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GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico): imposte di registro, ipotecarie e catastali

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00  dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013).

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, prevede l’applicazione del tributo in misura fissa per gli “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, gli atti propri del GEIE per i quali si può usufruire dell’imposta di registro in misura fissa, sono quegli elencati nell’art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc…

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Ora c’è da considerare che per gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi mentre per l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale siamo in presenza di un preciso dettato in base al  terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240, il quale stabilisce che scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti, la misura della stessa è soggetta ad interpretazione.

La Corte di cassazione con le ordinanze n. 18107 e n. 18108 del 24 giugno 2021 si è espressa nel senso che le agevolazioni in tema di imposta di registro per gli atti compiuti dai Gruppi europei di interesse economico (Geie) non si applicano alle compravendite mediante le quali tali enti acquistano beni immobili.

In entrambi i casi oggetto delle ordinanze in commento, in sede di registrazione dell’atto di compravendita, il notaio aveva versato il Registro in misura fissa, richiamando la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986.

L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale era stato registrato l’atto, a seguito del controllo della tassazione, aveva, invece, richiesto le imposte in misura ordinaria ritenendo inapplicabile la citata norma di favore.
La tesi del notaio, secondo cui l’atto doveva scontare l’imposta fissa richiamando la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, è stata accolta dalle competenti commissioni tributarie sia di primo che di secondo grado (sentenza n. 3561/2018 della Commissione Tributaria. Regionale del Lazio, depositata in data 29/5/2018).
In sede di ricorso in Cassazione, l’amministrazione finanziaria ha sostenuto la tesi secondo la quale il regime di favore per l’imposta di registro previsto per i Geie non ha un’applicazione generalizzata e non riguarda tutte le tipologie di atti che tali gruppi possono compiere. Ciò in quanto si tratterrebbe di un regime agevolativo di natura oggettiva, cioè applicabile soltanto a determinate categorie di atti.
Questa tesi sarebbe avvalorata dalla circostanza che la disposizione prevista dalla lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, è collocata in una norma che disciplina determinate categorie di atti societari o di enti diversi dalle società.

Le osservazioni dell’Agenzia delle entrate sono state accolte con le ordinanze n. 18107 e n. 18108 del 24 giugno 2021 della Corte di cassazione.
Entrambe le pronunce hanno evidenziato che la norma in esame, nel prevedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, utilizza l’espressione “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”.
Secondo i giudici della Suprema Corte tale espressione deve essere riferita soltanto agli atti che riguardano la costituzione dei Geie oppure la loro organizzazione e, quindi, solo quelli indicati nell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986r.

In particolare la suprema Corte ha rilevato che se il legislatore avesse voluto prevedere, per i gruppi in questione, un trattamento di favore generalizzato a tutte le tipologie di atti, avrebbe utilizzato una espressione più chiara.

Secondo le due ordinanze in esame, anche la norma che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (articolo 12, terzo comma, Dlgs n. 240/1991) deve essere applicata solo in relazione agli “atti propri dei Geie”, vale a dire agli atti contemplati dall’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Tur, che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

È stato, quindi, enunciato il principio di diritto in base al quale “Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un GEIE, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4…..”:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all’art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa euro 168,00 (1)

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 168,00 (1)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00(1)

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 168,00 (1)

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00 (1)

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 168,00 (1)

2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa euro 168,00 (1)

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del Testo unico euro 168,00 (1)

Per effetto di tale principio, gli avvisi di liquidazione emessi dall’ufficio, ai fini dell’applicazione delle imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale, sono stati ritenuti legittimi.
Nello stesso senso si era già pronunciata la Ctr del Lazio con la sentenza n. 5893/2018.