Archivi categoria: Spedizione dei rifiuti

Normativa nazionale ed unionale sulla esportazione transfrontaliera dei rifiuti


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Norme di riferimento

A livello nazionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dall’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 , che rinvia ai regolamenti comunitari che regolano la materia (Regolamento (CE) n. 1013/2006 e Regolamento (CE) n. 1418/2007 ), nonché, per l’importazione di rifiuti da paesi terzi, agli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 (Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento) e 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

Le norme di riferimento sono:

Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti: Direttiva 2008/98/CE

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)

Normativa nazionale sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti – Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

Decisione OCSE relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

SISPED – Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, adottato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 – Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 (Ispezioni) della direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti )

Decreto Ministeriale 370 del 3 settembre 1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

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Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina, a livello unionale,  la  spedizioni di rifiuti.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 va ad integrare  la disciplina di cui alla:

Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è  più volte modificato.

Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le

        • procedure e
        • i regimi di controllo 

in funzione

        • dell’origine
        • della destinazione 
        • dell’itinerario di spedizione
        • del tipo di rifiuti spediti 
        • del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Il terzo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce le esclusioni dall’ambito d’applicazione del regolamento.

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE

Per l’esportazione di rifiuti:

  • verso Paesi dell’Unione Europea: il primo comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 fissa un quadro procedurale generale, basato su una procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni (CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte),  disponendo che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte :
    • tutti i rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento;
    •  i rifiuti destinati ad operazioni di recupero se elencati nel punto b) del primo comma dell’Articolo 3.

Vedi: Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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SISPED – Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 – Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 (Ispezioni) della direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti ) è stato istituito il SISPED – Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Art. 1

  1. E’ adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformita’ dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche’ delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
  2. Il Piano, contenuto nell’Allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Allegato al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 – Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008

Il Sistema informatico di raccolta dati, SISPED, raccoglie i dati relativi alle spedizioni di rifiuti, autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli organi di controllo.

Il Manuale operativo sul SISPED – Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta mira a fornire una descrizione sintetica del funzionamento del SISPED e si rivolge ai seguenti soggetti, a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale delle ispezioni:

  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) già Ministero della Transizione Ecologica;
  • Autorità Competenti (AC) di spedizione, destinazione e transito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui all’art. 194, comma 6, del D. Lgs. 152/2006;
  • Notificatori e impianti di destinazione;
  • Organi di controllo (OC) preposti alle attività ispettive all’interno del territorio nazionale e presso le frontiere dell’Unione Europea.

Sistema informatico di raccolta dati è accessibile tramite la pagina web https://sso.mite.gov.it/ssoservice/XUI/?goto=%2Fssoservice%2Fcdcservlet%3FTARGET%3Dhttps%253A%252F%252Fsisped.mase.gov.it%253A443%252FSISPED%252FSISPED.htm%26RequestID%3D1702286373788%26MajorVersion%3D1%26MinorVersion%3D0%26ProviderID%3Dhttps%253A%252F%252Fsisped.mase.gov.it%253A443%252Famagent%26IssueInstant%3D2023-12-11T09%253A19%253A33Z#login/

 

Normativa di riferimento


DECRETO 22 dicembre 2016  Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. (17A00047) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2017)

REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152  ART. 194 (spedizioni transfrontaliere)

 

Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006


Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina, a livello unionale,  la  spedizioni di rifiuti.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 va ad integrare  la disciplina di cui alla:

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

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Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Quadro riassuntivo

Come vedremo successivamente in dettaglio, per effettuare una spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

  1. è necessaria la trasmissione di una notifica scritta all’autorità competente di spedizione, che
    • se la notifica è adeguatamente compilata, entro tre giorni lavorativi la inoltra all’autorità competente di destinazione.
    • se la notifica non è adeguatamente compilata, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, può chiedere al notificatore informazioni.
  1. L’autorità competente di destinazione, se la notifica  è adeguatamente compilata, dopo averla ricevuta, deve inviare entro tre giorni lavorativi l’originale al notificatore ed una copia alle autorità competenti interessate;
  2. Nel termine di trenta giorni dalla data di conferma del ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione devono rilasciare l’autorizzazione scritta alla movimentazione di rifiuti, oppure sollevare le proprie obiezioni motivate, altrimenti la spedizione si intenderà autorizzata tacitamente.
    Nel caso in cui, invece, le autorità competenti decidano di rilasciare un’autorizzazione preventiva, il termine è ridotto a sette giorni. Si tratta, in questi casi, di decisioni con validità limitata revocabili in qualsiasi momento.
  3. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta, il notificatore deve compilare il documento di movimento ed inviarne una copia all’autorità di destinazione.
  4.  il notificatore  potrà, poi, nei tre giorni seguenti, effettuare la spedizione.
    Ogni trasporto deve essere accompagnato dall’originale del documento di movimento, che dev’essere consegnato all’impianto di destinazione, Inoltre, è necessario il documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni aggiuntive.
  5. Il destinatario, nel termine di tre giorni dalla ricezione dei rifiuti è tenuto ad inviare il documento di movimento compilato e firmato dal notificatore alle autorità competenti, per confermare di aver ricevuto i rifiuti.
  6. Nel termine di un anno a partire da quella data, deve inviare copia al notificatore ed alle autorità competenti della certificazione di smaltimento o recupero dei rifiuti ricevuti.

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Quadro normativo

Per quanto attiene la spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea valgono:

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Obblighi generali

Il CAPO 3 (Obblighi generali) del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a:

    • Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
    • Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
    • Articolo 21 Accesso del pubblico alle notifiche

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Quadro procedurale generale

La spedizione transfrontaliera di rifiuti disciplinata nel Regolamento (CE) n. 1013/2006, è fondata su una procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni.

Il CAPO 5 (Disposizioni amministrative generali) del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a:

  • Articolo 26 Forma delle comunicazioni
  • Articolo 27 Lingua
  • Articolo 28 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
  • Articolo 29 Spese amministrative
  • Articolo 30 Accordi per le zone di confine

Il primo comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 fissa un quadro procedurale generale, basato, appunto, su procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni (CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte),  disponendo che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte i rifiuti    destinati ad operazioni di:

Il secondo comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che:

Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’Articolo 18 (Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni) le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

Il terzo comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che i rifiuti elencati nell’allegato III (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)), in casi eccezionali, se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (la Direttiva 91/689/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e quindi, per far riferimento alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti bisogna far riferimento all’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE )sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell’allegato IV (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»). Tali casi sono trattati a norma dell’Art. 58 (Modifiche degli allegati).

Il quarto comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che: ” Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all’articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell’esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l’analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.”

Il quinto comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che: “Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.”

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Notifica

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Autorità competenti

L’articolo 2, punto 19), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

L’articolo 2, punto 20), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

L’articolo 2, punto 21), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

Per l’Italia, il comma 6, dell’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 2006 dispone che:
“Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare”

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Notificatore

L’articolo 2, punto 15), lettera a) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, definisce notificatore:
“la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l’obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
i) il produttore iniziale; o
ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un’unica località notificata; o
iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento.

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Procedura di notifica

L’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone che il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all’autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, relativa a più spedizioni, esso si conforma all’articolo 13.

  1. La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

    Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l’operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l’articolo 15, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

  1. Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:

    a) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev’essere specificato un solo tipo di rifiuti;
    b) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell’allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev’essere specificato in ordine di importanza.
  1. All’atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento. Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall’autorità competente di spedizione:

a) il documento di notifica che figura nell’ALLEGATO I A – (Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti) Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell’articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all’articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all’ALLEGATO I A.
Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell’Allegato II, Parte 1   INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA; e

b) il documento di movimento che figura nell’ALLEGATO I B – (Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti).
Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all’Allegato II, Parte 2   INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO, nei limiti del possibile al momento della notifica.
  1. Informazioni e documenti aggiuntivi
    Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L’elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell’allegato II, Parte 3   INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.
  2. Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell’esistenza del contratto che il notificatore deve stipulare, secondo le modalità di cui all‘articolo 5 (contratto) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati o una dichiarazione che ne certifica l’esistenza ai sensi dell’ALLEGATO I A.
    Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall’autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.
  3. Deve essere costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente secondo, secondo le modalità di cui all‘articolo 6 (garanzia finanziaria) del Regolamento (CE) n. 1013/2006,
    Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all’ALLEGATO I A.
    La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente (o, qualora l’autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all’atto della notifica o, qualora l’autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell’inizio della spedizione.

La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di:

  • spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (articolo 4, secondo comma, punto 2);
  • destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell’allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del terzo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, di cui all’allegato II, parte 3 (articolo 4, secondo comma, punto 3).

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Trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione (Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

L’autorità competente di spedizione:
  • se riceve una notifica debitamente compilata (ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006) ne trattiene una copia e la trasmette, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento ,   all’autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell’avvenuta trasmissione.
    L’autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12. L’autorità competente di spedizione deve informare immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
  • se riceve una notifica non debitamente compilatanel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento, chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2).
    Ricevute le informazioni e/o dei documenti richiesti,  l’autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per trattenere una copia della notifica e  trasmetterla   all’autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell’avvenuta trasmissione.
  • Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l’autorità competente di spedizione non l’ha trasmessa all’autorità competente di destinazione, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest’ultimo. Ciò non vale nel caso in cui la notifica non è debitamente compilata e  non sia stato dato seguito dal notificatore alla richiesta, da parte dell’autorità competente di spedizione, di  informazioni e documenti a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2).

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Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate (Primo comma, Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all’articolo 4, secondo comma, punto 3), essa, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.
In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l’autorità competente di destinazione.

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Ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione (Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

L’autorità competente di destinazione se:
  • considera che la notifica è stata debitamente compilata, essa, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.
  • entro 30 giorni dal ricevimento della notifica non conferma il ricevimento della notifica al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate, deve fornire al notificatore, su richiesta di quest’ultimo, una spiegazione motivata.

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Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento (Articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

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Autorizzazioni

Ai sensi del primo comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006,   le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione di cui all’articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

a) autorizzazione senza condizioni;
b) autorizzazione corredata delle condizioni di cui all’articolo 10 (Condizioni cui sono subordinate le spedizioni) del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
c) obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006:
    • 11 – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento 
    • 12 – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito.


Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito:

  • notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso;
  • trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento con copia alle altre autorità competenti interessate.
L’autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.

L’autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dal termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento

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Spedizione

Ai sensi del sesto comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la spedizione prevista può essere effettuata
  • durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti
  • solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 16 (Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione), lettere a) e b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione (Articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia.

Le imprese interessate devono rispettate le seguenti condizioni:

a) compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l’autorità di transito, può presumerne l’autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;
b) informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.

Ulteriori obblighi sono previsti ai punti c, d ed e dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

Ai sensi del settimo comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.

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Revoca dell’autorizzazione

Ai sensi dell’ottavo  e nono comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti interessate revocano l’autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:

a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o
b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o
c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all’impianto che effettua tale operazione; o
d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

La revoca dell’autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

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Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi

Il CAPO 6 del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a “Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi” distinguendo tra:

 

  • Articolo 31 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
  • Articolo 32 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

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Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell’autorizzazione

Ai sensi  dell’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1013/2006:
“1.   Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.

2.  In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

3.   Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.”

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Notifica generale relativa a più spedizioni

Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni, alle condizioni previste  dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 se, per ciascuna spedizione:

a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e
b) i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e
c) le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

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Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

Ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.

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Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

L’art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone obblighi procedurali per la spedizione di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.

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Obbligo di riprendere i rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

  • CAPO 4 – Obblighi di riprendere i rifiuti
    • Articolo 22 Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
    • Articolo 23 Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
    • Articolo 24 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
    • Articolo 25 Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

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Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali  si applica la decisione OCSE 

Il primo comma dell’Articolo 38 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 dispone che:
“In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II (SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI), con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.”

Vedi: “Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE 

  • destinati allo smaltimento vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione;
  • destinati al recupero, l’Articolo 37 (Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell’allegato III o III A), la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36, elencati negli allegati 
    • III (ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)) o
    • III A (ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)
      prevede che  “la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
      i)  conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
      ii)  un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
      I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
      a) il divieto; o

      b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all’articolo 35; oppure
       c) nessun controllo nel paese di destinazione.
      2.   Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
      Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
      La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
      3.   Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l’articolo 18.
      4.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
      5.   In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell’allegato III B e purché l’esportazione non sia vietata in virtù dell’articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.”

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, sulla base delle risposte ottenute dai paesi non O.C.S.E.,  è stato emanato il Regolamento CE n. 801/2007, poi sostituito con il Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007 , relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Modificato da 

REGOLAMENTO (CE) N. 740/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 674/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 57/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 733/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014
REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2021
REGOLAMENTO (UE) 2022/520 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2022

Noi faremo riferimento alla Versione consolidata del Regolamento (CE) n. 1418/2007 

In base all’Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1418/2007, l’Allegato al Regolamento stabilisce le procedure per che l’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui allallegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

Per ogni Stato indicato, l’Allegato al  Regolamento (CE) n. 1418/2007  elenca

  • i rifiuti per quei è vietata l’esportazione;
  • i rifiuti per la cui esportazione è richiesta la notifica e l’autorizzazione scritta preventiva;
  • i rifiuti non assoggettati ad alcun controllo;
  • indicazione di altre eventuali procedure di controllo previste dalla normativa nazionale applicabile.

 

 

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento


La Convenzione di Basilea

La “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”   è stata negoziata sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ed è stata adottata il 22 Marzo 1989 ed è entrata in vigore il 5 Marzo 1992.

La “Convenzione di Basilea”:

  • ha lo scopo di ridurre, regolandoli,  i movimenti dei rifiuti pericolosi  fra Paesi;
  • impedire il trasferimento di rifiuti pericolosi dai Paesi sviluppati (appartenenti all’OCSE) a Paesi in via di sviluppo (non OCSE);
  • richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.

L’Unione Europea, oltre agli Stati membri, è parte nella “Convenzione di Basilea”, approvata dalla Comunità europea, con la Decisione del Consiglio  93/98/CEE, del 1° febbraio 1993 (sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea)).

La decisione è stata applicata dal 1 febbraio 1993. L’accordo si applica dall’8 maggio 1994.

L’UE ha ratificato la modifica del divieto che impedisce l’esportazione di rifiuti verso paesi non membri dell’OCSE, sebbene tale emendamento non sia ancora entrato in vigore a livello internazionale.

La “Convenzione di Basilea”  è stata integrata nel diritto dell’Unione Europea  tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la  spedizioni di rifiuti) ed i suoi successivi emendamenti.

Le parti aderenti alla “Convenzione di Basilea” si impegnano  a:

  • ridurre al minimo le quantità trasportate;
  • trattare e smaltire i rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono generati;
  • Prevenire o ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte;
  • non esportare (o importare) rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso (o da) uno stato non firmatario;
  • non esportare rifiuti a meno che lo stato di importazione non abbia dato previo consenso per iscritto a tale importazione specifica;
  • comunicare informazioni riguardanti movimenti internazionali proposti verso gli stati interessati per mezzo di un modulo di notifica; ciò consentirà a tali stati di valutare gli effetti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente;
  • consentire movimenti internazionali di rifiuti solo se il loro movimento e smaltimento non comportano alcun pericolo;
  • imballare, etichettare e trasportare i rifiuti movimentati, in conformità con le disposizioni internazionali, e garantire che essi siano accompagnati da un documento di movimento dal punto in cui ha inizio il movimento al punto di smaltimento.

Le parti possono imporre requisiti supplementari che siano coerenti con la convenzione

La “Convenzione di Basilea” introduce procedure di notifica relativamente a:

  • movimenti internazionali tra le parti;
  • movimenti internazionali da una parte attraverso il territorio di uno stato non firmatario.

Spedizioni illegali

In caso di rifiuti esportati illegalmente, le parti firmatarie della convenzione hanno l’obbligo di re-importarli.

Gestione ambientale corretta

Le parti concordano di collaborare per l’adozione di pratiche corrette per la gestione ambientale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie attraverso modalità di negoziazione pacifiche di loro scelta. Se non viene individuata una soluzione, la controversia viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia o a un collegio arbitrale composto da tre parti.

Segreteria

La segreteria facilita la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le parti.

Sviluppo di capacità

I centri regionali o subregionali di tutto il mondo forniscono attività di formazione e di sviluppo delle capacità.

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Allegati alla Convenzione di Basilea

La “Convenzione di Basilea” contiene otto allegati:

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Conferenza delle Parti

La Conferenza delle Parti (Conference of the Parties (COP)) è stata istituita ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. È l’organo direttivo della Convenzione di Basilea ed è composto dai governi dei Paesi che l’hanno accettata, ratificata o aderito. L’attuazione della Convenzione viene portata avanti attraverso le decisioni adottate nelle sue riunioni.

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Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento

Partecipante Firma, Successione alla firma (d) Ratifica, Accettazione (A), Approvazione (AA), Adesione (a) Entrata in vigore
Afghanistan 22/03/1989 25/03/2013 23/06/2013
Albania 29/06/1999 (a) 27/09/1999
Algeria 15/09/1998 (a) 14/12/1998
Andorra 23/07/1999 (a) 21/10/1999
L’Angola 06/02/2017 (a) 07/05/2017
Antigua e Barbuda 05/04/1993 (a) 04/07/1993
Argentina 28/06/1989 27/06/1991 05/05/1992
Armenia 01/10/1999 (a) 30/12/1999
Australia 05/02/1992 (a) 05/05/1992
Austria 19/03/1990 01/12/1993 04/12/1993
Azerbaigian 01/06/2001 (a) 30/08/2001
Bahamas 12/08/1992 (a) 10/11/1992
Bahrein 22/03/1989 15/10/1992 13/01/1993
Bangladesh 01/04/1993 (a) 30/06/1993
Barbados 24/08/1995 (a) 22/11/1995
Bielorussia 10/12/1999 (a) 03/09/2000
Belgio 22/03/1989 01/11/1993 30/01/1994
Belize 23/05/1997 (a) 21/08/1997
Benin 04/12/1997 (a) 04/03/1998
Bhutan 26/08/2002 (a) 24/11/2002
Bolivia (Stato Plurinazionale di) 22/03/1989 15/11/1996 13/02/1997
Bosnia Erzegovina 16/03/2001 (a) 14/06/2001
Botswana 20/05/1998 (a) 18/08/1998
Brasile 01/10/1992 (a) 30/12/1992
Brunei Darussalam 16/12/2002 (a) 16/03/2003
Bulgaria 16/02/1996 (a) 16/05/1996
Burkina Faso 04/11/1999 (a) 02/02/2000
Burundi 01/06/1997 (a) 04/06/1997
Capo Verde 07/02/1999 (a) 30/09/1999
Cambogia 02/03/2001 (a) 31/05/2001
Camerun 02/09/2001 (a) 10/05/2001
Canada 22/03/1989 28/08/1992 26/11/1992
Repubblica Centrafricana 24/02/2006 (a) 25/05/2006
Chad 10/03/2004 (a) 08/06/2004
Cile 31/01/1990 08/11/1992 09/11/1992
Cina67 _ 22/03/1990 17/12/1991 05/05/1992
Colombia 22/03/1989 31/12/1996 31/03/1997
Comore 31/10/1994 (a) 29/01/1995
Congo 20/04/2007 (a) 19/07/2007
Isole Cook 29/06/2004 (a) 27/09/2004
Costa Rica 07/03/1995 (a) 05/06/1995
Costa d’Avorio 01/12/1994 (a) 01/03/1995
Croazia 05/09/1994 (a) 07/08/1994
Cuba 03/10/1994 (a) 01/01/1995
Cipro 22/03/1989 17/09/1992 16/12/1992
Cechia 8 30/09/1993 (d) 01/01/1993
Repubblica Democratica Popolare di Corea 10/07/2008 (a) 08/10/2008
Repubblica Democratica del Congo 06/10/1994 (a) 04/01/1995
Danimarca 22/03/1989 02/06/1994 (AA) 07/05/1994
Gibuti 31/05/2002 (a) 29/08/2002
Dominica 05/05/1998 (a) 03/08/1998
Repubblica Dominicana 10/07/2000 (a) 08/10/2000
Ecuador 22/03/1989 23/02/1993 24/05/1993
Egitto 9 01/08/1993 (a) 04/08/1993
El Salvador 22/03/1990 13/12/1991 05/05/1992
Guinea Equatoriale 07/02/2003 (a) 05/08/2003
Eritrea 10/03/2005 (a) 08/06/2005
Estonia 21/07/1992 (a) 19/10/1992
Swaziland 08/08/2005 (a) 06/11/2005
Etiopia 12/04/2000 (a) 07/11/2000
Unione Europea 22/03/1989 02/07/1994 (AA) 08/05/1994
Finlandia 22/03/1989 19/11/1991 (A) 05/05/1992
Francia 22/03/1989 07/01/1991 (AA) 05/05/1992
Gabon 06/06/2008 (a) 04/09/2008
Gambia 15/12/1997 (a) 15/03/1998
Georgia 20/05/1999 (a) 18/08/1999
Germania 10 23/10/1989 21/04/1995 20/07/1995
Ghana 30/05/2003 (a) 28/08/2003
Grecia 22/03/1989 04/08/1994 02/11/1994
Grenada 15/10/2021 (a) 13/01/2022
Guatemala 22/03/1989 15/05/1995 13/08/1995
Guinea 26/04/1995 (a) 25/07/1995
Guinea-Bissau 02/09/2005 (a) 10/05/2005
Guyana 04/04/2001 (a) 07/03/2001
Haiti 22/03/1989
Honduras 27/12/1995 (a) 26/03/1996
Ungheria 22/03/1989 21/05/1990 (AA) 05/05/1992
Islanda 28/06/1995 (a) 26/09/1995
India 15/03/1990 24/06/1992 22/09/1992
Indonesia 20/09/1993 (a) 19/12/1993
Iran (Repubblica Islamica del) 01/05/1993 (a) 04/05/1993
Iraq 02/05/2011 (a) 31/07/2011
Irlanda 19/01/1990 07/02/1994 08/05/1994
Israele 22/03/1989 14/12/1994 14/03/1995
Italia (*) 22/03/1989 07/02/1994 08/05/1994
Giamaica 23/01/2003 (a) 23/04/2003
Giappone 17/09/1993 (a) 16/12/1993
Giordania 22/03/1989 22/06/1989 (AA) 05/05/1992
Kazakistan 03/06/2003 (a) 01/09/2003
Kenia 01/06/2000 (a) 30/08/2000
Kiribati 07/09/2000 (a) 06/12/2000
Kuwait 22/03/1989 10/11/1993 01/09/1994
Kirghizistan 13/08/1996 (a) 11/11/1996
Repubblica Democratica Popolare del Laos 21/09/2010 (a) 20/12/2010
Lettonia 14/04/1992 (a) 13/07/1992
Libano 22/03/1989 21/12/1994 21/03/1995
Lesoto 31/05/2000 (a) 29/08/2000
Liberia 22/09/2004 (a) 21/12/2004
Libia 12/07/2001 (a) 10/10/2001
Liechtenstein 22/03/1989 27/01/1992 05/05/1992
Lituania 22/04/1999 (a) 21/07/1999
Lussemburgo 22/03/1989 07/02/1994 08/05/1994
Madagascar 02/06/1999 (a) 31/08/1999
Malawi 21/04/1994 (a) 20/07/1994
Malaysia 08/10/1993 (a) 01/06/1994
Maldive 28/04/1992 (a) 27/07/1992
Mali 05/12/2000 (a) 05/03/2001
Malta 19/06/2000 (a) 17/09/2000
Isole Marshall 27/01/2003 (a) 27/04/2003
La Mauritania 16/08/1996 (a) 14/11/1996
Maurizio 24/11/1992 (a) 22/02/1993
Messico 22/03/1989 22/02/1991 05/05/1992
Micronesia (Stati Federati di) 06/09/1995 (a) 05/12/1995
Monaco 31/08/1992 (a) 29/11/1992
Mongolia 15/04/1997 (a) 14/07/1997
Montenegro 11 23/10/2006 (d) 03/06/2006
Marocco 28/12/1995 (a) 27/03/1996
Mozambico 13/03/1997 (a) 06/11/1997
Myanmar 01/06/2015 (A) 04/06/2015
Namibia 15/05/1995 (a) 13/08/1995
Nauru 12/11/2001 (a) 10/02/2002
Nepal 15/10/1996 (a) 13/01/1997
Paesi Bassi (Regno dei) –  12 22/03/1989 16/04/1993 (A) 15/07/1993
Nuova Zelanda 13 18/12/1989 20/12/1994 20/03/1995
Nicaragua 03/06/1997 (a) 01/09/1997
Niger 17/06/1998 (a) 15/09/1998
Nigeria 15/03/1990 13/03/1991 05/05/1992
Macedonia del Nord 16/07/1997 (a) 14/10/1997
Norvegia 22/03/1989 02/07/1990 05/05/1992
Oman 08/02/1995 (a) 05/09/1995
Pakistan 26/07/1994 (a) 24/10/1994
Palau 08/09/2011 (a) 07/12/2011
Panama 22/03/1989 22/02/1991 05/05/1992
Papua Nuova Guinea 01/09/1995 (a) 30/11/1995
Paraguay 28/09/1995 (a) 27/12/1995
Perù 23/11/1993 (a) 21/02/1994
Filippine 22/03/1989 21/10/1993 19/01/1994
Polonia 22/03/1990 20/03/1992 18/06/1992
Portogallo 6 26/06/1989 26/01/1994 26/04/1994
Qatar 08/09/1995 (a) 07/11/1995
Repubblica di Corea 28/02/1994 (a) 29/05/1994
Repubblica di Moldavia 02/07/1998 (a) 30/09/1998
Romania 27/02/1991 (a) 05/05/1992
Federazione Russa 22/03/1990 31/01/1995 01/05/1995
Ruanda 07/01/2004 (a) 06/04/2004
Saint Kitts e Nevis 07/09/1994 (a) 06/12/1994
Santa Lucia 09/12/1993 (a) 03/09/1994
Saint Vincent e Grenadine 02/12/1996 (a) 02/03/1997
Samoa 22/03/2002 (a) 20/06/2002
San Marino 31/05/2023 (a) 29/08/2023
Sao Tomé e Principe 12/11/2013 (a) 10/02/2014
Arabia Saudita 22/03/1989 07/03/1990 05/05/1992
Senegal 11/10/1992 (a) 02/08/1993
Serbia14 _ 18/04/2000 (a) 17/07/2000
Seychelles 05/11/1993 (a) 08/09/1993
Sierra Leone 01/11/2016 (a) 30/01/2017
Singapore 02/01/1996 (a) 01/04/1996
Slovacchia 8 28/05/1993 (d) 01/01/1993
Slovenia 07/10/1993 (a) 01/05/1994
Isole Salomone 25/08/2022 (a) 23/11/2022
Somalia 26/07/2010 (a) 24/10/2010
Sud Africa 05/05/1994 (a) 03/08/1994
Spagna1516 22/03/1989 07/02/1994 08/05/1994
Sri Lanka 28/08/1992 (a) 26/11/1992
Stato di Palestina 02/01/2015 (a) 02/04/2015
Sudan 01/09/2006 (a) 04/09/2006
Suriname 20/09/2011 (a) 19/12/2011
Svezia 22/03/1989 02/08/1991 05/05/1992
Svizzera 22/03/1989 31/01/1990 05/05/1992
Repubblica Araba Siriana 10/11/1989 22/01/1992 05/05/1992
Tagikistan 30/06/2016 (a) 28/09/2016
Tailandia 22/03/1990 24/11/1997 22/02/1998
Andare 02/07/2004 (a) 30/09/2004
Tonga 26/03/2010 (a) 24/06/2010
Trinidad e Tobago 18/02/1994 (a) 19/05/1994
Tunisia 10/11/1995 (a) 01/09/1996
Turchia 22/03/1989 22/06/1994 20/09/1994
Turkmenistan 25/09/1996 (a) 24/12/1996
Tuvalu 21/08/2020 (a) 19/11/2020
Uganda 03/11/1999 (a) 09/06/1999
Ucraina 08/10/1999 (a) 01/06/2000
Emirati Arabi Uniti 22/03/1989 17/11/1992 15/02/1993
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord –  715 06/10/1989 07/02/1994 08/05/1994
Repubblica Unita della Tanzania 04/07/1993 (a) 06/07/1993
Stati Uniti d’America17 22/03/1990
Uruguay 22/03/1989 20/12/1991 05/05/1992
Uzbekistan 07/02/1996 (a) 07/05/1996
Vanuatu 16/10/2018 (a) 14/01/2019
Venezuela (Repubblica Bolivariana di) 22/03/1989 03/03/1998 01/06/1998
Vietnam 13/03/1995 (a) 06/11/1995
Yemen 21/02/1996 (a) 21/05/1996
Zambia 15/11/1994 (a) 13/02/1995
Zimbabwe 01/03/2012 (a) 30/05/2012

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Dichiarazioni e riserve
(Se non diversamente indicato, le dichiarazioni sono state effettuate previa conferma formale, ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione.)

Algeria

Dichiarazione: Il Governo della Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria dichiara, con riferimento all’articolo 20, paragrafo 2 della [Convenzione], che in ogni caso è necessario l’accordo di tutte le parti interessate per sottoporre una controversia al Tribunale Internazionale di Giustizia o all’arbitrato.

Cile

Dichiarazione: Il Governo del Cile ritiene che le disposizioni della presente Convenzione [. . .] contribuire a consolidare ed espandere il regime giuridico che il Cile ha stabilito attraverso vari strumenti internazionali sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, il cui ambito di applicazione copre sia il territorio continentale della Repubblica che la sua area di giurisdizione situata a sud di latitudine 60°S, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della presente Convenzione.

Colombia

Al momento della firma: La Colombia ritiene che l’attuazione della presente Convenzione non limiterà in nessun caso, ma piuttosto rafforzerà, l’applicazione dei principi giuridici e politici che, come [è stato] chiarito nella dichiarazione [fatta il 21 Marcia alla Conferenza di Basilea], disciplinano l’azione intrapresa dallo Stato colombiano nelle materie disciplinate dalla Convenzione; in altri termini, tra l’altro , quest’ultima non può in nessun caso essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la competenza dello Stato colombiano Lo Stato applica tali principi e altre norme del suo ordinamento interno alla sua superficie terrestre (compreso il sottosuolo), allo spazio aereo, al mare territoriale, alla piattaforma continentale sottomarina e alla zona marittima economica esclusiva, in conformità con il diritto internazionale.

Dopo la ratifica: Il Governo della Colombia, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della [detta Convenzione], dichiara, ai fini dell’attuazione di questo strumento internazionale, che l’articolo 81 della Costituzione Politica della Colombia vieta l’introduzione di residui nucleari e rifiuti tossici nel territorio nazionale.

Cuba

Dichiarazione: Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, con riferimento all’articolo 20 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, che qualsiasi controversia tra le Parti circa l’interpretazione, l’applicazione o il rispetto di la presente Convenzione o qualsiasi protocollo ad essa correlato, saranno risolti mediante negoziazione per via diplomatica o sottoposti ad arbitrato alle condizioni stabilite nell’Allegato VI sull’arbitrato.

Danimarca

Dichiarazione fatta al momento della firma: la firma da parte della Danimarca della Convenzione globale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faroe. 30 aprile 2008.

Dichiarazione: la Danimarca ha depositato il suo strumento di approvazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento il 6 febbraio 1994. Questo strumento non ha confermato l’esclusione territoriale relativa all’applicazione della Convenzione rispetto a Groenlandia e Isole Faroe, stipulata al momento della firma della Convenzione il 22 marzo 1989. L’approvazione della Convenzione nel 1994 comprende quindi sia la Groenlandia che le Isole Faroe.

Ecuador

Al momento della firma: gli elementi contenuti nella Convenzione firmata non possono in alcun modo essere interpretati in modo incompatibile con le norme giuridiche interne dello Stato ecuadoriano o con l’esercizio della sua sovranità nazionale.

Unione Europea

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3: Come previsto dal Trattato CEE e alla luce della legislazione comunitaria esistente nel settore disciplinato dalla Convenzione di Basilea, in particolare del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e della Direttiva 84 del Consiglio /631/CEE sulla supervisione e il controllo all’interno della Comunità europea delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (come modificata), la Comunità possiede competenza a livello internazionale in questo campo. Gli Stati membri della Comunità economica europea hanno competenza anche a livello internazionale, anche su alcune materie disciplinate dalla Convenzione di Basilea.

Germania

Vedi nota finale 9
Dichiarazione fatta al momento della firma e confermata al momento della ratifica: Il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 12 della presente Convenzione non pregiudichino in alcun modo l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione come previsto dal diritto internazionale. Di conseguenza, il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che nulla nella presente convenzione debba essere considerato esigere la notifica o il consenso di uno Stato per il trasporto di rifiuti pericolosi su una nave battente bandiera di uno Stato parte che esercita il suo diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva ai sensi del diritto internazionale.

Indonesia

Dichiarazione: Consapevole della necessità di adeguare le leggi e i regolamenti nazionali esistenti, le disposizioni dell’articolo 3 (1) della presente Convenzione saranno attuate dall’Indonesia solo dopo che le nuove leggi e regolamenti riveduti saranno stati emanati ed entrati in vigore.

Italia

Dichiarazione fatta il 30 marzo 1990 e confermata all’atto della ratifica: Il Governo italiano dichiara… di essere favorevole all’istituzione di un sistema di controllo globale per la gestione ecologicamente corretta dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

Giappone

Dichiarazione: Il governo del Giappone dichiara che nulla nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento può essere interpretato nel senso di richiedere un avviso o il consenso di uno Stato per il semplice passaggio di rifiuti pericolosi o altri rifiuti su una nave che esercita diritti e libertà di navigazione, poiché il paragrafo 12 dell’articolo 4 di detta Convenzione stabilisce che nulla nella Convenzione pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione previsti dal diritto internazionale e riflessi nei pertinenti strumenti internazionali.

Libano

Al momento della firma: [Il Libano] dichiara che [esso] non può in nessuna circostanza consentire il seppellimento di rifiuti tossici e di altro tipo in nessuna delle aree soggette alla sua autorità legale in cui sono entrati illegalmente. Nel 1988 il Libano ha annunciato il divieto totale dell’importazione di tali rifiuti e ha adottato a tal fine la legge n. 64/88 del 12 agosto 1988. In tutte queste situazioni, il Libano si sforzerà di cooperare con gli Stati interessati e con gli altri Stati parti, in conformità con le disposizioni del presente trattato.

Messico

Dichiarazione fatta al momento della firma e confermata al momento della ratifica: il Messico firma ad referendum la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento perché tutela debitamente i propri diritti di Stato costiero nelle aree soggette alla sua giurisdizione nazionale, comprese il mare territoriale, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale e, per quanto rilevante, il suo spazio aereo, nonché l’esercizio in tali ambiti della sua competenza legislativa e amministrativa in relazione alla protezione e alla preservazione dell’ambiente, come riconosciuto dal diritto internazionale e, in particolare, dal diritto del mare. Il Messico ritiene che grazie a questa Convenzione siano stati compiuti importanti progressi nella protezione dell’ambiente attraverso la regolamentazione giuridica dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. È stato stabilito un quadro di obblighi generali per gli Stati parti, fondamentalmente al fine di ridurre al minimo la produzione e il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e di garantirne una gestione ecologicamente razionale, promuovendo la cooperazione internazionale a tali fini, stabilendo un coordinamento e meccanismi di controllo e di regolamentazione dell’attuazione delle procedure per la risoluzione pacifica delle controversie. Il Messico auspica inoltre che, come complemento essenziale al carattere normativo della Convenzione, venga adottato quanto prima un protocollo che istituisca, in conformità con i principi e le disposizioni del diritto internazionale, procedure adeguate in materia di responsabilità e risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione transfrontaliera e dalla gestione dei rifiuti pericolosi.

Paesi Bassi (Regno dei)

Dichiarazione del 17 febbraio 2010: Il Regno dei Paesi Bassi dichiara, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 20 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che accetta entrambi i metodi di risoluzione delle controversie di cui a tale paragrafo come obbligatorio in relazione a qualsiasi Parte che accetta uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie.

Norvegia

La Norvegia accetta i mezzi vincolanti per risolvere le controversie di cui all’articolo 20, paragrafi 3 (a) e (b), della Convenzione, mediante (a) la sottomissione della controversia alla Corte internazionale di giustizia e/o (b) l’arbitrato in secondo le procedure di cui all’allegato VI.

Polonia

Dichiarazione: Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione, la Repubblica polacca dichiara di riconoscere ipso facto obbligatoria la sottomissione all’arbitrato secondo le procedure e alle condizioni previste nell’allegato VI della Convenzione .

Romania

Dichiarazione: In conformità con l’articolo 26, paragrafo 2, della Convenzione, la Romania dichiara che l’importazione e lo smaltimento sul suo territorio nazionale di rifiuti pericolosi e altri rifiuti possono avvenire solo previa approvazione delle autorità rumene competenti.

Federazione Russa

Comprensione: la definizione di “territorio” contenuta nelle Linee guida e nei principi del Cairo per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi (decisione 14/30 del Consiglio direttivo dell’UNEP del 17 giugno 1987) a cui si fa riferimento nel preambolo della Convenzione è una formulazione speciale e non possono essere utilizzati per interpretare la presente Convenzione o qualsiasi delle sue disposizioni alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, o dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati o su qualsiasi altra base.

Saint Kitts e Nevis

Dichiarazione: Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 2 della Convenzione, il Governo di Saint Kitts e Nevis dichiara di riconoscere come obbligatoria ipso facto la sottomissione all’arbitrato secondo le procedure e le condizioni stabilite nell’allegato VI della Convenzione .

Singapore

Dichiarazione: Il Governo di Singapore dichiara che, ai sensi dell’articolo 4 (12), le disposizioni della Convenzione non pregiudicano in alcun modo l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione previsti dal diritto internazionale. Di conseguenza, nulla nella presente Convenzione richiede l’avviso o il consenso di uno Stato per il passaggio di una nave sotto la bandiera di una parte, che esercita il diritto di passaggio attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva ai sensi del diritto internazionale.

Spagna

Dichiarazione: Il Governo spagnolo dichiara, ai sensi dell’articolo 26.2 della Convenzione, che la qualificazione penale del traffico illecito di rifiuti pericolosi o altri rifiuti, stabilita come obbligo degli Stati parti ai sensi dell’articolo 4.3, si svolgerà in futuro nel quadro generale di riforma dell’ordinamento penale sostanziale.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Dichiarazione fatta al momento della firma e confermata al momento della ratifica: Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dichiara che, conformemente all’articolo 4 (12), le disposizioni della Convenzione non pregiudicano in alcun modo l’esercizio dei diritti di navigazione e libertà previste dal diritto internazionale. Di conseguenza, nulla nella presente Convenzione richiede la notifica o il consenso di uno Stato per il passaggio di rifiuti pericolosi su una nave battente bandiera di una parte, che eserciti il ​​diritto di passaggio attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva ai sensi del diritto internazionale .

Uruguay

Al momento della firma: l’Uruguay firma ad referendum la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento perché tutela debitamente i suoi diritti come Stato rivierasco nelle aree soggette alla sua giurisdizione nazionale, compreso il mare territoriale, l’area esclusiva zona economica e della piattaforma continentale e, se del caso, dello spazio aereo sovrastante, nonché l’esercizio in tali settori delle sue competenze normative e amministrative in relazione alla protezione e alla preservazione dell’ambiente riconosciute dal diritto internazionale e, in particolare, , secondo la legge del mare.

Venezuela (Repubblica Bolivariana di)

Al momento della firma: il Venezuela ritiene che la Convenzione adottata protegga adeguatamente i suoi diritti sovrani come Stato rivierasco sulle aree sotto la sua giurisdizione nazionale, compreso il suo mare territoriale, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale e, se del caso, il suo spazio aereo. La Convenzione garantisce inoltre l’esercizio in tali ambiti della sua giurisdizione normativa e amministrativa allo scopo di proteggere e preservare l’ambiente e le sue risorse naturali in conformità con il diritto internazionale, e in particolare con il diritto del mare.

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Obiezioni
(Se non diversamente indicato, le opposizioni sono pervenute previa conferma formale, ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione)

Italia

Il Governo italiano, nel formulare le proprie obiezioni nei confronti delle dichiarazioni rese, all’atto della firma, dai Governi di Colombia, Ecuador, Messico, Uruguay e Venezuela, nonché ad altre dichiarazioni di analogo tenore che potrebbero essere rese in futuro , ritiene che nessuna disposizione di tale convenzione debba essere interpretata come restrittiva dei diritti di navigazione riconosciuti dal diritto internazionale. Di conseguenza, uno Stato parte non è tenuto a notificare alcun altro Stato o a ottenere da esso l’autorizzazione per il semplice passaggio attraverso il mare territoriale o per l’esercizio della libertà di navigazione nella zona economica esclusiva da parte di una nave battente la sua bandiera e trasportante un carico di rifiuti pericolosi .

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Nota finale

1 . Ai fini dell’entrata in vigore della [Convenzione/Protocollo], qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato da un’organizzazione di integrazione economica regionale non sarà conteggiato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
2 . Il 16 settembre 1992, ossia dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data della sua diffusione (ossia il 10 giugno 1992), il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha comunicato quanto segue in merito alle rettifiche proposto dal governo del Giappone all’articolo 7 della Convenzione:”Il governo del Regno Unito non ha obiezioni al primo degli emendamenti… suggeriti poiché si tratta della correzione di un errore tipografico piuttosto che di un cambiamento sostanziale. Per quanto riguarda la seconda modifica proposta, tuttavia, il governo del Regno Unito vorrebbe presentare un’obiezione per i seguenti motivi:
i) poiché la Convenzione è stata negoziata prevalentemente attraverso la versione in lingua inglese del progetto di Convenzione, modificare il testo di questa versione per conformarlo al testo delle altre versioni linguistiche sarebbe quello di allineare la versione originale alle traduzioni, piuttosto che viceversa, il che sembrerebbe più appropriato;
ii) Esiste una presunzione generale che una disposizione legislativa dovrebbe essere interpretata, se possibile, in modo dargli significato e sostanza. Se l’emendamento proposto dal Governo giapponese fosse accolto, l’articolo 7 confermerebbe quanto già esplicitato nell’articolo 6.1 della Convenzione (letto congiuntamente all’articolo 2.13 che definisce il termine “gli Stati interessati”). Se, tuttavia, l’articolo 7 rimane invariato, continuerà ad ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 6.2 e manterrà quindi un significato specifico;
iii) Il Regno Unito è del parere che la Convenzione di Basilea dovrebbe imporre alle Parti il ​​massimo livello possibile di notifica preventiva. Nel caso di una proposta di spostamento di una spedizione di rifiuti pericolosi dalla Parte di Basilea a una seconda Parte di Basilea tramite un non-Parte, desideriamo che la seconda Parte di Basilea invii una copia della sua risposta finale in merito al movimento al non-Parte . L’articolo 7, nella sua formulazione attuale, garantisce che ciò avvenga. La modifica proposta dal governo giapponese avrebbe tuttavia l’effetto di limitare, seppure in misura limitata, l’entità della notifica preventiva da parte delle parti dell’accordo in questione.
Di fronte a queste obiezioni, il governo del Regno Unito accoglie il primo degli adeguamenti proposti al testo inglese, ma non il secondo.”
L’11 gennaio 1993, il governo del Regno Unito ha notificato al Segretario generale la sua decisione di ritirare l’obiezione alla seconda modifica proposta dal Governo del Giappone all’articolo 7 della Convenzione.
3 . Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Kuching, in Malesia, dal 23 al 27 febbraio 1998, le parti hanno proposto un emendamento all’allegato I e hanno adottato due nuovi allegati (VIII e IX).
Ai sensi dei paragrafi 2, lettera c) e 3 dell’articolo 18, decorsi sei mesi dalla data della loro diffusione (il 6 maggio 1998), la modifica dell’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono divenute effettive per tutti Parti della Convenzione che non avevano presentato una notifica conformemente alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), vale a dire il 6 novembre 1998.
A questo proposito, il Segretario generale aveva ricevuto dai governi dei seguenti Stati membri, notifiche alle date indicate di seguito:Austria (30 ottobre 1998):
“L’Austria non è in grado di accettare la modifica e gli allegati alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea) adottati con decisione IV/9 della quarta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea.
Questa obiezione ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 2 lettera b) di detta Convenzione deve essere sollevata per motivi puramente tecnici, a causa della procedura parlamentare necessaria in Austria e sarà revocata immediatamente una volta che il Parlamento avrà accettato la modifica dell’allegato I nonché i nuovi allegati VIII e IX.
In questo contesto va tenuto debitamente conto del fatto che l’Austria è giuridicamente vincolata dal “Regolamento del Consiglio sulla supervisione e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno, in entrata e in uscita dalla Comunità europea”. Una modifica all’allegato V di questo regolamento del Consiglio è stata decisa con il sostegno dell’Austria il 30 settembre 1998 al fine di prendere pienamente in considerazione i rifiuti che figurano in eventuali elenchi di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.”
La modifica all’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono entrate in vigore per l’Austria il 26 ottobre 1999, data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Segretario generale.Germania (4 novembre 1998):
alla quarta conferenza delle parti della convenzione di Basilea, tenutasi a Kuching, in Malesia, dal 23 al 27 febbraio 1998, la Germania ha approvato gli emendamenti e i nuovi allegati. Secondo la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione è necessaria l’approvazione formale da parte degli organi legislativi. Purtroppo non sarà possibile concludere questo processo entro il termine di sei mesi.
Per questo motivo e conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione di Basilea, la Repubblica federale di Germania dichiara di non poter accettare per il momento le modifiche dell’allegato I e dei nuovi allegati VIII e IX della convenzione di Basilea.
La modifica dell’allegato I e l’adozione degli allegati VIII e IX sono entrate in vigore per la Germania il 24 maggio 2002, data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Segretario generale.
4 . Il 9 marzo 2020, il Segretario generale ha ricevuto una notifica dal Canada ai sensi dell’articolo 18 (2) (b) della Convenzione relativa alle modifiche agli allegati II, VIII e IX diffusa tramite notifica al depositario CN432.2019.TREATIES-XXVII .3 del 24 settembre 2019. (Cfr. CN92.2020.TREATIES-XXVII.3 del 10 marzo 2020 per la notifica.)
5 . Tale organizzazione è definita dall’articolo 2, paragrafo 20, di detta Convenzione come “un’organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle disposizioni sue procedure interne, firmare, ratificare, accettare, approvare, confermare formalmente o aderire ad esso”.

6 . Il 28 giugno 1999 il governo portoghese ha informato il Segretario generale che la convenzione si applicherà anche a Macao.
Successivamente, il 9 e 15 dicembre 1999, il Segretario Generale ha ricevuto comunicazioni relative allo status di Macao da parte dei governi del Portogallo e della Cina (vedi anche nota 3 sotto “Cina” e nota 1 sotto “Portogallo” riguardo a Macao nel “Libro Storico” Informazioni” nella prima parte di questo volume). Nel riprendere l’esercizio della sovranità su Macao, la Cina ha notificato al Segretario generale che la Convenzione con la si applicherà anche alla Regione amministrativa speciale di Macao.

7 . Il 6 e il 10 giugno 1997, il Segretario generale ha ricevuto comunicazioni relative allo status di Hong Kong da parte dei governi del Regno Unito e della Cina (vedi anche nota 2 sotto “Cina” e nota 2 sotto “Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ” riguardante Hong Kong nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume). Dopo aver ripreso l’esercizio della sovranità su Hong Kong, la Cina ha notificato al Segretario generale che la Convenzione si applicherà anche alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

8 . La Cecoslovacchia aveva aderito alla Convenzione il 24 luglio 1991. Vedi nota 1 sotto “Cechia” e nota 1 sotto “Slovacchia” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

9 . Il 31 gennaio 1995, il governo egiziano ha informato il segretario generale che il suo strumento di adesione avrebbe dovuto essere accompagnato dalle seguenti dichiarazioni:Prima dichiarazione: passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi attraverso il mare territoriale egiziano:
la Repubblica araba d’Egitto, dopo aver aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, stipulata il 22 marzo 1989 e rinviata in appresso denominata “la Convenzione” e, ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, dichiara che:
In conformità alle disposizioni della Convenzione e alle norme del diritto internazionale relative al diritto sovrano dello Stato sul suo mare territoriale e ai suoi obblighi proteggere e preservare l’ambiente marino, poiché il passaggio di navi straniere che trasportano rifiuti pericolosi o di altro tipo comporta numerosi rischi che costituiscono una minaccia fondamentale per la salute umana e l’ambiente; e
In conformità con la posizione dell’Egitto sul passaggio di navi che trasportano sostanze intrinsecamente pericolose o nocive attraverso il suo mare territoriale (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1983), il governo della Repubblica araba d’Egitto dichiara che
1. Navi straniere che trasportano i rifiuti pericolosi o di altro tipo dovranno ottenere il permesso preventivo delle autorità egiziane per il passaggio attraverso il suo mare territoriale.
2. I movimenti di rifiuti pericolosi attraverso le zone sotto la sua giurisdizione nazionale devono essere preventivamente notificati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, della Convenzione.Seconda dichiarazione: imposizione di un divieto totale sull’importazione di rifiuti pericolosi:
la Repubblica araba d’Egitto, dopo aver aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989 e a cui si fa riferimento di seguito denominata “la Convenzione”, e
ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione, dichiara che:
In conformità con i suoi diritti sovrani e con l’articolo 4, paragrafo 1( a ), della Convenzione, è imposto un divieto totale sull’importazione di tutti i rifiuti pericolosi o di altro tipo e sul loro smaltimento nel territorio della Repubblica araba d’Egitto. Ciò conferma la posizione dell’Egitto secondo cui il trasporto di tali rifiuti costituisce una minaccia fondamentale per la salute delle persone, degli animali e delle piante e per l’ambiente.Terza dichiarazione:
I governi di Bahrein, Belgio, Benin, Costa d’Avorio, Danimarca, Egitto, Repubblica Federale di Germania, Finlandia, Francia, Repubblica Democratica Tedesca, Ghana, Grecia, Ungheria, Italia, Giordania, Kenia, Kuwait, Libano, Lussemburgo, Malesia, Malta, Namibia, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Filippine, Portogallo, Arabia Saudita, Senegal, Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione dell’Unione Europea, che firmerà la Convenzione e/o il documento finale relativo al controllo dei movimenti transfrontalieri di Rifiuti pericolosi e loro smaltimento (di seguito denominata “la Convenzione”),
Preoccupato che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi costituiscono un grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente,
Considerando che i paesi in via di sviluppo hanno una capacità limitata di gestire i rifiuti , soprattutto quelli pericolosi, in modo rispettoso dell’ambiente,
Ritenendo che la riduzione della produzione di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento in condizioni rispettose dell’ambiente nel paese che li esporta debba essere l’obiettivo della politica di gestione dei rifiuti,
Convinto che la graduale cessazione dei trasporti transfrontalieri i movimenti di rifiuti pericolosi costituiranno senza dubbio un importante incentivo allo sviluppo di adeguate strutture nazionali per lo smaltimento dei rifiuti,
Riconoscendo il diritto di ogni Stato di vietare l’importazione o l’esportazione dal proprio territorio di rifiuti pericolosi, Accogliendo favorevolmente la firma della Convenzione,
Credendo è necessario, prima di applicare le disposizioni della Convenzione, imporre un controllo immediato ed efficace sui movimenti transfrontalieri, soprattutto verso i paesi in via di sviluppo, e ridurli.
Dichiarano quanto segue:
1. I firmatari della presente Convenzione affermano la loro ferma determinazione affinché i rifiuti vengano essere smaltiti nel paese di produzione.
2. I firmatari della presente Convenzione chiedono agli Stati che aderiscono alla Convenzione di compiere ogni sforzo possibile per realizzare una cessazione graduale dell’importazione e dell’esportazione di rifiuti per ragioni diverse dal loro smaltimento in impianti che saranno allestiti all’interno della Convenzione. quadro di cooperazione regionale.
3. I firmatari della presente Convenzione non permetteranno che i rifiuti siano importati o esportati da paesi che non dispongono delle competenze tecniche, amministrative e legali nella gestione dei rifiuti e nel loro smaltimento in modo ecologicamente corretto.
4. I firmatari della presente Convenzione affermano l’importanza dell’assistenza allo sviluppo di impianti adeguati destinati allo smaltimento finale dei rifiuti prodotti dai paesi di cui al paragrafo 3 sopra.
5. I firmatari della presente Convenzione sottolineano la necessità di adottare misure efficaci nel quadro della Convenzione per consentire la riduzione dei rifiuti al livello più basso possibile e il riciclaggio.
Nota:
il Belgio ritiene che la sua dichiarazione non pregiudichi l’importazione nel suo territorio di rifiuti classificati come materiali primari o secondari.
Tali dichiarazioni non sono state trasmesse al Segretario generale al momento dello strumento di adesione. In linea con la prassi di deposito seguita in casi simili, il Segretario Generale ha proposto di ricevere le dichiarazioni di deposito in questione in assenza di obiezioni da parte di uno degli Stati contraenti, sia al deposito stesso sia alla procedura prevista, entro il termine di 90 giorni dalla data della loro diffusione (ossia il 17 luglio 1995).A questo proposito, il Segretario generale ha ricevuto, nelle date indicate di seguito, le seguenti obiezioni:Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9 ottobre 1995):
“Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non può accettare la prima dichiarazione d’Egitto (passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi attraverso il mare territoriale egiziano) […]. Non solo questa dichiarazione è tardiva, ma come tutte le altre dichiarazioni di effetto simile, è inaccettabile nella sostanza. A questo proposito gli Stati Uniti Il governo del Regno Unito ricorda la propria dichiarazione al momento della firma confermata al momento della ratifica:
Per il testo della dichiarazione, vedere sotto “Riserve e dichiarazioni”.]Finlandia (13 ottobre 1995):
… “Secondo il governo della Finlandia le dichiarazioni d’Egitto sollevano alcune questioni giuridiche. L’articolo 26.1 della Convenzione di Basilea vieta qualsiasi riserva o eccezione alla Convenzione. Tuttavia, secondo l’articolo 26.2, uno Stato può, al momento dell’adesione alla Convenzione, fare dichiarazioni «al fine, tra l’altro, di armonizzare le sue leggi e i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione…».
Senza prendere posizione sul contenuto delle dichiarazioni, che sembrano essere riserve, il governo finlandese fa riferimento all’articolo 26.2 della Convenzione di Basilea e constata che le dichiarazioni dell’Egitto sono state fatte troppo tardi. Per questo motivo il governo finlandese si oppone alle dichiarazioni e le considera prive di effetto giuridico.”Italia (13 ottobre 1995):
… Il Governo italiano si oppone al deposito delle predette dichiarazioni poiché, a suo avviso, esse devono considerarsi riserve alla Convenzione di Basilea e la possibilità di avanzare riserve è esclusa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Convenzione.
In ogni caso, l’articolo 26, comma 2, prevede che uno Stato possa, entro certi limiti, formulare dichiarazioni soltanto “all’atto della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione,… della conferma o dell’adesione alla presente Convenzione”. Per tali ragioni non può essere consentito il deposito delle predette dichiarazioni, qualunque sia il loro contenuto.
Paesi Bassi (13 ottobre 1995):
“Mentre la seconda e la terza dichiarazione non richiedono osservazioni da parte del Regno, la prima dichiarazione che stabilisce il requisito del permesso preventivo per il passaggio attraverso il mare territoriale egiziano non è accettabile. Il Regno dei Paesi Bassi ritiene la prima dichiarazione di riserva alla Convenzione (di Basilea). La Convenzione vieta esplicitamente di formulare riserve nell’articolo 26 paragrafo 1. Inoltre, questa riserva è stata fatta due anni dopo l’adesione dell’Egitto alla Convenzione (di Basilea), e quindi troppo tardi.
Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi ritiene nulla la dichiarazione fatta dall’Egitto sulla necessità di un permesso preventivo per il passaggio nel mare territoriale.”Svezia (16 ottobre 1995):
“Il governo svedese non può accettare le dichiarazioni fatte dal governo egiziano […].
In primo luogo, tali dichiarazioni sono state fatte quasi due anni dopo l’adesione dell’Egitto contrariamente alla norma prevista dall’articolo 26, comma 2, della Convenzione di Basilea.
In secondo luogo, il contenuto della prima di tali dichiarazioni deve essere inteso come una riserva alla Convenzione, mentre la Convenzione di Basilea vieta espressamente le riserve (articolo 26, comma 1)
. La Svezia considera queste dichiarazioni nulle.” Alla luce di quanto sopra e in linea con la pratica di deposito seguita in questi casi, il Segretario generale ha ritenuto di non essere in grado di accettare queste dichiarazioni per il deposito.

10 . La Repubblica Democratica Tedesca aveva firmato la Convenzione il 19 marzo 1989. Vedi anche la nota 2 sotto “Germania” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

11 . Vedi nota 1 sotto “Montenegro” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

12 . Per il Regno in Europa.

13 . Con una dichiarazione di non applicazione a Tokelau “fino alla data di notifica da parte del governo della Nuova Zelanda che la Convenzione si estenderà a Tokelau”.

14 . Vedere la nota 1 sotto “ex Jugoslavia” e la nota 1 sotto “Jugoslavia” nella sezione “Informazioni storiche” nella prima parte di questo volume.

15 . Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il territorio antartico britannico. Successivamente, il 30 ottobre 1995, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Segretario Generale che la Convenzione si applicherà a Hong Kong, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile il Governo del Regno Unito.
Il 6 luglio 2001, il Segretario Generale ha ricevuto dal Governo argentino la seguente comunicazione: A seguito della notifica da parte dell’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del possibile transito di un carico di rifiuti pericolosi, il Governo dell’Argentina ha respinto il tentativo britannico di applicare la suddetta Convenzione alle Isole Malvinas, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, nonché agli spazi marittimi circostanti e al settore antartico argentino.
La Repubblica Argentina riafferma la sua sovranità sulle Isole Malvinas, sulla Georgia del Sud e sulle Isole Sandwich del Sud e sugli spazi marittimi circostanti e respinge qualsiasi tentativo britannico di applicare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento del 22 marzo 1989 al detti Territori e spazi marittimi. Desidera inoltre ricordare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42 /19 e 43/25, che riconoscono l’esistenza di una disputa di sovranità e chiedono ai governi della Repubblica Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di avviare negoziati al fine di trovare i mezzi per risolvere pacificamente e definitivamente la controversia i problemi pendenti tra i due paesi, compresi tutti gli aspetti sul futuro delle Isole Malvinas, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.
Inoltre, il 12 dicembre 2001, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il Segretario Generale che “la Convenzione si estenderà all’Isola di Man delle cui relazioni internazionali è responsabile il Governo del Regno Unito” (su 27 novembre 2002: designazione dell’autorità: Dipartimento del governo locale e dell’ambiente, Murray House, Mount Havelock, Douglas, Isola di Man, IM1 2SF).Il 27 novembre 2002: per conto del Baliato di Guernsey. (designazione dell’autorità: “Board of Health, David Hughes, Chief Executive, States of Guernsey Board of Health, John Henry House, Le Vauquiedor, St Martin’s, Guernsey, GY4 6UU). Il 6 settembre 2006: nei confronti di Akrotiri e Dhekelia.
“Conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, le autorità competenti designate dal Regno Unito per le aree di sovranità di Dhekelia e Akrotiri sono:Aree di sovranità:
Autorità competente per l’area di sovranità occidentale: funzionario di area (sig. Kyprianos Matheou), ufficio di area, Akrotiri, BFPO 57 (telefono 00357 2527 7290).
Autorità competente per l’area di sovranità orientale: funzionario di area (sig. Christakis Athanasiou), ufficio di area, Dhekelia, BFPO 58 (telefono 00357 2474 4558).British Forces Cyprus:
Autorità competente: Defense Estates Support Manager (Mr P Pashas), Blocco D, quartier generale, British Forces Cyprus, Episkopi, BFPO 53 (telefono 00357 2596 2329).
Il Segretario di Stato per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari Rurali del Regno Unito è il punto focale ai fini dell’articolo 5 della Convenzione.” Il14 settembre 2007, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il Segretario: Generale che “auspica che la ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito… sia estesa a Jersey, per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.
Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ritiene che l’estensione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento… al Jersey avrà effetto dalla data di deposito della presente notifica… . .”
“Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione, le autorità competenti designate dal Regno Unito per Jersey sono:
Ministro della Pianificazione e dell’Ambiente: Direttore aggiunto, Protezione ambientale, Howard Davis Farm, La Rue de la Trinite, Trinity, Jersey JE3 5JP.”L’11 aprile 2013: “… il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord desidera che la ratifica della Convenzione da parte del Regno Unito come modificata sia estesa al territorio di Gibilterra per le cui relazioni internazionali il Regno Unito è responsabile.
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ritiene che la proroga a Gibilterra della suddetta Convenzione così modificata abbia effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di deposito della presente notifica…”Il 12 maggio 2015: In conformità con Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, il Governo del Regno Unito dichiara che per l’Isola di Man l’autorità competente sarà:
Department of Environment, Food and Agriculture
The Slieau Whallian
Foxdale Road
St Johns
Isle of Man
IM4 3AS

16 . Il 1° novembre 2013, il Segretario Generale ha ricevuto dal Governo spagnolo la seguente comunicazione in merito all’Applicazione Territoriale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Gibilterra:1. Gibilterra è un territorio non autonomo per il quale relazioni internazionali di cui è responsabile il governo del Regno Unito e che è soggetto a un processo di decolonizzazione in conformità con le pertinenti decisioni e risoluzioni dell’Assemblea Generale.2. Le autorità di Gibilterra hanno carattere locale ed esercitano competenze esclusivamente sugli affari interni che hanno origine e si basano sui poteri assegnati e conferiti loro dal Regno Unito, in conformità con la sua legislazione nazionale e nella sua qualità di sovrano Stato da cui dipende detto territorio non autonomo.3. Di conseguenza, qualsiasi coinvolgimento delle autorità di Gibilterra nell’attuazione della presente Convenzione si intenderà effettuato esclusivamente nel quadro degli affari interni di Gibilterra e non si riterrà che incida in alcun modo sul contenuto dei due paragrafi precedenti.4. La procedura prevista negli accordi relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto degli accordi misti, concordati da Spagna e Regno Unito il 19 dicembre 2007 (insieme agli “Accordi relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto dell’Unione europea e Strumenti comunitari e trattati connessi” del 19 aprile 2000) si applica alla presente Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento (Basilea, 22 marzo 1989) e alla modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Ginevra, 22 settembre 1995).5. L’attuazione della presente Convenzione e della sua modifica a Gibilterra non può essere interpretata come riconoscimento di diritti o situazioni riguardanti questioni non incluse nell’articolo 10 del Trattato di Utrecht del 13 luglio 1713, firmato dalle corone di Spagna e Gran Bretagna. .

17 . Il 13 marzo 1996, il Segretario generale ha ricevuto dal governo degli Stati Uniti d’America la seguente comunicazione:”(1) È opinione degli Stati Uniti d’America che, poiché la Convenzione non si applica alle navi e agli aeromobili che hanno diritto all’immunità sovrana ai sensi del diritto internazionale, in particolare a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale e altre navi o aeromobili posseduti o gestiti da uno Stato e utilizzati per servizi governativi e non commerciali, ciascuno Stato garantisce che tali navi o aeromobili agire in modo coerente con la presente Convenzione, per quanto possibile e ragionevole, adottando misure appropriate che non pregiudichino le operazioni o le capacità operative delle navi immunitarie sovrane.(2) È inteso dagli Stati Uniti d’America che un Uno Stato è uno “Stato di transito” ai sensi della Convenzione solo se i rifiuti vengono spostati, o si prevede di spostarli, attraverso le sue vie navigabili interne, le sue acque interne o il suo territorio terrestre.(3) È interpretazione degli Stati Uniti di America che uno Stato esportatore può decidere che non ha la capacità di smaltire i rifiuti in “modo ecologicamente corretto ed efficiente” se lo smaltimento nel paese importatore fosse sia ecologicamente corretto che economicamente efficiente.”(4) È inteso dagli Stati Uniti d’America che l’articolo 9, paragrafo 2 non crea obblighi per lo Stato esportatore per quanto riguarda la bonifica, al di là del ritiro di tali rifiuti o del loro altrimenti smaltimento in conformità con la Convenzione. Ulteriori obblighi potranno essere determinati dalle parti ai sensi dell’articolo 12.
Inoltre, nel momento in cui gli Stati Uniti d’America depositeranno il proprio strumento di ratifica della Convenzione di Basilea, gli Stati Uniti si opporranno formalmente alla dichiarazione di qualsiasi Stato che rivendichi il diritto di esigere la sua previa autorizzazione o autorizzazione per il passaggio di navi che trasportano rifiuti pericolosi mentre esercita, ai sensi del diritto internazionale, il suo diritto di passaggio innocuo attraverso il mare territoriale o la libertà di navigazione in una zona economica esclusiva.”

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Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo originale anteriore alle modifiche) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la  spedizioni di rifiuti.

Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è stato

Modificato da:

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008
REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009
DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009
REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 luglio 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014
REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2020

Rettificato da:

Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)

Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le

  • procedure e
  • i regimi di controllo 

in funzione

  • dell’origine
  • della destinazione 
  • dell’itinerario di spedizione
  • del tipo di rifiuti spediti 
  • del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti è così strutturato:

OCSE – Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero



Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

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Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Già nel 1970, le questioni ambientali erano state riconosciute come una preoccupazione importante per la politica pubblica nei Paesi dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)( o in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).

Fondato nel 1971, l’Environment Policy Committee (EPOC) – Comitato per la Politica Ambientale (EPOC) attua l’Environment Programme (Programma Ambientale) dell’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)( o in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).

L’Environment Policy Committee (EPOC) si riunisce a livello ministeriale circa ogni quattro anni.

L’Environment Policy Committee (EPOC) supervisiona il lavoro su: revisioni dei paesi, indicatori e prospettive, cambiamento climatico, gestione delle risorse naturali, strumenti politici e valutazione, ambiente e sviluppo , efficienza delle risorse e rifiuti, sostenuto dai sette gruppi di lavoro dell’EPOC, che collabora formalmente con altri comitati dell’OCSE, anche attraverso gruppi di lavoro congiunti su commercio e ambiente e su agricoltura e ambiente, nonché riunioni congiunte di esperti su fiscalità e ambiente. . Il comitato collabora anche con altri comitati dell’OCSE per garantire la coerenza dei messaggi per quanto riguarda l’ambiente e per garantire collegamenti orizzontali con altri lavori dell’OCSE.

Una serie di atti del Consiglio dell’OCSE stabiliscono un ampio quadro per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (control of transfrontier movements of hazardous wastes), come i residui tossici delle industrie chimiche e manifatturiere.

Nel 1989 è stata negoziata ed adottata, sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, la “Convenzione di Basilea”  sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Vedi: Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Dal marzo 1992, i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero tra i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE) sono stati supervisionati e controllati nell’ambito di uno specifico sistema di controllo intra-OCSE.

Il Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery), istituito con “Decisione del Consiglio del 30 marzo 1992 relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero C(92)39-FINAL, come modificata, che istituisce un sistema di controllo operativo per i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero “, mira a

  • facilitare, nell’area OCSE, il commercio di materiali riciclabili in modo rispettoso dell’ambiente ed economicamente efficiente utilizzando una procedura semplificata e un approccio basato sul rischio per valutare il livello necessario di controllo sui materiali;
  • fornire ai Membri dell’OCSE un quadro per controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti recuperabili all’interno dell’area OCSE in modo ecologicamente corretto ed economicamente efficiente.

I rifiuti esportati al di fuori dell’area OCSE, sia per il recupero che per lo smaltimento finale, non beneficiano di questa procedura di controllo semplificata.

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Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

La “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, adottata nella 1007a sessione [C/M(2001)13], in occasione della riunione ministeriale del 14 giugno 2001,  ha rivisto la “Decisione del Consiglio del 30 marzo 1992  C(92)39-FINAL” .

La decisione originaria “C(92)39-FINALè stata rivista dalla “Decisione OECD/LEGAL/0266” al fine di armonizzare le sue disposizioni con la convenzione di Basilea, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti soggetti a controllo.

Tuttavia, nella “Decisione OECD/LEGAL/0266“, sono stati mantenuti alcuni elementi procedurali della decisione originaria “C(92)39-FINAL, che non esistono nella convenzione di Basilea, come

  • i termini per il processo di approvazione;
  • il consenso tacito; e
  • le procedure di pre-approvazione.

Ulteriori modifiche sono state adottate con la 1024a sessione del del 28 febbraio 2002 [C/M(2002)4].

Successivamente è stata adottata la “Decisione C(2001)107/FINAL” consolidamento della decisione originaria “C(92)39-FINALcon i testi adottati dal Consiglio nelle sue 1007a e 1024a sessione del 14 giugno 2001 [C/M(2001)13] e del 28 febbraio 2002 [C/M(2002)4].

L’OCSE nel 2009 ha pubblicato un “MANUALE DI ORIENTAMENTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DECISIONE C(2001)107/FINAL DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA, SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO”

Il 7 settembre 2020 è stato raggiunto un accordo sulle modifiche agli allegati 3 e 4 della Decisione. Tali modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

A partire dal 1° gennaio 2021, la Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021 stabilisce che ciascun Paese membro dell’OCSE conserva il diritto di controllare i rifiuti di plastica non pericolosi in conformità con la propria legislazione interna e diritto internazionale.
Vedi: Modifiche al testo
I paesi membri hanno concordato di informare tempestivamente il segretariato dell’OCSE sui controlli applicati ai rifiuti di plastica non pericolosi, nonché su eventuali modifiche future di tali controlli (Informazioni sui controlli sui movimenti transfrontalieri di rifiuti di plastica non pericolosi al 7 febbraio 2022). Vedi: Comunicato stampa  | Spiegazione tecnica

A seguito delle varie modifiche nel 2023 è stata pubblicato  “Decisione del Consiglio OCSE sugli strumenti giuridici dell’OCSE per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero”

Noi faremo riferimento alla Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021

La “Convenzione di Basilea” contiene otto allegati:

La Decisione OECD/LEGAL/0266riporta:

Per garantire la gestione e il recupero adeguati dei rifiuti, sono in corso i lavori per sviluppare linee guida internazionali per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti recuperabili  (international guidelines for environmentally sound management (ESM) of recoverable wastes) nell’impianto ricevente. Procedure per la gestione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti esistono anche nell’ambito della Convenzione di Basilea e all’interno dell’Unione Europea, e l’armonizzazione delle procedure e dei requisiti dei diversi sistemi è ormai quasi completata.

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Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

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Procedure di controllo

Il Sistema di Controllo dell’OCSE, adottato con la “Decisione OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero in vigore dal 1° gennaio 2021“, si basa su due tipi di procedure di controllo “Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266:

I controlli sulle spedizioni di rifiuti vengono effettuati dalle autorità nazionali competenti e dagli Uffici doganali a seconda dei casi, attraverso l’utilizzo di documenti di notifica e di movimento.

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Procedura di controllo verde

Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266” a) Procedura di controllo verde:

“I rifiuti che rientrano nella procedura di controllo verde sono quelli elencati nell’Appendice 3 della presente decisione. Questa appendice è composta da due parti:

· la parte I contiene i rifiuti di cui all’Allegato IX (Elenco B, Rifiuti non pericolosi) della Convenzione di Basilea, alcuni dei quali sono oggetto di nota ai fini della presente decisione;

· La parte II contiene ulteriori rifiuti che i paesi membri dell’OCSE hanno accettato di sottoporre alla procedura di controllo verde, in conformità ai criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione.

La procedura di controllo Verde è descritta nella Sezione C”.

Capitolo II, Sezione C  (Procedura di controllo verde) della OECD/LEGAL/0266

“I movimenti transfrontalieri dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo Verde saranno soggetti a tutti i controlli esistenti normalmente applicati nelle transazioni commerciali.

Indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano inclusi o meno nell’elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo verde (appendice 3), essi non possono essere soggetti alla procedura di controllo verde se sono contaminati da altri materiali in misura tale da (a) aumentare la rischi associati ai rifiuti in misura tale da renderli idonei a essere sottoposti alla procedura di controllo dell’ambra, tenendo conto dei criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione, oppure b) impedisce il recupero dei rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente”

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Procedura di controllo ambra

Capitolo II, Sezione B (Disposizioni Generali), 2. (Procedure di controllo) della OECD/LEGAL/0266” a) Procedura di controllo ambra:

I rifiuti che rientrano nella procedura di controllo ambra sono quelli elencati nell’Appendice 4 della presente decisione. Questa appendice è composta da due parti:

· la parte I contiene i rifiuti di cui agli allegati II (Allegato II: Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale) e VIII (Allegato VIII: Elenco A, Rifiuti pericolosi) della Convenzione di Basilea, alcuni dei quali sono oggetto di nota ai fini della presente decisione;

· La parte II contiene ulteriori rifiuti che i paesi membri dell’OCSE hanno accettato di sottoporre alla procedura di controllo ambra, in conformità ai criteri di cui all’appendice 6 della presente decisione.

La procedura di controllo dell’ambra è descritta nella sezione D.”

Capitolo II, Sezione D  (Procedura di controllo ambra) della OECD/LEGAL/0266

D. PROCEDURA DI CONTROLLO AMBRA

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(1) Condizioni

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a) Contratti

I movimenti transfrontalieri di rifiuti nell’ambito della procedura di controllo ambra possono avvenire solo in base ai termini di un contratto scritto valido, o di una catena di contratti, o di accordi equivalenti tra strutture controllate dalla stessa persona giuridica, a partire dall’esportatore e terminando presso l’impianto di recupero. Tutte le persone coinvolte nei contratti o negli accordi devono avere uno status giuridico adeguato.

I contratti devono:

i) Identificare chiaramente: il produttore di ciascuna tipologia di rifiuto, ogni persona che avrà il controllo legale dei rifiuti e l’impianto di recupero;

ii) Garantire che i requisiti pertinenti della presente decisione siano presi in considerazione e siano vincolanti per tutte le parti contraenti.

iii) Specificare quale parte del contratto (i) si assumerà la responsabilità di una gestione alternativa dei rifiuti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili inclusa, se necessaria, la restituzione dei rifiuti in conformità con la sezione D. (3) (a) di seguito e (ii), a seconda dei casi, dovrà fornire la notifica di riesportazione in conformità alla sezione D.(3) (b) di seguito.

Su richiesta delle autorità competenti dei paesi di esportazione o importazione, l’esportatore fornisce copia di tali contratti o parti di essi.

Qualsiasi informazione contenuta nei contratti previsti ai sensi del paragrafo precedente sarà mantenuta strettamente riservata in conformità e nella misura richiesta dalle leggi nazionali.

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b) Garanzie finanziarie

Ove applicabile, l’esportatore o l’importatore fornisce garanzie finanziarie in conformità ai requisiti del diritto nazionale o internazionale, per il riciclaggio alternativo, lo smaltimento o altri mezzi di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nei casi in cui non è possibile organizzare il movimento transfrontaliero e le operazioni di recupero effettuato come previsto.

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c) Movimenti transfrontalieri di rifiuti ambrati per analisi di laboratorio

I Paesi membri possono esentare dalla procedura di controllo Ambra il movimento transfrontaliero di un rifiuto, qualora sia espressamente destinato ad analisi di laboratorio per valutarne le caratteristiche fisiche o chimiche o per determinarne l’idoneità ad operazioni di recupero. La quantità di tali rifiuti così esentati sarà determinata dalla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare, ma non superiore a 25 kg. I campioni analitici devono essere adeguatamente imballati ed etichettati e rimangono soggetti alle condizioni stabilite nel capitolo II, sezione B. (1) (c) e (d) della presente decisione. Se un’autorità competente di un paese di importazione o di esportazione deve essere informata ai sensi della sua legislazione nazionale, l’esportatore informa tale autorità di un movimento transfrontaliero di un campione di laboratorio.

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(2) Funzionamento della Procedura di Controllo Ambra:

Le procedure sono previste nell’ambito della procedura di controllo Ambra per i seguenti due casi:

Caso 1: singoli movimenti transfrontalieri o spedizioni multiple verso un centro di recupero;

Caso 2: spostamenti transfrontalieri verso strutture di recupero pre-autorizzate

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Caso 1: Singoli movimenti transfrontalieri di rifiuti o spedizioni multiple verso un impianto di recupero.

a) Prima dell’inizio di ogni movimento transfrontaliero di rifiuti, l’esportatore fornisce una notifica scritta (“ notifica unica ”) alle autorità competenti dei paesi interessati. Il documento di notifica comprende tutte le informazioni elencate nell’appendice 8.A della presente decisione. In conformità con le leggi nazionali, le autorità competenti del paese di esportazione, al posto dell’esportatore, possono trasmettere tale notifica.

b) Nei casi in cui le autorità competenti che agiscono ai sensi delle loro leggi nazionali sono tenute a rivedere i contratti di cui alla sezione D. (1) di cui sopra, il contratto o i contratti o parti di essi da rivedere devono essere inviati insieme alla notifica documento affinché tale revisione possa essere eseguita in modo appropriato.

c) Le autorità competenti dei paesi interessati possono richiedere informazioni aggiuntive se la notifica non è completa. Al ricevimento del documento di notifica completo di cui al precedente paragrafo (a), le autorità competenti del paese di importazione e, se del caso, del paese di esportazione trasmettono una conferma all’esportatore con copia alle autorità competenti di tutti altri paesi interessati entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

d) Le autorità competenti dei paesi interessati avranno trenta (30) giorni per opporsi , secondo le loro leggi nazionali, al proposto movimento transfrontaliero di rifiuti. Il periodo di trenta (30) giorni per un’eventuale contestazione decorrerà dal rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del Paese di importazione.

e) Qualsiasi obiezione da parte di una qualsiasi delle autorità competenti dei paesi interessati deve essere fornita per iscritto all’esportatore e alle autorità competenti di tutti gli altri paesi interessati entro il periodo di trenta (30) giorni.

f) Se non è stata presentata alcuna opposizione ( tacito consenso ), il movimento transfrontaliero dei rifiuti può iniziare allo scadere di questo periodo di trenta (30) giorni. Il consenso tacito scade entro un (1) anno solare dalla fine del periodo di trenta (30) giorni.

g) Nei casi in cui le autorità competenti dei paesi interessati non si oppongono e decidono di fornire il consenso scritto , questo deve essere rilasciato entro il periodo di trenta (30) giorni a partire dal rilascio della conferma di ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente del paese di importazione. Il movimento transfrontaliero dei rifiuti può iniziare dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni. Copie dei consensi scritti saranno inviate alle autorità competenti di tutti i paesi interessati. Il consenso scritto è valido fino a un (1) anno solare dalla data del suo rilascio.

h) L’opposizione o il consenso scritto possono essere forniti tramite posta, e-mail con firma digitale, e-mail senza firma digitale seguita da posta o telefax seguita da posta.

i) Il movimento transfrontaliero dei rifiuti può avvenire solo durante il periodo in cui sono validi i consensi di tutte le autorità competenti (consenso tacito o scritto).

j) Ogni movimento transfrontaliero di rifiuti è accompagnato da un documento di movimento che comprende le informazioni elencate nell’appendice 8.B della presente decisione.

k) Entro tre (3) giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero, l’impianto di recupero restituisce una copia firmata del documento di movimento all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione, transito e importazione. I paesi di transito che non desiderano ricevere una copia firmata del documento di movimento ne informano il segretariato dell’OCSE. L’impianto di recupero conserva l’originale del documento di movimento per tre (3) anni.

l) Non appena possibile, ma non oltre trenta (30) giorni dal completamento del recupero e non oltre un (1) anno solare dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto di recupero invia un certificato di recupero all’esportatore e alle autorità competenti dei Paesi di esportazione e importazione tramite posta, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da posta, oppure telefax seguita da posta.

m) Nei casi in cui rifiuti essenzialmente simili (ad esempio quelli aventi caratteristiche fisiche e chimiche essenzialmente simili) devono essere inviati periodicamente allo stesso impianto di recupero dallo stesso esportatore, le autorità competenti dei paesi interessati possono scegliere di accettare una “notifica generale ” per tali spedizioni multiple per un periodo massimo di un anno. Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un proprio documento di movimento, che comprende le informazioni elencate nell’appendice 8.B della presente decisione.

n) La revoca dell’accettazione di cui al punto (m) di cui sopra può essere effettuata mediante notifica ufficiale all’esportatore da parte di una qualsiasi delle autorità competenti dei paesi interessati. La revoca dell’accettazione per i movimenti transfrontalieri precedentemente concessa ai sensi della presente disposizione sarà comunicata alle autorità competenti di tutti i Paesi interessati dalle autorità competenti del Paese che revoca tale accettazione.

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Caso 2: Movimenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti di recupero preautorizzati

a) Le autorità competenti aventi giurisdizione su specifici impianti di recupero nel Paese di importazione possono decidere di non sollevare obiezioni riguardanti i movimenti transfrontalieri di alcune tipologie di rifiuti verso uno specifico impianto di recupero (impianto di recupero pre-autorizzato ) . Tali decisioni possono essere limitate ad un determinato periodo di tempo e possono essere revocate in qualsiasi momento.

b) Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano il segretariato dell’OCSE del nome dell’impianto di recupero, dell’indirizzo, delle tecnologie impiegate, dei tipi di rifiuti a cui si applica il consenso preventivo e del periodo coperto. Eventuali revoche dovranno essere comunicate anche al segretariato dell’OCSE.

c) Per tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti verso tali impianti si applicano i paragrafi (a), (b) e (c) del Caso 1.

d) Le autorità competenti dei paesi di esportazione e transito avranno sette (7) giorni lavorativi per opporsi, secondo le loro leggi nazionali, al proposto movimento transfrontaliero di rifiuti. Il periodo di sette (7) giorni lavorativi per un’eventuale contestazione decorre dal rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del paese di importazione. In casi eccezionali in cui l’autorità competente del paese di esportazione necessita di più di sette (7) giorni lavorativi per ricevere dall’esportatore le informazioni aggiuntive necessarie per soddisfare i requisiti della propria legislazione nazionale, può informare l’esportatore entro sette ( 7) giorni lavorativi in ​​cui è necessario tempo aggiuntivo. Questo tempo aggiuntivo potrà arrivare fino a trenta (30) giorni a partire dal giorno del rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente del Paese di importazione.

e) I paragrafi (e), (f) e (g) del Caso 1 si applicano con un periodo di sette (7) giorni lavorativi invece di trenta (30) giorni, tranne che per i casi eccezionali menzionati nel precedente paragrafo (d), in in tal caso il termine resterà di trenta (30) giorni.

f) Si applicano i paragrafi (h), (i), (j), (k) e (l) del Caso 1.

g) Nel caso di accettazione di una notifica generale, si applica il paragrafo (m) del Caso l, con l’eccezione che le spedizioni possono coprire un periodo fino a tre (3) anni. Per la revoca di tale accettazione si applica il comma (n) del Caso 1.

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(3) Obbligo di restituire o riesportare i rifiuti soggetto alla procedura di controllo dell’ambra

Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo ambra, al quale i paesi interessati hanno dato il loro consenso, non può essere completato in conformità con i termini del contratto, per qualsiasi motivo, ad esempio spedizioni illegali, l’autorità competente del paese di importazione dovrà informare immediatamente l’autorità competente del paese di esportazione. Se non è possibile adottare soluzioni alternative per recuperare questi rifiuti in modo ecologicamente corretto nel paese di importazione, si applicano le seguenti disposizioni, a seconda dei casi:

a) Ritorno da un paese di importazione al paese di esportazione:

L’autorità competente del paese di importazione informa le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito, indicando in particolare il motivo della restituzione dei rifiuti. L’autorità competente del paese di esportazione ammette la restituzione di tali rifiuti. Inoltre, le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito non si oppongono né impediscono la restituzione di tali rifiuti. La restituzione dovrebbe avvenire entro novanta (90) giorni dal momento in cui il paese importatore informa il paese esportatore o qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra i paesi membri interessati. Qualsiasi nuovo paese di transito richiederebbe una nuova notifica.

b) Riesportazione da un paese di importazione verso un paese diverso dal paese di esportazione iniziale:

La riesportazione da un Paese di importazione di rifiuti soggetti alla procedura di controllo Ambra può avvenire solo previa notifica da parte di un esportatore del Paese di importazione ai Paesi interessati, oltre che al Paese di esportazione iniziale. La procedura di notifica e controllo segue le disposizioni di cui al caso 1 della sezione D. (2), con l’aggiunta che le disposizioni riguardanti le autorità competenti dei paesi interessati si applicano anche all’autorità competente del paese di esportazione iniziale.

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(4) Obbligo di restituire i rifiuti soggetti alla procedura di controllo dell’ambra da un paese di transito

Quando l’autorità competente del paese di transito constata che un movimento transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo ambra, al quale i paesi interessati hanno dato il consenso, non soddisfa i requisiti della notifica e dei documenti di movimento o costituisce altrimenti una spedizione illegale, l’autorità competente del paese di transito L’autorità competente del paese di transito informa immediatamente le autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione e qualsiasi altro paese di transito.

Se non è possibile adottare soluzioni alternative per recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, l’autorità competente del paese di esportazione ammetterà la restituzione della spedizione di tali rifiuti. Inoltre, le autorità competenti del Paese di esportazione e degli altri Paesi di transito non possono opporsi o impedire la restituzione dei rifiuti. La restituzione dovrebbe avvenire entro novanta (90) giorni dal momento in cui il paese di transito informa il paese di esportazione o qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra i paesi interessati.

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(5) Disposizioni relative ai commercianti riconosciuti

a) Un commerciante riconosciuto può agire come esportatore o importatore di rifiuti con tutte le responsabilità associate all’essere un esportatore o importatore.

b) Il documento di notifica di cui al Capo II sezione D (2), caso 1, lettera a) di cui sopra deve includere una dichiarazione firmata dall’esportatore che sono in essere gli opportuni contratti di cui al Capo II sezione D (1) (a) e sono legalmente applicabili in tutti i paesi interessati.

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(6) Disposizioni relative alle Operazioni di Cambio (R12) e di Accumulazione (R13).

Per i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di scambio (R12) o di accumulo (R13) si applicano i paragrafi da (a) a (j), (m) e (n) del Caso 1. Inoltre:

a) Se i rifiuti sono destinati a uno o più impianti in cui ha luogo un’operazione di recupero R12 o R13 come indicato nell’appendice 5.B della presente decisione, l’impianto o gli impianti di recupero in cui avviene la successiva operazione di recupero R1-R11 come indicato nell’appendice 5. B abbia luogo o possa aver luogo, viene data indicazione anche nel documento di notifica.

b) Entro tre (3) giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto o degli impianti di recupero R12/R13, gli impianti restituiscono una copia firmata del documento di movimento all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione. Le strutture conserveranno l’originale del documento di movimento per tre (3) anni.

c) Non appena possibile ma non oltre trenta (30) giorni dal completamento dell’operazione di recupero R12/R13 e non oltre un (1) anno solare dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto R12 o R13(y) deve inviare un certificato di recupero all’esportatore e alle autorità competenti dei paesi di esportazione e importazione tramite posta, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da posta o telefax seguita da posta.

d) Quando un impianto di recupero R12/R13 consegna rifiuti per il recupero a un impianto di recupero R1-R11 situato nel paese di importazione, deve ottenere il più presto possibile e comunque entro un anno solare dalla consegna dei rifiuti, una certificazione da parte di l’impianto R1-R11 che il recupero dei rifiuti presso tale impianto è stato completato. L’impianto R12/R13 trasmette tempestivamente la/e certificazione/i applicabile/i alle autorità competenti dei paesi di importazione ed esportazione, identificando i movimenti transfrontalieri a cui la/e certificazione/i si riferisce.

e) Quando un impianto di recupero R12/R13 consegna rifiuti per il recupero a un impianto di recupero R1-R11 situato:

i) nel Paese di esportazione iniziale è necessaria una nuova notifica ai sensi della sezione D. (2); O

ii) in un paese terzo diverso dal paese di esportazione iniziale, è richiesta una nuova notifica conformemente alla sezione D. (3) (b).

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DATABASE OCSE SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEI RIFIUTI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO

Il database include informazioni rilevanti per completare i moduli per la notifica e i documenti di movimento richiesti dalle autorità nazionali competenti; ed è aggiornato dall’OCSE. Il database contiene informazioni divise in due parti:

i) i dati di contatto delle autorità competenti e delle strutture di recupero pre-autorizzate

(ii) dettagli sui rifiuti pre-assenso che includono il nome e il codice del rifiuto, il tipo di operazione di recupero applicata, il tipo di tecnologia utilizzata, la validità del pre-assenso e la quantità di rifiuti interessati.

 

Vedi: https://www.oecd.org/env/country-reviews/