Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti
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Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti
Già nel 1970, le questioni ambientali erano state riconosciute come una preoccupazione importante per la politica pubblica nei Paesi dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)( o in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).
Fondato nel 1971, l’Environment Policy Committee (EPOC) – Comitato per la Politica Ambientale (EPOC) attua l’Environment Programme (Programma Ambientale) dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)( o in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).
L’Environment Policy Committee (EPOC) si riunisce a livello ministeriale circa ogni quattro anni.
L’Environment Policy Committee (EPOC) supervisiona il lavoro su: revisioni dei paesi, indicatori e prospettive, cambiamento climatico, gestione delle risorse naturali, strumenti politici e valutazione, ambiente e sviluppo , efficienza delle risorse e rifiuti, sostenuto dai sette gruppi di lavoro dell’EPOC, che collabora formalmente con altri comitati dell’OCSE, anche attraverso gruppi di lavoro congiunti su commercio e ambiente e su agricoltura e ambiente, nonché riunioni congiunte di esperti su fiscalità e ambiente. . Il comitato collabora anche con altri comitati dell’OCSE per garantire la coerenza dei messaggi per quanto riguarda l’ambiente e per garantire collegamenti orizzontali con altri lavori dell’OCSE.
Una serie di atti del Consiglio dell’OCSE stabiliscono un ampio quadro per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (control of transfrontier movements of hazardous wastes), come i residui tossici delle industrie chimiche e manifatturiere.
Nel 1989 è stata negoziata ed adottata, sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, la “Convenzione di Basilea” sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
Vedi: Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
Dal marzo 1992, i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero tra i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE) sono stati supervisionati e controllati nell’ambito di uno specifico sistema di controllo intra-OCSE.
Il Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery), istituito con “Decisione del Consiglio del 30 marzo 1992 relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero C(92)39-FINAL, come modificata, che istituisce un sistema di controllo operativo per i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero “, mira a
- facilitare, nell’area OCSE, il commercio di materiali riciclabili in modo rispettoso dell’ambiente ed economicamente efficiente utilizzando una procedura semplificata e un approccio basato sul rischio per valutare il livello necessario di controllo sui materiali;
- fornire ai Membri dell’OCSE un quadro per controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti recuperabili all’interno dell’area OCSE in modo ecologicamente corretto ed economicamente efficiente.
I rifiuti esportati al di fuori dell’area OCSE, sia per il recupero che per lo smaltimento finale, non beneficiano di questa procedura di controllo semplificata.
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Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero
La “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, adottata nella 1007a sessione [C/M(2001)13], in occasione della riunione ministeriale del 14 giugno 2001, ha rivisto la “Decisione del Consiglio del 30 marzo 1992 C(92)39-FINAL” .
La decisione originaria “C(92)39-FINAL” è stata rivista dalla “Decisione OECD/LEGAL/0266” al fine di armonizzare le sue disposizioni con la convenzione di Basilea, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti soggetti a controllo.
Tuttavia, nella “Decisione OECD/LEGAL/0266“, sono stati mantenuti alcuni elementi procedurali della decisione originaria “C(92)39-FINAL” , che non esistono nella convenzione di Basilea, come
- i termini per il processo di approvazione;
- il consenso tacito; e
- le procedure di pre-approvazione.
Ulteriori modifiche sono state adottate con la 1024a sessione del del 28 febbraio 2002 [C/M(2002)4].
Successivamente è stata adottata la “Decisione C(2001)107/FINAL” consolidamento della decisione originaria “C(92)39-FINAL” con i testi adottati dal Consiglio nelle sue 1007a e 1024a sessione del 14 giugno 2001 [C/M(2001)13] e del 28 febbraio 2002 [C/M(2002)4].
L’OCSE nel 2009 ha pubblicato un “MANUALE DI ORIENTAMENTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DECISIONE C(2001)107/FINAL DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA, SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO”
Il 7 settembre 2020 è stato raggiunto un accordo sulle modifiche agli allegati 3 e 4 della Decisione. Tali modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.
A partire dal 1° gennaio 2021, la “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“ stabilisce che ciascun Paese membro dell’OCSE conserva il diritto di controllare i rifiuti di plastica non pericolosi in conformità con la propria legislazione interna e diritto internazionale.
Vedi: Modifiche al testo
I paesi membri hanno concordato di informare tempestivamente il segretariato dell’OCSE sui controlli applicati ai rifiuti di plastica non pericolosi, nonché su eventuali modifiche future di tali controlli (Informazioni sui controlli sui movimenti transfrontalieri di rifiuti di plastica non pericolosi al 7 febbraio 2022). Vedi: Comunicato stampa | Spiegazione tecnica
A seguito delle varie modifiche nel 2023 è stata pubblicato “Decisione del Consiglio OCSE sugli strumenti giuridici dell’OCSE per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero”
Noi faremo riferimento alla “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“
La “Convenzione di Basilea” contiene otto allegati:
La “Decisione OECD/LEGAL/0266” riporta:
Per garantire la gestione e il recupero adeguati dei rifiuti, sono in corso i lavori per sviluppare linee guida internazionali per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti recuperabili (international guidelines for environmentally sound management (ESM) of recoverable wastes) nell’impianto ricevente. Procedure per la gestione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti esistono anche nell’ambito della Convenzione di Basilea e all’interno dell’Unione Europea, e l’armonizzazione delle procedure e dei requisiti dei diversi sistemi è ormai quasi completata.
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Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti
Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti
Tutti Stati Membri dell’OCSE.
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Procedure di controllo
Il Sistema di Controllo dell’OCSE, adottato con la “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“, si basa su due tipi di procedure di controllo “Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266“:
I controlli sulle spedizioni di rifiuti vengono effettuati dalle autorità nazionali competenti e dagli Uffici doganali a seconda dei casi, attraverso l’utilizzo di documenti di notifica e di movimento.
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Procedura di controllo verde
Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266” a) Procedura di controllo verde:
“I rifiuti che rientrano nella procedura di controllo verde sono quelli elencati nell’Appendice 3 della presente decisione. Questa appendice è composta da due parti:
· la parte I contiene i rifiuti di cui all’Allegato IX (Elenco B, Rifiuti non pericolosi) della Convenzione di Basilea, alcuni dei quali sono oggetto di nota ai fini della presente decisione;
· La parte II contiene ulteriori rifiuti che i paesi membri dell’OCSE hanno accettato di sottoporre alla procedura di controllo verde, in conformità ai criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione.
La procedura di controllo Verde è descritta nella Sezione C”.
Capitolo II, Sezione C (Procedura di controllo verde) della OECD/LEGAL/0266
“I movimenti transfrontalieri dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo Verde saranno soggetti a tutti i controlli esistenti normalmente applicati nelle transazioni commerciali.
Indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano inclusi o meno nell’elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo verde (appendice 3), essi non possono essere soggetti alla procedura di controllo verde se sono contaminati da altri materiali in misura tale da (a) aumentare la rischi associati ai rifiuti in misura tale da renderli idonei a essere sottoposti alla procedura di controllo dell’ambra, tenendo conto dei criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione, oppure b) impedisce il recupero dei rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente”
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Procedura di controllo ambra
Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266” a) Procedura di controllo ambra:
“I rifiuti che rientrano nella procedura di controllo ambra sono quelli elencati nell’Appendice 4 della presente decisione. Questa appendice è composta da due parti:
· la parte I contiene i rifiuti di cui agli allegati II (Allegato II: Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale) e VIII (Allegato VIII: Elenco A, Rifiuti pericolosi) della Convenzione di Basilea, alcuni dei quali sono oggetto di nota ai fini della presente decisione;
· La parte II contiene ulteriori rifiuti che i paesi membri dell’OCSE hanno accettato di sottoporre alla procedura di controllo ambra, in conformità ai criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione.
La procedura di controllo dell’ambra è descritta nella sezione D.”
Capitolo II, Sezione D (Procedura di controllo ambra) della OECD/LEGAL/0266
D. PROCEDURA DI CONTROLLO AMBRA
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(1) Condizioni
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a) Contratti
I movimenti transfrontalieri di rifiuti nell’ambito della procedura di controllo ambra possono avvenire solo in base ai termini di un contratto scritto valido, o di una catena di contratti, o di accordi equivalenti tra strutture controllate dalla stessa persona giuridica, a partire dall’esportatore e terminando presso l’impianto di recupero. Tutte le persone coinvolte nei contratti o negli accordi devono avere uno status giuridico adeguato.
I contratti devono:
i) Identificare chiaramente: il produttore di ciascuna tipologia di rifiuto, ogni persona che avrà il controllo legale dei rifiuti e l’impianto di recupero;
ii) Garantire che i requisiti pertinenti della presente decisione siano presi in considerazione e siano vincolanti per tutte le parti contraenti.
iii) Specificare quale parte del contratto (i) si assumerà la responsabilità di una gestione alternativa dei rifiuti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili inclusa, se necessaria, la restituzione dei rifiuti in conformità con la sezione D. (3) (a) di seguito e (ii), a seconda dei casi, dovrà fornire la notifica di riesportazione in conformità alla sezione D.(3) (b) di seguito.
Su richiesta delle autorità competenti dei paesi di esportazione o importazione, l’esportatore fornisce copia di tali contratti o parti di essi.
Qualsiasi informazione contenuta nei contratti previsti ai sensi del paragrafo precedente sarà mantenuta strettamente riservata in conformità e nella misura richiesta dalle leggi nazionali.
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b) Garanzie finanziarie
Ove applicabile, l’esportatore o l’importatore fornisce garanzie finanziarie in conformità ai requisiti del diritto nazionale o internazionale, per il riciclaggio alternativo, lo smaltimento o altri mezzi di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nei casi in cui non è possibile organizzare il movimento transfrontaliero e le operazioni di recupero effettuato come previsto.
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c) Movimenti transfrontalieri di rifiuti ambrati per analisi di laboratorio
I Paesi membri possono esentare dalla procedura di controllo Ambra il movimento transfrontaliero di un rifiuto, qualora sia espressamente destinato ad analisi di laboratorio per valutarne le caratteristiche fisiche o chimiche o per determinarne l’idoneità ad operazioni di recupero. La quantità di tali rifiuti così esentati sarà determinata dalla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare, ma non superiore a 25 kg. I campioni analitici devono essere adeguatamente imballati ed etichettati e rimangono soggetti alle condizioni stabilite nel capitolo II, sezione B. (1) (c) e (d) della presente decisione. Se un’autorità competente di un paese di importazione o di esportazione deve essere informata ai sensi della sua legislazione nazionale, l’esportatore informa tale autorità di un movimento transfrontaliero di un campione di laboratorio.
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(2) Funzionamento della Procedura di Controllo Ambra:
Le procedure sono previste nell’ambito della procedura di controllo Ambra per i seguenti due casi:
Caso 1: singoli movimenti transfrontalieri o spedizioni multiple verso un centro di recupero;
Caso 2: spostamenti transfrontalieri verso strutture di recupero pre-autorizzate
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Caso 1: Singoli movimenti transfrontalieri di rifiuti o spedizioni multiple verso un impianto di recupero.
a) Prima dell’inizio di ogni movimento transfrontaliero di rifiuti, l’esportatore fornisce una notifica scritta (“ notifica unica ”) alle autorità competenti dei paesi interessati. Il documento di notifica comprende tutte le informazioni elencate nell’appendice 8.A della presente decisione. In conformità con le leggi nazionali, le autorità competenti del paese di esportazione, al posto dell’esportatore, possono trasmettere tale notifica.
b) Nei casi in cui le autorità competenti che agiscono ai sensi delle loro leggi nazionali sono tenute a rivedere i contratti di cui alla sezione D. (1) di cui sopra, il contratto o i contratti o parti di essi da rivedere devono essere inviati insieme alla notifica documento affinché tale revisione possa essere eseguita in modo appropriato.
c) Le autorità competenti dei paesi interessati possono richiedere informazioni aggiuntive se la notifica non è completa. Al ricevimento del documento di notifica completo di cui al precedente paragrafo (a), le autorità competenti del paese di importazione e, se del caso, del paese di esportazione trasmettono una conferma all’esportatore con copia alle autorità competenti di tutti altri paesi interessati entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
d) Le autorità competenti dei paesi interessati avranno trenta (30) giorni per opporsi , secondo le loro leggi nazionali, al proposto movimento transfrontaliero di rifiuti. Il periodo di trenta (30) giorni per un’eventuale contestazione decorrerà dal rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del Paese di importazione.
e) Qualsiasi obiezione da parte di una qualsiasi delle autorità competenti dei paesi interessati deve essere fornita per iscritto all’esportatore e alle autorità competenti di tutti gli altri paesi interessati entro il periodo di trenta (30) giorni.
f) Se non è stata presentata alcuna opposizione ( tacito consenso ), il movimento transfrontaliero dei rifiuti può iniziare allo scadere di questo periodo di trenta (30) giorni. Il consenso tacito scade entro un (1) anno solare dalla fine del periodo di trenta (30) giorni.
g) Nei casi in cui le autorità competenti dei paesi interessati non si oppongono e decidono di fornire il consenso scritto , questo deve essere rilasciato entro il periodo di trenta (30) giorni a partire dal rilascio della conferma di ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente del paese di importazione. Il movimento transfrontaliero dei rifiuti può iniziare dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni. Copie dei consensi scritti saranno inviate alle autorità competenti di tutti i paesi interessati. Il consenso scritto è valido fino a un (1) anno solare dalla data del suo rilascio.
h) L’opposizione o il consenso scritto possono essere forniti tramite posta, e-mail con firma digitale, e-mail senza firma digitale seguita da posta o telefax seguita da posta.
i) Il movimento transfrontaliero dei rifiuti può avvenire solo durante il periodo in cui sono validi i consensi di tutte le autorità competenti (consenso tacito o scritto).
j) Ogni movimento transfrontaliero di rifiuti è accompagnato da un documento di movimento che comprende le informazioni elencate nell’appendice 8.B della presente decisione.
k) Entro tre (3) giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero, l’impianto di recupero restituisce una copia firmata del documento di movimento all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione, transito e importazione. I paesi di transito che non desiderano ricevere una copia firmata del documento di movimento ne informano il segretariato dell’OCSE. L’impianto di recupero conserva l’originale del documento di movimento per tre (3) anni.
l) Non appena possibile, ma non oltre trenta (30) giorni dal completamento del recupero e non oltre un (1) anno solare dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto di recupero invia un certificato di recupero all’esportatore e alle autorità competenti dei Paesi di esportazione e importazione tramite posta, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da posta, oppure telefax seguita da posta.
m) Nei casi in cui rifiuti essenzialmente simili (ad esempio quelli aventi caratteristiche fisiche e chimiche essenzialmente simili) devono essere inviati periodicamente allo stesso impianto di recupero dallo stesso esportatore, le autorità competenti dei paesi interessati possono scegliere di accettare una “notifica generale ” per tali spedizioni multiple per un periodo massimo di un anno. Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un proprio documento di movimento, che comprende le informazioni elencate nell’appendice 8.B della presente decisione.
n) La revoca dell’accettazione di cui al punto (m) di cui sopra può essere effettuata mediante notifica ufficiale all’esportatore da parte di una qualsiasi delle autorità competenti dei paesi interessati. La revoca dell’accettazione per i movimenti transfrontalieri precedentemente concessa ai sensi della presente disposizione sarà comunicata alle autorità competenti di tutti i Paesi interessati dalle autorità competenti del Paese che revoca tale accettazione.
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Caso 2: Movimenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti di recupero preautorizzati
a) Le autorità competenti aventi giurisdizione su specifici impianti di recupero nel Paese di importazione possono decidere di non sollevare obiezioni riguardanti i movimenti transfrontalieri di alcune tipologie di rifiuti verso uno specifico impianto di recupero (impianto di recupero pre-autorizzato ) . Tali decisioni possono essere limitate ad un determinato periodo di tempo e possono essere revocate in qualsiasi momento.
b) Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano il segretariato dell’OCSE del nome dell’impianto di recupero, dell’indirizzo, delle tecnologie impiegate, dei tipi di rifiuti a cui si applica il consenso preventivo e del periodo coperto. Eventuali revoche dovranno essere comunicate anche al segretariato dell’OCSE.
c) Per tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti verso tali impianti si applicano i paragrafi (a), (b) e (c) del Caso 1.
d) Le autorità competenti dei paesi di esportazione e transito avranno sette (7) giorni lavorativi per opporsi, secondo le loro leggi nazionali, al proposto movimento transfrontaliero di rifiuti. Il periodo di sette (7) giorni lavorativi per un’eventuale contestazione decorre dal rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del paese di importazione. In casi eccezionali in cui l’autorità competente del paese di esportazione necessita di più di sette (7) giorni lavorativi per ricevere dall’esportatore le informazioni aggiuntive necessarie per soddisfare i requisiti della propria legislazione nazionale, può informare l’esportatore entro sette ( 7) giorni lavorativi in cui è necessario tempo aggiuntivo. Questo tempo aggiuntivo potrà arrivare fino a trenta (30) giorni a partire dal giorno del rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del Paese di importazione.
e) I paragrafi (e), (f) e (g) del Caso 1 si applicano con un periodo di sette (7) giorni lavorativi invece di trenta (30) giorni, tranne che per i casi eccezionali menzionati nel precedente paragrafo (d), in in tal caso il termine resterà di trenta (30) giorni.
f) Si applicano i paragrafi (h), (i), (j), (k) e (l) del Caso 1.
g) Nel caso di accettazione di una notifica generale, si applica il paragrafo (m) del Caso l, con l’eccezione che le spedizioni possono coprire un periodo fino a tre (3) anni. Per la revoca di tale accettazione si applica il comma (n) del Caso 1.
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(3) Obbligo di restituire o riesportare i rifiuti soggetto alla procedura di controllo dell’ambra
Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo ambra, al quale i paesi interessati hanno dato il loro consenso, non può essere completato in conformità con i termini del contratto, per qualsiasi motivo, ad esempio spedizioni illegali, l’autorità competente del paese di importazione dovrà informare immediatamente l’autorità competente del paese di esportazione. Se non è possibile adottare soluzioni alternative per recuperare questi rifiuti in modo ecologicamente corretto nel paese di importazione, si applicano le seguenti disposizioni, a seconda dei casi:
a) Ritorno da un paese di importazione al paese di esportazione:
L’autorità competente del paese di importazione informa le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito, indicando in particolare il motivo della restituzione dei rifiuti. L’autorità competente del paese di esportazione ammette la restituzione di tali rifiuti. Inoltre, le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito non si oppongono né impediscono la restituzione di tali rifiuti. La restituzione dovrebbe avvenire entro novanta (90) giorni dal momento in cui il paese importatore informa il paese esportatore o qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra i paesi membri interessati. Qualsiasi nuovo paese di transito richiederebbe una nuova notifica.
b) Riesportazione da un paese di importazione verso un paese diverso dal paese di esportazione iniziale:
La riesportazione da un Paese di importazione di rifiuti soggetti alla procedura di controllo Ambra può avvenire solo previa notifica da parte di un esportatore del Paese di importazione ai Paesi interessati, oltre che al Paese di esportazione iniziale. La procedura di notifica e controllo segue le disposizioni di cui al caso 1 della sezione D. (2), con l’aggiunta che le disposizioni riguardanti le autorità competenti dei paesi interessati si applicano anche all’autorità competente del paese di esportazione iniziale.
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(4) Obbligo di restituire i rifiuti soggetti alla procedura di controllo dell’ambra da un paese di transito
Quando l’autorità competente del paese di transito constata che un movimento transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo ambra, al quale i paesi interessati hanno dato il consenso, non soddisfa i requisiti della notifica e dei documenti di movimento o costituisce altrimenti una spedizione illegale, l’autorità competente del paese di transito L’autorità competente del paese di transito informa immediatamente le autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione e qualsiasi altro paese di transito.
Se non è possibile adottare soluzioni alternative per recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, l’autorità competente del paese di esportazione ammetterà la restituzione della spedizione di tali rifiuti. Inoltre, le autorità competenti del Paese di esportazione e degli altri Paesi di transito non possono opporsi o impedire la restituzione dei rifiuti. La restituzione dovrebbe avvenire entro novanta (90) giorni dal momento in cui il paese di transito informa il paese di esportazione o qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra i paesi interessati.
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(5) Disposizioni relative ai commercianti riconosciuti
a) Un commerciante riconosciuto può agire come esportatore o importatore di rifiuti con tutte le responsabilità associate all’essere un esportatore o importatore.
b) Il documento di notifica di cui al Capo II sezione D (2), caso 1, lettera a) di cui sopra deve includere una dichiarazione firmata dall’esportatore che sono in essere gli opportuni contratti di cui al Capo II sezione D (1) (a) e sono legalmente applicabili in tutti i paesi interessati.
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(6) Disposizioni relative alle Operazioni di Cambio (R12) e di Accumulazione (R13).
Per i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di scambio (R12) o di accumulo (R13) si applicano i paragrafi da (a) a (j), (m) e (n) del Caso 1. Inoltre:
a) Se i rifiuti sono destinati a uno o più impianti in cui ha luogo un’operazione di recupero R12 o R13 come indicato nell’appendice 5.B della presente decisione, l’impianto o gli impianti di recupero in cui avviene la successiva operazione di recupero R1-R11 come indicato nell’appendice 5. B abbia luogo o possa aver luogo, viene data indicazione anche nel documento di notifica.
b) Entro tre (3) giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto o degli impianti di recupero R12/R13, gli impianti restituiscono una copia firmata del documento di movimento all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione. Le strutture conserveranno l’originale del documento di movimento per tre (3) anni.
c) Non appena possibile ma non oltre trenta (30) giorni dal completamento dell’operazione di recupero R12/R13 e non oltre un (1) anno solare dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto R12 o R13(y) deve inviare un certificato di recupero all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione tramite posta, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da posta o telefax seguita da posta.
d) Quando un impianto di recupero R12/R13 consegna rifiuti per il recupero a un impianto di recupero R1-R11 situato nel paese di importazione, deve ottenere il più presto possibile e comunque entro un anno solare dalla consegna dei rifiuti, una certificazione da parte di l’impianto R1-R11 che il recupero dei rifiuti presso tale impianto è stato completato. L’impianto R12/R13 trasmette tempestivamente la/e certificazione/i applicabile/i alle autorità competenti dei paesi di importazione ed esportazione, identificando i movimenti transfrontalieri a cui la/e certificazione/i si riferisce.
e) Quando un impianto di recupero R12/R13 consegna rifiuti per il recupero a un impianto di recupero R1-R11 situato:
i) nel Paese di esportazione iniziale è necessaria una nuova notifica ai sensi della sezione D. (2); O
ii) in un paese terzo diverso dal paese di esportazione iniziale, è richiesta una nuova notifica conformemente alla sezione D. (3) (b).
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DATABASE OCSE SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO
Il database include informazioni rilevanti per completare i moduli per la notifica e i documenti di movimento richiesti dalle autorità nazionali competenti; ed è aggiornato dall’OCSE. Il database contiene informazioni divise in due parti:
i) i dati di contatto delle autorità competenti e delle strutture di recupero pre-autorizzate
(ii) dettagli sui rifiuti pre-assenso che includono il nome e il codice del rifiuto, il tipo di operazione di recupero applicata, il tipo di tecnologia utilizzata, la validità del pre-assenso e la quantità di rifiuti interessati.
Vedi: https://www.oecd.org/env/country-reviews/