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Competenza giurisdizionale sull’apertura della procedura d’insolvenza e trasferimento del COMI

Competenza giurisdizionale sull’apertura della procedura d’insolvenza e trasferimento del COMI

Nella sentenza del 24 marzo 2022 (causa C-723/20 Galapagos BidCo. S.a.r.l. contro DE e a. ), la Corte di giustizia europea ha offerto utili precisazioni sulla determinazione della competenza giurisdizionale sulla domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, par. 1 del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, in caso di trasferimento del centro degli interessi principali del debitore (center of main interests – COMI) tra la presentazione della domanda e la pronuncia sulla stessa.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza .

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Galapagos BidCo. Sàrl, da un lato e DE, in qualità di liquidatore della Galapagos SA, la Hauck Aufhäuser Fund Services SA e la Prime Capital SA, dall’altro, in merito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in Germania nei confronti della Galapagos.

la Corte (Quinta Sezione) sentenza del 24 marzo 2022 (causa C-723/20 Galapagos BidCo. S.a.r.l. contro DE e a. ) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Di conseguenza, e nei limiti in cui tale regolamento rimanga applicabile a detta domanda, il giudice di un altro Stato membro successivamente investito di una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura di insolvenza principale finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.