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Romania – Modifiche al sistema di tassazione per le microimprese ed all’imposta sui dividendi

La Romania disponeva di un sistema fiscale molto interessante e molte persone e aziende si sono trasferite lì per beneficiare di diverse agevolazioni. Da gennaio 2023 tuttavia sono entrate in vigore diverse modifiche.

Il sistema fiscale rumeno, è impostato su due  regimi:

  • il regime delle “Micro Imprese”
  • ed il regime delle “Macro Imprese”.

Fino a gennaio 2023 se si avevano 0 dipendenti  si era tassati con il 3% da calcolare sul fatturato fino a 1 milione di euro.

Da gennaio 2023 questa fascia d’imposta non è più disponibile e la tassazione è del  il 16% sui profitti.

MODIFICHE SULL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE MICROIMPRESE

Il regime di imposte sul reddito della Microimprese in Romania è stabilito dagli artt. dal 47 al 57 della Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale

A partire dal 1. gennaio 2023, al sistema delle imposte sui redditi delle microimprese sono applicate importanti modifiche.

Il sistema sulla tassazione degli Utili diviene del16%.

L’imposta sui redditi delle microimprese è applicabile sempre sui Ricavi, il limite è di € 500.000 di fatturato e la tassazione è dell’1% , a condizione che i ricavi  e l’asset soddisfino i seguenti requisiti

  • Varia il valore del fatturato annuo, che passa da 1.0 milione di euro a 500 mila euro (tenendo presente sempre per ora il cambio valuta)
  • La provenienza dei Ricavi non deve provenire da servizi di consulenza e/o management in percentuale superiore al 20%
  • del totale dei ricavi stessi.
  • Le società dovranno avere almeno un dipendente per rientrare nella tassazione del 1% , che dovrà essere assunto entro 30 giorni dalla costituzione della società per minimo 12 mesi.
  • Il dipendente con accordo della società potrà essere anche un socio.
  • I soggetti soci della microimpresa non potranno detenere più del 25% del valore dei titoli di partecipazione in più di 3 società che rientrano nel regime previsto per le microimprese, più specificatamente 3 società come anche soci unici, nella quarta non potranno superare la quota del 25%.
  • La normativa sul Capitale Sociale non cambia.

Altro cambiamento è l’inserimento dell’opzione del trattamento Fiscale di Microimprese di alcuni codici Ateco/Caen prima esclusi, attività nel settore Horeca, senza dover applicare le regole di fuoriuscita dal regime in caso di mancato rispetto delle condizioni.

Non risulta applicabile il sistema Fiscale delle Microimprese per le seguenti attività:

  • Attività in ambito bancario;
  • Attività nel settore assicurativo e riassicurativo, mercati di capitale, comprese le attività di intermediazione;
  • Attività nel campo dei giochi d’azzardo;
  • Attività di esplorazione, sviluppo, sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale.
  1. Le Microimprese possono optare per il pagamento dell’imposta sugli utili,
  2. Solo a partire dall’esercizio fiscale successivo, non durante l’esercizio e non possono tornare ad applicare il sistema qualora lo abbiano applicato dopo la data del 1° gennaio 2023.

Qualora vengono a mancare le condizioni sopra descritte la Microimpresa dovrà adottare l’imposta del 16% sugli utili dal trimestre in cui sono venuti a mancare le condizioni sopracitate, appare che una volta passate al sistema dell’imposte sugli utili non possano più tornare al sistema Microimprese.

Da sottolineare la necessità di avere almeno un dipendente e, che in caso di licenziamento -situazione- che deve essere ripristinata nell’arco di 30 giorni e per un periodo minimo di 12 mesi.

E’ , quindi,  ancora possibile avere l’1% di imposta  se si assume un dipendente a tempo pieno.

Allo stesso tempo, una società di nuova costituzione può scegliere di applicare l’imposta sui redditi delle microimprese qualora assumesse un dipendente entro 30 giorni dalla costituzione della società come sopra descritto.

La base imponibile per una microimpresa è definita secondo il codice fiscale:

(1) La base imponibile dell’imposta sui redditi delle microimprese è costituita dai redditi di qualsiasi fonte , dai quali si deducono :
a) i redditi relativi alle spese di giacenza di prodotti;
b) ricavi relativi ai costi dei servizi in corso;
c) ricavi dalla produzione di beni materiali e immateriali;
d) entrate da sovvenzioni;
e) proventi da accantonamenti, rettifiche per ammortamento o perdita di valore, che costituivano oneri non deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile o che sono stati costituiti durante il periodo in cui la persona giuridica rumena era soggetta all’imposta sul reddito delle microimprese;
e^1) proventi da rettifiche per perdite attese relative ad attività finanziarie costituite da soggetti giuridici rumeni che svolgono attività nel settore bancario, assicurativo e riassicurativo, del mercato dei capitali, che costituivano oneri non deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile o sono state costituite nel periodo in cui la persona giuridica rumena era soggetta all’imposta sul reddito delle microimprese;
f) i proventi derivanti dalla restituzione o cancellazione di interessi e/o penali di mora, che costituivano oneri non deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile;
g) i proventi ottenuti da risarcimenti, da parte di compagnie di assicurazione/riassicurazione, per danni causati a beni aventi natura di scorte o beni materiali propri;
h) proventi da differenze cambio;
i) proventi finanziari relativi a crediti e debiti la cui liquidazione dipende dal tasso di cambio di una moneta, risultante dalla loro valutazione o liquidazione;
j) l’ammontare degli sconti commerciali concessi successivamente alla fatturazione, iscritti nel conto “709”, secondo la normativa contabile applicabile;
k) i redditi relativi ai titoli di pagamento conseguiti dagli aventi diritto, ai sensi di legge, titolari iniziali negli atti della Commissione Centrale per la Determinazione delle Compensi o loro eredi legittimi;
l) compensi percepiti in base a sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo;
m) i redditi ottenuti da uno Stato estero con il quale la Romania ha stipulato una convenzione per evitare la doppia imposizione, se sono stati tassati nello Stato estero.

(2) Per la determinazione dell’imposta sul reddito delle microimprese, sulla base imponibile determinata ai sensi del co. (1) sono aggiunti :
a) l’importo degli sconti commerciali percepiti successivamente alla fatturazione, registrati nel conto “609”, secondo la normativa contabile applicabile;
b) nel quarto trimestre o nell’ultimo trimestre del periodo d’imposta, in caso di contribuenti cessati di esistere, la differenza favorevole tra i proventi da differenze cambio/proventi finanziari relativi a crediti e debiti con liquidazione al tasso di cambio cambio di una valuta, risultante dalla valutazione o dalla loro liquidazione, e oneri da differenze cambio/oneri finanziari connessi, rilevati cumulativamente dall’inizio dell’anno;
c) le riserve, ad eccezione di quelle agevolate, ridotte o annullate, che costituiscono la riserva legale, le riserve da rivalutazione delle immobilizzazioni, compresi i terreni, che sono state portate a deduzione in sede di determinazione del reddito imponibile e non sono state tassate nel periodo in quali erano le microimprese e contribuenti degli utili, indipendentemente dal fatto che la riduzione o l’annullamento sia dovuta al mutamento della destinazione della riserva, alla sua distribuzione ai partecipanti in qualsiasi forma, liquidazione, scissione, fusione del contribuente o qualsiasi altra ragione ;
d) le riserve rappresentative di agevolazioni fiscali, costituite nel periodo in cui le microimprese erano anche contribuenti dell’imposta sugli utili, che vengono utilizzate per aumentare il capitale sociale, per essere distribuite ai partecipanti sotto qualsiasi forma, per coprire perdite o per qualsiasi altra ragione. Nel caso in cui le riserve fiscali siano mantenute fino alla liquidazione, esse non concorrono alla determinazione della base imponibile per effetto della liquidazione.

MODIFICHE SULL’IMPOSTA  UTILI E L’IMPOSTA  DIVIDENDI

Dal 1. gennaio 2023, vanno considerati i nuovi parametri in relazione alla esenzione sull’utile reinvestito, che potranno essere applicati anche per le “immobilizzazioni che verranno utilizzate in attività di produzione- trasformazione eco-rigenerazione.

Saranno considerate anche le immobilizzazioni che come oggetto avranno la ri-tecnologizzazione aziendale.

Le immobilizzazioni che interesseranno l’esenzione rientreranno in un elenco pubblicato dal Ministero delle Finanze.

Al fine di poter considerare meglio i redditi non imponibili, provenienti da società madre o controllate (dividendi), viene ampliata la forma giuridica considerata, quindi vengono introdotte altre forme giuridiche societarie di diritto rumeno come le società a nome collettivo, in accomandita semplice e altre forme giuridiche di diritto rumeno.

Sempre a partire dal 1  gennaio 2023  l’imposta sui dividendi è passata dal 5% all’8%, a partire dai redditi sui dividendi distribuiti dalle società successivamente al 1° gennaio 2023.