REPUBBLICA DI LITUANIA
LEGGE SULL’IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI
2005 7 giugno No. X-233
Vilnius
CAPITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 . Scopo della legge
Questa legge stabilisce la procedura per la tassazione degli immobili con imposta sugli immobili (di seguito – imposta).
Articolo 2 . Concetti di base della legge
1 . Attività economica – un’attività considerata un’attività economica ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica di Lituania.
2 . Immobili utilizzati per attività economiche o individuali – beni immobili ceduti dal proprietario dell’immobile o da altra persona fisica:
1 ) beni di attività individuali come definiti nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania;
2 ) beni utilizzati per attività economiche o individuali, se le spese relative a tali beni sono incluse nelle detrazioni ammissibili e / o viene detratta l’imposta sul valore aggiunto all’acquisto (import).
3 . Persona fisica – un cittadino della Repubblica di Lituania, un cittadino di uno Stato straniero e un apolide.
4 . Attività individuale – un’attività considerata un’attività individuale ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania.
5 . Persona giuridica – una persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici della Repubblica di Lituania, una persona giuridica di uno Stato straniero, nonché qualsiasi organizzazione di uno Stato estero riconosciuta come entità giuridica ai sensi delle leggi della Repubblica di Lituania o questo stato estero.
6 . Immobili commerciali – edifici amministrativi, di ristorazione, di servizio, commerciali, alberghieri, ricreativi, medici, culturali, scientifici e sportivi (locali).
7 . Immobiliare – I locali, l’ingegneria e altre strutture sono registrati nel registro immobiliare.
8 . La valutazione di massa immobiliare è un processo in cui un gruppo di oggetti immobiliari simili viene valutato entro un tempo prestabilito, utilizzando una metodologia comune e un’analisi automatizzata dei dati e tecnologie di valutazione memorizzate nel registro immobiliare e nei database di mercato. Dopo una valutazione di massa degli immobili, viene preparato un rapporto di valutazione generale di un gruppo di oggetti immobiliari simili e non viene preparato un rapporto per ciascuna unità immobiliare.
9 . Il valore medio di mercato degli immobili è il valore degli oggetti immobiliari aventi la stessa destinazione d’uso principale, riflettente il prezzo medio di mercato degli immobili nel territorio (zona) e determinato mediante valutazione di massa utilizzando le metodologie di valutazione immobiliare previste dalla Legge sulla valutazione immobiliare e aziendale.
10 . Lavoro educativo – un’attività che è considerata lavoro educativo secondo la legge sull’istruzione della Repubblica di Lituania.
11 . Perito immobiliare – una società di valutazione immobiliare che mantiene il Catasto Immobiliare e il Registro Immobiliare.
12 . Strutture di pesca – stagni e strutture e attrezzature destinate alla loro manutenzione, destinate all’allevamento e all’allevamento ittico.
13 . Le finalità immobiliari specificate nella presente Legge corrispondono alle finalità immobiliari stabilite nel Regolamento del Catasto Immobiliare.
Articolo 3 . Contribuenti
La quota è pagata da persone fisiche e giuridiche.
Articolo 4 . Oggetto dell’imposta
L’oggetto dell’imposta è:
1 ) bene immobile (o parte di esso) di proprietà di persone fisiche e situato nel territorio della Repubblica di Lituania, ad eccezione di edifici residenziali, giardini, garage, fattorie, serre, fattorie, fattorie ausiliarie, scientifiche, religiose, ricreative (locali ), fabbricati di pesca e strutture di ingegneria, se non sono beni immobili utilizzati per attività economiche o individuali o non sono trasferiti a persone giuridiche per un periodo indeterminato o per un periodo superiore a un mese;
2 ) beni immobili di proprietà di persone giuridiche e ubicati nella Repubblica di Lituania.
Articolo 5 . Periodo fiscale
Il periodo fiscale dell’imposta è un anno solare.
Articolo 6 . Aliquota fiscale
L’aliquota fiscale è l’1% del valore fiscale degli immobili.
Articolo 7 . Prestazioni fiscali
1 . I seguenti beni immobili di proprietà di persone fisiche sono esenti da imposta:
1 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica per la produzione di servizi di culto, nonché per l’assistenza sociale e assistenziale;
2 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica per attività agricole, nonché per la coltivazione o la trasformazione di prodotti così coltivati su terreni agricoli, se il reddito di tali attività non è tassato in conformità con le disposizioni dell’articolo 25 del Paragrafo 1 dell’articolo 17 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche;
3 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica per attività didattiche;
4 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da persona fisica per l’erogazione di servizi funebri o ubicati nel territorio di un cimitero;
5 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica con la qualifica di artista come laboratorio creativo (studio) per attività creativa individuale.
2 . Sono esenti da imposta i seguenti beni immobili di proprietà di persone giuridiche o beni immobili (o parte di essi) trasferiti a persone giuridiche per un periodo indeterminato o per un periodo superiore a un mese:
1 ) beni immobili di missioni diplomatiche e consolari di Stati esteri, organizzazioni intergovernative internazionali o loro missioni;
2 ) immobili statali o comunali;
3 ) beni immobili di imprese statali e municipali che operano in conformità con la legge sulle imprese statali e municipali della Repubblica di Lituania;
4 ) beni immobili delle istituzioni di bilancio che operano in conformità con la legge sulle istituzioni di bilancio della Repubblica di Lituania;
5 ) beni immobili di imprese di zone economiche libere;
6 ) beni immobili e oggetti di uso generale utilizzati per la protezione ambientale e antincendio secondo l’elenco approvato dal governo della Repubblica di Lituania;
7 ) beni immobili della società fallita;
8 ) beni immobili (o parte di essi) di comunità, associazioni e centri religiosi, utilizzati solo per attività non commerciali o per la produzione di servizi di culto;
9 ) beni immobili (o parte di essi) adibiti a servizi funebri o ubicati nel territorio di un cimitero;
10 ) beni immobili di associazioni di disabili e loro imprese;
11 ) beni immobili di enti di attività agricola e società cooperative (cooperative) il cui reddito imponibile è tassato all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società in conformità con le disposizioni della legge sull’imposta sul reddito delle società della Repubblica di Lituania;
12 ) beni immobili (o parte di essi ) di associazioni di condomini, associazioni di condomini, autorimesse e associazioni di giardinieri, utilizzati solo per attività non commerciali;
13 ) beni immobili (o parte di essi) di fondi di beneficenza e di sostegno operanti in conformità con la legge sui fondi di beneficenza e di sostegno della Repubblica di Lituania, utilizzati solo per attività non commerciali;
14 ) beni immobili delle istituzioni scientifiche e di studio elencate nella Legge sulla scienza e gli studi della Repubblica di Lituania;
15 ) beni immobili delle istituzioni educative elencate nella legge sull’istruzione della Repubblica di Lituania;
16 ) beni immobili di istituzioni che forniscono servizi sociali che operano in conformità con la legge sui servizi sociali della Repubblica di Lituania;
17 ) beni immobili (o parte di essi) di organizzazioni sindacali, utilizzati solo per attività non commerciali previste dagli statuti sindacali;
18 ) beni immobili (o parte di essi) di persone giuridiche che operano ai sensi della Legge sulle Associazioni della Repubblica di Lituania, utilizzati solo per attività non commerciali;
19 ) beni immobili della Banca di Lituania, Borsa del lavoro lituana sotto il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania, Autorità lituana per la formazione del mercato del lavoro sotto il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania;
20 ) beni immobili di persone giuridiche che operano in conformità con la legge sullo status dei creatori d’arte e delle organizzazioni di creatori d’arte della Repubblica di Lituania.
3 . Sono esenti anche gli edifici non riconosciuti idonei all’uso se non effettivamente utilizzati.
4 . I vantaggi fiscali vengono applicati nel seguente ordine:
1 ) all’acquisizione del diritto al beneficio, il beneficio si applica dal mese in cui si acquisisce il diritto al beneficio;
2 ) in caso di decadenza del diritto alla prestazione, la prestazione non si applica a partire dal mese successivo a quello in cui si perde il diritto alla prestazione.
5 . I consigli comunali hanno il diritto di ridurre o rinunciare all’imposta a scapito dei loro bilanci.
CAPITOLO II
VALORE FISCALE DELL’IMMOBILE
Articolo 8 . Valore fiscale degli immobili
1 . Il valore medio di mercato degli immobili e il valore degli immobili di cui ai punti 3 e 4 del comma 2 dell’articolo 9 della presente legge, determinato con il metodo del valore di sostituzione (costo), sono considerati valore fiscale degli immobili.
2 . Il valore fiscale di un immobile può essere considerato come il valore di un immobile determinato dopo una valutazione individuale di un immobile. I contribuenti possono presentare una richiesta al perito immobiliare affinché consideri il valore degli immobili determinato dopo la valutazione individuale degli immobili come il valore dell’imposta sugli immobili se il valore medio di mercato degli immobili determinato dalla valutazione di massa degli immobili o degli immobili di cui all’art. 9 (2) il valore della proprietà determinato dal metodo del valore di sostituzione (costo) differisce dal valore dell’immobile determinato dalla valutazione individuale di oltre il 20 per cento.
Articolo 9 . Stima immobiliare
1 . La valutazione immobiliare viene eseguita da un perito immobiliare.
2 . L’immobile è valutato:
1 ) immobili commerciali – metodi di valore comparativo (analoghi del prezzo di vendita) e valore del reddito operativo (capitalizzazione del reddito o sconto del flusso di cassa), applicando la valutazione di massa degli immobili;
2 ) immobili residenziali, giardini e garage (eccetto quelli industriali) – con il metodo del valore comparativo (analoghi dei prezzi di vendita), applicando la valutazione di massa degli immobili;
3 ) strutture ingegneristiche – con il metodo del valore di sostituzione (costo) (calcolo della percentuale di ammortamento fisico);
4 ) altri beni immobili non specificati nelle voci 1-3 di questa parte – con il metodo del valore di sostituzione (costo) (calcolo della percentuale dell’ammortamento fisico), applicando un fattore di correzione del sito che tiene conto dell’impatto dell’ubicazione dell’immobile immobiliare.
3 . La valutazione degli immobili deve essere eseguita secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania almeno ogni 5 anni secondo le condizioni del 1 ° gennaio dell’anno civile.
Articolo 10 . Reclami e richieste riguardanti il valore fiscale stabilito degli immobili
1 . I reclami dei contribuenti relativi al valore fiscale stimato degli immobili (di seguito – il reclamo) e le richieste riguardanti l’uso del valore immobiliare valutato individualmente nel calcolo del valore fiscale (di seguito – la domanda) devono essere presentati al perito immobiliare entro un mese dal la valutazione del valore fiscale degli immobili. Questi ricorsi e richieste vengono esaminati dal perito immobiliare entro un mese dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta e viene presa una decisione. La decisione può essere impugnata secondo la procedura stabilita dalla legge sui procedimenti amministrativi della Repubblica di Lituania.
2 . Il perito immobiliare deve informare l’amministratore fiscale locale della ricezione del reclamo o della richiesta del contribuente e della decisione presa in merito al reclamo o alla richiesta entro e non oltre un giorno lavorativo dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta o della decisione.
3 . L’appello del contribuente o una domanda per l’imposta del perito immobiliare e il recupero degli importi correlati si interrompe dalla decisione del perito immobiliare su un appello o richiesta di accettazione o da una decisione del tribunale (sentenza) entra in vigore, se il perito della proprietà del contribuente ha presentato ricorso alla Repubblica di Lituania in procedimenti amministrativi con la procedura, ma ciò non costituisce un ostacolo all’applicazione delle misure per la garanzia di un debito fiscale di cui all’articolo 95 della legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania, o una base per la loro abolizione.
CAPITOLO III
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Articolo 11 . Presentazione dei dati necessari per il calcolo dell’imposta
1 . I dati del registro immobiliare e del catasto immobiliare necessari per il calcolo dell’imposta devono essere presentati dal perito immobiliare all’amministratore delle imposte locale due volte all’anno: entro il 1 febbraio ed entro il 1 agosto.
2 . La procedura per la presentazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita con le modalità ed entro i termini specificati nella convenzione tra il perito immobiliare e l’amministratore centrale delle imposte.
3 . Su richiesta del contribuente, il perito immobiliare predispone un estratto del registro immobiliare secondo la procedura stabilita dalla legge sul registro immobiliare della Repubblica di Lituania, in cui è indicato il valore fiscale dell’immobile . Questi estratti devono essere preparati e serviti o inviati gratuitamente a persone fisiche.
Articolo 12 . Calcolo, dichiarazione e pagamento delle imposte
1 . L’imposta sugli immobili (o parte di essi) posseduti da persone fisiche, ad eccezione degli immobili (o parte di essi) trasferiti a persone giuridiche a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un mese, è calcolata, dichiarata e pagata da persone fisiche. La commissione per gli immobili (o una parte di essi) di proprietà di persone giuridiche e gli immobili (o una parte di essi) trasferiti a persone giuridiche per un uso indefinito o per un periodo superiore a un mese devono essere calcolati, dichiarati e pagati dalle persone giuridiche.
2 . I comproprietari pagano l’imposta in proporzione alla loro quota di beni immobili. L’imposta sugli immobili di proprietà del diritto di comproprietà può essere calcolata, dichiarata e pagata da uno dei comproprietari.
3 . Le persone giuridiche pagano una commissione anticipata. Ciascuna imposta anticipata sarà pari a 1/4 dell’importo calcolato applicando l’aliquota d’imposta stabilita nell’articolo 6 della presente legge al valore fiscale dell’immobile di proprietà della persona giuridica al 1 ° gennaio dell’anno solare in corso. Gli anticipi devono essere versati rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno civile in corso. Se l’importo calcolato applicando l’aliquota fiscale stabilita nell’articolo 6 della presente legge al valore fiscale degli immobili di proprietà di una persona giuridica al 1 ° gennaio dell’anno solare in corso non supera LTL 1.500, la persona giuridica non è tenuta a pagare una tassa anticipata.
4 . I contribuenti devono presentare una dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale pertinente all’amministratore fiscale locale entro il 1 ° febbraio dell’anno solare successivo. La forma della dichiarazione, la procedura per la sua compilazione e presentazione sono stabilite dall’amministratore fiscale centrale.
5 . Le persone fisiche calcolano nella dichiarazione del periodo d’imposta, applicando l’aliquota stabilita dall’articolo 6 della presente legge, l’imposta sugli immobili di proprietà di una persona fisica per quel periodo d’imposta (ad eccezione degli immobili per i quali la persona giuridica che ha rilevato il imposta rientra nel paragrafo 1 del presente articolo).
6 . Le persone giuridiche calcolano l’imposta per i beni immobili di proprietà della persona giuridica e per i beni immobili di proprietà di persone fisiche a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un mese nella dichiarazione del periodo d’imposta, applicando l’aliquota stabilita dall’articolo 6 del questa legge.
7 . Se il bene immobile per il quale il contribuente è soggetto a imposta ai sensi dei paragrafi 5 o 6 del presente articolo era di sua proprietà, è stato utilizzato per attività economiche o individuali o è stato trasferito a una persona giuridica (bene immobile trasferito a persone giuridiche per un a tempo indeterminato o, nel caso di proprietà da parte di persone fisiche) per una parte del periodo d’imposta, l’imposta è calcolata in proporzione alla parte del periodo d’imposta (mesi) in cui l’immobile è stato posseduto, utilizzato per fini economici o individuali attività o trasferiti a una persona giuridica, secondo le seguenti regole:
1 ) l’imposta inizia a essere calcolata dal mese in cui si acquista la proprietà del bene immobile, il bene immobile è utilizzato per attività economiche o individuali o il bene immobile è preso in consegna da una persona giuridica;
(2 ) l’imposta non è calcolata dal mese successivo a quello in cui la proprietà del bene immobile è trasferita, il bene immobile non è più utilizzato per attività economiche o individuali o il bene immobile è rimborsato dalla persona giuridica, a meno che il trasferimento o il trasferimento dà luogo a una tassa Punto 1, – in questo caso, nessuna tassa sarà riscossa dallo stesso mese del trasferimento di proprietà, la proprietà sarà trasferita.
8 . Se l’immobile scompare (viene demolito, bruciato o altrimenti perso fisicamente), l’imposta non viene più pagata dal mese successivo a quello in cui l’immobile è scomparso.
9 . L’importo dell’imposta calcolato in dichiarazione dei redditi e, ove sia stato versato un acconto, la differenza tra l’importo dell’imposta calcolato e l’anticipo versato deve essere versato al bilancio entro e non oltre l’ultima dichiarazione per il periodo d’imposta di cui trattasi paragrafo 4. Il pagamento in eccesso dell’imposta sarà rimborsato secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania.
10 . I contribuenti calcolano l’imposta sulla base dei dati dell’estratto del registro immobiliare di cui al comma 3 dell’articolo 11 della presente legge.
CAPITOLO IV
RESPONSABILITÀ
Articolo 13 . Responsabilità
In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, saranno inflitte ammende e saranno calcolati gli interessi di mora secondo la procedura stabilita dalla Legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania.
CAPITOLO V
FISCALE
Articolo 14 . Credito d’imposta
1 . L’imposta è inclusa nel bilancio del comune nel cui territorio si trova l’immobile.
2 . Se l’immobile si trova nel territorio di più comuni, l’imposta viene detratta in proporzione alla quota di proprietà immobiliare appartenente al rispettivo comune.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 . Entrata in vigore e applicazione della legge
1 . Questa legge entrerà in vigore il 2006. 1 Gennaio
2 . L’imposta sugli immobili per le società e le organizzazioni per l’ultimo trimestre del 2005 viene pagata fino al 2006. 25 gennaio
3 . All’entrata in vigore della presente legge, cesseranno di avere effetto:
1 ) la legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1994, n. 59-1156 );
2 ) Legge sull’integrazione dell’articolo 3 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1996, n. 35-860 );
3 ) la legge che modifica gli articoli 7 e 9 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1996, n. 46-1106 );
4 ) la legge che modifica gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1996, n. 68-1635 );
5 ) la legge sull’integrazione dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1997, n. 64-1497 );
6 ) la legge sull’integrazione dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2000, n. 92-2888 );
7 ) la legge che modifica gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2001, n. 62-2232 );
8 ) la legge che modifica l’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2003, n. 104-4648 );
9 ) la legge sull’integrazione dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2003, n. 116-5256 );
10 ) Modifiche alla legge sull’imposta sugli immobili delle imprese e organizzazioni della Repubblica di Lituania, alla legge sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo stradale, alla legge sui fondi di garanzia, alla legge sui pedaggi, alla legge sulle tariffe per la registrazione dei Proprietà industriale, legge sulla tassa sull’inquinamento ambientale, legge sulle tasse consolari e legge sulla Banca della Lituania; la prima sezione della legge supplementare (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2004, n. 61-2188 ).
Articolo 16 . Proposta al governo della Repubblica di Lituania
Il governo della Repubblica di Lituania fino al 2005 1 Ottobre prepara e approva le regole di valutazione degli immobili.
Promulgo questa legge adottata dai Seimas della Repubblica di Lituania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VALDAS ADAMKUS