
Accordi amministrativi tra Italia ed altri Stati per lo scambio di informazioni ai fini delle verifiche fiscali

L’Amministrazione finanziaria dispone di diversi strumenti per individuare redditi prodotti e patrimoni detenuti all’estero da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia che consentono al Fisco di monitorare con apprezzabile precisione il movimento dei capitali esteri dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia e di individuare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale.
La cooperazione fiscale internazionale tra le Amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi della comunità internazionale si sviluppa:
Scambio di informazioni nell’Unione europea settore delle imposte dirette
La direttiva n. 2011/16/UE (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.
Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi
DAC | Direttiva del Consiglio | Attuazione | ||
1 | 15/02/2011 | 2011/16/UE | Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) | D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29 |
2 | 09/12/2014 | 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE | Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automatico, obbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari | Normativa italiana di riferimento |
3 | 08/12/2015 | 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE | Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento | D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 |
4 | 25/05/2016 | 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE | Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese | Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208D.M. 23/02/2017 |
5 | 06/12/2016 | 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE | Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio | Legge 25 ottobre 2017, n, 163D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 |
6 | 25/05/2018 | 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE | Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. | D.Lgs. n. 100/2020D.M. 17/11/2020 |
7 | 22/03/2021 | 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE | Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali | In attesa di attuazione |
La direttiva n. 2011/16/UE (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE stabilendo le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29.
Per le regole tecniche di scambio dei dati di natura finanziaria, In ragione della sostanziale uniformazione delle procedure di scambio di informazioni relative ai conti finanziari previste dalla direttiva rispetto a quelle che si rinvengono dalle procedure adottate in sede OCSE, occorre fare riferimento al DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)) e della direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che, come vedremo, promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione, ha ampliato, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l’ambito di applicazione della direttiva n. 2011/16/UE (DAC 1).
Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.
L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:
La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.
Le informazioni sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° gennaio 2023.
A norma dell’art. 2 della direttiva n. 2011/16/UE (DAC 1) la stessa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali.
L’Unione europea ha, però, siglato appositi accordi per estendere lo scambio dei dati relativi ai redditi finanziari in ossequio alla direttiva con:
La normativa interna
Nell’ordinamento interno italiano, la disciplina della scambio automatico delle informazioni viene prevista dall’art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art.1 del del DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215 in attuazione della direttiva 2003/93/CE (successivamente implicitamente abrogata dalla DAC 1) relativa alla reciproca assistenza fra le autorita’ competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette e ripetutamente modificato (ultima modifica Decreto legislativo del 30/07/2020 n. 100 (in attuazione della DAC 6) Articolo 10)
Scambio di informazioni nell’Unione europea settore Imposta sul Valore Aggiunto. Direttive dell’Unione Europea sulla Cooperazione amministrativa in ambito IVA tra i Paesi dell’Unione Euopea
Scambio di informazioni con gli altri Paesi
L’art. 26 del Modello OCSE
L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima versione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.
Nel 2005 sono stati aggiunti, con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scambio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.
L’informazione richiesta non può essere negata:
Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
L’OCSE ha sviluppato uno strumento che può costituire la base giuridica per lo scambio di informazioni tributarie tra Stati e contribuire alla diffusione degli standard di trasparenza promossi dall’organizzazione stessa il Model Agreement on Exchange on Information on Tax Matters (Tax Information Exchange Agreements (TIEA)).
Pubblicato nel 2002 costituisce la base per la negoziazione di accordi di cooperazione in materia fiscale mediante lo scambio di informazioni tributarie tra due o più stati; ne esistono due versioni: una “bilaterale”, ed una “multilaterale”.
Gli articoli dall’1 al 3 del TIEA ne delimitano l’ambito di applicazione ed il perimetro giuridico. Esattamente come l’art. 26 del Modello OCSE, l’art.1 del TIEA menziona lo standard della “foreseeable relevance” (una richiesta di informazioni tributarie deve essere considerata “prevedibilmente rilevante), evidenziando così le stesse esigenze di bilanciamento tra l’effettività dello scambio ed i diritti del contribuente.
Lo standard “foreseeable relevance” è inteso a fornire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, allo stesso tempo, a chiarire che gli Stati membri non sono liberi di impegnarsi in “fishing expeditions” (ossia “richieste speculative di informazioni che non hanno nessi apparenti a un’indagine o indagine aperta) o di richiedere informazioni con improbabile rilevanza fiscale.
L’art. 5 del TIEA elenca e descrive le procedure per lo scambio delle informazioni tributarie tra stati. A differenza dell’art. 26 del Modello OCSE, il TIEA prevede unicamente lo scambio di informazioni “su richiesta” (upon request), (Exchange Of Information on Request – EOIR). Nel Commentario dello stesso art. 5 è menzionata la possibilità di ampliare l’ambito dell’accordo e di utilizzare le modalità di scambio c.d. “automatico” e “spontaneo”, oltre alle “verifiche simultanee” (simultaneous examinations).
Lo scambio automatico, Automatic Exchange of Information – AEOI, (modalità tipica del CRS o dell’accordo FATCA) riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatico viene effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.
Lo scambio spontaneo viene fatto da uno Stato nell’interesse dell’altro Stato anche senza una specifica richiesta da parte di quest’ultimo.
Con riguardo alle procedure descritte (come, ad esempio, l’obbligo dello Stato al quale viene richiesta l’informazione di confermare il ricevimento dell’istanza e di informare tempestivamente il richiedente della eventuale impossibilità di soddisfarla), alcuni dei limiti posti allo scambio sono quasi speculari a quelli posti dall’art. 26 del Modello OCSE:
Il par. 5 dell’art. 5 del TIEA elenca i parametri che una richiesta di informazioni tributarie deve soddisfare per essere considerata foreseeable relevant senza essere fishing expedition.
Lo Stato richiedente deve fornire:
L’art. 6 TIEA fornisce la base giuridica per attività accertative svolte all’estero e regolamenta:
Gli artt. 7 e 8 TIEA, che normano la confidenzialità delle informazioni scambiate (si basano su principi che sono praticamente speculari a quelli proposti dall’art. 26 del Modello OCSE e dal relativo Commentario) stabiliscono che:
Mutual Administrative Assistence in Tax matters (MAAT)
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters ) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e modificata con il Protocollo del 27 maggio 2010, a cui ha aderito il nostro Paese. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.
La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, compreso l’ultimo al vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.
141 giurisdizioni (Tabella delle giurisdizioni partecipanti) attualmente partecipano alla Convenzione, comprese 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la “Convenzione”), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettato. In tale contesto
Il CRS Multilateral Competent Authority Agreement
A Berlino, il 29 ottobre 2014, è stato siglato l’accordo multilaterale tra i Paesi membri dell’OCSE in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, finalizzato ad implementare il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Common Reporting Standard), contro l’evasione fiscale internazionale a partire dal 2017.
L’accordo multilaterale
Con oltre 100 giurisdizioni che si sono impegnate a scambiarsi informazioni tra loro ai sensi del CRS, i rapporti di scambio tra giurisdizioni si basano tipicamente sulla Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, a cui partecipano più di 100 giurisdizioni, e il CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA), che si basa sul suo articolo 6. Le giurisdizioni possono in alternativa fare affidamento su un accordo bilaterale, come un trattato contro la doppia imposizione o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali. Inoltre, alcuni scambi di CRS avranno luogo sulla base della direttiva UE pertinente, degli accordi tra l’UE e paesi terzi e accordi bilaterali, come gli accordi UK-CDOT.
Il CRS MCAA specifica i dettagli di quali informazioni verranno scambiate e quando. È un accordo quadro multilaterale. Un particolare rapporto bilaterale ai sensi del CRS MCAA diventa effettivo solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 7 e si sono elencate reciprocamente.
Rapporti attivati per lo scambio di report CbC
A marzo 2021, sono state attivate oltre 2900 relazioni di scambio bilaterale rispetto alle giurisdizioni impegnate nello scambio di rapporti CbC e i primi scambi automatici di rapporti CbC si sono svolti nel giugno 2018. Questi includono scambi tra i firmatari dell’accordo CbC Multilateral Competent Authority Agreement (CbC MCAA), tra gli Stati membri dell’UE ai sensi della direttiva del Consiglio dell’UE 2016/881 / UE e tra i firmatari di accordi bilaterali di autorità competenti per gli scambi ai sensi delle convenzioni sulla doppia imposizione o degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali, compresi 41 accordi bilaterali con gli Stati Uniti. Le giurisdizioni continuano a negoziare accordi per lo scambio di rapporti CbC e l’OCSE pubblicherà aggiornamenti regolari, per fornire chiarezza ai gruppi multinazionali e alle amministrazioni fiscali.
Il CbC Multilateral Competent Authority Agreement
La Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (la Convenzione), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con. In tale contesto, è stato sviluppato l’accordo multilaterale dell’autorità competente sullo scambio di rapporti CbC (CbC MCAA), sulla base della Convenzione. Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori accordi modello delle autorità competenti per gli scambi di rapporti CbC, uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni sulla doppia imposizione e uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.
Lo scopo del CbC MCAA è quello di stabilire le regole e le procedure necessarie per le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’azione 13 di BEPS per scambiare automaticamente i rapporti CbC preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo MNE. Una particolare relazione bilaterale ai sensi della CbC MCAA diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate reciprocamente.
Common Reporting Standard (CRS)
La Convenzione per la mutua assistenza ai fini fiscali ha carattere multilaterale, diversamente da
che, seppure redatti secondo un modello standard, hanno carattere bilaterale (Vedi: Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario).
Il Common Reporting Standard (CRS) , sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai loro istituti finanziari e scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Stabilisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a segnalare, i diversi tipi di conti e contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono essere seguite dagli istituti finanziari.
Lo Standard è costituito dalle seguenti quattro parti chiave:
Particolare attenzione deve essere posta, come vedremo, anche per le Entità giuridiche controllate ed i Trust.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.
La Convenzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.
L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.
Attualmente partecipano alla Convenzione 141 giurisdizioni , tra cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta una vasta gamma di paesi, compresi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRIICS ( (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE, i maggiori centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
Oltre 150 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR) e oltre 100 a quello automatico (Automatic Exchange of Information – AEOI). 110 hanno aderito al Common reporting standard (CRS) scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE ANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020).
Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:
In attuazione della Convenzione multilaterale, sono stati predisposti:
Le versioni definitive del MCAA e del CRS sono state predisposte dall’OCSE in data 15.7.2014, unitamente ad un vasto Commentario e ad un Implementation Handbook.
Il Model Competent Authority Agreement:
Fornisce le definizioni di
Il Model Competent Authority Agreement prevede i redditi e le attività oggetto di scambio automatico
Redditi e attività oggetto di scambio automatico ai sensi del MCAA |
Nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale (TIN) e, nel caso di persone fisiche, data e luogo di nascita del titolare di conto (per le persone giuridiche, delle persone che ne esercitano il controllo) |
Numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto) |
Nome ed eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione |
Saldo o valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto |
Nel caso di un conto di custodia:importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto |
Nel caso di un conto di deposito, importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione |
Nel caso di un conto diverso da un conto di custodia o di un conto di deposito, importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione |
In relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione l’art. 3 del DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780) (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015) prevede i dati soggetti all’obbligo di comunicazione.
Il Common Reporting Standard” (CRS) prevede unapproccio che prevede varie fasi:
L’Implementation Handbook del Common Reporting Standard” (CRS) riassume la procedura.
Sono tenute al monitoraggio le istituzioni finanziarie (persone giuridiche, e mai persone fisiche, anche se imprenditori) residenti in uno degli Stati che si sono impegnati allo scambio automatico (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020)
L’Implementation Handbook, distingue le attività finanziarie che devono essere monitorate ( Financial Accounts that need to be reviewed) da quelle (Non-Reporting Accounts) non soggette a monitoraggio (Vedi Figure 8: Accounts which are Financial Accounts pag. 64).
Il capitolo 3 dell’Implementation Handbook tratta dei Conti finanziari oggetto di comunicazione.
I conti devono essere relativi a persone fisiche residenti in uno Stato che ha anch’esso previsto lo scambio automatico o, se intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche, relativo alle persone fisiche che detengono il controllo del soggetto formalmente proprietario del conto residente in uno di tali Stati.
Le procedure di due diligence dei conti, a carico degli intermediari finanziari, sono differenziate per quattro casistiche diverse:
Si considerano preesistenti i conti già accesi alla data nella quale ciascuno Stato inizia il procedimento di scambio di informazioni.
Obblighi degli intermediari finanziari in relazione ai conti delle persone fisiche
Tipologia di conto | Procedure di due diligence |
Contratti di assicurazione o di rendita non vendibili a soggetti non residenti | Non soggetti a due diligence |
Conti preesistenti di importo non rilevante (sino a 1.000.000 USD) | Se la banca dispone di un indirizzo di residenza del titolare ritenuto attendibile, essa considera il titolare stesso residente ai fini fiscali nello Stato in cui si situa questo indirizzo. Se non esiste un indirizzo di residenza ritenuto attendibile, e sussiste uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2, ottenuti con una ricerca elettronica (es. indirizzo in uno Stato estero, uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero telefonico nello Stato dove risiede la banca, ordini sistematici di trasferimento di fondi verso un conto intrattenuto con una banca estera, ecc.), la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto. |
Conti preesistenti di importo rilevante (oltre i 1.000.000 USD) | Per i conti di importo non rilevante, la due diligence si articola:in una ricerca in archivi elettronici, per verificare l’eventuale sussistenza di uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2 (vedi sopra);in una ricerca in archivi cartacei per verificare dati quali la documentazione relativa all’apertura del conto, la più recente documentazione acquisita ai sensi della disciplina antiriciclaggio, procure e deleghe ecc. (ricerca non necessaria se gli archivi elettronici consentono l’acquisizione dei dati previsti nella Sezione III, § B.2);nella richiesta al Dirigente responsabile se ha una conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto deve essere sottoposto a monitoraggio.Se da queste verifiche il titolare del conto non risulta residente nello Stato estero, non sussistono i requisiti per il monitoraggio.In presenza di indizi che possano fare considerare il soggetto residente dell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto. |
Nuovi conti (indipendentemente dal valore) | All’atto dell’apertura del conto, la banca è tenuta ad acquisire un’autocertificazione di residenza fiscale del titolare.Se in base all’autocertificazione il soggetto risulta residente nell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato. |
Le procedure di due diligence delle entità, come ad es. le società, (escluse per i conti il cui controvalore non supera i 250.000,00 USD) sono ancora più complesse, in quanto, in determinati casi, comportano una due diligence anche dei soggetti che detengono il controllo delle suddette entità, Account becomes a Reportable Account by virtue of the Controlling Persons (Vedi: Implementation Handbook – Reportable Accounts by virtue of the Account Holder’s Controlling Persons).
Il capitolo 6 dell’Implementation Handbook regolamenta il Trattamento dei trust nel Common Reporting Standard” (CRS), Treatment of trusts in the CRS.
ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 10 Dicembre 2020
La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.
A dicembre 2020, sono state attivate oltre 4400 relazioni di scambio bilaterale rispetto a più di 100 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni che avranno luogo alla fine di settembre 2021.
Per l’Italia risultano attive 75 relazioni di scambio bilaterali.
Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA)
L’accordo intergovernativo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale, realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
Il Competent Authority Arrangement è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.
(Vedi: LEGGE 18 giugno 2015 , n. 95, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) , con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri)
Gli Stati Uniti non hanno aderito allo Standard CRS.
La Bulgaria e gli Stati Uniti d’America hanno siglato formalmente l’accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
L’Agenzia nazionale delle entrate bulgara ha collaborato con il Dipartimento delle finanze degli Stati Uniti sul testo dell’accordo FATCA.
Il governo degli Stati Uniti ha redatto due modelli dell’accordo intergovernativo ed il primo, IGA1, è stato implementato in Bulgaria . Secondo il FATCA , le istituzioni finanziarie prepareranno rapporti sulle informazioni fiscali sui cittadini statunitensi con conti bancari in Bulgaria , inviandoli a un’autorità centrale che li inoltrerà all’Internal Revenue Service statunitense.
Vedi pagine web Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/consultazione+documenti+fatca/scheda+informativa+consultazione+documenti+fatca
Vedi pagine web dell’Internal Revenue Service (IRS): https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
Vedi la lista delle nazioni aderenti: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca.aspx
Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters ) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.
La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, compreso l’ultimo al vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.
141 giurisdizioni (Tabella delle giurisdizioni partecipanti) attualmente partecipano alla Convenzione, comprese 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la “Convenzione”), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettato. In tale contesto
Il CRS Multilateral Competent Authority Agreement
Con oltre 100 giurisdizioni che si sono impegnate a scambiarsi informazioni tra loro ai sensi del CRS, i rapporti di scambio tra giurisdizioni si basano tipicamente sulla Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, a cui partecipano più di 100 giurisdizioni, e il CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA), che si basa sul suo articolo 6. Le giurisdizioni possono in alternativa fare affidamento su un accordo bilaterale, come un trattato contro la doppia imposizione o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali. Inoltre, alcuni scambi di CRS avranno luogo sulla base della direttiva UE pertinente, degli accordi tra l’UE e paesi terzi e accordi bilaterali, come gli accordi UK-CDOT.
Il CRS MCAA specifica i dettagli di quali informazioni verranno scambiate e quando. È un accordo quadro multilaterale. Un particolare rapporto bilaterale ai sensi del CRS MCAA diventa effettivo solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 7 e si sono elencate reciprocamente.
Rapporti attivati per lo scambio di report CbC
A marzo 2021, sono state attivate oltre 2900 relazioni di scambio bilaterale rispetto alle giurisdizioni impegnate nello scambio di rapporti CbC e i primi scambi automatici di rapporti CbC si sono svolti nel giugno 2018. Questi includono scambi tra i firmatari dell’accordo CbC Multilateral Competent Authority Agreement (CbC MCAA), tra gli Stati membri dell’UE ai sensi della direttiva del Consiglio dell’UE 2016/881 / UE e tra i firmatari di accordi bilaterali di autorità competenti per gli scambi ai sensi delle convenzioni sulla doppia imposizione o degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali, compresi 41 accordi bilaterali con gli Stati Uniti. Le giurisdizioni continuano a negoziare accordi per lo scambio di rapporti CbC e l’OCSE pubblicherà aggiornamenti regolari, per fornire chiarezza ai gruppi multinazionali e alle amministrazioni fiscali.
Il CbC Multilateral Competent Authority Agreement
La Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (la Convenzione), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con. In tale contesto, è stato sviluppato l’accordo multilaterale dell’autorità competente sullo scambio di rapporti CbC (CbC MCAA), sulla base della Convenzione. Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori accordi modello delle autorità competenti per gli scambi di rapporti CbC, uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni sulla doppia imposizione e uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.
Lo scopo del CbC MCAA è quello di stabilire le regole e le procedure necessarie per le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’azione 13 di BEPS per scambiare automaticamente i rapporti CbC preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo MNE. Una particolare relazione bilaterale ai sensi della CbC MCAA diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate reciprocamente.
Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .
(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)
Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 10 Dicembre 2020, vede impegnati, 110 Stati.
ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 10 Dicembre 2020
La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.
A ottobre 2021, ci sono oltre 4500 rapporti di scambio bilaterali attivati rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni che avranno luogo alla fine di settembre 2022.
Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.
Tra questi stati non sono ricompresi alcuni Stati Europei:
Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).
L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima versione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.
Nel 2005 sono stati aggiunti, con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scambio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.
L’informazione richiesta non può essere negata:
Come si vedrà dalla tabella sottostante gli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano ed i suddetti Stati non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE.
Appare tuttavia evidente che nel momento in cui i suddetti Stati dovessero aderire alla UE dovranno adottare gli srumenti di collaborazione fra le amministrazioni tributarie degli Stati UE al fine di contrastare l’evasione fiscale basti pensare alle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation).
CRS | Strumenti per lo scambio di informazioni | Firma | Conformità agli standard OCSE | Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26 | |
Armenia | NO | double taxation convention (DTC) | Roma 14.6.2002 | Unreviewed | NO |
Bielorussia | NO | DTC | Minsk 11.8.2005 | Unreviewed | NO |
Bosnia Erzegovina | NO | DTC | Belgrado 24.2.82 | Unreviewed | NO |
Georgia | NO | DTC | Roma 31.10.2000 | SI | NO |
Macedonia del Nord | NO | DTC | Roma 20.12.96 | SI | NO |
Moldavia | SI | DTC | Roma 3.7.2002 | Unreviewed | NO |
Montenegro | NO | DTC | Belgrado 24.2.82 | Unreviewed | NO |
Serbia | NO | DTC | Belgrado 24.2.82 | Unreviewed | NO |
Ucraina | NO | DTC | Kiev 26.2.97 | SI | NO |
La direttiva 2014/107 / UE – DAC (Directive Administrative Cooperation) 2 – implementa, per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, un unico standard globale sviluppato dall’OCSE, con il contributo attivo dell’UE e dei suoi Stati membri.
La Direttiva (DAC 2) rende operativo il Common Reporting Standard (CRS), standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti (per maggiori info al riguardo
Lo standard è stato adottato dall’OCSE nel luglio 2014 e approvato dai ministri delle finanze del G20 nel settembre 2014 per l’applicazione a livello mondiale.
Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 10 Dicembre 2020, vede impegnati, 110 Stati.
Gli accordi esistenti in materia di tassazione del risparmio con 5 paesi terzi europei (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera) sono stati aggiornati per tenere conto dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul Global Standard. Una caratteristica comune dei cinque accordi rivisti è la reciprocità, che non era prevista negli accordi originali sulla tassazione del risparmio.
Giurisdizione | Firma dell’accordo | Entra in vigore l’accordo (inclusa la due diligence)) | Protocollo di modifica e decisioni del Consiglio |
Principato di Andorra | 12/02/2016 | 01/01/2017 | Protocollo di modifica allegato alla decisione (UE) 2016/1751 del Consiglio (GU L268 / 2016) sulla conclusione. |
Principato del Liechtenstein | 28/10/2015 | 01/01/2016 | Protocollo di modifica allegato alla decisione (UE) 2015/2453 del Consiglio (GU L339 / 2015) sulla conclusione. |
Monaco | 12/07/2016 | 01/01/2017 (applicazione provvisoria in attesa di conclusione – piena entrata in vigore il 01/02/2017) | Protocollo di modifica allegato alla decisione (UE) 2016/1392 del Consiglio sulla firma e l’applicazione provvisoria (GU L225 / 2016). Decisione 2016/1830 del Consiglio sulla conclusione adottata l’11 / 10/2016 (GU L280 / 2016). |
Repubblica di San Marino | 08/12/2015 | 01/01/2016 (applicazione provvisoria in attesa di conclusione – piena entrata in vigore il 01/06/2016) | Protocollo di modifica allegato alla decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio sulla firma e l’applicazione provvisoria (GU L346 / 2015). Decisione del Consiglio 2016/828 sulla conclusione adottata il 21 aprile 2016 (GU L 140/2016). |
Confederazione svizzera | 27/05/2015 | 01/01/2017 | Protocollo di modifica allegato alla decisione (UE) 2015/2400 del Consiglio (GU L333 / 2015) sulla conclusione. |
La Convenzione per la mutua assistenza ai fini fiscali ha carattere multilaterale, diversamente da
che, seppure redatti secondo un modello standard, hanno carattere bilaterale (Vedi: Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario).
Il Common Reporting Standard (CRS) , sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai loro istituti finanziari e scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Stabilisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a segnalare, i diversi tipi di conti e contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono essere seguite dagli istituti finanziari.
Lo Standard è costituito dalle seguenti quattro parti chiave:
Particolare attenzione deve essere posta, come vedremo, anche per le Entità giuridiche controllate ed i Trust.
La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.
La Convenzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.
Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.
L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.
Attualmente partecipano alla Convenzione 141 giurisdizioni , tra cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta una vasta gamma di paesi, compresi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRIICS ( (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE, i maggiori centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.
Oltre 150 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR) e oltre 100 a quello automatico (Automatic Exchange of Information – AEOI). 110 hanno aderito al Common reporting standard (CRS) scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE ANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020).
Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:
In attuazione della Convenzione multilaterale, sono stati predisposti:
Le versioni definitive del MCAA e del CRS sono state predisposte dall’OCSE in data 15.7.2014, unitamente ad un vasto Commentario e ad un Implementation Handbook.
Il Model Competent Authority Agreement:
Fornisce le definizioni di
Definisce i dati oggetto di scambio automatico;
Prevede il termine di nove mesi per lo scambio di informazioni.
Il Model Competent Authority Agreement prevede i redditi e le attività oggetto di scambio automatico
Redditi e attività oggetto di scambio automatico ai sensi del MCAA |
Nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale (TIN) e, nel caso di persone fisiche, data e luogo di nascita del titolare di conto (per le persone giuridiche, delle persone che ne esercitano il controllo) |
Numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto) |
Nome ed eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione |
Saldo o valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto |
Nel caso di un conto di custodia:importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto |
Nel caso di un conto di deposito, importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione |
Nel caso di un conto diverso da un conto di custodia o di un conto di deposito, importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione |
In relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione l’art. 3 del DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780) (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015) prevede i dati soggetti all’obbligo di comunicazione.
Il Common Reporting Standard” (CRS) prevede unapproccio che prevede varie fasi:
L’Implementation Handbook del Common Reporting Standard” (CRS) riassume la procedura.
Sono tenute al monitoraggio le istituzioni finanziarie (persone giuridiche, e mai persone fisiche, anche se imprenditori) residenti in uno degli Stati che si sono impegnati allo scambio automatico (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020)
L’Implementation Handbook, distingue le attività finanziarie che devono essere monitorate ( Financial Accounts that need to be reviewed) da quelle (Non-Reporting Accounts) non soggette a monitoraggio (Vedi Figure 8: Accounts which are Financial Accounts pag. 64).
Il capitolo 3 dell’Implementation Handbook tratta dei Conti finanziari oggetto di comunicazione.
I conti devono essere relativi a persone fisiche residenti in uno Stato che ha anch’esso previsto lo scambio automatico o, se intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche, relativo alle persone fisiche che detengono il controllo del soggetto formalmente proprietario del conto residente in uno di tali Stati.
Le procedure di due diligence dei conti, a carico degli intermediari finanziari, sono differenziate per quattro casistiche diverse:
Si considerano preesistenti i conti già accesi alla data nella quale ciascuno Stato inizia il procedimento di scambio di informazioni (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020 dove, in tabella, è riportato INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)).
Obblighi degli intermediari finanziari in relazione ai conti delle persone fisiche
Tipologia di conto | Procedure di due diligence |
Contratti di assicurazione o di rendita non vendibili a soggetti non residenti | Non soggetti a due diligence |
Conti preesistenti di importo non rilevante (sino a 1.000.000 USD) | Se la banca dispone di un indirizzo di residenza del titolare ritenuto attendibile, essa considera il titolare stesso residente ai fini fiscali nello Stato in cui si situa questo indirizzo. Se non esiste un indirizzo di residenza ritenuto attendibile, e sussiste uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2, ottenuti con una ricerca elettronica (es. indirizzo in uno Stato estero, uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero telefonico nello Stato dove risiede la banca, ordini sistematici di trasferimento di fondi verso un conto intrattenuto con una banca estera, ecc.), la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto. |
Conti preesistenti di importo rilevante (oltre i 1.000.000 USD) | Per i conti di importo non rilevante, la due diligence si articola:in una ricerca in archivi elettronici, per verificare l’eventuale sussistenza di uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2 (vedi sopra);in una ricerca in archivi cartacei per verificare dati quali la documentazione relativa all’apertura del conto, la più recente documentazione acquisita ai sensi della disciplina antiriciclaggio, procure e deleghe ecc. (ricerca non necessaria se gli archivi elettronici consentono l’acquisizione dei dati previsti nella Sezione III, § B.2);nella richiesta al Dirigente responsabile se ha una conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto deve essere sottoposto a monitoraggio.Se da queste verifiche il titolare del conto non risulta residente nello Stato estero, non sussistono i requisiti per il monitoraggio.In presenza di indizi che possano fare considerare il soggetto residente dell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto. |
Nuovi conti (indipendentemente dal valore) | All’atto dell’apertura del conto, la banca è tenuta ad acquisire un’autocertificazione di residenza fiscale del titolare.Se in base all’autocertificazione il soggetto risulta residente nell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato. |
Le procedure di due diligence delle entità, come ad es. le società, (escluse per i conti il cui controvalore non supera i 250.000,00 USD) sono ancora più complesse, in quanto, in determinati casi, comportano una due diligence anche dei soggetti che detengono il controllo delle suddette entità, Account becomes a Reportable Account by virtue of the Controlling Persons (Vedi: Implementation Handbook – Reportable Accounts by virtue of the Account Holder’s Controlling Persons).
Il capitolo 6 dell’Implementation Handbook regolamenta il Trattamento dei trust nel Common Reporting Standard” (CRS), Treatment of trusts in the CRS.
Nella tabella che segue si indicano:
L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima versione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.
Nel 2005 sono stati aggiunti, con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scambio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.
L’informazione richiesta non può essere negata:
Stato contraente | Tipo di accordo | Firma | Conformità agli standard OCSE | Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26 |
Albania | DTC | Tirana 12.12.94 | SI | NO |
Algeria | DTC | Algeri 3.2.91 | Unreviewed | NO |
Andorra | TIEA | Madrid 22.9.2015 (non ancora in vigore) | Unreviewed | SI |
Arabia Saudita | DTC | Riad 13.1.2007 | NO | NO |
Argentina | DTC | Roma 15.11.795 | SI | NO |
Armenia | DTC | Roma 14.6.2002 | Unreviewed | NO |
Australia | DTC | Canberra 14.12.82 | SI | NO |
Austria | DTC | Vienna 29.6.816 | SI | NO |
Azerbaijan | DTC | Baku 21.7.2004 | SI | NO |
Bangladesh | DTC | Roma 20.3.90 | Unreviewed | NO |
Barbados | DTC | Bridgetown 24.8.2015 (non ancora in vigore) | SI | NO |
Belgio | DTC | Roma 29.4.837 | SI | NO |
Bermuda | TIEA | Londra 23.4.2012 | SI | SI |
Bielorussia | DTC | Minsk 11.8.2005 | Unreviewed | NO |
Bosnia Erzegovina | DTC | Belgrado 24.2.82 | Unreviewed | NO |
Brasile | DTC | Roma 3.10.78 | NO | NO |
Bulgaria | DTC | Sofia 21.9.88 | SI | NO |
Canada | DTC | Ottawa 3.6.2002 | SI | NO |
Cile | DTC | Santiago 23.10.2015 | Unreviewed | NO |
Cina (Repubblica Popolare9) | DTC | Pechino 31.10.86 | SI | NO |
Cipro | DTC | Nicosia 24.4.7410 | SI | SI |
Congo | DTC | Brazzaville 15.10.2003 | Non sussistono statistiche OCSE sulla fattispecie | |
Corea del Sud | DTC | Seul 10.1.8911 | SI | SI |
Costa d’Avorio | DTC | Abidjan 30.7.82 | Unreviewed | NO |
Croazia | DTC | Roma 29.10.99 | SI | NO |
Danimarca | DTC | Copenaghen 5.5.99 | SI | NO |
Ecuador | DTC | Quito 23.5.84 | Unreviewed | NO |
Egitto | DTC | Roma 7.5.79 | Unreviewed | NO |
Emirati Arabi Uniti | DTC | Abu Dhabi 22.1.95 | SI | NO |
Estonia | DTC | Tallinn 20.3.97 | SI | NO |
Etiopia | DTC | Roma 08.4.97 | Unreviewed | NO |
Federazione Russa | DTC | Roma 9.4.9612 | SI | SI |
Filippine | DTC | Roma 5.12.80 | SI | NO |
Finlandia | DTC | Helsinki 12.6.81 | SI | NO |
Francia | DTC | Venezia 5.10.89 | SI | NO |
Georgia | DTC | Roma 31.10.2000 | SI | NO |
Germania | DTC | Bonn 18.10.89 | SI | NO |
Ghana | DTC | Accra 19.2.2004 | SI | NO |
Giappone | DTC | Tokyo 20.3.6913 | SI | NO |
Gibilterra | TIEA | Londra 2.10.2012 | SI | SI |
Giordania | DTC | Amman 16.3.2004 | Unreviewed | NO |
Grecia | DTC | Atene 3.9.87 | SI | NO |
Guernsey | TIEA | Londra 5.9.2012 | SI | SI |
Hong Kong | DTC | Hong Kong 14.1.2013 | SI | SI |
India | DTC | New Delhi 19.2.93 | SI | NO |
Indonesia | DTC | Giacarta 18.2.90 | SI | NO |
Irlanda | DTC | Dublino 11.6.71 | SI | NO |
Isola di Man | TIEA | Londra 16.9.2013 | Unreviewed | SI |
Isole Cayman | TIEA | Londra 3.12.2012 | SI | SI |
Isole Cook | TIEA | Wellington 17.5.2011 | SI | SI |
Islanda | DTC | Roma 10.9.2002 | SI | NO |
Israele | DTC | Roma 8.9.95 | SI | NO |
Jersey | TIEA | Londra 13.3.2012 | SI | SI |
Kazakistan | DTC | Roma 22.9.94 | NO | NO |
Kirghizistan14 | DTC | Roma 26.2.85 | Unreviewed | NO |
Kuwait | DTC | Roma 17.12.8715 | Unreviewed | NO |
Lettonia | DTC | Riga 21.5.97 | SI | NO |
Libano | DTC | Beirut 22.11.2000 | NO | NO |
Liechtenstein | TIEA | Roma 26.2.2015 | Unreviewed | SI |
Lituania | DTC | Vilnius 4.4.96 | SI | NO |
Lussemburgo | DTC | Lussemburgo 3.6.8116 | SI | SI |
Macedonia | DTC | Roma 20.12.96 | SI | NO |
Malaysia | DTC | Kuala Lumpur 28.1.84 | SI | NO |
Malta | DTC | La Valletta 16.7.8117 | SI | SI |
Marocco | DTC | Rabat 7.6.72 | SI | NO |
Mauritius | DTC | Port Louis 9.3.9018 | SI | SI |
Messico | DTC | Roma 8.7.91 | SI | NO |
Moldova | DTC | Roma 3.7.2002 | Unreviewed | NO |
Monaco | TIEA | Monaco 2.3.2015 | Unreviewed | SI |
Montenegro | DTC | Belgrado 24.2.82 | Unreviewed | NO |
Mozambico | DTC | Maputo 14.12.98 | Unreviewed | NO |
Norvegia | DTC | Roma 17.6.85 | SI | NO |
Nuova Zelanda | DTC | Roma 6.12.79 | SI | NO |
Oman | DTC | Muscat 6.5.98 | Unreviewed | NO |
Paesi Bassi | DTC | L’Aja 8.5.90 | SI | NO |
Pakistan | DTC | Roma 22.6.84 | SI | NO |
Panama | DTC | Roma / Panama City 30.12.2010 (non ancora in vigore) | SI | SI |
Polonia | DTC | Roma 21.6.85 | SI | NO |
Portogallo | DTC | Roma 14.5.80 | SI | NO |
Qatar | DTC | Roma 15.10.2002 | SI | NO |
Regno Unito | DTC | Pallanza 21.10.88 | SI | NO |
Repubblica Ceca20 | DTC | Praga 5.5.81 | SI | NO |
Repubblica Slovacca21 | DTC | Praga 5.5.81 | SI | NO |
Romania | DTC | Bucarest 14.1.77 | SI | NO |
San Marino | DTC | Roma 21.3.200222 | SI | SI |
Senegal | DTC | Roma 20.7.98 | SI | NO |
Serbia | DTC | Belgrado 24.2.82 | Unreviewed | NO |
Singapore | DTC | Singapore 29.1.7724 | SI | SI |
Siria | DTC | Damasco 23.11.2000 | Unreviewed | NO |
Slovenia | DTC | Lubiana 11.9.2001 | SI | NO |
Spagna | DTC | Roma 8.9.77 | SI | NO |
Sri Lanka | DTC | Colombo 28.3.84 | Unreviewed | NO |
Stati Uniti (USA) | DTC | Washington 25.8.99 | SI | NO |
Sud Africa | DTC | Roma 16.11.95 | SI | NO |
Svezia | DTC | Roma 6.3.80 | SI | NO |
Svizzera | DTC | Roma 9.3.7625 | NO | NO26 |
Tajikistan27 | DTC | Roma 26.2.85 | Unreviewed | NO |
Tanzania | DTC | Dar Es Salaam 7.3.73 | Unreviewed | NO |
Thailandia | DTC | Bangkok 22.12.77 | Unreviewed | NO |
Trinidad e Tobago | DTC | Port of Spain 26.3.71 | NO | NO |
Tunisia | DTC | Tunisi 16.5.79 | SI | NO |
Turchia | DTC | Ankara 27.7.90 | SI | NO |
Turkmenistan28 | DTC | Roma 26.2.85 | Unreviewed | NO |
TIEA | Roma 4.5.2015 (non ancora in vigore) | Non sussistono statistiche OCSE sulla fattispecie | ||
Ucraina | DTC | Kiev 26.2.97 | SI | NO |
Uganda | DTC | Kampala 6.10.2000 | SI | NO |
Ungheria | DTC | Budapest 16.5.77 | SI | NO |
Uzbekistan | DTC | Roma 21.11.2000 | Unreviewed | NO |
Vaticano (Santa Sede) | TIEA | Città del Vaticano 1.4.2015 | Unreviewed | SI |
Venezuela | DTC | Roma 5.6.90 | Unreviewed | NO |
Vietnam | DTC | Hanoi 26.11.96 | Unreviewed | NO |
Zambia | DTC | Lusaka 27.10.72 | Unreviewed | NO |
L’OCSE ha sviluppato uno strumento che può costituire la base giuridica per lo scambio di informazioni tributarie tra Stati e contribuire alla diffusione degli standard di trasparenza promossi dall’organizzazione stessa il Model Agreement on Exchange on Information on Tax Matters (Tax Information Exchange Agreements (TIEA)).
Pubblicato nel 2002 costituisce la base per la negoziazione di accordi di cooperazione in materia fiscale mediante lo scambio di informazioni tributarie tra due o più stati; ne esistono due versioni: una “bilaterale”, ed una “multilaterale”.
Gli articoli dall’1 al 3 del TIEA ne delimitano l’ambito di applicazione ed il perimetro giuridico. Esattamente come l’art. 26 del Modello OCSE, l’art.1 del TIEA menziona lo standard della “foreseeable relevance” (una richiesta di informazioni tributarie deve essere considerata “prevedibilmente rilevante), evidenziando così le stesse esigenze di bilanciamento tra l’effettività dello scambio ed i diritti del contribuente.
Lo standard “foreseeable relevance” è inteso a fornire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, allo stesso tempo, a chiarire che gli Stati membri non sono liberi di impegnarsi in “fishing expeditions” (ossia “richieste speculative di informazioni che non hanno nessi apparenti a un’indagine o indagine aperta) o di richiedere informazioni con improbabile rilevanza fiscale.
L’art. 5 del TIEA elenca e descrive le procedure per lo scambio delle informazioni tributarie tra stati. A differenza dell’art. 26 del Modello OCSE, il TIEA prevede unicamente lo scambio di informazioni “su richiesta” (upon request), (Exchange Of Information on Request – EOIR). Nel Commentario dello stesso art. 5 è menzionata la possibilità di ampliare l’ambito dell’accordo e di utilizzare le modalità di scambio c.d. “automatico” e “spontaneo”, oltre alle “verifiche simultanee” (simultaneous examinations).
Lo scambio automatico, Automatic Exchange of Information – AEOI, (modalità tipica del CRS o dell’accordo FATCA) riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatico viene effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.
Lo scambio spontaneo viene fatto da uno Stato nell’interesse dell’altro Stato anche senza una specifica richiesta da parte di quest’ultimo.
Con riguardo alle procedure descritte (come, ad esempio, l’obbligo dello Stato al quale viene richiesta l’informazione di confermare il ricevimento dell’istanza e di informare tempestivamente il richiedente della eventuale impossibilità di soddisfarla), alcuni dei limiti posti allo scambio sono quasi speculari a quelli posti dall’art. 26 del Modello OCSE:
Il par. 5 dell’art. 5 del TIEA elenca i parametri che una richiesta di informazioni tributarie deve soddisfare per essere considerata foreseeable relevant senza essere fishing expedition.
Lo Stato richiedente deve fornire:
L’art. 6 TIEA fornisce la base giuridica per attività accertative svolte all’estero e regolamenta:
Gli artt. 7 e 8 TIEA, che normano la confidenzialità delle informazioni scambiate (si basano su principi che sono praticamente speculari a quelli proposti dall’art. 26 del Modello OCSE e dal relativo Commentario) stabiliscono che:
Il 12 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 247672 riguardante le Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.
L‘articolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).
Per quanto attiene gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti si è espressa in dettaglio la Circolare N. 38/E del 2013: Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli
investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.
l’Agenzia delle entrate, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 e
successive modificazioni, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016.
Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.
Sulla base degli schemi del Common Reporting Standard (CRS), a settembre 2017 più di 50 Amministrazioni fiscali estere hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate italiana, in modo automatico, senza previa richiesta da parte del nostro
Paese, i dati identificativi dei soggetti, fiscalmente residenti in Italia, titolari di rapporti e/o altre attività di natura finanziaria detenuti all’estero nel corso del 2016.
A settembre 2018 ha avuto luogo lo scambio automatico di informazioni avente ad oggetto i dati relativi ai conti detenuti all’estero dai contribuenti italiani nel corso del 2017. Tale flusso informativo ha coinvolto più di 100 Stati.
I dati pervenuti nell’ambito del flusso CRS relativi all’anno 2016 sono stati già utilizzati per un primo invio di comunicazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, n. 299737 del 21 dicembre 2017.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invierà una
comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
I contribuenti che riceveranno la comunicazione potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati saranno resi disponibili alla Guardia di Finanza.
I dati di fonte estera includono:
L’art. 8, paragrafo 3 bis (1), della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva n. 2014/107/U, dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.
Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.
Con la legge n. 95/2015 l’Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva n. 2014/107/UE (c.d. DAC2), del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC1)(Directives Administrative Cooperation) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il D.M. 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.
Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l’identificativo del conto;
L’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 ha modificato l’allegato D al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della Legge 18 giugno 2015 , n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.
Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 (2).
Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni di cui all’art. 3 (2), è stato aggiornato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2018, dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 13 maggio 2020.
Nell’art. 3 (2) del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.
La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
Quindi qualora le attivita’ estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.
Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (3)).
In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.
(1) “3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l’efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell’allegato I.
Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:
a) |
il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; |
b) |
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); |
c) |
il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; |
d) |
il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; |
e) |
nel caso di un Conto di Custodia:
|
f) |
nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e |
g) |
nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. |
Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE.
(3) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).»”;”
(2) Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 – Art. 3 Obblighi di comunicazione
1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio
2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione
oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto, le
istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:
a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:
1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di
residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di
comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il
luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’
titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva
che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure
di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’
identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il
controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome,
l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il
NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o
le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di
nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona
oggetto di comunicazione;
2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza
identificativa del rapporto di conto;
3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un
contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore
maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore
di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’
stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a):
1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale
lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri
redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in
ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel
corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela;
2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal
riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto
nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’
di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per
il titolare del conto;
c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi
pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro
adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e
c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo
totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione
al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di
incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome
proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di
riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare
o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo
di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla
giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non
richiede la comunicazione del NIF.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti
preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la
data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’
conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a
raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In
ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e
il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del
conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’
stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del
decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale
identificazione.
4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni
finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo
e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle
definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione
tributaria italiana.
5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la
valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.
6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 aprile di
ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di
scadenza per il primo invio di dati.
7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al
comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di
comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione
considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui
si riferiscono le informazioni.
(3) 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.
Il D.M. 20 giugno 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, recante la modifica dei decreti 28 dicembre 2015 e 6 agosto 2015, recanti l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2019, in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai conti finanziari (comunicazioni Common Reporting Standard (CRS) e Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, e non più entro il 30 aprile.