Per regolamentare gli scambi fra Paesi diversi, la Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce (ICC)) ha elaborato clausole di trasporto (Incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizione, trasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore.
Le regole sono state sviluppate e mantenute da esperti e professionisti riuniti dall’ICC. Sono diventati lo standard nell’impostazione delle regole commerciali internazionali. I termini commerciali aiutano i commercianti a evitare costosi malintesi chiarendo i compiti, i costi e i rischi connessi alla consegna delle merci dai venditori agli acquirenti. Le regole Incoterms® sono riconosciute dalla United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) come lo standard globale per l’interpretazione dei termini più comuni nel commercio estero.
Le Regole Incoterms – INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.
Gli Incoterms disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.
Le Regole Incoterms rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.
L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO
Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.
EXW – “EX WORKS”
È la resa che comporta minori rischi e costi a carico del venditore.
I costi e i rischi legati al trasporto delle merci passano dal venditore all’acquirente quando il venditore mette le merci a disposizione dell’acquirente presso il luogo convenuto, che generalmente coincide con il magazzino del venditore. Le operazioni di caricazione della merce sul mezzo e di eventuale sdoganamento all’esportazione sono a carico dell’acquirente. Nel caso in cui, come spesso avviene, la merce viene caricata sul mezzo dal venditore, si consiglia di utilizzare nel contratto la resa EXW Loaded: ciò garantisce una più chiara ripartizione di costi e rischi tra le parti. Analogamente, quando è il venditore a occuparsi dello sdoganamento all’esportazione, si consiglia di modificare la resa di conseguenza, per esempio EXW caricato e sdoganato, o di utilizzare la resa FCA.
Nel caso in cui, invece, il luogo convenuto sia un luogo diverso dal magazzino del venditore, quest’ultimo ha l’obbligo di consegnare la merce scaricata dal mezzo utilizzato per il trasporto della merce fino a tale luogo. Rimane in capo al compratore (salvo ove diversamente concordato) l’obbligo di caricarla sul mezzo da lui individuato.
È opportuno specificare che, seppur le operazioni di sdoganamento siano generalmente a carico del compratore, il venditore rimane il soggetto responsabile, dal punto di vista doganale e fiscale, di una eventuale mancata uscita delle merci dal territorio della UE, in quanto unico soggetto stabilito nel territorio unionale (infatti, nel caso di esportazione, il compratore non stabilito nella UE non risponde in alcun modo di eventuali inadempienze nei confronti delle autorità nazionali e unionali).
La resa EXW sembrava sul punto di sparire nella nuova versione degli Incoterms® ma è stata mantenuta. La stessa ICC ne raccomanda comunque un utilizzo limitato al commercio nazionale.
FCA “FREE CARRIER”
Il venditore consegna la merce presso un luogo convenuto che può essere:
- la sede o i locali del venditore (fabbrica o magazzino). In tal caso, le merci sono consegnate (ossia, i rischi e i costi passano dal venditore al compratore) quando sono caricate sul mezzo di trasporto del vettore messo a disposizione dall’acquirente.
- altro luogo convenuto. Le merci sono consegnate quando raggiungono il luogo convenuto, pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e messe a disposizione del vettore o di altro soggetto nominato dall’acquirente. È consigliato specificare, oltre al luogo convenuto, il punto esatto all’interno di tale luogo in cui avverrà la consegna, in modo tale da chiarire il momento preciso in cui il rischio e il costo del trasporto passano all’acquirente, e il momento (data o periodo) in cui avverrà la consegna.
In entrambi i casi, la resa FCA prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.
CPT – “CARRIAGE PAID TO”
La consegna della merce ed il trasferimento del rischio avvengono quando il venditore mette la merce a disposizione del vettore incaricato dal venditore.
Il venditore si assume i costi del trasporto fino al luogo di destinazione indicato ma non è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione.
Pertanto, il momento di passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide con il momento del passaggio dei costi del trasporto. Si consiglia, pertanto, di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.
Nel caso in cui ci siano diversi vettori, come nel trasporto multimodale, il rischio del trasporto passa dal venditore all’acquirente quando la merce è consegnata al primo vettore della catena. In tale caso, il punto di consegna è deciso dal venditore.
La resa CPT prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CIP – “CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO”
I rischi passano dal venditore al compratore quando il venditore mette a disposizione la merce nel luogo concordato con il compratore (luogo di consegna).
Il venditore stipula il contratto di trasporto, assumendosene i costi, per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto.
Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Inoltre, il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa All Risk (Cargo Clause A, copertura assicurativa massima), tenendo conto anche delle modalità di trasporto. Pertanto, la differenza rispetto alla resa CPT è che nella resa CIP il venditore deve sopportare i costi relativi all’assicurazione.
La resa CIP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
DPU – “DELIVERED AT PLACE UNLOADED”
Questa resa sostituisce, nell’edizione 2020, la resa DAT.
Sulla base del DPU, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce è messa a disposizione del compratore, scaricata dal mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione concordato. Pertanto, è opportuno che il venditore si assicuri di essere in grado di scaricare la merce nel luogo convenuto.
Il venditore si assume tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione.
La resa DPU prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione.
Il venditore non ha l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità.
DAP – “DELIVERED AT PLACE”
Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato (terminal o magazzino, ecc.).
La resa DAP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione. Qualora il compratore non sdogani le merci all’importazione, sarà lui a sopportare tutti i rischi e i costi legati all’immagazzinamento della merce in attesa di essere sdoganata.
DDP – “DELIVERED DUTY PAID”
Il venditore consegna – e trasferisce rischi e costi – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione, già, se del caso, sdoganata all’importazione.
Il venditore ha, pertanto, l’obbligo di sdoganare la merce sia all’esportazione sia all’importazione, assumendosi il costo di eventuali dazi all’import.
In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento per l’esportazione. In tutti i termini, tranne il DDP, il compratore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento all’importazione.
In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto a caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto. Nel caso di utilizzo della resa FCA con luogo di consegna diverso dal magazzino del venditore, il venditore carica il mezzo utilizzato per traportare la merce fino al luogo di consegna ma non ha obbligo di scaricamento da tale mezzo né, tantomeno, di caricamento sul mezzo dell’acquirente. In tutti i termini, tranne nel DPU, il compratore è tenuto a scaricare la merce nel luogo di consegna.
TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE
Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.
FAS – “FREE ALONGSIDE SHIP”
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
I rischi e gli oneri del trasporto si trasferiscono dal venditore al compratore non appena la merce viene collocata accanto alla nave scelta dal compratore al porto convenuto (per esempio, sulla banchina).
La resa FAS prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.
FOB – “FREE ON BOARD”
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
Il venditore consegna la merce a bordo della nave scelta dall’acquirente nel porto di carico designato. La resa FOB prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CFR – “COST AND FREIGHT”
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
Il venditore consegna le merci a bordo della nave, nel porto concordato con il compratore. Quest’ultimo si fa carico di tutti i rischi del trasporto dal luogo di consegna fino al luogo di destinazione. Il venditore è tenuto a concludere il contratto di trasporto ed assumersene i costi fino al luogo di destinazione.
Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.
Nella clausola CFR, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell’acquirente per l’acquisto di una copertura assicurativa per il trasporto dal porto di carico a quello di destinazione.
La resa CFR prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.
CIF – “COST, INSURANCE AND FREIGHT”
Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.
Il venditore consegna le merci a bordo della nave e deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce fino al porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa al compratore quando le merci si trovano a bordo della nave.
Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.
Il venditore è tenuto a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, con copertura di livello Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), Qualora l’acquirente desideri avere una maggiore protezione assicurativa dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi.
La resa CIF prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.