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Il regime fiscale lussenburghese sui redditi derivanti da proprietà intellettuale

Per rendere il Lussemburgo attraente per i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale (propriété intellectuelle), il legislatore lussenburghese aveva  introdotto nella legge sull’imposta sul reddito l’art.50 bis che  istituiva un sistema di esenzione parziale per i redditi derivanti da brevetti, marchi, software , ecc.

Il Lussemburgo offriva così, oltre al regime di esenzione dalla partecipazione Soparfi , una soluzione completa in termini di proprietà delle holding (marchi, brevetti e partecipazioni finanziarie).

Pertanto, tutti i redditi ricevuti come remunerazione per l’uso (o come commissioni d’uso) di:

  • Un diritto d’autore sul software per computer
  • Un brevetto
  • Un marchio o un marchio
  • Un disegno
  • Un modello

erano esenti fino all’80% del loro importo netto positivo.

Con l’Articolo 5 della Legge del 18 dicembre 2015 relativa al bilancio delle entrate e delle spese dello Stato per l’anno finanziario 2016 è stato abrogato l’art.50 bis della Legge sull’imposta sul reddito.

(1) L’articolo 50 bis della legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sul reddito è abrogato dal 1° luglio 2016.

Il paragrafo 60 bis della legge modificata del 16 ottobre 1934 sulla valutazione dei beni e dei valori è abrogato per la fissazione dei valori unitari delle attività operative a partire dalla data chiave del 1 gennaio 2017.

(2) In deroga al comma 1 , comma 1, resta applicabile ai redditi e alle plusvalenze l’articolo 50 bis della legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sui redditi, per un periodo transitorio che inizia il 1° luglio 2016  e scade il 30 giugno 2021 , sui diritti ivi richiamati costituiti o acquisiti prima del 1° luglio 2016 ivi comprese le relative migliorie purché completate entro il 1° luglio  2016 .

In deroga al paragrafo 1 , paragrafo 2, paragrafo 60 bis della legge modificata del 16 ottobre 1934 sulla stima dei beni e dei valori resta applicabile durante un periodo transitorio per la fissazione dei valori unitari dei beni strumentali fino alla data determinante del 1° gennaio 2021 compreso per quanto riguarda i diritti ivi richiamati costituiti o acquisiti prima del 1° luglio 2016 compresi i relativi miglioramenti purché completati entro il 1° luglio 2016.

Il beneficio della previsione del periodo transitorio di cui al comma 2, comma 1 non si applica più dopo il 31 dicembre 2016, e quello di quello di cui al comma 2, comma 2 non si applica più per la fissazione dei valori unitari delle attività operative patrimonio dalla data di riferimento del 1° gennaio 2018, se un diritto coperto dalle disposizioni legali di cui al paragrafo 1 è stato acquisito dopo il 31 dicembre 2015 da una persona che ha lo status di società collegata ai sensi dell’articolo 56 della suddetta legge modificata del 4 dicembre 1967 , a meno che tale diritto non fosse già ammesso al momento della sua acquisizione al beneficio delle disposizioni legali di cui al paragrafo 1 o al beneficio di un regime fiscale sulla proprietà intellettuale straniera .

Per acquisto ai sensi del presente paragrafo si intende qualsiasi acquisto a titolo oneroso di diritti, compreso l’acquisto di diritti nel corso di un trasferimento fiscalmente neutrale rientrante nelle disposizioni degli articoli 59, paragrafo 3, 59 bis , paragrafi 1 e 5, 170, paragrafi 2 e 3, 170 bis , commi 1 e 2, 170 ter , commi 1 e 2, e 172, commi 4 e 5, della citata modificata legge 4 dicembre 1967 .

(3) L’Amministrazione delle imposte dirette comunica all’autorità competente di un altro Stato, senza previa richiesta, nell’ambito di una convenzione bilaterale intesa ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la legge modificata del 29 marzo 2013 relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale o la legge del 26 maggio 2014 che approva la Convenzione relativa all’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale e il relativo protocollo di modifica, firmata a Parigi il 29 maggio, 2013 e che modifica la legge tributaria generale e nelle situazioni disciplinate da tali convenzioni, accordi e leggi, informazioni sull’identità dei contribuenti che beneficiano delle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1 in relazione ai diritti ivi menzionati che sono stati costituiti o acquisiti dopo il 6 febbraio 2015.

L’Amministrazione delle imposte dirette che dispone delle informazioni di cui al comma 3, comma 1 successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le comunica all’autorità competente dell’altro Stato entro un anno dalla data del deposito. Tuttavia, se l’Amministrazione è già in possesso di tali informazioni in data anteriore, le comunica all’autorità competente dell’altro Stato entro i tre mesi successivi a tale data.

Per acquisto ai sensi del presente paragrafo si intende qualsiasi acquisto a titolo oneroso di diritti, compreso l’acquisto di diritti nel corso di un trasferimento fiscalmente neutrale rientrante nelle disposizioni degli articoli 59, paragrafo 3, 59 bis , paragrafi 1 e 5, 170, paragrafi 2 e 3, 170 bis , commi 1 e 2, 170 ter , commi 1 e 2, 172, commi 4 e 5 della legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sul reddito.”

Quindi  l’esenzione di all’articolo 50 bis è restato applicabile, per un periodo transitorio che è iniziato il 1° luglio 2016  e scaduto il 30 giugno 2021,  alle seguenti condizioni:

  • il diritto di proprietà intellettuale ( droit de propriété intellectuelle) deveva essere stato costituito o acquisito tra il 31 dicembre 2007 e il 30 giugno 2016 2 ;
  • il diritto di proprietà intellettuale non doveve essere stato acquisito da una società collegata.
    Secondo la circolare del 5 marzo 2009 emanata dal direttore delle imposte (circulaire du 5 mars 2009 émise par le directeur des contributions), la società è da considerarsi società collegata nei seguenti tre casi:
    (i) la società detiene una partecipazione diretta pari ad almeno il 10% del capitale dell’impresa beneficiaria del reddito;
    (ii) il capitale della società è detenuto direttamente per almeno il 10% dalla società che percepisce il reddito;
    (iii) il capitale della società è detenuto direttamente per almeno il 10% da una società terza e quest’ultima detiene una partecipazione diretta pari ad almeno il 10% nel capitale della società beneficiaria dei proventi. Si prega di notare che questa limitazione riguarda solo i rapporti diretti.”;
  • le spese (compresi gli ammortamenti e i fondi svalutazione) dovevano essere capitalizzate e incluse nelle risultanze contabili del primo esercizio per il quale viene richiesta l’esenzione sui redditi.

Il reddito netto doveva essere considerato come reddito lordo al netto delle spese direttamente correlate economicamente a tale reddito (inclusi gli ammortamenti annuali e, ove applicabile, gli accantonamenti per gli ammortamenti).

Allo stesso modo, la plusvalenza generata durante il trasferimento di uno di questi diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore su software, brevetto, marchio, disegno o modello) era esente nella misura dell’80%.

In deroga, e per evitare un meccanismo di “doppia esenzione”, la plusvalenza restava imponibile con un’aliquota pari all’80% delle spese quali ammortamenti e accantonamenti che hanno precedentemente ridotto la base imponibile.

Anche i diritti di proprietà intellettuale che potevano beneficiare del regime di esenzione parziale dovevano essere esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul patrimonio 3 .

* * *

(1) Articolo 50bis della legge sull’imposta sul reddito

(2) Articolo 5 della Legge del 18 dicembre 2015 relativa al bilancio delle entrate e delle spese dello Stato per l’anno finanziario 2016 

(3) Articolo 60 bis della legge modificata del 16 ottobre 1934