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Bulgaria – Quadro normativo sull’attività di acquacoltura

In Bulgaria l’attività di acquacoltura è regolata

In base all’art. 2 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura il diritto di proprietà sulle risorse ittiche nei siti e nelle strutture per l’allevamento e l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici appartiene alla persona registrata ai sensi dell’art. 25 che dispone:Allevamento e coltivazione di pesci e altri organismi acquatici e produzione di vettori di materiale genetico da idrobionti è svolto da ditte individuali e persone giuridiche registrate nella ’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura  – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Vedi: Bulgaria – Registrazione delle persone che allevano pesci e altri organismi acquatici

L’art. 25, tra l’altro, dispone che: “Persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici in le acque del Mar Nero e nelle dighe sono registrate dopo aver fissato i limiti per il volume di produzione, le aree necessarie per l’allevamento ittico e l’obbligo di cambiare l’ubicazione degli impianti tecnici durante un certo periodo. Quando le strutture tecniche si trovano nelle acque del Mar Nero, la registrazione viene effettuata anche previo coordinamento con i capi delle direzioni territoriali dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” (Изпълнителна агенция “Морска администрация”)  e con i capi delle basi navali dell’Esercito bulgaro.

Per il rilascio dei documenti di immatricolazione è dovuta una tassa, determinata dalla tariffa di cui all’art . 17a, par. 4

Il Ministro dell’agricoltura e il Ministro dell’ambiente e delle acque determinano con ordinanza le condizioni e la procedura per la fissazione dei limiti al volume di produzione nei siti di acquacoltura.

Per l’iscrizione nel registro, le persone di cui al par. 1 dovrebbero avere le autorizzazioni pertinenti ai sensi della legge sull’acqua, una decisione ai sensi del capitolo sei della legge sulla protezione dell’ambiente o un’autorizzazione ai sensi dell’art. 67, par. 2 della Legge sulla Diversità Biologica , e quando gli impianti tecnici si trovano nelle acque del Mar Nero – e coordinando le bozze con le autorità ai sensi del par. 2.”

Ai sensi dell’art 27 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura:

“Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici sono tenute a:

1.  fornire alla Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura  – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) annualmente entro la fine di gennaio un modulo secondo il modello approvato con provvedimento del direttore esecutivo della Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura , contenente i dati su:
a) i pesci e gli altri organismi acquatici da essi prodotti e venduti nell’anno precedente per età, specie e quantità;
b)  il numero degli occupati per sesso, età, nazionalità, durata dell’orario di lavoro e titolo di studio;
c)  il numero di occupati con istruzione superiore nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
d) il numero di persone che lavorano senza retribuzione;
e)  ricavi delle vendite, altri ricavi, valore del lavoro delle persone che lavorano senza stipendio, spese per il personale, per l’energia elettrica, per il materiale di stoccaggio, per l’alimentazione dei pesci , per riparazione e manutenzione, altri costi di esercizio, sovvenzioni di funzionamento e di investimento, consumo di capitale fisso, valore patrimoniale totale, entrate e spese finanziarie, passività, investimento netto, materiale di stoccaggio utilizzato e mangime per pesci e peso delle vendite per tipo di acquacoltura;
f)  medicinali veterinari applicati o trattamenti e mortalità;
3.  a tenere un registro delle vendite e alla prima vendita a rilasciare la dichiarazione di origine dei prodotti dell’acquacoltura ai sensi del provvedimento determinato con regolamento del Ministro dell’agricoltura;;
4.  a fornire mensilmente ai funzionari della  Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura copie delle dichiarazioni di origine emesse e il numero della fattura per il pagamento effettuato;;
5.  presentare il registro delle vendite alle autorità di controllo su richiesta;
6.  per conformarsi all’allegato schema tecnologico di produzione;
7.  non superare il limite di produzione specificato nell’autorizzazione per l’uso di un corpo idrico;
8.  per la registrazione delle navi utilizzate nella produzione di acquacoltura nelle acque del Mar Nero in conformità con il regolamento di cui all’art. 16, comma 3 , al più tardi un mese prima della messa in servizio degli impianti tecnici.”

L’Art. 27a. dispone che:

(1) Una persona che ha registrato un’impresa per la lavorazione del pesce e di altri organismi acquatici deve presentare annualmente allaAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura entro la fine di gennaio un modulo per la statistiche secondo il modello approvato per ordine del direttore esecutivo della Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura.
(2) Il modulo di cui al par. 1 contiene:

1. il numero di occupati per sesso, età, nazionalità, durata dell’orario di lavoro e titolo di studio;
2. il numero di persone che lavorano senza retribuzione;
3. ricavi delle vendite, altri redditi, valore del lavoro delle persone che lavorano senza retribuzione, costi per il personale, per l’elettricità, per il pesce e altre materie prime per la trasformazione, altri costi di funzionamento, sussidi per l’attività e per gli investimenti, consumo di capitale di base, valore totale delle attività, proventi e oneri finanziari, passività, investimento netto e peso della materia prima per tipologia e per origine.
La Sezione III del Regolamento n. 37 del 10.11.2008  è dedicata all’acquacoltura.