Per la soluzione delle problematiche di doppia imposizione il Capitolo V (METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital) prevede due metodi per eliminare la doppia tassazione:
- Articolo 23 A Metodo dell’esenzione (Exemption Method)
- Articolo 23 B Metodo del credito (Credit Method)
Le convenzioni non stabiliscono il metodo da adottare in quanto la scelta viene lasciata alla norma interna.
La normativa fiscale italiana prevede ambedue i metodi:
- l’articolo 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti) del TUIR, attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption). (Vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/opzione-branch-exemption/infogen-opzione-branch-exemption)
- l’articolo 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero) del TUIR dispone un credito per le imposte pagate all’estero
OCSE – Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale
Capitolo V
METODI PER ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE (METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION)
ARTICOLO 23 A METODO DI ESENZIONE (EXEMPTION METHOD)
1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi o possiede un capitale che può essere assoggettato a imposta nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte di tale altro Stato unicamente perché il reddito è anche reddito ricavato da un residente di tale Stato o perché il capitale è anche capitale posseduto da un residente di tale Stato), il primo Stato menzionato esenta da imposta tale reddito o capitale, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Quando un residente di uno Stato contraente ricava elementi di reddito che possono essere tassati nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11 (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte di tale altro Stato unicamente perché il reddito è anche reddito derivato da un residente di tale Stato), il primo Stato menzionato deve consentire come deduzione dall’imposta sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in tale altro Stato. Tale deduzione non deve tuttavia eccedere quella parte dell’imposta, come calcolata prima che la deduzione sia concessa, che è attribuibile a tali elementi di reddito derivati da tale altro Stato.
3. Qualora, in conformità a una qualsiasi disposizione della Convenzione, il reddito derivante o il capitale posseduto da un residente di uno Stato contraente sia esente da imposta in tale Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l’importo dell’imposta sul reddito o sul capitale rimanente di tale residente, tenere conto del reddito o del capitale esentato.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applica ai redditi conseguiti o al patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente quando l’altro Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare da imposta tali redditi o patrimonio o applica le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 10 o 11 a tali redditi.
ARTICOLO 23 B METODO DI CREDITO (CREDIT METHOD)
1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi o possiede un capitale che può essere assoggettato a tassazione nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentano la tassazione da parte di tale altro Stato unicamente perché il reddito è anche reddito ricavato da un residente di tale Stato o perché il capitale è anche capitale posseduto da un residente di tale Stato), il primo Stato menzionato consente:
a) a titolo di detrazione dall’imposta sul reddito di tale residente, un importo pari all’imposta sul reddito pagata in tale altro Stato;
b) a titolo di deduzione dall’imposta sul patrimonio di tale residente, un importo pari all’imposta sul patrimonio pagata in tale altro Stato.
In entrambi i casi, tale detrazione non può tuttavia eccedere la quota dell’imposta sul reddito o dell’imposta sul patrimonio, calcolata prima della detrazione, attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in detto altro Stato.
2. Qualora, in conformità a una qualsiasi disposizione della Convenzione, il reddito derivante o il capitale posseduto da un residente di uno Stato contraente sia esente da imposta in tale Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l’importo dell’imposta sul reddito o sul capitale rimanente di tale residente, tenere conto del reddito o del capitale esentato.
Il Commentario agli artt. 23 A e 23 B (traduzione: OCSE – Commentario agli Artt. 23 A e 23 B (Metodi per eliminare le doppie imposizioni) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale) (vedi: OECD-Model-Tax-Convention-on-Income-and-Capital-COMMENTARY ON ARTICLES 23 A AND 23 B) fornisce una serie di utili indicazioni.
