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Il diritto societario maltese

Il diritto societario maltese trae origine dal modello inglese. Le società maltesi sono regolate dal Capitolo 386 delle Laws of Malta – Companies Act 1995, ad eccezione delle società che registrano le proprie imbarcazioni sotto la bandiera maltese, che sono disciplinate dal Capitolo 234 delle Laws of Malta -Merchant Shipping Act ed usufruiscono dei relativi diritti e privilegi.

Le società costituite a Malta devono essere registrate presso il Malta Business Registry (Registro delle imprese di Malta (MBR)).

Legislazione principale

Legge sulle società 386
Ordinanza del Registro delle imprese di Malta (costituzione come agenzia), 2018

Legislazione sussidiaria

SL 386.01 Legge sulle società (moduli) Regolamenti
Regolamento SL 386.02 Companies Act (società di investimento a capitale variabile).
SL 386.03 Regolamenti del Companies Act (commissioni).
Regolamento SL 386.04 Companies Act (società di investimento con capitale azionario fisso).
SL 386.05 Continuazione dei regolamenti aziendali
Regolamenti SL 386.06 Companies Act (applicabilità alle società offshore).
SL 386.07 Applicabilità del Companies Act alle società offshore costituite e registrate ai sensi dell’ordinanza sulle partnership commerciali e dell’ordinanza della legge sull’Autorità per i servizi finanziari di Malta
SL 386.08 Legge sulle società (Gruppo europeo di interesse economico).
SL 386.09 Società di investimento a capitale variabile come regolamento dei fondi pensione
Regolamenti SL 386.10 Companies Act (società cellulari che esercitano attività assicurative).
SL 386.11 Regolamenti del Companies Act (il Prospetto).
SL 386.13 – Regolamenti del Companies Act (società cellulari incorporate che svolgono attività di assicurazione).
SL 386.14 – Regolamenti del Companies Act (SICAV Incorporated Cell Companies).
SL 386.15 – Regolamenti del Companies Act (Recognised Incorporated Cell Companies).
SL 386.16 Insurance Business Act (Cap.403) Regolamenti sulle società di cellule di cartolarizzazione, 2014
SL 386.17 Trasferimento della sede legale di una società europea (SE) Regolamento
SL 386.18 Legge sulle società (Sistema di interconnessione dei registri) Regolamento
SL 386.19 Regolamento del Companies Act (Registro dei titolari effettivi).
SL 386.20 Regolamenti del Companies Act (esenzione dalla revisione contabile).
SL 386.21 Regolamenti del Companies Act (Fondo per la ricostruzione aziendale).
SL 386.22 Regolamenti del Companies Act (società di spedizioni e cellule aeronautiche).
SL 386.25 Companies Act (Regolamento sull’uso degli strumenti digitali e sui processi)
SL 386.26 Regolamento sulle divisioni transfrontaliere delle società a responsabilità limitata
SL 386.27 Regolamento sulle conversioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata
SL 386.28 Regolamento sulle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata
SL 459.01 – Regolamento sugli accordi di garanzia finanziaria

Le tipologie di partnership commerciali (commercial partnerships) che possono essere costituite a Malta sono la la Limited Liability Company (LLC) e le società di persone ( Partnerships).

Sicuramente, la forma societaria più diffusa è la Limited Liability Company (LLC), tuttavia, le società di persone rappresentano ancora un’opzione interessante poiché sono soggette a meno obblighi normativi rispetto alle società a responsabilità limitata. Non sono infatti tenuti a presentare la dichiarazione annuale né a depositare i conti presso il Registro delle Imprese. Inoltre, le partnership sono ampiamente utilizzate allo scopo di gestire schemi di investimento collettivo ( CIS ) principalmente per la loro flessibilità e il loro trattamento fiscale favorevole ai sensi delle norme fiscali maltesi.

Le società commerciali   (Commercial Partnerships) esistono ai sensi della legge maltese sin dall’ordinanza XIII del 1857. Oggigiorno, le società commerciali  (Commercial Partnerships), regolate dal Capitolo 386 delle Laws of Malta – Companies Act 1995, includono:

  • Partnership En Nom Collectif, paragonabile alla nostra società in nome collettivo (Parte III (Artt. dal 7 al 50)  della Legge sulle società 386).
    Una Partnership En Nom Collectif è trasparente ai fini fiscali
    ai sensi del Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)) e i soci dichiarano la loro quota di utile nella dichiarazione dei redditi personale. L’imposta è quindi addebitabile secondo le aliquote fiscali personali applicabili;
  • Partnership En Commandit (LP), paragonabile alla nostra società in accomandita semplice (Parte IV (Artt. dal 51 al 66A)  della Legge sulle società 386).
    Possono essere nominati soci accomandatari sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
    Prima delle modifiche alla legge, esisteva un requisito aggiuntivo per le persone giuridiche, poiché almeno un membro di una persona giuridica che agisce in qualità di socio accomandatario deve garantire illimitatamente gli obblighi del socio accomandatario e della società stessa. L’introduzione di due articoli nella legge, vale a dire gli articoli 7A e 51A, ha creato un’esenzione dal suddetto requisito relativo alle persone giuridiche, previa soddisfazione di un certo numero di condizioni. Queste condizioni includono; deposito di un avviso al Registro delle imprese di Malta, nomina dei revisori dei conti della partnership, rendicontazione finanziaria ai sensi della legge e deposito delle dichiarazioni annuali. Pertanto, in applicazione degli articoli 7A e 51A, i soci che agiscono in qualità di soci accomandatari della società possono essere esclusi dalla formula della responsabilità diretta.
    Una Partnership En Commandit (LP) è trasparente ai fini fiscali ai sensi del Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)) e i soci dichiarano la loro quota di utile nella dichiarazione dei redditi personale. L’imposta è quindi addebitabile secondo le aliquote fiscali personali applicabili.
    Una delle caratteristiche peculiari che distinguono la Partnership En Commandit (LP) dalla Partnership En Nom Collectif è la possibilità di suddividere il suo capitale in azioni.
    In termini di ITA,
    Ai sensi della  Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)), una Partnership En Commandit (LP) con il suo capitale diviso in azioni sarà trattata come una società ai fini dell’imposta sul reddito maltese;
  • Limited Liability Company.

Alla Limited Liability Company (società a responsabilità limitata) è dedicata la Parte V (Artt. dal 67 al 326)  della Legge sulle società 386

La responsabilità limitata è sancita dall’art. 67 della Legge sulle società 386.

A Malta le Limited Liability Company (società a responsabilità limitata) assumono la forma di:

  • Private Limited Companies (LTD)(Capitolo XII della Parte V (Artt. da 209 a 213A) della Legge sulle società 386: La Private Limited Companies (LTD), paragonabile alla nostra S.R.L., capitale minimo di 1.165 Euro, è il tipo di società che viene maggiormente scelto dalle imprese che vogliono costituire una società a Malta.
    Una Private Limited Companies (LTD) è una società che deve, mediante il suo statuto o i suoi articoli:

    1. limitare il diritto di trasferire le proprie azioni;
    2. limitare il numero dei membri a cinquanta; E
    3. vietare qualsiasi invito al pubblico a sottoscrivere azioni o obbligazioni della società.

    La Private Limited Companies (LTD) è una società le cui partecipazioni sono rappresentate da azioni e i cui soci possono essere sia persone fisiche che altre società. Per la costituzione di una Private Limited Companies (LTD) a Malta è sufficiente nominare un amministratore, non necessariamente residente in loco;

  • Public Limited Companies (PLC): paragonabile alla nostra S.p. A., capitale minimo di 46.500 Euro. I soci possono essere sia persone fisiche che altre società. Anche per la costituzione di una Public Limited Companies (PLC) a Malta bisogna nominare un amministratore, non necessariamente residente in loco.

Malta – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Tassazione “italiana” dei rimborsi fiscali al socio di una società maltese

I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.

Per poter richiedere un rimborso fiscale:

  • la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
  • e quindi distribuire i dividendi.

Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate  dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi
.

Secondo  l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi:ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.

Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.

Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.

Fondazione Privata Maltese

La normativa sulle fondazioni maltesi è contenuta nel del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I (art.26), Sub-Title II (artt. da 29 a 47).

In base all’art. 26 del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I, una Fondazione maltese è una organizzazione composta da una pluralità di beni costituita da uno o più fondatori per:

  • il raggiungimento di uno scopo specifico (Fondazione senza scopo di lucro);
  • per il beneficio di una determinata persona o classe di persone (Fondazione privata).

Una Fondazione maltese ha una propria personalità giuridica, nonché autonomia patrimoniale, il che rappresenta un potente strumento per la protezione del patrimonio.
Sebbene lo scopo della Fondazione  non può esser di tipo economicocommerciale,  le stesse possono, però, possedere investimenti e proprietà (es. immobili, brevetti, yachts) così come possono percepire le entrate che ne derivano (es. dividendi, royalties o interessi).

I beni donati  dal fondatore diventano proprietà della Fondazione ed il suo capitale  è interamente separato da quello del fondatore che, se beneficiario della Fondazione, potrà usufruire dei frutti della proprietà anche senza esserne il reale proprietario.

La Fondazione è un’entità giuridica distinta, avente un proprio:

  • nome;
  • scopo;
  • organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo.

La Fondazione non condivide più nulla con il suo fondatore, che perde completamente il possesso di tutti i suoi beni conferiti in fondazione.

Le fondazioni maltesi, quindi, vengono spesso considerate delle allettanti alternative ai trust, soprattutto se utilizzate in strutture che coinvolgono giurisdizioni che non riconoscono le leggi dei trust. Oltretutto le fondazioni possono scegliere anche di essere soggette al regime fiscale dei trust.

La Fondazione è  un patrimonio (organizzazione composta da una pluralità di beni) governato unicamente dalla volontà del fondatore, così come indicato nello Statuto e nell’atto di Fondazione.

Il fondatore, al momento della costituzione, può determinare liberamente l’oggetto della Fondazione, purché, ovviamente, questo non non sia illegale

Scopi comuni possono essere, ad esempio:

  • prevedere il supporto finanziario dei membri della propria famiglia;
  • o l’aiuto economico e lasciti a soggetti indicati specificatamente dal fondatore.

L’oggetto può includere, in modo non esclusivo, attività commerciali, solo se queste sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi non commerciali della Fondazione.
Ciò non implica che tali attività configurino per la Fondazione un oggetto commerciale. 

La Fondazione ha, nell’ambito dei limiti prefissati dallo scopo della stessa:

  • piena capacità giuridica;
  • piena capacità d’agire.

La Fondazione:

  • è abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere;
  • può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili.

Le figure coinvolte nella Fondazione sono:

  • il fondatore che non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione;
  • i beneficiari che ricevono vantaggi dalla Fondazione , in attuazione degli scopi per cui essa è istituita;
  • il protector della Fondazione.

Il fondatore può figurare tra i beneficiari, circostanza che fa sì che il fondatore,  separando il godimento dei beni dalla titolarità sugli stessi, ottenga  vantaggi dal punto di vista fiscale

Una Fondazione Privata Maltese viene costituita (non esiste limite al numero di fondatori) da:

  • persona fisica
  •  o giuridica

per

  • atto pubblico
  • o testamento

ed è iscritta nel presso il Registry of Companies (Registro delle Imprese).

Una Fondazione Privata Maltese deve essere costituita tramite una donazione iniziale di un minimo di € 1.200,00. 

Una Fondazione Privata Maltese può essere costituita per un tempo indefinito ma, in tale ipotesi, per non più di 125 anni dalla data di registrazione.

Il fondatore può:

  • essere anche uno solo;
  •  esserne l’unico beneficiario;
  • essere investito di una serie di poteri, risultanti nell’Atto Costitutivo, fra i quali, ad esempio:
    • sorvegliare l’attività degli Amministratori;
    • nominare un Protettore della Fondazione o un Comitato di controllo che supervisioni gli atti degli amministratori con la possibilità di nominare, rimuovere, sostituire o aggiungere gli stessi.;
    • avere il potere esclusivo di terminare la Fondazione anche anticipatamente;
    • potere di modifica (egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione)

Nel momento in cui il fondatore conferisce i beni alla Fondazione, egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della Fondazione, ai quali il director della fondazione maltese dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del patrimonio. 

Finché il fondatore vive e il potere di modifica è previsto nell’atto costitutivo egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione.  Solo dalla data del decesso le sue disposizioni diventano definitive.

Come abbiamo su detto, una Fondazione Privata Maltese non può essere costituita a scopi commerciali.

La legge le consente di:

  • Possedere:
    • immobili, anche commerciali;
    • azioni e/o diritti di proprietà di un’impresa, di un franchising, di un marchio di fabbrica;
    • un qualsiasi bene fonte di reddito;
    • un’imbarcazione;
  • Operare:
    • come veicolo di investimento collettivo ed emettere quote per gli investitori;
    • come veicolo per la cartolarizzazione.

Importante è comprendere la distinzione fra:

  • il capitale, l’ammontare versato inizialmente e dichiarato nell’atto di Fondazione e nello statuto;
  •  il patrimonio della Fondazione:  l’insieme di tutti gli altri beni, successivamente conferiti o acquisiti.

Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il patrimonio della Fondazione medesima.

Non vi è alcuna responsabilità, neppure per versamenti supplementari al patrimonio della Fondazione:

  • in capo al fondatore;
  • nei confronti dei beneficiari.

Quando lo scopo della Fondazione è familiare:

  • se il beneficio è ottenuto a titolo gratuito;
  •  e se così è stabilito dall’atto di Fondazione;

i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni.

  • né in via ordinaria;
  • né in via fallimentare;

sui redditi percepiti dalla Fondazione:

  • né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del beneficiario;
  • né nel loro intero ammontare.

Una Fondazione Privata Maltese deve essere amministrata con una licenza autorizzata dal Malta Financial Service Authority.

La Fondazione Privata Maltese deve avere almeno un Amministratore e quando questa carica è ricoperta da una società  gli Amministratori della società devono essere almeno tre.

Gli Amministratori, secondo i poteri stabiliti nell’atto costitutivo della Fondazione, possono avere il diritto discrezionale di nominare o rimuovere i Beneficiari della Fondazione.

Nell’atto pubblico o nel testamento non vi è  l’obbligo di identificare i beneficiari della fondazione, potendo una fondazione maltese riservarsi di nominare in futuro il o i beneficiari del suo patrimonio.

La nomina può essere soggetta a condizione sospensiva:

  • di natura temporale;
  • relativa al verificarsi di uno specifico evento.

Può essere previsto che il titolo di Beneficiario sia trasferibile per alienazione o per testamento.

I Beneficiari possono avere il potere di revocare e terminare la Fondazione in accordo con il Fondatore.

Una volta nominati, i beneficiari acquisiscono il diritto ad esigere una oculata e trasparente amministrazione del patrimonio della Fondazione.

Data la gratuità della concessione, avendo Il fondatore un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni, i diritti dei beneficiari possono essere:

  • limitati nel tempo;
  • assoggettati a condizioni .

Una Fondazione Maltese può avere delle subcelle, ognuna con:

  • completa autonomia patrimoniale;
  • proprio regime fiscale;
  • distinti Beneficiari.

La Legal Notice 312 del 2010  regola la tassazione delle Fondazioni Private Maltesi che, avendo personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono automaticamente identificate, sotto l’aspetto fiscale, come una società  secondo l’Income Tax Rate.

Le regole principali che governano la tassazione di una
Fondazione privata maltese, tassata alla pari di una società normalmente residente e domiciliata a Malta sono riportate

La Fondazione sarà tassata secondo il principio di “tassazione su base mondiale” (worldwide).

Se i beneficiari della fondazione maltese non sono residenti a Malta potrebbero beneficiare dei vantaggi fiscali della legislazione Maltese sulle persone fisiche.

Una Fondazione Privata Maltese,  fiscalmente considerata come una società:

  • può usufruire delle regole della Participation
    EXemption (PEX) 
    riservate alla Holding Company;
  • avvantaggiarsi dei trattati contro le doppie imposizioni con Malta nell’ipotesi in cui questi prevedano come condizione che il soggetto sia imponibile nel paese di residenza.

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%. Quindi, quando trattata come società, una Fondazione vede tassati I propri utili globali al 35% escluse le detrazioni ammesse.

Una fondazione può anche avere la facoltà
di optare del beneficio del regime della Participation
EXemption (PEX).
Secondo tale regime i capitali derivanti dalla cessione degli
investimenti ammissibili non saranno soggetti a tassazione
a Malta. Inoltre, le plusvalenze derivanti da tali cessioni
saranno esentasse a Malta, sempre che soddisfino le
regole antiabuso prescritte dall’Income Tax Act.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Per le Fondazioni Private il rimborso compete ai beneficiari.

L’amministratore di una fondazione può irrevocabilmente decidere che la fondazione venga tassata secondo le disposizioni vigenti per i trust.

Laddove una Fondazione privata scelga di essere considerate
come un trust ed i requisiti previsti vengano soddisfatti, può
essere considerate trasparente ai fini fiscali maltesi. In questi
casi i redditi non vengono imputati al trust bensì direttamente ai
beneficiari. Dal punto di vista legale i redditi saranno comunque
redditi della fondazione.

Un trust sarà “tassato per trasparenza” se le seguenti condizioni
vengono soddisfatte cumulativamente:
(a) Tutti gli utili imputabili ad una Fondazione consistono in:
(i) Utili prodotti fuori da Malta, e/o
(ii) Interessi, sconti, premi o royalties, utili o profitti derivanti dalla
cessione di quote all’interno di uno schema d’investimento
collettivo o qualsiasi quota e strumento simile collegato ad
attività assicurative a lungo termine, o azioni di una società
che non sia una società immobiliare, e/o
(iii) dividendi distribuiti da una o più società registrate a Malta,
che non appartengono agli utili allocati nel Foreign Income
Account e
(b) tutti i beneficiari della Fondazione sono persone non
residenti a Malta
Una Fondazione continuerà ad essere considerate “tassata per
trasparenza”, laddove qualsiasi suo beneficiario sia fiscalmente
residente a Malta, purché tutti i redditi imputabili ad una
Fondazione appartengano a quelli dei punti (i) e/o (ii) elencati
sopra e purché tutti i beneficiari della fondazione non siano
domiciliati a Malta.