In Bulgaria l’imposta sui redditi delle persone fisiche è regolata dall’Income Taxes on Natural Persons Act entrato in vigore nel 2007 (ЗДДФЛ – ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, sul sito della “Tayros Accounting” è possibile consultare la Legge in italiano) e che ha subito importanti modifiche già nel 2008. A partire da quell’anno, infatti, la Bulgaria ha introdotto una flat tax del 10% che ha sostituito le precedenti aliquote progressive dell’imposta sul reddito (20%, 22% e 24%). L’imposta grava su tutti i redditi delle persone fisiche ovunque prodotti per i residenti e su quelli prodotti sul territorio per i non residenti.
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata siglata a Sofia il 21.09.1988 e ratificata con L. 29.11.1990, n. 389
Per quanto attiene il concetto di Soggetti e residenti l’art.1 della Convenzione stabilisce che:
“1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”
Per quanto attiene la legislazione italiana si deve fare riferimento
- all’Art. 2 del TUIR per le persone fisiche;
- all‘Art. 73 del TUIR per le persone giuridiche.
Residenza fiscale in Bulgaria
Da considerare che ai sensi della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio , l’espressione “residente di uno Stato contraente”, per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, designa qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata.
Quindi ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio bisogna considerare che per “residente in Bulgaria” si intende una ”persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara”.
Ai fini della legislazione Bulgara è considerata residente in Bulgaria e soggetta a tassazione in Bulgaria, una persona fisica quando soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
- ha un indirizzo permanente in Bulgaria;
- è presente sul territorio bulgaro per più di 183 giorni nei limiti di ogni periodo di 365 giorni che termina nel corso dell’anno fiscale in questione;
- è inviato in trasferta all’estero per conto di entità residenti (società bulgara o dallo Stato bulgaro);
- ha il suo “centro degli interessi vitali” in Bulgaria (cioè, i suoi legami personali ed economiche sono più vicini a Bulgaria rispetto a qualsiasi altro paese).
È d’obbligo fare una precisazione: Una persona con domicilio permanente in Bulgaria non è considerata ivi residente se il suo centro di interessi vitali non si trova in Bulgaria.
Al fine di contrastare il fenomeno del trasferimento fittizio all’estero di soggetti in realtà residenti i vari Stati hanno adottato specifiche misure, volte a contrastarne il fenomeno. L’ordinamento Italiano, attraverso il modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, stipulato con vari Stati esteri, ha previsto un particolare criterio volto ad individuare la residenza effettiva di un soggetto trasferitosi all’estero, attraverso la determinazione del suo “centro degli interessi vitali“.
Per quanto riguarda l’identificazione del centro degli interessi vitali si deve sottolineare che l’articolo 4, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, precisa che: l’espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di uno Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga.
Il successivo paragrafo 2, dello stesso articolo della Convenzione fornisce, invece, l’elenco delle disposizioni che, nel caso in cui una persona fisica dovesse risultare residente in entrambi gli Stati contraenti in base alle norme nazionali (c.d. “dual residence“), consentono di stabilirne univocamente la residenza in uno solo di essi.
A prescindere dai criteri di determinazione della residenza fiscale, questa viene a stabilirsi nel Paese ove il soggetto ha il proprio “centro degli interessi vitali“. L’Agenzia delle Entrate Italiana, con la Risoluzione n. 351/E/2008, ha chiarito che rimane fiscalmente residente nel territorio dello Stato il soggetto che, pur essendosi trasferito all’estero per motivi di lavoro, mantiene in Italia i propri legami familiari o il centro dei suoi interessi patrimoniali e sociali.
Inoltre, deve essere precisato che la verifica di residente fiscale non può mai essere effettuata in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento in quanto implica l’esame delle varie relazioni personali e sociali all’interno del territorio dello Stato.
I residenti della Bulgaria sono soggetti alle imposte in Bulgaria sul loro reddito e guadagni mondiali.
Le persone non residenti in Bulgaria sono tassati sul loro reddito e utili derivanti solo da fonti bulgare.
L’anno fiscale in Bulgaria corrisponde all’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Imposta sul reddito delle Persone Fisiche in Bulgaria
Il reddito, è imponibile sulla base del “percepito”; cioè, è imponibile nell’anno di riscossione, a prescindere dall’anno di formazione. Principio fondamentale della ЗДДФЛ è che il reddito personale è tassato solo quando effettivamente ricevuto (i redditi maturati ma non pagati non sono soggetti a tassazione). Questo principio di pagamento è in contrasto con il principio della competenza economica, seguita dalla legislazione contabile e dalla Legge sull’imposta sul Reddito delle Società (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)).
Il reddito si considera acquisito alla data:
- del pagamento – in caso di pagamento in contanti;
- dell’accredito sul conto del beneficiario del reddito o la ricevuta dell’assegno – in caso di pagamento non in contanti;
- della ricezione del beneficio – per reddito non monetario;
- del trasferimento di diritti o proprietà – per reddito da vendita, scambio o altro trasferimento remunerativo di diritti o proprietà;
- di un altro evento specificato dalla legge.
Il reddito personale in Bulgatia è tassato ad un’aliquota fissa del 10 per cento, con alcune variazioni:
- I redditi da lavoro autonomo e da imprese individuali sono tassati ad un’aliquota fissa del 15 per cento sul reddito netto (Per le imprese individuali che calcolano il reddito secondo le norme dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche l’aliquota è del 10%.);
- I dividendi sono tassati al 5 per cento, e se pagati da una società bulgara sono trattenuti alla fonte.
Per quanto attiene le Professioni autonome l’art. 12 della Convenzione dispone che:
“1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attivita’ indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche’ le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.”
Per quanto attiene gli Utili delle imprese l’art. 6 della Convenzione dispone che:
“1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.“
Per quanto attiene i Dividendi l’art. 8 della Convenzione dispone che:
“1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi, sia una attivita’ industriale o commmerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.“
Sono considerati redditi di fonte bulgara:
- i redditi derivanti da attività economica all’interno del territorio nazionale;
- i redditi provenienti da attività di lavoro o prestazioni di servizi effettuate nel territorio nazionale;
- i dividendi e le plusvalenze per la liquidazione di quote di partecipazione in società residenti;
- i redditi provenienti dal trasferimento di ditte individuali residenti;
- qualsiasi remunerazione per attività svolte nel Paese da sportivi, scienziati, artisti o figure pubbliche anche se pagati per mezzo di intermediari;
- tutti gli altri redditi previsti dalla legge.
Reddito non imponibile in Bulgaria
Qualora non siano stati acquisiti nel corso
- di un’attività economica imprenditoriale ai sensi del diritto commerciale
- di un’attività tassata come attività commerciale di un’impresa individuale (SP),
in Bulgaria si considerano esentasse:
- reddito conseguito durante l’anno d’imposta dalla vendita o permuta di:
- un bene immobile residenziale, se sono trascorsi più di tre anni tra la data di acquisizione e la data di vendita o permuta;
- fino a due proprietà immobiliari, oltre a tenute agricole e forestali, indipendentemente dal loro numero, se sono trascorsi più di 5 anni tra la data di acquisizione e la data di vendita o permuta.
- proventi da vendita o permuta di beni mobili, ad eccezione di:
- veicoli stradali, aerei e nautici, se il periodo compreso tra la data di acquisizione e la data di vendita o scambio è inferiore a un anno;
- opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato;
- azioni, quote, strumenti compensativi, buoni di investimento e altre attività finanziarie, nonché proventi da negoziazione in valuta estera;
- beni mobili consegnati a persone che hanno il diritto di effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti in conformità con la legge sulla gestione dei rifiuti.
- proventi da cessione di strumenti finanziari;
- l’utile o altra fonte di capitale distribuita sotto forma di nuove quote e azioni in società commerciali, nonché l’utile o altra fonte di capitale distribuita sotto forma di aumento del valore nominale delle azioni e azioni esistenti;
- il reddito delle persone compensate per ordine di un atto normativo dalla vendita o dallo scambio degli strumenti compensativi e dei buoni di investimento ricevuti a titolo di risarcimento;
- redditi da assicurazione obbligatoria in Bulgaria o all’estero;
- i redditi da assicurazioni integrative volontarie, percepiti dopo aver acquisito il diritto alla pensione integrativa; i proventi da investimenti di riserve tecniche ricevute in base a contratti assicurativi; i proventi da investimenti del patrimonio dei fondi di previdenza complementare, distribuiti tra i conti individuali degli assicurati;
- interessi e sconti su obbligazioni governative, municipali e societarie bulgare, nonché su obbligazioni simili emesse ai sensi della legislazione di un altro Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- interessi su crediti del tribunale non imponibili e risarcimento per le spese del tribunale;
- i benefici concessi e gli altri pagamenti in caso di lesioni corporali medie e gravi, malattia professionale o morte;
- i risarcimenti per esproprio coatto di beni per esigenze statali e comunali;
- risarcimento per danni a cose e non, ad eccezione del risarcimento per mancato guadagno;
- le indennità assicurative, quando si è verificato un evento assicurativo;
- benefici e indennità dall’assistenza sociale ricevuti sulla base della legge sulle persone con disabilità, della legge sulla protezione dei bambini, della legge sui benefici per i bambini o di altri atti normativi, nonché i benefici e le indennità di disoccupazione ricevuti sulla base di un atto normativo ;
- gli aiuti da enti con attività sociale, previsti dalla legge, e da soggetti giuridici senza scopo di lucro, iscritti allo svolgimento di attività di pubblica utilità;
- gli importi percepiti sulla base della legge sugli assegni familiari per i figli, nonché gli importi per gli alimenti percepiti dagli aventi diritto in conformità con le disposizioni del codice della famiglia;
- borse di studio ricevute da individui per la loro istruzione nel paese e all’estero;
- le somme in denaro e doni ricevuti in base ad un atto normativo da donatori di sangue, emocomponenti e prodotti biologici a fini umanitari;
- guadagni monetari e materiali ricevuti dalla partecipazione a giochi d’azzardo organizzati con una licenza rilasciata ai sensi della Legge sul gioco d’azzardo o ai sensi della legislazione di un altro Stato Membro dell’Unione Europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- i premi, che sono dati sotto forma di gioco aggiuntivo o profitto di oggetto con valore insignificante da macchine da divertimento ai sensi del Gambling Act o secondo la legislazione di un altro stato membro dell’Unione Europea o di uno stato parte dell’Accordo sul Spazio economico europeo, e al soggetto vincite di valore irrilevante da altri giochi d’azzardo, oltre a quelli indicati al punto 20;
- ha fornito premi statali e nazionali ad artisti nel campo della cultura e degli atleti, premi dei vincitori di concorsi per progetti e programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo nazionale “Cultura”, ha fornito premi in denaro statali per servizi speciali allo stato bulgaro e nazione, nonché i premi assegnati a studenti dotati per la partecipazione a Olimpiadi, competizioni e concorsi nazionali e internazionali;
- le somme percepite per viaggi di lavoro e vitto alloggio nell’ambito di rapporti giuridici, che non sono manodopera, quando sono a carico del cedente e sono documentate secondo la normativa vigente, nonché le somme giornaliere per trasferta di lavoro, ma non oltre il doppio del loro importo determinato per i rapporti di lavoro;
- il reddito ricevuto da affitto, locazione o altra disposizione remunerativa per l’uso di terreni agricoli;
- la retribuzione di: membri del personale delle missioni diplomatiche ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; membri dei consolati ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari; i dipendenti di organizzazioni interstatali e intergovernative in conformità con l’accordo internazionale concluso con la rispettiva organizzazione ei familiari delle persone elencate, nella misura in cui ciò è previsto nel rispettivo accordo internazionale;
- i redditi da vendita o permuta di beni acquisiti per eredità e testamento, nonché di beni restituiti per ordine di atto normativo;
- i dividendi al consumo delle cooperative costituite ai sensi della legge sulle cooperative;
- i fondi ricevuti nell’ambito del programma Erasmus + dell’Unione europea nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;
- i proventi dell’attività di trasporto in taxi di passeggeri, svolta da persone fisiche – conducenti, per conto di un vettore registrato, ma a loro spese, se per l’auto con cui viene svolta l’attività, l’imposta sul trasporto in taxi di passeggeri è pagata da la Legge per le tasse e le tasse locali;
- la proprietà ricevuta per eredità, testamento e donazione, nonché la proprietà ricevuta con diritto di proprietà ripristinato per ordine di un atto normativo;
- altri specificati dalla legge.
Reddito imponibile in Bulgaria per tipologia di reddito a seconda della fonte:
- reddito da lavoro dipendente – retribuzione del lavoro e tutti gli altri pagamenti in contanti e / o in natura da parte del datore di lavoro oa spese del datore di lavoro, ad eccezione del reddito specificato dalla legge;
- reddito da altre attività economiche – il reddito acquisito, ridotto delle spese per l’attività come segue:
- del 60 per cento – per il reddito derivante dall’attività di persone fisiche registrate come agricoltori per la produzione di prodotti agricoli non trasformati, ad eccezione del reddito derivante dalla produzione di piante ornamentali;
- del 40 per cento per: reddito derivante dall’attività di persone fisiche per la produzione di prodotti trasformati o non trasformati dell’agricoltura, della silvicoltura, della caccia e della pesca; royalties e canoni di licenza; reddito derivante dalla pratica di un mestiere, che non è soggetto all’imposta sui brevetti ai sensi della legge sulle tasse e le commissioni locali;
- del 25 per cento in caso di reddito derivante dall’esercizio di una libera professione o retribuzione nell’ambito di rapporti giuridici non occupazionali;
- reddito da affitto o da altre disposizioni remunerative per l’uso di diritti o proprietà – il reddito acquisito, ridotto del 10 per cento delle spese per l’attività;
- reddito derivante dal trasferimento di diritti o proprietà – ad esempio, per il reddito derivante dalla vendita o dallo scambio di beni immobili, inclusi diritti reali limitati su tali beni, il reddito imponibile è determinato come la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto della proprietà è ridotto del 10 per cento dei costi;
- reddito da altre fonti (ai sensi dell’articolo 35) – l’importo lordo del reddito acquisito.
Base imponibile annua totale per le Persone Fisiche in Bulgaria
La base imponibile annuale totale è la somma delle basi imponibili annuali per reddito da lavoro dipendente, reddito da altra attività economica, reddito da affitto o altra disposizione remunerativa per l’uso di diritti o proprietà, reddito da trasferimento di diritti o proprietà e reddito da altri fonti, ridotte dagli sgravi fiscali previsti dalla legge.
Dal reddito sono deducibili:
- i contributi previdenziali obbligatori;
- gli interessi per i mutui;
- i contributi per assicurazioni sanitarie e previdenziali fino al 10% del reddito;
- le donazioni fino al 65% del reddito imponibile;
- un ammontare di 200 lev (valuta ufficiale della Bulgaria) per ogni figlio a carico fino a tre.
Sgravi fiscali in Bulgaria
- Agevolazioni fiscali per le persone con ridotta capacità lavorativa
- Agevolazioni fiscali per contributi personali per assicurazioni e assicurazioni volontarie
- Agevolazioni fiscali per contributi evidenti per anzianità di servizio assicurativa al pensionamento
- Agevolazioni fiscali per donazioni
- Agevolazioni fiscali per le giovani famiglie
- Agevolazioni fiscali per i bambini
- Agevolazioni fiscali per i bambini con disabilità
- Agevolazioni fiscali per pagamenti non in contanti
- Agevolazioni fiscali per migliorie e / o riparazioni di immobili
Aliquota fiscale : l’imposta sulla base imponibile annuale totale è determinata moltiplicando la base imponibile annuale totale per un’aliquota fiscale del 10 percento.
In genere, quindi, è prevista un’aliquota fissa del 10% applicata anche a royalties, interessi e plusvalenze mentre per i dividendi e liquidazione delle quote di possesso in società residenti l‘aliquota è del 5%.
Per quanto attiene alle royalties si deve fare riferimento all’Art. 10 (Canoni) della Convenzione:
“1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni dei generatori di canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita’ e’ stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.”
Per gli interessi provenienti dai conti bancari l’aliquota è dell’8%.
Per quanto attiene gli Interessi l’art. 9 della Convenzione dispone che:
“1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne e’ l’effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dagli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.“
Come è evidente spesso nella Convenzione si fa spesso riferimento:
- per quanto attiene all’attività imprenditoriale, alla Stabile Organizzazione;
- per quanto attiene il Lavoro Autonomo, alla Base Fissa.
Per quanto attiene alla Stabile Organizzazione l’art. 4 della Convenzione dispone che:
“1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell’Italia in una societa’ mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e’ considerata “stabile organizzazione” ai fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una societa’ che e’ residente dell’altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa’ possiede una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),
non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.”
Entrambe le norme definiscono la stabile organizzazione come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
In proposito vedi: La stabile organizzazione – Aspetti civilistici, fiscali e contabili
In Bulgaria il punto 2 del §1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società afferma che“Luogo di attività” è il luogo di attività commerciale ai sensi del § 1 , punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale che dispone:
c) esecuzione permanente di transazioni commerciali con un luogo di adempimento nel paese, anche quando la persona straniera non ha un rappresentante permanente o un determinato luogo.”
Imposte sugli immobili
Per quanto attiene i Redditi immobiliari l’art. 5 della Convenzione dispone che:
“1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” e’ definita in conformita’ al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.”
L’Art. 11 della Convenzione (Utili di capitale) stabisce che gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 5 situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Un cittadino italiano che possiede proprietà immobiliari in Bulgaria è, quindi, soggetto alla tassazione in Bulgaria
- per i redditi che ritrae dai beni immobili;
- per gli utili che ritrae dalla alienazione dei beni immobili.
I proprietari di beni immobili in Bulgaria sono tenuti a versare un’imposta annuale sul valore degli immobili. Il tasso varia a seconda se l’immobile viene utilizzato per scopi residenziali o per scopi commerciali. Sia per gli immobili residenziali che per quelli commerciali, il tasso viene stablito dalle autorità locali, ma è nel range da 0,15% a 0,30%. L’imposta è dovuta all’inizio di ogni anno. Queste imposte sono generalmente più basse nelle zone rurali.
Sia le tasse statali per il trasferimento della proprietà che le tasse notarili variano dal due al cinque per cento.
Imposta sulle plusvalenze
L’aliquota d’imposta sulle plusvalenze in Bulgaria è un tasso fisso del 10 per cento. Le plusvalenze sono generalmente tassati come reddito; tuttavia i seguenti beni sono esenti:
- Ogni immobile residenziale all’anno, indipendentemente quando acquistato, se utilizzato come abitazione principale o meno, se posseduti per più di 3 anni.
- Due immobili separati che non sono residenza principale del contribuente, se posseduti per più di cinque anni.
- Qualsiasi proprietà agricola e forestale se posseduta per almeno cinque anni.
- Macchine e altri veicoli stradali, aerei e posseduti per almeno un anno.
- Beni ricevuti da regalo.
- Alcuni tipi di beni mobili, comprese le azioni di una società quotata bulgara.
In base all’ultimo paragrafo dell’Art. 11 della Convenzione (Utili di capitale) gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, “Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato“.
2 ,“Gli utili provenienti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.”
e 3, “Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.”
dell’Art. 11 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.
Per quanto attiene i Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe l’art. 13 della Convenzione dispone che:
“1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.”
Quindi, salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente in Italia riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in Italia, a meno che tale attivita’ non venga svolta in Bulgaria. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in Bulgaria.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 13 della Convenzione, le remunerazioni che un residente in Italia riceve in corrispettivo di una attivita’ dipendente, svolta in Bulgaria, sono imponibili soltanto in Italia se:
a) il beneficiario soggiorna in Bulgaria per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente in Bulgaria, e
c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Bulgaria.
Per quanto attiene i Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali l’art. 14 della Convenzione dispone che:
“1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.”
Quindi un residente in Italia che riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente in Bulgaria sono imponibili in Bulgaria.
Per quanto attiene le Pensioni l’art. 16 della Convenzione dispone che:
“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”
Questo farebbe pensare che le pensioni pagate ad un cittadino italiano residente in Bulgaria siano imponibili soltanto in Bulgaria, ma l’Art. 1 della Convenzione stabilisce che ai sensi della Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara.
Quindi perchè la “pensione italiana” sia tassata in Bulgaria non è sufficente la residenza, ma l’aver ottenuto la cittadinanza bulgara.
Sgravio fiscale per doppia impostazione
A prescindere degli eventuali crediti d’imposta concessi ai sensi di qualsiasi trattato sulla doppia imposizione, la Bulgaria fornisce uno sgravio fiscale per le imposte sul reddito, imponibile anche in Bulgaria, pagate all’estero. L’ammontare totale del credito disponibile è la minore tra l’imposta estera pagata sul reddito e l’imposta bulgara dovuta su tale reddito.
Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, a meno che l’unica fonte di reddito è il reddito da lavoro dipendente in una società bulgara (I lavoratori dipendenti subiscono la ritenuta dell’imposta alla fonte direttamente dal loro datore di lavoro e, quindi, per questo, in mancanza di altri redditi, possono anche non presentare la dichiarazione annuale), in Bulgaria va presentata entro il 30 aprile (La dichiarazione viene presentata dal 10 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è stato percepito il reddito.) dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia Nazionale delle Entrate (NAP (НАП)) .
La dichiarazione dei redditi annuale per le persone fisiche impegnate in attività commerciale, comprese le imprese individuali, nonché per gli agricoltori che hanno scelto di essere tassati come ditte individuali, sarà presentata all’Agenzia Nazionale delle Entrate (NAP (НАП)) dal 1 ° marzo al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La modifica del termine si applica anche alla dichiarazione dei redditi annuale per il 2020, presentata nel 2021. Per le altre persone fisiche, il termine per la presentazione della dichiarazione resta quello precedente dal 10 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 53, paragrafo 1 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche).
Le persone fisiche straniere residenti ai fini fiscali degli Stati membri dell’UE / SEE hanno il diritto di scegliere di ricalcolare l’imposta finale per determinati redditi presentando una dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’art. 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Chi presenta la dichiarazione dei redditi annuale in formato elettronico, può utilizzare uno sconto del 5% dall’imposta per il pagamento aggiuntivo nell’ambito della dichiarazione dei redditi annuale, ma non più di 500 BGN, se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- aver presentato una dichiarazione dei redditi annuale per via elettronica entro il 31 marzo dell’anno successivo;
- al momento del deposito della dichiarazione non hanno obblighi pubblici esecutivi; e
- l’imposta aggiuntiva sulla dichiarazione dei redditi annuale è stata pagata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Con la dichiarazione dei redditi annuale, i cittadini bulgari determinano l’imposta da loro dovuta sulla base imponibile annuale complessiva per i redditi acquisiti nell’anno precedente.
L’imposta sul reddito dovuta, determinata dalla dichiarazione dei redditi annuale, è pagata entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo all’anno di acquisizione del reddito.
In Bulgaria è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi annuale
qualsiasi persona fisica locale che nell’anno precedente:
- ha percepito un reddito soggetto a tassazione sulla base imponibile annuale totale o imposta sulla base imponibile annuale per i redditi da attività imprenditoriale come ditta individuale;
- vuole utilizzare gli sgravi fiscali;
- una persona che ha pagato la tassa sui brevetti;
- una persona che ha un reddito non imponibile derivante dall’attività di trasporto in taxi di passeggeri, svolta da persone fisiche – conducenti, per conto di un vettore registrato.
- ha dato o ricevuto uno o più prestiti da altri cittadini o società per un importo totale di oltre 10.000 BGN o ha saldi in sospeso in totale oltre 40.000 BGN da prestiti concessi o ricevuti durante l’anno o durante i cinque anni precedenti;
- possiede azioni e partecipazioni in società e immobili all’estero;
- ha acquisito un reddito da una fonte estera, soggetto all’imposta finale.
qualsiasi persona fisica straniera che nell’anno precedente ha percepito un reddito soggetto a tassazione sulla base imponibile annuale totale da una fonte in Bulgaria.
In Bulgaria non viene presentata alcuna dichiarazione dei redditi annuale:
- per i redditi soggetti a imposta finale, come gli interessi attivi su conti bancari bulgari (ad eccezione di taluni redditi dall’estero, soggetti a imposta finale, la dichiarazione deve essere presentata);
- se viene percepito solo il reddito da un contratto di lavoro;
- per i redditi non imponibili, ad eccezione dei redditi non imponibili derivanti dall’attività di trasporto taxi svolta da persone fisiche – conducenti, per conto di un vettore registrato.
Secondo l’Art. 67, par. 4 e 5 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, i termini per il pagamento dell’imposta coincidono con i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi annuali, ossia fino al 30 giugno per le persone fisiche impegnate in attività commerciali, anche individuali, nonché per gli agricoltori che hanno scelto da tassare come ditte individuali e fino al 30 aprile per le altre persone fisiche.
L’imposta può essere pagata l’ultimo giorno, a condizione che l’importo venga accreditato sul conto NRA il giorno lavorativo successivo.
Acconti sulle imposte in Bulgaria
Con le modifiche all’art. 43, par. 8 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche armonizza le condizioni per il pagamento di anticipi alle persone fisiche impegnate in attività commerciali, comprese le imprese individuali, nonché per gli agricoltori che hanno scelto di essere tassate come imprese individuali, con quelle delle persone giuridiche descritte nella legge sull’imposta sul reddito delle società .
Secondo quanto previsto dall’art. 83, par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società non effettuano acconti sulle imposte:
- soggetti passivi i cui ricavi netti di vendita per l’anno precedente all’anno precedente non superano i 300.000 BGN;
- i soggetti passivi di nuova costituzione per l’anno di costituzione e per l’anno successivo, ad eccezione dei soggetti passivi di nuova costituzione per trasformazione ai sensi del diritto commerciale. Possono effettuare pagamenti anticipati trimestrali ai sensi del capitolo quattordici della prima parte della legge, senza applicare le disposizioni dell’art. 89 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.
Pagamenti anticipati mensili – sono effettuati da soggetti passivi i cui ricavi netti di vendita per l’anno precedente all’anno precedente superano BGN 3.000.000 I pagamenti anticipati mensili sono determinati dalla formula di cui all’art. 86 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.
Gli anticipi mensili vengono pagati come segue:
- per i mesi di gennaio, febbraio e marzo – entro il 15 aprile dell’anno solare in corso;
- per i mesi da aprile a novembre – entro il 15 del mese a cui si riferiscono;
- per il mese di dicembre – entro il 1 ° dicembre dell’anno solare in corso.
Pagamenti anticipati trimestrali – sono effettuati da contribuenti che non sono obbligati a effettuare pagamenti anticipati mensili. Gli acconti trimestrali sono determinati dalla formula di cui all’art. 87 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.
Gli anticipi trimestrali per il primo e il secondo trimestre devono essere pagati entro il 15 ° giorno del mese successivo al trimestre a cui si riferiscono e per il terzo trimestre entro il 1 ° dicembre. Non viene effettuato alcun pagamento anticipato trimestrale per il quarto trimestre.
Secondo quanto previsto dall’art. 88 della Legge sull’imposta sul reddito delle società, i soggetti passivi possono presentare entro il 15 novembre del rispettivo anno una dichiarazione in forma di riduzione o aumento degli anticipi, quando ritengono che differiranno dall’imposta annuale sulle società dovuta. La riduzione, rispettivamente l’aumento degli anticipi, viene utilizzata dopo la presentazione della dichiarazione.
Quelle determinate dall’ordine dell’art. 86 e art. 87 della Legge sull’imposta sul reddito delle società gli anticipi vengono dichiarati con modulo di dichiarazione in un periodo dal 1 marzo al 15 aprile dello stesso anno.
Ai contribuenti ai quali viene trasferita l’imposta sulle società per l’esercizio in corso, viene anche trasferita la rispettiva parte degli anticipi determinati, proporzionale all’importo del trasferimento. Nei casi di aiuti di Stato allo sviluppo regionale sotto forma di imposta sui trasferimenti per l’anno in cui un provvedimento ex art. 189, punto 1, lettera “b” della Legge sull’imposta sul reddito delle società, l’assegnazione della rispettiva parte degli anticipi determinati avverrà a partire dal mese / trimestre successivo a quello di emissione dell’ordine.