Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Emirati Arabi Uniti | Firma: Abu Dhabi 22.01.1995 Ratifica: L.28.08.1997, n.309 |
05.11.1997 | Emirati Arabi uniti – PDF in italiano e inglese |
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CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E PER PREVENIRE L’ EVASIONE FISCALE
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D’ ITALIA
Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale,
Hanno concordato le seguenti misure:
Capitolo I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Arte. 1. Ambito personale. – La presente Convenzione si applica alle persone che risiedono in uno o entrambi gli Stati contraenti.
Arte. 2. Tasse coperte. – 1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali , indipendentemente dal modo in cui sono riscosse .
2) Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili , le imposte sull’importo totale dei salari o degli stipendi pagati dalle imprese, nonché come imposte sulla rivalutazione del capitale .
3) Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:
a) nel caso degli Emirati Uniti :
(i) l’ imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
(ii) l’ imposta sulle società
se siano o meno collocate mediante ritenuta alla fonte (di seguito denominata “ imposta UAE ”) ;
b ) nel caso dell’Italia:
( i ) l’ imposta sul reddito delle persone fisiche ;
(ii ) l’ imposta sul reddito delle persone giuridiche ;
(iii) l’ imposta locale sui redditi (l’imposta locale sui redditi);
siano o meno riscossi mediante ritenuta alla fonte (di seguito denominata «imposta italiana ») .
4) La presente Convenzione si applicherà anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili imposte dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti . Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno ogni modifica significativa apportata alle rispettive legislazioni fiscali.
Capo II DEFINIZIONI
Arte. 3. Definizioni generali. – 1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
a) con il termine «EAU» si intendono gli Emirati Arabi Uniti e, in senso geografico, si intende il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, comprese le sue aree marine territoriali e sottomarine, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui si estende l’U. .AE esercita diritti sovrani, in conformità con il proprio diritto interno e con il diritto internazionale, riguardanti l’ esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerali esistenti nelle acque marine, nei fondali marini e nel sottosuolo di tali acque;
b) il termine «Italia» significa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi area al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità con le leggi italiane relative all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, può essere designata come un’area all’interno della quale i diritti d’Italia, rispetto ai fondali e al sottosuolo e alle risorse naturali, possono essere esercitati;
c) le espressioni «uno Stato contraente » e «l’ altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l’Italia ;
d) il termine «persona» comprende la persona fisica, la società e qualsiasi altro insieme di persone;
e) con il termine «società» si intende qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente assimilato a persona giuridica ai fini fiscali;
f ) le espressioni «impresa di uno Stato contraente » e «impresa dell’altro Stato contraente » designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente ;
g) con l’espressione «traffico internazionale» si intende qualsiasi trasporto effettuato mediante una nave o un aeromobile effettuato da un’impresa che ha la sede della direzione effettiva in uno Stato contraente, tranne quando la nave o l’aeromobile è effettuato esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente ;
h) con il termine «cittadini» si intende:
(i) tutti gli individui in possesso della cittadinanza di uno Stato contraente;
(ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni la cui qualità deriva dalle leggi vigenti in uno Stato contraente;
i) con il termine « autorità competente» si intende:
( i) nel caso degli Emirati Arabi Uniti , il Ministro delle Finanze e dell’Industria o il suo rappresentante autorizzato ;
(ii) nel caso dell’Italia , il Ministero delle Finanze .
2) Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti hanno, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad essi attribuisce secondo la legislazione di detto Stato contraente le imposte alle quali si applica la Convenzione.
Art. 4. Residente. – 1) Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa qualsiasi persona che, secondo la legislazione di detto Stato, è ivi imponibile a causa del suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altra criterio di natura simile.
Ma questa nozione non comprende qualsiasi persona soggetta ad imposta in detto Stato soltanto per i redditi provenienti da fonti situate in detto Stato . _ _
2) Se in base alle disposizioni del paragrafo 1 una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sarà determinato come segue:
a) è considerato residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerato residente dello Stato con il quale i suoi rapporti personali ed economici sono più stretti (centro di vitali );
b) se non è possibile determinare lo Stato in cui ha il centro dei suoi interessi vitali, o se egli non ha un’abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, è considerato residente dello Statocontraente incuiha una dimora abituale;
c) se ha la residenza abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, è considerato residente delloStato contraentecuihalacittadinanza;
d) se ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3) Se, a causa delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sua sede di direzione effettiva .
Arte. 5. Stabile organizzazione. – 1) Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività .
2) L’ espressione “stabile organizzazione ” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una filiale;
c) un ufficio;
d) una fabbrica;
e) un laboratorio;
f) una miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ;
g) un cantiere o un progetto di costruzione o di montaggio che esiste da più di nove mesi.
3) Si considera che l’ espressione “stabile organizzazione” includa:
a) l’utilizzo delle strutture esclusivamente allo scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa ;
b) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente a fini di deposito, esposizione o consegna;
c) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un’altra impresa;
d) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’ impresa;
e) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini pubblicitari, di informazione , di ricerca scientifica o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa.
4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente dotato di status indipendente a cui si applica il paragrafo 5 – è considerata una stabile organizzazione nel primo Stato se ha , ed esercita abitualmente , in tale Stato, il potere di concludere contratti in nome dell’impresa , a meno che le sue attività non siano limitate all’acquisto di beni o merce per l’impresa.
5) Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che esercita la sua attività in detto Stato tramite un intermediario, un commissario generale o qualsiasi altro agente dotato di status indipendente, a condizione che tali persone agiscano in il corso ordinario della loro attività.
6) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente , o che svolga la sua attività in detto altro Stato (anche mediante una stabile organizzazione o altrimenti ) , non costituiscono di per sé né una società né una stabile organizzazione dell’altra.
Capo III TRIBUTI SUI REDDITI
Arte. 6. Redditi da beni immobili. – 1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali ) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2) La nozione di “beni immobili” è definita conformemente alla legge dello Stato contraente in cui i beni immobili in questione sono situati. Si intendono comunque compresi i beni accessori ai beni immobili , al bestiame e alle attrezzature usate nell’agricoltura e nella silvicoltura, diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge generale in materia di proprietà fondiaria. Usufrutto di beni immobili e diritti a pagamenti variabili o fissi come corrispettivo per lo sfruttamento o il diritto allo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; sono considerati anche “ beni immobili” le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili .
3) Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dall’uso diretto, dalla locazione o dall’utilizzo sotto qualsiasi altra forma di beni immobili.
4) Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi degli immobili di impresa e ai redditi degli immobili utilizzati per lo svolgimento di servizi personali autonomi .
Arte. 7. Profitti aziendali . – 1) Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti un’attività commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’ impresa esercita l’attività di cui sopra , gli utili dell’impresa possono essere imponibili nell’altro Stato , ma solo nella misura in cui riconducibili a tale stabile organizzazione.
2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa eventualmente ci si aspetterebbe di fare se si trattasse di un’impresa distinta e separata impegnata in attività identiche o simili in condizioni identiche o simili e che opera in modo del tutto indipendente dall’impresa di cui è un’impresa istituzione permanente.
3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in detrazione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese esecutive e amministrative generali così sostenute , sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione situato o altrove.
4) Nella misura in cui è consuetudine in uno Stato contraente determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sulla base della ripartizione degli utili totali dell’impresa tra le sue varie parti, nulla nel paragrafo 2 osta a che lo Stato contraente dalla determinazione degli utili da tassare secondo la ripartizione consueta; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi sanciti nel presente articolo.
5 ) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il mero acquisto da parte della stabile organizzazione di beni o merci per l’ impresa.
6) Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati anno per anno con lo stesso metodo, salvo che sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7) Qualora gli utili comprendano elementi di reddito trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non saranno influenzate dalle disposizioni del presente articolo.
Arte. 8. Navigazione e trasporto aereo. – 1) Gli utili derivanti dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa .
2) Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, si considera situata nello Stato contraente in cui è situato il porto di immatricolazione della nave o, in mancanza di tale porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.
3) Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, ad un’impresa comune o ad un’agenzia operativa internazionale.
4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Gulf Air, ma solo agli utili attribuibili per statuto al partner emiratino .
Arte. 9. Imprese associate . – Dove:
a) un’impresadiunoStatocontraentepartecipadirettamenteoindirettamentealladirezione, controlloo al capitale di un’impresadell’altro Stato contraente, oppure
b ) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione , al controllo o al capitale di un’impresadi uno Stato contraente ediun’impresadell’altro Stato contraente,
e in entrambi i casi tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie vengono stabilite o imposte condizioni diverse da quelle che verrebbero stabilite tra imprese indipendenti , qualsiasi profitto che, senza tali condizioni, sarebbe stato maturato da una delle imprese , ma, a causa di tali condizioni , non sono così maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassato di conseguenza.
Arte. 10. Dividendi. – 1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2) Tuttavia, tali dividendi possono essere imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario è il beneficiario effettivo dei dividendi, l’ imposta così applicata sarà non superare:
a) il 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il15 per cento dell’importolordodeidividendiin tutti gli altri casi.
Le autorità competenti dello Stato contraente stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni .
Il presente paragrafo non pregiudica la tassazione della società per quanto riguarda gli utili con i quali vengono pagati i dividendi .
3) Con il termine “dividendi” ai sensi del presente articolo si intendono i redditi derivanti da azioni, quote di “jouissance” o diritti di “jouissance” , quote minerarie, quote di fondatori o altri diritti, diversi dai crediti, dalla partecipazione agli utili, nonché da redditi derivanti da altri diritti societari soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi delle azioni dalla legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice .
4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui è residente la società pagante i dividendi, per mezzo di una stabile organizzazione stabilimento ivi situato, o esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5) Se una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nella misura in cui tali dividendi siano pagati ad un residente di uno Stato contraente. altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né assoggetta gli utili non distribuiti della società ad un’imposta sugli utili non distribuiti della società , anche se i dividendi pagati o il gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Arte. 11. Interessi. – 1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente, se tale residente è il beneficiario effettivo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
2) Ai sensi del presente articolo, per interessi si intendono i redditi dei titoli di Stato, dei titoli di Stato , garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno una facoltà di partecipazione agli utili, nonché dei crediti di ogni genere nonché degli interessi tutti gli altri redditi assimilati ai redditi di denaro prestato dalla normativa fiscale dello Stato da cui provengono i redditi .
3) Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero tale altro Stato, prestazioni personali indipendenti da una base fissa ivi situata, ed il credito sul quale sono pagati gli interessi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi , e tale interesse è a carico da tale stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.
5) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l’ importo che sarebbe stato concordato tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto degli altri Stati contraenti. disposizioni della presente Convenzione.
Arte. 12. Diritti d’autore. – 1 ) I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato .
2) Tuttavia , tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato , ma se il beneficiario è il beneficiario effettivo dei canoni , l’ imposta così applicata non può eccedere il 10 % dell’importo importo lordo delle royalties.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3) Ai sensi del presente articolo , il termine ” canoni ” designa i compensi di qualsiasi natura ricevuti come corrispettivo per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche o i nastri per la televisione. o diffondere qualsiasi brevetto, marchio, disegno o modello, progetto, formula o processo segreto , o per l’ uso o il diritto d’ uso, industriale, attrezzature commerciali o scientifiche , o per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche .
4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo il proprio legge.
5) I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa alla quale si collegano effettivamente i diritti o i beni sui quali sono pagati i canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, tali canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, del diritto o dell’informazione per i quali sono pagati , eccede l’ importo che sarebbe stato concordato tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente articolo si applica solo all’ultimo importo menzionato. In tal caso, la parte eccedente del pagamento resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Arte. 13. Plusvalenze . – 1) Gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili , come definiti all’articolo 6 , paragrafo 2 , sono imponibili nello Stato contraente in cui i beni sono situati .
2) Utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti ad una base fissa a disposizione di un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’ esercizio di servizi personali indipendenti , compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione ( da soli o con _ _ l’ intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili nell’altro Stato.
3) Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili adibiti al traffico internazionale o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa .
4) Gli utili derivanti dall’alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente l’ alienante .
Arte. 14. Servizi personali indipendenti . – 1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da prestazioni professionali o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli disponga regolarmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per la scopo di svolgere la propria attività. Se dispone di tale base fissa, il reddito può essere tassato nell’altro Stato , ma solo in parte esso in quanto attribuibile a tale base fissa.
2) Il termine “servizi professionali” comprende in particolare le attività scientifiche, letterarie , artistiche, educative o didattiche indipendenti, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati , ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Arte. 15. Servizi alla persona dipendente. – 1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in relazione ad un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non sia esercitato nell’altro Stato contraente. Se il rapporto di lavoro è esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se :
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell’arco di dodici mesi che iniziano o terminano nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni derivanti da un lavoro subordinato esercitato a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa .
Arte. 16. Compensi degli amministratori. – Gli emolumenti degli amministratori ed altri pagamenti simili ricevuti da un residente di uno Stato contraente in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Arte. 17. Artisti e sportivi. – 1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, nonché in qualità di sportivo come tali esercitati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2) Quando i redditi di prestazioni personali esercitate dall’artista o dallo sportivo in qualità di tali sono attribuiti non all’artista o allo sportivo stesso, ma ad altra persona, tali redditi sono imponibili, nonostante quanto disposto dagli articoli 7, 14 e 15. nello Stato contraente in cui vengono esercitate le attività di artista dello spettacolo o di sportivo.
3) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi ottenuti in relazione alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel quadro di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui cui vengono svolte tali attività .
Arte. 18, Pensioni.- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni ed altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un rapporto di lavoro passato sono imponibili soltanto in detto Stato .
Arte. 19, Servizio governativo . – 1) a) Le remunerazioni, diverse dalla pensione , pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in quanto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e è residente di detto Stato la persona fisica che:
(i) è cittadino di quello Stato; O
(ii) non è diventato residente di detto Stato al solo scopo di prestare i servizi.
2) a) Qualsiasi pensione pagata da, o prelevando fondi da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato , suddivisione o ente , è imponibile soltanto in quello Stato.
b) Tuttavia, tale pensione è imponibile soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica ha la cittadinanza e la residenza di detto Stato.
3) Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale esercitata da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale .
Arte. 20. Professori e insegnanti. – Un professore o insegnante che effettua una visita temporanea in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o condurre ricerche presso un’università, college, scuola o altro istituto di istruzione, e che è, o immediatamente prima di tale visita era, un residente dell’altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente per quanto riguarda la remunerazione relativa a tale insegnamento o ricerca.
Arte. 21. Studenti. – 1) Le somme che uno studente o un apprendista d’affari che è, o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato contraente esclusivamente allo scopo di svolgere i suoi studi di formazione, riceve a tale scopo del suo mantenimento, istruzione o formazione non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali pagamenti provengano da fonti esterne a detto Stato.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista d’affari che è, o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato contraente esclusivamente allo scopo della sua l’istruzione o la formazione derivano da servizi temporanei resi in detto altro Stato contraente , non sono imponibili in detto altro Stato a condizione che tali servizi siano connessi con la sua istruzione o formazione e che la remunerazione di tali servizi è necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento .
a) sull’importo di tale sovvenzione , indennità o premio; E
Arte. 22. Altri proventi. – 1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, ovunque provengano, non contemplati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2) Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi dai redditi immobiliari quali definiti al comma 2 dell’articolo 6, se il percettore di tali redditi, residente di uno Stato contraente , esercita un’attività commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene per il quale sono pagati i redditi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso le voci di reddito sono imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3) Qualora, in ragione di particolari rapporti tra le persone che hanno esercitato attività da cui derivano redditi di cui al comma 1, il compenso per tali attività ecceda l’ importo che avrebbe convenuto tra persone indipendenti, si applicano le disposizioni del comma 1 si applica solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente del pagamento resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente , nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Capitolo IV
METODI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Arte. 23. Eliminazione della doppia imposizione. – 1) Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai paragrafi seguenti .
2) Nel caso dell’Italia :
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito imponibili negli “EAU”, l’ Italia, nel determinare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione , può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che disposizioni specifiche della presente Convenzione prevedono altrimenti .
In tal caso, l’Italia deduce dalle imposte così calcolate l’ imposta sul reddito pagata negli “EAU”, ma in un importo non superiore alla quota parte della predetta imposta italiana che tali elementi di reddito gravano sull’intero reddito.
Tuttavia, non verrà concessa alcuna detrazione qualora l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad una ritenuta d’ imposta definitiva su richiesta del percettore del reddito stesso in conformità con le leggi italiane .
3) Nel caso degli Emirati Arabi Uniti:
Qualora un residente degli Emirati Arabi Uniti consegua redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti dedurranno dall’imposta sui redditi di tale persona in detrazione dall’imposta sui redditi di tale persona un importo pari all’imposta sui redditi pagata in Italia.
Tale detrazione non potrà comunque eccedere la parte dell’imposta calcolata negli Emirati Arabi Uniti prima del computo della detrazione e attribuibile ai redditi imponibili in Italia.
Capo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Arte. 24. Non discriminazione. – 1) I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa connesso, diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i cittadini di detto altro Stato nelle stesse circostanze sono o potrebbero essere soggetti. Questa disposizione, nonostante quanto disposto dall’articolo 1, si applica anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2) L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere riscossa in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attività. Le presenti disposizioni non devono essere interpretate nel senso che obbligano uno Stato contraente a concedere ai residenti dell’altro Stato contraente indennità personali, sgravi e riduzioni a fini fiscali per motivi di stato civile o responsabilità familiari che esso concede ai propri residenti.
3) Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 5 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono, per ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, sono deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati a un residente del primo Stato.
4) Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposta o ad alcuna obbligo ad esso connesso diverso o più oneroso rispetto alla tassazione e agli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.
5) Le disposizioni del presente articolo, nonostante quanto disposto dall’articolo 2, si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.
6) Tuttavia , le disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo non limiteranno l’ applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale .
Arte. 25. Procedura amichevole. – 1) Se una persona ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai rimedi previsti dalle leggi interne di detti Stati, presentare il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 24, paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere presentato entro due anni dalla prima notifica dell’atto che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2) L’autorità competente si adopera, se l’opposizione le sembra fondata e se non è in grado di pervenire essa stessa ad una soluzione soddisfacente, di risolvere il caso di comune accordo con l’ autorità competente dell’altro Stato contraente, con un allo scopo di evitare imposte non conformi alla Convenzione .
3 ) Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che dovessero sorgere sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione .
4) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro direttamente allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Quando risulta opportuno , per raggiungere un accordo , uno scambio orale di opinioni, tale scambio può avvenire tramite una Commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti .
Arte. 26 Scambio di informazioni. – 1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’Articolo 1. Tutte le informazioni ricevute dallo Stato contraente saranno trattate come segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi della legislazione nazionale di quello Stato e saranno divulgate solo a persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi ) coinvolte nell’accertamento o nella riscossione , nell’esecuzione o nell’azione penale in relazione a , o nella decisione dei ricorsi in relazione alle imposte coperte dalla Convenzione .
Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.
2) In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate in modo da imporre ad uno Stato contraente l’ obbligo:
a) compiere provvedimenti amministrativi in contrasto con le leggi e la prassi amministrativa di quello o dell’altro Stato contraente;
b) fornire informazioni che non sono ottenibili in base alla legge o nel normale svolgimento dell’amministrazionedi quello o dell’altroStato contraente
c) fornireinformazionichepotrebberorivelaresegreticommerciali, industriali,professionalioprocessicommerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordinepubblico (“ordine pubblico”).
Arte. 27. Agenti diplomatici e funzionari consolari . – Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali degli agenti diplomatici o dei funzionari consolari previsti dalle norme generali del diritto internazionale o dalle disposizioni di accordi speciali.
Arte. 28. Rimborsi. – 1) Le imposte prelevate alla fonte in uno Stato contraente saranno rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui questi è residente se il diritto di riscuotere dette imposte è pregiudicato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2) Le domande di rimborso devono essere presentate entro il termine fissato dalla legge dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere accompagnate da un certificato ufficiale dello Stato contraente in cui è residente il contribuente attestante l’esistenza di le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione dell’indennità , prevista dalla presente Convenzione .
3 ) Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione.
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI
Arte. 29. Entrata in vigore. – 1) Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro l’espletamento delle procedure costituzionali necessarie nei suoi confronti per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui sarà ricevuta l’ultima di tali notifiche e le sue disposizioni avranno effetto :
a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi derivanti dal 1° gennaio 1993 o successivamente,
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per qualsiasi periodo imponibile che inizia dal 1° gennaio 1993 o in data successiva.
2) Le domande di rimborso o di credito derivanti ai sensi della presente Convenzione per qualsiasi imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti per i periodi che iniziano dal 1° gennaio 1993 o successivamente e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o dalla data di riscossione dell’imposta, se successiva.
Arte. 30. Risoluzione. – La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente che potrà denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare dopo il periodo di cinque anni dalla data in cui cui la Convenzione entra in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto per quanto riguarda le imposte trattenute alla fonte importi maturati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia .
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati , hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare ad Abu Dhabi questa domenica 22 gennaio 1995 nelle lingue inglese, araba e italiana, tutti i testi essendo ugualmente autorevoli, salvo in caso di dubbio, quando prevarrà il testo inglese .
EMIRATI ARABI
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Alla Convenzione tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.
All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti ulteriori disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione .
Resta inteso che:
a) Con riferimento all’articolo 7, comma 3, con l’espressione “spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse all’attività della stabile organizzazione;
b) Con riferimento all’articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio del traffico internazionale di navi o aeromobili comprendono :
( i ) profitti derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale;
1. ii) profitti derivanti dall’uso o dal noleggio di contenitori se tali profitti sono accessori agli altri profitti derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili nel traffico internazionale ;
c) con riferimento all’articolo 9, se uno Stato contraente ha effettuato una rideterminazione nei confronti di una persona , l’ altro Stato contraente , nella misura in cui concorda che tale rideterminazione riflette accordi o condizioni che sarebbero stipulati tra persone indipendenti, apportare le opportune modifiche nei confronti delle persone che sono imparentate con tale persona e sono soggette alla giurisdizione fiscale dello Stato . Qualsiasi aggiustamento di questo tipo sarà effettuate soltanto secondo la procedura amichevole prevista dall’articolo 25 della presente Convenzione ; _ _ _ _
d ) con riferimento all’articolo 15, le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano anche alle retribuzioni percepite dai dipendenti delle imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attività nell’altro Stato contraente ;
e) con riferimento al comma 6 dell’articolo 24, le disposizioni interne volte a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale comprendono le disposizioni per la limitazione della detrazione delle spese e di altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate in l’altro Stato contraente;
f) con riferimento al comma 1 dell’articolo 25, l’espressione indipendentemente dai ricorsi previsti dall’ordinamento interno significa che la procedura amichevole non è alternativa al procedimento contenzioso nazionale che sarà , in ogni caso, preventivamente avviato, quando la domanda si riferisce ad un accertamento delle imposte italiane non conforme alla presente Convenzione;
g) la disposizione del paragrafo 3 dell’articolo 28 non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di effettuare, di comune accordo, altre pratiche per la concessione delle sgravi fiscali previste dalla presente Convenzione;
h) nonostante le disposizioni dell’articolo 29 della presente Convenzione, le disposizioni dell’articolo 8, dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 22, paragrafo 3 della presente Convenzione si applicano alle imposte prelevate sugli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, a partire dal 1° gennaio 1988. Gli Stati contraenti non potranno in nessun caso presentare obblighi di riscossione delle imposte relativi ad alcun anno fiscale anteriore alla data menzionata nel presente paragrafo;
i) resta inteso che i redditi derivanti dal petrolio e dalle attività connesse non sono coperti dalle disposizioni della presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare ad Abu Dhabi questa domenica 22 gennaio 1995 nelle lingue inglese, araba e italiana, tutti i testi essendo ugualmente autorevoli, salvo in caso di dubbio, quando prevarrà il testo inglese .