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 I conferimenti d’azienda: imposizione diretta

Tra le operazioni straordinarie si riconosce il  conferimento d’azienda, «l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti, apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente» in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria.

I soggetti del conferimento sono:

  • il conferente: colui che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni, che può essere:
    • persona fisica non imprenditore (l’azienda può esistere anche senza impresa);
    • imprenditore individuale; 
    • società;ente, titolare di diritti di proprietà o altro diritto reale (ad es. usufrutto);
  • il conferitario: colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio capitale, che può essere:
    • società; 
    • ente.

Il conferitario può essere un soggetto:

  • di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”);
  • preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”), nel quale ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c., co. 4).

Oggetto del conferimento è:

  • l’azienda, intesa come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.)”;
  • o un ramo di azienda, inteso come uno specifico settore del complesso aziendale, composto da un’articolata quantità di beni tra loro articolati ed impiegabili per la realizzazione di un ciclo produttivo.

Ai fini delle imposte sui redditi, disciplina fiscale del conferimento d’azienda è contenuta nell’articolo 176 del DPR n. 917/86 così come modificato dal comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 244/07.

Il primo comma dell’articolo 176 del TUIR recita:

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze
. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”.

Quindi i conferimenti di azienda si considerano effettuati in neutralità fiscale, inidoneità dell’operazione a determinare il realizzo di plusvalenze e minusvalenze dell’azienda che passa all’organizzazione originaria (società conferente) alla struttura di destinazione (società conferitaria).

L’applicazione del principio della neutralità fiscale è condizionato da due presupposti che si devono verificare congiuntamente:

  • che il soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano imprese commerciali;
  • che oggetto del conferimento sia una azienda (complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa).

Le condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 176 affinché i conferimenti di aziende possano essere effettuati senza il realizzo di plusvalenze o minusvalenze sono le seguenti:

  • il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
  • il soggetto conferitario deve subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda ricevuta.

Nell’operazione di conferimento d’azienda in neutralità ex articolo 176 del TUIR è possibile individuare:

  • un soggetto “dante causa” nell’operazione, ossia il soggetto conferente (imprese individuali, società di persone commerciali (anche in contabilità semplificata), società di capitali o enti commerciali);
  • un soggetto “avente causa” nell’operazione rappresentato da una società che diviene conferitaria del complesso aziendale che può rivestire la natura giuridica di società di capitali ovvero di società di persone che svolge attività di impresa.

Il secondo comma dell’articolo 176 del TUIR stabilisce che:

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente
o il conferitario e’ un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato“.

Quindi:

  • ll soggetto conferente può essere non residente purché l’azienda sia situata in Italia;
  • il soggetto conferitario può essere un soggetto non residente, purché l’azienda “ricevuta” sia situata in Italia.

Una volta  determinata l’esatta consistenza del complesso aziendale da trasferire alla conferitaria, la società conferente determina l’eventuale scostamento positivo tra:

  • il valore corrente del patrimonio trasferito (corrispondente all’ammontare della partecipazione assegnata)
  • e il valore corrente della partecipazione ricevuta.

Il maggior valore rilevato dalla conferente può essere contabilizzato:

  • tra i conti del patrimonio netto come riserva da conferimento, nel caso in cui l’operazione di conferimento non abbia finalità di tipo realizzativo (c.d. “conferimento modello trasformazione“);
  •  o in un conto “plusvalenza da conferimento” imputabile a Conto economico tra i proventi, nel caso in cui l’operazione di conferimento implichi la volontà del conferente di realizzare il valore dell’azienda (c.d. “conferimento modello cessione“).

La riserva da conferimento iscritta dalla società conferitaria possiede natura civilistica e fiscale di riserva di capitale. Ne consegue che la sua distribuzione riduce il costo fiscale della partecipazione detenuta dal conferente.

Applicando il principio della neutralità fiscale, il soggetto conferitario dell’azienda, ai sensi del primo comma dell’articolo 176 del TUIR:

  • subentra nella posizione del conferente, in relazione agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita;
  • realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.

In base al  quarto comma dell’articolo 176 del TUIR: “Le  aziende  acquisite  in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di  cui  al  presente  articolo  si  considerano possedute dal soggetto conferitario anche  per  il  periodo  di  possesso del soggetto conferente“.

Ai sensi del quinto comma dell’articolo 176 del TUIR: l’eccedenza in sospensione di imposta,ai sensi dell’articolo109,comma 4, lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta“.

Nel caso in cui il suddetto vincolo non sia ricostituito dalla società conferitaria, l’eccedenza in sospensione d’imposta concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente

Nel caso in cui non fosse applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 176 del TUIR , vige il disposto dell’articolo 9comma 5, del TUIR :“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società“.

Il quinto comma dell’articolo 9 del TUIR  attribuisce al conferimento di beni la natura di cessione a titolo oneroso che determina in capo al conferente plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili, calcolate come differenza tra:

  • valore corrente dei beni;
  • costo fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente.

L’articolo 176, comma 2-ter del TUIR  prevede che: “In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi
relativa all’esercizio nel corso del quale e’ stata posta in essere
l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo,
per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in
bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito
delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori
valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per
cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I
maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel
corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni
anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79″

Quindi l’articolo 176, comma 2-ter del TUIR prevede la possibilità, per la società conferitaria di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali) delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’opzione di cui all’articolo 176, comma 2-ter del TUIRpuò essere esercitata, in alternativa:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in essere;
  • oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.

Il D.M. 25 luglio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 47, della L. 244/2007, ha disciplinato l’applicazione dell’imposta sostitutiva in merito:

  • all’esercizio e agli effetti dell’opzione;
  • all’accertamento e alla riscossione dell’imposta sostitutiva;
  • al coordinamento con le disposizioni in materia del bonus aggregazioni;
  • alla previsione di eventuali limiti minimi nell’ipotesi di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva.

A seguito è stata emanata la C.M. 57/E/2008 (Razionalizzazione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale – articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta, la cui aliquota è determinata a scaglioni:

  • 12% sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione entro i 5 milioni di euro;
  • 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

L’imposta va versata in tre rate annuali (codice tributo “1126”):

  • la prima ratapari al 30%, va versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap relative al periodo di imposta in cui è avvenuta l’operazione straordinaria o a quello successivo, in caso di opzione ritardata (fatto salvo il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%);
  • alla seconda rata, pari al 40%, e alla terza, pari al 30%, si applicano gli interessi nella misura del 2,5%, e vanno versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap dei periodi di imposta successivi a quelli di esercizio dell’operazione.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali edimmateriali (incluso l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi (c.d. “affrancamento parziale“).

L’importante è che l’imposta sostitutiva sia applicata per categorie omogenee di immobilizzazioni, ovverosia con riferimento ai beni immobili è necessario distinguere nelle seguenti cinque categorie:

  • aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica;
  • aree non fabbricabili;
  • fabbricati strumentali per destinazione;
  • fabbricati strumentali per natura;
  • immobili patrimoniali.

Per i beni mobili le categorie omogenee si formano sulla base dell’anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento, mentre per le immobilizzazioni immateriali l’imposta sostitutiva può essere applicata anche su ognuna singolarmente.

L’opzione per il regime opzionale dell’imposta sostitutiva permette al conferitario il riconoscimento dei maggiori valori, ai fini dell’ammortamento, a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell’opzione.

Il mantenimento di tale agevolazione richiede infine che i beni affrancati siano mantenuti per almeno i quattro periodi di imposta successivi, pena la riduzione del costo fiscale riconosciuto con l’affrancamento.

Agli effetti dell’applicazione del regime in argomento, assumono rilievo le differenze residue tra il valore d’iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente.

Non possono, invece, formare oggetto di affrancamento né i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del Tuir. Né eventuali altri disallineamenti, relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima dell’operazione straordinaria.

Nel caso di conferimento d’azienda avvenuto nel corso del 2016, l’esercizio dell’opzione poteva avvenire mediante versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2017 (oppure entro il 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%) e con l’indicazione nel quadro RQ del modello Redditi SC 2017.

Come abbiamo detto l’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate (codice tributo “1126”) dell’imposta sostitutiva entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap relative al periodo di imposta in cui è avvenuta l’operazione straordinaria o a quello successivo, in caso di opzione ritardata dovuta, e con l’indicazione nel Quadro RQ, SC, SEZIONE VI-A (Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir).