Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, che introduce – relativamente ai medesimi servizi – importanti elementi di novità sia sul piano del regime di autorizzazione delle imprese che li prestano, sia sul piano delle regole di condotta, oltre naturalmente a consentire l’operatività cross-border delle stesse imprese.
Ai sensi dell’art. 1 (Oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni), comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.
Oltre a fornire una regolamentazione univocamente valida in tutto il territorio dell’Unione il Regolamento (UE) 2020/1503, concede la possibilità di svolgere una Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding.
A questo proposito riportiamo
“Articolo 18
Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding
1. Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell’articolo 12 che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 presenta all’autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione, le seguenti informazioni:
a) |
un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare servizi di crowdfunding; |
b) |
l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri; |
c) |
la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding da parte del fornitore di servizi di crowdfunding; |
d) |
un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri nei quali il fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare i servizi di crowdfunding di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ESMA. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro di cui all’articolo 14.
3. Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione informa successivamente senza indugio il fornitore di servizi di crowdfunding della comunicazione di cui al paragrafo 2.
4. Il fornitore di servizi di crowdfunding può iniziare a prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o, al più tardi, 15 giorni di calendario dopo la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.”
Il Regolamento (UE) 2020/1503 trova applicazione a partire da novembre 2021 (salvo il regime transitorio di un anno per le piattaforme che già prestano servizi di crowdfunding) e introduce un framework comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, assimilando – sul piano generale investment-based e lending-based crowdfung.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 non si applica a:
a) |
servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE; |
b) |
altri servizi connessi a quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale; |
c) |
offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:
|
Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera e, del Regolamento (UE) 2020/1503 per «fornitore di servizi di crowdfunding» si intende una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding.
Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera d, del Regolamento (UE) 2020/1503 per «piattaforma di crowdfunding» si intende un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding.
Ai sensi dell’art. 3 (Prestazione di servizi di crowdfunding), comma 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 12 (Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding).
In particolare, per le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano finanziamenti diretti tra imprese e investitori, i principali cambiamenti riguardano:
- la necessità di acquisire una preventiva autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma (autorizzazione precedentemente necessaria solo nel caso di accesso alla piattaforma di banche e intermediari finanziari in qualità di investitori);
- l’introduzione di una regolamentazione specifica per l’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti;
- la diminuzione delle limitazioni all’accesso e all’uso della piattaforma, considerato che: (i) gli investitori, anche retail, potranno erogare finanziamenti in maniera professionale e per un ammontare elevato, pur in assenza dell’autorizzazione normalmente prevista per l’attività di concessione di prestiti in Italia; e (ii) le imprese potranno ricevere finanziamenti nel limite di 5 milioni di Euro;
- la possibilità di svolgere anche l’attività di investment-crowdfunding.
Per le piattaforme di investment crowdfunding, le principali novità riguardano:
- la necessità di acquisire una nuova autorizzazione, seppure in forma semplificata per i soggetti già operanti;
- l’ampliamento del novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica, che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale;
- il restringimento del novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme, con l’esclusione delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- l’introduzione di una limitazione agli investimenti indiretti, effettuati tramite società veicolo, che restano possibili nei soli casi in cui l’asset oggetto dell’offerta è indivisibile o illiquido;
- l’ampliamento della platea di investitori cui possono essere offerte obbligazioni, con l’inclu-sione dei clienti retail;
- la possibilità di svolgere anche l’attività di lending-crowdfunding;
- la possibilità di avvalersi, per l’attività di intermediazione di pagamenti, di qualunque soggetto autorizzato ai sensi della PSD2 ( Payment Service Directive 2 – Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) e non soltanto – come attualmente previsto – da banche o imprese di investimento;
- l’introduzione di una valutazione che potrebbe essere definita di “appropriatezza rafforzata” per gli investitori non sofisticati, in quanto prescrive una valutazione più approfondita rispetto a quella prevista dal Regolamento Consob (e anche dalla MiFID II);
- l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi, che includono – tra l’altro – il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; possibilità che era invece ammessa – a certe condizioni – nel quadro attuale.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime – ferma l’applicazione di una disciplina transitoria (su cui infra) – sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.
Al fine di raggiungere un grado di massima armonizzazione nel settore, gli Stati Membri non potranno inoltre imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (c.d. divieto di goldplating (tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità)) e/o, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.
Dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i servizi di crowdfunding possano essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding.
Ferme le specificità nazionali, nell’introdurre un’autorizzazione ad hoc per la prestazione di servizi di crowdfunding, il legislatore europeo ha regolato lo svolgimento, da parte dei gestori, anche di attività diverse da quelle coperte dal Regolamento.
In proposito va rilevato quanto segue:
- non è imposto un oggetto sociale esclusivo: i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire attività anche diverse da quelle di cui al Regolamento – con l’unico limite della conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
- l’autorizzazione per la prestazione dei servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento è compatibile con lo svolgimento di altre attività riservate; i soggetti già abilitati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD), 2013/36/UE (CRD), 2014/65/UE (MiFID II) o PSD II o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del Regolamento, in particolare, possono presentare istanza di autorizzazione a norma del Regolamento.
Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .
Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.
Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).
La relazione copre tutti i 12 mandati dell’ESMA in questo settore, di cui 4 con scadenza legale a maggio 2022. Poiché il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding è entrato in vigore il 10 novembre 2021, l’ESMA ha deciso di assolvere tutti i suoi mandati tecnici contemporaneamente al fine di fornire orientamenti indicativi alle autorità competenti e alle parti interessate.
I 12 standard nella relazione coprono tutti gli aspetti della protezione degli investitori ai sensi dell’European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR), vale a dire:
- Gestione dei reclami;
- Conflitto d’interesse;
- Piano di continuità aziendale;
- Autorizzazione;
- Informazioni sul tasso di insolvenza;
- Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacità di sopportare perdite;
- Foglio di informazioni chiave sull’investimento;
- Cooperazione tra le autorità competenti;
- Segnalazione;
- Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti di commercializzazione;
- Cooperazione tra le autorità competenti; e
- Cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA
Il progetto di standard tecnici è stato modificato e migliorato sulla base del feedback ricevuto durante la consultazione.
Il 20 mag 2022 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation.
L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 (Autorità competenti) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (in Bulgaria la Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН))– e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.
Il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha durata complessiva di circa quattro mesi.
L’introduzione di un regime di autorizzazione uniforme è funzionale, tra l’altro, ad agevolare la prestazione di servizi su base transfrontaliera. Al medesimo fine è ispirato il meccanismo di notifica agevole e rapido per l’offerta di servizi di crowdfunding da parte dei fornitori in Stati Membri diversi da quello di autorizzazione, con un procedimento della durata al massimo di 15 giorni, che prevede la presentazione alla propria Autorità di riferimento di una notifica recante un set molto limitato di informazioni.
Il CAPO III del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è dedicato all’Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding.
I requisiti finanziari sono esposti nell’art. 11 (Requisiti prudenziali).
Vedi: REQUISITI PRUDENZIALI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi la lettera k dell’art. 12 richiede la prova del fatto che le persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
Vedi: REQUISITI DELLE PERSONE FISICHE RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEL FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
Di seguito riportiamo integralmente gli artt.:
- 11 – Requisiti prudenziali
- 12 – Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
- 13 – Ambito di applicazione dell’autorizzazione
- 14 – Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding
“Articolo 11
Requisiti prudenziali
1. I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali per un importo pari almeno all’importo più elevato tra i seguenti:
a) |
25 000 EUR; e |
b) |
un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti. |
2. I presidi prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assumono una delle seguenti forme:
a) |
fondi propri, consistenti in elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) a seguito delle detrazioni integrali di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e senza applicazione delle soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 del medesimo regolamento; |
b) |
una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile; o |
c) |
una combinazione dei punti a) e b). |
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette, su base individuale o sulla base della loro situazione consolidata, alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che sono imprese soggette agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/110/CE o agli articoli 7, 8 e 9 della direttiva (UE) 2015/2366.
5. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 12 mesi, può avvalersi di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle spese fisse generali, purché inizi a usare dati storici appena diventano disponibili.
6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), presenta almeno tutte le seguenti caratteristiche:
a) |
ha un termine iniziale non inferiore a un anno; |
b) |
il periodo di preavviso per la sua disdetta è di almeno 90 giorni; |
c) |
è stipulata presso un’impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell’Unione o nazionale; |
d) |
è fornita da un terzo. |
7. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende, tra l’altro, la copertura contro il rischio di:
a) |
perdita di documenti; |
b) |
dichiarazioni false o fuorvianti fatte; |
c) |
atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
|
d) |
omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire i conflitti di interesse; |
e) |
perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del sistema o dalla gestione dei processi; |
f) |
ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia. |
8. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le loro spese fisse generali per l’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:
a) |
bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono da un utile netto del fornitore di servizi di crowdfunding nell’anno in questione; |
b) |
quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci; |
c) |
altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali; |
d) |
commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde; e |
e) |
spese non ricorrenti da attività non ordinarie. |
9. In caso di spese fisse sostenute per conto dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte di terzi, e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 8, i fornitori di servizi di crowdfunding eseguono una delle seguenti azioni:
a) |
qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, determinare l’importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo devono aggiungere al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8; |
b) |
qualora la ripartizione delle spese di detti terzi non sia disponibile, determinare l’importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e aggiungerlo al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 8. |
“Articolo 12
Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
1. Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
a) |
il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico; |
b) |
la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
c) |
lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
d) |
un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding; |
e) |
una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili; |
f) |
una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
g) |
una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
h) |
una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 11; |
i) |
la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’articolo 11; |
j) |
una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti; |
k) |
l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
l) |
la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
m) |
una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
n) |
una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding; |
o) |
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti; |
p) |
una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’articolo 10, paragrafo 5; |
q) |
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento; |
r) |
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:
a) |
l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto; |
b) |
che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni. |
4. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
7. Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:
a) |
il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; |
b) |
il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o |
c) |
il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro. |
8. Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.
9. L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’articolo 14. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.
10. L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.
11. Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.
12. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.
13. I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
14. Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.
15. Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.
16. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) |
i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e |
b) |
le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j). |
Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
1. Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione notificata a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, garantiscono che tale autorizzazione specifichi i servizi di crowdfunding che il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato a fornire.
2. Un fornitore di servizi di crowdfunding che chiede l’autorizzazione a estendere la propria attività a servizi aggiuntivi di crowdfunding non previsti al momento dell’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 12 presenta una richiesta di estensione dell’autorizzazione alle autorità competenti che hanno concesso al fornitore di servizi di crowdfunding la sua autorizzazione a norma dell’articolo 12, integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2. La richiesta di estensione è trattata conformemente all’articolo 12, paragrafi da 4 a 11.
Articolo 14
Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding
1. L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
a) |
il nome, la forma giuridica e, ove applicabile, l’identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi di crowdfunding; |
b) |
la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico e l’indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding; |
c) |
il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e suoi recapiti; |
d) |
il servizio di crowdfunding per il quale il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato; |
e) |
un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi ha notificato la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in conformità dell’articolo 18; |
f) |
qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi di crowdfunding non contemplato dal presente regolamento con un riferimento al pertinente diritto dell’Unione o nazionale; |
g) |
eventuali sanzioni irrogate al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti. |
3. L’eventuale revoca dell’autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a norma dell’articolo 17 viene pubblicata nel registro e rimane pubblicata per un periodo di cinque anni.”
Il CAPO IV del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è dedicato alla Tutela degli investitori.
Come abbiamo visto Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).
Il punto 5 della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) è dedicato alla domanda di autorizzazione e l’allegato V è dedicato al Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi e le modalà per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (di cui riportiamo in seguito il testo tradotto):
“LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1), e in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma, della stessa,
Invece:
- È opportuno definire moduli standard, modelli e procedure comuni per garantire un meccanismo uniforme mediante il quale le autorà competenti esercino efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei potenziali fornori di servizi di crowdfunding.
- Per facilare la comunicazione tra un potenziale fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorà competente, quest’ultima dovrebbe designare un punto di contatto specifico ai fini della procedura di candidatura e dovrebbe rendere pubblici i dati di contatto pertinenti sul proprio so web.
- Al fine di consentire all’autorà competente di effettuare una valutazione approfonda della completezza della domanda, qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data in cui sono ricevute dall’autorà competente.
- Al fine di consentire all’autorà competente di valutare se le modifiche alle informazioni forne nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno richiedere ai richiedenti di comunicare tali modifiche senza indebito ritardo e di stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni forne nella domanda a norma dell’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 siano cancellati e decorrono nuovamente dalla data in cui le informazioni modificate sono forne all’autorà competente.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1–88) si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 1095/ 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Designazione di un punto di contatto
Le autorà competenti designano un punto di contatto per la ricezione delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 2020/1503. I dati di contatto del punto di contatto designato sono aggiornati e resi pubblici sul so web di ciascuna rispettiva autorà competente.
Articolo 2
Modulo standard
I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato.
Articolo 3
Conferma di ricezione
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e nonostante il ritardo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorà competente trasmette per via telematica, cartacea o in entrambe le forme, una ricevuta di ritorno a il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, che deve includere i dettagli di contatto della persona o delle persone che gestiranno la domanda di autorizzazione.
Articolo 4
Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti
Qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza ivi previsto è sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data di ricezione.
Articolo 5
Notifica delle modifiche
- Il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding notifica all’autorà competente qualsiasi modifica delle informazioni forne nella domanda di autorizzazione senza indebo rardo. Il potenziale fornitore di crowdfunding fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo standard di cui all’allegato.
- Il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applica dalla data in cui le informazioni aggiornate sono forne dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente”
Come abbiamo visto l’art. 2 stabilisce che ” I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato” .In calce all’ALLEGATO V è allegata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114)
In Bulgaria con la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 sono state portate modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) per l’introduzione nel diritto nazionale di misure di attuazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR)”)
Il punto § 2 della Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 stalilisce che All’art. 8 della Legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 3:
“(3) La Commissione è un’autorità competente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (OB, L 347/1 del 20 ottobre 2020), di seguito denominato “Regolamento (UE) 2020/1503”, ed esercita i poteri di cui all’art. 2, commi 2 e 3, art. 12, commi 5 – 10, art. 13, art. 16, comma 2, art. 17, art. 23, commi 5 e 14, art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8, art. 30, art. 31, commi 1 – 7, art. 32, commi 1 – 3, art. 33, 37 e 38 del Regolamento (UE) 2020/1503 in relazione ai servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi che sono previsti nell’espressa competenza della Banca Nazionale Bulgara ai sensi della Legge sugli Istituti di Credito.”
- all’art. 2, commi 2 e 3,
- art. 12, commi 5 – 10,
- art. 13,
- art. 16, comma 2,
- art. 17,
- art. 23, commi 5 e 14,
- art. 28, commi 1 – 3, 7 e 8,
- art. 30,
- art. 31, commi 1 – 7,
- art. 32, commi 1 – 3,
- art. 33,
- 37
- 38
In merito all’erogazione dei servizi di crowdfunding, le comunicazioni e le segnalazioni di cui all’art. 15, comma 3 (modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione) e art. 16, comma 1 (comunicazione annuale), del Regolamento (UE) 2020/1503 sono effettuati alla Commissione di vigilanza finanziaria (Комисията за финансов надзор (КФН)).
Come abbiamo visto la Legge numero 51 del 1.7.2022, Decreto 166 ha apportato modifiche alla legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)).
In particolare nella Legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) è stata inserita la ” PARTE QUARTA RACCOLTA DI FONDI Capitolo tredici RACCOLTA DI FONDI” (artt. dal 164 al 179).
In particolare l’Art. 166 stabilisce che:
(1) L’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding sono effettuate in conformità del Regolamento (UE) 2020/1503, del presente capo e degli atti relativi alla loro attuazione.
(2) La Commissione decide di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding o di rifiutare di rilasciare una licenza per la fornitura di servizi di crowdfunding, ad eccezione dei casi in cui il richiedente è un istituto di credito, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, il presente capo e gli atti relativi alla loro attuazione.