In Bulgaria l’ATTIVITA’ DI TOUR OPERATOR E AGENZIA TURISTICA è regolata dal Capitolo Sette della Legge sul Turismo (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА) artt. dal 61 al 110.
La Sez I del Capitolo Sette della Legge sul Turismo (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА) artt. dal 61 al 78, è dedicata ai “Termini e condizioni per lo svolgimento dell’attività di tour operator e agenzia di viaggi”.
- . INFORMAZIONE GENERALE
1. Denominazione del servizio amministrativo e identificatore univoco, secondo il Registro dei Servizi: Rilascio di un certificato per attività di tour operator e/o agenzia con identificatore univoco 1030
2. Base giuridica per la prestazione del servizio amministrativo/emanazione del singolo atto amministrativo: art. 66 della Legge sul Turismo (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА)
3. Ente che presta il servizio amministrativo / emana il singolo atto amministrativo: Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato
4. Unità per il servizio amministrativo, ricevendo gli atti e fornendo informazioni sullo stato di avanzamento della pratica: Dipartimento Risorse Umane, Servizi Amministrativi e Informativi (CRRA) e Dipartimento Regolamentazione delle Attività Turistiche, Direzione “Politiche del Turismo” indirizzo: 1000 gr. Sofia, via Saborna 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg ; 02/9046874 02/9046809 02/9046895, orario di lavoro: dalle 9:00 alle 17:30.
5. Modalità di richiesta del servizio: Presso l’ufficio del Ministero del Turismo di persona, o tramite persona espressamente autorizzata per iscritto, tramite operatore postale abilitato o per via telematica.
6. Informazioni per la fornitura del servizio in forma elettronica: livello di fornitura del servizio e indirizzo Internet presso il quale è fornito: Il servizio può essere ricevuto e fornito elettronicamente all’indirizzo: edoc@tourism.government.bg ; Identificazione elettronica: Firma elettronica qualificata (QES).
7. Validità dell’atto/atto amministrativo individuale: a tempo indeterminato
8. Organo che esercita il controllo sull’attività dell’ente che presta il servizio: Suprema Corte Amministrativa
9. Procedimento, compresi i termini per impugnare gli atti dell’ente erogatore del servizio: L’ordinanza di diniego all’iscrizione è impugnabile secondo la procedura e nei termini del Codice di procedura amministrativa.
10. Indirizzo e-mail per proposte in relazione al servizio: edoc@tourism.government.bg ;
11. Modalità di ricezione del risultato del servizio: Nell’ufficio di MT – personalmente o da persona autorizzata; tramite un operatore postale autorizzato; elettronicamente.
II. PROCEDURA E DOCUMENTI.
1. Condizioni per lo svolgimento dell’attività di tour operator, agente di viaggio e tour operator e agente di viaggio nel territorio della Repubblica di Bulgaria:
L’attività di tour operator e/o agenzia di viaggi sul territorio della Repubblica di Bulgaria è svolta da una persona registrata che è iscritta nel registro turistico nazionale, in conformità con i requisiti della legge sul turismo. Il certificato di iscrizione viene rilasciato per le seguenti attività:
- Attività di tour operator;
- Attività di agenzia di viaggi;
- Attività di tour operator e agenzia di viaggi.
I requisiti per le persone che richiedono il servizio sono:
1. Essere un commerciante ai sensi del diritto commerciale o una persona giuridica autorizzata in virtù di un’altra legge a condurre affari, anche in base alla legge di un altro Stato membro dell’Unione europea e uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, o alla Confederazione Svizzera, o di poter svolgere tali attività ai sensi del diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, o della Confederazione Svizzera.
2. Per disporre di una sede e/o piattaforma online per lo svolgimento dell’attività, è richiesto personale in possesso dei requisiti di istruzione e formazione linguistica richiesti, e per il personale dirigente è richiesto un tirocinio formativo. L’obbligo di avere una sede non si applica quando l’attività sarà svolta solo elettronicamente. I requisiti per l’ubicazione, l’idoneità e l’attrezzatura dei locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio e per l’istruzione, la qualifica linguistica e l’anzianità del personale addetto all’attività turistica sono determinati con ordinanza del Ministro del Turismo. http: //www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum …
3. L’operatore turistico deve avere un’assicurazione di responsabilità civile dell’operatore turistico che copra la sua responsabilità per danni causati dal mancato pagamento con i suoi appaltatori, anche in caso di insolvenza e insolvenza;
4. Di non essere dichiarato fallito e di non trovarsi in procedure concorsuali o di liquidazione;
5. Nessun obbligo fiscale e contributivo obbligatorio, compresi gli interessi sugli stessi, stabilito con atto effettivo, salvo che l’autorità competente abbia consentito la rimodulazione o il differimento degli adempimenti.
6. La persona fisica – titolare, rispettivamente i componenti degli organi di amministrazione e controllo del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio, nonché i soggetti con funzioni di gestione dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio devono possedere i seguenti requisiti requisiti:
1. non sono stati condannati alla reclusione per un delitto doloso di natura generale, se non riabilitati;
2. a non essere privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
3. negli ultimi tre anni prima della data di inizio dell’insolvenza determinata dal giudice, non sono stati membri di un organo di direzione o di controllo o soci illimitati in una società per la quale è stata aperta una procedura concorsuale, o in una società cessata per causa all’insolvenza, se restano creditori insoddisfatti.
L’iscrizione viene effettuata dal Ministro del Turismo o da un funzionario da lui autorizzato mediante iscrizione all’Albo degli Operatori Turistici e delle Agenzie di Viaggio. Il registro è pubblico. Alle persone iscritte nel registro viene rilasciato un certificato di iscrizione. La registrazione è a tempo indeterminato.
L’ operatore turistico stabilito nel territorio della Repubblica di Bulgaria stipula annualmente un contratto di assicurazione obbligatoria “Responsabilità dell’operatore turistico” con un assicuratore ai sensi del codice delle assicurazioni. I contratti sono conclusi per un periodo di un anno e sono rinnovati o un nuovo contratto deve essere concluso entro e non oltre 30 giorni prima della data della sua scadenza. Le informazioni sulla durata di validità dell’assicurazione e sulla somma assicurata sono pubblicate nel Registro Nazionale del Turismo. La legge sul turismo stabilisce limiti minimi di responsabilità quando si stipula un contratto di assicurazione obbligatoria “Responsabilità dell’operatore turistico”.
Importante! L’operatore turistico è obbligato a presentare copia del contratto assicurativo concluso al Ministero del Turismo entro 14 giorni dalla sua conclusione o rinnovo. In caso di risoluzione del contratto assicurativo prima della scadenza del termine per il quale è concluso, il tour operator è tenuto a concludere immediatamente un nuovo contratto ea presentarlo al Ministero del Turismo entro e non oltre tre giorni dalla sua conclusione.
2. Procedura:
Per ricevere l’iscrizione e l’iscrizione all’Albo Nazionale del Turismo pubblico, il soggetto che svolgerà attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio (anche quando l’attività sarà svolta esclusivamente in modalità telematica), presenta domanda-dichiarazione /siti/turismo. governo.bg / file / caricamenti / zaqvleniq / zayavleniedeclaracia-to-ta-06-02-18555.docx
Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi della sua registrazione commerciale, o da persona da lui espressamente autorizzata in forma scritta ordinaria. La domanda-dichiarazione e gli allegati ad essa devono essere presentati in bulgaro.
Il campione ha il contenuto definito come obbligatorio dall’articolo 63, comma 1, della della Legge sul Turismo (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА). Dichiara le circostanze e fornisce le informazioni necessarie per il regime legale. A questo proposito, tutti i dettagli nel modulo devono essere compilati correttamente. L’iscrizione ad entrambe le attività – tour operator e agente di viaggio – può essere richiesta attraverso un unico modulo “Applicazione-Dichiarazione”. Le due attività sono dovute separatamente e viene rilasciato un certificato.
Alla domanda-dichiarazione devono essere allegati:
Sono allegati alla domanda-dichiarazione
1) Dichiarazione di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 61, par. 3 circa le circostanze di cui all’art. 61, par. 3, commi da 1 a 3, nonché un documento attestante la circostanza di cui all’art. 61, par. 3, comma 1 – per i cittadini stranieri; per i cittadini bulgari la circostanza di cui all’art. 61, par. 3, il punto 1 è stabilito d’ufficio
2) Copia di un contratto preliminare di assicurazione ex art. 97, par. 1;
3) Procura esplicita, quando la domanda-dichiarazione è presentata per delega;
4) Copia del documento attestante il diritto del richiedente a svolgere l’attività turistica rilevante ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera.
Campioni e modulistica
- Dichiarazione-dichiarazione – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavleniedeclaracia-to-ta-06-02-18555.docx
- Dichiarazione ex art. 61, par. 3 della PA – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/deklaraciya_po_chl.61.docx
Tariffe:
Le tariffe sono pagate per il servizio secondo la Tariff of Fees, che vengono riscosse ai sensi della legge sul turismo, adottata dal Consiglio dei ministri n. 118 del 04.01.2021 (su SG n. 28 del 04.06.2021)
Per attività di tour operator – BGN 3.500.
Per un’agenzia di viaggi – BGN 2.000.
Per attività di tour operator e agenzia di viaggio – BGN 5.500.
La quota va corrisposta come segue:
Per prendere in considerazione una domanda di registrazione di un tour operator e/o attività di agenzia di viaggio:
1. attività di tour operator – BGN 500;
2. attività di agenzia di viaggi – BGN 500;
3. attività di tour operator e agenzia di viaggi – BGN 1.000.
Per l’iscrizione all’Albo degli Operatori Turistici e delle Agenzie di Viaggio e rilascio del certificato di iscrizione per:
1. attività di tour operator – BGN 3.000;
2. attività di agenzia di viaggi – BGN 1.500.
3. attività di tour operator e agenzia di viaggi – BGN 4.500.
Le tasse per la revisione della domanda sono pagate al momento della presentazione della domanda di registrazione. La quota per l’iscrizione all’albo degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio – al ricevimento della carta di iscrizione.
La quota va corrisposta come segue:
Sul conto budget con BNB IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01 Il codice BIC del BNB per i pagamenti in BGN è BNBGBGSD.
Possibilità di pagamento tramite terminali POS.
Attraverso il terminale POS virtuale (VPOS) nel portale per i pagamenti elettronici della Repubblica di Bulgaria https://pay.egov.bg/ quando si ordina un servizio elettronicamente tramite il Portale unificato per i servizi amministrativi elettronici https://egov.bg . Identificazione elettronica: Firma elettronica qualificata (QES).
III. MOVIMENTO INTERNO
Il soggetto che svolgerà attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio presenta domanda-dichiarazione per lo svolgimento di attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio.
I funzionari nominati dal Ministro del Turismo esaminano le domande-dichiarazioni e i documenti ad esse allegati entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento. Quando i documenti presentati soddisfano i requisiti di cui all’art. 63 della legge sul turismo e nessuna delle circostanze di cui all’articolo 63, par. 4, punti 1, 2 e 3 della Legge sul Turismo, sono sottoposti all’esame di ECRTTA. Entro 14 giorni dalla riunione, l’ECRTA presenta proposta motivata al Ministro del Turismo oa persona da lui autorizzata ad effettuare l’iscrizione.
In caso di accertata incompletezza o irregolarità dei documenti presentati ai sensi dell’art. 63 i funzionari di cui al par. 1 ne dà comunicazione scritta al richiedente e determina un termine di 14 giorni dal ricevimento della comunicazione per la revoca. Il termine di cui al par. 1, primo periodo, cessa di decorrere fino alla data di eliminazione dell’incompletezza e/o dell’irregolarità. Decorso il termine per l’eliminazione dell’incompletezza o dell’irregolarità i funzionari di cui al par. 1 presento i documenti all’esame di ECRTTA. Entro 14 giorni dalla riunione, l’ECRTA presenta una proposta motivata al Ministro del Turismo oa una persona da lui autorizzata ad effettuare la registrazione oa rifiutare di effettuare la registrazione.
Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato, su proposta dell’ECRTTA, effettua la registrazione ed emette un certificato di registrazione.
Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato rifiuta la registrazione con ordinanza nei seguenti casi:
1. la domanda-dichiarazione per il rilascio di un certificato di iscrizione è presentata prima della scadenza di un anno dall’ordinanza di rifiuto al rilascio di un certificato di iscrizione per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio, salvo che l’ordinanza di rifiuto abbia stato revocato dal tribunale in quanto illegale;
2. la domanda-dichiarazione per il rilascio dell’attestato di iscrizione è stata presentata prima della scadenza di due anni dall’ordinanza di cancellazione dell’attestato di iscrizione di cui all’art. 70, par. 2 e 3, salvo che il provvedimento di cancellazione sia stato revocato dal giudice in quanto illegittimo;
3. la domanda-dichiarazione per il rilascio dell’attestato di iscrizione è stata presentata da persona correlata ai richiedenti di cui ai punti 1 e 2;
4. in caso di mancata eliminazione delle incompletezze e/o irregolarità entro il termine indicato dal ricevimento della comunicazione di cui al par. 2.
L’ordinanza di diniego all’iscrizione è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa.
In assenza di un motivato rifiuto ad effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine di cui al par. 1, terzo periodo, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato effettua l’iscrizione nell’albo e rilascia un certificato di iscrizione.
IV. CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE
In caso di variazione delle circostanze iscritte nel Registro Nazionale del Turismo (NTR), il tour operator/agente è obbligato entro 14 giorni dall’accaduto a dichiarare le modifiche per l’iscrizione nella NTR e nel certificato a lui rilasciato, se necessario .
Per modificare e/o integrare il certificato e inserirlo nel registro, è necessario presentare domanda-dichiarazione al Ministero del Turismo e documenti attestanti il cambiamento.
Dichiarazione-dichiarazione – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti.doc
Per l’iscrizione della modifica è dovuto un contributo ai sensi della Tariffa dei diritti riscossi ai sensi della legge sul turismo, adottata dal Consiglio dei ministri n. 118 del 04.01.2021 ( SG n. 28 del 04.06.2021) come segue:
Per l’immissione di modifiche avvenute, quando la modifica porta all’emissione di un nuovo documento (aggiornato) – BGN 50.
Per l’inserimento di modifiche intervenute, quando la modifica è soggetta a riflessione solo nel STC, senza emettere un nuovo documento aggiornato (certificato) – BGN 30.
Norme applicabili:
- Legge sul turismo – https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2020-03/zakon_za_turizma_posl._izm._i_dop_vd._br.17_ot_25_fevruari_2020.pdf
- ORDINANZA № 16-1399 dell’11.10.2013 sui requisiti per l’ubicazione, l’idoneità e le attrezzature dei locali per attività di tour operator e/o agenzie di viaggio e sull’istruzione, qualifiche linguistiche ed esperienza del personale che sarà impegnato nella realizzazione dell’attività turistica rilasciata dal Ministro dell’Economia e dell’Energia, promulgata, SG, iss. 97 dell’8 novembre 2013 – https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2015-02/naredba_161399_11_10_2013_to_ta.pdf
- Tariffa per le tasse riscosse ai sensi della legge sul turismo, adottata dal Consiglio dei ministri № 118 del 04.01.2021 (su SG n. 28 del 04.06.2021) https://www.tourism.government.bg / bg / kategorii / normativni- dokumenti / tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma
ORDINANZA№ 16-1399 dell’11.10.2013 sui requisiti per l’ubicazione, l’idoneità e l’attrezzatura dei locali per attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio e sull’istruzione, le qualifiche linguistiche e l’esperienza del personale che sarà impiegato nell’attuazione di attività turistiche
Emanato dal Ministro dell’Economia e dell’Energia, promulgato, SG, n. 97 dell’8 novembre 2013
Sezione I
Generale
Art. 1. L’ordinanza determina i requisiti:
- ai locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio;
- per l’istruzione, la qualificazione linguistica e l’esperienza del soggetto con le funzioni di gestione dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio;
- per l’istruzione e la qualificazione linguistica del personale dei tour operator e/o delle agenzie di viaggio.
Sezione II
Requisiti dei locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o agenzia di viaggio
Art. 2. L’attività di tour operator e/o agenzia di viaggio si svolge nei locali:
- di proprietà del tour operator o dell’agente di viaggio, o
- su cui esiste un diritto di utilizzo stabilito a beneficio del tour operator o dell’agente di viaggio, o
- sono noleggiati o utilizzati dal tour operator o dall’agente di viaggio per altri motivi legali.
Art. 3. (1) L’attività di tour operator e di agenzia di viaggio deve essere svolta in un locale al piano terra o al primo piano di un edificio residenziale o in un edificio per uffici.
- Le premesse di cui al par. 1 sono contrassegnati da pannelli e pannelli indicativi ed informativi per il nome del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio, per la tipologia dell’attività svolta e per i servizi offerti.
- Il certificato di iscrizione del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio deve essere collocato in luogo visibile nei locali per lo svolgimento dell’attività turistica.
- L’operatore turistico è obbligato ad apporre in luogo visibile all’interno dei locali il certificato rilasciato dall’assicuratore, attestante l’esistenza di un contratto di assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 97 della legge sul turismo.
- Quando l’attività turistica è svolta in più uffici, in ciascuno di essi copia del certificato di cui al par. 3 e se del caso, e dal certificato di cui al par. 4.
- Nell’area commerciale dei locali per lo svolgimento dell’attività turistica sono presenti lavori e un luogo di accoglienza dei clienti.
- Il locale per lo svolgimento dell’attività turistica è dotato delle attrezzature d’ufficio e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività.
- All’ingresso dei locali per attività turistiche sono poste informazioni sull’azienda, la sede, gli orari di apertura ei nominativi del responsabile del sito.
Art. 4. (1) Nei locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio devono essere svolte solo le attività direttamente o indirettamente legate all’offerta di servizi turistici di base e aggiuntivi ai sensi della legge sul turismo.
- Non è consentito condividere i locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio da parte di due o più persone.
Sezione III
Requisiti per l’istruzione, la qualifica linguistica e l’esperienza della persona che svolge funzioni di tour operator o attività di agenzia di viaggio
Art. 5. (1) Il soggetto con funzioni per la gestione dell’attività di tour operator e/o agenzia di viaggio deve possedere:
- istruzione superiore nella specialità di “Turismo” e almeno 1 anno di esperienza nel turismo, o
- istruzione superiore e almeno 3 anni di esperienza nel turismo.
- La persona di cui al par. 1 deve parlare bulgaro e almeno una lingua straniera.
- Per il riconoscimento della conoscenza della lingua straniera della persona di cui al par. 1 richiede la certificazione del seguente livello di conoscenza di una lingua straniera rispetto al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) adottato – C1.
Sezione IV
Requisiti per l’istruzione e la qualificazione linguistica del personale dei tour operator e/o delle agenzie di viaggio
Art. 6. (1) La persona del personale, che svolge funzioni di organizzazione dell’attività turistica, deve avere:
- istruzione superiore nella specialità del settore professionale “Turismo” o altra istruzione superiore e parlare almeno una lingua straniera, oppure
- istruzione secondaria e qualifica professionale acquisita nel settore turistico e di parlare almeno una lingua straniera.
- Per il riconoscimento della conoscenza della lingua straniera della persona di cui al par. 1 richiede la certificazione del seguente livello di conoscenza di una lingua straniera in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) adottato – B1.
Art. 7. (1) La persona del personale che svolge funzioni per la vendita di biglietti aerei deve avere:
- istruzione superiore o secondaria e qualifica professionale acquisita nel settore del turismo;
- certificato attestante la qualificazione IATA.
- La persona di cui al par. 1 deve parlare almeno una lingua straniera.
- Per il riconoscimento della conoscenza della lingua straniera della persona di cui al par. 1 richiede la certificazione del seguente livello di conoscenza di una lingua straniera in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) adottato – B2.
Art. 8. Si raccomandano i titoli degli incarichi del personale definiti nell’ordinanza.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
- 1. Ai sensi dell’ordinanza:
- Per “tirocinio turistico” si intende un’esperienza lavorativa, assicurativa o di servizio, maturata presso un’impresa di ditta individuale, ditta commerciale o persona giuridica, iscritta all’Albo Nazionale del Turismo ex art. 166, par. 1 della legge sul turismo per lo svolgimento di attività turistica o in un’amministrazione attinente al turismo. L’anzianità di servizio nel turismo è anche considerata l’anzianità lavorativa o assicurativa di una persona che fornisce servizi turistici aggiuntivi ai sensi della legge sul turismo.
- Per “qualifica professionale acquisita” si intende l’istruzione o la formazione completata nelle scuole professionali, nelle scuole superiori professionali, negli istituti professionali e nei centri di formazione professionale.
- “Qualificazione linguistica” è un’istruzione o una formazione in bulgaro o in bulgaro in una scuola secondaria o superiore o in un corso di lingua, o ha superato con successo un esame in una lingua straniera in una scuola superiore, scuola superiore profilata, classe profilata in una scuola secondaria, superiore scuola o scuola professionale, o corso di lingua, o superato con successo un esame.
- 2. I requisiti per l’istruzione superiore includono i seguenti titoli di studio e di qualifica:
- laurea, tra cui:
(a) laurea professionale (prima del 2007 – “specialista in …”) – per i laureati di un corso di 3 anni a tempo pieno (3,5 o 4 anni part-time) presso un college o università con almeno 180 crediti e superato un esame di stato o una tesi di diploma discussa;
- b) Bachelor – per coloro che hanno completato un corso di 4 anni a tempo pieno (o un corso di 4 o 5 anni a tempo parziale o individuale) presso un Ateneo con non meno di 240 crediti e superato un esame di stato o diploma difeso tesi;
- laurea magistrale, tra cui:
- a) per i laureati del secondo grado di istruzione universitaria – previo conseguimento di una laurea, della durata di almeno 1 anno e non inferiore a 60 crediti; dopo aver conseguito una laurea triennale professionale di almeno 2 anni e non inferiore a 120 crediti; nei due casi precedenti dopo il superamento di un esame di stato o la discussione di una tesi di diploma;
- b) per le specialità nelle quali per il conseguimento di una laurea magistrale non è richiesta la laurea – della durata minima di 5 anni e non inferiore a 300 crediti, previo superamento di un esame di stato o discusso una tesi.
DISPOSIZIONI FINALI
- 3. L’ordinanza è emessa in base all’art. 64 della legge sul turismo.
- 4. Il Ministro dell’Economia e dell’Energia dà istruzioni sull’applicazione dell’ordinanza.
DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 61, par. 3, punti 1, 2 e punto 3 della legge sul turismo
Il sottoscritto …………………………………………… . ………….., con PIN ………………………… in qualità tu sono accesi ………………………………… il …….. ………………………………………….. …….(titolare, rispettivamente i componenti degli organi di amministrazione e controllo, o un soggetto con funzioni per la gestione dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio),
con UIC / BULSTAT ………………….. e con sede legale e indirizzo della direzione …………… ……………………………………………………….. ……………………………., in relazione alla procedura di registrazione del tour operator e/o del viaggio attività di agenzia
DICHIARO:
- non sono stato condannato alla reclusione per un delitto doloso di natura generale se non sono stati riabilitati;
- non sono privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
- Negli ultimi tre anni prima della data di inizio dell’insolvenza fissata dal tribunale, non sono stato membro di un organo di direzione o di sorveglianza o socio a responsabilità illimitata di una società per la quale è stata aperta una procedura concorsuale o di una società cessata per insolvenza, se rimangono creditori insoddisfatti.
Sono consapevole che l’inserimento di dati errati nella presente dichiarazione è passibile di responsabilità penale ex art. 313 cp.
…………………………..
gr ………………………….. Dichiarante: