Con il Titolo II (Artt. da 8 a 60) del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è stata recepita la Direttiva UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 Dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese ei gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (c.d. Global minimum tax) che a sua volta attua le indicazioni del OECD/G20 BEPS Pillar Two.
In particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 stabilisce che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta:
a) l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
b) l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
c) l’imposta minima nazionale (articolo 18), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
Con il Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze recante “Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa” sono state emanate le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax, previsti nell’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Vedi: Relazione Illustrativa)
Ai sensi del primo comma dell’art. 5 del Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze la dichiarazione fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 5 del Decreto 7 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze il primo termine di scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio di riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
Con il provvedimento n. 46523 del 6 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa
all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Il modello si riferisce a gruppi multinazionali e nazionali con ricavi superiori a 750 milioni, coprendo l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale (minimo 15%).
Il modello unificato per le tre imposte (integrativa, suppletiva, nazionale) è destinato alle capogruppo od entità controllante residente in Italia (o entità designata) del gruppo multinazionale o nazionale ed è strutturato in un frontespizio e sei quadri (A, B, C, D, E, F) per determinare la base imponibile e le imposte.
Il modello va trasmesso telematicamente, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del vice ministro dell’Economia e delle Finanze.
Questi tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Il versamento avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, deve essere effettuata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce; la seconda, corrispondente al saldo residuo, deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento della Global Minimum Tax tramite modello F24. I codici principali sono 2730 (integrativa), 2731 (suppletiva) e 2732 (nazionale), con 2733 e 2734 per ravvedimenti.
- 2730 – Imposta minima integrativa (IIR – Income Inclusion Rule): si applica alle società controllanti residenti in Italia.
- 2731 – Imposta minima suppletiva (UTPR – Undertaxed Payments Rule): riferita alle imprese italiane appartenenti a gruppi multinazionali.
- 2732 – Imposta minima nazionale (QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top-up Tax): relativa alle entità a bassa imposizione nel territorio italiano.
- 2733 – Sanzioni da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale.
- 2734 – Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale.

