Il comma 3 dell’art. 27 del DPR/600 prevede una ritenuta a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter.
Il comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600 prevede una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in merito vedi: White list di cui al D.M. 04.09.1996 – Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni), ed ivi residenti.
L’art. 27-bis del DPR/600, in ossequio alla Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE, disponeva che, soddisfacendo determinati requisiti stabiliti nello stesso articolo, le società che risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea e detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, avevano diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600. Ove ricorrano le condizioni, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta.
Quindi, in sintesi, era prevista:
- una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti;
- una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, senza alcun limite dimensionale sulle partecipazioni;
- nessuna ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, beneficiarie della direttiva madre-figlia.
La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, contiene un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso al “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative
- 5% del capitale
- o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.
Il comma 52 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato il comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600 disponendo che:
“la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a seguito delle modifiche introdotte dalla lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”: partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;), e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Quindi, l’aliquota agevolata della ritenuta operata a titolo di imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, è riservata alle partecipazioni che soddisfino la soglia del 5% o dei 500.000. Soglia che diventa condizione necessaria per poter fruire dell’aliquota agevolata, così evitando discriminazioni tra soci residenti e non residenti.
In sintesi, a seguito delle modifiche legislative apportate dal comma 52 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”è prevista:
- una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti;
- una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, con partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, con partecipazione diretta nel capitale inferiore al 5% o valore fiscale inferiore a 500.000 euro;
- nessuna ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, beneficiarie della direttiva madre-figlia.
Il comma 53 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026 dispone che:
“All’articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”

