Archivi categoria: Collaborazione fra le amministrazioni tributarie degli Stati al fine di contrastare l’evasione fiscale

Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

Al 13 settembre 2023, partecipano alla Convenzione 147  giurisdizioni  (JURISDICTIONS PARTICIPATING IN THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territorialeCiò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD))ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Common Reporting Standard

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2),

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 16 Maggio 2023, 120 Stati (FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI SUI CONTI FINANZIARI E PRIMA DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI)   hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard (CRS)

      • 111 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia
      • 111 Giurisdizioni inviano informazioni alla Bulgaria.

Country-by-Country reporting

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  , impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con.
In questo contesto, sulla base della Convenzione, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

      • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
      • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 5 Settembre 2023, 100 Stati (SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS (CbC MCAA) AND SIGNING DATES)   hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC ALLA giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Sulla base del del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)

      • 92 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia
      • 90 Giurisdizioni inviano informazioni alla Bulgaria.

Sulla pagina del sito OCSE “Informazioni specifiche per paese sull’implementazione della rendicontazione paese per paese”  è possibile reperire informazioni

      • sui quadri giuridici nazionali per la rendicontazione paese per paese (CbC) in tutto il mondo.
      • sui primi periodi di rendicontazione.

 

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale – Firmatari: Stati membri del Consiglio d’Europa e Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale
Testo modificato dalle disposizioni del protocollo che modifica la convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, entrato in vigore il 1° Giugno 2011.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi – sebbene di per sé altamente vantaggioso – ha aumentato le possibilità di elusione ed evasione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;
Accogliendo favorevolmente i vari sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere l’elusione e l’evasione fiscale a livello internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale;
Considerato che è necessario uno sforzo coordinato tra gli Stati per favorire ogni forma di assistenza amministrativa in materia tributaria di qualsiasi natura, garantendo nel contempo un’adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;
Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante nel facilitare la corretta determinazione delle passività fiscali e nell’aiutare il contribuente a garantire i suoi diritti;
Considerando che i principi fondamentali che attribuiscono ad ogni persona il diritto di vedere determinati i propri diritti e doveri secondo una procedura legale adeguata dovrebbero essere riconosciuti come applicabili alle questioni fiscali in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero sforzarsi di proteggere gli interessi legittimi dei contribuenti, compresa un’adeguata protezione contro la discriminazione e doppia imposizione;
Convinti pertanto che gli Stati debbano attuare misure o fornire informazioni, avendo riguardo alla necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni, e tenendo conto degli strumenti internazionali per la protezione della vita privata e dei flussi di dati personali;
Considerando che è emerso un nuovo ambiente cooperativo e che è auspicabile che sia reso disponibile uno strumento multilaterale per consentire al maggior numero di Stati di ottenere i benefici del nuovo ambiente cooperativo e allo stesso tempo attuare i più elevati standard internazionali della cooperazione in campo fiscale;
Desiderando concludere una convenzione relativa all’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Capo I – Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione e soggetti interessati

  • Le Parti, fatte salve le disposizioni del Capo IV, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza può comportare, se del caso, misure adottate da organi giudiziari.
  • Tale assistenza amministrativa comprende:
  • scambio di informazioni, comprese verifiche fiscali simultanee e partecipazione a verifiche fiscali all’estero;
  • assistenza nel recupero, comprese misure di cautela; E
  • notificazione di documenti.
  • Una Parte fornisce assistenza amministrativa indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la cittadinanza di una Parte o di qualsiasi altro Stato.

Articolo 2 – Imposte coperte

  • La presente Convenzione si applica:
  • alle seguenti tasse:
  • imposte sul reddito o sugli utili,
  • imposte sulle plusvalenze imposte separatamente dall’imposta sul reddito o sugli utili,
  • tasse sulla ricchezza netta, imposte per conto di una Parte; E
  • alle seguenti tasse:
  • imposte sul reddito, sugli utili, sulle plusvalenze o sul patrimonio netto imposte per conto delle suddivisioni politiche o delle autorità locali di un partito,
  • i contributi di previdenza sociale obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico, e
  • imposte di altre categorie, esclusi i dazi doganali, imposte per conto di una Parte, vale a dire:
  1. imposte sulla successione, sulle successioni o sulle donazioni,
  1. imposte sui beni immobili,
  1. imposte generali sui consumi, come le imposte sul valore aggiunto o sulle vendite,
  1. imposte specifiche su beni e servizi come le accise,
  1. tasse sull’uso o sulla proprietà di veicoli a motore,
  1. imposte sull’uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dagli autoveicoli,
  1. eventuali altre tasse;
  • imposte nelle categorie di cui al comma iii. di cui sopra sono imposti per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di un partito.
  • Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono elencate nell’allegato A nelle categorie di cui al paragrafo 1.
  • Le Parti notificano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa o al Segretario Generale dell’OCSE (di seguito denominati i “Depositari”) qualsiasi modifica da apportare all’Allegato A a seguito di una modifica dell’elenco di cui al paragrafo 2 Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.
  • La Convenzione si applicherà inoltre, a partire dalla loro adozione, alle imposte identiche o sostanzialmente simili imposte in uno Stato contraente dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Parte in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti elencate all’art. Allegato A e, in tal caso, la Parte interessata notifica a uno dei depositari l’adozione dell’imposta in questione.

Capo II – Definizioni generali Articolo 3 – Definizioni

  • Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
  • i termini “Stato richiedente” e “Stato richiesto” designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte chiamata a fornire tale assistenza;
  • il termine “imposta” designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale al quale si applica la Convenzione ai sensi dell’articolo 2;
  • con il termine “pretesa fiscale” si intende qualsiasi importo di imposta, nonché i relativi interessi, relative sanzioni amministrative e costi accessori al recupero, dovuti e non ancora pagati;
  • con il termine “autorità competente” si intendono le persone e le autorità elencate nell’allegato B;
  • il termine “cittadini” in relazione ad una Parte significa:
  • tutti gli individui che possiedono la nazionalità di quella Parte, e
  • tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni e gli altri enti che traggono la loro condizione come tali dalle leggi vigenti in quella Parte.

Per ciascuna Parte che abbia reso una dichiarazione a tal fine, i termini sopra utilizzati si intenderanno come definiti nell’Allegato C.

  • Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di una Parte, qualsiasi termine ivi non definito avrà, a meno che il contesto non richieda diversamente, il significato che gli è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte contemplate dalla Convenzione.
  • Le Parti notificano a uno dei depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte il Depositario in questione.

Capo III – Forme di intervento Sezione I – Scambio di informazioni

Articolo 4 – Disposizione generale

  • Le Parti si scambieranno tutte le informazioni, in particolare quelle previste nella presente sezione, che siano presumibilmente rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione delle rispettive leggi nazionali relative alle imposte disciplinate dalla presente Convenzione.
  • Ciascuna Parte può, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, indicare che, secondo la propria legislazione interna, le sue autorità possono informare il suo residente o cittadino prima di trasmettere informazioni che lo riguardano, conformemente agli articoli 5 e 7.

Articolo 5 – Scambio di informazioni su richiesta

 

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente tutte le informazioni di cui all’articolo 4 che riguardano persone o operazioni particolari.
  • Se le informazioni disponibili nella documentazione fiscale dello Stato richiesto non sono sufficienti per consentirgli di soddisfare la richiesta di informazioni, tale Stato adotta tutte le misure pertinenti per fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Articolo 6 – Scambio automatico di informazioni

Due o più Parti si scambieranno automaticamente, secondo categorie di casi e secondo modalità da esse stabilite di comune accordo, le informazioni di cui all’articolo 4.

Articolo 7 – Scambio spontaneo di informazioni

 

  • Una Parte trasmette, senza previa richiesta, a un’altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti circostanze:
  • la prima Parte ha motivo di supporre che possa verificarsi una perdita fiscale nell’altra Parte;
  • un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un’esenzione d’imposta che darebbe luogo ad un aumento dell’imposta o ad un assoggettamento all’imposta nell’altra Parte;
  • i rapporti d’affari tra un soggetto passivo di una Parte e un soggetto passivo di un’altra Parte si svolgono attraverso uno o più Paesi in modo tale che un risparmio fiscale può comportare un risparmio fiscale per l’una o l’altra Parte o per entrambe;
  • una Parte ha motivo di supporre che un risparmio fiscale possa derivare da trasferimenti artificiali di utili all’interno di gruppi di imprese;
  • le informazioni trasmesse alla prima Parte dall’altra Parte hanno consentito di ottenere informazioni che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell’assoggettamento fiscale di quest’ultima Parte.
  • Ciascuna Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie per garantire che le informazioni descritte al paragrafo 1 siano rese disponibili per la trasmissione a un’altra Parte.

Articolo 8 – Verifiche fiscali simultanee

 

  • Su richiesta di una di esse, due o più Parti si consultano per determinare i casi e le procedure per gli accertamenti fiscali simultanei. Ciascuna Parte coinvolta decide se desidera o meno partecipare ad una determinata verifica fiscale simultanea.
  • Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti per esaminare simultaneamente, ciascuna nel proprio territorio, gli affari fiscali di una o più persone nelle quali hanno un interesse comune o correlato, al fine di scambiare tutte le informazioni pertinenti ottenute in tal modo.

Articolo 9 – Verifiche fiscali all’estero

 

  • Su richiesta dell’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiesto può consentire ai rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente di essere presenti alla parte opportuna dell’esame fiscale nello Stato richiesto.
  • Se la richiesta viene accolta, l’autorità competente dello Stato richiesto comunica, quanto prima possibile, all’autorità competente dello Stato richiedente l’ora e il luogo dell’esame, l’autorità o il funzionario designato per effettuare l’esame e il procedure e condizioni richieste dallo Stato richiesto per lo svolgimento dell’esame. Tutte le decisioni relative allo svolgimento dell’esame fiscale spettano allo Stato richiesto.
  • Una Parte può informare uno dei depositari della propria intenzione di non accettare, come regola generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 10 – Informazioni contrastanti

Se una Parte riceve da un’altra Parte informazioni sugli affari fiscali di una persona che le sembrano in conflitto con le informazioni in suo possesso, ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II – Assistenza nel recupero Articolo 11 – Recupero dei crediti tributari

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, adotta le misure necessarie per recuperare i crediti fiscali del primo Stato come se fossero i propri crediti fiscali.
  • La disposizione del paragrafo 1 si applica soltanto ai crediti fiscali che formano oggetto di un atto che ne consente l’esecuzione nello Stato richiedente e, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, che non sono contestati.

Tuttavia, se il credito è rivolto contro una persona che non è residente nello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, solo quando il credito non può più essere contestato.

  • L’obbligo di prestare assistenza nel recupero dei crediti tributari riguardanti la persona deceduta o il suo patrimonio è limitato al valore del patrimonio o dei beni acquistati da ciascun beneficiario dell’eredità, a seconda che il credito debba essere recuperato presso la patrimonio o dai suoi beneficiari.

Articolo 12 – Misure di cautela

Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, ai fini del recupero di un importo d’imposta, adotta misure cautelari anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di un titolo esecutivo.

Articolo 13 – Documenti allegati alla richiesta

 

  • La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente sezione deve essere accompagnata da:
  • una dichiarazione che il credito fiscale riguarda un’imposta coperta dalla Convenzione e, in caso di recupero, che, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, il credito fiscale non è o non può essere contestato,
  • una copia ufficiale dell’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente, e
  • ogni altro documento necessario per il recupero o misure cautelari.
  • L’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente sarà, se del caso e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito al più presto possibile dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da parte un titolo che consente l’esecuzione in quest’ultimo Stato.

Articolo 14 – Termini

 

  • Le questioni relative al periodo oltre il quale un credito fiscale non può essere fatto valere sono disciplinate dalla legge dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene indicazioni relative a tale periodo.
  • Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto in esecuzione di una richiesta di assistenza, che, secondo la legislazione di tale Stato, avrebbero l’effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno tale effetto anche secondo le leggi dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente di tali atti.
  • In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dare seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo il termine di 15 anni dalla data dell’atto originario che consente l’esecuzione.

Articolo 15 – Priorità

Il credito fiscale nel cui recupero viene prestata assistenza non avrà nello Stato richiesto alcuna priorità appositamente accordata ai crediti fiscali di tale Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella applicabile ai propri crediti fiscali.

Articolo 16 – Dilazione del pagamento

Lo Stato richiesto può consentire la dilazione del pagamento o il pagamento rateale se la sua legislazione o la pratica amministrativa lo consentono in circostanze simili, ma ne informa prima lo Stato richiedente.

Sezione III – Notificazione degli atti Articolo 17 – Notificazione degli atti

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario gli atti, compresi quelli relativi alle decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e riguardanti un’imposta disciplinata dalla presente Convenzione.
  • Lo Stato richiesto effettua la notificazione degli atti:
  • mediante un metodo prescritto dalle sue leggi interne per la notificazione di atti di natura sostanzialmente simile;
  • nella misura del possibile, con un metodo particolare richiesto dallo Stato richiedente o il metodo più vicino a tale metodo disponibile ai sensi della propria legislazione.
  • Una Parte può effettuare la notificazione o comunicazione di atti direttamente tramite posta ad una persona nel territorio di un’altra Parte.
  • Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come invalidante qualsiasi comunicazione di documenti da parte di una Parte in conformità con le sue leggi.
  • Quando un atto viene notificato ai sensi del presente articolo, non è necessario che sia accompagnato da una traduzione. Tuttavia, se accerta che il destinatario non comprende la lingua dell’atto, lo Stato richiesto provvede a farne tradurre o redigere una sintesi nella sua o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può chiedere allo Stato richiedente di tradurre il documento o di accompagnarlo con una sintesi in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d’Europa o dell’OCSE.

Capo IV – Disposizioni relative ad ogni forma di assistenza

Articolo 18 – Informazioni che lo Stato richiedente deve fornire

  • Una richiesta di assistenza indica, se del caso:
  • l’autorità o l’organismo che ha avviato la richiesta avanzata dall’autorità competente;
  • il nome, l’indirizzo o qualsiasi altro dato utile all’identificazione della persona nei confronti della quale viene presentata la richiesta;
  • in caso di richiesta di informazioni, la forma nella quale lo Stato richiedente desidera che le informazioni siano fornite per soddisfare le sue esigenze;
  • in caso di richiesta di assistenza per il recupero o di misure cautelari, la natura del credito fiscale, gli elementi del credito fiscale e i beni dai quali il credito fiscale può essere recuperato;
  • in caso di richiesta di notificazione o comunicazione di atti, la natura e l’oggetto dell’atto da notificare;
  • se sia conforme alla legislazione e alla pratica amministrativa dello Stato richiedente e se sia giustificato alla luce dei requisiti dell’articolo 21.2.g.
  • Non appena viene a conoscenza di qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di assistenza, lo Stato richiedente la trasmette allo Stato richiesto.

Articolo 19 – Soppresso

Articolo 20 – Risposta alla richiesta di assistenza

  • Se la richiesta di assistenza viene accolta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente dell’azione intrapresa e dell’esito dell’assistenza.
  • Se la richiesta viene respinta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente di tale decisione e dei relativi motivi.
  • Se, rispetto ad una richiesta di informazioni, lo Stato richiedente ha specificato la forma in cui desidera che le informazioni siano fornite e lo Stato richiesto è in grado di farlo, lo Stato richiesto le fornisce nella forma richiesta.

Articolo 21 – Tutela delle persone e limiti all’obbligo di assistenza

 

  • Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e le garanzie garantiti alle persone dalle leggi o dalle pratiche amministrative dello Stato richiesto.
  • Salvo il caso dell’articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate in modo da imporre allo Stato richiesto l’obbligo:
  • adottare misure contrarie alle proprie leggi o prassi amministrative o alle leggi o prassi amministrative dello Stato richiedente;
  • eseguire misure contrarie all’ordine pubblico (ordre public);
  • fornire informazioni che non sono ottenibili ai sensi della propria legislazione o della propria prassi amministrativa o della legislazione dello Stato richiedente o della propria prassi amministrativa;
  • fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali, o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public);
  • fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che la tassazione nello Stato richiedente sia contraria ai principi fiscali generalmente accettati o alle disposizioni di una convenzione per evitare la doppia imposizione o di qualsiasi altra convenzione stipulata con lo Stato richiesto lo Stato richiedente;
  • fornire assistenza amministrativa allo scopo di amministrare o far rispettare una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente, o qualsiasi requisito ad essa connesso, che discrimina un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente nelle stesse circostanze ;
  • fornire assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha adottato tutte le misure ragionevoli previste dalla sua legislazione o prassi amministrativa, tranne nei casi in cui il ricorso a tali misure darebbe luogo a difficoltà sproporzionate;
  • fornire assistenza nel recupero nei casi in cui l’onere amministrativo per quello Stato è chiaramente sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trarrà lo Stato richiedente.
  • Se le informazioni sono richieste dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, lo Stato richiesto utilizzerà le proprie misure di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche se lo Stato richiesto potrebbe non aver bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni previste dalla presente Convenzione, ma in nessun caso tali limitazioni, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate nel senso di consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha alcun interesse interno in tali informazioni.
  • In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate in modo da consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da un prestanome o da una persona che agisce in un’agenzia o a titolo fiduciario o perché si riferisce a interessi di proprietà in una persona.

Articolo 22 – Segretezza

 

  • Qualsiasi informazione ottenuta da una Parte ai sensi della presente Convenzione sarà trattata come segreta e protetta allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi del diritto interno di quella Parte e, nella misura necessaria per garantire il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità con le garanzie che possono essere specificate dalla Parte fornitrice come richiesto dal suo diritto interno.
  • Tali informazioni saranno in ogni caso comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi o di vigilanza) interessate all’accertamento, alla riscossione o al recupero, all’esecuzione o all’azione penale in relazione o alla decisione dei ricorsi in relazione a imposte di quella Parte, o la supervisione di quanto sopra. Solo le persone o le autorità sopra menzionate possono utilizzare le informazioni e solo per tali scopi. Essi possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, darne comunicazione in procedimenti pubblici o in decisioni giudiziarie relative a tali imposte.
  • Se una Parte ha formulato la riserva prevista al comma a. dell’articolo 30, paragrafo 1, qualsiasi altra Parte che ottiene informazioni da tale Parte non le utilizza ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva. Allo stesso modo, la Parte che formula tale riserva non utilizzerà le informazioni ottenute ai sensi della presente Convenzione ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva.
  • Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri scopi quando tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri scopi ai sensi delle leggi della Parte fornitrice e l’autorità competente di tale Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un’altra Parte potranno essere trasmesse da quest’ultima a un terzo, previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte.

Articolo 23 – Procedimento

 

  • I procedimenti relativi alle misure adottate in applicazione della presente Convenzione dallo Stato richiesto possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente di tale Stato.
  • I procedimenti relativi ai provvedimenti adottati dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, in particolare quelli che, in materia di recupero, riguardano l’esistenza o l’importo del credito fiscale o l’atto che ne consente l’esecuzione, possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente quello Stato. Qualora venga avviato tale procedimento, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto che sospende il procedimento in attesa della decisione dell’organismo in questione. Tuttavia, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta misure cautelative per salvaguardare il recupero. Lo Stato richiesto può essere informato di tali procedimenti anche da qualsiasi persona interessata. Una volta ricevute tali informazioni, lo Stato richiesto consulta sulla questione, se necessario, lo Stato richiedente.
  • Non appena viene adottata una decisione definitiva sulla procedura, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all’altro Stato la decisione e le implicazioni che essa ha sulla richiesta di assistenza.

Capo V – Disposizioni particolari

Articolo 24 – Attuazione della Convenzione

  • Le Parti comunicheranno tra loro per l’attuazione della presente Convenzione attraverso le rispettive autorità competenti. Le autorità competenti possono comunicare direttamente a tal fine e possono autorizzare le autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono concordare tra loro le modalità di applicazione della Convenzione.
  • Qualora lo Stato richiesto ritenga che l’applicazione della presente Convenzione in un caso particolare avrebbe conseguenze gravi e indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e di quello richiedente si consulteranno e si sforzeranno di risolvere la situazione di comune accordo.
  • Un organismo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti monitorerà l’attuazione e lo sviluppo della presente Convenzione, sotto l’egida dell’OCSE. A tal fine, l’organismo di coordinamento raccomanda qualsiasi azione idonea a favorire gli obiettivi generali della convenzione. In particolare fungerà da forum per lo studio di nuovi metodi e procedure per aumentare la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, potrà raccomandare revisioni o emendamenti alla Convenzione. Gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione hanno il diritto di essere rappresentati alle riunioni dell’organismo di coordinamento in qualità di osservatori.
  • Una Parte può chiedere all’organismo di coordinamento di fornire pareri sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
  • Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti riguardo all’attuazione o all’interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. L’accordo sarà comunicato all’organismo di coordinamento.
  • Il Segretario generale dell’OCSE informa le Parti e gli Stati firmatari che non hanno ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione dei pareri forniti dall’organismo di coordinamento conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 precedente e degli accordi reciproci raggiunti ai sensi del paragrafo 5 sopra.

Articolo 25 – Lingua

Le richieste di assistenza e le relative risposte saranno redatte in una delle lingue ufficiali dell’OCSE e del Consiglio d’Europa o in qualsiasi altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.

Articolo 26 – Spese

Salvo diverso accordo bilaterale tra le Parti interessate:

  • i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
  • i costi straordinari sostenuti per fornire assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 27 – Altri accordi o intese internazionali

  • Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non limitano, né sono limitate da, quelle contenute negli accordi internazionali esistenti o futuri o in altre intese tra le Parti interessate o in altri strumenti che riguardano la cooperazione in materia fiscale.
  • Nonostante il paragrafo 1, le Parti che sono Stati membri dell’Unione europea possono avvalersi, nelle loro reciproche relazioni, delle possibilità di assistenza previste dalla Convenzione nella misura in cui consentano una cooperazione più ampia di quelle offerte dalla normativa europea applicabile. Regole dell’Unione.

Articolo 28 – Firma ed entrata in vigore della Convenzione

 

  • La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei paesi membri dell’OCSE. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei depositari.
  • La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
  • Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o di ogni Paese membro dell’OCSE che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  • Qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa o qualsiasi Paese membro dell’OCSE che diventi Parte della Convenzione dopo l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la presente Convenzione, aperto alla firma il 27thmaggio 2010 (il “Protocollo del 2010”), sono Parti della Convenzione così come modificata da tale Protocollo, a meno che non esprimano una diversa intenzione in una comunicazione scritta a uno dei Depositari.
  • Dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 2010, qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE potrà chiedere di essere invitato a firmare e ratificare la presente Convenzione così come modificata dal Protocollo del 2010. Qualsiasi richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata ad uno dei Depositari, che la trasmetterà alle Parti. Il Depositario informa inoltre il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio dell’OCSE. La decisione di invitare gli Stati che lo richiedono a diventare Parti della presente Convenzione sarà presa per consenso dalle Parti della Convenzione attraverso l’organismo di coordinamento. Nei confronti di ogni Stato che ratifica la Convenzione modificata dal Protocollo del 2010 conformemente al presente paragrafo, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento. di ratifica presso uno dei Depositari.
  • Le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, si applicano all’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte sorte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore in rispetto di una Parte. Due o più Parti possono concordare di comune accordo che la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avrà effetto per l’assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o imposte precedenti.
  • Nonostante il paragrafo 6, per le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale perseguibile penalmente ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente, le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avranno effetto dalla data di entrata in vigore rispetto a una Parte in relazione a periodi d’imposta o ad imposte precedenti.

Articolo 29 – Applicazione territoriale della Convenzione

 

  • Ciascuno Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
  • Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Depositario.
  • Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.

Articolo 30 – Prenotazioni

 

  • Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che si riserva il diritto:
  • non fornire alcuna forma di assistenza in relazione alle imposte di altre Parti in nessuna delle categorie elencate al punto b. dell’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non abbia incluso alcuna imposta nazionale in tale categoria dell’allegato A della Convenzione;
  • non fornire assistenza nel recupero di crediti tributari, o nel recupero di una sanzione amministrativa, per tutte le imposte o solo per le imposte rientranti in una o più delle categorie elencate al comma 1 dell’articolo 2;
  • non prestare assistenza in relazione a qualsiasi credito fiscale esistente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di quello Stato o, qualora sia stata precedentemente formulata una riserva ai sensi della lettera a. o b. sopra, alla data del ritiro di tale riserva in relazione alle imposte della categoria in questione;
  • non prestare assistenza nella notificazione di atti per tutte le imposte o soltanto per imposte rientranti in una o più delle categorie indicate al comma 1 dell’articolo 2;
  • non consentire la notifica di atti tramite posta prevista dal comma 3 dell’articolo 17;
  • applicare il paragrafo 7 dell’articolo 28 esclusivamente per l’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte derivanti dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte o successivamente a tale data.
  • Non è possibile effettuare altre prenotazioni.
  • Dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di una Parte, tale Parte può formulare una o più riserve elencate al paragrafo 1 che non aveva formulato al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della riserva da parte di uno dei depositari.
  • Qualsiasi Parte che abbia formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3 può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario in questione.
  • Una Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una disposizione della presente Convenzione non può esigere l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte; può tuttavia, se la sua riserva è parziale, esigere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.

Articolo 31 – Denuncia

 

  • Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata ad uno dei Depositari.
  • Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
  • Qualsiasi Parte che denuncia la Convenzione resta vincolata dalle disposizioni dell’articolo 22 finché conserva in suo possesso documenti o informazioni ottenuti ai sensi della Convenzione.

Articolo 32 – Depositari e loro funzioni

 

  • Il Depositario con il quale è stato compiuto un atto, una notifica o una comunicazione notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ai paesi membri dell’OCSE e a qualsiasi Parte della presente Convenzione:
  • eventuale firma;
  • il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  • qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;
  • qualsiasi dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 4 o del paragrafo 3 dell’articolo 9 e il ritiro di tale dichiarazione;
  • ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 e il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 30;
  • qualsiasi notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3 o 4, dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 29 o dell’articolo 31, paragrafo 1;
  • qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
  • Il Depositario che riceve una comunicazione o effettua una notifica ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 ne informa immediatamente l’altro Depositario.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la Convenzione.
Istituito dai depositari il 1° giugno 2011 ai sensi dell’articolo X.4 del protocollo che modifica la convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due copie di cui una sarà depositata negli archivi di ciascun Depositario. I depositari ne trasmetteranno una copia autenticata a ciascuna Parte della Convenzione modificata dal Protocollo e a ciascuno Stato avente diritto a divenirne Parte.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI CONTABILI FINANZIARIE E DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE PRIME INFORMAZIONI

Status as of 16 May 2023

JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)
1.  ALBANIA September 2018
2.  ANDORRA September 2018
3.  ANGUILLA September 2017
4.  ANTIGUA AND BARBUDA September 2018
5.  ARGENTINA September 2017
6.  ARUBA September 2018
7.  AUSTRALIA September 2018
8.  AUSTRIA September 2018
9.  AZERBAIJAN September 2018
10. BAHAMAS September 2018
11. BAHRAIN September 2018
12. BARBADOS September 2017
13. BELGIUM September 2017
14. BELIZE September 2018
15. BERMUDA September 2017
16. BRAZIL September 2018
17. BRITISH VIRGIN ISLANDS September 2017
18. BRUNEI September 2018
19. BULGARIA September 2017
20. CANADA September 2018
21. CAYMAN ISLANDS September 2017
22. CHILE September 2018
23. CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF) September 2018
24. COLOMBIA September 2017
25. COOK ISLANDS September 2018
26. COSTA RICA September 2018
27. CROATIA September 2017
28. CURAÇAO September 2017
29. CYPRUS September 2017
30. CZECH REPUBLIC September 2017
31. DENMARK September 2017
32. DOMINICA September 2020
33. ECUADOR September 2021
34. ESTONIA September 2017
35. FAROE ISLANDS September 2017
36. FINLAND September 2017
37. FRANCE September 2017
38.         Including NEW CALEDONIA September 2020
39. GEORGIA September 2024
40. GERMANY September 2017
41. GHANA September 2018
42. GIBRALTAR September 2017
43. GREECE September 2017
44. GREENLAND September 2017
45. GRENADA September 2018
46. GUERNSEY September 2017
47. HONG KONG, CHINA September 2018
48. HUNGARY September 2017
49. ICELAND September 2017
50. INDIA September 2017
51. INDONESIA September 2018
52. IRELAND September 2017
53. ISRAEL September 2018
54. ISLE OF MAN September 2017
55. ITALY September 2017
56. JAMAICA September 2022
57. JAPAN September 2018
58. JERSEY September 2017
59. KAZAKHSTAN September 2020
60. KENYA September 2022
61. KOREA September 2017
62. KUWAIT September 2018
63. LATVIA September 2017
64. LEBANON September 2018
65. LIBERIA September 2020
66. LIECHTENSTEIN September 2017
67. LITHUANIA September 2017
68. LUXEMBOURG September 2017
69. MACAU, CHINA September 2018
70. MALAYSIA September 2018
71. MALDIVES September 2022
72. MALTA September 2017
73. MARSHALL ISLANDS September 2018
74. MAURITIUS September 2018
75. MEXICO September 2017
76. MOLDOVA September 2023
77. MONACO September 2018
78. MONTENEGRO September 2023
79. MONTSERRAT September 2017
80. MOROCCO September 2021
81. NAURU September 2018
82. NETHERLANDS September 2017
83. NEW ZEALAND September 2018
84. NIGERIA September 2019
85. NIUE September 2017
86. NORWAY September 2017
87. OMAN September 2020
88. PAKISTAN September 2018
89. PANAMA September 2018
90. PERU December 2020
91. POLAND September 2017
92. PORTUGAL September 2017
93. QATAR September 2018
94. ROMANIA September 2017
95. RUSSIAN FEDERATION September 2018
96. RWANDA September 2025
97. SAINT KITTS AND NEVIS September 2018
98. SAINT LUCIA September 2018
99. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES September 2018
100. SAMOA September 2018
101. SAN MARINO September 2017
102.  SAUDI ARABIA September 2018
103.  SEYCHELLES September 2017
104.  SINGAPORE September 2018
105.  SINT MAARTEN September 2018
106.  SLOVAK REPUBLIC September 2017
107.  SLOVENIA September 2017
108.  SOUTH AFRICA September 2017
109.  SPAIN September 2017
110.  SWEDEN September 2017
111.  SWITZERLAND September 2018
112.  THAILAND September 2023
113.  TÜRKIYE September 2018
114.  TURKS & CAICOS ISLANDS September 2017
115.  UGANDA September 2023
116.  UKRAINE September 2024
117.  UNITED ARAB EMIRATES September 2018
118.  UNITED KINGDOM September 2017
119.  URUGUAY September 2018
120.  VANUATU September 2018

More information: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

 

Elenco Stati che hanno aderito al CRS: scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/ )

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al16 maggio 2023,  vede impegnati, 120 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A  ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni previsti per la fine di settembre 2022.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

 

Transaction Network Analysis (TNA)

Da metà maggio 2019, gli Stati membri dell’UE possono utilizzare un nuovo strumento elettronico che dovrebbe individuare le frodi in materia di IVA in una fase precoce. La Transaction Network Analysis (TNA) è uno strumento automatizzato di data mining che interconnette le piattaforme informatiche fiscali degli Stati membri. In questo modo, è possibile accedere rapidamente e facilmente alle informazioni sulle transazioni transfrontaliere e segnalare sospette frodi IVA quasi in tempo reale.

Oltre a una più stretta cooperazione tra la rete di esperti antifrode dell’UE (“Eurofisc” (vedi: Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA), nell’analizzare le informazioni sulle frodi IVA carosello, TNA promuove anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i funzionari fiscali nazionali. I funzionari di Eurofisc possono ora effettuare controlli incrociati delle informazioni rispetto a casellari giudiziari, banche dati e informazioni detenute da Europol e OLAF.

Il TNA è un altro strumento dell’UE per rendere la riscossione dell’IVA più a prova di frode. A medio termine, la Commissione spera di raggiungere un consenso su una revisione più radicale della legislazione dell’UE in materia di IVA

Con il Transaction Network Analysis le autorità fiscali:

  • avranno un accesso agevolato alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ed ai soggetti coinvolti;
  • potranno effettuare controlli incrociati con le notizie condivise dall’Europol e dall’Agenzia Europea Antifrode.

Il nuovo applicativo informatico (TNA), frutto della collaborazione tra la Commissione e gli Stati Membri, registrando ed analizzando le informazioni contenute nel sistema elettronico di scambio dati sull’IVA e i dati scambiati su Eurofisc (rete antifrode dell’UE), applicando il data mining (l’estrazione dei dati forniti attraverso le dichiarazioni IVA):

  • aiuterà a rilevare discrepanze tra acquisti e vendite e altre anomalie nelle transazioni commerciali;
  • intensificherà la cooperazione tra gli Stati UE e le Agenzie coinvolte;
  • consentirà alle autorità fiscali di accedere in modo veloce e agevole alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ai fini di una cooperazione più stretta con la rete di esperti antifrode dell’UE Eurofisc per l’analisi congiunta delle informazioni, in modo da poter rilevare e intercettare il più velocemente ed efficacemente possibile le eventuali frodi carosello all’IVA (1).

TNA rappresenta dunque l’acronimo di Transaction Network Analysis, che significa letteralmente “Analisi della rete di transazioni”.

Si tratta di un tool di controllo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati presenti nell’archivio VIES al fine di effettuare verifiche maggiormente efficaci sulle operazioni intracomunitarie, con l’evidente obiettivo di ridurre il rischio frodi.

Già nella proposta della Commissione Europea dello scorso 30 novembre 2017 si poteva leggere che:
La cooperazione rafforzata tra gli Stati membri è un elemento necessario per combattere le frodi IVA intracomuniarie in modo più efficace e tempestivo, rafforzando la fiducia tra gli Stati membri.

Le misure proposte comprendono la velocizzazione dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali comunitarie, anche senza preventiva richiesta standardizzata, controlli congiunti tra due o più Stati membri oltre al libero accesso ai dati VIES per i funzionari di Eurofisc degli Stati membri.

Nello svolgimento delle verifiche fiscali, i funzionari degli altri Paesi aderenti potranno godere delle stesse prerogative dei colleghi operanti nel Paese di riferimento delle operazioni oggetto di controllo.

Ciò include l’accesso ai locali del soggetto passivo IVA e dei suoi documenti fiscali.

Entrambe le autorità fiscali interessate potranno concordare la produzione di una relazione di revisione comune.

Omissis… Lo Stato membro del soggetto passivo può essere obbligato a partecipare e avviare una verifica IVA quando almeno due altri Stati membri ritengano necessaria un’indagine amministrativa.

Gli altri Paesi membri devono assistere lo Stato in cui si trova l’impresa controllata al fine di prendere attivamente parte alla revisione contabile.

(1Le frodi IVA, in particolare le frodi carosello, attraverso l’introduzione di una o più società che fanno da filtro, utilizzando operazioni triangolari tra Paesi UE,  mettono in atto operazioni fittizie con il solo scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA del tutto inesistenti.

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA contribuisce a garantire la corretta applicazione delle norme IVA sulle transazioni transfrontaliere. Questa cooperazione si basa sul Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1798/2003.

Vedi: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

Scopo del Regolamento (UE) n. 904/2010 è di migliorare e integrare gli strumenti per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, grazie ad un maggior coinvolgimento degli Stati membri e la loro responsabilizzazione nel garantire ogni aiuto possibile per combattere l’evasione transfrontaliera.

A tal fine, il nuovo regolamento prevede una serie di regole più stringenti che stabiliscono una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

Il progetto che dispone la collaborazione reciproca tra i Paesi aderenti prende il nome di Eurofisc. Si tratta di un meccanismo capace di coinvolgere tutti gli Stati in un ampio programma di controlli e monitoraggio, con un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. Questa “task force”, tra le amministrazioni fiscali nazionali, ha come compito lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio immediato di informazioni e per il loro successivo utilizzo. Tra le attività che rientrano nel programma di cooperazione vi è da segnalare:

  • la definizione delle procedure affinchè gli Stati possano scambiare in via elettronica le informazioni sui soggetti che operano in ambito comunitario;
  • gli Stati sono tenuti a prestare assistenza per la protezione del gettito Iva nell’Unione europea;
  • le amministrazioni centrali dovranno verificare preventivamente l’affidabilità dei soggetti che chiedono il numero di partita Iva, o agire al massimo entro sei mesi dal rilascio;
  • si dovrà procedere con l’invalidazione del numero nel sistema informativo comunitario se il soggetto risulta inattivo per un anno o se si sono constatate irregolarità nei dati dichiarati;
  • gli Stati si impegnano a scambiare spontaneamente le informazioni che a loro parere possono essere utili per le verifiche disposte dalle autorità degli altri Paesi;
  • lo Stato membro fornitore delle informazioni può chiedere allo Stato ricevente l’invio di un feedback, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate;
  • le informazioni richieste da uno Stato, ai fini dei controlli contro le evasioni/elusioni fiscali, non possono essere rifiutate solo perché detenute da una banca, da un istituto finanziario o da una persona designata che agisce in qualità di agente o fiduciario.

Gli scambi di informazioni sono coordinati dalla rete Eurofisc, composta da funzionari di collegamento dei 27 Stati membri e della Norvegia. La rete Eurofisc è stata lanciata nel 2010 per combattere le frodi transfrontaliere in materia di IVA.

Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (direttiva sulla cooperazione amministrativa – DAC)

Member State

Competent authority (in the national language)

Belgium

Président du Comité de direction du SPF Finances/Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën/Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Finanzen

Bulgaria

Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите или негов упълномощен представител

Czech Republic

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství

Denmark

Skatteministeriet

Germany

Bundesministerium der Finanzen

Estonia

Eesti Maksu- ja Tolliamet

Ireland

The Revenue Commissioners or their authorised representative

Greece

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Spain

Agencia Estatal de Administración Tributaria

France

Direction générale des finances publiques

Croatia

Ministarstvo financija

Italy

Il Direttore generale delle Finanze

Cyprus

Υπουργείο Οικονομικών

Latvia

Valsts ieņēmumu dienests

Lithuania

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Luxemburg

Ministère des finances

Hungary

Központi Kapcsolattartó Iroda

Malta

Direttur (Tassazzjoni Internazzjonali), Dipartiment tat-Taxxi Interni, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Netherlands

De minister van financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger

Austria

Der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter

Poland

Ministerstwo Finansów

Portugal

Ministro das Finanças

Romania

Serviciul Schimb Internațional de Informații

Slovenia

Ministrstvo za finance

Slovakia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finland

Verohallinto/Skatteförvaltningen

Sweden

Skatteverket

United Kingdom

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative

Il Regolamento (UE) n. 904/2010 prevede lo scambio di informazioni specifiche tra le amministrazioni fiscali:

  • Lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo se un paese scopre informazioni sulle transazioni IVA che potrebbero essere rilevanti per un altro paese.
  • Lo scambio di informazioni su richiesta si verifica quando sono necessarie informazioni aggiuntive sulle transazioni IVA da un altro paese.
  • Lo scambio automatico di informazioni viene utilizzato quando le informazioni sono rilevanti per altri paesi, ad esempio su nuovi mezzi di trasporto o operatori commerciali non stabiliti.
  • Audit congiunti e controlli simultanei consentono ai funzionari delle autorità fiscali nazionali di formare gruppi di audit internazionali per controllare le società multinazionali.

Sulla base delle informazioni condivise all’interno della rete Eurofisc e dopo l’analisi dei dati disponibili, i funzionari di collegamento di Eurofisc possono intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come procedere con richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri di partita IVA.

Eurofisc ha il compito di lavorare su:

  • elaborazione e analisi congiunta dei dati;
  • coordinamento delle azioni di follow-up;
  • accesso ai dati doganali sulle importazioni esenti da IVA;
  • la possibilità di scambiare informazioni direttamente con Europol e OLAF.

Nel 2019 Eurofisc ha iniziato a utilizzare un sistema elettronico, lo strumento Transaction Network Analysis (TNA), per scambiare rapidamente ed elaborare congiuntamente i dati IVA. TNA consente a Eurofisc di rilevare le reti sospette in anticipo e in modo più efficiente.

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation). è composto da funzionari delle amministrazioni fiscali nazionali e dei ministeri delle finanze. Supporta la Commissione nell’attuazione del quadro giuridico che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio). È essenziale per il buon funzionamento degli elementi chiave della cooperazione amministrativa in materia di IVA:

  • Eurofisc
  • Sistemi elettronici quali:
    • Sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES),
    • domanda centrale di moduli elettronici (eFCA),
    • Sportello unico, sportello unico per l’importazione e
    • Rimborso IVA.

La prima riunione del comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation) si è svolta il 20 e 21 gennaio 1992 e ha preparato il regime IVA per le transazioni transfrontaliere che è entrato in vigore nel mercato interno nel 1993.

L’8 dicembre 2022, la Commissione europea ha proposto l’IVA nel pacchetto dell’era digitale che renderà il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE più resistente alle frodi abbracciando e promuovendo la digitalizzazione. Introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA basata sulla fatturazione elettronica che fornirà agli Stati membri preziose informazioni di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi in materia di IVA. Anche la cooperazione tra le amministrazioni fiscali è notevolmente rafforzata attraverso l’introduzione di un nuovo sistema centrale di scambio di informazioni sull’IVA (VIES centrale).

IVA intracomunitaria – Contrasto frodi – Ufficio centrale di collegamento (CLO) – Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)

IVA intracomunitaria – Contrasto frodi – Ufficio centrale di collegamento (CLO) – Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)

Al fine di contrastare piu’ efficacemente possibili casi di frode fiscale e’ stata prevista la costituzione, da parte di ciascun stato membro, di un ufficio centrale di collegamento (CLO). Nella Circolare del 27/07/1994 n. 1 – Min. Finanze – Uff. Diritto Tributario Serv. II si illustrano i compiti e le responsabilita’ di tale ufficio.

Il Regolamento del Consiglio CEE n. 218/92 del 27 gennaio 1992,
concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha istituito un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri per contrastare piu’ efficacemente, possibili casi di frode fiscale ed evasione dopo l’abolizione delle frontiere fiscali dal 1 gennaio 1993.
Il Regolamento, a tale proposito, ha previsto la costituzione, da parte
di ciascuno Stato membro di un Ufficio Centrale di Collegamento (CLO (Central Liaison Office)) quale responsabile principale dell’applicazione del Regolamento stesso, del collegamento con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, finalizzata all’attivita’ antifrode nella specifica materia.
Gli Uffici Centrali di Collegamento hanno come referente, in seno alla Commissione dell’Unione Europea, il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation).
Con la Direttiva Ministeriale n. 388 del 7 gennaio 1994, il Ministro delle finanze ha istituito l’Ufficio Centrale di Collegamento presso il Segretariato Generale – Ufficio Centrale per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e le Relazioni internazionali – che ha sede in Roma, Viale dell’Aeronautica 122.
L’Ufficio Centrale di Collegamento nel campo della cooperazione
amministrativa assicura il coordinamento tra tutti i settori
dell’amministrazione finanziaria incaricati della gestione dell’IVA
intracomunitaria e dei relativi controlli acquisendo, attraverso lo scambio di informazioni, i dati che consentono un continuo aggiornamento degli archivi informatizzati dell’amministrazione stessa.

La gestione della cooperazione amministrativa dell’IVA intracomunitaria e’ supportata da una rete telematica denominata VIES (VAT Information Exchange System) che utilizza banche dati presenti in tutti gli Stati Membri, contenenti le informazioni sugli operatori intracomunitari e sulle relative transazioni effettuate con soggetti identificati in altri Stati Membri.

a) RICHIESTE DI I E II LIVELLO

Per l’esigenza degli Uffici e dei Comandi che ne facciano richiesta e
sulla base dei dati gia’ inseriti nel sistema VIES, l’Ufficio Centrale di
Collegamento puoi ottenere, attraverso specifiche richieste ai CLO stranieri, la verifica delle seguenti informazioni:

  • esattezza del codice identificativo IVA di un operatore straniero, con i relativi dati anagrafici, data di inizio attivita’ e data di cessazione;
  • situazione anagrafica di un contribuente, identificato da un codice IVA, quale risulta ad una certa data;
  • elenco delle variazioni anagrafiche per un codice IVA specificato nella richiesta effettuate dal 1 gennaio 1993;
  • importo complessivo delle cessioni che fornitori residenti nello Stato al quale viene inviata la richiesta hanno effettuato nei confronti di un contribuente, identificato a un codice IVA residente nello Stato che ha inoltrato la richiesta;
  • elenco dei fornitori residenti nello Stato ai quale viene inviata la
    richiesta ed importi delle cessioni dagli stessi effettuate nei confronti di un contribuente identificato da un codice IVA, residente nello Stato che effettua la richiesta.

Analoghe informazioni sui contribuenti italiani potranno essere fornite ai CLO degli altri Stati membri attraverso l’attivazione delle strutture nazionali.

Restano ferme le competenze degli Uffici IVA per quanto attiene la
conferma del numero identificativo IVA di un soggetto passivo d’imposta intracomunitario.

b) RICHIESTE DI III LIVELLO

Qualora le informazioni scambiate telematicamente risultassero
insufficienti ovvero inadeguate alle esigenze dell’Autorita’ richiedente, ai  sensi dell’art.5 del citato Regolamento l’Ufficio Centrale di Collegamento provvede ad inoltrare una richiesta di assistenza amministrativa di III livello, cd. follow-up, al corrispondente Ufficio Centrale dello Stato membro
interessato.

Le richieste di assistenza amministrativa di III livello consentono a
ciascuno Stato di ottenere informazioni sugli elementi costitutivi delle fatture relative a transazioni intracomunitarie (numero, data di emissione, importo) nonche’ sul tipo di merce, mezzo di trasporto utilizzato, sulle modalita’ di pagamento, ecc.. L’acquisizione di tali informazioni, necessarie all’attivita’ del CLO, a differenza di quelle di I e di II livello, puo’ richiedere un controllo sui documenti e/o scritture contabili e, pertanto, coinvolge attivamente le strutture competenti dell’amministrazione finanziaria.

Le richieste di 1 livello presuppongono, ai sensi dell’art.7 del Reg.
218/92 CEE, una capacita’ di assistenza analoga da parte dello Stato membro richiedente e vanno attivate soltanto dopo che siano state gia’ esaurite le fonti di informazione interne.
Le informazioni di III livello che possono essere richieste esclusivamente tramite l’Ufficio Centrale di Collegamento italiano sia dagli Uffici competenti e dai Comandi della Guardia di Finanza sia dai corrispondenti CLO degli altri Stati membri, riguardano:

  • denominazione, indirizzo e codice identificativo IVA degli operatori che hanno effettuato la transazione ed il tipo di operazione relativa (cessione, acquisto, triangolazione o prestazione di servizi);
  • natura delle merci o della prestazione;
  •  tipo di documento (fattura, nota di credito, bolla di consegna), numero e data dello stesso;
  • valore della transazione indicato nella valuta con cui e’ avvenuto il pagamento;
  • modalita’ di pagamento (contanti, assegno, bonifico, beni o servizi
    forniti in contropartita, altro).

Possono essere richieste o fornite informazioni suppletive quali

  • il nome della banca
  • il numero e la data dell’assegno
  • dettagli su eventuali altre forme di pagamento
  • il tipo di trasporto utilizzato con l’indicazione se la consegna e’ stata effettuata a cura del fornitore o del cliente o di una societa’ di trasporti diversa dagli operatori
  • il settore merceologico di attivita’ identificate con il codice a quattro cifre previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n.3037/90 del 09.10.1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita’ economiche nell’Unione Europea.

c) TEMPI DI RISPOSTA

Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 218/92, l’Ufficio Centrale di
Collegamento interpellato deve fornire l’informazione nel piu’ breve tempo possibile e comunque entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta; qualora, invece, se ne ravvisi la necessita’, l’Ufficio od il Comando richiedente puo’ indicare un termine inferiore per casi specifici che rivestono particolare urgenza.

3.SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77/799 CEE DEL CONSIGLIO

Secondo le disposizioni della Direttiva 77/799 CEE del Consiglio,
modificata dalla Direttiva 79/1070 CEE recepita nell’ordinamento italiano con DPR n.506 del 05.06.82, gli Uffici Centrali di Collegamento possono attualmente scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili ai fini della lotta alla frode ed all’evasione fiscale nel settore dell’imposizione sul valore aggiunto. In tale contesto gli Uffici ed i Comandi segnaleranno al CLO i casi in cui si renda necessario esperire indagini presso un soggetto
residente in altro Stato membro. La richiesta verra’ inoltrata da parte del CLO nazionale al corrispondente CLO della Stato interessato. Parimenti gli stessi Uffici e Comandi verranno attivati per richieste di analoga assistenza pervenute al CLO dagli altri Stati Membri.
Gli uffici ed i comandi dovranno altresi’ segnalare al CLO tutte le
informazioni in proprio possesso su transazioni intracomunitarie che facciano insorgere sospetto di evasioni ed elusioni d’imposta in un altro Stato membro.

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 22 Novembre 2022,  vede impegnati, 119 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A  ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Algeria, Armenia, Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Ciad, Congo (Rep. del), Costa d’Avorio, Gibuti, Repubblica Dominicana, Egitto, El Salvador, Eswatini , Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo, Uzbekistan, Vietnam.

Tra questi stati sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Armenia
  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 22 Novembre 2022,  vede impegnati, 119 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 NOVEMBRE 2022

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A ottobre 2021, ci sono oltre 4500 rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni che avranno luogo alla fine di settembre 2022.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

Tra questi stati non sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Armenia
  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).

Come si vedrà dalla tabella sottostante gli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano ed i suddetti Stati non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE.

Appare tuttavia evidente che nel momento in cui i suddetti Stati dovessero aderire alla UE dovranno adottare gli srumenti  di collaborazione fra le amministrazioni tributarie degli Stati UE al fine di contrastare l’evasione fiscale basti pensare alle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation).

CRS Strumenti per lo scambio di informazioni Firma Conformità agli standard OCSE Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26
Armenia NO double taxation convention (DTC) Roma 14.6.2002 Unreviewed NO
Bielorussia NO DTC Minsk 11.8.2005 Unreviewed NO
Bosnia Erzegovina NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Georgia NO DTC Roma 31.10.2000 SI NO
Macedonia del Nord NO DTC Roma 20.12.96 SI NO
Moldavia SI DTC Roma 3.7.2002 Unreviewed NO
Montenegro NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Serbia NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Ucraina NO DTC Kiev 26.2.97 SI NO

Accordi amministrativi tra Italia ed altri Stati per lo scambio di informazioni ai fini delle verifiche fiscali

Accordi amministrativi tra Italia ed altri Stati per lo scambio di informazioni ai fini delle verifiche fiscali

Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni

Paese contraente Stipula In vigore dal
Australia Canberra 04.12.1986   Australia accordi scambio – italiano
  Australia accordi scambio – inglese
Austria Roma 05.04.1985   Austria accordi scambio – italiano
  Austria accordi scambio – inglese
Belgio Roma 09.04.1997 Bruxelles 11.07.1997   Belgio accordi scambio – italiano
  Belgio accordi scambio – francese
Canada Ottawa 08/01/2014   Canada accordi scambio – italiano
  Canada accordi scambio – inglese
Danimarca Roma 26.10.1984   Danimarca accordi scambio – italiano
  Danimarca accordi scambio – inglese
Finlandia Roma 12.12.1997   Finlandia accordi scambio – italiano
  Finlandia accordi scambio – inglese
Francia Parigi 13.06.1984   Francia accordi scambio – italiano
  Francia accordi scambio – francese
Germania Bonn 05.05.1994   Germania accordi scambio – italiano
  Germania accordi scambio – francese
Hong Kong Parigi 16.03.2017   Hong Kong accordi scambio – inglese – anno 2017
Roma 10.04.2019
Hong Kong  29.04.2019
  Hong Kong accordi scambio – inglese – anno 2019
Lituania Roma 11.05.2006   Lituania accordi scambio – italiano
  Lituania accordi scambio – inglese
  Lituania accordi scambio – lituano
Norvegia Roma 08.04.1998   Norvegia accordi scambio – italiano
  Norvegia accordi scambio – inglese
Olanda l’Aja 21.08.2014   Olanda accordi scambio – italiano
  Olanda accordi scambio – inglese
  Olanda accordi scambio – olandese
Panama Panama City il 16 giugno 2017  Noordwijk il 21 giugno 2017   Panama accordi di scambio – inglese
Polonia Cracovia 04.09.2000   Polonia accordi scambio – italiano
  Polonia accordi scambio – inglese
Repubblica Ceca Praga 20.02.2014   Repubblica Ceca accordi scambio – italiano
  Repubblica Ceca accordi scambio – inglese
  Repubblica Ceca accordi scambio – ceco
Singapore Tbilisi 03.11.2016   Singapore accordi scambio – inglese
Slovacchia Roma 22.04.1997   Slovacchia accordi scambio – italiano
  Slovacchia accordi scambio – inglese
Spagna Madrid 01.06.1984   Spagna accordi scambio – italiano
  Spagna accordi scambio – spagnolo
  Spagna accordi scambio – francese
Svezia Roma 29.04.1997   Svezia accordi scambio – italiano
  Svezia accordi scambio – inglese
Svizzera Berna 02.03.2017   Svizzera accordo scambio – inglese
Trinidad e Tobago Roma 21.05.1985   Trinidad e Tobago accordi scambio – italiano
  Trinidad e Tobago accordi scambio – inglese
Tunisia Roma 29.04.1987   Tunisia accordi scambio – italiano
  Tunisia accordi scambio – francese
Ungheria Budapest 05.06.1997   Ungheria accordi scambio – italiano
  Ungheria accordi scambio – inglese
U.S.A. Washington 20.10.1983   U.S.A accordi scambio – italiano
  U.S.A accordi scambio – inglese
Roma, 25.09.2017
Madrid, 27.09.2017
  U.S.A. accordi scambio – inglese
Accordi amministrativi per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee
Paese Firma Testo
Australia Roma 06.06.2002  Australia accordi verifiche – italiano
 Australia accordi verifiche – inglese
Austria Roma 21.10.1987  Austria accordi verifiche – italiano
 Austria accordi verifiche – francese
Belgio Bruxelles 11.07.1997  Belgio accordi verifiche – italiano
 Belgio accordi verifiche – francese
Danimarca Roma 29.11.1996  Danimarca accordi verifiche – italiano
 Danimarca accordi verifiche – inglese
Finlandia Roma 12.12.1997  Finlandia accordi verifiche – italiano
 Finlandia accordi verifiche – inglese
Francia Parigi 01.03.1985  Francia accordi verifiche – italiano
 Francia accordi verifiche – francese
Norvegia Roma 08.04.1998  Norvegia accordi verifiche – italiano
 Norvegia accordi verifiche – inglese
Polonia Cracovia 04.09.2000  Polonia accordi verifiche – italiano
 Polonia accordi verifiche – inglese
Slovacchia Roma 22.04.1997  Slovacchia accordi verifiche – italiano
 Slovacchia accordi verifiche – inglese
Svezia Roma 29.04.1997  Svezia accordi verifiche – italiano
 Svezia accordi verifiche – inglese
Ungheria Budapest 05.06.1997  Ungheria accordi verifiche – italiano
 Ungheria accordi verifiche – inglese
U.S.A. Washington 31.03.1983  U.S.A. accordi verifiche – italiano – anno 1983
 U.S.A. accordi verifiche – inglese – anno 1983
Washington 22.06.1984  U.S.A. accordi verifiche – italiano – anno 1984
 U.S.A. accordi verifiche – inglese – anno 1984

Fonte: https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/accordi-amministrativi-per-lo-scambio-di-informazioni/