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Codice degli Stati Uniti, Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo S – Trattamento fiscale delle società S e dei loro azionisti

26 USC
Codice degli Stati Uniti, edizione 2021
Titolo 26 – INTERNAL REVENUE CODE
Sottotitolo A – Imposte sul reddito
CAPITOLO 1 –  IMPOSTE NORMALI E SOPRATTASSE
Sottocapitolo S – Trattamento fiscale delle società S e dei loro azionisti
Dal Government Publishing Office degli Stati Uniti, www.gpo.gov

Sottocapitolo S: trattamento fiscale delle società S e dei loro azionisti

Parte
I. Generale.
II. Trattamento fiscale degli azionisti.
III.Regole speciali.
IV. Definizioni; varie.

 

PARTE I – IN GENERALE

Sez.
1361. Società S definizione.
1362. Elezione; revoca; terminazione.
1363.Effetti delle elezioni sulle società.

 

§1361. Società S definizione

(a) Definizione della società S

(1) In generale

Ai fini del presente titolo, il termine “società S” indica, rispetto a qualsiasi anno fiscale, una piccola società commerciale per la quale per tale anno è in vigore un’elezione ai sensi della sezione 1362 (a).

(2) Società C

Ai fini del presente titolo, il termine “società C” indica, rispetto a qualsiasi anno fiscale, una società che non è una società S per tale anno.

(b) Società di piccole imprese

(1) In generale

Ai fini del presente sottocapitolo, il termine “società di piccole imprese” indica una società nazionale che non è una società non idonea e che non:

(A) hanno più di 100 azionisti,

(B) avere come azionista una persona (diversa da un patrimonio, un trust descritto nella sottosezione (c)(2) o un’organizzazione descritta nella sottosezione (c)(6)) che non sia un individuo,

(C) avere uno straniero non residente come azionista, e

(D) hanno più di 1 classe di azioni.

(2) Definizione di società non idonea

Ai fini del paragrafo (1), il termine “società non idonea” indica qualsiasi società che sia:

(A) un istituto finanziario che utilizza il metodo della riserva per contabilizzare i crediti inesigibili descritto nella sezione 585,

(B) una compagnia di assicurazione soggetta a imposta ai sensi del sottocapitolo L, o

(C) un DISCO o un precedente DISCO.

(3) Trattamento di alcune società controllate al 100%.

(A) In generale

Fatto salvo quanto previsto dalle norme prescritte dal Segretario, ai fini del presente titolo:

(i) una società che è una controllata qualificata del sottocapitolo S non deve essere trattata come una società separata, e

(ii) tutte le attività, passività e elementi di reddito, detrazione e credito di una controllata qualificata del sottocapitolo S saranno trattati come attività, passività e tali elementi (a seconda dei casi) della società S.

(B) Filiale qualificata del sottocapitolo S

Ai fini del presente paragrafo, il termine “filiale qualificata del sottocapitolo S” indica qualsiasi società nazionale che non sia una società non idonea (come definita nel paragrafo (2)), se:

(i) il 100 per cento delle azioni di tale società è detenuto dalla società S, e

(ii) la società S sceglie di trattare tale società come una controllata qualificata del sottocapitolo S.

(C) Trattamento delle cessazioni dello status di sussidiaria qualificata del sottocapitolo S

(i) In generale

Ai fini del presente titolo, se una società che era una controllata qualificata del sottocapitolo S cessa di soddisfare i requisiti del sottoparagrafo (B), tale società sarà trattata come una nuova società che acquisisce immediatamente tutte le sue attività (e si assume tutte le sue passività) prima di tale cessazione dalla società S in cambio delle sue azioni.

(ii) Risoluzione a causa della vendita di azioni

Se il mancato rispetto dei requisiti del sottoparagrafo (B) è dovuto alla vendita di azioni di una società che è una controllata qualificata del sottocapitolo S, la vendita di tali azioni sarà trattata come se:

(I) la vendita costituiva la vendita di un interesse indiviso nelle attività di tale società (sulla base della percentuale delle azioni della società vendute), e

(II) la vendita è stata seguita dall’acquisizione da parte di tale società di tutti i suoi beni (e dall’assunzione da parte di tale società di tutte le sue passività) in una transazione alla quale si applica la sezione 351.

(D) Elezione dopo la cessazione

Se lo status di una società come controllata qualificata del sottocapitolo S cessa, tale società (e qualsiasi società successore) non avrà il diritto di effettuare:

(i) un’elezione ai sensi del sottoparagrafo (B)(ii) per essere trattata come una filiale qualificata del sottocapitolo S, o

(ii) un’elezione ai sensi della sezione 1362(a) per essere trattata come una società S,

 

prima del quinto anno fiscale che inizia dopo il primo anno fiscale per il quale tale risoluzione era effettiva, a meno che il Segretario non acconsenta a tale elezione.

(E) Restituzioni di informazioni

Salvo quanto previsto dal Segretario, il presente comma non si applica alla parte III del sottocapitolo A del capitolo 61 (relativo alle dichiarazioni informative).

(c) Norme particolari per l’applicazione della sottosezione (b)

(1) Componenti di un nucleo familiare equiparato a 1 azionista

(A) In generale

Ai fini della sottosezione (b)(1)(A), sarà considerato come un azionista:

(i) un marito e una moglie (e i loro beni), e

(ii) tutti i membri di una famiglia (e i loro patrimoni).

(B) Membri di una famiglia

Ai fini di questo paragrafo:

(i) In generale

Il termine “membri di una famiglia” indica un antenato comune, qualsiasi discendente diretto di tale antenato comune e qualsiasi coniuge o ex coniuge di tale antenato comune o qualsiasi discendente diretto.

(ii) Antenato comune

Un individuo non è considerato un antenato comune se, alla data applicabile, si trova a più di 6 generazioni di distanza dalla generazione più giovane di azionisti che (se non fosse stato per questo comma) sarebbero membri della famiglia. Ai fini della frase precedente, un coniuge (o ex coniuge) sarà considerato appartenente alla stessa generazione dell’individuo con cui tale coniuge è (o era) sposato.

(iii) Data applicabile

Il termine “data applicabile” indica l’ultima tra:

(I) la data in cui viene effettuata l’elezione ai sensi della sezione 1362 (a),

(II) la prima data in cui un individuo descritto nella clausola (i) detiene azioni della società S, o

(III) 22 ottobre 2004.

(C) Effetto dell’adozione, ecc.

Qualsiasi figlio legalmente adottato da un individuo, qualsiasi bambino legalmente affidato a un individuo per l’adozione legale da parte di tale individuo e qualsiasi figlio adottivo idoneo di un individuo (ai sensi della sezione 152(f)(1)(C)), sarà trattato come figlio di sangue di tale individuo.

(2) Alcuni trust consentiti come azionisti

(A) In generale

Ai fini della sottosezione (b)(1)(B), i seguenti trust possono essere azionisti:

(i) Un trust considerato interamente (ai sensi del capoverso E della parte I del sottocapitolo J di questo capitolo) come posseduto da un individuo che è cittadino o residente degli Stati Uniti.

(ii) Un trust descritto nella clausola (i) immediatamente prima della morte del presunto proprietario e che continua ad esistere dopo tale morte, ma solo per il periodo di 2 anni a partire dal giorno della morte del presunto proprietario.

(iii) Un trust rispetto alle azioni ad esso trasferite ai sensi dei termini di un testamento, ma solo per il periodo di 2 anni a partire dal giorno in cui tali azioni gli vengono trasferite.

(iv) Un trust creato principalmente per esercitare il potere di voto sulle azioni ad esso trasferite.

(v) Un trust elettivo per piccole imprese.

(vi) Nel caso di una società che sia una banca (come definita nella sezione 581) o una società holding di un istituto di deposito (come definita nella sezione 3(w)(1) del Federal Deposit Insurance Act (12 USC 1813(w )(1)), un trust che costituisce un conto pensionistico individuale ai sensi della sezione 408(a), incluso uno designato come Roth IRA ai sensi della sezione 408A, ma solo nella misura delle azioni detenute da tale trust in tale banca o società come dalla data di entrata in vigore della presente clausola.

 

Il presente comma non si applica ad alcun trust estero.

(B) Trattamento da azionisti

Ai fini della sottosezione (b)(1)—

(i) Nel caso di un trust descritto nella clausola (i) del sottoparagrafo (A), il presunto proprietario sarà trattato come azionista.

(ii) Nel caso di un trust descritto nella clausola (ii) del sottoparagrafo (A), il patrimonio del presunto proprietario sarà trattato come quello dell’azionista.

(iii) Nel caso di un trust descritto nella clausola (iii) del sottoparagrafo (A), il patrimonio del testatore sarà trattato come quello dell’azionista.

(iv) Nel caso di un trust descritto nella clausola (iv) del sottoparagrafo (A), ciascun beneficiario del trust sarà trattato come un azionista.

(v) Nel caso di un trust descritto nella clausola (v) del sottoparagrafo (A), ciascun potenziale attuale beneficiario di tale trust sarà trattato come un azionista; salvo che, se per un qualsiasi periodo non vi è alcun potenziale attuale beneficiario di tale trust, tale trust sarà trattato come azionista durante tale periodo. Questa clausola non si applica ai fini della sottosezione (b)(1)(C).

(vi) Nel caso di un trust descritto nella clausola (vi) del sottoparagrafo (A), la persona fisica a beneficio del quale il trust è stato creato sarà trattata come azionista.

(3) Il patrimonio di una persona in fallimento può essere azionista

Ai fini della sottosezione (b)(1)(B), il termine “patrimonio” comprende il patrimonio di un individuo in un caso ai sensi del titolo 11 del Codice degli Stati Uniti.

(4) Differenze nei diritti di voto delle azioni ordinarie non prese in considerazione

Ai fini della sottosezione (b)(1)(D), una società non deve essere considerata come avente più di 1 classe di azioni solo perché vi sono differenze nei diritti di voto tra le azioni ordinarie.

(5) Porto sicuro del debito diretto

(A) In generale

Ai fini della sottosezione (b)(1)(D), il debito diretto non sarà trattato come una seconda classe di azioni.

(B) Debito diretto definito

Ai fini del presente paragrafo, il termine “debito diretto” indica qualsiasi promessa scritta e incondizionata di pagare su richiesta o a una data specificata una somma certa in denaro se:

(i) il tasso di interesse (e le date di pagamento degli interessi) non dipendono dai profitti, dalla discrezione del mutuatario o da fattori simili,

(ii) non vi è convertibilità (direttamente o indirettamente) in azioni, e

(iii) il creditore è un individuo (diverso da uno straniero non residente), un patrimonio, un trust descritto nel paragrafo (2), o una persona che è attivamente e regolarmente impegnata nell’attività di prestito di denaro.

(C) Regolamenti

Il Segretario prescriverà le norme che potrebbero essere necessarie o appropriate per provvedere al corretto trattamento del debito diretto ai sensi del presente sottocapitolo e per il coordinamento di tale trattamento con altre disposizioni di questo titolo.

(6) Alcune organizzazioni esenti sono ammesse come azionisti

Ai fini della sottosezione (b)(1)(B), un’organizzazione che è:

(A) descritto nella sezione 401(a) o 501(c)(3), e

(B) esente da tassazione ai sensi della sezione 501(a),

 

può essere azionista di una società S.

(d) Regola speciale per il trust qualificato del sottocapitolo S

(1) In generale

Nel caso di un trust qualificato del sottocapitolo S rispetto al quale un beneficiario effettua una scelta ai sensi del paragrafo (2):

(A) tale trust sarà trattato come un trust descritto nella sottosezione (c)(2)(A)(i),

(B) ai fini della sezione 678(a), il beneficiario di tale trust sarà trattato come il proprietario di quella parte del trust che consiste in azioni di una società S rispetto alla quale viene effettuata l’elezione ai sensi del paragrafo (2) , E

(C) ai fini dell’applicazione delle sezioni 465 e 469 al beneficiario del trust, la disposizione delle azioni della società S da parte del trust sarà trattata come una disposizione da parte di tale beneficiario.

(2) Elezione

(A) In generale

Un beneficiario di un trust qualificato del sottocapitolo S (o il suo rappresentante legale) può scegliere di applicare questa sottosezione.

(B) Modalità e momento dell’elezione

(i) Elezioni separate per ciascuna società

L’elezione ai sensi del presente paragrafo dovrà essere effettuata separatamente rispetto a ciascuna società le cui azioni sono detenute dal trust.

(ii) Elezioni rispetto ai successivi beneficiari di reddito

Se c’è un’elezione ai sensi del presente paragrafo rispetto a qualsiasi beneficiario, un’elezione ai sensi del presente paragrafo sarà considerata come effettuata da ciascun beneficiario successivo a meno che tale beneficiario rifiuti affermativamente di acconsentire a tale elezione.

(iii) Tempi, modalità e forma dell’elezione

Qualsiasi elezione o rifiuto ai sensi del presente paragrafo dovrà essere effettuato nel modo, nella forma e nei tempi prescritti dal Segretario.

(C) Elezione irrevocabile

Un’elezione ai sensi del presente paragrafo, una volta effettuata, può essere revocata solo con il consenso del Segretario.

(D) Periodo di grazia

Un’elezione ai sensi del presente paragrafo sarà effettiva fino a 15 giorni e 2 mesi prima della data dell’elezione.

(3) Trust qualificato del sottocapitolo S

Ai fini della presente sottosezione, il termine “trust qualificato del sottocapitolo S” indica un trust:

(A) i cui termini richiedono che:

(i) durante la vita dell’attuale beneficiario del reddito, ci sarà solo 1 beneficiario del reddito del trust,

(ii) qualsiasi corpus distribuito durante la vita dell’attuale beneficiario del reddito può essere distribuito solo a tale beneficiario,

(iii) gli interessi sul reddito dell’attuale beneficiario del reddito nel trust cesseranno alla prima data tra la morte di tale beneficiario o la cessazione del trust, e

(iv) alla cessazione del trust durante la vita dell’attuale beneficiario del reddito, il trust distribuirà tutti i suoi beni a tale beneficiario, e

 

(B) tutto il reddito (ai sensi della sezione 643(b)) che viene distribuito (o deve essere distribuito) attualmente a 1 individuo cittadino o residente degli Stati Uniti.

 

Una quota sostanzialmente separata e indipendente di un trust ai sensi della sezione 663(c) sarà trattata come un trust separato ai fini della presente sottosezione e della sottosezione (c).

(4) Il trust cessa di essere qualificato

(A) Mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo (3)(A)

Se un trust qualificato del sottocapitolo S cessa di soddisfare qualsiasi requisito del paragrafo (3)(A), le disposizioni di questa sottosezione non si applicano a tale trust a partire dalla data in cui cessa di soddisfare tale requisito.

(B) Mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo (3)(B)

Se un trust qualificato del sottocapitolo S cessa di soddisfare qualsiasi requisito del paragrafo (3)(B) ma continua a soddisfare i requisiti del paragrafo (3)(A), le disposizioni di questa sottosezione non si applicano a tale trust a partire dal primo giorno del primo anno fiscale che inizia dopo il primo anno fiscale per il quale non ha soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo (3)(B).

(e) Definizione dell’elezione del trust per le piccole imprese

(1) Eleggere il trust delle piccole imprese

Ai fini di questa sezione:

(A) In generale

Fatto salvo quanto previsto al sottoparagrafo (B), il termine “elezione del trust per piccole imprese” indica qualsiasi trust se:

(i) tale trust non ha come beneficiario alcuna persona diversa da (I) un individuo, (II) un patrimonio, (III) un’organizzazione descritta nei paragrafi (2), (3), (4) o (5 ) della sezione 170(c), o (IV) un’organizzazione descritta nella sezione 170(c)(1) che detiene un interesse contingente in tale trust e non è un potenziale beneficiario attuale,

(ii) nessun interesse in tale trust è stato acquisito mediante acquisto, e

(iii) a tale trust si applica un’elezione ai sensi della presente sottosezione.

(B) Alcuni trust non sono ammissibili

Il termine “elezione del fondo fiduciario per le piccole imprese” non include:

(i) qualsiasi trust qualificato del sottocapitolo S (come definito nella sottosezione (d)(3)) se un’elezione ai sensi della sottosezione (d)(2) si applica a qualsiasi società le cui azioni sono detenute da tale trust,

(ii) qualsiasi trust esente da imposta ai sensi di questo sottotitolo, e

(iii) qualsiasi fondo di rendita di beneficenza o unitrust di beneficenza (come definito nella sezione 664(d)).

(C) Acquisto

Ai fini del sottoparagrafo (A), il termine “acquisto” indica qualsiasi acquisizione se la base della proprietà acquisita è determinata ai sensi della sezione 1012.

(2) Potenziale beneficiario attuale

Ai fini della presente sezione, il termine “potenziale beneficiario attuale” indica, rispetto a qualsiasi periodo, qualsiasi persona che in qualsiasi momento durante tale periodo ha diritto, o a discrezione di qualsiasi persona può ricevere, una distribuzione dal capitale o reddito del trust (determinato senza tener conto di alcun potere di nomina nella misura in cui tale potere rimane inesercitato alla fine di tale periodo). Se un trust dispone di tutte le azioni che detiene in una società S, allora, rispetto a tale società, il termine “potenziale beneficiario attuale” non include alcuna persona che per prima abbia soddisfatto i requisiti della frase precedente durante il 1- periodo di anni che termina alla data di tale disposizione.

(3) Elezione

L’elezione ai sensi del presente comma viene effettuata dal curatore. Qualsiasi scelta di questo tipo si applicherà all’anno fiscale del trust per il quale è stata effettuata e a tutti gli anni fiscali successivi di tale trust, a meno che non venga revocata con il consenso del Segretario.

(4) Rimando incrociato

Per un trattamento speciale relativo all’elezione dei trust di piccole imprese, vedere la sezione 641 (c).

(f) Azioni limitate dei direttori di banca

(1) In generale

Le azioni vincolate dei direttori bancari non saranno prese in considerazione come azioni in circolazione della società S nell’applicazione di questo sottocapitolo (diverso dalla sezione 1368 (f)).

(2) Azioni riservate ai direttori di banca

Ai fini di questa sottosezione, il termine “azioni vincolate di direttori bancari” indica azioni di una banca (come definita nella sezione 581) o di una società holding di un istituto di deposito (come definita nella sezione 3(w)(1) della Legge federale sull’assicurazione dei depositi (12 USC 1813(w)(1))), se tale titolo—

(A) deve essere detenuto da un individuo ai sensi della legge federale o statale applicabile al fine di consentire a tale individuo di ricoprire il ruolo di amministratore, e

(B) è soggetto a un accordo con tale banca o società (o una società che controlla (ai sensi della sezione 368(c)) tale banca o società) in base al quale il titolare è tenuto a rivendere tali azioni (al stesso prezzo con cui il soggetto ha acquistato tali azioni) al momento della cessazione dalla carica di amministratore.

(3) Rimando incrociato

Per il trattamento di alcune distribuzioni rispetto alle azioni vincolate dei direttori bancari, vedere la sezione 1368(f).

(g) Regola speciale per la banca tenuta a cambiare dal metodo contabile della riserva quando diventa una società S

Nel caso di una banca che cambia dal metodo della riserva per la contabilizzazione dei crediti inesigibili descritto nella sezione 585 o 593 per il suo primo anno fiscale per il quale è in vigore un’elezione ai sensi della sezione 1362 (a), la banca può scegliere di tener conto eventuali rettifiche ai sensi della sezione 481 a causa di tale cambiamento per l’anno fiscale immediatamente precedente tale primo anno fiscale.

233(a), (b), 234(a), 236(a), 239(a), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1433–1435, 1437; Pub. L. 109–135, titolo IV, §§403(b), 413(a)(1), (c), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2620, 2641; Pub. L. 110–28, titolo VIII, §§8232(a), 8233(a), 8234(a), 25 maggio 2007, 121 Stat. 197, 198; Pub. L. 115–97, titolo I, §13541(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2154; Pub. L. 115–141, div. U, titolo I, §109(a), titolo IV, §401(a)(190), (d)(1)(D)(xvi), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1171, 1193, 1208.) (d)(1)(D)(xvi), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1171, 1193, 1208.) (d)(1)(D)(xvi), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1171, 1193, 1208.)

 

Note editoriali

Riferimenti nel testo

La data di entrata in vigore della presente clausola, di cui al par. (c)(2)(A)(vi), è la data di entrata in vigore della Pub. L. 108–357, approvata il 22 ottobre 2004.

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1361, atti del 16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 350; 10 ottobre 1962, pub. L. 87–792, §7(h), 76 Stat. 829; 26 febbraio 1964, pub. L. 88–272, titolo II, §225(k)(5), 78 Stat. 94; 14 aprile 1966, pub. L. 89–389, §4(a), 80 Stat. 115, relativo all’elezione di alcune società di persone e di proprietà ad essere tassate come società nazionali, prima dell’abrogazione da parte del Pub. L. 89–389, §4(b)(1), 14 aprile 1966, 80 Stat. 116, in vigore dal 1° gennaio 1969.

Modifiche

2018 —Sottosez. (b)(2)(C), (D). Pub. L. 115–141, §401(d)(1)(D)(xvi), sottopar. (D) come (C) e cancellato il precedente comma. (C) che recita come segue: “una società a cui si applica un’elezione ai sensi della sezione 936, o”.

Sottosez. (c)(2)(B)(vi). Pub. L. 115–141, §109 (a), ha sostituito “l’azionista” con “un azionista”.

Sottosez. (f)(2). Pub. L. 115–141, §401(a)(190), ha sostituito “1813(w)(1))),” con “1813(w)(1)),” nelle disposizioni introduttive.

2017 —Sottosez. (c)(2)(B)(v). Pub. L. 115–97 inserito alla fine “Questa clausola non si applica agli scopi della sottosezione (b)(1)(C).”

2007 —Sottosez. (b)(3)(C). Pub. L. 110–28, §8234(a), ha designato le disposizioni esistenti come cl. (i), inserito cl. (i) intestazione e aggiunta cl. (ii).

Sottosez. (F). Pub. L. 110–28, §8232(a), aggiunto sottosez. (F).

Sottosez. (G). Pub. L. 110–28, §8233(a), aggiunto sottosez. (G).

2005 —Sottosez. (b)(3)(A). Pub. L. 109–135, §413(c)(1), cancellato “e nel caso di dichiarazioni di informazioni richieste ai sensi della parte III del sottocapitolo A del capitolo 61” dopo “Segretario”.

Sottosez. (b)(3)(E). Pub. L. 109–135, §413(c)(2), aggiunto sottopar. (E).

Sottosez. (c)(1). Pub. L. 109–135, §403(b), titolo rievocato senza modifiche e testo modificato in generale. Prima della modifica, il testo era costituito da sottoparagrafi. da (A) a (D) relativi al trattamento come 1 socio, familiari, adozione ed elezione.

Sottosez. (c)(2)(A)(vi). Pub. L. 109–135, §413(a)(1), inserito “o una società holding di un istituto di deposito (come definita nella sezione 3(w)(1) del Federal Deposit Insurance Act (12 USC 1813(w)(1 ))” dopo “una banca (come definita nella sezione 581)” e “o una società” dopo “tale banca”.

2004 —Sottosez. (b)(1)(A). Pub. L. 108–357, §232(a), ha sostituito “100” con “75”.

Sottosez. (b)(3)(A). Pub. L. 108–357, §239(a), inserito “e nel caso di dichiarazioni di informazioni richieste ai sensi della parte III del sottocapitolo A del capitolo 61” dopo “Segretario”.

Sottosez. (c)(1). Pub. L. 108–357, §231(a), titolo e testo modificati del par. (1) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Ai fini della sottosezione (b)(1)(A), marito e moglie (e i loro beni) saranno trattati come 1 azionista.”

Sottosez. (c)(2)(A)(vi). Pub. L. 108–357, §233(a), aggiunto cl. (vi).

Sottosez. (c)(2)(B)(vi). Pub. L. 108–357, §233(b), aggiunto cl. (vi).

Sottosez. (d)(1)(C). Pub. L. 108–357, §236(a), aggiunto sottopar. (C).

Sottosez. (e)(2). Pub. L. 108–357, §234(a), inserito “(determinato senza riguardo ad alcun potere di nomina nella misura in cui tale potere rimane inesercitato alla fine di tale periodo)” dopo “del trust” e sostituito “1 anno ” per “60 giorni”.

2000 —Sottosez. (e)(1)(A)(i)(IV). Pub. L. 106–554 ha aggiunto la subcl. (IV).

1998 —Sottosez. (e)(4). Pub. L. 105–206 ha sostituito la “sezione 641 (c)” con la “sezione 641 (d)”.

1997 —Sottosez. (b)(1)(B). Pub. L. 105–34, §1601(c)(4)(C), ha sostituito “sottosezione (c)(6)” con “sottosezione (c)(7)”.

Sottosez. (b)(3)(A). Pub. L. 105–34, §1601(c)(3), sostituito “Salvo quanto previsto dai regolamenti prescritti dal Segretario, ai fini del presente titolo” con “Ai fini del presente titolo”.

Sottosez. (c)(6), (7). Pub. L. 105–34, §1601(c)(4)(B), rinominato par. (7) come (6).

Sottosez. (e)(1)(B)(iii). Pub. L. 105–34, §1601(c)(1), aggiunto cl. (iii).

1996 —Sottosez. (b)(1)(A). Pub. L. 104–188, §1301, ha sostituito “75” con “35”.

Sottosez. (b)(1)(B). Pub. L. 104–188, §1316(a)(1), modificato sottopar. (B) in generale. Prima della modifica, par. (B) leggi come segue: “avere come azionista una persona (diversa da un patrimonio e da un trust descritto nella sottosezione (c)(2)) che non è una persona fisica,”.

Sottosez. (b)(2)(A). Pub. L. 104–188, §1315, modificato sottopar. (A) in generale. Prima della modifica, par. (A) leggi come segue: “un istituto finanziario al quale si applica la sezione 585 (o si applicherebbe se non fosse per la sua sottosezione (c))”.

Pub. L. 104–188, §1308(a), sottopar. (B) come (A) e cancellato il precedente comma. (A) che recitava come segue: “un membro di un gruppo affiliato (determinato ai sensi della sezione 1504 senza riguardo alle eccezioni contenute nella sottosezione (b) dello stesso)”.

Sottosez. (b)(2)(B). Pub. L. 104–188, §1308(a), sottopar. (C) come (B). Ex scadente. (B) rinominato (A).

Pub. L. 104–188, §1616(b)(15), cancellato “o al quale si applica la sezione 593” dopo “sottosezione (c) della stessa)”.

Sottosez. (b)(2)(C) a (E). Pub. L. 104–188, §1308(a), sottoparagrafi ridisegnati. (D) ed (E) come (C) e (D), rispettivamente. Ex scadente. (C) rinominato (B).

Sottosez. (b)(3). Pub. L. 104–188, §1308(b), aggiunto par. (3).

Sottosez. (c)(2)(A)(ii). Pub. L. 104–188, §1303, ha sostituito “periodo di 2 anni” con “periodo di 60 giorni” nella prima frase e ha cancellato alla fine “Se un trust è descritto nella frase precedente e se l’intero corpus del trust è incluso nel patrimonio lordo del presunto proprietario, la frase precedente si applica sostituendo “periodo di 2 anni” con “periodo di 60 giorni”.”

Sottosez. (c)(2)(A)(iii). Pub. L. 104–188, §1303(1), ha sostituito “periodo di 2 anni” con “periodo di 60 giorni”.

Sottosez. (c)(2)(A)(v). Pub. L. 104–188, §1302(a), aggiunto cl. (v).

Sottosez. (c)(2)(B)(v). Pub. L. 104–188, §1302(b), aggiunto cl. (v).

Sottosez. (c)(5)(B)(iii). Pub. L. 104–188, §1304, ha sostituito “un trust descritto nel paragrafo (2), o una persona che è attivamente e regolarmente impegnata nell’attività di prestito di denaro” con “o un trust descritto nel paragrafo (2)”.

Sottosez. (c)(6). Pub. L. 104–188, §1308(d)(1), par. cancellato. (6) che recita quanto segue:

“(6)Possesso di azioni in alcune società inattive.—Ai fini della sottosezione (b)(2)(A), una società non sarà trattata come membro di un gruppo affiliato durante qualsiasi periodo compreso nell’anno fiscale in ragione della proprietà di azioni di un’altra società se tale altra società —

“(A) non ha iniziato l’attività in nessun momento prima o alla chiusura di tale periodo, e

“(B) non ha reddito lordo per tale periodo.”

Sottosez. (c)(7). Pub. L. 104–188, §1316(a)(2), aggiunto par. (7).

Sottosez. (e). Pub. L. 104–188, §1302(c), aggiunto sottosez. (e).

Sottosez. (e)(1)(A)(i). Pub. L. 104–188, §1316(e), cancellato “che detiene un interesse contingente e non è un potenziale beneficiario attuale” dopo “170(c)”.

1989 —Sottosez. (b)(2)(B). Pub. L. 101–239 ha modificato il comma. (B) in generale. Prima della modifica, par. (B) leggi come segue: “un istituto finanziario che è una banca (come definito nella sezione 585(a)(2)) o al quale si applica la sezione 593,”.

1988 —Sottosez. (d)(3). Pub. L. 100–647 ha sostituito “ai sensi di” con “trattato come un trust separato ai sensi” nell’ultima frase.

1986 —Sottosez. (b)(2)(B). Pub. L. 99–514, §901(d)(4)(G), sostituito “che è una banca (come definita nella sezione 585(a)(2)) o a cui si applica la sezione 593” per “a quale sezione 585 o si applica 593”.

Sottosez. (d)(3). Pub. L. 99–514, §1879(m)(1)(A), inserito alla fine “Una quota sostanzialmente separata e indipendente di un trust trattata come un trust separato ai sensi della sezione 663(c) sarà trattata come un trust separato per scopi di questa sottosezione e della sottosezione (c).”

1984 —Sottosez. (c)(6). Pub. L. 98–369, §721(c), modificato par. (6) in generale, sostituendo “durante qualsiasi periodo dell’anno imponibile” con “durante qualsiasi anno imponibile” nelle disposizioni precedenti il ​​comma. (A), e sostituendo “alla o prima della chiusura di tale periodo” con “alla o dopo la data della sua costituzione e prima della chiusura di tale anno fiscale” nel sottopar. (A), e “non ha reddito lordo per tale periodo” per “non ha reddito imponibile per il periodo compreso in tale anno imponibile” nel sottopar. (B).

Sottosez. (d)(2)(B)(i). Pub. L. 98–369, §721(f)(3), ha sostituito “società” con “società S” nell’intestazione e nel testo.

Sottosez. (d)(2)(D). Pub. L. 98–369, §721(f)(1), ha sostituito “15 giorni e 2 mesi” con “60 giorni”.

Sottosez. (d)(3). Pub. L. 98–369, §721(f)(2), nel modificare il par. (3) in generale, rinominato sottopar. (C) come (A), ha sostituito un punto per “, e” alla fine del sottopar. (B), e cancellato il precedente subpar. (A) che recita “che possiede azioni in 1 o più società S”.

Sottosez. (d)(4). Pub. L. 98–369, §721(f)(2), nel modificare il par. (4) in generale, le disposizioni esistenti sono state ridefinite come sottopar. (A), inserito “Mancato rispetto dei requisiti del paragrafo (3)(A)” come sottopar. (A) titolo, sostituito “del paragrafo (3)(A)” con “al paragrafo (3)”, e aggiunto sottoparagrafo. (B).

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore Modifica 2018

Modifica da parte dell’articolo 109(a) della Pub. L. 115–141 in vigore come se incluso nella sezione 319 dell’American Jobs Creation Act del 2004, Pub. L. 108–357, vedere la sezione 109(c) della Pub. L. 115–141, riportato come nota nella sezione 501 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017

Pub. L. 115–97, titolo I, §13541(b), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2154, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2007

Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8232(c), 25 maggio 2007, 121 Stat. 198, a condizione che:

“(1)Generalmente.—Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e la sezione 1368 di questo titolo] si applicano agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2006.

“(2)Regola speciale per il trattamento come titoli di seconda classe.—Nel caso di qualsiasi anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1996, le azioni vincolate dei direttori di banca (come definite nella sezione 1361 (f) del Codice tributario interno del 1986, come aggiunto da questa sezione) non saranno prese in considerazione in determinare se una società S ha più di 1 classe di azioni.”

Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8233(b), 25 maggio 2007, 121 Stat. 198, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2006”.

Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8234(b), 25 maggio 2007, 121 Stat. 199, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2006”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2005

Modifica mediante la sezione 403(b) della Pub. L. 109–135 efficace come se inclusa nella disposizione dell’American Jobs Creation Act del 2004, Pub. L. 108–357, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 403 (nn) della Pub. L. 109–135, riportato come nota nella sezione 26 del presente titolo.

Pub. L. 109–135, titolo IV, §413(d), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2642, prevedeva che: “Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e le sezioni 1362 e 4975 di questo titolo] entreranno in vigore come se incluse nelle disposizioni dell’American Jobs Creation Act del 2004 [Pub. L. 108–357 ] a cui si riferiscono.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004

Pub. L. 108–357, titolo II, §231(c)(1), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1433, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2004”.

Pub. L. 108–357, titolo II, §232(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1434, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2004”.

Modifica da parte dell’articolo 233(a), (b) della Pub. L. 108–357 in vigore dal 22 ottobre 2004, vedere la sezione 233(e) della Pub. L. 108–357, riportato come nota nella sezione 512 di questo titolo.

Pub. L. 108–357, titolo II, §234(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1435, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2004”.

Pub. L. 108–357, titolo II, §236(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1435, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2004”.

Pub. L. 108–357, titolo II, §239(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1437, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2004”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2000

Emendamento del Pub. L. 106–554 efficace come se incluso nelle disposizioni dello Small Business Job Protection Act del 1996, Pub. L. 104–188, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1(a)(7) [titolo III, §316(e)] di Pub. L. 106–554, riportato come nota nella sezione 51 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1998

Emendamento del Pub. L. 105–206 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni del Taxpayer Relief Act del 1997, Pub. L. 105–34, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 6024 della Pub. L. 105–206, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997

Emendamento del Pub. L. 105–34 efficace come se incluso nelle disposizioni dello Small Business Job Protection Act del 1996, Pub. L. 104–188, a cui si riferisce, vedere la sezione 1601 (j) di Pub. L. 105–34, riportato in nota alla sezione 23 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Emendamento apportato dalle sezioni 1301–1302(c), 1303, 1304, 1308(a), (b), (d)(1) e 1315 della Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Modifica mediante le sezioni 1316(a), (e) della Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1997, vedere la sezione 1316 (f) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 170 del presente titolo.

Modifica mediante la sezione 1616(b)(15) della Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1995, vedere la sezione 1616(c) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 593 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1989

Emendamento del Pub. L. 101–239 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Technical and Miscellaneous Revenue Act del 1988, Pub. L. 100–647, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 7817 della Pub. L. 101–239, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Modifica della sezione 901(d)(4)(G) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, vedere la sezione 901 (e) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 166 di questo titolo.

Pub. L. 99–514, titolo XVIII, §1879(m)(2), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2910, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente comma [modifica il presente articolo e l’articolo 1368 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1982.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(y), 18 luglio 1984, 98 Stat. 972, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:

“(1)Generalmente.—Salvo quanto diversamente previsto in questa sottosezione, qualsiasi modifica apportata da questa sezione [che modifica questa sezione, sezioni 48, 108, 267, 318, 465, 1362, 1363, 1367, 1368, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379, 6362 e 6659 e le disposizioni stabilite come nota in questa sezione] entreranno in vigore come se incluse nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982 [Pub. L. 97–354].

“(2)Modifica apportata dal comma(B)(2).—Il sottoparagrafo (C) della sezione 108(d)(7) dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954] (come modificato dalla sottosezione (b)(2)) si applica ai conferimenti di capitale dopo il 31 dicembre 1980 , negli anni imponibili che terminano dopo tale data.

“(3)Modifica apportata dal comma(G)(1).-Se-

“(A) qualsiasi parte di un acquisto di azioni qualificate è conforme a un contratto vincolante stipulato a partire dal 19 ottobre 1982 e prima della data di entrata in vigore della presente Legge [18 luglio 1984], e

“(B) la società acquirente dimostra con prove chiare e convincenti che tale contratto è stato negoziato sulla previsione che, rispetto alla vendita presunta ai sensi della sezione 338 dell’Internal Revenue Code del 1986, paragrafo (2) della sezione 1362(e) di tale Codice si applicherebbero,

allora la modifica apportata dal paragrafo (1) della sottosezione (g) [che modifica la sezione 1362 di questo titolo] non si applicherà a tale acquisto di azioni qualificate.

“(4)Le modifiche apportate dal comma (l).—Le modifiche apportate dal comma (l) [che modifica l’articolo 1362 di questo titolo] si applicheranno a qualsiasi elezione ai sensi dell’articolo 1362 del Codice tributario interno del 1986 (o qualsiasi disposizione corrispondente della legge anteriore) effettuata dopo il 19 ottobre 1982.

“(5)Modifica apportata dal comma(t).—Se—

“(A) entro la data di promulgazione della presente legge [18 luglio 1984] il 50 per cento o più delle azioni di una società S è stato venduto o scambiato in 1 o più transazioni, e

“(B) la persona (o le persone) che acquistano tali azioni dimostrano con prove chiare e convincenti che tali acquisizioni sono state negoziate in considerazione del fatto che il paragrafo (2) della sezione 1362(e) dell’Internal Revenue Code del 1986 si applicherebbe alla S anno di risoluzione in cui si verificano tali vendite o scambi,

allora la modifica apportata dal comma (t) [che modifica l’articolo 1362 del presente titolo] non si applica a tale S anno di cessazione.”

Data effettiva

Pub. L. 97–354, §6, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1697, come modificato dal Pub. L. 97–448, titolo III, §305(d)(1)(A), 12 gennaio 1983, 96 Stat. 2399; Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(i), (k), 18 luglio 1984, 98 Stat. 969; Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:

“(UN)Generalmente.—Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, le modifiche apportate dalla presente Legge [che attua questa sezione e le sezioni 1362, 1363, da 1366 a 1368, da 1371 a 1375, da 1377 a 1379 e da 6241 a 6245 di questo titolo, modificando le sezioni 31, 44D a 44F, 46, 48, 50A, 50B, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 108, 163, 168, 170, 172, 179, 183, 189, 194, 267, 280, 280A, 291, 447, 464, 465, 613A, 992, 1016, 1101, 1212, 1251, 1254, 1256, 3453, 3454, 4992, 4996, 6037, 6042, 6362 e 6661 di questo titolo e la sezione 1108 del titolo 29, Lavoro, omettendo l’articolo 1376 del presente titolo e recando disposizioni di cui alla nota dell’articolo 1 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1982.

“(B)Regole transitorie.—

“(1)Le sezioni 1379 e 62(9) continuano ad applicarsi per il 1983.—Le sezioni 1379 e 62(9) del Codice tributario interno del 1986 [ex IRC 1954] (come in vigore prima della data di promulgazione della presente legge [19 ottobre 1982]) rimarranno in vigore per gli anni che iniziano prima 1 gennaio 1984.

“(2)Indennità di esclusione dell’indennità in caso di morte.— Nonostante la sezione 241(b) del Tax Equity and Fiscal Responsibility Act del 1982 [sezione 241(b) della Pub. L. 97–248, riportato in nota alla sezione 416 del presente titolo] nel caso di importi ricevuti nell’ambito di un piano di una società S, la modifica apportata dalla sezione 239 di tale legge [sezione 239 della Pub. L. 97–248, che modifica l’articolo 101 del presente titolo] si applica ai defunti deceduti dopo il 31 dicembre 1982.

“(3)Le nuove regole sul reddito passivo si applicano agli anni imponibili che iniziano nel 1982.—Nel caso di un anno imponibile che inizia nel 1982—

“(A) si applicano le sezioni 1362(d)(3), 1366(f)(3) e 1375 del Codice tributario interno del 1986 (come modificato dalla presente legge [Pub. L. 97–354]), e

“(B) la sezione 1372(e)(5) di tale Codice (come in vigore il giorno prima della data di entrata in vigore della presente Legge [19 ottobre 1982]) non si applica.

La frase precedente non si applica nel caso di una società che sceglie (nel momento e nel modo prescritto dal Segretario del Tesoro o dal suo delegato) di non applicare tale frase. La sottosezione (e) non si applica a qualsiasi risoluzione risultante da un’elezione ai sensi della frase precedente.

“(C)Regole del Nonno.—

“(1)Filiali che sono società o dischi stranieri.—Nel caso di qualsiasi società che il 28 settembre 1982 sarebbe stata membro dello stesso gruppo affiliato di una piccola società commerciale eletta, ma per il paragrafo (3) o (7) della sezione 1504(b) dell’Internal Revenue Code del 1986, il comma (A) della sezione 1361(b)(2) di tale Codice (come modificato dalla sezione 2) sarà applicato sostituendo ‘senza riguardo alle eccezioni contenute nei paragrafi (1), (2), (4), (5) e (6) della sottosezione (b) dello stesso” per “senza riguardo alle eccezioni contenute nella sottosezione (b) dello stesso”.

“(2)Compagnie di assicurazione contro i danni.—

“(UN)Generalmente.—Nel caso di qualsiasi assicurazione contro i danni qualificata che sceglie una piccola impresa—

“(i) le modifiche apportate dalla presente legge non si applicano, e

“(ii) il sottocapitolo S (in vigore dal 1 luglio 1982) del capitolo 1 del Codice tributario interno del 1986 [ex articoli da 1371 a 1379 di questo titolo] e la parte III del sottocapitolo L del capitolo 1 di tale Codice [sezione 831 e seguenti del presente titolo].

“(B)Assicurazione contro i danni qualificata che sceglie una piccola impresa.—Il termine “assicurazione contro i danni qualificata che sceglie una piccola società commerciale” indica qualsiasi società descritta nella sezione 831 (a) dell’Internal Revenue Code del 1986 se:

“(i) al 12 luglio 1982, tale società era una piccola società imprenditoriale ed era descritta nella sezione 831(a) di tale Codice,

“(ii) tale società è stata costituita prima del 1 aprile 1982 e ha proposto (tramite un’offerta privata scritta diffusa per la prima volta agli investitori prima di tale data) di scegliere di essere tassata come società del sottocapitolo S e di operare su una borsa assicurativa stabilita, O

“(iii) tale società è approvata per l’adesione a una borsa assicurativa stabilita in base a un accordo scritto stipulato prima del 31 dicembre 1982, e tale società è descritta nella sezione 831(a) di tale Codice al 31 dicembre 1984.

  Una società non sarà trattata come un’assicurazione qualificata contro i danni che sceglie una piccola società commerciale a meno che un’elezione ai sensi del sottocapitolo S del capitolo 1 di tale Codice non sia in vigore per il suo primo anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1984.

“(3)Alcune società con produzione di petrolio e gas.—

“(UN)Generalmente.—Nel caso di qualsiasi società petrolifera qualificata—

“(i) le modifiche apportate dalla presente legge non si applicano, e

“(ii) si applica il sottocapitolo S (in vigore dal 1 luglio 1982) del capitolo 1 del Codice tributario interno del 1986 [ex articoli da 1371 a 1379 di questo titolo].

“(B)Società petrolifera qualificata.—Ai fini del presente paragrafo, il termine “società petrolifera qualificata” indica qualsiasi società se:

“(i) a partire dal 28 settembre 1982, tale società:

  “(I) era una piccola società commerciale eletta, o

  “(II) era una piccola società commerciale che ha effettuato un’elezione ai sensi della sezione 1372(a) dopo il 31 dicembre 1981 e prima del 28 settembre 1982,

“(ii) per l’anno solare 1982, la produzione media giornaliera combinata di petrolio greggio o gas naturale nazionale di tale società e di uno qualsiasi dei suoi azionisti principali supera 1.000 barili, e

“(iii) tale società effettui un’elezione ai sensi del presente comma nel momento e nel modo prescritti dal Segretario del Tesoro o dal suo delegato.

“(C)Produzione media giornaliera.—Ai fini del sottoparagrafo (B), la produzione media giornaliera di petrolio greggio domestico o di gas naturale domestico sarà determinata ai sensi della sezione 613A(c)(2) di tale Codice senza tener conto dell’ultima frase dello stesso.

“(D)Azionista sostanziale.—Ai fini del sottoparagrafo (B), il termine “azionista sostanziale” indica qualsiasi persona che al 1 luglio 1982 possiede più del 40 per cento (in valore) delle azioni della società.

“(4)È necessaria la continuità.—

“(UN)Generalmente.—La presente sottosezione cesserà di applicarsi nei confronti di qualsiasi società dopo—

“(i) qualsiasi cessazione dell’elezione della società ai sensi del sottocapitolo S del capitolo 1 di tale Codice, o

“(ii) il primo giorno in cui più del 50 per cento delle azioni della società sono azioni di nuova proprietà ai sensi della sezione 1378(c)(2) di tale Codice (come modificato dalla presente Legge [Pub. L. 97 –354]).

“(B)Regole speciali per il paragrafo (2).—

“(i) Il paragrafo (2) cesserà inoltre di applicarsi nei confronti di qualsiasi società dopo che la società avrà cessato di essere descritta nella sezione 831(a) di tale Codice.

“(ii) Allo scopo di determinare ai sensi del sottoparagrafo (A)(ii) se il paragrafo (2) cessa di applicarsi a qualsiasi società, la sezione 1378(c)(2) di tale Codice (come modificato dalla presente Legge [Pub. L. 97–354]) deve essere applicato sostituendo “31 dicembre 1984” con “31 dicembre 1982” in ogni luogo in cui appare.

“(D)Trattamento dei piani di indennità accessoria esistenti.—

“(1)Generalmente.—Nel caso di benefici accessori esistenti di una società che al 28 settembre 1982 era una piccola società elettiva, sezione 1372 del Codice tributario interno del 1986 (come aggiunto da questa legge [Pub. L. 97–354 ]) si applica solo con riferimento agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1987.

“(2)Requisiti.—La presente sottosezione cesserà di applicarsi nei confronti di qualsiasi società dopo il verificarsi di uno dei seguenti eventi per primo:

“(A) il primo giorno del primo anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1982, rispetto al quale la società non soddisfa i requisiti della sezione 1372(e)(5) di tale Codice (come in vigore il giorno prima la data di entrata in vigore della presente legge [19 ottobre 1982]),

“(B) qualsiasi cessazione dopo il 31 dicembre 1982 dell’elezione della società ai sensi del sottocapitolo S del capitolo 1 di tale Codice, o

“(C) il primo giorno in cui più del 50 per cento delle azioni della società sono azioni di nuova proprietà ai sensi della sezione 1378(c)(2) di tale Codice (come modificato dalla presente Legge [Pub. L. 97 –354]).

“(3)Beneficio accessorio esistente.—Ai fini di questa sottosezione, il termine “beneficio aggiuntivo esistente” indica qualsiasi beneficio aggiuntivo per i dipendenti del tipo che la società ha fornito ai propri dipendenti a partire dal 28 settembre 1982.

“(e)Trattamento di alcune elezioni secondo il diritto anteriore.—Ai fini della sezione 1362(g) del Codice tributario interno del 1986, come modificato dalla presente legge [Pub. L. 97–354] (relativo a nessuna elezione consentita entro 5 anni dalla cessazione di un’elezione precedente), qualsiasi cessazione o revoca ai sensi della sezione 1372(e) di tale Codice (come in vigore il giorno prima della data di entrata in vigore del presente legge [19 ottobre 1982]) non vengono prese in considerazione.

“(F)Anno imponibile delle società S.—La sezione 1378 del Codice tributario interno del 1986 (come aggiunto dalla presente legge [Pub. L. 97–354]) entrerà in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge [ott. 19, 1982]. Ai fini dell’applicazione di tale articolo, il riferimento nel comma (a)(2) di tale articolo a un’elezione ai sensi della sezione 1362(a) includerà un riferimento a un’elezione ai sensi della sezione 1372(a) di tale Codice come in vigore nel giorno prima della data di entrata in vigore della presente legge [ott. 19, 1982].”

Provvedimento di risparmio

Per le disposizioni che non hanno apportato modifiche alla sezione 401(d)(1)(D)(xvi) della Pub. L. 115–141 può essere interpretato in modo da influenzare il trattamento di determinate transazioni avvenute, proprietà acquisite o elementi di reddito, perdita, detrazione o credito presi in considerazione prima del 23 marzo 2018, ai fini della determinazione della responsabilità fiscale per gli esercizi che terminano dopo il 23 marzo 2018, vedere la sezione 401(e) della Pub. L. 115–141, riportato come nota nella sezione 23 del presente titolo.

Eliminazione di tutti gli utili e profitti attribuibili agli anni precedenti al 1983 per alcune società

Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8235, 25 maggio 2007, 121 Stat. 199, prevedeva che: “Nel caso di società di capitali che sia-

“(1) descritto nella sezione 1311(a)(1) dello Small Business Job Protection Act del 1996 [Pub. L. 104–188, riportato di seguito], e

“(2) non descritto nella sezione 1311(a)(2) di tale Legge,

l’importo degli utili e dei profitti accumulati di tale società (per il primo anno fiscale che inizia dopo la data di promulgazione della presente legge [25 maggio 2007]) sarà ridotto di un importo pari alla parte (se presente) di tali utili accumulati e profitti accumulati in qualsiasi anno fiscale iniziato prima del 1 gennaio 1983, per il quale tale società era una piccola impresa eletta ai sensi del sottocapitolo S dell’Internal Revenue Code del 1986.”

Eliminazione di determinati utili e profitti

Pub. L. 104–188, titolo I, §1311(a), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1784, prevedeva che: “Se—

“(1) una società era una piccola impresa eletta ai sensi del sottocapitolo S del capitolo 1 del Codice tributario interno del 1986 per qualsiasi anno fiscale che inizia prima del 1 gennaio 1983, e

“(2) tale società è una società S ai sensi del sottocapitolo S del capitolo 1 di tale Codice per il suo primo anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1996,

l’importo degli utili e dei profitti accumulati di tale società (a partire dall’inizio di tale primo anno fiscale) sarà ridotto di un importo pari alla parte (se presente) di tali utili e profitti accumulati che sono stati accumulati in qualsiasi anno fiscale che inizia prima di gennaio 1, 1983, per il quale tale società era una piccola impresa eletta ai sensi del sottocapitolo S.”

Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989

Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.

Disposizioni transitorie

Pub. L. 97–448, titolo III, §305(d)(1)(B), 12 gennaio 1983, 96 Stat. 2399, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che: “Se—

“(i) dopo il 30 settembre 1982, e prima della data di entrata in vigore della presente legge [12 gennaio 1983], azioni o titoli sono stati trasferiti a una piccola società commerciale (come definita nella sezione 1361(b) della l’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954] come modificato dal Subchapter S Revision Act del 1982 [Pub. L. 97–354]) in una transazione alla quale si applica la sezione 351 di tale Codice, e

“(ii) tale società viene liquidata ai sensi della sezione 333 di tale Codice prima del 1 marzo 1983,

allora tali azioni o titoli non saranno presi in considerazione ai sensi della sezione 333(e)(2) di tale Codice.”

§1362. Elezione; revoca; terminazione

(a) Elezioni

(1) In generale

Fatto salvo quanto previsto nella sottosezione (g), una piccola società commerciale può scegliere, in conformità con le disposizioni di questa sezione, di essere una società S.

(2) Tutti gli azionisti devono acconsentire all’elezione

Un’elezione ai sensi della presente sottosezione sarà valida solo se tutte le persone che sono azionisti di tale società nel giorno in cui viene effettuata tale elezione acconsentono a tale elezione.

(b) Quando realizzato

(1) In generale

Una scelta ai sensi della sottosezione (a) può essere effettuata da una piccola società commerciale per qualsiasi anno fiscale:

(A) in qualsiasi momento durante l’anno fiscale precedente, o

(B) in qualsiasi momento durante l’anno fiscale e entro il 15° giorno del terzo mese dell’anno fiscale.

(2) Alcune scelte effettuate durante i primi due mesi e mezzo vengono considerate come effettuate per l’anno fiscale successivo

Se-

(A) viene effettuata una scelta ai sensi della sottosezione (a) per qualsiasi anno fiscale durante tale anno e entro il 15° giorno del 3° mese di tale anno, ma

(B) o—

(i) in 1 o più giorni dell’anno fiscale prima del giorno in cui è stata effettuata l’elezione, la società non ha soddisfatto i requisiti della sottosezione (b) della sezione 1361, o

(ii) 1 o più persone che detenevano azioni della società durante tale anno fiscale e prima dell’elezione non hanno acconsentito all’elezione,

 

allora tale scelta sarà considerata effettuata per l’anno fiscale successivo.

(3) La scelta effettuata dopo i primi 2 mesi e mezzo viene considerata come effettuata per l’anno fiscale successivo

Se-

(A) una piccola società commerciale effettua un’elezione ai sensi della sottosezione (a) per qualsiasi anno fiscale, e

(B) tale scelta viene effettuata dopo il 15° giorno del 3° mese dell’anno fiscale e entro il 15° giorno del 3° mese dell’anno fiscale successivo,

 

allora tale scelta sarà considerata effettuata per l’anno fiscale successivo.

(4) Anni imponibili pari o inferiori a 2 mesi e mezzo

Ai fini della presente sottosezione, una scelta per un anno fiscale effettuata non oltre 2 mesi e 15 giorni dopo il primo giorno dell’anno fiscale sarà considerata tempestivamente effettuata durante tale anno.

(5) Autorità per trattare tempestivamente le elezioni tardive, ecc

Se-

(A) viene effettuata una scelta ai sensi della sottosezione (a) per qualsiasi anno fiscale (determinato senza tener conto del paragrafo (3)) dopo la data prescritta da questa sottosezione per effettuare tale scelta per tale anno fiscale o non viene effettuata alcuna scelta per qualsiasi soggetto imponibile anno e

(B) il Segretario stabilisce che esisteva una ragione ragionevole per il mancato tempestivo svolgimento di tale elezione,

 

il Segretario può considerare tale scelta come tempestiva per tale anno fiscale (e il paragrafo (3) non si applica).

(c) Anni per i quali è efficace

Una scelta ai sensi della sottosezione (a) sarà efficace per l’anno fiscale della società per la quale è stata effettuata e per tutti gli anni fiscali successivi della società, fino a quando tale scelta non verrà terminata ai sensi della sottosezione (d).

(d) Risoluzione

(1) Per revoca

(A) In generale

Un’elezione ai sensi della sottosezione (a) può essere interrotta mediante revoca.

(B) Più della metà delle azioni deve acconsentire alla revoca

Un’elezione può essere revocata solo se gli azionisti che detengono più della metà delle azioni della società nel giorno in cui viene effettuata la revoca acconsentono alla revoca.

(C) Quando efficace

Fatto salvo quanto previsto al sottoparagrafo (D)—

(i) una revoca effettuata durante l’anno fiscale e entro il 15° giorno del 3° mese dello stesso avrà effetto a partire dal 1° giorno di tale anno fiscale, e

(ii) una revoca effettuata durante l’anno fiscale ma dopo tale quindicesimo giorno avrà effetto il primo giorno dell’anno fiscale successivo.

(D) La revoca può specificare una data futura

Se la revoca specifica una data di revoca che cade a partire dal giorno in cui viene effettuata la revoca, la revoca avrà effetto a partire dalla data così specificata.

(2) Per società che cessa di essere una piccola impresa

(A) In generale

Un’elezione ai sensi della sottosezione (a) terminerà ogni volta che (in qualsiasi momento a partire dal 1° giorno del 1° anno fiscale per il quale la società è una società S) tale società cessa di essere una piccola società commerciale.

(B) Quando efficace

Qualsiasi risoluzione ai sensi del presente paragrafo sarà effettiva a partire dalla data di cessazione.

(3) Se il reddito da investimenti passivi supera il 25% delle entrate lorde per 3 anni fiscali consecutivi e la società ha accumulato utili e profitti

(A) Risoluzione

(i) In generale

Un’elezione ai sensi del comma (a) verrà interrotta ogni volta che la società:

(I) ha accumulato utili e profitti alla chiusura di ciascuno dei 3 anni fiscali consecutivi, e

(II) ha entrate lorde per ciascuno di tali anni fiscali, di cui più del 25% sono redditi da investimenti passivi.

(ii) Quando efficace

Qualsiasi risoluzione ai sensi del presente paragrafo avrà effetto a partire dal primo giorno del primo anno fiscale che inizia dopo il terzo anno fiscale consecutivo di cui alla clausola (i).

(iii) Anni presi in considerazione

Un anno fiscale precedente non sarà preso in considerazione ai sensi della clausola (i) a meno che la società non fosse una società S per tale anno fiscale.

(B) Incassi lordi derivanti dalla vendita di alcuni asset

Ai fini di questo paragrafo:

(i) nel caso di cessioni di beni patrimoniali (diversi da azioni e titoli), i ricavi lordi derivanti da tali cessioni saranno presi in considerazione solo nella misura del reddito netto delle plusvalenze da esse derivanti, e

(ii) in caso di vendite o scambi di azioni o titoli, gli incassi lordi saranno presi in considerazione solo nella misura degli utili da essi derivanti.

(C) Reddito da investimenti passivi definito

(i) In generale

Salvo quanto diversamente previsto nel presente sottoparagrafo, il termine “redditi da investimenti passivi” indica le entrate lorde derivanti da royalties, affitti, dividendi, interessi e rendite.

(ii) Eccezione per gli interessi sulle note derivanti dalla vendita di inventario

Il termine “reddito passivo da investimenti” non include gli interessi su eventuali obbligazioni acquisite nel corso ordinario dell’attività commerciale o aziendale della società dalla vendita della proprietà descritta nella sezione 1221(a)(1).

(iii) Trattamento di alcune società creditizie o finanziarie

Se la società S soddisfa i requisiti della sezione 542(c)(6) per l’anno fiscale, il termine “reddito passivo da investimenti” non includerà le entrate lorde per l’anno fiscale che derivano direttamente dalla condotta attiva e regolare di un’attività di prestito. o attività finanziarie (come definito nella sezione 542(d)(1)).

(iv) Trattamento di alcuni dividendi

Se una società S detiene azioni di una società C che soddisfa i requisiti della sezione 1504(a)(2), il termine “reddito passivo da investimenti” non includerà i dividendi di tale società C nella misura in cui tali dividendi siano attribuibili agli utili e ai profitti di tale società C derivante dalla condotta attiva di un’attività commerciale o aziendale.

(v) Eccezione per banche, ecc.

Nel caso di una banca (come definita nella sezione 581) o di una società holding di un istituto di deposito (come definita nella sezione 3(w)(1) del Federal Deposit Insurance Act (12 USC 1813(w)(1))), il termine “redditi da investimenti passivi” non include:

(I) interessi attivi maturati da tale banca o società, o

(II) dividendi sulle attività che devono essere detenute da tale banca o società, comprese le azioni della Federal Reserve Bank, della Federal Home Loan Bank o della Federal Agricultural Mortgage Bank o certificati di partecipazione emessi da una Federal Intermediate Credit Bank.

(e) Trattamento dell’anno di cessazione S

(1) In generale

Nel caso di un anno di risoluzione S, ai fini del presente titolo:

(A) S anno breve

La parte di tale anno che termina prima del primo giorno per il quale la risoluzione è effettiva sarà trattata come un anno fiscale breve per il quale la società è una società S.

(B) C anno breve

La parte di tale anno che inizia in tale primo giorno sarà trattata come un anno fiscale breve per il quale la società è una società C.

(2) Ripartizione pro rata temporis

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (3) e ai sottoparagrafi (C) e (D) del paragrafo (6), la determinazione di quali elementi devono essere presi in considerazione per ciascuno degli anni fiscali brevi di cui al paragrafo (1) spetta fatto-

(A) innanzitutto determinando per l’anno di cessazione S—

(i) l’importo di ciascuno degli elementi di reddito, perdita, detrazione o credito descritti nella sezione 1366(a)(1)(A), e

(ii) l’importo dell’utile o della perdita calcolati non separatamente, e

 

(B) attribuendo poi a ciascun giorno dell’anno di risoluzione S una pari quota di ciascun importo determinato ai sensi della lettera (A).

(3) Scelta di assegnare voci a ciascun anno fiscale breve secondo le normali norme di contabilità fiscale

(A) In generale

Una società può scegliere di non applicare il paragrafo (2).

(B) Gli azionisti devono acconsentire all’elezione

Un’elezione ai sensi del presente comma sarà valida solo se tutte le persone che sono azionisti della società in qualsiasi momento durante l’anno breve S e tutte le persone che sono azionisti della società il primo giorno dell’anno breve C acconsentono a tale elezione.

(4) S anno di cessazione

Ai fini di questa sottosezione, il termine “anno di cessazione S” indica qualsiasi anno fiscale di una società (determinato senza tener conto di questa sottosezione) in cui la cessazione di un’elezione effettuata ai sensi della sottosezione (a) ha effetto (diverso dal 1° giorno della stessa).

(5) Imposta per l’anno breve C determinata su base annualizzata

(A) In generale

Il reddito imponibile per l’anno breve descritto nella lettera (B) del paragrafo (1) sarà calcolato su base annuale moltiplicando il reddito imponibile per tale anno breve per il numero di giorni dell’anno di cessazione S e dividendo il risultato per il numero dei giorni dell’anno breve. L’imposta sarà pari alla parte dell’imposta calcolata su base annuale pari al numero di giorni dell’anno così breve pari al numero dei giorni dell’anno di cessazione S.

(B) Si applica la sezione 443(d)(2).

La sottosezione (d) della sezione 443 si applica all’anno fiscale breve descritto nel sottoparagrafo (B) del paragrafo (1).

(6) Altre regole speciali

Ai fini di questo titolo:

(A) Anni brevi trattati come 1 anno ai fini del riporto

Il breve anno fiscale descritto nel sottoparagrafo (A) del paragrafo (1) non sarà preso in considerazione ai fini della determinazione del numero di anni fiscali ai quali qualsiasi elemento può essere riportato indietro o riportato avanti dalla società.

(B) Data di scadenza per l’anno S

La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione per l’anno fiscale breve descritto nel sottoparagrafo (A) del paragrafo (1) sarà la stessa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione per l’anno fiscale breve descritto nel sottoparagrafo (B) del paragrafo (1). ) (comprese le sue estensioni).

(C) Il paragrafo (2) non si applica agli elementi risultanti dalla sezione 338

Il paragrafo (2) non si applica a qualsiasi elemento risultante dall’applicazione della sezione 338.

(D) L’assegnazione proporzionale per l’anno di risoluzione S non si applica in caso di cambiamento della proprietà del 50%.

Il paragrafo (2) non si applica all’anno di risoluzione S se vi è una vendita o uno scambio del 50% o più delle azioni di tale società durante tale anno.

(f) Elezioni o cessazioni involontarie non valide

Se-

(1) un’elezione ai sensi del comma (a) o della sezione 1361(b)(3)(B)(ii) da parte di qualsiasi società:

(A) non era efficace per l’anno fiscale per il quale è stato effettuato (determinato senza tener conto della sottosezione (b)(2)) a causa del mancato rispetto dei requisiti della sezione 1361(b) o dell’ottenimento del consenso degli azionisti, o

(B) è stato risolto ai sensi del paragrafo (2) o (3) della sottosezione (d) o della sezione 1361(b)(3)(C),

 

(2) il Segretario stabilisce che le circostanze che hanno portato a tale inefficacia o risoluzione sono state involontarie,

(3) entro un periodo di tempo ragionevole dalla scoperta delle circostanze che hanno portato a tale inefficacia o risoluzione, sono state adottate misure:

(A) in modo che la società per la quale è stata effettuata l’elezione o si è verificata la risoluzione sia una piccola società commerciale o una controllata qualificata del sottocapitolo S, a seconda dei casi, o

(B) acquisire i consensi richiesti dagli azionisti, e

 

(4) la società per la quale è stata effettuata la scelta o si è verificata la risoluzione, e ciascuna persona che è stata azionista di tale società in qualsiasi momento durante il periodo specificato ai sensi di questa sottosezione, accetta di apportare tali modifiche (coerentemente con il trattamento di tale società società come una società S o una controllata qualificata del sottocapitolo S, a seconda dei casi) come richiesto dal Segretario rispetto a tale periodo,

 

quindi, nonostante le circostanze che comportano tale inefficacia o risoluzione, tale società sarà trattata come una società S o una controllata qualificata del sottocapitolo S, a seconda dei casi, durante il periodo specificato dal Segretario.

(g) Elezione dopo la cessazione

Se una piccola società commerciale ha effettuato un’elezione ai sensi della sottosezione (a) e se tale elezione è stata revocata ai sensi della sottosezione (d), tale società (e qualsiasi società successore) non avrà diritto a effettuare un’elezione ai sensi della sottosezione (a) per qualsiasi anno fiscale prima del quinto anno fiscale che inizia dopo il primo anno fiscale per il quale tale risoluzione è effettiva, a meno che il Segretario non acconsenta a tale elezione.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1672; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §102(d)(2), titolo VII, §721(g), (h), (l), (t), 18 luglio 1984, 98 Stat. 623, 968, 969, 971; Pub. L. 100–647, titolo I, §§1006 (f)(6), 1007(g)(9), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3406, 3435; Pub. L. 104–188, titolo I, §§1305(a), (b), 1308(c), 1311(b)(1), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1779, 1780, 1783, 1784; Pub. L. 106–170, titolo V, §532(c)(2)( T), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1931; Pub. L. 108–357, titolo II, §§231(b), 237(a), 238(a), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1433, 1436; Pub. L. 109–135, titolo IV, §413(b), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2641; Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8231(a), 25 maggio 2007, 121 Stat.196; Pub. L. 110–172, §11(a)(25), 29 dicembre 2007, 121 Stat. 2487; Pub. L. 113–295, div. A, titolo II, §221(a)(88), 19 dicembre 2014, 128 Stat. 4050; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401(a)(190), (191), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1193.)

 

Note editoriali

Modifiche

2018 —Sottosez. (d)(3)(C)(v). Pub. L. 115–141, §401(a)(190), ha sostituito “1813(w)(1))),” con “1813(w)(1)),” nelle disposizioni introduttive.

Sottosez. (F). Pub. L. 115–141, §401(a)(191), sostituito “può essere, durante” con “può essere durante” nelle disposizioni conclusive.

2014 —Sottosez. (d)(3)(A)(iii). Pub. L. 113–295 sostituito “a meno che la società non fosse una società S per tale anno imponibile”. per “a meno che—

“(I) tale anno imponibile ha avuto inizio dopo il 31 dicembre 1981, e

“(II) la società era una società S per tale anno fiscale.”

2007—Sottosez. (d)(3) da (B) a (F). Pub. L. 110–28 ha aggiunto i sottoparagrafi. (B) e (C) e cancellato il precedente comma. (B), che riguardava le entrate lorde derivanti da cessioni di beni patrimoniali (diversi da azioni e titoli) presi in considerazione solo nella misura del reddito netto della plusvalenza da essi derivante, sottopar. (C), che definiva il reddito da investimenti passivi, sottopar. (D), che prevedeva che, nel caso di qualsiasi commerciante di opzioni o commerciante di merci, il reddito da investimenti passivi doveva essere determinato non tenendo conto di eventuali guadagni o perdite derivanti da qualsiasi contratto della sezione 1256 o proprietà relativa a tale contratto, sottopar. (E), che si riferiva al fatto che alcuni dividendi non venivano trattati come redditi da investimenti passivi se una società S deteneva azioni di una società C che soddisfaceva i requisiti della sezione 1504(a)(2) e sottopar. (F),

Sottosez. (f)(1). Pub. L. 110–172 ha sostituito “o sezione 1361(b)(3)(B)(ii)” con “, sezione 1361(b)(3)(B)(ii), o sezione 1361(c)(1) (A)(ii)” nelle disposizioni introduttive e “o sezione 1361(b)(3)(C)” per “, sezione 1361(b)(3)(C), o sezione 1361(c)(1)( D)(iii)” nel sottopar. (B).

2005 —Sottosez. (d)(3)(F). Pub. L. 109–135 ha sostituito “una holding di istituti di deposito (come definita nella sezione 3(w)(1) del Federal Deposit Insurance Act (12 USC 1813(w)(1))” con “una holding bancaria (all’interno di il significato della sezione 2(a) del Bank Holding Company Act del 1956 (12 USC 1841(a))), o una società di partecipazione finanziaria (ai sensi della sezione 2(p) di tale legge)”.

2004 —Sottosez. (d)(3)(F). Pub. L. 108–357, §237(a), aggiunto sottopar. (F).

Sottosez. (F). Pub. L. 108–357, §238(a)(5), inserito “o una filiale qualificata del sottocapitolo S, a seconda dei casi” dopo “società S” nelle disposizioni conclusive.

Sottosez. (f)(1). Pub. L. 108–357, §238(a)(1), inserito “, articolo 1361(b)(3)(B)(ii)” dopo “sottosezione (a)” nelle disposizioni introduttive.

Pub. L. 108–357, §231(b)(1), inserito “o articolo 1361(c)(1)(A)(ii)” dopo “articolo 1361(b)(3)(B)(ii), “nelle disposizioni introduttive.

Sottosez. (f)(1)(B). Pub. L. 108–357, §238(a)(2), inserito “, sezione 1361(b)(3)(C),” dopo “sottosezione (d)”.

Pub. L. 108–357, §231(b)(2), inserito “o sezione 1361(c)(1)(D)(iii)” dopo “sezione 1361(b)(3)(C)”.

Sottosez. (f)(3)(A). Pub. L. 108–357, §238(a)(3), modificato sottopar. (A) in generale. Prima della modifica, par. (A) leggi come segue: “in modo che la società sia una piccola impresa, ovvero”.

Sottosez. (f)(4). Pub. L. 108–357, §238(a)(4), modificato par. (4) in generale. Prima della modifica, par. (4) leggi quanto segue: “la società, e ogni persona che è stata azionista della società in qualsiasi momento durante il periodo specificato ai sensi di questa sottosezione, accetta di apportare tali adeguamenti (coerentemente con il trattamento della società come società S ) come potrà essere richiesto dal Segretario rispetto a tale periodo,”.

1999 —Sottosez. (d)(3)(C)(ii). Pub. L. 106–170 ha sostituito la “sezione 1221(a)(1)” con la “sezione 1221(1)”.

1996 —Sottosez. (b)(5). Pub. L. 104–188, §1305(b), aggiunto par. (5).

Sottosez. (d)(3). Pub. L. 104–188, §1311(b)(1)(A), nel titolo ha sostituito “accumulato” con “sottocapitolo C”.

Sottosez. (d)(3)(A)(i)(I). Pub. L. 104–188, §1311(b)(1)(B), ha sostituito “accumulato” con “sottocapitolo C”.

Sottosez. (d)(3) da (B) a (E). Pub. L. 104–188, §1311(b)(1)(C), sottoparagrafi ridisegnati. da (C) a (F) come da (B) a (E), rispettivamente, e cancellato il precedente comma. (B) che recita quanto segue:

“(B)Sottocapitolo c Utili e profitti.—Ai fini del sottoparagrafo (A), il termine “utili e profitti del sottocapitolo C” indica utili e profitti di qualsiasi società per qualsiasi anno fiscale rispetto al quale un’elezione ai sensi della sezione 1362(a) (o ai sensi della sezione 1372 della legge precedente ) non era in vigore.”

Sottosez. (d)(3)(F). Pub. L. 104–188, §1311(b)(1)(C), sottopar. (F) come (E).

Pub. L. 104–188, §1308(c), aggiunto sottopar. (F).

Sottosez. (F). Pub. L. 104–188, §1305(a), modificato sottosez. (f) in generale. Prima della modifica, il par. f) leggi quanto segue:

“(F)Terminazioni involontarie.-Se-

“(1) un’elezione ai sensi del comma (a) da parte di una società è stata interrotta ai sensi del paragrafo (2) o (3) del comma (d),

“(2) il Segretario stabilisce che la risoluzione è stata involontaria,

“(3) entro un periodo di tempo ragionevole dalla scoperta dell’evento che ha portato a tale risoluzione, sono state adottate misure affinché la società sia nuovamente una piccola società commerciale, e

“(4) la società, e ogni persona che è stata azionista della società in qualsiasi momento durante il periodo specificato ai sensi di questa sottosezione, accetta di apportare tali modifiche (coerenti con il trattamento della società come società S) come possono essere richiesto dal Segretario rispetto a tale periodo,

quindi, nonostante l’evento risolutivo, tale società sarà trattata come se continuasse ad essere una società S durante il periodo specificato dal Segretario.”

1988 —Sottosez. (d)(3)(D)(v). Pub. L. 100–647, §1006(f)(6)(A), cancellato cl. (v) che si riferiva alla regola speciale per i commercianti di opzioni e merci.

Sottosez. (d)(3)(E). Pub. L. 100–647, §1006(f)(6)(B), aggiunto sottopar. (E).

Sottosez. (e)(5)(B). Pub. L. 100–647, §1007(g)(9), ha sostituito la “Sottosezione (d)” con la “Sottosezione (d)(2)”.

1984 —Sottosez. (b)(3)(B). Pub. L. 98–369, §721(l)(2), sostituito “entro il 15° giorno del 3° mese dell’anno fiscale successivo” con “entro l’ultimo giorno di tale anno imponibile”.

Sottosez. (b)(4). Pub. L. 98–369, §721(l)(1), aggiunto par. (4).

Sottosez. (d)(3)(D)(v). Pub. L. 98–369, §102(d)(2), aggiunto cl. (v).

Sottosez. (e)(2). Pub. L. 98–369, §721(g)(2), sostituito “come previsto nel paragrafo (3) e nei sottoparagrafi (C) e (D) del paragrafo (6)” con “come previsto nel paragrafo (3)”.

Sottosez. (e)(3)(B). Pub. L. 98–369, §721(h), ha cancellato “Tutti” nell’intestazione e ha sostituito “sottosezione” con “paragrafo” e “S anno breve e tutte le persone che sono azionisti della società il primo giorno del C anno breve” per “anno di cessazione S” nel testo.

Sottosez. (e)(6)(C). Pub. L. 98–369, §721(g)(1), aggiunto sottopar. (C).

Sottosez. (e)(6)(D). Pub. L. 98–369, §721(t), aggiunto sottopar. (D).

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2014

Emendamento del Pub. L. 113–295 in vigore dal 19 dicembre 2014, soggetto a una disposizione di risparmio, vedere la sezione 221(b) della Pub. L. 113–295, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2007

Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8231(b), 25 maggio 2007, 121 Stat. 197, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [che modifica il presente articolo] si applicano agli anni imponibili che iniziano dopo la data di entrata in vigore della presente legge [25 maggio 2007]”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2005

Emendamento del Pub. L. 109–135 efficace come se inclusa nella disposizione dell’American Jobs Creation Act del 2004, Pub. L. 108–357, a cui si riferisce tale emendamento, vedere la sezione 413 (d) della Pub. L. 109–135, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004

Pub. L. 108–357, titolo II, §231(c)(2), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1434, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal comma (b) [che modifica il presente articolo] si applicano alle elezioni e alle cessazioni avvenute dopo il 31 dicembre 2004.”

Pub. L. 108–357, titolo II, §237(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1436, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2004”.

Pub. L. 108–357, titolo II, §238(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1436, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano alle elezioni effettuate e alle cessazioni avvenute dopo il 31 dicembre 2004.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1999

Emendamento del Pub. L. 106–170 applicabile a qualsiasi strumento posseduto, acquisito o stipulato, qualsiasi transazione stipulata e forniture possedute o acquisite a partire dal 17 dicembre 1999, vedere la sezione 532 (d) della Pub. L. 106–170, riportato come nota nella sezione 170 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Pub. L. 104–188, titolo I, §1305(c), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1780, prevedeva che: “Le modifiche apportate dai commi a) eb) [che modificano il presente articolo] si applicano con riferimento alle elezioni per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1982.”

Modifica mediante le sezioni 1308(c) e 1311(b)(1) della Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Modifica mediante articolo 102(d)(2) Pub. L. 98–369 applicabile alle posizioni costituite dopo il 18 luglio 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, salvo diversamente previsto, vedere la sezione 102 (f), (g) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1256 di questo titolo.

Modifica dell’articolo 721(g), (h), (l), (t) della Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, tranne che l’emendamento della sezione 721(g)(1) non è applicabile a determinati acquisti di azioni qualificate, l’emendamento della sezione 721(l) è applicabile a qualsiasi elezione ai sensi di questa sezione (o qualsiasi disposizione corrispondente della legge precedente ) apportato dopo il 19 ottobre 1982 e la modifica della sezione 721(t) non è applicabile a determinati anni di risoluzione S, vedere la sezione 721(y) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31.12.1982, salvo che nel caso di anni d’imposta che iniziano nel corso del 1982, comma. (d)(3) di questa sezione e le sezioni 1366(f)(3) e 1375 di questo titolo si applicano, nonché la sezione 1372(e)(5) di questo titolo in vigore il giorno prima del 19 ottobre 1982 , non si applica, vedere la sezione 6(a), (b)(3) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo. Per ulteriori disposizioni relative al trattamento di alcune elezioni secondo la normativa previgente ai fini del comma 1. (g) di questa sezione, vedere la sezione 6(e) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Trattamento di alcune elezioni secondo il diritto anteriore

Pub. L. 104–188, titolo I, §1317(b), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1787, a condizione che: “Ai fini della sezione 1362(g) dell’Internal Revenue Code del 1986 (relativa all’elezione dopo la cessazione), qualsiasi cessazione ai sensi della sezione 1362(d) di tale Codice in un anno fiscale che inizia prima del 1 gennaio 1997 , non saranno presi in considerazione.”

Sottocapitolo S Elezioni

Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §102(d)(3), 18 luglio 1984, 98 Stat. 623, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, titolo XVIII, §1808(a)(2), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, 2817, prevedeva che: “Se un commerciante di materie prime o un commerciante di opzioni—

“(A) diventa una piccola società commerciale (come definita nella sezione 1361(b) dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954]) in qualsiasi momento prima della chiusura del 75° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge [18 luglio 1984], e

“(B) effettua l’elezione ai sensi della sezione 1362(a) di tale Codice prima della chiusura di tale 75° giorno,

allora tale commerciante sarà considerato come se avesse ricevuto l’approvazione e adottato un anno fiscale che inizia il primo giorno del 1984 in cui era una piccola società commerciale (come così definita) o qualsiasi altro giorno consentito dalla normativa e termina il data determinata ai sensi della sezione 1378 di tale Codice e tale scelta sarà effettiva per tale anno fiscale.”

§1363. Effetti delle elezioni sulle società

(a) Regola generale

Salvo quanto diversamente previsto in questo sottocapitolo, una società S non è soggetta alle imposte imposte da questo capitolo.

(b) Calcolo del reddito imponibile delle società

Il reddito imponibile di una società S sarà calcolato allo stesso modo del caso di un individuo, tranne che:

(1) gli elementi descritti nella sezione 1366(a)(1)(A) devono essere indicati separatamente,

(2) le detrazioni di cui alla sezione 703(a)(2) non saranno consentite alla società,

(3) si applica la sezione 248, e

(4) La sezione 291 si applica se la società S (o qualsiasi predecessore) era una società C per uno qualsiasi dei 3 anni fiscali immediatamente precedenti.

(c) Elezioni della società S

(1) In generale

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), qualsiasi scelta che incida sul calcolo degli elementi derivati ​​da una società S sarà effettuata dalla società.

(2) Eccezioni

Nel caso di una società S, le elezioni ai sensi delle seguenti disposizioni devono essere effettuate da ciascun azionista separatamente:

(A) sezione 617 (relativa alla detrazione e al recupero di alcune spese di esplorazione mineraria), e

(B) sezione 901 (relativa alle imposte di paesi stranieri e possedimenti degli Stati Uniti).

(d) Recupero dei benefici LIFO

(1) In generale

Se-

(A) una società S era una società C per l’ultimo anno fiscale prima del primo anno fiscale per il quale l’elezione ai sensi della sezione 1362(a) era effettiva, e

(B) la società ha inventariato i beni secondo il metodo LIFO per l’ultimo anno fiscale,

 

l’importo di recupero LIFO sarà incluso nel reddito lordo della società per l’ultimo anno fiscale (e saranno apportate opportune rettifiche alla base dell’inventario per tenere conto dell’importo incluso nel reddito lordo ai sensi del presente paragrafo).

(2) Ulteriore imposta pagabile a rate

(A) In generale

Qualsiasi aumento dell’imposta imposta dal presente capitolo a causa del presente comma sarà dovuto in 4 rate uguali.

(B) Data di pagamento delle rate

La prima rata di cui al comma (A) deve essere pagata entro la data di scadenza (determinata senza riguardo alle proroghe) per la dichiarazione dell’imposta imposta da questo capitolo per l’ultimo anno fiscale per il quale la società era una società C e il 3 le rate successive dovranno essere pagate entro la data di scadenza (come così determinata) della dichiarazione della società per i 3 anni fiscali successivi.

(C) Nessun interesse per il periodo di proroga

Nonostante la sezione 6601(b), ai fini della sezione 6601, la data prescritta per il pagamento di ciascuna rata ai sensi del presente paragrafo sarà determinata ai sensi del presente paragrafo.

(3) Importo di recupero LIFO

Ai fini della presente sottosezione, il termine “importo di recupero LIFO” indica l’importo (se presente) con il quale:

(A) l’importo dell’inventario del bene inventariato secondo il metodo first-in, first-out autorizzato dalla sezione 471, supera

(B) l’importo delle rimanenze di tali attività secondo il metodo LIFO.

 

Ai fini della frase precedente, gli importi delle scorte sono determinati a partire dalla chiusura dell’ultimo anno fiscale di cui al paragrafo (1).

(4) Altre definizioni

Ai fini di questa sottosezione:

(A) Metodo LIFO

Con il termine “metodo LIFO” si intende il metodo autorizzato dall’articolo 472.

(B) Attività di magazzino

Il termine “beni di inventario” indica azioni in commercio della società, o altri beni di un tipo che verrebbero correttamente inclusi nell’inventario della società se disponibili alla chiusura dell’anno fiscale.

(C) Metodo per determinare l’importo delle rimanenze

L’importo dell’inventario dei beni secondo un metodo autorizzato dalla sezione 471 sarà determinato:

(i) se la società utilizza il metodo al dettaglio per valutare le scorte ai sensi della sezione 472, utilizzando tale metodo, o

(ii) se la clausola (i) non si applica, utilizzando il costo o il mercato, a seconda di quale sia inferiore.

(D) Non trattato come membro di un gruppo affiliato

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa, la società di cui al paragrafo (1) non è trattata come membro di un gruppo affiliato per quanto riguarda l’importo compreso nel reddito lordo di cui al paragrafo (1).

(5) Regola speciale

Le sezioni 1367(a)(2)(D) e 1371(c)(1) non si applicano in relazione a qualsiasi aumento dell’imposta imposta a causa di questa sottosezione.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1676; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(a), (b)( 1), (p), 18 luglio 1984, 98 Stat. 966, 970; Pub. L. 99–514, titolo V, §511(d)(2)(C), titolo VI, §632(b) , titolo VII, §701(e)(4)(J), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2249, 2277, 2343; Pub. L. 100–203, titolo X, §10227(a), Dec. 22, 1987, 101 Stat. 1330–416; Pub. L. 100–647, titolo I, §1006(f)(7), titolo II, §2004(n), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3407 , 3608; Pub. L. 109–135, titolo IV, §411(a), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2636.)

 

Note editoriali

Modifiche

2005 —Sottosez. (d)(5). Pub. L. 109–135 ha aggiunto il par. (5).

1988 —Sottosez. (D). Pub. L. 100–647, §1006(f)(7), soppresso il sottosez. (d) che riguardavano distribuzioni di beni apprezzati.

Sottosez. (d)(4)(D). Pub. L. 100–647, §2004(n), aggiunto sottopar. (D).

Sottosez. (e). Pub. L. 100–647, §1006(f)(7), soppresso il sottosez. (e) che prevedeva che il comma. (d) non si applica a riorganizzazioni, ecc.

1987 —Sottosez. (D). Pub. L. 100–203 ha aggiunto il comma. (d) relativi al recupero dei benefici LIFO.

1986 —Sottosez. (UN). Pub. L. 99–514, §701(e)(4)(J), cancellato “e nella sezione 58(d)” dopo “questo sottocapitolo”.

Sottosez. (c)(2). Pub. L. 99–514, §511(d)(2)(C), sottoparagrafi ridisegnati. (B) e (C) come (A) e (B), rispettivamente, e cancellato il precedente comma. (A) che recitava come segue: “articolo 163(d) (relativo alla limitazione degli interessi sull’indebitamento per investimenti)”.

Sottosez. (e). Pub. L. 99–514, §632(b), modificato sottosez. (e) in generale, in sostituzione di “riorganizzazioni, ecc.” per “liquidazioni e riorganizzazioni complete”, nell’intestazione e nel testo è stato cancellato il riferimento ai beni in completa liquidazione della società.

1984 —Sottosez. (b)(4). Pub. L. 98–369, §721(p), aggiunto par. (4).

Sottosez. (c)(2). Pub. L. 98–369, §721(b)(1), sottoparagrafi ridisegnati. da (B) a (D) come da (A) a (C), rispettivamente, e il sottopar. (A) che prevedeva “il comma (b)(5) o (d)(4) dell’articolo 108 (relativo al reddito derivante dall’estinzione dell’indebitamento)”.

Sottosez. (D). Pub. L. 98–369, §721(a)(2), sostituito “Salvo quanto previsto nella sottosezione (e), se” con “Se”.

Sottosez. (e). Pub. L. 98–369, §721(a)(1), aggiunto sottosez. (e).

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2005

Pub. L. 109–135, titolo IV, §411(b), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2636, prevedeva che: “La modifica apportata da questa sezione [che modifica questa sezione] entrerà in vigore come se inclusa nella sezione 10227 dell’Omnibus Budget Reconciliation Act del 1987 [Pub. L. 100–203].”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Modifica mediante la sezione 1006(f)(7) della Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Modifica della sezione 2004(n) della Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni del Revenue Act del 1987, Pub. L. 100–203, titolo X, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 2004(u) della Pub. L. 100–647, riportato come nota nella sezione 56 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1987

Pub. L. 100–203, titolo X, §10227(b), 22 dicembre 1987, 101 Stat. 1330–417, a condizione che:

“(1)Generalmente.—Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo (2), la modifica apportata dalla sottosezione (a) [che modifica questa sezione] si applicherà nel caso di elezioni effettuate dopo il 17 dicembre 1987.

“(2)Eccezione.—La modifica apportata dal comma (a) non si applica nel caso di elezioni effettuate da una società dopo il 17 dicembre 1987 e prima del 1 gennaio 1989, se, entro il 17 dicembre 1987—

“(A) è stata adottata una delibera dal consiglio di amministrazione di tale società per effettuare un’elezione ai sensi del sottocapitolo S del capitolo 1 dell’Internal Revenue Code del 1986, o

“(B) c’era una richiesta di decisione relativa all’attività depositata presso l’Internal Revenue Service che esprimeva l’intenzione di effettuare tale scelta.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Modifica mediante la sezione 511(d)(2)(C) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, vedere la sezione 511 (e) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 163 di questo titolo.

Modifica mediante la sezione 632(b) della Pub. L. 99–514 applicabile a qualsiasi distribuzione in completa liquidazione, e qualsiasi vendita o scambio, effettuata da una società dopo il 31 luglio 1986, a meno che tale società non sia completamente liquidata prima del 1 gennaio 1987, qualsiasi transazione descritta nella sezione 338 del presente titoli la cui data di acquisizione avvenga successivamente al 31.12.1986, ed ogni ripartizione, non in completa liquidazione, effettuata successivamente al 31.12.1986, con eccezioni e norme speciali e transitorie, cfr. art. 633 della Pub. L. 99–514, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 336 del presente titolo.

Modifica della sezione 701(e)(4)(J) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, con alcune eccezioni e qualifiche, vedere la sezione 701 (f) della Pub. L. 99–514, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 55 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Emendamento del Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Applicabilità di alcuni emendamenti della Pub. L. 99–514 in relazione agli obblighi del trattato degli Stati Uniti

Per l’applicabilità dell’emendamento della sezione 701(e)(4)(J) della Pub. L. 99–514 nonostante qualsiasi obbligo derivante dal trattato degli Stati Uniti in vigore il 22 ottobre 1986, con la disposizione che per tali scopi qualsiasi emendamento di cui al titolo I della Pub. L. 100–647 essere trattato come se fosse stato incluso nella disposizione del Pub. L. 99–514 a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1012(aa)(2), (4) della Pub. L. 100–647, riportato come nota nella sezione 861 di questo titolo.

PARTE II—TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AZIONISTI

Sez.
1366.
Trasferimento di elementi agli azionisti.
1367.
Aggiustamenti alla base delle azioni degli azionisti, ecc.
1368.
Distribuzioni.

 

§1366. Trasferimento di elementi agli azionisti

(a) Determinazione dell’imposta dovuta a carico dell’azionista

(1) In generale

Nel determinare l’imposta ai sensi di questo capitolo di un azionista per l’anno fiscale dell’azionista in cui termina l’anno fiscale della società S (o per l’ultimo anno fiscale di un azionista che muore, o di un trust o di un patrimonio che termina, prima della fine dell’anno fiscale della società), si terrà conto della quota proporzionale spettante all’azionista delle azioni della società:

(A) elementi di reddito (incluso reddito esente da imposta), perdita, detrazione o credito il cui trattamento separato potrebbe incidere sulla responsabilità fiscale di qualsiasi azionista, e

(B) utili o perdite calcolati non separatamente.

 

Ai fini della frase precedente, gli elementi di cui al sottoparagrafo (A) includono gli importi descritti nel paragrafo (4) o (6) della sezione 702(a).

(2) Reddito o perdita definiti calcolati in modo non separato

Ai fini del presente sottocapitolo, il termine “reddito o perdita calcolati non separatamente” indica il reddito lordo meno le detrazioni consentite alla società ai sensi del presente capitolo, determinate escludendo tutte le voci descritte nel paragrafo (1)(A).

(b) Il personaggio è passato attraverso

Il carattere di qualsiasi elemento incluso nella quota proporzionale di un azionista ai sensi del paragrafo (1) della sottosezione (a) sarà determinato come se tale elemento fosse realizzato direttamente dalla fonte da cui è stato realizzato dalla società, o sostenuto nello stesso modo in cui è stato sostenuto dalla società.

(c) Reddito lordo di un azionista

In ogni caso in cui sia necessario determinare il reddito lordo di un azionista ai fini del presente titolo, tale reddito lordo includerà la quota proporzionale del reddito lordo della società spettante all’azionista.

(d) Norme speciali per perdite e detrazioni

(1) Non può superare la base azionaria in azioni e debito

L’importo complessivo delle perdite e delle detrazioni prese in considerazione da un azionista ai sensi della sottosezione (a) per qualsiasi anno fiscale non deve superare la somma di:

(A) la base rettificata delle azioni dell’azionista nella società S (determinata con riferimento ai paragrafi (1) e (2)(A) della sezione 1367(a) per l’anno fiscale), e

(B) la base rettificata dell’azionista di qualsiasi indebitamento della società S nei confronti dell’azionista (determinata senza tener conto di qualsiasi aggiustamento ai sensi del paragrafo (2) della sezione 1367(b) per l’anno fiscale).

(2) Riporto a tempo indeterminato delle perdite e delle detrazioni non consentite

(A) In generale

Fatto salvo quanto previsto al comma (B), qualsiasi perdita o detrazione non consentita per qualsiasi anno fiscale ai sensi del paragrafo (1) sarà considerata come sostenuta dalla società nell’anno fiscale successivo rispetto a tale azionista.

(B) Trasferimenti di azioni tra coniugi o incidenti di divorzio

Nel caso di qualsiasi trasferimento descritto nella sezione 1041(a) di azioni di una società S, qualsiasi perdita o detrazione descritta nel sottoparagrafo (A) rispetto a tali azioni sarà considerata come sostenuta dalla società nell’anno fiscale successivo rispetto a il cessionario.

(3) Riporto delle perdite e delle detrazioni non riconosciute al periodo di transizione successivo alla risoluzione

(A) In generale

Se per l’ultimo anno fiscale di una società per la quale era una società S una perdita o detrazione non è stata consentita a causa del paragrafo (1), tale perdita o detrazione sarà considerata come sostenuta dall’azionista l’ultimo giorno di qualsiasi anno fiscale successivo. periodo transitorio di cessazione.

(B) Non può superare la base azionaria in azioni

L’importo complessivo delle perdite e delle detrazioni prese in considerazione da un azionista ai sensi del comma (A) non deve superare la base rettificata delle azioni dell’azionista nella società (determinata alla chiusura dell’ultimo giorno del periodo di transizione successivo alla cessazione e senza riguardo a questo paragrafo).

(C) Aggiustamento in base alle scorte

La base azionaria delle azioni della società sarà ridotta dell’importo consentito come detrazione ai sensi del presente paragrafo.

(D) Limitazioni al rischio

Nella misura in cui qualsiasi aumento della base rettificata descritta nel sottoparagrafo (B) avrebbe aumentato l’importo a rischio dell’azionista ai sensi della sezione 465 se tale aumento fosse avvenuto il giorno precedente l’inizio del periodo di transizione successivo alla risoluzione, regole simili a quelle descritte nei sottoparagrafi da (A) a (C) si applicano a qualsiasi perdita non consentita ai sensi della sezione 465(a).

(4) Applicazione della limitazione dei contributi di beneficenza

Nel caso di qualsiasi contributo di beneficenza di proprietà a cui si applica la seconda frase della sezione 1367(a)(2), il paragrafo (1) non si applica nella misura dell’eccesso (se presente) di:

(A) la quota pro rata dell’azionista di tale contributo, oltre

(B) la quota proporzionale spettante all’azionista della base rettificata di tale proprietà.

(e) Trattamento del gruppo familiare

Se un individuo che è un membro della famiglia (ai sensi della sezione 704(e)(2) di uno o più azionisti di una società S presta servizi per la società o fornisce capitale alla società senza ricevere un compenso ragionevole, il Il Segretario apporterà le modifiche necessarie agli elementi presi in considerazione da tale individuo e tali azionisti per riflettere il valore di tali servizi o capitale.

(f) Norme speciali

(1) La sottosezione (a) non si applica al credito consentito ai sensi della sezione 34

La sottosezione (a) non si applica rispetto a qualsiasi credito consentito ai sensi della sezione 34 (relativo a determinati usi di benzina e combustibili speciali).

(2) Trattamento dell’imposta gravante sugli utili incorporati

Se un’imposta viene imposta ai sensi della sezione 1374 per qualsiasi anno fiscale su una società S, ai fini della sottosezione (a), l’importo così imposto sarà trattato come una perdita sostenuta dalla società S durante tale anno fiscale. La natura di tale perdita sarà determinata ripartindo la perdita proporzionalmente tra gli utili incorporati riconosciuti che danno luogo a tale imposta.

(3) Riduzione del trasferimento delle imposte imposte sul reddito passivo netto in eccesso

Se un’imposta viene imposta ai sensi della sezione 1375 per qualsiasi anno fiscale su una società S, ai fini della sottosezione (a), ciascuna voce di reddito da investimenti passivi sarà ridotta di un importo che ha lo stesso rapporto con l’importo di tale imposta come:

(A) l’importo di tale voce è pari a

(B) il reddito totale da investimenti passivi per l’anno fiscale.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1677; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo IV, §474(r)(26), titolo VII, §735(c)(16), 18 luglio 1984, 98 Stat. 844, 985; Pub. L. 99–514, titolo VI, §632(c)(2), titolo VII, §701(e )(4)(K), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2277, 2343; Pub. L. 100–647, titolo I, §1006(f)(5)(E), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3406; Pub. L. 101–239, titolo VII, §7811(c)(7), 19 dicembre 1989, 103 Stat. 2407; Pub. L. 104–188, titolo I, §§1302 (e), 1307(c)(3)(A), 1309(a)(1), 1312, 20 agosto 1996, 110 Stat. 1779, 1782, 1783, 1784; Pub. L. 108–357, titolo II, §235(a), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1435; Pub. L. 110–172, §3(b), 29 dicembre 2007, 121 Stat. 2474; Pub. L. 115 –141, div. U, titolo IV, §401(a)(192), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1193.)

 

Note editoriali

Modifiche

2018 —Sottosez. (e). Pub. L. 115–141 ha sostituito la “sezione 704 (e) (2)” con la “sezione 704 (e) (3)”.

2007 —Sottosez. (d)(4). Pub. L. 110–172 ha aggiunto il par. (4).

2004 —Sottosez. (d)(2). Pub. L. 108–357 ha ripreso il titolo senza modifiche e ha modificato il testo del par. (2) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Qualsiasi perdita o detrazione non consentita per qualsiasi anno fiscale a motivo del paragrafo (1) sarà considerata come sostenuta dalla società nell’anno fiscale successivo rispetto a tale azionista.”

1996 —Sottosez. (a)(1). Pub. L. 104–188, §1302(e), inserito “, o di un trust o di un patrimonio che termina,” dopo “chi muore” nelle disposizioni introduttive.

Sottosez. (d)(1)(A). Pub. L. 104–188, §1309(a)(1), ha sostituito “paragrafi (1) e (2)(A)” con “paragrafo (1)”.

Sottosez. (d)(3)(D). Pub. L. 104–188, §1312, aggiunto sottopar. (D).

Sottosez. (G). Pub. L. 104–188, §1307(c)(3)(A), soppresso il sottosez. (g) che prevedeva un rinvio al sottocapitolo D del capitolo 63 del presente titolo.

1989 —Sottosez. (f)(2). Pub. L. 101–239 ha sostituito “Trattamento dell’imposta imposta sugli utili incorporati” con “Riduzione del trasferimento dell’imposta imposta sugli utili incorporati” nell’intestazione e nel testo modificato in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Se un’imposta viene imposta ai sensi della sezione 1374 per qualsiasi anno fiscale su una società S, ai fini della sottosezione (a), l’importo di ciascun utile incorporato riconosciuto (ai sensi della sezione 1374) per tale anno imponibile sarà ridotto della sua quota proporzionale di tale imposta.”

1988 —Sottosez. (f)(2). Pub. L. 100–647 ha sostituito “ai sensi della sezione 1374” con “come definito nella sezione 1374(d)(2)”.

1986 —Sottosez. (f)(2). Pub. L. 99–514, §632(c)(2), modificato par. (2) in generale. Prima della modifica, par. (2), riduzione del trasferimento dell’imposta imposta sulle plusvalenze, recitato come segue: “Se qualsiasi imposta viene imposta ai sensi della sezione 1374 per qualsiasi anno fiscale su una società S, ai fini della sottosezione (a)—

“(A) l’importo delle plusvalenze a lungo termine della società per l’anno fiscale sarà ridotto dell’importo di tale imposta, e

“(B) se l’importo di tale imposta supera l’importo di tali plusvalenze a lungo termine, i guadagni della società derivanti da vendite o scambi di proprietà descritti nella sezione 1231 saranno ridotti dell’importo di tale eccedenza.

Ai fini della frase precedente, il termine “plusvalenza a lungo termine” non include alcun utile derivante dalla vendita o dallo scambio di beni descritti nella sezione 1231.”

Pub. L. 99–514, §701(e)(4)(K), cancellato “56 o” prima di “1374”.

1984 —Sottosez. (F). Pub. L. 98–369, §474(r)(26), ha sostituito “sezione 34” con “sezione 39” nell’intestazione e nel testo.

Sottosez. (f)(1). Pub. L. 98–369, §735(c)(16), ha sostituito “e combustibili speciali” con “, combustibili speciali e olio lubrificante”.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2007

Emendamento del Pub. L. 110–172 efficace come se incluso nelle disposizioni del Pension Protection Act del 2006, Pub. L. 109–280, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 3(j) della Pub. L. 110–172, riportato come nota nella sezione 170 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004

Pub. L. 108–357, titolo II, §235(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1435, come modificato dal Pub. L. 109–135, titolo IV, §403(c), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2620, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai trasferimenti successivi al 31 dicembre 2004.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Emendamento del Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1989

Emendamento del Pub. L. 101–239 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Technical and Miscellaneous Revenue Act del 1988, Pub. L. 100–647, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 7817 della Pub. L. 101–239, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Modifica mediante la sezione 632(c)(2) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31.12.1986, ma solo nei casi in cui la dichiarazione dell’anno d’imposta è presentata in seguito a una scelta S effettuata dopo il 31.12.1986, con eccezioni e norme speciali e transitorie , vedere la sezione 633 della Pub. L. 99–514, come modificata, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 336 del presente titolo.

Modifica della sezione 701(e)(4)(K) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, con alcune eccezioni e qualifiche, vedere la sezione 701 (f) della Pub. L. 99–514, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 55 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Modifica mediante articolo 474(r)(26) della Pub. L. 98–369 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1983 e ai riporti da tali anni, vedere la sezione 475 (a) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 21 del presente titolo.

Modifica mediante la sezione 735(c)(16) della Pub. L. 98–369 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni dell’Highway Revenue Act del 1982, titolo V di Pub. L. 97–424, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 736 della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 4051 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31.12.1982, salvo che nel caso di anni d’imposta che iniziano nel corso del 1982, comma. (f)(3) di questa sezione e le sezioni 1362(d)(3) e 1375 di questo titolo si applicano, nonché la sezione 1372(e)(5) di questo titolo in vigore il giorno prima del 19 ottobre 1982 , non si applica, vedere la sezione 6(a), (b)(3) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Applicabilità di alcuni emendamenti della Pub. L. 99–514 in relazione agli obblighi del trattato degli Stati Uniti

Per l’applicabilità della modifica della sezione 701(e)(4)(K) della Pub. L. 99–514 nonostante qualsiasi obbligo derivante dal trattato degli Stati Uniti in vigore il 22 ottobre 1986, con la disposizione che per tali scopi qualsiasi emendamento di cui al titolo I della Pub. L. 100–647 essere trattato come se fosse stato incluso nella disposizione del Pub. L. 99–514 a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1012(aa)(2), (4) della Pub. L. 100–647, riportato come nota nella sezione 861 di questo titolo.

§1367. Aggiustamenti alla base delle azioni degli azionisti, ecc.

(a) Regola generale

(1) Incrementi base

La base delle azioni di ciascun azionista in una società S sarà aumentata per qualsiasi periodo della somma dei seguenti elementi determinati rispetto a tale azionista per tale periodo:

(A) gli elementi di reddito descritti nel sottoparagrafo (A) della sezione 1366(a)(1),

(B) qualsiasi reddito calcolato non separatamente determinato ai sensi del sottoparagrafo (B) della sezione 1366(a)(1), e

(C) l’eccedenza delle detrazioni per impoverimento rispetto alla base dell’immobile soggetto a impoverimento.

(2) Diminuzioni in base

La base delle azioni di ciascun azionista in una società S sarà ridotta per qualsiasi periodo (ma non inferiore a zero) della somma dei seguenti elementi determinati rispetto all’azionista per tale periodo:

(A) distribuzioni da parte della società che non erano incluse nel reddito dell’azionista ai sensi della sezione 1368,

(B) gli elementi di perdita e detrazione descritti nel sottoparagrafo (A) della sezione 1366(a)(1),

(C) qualsiasi perdita calcolata non separatamente determinata ai sensi del sottoparagrafo (B) della sezione 1366(a)(1),

(D) qualsiasi spesa della società non deducibile nel calcolo del reddito imponibile e non propriamente imputabile in conto capitale, e

(E) l’importo della detrazione a carico dell’azionista per l’esaurimento di qualsiasi proprietà di petrolio e gas detenuta dalla società S nella misura in cui tale detrazione non supera la quota proporzionale della base rettificata di tale proprietà assegnata a tale azionista ai sensi della sezione 613A(c) (11)(B).

 

La diminuzione di cui al sottoparagrafo (B) a causa di un contributo di beneficenza (come definito nella sezione 170(c)) della proprietà sarà l’importo pari alla quota proporzionale dell’azionista sulla base rettificata di tale proprietà.

(b) Norme speciali

(1) Voci di reddito

Un importo che deve essere incluso nel reddito lordo di un azionista e indicato nella sua dichiarazione sarà preso in considerazione ai sensi del sottoparagrafo (A) o (B) della sottosezione (a)(1) solo nella misura in cui tale importo è incluso nel reddito lordo dell’azionista al suo ritorno, aumentato o diminuito di qualsiasi aggiustamento di tale importo in una rideterminazione della responsabilità fiscale dell’azionista.

(2) Rettifiche in base all’indebitamento

(A) Riduzione della base

Se per qualsiasi anno fiscale gli importi specificati nei sottoparagrafi (B), (C), (D) ed (E) della sottosezione (a)(2) superano l’importo che riduce la base azionaria a zero, tale eccedenza sarà applicata ridurre (ma non sotto zero) la base azionaria in qualsiasi indebitamento della società S nei confronti dell’azionista.

(B) Ripristino della base

Se per qualsiasi anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1982, vi è una riduzione ai sensi del sottoparagrafo (A) nella base azionaria dell’indebitamento di una società S nei confronti di un azionista, qualsiasi aumento netto (dopo l’applicazione dei paragrafi (1) e ( 2) della sottosezione (a)) per qualsiasi anno fiscale successivo sarà applicato per ripristinare tale riduzione della base prima che una parte di essa possa essere utilizzata per aumentare la base azionaria delle azioni della società S.

(3) Coordinamento con gli articoli 165(g) e 166(d)

Questa sezione e la sezione 1366 saranno applicate prima dell’applicazione delle sezioni 165(g) e 166(d) a qualsiasi anno fiscale dell’azionista o della società in cui il titolo o il debito diventano privi di valore.

(4) Rettifiche in caso di azioni ereditate

(A) In generale

Se una persona acquisisce azioni di una società S a causa della morte di un defunto o tramite lascito, disposizione o eredità, la sezione 691 sarà applicata rispetto a qualsiasi elemento di reddito della società S allo stesso modo come se il defunto aveva detenuto direttamente la sua quota pro rata di tale voce.

(B) Aggiustamenti base

La base determinata ai sensi della sezione 1014 di qualsiasi azione in una società S sarà ridotta della parte del valore delle azioni che è attribuibile a elementi che costituiscono reddito rispetto al defunto.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1679; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §§721(d), (w) , 722(e)(2), 18 luglio 1984, 98 Stat. 967, 971, 974; Pub. L. 104–188, titolo I, §§1313(a), 1702(h)(14), ago 20, 1996, 110 Stat. 1785, 1874; Pub. L. 109–280, titolo XII, §1203(a), 17 agosto 2006, 120 Stat. 1066; Pub. L. 110–343, div. C, titolo III, §307(a), 3 ottobre 2008, 122 Stat. 3869 Pub. L. 111–312, titolo VII, §752(a), 17 dicembre 2010, 124 Stat. 3321; Pub. L. 112–240, titolo III, §325(a), 2 gennaio 2013, 126 Stat. 2333; Pub. L. 113–295, div. A, titolo I, §137(a), dicembre 19, 2014, 128 Stat. 4019; Pub. L. 114–113, div. Q, titolo I, §115(a), 18 dicembre 2015, 129 Stat. 3049.)

 

Note editoriali

Modifiche

2015 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 114–113 cancellato “La frase precedente non si applica ai conferimenti effettuati negli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2014.” al termine delle disposizioni conclusive.

2014 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 113–295 ha sostituito nelle disposizioni conclusive “31 dicembre 2014” con “31 dicembre 2013”.

2013 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 112–240 ha sostituito, nelle disposizioni conclusive, “31 dicembre 2013” ​​con “31 dicembre 2011”.

2010 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 111–312 ha sostituito “31 dicembre 2011” con “31 dicembre 2009” nelle disposizioni conclusive.

2008 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 110–343 ha sostituito “31 dicembre 2009” con “31 dicembre 2007” nelle disposizioni conclusive.

2006 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 109–280, che ordinava l’aggiunta di disposizioni conclusive alla sezione 1367 (a) (2), senza specificare l’atto da modificare, è stata eseguita al sottosezione. (a)(2) di questa sezione, che è la sezione 1367 dell’Internal Revenue Code del 1986, per riflettere il probabile intento del Congresso.

1996 —Sottosez. (a)(2)(E). Pub. L. 104–188, §1702(h)(14), ha sostituito la “sezione 613A(c)(11)(B)” con la “sezione 613A(c)(13)(B)”.

Sottosez. (b)(4). Pub. L. 104–188, §1313(a), aggiunto par. (4).

1984 —Sottosez. (a)(2)(E). Pub. L. 98–369, §722(e)(2), sostituito “per qualsiasi proprietà di petrolio e gas detenuta dalla società S nella misura in cui tale detrazione non supera la quota proporzionale della base rettificata di tale proprietà assegnata a tale azionista ai sensi della sezione 613A(c)(13)(B)” per “ai sensi della sezione 611 rispetto ai pozzi di petrolio e gas”.

Sottosez. (b)(2)(B). Pub. L. 98–369, §721(w), sostituito “per qualsiasi anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1982, c’è” per “per qualsiasi anno fiscale che c’è”.

Sottosez. (b)(3). Pub. L. 98–369, §721(d), inserito “e 166(d)” nell’intestazione e nel testo.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2015

Pub. L. 114–113, div. Q, titolo I, §115(b), 18 dicembre 2015, 129 Stat. 3049, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai conferimenti effettuati negli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2014”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2014

Pub. L. 113–295, div. A, titolo I, §137(b), 19 dicembre 2014, 128 Stat. 4020, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai conferimenti effettuati negli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2013”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2013

Pub. L. 112–240, titolo III, §325(b), 2 gennaio 2013, 126 Stat. 2333, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai conferimenti effettuati negli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2011”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2010

Pub. L. 111–312, titolo VII, §752(b), 17 dicembre 2010, 124 Stat. 3321, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai conferimenti effettuati negli anni imponibili che iniziano successivamente al 31 dicembre 2009”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2008

Pub. L. 110–343, div. C, titolo III, §307(b), 3 ottobre 2008, 122 Stat. 3869, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai conferimenti effettuati negli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2007”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2006

Pub. L. 109–280, titolo XII, §1203(b), 17 agosto 2006, 120 Stat. 1066, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica ai conferimenti effettuati negli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2005”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Pub. L. 104–188, titolo I, §1313(b), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1785, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica questo articolo] si applica nel caso di defunti che muoiono dopo la data di entrata in vigore della presente legge [20 agosto 1996].”

Modifica mediante la sezione 1702(h)(14) della Pub. L. 104–188 in vigore, salvo quanto espressamente previsto, come se incluso nella disposizione del Revenue Reconciliation Act del 1990, Pub. L. 101–508, titolo XI, a cui si riferisce tale emendamento, vedere la sezione 1702 (i) di Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 38 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Modifica della sezione 721(d), (w) della Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §722(e)(3)(B), 18 luglio 1984, 98 Stat. 974, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma 2 [che modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1982.”

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

§1368. Distribuzioni

(a) Regola generale

Una distribuzione di proprietà effettuata da una società S rispetto alle sue azioni a cui (eccetto per questa sottosezione) si applicherebbe la sezione 301(c) sarà trattata nel modo previsto nella sottosezione (b) o (c), a seconda di quale si applica.

(b) La società S non ha utili e profitti

Nel caso di una distribuzione descritta nella sottosezione (a) da parte di una società S che non ha utili e profitti accumulati:

(1) Importo applicato su base

La distribuzione non sarà inclusa nel reddito lordo nella misura in cui non supera la base rettificata del titolo.

(2) Importo eccedente la base

Se l’importo della distribuzione supera la base rettificata del titolo, tale eccedenza sarà trattata come utile derivante dalla vendita o dallo scambio di proprietà.

(c) Società S con utili e profitti

Nel caso di una distribuzione descritta nella sottosezione (a) da parte di una società S che ha accumulato utili e profitti:

(1) Conto rettifiche accumulate

La parte della distribuzione che non eccede il conto delle rettifiche accumulate sarà trattata secondo le modalità previste dalla sottosezione (b).

(2) Dividendo

La parte della distribuzione che rimane dopo l’applicazione del paragrafo (1) sarà trattata come un dividendo nella misura in cui non supera gli utili e i profitti accumulati della società S.

(3) Trattamento del resto

Qualsiasi parte della distribuzione rimanente dopo l’applicazione del paragrafo (2) del presente comma sarà trattata secondo le modalità previste dal comma (b).

 

Fatta eccezione per quanto previsto dalla normativa, se le distribuzioni durante l’anno fiscale superano l’importo nel conto rettificativo accumulato alla chiusura dell’anno fiscale, ai fini della presente sottosezione, il saldo di tale conto sarà ripartito tra tali distribuzioni in proporzione alle rispettive dimensioni.

(d) Alcuni aggiustamenti presi in considerazione

Le sottosezioni (b) e (c) dovranno essere applicate tenendo conto (nella misura opportuna):

(1) gli adeguamenti alla base delle azioni dell’azionista descritti nella sezione 1367, e

(2) le rettifiche al conto delle rettifiche accumulate richieste dalla sottosezione (e)(1).

 

In caso di distribuzione effettuata durante qualsiasi anno fiscale, la base rettificata delle azioni sarà determinata tenendo conto delle rettifiche previste nel paragrafo (1) della sezione 1367(a) per l’anno fiscale.

(e) Definizioni e regole speciali

Ai fini di questa sezione:

(1) Conto rettifiche accumulate

(A) In generale

Salvo quanto diversamente previsto nel presente paragrafo, il termine “conto di aggiustamento accumulato” indica un conto della società S che viene aggiustato per il periodo S in modo simile agli aggiustamenti di cui alla sezione 1367 (tranne che non verrà effettuato alcun aggiustamento per il reddito ( e spese correlate) che è esente da imposta ai sensi del presente titolo e la frase “(ma non inferiore a zero)” non saranno prese in considerazione nella sezione 1367(a)(2)) e non sarà effettuato alcun aggiustamento per le imposte federali attribuibili a qualsiasi anno fiscale in cui la società era una società C.

(B) Ammontare del conguaglio in caso di rimborsi

Nel caso di un rimborso trattato come uno scambio ai sensi della sezione 302(a) o 303(a), l’aggiustamento nel conto delle rettifiche accumulate sarà un importo che ha lo stesso rapporto con il saldo di tale conto del numero di le azioni riscattate in tale riscatto corrispondono al numero di azioni della società immediatamente prima di tale riscatto.

(C) Perdita netta dell’anno non considerata

(i) In generale

Nell’applicare la presente sezione alle distribuzioni effettuate durante qualsiasi anno fiscale, l’importo nel conto delle rettifiche accumulate alla chiusura di tale anno fiscale sarà determinato senza tener conto di eventuali rettifiche negative nette per tale anno fiscale.

(ii) Rettifica netta negativa

Ai fini della clausola (i), il termine “aggiustamento netto negativo” indica, rispetto a qualsiasi anno fiscale, l’eccesso (se presente) di:

(I) le riduzioni del conto per l’anno fiscale (diverse dalle distribuzioni), finite

(II) gli incrementi di tale conto per tale anno fiscale.

(2) Periodo S

Il termine “periodo S” indica il periodo continuativo più recente durante il quale la società è stata una società S. Tale periodo non comprende alcun anno fiscale che abbia inizio prima del 1° gennaio 1983.

(3) Scelta di distribuire prima gli utili

(A) In generale

Una società S può, con il consenso di tutti i suoi azionisti interessati, scegliere di non applicare il paragrafo (1) della sottosezione (c) a tutte le distribuzioni effettuate durante l’anno fiscale per il quale viene effettuata la scelta.

(B) Azionista interessato

Ai fini del comma (A), il termine “azionista interessato” indica qualsiasi azionista a cui viene effettuata una distribuzione da parte della società S durante l’anno fiscale.

(f) Azioni limitate dei direttori di banca

Se un amministratore riceve una distribuzione (non un pagamento parziale o totale in cambio di azioni) da una società S rispetto a qualsiasi azione di amministratore di banca vincolata (come definito nella sezione 1361 (f)), l’importo di tale distribuzione:

(1) deve essere incluso nel reddito lordo dell’amministratore, e

(2) sarà deducibile dalla società per l’anno fiscale di tale società in cui o con il quale termina l’anno fiscale in cui tale importo è incluso nel reddito lordo dell’amministratore.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1680; modificato Pub. L. 97–448, titolo III, §305(d)(2), 12 gennaio 1983 , 96 Stat. 2399; Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(r), 18 luglio 1984, 98 Stat. 970; Pub. L. 99–514, titolo XVIII, §1879 (m)(1)(B), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2910; Pub. L. 104–188, titolo I, §1309(a)(2)–(c), 20 agosto 1996 , 110 Stat. 1783; Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8232(b), 25 maggio 2007, 121 Stat. 197; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401 (a)(193), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1193.)

 

Note editoriali

Modifiche

2018 —Sottosez. (f)(2). Pub. L. 115–141 ha sostituito “è incluso” con “in incluso”.

2007 —Sottosez. (F). Pub. L. 110–28 ha aggiunto il comma. (F).

1996 —Sottosez. (D). Pub. L. 104–188, §1309(a)(2), inserito alla fine “In caso di distribuzione effettuata durante qualsiasi anno fiscale, la base rettificata delle azioni sarà determinata tenendo conto degli aggiustamenti previsti nel paragrafo (1 ) della sezione 1367(a) per l’anno fiscale.”

Sottosez. (e)(1)(A). Pub. L. 104–188, §1309(c), sostituito “come altrimenti previsto in questo paragrafo” con “come previsto nel sottoparagrafo (B)” e “sezione 1367(a)(2)” con “sezione 1367(b)( 2)(A)”.

Sottosez. (e)(1)(C). Pub. L. 104–188, §1309(b), aggiunto sottopar. (C).

1986 —Sottosez. (e)(1)(A). Pub. L. 99–514 ha inserito “e non sarà effettuato alcun aggiustamento per le imposte federali attribuibili a qualsiasi anno fiscale in cui la società era una società C” prima della fine del periodo.

1984 —Sottosez. (C). Pub. L. 98–369, §721(r)(2), inserito “Salvo quanto previsto dalla normativa, se le distribuzioni durante l’anno fiscale superano l’importo nel conto rettificativo accumulato alla chiusura dell’anno fiscale, ai fini di questa sottosezione, il saldo di tale conto sarà ripartito tra tali distribuzioni in proporzione alle loro rispettive dimensioni.”

Sottosez. (e)(1)(A). Pub. L. 98–369, §721(r)(1), sostituito “(tranne che non verrà effettuato alcun aggiustamento per il reddito (e le spese correlate) che è esente da imposta ai sensi del presente titolo e la frase ‘(ma non inferiore a zero) ‘ sarà ignorato nella sezione 1367(b)(2)(A))” per “(tranne che non verrà effettuato alcun aggiustamento per il reddito esente da imposta ai sensi del presente titolo e nessun aggiustamento sarà effettuato per qualsiasi spesa non deducibile in calcolo del reddito imponibile della società e non propriamente imputabile in conto capitale)”.

1983 —Sottosez. (e)(3). Pub. L. 97–448 ha aggiunto il par. (3).

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2007

Emendamento del Pub. L. 110–28 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2006, con regola speciale per il trattamento come seconda classe di azioni, vedere la sezione 8232 (c) della Pub. L. 110–28, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Emendamento del Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Emendamento del Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 1879(m)(2) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Emendamento del Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1983

Pub. L. 97–448, titolo III, §311(c)(4), 12 gennaio 1983, 96 Stat. 2411, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal comma d) dell’articolo 305 [che modifica il presente articolo e gli articoli 221, 1374 e 4975 del presente titolo, recante disposizioni di cui all’articolo 1361 del presente titolo, e modificative delle disposizioni indicato come nota nella sezione 1361 del presente titolo] entrerà in vigore alla data di promulgazione del Sottocapitolo S Revision Act del 1982 [19 ottobre 1982].”

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989

Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.

PARTE III – REGOLE PARTICOLARI

Sez.
1371.
Coordinamento con il sottocapitolo C.
1372.
Regole di partenariato da applicare ai fini dei indennità accessorie.
1373.
Reddito estero.
1374.
Tassa imposta su alcuni guadagni incorporati.
1375.
Imposta imposta quando il reddito da investimenti passivi di una società che ha accumulato utili e profitti supera il 25% delle entrate lorde.

 

Note editoriali

Modifiche

1996 — Pub. L. 104–188, titolo I, §1311(b)(2)(D), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1784, sostituito “cumulato” al “sottocapitolo C” alla voce 1375.

1986 — Pub. L. 99–514, titolo VI, §632(d), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2277, sostituito “da incasso” con “capitale” alla voce 1374.

§1371. Coordinamento con il sottocapitolo C

(a) Applicazione delle norme del sottocapitolo C

Salvo quanto diversamente previsto nel presente titolo, e salvo nella misura incompatibile con questo sottocapitolo, il sottocapitolo C si applica a una società S e ai suoi azionisti.

(b) Nessun riporto tra l’anno C e l’anno S

(1) Dall’anno C all’anno S

Nessun riporto, né riporto, derivante da un anno fiscale per il quale una società è una società C può essere riportato a un anno fiscale per il quale tale società è una società S.

(2) Nessun riporto dall’anno S

Nessun riporto né riporto potrà verificarsi a livello societario per un anno fiscale per il quale una società è una società S.

(3) Trattamento dell’anno S come anno trascorso

Nulla nei paragrafi (1) e (2) impedisce di considerare un anno fiscale per il quale una società è una società S come un anno fiscale ai fini della determinazione del numero di anni fiscali a cui un elemento può essere riportato indietro o riportato in avanti.

(c) Utili e profitti

(1) In generale

Ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi (2) e (3) e nella sottosezione (d)(3), non verrà apportato alcun aggiustamento agli utili e ai profitti di una società S.

(2) Rettifiche per rimborsi, liquidazioni, riorganizzazioni, scissioni, ecc.

Nel caso di qualsiasi transazione che comporti l’applicazione del sottocapitolo C a qualsiasi società S, sarà effettuato un adeguato adeguamento degli utili e dei profitti accumulati della società.

(3) Rettifiche in caso di distribuzioni trattate come dividendi ai sensi della sezione 1368(c)(2)

Il paragrafo (1) non si applica rispetto a quella parte di una distribuzione trattata come dividendo ai sensi della sezione 1368(c)(2).

(d) Coordinamento con il recupero dei crediti di investimento

(1) Nessuna riconquista a causa dell’elezione

Qualsiasi elezione ai sensi della sezione 1362 sarà trattata come un semplice cambiamento nella forma di conduzione di un’attività commerciale o aziendale ai fini della seconda frase della sezione 50(a)(4).

(2) La società continua a essere responsabile

Nonostante un’elezione ai sensi della sezione 1362, una società S continuerà ad essere responsabile di qualsiasi aumento dell’imposta ai sensi della sezione 49(b) o 50(a) attribuibile a crediti concessi per anni fiscali per i quali tale società non era una società S.

(3) Adeguamento degli utili e dei profitti per l’importo della riconquista

Il paragrafo (1) della sottosezione (c) non si applica a qualsiasi aumento dell’imposta ai sensi della sezione 49(b) o 50(a) per il quale la società S è responsabile.

(e) Distribuzioni di contanti durante il periodo di transizione successivo alla risoluzione

(1) In generale

Qualsiasi distribuzione di denaro da parte di una società in relazione alle sue azioni durante un periodo di transizione successivo alla cessazione sarà applicata e ridurrà la base rettificata delle azioni, nella misura in cui l’importo della distribuzione non superi il conto delle rettifiche accumulate (entro il significato della sezione 1368(e)).

(2) Scelta di distribuire prima gli utili

Una società S può scegliere di non applicare il paragrafo (1) a tutte le distribuzioni effettuate durante un periodo di transizione successivo alla cessazione descritto nella sezione 1377(b)(1)(A). Tale scelta non sarà effettiva a meno che tutti gli azionisti della S Corporation a cui vengono effettuate le distribuzioni da parte della S Corporation durante tale periodo di transizione successivo alla cessazione del contratto acconsentano a tale scelta.

(f) Distribuzioni di contanti dopo il periodo di transizione successivo alla risoluzione

Nel caso di una distribuzione di denaro da parte di una società S idonea cessata (come definita nella sezione 481(d)) dopo il periodo di transizione successivo alla risoluzione, il conto di rettifica accumulato sarà assegnato a tale distribuzione e la distribuzione sarà a carico di utili e profitti accumulati, nella stessa proporzione in cui l’importo di tale conto rettificativo accumulato incide sull’importo di tali utili e profitti accumulati.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1681; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(e), (o), (x)(3), 18 luglio 1984, 98 Stat. 967, 970, 971; Pub. L. 99–514, titolo XVIII, §1899A(33), (34), 22 ottobre 1986, 100 Stat 2960; Pub. L. 101–508, titolo XI, §11813(b)(23), 5 novembre 1990, 104 Stat. 1388–555; Pub. L. 104–188, titolo I, §1310, 20 agosto 1996, 110 Stat. 1784; Pub. L. 115–97, titolo I, §13543(b), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2155.)

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1371, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1650; Pubblico modificato. L. 86–376, §2(a), 23 settembre 1959, 73 Stat. 699; Pub. L. 88–272, titolo II, §233(a), 26 febbraio 1964, 78 Stat. 112; Pub. L. 94–455, titolo IX, §902(a)(1), (2), (c)(1), (2), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1608, 1609; Pub. L. 95–600, titolo III, §§341, 342, titolo VII, §701(y)(1), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2843, 2921; Pub. L. 96–589, §5(d), 24 dicembre 1980, 94 Stat. 3406; Pub. L. 97–34, titolo II, §§233(a), 234(a), (b), 13 agosto 1981, 95 Stat. 250, 251; Pub. L. 97–448, titolo I, §102(i)(1), 12 gennaio 1983, 96 Stat. 2372, relativo alle definizioni applicabili all’elezione della qualità di imponibile delle piccole imprese, prima della revisione generale del presente sottocapitolo da parte dell’art. 2 della Pub. L.97–354.

Modifiche

2017 —Sottosez. (F). Pub. L. 115–97 ha aggiunto il comma. (F).

1996 —Sottosez. (UN). Pub. L. 104–188 ha rievocato il titolo senza modifiche e ha modificato il testo in generale. Prima della modifica il testo recitava come segue:

“(1)Generalmente.—Salvo quanto diversamente previsto nel presente titolo, e salvo nella misura incompatibile con questo sottocapitolo, il sottocapitolo C si applica a una società S e ai suoi azionisti.

“(2)Ssocietà in quanto azionista trattata come individuo.—Ai fini del sottocapitolo C, una società S nella sua qualità di azionista di un’altra società sarà trattata come un individuo.”

1990 —Sottosez. (d)(1). Pub. L. 101–508, §11813(b)(23)(A), ha sostituito la “sezione 50(a)(4)” con la “sezione 47(b)”.

Sottosez. (d)(2), (3). Pub. L. 101–508, §11813(b)(23)(B), ha sostituito “sezione 49(b) o 50(a)” con “sezione 47”.

1986 —Sottosez. (e)(1). Pub. L. 99–514, §1899A(33), inserito “(ai sensi della sezione 1368(e))”.

Sottosez. (e)(2). Pub. L. 99–514, §1899A(34), cancellato “(ai sensi della sezione 1368(e))” dopo “a tale elezione”.

1984 —Sottosez. (c)(1). Pub. L. 98–369, §621(e)(2), ha sostituito “paragrafi (2) e (3) e sottosezione (d)(3)” con “paragrafi (2) e (3)”.

Sottosez. (d)(3). Pub. L. 98–369, §721(e)(1), aggiunto par. (3).

Sottosez. (e). Pub. L. 98–369, §721(o), modificato sottosezione. (e) in generale, designare le disposizioni esistenti come par. (1) e aggiungendo il par. (2).

Sottosez. (e)(2). Pub. L. 98–369, §721(x)(3), inserito “(ai sensi della sezione 1368(e))”.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Emendamento del Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1990

Emendamento del Pub. L. 101–508 applicabile alle proprietà messe in servizio dopo il 31 dicembre 1990, ma non applicabile a qualsiasi proprietà di transizione (come definita nella sezione 49 (e) di questo titolo), qualsiasi proprietà rispetto alla quale erano state precedentemente spese di progresso qualificate prese in considerazione ai sensi della sezione 46(d) di questo titolo e qualsiasi proprietà descritta nella sezione 46(b)(2)(C) di questo titolo, poiché tali sezioni erano in vigore il 4 novembre 1990, vedere la sezione 11813( c) del Pub. L. 101–508, riportato come nota nella sezione 45K di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Emendamento del Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Provvedimento di risparmio

Per le disposizioni che nulla hanno modificato dal Pub. L. 101–508 può essere interpretato in modo da influenzare il trattamento di determinate transazioni avvenute, proprietà acquisite o elementi di reddito, perdita, detrazione o credito presi in considerazione prima del 5 novembre 1990, ai fini della determinazione della responsabilità fiscale per gli esercizi che terminano dopo il 5 novembre 1990, vedere la sezione 11821(b) della Pub. L. 101–508, riportato come nota nella sezione 45K di questo titolo.

Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989

Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.

§1372. Regole di partenariato da applicare ai fini dei indennità accessorie

(a) Regola generale

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente sottotitolo relative ai benefici accessori per i dipendenti:

(1) la società S sarà trattata come una società di persone, e

(2) qualsiasi azionista pari al 2% della società S sarà trattato come un partner di tale partnership.

(b) Azionista definito al 2%.

Ai fini di questa sezione, il termine “azionista del 2%” indica qualsiasi persona che possiede (o è considerata proprietaria ai sensi della sezione 318) in qualsiasi giorno durante l’anno fiscale della società S più del 2% delle azioni circolanti azioni di tale società o azioni che detengono più del 2% del totale dei diritti di voto combinati di tutte le azioni di tale società.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1682.)

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1372, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1650; Pubblico modificato. L. 87–29, §2, 4 maggio 1961, 75 Stat. 64; Pub. L. 89–389, §§2(b)(2), 3(a), 14 aprile 1966, 80 Stat. 114; Pub. L. 91–683, §1(a), 12 gennaio 1971, 84 Stat. 2067; Pub. L. 94–455, titolo IX, §902(c)(3), titolo XIX, §§1901(a)(149), 1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat . 1609, 1788, 1834; Pub. L. 95–600, titolo III, §343, 6 novembre 1978, 92 Stat. 2843; Pub. L. 95–628, §5(a), (b), 10 novembre 1978, 92 Stat. 3628, relativo alle modalità, all’effetto, alla cessazione, ecc., dell’elezione a non essere soggetto alle imposte imposte ai sensi del presente capitolo, prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, tranne che nel caso di un anno fiscale che inizia nel 1982, si applicano le sezioni 1362(d)(3), 1366(f)(3) e 1375 di questo titolo e sottosez. (e)(5) di questa sezione in vigore il giorno prima del 19 ottobre 1982, non si applica, vedere la sezione 6(a), (b)(3), della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo. Per ulteriori disposizioni relative al trattamento dei piani di benefici accessori esistenti e all’applicazione di questa sezione, vedere la sezione 6(d) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

§1373. Reddito estero

(a) Società per azioni trattata come società di persone, ecc.

Ai fini delle sottoparti A e F della parte III e della parte V del sottocapitolo N (relativo ai redditi provenienti da fonti esterne agli Stati Uniti):

(1) una società S sarà trattata come una società di persone, e

(2) gli azionisti di tale società saranno trattati come soci di tale partnership.

(b) Recupero delle perdite estere complessive

Ai fini della sezione 904(f) (relativa al recupero delle perdite estere complessive), l’effettuazione o la cessazione di un’elezione per essere trattata come una società S sarà trattata come una cessione dell’attività.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1682.)

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1373, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1652; Pubblico modificato. L. 89–389, §2(b)(3), 14 aprile 1966, 80 Stat. 114; Pub. L. 91–172, titolo III, §301(b)(10), 30 dicembre 1969, 83 Stat. 586, relativo alla tassazione del reddito imponibile delle società non distribuito ai soci, prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

§1374. Tassa imposta su alcuni guadagni incorporati

(a) Regola generale

Se per qualsiasi anno fiscale che inizia nel periodo di riconoscimento una società S ha un utile netto riconosciuto, viene imposta un’imposta (calcolata ai sensi della sottosezione (b)) sul reddito di tale società per tale anno fiscale.

(b) Importo dell’imposta

(1) In generale

L’importo dell’imposta imposta dalla sottosezione (a) sarà calcolato applicando l’aliquota fiscale più elevata specificata nella sezione 11(b) al guadagno netto riconosciuto della società S per l’anno fiscale.

(2) Perdite operative nette riportabili dagli anni C consentite

Nonostante la sezione 1371(b)(1), qualsiasi perdita operativa netta riportata a nuovo derivante in un anno fiscale per il quale la società era una società C sarà consentita ai fini di questa sezione come detrazione a fronte del guadagno netto netto riconosciuto della S società per l’anno fiscale. Ai fini della determinazione dell’importo di tali perdite che possono essere riportate negli anni imponibili successivi, l’importo dell’utile netto netto riconosciuto sarà trattato come reddito imponibile. Regole simili a quelle delle frasi precedenti di questo paragrafo si applicano nel caso di riporto di una perdita di capitale avvenuta in un anno fiscale per il quale la società era una società C.

(3) Crediti

(A) In generale

Fatto salvo quanto previsto nel sottoparagrafo (B), nessun credito sarà consentito ai sensi della parte IV del sottocapitolo A di questo capitolo (eccetto quello previsto dalla sezione 34) contro l’imposta imposta dal sottosezione (a).

(B)  1 Ammessi riporti di crediti aziendali da anni C

Nonostante la sezione 1371(b)(1), qualsiasi credito d’impresa riportato ai sensi della sezione 39 derivante da un anno fiscale per il quale la società era una società C sarà concesso come credito contro l’imposta imposta dalla sottosezione (a) allo stesso modo di se fosse imposto dalla sezione 11. Una regola simile si applica nel caso del credito d’imposta minimo ai sensi della sezione 53 nella misura attribuibile agli anni fiscali per i quali la società era una società C.

(c) Limitazioni

(1) Società che sono sempre state società S

La sottosezione (a) non si applica a qualsiasi società se un’elezione ai sensi della sezione 1362(a) è stata in vigore rispetto a tale società per ciascuno dei suoi anni fiscali. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti, una società S e qualsiasi società predecessore saranno trattate come 1 società ai fini della frase precedente.

(2) Limitazione sull’importo del guadagno netto riconosciuto

L’importo del guadagno netto riconosciuto preso in considerazione ai sensi della presente sezione per qualsiasi anno fiscale non deve superare l’eccesso (se presente) di:

(A) il guadagno netto incorporato non realizzato, finito

(B) l’utile netto netto riconosciuto per gli anni fiscali precedenti che iniziano nel periodo di rilevazione.

(d) Definizioni e regole speciali

Ai fini di questa sezione:

(1) Guadagno incorporato netto non realizzato

Il termine “utile netto netto non realizzato” indica l’importo (se presente) con il quale:

(A) il valore equo di mercato delle attività della società S all’inizio del suo primo anno fiscale per il quale è in vigore un’elezione ai sensi della sezione 1362 (a), supera

(B) le basi rettificate aggregate di tali attività in quel momento.

(2) Guadagno integrato netto riconosciuto

(A) In generale

Il termine “utile netto riconosciuto” indica, rispetto a qualsiasi anno fiscale nel periodo di riconoscimento, il minore tra:

(i) l’importo che costituirebbe il reddito imponibile della società S per tale anno fiscale se fossero presi in considerazione solo gli utili incorporati riconosciuti e le perdite integrate riconosciute, o

(ii) il reddito imponibile di tale società per tale anno fiscale (determinato come previsto nella sezione 1375(b)(1)(B)).

(B) Riporto

Se, per qualsiasi anno fiscale descritto nel sottoparagrafo (A), l’importo di cui alla clausola (i) del sottoparagrafo (A) supera l’importo di cui alla clausola (ii) del sottoparagrafo (A), tale eccedenza sarà trattata come un utile incorporato riconosciuto nell’anno fiscale successivo.

(3) Guadagno integrato riconosciuto

Il termine “utile incorporato riconosciuto” indica qualsiasi utile riconosciuto durante il periodo di rilevazione sulla cessione di qualsiasi attività, tranne nella misura in cui la società S stabilisce che:

(A) tale attività non era detenuta dalla società S all’inizio del primo anno fiscale per il quale era una società S, o

(B) tale guadagno supera l’eccesso (se presente) di:

(i) il valore equo di mercato di tale attività all’inizio di tale primo anno fiscale

(ii) la base rettificata dell’attività in quel momento.

(4) Perdite integrate riconosciute

Il termine “perdita incorporata riconosciuta” indica qualsiasi perdita rilevata durante il periodo di rilevazione sulla cessione di qualsiasi attività nella misura in cui la società S stabilisce che:

(A) tale attività era detenuta dalla società S all’inizio del primo anno fiscale di cui al paragrafo (3), e

(B) tale perdita non supera l’eccedenza di:

(i) la base rettificata di tale attività a partire dall’inizio di tale primo anno fiscale

(ii) il valore equo di mercato di tale attività in quel momento.

(5) Trattamento di alcuni elementi integrati

(A) Voci di reddito

Qualsiasi elemento di reddito adeguatamente preso in considerazione durante il periodo di riconoscimento ma che è attribuibile a periodi precedenti al primo anno fiscale per il quale la società era una società S deve essere trattato come un utile incorporato riconosciuto per l’anno fiscale in cui è viene adeguatamente presa in considerazione.

(B) Voci di detrazione

Qualsiasi importo ammissibile come detrazione durante il periodo di riconoscimento (determinato senza tener conto di eventuali riporti) ma che è attribuibile a periodi precedenti al primo anno fiscale di cui alla lettera (A) deve essere trattato come una perdita incorporata riconosciuta per il anno d’imposta per il quale è ammissibile la detrazione.

(C) Rettifica dell’utile netto netto non realizzato

L’importo degli utili incorporati netti non realizzati deve essere adeguatamente adeguato per gli importi che sarebbero trattati come utili o perdite incorporati riconosciuti ai sensi del presente paragrafo se tali importi fossero adeguatamente presi in considerazione (o ammissibili come detrazione) durante il periodo di riconoscimento .

(6) Trattamento di determinati beni

Se la base rettificata di qualsiasi attività è determinata (in tutto o in parte) con riferimento alla base rettificata di qualsiasi altra attività detenuta dalla società S all’inizio del primo anno fiscale di cui al paragrafo (3):

(A) tale attività sarà trattata come posseduta dalla società S a partire dall’inizio di tale primo anno fiscale, e

(B) qualsiasi determinazione ai sensi del paragrafo (3)(B) o (4)(B) in relazione a tale attività dovrà essere effettuata facendo riferimento al valore equo di mercato e alla base rettificata di tale altra attività a partire dall’inizio di tale primo imponibile anno.

(7) Periodo di riconoscimento

(A) In generale

Con il termine “periodo di riconoscimento” si intende il periodo di 5 anni a partire dal 1° giorno del 1° anno fiscale per il quale la società era una società S. Ai fini dell’applicazione della presente sezione a qualsiasi importo includebile nel reddito a causa delle distribuzioni agli azionisti ai sensi della sezione 593(e), la frase precedente sarà applicata senza riguardo alla frase “5 anni”.

(B) Vendite rateali

Se una società S vende un bene e dichiara il reddito derivante dalla vendita utilizzando il metodo rateale ai sensi della sezione 453, il trattamento di tutti i pagamenti ricevuti sarà regolato dalle disposizioni di questo paragrafo applicabili all’anno fiscale in cui è stata effettuata tale vendita.

(8) Trattamento del trasferimento di beni dalla società C alla società S

(A) In generale

Fatta eccezione per quanto previsto dalle normative, se:

(i) una società S acquisisce qualsiasi attività, e

(ii) la base della società S in tale attività è determinata (in tutto o in parte) con riferimento alla base di tale attività (o qualsiasi altra proprietà) nelle mani di una società C,

 

allora viene imposta un’imposta su qualsiasi plusvalenza netta riconosciuta attribuibile a tali attività per qualsiasi anno fiscale che inizia nel periodo di rilevazione. L’importo di tale imposta sarà determinato in base alle regole di questa sezione come modificata dal sottoparagrafo (B).

(B) Modifiche

Ai fini del presente paragrafo, le modifiche del presente sottoparagrafo sono le seguenti:

(i) In generale

I paragrafi precedenti del presente comma si applicano tenendo conto del giorno in cui i beni sono stati acquisiti dalla società S in luogo dell’inizio del primo anno fiscale per il quale la società era una società S.

(ii) La sottosezione (c)(1) non si applica

La sottosezione (c)(1) non si applica.

(9) Riferimento al 1° anno d’imposta

Qualsiasi riferimento in questa sezione al primo anno fiscale per il quale la società era una società S sarà trattato come un riferimento al primo anno fiscale per il quale la società era una società S ai sensi della sua più recente elezione ai sensi della sezione 1362.

(e) Regolamenti

Il Segretario prescriverà le norme che potrebbero essere necessarie per realizzare gli scopi di questa sezione, comprese le norme che prevedono il trattamento appropriato delle società successore.

4020; Pub. L. 114–113, div. Q, titolo I, §127(a), 18 dicembre 2015, 129 Stat. 3054; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12002(c), 13001(b)(2)(N), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2095, 2097; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401(b)(33), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1204.)

Modifica della sottosezione (b)(3)(B)

Pub. L. 115–97, titolo I, §12002(c), (d), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2095, ha modificato il comma (b)(3)(B) della presente sezione, applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 2021. Dopo la modifica, il comma (b)(3)(B) recita come segue:

(B) Ammessi riporti di crediti aziendali da anni C

Nonostante la sezione 1371(b)(1), qualsiasi credito d’impresa riportato ai sensi della sezione 39 derivante da un anno fiscale per il quale la società era una società C sarà concesso come credito contro l’imposta imposta dalla sottosezione (a) allo stesso modo di se fosse imposto dalla sezione 11.

Vedere la nota di modifica del 2017 di seguito.

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1374, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1653; Pubblico modificato. L. 86–376, §2(b), 23 settembre 1959, 73 Stat. 699; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1901(a)(150), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1788, relativo all’indennità agli azionisti della perdita operativa netta della società, prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

Modifiche

2018 —Sottosez. (d)(2)(B). Pub. L. 115–141 cancellato alla fine “La frase precedente si applica solo nel caso di una società trattata come società S a causa di un’elezione effettuata a partire dal 31 marzo 1988.”

2017 —Sottosez. (b)(3)(B). Pub. L. 115–97, §12002(c), cancellato alla fine “Una regola simile si applica nel caso del credito d’imposta minimo ai sensi della sezione 53 nella misura attribuibile agli anni fiscali per i quali la società era una società C.”

Sottosez. (b)(4). Pub. L. 115–97, §13001(b)(2)(N), par. cancellato. (4). Il testo recita come segue: “Ai fini della sezione 1201(a)—

“(A) l’imposta imposta dalla sottosezione (a) sarà trattata come se fosse imposta dalla sezione 11, e

“(B) l’importo dell’utile netto netto riconosciuto sarà trattato come reddito imponibile.”

2015 —Sottosez. (d)(7). Pub. L. 114–113 ha modificato il par. (7) in generale. Prima della modifica, par. (7) periodo di riconoscimento definito, con regole speciali per determinati anni e per le distribuzioni agli azionisti.

2014 —Sottosez. (d)(7)(C). Pub. L. 113–295 ha sostituito “2012, 2013 e 2014” con “2012 e 2013” nell’intestazione e “2012, 2013 o 2014” con “2012 o 2013” nel testo.

2013 —Sottosez. (d)(2)(B). Pub. L. 112–240, §326(b), inserito “descritto nel sottoparagrafo (A)” dopo “per qualsiasi anno fiscale”.

Sottosez. (d)(7)(C), (D). Pub. L. 112–240, §326(a)(1), (2), aggiunto sottopar. (C) e ridenominato il precedente comma. (C) come (D).

Sottosez. (d)(7)(E). Pub. L. 112–240, §326(a)(3), aggiunto sottopar. (E).

2010 —Sottosez. (d)(7)(B). Pub. L. 111–240 modificato il comma. (B) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Nel caso di qualsiasi anno fiscale che inizia nel 2009 o 2010, nessuna imposta sarà imposta sul guadagno netto riconosciuto di una società S se il 7° anno fiscale nel periodo di riconoscimento ha preceduto tale anno imponibile. La frase precedente si applica separatamente rispetto a qualsiasi bene a cui si applica il paragrafo (8).”

2009 —Sottosez. (d)(7). Pub. L. 111–5 ha modificato il par. (7) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Il termine ‘periodo di riconoscimento’ indica il periodo di 10 anni a partire dal 1° giorno del 1° anno fiscale per il quale la società era una società S. Ai fini dell’applicazione di questa sezione a qualsiasi importo computabile nel reddito ai sensi dell’articolo 593(e), la frase precedente si applica indipendentemente dalla frase “10 anni”.”

1997 —Sottosez. (d)(7). Pub. L. 105–34 inserito alla fine “Ai fini dell’applicazione di questa sezione a qualsiasi importo computabile nel reddito ai sensi della sezione 593(e), la frase precedente deve essere applicata indipendentemente dalla frase ’10 anni’.”

1989 —Sottosez. (b)(3)(B). Pub. L. 101–239, §7811(c)(8), inserito alla fine “Una regola simile si applica nel caso del credito d’imposta minimo ai sensi della sezione 53 nella misura attribuibile agli anni fiscali per i quali la società era una società C .”

Sottosez. (d)(2)(A)(i). Pub. L. 101–239, §7811(c)(4), cancellato “(eccetto quanto previsto nella sottosezione (b)(2))” dopo “anno fiscale se”.

Sottosez. (d)(5)(B). Pub. L. 101–239, §7811(c)(5)(B)(i), inserito “(determinato senza riguardo ad alcun riporto)” dopo “durante il periodo di riconoscimento”.

Sottosez. (d)(5)(C). Pub. L. 101–239, §7811(c)(5)(B)(ii), sostituito “che verrebbero trattati come utili o perdite incorporati riconosciuti ai sensi del presente paragrafo se tali importi fossero adeguatamente presi in considerazione (o ammissibili come una deduzione) durante il periodo di rilevazione” per “trattati come utili o perdite incorporati riconosciuti ai sensi del presente paragrafo”.

1988 —Sottosez. (UN). Pub. L. 100–647, §1006(f)(1), inserito “netto” prima di “riconosciuto”.

Sottosez. (b)(1). Pub. L. 100–647, §1006(f)(2), aggiunto par. (1) e cancellato il precedente par. (1) che recita come segue: “L’imposta imposta dalla sottosezione (a) sarà un’imposta calcolata applicando l’aliquota fiscale più elevata specificata nella sezione 11(b) al minore tra:

“(A) gli utili incorporati riconosciuti della società S per l’anno fiscale, o

“(B) l’importo che costituirebbe il reddito imponibile della società per tale anno fiscale se tale società non fosse una società S.”

Sottosez. (b)(2). Pub. L. 100–647, §1006(f)(2), aggiunto par. (2) e cancellato il precedente par. (2) che recita come segue: “In deroga alla sezione 1371(b)(1), qualsiasi perdita operativa netta riportata a nuovo derivante in un anno fiscale per il quale la società era una società C sarà autorizzata a detrarre il minore degli importi indicati al comma (A) o (B) del paragrafo (1).Ai fini della determinazione dell’importo di tale perdita che può essere riportata negli anni imponibili successivi, il minore tra gli importi di cui al comma (A) o (B) ) del comma (1) sono considerati reddito imponibile.”

Sottosez. (b)(4)(B). Pub. L. 100–647, §1006(f)(3), modificato sottopar. (B) in generale. Prima della modifica, par. (B) recitano come segue: “È considerato reddito imponibile il minore tra gli importi indicati nelle lettere (A) e (B) del paragrafo (1).”

Sottosez. (c)(2). Pub. L. 100–647, §1006(f)(4), che ha diretto la modifica del par. (2) sostituendo “utile integrato netto riconosciuto” con “utile integrato riconosciuto” ovunque appaia, è stato eseguito effettuando la sostituzione nell’intestazione, nelle disposizioni introduttive e nel sottopar. (B), per riflettere il probabile intento del Congresso.

Sottosez. (d) da (2) a (9). Pub. L. 100–647, §1006(f)(5)(A), aggiunti parr. da (2) a (9) e cancellati i precedenti par. (2), (3) e (4), che si riferivano rispettivamente al guadagno incorporato riconosciuto, al periodo di riconoscimento e al reddito imponibile.

Sottosez. (e). Pub. L. 100–647, §1006(f)(5)(A), aggiunto sottosez. (e).

1986 — Pub. L. 99–514 ha modificato la sezione in generale, sostituendo le disposizioni che impongono un’imposta su determinate plusvalenze con le disposizioni che impongono un’imposta su determinate plusvalenze che avevano dichiarato in: sottosez. (a), regola generale per l’imposta sulle plusvalenze delle società S; sottosec. (b), importo dell’imposta; sottosec. (c), regola generale per quanto riguarda le eccezioni al comma. (a) al par. (1), eccezione per le nuove società di cui al par. (2), disposizioni relative agli immobili con base sostituita nel par. (3), e il trattamento di alcuni guadagni di opzioni e commercianti di materie prime nel par. (4); e sottosez. (d), determinazione del reddito imponibile delle società.

1984 —Sottosez. (B). Pub. L. 98–369, §474(r)(27), ha sostituito “articolo 34” con “articolo 39” nelle disposizioni successive al par. (2).

Sottosez. (c)(2). Pub. L. 98–369, §721(u), cancellato “(e qualsiasi società predecessore)” prima di “è esistito” nel sottopar. (A), e ha inserito una disposizione secondo la quale, nella misura prevista dalle normative, una società S e qualsiasi società predecessore saranno trattate come 1 società ai fini del presente paragrafo e del paragrafo (1).

Sottosez. (c)(4). Pub. L. 98–369, §102(d)(1), aggiunto par. (4).

1983 —Sottosez. (D). Pub. L. 97–448 ha sostituito “questa sezione” con “sottosezioni (a) (2) e (b) (2)”.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017

Modifica dalla sezione 12002 della Pub. L. 115–97 applicabile in generale agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 2017 e modifica della sezione 12002(c) applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 2021, vedere la sezione 12002(d) della Pub. L. 115–97, riportato in nota alla sezione 53 del presente titolo.

Modifica da parte della sezione 13001(b)(2)(N) della Pub. L. 115–97 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2017, vedere la sezione 13001(c)(1) della Pub. L. 115–97, riportato in nota nella sezione 11 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2015

Pub. L. 114–113, div. Q, titolo I, §127(b), 18 dicembre 2015, 129 Stat. 3054, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2014”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2014

Pub. L. 113–295, div. A, titolo I, §138(b), 19 dicembre 2014, 128 Stat. 4020, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2013”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2013

Pub. L. 112–240, titolo III, §326(c), 2 gennaio 2013, 126 Stat. 2334, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2011”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2010

Pub. L. 111–240, titolo II, §2014(b), 27 settembre 2010, 124 Stat. 2556, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2010”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2009

Pub. L. 111–5, div. B, titolo I, §1251(b), 17 febbraio 2009, 123 Stat. 342, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applica agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2008”.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997

Emendamento del Pub. L. 105–34 efficace come se incluso nelle disposizioni dello Small Business Job Protection Act del 1996, Pub. L. 104–188, a cui si riferisce, vedere la sezione 1601 (j) di Pub. L. 105–34, riportato in nota alla sezione 23 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1989

Emendamento del Pub. L. 101–239 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Technical and Miscellaneous Revenue Act del 1988, Pub. L. 100–647, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 7817 della Pub. L. 101–239, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Emendamento del Pub. L. 99–514 applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, ma solo nei casi in cui la dichiarazione per l’anno fiscale viene presentata in seguito a una scelta S effettuata dopo il 31 dicembre 1986 e con la disposizione che, in caso di qualsiasi anno fiscale di una società S che inizia dopo il 31 dicembre 1986 e al quale sono state apportate modifiche dalla sezione 632 (diversa dalla sottosezione (b)) della Pub. Non si applicano le L. 99–514, comm. (b)(1) di questa sezione (come in vigore alla data prima del 22 ottobre 1986) si applica come se recitasse come segue: “un importo pari al 34 per cento dell’importo di cui la plusvalenza netta della la società per l’anno fiscale supera $ 25.000, o”, e con altre eccezioni e norme speciali e transitorie, vedere la sezione 633 della Pub. L. 99–514, come modificato,

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Modifica mediante articolo 102(d)(1) Pub. L. 98–369 applicabile alle posizioni costituite dopo il 18 luglio 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, salvo diversamente disposto, vedere la sezione 102 (f), (g) della Pub. L. 98–369 riportato come nota nella sezione 1256 di questo titolo.

Modifica mediante articolo 474(r)(27) della Pub. L. 98–369 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1983 e ai riporti da tali anni, vedere la sezione 475 (a) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 21 del presente titolo.

Modifica mediante la sezione 721(u) della Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1983

Emendamento del Pub. L. 97–448 in vigore dalla data di entrata in vigore del sottocapitolo S Revision Act del 1982 [ott. 19, 1982], vedere la sezione 311(c)(4) della Pub. L. 97–448, riportato come nota nella sezione 1368 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Provvedimento di risparmio

Per le disposizioni che nulla hanno modificato dal Pub. L. 115–141 può essere interpretato in modo da influenzare il trattamento di determinate transazioni avvenute, proprietà acquisite o elementi di reddito, perdita, detrazione o credito presi in considerazione prima del 23 marzo 2018, ai fini della determinazione della responsabilità fiscale per gli esercizi che terminano dopo il 23 marzo 2018, vedere la sezione 401(e) della Pub. L. 115–141, riportato come nota nella sezione 23 del presente titolo.

1  Vedi modifica della sottosezione (b)(3)(B) nota di seguito.

§1375. Imposta imposta quando il reddito da investimenti passivi di una società che ha accumulato utili e profitti supera il 25% delle entrate lorde

(a) Regola generale

Se per l’anno fiscale una società S ha:

(1) utili e profitti accumulati alla chiusura di tale anno fiscale, e

(2) entrate lorde di cui oltre il 25% sono redditi da investimenti passivi,

 

viene quindi imposta un’imposta sul reddito di tale società per tale anno imponibile. Tale imposta sarà calcolata moltiplicando il reddito passivo netto in eccesso per l’aliquota fiscale più alta specificata nella sezione 11(b).

(b) Definizioni

Ai fini di questa sezione:

(1) Reddito passivo netto in eccesso

(A) In generale

Fatto salvo quanto previsto al comma (B), il termine “reddito passivo netto in eccesso” indica un importo che ha lo stesso rapporto con il reddito passivo netto per l’anno imponibile di:

(i) l’importo per il quale il reddito da investimenti passivi per l’anno fiscale supera il 25 per cento delle entrate lorde dell’anno fiscale, vale

(ii) i redditi da investimenti passivi per l’anno fiscale.

(B) Limitazione

L’importo del reddito passivo netto in eccesso per qualsiasi anno fiscale non dovrà superare l’importo del reddito imponibile della società per tale anno fiscale come determinato ai sensi della sezione 63(a)—

(i) indipendentemente dalle detrazioni consentite dalla parte VIII del sottocapitolo B (diverse dalla detrazione consentita dalla sezione 248, relativa alle spese di organizzazione), e

(ii) senza tener conto della detrazione ai sensi della sezione 172.

(2) Reddito passivo netto

Il termine “reddito passivo netto” significa:

(A) reddito da investimenti passivi, ridotto di

(B) le detrazioni consentite ai sensi del presente capitolo che sono direttamente connesse con la produzione di tale reddito (diverse dalle detrazioni consentite ai sensi della sezione 172 e della parte VIII del sottocapitolo B).

(3) Redditi passivi da investimenti, ecc.

I termini “reddito passivo da investimenti” e “entrate lorde” hanno rispettivamente gli stessi significati di quando utilizzati nel paragrafo (3) della sezione 1362(d).

(4) Coordinamento con l’articolo 1374

Nonostante il paragrafo (3), l’importo del reddito da investimenti passivi sarà determinato non tenendo conto di eventuali utili o perdite incorporati riconosciuti della società S per qualsiasi anno fiscale nel periodo di riconoscimento. I termini utilizzati nella frase precedente avranno gli stessi rispettivi significati di quando utilizzati nella sezione 1374.

(c) Crediti non ammessi

Nessun credito sarà consentito ai sensi della parte IV del sottocapitolo A di questo capitolo (diverso dalla sezione 34) contro l’imposta imposta dalla sottosezione (a).

(d) Esenzione dall’imposta in alcuni casi

Se la società S stabilisce con soddisfazione del Segretario che:

(1) ha stabilito in buona fede di non avere guadagni e profitti accumulati alla chiusura di un anno fiscale, e

(2) durante un periodo di tempo ragionevole dopo che è stato stabilito che aveva accumulato utili e profitti, alla chiusura di tale anno fiscale tali utili e profitti sono stati distribuiti,

 

il Segretario può rinunciare all’imposta imposta dalla sottosezione (a) per tale anno fiscale.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1684; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo IV, §474(r)(28), titolo VII, §721(v), 18 luglio 1984, 98 Stat. 844, 971 Pub. L. 99–514, titolo VI, §632(c)(3), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2277 ; Pub. L. 100–647, titolo I, §1006(f)(5)(B)–(D), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3406; Pub. L. 104–188, titolo I, §1311(b)(2)(A)–(C), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1784; Pub. L. 109–135, titolo IV, §412(qq), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2640.)

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1375, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1654; Pubblico modificato. L. 88–272, titolo II, §§201(d)(13), 233(b), 26 febbraio 1964, 78 Stat. 32, 112; Pub. L. 89–389, §§1(a), (b), 2(b)(4), 14 aprile 1966, 80 Stat. 111, 114; Pub. L. 91–172, titolo III, §301(b)(11), 30 dicembre 1969, 83 Stat. 586; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §§1901(a)(151), (b)(33)(Q), 1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1788, 1802, 1834; Pub. L. 95–600, titolo VII, §703(j)(6), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2941, relativo alle norme speciali applicabili ai riparti delle piccole società elettive, prima della revisione generale del presente sottocapitolo da parte dell’art. 2 della Pub. L.97–354.

Una precedente sezione 1376, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1655, relativo all’adeguamento in base alle azioni e all’indebitamento degli azionisti, prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

Modifiche

2005 —Sottosez. (d)(1), (2). Pub. L. 109–135 ha sostituito “accumulato” con “sottocapitolo C”.

1996 — Pub. L. 104–188, §1311(b)(2)(C), ha sostituito “accumulato” con “sottocapitolo C” nella sezione catchline.

Sottosez. (a)(1). Pub. L. 104–188, §1311(b)(2)(A), ha sostituito “accumulato” con “sottocapitolo C”.

Sottosez. (b)(3). Pub. L. 104–188, §1311(b)(2)(B), modificato par. (3) in generale. Prima della modifica, par. (3) leggi quanto segue:

“(3)Redditi da investimenti passivi; eccetera.—I termini ‘utili e profitti del sottocapitolo C’, ‘redditi da investimenti passivi’ e ‘entrate lorde’ avranno gli stessi rispettivi significati di quando utilizzati nel paragrafo (3) della sezione 1362(d).”

1988 —Sottosez. (b)(1)(B). Pub. L. 100–647, §1006(f)(5)(B), modificato sottopar. (B) in generale. Prima della modifica, par. (B) leggi come segue: “L’importo del reddito passivo netto in eccesso per qualsiasi anno fiscale non dovrà superare il reddito imponibile della società per l’anno fiscale (determinato in conformità con la sezione 1374(d)(4)).”

Sottosez. (b)(4). Pub. L. 100–647, §1006(f)(5)(C), aggiunto par. (4).

Sottosez. (C). Pub. L. 100–647, §1006(f)(5)(D), modificato sottosez. c) in generale, nel titolo, in sostituzione di “Crediti non ammessi” al posto di “Norme speciali”, e nel testo in sostituzione di “Nessun credito” al posto di “(1)Disconoscimento del credito.—Nessun credito”, e cancellando il par. (2) relativo al coordinamento con la sezione 1374.

1986 —Sottosez. (b)(1)(B). Pub. L. 99–514 ha sostituito “sezione 1374 (d) (4)” con “sezione 1374 (d)”.

1984 —Sottosez. (c)(1). Pub. L. 98–369, §474(r)(28), ha sostituito “sezione 34” con “sezione 39”.

Sottosez. (D). Pub. L. 98–369, §721(v), aggiunto sottosez. (D).

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1996

Emendamento del Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Emendamento del Pub. L. 99–514 applicabile agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31.12.1986, ma solo nei casi in cui la dichiarazione dell’anno d’imposta è presentata in seguito a una scelta S effettuata dopo il 31.12.1986, con eccezioni e norme speciali e transitorie , vedere la sezione 633 della Pub. L. 99–514, come modificata, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 336 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Modifica mediante articolo 474(r)(28) della Pub. L. 98–369 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1983 e ai riporti da tali anni, vedere la sezione 475 (a) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 21 del presente titolo.

Modifica mediante la sezione 721(v) della Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel Sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data effettiva

Questa sezione si applica agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, tranne che nel caso di un anno fiscale che inizia nel 1982, questa sezione e le sezioni 1362(d)(3) e 1366(f)(3) di questo titolo dovranno si applicano, e la sezione 1372(e)(5) di questo titolo in vigore il giorno prima del 19 ottobre 1982, non si applica, vedere la sezione 6(a), (b)(3) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

PARTE IV—DEFINIZIONI; VARIE

Sez.
1377.
Definizioni e regola speciale.
1378.
Anno fiscale della società S.
1379.
Norme transitorie sull’attuazione.

 

§1377. Definizioni e regola speciale

(a) Quota proporzionale

Ai fini di questo sottocapitolo:

(1) In generale

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), la quota proporzionale di ciascun azionista di qualsiasi voce per qualsiasi anno fiscale sarà la somma degli importi determinati rispetto all’azionista:

(A) assegnando una porzione uguale di tale voce a ciascun giorno dell’anno fiscale, e

(B) quindi dividendo tale quota pro quota tra le azioni in circolazione in tale giorno.

(2) Elezioni per terminare l’anno

(A) In generale

Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, se un azionista cessa la sua partecipazione nella società durante l’anno fiscale e tutti gli azionisti interessati e la società accettano l’applicazione di questo paragrafo, il paragrafo (1) sarà applicato agli azionisti interessati come se il anno d’imposta era composto da 2 anni d’imposta, il primo dei quali termina alla data di cessazione.

(B) Azionisti interessati

Ai fini del sottoparagrafo (A), il termine “azionisti interessati” indica l’azionista il cui interesse è terminato e tutti gli azionisti ai quali tale azionista ha trasferito azioni durante l’anno fiscale. Se tale azionista ha trasferito azioni alla società, il termine “azionisti interessati” comprenderà tutte le persone che sono azionisti durante l’anno fiscale.

(b) Periodo di transizione successivo alla cessazione

(1) In generale

Ai fini del presente sottocapitolo, il termine “periodo di transizione successivo alla cessazione” significa:

(A) il periodo che inizia il giorno successivo all’ultimo giorno dell’ultimo anno fiscale della società come società S e termina l’ultimo tra:

(i) il giorno che cade 1 anno dopo tale ultimo giorno, o

(ii) la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione per l’ultimo anno come società S (comprese le proroghe),

 

(B) il periodo di 120 giorni a partire dalla data di qualsiasi determinazione in seguito a una verifica del contribuente che segue la cessazione dell’elezione della società e che rettifica una voce di reddito, perdita o detrazione del sottocapitolo S della società derivante durante il Periodo S (come definito nella sezione 1368(e)(2)), e

(C) il periodo di 120 giorni a partire dalla data in cui viene stabilito che l’elezione della società ai sensi della sezione 1362(a) è terminata per un anno fiscale precedente.

(2) Determinazione definita

Ai fini del paragrafo (1), il termine “determinazione” significa:

(A) una determinazione come definita nella sezione 1313(a), o

(B) un accordo tra la società e il Segretario secondo cui la società non è riuscita a qualificarsi come società S.

(3) Norme speciali per i periodi di transizione successivi alla conclusione degli audit correlati

(A) Nessuna applicazione ai riporti

Il paragrafo (1)(B) non si applica ai fini della sezione 1366(d)(3).

(B) Limitazione di applicazione alle distribuzioni

Il paragrafo (1)(B) si applica a una distribuzione descritta nella sezione 1371(e) solo nella misura in cui l’importo di tale distribuzione non supera l’aumento complessivo (se presente) nel conto delle rettifiche accumulate (ai sensi della sezione 1368, lettera e)), in ragione degli adeguamenti di cui a tale comma.

(c) Modalità di svolgimento delle elezioni, ecc.

Qualsiasi elezione ai sensi del presente sottocapitolo e qualsiasi revoca ai sensi della sezione 1362(d)(1) dovrà essere effettuata secondo le modalità prescritte dal Segretario tramite regolamenti.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1685; modificato Pub. L. 104–188, titolo I, §§1306–1307(b), 20 agosto 1996 , 110 Stat. 1780; Pub. L. 108–311, titolo IV, §407(a), 4 ottobre 2004, 118 Stat. 1190.)

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1377, aggiungeva Pub. L. 85–866, titolo I, §64(a), 2 settembre 1958, 72 Stat. 1656; Pubblico modificato. L. 94–455, titolo IX, §902(b)(1), titolo XIX, §1901(b)(32)(B)(iv), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1608, 1800, relativo alle norme speciali applicabili ai guadagni e agli utili delle società di piccole imprese elette, prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

Modifiche

2004 —Sottosez. (b)(3). Pub. L. 108–311 ha aggiunto il par. (3).

1996 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 104–188, §1306, titolo rievocato senza modifiche e testo modificato in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, se un azionista cessa di partecipare alla società durante l’anno fiscale e tutte le persone che sono azionisti durante l’anno fiscale acconsentono all’applicazione del presente paragrafo, paragrafo ( 1) si applica come se l’anno fiscale fosse composto da 2 anni fiscali, il primo dei quali termina alla data di cessazione.”

Sottosez. (b)(1) da (A) a (C). Pub. L. 104–188, §1307(a), cancellato “e” alla fine del comma. (A)(ii), aggiunto sottopar. (B), e rinominato il precedente comma. (B) come (C).

Sottosez. (b)(2) da (A) a (C). Pub. L. 104–188, §1307(b), aggiunto sottopar. (A), sottopar. (C) come (B), e cancellati i precedenti sottoparagrafi. (A) e (B) che recitano come segue:

“(A) una decisione del tribunale che diventa definitiva,

“(B) un accordo conclusivo, o”.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004

Emendamento del Pub. L. 108–311 efficace come se incluso nelle disposizioni dello Small Business Job Protection Act del 1996, Pub. L. 104–188, a cui si riferisce tale emendamento, vedere la sezione 407(c) della Pub. L. 108–311, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.

Data di entrata in vigore delle modifiche del 1996

Pub. L. 105–34, titolo XVI, §1601(c)(2), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1087, a condizione che:

“(A) Nonostante la sezione 1317 dello Small Business Job Protection Act del 1996 [Pub. L. 104–188, che attua le disposizioni stabilite come note alle sezioni 641 e 1362 di questo titolo], le modifiche apportate dalle sottosezioni (a) e (b) della sezione 1307 di tale Legge [che modifica questa sezione] si applicherà alle decisioni prese dopo il 31 dicembre 1996.

“(B) In nessun caso il periodo di 120 giorni di cui alla sezione 1377(b)(1)(B) dell’Internal Revenue Code del 1986 (come aggiunto da tale sezione 1307) scade prima della fine dei 120- periodo di giorni che inizia alla data di entrata in vigore della presente legge [5 agosto 1997].”

Emendamento del Pub. L. 104–188 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1996, vedere la sezione 1317 (a) della Pub. L. 104–188, riportato come nota nella sezione 641 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

§1378. Anno fiscale della società S

(a) Regola generale

Ai fini del presente sottotitolo, l’anno fiscale di una società S sarà un anno consentito.

(b) Anno consentito definito

Ai fini della presente sezione, il termine “anno consentito” indica un anno fiscale che:

(1) è un anno che termina il 31 dicembre, o

(2) è qualsiasi altro periodo contabile per il quale la società stabilisce uno scopo commerciale con soddisfazione del Segretario.

 

Ai fini del paragrafo (2), qualsiasi differimento di reddito agli azionisti non deve essere considerato uno scopo aziendale.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1685; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(m), (q), Luglio 18, 1984, 98 Stat. 969, 970; Pub. L. 99–514, titolo VIII, §806(b), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2363.)

 

Note editoriali

Disposizioni precedenti

Una precedente sezione 1378, aggiungeva Pub. L. 89–389, §2(a), 14 aprile 1966, 80 Stat. 113; Pubblico modificato. L. 91–172, titolo V, §511(c)(4), 30 dicembre 1969, 83 Stat. 638; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1901(a)(152), (b)(33)(R), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1789, 1802, relativo all’imposta imposta su alcune plusvalenze, prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

Modifiche

1986 —Sottosez. (UN). Pub. L. 99–514, §806(b)(1), modificato sottosez. (a) in generale. Prima della modifica, il par. (a) leggi quanto segue: “Ai fini del presente sottotitolo—

“(1) una società S non può modificare il proprio anno fiscale in un periodo contabile diverso da un anno consentito, e

“(2) nessuna società può effettuare un’elezione ai sensi della sezione 1362(a) per qualsiasi anno fiscale a meno che tale anno fiscale non sia un anno consentito.”

Sottosez. (B). Pub. L. 99–514, §806(b)(2), inserito alla fine “Ai fini del paragrafo (2), qualsiasi differimento di reddito agli azionisti non deve essere trattato come uno scopo aziendale.”

Sottosez. (C). Pub. L. 99–514, §806(b)(3), soppresso il sottosez. (c) che richiedeva alle società S esistenti di utilizzare l’anno consentito dopo il trasferimento del 50% della proprietà.

1984 —Sottosez. (c)(1). Pub. L. 98–369, §721(m), sostituito “che include il 31 dicembre 1982 (o che è una società S per un anno imponibile che inizia nel 1983 a causa di un’elezione effettuata entro il 19 ottobre 1982)” per “che comprende il 31 dicembre 1982”.

Sottosez. (c)(3)(B)(i). Pub. L. 98–369, §721 (q), ha sostituito “chi (o il cui patrimonio) deteneva” con “chi deteneva”.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Pub. L. 99–514, titolo VIII, §806(e), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2364, come modificato dal Pub. L. 100–647, titolo I, §1008(e)(7), (8), (10), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3441, a condizione che:

“(1)Generalmente.—Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e le sezioni 267, 441 e 706 di questo titolo] si applicano agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986.

“(2)Modifica del periodo contabile.—Nel caso di qualsiasi società di persone, società di capitali o società di servizi personali obbligata dalle modifiche apportate da questa sezione a modificare il proprio periodo contabile per il primo anno fiscale del contribuente che inizia dopo il 31 dicembre 1986—

“(A) tale modifica sarà trattata come avviata dalla partnership, dalla società S o dalla società di servizi personali,

“(B) tale modifica sarà considerata come effettuata con il consenso del Segretario, e

“(C) rispetto a qualsiasi socio o azionista di una società di capitali che è tenuto a includere gli elementi di più di 1 anno fiscale della società di persone o di società in qualsiasi anno fiscale, il reddito eccedente le spese di tale società di persone o società per il breve anno fiscale richiesto da tali modifiche sarà preso in considerazione proporzionalmente in ciascuno dei primi 4 anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, a meno che tale socio o azionista scelga di includere tutto tale reddito nel reddito del socio o azionista [sic] anno fiscale con o entro il quale termina il breve anno fiscale della società di persone o della società S.

Il comma (C) si applica ad un azionista di una società S solo se tale società era una società S per un anno fiscale che inizia nel 1986.

“(3)Base, ecc. regole—

“(UN)Regola base.—La base rettificata dell’interesse di qualsiasi socio in una società di persone o delle azioni di un azionista in una società S sarà determinata come se tutto il reddito da prendere in considerazione in modo proporzionale nei 4 anni fiscali di cui al paragrafo (2)(C) fosse incluso nel reddito lordo per il primo di tali anni imponibili.

“(B)Trattamento delle disposizioni.—Se qualsiasi interesse in una partnership o azioni in una società S viene ceduto prima dell’ultimo anno fiscale nel periodo di spread, tutti gli importi che sarebbero inclusi nel reddito lordo del socio o azionista per i successivi anni fiscali nel periodo di spread ai sensi del paragrafo (2)(C) e attribuibili agli interessi o alle azioni cedute devono essere inclusi nel reddito lordo dell’anno fiscale in cui avviene la disposizione. Ai fini della frase precedente, per periodo ripartito si intende il periodo costituito dai 4 anni d’imposta di cui al comma 2, lettera C).”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Emendamento del Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1982, vedere la sezione 6(a) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Costruzione della sezione 806 della Pub. L.99–514

Pub. L. 100–647, titolo I, §1008(e)(9), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3441, a condizione che: “Niente nella sezione 806 del Reform Act [Pub. L. 99–514, che modifica questa sezione e le sezioni 267, 441 e 706 di questo titolo e le disposizioni attuative di cui sopra] o in qualsiasi storia legislativa relativa ciò sarà interpretato come se richiedesse al Segretario del Tesoro o al suo delegato di consentire un cambiamento automatico di un anno fiscale.”

§1379. Norme transitorie sull’attuazione

(a) Vecchie elezioni

Qualsiasi elezione effettuata ai sensi della sezione 1372(a) (come in vigore prima della promulgazione del Subchapter S Revision Act del 1982) sarà trattata come un’elezione effettuata ai sensi della sezione 1362.

(b) Inclusi riferimenti alla normativa anteriore

Qualsiasi riferimento nel presente titolo a una disposizione del presente sottocapitolo dovrà, nella misura in cui non sia in contrasto con gli scopi del presente sottocapitolo, includere un riferimento alla disposizione corrispondente in vigore prima della promulgazione del Subchapter S Revision Act del 1982.

(c) Distribuzioni di reddito imponibile non distribuito

Se una società era una piccola impresa eletta nell’ultimo anno precedente alla promulgazione, i sottosezioni (f) e (d) della sezione 1375 (come in vigore prima della promulgazione del Subchapter S Revision Act del 1982) continueranno ad applicarsi rispetto alle distribuzioni del reddito imponibile non distribuito per qualsiasi anno fiscale che inizia prima del 1° gennaio 1983.

(d) Riporti

Se una società era una piccola impresa elettiva per l’ultimo anno precedente alla promulgazione ed è una società S per il primo anno successivo alla promulgazione, qualsiasi riporto al primo anno successivo alla promulgazione avvenuto in un anno imponibile per il quale la società era una piccola impresa elettiva sarà considerati come sorti nel primo anno successivo alla promulgazione.

(e) Anni pre-emanazione e post-emanazione definiti

Ai fini di questa sottosezione:

(1) Ultimo anno di pre-emanazione

Con il termine “ultimo anno pre-emanazione” si intende l’ultimo anno fiscale di una società che inizia prima del 1 gennaio 1983.

(2) Primo anno successivo alla promulgazione

Con il termine “1° anno successivo alla promulgazione” si intende il primo anno imponibile di una società che inizia dopo il 31 dicembre 1982.

(Aggiunto Pub. L. 97–354, §2, 19 ottobre 1982, 96 Stat. 1686; modificato Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §721(n), 18 luglio 1984 , 98 Stat. 969.)

 

Note editoriali

Riferimenti nel testo

L’emanazione del Subchapter S Revision Act del 1982, di cui ai sottosezioni. da (a) a (c), è l’emanazione del Pub. L. 97–354, approvata il 19 ottobre 1982.

Disposizioni precedenti

Una sezione precedente del 1379, aggiungeva Pub. L. 91–172, titolo V, §531(a), 30 dicembre 1969, 83 Stat. 654; Pubblico modificato. L. 93–406, titolo II, §2001(b), 2 settembre 1974, 88 Stat. 952; Pub. L. 97–34, titolo III, §312(c)(6), 13 agosto 1981, 95 Stat. 284; Pub. L. 97–248, titolo II, §238(c), 3 settembre 1982, 96 Stat. 513, relativo ad alcuni piani pensionistici qualificati, ecc., prima della revisione generale di questo sottocapitolo da parte della sezione 2 della Pub. L.97–354.

Modifiche

1984 —Sottosez. (B). Pub. L. 98–369 ha cancellato “Nell’applicare questo sottocapitolo a qualsiasi anno imponibile che inizia dopo il 31 dicembre 1982” e ha sostituito “Qualsiasi riferimento in questo titolo a una disposizione” con “qualsiasi riferimento in questo sottocapitolo a un’altra disposizione”.

 

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Emendamento del Pub. L. 98–369 in vigore come se incluso nel sottocapitolo S Revision Act del 1982, Pub. L. 97–354, vedere la sezione 721(y)(1) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Data effettiva

Sezione applicabile agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1983, tranne che questa sezione, in vigore prima del 19 ottobre 1982, rimarrà in vigore per gli anni che iniziano prima del 1 gennaio 1984, vedere la sezione 6(a), (b )(1) della Pub. L. 97–354, riportato come nota nella sezione 1361 di questo titolo.

Coordinamento delle abrogazioni di alcune sezioni

Sottosez. (b) di questa sezione in vigore il giorno prima del 3 settembre 1982, inapplicabile a qualsiasi piano della sezione 401(j), vedere la sezione 713(d)(8) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 404 di questo titolo.