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Bulgaria – Rettifica IVA del credito d’imposta utilizzato

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Al CREDITO D’IMPOSTA  è dedicato il Capitolo VII (artt. da 68 a 81) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Alle Rettifiche IVA del credito d’imposta utilizzato sono dedicati gli artt. da 78 a 80

  • Art. 78 Modifiche al credito d’imposta utilizzato
  • Art. 78а Diritto alla detrazione del credito d’imposta dopo la correzione del trattamento fiscale errato di una fornitura
  • Art. 79 Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio 
  • Art. 79а Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi
  • Art. 79б Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni
  • Art. 79в Regole per il calcolo degli aggiustamenti
  • Art. 80 Limitazioni alle Rettifiche

Ai sensi del Primo comma dell’art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – (ЗДДС) (Il credito d’imposta utilizzato è il valore dell’imposta che una persona registrata ai sensi della presente legge ha dedotto nell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.)

Esecuzione di correzioni una tantum

1. Casi in cui vengono apportate modifiche una tantum a un credito d’imposta utilizzato in direzione di una diminuzione o di un aumento

1.1 In caso di modifica della base imponibile, di annullamento della fornitura, di modifica del tipo di fornitura, nonché di annullamento di un documento (art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)).

In caso di modifica della base imponibile o di annullamento di una fornitura, la correzione verrà effettuata nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza, riportando nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento del periodo d’imposta di riferimento il documento di cui all’art. 115 (Notifiche di addebito e accredito) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)) con cui è stata effettuata la correzione. Nel caso di documento annullato dopo il periodo in cui è stato emesso, la rettifica viene effettuata descrivendo il documento nel giornale di acquisto e la dichiarazione di riferimento relativa al periodo d’imposta in cui il documento è stato annullato, con valori di entità pari alla registrazione originaria nel giornale, ma di segno opposto.

1.2 . In caso di annullamento di una fornitura per la quale è stata emessa una fattura di pagamento anticipato – (art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)).

La rettifica viene effettuata nel periodo d’imposta in cui la fornitura viene annullata, indipendentemente dal fatto che l’acconto sia stato rimborsato, compensato o altrimenti regolato in modo recuperabile e che il fornitore abbia emesso una nota di accredito.

Per effettuare le correzioni, la persona registrata deve emettere un protocollo entro e non oltre 5 giorni dall’annullamento della consegna, che deve contenere i dettagli specificati nella disposizione dell’art. 66, comma 1 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС).

Il protocollo viene riportato nel giornale di acquisto con il segno “-” e la dichiarazione di riferimento per il periodo d’imposta di riferimento. La nota di accredito emessa dal fornitore non viene riportata nel giornale di acquisto.

Se l’imposta è dovuta dal destinatario al momento della consegna, il verbale viene registrato anche nel giornale di vendita con il segno “-” per il periodo d’imposta rilevante (art. 66, comma 2 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA(ППЗДДС)).

IMPORTANTE: Le correzioni vengono effettuate anche quando cessa la registrazione del fornitore ai sensi della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto ( art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 5 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – (ЗДДС))).

2. Casi in cui vengono effettuate modifiche una tantum a un credito d’imposta utilizzato in direzione di una riduzione

2.1. In caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione della merce art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 1 della della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС))).

2.2 . In caso di successiva consegna di beni o servizi per la quale non sussiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta – art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 2  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il calcolo dell’imposta deve essere effettuato nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza rilevante, redigendo  un protocollo, ai sensi dell’art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС) di determinazione dell’importo dell’imposta dovuta e annotandolo nel libro delle vendite e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta.

L’importo dell’imposta dovuta è l’importo del credito d’imposta utilizzato.

Beni o i servizi sono o sarebbero beni a lungo termine

L’importo dell’imposta dovuta è l’importo del credito d’imposta utilizzato tranne, ai sensi del comma 3 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), quando i beni o i servizi sono o sarebbero beni a lungo termine come identificati ai sensi del § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС), che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente e sono:

Il § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС) dispone che : 
Le ” attività fisse ” sono quelle che rappresentano una parte del patrimonio aziendale del soggetto passivo:

L’importo dell’imposta dovuta per beni e servizi che sono o sarebbero beni patrimoniali a lungo termine ai sensi del punto 83, §1 della legge sull’IVA è determinato in base alle formule esposte nei punti 1, 2 e 3 del comma 3 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per altri beni;
3. per i servizi:

Nel determinare l’importo dell’imposta dovuta nei casi in cui il bene/servizio costituisce un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula di legge pertinente a seconda che il credito d’imposta sia stato detratto integralmente, parzialmente o proporzionalmente (Vedi dopo comma 5 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)) .

Dove
ДД  – дължимият данък – DD è l’imposta dovuta
НДДС – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni

IMPORTANTE:
Il БГ (БГ – броят на годините – BG – il numero di anni ) per gli immobili è il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, conteggiati dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
Il БГ per gli altri beni e servizi è il numero di anni che intercorrono dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, conteggiati a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

3. Casi in cui vengono apportate modifiche una tantum a un credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre

  • Art. 79 comma 5 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) –  Diritto a dedurre un credito d’imposta, parzialmente o in proporzione al grado di utilizzo:
    • non utilizzato al momento dell’acquisizione di beni prodotti, acquisiti o importati, anche per l’acquisizione o la costruzione di beni immobili,
    • o  dedotto  parzialmente per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero attività a lungo termine e ha effettuato una fornitura imponibile dei beni o del servizio
  • Art. 79 comma 6 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) – Diritto a dedurre un credito d’imposta
    • non utilizzato nell’acquisizione e non dedotto sulla base dell’art . 70 nella produzione, acquisizione o importazione di beni, compresa l’acquisizione o la costruzione di immobili, o nella ricezione di un servizio, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando si effettua una fornitura imponibile di beni o servizi,
    • ma dedotto  a seguito di una correzione effettuata ai sensi dell’art. 79a o 79b

3.1. Il comma 5 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che una persona registrata che ha dedotto un credito d’imposta parzialmente o in proporzione al grado di utilizzo per un’attività economica indipendente per beni prodotti, acquisiti o importati da lui, anche per l’acquisizione o la costruzione di beni immobili, o ha dedotto un credito d’imposta parzialmente per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero attività a lungo termine e ha effettuato una fornitura imponibile dei beni o del servizio, ha diritto a dedurre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione in un importo determinato in base alle formule esposte nei punti 1, 2 e 3 del comma 5 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per altri beni;
3. per i servizi:

3.2. Ai sensi del comma 6 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) al momento della successiva fornitura imponibile di beni o servizi, che sono o sarebbero beni durevoli e al momento della loro acquisizione, non è stato dedotto alcun credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) , ma è stato dedotto un credito d’imposta a seguito di una correzione effettuata ai sensi dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) e  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) Art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 7 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС).

Una persona registrata che ha dedotto un credito d’imposta a seguito di una correzione effettuata ai sensi ai sensi dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) e  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), ma non ha dedotto un credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) sulla produzione, acquisizione o importazione di beni, incluso l’acquisto o la costruzione di immobili, o sulla ricezione di un servizio, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando effettua una fornitura imponibile di beni o servizi, ha il diritto di detrarre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione in un importo determinato in base alle formule esposte nei punti 1 e 2 del comma 6 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per tutti gli altri beni e servizi;

3.3 Periodo d’imposta in cui si  esercita il diritto a dedurre un credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 dell’art.79

Ai sensi del comma 7 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) il diritto a dedurre un credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art.79 si esercita nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio, ovvero in uno dei successivi 12 periodi d’imposta,   redigendo un protocollo per la determinazione dell’importo del credito d’imposta non utilizzato all’atto dell’acquisto che la persona può detrarre e registrandolo nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta

3.4 Determinazione dell’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre per i beni o servizi che sono o sarebbero attività a lungo termine

Nel determinare l’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre per i beni o servizi che sono o sarebbero attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula pertinente della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – (ППЗДДС) in base:

  • alla detrazione precedentemente effettuata
    • detratto parzialmente o proporzionalmente  (comma 5 dell’art. 79  (ЗДДС))
    • non sia stato detratto sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) (ЗДДС), ma sia stata apportata una correzione in conformità alla procedura di cui agli artt. art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) (ЗДДС),
  • alla natura dell’oggetto della fornitura del bene/servizio
    • un immobile
    • altro bene/servizio,
    • un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA

Dove
ДК (данъчен кредит – credito d’imposta) – DK è l’importo del credito d’imposta (данъчен кредит) non utilizzato per l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni

IMPORTANTE:

Per gli immobili БГ
(БГ – броят на годините – BG – il numero di anni )  è il numero di anni dal verificarsi della circostanza compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, il periodo di 20 anni viene conteggiato a partire da: dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;

Per gli altri beni e servizi БГ (БГ – броят на годините – BG – il numero di anni ) è il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni a decorrere dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato, dall’inizio dell’anno in cui scade il periodo di cui all’art. 72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(Una persona registrata ai sensi della presente legge può esercitare il suo diritto a detrarre un credito d’imposta per il periodo d’imposta durante il quale è sorto tale diritto, o in uno dei successivi 12 periodi d’imposta.).

Ai sensi del comma 8 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) la procedura di rettifica di cui ai commi 2 , 3, 5 e 6 dell’art. 79  si applica anche nei casi di fornitura ai sensi dell‘art. 6 (Consegna della merce), comma 3, punti 1 e 2  (ЗДДС) e dell’art. 111 (Consegna in relazione alla cancellazione e alla determinazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta), comma 1  (ЗДДС) , tenendo conto del regime fiscale della fornitura alla data del verificarsi dell’evento fiscale.

3.5 Effettuare più aggiustamenti annuali

Le rettifiche pluriennali sono regolate dalle disposizioni degli artt. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), ma non ha dedotto un credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

IMPORTANTE: vengono effettuati solo per beni e servizi che sono o sarebbero beni patrimoniali a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA!

4. Adeguamenti annuali per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero immobilizzazioni

1. Per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero attività a lungo termine, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, durante il quale si verifica un cambiamento nell’uso dei beni in questione per cessioni per le quali sussiste il diritto a dedurre un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato è rettificato quando è maggiore o minore di quello a cui la persona registrata avrebbe avuto diritto a dedurre se avesse acquisito i beni nell’anno del cambiamento.

La rettifica avviene indipendentemente dal fatto che, al momento della produzione, dell’acquisizione o dell’importazione dei beni, nonché al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile, sia stato dedotto un credito d’imposta in tutto, in parte o in proporzione al grado di utilizzo per un’attività economica autonoma, oppure non sia stato dedotto alcun credito d’imposta.

Nel determinare l’importo della rettifica che la persona deve effettuare per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula pertinente specificata nella disposizione dell’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)

  • a seconda che un credito d’imposta
    • sia stato detratto
      • integralmente
      • parzialmente o
      • proporzionalmente
    • non sia stato detratto sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta)  (ЗДДС),
  • alla natura dell’oggetto della fornitura del bene/servizio
    • un immobile
    • altro bene/servizio,
    • un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA

Dove:

ИРПДК – IRPDC (изменение в размера на ползвания данъчен кредит- Variazione  dell’importo del credito d’imposta utilizzato) è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno

  • in cui avviene la variazione della destinazione d’uso dell’immobile
  • in cui si verifica la variazione dell’uso del bene;

IVA – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;

IMPORTANTE:

Per gli immobili, la rettifica viene effettuata per ciascuno degli anni in cui si verifica la modifica della destinazione d’uso dell’immobile fino alla scadenza del termine di 20 anni, a partire da: dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure dall’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, qualora l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine.

Per gli altri beni, la rettifica è effettuata per ciascuno degli anni in cui si è verificato il cambiamento di destinazione d’uso del bene in questione fino alla scadenza del periodo di 5 anni, a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato, dall’inizio dell’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, qualora il bene non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale periodo.

IMPORTANTE:

Per l’anno solare in cui si sono verificate le circostanze di cui all’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) comma 1 (ЗДДС)  cioè “modifica dell’uso dei beni rilevanti per le forniture per le quali esiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta”, non si procede alla rettifica ai sensi del presente articolo per i beni, compresi gli immobili acquisiti o costruiti, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’Art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(in caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione dei beni).

Per un diritto reale su beni costituito a favore della persona registrata, la rettifica viene effettuata per il periodo per il quale il diritto è stato costituito, ma non oltre gli anni pertinenti specificati sopra.

Le rettifiche di cui all’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) (ЗДДС) vengono effettuate per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o all’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) della Legge, quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato, o rispettivamente per ciascuno degli anni successivi all’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o dall’anno in cui scade il periodo di cui all”art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato (art. 66, comma 5 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)).

IMPORTANTE:

Ai sensi della prima parte del comma 8 dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС): Ai fini della rettifica di cui all’art. 79а (ЗДДС), il periodo di 5 anni, rispettivamente il periodo di 20 anni, cessano di decorrere per ogni anno solare durante il quale i beni, rispettivamente gli immobili, non vengono utilizzati per le attività specificate negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).
Ai sensi della seconda parte del comma 8 dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):Il termine si rinnova per ogni anno solare durante il quale i beni o gli immobili iniziano ad essere nuovamente utilizzati per le attività specificate negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

5. Adeguamenti annuali per servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni

5.1. Per i servizi che costituiscono o costituirebbero attività a lungo termine, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, nel corso dei quali si verifica una modifica nell’uso del servizio rilevante per le prestazioni per le quali sussiste il diritto a dedurre un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato è rettificato quando è maggiore o minore di quello a cui il soggetto iscritto avrebbe avuto diritto a dedurre se avesse ricevuto il servizio nell’anno della modifica. La rettifica viene effettuata indipendentemente dal fatto che un credito d’imposta sia stato detratto in tutto o in parte, o che non sia stato detratto alcun credito d’imposta al momento della ricezione del servizio. Nel determinare l’importo della correzione che la persona deve effettuare, si applica la formula pertinente specificata nella disposizione  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), a seconda che un credito d’imposta sia stato detratto in tutto o in parte, oppure che non sia stato detratto alcun credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

La correzione è effettuata per ciascuno degli anni in cui si è verificata la variazione nella fruizione del servizio interessato fino alla scadenza del termine di 5 anni, conteggiati a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, qualora il diritto al credito d’imposta non sia stato esercitato, a partire dall’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Gli adeguamenti di cui all’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) vengono effettuati per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o all’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato (art. 66, comma 6 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)).

IMPORTANTE :

Ai sensi del comma 6 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) Per l’anno solare in cui si sono verificate le circostanze di cui   all’art. 79б (modifica dell’uso di servizi che sono o sarebbero beni durevoli per i quali esiste il diritto alla detrazione di un credito d’imposta), non si procede alla rettifica ai sensi dell’art. 79б  per i servizi che sono o sarebbero beni durevoli quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’Art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) (in caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione della merce).

Ai fini della rettifica di cui all’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), il termine di 5 anni cessa di decorrere per ogni anno solare durante il quale il servizio, che costituisce o costituirebbe un’attività fissa, non viene utilizzato per le attività specificate negli negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

Ai sensi del comma 7 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il termine si rinnova per ogni anno solare durante il quale il servizio inizia ad essere nuovamente utilizzato per le attività specificate negli articoli 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)Le rettifiche pluriennali specificate vengono effettuate nell’ultimo periodo d’imposta dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un verbale della correzione effettuata, che deve contenere i dettagli specificati rispettivamente nell’art. 66, comma 5 e nell’art. 66, comma 6 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)) e riflettere la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato ai sensi del presente protocollo nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta, come segue:

1. con il segno (+), quando è nella direzione di aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato;

2. con il segno (-), quando è nella direzione di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.

IMPORTANTE:

Gli adeguamenti annuali indicati non possono essere effettuati quando sono volti ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato – art. 79а, comma 6 e art. 79б, comma 5 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)!

IMPORTANTE:

Ai fini del calcolo delle rettifiche di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), le regole sono disciplinate dall’articolo 79в. (Regole per il calcolo delle rettifiche)

Correzioni in altri casi

Per i beni e i servizi importati per uso comune sulla base dell’articolo  10а (Mancata consegna di beni o servizi in altri casi), paragrafo 2 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), le rettifiche ai sensi rettifiche di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) vengono effettuate dal partner in base all’uso di tali beni o servizi nell’ambito dell’attività economica autonoma della società non costituita.

6. Casi in cui non vengono effettuate rettifiche ad un credito d’imposta utilizzato (limitazioni alle rettifiche)

6.1 Non si procede alle rettifiche di cui agli di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) nei seguenti casi:

  • Quando i beni o i servizi vengono utilizzati per forniture ai sensi dell’art. 70, comma 3 (ЗДДС)  (in particolare, abbigliamento da lavoro, uniforme e rappresentativo; servizi di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e ritorno; fornitura gratuita di un servizio da parte di un detentore/utente per la riparazione o il miglioramento di un bene locato o fornito per l’uso;  beni o servizi di valore irrisorio (il prezzo di mercato è inferiore a 30 BGN e la loro fornitura non fa parte di una serie di forniture per le quali il destinatario è la stessa persona – § 1, punto 9 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС)) per scopi pubblicitari e fornitura di campioni; cibo e/o integratori, che vengono forniti ai sensi dell’art. 285 del Codice del lavoro (Кодекса на труда); trasporto e alloggio di persone distaccate; fornitura di servizi di garanzia ai sensi dell’art. 129 (ЗДДС); fornitura gratuita di beni ai sensi dell’art. 6, comma 4, punto 4 (ЗДДС);
  • Nei casi previsti dall’art. 10 (ЗДДС) (trasformazione di una società commerciale ai sensi della legge sul commercio; trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 o dell’art. 60 della Legge sul commercio (Търговския закон); conferimento di un contributo non monetario a una società commerciale; acquisizione di beni per eredità o per testamento da un soggetto passivo; trasformazione di organizzazioni di bilancio, imprese statali o comunali, in seguito alla quale le organizzazioni o imprese di nuova costituzione diventano successori universali di quelle trasformate; fornitura di beni per l’uso da parte dello Stato/dei comuni ai richiedenti per le esigenze di asili nido e scuole private ai sensi della legge sull’istruzione prescolare e scolastica e successivo trasferimento allo Stato/ai comuni da parte dei richiedenti in caso di chiusura degli asili nido e delle scuole);
  • Quando un partner importa beni e servizi per raggiungere l’obiettivo comune previsto da un contratto per costituire una società non costituita;
  • Quando il regime fiscale delle cessioni per le quali il soggetto registrato utilizza i beni o i servizi viene modificato dalla legge.
  • Per gli immobili, se sono trascorsi 20 anni da:
    • a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;  Per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni da: a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, ovvero
    • b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;
  • Per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni da:
    • a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, ovvero
    • b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
  • Quando il documento di cui all’articolo 71 (Condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per l’acquisto di beni o servizi non viene indicato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 124 (ЗДДС) entro il termine di cui all’articolo 72 (ЗДДС).

6.2 Le rettifiche ai sensi dell’articolo 79 (ЗДДС) non vengono effettuate nei seguenti casi:

  • In caso di distruzione, difetto e carenza di merci causati da forza maggiore, nonché in caso di distruzione di prodotti sottoposti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge sui depositi fiscali e di accisa. Il diritto commerciale definisce il concetto di “forza maggiore” come un evento imprevisto o inevitabile di natura straordinaria, vale a dire: L’evento era imprevedibile per la persona o andava oltre la sua normale capacità di superarlo per proteggere i propri beni da danni e perdite. Esempi di forza maggiore sono inondazioni, terremoti, grandine e altri disastri naturali al di fuori del controllo della persona.
  • In caso di distruzione, difetto e mancanza di beni causati da incidenti o catastrofi per i quali la persona può dimostrare che non sono dovuti a sua colpa o a colpa della persona che utilizza i beni.
  • Carenze derivanti da modifiche delle proprietà fisico-chimiche nelle dimensioni normali, corrispondenti alle norme stabilite per le dimensioni limite degli abeti naturali, e carenze di merci durante il loro stoccaggio e trasporto secondo un atto normativo o standard e norme aziendali.
  • Difetto tecnologico entro le norme ammissibili specificate nella documentazione tecnologica per la produzione o l’attività in questione.
  • Matrimonio dovuto alla scadenza della durata di conservazione/shelf life, determinata secondo i requisiti di un atto normativo.
  • Ammortamento delle immobilizzazioni ai sensi della legge sulla contabilità, quando il loro valore di bilancio è inferiore al 10 percento del loro valore contabile.

7. Disposizioni transitorie e finali

(Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE ACCISE E SUI DEPOSITI FISCALI –  Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ)
Vedi: https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201

§ 42.

(1) Per gli immobili disponibili al 1° gennaio 2016 la determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 27 (Casi particolari nella determinazione della base imponibile), comma. 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e le modifiche al credito d’imposta utilizzato ai sensi dell’art. art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) comma3, punto 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, conteggiando il periodo di 20 anni a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

(2) Per gli immobili di cui al comma 1, per i quali ricorrono le circostanze previste dal precedente articolo 79, comma 8, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), i soggetti registrati possono esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta o all’adeguamento (aumento) dell’importo del credito d’imposta parziale utilizzato, entro il 30 giugno 2017. emettere un protocollo per aumentare l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato o per esercitare il diritto a un credito d’imposta in un importo determinato dalla formula pertinente.

IMPORTANTE: In questo caso il numero di anni è quello trascorso dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 79, comma 8 (ЗДДС), escluso l’anno del verificarsi delle circostanze, fino al 2016. compreso;

(3) Per i beni o servizi diversi dagli immobili, per i quali ricorrono le circostanze previste dal precedente articolo 79, comma 8, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), i soggetti registrati possono esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta o adeguare (aumentare) l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato, entro il 30 giugno 2017. emettere un protocollo per aumentare l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato o per esercitare il diritto a un credito d’imposta in un importo determinato dalla formula pertinente.

IMPORTANTE: In questo caso il numero di anni è quello trascorso dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 79, comma 8 (ЗДДС), escluso l’anno del verificarsi delle circostanze, fino al 2016. compreso;

(4) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta di cui ai commi 2 e 3 si esercita mediante annotazione della denuncia nel giornale degli acquisti e nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la denuncia è stata rilasciata.

(5) Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le persone annullano i protocolli di cui all’articolo 67, paragrafo 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) , emessi fino al 31 dicembre 2016. compreso. Ai presenti protocolli si applicano le disposizioni dell’articolo 80, paragrafi 7 e 8 del Regolamento interno.

§ 43. Gli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) non si applicano ai beni e ai servizi per i quali la persona registrata ha applicato il precedente articoli 79, paragrafi 6 e 7 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

§ 44. Per beni e servizi che non sono immobilizzazioni ai sensi del § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС), disponibile al 31 dicembre 2016. compresi, l’articolo 79, paragrafi 3 e 5, gli articoli 79a e 79b della stessa legge.

https://balans.bg/sbornik/statiya/25023