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Normativa dell’Unione Europea sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Alle AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 23 a 27) della Direttiva 2008/98/CE.

Il primo comma dell’art. 23 (Rilascio delle autorizzazioni) dispone che:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il punto 14 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «trattamento»: “ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Quindi, deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, qualsiasi ente o impresa che intende effettuare

  • operazioni di recupero rifiuti o
  • operazioni dello smaltimento  rifiuti o
  • preparazione prima del recupero o dello smaltimento rifiuti.

OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

In merito alla distinzione tra “attività di recupero  dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara  a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.

Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
  • precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

È da notare che L’ALLEGATO II  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Come abbiamo visto,  Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  precisa che l’elenco di cui  all’allegato II è un elenco a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.

In considerazione di questo bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CEper cui è recupero:

  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
    • all’interno dell’impianto o
    • nell’economia in generale.

In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE sono operazioni di recupero anche quelle per

  • la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  come : “le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
  • il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE come :qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il  recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
  • la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.
Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
  • precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

L’ALLEGATO I e le  note da 5 a 7 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare ( *5 )
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )

È da notare che L’ALLEGATO I  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO di cui all’Appendice 5A dellaDecisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione A, operazioni di smaltimento, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

PREPARAZIONE PRIMA DEL RECUPERO O DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Nelle operazioni di preparazione prima del recupero rifiuti rientrano la raccolta ed il  trasporto di rifiuti. 

Il punto 10 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta»:  “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

Il punto 11 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta differenziata»:  “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”.