Il fondo di dotazione di una stabile organizzazione

Il fondo di dotazione di una stabile organizzazione (o branch) rappresenta la dotazione patrimoniale o di “mezzi propri” (free capital), conferita dalla casa madre, che la sede secondaria dovrebbe possedere se operasse come un’entità giuridica separata e indipendente dalla casa madre.
Il fondo di dotazione di una stabile organizzazione non è rilevante per i creditori sociali e può variare nel tempo senza particolari procedure formali., esso serve ad attribuire correttamente il capitale e i rischi alla stabile organizzazione ai fini fiscali, incidendo in modo rilevante sulla deducibilità degli interessi passivi verso la casa madre.

La stabile organizzazione di una società estera deve essere dotata di un fondo di dotazione adeguato alla propria attività, sia pure solo figurativo agli effetti fiscali. Pertanto gli interessi passivi corrisposti da una stabile organizzazione italiana alla propria casa madre sono deducibili solo nella misura in cui i medesimi interessi sarebbero stati corrisposti da un’impresa indipendente (Risoluzione del 30/03/2006 n. 44 dell’Agenzia delle Entrate).

Come precisato dal Commentario OCSE all’art. 7 del Modello di
Convenzione (cfr. paragrafo 18.3), e’ necessario che la stabile
organizzazione sia dotata “di una struttura patrimoniale appropriata sia per l’impresa sia per le funzioni che esercita.

Principio OCSE: Viene determinato trattando la stabile organizzazione come una entità funzionalmente indipendente (functionally separate entity), in base alle funzioni svolte, ai rischi assunti e ai beni utilizzati.

L’OCSE prevede precisi metodi per determinare il valore del fondo di dotazione (thin capitalization approach).

I criteri definiti in sede OCSE per la determinazione del fondo di dotazione (free capital) di una stabile organizzazione sono i seguenti:

  • il “capital allocation approach”, secondo il quale alla stabile organizzazione è imputata una quota proporzionale dell’effettivo capitale di rischio complessivo dell’impresa, sulla base dell’analisi funzionale;
  • il “thin capitalization approach”, secondo il quale alla stabile organizzazione deve essere imputato l’ammontare di equity rinvenibile in soggetti comparabili indipendenti dello stato di insediamento della stabile organizzazione;
  • il “regulatory minimum capital approach”, secondo il quale alla stabile organizzazione deve essere imputato almeno il livello di equity (se esistente) previsto a livello regolamentare dallo Stato di insediamento (ciò vale, per lo più, per le imprese svolgenti attività bancaria).

La seconda parte del secondo comma dell’art. 152 del TUIR stabilisce che: Il fondo di dotazione alla riferibile alla stabile organizzazione è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Nella seconda parte del Report on attribution of profits to permanent establishment pubblicato dall’OCSE sono contenute le linee guida per determinare il free capital di una banca.

Per i metodi di calcolo del fondo di dotazione vedasi l’art. 7, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese)

“Ai fini della disposizione di cui all’articolo 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla lettera b) del comma 1, del presente articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell’emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l’eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non dà luogo all’applicazione di sanzioni.”

A questo proposito è stato emanato  il Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 aprile 2016, Prot. n. 2016/ 49121, recante disposizioni che disciplinano metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all’art. 152, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), fiscalmente congruo delle stabili organizzazioni italiane di imprese bancarie non residenti.

In particolare nel  paragrafo 5. sono indicati i Metodi di calcolo per la Determinazione del fondo di dotazione. 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2017/165138 del 28 agosto 2017 si occupa della congruità del fondo ai fini fiscali e analizza il legame con la disciplina branch exemption, la quale permette l’esenzione degli utili e delle perdite, realizzati dalle stabili organizzazioni, dal reddito imponibile della casa madre che ha residenza in Italia, purché vengano rispettati determinati requisiti.

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