Iniziamo questa breve panoramica sui sistemi fiscali dell’Unione Europea operando un confronto tra i due stati che nell’Unione Europea hanno le aliquote dell’imposta sul reddito delle società più basse: Bulgaria ed Ungheria.
Diamo alcuni dati di raffronto
Bulgaria | Ungheria | |
Imposta Societaria | 10% | 9% |
Ritenuta sui dividendi | 5% | 0% |
Imposta persone fisiche | 10% | 15% |
Costo dei contributi previdenziali | 24,70%- oltre Leva 3,400 (€ 1.738) mensili non vengono conteggiati | 18,50% |
A prima vista sembra che l’Ungheria sia fiscalmente più favorevole della Bulgaria.
Ora consideriamo il carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) che pesa su un contribuente italiano che ha società in una di queste nazioni.
Poniamo di essere in presenza di un utile fiscale di € 50.000
Bulgaria | Aliquota | Imposte | |
Utile conseguito |
€ 50.000 |
Imposta Societaria: 10% |
€ 5.000 |
Utile distribuito |
€ 45.000 |
Ritenuta sui dividendi: 5% |
€ 2.250 |
Italia | |||
Dividendi esteri |
€ 45.000 |
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri |
€ 11.700 |
Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) |
€ 18.950 |
Per quanto attiene la ritenuta sui dividendi del 5% applicata dalla Bulgaria c’è da considerare che la Corte di cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n. 25698/2022 pubblicata il 1° settembre 2022, si è espressa in materia di “foreign tax credit” per evitare la doppia imposizione per i redditi prodotti all’estero ammettendo la possibilità di utilizzare il credito d’imposta estero, anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva, qualora con lo Stato estero sia in vigore una convenzione sulle doppie imposizioni che non escluda il diritto al credito d’imposta stesso.
A seguito della sentenza n. 25698/2022 della Corte di Cassazione , in assenza di uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi per l’indicazione del credito d’imposta e per l’impossibilità degli intermediari residenti di attribuire direttamente il credito d’imposta, l’unica strada per il riconoscimento del suo è quella di richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta pagata all’estero.
Attualmente il rimborso del credito d’imposta può essere richiesto dal contribuente solo attraverso una istanza ex primo comma dell’art. 38 del dpr 602/1973, entro 48 mesi dall’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta o dal pagamento dell’imposta sostitutiva, salvo successivamente adire la Corte di Giustizia Tributaria in caso di diniego.
Nel caso dell’esempio considerato potremmo chiedere un rimborso di € 2.250 con un conseguente Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) di € 16.700.
Vedi: Credito d’imposta anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva
Ungheria | Aliquota | Imposte | |
Utile conseguito |
€ 50.000 |
Imposta Societaria: 9% |
€ 4.500 |
Utile distribuito |
€ 45.500 |
Ritenuta sui dividendi: 0% |
0 |
Italia | |||
Dividendi esteri |
€ 45.500 |
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri |
€ 11.830 |
Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) |
€16.330 |
Poniamo a raffronto il carico fiscale di una SRL italiana
Italia | Aliquota | Imposte | |
Utile conseguito |
€ 50.000 |
IRES: 24% |
€ 12.000 |
Utile distribuito |
€ 38.000 |
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi |
€ 9.880 |
Carico fiscale totale |
€ 21.880 |
Ora consideriamo il caso di un Compenso all’amministratore/proprietario della società come strumento di pianificazione fiscale, soluzione fiscalmente allettante per gli amministratori residenti in Italia di una società bulgara o ungherese.
Un residente in uno stato estero può diventare professionalmente attivo in Bulgaria o Ungheria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una società bulgara o ungherese) e ricevere un compenso (alto) per questa attività.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie iposizioni
In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.”
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie iposizioni
In base all’art. 16 (Compensi a Membri dei consigli di amministrazione) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare unghere intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.”
Quindi sia la Bulgaria che l’Ungheria anno stipulato trattati contro la doppia imposizione con la Repubblica italiana (a questo proposito vedi art. 14 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria e art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare unghere) e, quindi, l’Italia esenterà dal pagamento delle imposte questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse (10%) sono già state pagate in Bulgaria) o ungheresi (poiché le tasse (15%) sono già state pagate in Ungheria).
Ora facciamo degli esempi numerici considerando, per semplicità, il compenso all’amministratore come unica fonte negativa del bilancio.
Ipotizziamo un compenso mensile di € 4.000 e ricavi di € 50.000.
Bulgaria | Aliquota | Imposte | |
Ricavi | € 50.000 | ||
Comenso all’amministratore | € 48.000 | Imposta persone fisiche: 10% | € 4.800 |
Utile conseguito | € 2.000 | Imposta Societaria: 10% | € 200 |
Utile distribuito | € 1.800 | Ritenuta sui dividendi: 5% | € 90 |
Costo dei contributi previdenziali | € 20.856 | 24,7% sul massimale di € 1,738 mensili | € 5.151 |
Italia | |||
Dividendi esteri | € 1.800 | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri | € 468 |
Carico fiscale e contributivo totale | € 10.709 |
Ungheria | Aliquota | Imposte | |
Ricavi | € 50.000 | ||
Compenso all’amministratore | € 48.000 | Imposta persone fisiche: 15% | € 7.200 |
Utile conseguito | € 2.000 | Imposta Societaria: 9% | € 180 |
Utile distribuito | € 1.820 | ||
Costo dei contributi previdenziali | € 48.000 | 18,50% | € 8.880 |
Italia | |||
Dividendi esteri | € 1.820 | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri | € 473 |
Carico fiscale e contributivo totale | € 16.733 |
Volendo raffrontare i risultati è evidente che la Bulgaria, riconoscendo un compenso all’amministratore/proprietario, risulta la soluzione di gran lunga più vantaggiosa avendo una flat tax al 10% sia per quanto attiene le imposte societarie che quelle personali e una soglia di calcolo per i contributi previdenziali pari a € € 1,738 mensili (valore valido per il 2023 che viene aggiornato ogni anno).
Ora consideriamo dei regimi fiscali “particolari”.
Lituania
Incominciamo dal “Regime per le microimprese” in Lituania.
Il “Regime per le microimprese” in Lituania (previsto per le società con massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5%.
La Lituania prevede, anche per le microimprese, un’aliquota del 15% come ritenuta sugli utili distribuiti.
Alleghiamo una tabella riassuntiva di raffronto tra la tassazione lituana e bulgara.
Bulgaria | Lituania | |
Aliquota ordinaria tassazione utili conseguiti | 10% | 15% |
Regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota del 5% | ||
Aliquota ritenuta utili distribuiti | 5% | 15% |
Aliquota tassazione persone fisiche | 10% | Dal 20% al 32% |
Se avessimo una distribuzione degli utili pari agli utili conseguiti per la Bulgaria avremmo un’imposizione complessiva (tassazione utili conseguiti + ritenuta sugli utili distribuiti) al 14,5% e per la Lituania al 19,25% (15% per il primo anno, ma con l’obbligo di non cessare l’azienda nei successivi tre anni).
A vantaggio della soluzione bulgara c’è l’ulteriore possibilità di utilizzare il compenso all’amministratore/
Se, sempre considerando la soluzione lituana, si dovesse dare un compenso all’amministratore, su questo avremmo una tassazione lituana che va dal 20 al 32% (in base agli scaglioni di reddito) ed un’ulteriore tassazione italiana, sul reddito distribuito al 26%.
Un ulteriore vantaggio per la Bulgaria è dato dall’importo dei contributi previdenziali sul compenso all’amministratore, oltre i 3.400 Leva (circa € 1.738) questi non vengono conteggiati.
Malta
I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.
Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.
Il Sistema dei Rimborsi Fiscali è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
I soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.
Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:
- Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
- Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
- Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.
I rimborsi fiscali ammontano a:
- Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
- Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
- Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.
Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.
Per poter richiedere un rimborso fiscale:
- la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
- e quindi distribuire i dividendi.
Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi: “ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.
Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.
Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.
Per trarre il massimo vantaggio dal sistema di credito d’imposta rimborsabile ed evitare il problema della classificazione dei redditi in quei Paesi esteri che considerano il rimborso fiscale come un dividendo o qualsiasi altro reddito, è molto comune che una società commerciale maltese sia di proprietà di una holding maltese.
La holding maltese fungerà da società di distribuzione dei dividendi ai proprietari effettivi finali, ricevendo dividendi dalla società commerciale maltese e rimborsi fiscali dalle autorità fiscali maltesi.
Come abbiamo visto, scopo del sistema di piena imputazione (Full Imputation System) è l’eliminare di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista maltese.
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi e, grazie al suo sistema di tassazione a totale imputazione, l’imposta subita a livello della società commerciale maltese sarà concessa come credito contro l’imposta dovuta dalla holding maltese al momento del ricevimento di un dividendo.
Quindi, i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.
Vedi: Malta -Struttura fiscale a due livelli (Two-Tier structure)
Romania
La Romania disponeva di un sistema fiscale molto interessante e molte persone e aziende si sono trasferite lì per beneficiare di diverse agevolazioni. Da gennaio 2023 tuttavia sono entrate in vigore diverse modifiche.
Il sistema fiscale rumeno, è impostato su due regimi:
- il regime delle “Micro Imprese”
- ed il regime delle “Macro Imprese”.
L’aliquota sulla tassazione degli Utili è stata portata al 16%.
Fino a gennaio 2023 se si avevano 0 dipendenti si era tassati con il 3% da calcolare sul fatturato fino a 1 milione di euro
Il regime di imposte sul reddito della Microimprese in Romania è stabilito dagli artt. dal 47 al 57 della Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale
A partire dal 1. gennaio 2023, al sistema delle imposte sui redditi delle microimprese sono applicate importanti modifiche.
L’imposta sui redditi delle microimprese è applicabile sempre sui Ricavi, il limite è di € 500.000 di fatturato e la tassazione è dell’1% , a condizione che i ricavi e l’asset soddisfino i seguenti requisiti
- Varia il valore del fatturato annuo, che passa da 1.0 milione di euro a 500 mila euro (tenendo presente sempre per ora il cambio valuta)
- La provenienza dei Ricavi non deve provenire da servizi di consulenza e/o management in percentuale superiore al 20%
- del totale dei ricavi stessi.
- Le società dovranno avere almeno un dipendente per rientrare nella tassazione del 1% , che dovrà essere assunto entro 30 giorni dalla costituzione della società per minimo 12 mesi.
- Il dipendente con accordo della società potrà essere anche un socio.
- I soggetti soci della microimpresa non potranno detenere più del 25% del valore dei titoli di partecipazione in più di 3 società che rientrano nel regime previsto per le microimprese, più specificatamente 3 società come anche soci unici, nella quarta non potranno superare la quota del 25%.
- La normativa sul Capitale Sociale non cambia.
Come si vede per accedere al regime delle microimprese è necessario rispettare il parametro del fatturato annuo che non può superare i 500.000 Euro ed è necessario assumere almeno un dipendente.