Archivi categoria: Legge di Bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026: Soglia del 5% o dei 500.000 euro per usufruire della ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE non beneficiarie della direttiva madre-figlia

Il comma 3 dell’art. 27 del DPR/600 prevede una ritenuta  a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter.

Il comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600 prevede una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in merito vedi: White list di cui al D.M. 04.09.1996 – Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni), ed ivi residenti.

L’art. 27-bis del DPR/600, in ossequio alla  Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE,  disponeva che, soddisfacendo determinati requisiti stabiliti nello stesso articolo, le società che risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea e detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, avevano diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600. Ove ricorrano le condizioni, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta.

Quindi, in sintesi, era prevista:

  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti;
  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, senza alcun limite dimensionale sulle partecipazioni;
  • nessuna ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti,  beneficiarie della direttiva madre-figlia.

La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”,  contiene un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso  al  “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

Il comma 52 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato il comma 3-ter dell’art. 27 del DPR/600 disponendo che:
“la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a seguito delle modifiche introdotte dalla lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”:  partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;), e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Quindi, l’aliquota agevolata della ritenuta  operata a titolo di imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, è riservata alle partecipazioni che soddisfino la soglia del 5% o dei 500.000. Soglia che diventa condizione necessaria per poter fruire dell’aliquota agevolata, così  evitando discriminazioni tra soci residenti e non residenti.

In sintesi, a seguito delle modifiche legislative apportate dal comma 52 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”è prevista:

  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti;
  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, con partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • una ritenuta  a titolo d’imposta  con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, non beneficiarie della direttiva madre-figlia, con partecipazione diretta nel capitale inferiore al 5% o valore fiscale  inferiore a 500.000 euro;
  • nessuna ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti,  beneficiarie della direttiva madre-figlia.

Il comma 53 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026 dispone che:
All’articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”

 

 

 

Legge di Bilancio 2026: Diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze e viene modificata la tassazione sui dividendi e PEX


Dal 2026 Diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze e l’esclusione fiscale sui dividendi (95% per IRES, percentuali ridotte per società di persone) e sulle plusvalenze Pex richiede partecipazioni significative

Dal 2026 diminuiscono le rate per la tassazione delle plusvalenze

Il comma 42  dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”,  dispone un’importante modifica all’art. 86 del TUIR, sostituendo il comma 4 che tratta delle plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (Vedi: Plusvalenze esenti (c.d. Participation EXemption (PEX)) (che, come vedremo, viene modificata dal comma 51 dell’art. 1 della stessa legge di bilancio), determinate a norma del comma 2 (plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86 del TUIR, commi 1, 2 e 3).

Trattasi delle:

  •  plusvalenze generate dalla cessione di beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85 del TUIR (Ricavi)  concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. 
    Quindi, per le plusvalenze generate dalla cessione di singoli beni strumentali viene meno la possibilità per il contribuente di optare, a condizione che il bene sia stato posseduto da almeno 3 anni, per  la rateizzazione della plusvalenza  in cinque anni.
    (Precedente formulazione: Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.)
  • plusvalenze generate dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 del TUIR,  concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
    (precedente formulazione: Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.)
  • plusvalenze generate dalla cessione di azienda o rami d’azienda che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
    Quindi le modalità di rateizzazione della plusvalenza rimangono immutate( 5 periodi d’imposta a condizione che l’azienda sia posseduta da almeno 3 anni)
  • plusvalenze generate dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

La scelta di rateizzazione per la tassazione della plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Il comma 43 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Legge di bilancio 2026”,  dispone “Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

Quindi, con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir:

  • le  plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime Participation EXemption (PEX), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate;
  • la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Dal periodo d’imposta 2026, cambia, quindi, il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali.

La regola generale prevede che tali componenti positivi concorrano interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui avvengono.

La facoltà di rateizzare la tassazione in cinque quote annuali viene drasticamente limitata e mantenuta esclusivamente per

  • la cessione di aziende o rami d’azienda (purché posseduti da almeno un triennio) e
  • la vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche (con un possesso minimo di due anni).

Top

Tassazione sui dividendi e Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze

Top

Dividendi

La lettera d) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”,  contiene un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, disponendo l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitando l’accesso  al  “regime di esenzione” sui dividendi a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

Quindi, il regime di esenzione (95%) verrebbe mantenuto solo se la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari

  • almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena  partecipativa di controllo);
  • o uguale o maggiore di 500.000€

Il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.

Nel contempo, la lettera b) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, modificando l’art. 59 del TUIR, dispone che gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società concorrono, per le imprese individuali e le società di persone, alla formazione del reddito d’impresa complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, a condizione che la percipiente detenga

  • almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (ai fini della percentuale del 5% rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la dalla catena  partecipativa di controllo);
  • o uguale o maggiore di 500.000€

Le modifiche alla disciplina dei dividendi si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Quindi, l’esenzione fiscale per la società percipiente degli utili distribuiti (95%), non è più “automatica”, ma viene riservata a chi supera una soglia minima di rilevanza economica.

Per evitare squilibri finanziari dovuti al passaggio tra i due regimi, il calcolo dell’acconto per l’anno d’imposta 2026 dovrà essere effettuato con il “metodo storico ricalcolato”. In sostanza, pur basandosi sull’imposta dell’anno precedente, le imprese dovranno simulare quale sarebbe stato il carico fiscale applicando già le nuove disposizioni introdotte dalla riforma.

Top

Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze

Per una logica di riallineamento e di coordinamento del regime dei dividendi con quello delle plusvalenze per poter accedere alle esenzioni gli stessi limiti dimensionali sulle partecipazioni vengono estesi anche alla c.d. Participation EXemption (PEX) sulle plusvalenze.

La disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. Participation EXemption (PEX)) è un istituto  introdotto dalla lettera c dell’art. 4 della  legge delega del 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), cui è stata data attuazione con l’art.1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in linea con quanto previsto in ambito europeo, al fine di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni .

 La ratio su cui si fonda l’istituto della Participation EXemption (PEX) è evitare, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono al momento della produzione degli utili, la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società ed in capo al partecipante.

La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente, al verificarsi di alcuni requisiti,  indicati agli articoli 58  (Plusvalenze) e 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86 (in caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione) , di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile (non imponibilità parziale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)) una parte delle plusvalenze realizzate in seguito dalla cessione di partecipazioni societarie, nella misura:

la lettera c) del comma 51 dell’art. 1 della Legge 31/12/2025, “Legge di bilancio 2026”, ha modificato l’87 (Plusvalenze esenti) del TUIR, limitando l’accesso al rispettivo “regime di esenzione” PEX a partecipazioni significative

  • 5%  del capitale
  • o valore fiscale uguale o maggiore di 500.000€.

Top