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Bulgaria – DAC 7 – Norme speciali per lo scambio automatico di informazioni fornite dai gestori di piattaforme

La direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7) del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la direttiva 2011/16/UE pone l‘obbligo  per le piattaforme digitali  di comunicare i dati in materia fiscale delle  transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le stesse.
I gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue saranno chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.
Le operazioni interessate sono:

  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.

I nuovi obblighi di segnalazione si applicano a partire dal 1 ° gennaio 2023.

Di conseguenza in Bulgaria è stata promulgata la Legge  n. 100 del 16.12.2022 che aggiunge al Capitolo sedici del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) la Sezione VIII.
Norme speciali per lo scambio automatico di informazioni fornite dai gestori di piattaforme (artt. da 143я.SUP>5 a 143я.SUP>13).

La Sezione VIII disciplina, quindi,  la procedura per l’attuazione della cooperazione amministrativa mediante lo scambio automatico di informazioni fornite dai gestori di piattaforme relative ai venditori, che svolgono un’attività rilevante.

Lo scambio automatico di informazioni  è la fornitura sistematica di informazioni predeterminate agli Stati membri dell’Unione Europea o alle giurisdizioni partner al di fuori dell’Unione Europea senza una richiesta, a un certo intervallo di tempo.
 Il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate scambia con le autorità competenti degli Stati membri o delle giurisdizioni partner le informazioni di cui all’art. 143° 8 , forniti dai gestori delle piattaforme di cui all’art. 143° 6 , par. 2 e 3 .
Le informazioni di cui al par. 3 è fornita all’autorità competente dello Stato membro o della giurisdizione partner presso la quale il venditore, di cui si forniscono le informazioni, è residente ai fini fiscali ai sensi dell’art. 143° 10 , par. 9 e 10 , e nel caso di attività connesse al leasing immobiliare – all’autorità competente dello Stato membro o della giurisdizione partner in cui si trova l’immobile.
Lo scambio di informazioni ai sensi del par. 3 è effettuato entro due mesi dalla fine dell’anno solare per il quale i gestori della piattaforma forniscono informazioni utilizzando un formato elettronico standardizzato.
L’elenco delle giurisdizioni partner a cui la Repubblica di Bulgaria invia informazioni è pubblicato sul sito web dell’Agenzia nazionale delle entrate.