Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie realizzate dalle Società Semplici sono ricomprese tra i Redditi Diversi di cui all‘articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’art. 67 del TUIR stabilisce che sono Redditi Diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice (quindi, alle Società Semplici si applica l’art. 67 del TUIR, per cui sono Redditi Diversi le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle Società Semplici), ….:
“……………
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (Sono cessioni a titolo oneroso: compravendita, conferimento in società, datio in solutum, costituzione o cessione di diritto d’usufrutto. Donazione e successione, non costituendo cessioni a titolo oneroso, non danno origine a Redditi Diversi.) di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni……………..
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (partecipazioni non qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. ………..
……………………”
La base imponibile è determinata in base alle disposizioni dell’art. 68 del TUIR [1] .
Con il Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: “Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.”)) si è avuta una complessiva riorganizzazione della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
L’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Vedi versione In vigore dal 01/07/1998) ha introdotto un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c)-bis a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Vedi versione In vigore dal 01/01/1997).
Da tener presente che all’epoca l’art.81 del TUIR (Vedi versione In vigore dal 01/01/1997) disciplinava i Redditi Diversi, successivamente disciplinati dall’art.67 del testo unico delle imposte sui redditi, in base all’art.1 del Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80).
L’Art.81 del TUIR, nella versione In vigore dal 01/01/1997, primo comma, definiva Redditi Diversi:
- alla lettera c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate;
- alla lettera c)-bis le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate.
Quindi l’imposta sostitutiva, introdotta dall’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettera c)-bis, riguardava solo le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate.
Ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 67 del TUIR, costituisce cessione di partecipazioni qualificate: la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché’ nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha portato (dal 1° luglio 2014) al 26% l’imposta sostitutiva, introdotta dall’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettera c)-bis (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate).
Il comma 1000 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) [2] ha modificato l’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 parificando il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate a quello previsto per quelle non qualificate, quindi, le plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie realizzate dalle Società Semplici, percepite a partire dal primo gennaio 2019, sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta (partecipazione qualificata e non qualificata).
Regime Dichiarativo
Per dichiarare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, realizzate dalle Società Semplici, percepite a partire dal primo gennaio 2019, assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, va utilizzata la Sezione II-A del Quadro RT del Modello SP (Società di Persone).
Vedi: Istruzioni Ministeriali al Modello SP
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) , del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate e non qualificate) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, comprese le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR l’art. 68, comma 6, del TUIR, stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Il comma 5 dell’art. 68, del TUIR prevede che plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis) , del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 67 del TUIR ; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis) , del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate), deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui alla lett. c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate) realizzate dal 1° gennaio 2019.
L’art. 5, comma 1, lett. c) e d), del Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.), ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art. 68 del TUIR. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 , tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il comma 4 dell’art. 68, del TUIR prevede che plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis) , del TUIR realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dell’articolo 47-bis del TUIR (Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.), del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo (b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.), concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.
Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis del TUIR (b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.), ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1, del TUIR deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro). Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b)(b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 del TUIR (Disposizioni in materia di imprese estere controllate) ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.
Il comma 4-bis dell’art. 68, del TUIR prevede che per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo (a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali), al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 del TUIR, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero) in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Per dichiarare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, di imprese od enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, realizzate dalle Società Semplici, percepite a partire dal primo gennaio 2019, che concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare, va utilizzata la Sezione IV del Quadro RT del Modello SP (Società di Persone).
La Sezione V del Quadro RT del Modello SP (Società di Persone) è dedicata alle minusvalenze non compensate nell’anno.
Vedi: Istruzioni Ministeriali al Modello SP
L’imponibile risultante ai fini dell’IRPEF di cui al rigo RT87
costituisce l’ammontare da riportare nel quadro RN (dedicato al reddito della Società da imputare ai soci), nel rigo RN7 – Plusvalenze, colonna 1, del Modello SP.
Vedi: Istruzioni Ministeriali al Modello SP
Regime del Risparmio Amministrato
L’articolo 6 (Opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ( (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.), ha introdotto, accanto al Regime Dichiarativo, il Regime del Risparmio Amministrato con cui Il contribuente ha la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (26%) di cui all’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 su ciascuna delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie (inizialmente solo le non qualificate di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 81 del TUIR (Ora vedi art. 67 del TUIR), ora, a seguito della modifica apportata dal comma 1001, dell’Art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) [2], anche le qualificate di cui alla lettera c))a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
In seguito all’emanazione del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è stato emanato il decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201 che ha apportato disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
La Società Semplice, seguendo le regole fiscali delle persone fisiche, può optare per il Regime del Risparmio Amministrato.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 l’opzione di cui al comma 1 (applicazione dell’imposta sostitutiva (26%) di cui all’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 su ciascuna delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie) è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.
L’opzione ha effetto per tutto il periodo d’imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 gli intermediari applicano l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 del 26% (primo comma dell’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.
Qualora gli intermediari non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle all’investitore/contribuente, anteriormente all’effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica all’intermediario incaricato dell’applicazione dell’imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni.
Gli intermediari sospendono l’esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell’imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativ igli intermediari computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l’importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell’art. 68 del TUIR ( originariamente comma 4 dell’articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi (l’art.82 è stato sostituito dall’art. 68 dall’art.1 del Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80).
Gli intermediari rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
Nel caso del Regime del Risparmio Amministrato:
- richiede che i titoli o le quote siano in custodia, amministrazione o in deposito presso le banche o altri soggetti autorizzati;
- la tassazione viene effettuata su ciascuna delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non, con il sistema dell’imposta sostitutiva del 26%;
- l’intermediario assume la veste di sostituto d’imposta;
- l’investitore/contribuente incassa i proventi al netto della ritenuta subita;
- l’investitore/contribuente è esonerato da ulteriori obblighi di natura sostanziale e formale poiché sono gli stessi intermediari finanziari a dover segnalare all’Agenzia delle Entrate il rapporto di amministrazione.
[1] Art. 68 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917
“…………………………………………
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché’ si tratti di società costituite da non più di tre anni.
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
………………………………………..”.
[2] Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
Art.1
comma 999. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ abrogato;
b) al comma 5, le parole: « Le plusvalenze di cui alle lettere
c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) »;
c) al comma 7, la lettera b) e’ abrogata.
comma 1000. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono
soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo e’ soppresso ed il secondo periodo
e’ sostituito dal seguente: « Con uno o piu’ decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei
redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
d) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso.
comma 1001. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
b) il comma 8 e’ abrogato.
comma 1002. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lettere da c-bis) a
c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c) a
c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non qualificati »
sono soppresse;
b) al comma 3, lettera d), le parole: « , con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa’
estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi » sono
soppresse;
c) il comma 14 e’ abrogato.