A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”, con cui trasmettere i dati delle operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE.
L’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a) , n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019: «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».
I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.
Il 2 luglio 2018 è stata emessa la Circolare n. 13/E/2018 avente per OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Come su detto, i soggetti obbligati dovrebbero essere quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972 o per mezzo di rappresentante fiscale. La Circolare n. 13/E/2018 ha invece escluso i soggetti non residenti identificati ai fini IVA specificando:
“Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti ‘‘stabiliti’’ non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati. Questo, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione”
La Circolare n. 14/E/2019 del 17 giugno 2019al punto 4.2 “Invio dei dati delle fatture (“esterometro”)” ha chiarito che:
“Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.
L’adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.”
L’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, dispone che “All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
Con risposta n. 91, pubblicata l’11 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate esprime il seguente parere:
“L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano ” telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [c.d. esterometro], salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3″.
In conseguenza delle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
La circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, al paragrafo 4.2, chiarisce che:
- sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI senza ulteriori limitazioni risultandone quindi esonerati, per esempio, coloro che rientrano nel “regime di Pagina 2 di 4 vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario;
- questo adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.”
L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i seguenti:
«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».
Quindi la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Quindi l’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), modificando l’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/154 ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare (non solo le fatture elettroniche), ma anche i dati delle operazioni con l’estero. In particolare, le operazioni effettuate con controparti estere devono essere trasmessi all’Amministrazione finanziaria utilizzando:
- Il Sistema di Interscambio; e
- Il formato XML.
Sostanzialmente, si assiste ad una equiparazione del canale di invio rispetto a quanto avviene per le fatture elettroniche.
L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato la disciplina del cosiddetto esterometro:
- viene abolito l’invio del tracciato trimestrale
- viene introdotto l’obbligo per le aziende italiane di inviare al SdI anche le informazioni relative alla fatturazione estera nello stesso formato “XML B2B” delle fatture nazionali.
In caso di mancato invio l’azienda inadempiente incorre nelle medesime sanzioni previste per l’omessa trasmissione dell’esterometro ( art. 1, comma 1104 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021))
Le aziende italiane, a partire dal 1° gennaio 2022, devono obbligatoriamente inviare al SdI le fatture verso clienti esteri; per questi documenti il codice destinatario deve essere compilato con il valore “XXXXXXX”. Trattandosi di un mero adempimento contabile, SdI non consegna la fattura, il cui invio deve essere realizzato dall’azienda emittente nelle modalità concordate con il cliente. È fondamentale ricordare anche che – come per le fatture italiane – i tempi di trasmissione sono pari a 12 giorni dalla data operazione se la fattura verso il soggetto estero è immediata, entro il 15 del mese successivo per la fattura differita.
Diverso il discorso relativo alle fatture passive dai fornitori stranieri, che il fornitore estero continua ad emettere secondo le modalità concordate tra le parti. In questo caso il soggetto passivo, che riceverà una fattura (cartacea, PDF, EDI o Peppol) dal suo fornitore estero, deve generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione IVA.
In particolare, il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.
I TD suddetti svolgono una duplice funzione. Da un lato permettono di gestire gli obblighi di integrazione degli aspetti IVA sui documenti di acquisto dall’estero e, dall’altro, assolvono all’obbligo dell’esterometro.
Il nuovo invio dell’esterometro assolve contestualmente anche agli obblighi di integrazione delle fatture d’acquisto dall’estero previsti dal DPR 633/1972 e DDL 31/1993.
L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), modificando l’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/154 ha previsto termini differenziati di trasmissione delle operazioni attive e passive, laddove:
- Per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Vale a dire entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (es. il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- Per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. L’unica eccezione riguarda l’emissione dell’autofattura elettronica (es. servizio relativo ad un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater) ove il committente nazionale è chiamato ad emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (con controparte estera).
Queste tempistiche, di fatto, sono allineate con quelle connesse all’emissione della fattura elettronica. In questo modo la nuova tempistica di scadenza permette all’Agenzia delle Entrate la possibilità di elaborare in modo più completo e tempestivo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale (precompilati). Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.
Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il 7 lug 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO“.
Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 , ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).
Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e nel DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.“.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
- il punto 9 è sostituito come segue:
“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”
Quindi, nel dettaglio, il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 stabilisce che:
- in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
- quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Ricordiamo che sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127). L’art. 18 del D.L. n. 36 del 30/04/2022 ha eliminato alcuni esoneri dall’emissione della fattura elettronica inserendo, quindi, questi negli obbligati all’invio.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 avente ad Oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.” sono state emanate:
- Allegato A – Specifiche Tecniche fatturazione elettronica (versione 1.6.4 in vigore dal 1 gennaio 2022) – pdf
- Allegato A – Specifiche Tecniche fatturazione elettronica (versione 1.7 in vigore dal 1 luglio 2022 con abolizione esterometro) – pdf
- Allegato A – Specifiche Tecniche fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1° ottobre 2022) – pdf
L’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022) ha sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
La versione aggiornata dell’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 risulta essere:
“3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”
Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro”. Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro
- operazioni documentate da bolletta doganale
- da fattura elettronica tramite SDI
- quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.
Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi è l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.
Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, sostituito dall’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), è previsto che: i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle medesime operazioni:
- La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Questa comunicazione periodica fa riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso soggetti esteri che non sono tenuti a doversi identificare in Italia per operare.
La comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni (a differenza, ad esempio, con quanto avviene con le comunicazioni Intrastat). Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
L’unica limitazione è data dal fatto che costituiscono oggetto di comunicazione solo operazioni con l’estero di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).
Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 127/15.
In relazione all’eliminazione dell’esterometro ed all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione con Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 avente ad Oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.” è stata stabilita una nuova versione del tracciato per la fattura elettronica utilizzabile dal 01/07/2022.
Il 13 luglio 2022 è stata emessa la CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro di cui riportiamo alcuni estratti:
[…] Si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]. L’evoluzione normativa […] dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
[…] L’invio in esame riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
[…] Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture – per i campi obbligatori [si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA] è necessario mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI. Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1).
Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
La Circolare n. 26/E/2022 chiarisce che la trasmissione delle operazioni debba avere ad oggetto tutte le operazioni effettuate con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia certificato tramite fattura o altro documento. Sempre secondo la Circolare n. 26/E/2022, la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Infatti la comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazionidi servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni .
Ai fini dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
L’unica limitazione è data dal fatto che costituiscono oggetto di comunicazione solo operazioni con l’estero di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).
L’art. 1, co. 3 del D.Lgs. n. 127/15 non prevede obbligo di emissione (o ricezione) della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. La fattura elettronica, in questi casi, è obbligatoria dal 1° luglio 2022, tenendo presente che la controparte continuerà a pretendere la fattura cartacea. Unica eccezione riguarda l’interscambio con San Marino, in quanto in questo caso la fattura elettronica è riconosciuta ufficialmente da entrambi i Paesi.
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 avente ad Oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni” e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto IVA).
Dati Da Indicare Nella Comunicazione
- I dati identificativi del cedente/prestatore;
- I dati identificativi del cessionario/committente;
- La data del documento comprovante l’operazione;
- La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- Il numero del documento;
- La base imponibile;
- L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).
Nella tabella che segue riepilogo i principali codici relativi alla natura dell’operazione da utilizzare.
CODICE | NATURA DELL’OPERAZIONE |
N1 | Escluse ex art. 15 |
N2 | Non soggette |
N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli art. 7 – 7-septies |
N2.2 | Non soggette – Altri casi |
N3 | Non imponibili |
N3.1 | Non imponibili – Esportazioni |
N3.2 | Non imponibili – Cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Non imponibili – Cessioni verso San Marino |
N3.4 | Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Non imponibili – A seguito di dichiarazione di intento |
N3.6 | Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Esenti |
N5 | Regime del margine/iva non esposta in fattura |
N6 | Inversione contabile/reverse charge |
N6.1 | Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – Subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – Cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – Operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – Altri casi |
N7 | Iva assolta in altro Stato UE |
Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’Iva in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in reverse charge, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione“, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.
Le Specifiche Tecniche versione 1.7 specificano
[…] 3.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE
Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento andrà valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati.
La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale.
3.2 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE
[…] La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.
I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17
c.2 DPR 633/72
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).
Come si vede la casistica dei tipi di documento copre tutte le possibili fattispecie di operazioni transfrontaliere con cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17
c.2 DPR 633/72 (obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato) - nel caso di acquisto di beni extracomunitari si è sicuramente in presenza di una boòòetta doganale e quindi si è escusi dall’obbligo della comunicazione
Quindi le Specifiche Tecniche versione 1.7 di invio della comunicazione precisano quanto segue:
- Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica indicando nel campo “codice destinatario” il codice “XXXXXXX” (sette volte X);
- Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano è chiamato ad emettere un documento elettronico di tipo “TD17“, “TD18” e “TD19“, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Deve essere evidenziato che rimane possibile l’integrazione analogica della fattura cartacea ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante Sistema di Interscambio.
Come abbiamo visto a partire dal 1° luglio 2022 per le fatture passive vi è la necessità di predisporre un documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti UE/extra-UE o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Questo al fine di comunicare i dati-esterometro nei termini previsti. Tuttavia, nulla vieta di continuare anche ad operare in modalità analogica, stampando le fatture estere ed integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea (anche se questo non avrebbe molto senso). Sul punto vedasi la guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica (versione 4 febbraio), la quale conferma che non vi è obbligo di integrazione elettronica delle fatture in caso di reverse charge interno.
L’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72 dispone che:”Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.“
Le Specifiche Tecniche versione 1.7 specificano
[…] 3.2.1 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO – TD17
Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e
privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente
nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)
emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente
(C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile
ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato
dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è
assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C
residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione,
predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della
fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI.
Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia).
Il committente, ai sensi dell’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72, deve
- integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE)
- emettere un’autofattura (in caso di servizi extra-UE).
Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il prestatore non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano.
Per la compilazione del documento è necessario fare riferimento alle seguenti casistiche:
- Prestatore extra-UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del prestatore;
- Prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del prestatore.
Nel campo della sezione “Dati Generali” va riportata:
- La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE;
- La data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino o Città del Vaticano.
Deve essere indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonché a campo gli estremi della fattura di riferimento.
[…] 3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI – TD18
Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.
Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario italiano, ai sensi dell’art. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.), D.L. n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a SdI. La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46.
Nel documento deve essere indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA, nonché a campo gli estremi della fattura di riferimento.
3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 – TD19
Descrizione dell’operazione: il C/P non residente e privo di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario (10) ( (10) Ai sensi dell’art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato).
Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione il C/C deve predisporre un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo al SDI. Il tipo documento TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in casn un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.
Il TD19 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi
all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non
rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.
Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intra-UE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un’autofattura (in caso di cedente extra-UE).
Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche:
- In caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 riguarda l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);
- Per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.
In caso di fornitore UE, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell’operazione svolta. L’art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che “Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”. In sostanza, i documenti ricevuti da fornitori UE, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l’aliquota e l’imposta, senza alcun obbligo di emissione della “fattura in unico esemplare” ex art. 21 , quinto comma, DPR n. 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE.
In caso di fornitore extra-UE, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso a SDI. Infatti il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR n. 633/1972. (Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo (Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti), il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.), comunemente denominata “autofattura”.
La CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro punto 3.1) D: Si chiede all’Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, in Risposta così si esprime
“L’articolo 39, comma 3, primo e secondo periodo, del DPR n. 633/1972, prevede che «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. Vedi: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 – Modalita’ di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.)
Sinetizzando l’attuale quadro normativo:
- Se è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI
- il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT ( obbligo di cui all’articolo 1, comma 3-bis del Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127)
- la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 (Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
- Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale, adempimento che, come su abbiamo visto (CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro (Sugli Obblighi E Sulle Modalità Di Conservazione Delle Fatture Relative Alle Operazioni Transfrontaliere), insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro, resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni,, ovvero l’utilizzo del codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT. In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente.
- Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, terzo periodo, del DPR n. 633/1972 e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.
- In riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici, vi è
- obbligo di conservazione elettronica
- possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.
L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
In base all’articolo 1, comma 6-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015: «Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. […] I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. […].».
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati. “
Il 30 settembre 2022 è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8)
Introduzione del tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni; introdotte ulteriori precisazioni per rendere più chiare le indicazioni per l’utilizzo del TD19 per acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano
Il 30 settembre 2022 vi è stato un ulteriore aggiornamento, sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7.1 utilizzabile dal 01/10/2022.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 avente ad Oggetto: “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.” sono state emanate:
- Allegato A – Specifiche Tecniche fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1 ottobre 2022) – pdf – Variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un
nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA - Allegato B – BOZZA-ALLEGATO-B-DATI-FISCALI-FATTURA-XML-04.19-def
- Allegato C – Formato fattura PA e privati ordinaria versione 1.2
Le Sanzioni Per Gli Operatori
L’art. 1, comma 1104 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), modificando l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ha modificato il regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2022, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente e modificando il limite massimo. Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a 400,00 euro su base mensile, riducibili alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è avvenuta entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.