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Decisione della Corte di Appello di Sofia n.203 del 06/04/2021

Decisione

  1. 203

Sofia, 06.04.2021

IN NOME DEL POPOLO

CORTE D’APPELLO – SOFIA, 13° TRAGOVSKI a porte chiuse

il sei aprile dell’anno duemilaventuno nella seguente composizione:

Presidente:                         Anelia Zanova

Membri:                               Hristo Lazarov

Nikolai Metanov

considerando il caso commerciale d’appello n. 20211001000002 riportato da Anelia Tsanova secondo l’inventario per il 2021

Il procedimento è ai sensi dell’art. 25, par. 4 di ZTRRYULNC.

  • sentenza n. 260399 del 19.11.2020, emessa ai sensi della n. 1311/20, SGS TO, collegio V-15 ha rigettato il ricorso di PPA avverso il diniego n. 20200713134248/14.07.2020. a un funzionario dell’agenzia di registrazione.
  • scaduto il termine di legge, è stato proposto ricorso da parte della PPA, che impugna la decisione di primo grado in quanto errata, per i motivi esposti in appello, e chiede al giudice di annullarla e di disporre l’accertamento della presunta circostanza.

Sofia Court of Appeal, TO, 13th panel, dopo aver discusso le doglianze in appello in relazione all’atto giudiziario attaccato, rileva quanto segue:

Il ricorso è ammissibile. E’ stata depositata entro il termine di cui all’art. 25, par. 4 della ZTR da una parte nel procedimento di primo grado – una persona autorizzata ai sensi dell’art. 600 c.p.c., avendo diritto ed interesse all’impugnazione al fine di disapplicare le modifiche dichiarate e previa riflessione nelle circostanze del registro di commercio relative alla società a responsabilità limitata.

Il ricorso è stato proposto nei confronti di parte appellabile ex art. 25 della ZTR atto giudiziario valido ed ammissibile.

Nel valutare il merito del ricorso, il giudice ha considerato quanto segue:

Il procedimento innanzi al Registro delle Imprese AB è stato avviato sulla base di una domanda presentata da PPA, modello A4 con iscrizione n. 20200713134248/14.07.2020 per l’iscrizione di “Intea FR” EOOD nel registro delle imprese in base a decisioni del 13.07.2020, adottate dal ricorrente in qualità di unico titolare del capitale di una società a responsabilità limitata estera con il nome “Intea”, registrato nella Repubblica di Francia, per spostare la sede della società nella Repubblica di Bulgaria, aumentare il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN, cambiare il nome e adottare un nuovo atto costitutivo della società.

Alla domanda si allegano: atto istitutivo di “Intea FR” EOOD del 13/07/20; dichiarazione ex art. 13, par. ZTR dal 13.07.20; protocollo del 24.05.2013, redatto dalla PA; aggiornato il 24.05.2013. statuto di “Intea” OOD con capitale di 7.000 euro, sede legale: “Schmen Fried” n. 17, 67000 Strasburgo; dichiarazione ex art. 141, par. 8 cp; procura per autorizzare un procuratore. S.; dichiarazione ex art. 142 cp del 13.07.20; contratto di affidamento della direzione del 13.07.20; nota di importazione per un importo di BGN 309,19; dichiarazione-accordo con nota. Verifica della firma; protocollo – decisione dell’unico proprietario del capitale del 07.13.20; estratto della voce principale in TR dal registro del tribunale commerciale di Strasburgo, aggiornato al 03.06.20;

  • sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso. La sentenza impugnata è corretta in definitiva.

Concordato Arte. 21, punto 5 della ZTR L’ufficiale di registrazione RYULNC verifica se l’esistenza della circostanza richiesta per l’iscrizione e la sua conformità alla legge è stabilita dai documenti presentati al punto 4, rispettivamente se l’atto oggetto di annuncio soddisfa i requisiti di legge in termini di caratteristiche esterne, come nel caso in cuinessuna delle condizioni previste dall’art. 21 requisiti, emette motivato diniego – art. 24, paragrafo 1 della ZTRRULNC.

  • la domanda di procedura A4 con scheda n. 20200713134248/14.07.20. sono richiesti per la registrazione: trasferimento della sede legale della società nella Repubblica di Bulgaria; aumentare il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN e cambiare il nome della società, e per annunciare un nuovo atto costitutivo della società, la cui decisione è di competenza dell’assemblea generale dei soci, risp. dell’unico titolare del capitale di EOOD.
  • caso, risulta dall’estratto dell’iscrizione principale nel registro di commercio di Strasburgo, aggiornato al 06.03.20, presentato dallo stesso ricorrente, la società di processo è una società a responsabilità limitata, non una EOOD, in presenza della quale legale organizzazione forma di attività, le decisioni di cambiare la sede della società, di aumentarne il capitale, di cambiarne la denominazione e di adottare un nuovo atto costitutivo, dovrebbero essere prese dall’assemblea generale dei soci quale suo organo supremo, e non da uno dei i soli soci, e cioè da P PA, che afferma di essere l’unico proprietario del capitale senza però darne idonea prova. Il presentato alla domanda, compilato dalla PA richiedente protocollo del 24.05.13, come atto privato di certificazione,
  • alla luce di quanto sopra e in assenza di decisioni assunte dall’autorità competente – OSS, la cui iscrizione, risp. annuncio è richiesto, il loro ingresso, risp. l’annuncio nel registro di commercio dovrebbe essere rifiutato.

Siamo guidati da quanto sopra, Corte d’Appello di Sofia, TO, 13a Sezione,

Decide:

di CONFERMARE la decisione n. 260399/19.11.2020 del collegio SGS, TO, VI-15, decretata ai sensi ecc. n. 1311/20

 

LA SOLUZIONEè definitivo.

 

 

Presidente:_______________________

 

Membri:

 

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