Archivi categoria: Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006


Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina, a livello unionale,  la  spedizioni di rifiuti.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 va ad integrare  la disciplina di cui alla:

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

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Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Quadro riassuntivo

Come vedremo successivamente in dettaglio, per effettuare una spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

  1. è necessaria la trasmissione di una notifica scritta all’autorità competente di spedizione, che
    • se la notifica è adeguatamente compilata, entro tre giorni lavorativi la inoltra all’autorità competente di destinazione.
    • se la notifica non è adeguatamente compilata, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, può chiedere al notificatore informazioni.
  1. L’autorità competente di destinazione, se la notifica  è adeguatamente compilata, dopo averla ricevuta, deve inviare entro tre giorni lavorativi l’originale al notificatore ed una copia alle autorità competenti interessate;
  2. Nel termine di trenta giorni dalla data di conferma del ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione, le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione devono rilasciare l’autorizzazione scritta alla movimentazione di rifiuti, oppure sollevare le proprie obiezioni motivate, altrimenti la spedizione si intenderà autorizzata tacitamente.
    Nel caso in cui, invece, le autorità competenti decidano di rilasciare un’autorizzazione preventiva, il termine è ridotto a sette giorni. Si tratta, in questi casi, di decisioni con validità limitata revocabili in qualsiasi momento.
  3. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta, il notificatore deve compilare il documento di movimento ed inviarne una copia all’autorità di destinazione.
  4.  il notificatore  potrà, poi, nei tre giorni seguenti, effettuare la spedizione.
    Ogni trasporto deve essere accompagnato dall’originale del documento di movimento, che dev’essere consegnato all’impianto di destinazione, Inoltre, è necessario il documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni aggiuntive.
  5. Il destinatario, nel termine di tre giorni dalla ricezione dei rifiuti è tenuto ad inviare il documento di movimento compilato e firmato dal notificatore alle autorità competenti, per confermare di aver ricevuto i rifiuti.
  6. Nel termine di un anno a partire da quella data, deve inviare copia al notificatore ed alle autorità competenti della certificazione di smaltimento o recupero dei rifiuti ricevuti.

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Quadro normativo

Per quanto attiene la spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea valgono:

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Obblighi generali

Il CAPO 3 (Obblighi generali) del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a:

    • Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
    • Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
    • Articolo 21 Accesso del pubblico alle notifiche

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Quadro procedurale generale

La spedizione transfrontaliera di rifiuti disciplinata nel Regolamento (CE) n. 1013/2006, è fondata su una procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni.

Il CAPO 5 (Disposizioni amministrative generali) del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a:

  • Articolo 26 Forma delle comunicazioni
  • Articolo 27 Lingua
  • Articolo 28 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
  • Articolo 29 Spese amministrative
  • Articolo 30 Accordi per le zone di confine

Il primo comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 fissa un quadro procedurale generale, basato, appunto, su procedura che si fonda su un sistema di notificazioni ed autorizzazioni (CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte),  disponendo che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte i rifiuti    destinati ad operazioni di:

Il secondo comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che:

Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’Articolo 18 (Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni) le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

Il terzo comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che i rifiuti elencati nell’allegato III (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)), in casi eccezionali, se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (la Direttiva 91/689/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e quindi, per far riferimento alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti bisogna far riferimento all’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE )sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell’allegato IV (ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»). Tali casi sono trattati a norma dell’Art. 58 (Modifiche degli allegati).

Il quarto comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che: ” Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all’articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell’esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l’analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.”

Il quinto comma comma dell’Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1013/2006  stabilisce che: “Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.”

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Notifica

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Autorità competenti

L’articolo 2, punto 19), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

L’articolo 2, punto 20), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

L’articolo 2, punto 21), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

Per l’Italia, il comma 6, dell’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 2006 dispone che:
“Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare”

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Notificatore

L’articolo 2, punto 15), lettera a) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, definisce notificatore:
“la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l’obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
i) il produttore iniziale; o
ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un’unica località notificata; o
iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento.

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Procedura di notifica

L’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone che il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all’autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, relativa a più spedizioni, esso si conforma all’articolo 13.

  1. La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

    Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l’operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l’articolo 15, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

  1. Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:

    a) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev’essere specificato un solo tipo di rifiuti;
    b) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell’allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev’essere specificato in ordine di importanza.
  1. All’atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento. Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall’autorità competente di spedizione:

a) il documento di notifica che figura nell’ALLEGATO I A – (Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti) Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell’articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all’articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all’ALLEGATO I A.
Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell’Allegato II, Parte 1   INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA; e

b) il documento di movimento che figura nell’ALLEGATO I B – (Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti).
Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all’Allegato II, Parte 2   INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO, nei limiti del possibile al momento della notifica.
  1. Informazioni e documenti aggiuntivi
    Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L’elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell’allegato II, Parte 3   INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.
  2. Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell’esistenza del contratto che il notificatore deve stipulare, secondo le modalità di cui all‘articolo 5 (contratto) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati o una dichiarazione che ne certifica l’esistenza ai sensi dell’ALLEGATO I A.
    Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall’autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.
  3. Deve essere costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente secondo, secondo le modalità di cui all‘articolo 6 (garanzia finanziaria) del Regolamento (CE) n. 1013/2006,
    Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all’ALLEGATO I A.
    La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente (o, qualora l’autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all’atto della notifica o, qualora l’autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell’inizio della spedizione.

La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di:

  • spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (articolo 4, secondo comma, punto 2);
  • destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell’allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del terzo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, di cui all’allegato II, parte 3 (articolo 4, secondo comma, punto 3).

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Trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione (Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

L’autorità competente di spedizione:
  • se riceve una notifica debitamente compilata (ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma dell’Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006) ne trattiene una copia e la trasmette, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento ,   all’autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell’avvenuta trasmissione.
    L’autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12. L’autorità competente di spedizione deve informare immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
  • se riceve una notifica non debitamente compilatanel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento, chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2).
    Ricevute le informazioni e/o dei documenti richiesti,  l’autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per trattenere una copia della notifica e  trasmetterla   all’autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell’avvenuta trasmissione.
  • Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l’autorità competente di spedizione non l’ha trasmessa all’autorità competente di destinazione, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest’ultimo. Ciò non vale nel caso in cui la notifica non è debitamente compilata e  non sia stato dato seguito dal notificatore alla richiesta, da parte dell’autorità competente di spedizione, di  informazioni e documenti a norma dell’articolo 4, secondo comma, punto 2).

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Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate (Primo comma, Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all’articolo 4, secondo comma, punto 3), essa, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.
In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l’autorità competente di destinazione.

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Ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione (Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

L’autorità competente di destinazione se:
  • considera che la notifica è stata debitamente compilata, essa, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.
  • entro 30 giorni dal ricevimento della notifica non conferma il ricevimento della notifica al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate, deve fornire al notificatore, su richiesta di quest’ultimo, una spiegazione motivata.

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Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento (Articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

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Autorizzazioni

Ai sensi del primo comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006,   le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione di cui all’articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

a) autorizzazione senza condizioni;
b) autorizzazione corredata delle condizioni di cui all’articolo 10 (Condizioni cui sono subordinate le spedizioni) del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
c) obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006:
    • 11 – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento 
    • 12 – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito.


Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito:

  • notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso;
  • trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento con copia alle altre autorità competenti interessate.
L’autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.

L’autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dal termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento

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Spedizione

Ai sensi del sesto comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la spedizione prevista può essere effettuata
  • durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti
  • solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 16 (Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione), lettere a) e b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione (Articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006)

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia.

Le imprese interessate devono rispettate le seguenti condizioni:

a) compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l’autorità di transito, può presumerne l’autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;
b) informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.

Ulteriori obblighi sono previsti ai punti c, d ed e dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

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Termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

Ai sensi del settimo comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.

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Revoca dell’autorizzazione

Ai sensi dell’ottavo  e nono comma dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti interessate revocano l’autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:

a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o
b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o
c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all’impianto che effettua tale operazione; o
d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

La revoca dell’autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

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Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi

Il CAPO 6 del Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone in merito a “Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi” distinguendo tra:

 

  • Articolo 31 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
  • Articolo 32 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

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Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell’autorizzazione

Ai sensi  dell’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1013/2006:
“1.   Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.

2.  In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

3.   Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.”

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Notifica generale relativa a più spedizioni

Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni, alle condizioni previste  dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 se, per ciascuna spedizione:

a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e
b) i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e
c) le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

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Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

Ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.

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Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

L’art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone obblighi procedurali per la spedizione di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.

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Obbligo di riprendere i rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

  • CAPO 4 – Obblighi di riprendere i rifiuti
    • Articolo 22 Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
    • Articolo 23 Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
    • Articolo 24 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
    • Articolo 25 Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

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Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi Terzi ai quali si applica la decisione OCSE sul Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (Paese l’EFTA Parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento)
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali  si applica la decisione OCSE 

Il primo comma dell’Articolo 38 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 dispone che:
“In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II (SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI), con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.”

Vedi: “Spedizione di rifiuti verso Paesi dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

A livello unionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Il secondo comma dell’art.1 del Regolamento (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi  TITOLO VI 

Quindi, per quanto attiene l’esportazione dei rifiuti, questa può essere

Gli Stati aderenti al Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti (The OECD Control System for waste recovery) sono:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia (La Colombia è diventata un paese aderente all’OCSE/LEGAL/0266 con un calendario specifico per l’attuazione. Pertanto attualmente non partecipa al sistema di controllo della decisione.)
Costa Rica
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
stati Uniti

Tutti Stati Membri dell’OCSE.

Come abbiamo visto, quindi, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1013/2006, per l’esportazione di rifiuti verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE 

  • destinati allo smaltimento vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione;
  • destinati al recupero, l’Articolo 37 (Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell’allegato III o III A), la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36, elencati negli allegati 
    • III (ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)) o
    • III A (ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2)
      prevede che  “la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
      i)  conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
      ii)  un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
      I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
      a) il divieto; o

      b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all’articolo 35; oppure
       c) nessun controllo nel paese di destinazione.
      2.   Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
      Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
      La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
      3.   Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l’articolo 18.
      4.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
      5.   In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell’allegato III B e purché l’esportazione non sia vietata in virtù dell’articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.”

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (CE) N. 1013/2006, sulla base delle risposte ottenute dai paesi non O.C.S.E.,  è stato emanato il Regolamento CE n. 801/2007, poi sostituito con il Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007 , relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Modificato da 

REGOLAMENTO (CE) N. 740/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 674/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 57/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 733/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014
REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2021
REGOLAMENTO (UE) 2022/520 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2022

Noi faremo riferimento alla Versione consolidata del Regolamento (CE) n. 1418/2007 

In base all’Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1418/2007, l’Allegato al Regolamento stabilisce le procedure per che l’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui allallegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

Per ogni Stato indicato, l’Allegato al  Regolamento (CE) n. 1418/2007  elenca

  • i rifiuti per quei è vietata l’esportazione;
  • i rifiuti per la cui esportazione è richiesta la notifica e l’autorizzazione scritta preventiva;
  • i rifiuti non assoggettati ad alcun controllo;
  • indicazione di altre eventuali procedure di controllo previste dalla normativa nazionale applicabile.

 

 

Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo originale anteriore alle modifiche) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la  spedizioni di rifiuti.

Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è stato

Modificato da:

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008
REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009
DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009
REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 luglio 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014
REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2020

Rettificato da:

Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)

Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le

  • procedure e
  • i regimi di controllo 

in funzione

  • dell’origine
  • della destinazione 
  • dell’itinerario di spedizione
  • del tipo di rifiuti spediti 
  • del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti è così strutturato: