Come vedremo in Bulgaria non si applicano le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) [Controlled Foreign Company (CFC) Rules – Правила за контролирани чуждестранни компании (CFC)] se la società controllata non è soggetta a tassazione o è esente da imposte nel Paese in cui è residente a fini fiscali.
Le varie regole contro le pratiche di elusione fiscale che influenzano direttamente il funzionamento dei mercati nazionali sono delineate nella Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164, nota anche come Direttiva sulla tassazione o Direttiva sull’elusione fiscale, adottata il 12 luglio 2016.
L’11 novembre 2018, il parlamento bulgaro ha adottato modifiche alla legge sull’imposta sul reddito delle società ai sensi della direttiva (UE) 2016/1164.
Le NORME SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE NEI CASI DI SOCIETA’ ESTERA CONTROLLATA sono contenute nel Capitolo nove “a” (artt. dal 47в. al 47д.) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).
Il terzo comma dell’art. 47в. disponendo che: “Ai fini dei commi 1, punto 2 non tiene conto della sede di attività di una società estera controllata che non è soggetta a tassazione o è esente da imposte nel Paese in cui la società estera controllata è residente a fini fiscali.”, di fatto esclude le società bulgare che controllano società estere non soggette a tassazione o esenti da imposte nel Paese in cui sono residenti a fini fiscali dall’applicazione delle norme bulgare riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC).