto qualificato ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della presente legge.

Articolo 26[s16]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche per il 2021.

Articolo 27[s16]

I regolamenti per l’attuazione della presente legge saranno adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28[s16]

Le disposizioni di tale legge si applicheranno dal 1° gennaio 2022, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 7 della presente legge, che si applicheranno dal 1° marzo 2022.

Articolo 29[s16]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 138/2022)

Articolo 25[s17]

Il primo adeguamento dei costi standardizzati nell’importo di 57.900 dinari e 96.000 dinari dall’articolo 3 di questa legge, con l’indice annuale dei prezzi al consumo, verrà effettuato a partire dal 2024.

Articolo 26[s17]

Il primo adeguamento dell’importo dei guadagni esentasse di 21.712 dinari di cui all’articolo 5 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2024.

Articolo 27[s17]

Le disposizioni di questa legge si applicheranno dal 1° gennaio 2023.

Articolo 28[s17]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sul reddito dei cittadini

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 92/2023)

Articolo 4[s18]

Il primo adeguamento dell’importo non imponibile dei guadagni di 25.000 dinari di cui all’articolo 1 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2025.

Articolo 5[s18]

Le disposizioni di questa legge si applicheranno dal 1° gennaio 2024.

Articolo 6[s18]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge su modifiche e integrazioni
alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 94/2024)

Articolo 11[s19]

Il primo adeguamento dell’importo dei guadagni esentasse di 28.423 dinari di cui all’articolo 1 di questa legge con l’indice annuale dei prezzi al consumo verrà effettuato a partire dal 2026.

Articolo 12[s19]

Le disposizioni dell’articolo 8 di questa legge si applicano nella determinazione dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche a partire dal 2024.

Articolo 13[s19]

Le disposizioni di questa legge si applicano dal 1° gennaio 2025.

Articolo 14[s19]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.