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Rilascio di un certificato per attività di tour operator e/o agenzia viaggi in Bulgaria

In Bulgaria l’ATTIVITA’ DI TOUR OPERATOR E AGENZIA TURISTICA è regolata dal Capitolo Sette della Legge sul Turismo  (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА) artt. dal 61 al 110.

La Sez I del Capitolo Sette della Legge sul Turismo  (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА) artt. dal 61 al 78, è dedicata ai “Termini e condizioni per lo svolgimento dell’attività di tour operator e agenzia di viaggi”.

Art. 61. (1) Le attività dei tour operator e delle agenzie turistiche sono soggette al controllo statale per proteggere e garantire la sicurezza e i diritti degli utenti dei servizi turistici, nonché per prevenire il verificarsi di un pericolo di danno agli interessi statali e pubblici in turismo.
(2) L’attività del tour operator e/o dell’agenzia turistica sul territorio della Repubblica di Bulgaria è svolta da una persona registrata ai sensi della presente legge, ad eccezione dei casi di cui all’art . 62 , che:
1. (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) è un commerciante ai sensi della legge commerciale o una persona giuridica che ha il diritto secondo un’altra legge di svolgere un’attività economica, anche ai sensi della legislazione di un altro Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera, oppure
2. (suppl. – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) è una persona che ha il diritto di svolgere tale attività secondo la legislazione di un altro Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte all’accordo sullo Spazio economico europeo o alla Confederazione svizzera, e
3. (suppl. – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) Esiste una sede e/o una piattaforma online per lo svolgimento dell’attività, per il personale con le necessarie qualifiche educative e linguistiche e per il personale dirigente anche richiede uno stage;
4. dispone di un’assicurazione valida che copra la sua responsabilità per i danni causati a seguito di mancati pagamenti con le sue controparti, anche in caso di insolvenza e fallimento;
5. (Nuova – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) non è stato dichiarato fallito e non è in procedura di fallimento o liquidazione;
6 . (Nuova – SG. 17 del 2020 ) Non ci sono obblighi in materia di imposte e contributi assicurativi obbligatori, compresi gli interessi su di essi, stabiliti da una legge efficace , tranne quando l’autorità competente ha consentito la riprogrammazione o il rinvio degli obblighi.
(3) (Nuova – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) La persona fisica – proprietario, rispettivamente i membri degli organi di direzione e controllo di un tour operator e/o agente di viaggio, nonché le persone con funzioni gestionali di tour operator e/o agenzia di viaggio devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. non essere stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo di carattere generale, salvo che non siano stati riabilitati;
2. di non essere privato del diritto di ricoprire incarichi materialmente responsabili;
3. negli ultimi tre anni prima della data di inizio dell’insolvenza determinata dal tribunale, non sono stati membri di un organo di direzione o di controllo o soci a responsabilità illimitata in una società per la quale è stata aperta una procedura di fallimento, o in una società sciolta per causa al fallimento, se fossero rimasti creditori insoddisfatti.
(4) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, precedente par. 3 -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) La registrazione delle persone sotto il par. 2 è effettuato dal Ministro del turismo o da un funzionario da lui autorizzato mediante iscrizione nell’Albo dei tour operator e degli agenti di viaggio – facente parte dell’Albo nazionale del turismo . Il registro è pubblico.
(5) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, precedente comma 4, modificata -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018 d.) Agli iscritti nel registro di cui al par. . 4 persone, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato rilascia un certificato di registrazione.
(6) (Prec. par. 5, modificato -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) Il certificato di registrazione ai sensi del par. 5 è rilasciato per lo svolgimento delle seguenti attività:
1. attività di tour operator;
2. attività di agenzia turistica;
3. attività di tour operator e di agenzia turistica.
Art. 62. (1) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) In caso di fornitura gratuita di servizi sul territorio della Repubblica di Bulgaria da parte di un tour operator o di un agente di viaggio, ne informa il Ministro in anticipo del turismo secondo l’ordine di questa sezione.
(2) Quando la libera prestazione dei servizi ai sensi del par. 1 viene effettuato per la prima volta sul territorio della Repubblica di Bulgaria, la notifica deve essere effettuata entro tre mesi prima dell’inizio della fornitura dei servizi.
(3) (Modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) Informazioni sulle persone sotto il par. 1 e per il periodo di prestazione del servizio è pubblicato nell’albo dei tour operator e delle agenzie di viaggio.
Art. 63. (Modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018 anni) (1) Per l’iscrizione nel registro dei tour operator e degli agenti di viaggio, le persone di cui all’art . 61, par. 2, comma 1, presenta al Ministro del Turismo una domanda-dichiarazione per l’esercizio dell’attività di tour operator, anche quando l’attività sarà svolta solo per via elettronica. La dichiarazione di domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. nella dichiarazione di domanda sono dichiarate almeno le seguenti circostanze:
a) il nome della persona (in lettere bulgare e latine), sede e indirizzo; telefono/fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile, altrimenti vengono scritti i nomi della persona autorizzata e il suo indirizzo di telefono/fax e di posta elettronica;
b) la CIE del richiedente o la base sulla quale il richiedente ha il diritto di svolgere un’attività economica ai sensi di una legge speciale, compresa la legislazione di un altro Stato membro dell’Unione Europea, e di uno Stato parte dell’Accordo sulla dello Spazio Economico Europeo , o della Confederazione Svizzera;
c) il numero, l’ubicazione, l’idoneità e le attrezzature dei locali per lo svolgimento dell’attività, salvo il caso in cui il soggetto intenda svolgere l’attività solo per via telematica;
d) la formazione, la qualificazione linguistica e l’anzianità del personale che sarà impiegato nella realizzazione dell’attività;
e) che l’interessato non è correlato ad un professionista di cui è stata cancellata l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di tour operator e/o di agenzia turistica, salvi i casi di cancellazione su richiesta dell’iscritto; 
f) (Nuova – SG. 17 del 2020 ) che non esistono obblighi in materia di imposte e contributi assicurativi obbligatori, compresi gli interessi su di essi, stabiliti con atto effettivo , tranne quando l’autorità competente ha consentito la riprogrammazione o il rinvio degli obblighi;
g) (abrogato, precedente lettera e) – SG. 17 del 2020 ) di non essere un commerciante dichiarato fallito e di non essere in procedura di fallimento o liquidazione;
h) circostanze relative alla proprietà dei locali per lo svolgimento dell’attività, ovvero dati risultanti dal contratto di locazione o da altro documento dal quale discende il diritto del richiedente all’utilizzo dei locali per lo svolgimento dell’attività, e/o documento attestante la titolarità dell’indirizzo Internet nel relativo dominio;
2. Alla dichiarazione di domanda deve essere allegato:
a) (modifica – SG. 17 del 2020) dichiarazione di ciascuna delle persone di cui all’art. 61, par. 3 relativo alle circostanze di cui all’art. 61, par. 3, commi da 1 a 3 , nonché documento attestante la circostanza di cui all’art. 61, par. 3, comma 1 – per i cittadini stranieri; per i cittadini bulgari, la circostanza di cui all’art. 61, par. 3, comma 1 , è stabilito d’ufficio;
b) (abrogato – SG n. 17 del 2020)
c) copia del contratto preliminare di assicurazione ai sensi dell’art. 97, par. 1 ;
d) (modifica – SG. 17 del 2020 ) procura espressa, quando la domanda-dichiarazione è presentata da un procuratore;
e) copia del documento attestante il diritto del richiedente a svolgere la relativa attività turistica secondo la legislazione di uno Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, o dello Confederazione Svizzera.
(2) Per l’iscrizione nel registro dei tour operator e degli agenti di viaggio, le persone di cui all’art. 61, par. 2, comma 1, presenta al Ministro del Turismo una domanda-dichiarazione secondo un modello per l’esercizio dell’attività di agenzia turistica, anche quando l’attività sarà svolta solo per via elettronica. La dichiarazione di domanda dichiara almeno le circostanze di cui al par. 1, punto 1 e i documenti di cui al par. 1, comma 2 ad eccezione della lettera “c”.
(3) Per l’iscrizione nel registro dei tour operator e degli agenti di viaggio, le persone di cui all’art. 61, par. 2, comma 1, presenta al Ministro del Turismo una domanda-dichiarazione secondo un modello per l’esercizio dell’attività di tour operator e agenzia turistica, anche quando l’attività sarà svolta solo per via elettronica. La dichiarazione di domanda dichiara almeno le circostanze di cui al par. 1, punto 1 e i documenti di cui al par. 1, punto 2.
(4) Per l’iscrizione nel registro dei tour operator e degli agenti di viaggio, le persone di cui all’art. 61, par. 2, comma 2, presenta al Ministro del Turismo una domanda-dichiarazione secondo un modello per l’esercizio dell’attività di tour operator e/o agenzia turistica, anche quando l’attività sarà svolta solo per via telematica. La dichiarazione di domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. la dichiarazione di domanda dichiara almeno le circostanze di cui al par. 1, comma 1, lettere “c”, “d” e “h”;
2. Alla dichiarazione di domanda è allegato il documento di cui al comma. 1, comma 2, lettera “d”, nonché:
a) copia del documento attestante il diritto del richiedente a svolgere la relativa attività turistica secondo la legislazione del Paese in cui è stabilito, ovvero l’indicazione dell’atto normativo e della relativa base giuridica, in forza del quale il richiedente ha il diritto di svolgere l’attività;
b) copia del documento attestante la disponibilità della tutela in caso di insolvenza o fallimento ai sensi dell’art. 102 .
(5) Nei casi in cui l’attività del tour operator e/o dell’agenzia turistica viene svolta solo elettronicamente, par. 1 – 4 si applicano anche ai gestori di siti web di acquisti collettivi.
(6) Dichiarazioni di domanda ai sensi del par. 1 – 3 e i relativi allegati sono presentati in bulgaro.
(7) I documenti di cui al par. 6 può essere presentato anche in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, accompagnato da una traduzione ufficiale in bulgaro. In caso di contraddizione tra il testo del documento e la traduzione bulgara, la traduzione bulgara ha la precedenza.
(8) (Nuova – SG. 17 del 2020 ) Le circostanze di cui al par. 1, comma 1, lettere “d”, “f” e “g” sono costituite d’ufficio.
Art. 64. (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 03.02.2015) I requisiti relativi all’ubicazione, all’idoneità e all’attrezzatura dei locali per l’esercizio delle attività di tour operator e/o agenzia turistica e per l’istruzione, la qualificazione linguistica e l’anzianità del personale che sarà impiegato nella realizzazione dell’attività turistica sono determinati da un’ordinanza del Ministro del Turismo.
Art. 65. (1) (modifica -. SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) Le persone di cui all’art. 62, par. 1 comunica preventivamente al Ministro del turismo, mediante dichiarazione scritta, la tipologia e la durata dell’attività turistica svolta.
(2) La dichiarazione ai sensi del par. 1 è valido per il periodo della prestazione gratuita dei servizi.
(3) Nella dichiarazione di cui al par. 1 le persone di cui all’art. 62, par. 1 indicare:
1. nome e dati di contatto (indirizzo, telefono, indirizzo e-mail);
2. i servizi turistici che desiderano fornire sul territorio della Repubblica di Bulgaria;
3. dati sulla disponibilità di un’assicurazione o di una garanzia a copertura della responsabilità del tour operator per i danni causati a seguito del mancato pagamento con le sue controparti, anche in caso di insolvenza e fallimento.
(4) Alla dichiarazione di cui al par. 1, è allegata copia del documento attestante il diritto del richiedente a svolgere la relativa attività turistica secondo la legislazione del Paese in cui è stabilito, oppure sono indicati l’atto normativo e la corrispondente base giuridica, in virtù dell’art. cui il richiedente ha diritto di svolgere l’attività.
(5) In caso di informazioni mancanti ai sensi del par. 3 o un documento ai sensi del par. 4, la persona è invitata per iscritto a rimuovere l’incompletezza entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della notifica di cui al par. 1. Fino a quando l’incompletezza non viene rimossa e la facoltà di cui al par. 1 la persona non può prestare liberamente servizi nel territorio della Repubblica di Bulgaria.
Art. 66. (1) (Modifica -. SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, modificata -. SG n. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018, modificata -. SG n. 17 del 2020) I funzionari designati da il Ministro del Turismo esamina le domande-dichiarazioni ed i documenti ad esse allegati entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento. Quando i documenti presentati sono conformi ai requisiti di cui all’art. 63 e nessuna delle circostanze di cui al par. 4, punti 1, 2 e 3, vengono presentati all’esame dell’EKRTTA. Entro 14 giorni dalla riunione, l’ECRTTA formula una proposta motivata al Ministro del Turismo oa persona da lui autorizzata ad effettuare la registrazione.
(2) (Modifica -. SG. 17 del 2020 ) In caso di accertata incompletezza o irregolarità dei documenti presentati ai sensi dell’art. 63 i funzionari di cui al par. 1 avvisare per iscritto il richiedente e fissare un termine di 14 giorni dal ricevimento della notifica per la sua rimozione. Il termine di cui al par. 1, primo periodo cessa di avere efficacia fino alla data di rimozione dell’incompletezza e/o irregolarità. Decorso il termine per eliminare l’incompletezza o l’irregolarità, i funzionari di cui al par. 1 presentare i documenti all’esame dell’ECRTTA. Entro 14 giorni dalla riunione, l’ECRTTA presenta una proposta motivata al Ministro del Turismo o ad una persona da lui autorizzata ad effettuare la registrazione o per rifiutare di effettuare la registrazione.
(3) (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato, su proposta dell’ECRTTA, effettua la registrazione e rilascia un certificato di registrazione.
(4) (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) Il Ministro del turismo o un funzionario da lui autorizzato rifiuta con ordinanza la registrazione nei seguenti casi:
1. (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) La dichiarazione di domanda per il rilascio del certificato di registrazione è stata presentata prima della scadenza di un anno dall’ordine di rifiuto del rilascio del certificato di registrazione. svolgere attività di tour operator e/o agente di viaggio, salvo che il provvedimento di diniego sia stato annullato dal tribunale in quanto illegittimo;
2 . (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) La dichiarazione di domanda per il rilascio del certificato di registrazione è stata presentata prima della scadenza di due anni dall’ordine di annullare il certificato di registrazione ai sensi dell’ordine di arte. 70, par. 2 e 3, a meno che l’ordine di cancellazione non sia stato annullato dal tribunale come illegittimo;
3 . (modifica – SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) la dichiarazione di domanda per il rilascio del certificato di registrazione è stata presentata da una persona imparentata con i ricorrenti di cui ai punti 1 e 2;
4. in caso di mancata rimozione delle carenze e/o irregolarità entro il termine indicato dal ricevimento della comunicazione di cui al par. 2.
(5) L’ordine di rifiuto di effettuare la registrazione è soggetto a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(6) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, suppl. -. SG. 17 del 2020 ) In assenza di un rifiuto motivato di effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine di cui al par. 1, terzo periodo, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato effettua l’iscrizione nel registro e rilascia un certificato di iscrizione.
Art. 67. (Modifica – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) Il certificato di registrazione del tour operator e/o dell’agente di viaggio deve essere consegnato al richiedente o a un rappresentante da lui autorizzato dopo aver fornito:
1. una copia del contratto assicurativo concluso ai sensi dell’art. 97, par. 1 per l’esercizio dell’attività di tour operator;
2 . (modifica – SG n. 17 del 2020) procura espressa, se necessario.
Art. 68. (1) La registrazione è a tempo indeterminato.
(2) I diritti di registrazione non possono essere trasferiti o ceduti tranne nei casi di cui al par. 3.
(3) I diritti di registrazione possono essere trasferiti o ceduti quando l’entità registrata si è trasformata attraverso fusione, fusione, divisione, separazione, cambiamento di forma giuridica, in caso di trasferimento di un’impresa commerciale o eredità, se la persona a cui sono trasferiti o assegnati diritti, soddisfa le condizioni per l’iscrizione nel registro.
(4) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, modificata -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) La procedura per riflettere il cambiamento delle circostanze nel caso di tour operator e/o o attività di agenzia turistica nei casi di cui al par. 3 viene scoperto mediante una domanda-dichiarazione secondo modello, che viene presentata entro 14 giorni dal verificarsi della modifica al Ministro del Turismo o ad un funzionario da lui autorizzato. La dichiarazione di domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. nella dichiarazione di domanda sono dichiarate almeno le seguenti circostanze:
a) l’ubicazione, l’idoneità e l’attrezzatura dei locali per l’esercizio dell’attività di tour operator o di agenzia di viaggio, esclusi i casi in cui l’attività è esercitata solo per via telematica;
b) l’istruzione, la qualificazione linguistica e l’esperienza del personale che sarà impiegato nella realizzazione dell’attività turistica;
c) che il richiedente non è persona correlata ad un professionista la cui iscrizione per l’esercizio dell’attività di tour operator e/o agenzia turistica è stata cancellata o è stata rifiutata l’iscrizione ai sensi dell’art . 66, par. 4, punti 1 e 2 ;
d) condizioni generali per lo svolgimento dell’attività in conformità ai requisiti di legge;
2. Alla dichiarazione di domanda deve essere allegato:
a) un contratto di trasformazione o un progetto di trasformazione, rispettivamente un contratto di trasferimento di azienda o un certificato ereditario, da cui risulti il ​​consenso al trasferimento o alla cessione dei diritti di registrazione o la loro assunzione;
b) (abrogato – SG n. 17 del 2020)
c) una copia del contratto assicurativo concluso ai sensi dell’art. 97, par. 1 a nome del richiedente – per i tour operator.
(5) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, modificata -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) Al verificarsi di un cambiamento delle circostanze ai sensi dell’art . 63 , l’interessato è tenuto entro 14 giorni dall’evento a richiedere l’iscrizione delle modifiche nel registro di cui all’art. 61, par. 4 e nel certificato rilasciato, se necessario. Per modificare e/o integrare il certificato ed iscriverlo nel registro è necessario presentare domanda-dichiarazione al Ministro del Turismo e documenti attestanti la variazione.
(6) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, modificata -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) In caso di irregolarità nei documenti di cui al par. 5 entro 14 giorni dal loro ricevimento, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato comunica per iscritto all’interessato di sanare le irregolarità entro 7 giorni.
(7) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, modificata -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) Dopo aver stabilito che la dichiarazione di applicazione ai sensi del par. 4 è regolare, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato iscrive la persona nel registro di cui all’art. 61, par. 4 e, se necessario, rilascia una nuova carta di circolazione.
(8) (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, modificata – SG n. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) In caso di mancata eliminazione delle irregolarità nel termine di cui al par. 6 il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato rifiuta di riflettere il cambiamento. Il rifiuto è soggetto a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa.
Art. 69. (1) Il certificato di registrazione deve essere collocato in un posto ben visibile nel sito turistico o in modo appropriato sul sito web della persona ai sensi dell’art. 63, par. 3 e 4 .
(2) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) Quando la persona registrata svolge attività di tour operator e/o agenzia turistica in più di una sede, in un luogo ben visibile in ciascuna delle sedi un viene depositata una copia autenticata del certificato di registrazione da parte del Ministro del Turismo o di un funzionario da lui autorizzato.
(3) (Modifica -. SG n. 9 del 2015, in vigore dal 03.02.2015) Per l’esame dei documenti, l’iscrizione nel registro dei tour operator e degli agenti di viaggio e per integrazioni e/o modifiche alla registrazione sono riscossione delle tasse secondo la tariffa approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Turismo.
Art. 70. (1) (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015, suppl. – SG n. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato revoca l’iscrizione delle persone ai sensi dell’art. 61, par. 2, punti 1 e 2 :
1. su richiesta scritta dell’iscritto;
2. alla morte della persona fisica – ditta individuale, su richiesta dei suoi eredi;
3. alla cessazione della persona giuridica;
4. alla cessazione dell’attività dell’impresa individuale o della persona giuridica – su sua richiesta.
5. (abrogato – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018)
(2) (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) Su proposta motivata dell’ECRTTA, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato cancella la registrazione con ordine, se la persona registrata:
1. ha presentato dati errati o documenti dal contenuto errato, che sono serviti come base per la registrazione o per apportare modifiche alla stessa;
2. non ha presentato domanda entro il termine di cui all’art. 68, par. 4 ;
3. è in procedura di fallimento o liquidazione;
4. non ha ricevuto la carta di circolazione entro due mesi dalla sua notifica;
5. nell’esercizio della propria attività, ha rilasciato un atto dal contenuto falso, quando ciò è stato accertato con provvedimento del tribunale;
6. svolge attività senza assicurazione valida ai sensi dell’art. 97, par. 1 ;
7. (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018) ha commesso una ripetuta violazione delle prescrizioni di questa legge o del regolamento di cui all’art . 79, par. 5 ;
8. non rispetta la misura amministrativa coercitiva applicata nei suoi confronti – chiusura temporanea del sito turistico;
9. ha commesso una reiterata violazione delle disposizioni di cui all’art . 4 della legge sul commercio elettronico , se applicabile;
10. ha commesso violazioni sistematiche del codice etico e ha presentato proposta motivata ad un’associazione turistica di settore;
11. (Nuova – SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) entro 14 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo contratto assicurativo concluso – in caso di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. . 98, par. 2 ;
12 . (Nuova – SG. 37 del 2018, in vigore dal 05.04.2018) cessa di soddisfare i seguenti requisiti:
a) per i soggetti di cui all’art. 61, par. 2, comma 1 – ai requisiti di cui all’art. 61, par. 2, punti 3 e 5 e par. 3 ;
b) per i soggetti di cui all’art. 61, par. 2, comma 2 – dei requisiti di cui all’art. 61, par. 2, punti 3 e 5 .
(3) Con l’ordinanza ai sensi del par. 2, è definito un periodo non superiore a due anni, durante il quale la persona non può chiedere l’iscrizione per la stessa attività.
(4) Le ordinanze di cui al par. 2 sono soggetti a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa . Le ordinanze di cui al par. 2 sono soggetti a esecuzione immediata. L’impugnazione della relativa ordinanza non ne sospende l’esecuzione, salvo diversa disposizione del tribunale.
(5) (Modifica – SG n. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) In caso di cancellazione o cancellazione della registrazione, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato adotta le misure appropriate per annunciare pubblicamente la cancellazione o la cancellazione.
(6) (Modifica -. SG. 9 del 2015, in vigore dal 02.03.2015) Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ai sensi del par. 1 o 2, la persona interessata è tenuta a presentare al Ministero del Turismo l’originale del certificato e le eventuali copie autenticate.
Art. 71. Nell’esercizio dell’attività di tour operator e/o di agenzia turistica, il tour operator e/o l’agente turistico conclude contratti con:
1. soggetti che abbiano attestato il proprio diritto all’esercizio dell’attività di tour operator e/o agenzia turistica ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
2. persone che gestiscono alberghi e ristoranti in siti turistici classificati, che soddisfano i requisiti della legislazione nazionale pertinente;
3. soggetti che prestano servizi turistici nei siti turistici certificati ai sensi della presente legge;
4. assicuratori autorizzati;
5. vettori autorizzati ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
6. (modifica – SG n. 17 del 2020) guide turistiche, guide alpine, scuole di sci e altri soggetti che offrono servizi turistici aggiuntivi che hanno certificato il loro diritto a svolgere la relativa tipologia di attività.
Art. 72. (1) (Modifica e integrazioni -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) Il tour operator offre al turista la conclusione di un’assicurazione volontaria o obbligatoria “spese mediche in caso di malattia e infortunio del turista” per conto e a spese di un assicuratore autorizzato per viaggi all’estero.
(2) (modifica – SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) L’assicurazione sotto il par. 1 non può essere stipulata quando il turista presenta all’operatore turistico una polizza valida di assicurazione a lungo termine stipulata “spese mediche in caso di malattia e infortunio del turista”, il cui periodo di validità comprende il periodo del contratto per la viaggio specifico.
(3) (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) Nei casi sotto il par. 2 l’operatore turistico allega al contratto copia della polizza assicurativa ai sensi dell’art. 84, par. 1 .
Art. 73. (1) Il buono turistico viene rilasciato per il turismo nazionale, in entrata e in uscita solo da un tour operator registrato.
(2) (Modifica – SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) Il buono turistico viene rilasciato al turista quando viene fornito un servizio turistico di base e/o aggiuntivo o dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico.
(3) Il buono turistico è emesso in triplice copia, tranne quando è in formato elettronico.
(4) Per i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regime dei visti della Repubblica di Bulgaria, il buono turistico deve essere emesso in formato cartaceo con la firma e il sigillo dell’emittente.
(5) Il voucher turistico contiene i seguenti dati obbligatori:
1. numero e data di emissione del voucher;
2. azienda del tour operator – emittente del voucher;
3. numero di registrazione del certificato di registrazione del tour operator;
4. numero del certificato di iscrizione all’attività di agenzia turistica del soggetto che rappresenta il tour operator, esclusi i casi in cui il voucher è emesso direttamente dal tour operator;
5. nomi dei turisti;
6 . (modifica – SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) il servizio base e/o aggiuntivo prepagato o un elenco dei servizi prepagati compresi nel pacchetto turistico;
7 . (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) la data di prestazione del servizio o le date di prestazione del primo e dell’ultimo servizio compreso nel pacchetto turistico;
8. appaltatori per l’esecuzione del servizio;
9. termine e modalità di pagamento;
10. nome e firma del dipendente e timbro dell’emittente – non si applica ai buoni turistici emessi in formato elettronico, nel qual caso viene scritto solo il nome del dipendente.
Art. 74. (1) Il buono turistico può essere fornito al turista da un agente turistico solo per conto e a spese di un tour operator registrato.
(2) L’agente di viaggio non ha il diritto di emettere il proprio buono di viaggio.
Art. 75. (1) (modifica -. SG n. 85 del 2017) Il buono turistico può essere emesso come documento elettronico ai sensi della legge sui documenti elettronici e sui servizi di autenticazione elettronica .
(2) Il voucher turistico elettronico contiene i dati obbligatori di cui all’art. 73, par. 5 .
(3) Per ricevere il voucher turistico elettronico, il turista o l’agente di viaggio deve confermarne la ricezione mediante un messaggio di risposta con l’avviso di ricezione del messaggio elettronico con allegato il voucher nella sua casella di posta elettronica.
(4) In caso di prenotazione online, dopo l’accettazione delle condizioni del tour operator per l’offerta concreta, il sistema di prenotazione del tour operator emette automaticamente un voucher turistico elettronico e viene inviato all’indirizzo e-mail indicato dal cliente.
(5) Al fine di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto del voucher turistico elettronico, il tour operator – emittente del voucher, realizza un’adeguata protezione della pratica contro eventuali modifiche.
Art. 76. (1) (modifica -. SG. 37 del 2018, in vigore dal 01.07.2018) Per un servizio turistico che non fa parte di un pacchetto turistico o per il quale il fornitore del servizio in questione non emette un documento che contenga le informazioni di cui al par. 3, punti 3 – 5, l’agente di viaggio rilascia un modulo di prenotazione. Il modulo viene rilasciato dopo la conclusione del contratto tra l’agente di viaggio e il fornitore del servizio turistico in questione.
(2) Il modulo di prenotazione viene rilasciato in triplice copia, tranne quando è sotto forma di documento elettronico.
(3) Il modulo di prenotazione contiene i seguenti dettagli obbligatori:
1. numero e data di emissione;
2. azienda e numero della carta di circolazione dell’agente di viaggio;
3. nomi dei turisti;
4. la tipologia del servizio turistico principale o aggiuntivo;
5. data di esecuzione del servizio;
6. Nome e firma del dipendente e timbro dell’editore – non si applica ai moduli di prenotazione elettronici, nel qual caso viene scritto solo il nome del dipendente.
(4) I requisiti di cui all’art. 75 si applicano anche all’emissione del modulo di prenotazione elettronico.
Art. 77. (1) (abrogato – SG. 37 del 2018, in vigore dal 04.05.2018)
(2) Nei siti turistici – valori culturali immobili, l’attività di tour operator e/o agenzia turistica viene svolta in conformità con i requisiti della Legge sui beni culturali .
Art. 78. Quando l’attività di tour operator e/o di agenzia turistica è svolta per via telematica, il sito web deve contenere le informazioni di cui all’art. 4 della legge sul commercio elettronico .”
  1. . INFORMAZIONE GENERALE

1. Denominazione del servizio amministrativo e identificatore univoco, secondo il Registro dei Servizi: Rilascio di un certificato per attività di tour operator e/o agenzia con identificatore univoco 1030

2. Base giuridica per la prestazione del servizio amministrativo/emanazione del singolo atto amministrativo: art. 66 della Legge sul Turismo  (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА) 

3. Ente che presta il servizio amministrativo / emana il singolo atto amministrativo: Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato

4. Unità per il servizio amministrativo, ricevendo gli atti e fornendo informazioni sullo stato di avanzamento della pratica: Dipartimento Risorse Umane, Servizi Amministrativi e Informativi (CRRA) e Dipartimento Regolamentazione delle Attività Turistiche, Direzione “Politiche del Turismo” indirizzo: 1000 gr. Sofia, via Saborna 1; e-mail:  edoc@tourism.government.bg ; 02/9046874 02/9046809 02/9046895, orario di lavoro: dalle 9:00 alle 17:30.

5. Modalità di richiesta del servizio: Presso l’ufficio del Ministero del Turismo di persona, o tramite persona espressamente autorizzata per iscritto, tramite operatore postale abilitato o per via telematica.

6. Informazioni per la fornitura del servizio in forma elettronica: livello di fornitura del servizio e indirizzo Internet presso il quale è fornito: Il servizio può essere ricevuto e fornito elettronicamente all’indirizzo: edoc@tourism.government.bg ; Identificazione elettronica: Firma elettronica qualificata (QES). 

7. Validità dell’atto/atto amministrativo individuale: a tempo indeterminato

8. Organo che esercita il controllo sull’attività dell’ente che presta il servizio:  Suprema Corte Amministrativa

9. Procedimento, compresi i termini per impugnare gli atti dell’ente erogatore del servizio: L’ordinanza di diniego all’iscrizione è impugnabile secondo la procedura e nei termini del Codice di procedura amministrativa.

10. Indirizzo e-mail per proposte in relazione al servizio: edoc@tourism.government.bg ;

11. Modalità di ricezione del risultato del servizio: Nell’ufficio di MT – personalmente o da persona autorizzata; tramite un operatore postale autorizzato; elettronicamente.

               II. PROCEDURA E DOCUMENTI. 

1. Condizioni per lo svolgimento dell’attività di tour operator, agente di viaggio e tour operator e agente di viaggio nel territorio della Repubblica di Bulgaria: 

L’attività di tour operator e/o agenzia di viaggi sul territorio della Repubblica di Bulgaria è svolta da una persona registrata che è iscritta nel registro turistico nazionale, in conformità con i requisiti della legge sul turismo. Il certificato di iscrizione viene rilasciato per le seguenti attività:

  • Attività di tour operator;
  • Attività di agenzia di viaggi;
  • Attività di tour operator e agenzia di viaggi.

I requisiti per le persone che richiedono il servizio sono:

1. Essere un commerciante ai sensi del diritto commerciale o una persona giuridica autorizzata in virtù di un’altra legge a condurre affari, anche in base alla legge di un altro Stato membro dell’Unione europea e uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, o alla Confederazione Svizzera, o di  poter svolgere tali attività ai sensi del diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte  dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo,  o della Confederazione Svizzera.

2. Per disporre di una sede e/o piattaforma online per lo svolgimento dell’attività, è richiesto personale in possesso dei requisiti di istruzione e formazione linguistica richiesti, e per il personale dirigente è richiesto un tirocinio formativo. L’obbligo di avere una sede non si applica quando l’attività sarà svolta solo elettronicamente. I requisiti per l’ubicazione, l’idoneità e l’attrezzatura dei locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio e per l’istruzione, la qualifica linguistica e l’anzianità del personale addetto all’attività turistica sono determinati con ordinanza del Ministro del Turismo.  http: //www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum …

3. L’operatore turistico deve avere un’assicurazione di responsabilità civile dell’operatore turistico che copra la sua responsabilità per danni causati dal mancato pagamento con i suoi appaltatori, anche in caso di insolvenza e insolvenza;

4. Di non essere dichiarato fallito e di non trovarsi in procedure concorsuali o di liquidazione;

5. Nessun  obbligo fiscale e contributivo obbligatorio, compresi gli interessi sugli stessi, stabilito con atto effettivo, salvo che l’autorità competente abbia consentito la rimodulazione o il differimento degli adempimenti.

6. La persona fisica – titolare, rispettivamente i componenti degli organi di amministrazione e controllo del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio, nonché i soggetti con funzioni di gestione dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio devono possedere i seguenti requisiti requisiti:

1. non sono stati condannati alla reclusione per un delitto doloso di natura generale, se non riabilitati;

2. a non essere privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;

3. negli ultimi tre anni prima della data di inizio dell’insolvenza determinata dal giudice, non sono stati membri di un organo di direzione o di controllo o soci illimitati in una società per la quale è stata aperta una procedura concorsuale, o in una società cessata per causa all’insolvenza, se restano creditori insoddisfatti.

L’iscrizione viene effettuata dal Ministro del Turismo o da un funzionario da lui autorizzato mediante iscrizione all’Albo degli Operatori Turistici e delle Agenzie di Viaggio. Il registro è pubblico. Alle persone iscritte nel registro viene rilasciato un certificato di iscrizione. La registrazione è a tempo indeterminato.

L’ operatore turistico stabilito nel territorio della Repubblica di Bulgaria stipula annualmente  un contratto di assicurazione obbligatoria “Responsabilità dell’operatore turistico” con un assicuratore ai sensi del codice delle assicurazioni. I contratti sono conclusi per un periodo di un anno e sono rinnovati o un nuovo contratto deve essere concluso entro e non oltre 30 giorni prima della data della sua scadenza. Le informazioni sulla durata di validità dell’assicurazione e sulla somma assicurata sono pubblicate nel Registro Nazionale del Turismo. La legge sul turismo stabilisce limiti minimi di responsabilità quando si stipula un contratto di assicurazione obbligatoria “Responsabilità dell’operatore turistico”.

Importante!    L’operatore turistico è obbligato a presentare copia del contratto assicurativo concluso al Ministero del Turismo entro 14 giorni dalla sua conclusione o rinnovo. In caso di risoluzione del contratto assicurativo prima della scadenza del termine per il quale è concluso, il tour operator è tenuto a concludere immediatamente un nuovo contratto ea presentarlo al Ministero del Turismo entro e non oltre tre giorni dalla sua conclusione.

2. Procedura:

Per ricevere l’iscrizione e l’iscrizione all’Albo Nazionale del Turismo pubblico, il soggetto che svolgerà attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio (anche quando l’attività sarà svolta esclusivamente in modalità telematica), presenta domanda-dichiarazione   /siti/turismo. governo.bg / file / caricamenti / zaqvleniq / zayavleniedeclaracia-to-ta-06-02-18555.docx

Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi della sua registrazione commerciale, o da persona da lui espressamente autorizzata in forma scritta ordinaria. La domanda-dichiarazione e gli allegati ad essa devono essere presentati in bulgaro.

Il campione ha il contenuto definito come obbligatorio dall’articolo 63, comma 1, della della Legge sul Turismo  (ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА). Dichiara le circostanze e fornisce le informazioni necessarie per il regime legale. A questo proposito, tutti i dettagli nel modulo devono essere compilati correttamente.  L’iscrizione ad entrambe le attività – tour operator e agente di viaggio – può essere richiesta attraverso un unico modulo “Applicazione-Dichiarazione”. Le due attività sono dovute separatamente e viene rilasciato un certificato.

     Alla domanda-dichiarazione devono essere allegati:

Sono allegati alla domanda-dichiarazione

1) Dichiarazione di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 61, par. 3 circa le circostanze di cui all’art. 61, par. 3, commi da 1 a 3, nonché un documento attestante la circostanza di cui all’art. 61, par. 3, comma 1 – per i cittadini stranieri; per i cittadini bulgari la circostanza di cui all’art. 61, par. 3, il punto 1 è stabilito d’ufficio

2) Copia di un contratto preliminare di assicurazione ex art. 97, par. 1;

3) Procura esplicita, quando la domanda-dichiarazione è presentata per delega;

4) Copia del documento attestante il diritto del richiedente a svolgere l’attività turistica rilevante ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell’Unione Europea e di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera.

Campioni e modulistica

  1. Dichiarazione-dichiarazione   – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavleniedeclaracia-to-ta-06-02-18555.docx
  2. Dichiarazione ex art. 61, par. 3 della PA – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/deklaraciya_po_chl.61.docx

Tariffe:

Le tariffe sono pagate per il servizio secondo la Tariff of Fees, che vengono riscosse ai sensi della legge sul turismo, adottata dal Consiglio dei ministri n. 118 del 04.01.2021 (su SG n. 28 del 04.06.2021)

Per attività di tour operator – BGN 3.500.

Per un’agenzia di viaggi – BGN 2.000.

Per attività di tour operator e agenzia di viaggio – BGN 5.500.

    La quota va corrisposta come segue:

Per prendere in considerazione una domanda di registrazione di un tour operator e/o attività di agenzia di viaggio:

1. attività di tour operator – BGN 500;

2. attività di agenzia di viaggi – BGN 500;

3. attività di tour operator e agenzia di viaggi – BGN 1.000.

Per l’iscrizione all’Albo degli Operatori Turistici e delle Agenzie di Viaggio e rilascio del certificato di iscrizione per:

1. attività di tour operator – BGN 3.000;

2. attività di agenzia di viaggi – BGN 1.500.

3. attività di tour operator e agenzia di viaggi – BGN 4.500.

Le tasse per la revisione della domanda sono pagate al momento della presentazione della domanda di registrazione. La quota per l’iscrizione all’albo degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio – al ricevimento della carta di iscrizione.

La quota va corrisposta come segue:

Sul conto budget con BNB IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  Il codice BIC del BNB per i pagamenti in BGN è BNBGBGSD.

Possibilità di pagamento tramite terminali POS.

Attraverso il terminale POS virtuale (VPOS) nel portale per i pagamenti elettronici della Repubblica di Bulgaria https://pay.egov.bg/ quando si ordina un servizio elettronicamente tramite il Portale unificato per i servizi amministrativi elettronici https://egov.bg . Identificazione elettronica: Firma elettronica qualificata (QES). 

                       III.   MOVIMENTO INTERNO

Il soggetto che svolgerà attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio presenta domanda-dichiarazione per lo svolgimento di attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio.

I funzionari nominati dal Ministro del Turismo esaminano le domande-dichiarazioni e i documenti ad esse allegati entro 14 giorni dalla data del loro ricevimento. Quando i documenti presentati soddisfano i requisiti di cui all’art. 63 della legge sul turismo e nessuna delle circostanze di cui all’articolo 63, par. 4, punti 1, 2 e 3 della Legge sul Turismo, sono sottoposti all’esame di ECRTTA. Entro 14 giorni dalla riunione, l’ECRTA presenta proposta motivata al Ministro del Turismo oa persona da lui autorizzata ad effettuare l’iscrizione.

In caso di accertata incompletezza o irregolarità dei documenti presentati ai sensi dell’art. 63 i funzionari di cui al par. 1 ne dà comunicazione scritta al richiedente e determina un termine di 14 giorni dal ricevimento della comunicazione per la revoca. Il termine di cui al par. 1, primo periodo, cessa di decorrere fino alla data di eliminazione dell’incompletezza e/o dell’irregolarità. Decorso il termine per l’eliminazione dell’incompletezza o dell’irregolarità i funzionari di cui al par. 1 presento i documenti all’esame di ECRTTA. Entro 14 giorni dalla riunione, l’ECRTA presenta una proposta motivata al Ministro del Turismo oa una persona da lui autorizzata ad effettuare la registrazione oa rifiutare di effettuare la registrazione.

Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato, su proposta dell’ECRTTA, effettua la registrazione ed emette un certificato di registrazione.

Il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato rifiuta la registrazione con ordinanza nei seguenti casi:

1. la domanda-dichiarazione per il rilascio di un certificato di iscrizione è presentata prima della scadenza di un anno dall’ordinanza di rifiuto al rilascio di un certificato di iscrizione per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio, salvo che l’ordinanza di rifiuto abbia stato revocato dal tribunale in quanto illegale;
2. la domanda-dichiarazione per il rilascio dell’attestato di iscrizione è stata presentata prima della scadenza di due anni dall’ordinanza di cancellazione dell’attestato di iscrizione di cui all’art. 70, par. 2 e 3, salvo che il provvedimento di cancellazione sia stato revocato dal giudice in quanto illegittimo;
3. la domanda-dichiarazione per il rilascio dell’attestato di iscrizione è stata presentata da persona correlata ai richiedenti di cui ai punti 1 e 2;
4. in caso di mancata eliminazione delle incompletezze e/o irregolarità entro il termine indicato dal ricevimento della comunicazione di cui al par. 2.

L’ordinanza di diniego all’iscrizione è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa.

In assenza di un motivato rifiuto ad effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine di cui al par. 1, terzo periodo, il Ministro del Turismo o un funzionario da lui autorizzato effettua l’iscrizione nell’albo e rilascia un certificato di iscrizione.

IV. CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

In caso di variazione delle circostanze iscritte nel Registro Nazionale del Turismo (NTR), il tour operator/agente è obbligato entro 14 giorni dall’accaduto a dichiarare le modifiche per l’iscrizione nella NTR e nel certificato a lui rilasciato, se necessario .

Per modificare e/o integrare il certificato e inserirlo nel registro, è necessario presentare domanda-dichiarazione al Ministero del Turismo e documenti attestanti il ​​cambiamento.

           Dichiarazione-dichiarazione – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti.doc

Per l’iscrizione della modifica è dovuto un contributo ai sensi della Tariffa dei diritti riscossi ai sensi della legge sul turismo, adottata dal Consiglio dei ministri n. 118 del 04.01.2021 SG n. 28 del 04.06.2021)  come segue:

Per l’immissione di modifiche avvenute, quando la modifica porta all’emissione di un nuovo documento (aggiornato) – BGN 50.

Per l’inserimento di modifiche intervenute, quando la modifica è soggetta a riflessione solo nel STC, senza emettere un nuovo documento aggiornato (certificato) – BGN 30.

Norme applicabili:

 

ORDINANZA№ 16-1399 dell’11.10.2013 sui requisiti per l’ubicazione, l’idoneità e l’attrezzatura dei locali per attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio e sull’istruzione, le qualifiche linguistiche e l’esperienza del personale che sarà impiegato nell’attuazione di attività turistiche

Emanato dal Ministro dell’Economia e dell’Energia, promulgato, SG, n. 97 dell’8 novembre 2013

Sezione I

Generale

Art. 1. L’ordinanza determina i requisiti:

  1. ai locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio;
  2. per l’istruzione, la qualificazione linguistica e l’esperienza del soggetto con le funzioni di gestione dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio;
  3. per l’istruzione e la qualificazione linguistica del personale dei tour operator e/o delle agenzie di viaggio.

Sezione II

Requisiti dei locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o agenzia di viaggio

Art. 2. L’attività di tour operator e/o agenzia di viaggio si svolge nei locali:

  1. di proprietà del tour operator o dell’agente di viaggio, o
  2. su cui esiste un diritto di utilizzo stabilito a beneficio del tour operator o dell’agente di viaggio, o
  3. sono noleggiati o utilizzati dal tour operator o dall’agente di viaggio per altri motivi legali.

Art. 3. (1) L’attività di tour operator e di agenzia di viaggio deve essere svolta in un locale al piano terra o al primo piano di un edificio residenziale o in un edificio per uffici.

  • Le premesse di cui al par. 1 sono contrassegnati da pannelli e pannelli indicativi ed informativi per il nome del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio, per la tipologia dell’attività svolta e per i servizi offerti.
  • Il certificato di iscrizione del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio deve essere collocato in luogo visibile nei locali per lo svolgimento dell’attività turistica.
  • L’operatore turistico è obbligato ad apporre in luogo visibile all’interno dei locali il certificato rilasciato dall’assicuratore, attestante l’esistenza di un contratto di assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 97 della legge sul turismo.
  • Quando l’attività turistica è svolta in più uffici, in ciascuno di essi copia del certificato di cui al par. 3 e se del caso, e dal certificato di cui al par. 4.
  • Nell’area commerciale dei locali per lo svolgimento dell’attività turistica sono presenti lavori e un luogo di accoglienza dei clienti.
  • Il locale per lo svolgimento dell’attività turistica è dotato delle attrezzature d’ufficio e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività.
  • All’ingresso dei locali per attività turistiche sono poste informazioni sull’azienda, la sede, gli orari di apertura ei nominativi del responsabile del sito.

Art. 4. (1) Nei locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio devono essere svolte solo le attività direttamente o indirettamente legate all’offerta di servizi turistici di base e aggiuntivi ai sensi della legge sul turismo.

  • Non è consentito condividere i locali per lo svolgimento dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio da parte di due o più persone.

Sezione III

Requisiti per l’istruzione, la qualifica linguistica e l’esperienza della persona che svolge funzioni di tour operator o attività di agenzia di viaggio

Art. 5. (1) Il soggetto con funzioni per la gestione dell’attività di tour operator e/o agenzia di viaggio deve possedere:

  1. istruzione superiore nella specialità di “Turismo” e almeno 1 anno di esperienza nel turismo, o
  2. istruzione superiore e almeno 3 anni di esperienza nel turismo.
  • La persona di cui al par. 1 deve parlare bulgaro e almeno una lingua straniera.
  • Per il riconoscimento della conoscenza della lingua straniera della persona di cui al par. 1 richiede la certificazione del seguente livello di conoscenza di una lingua straniera rispetto al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) adottato – C1.

Sezione IV

Requisiti per l’istruzione e la qualificazione linguistica del personale dei tour operator e/o delle agenzie di viaggio

Art. 6. (1) La persona del personale, che svolge funzioni di organizzazione dell’attività turistica, deve avere:

  1. istruzione superiore nella specialità del settore professionale “Turismo” o altra istruzione superiore e parlare almeno una lingua straniera, oppure
  2. istruzione secondaria e qualifica professionale acquisita nel settore turistico e di parlare almeno una lingua straniera.
  • Per il riconoscimento della conoscenza della lingua straniera della persona di cui al par. 1 richiede la certificazione del seguente livello di conoscenza di una lingua straniera in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) adottato – B1.

Art. 7. (1) La persona del personale che svolge funzioni per la vendita di biglietti aerei deve avere:

  1. istruzione superiore o secondaria e qualifica professionale acquisita nel settore del turismo;
  2. certificato attestante la qualificazione IATA.
  • La persona di cui al par. 1 deve parlare almeno una lingua straniera.
  • Per il riconoscimento della conoscenza della lingua straniera della persona di cui al par. 1 richiede la certificazione del seguente livello di conoscenza di una lingua straniera in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) adottato – B2.

Art. 8. Si raccomandano i titoli degli incarichi del personale definiti nell’ordinanza.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

  • 1. Ai sensi dell’ordinanza:
  1. Per “tirocinio turistico” si intende un’esperienza lavorativa, assicurativa o di servizio, maturata presso un’impresa di ditta individuale, ditta commerciale o persona giuridica, iscritta all’Albo Nazionale del Turismo ex art. 166, par. 1 della legge sul turismo per lo svolgimento di attività turistica o in un’amministrazione attinente al turismo. L’anzianità di servizio nel turismo è anche considerata l’anzianità lavorativa o assicurativa di una persona che fornisce servizi turistici aggiuntivi ai sensi della legge sul turismo.
  2. Per “qualifica professionale acquisita” si intende l’istruzione o la formazione completata nelle scuole professionali, nelle scuole superiori professionali, negli istituti professionali e nei centri di formazione professionale.
  3. “Qualificazione linguistica” è un’istruzione o una formazione in bulgaro o in bulgaro in una scuola secondaria o superiore o in un corso di lingua, o ha superato con successo un esame in una lingua straniera in una scuola superiore, scuola superiore profilata, classe profilata in una scuola secondaria, superiore scuola o scuola professionale, o corso di lingua, o superato con successo un esame.
  • 2. I requisiti per l’istruzione superiore includono i seguenti titoli di studio e di qualifica:
  1. laurea, tra cui:

(a) laurea professionale (prima del 2007 – “specialista in …”) – per i laureati di un corso di 3 anni a tempo pieno (3,5 o 4 anni part-time) presso un college o università con almeno 180 crediti e superato un esame di stato o una tesi di diploma discussa;

  1. b) Bachelor – per coloro che hanno completato un corso di 4 anni a tempo pieno (o un corso di 4 o 5 anni a tempo parziale o individuale) presso un Ateneo con non meno di 240 crediti e superato un esame di stato o diploma difeso tesi;
  2. laurea magistrale, tra cui:
  3. a) per i laureati del secondo grado di istruzione universitaria – previo conseguimento di una laurea, della durata di almeno 1 anno e non inferiore a 60 crediti; dopo aver conseguito una laurea triennale professionale di almeno 2 anni e non inferiore a 120 crediti; nei due casi precedenti dopo il superamento di un esame di stato o la discussione di una tesi di diploma;
  4. b) per le specialità nelle quali per il conseguimento di una laurea magistrale non è richiesta la laurea – della durata minima di 5 anni e non inferiore a 300 crediti, previo superamento di un esame di stato o discusso una tesi.

DISPOSIZIONI FINALI

  • 3. L’ordinanza è emessa in base all’art. 64 della legge sul turismo.
  • 4. Il Ministro dell’Economia e dell’Energia dà istruzioni sull’applicazione dell’ordinanza.

DICHIARAZIONE

ai sensi dell’art. 61, par. 3, punti 1, 2 e punto 3 della legge sul turismo

Il sottoscritto …………………………………………… . ………….., con PIN ………………………… in qualità tu sono accesi ………………………………… il …….. ………………………………………….. …….(titolare, rispettivamente i componenti degli organi di amministrazione e controllo, o un soggetto con funzioni per la gestione dell’attività di tour operator e/o di agenzia di viaggio),

con UIC / BULSTAT ………………….. e con sede legale e indirizzo della direzione …………… ……………………………………………………….. ……………………………., in relazione alla procedura di registrazione del tour operator e/o del viaggio attività di agenzia

DICHIARO:

  1. non sono stato condannato alla reclusione per un delitto doloso di natura generale se non sono stati riabilitati;
  2. non sono privato del diritto a ricoprire una posizione di responsabilità materiale;
  3. Negli ultimi tre anni prima della data di inizio dell’insolvenza fissata dal tribunale, non sono stato membro di un organo di direzione o di sorveglianza o socio a responsabilità illimitata di una società per la quale è stata aperta una procedura concorsuale o di una società cessata per insolvenza, se rimangono creditori insoddisfatti.

Sono consapevole che l’inserimento di dati errati nella presente dichiarazione è passibile di responsabilità penale ex art. 313 cp.

…………………………..

gr ………………………….. Dichiarante: